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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 21 ottobre 2004 |  | Integrazione  al  decreto  ministeriale 10 maggio 2004, relativamente alle restrizioni ed usi del Nonilfenolo etossilato. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
 Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in  particolare  l'art.  27  che  ha  introdotto  nel  citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 luglio  1994, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   n.  288  del  10 dicembre  1994,  concernente l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE  recanti  rispettivamente,  l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12 agosto  1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  14  del  13 gennaio  1999,  concernente  il recepimento  delle  direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE  e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti   al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo  e  terzo  adeguamento,  quindicesima  e sedicesima modifica, quarto adeguamento;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del   21 marzo  2000,  concernente  il  recepimento  delle  direttive 1999/43/CE  e  1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima modifica  della  direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto  adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  2000, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del  15 giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della  direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
 Visto   il   decreto  del  Ministro  della  salute  12 marzo  2003, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del  26 aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva 2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva 76/769/CEE;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11 febbraio 2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  15 maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva 2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 aprile  2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11  agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo   adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della direttiva  76/769/CEE  e  ventiquattresima  modifica  della direttiva 76/769/CEE;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 ottobre  2003, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del  31 dicembre  2003,  concernente  il  recepimento delle direttive 2002/45/CE,  203/2/CE  e  203/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica   della  direttiva  76/769/CE  ed  il  decimo  e  dodicesimo adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della medesima direttiva;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  10 maggio  2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 24 agosto  2004,  n.  198,  che  recepisce  la  direttiva comunitaria 2003/53/CE,  recante  la  26ª  modifica  della  direttiva  76/769/CEE relativa a Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento;
 Ritenuto  necessario integrare la disciplina autorizzativa disposta con il decreto sopra citato per rendere tale previsione completamente aderente alla direttiva 2003/53/CE;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  All'art.  1 del decreto 10 maggio 2004 citato in premessa, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 «1-bis.  Il  presente  decreto  lascia  impregiudicata la validita' delle  autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti  Nonilfenolo  etossilato (NPE) come coformulante, che sono state  rilasciate prima della data del 19 giugno 2003, fino alla loro scadenza.».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 ottobre 2004
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 351
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