Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 ottobre 2004
Integrazione al decreto ministeriale 10 maggio 2004, relativamente alle restrizioni ed usi del Nonilfenolo etossilato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 203/2/CE e 203/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;
Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE relativa a Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento;
Ritenuto necessario integrare la disciplina autorizzativa disposta con il decreto sopra citato per rendere tale previsione completamente aderente alla direttiva 2003/53/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 1 del decreto 10 maggio 2004 citato in premessa, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il presente decreto lascia impregiudicata la validita' delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti Nonilfenolo etossilato (NPE) come coformulante, che sono state rilasciate prima della data del 19 giugno 2003, fino alla loro scadenza.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2004
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 351
 
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