Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 dicembre 2004 |
Rettifica al decreto 18 novembre 2004, relativo alla protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Considerato che nelle premesse al comma 4 del citato decreto e' stata erroneamente inserita la domanda di richiesta della protezione transitoria e' stata presentata da: Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico di Modena Soc. Cons. a r.l., con sede in Solara Camporto (Modena), via I Maggio n. 42 - Consorzio Aceto Balsamico di Modena, con sede in Modena, via Granaceto n. 134 - Comitato produttori indipendenti Aceto Balsamico di Modena, con sede in Modena, via Cesare Costa n. 19/d; Considerato nel disciplinare di produzione allegato al citato decreto, all'art. 5, paragrafo 2, non e' stato inserito dopo consumo, la parola diretto; Ritenuta, pertanto la necessita' di apportare le dovute correzioni nel decreto ministeriale 18 novembre 2004, sopra citato; Decreta: Art. 1. Nelle premesse, del decreto ministeriale 18 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, il comma 4, leggasi: «Vista la domanda presentata da: Consorzio Aceto Balsamico di Modena Soc. Consortile a r.l., con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 - Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico Modenese, con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 - Comitato Produttori Indipendenti Aceto Balsamico di Modena, con sede in Modena, via Cesare Costa n. 19/d, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92.». |
| Art. 2. Nell'art. 5, paragrafo 2 del disciplinare allegato al decreto ministeriale 18 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004, leggasi: «I contenitori, in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, nei quali l'«Aceto Balsamico di Modena» e' immesso al consumo diretto devono essere delle seguenti capacita': 0,250 l; 0,500 l, 0,750 l; 1 l; 2 l, 3 l; 5 l; ed in bustine monodose; non sono ammessi contenitori di altro materiale, ad eccezione di quelli indicati nel presente articolo». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2004 Il direttore generale: Abate |
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