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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 28 dicembre 2004 |  | Rettifica  al  decreto  18  novembre  2004,  relativo alla protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione «Aceto Balsamico  di  Modena»,  per  la  quale e' stata inviata istanza alla Commissione  europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  decreto  ministeriale  18 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 287   del  7 dicembre  2004,  relativo  alla  protezione  transitoria accordata  a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena»,  per  la  quale  e'  stata  inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
 Considerato  che  nelle  premesse  al comma 4 del citato decreto e' stata  erroneamente inserita la domanda di richiesta della protezione transitoria  e' stata presentata da: Consorzio Produzione Certificata Aceto  Balsamico  di  Modena  Soc.  Cons.  a r.l., con sede in Solara Camporto  (Modena), via I Maggio n. 42 - Consorzio Aceto Balsamico di Modena,  con  sede  in  Modena,  via  Granaceto  n.  134  -  Comitato produttori  indipendenti  Aceto  Balsamico  di  Modena,  con  sede in Modena, via Cesare Costa n. 19/d;
 Considerato  nel  disciplinare  di  produzione  allegato  al citato decreto, all'art. 5, paragrafo 2, non e' stato inserito dopo consumo, la parola diretto;
 Ritenuta,  pertanto la necessita' di apportare le dovute correzioni nel decreto ministeriale 18 novembre 2004, sopra citato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Nelle   premesse,   del   decreto   ministeriale  18 novembre  2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  -  n.  287  del  7 dicembre  2004, relativo alla protezione transitoria  accordata  a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico  di  Modena»,  per  la  quale e' stata inviata istanza alla Commissione  europea per la registrazione come indicazione geografica protetta,  il  comma  4,  leggasi:  «Vista  la domanda presentata da: Consorzio  Aceto Balsamico di Modena Soc. Consortile a r.l., con sede in  Modena,  via  Ganaceto  n. 134 - Consorzio Produzione Certificata Aceto  Balsamico  Modenese, con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 - Comitato  Produttori Indipendenti Aceto Balsamico di Modena, con sede in   Modena,  via  Cesare  Costa  n.  19/d,  intesa  ad  ottenere  la registrazione  della  denominazione  «Aceto  Balsamico di Modena», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92.».
 |  |  |  | Art. 2. Nell'art.  5,  paragrafo  2  del  disciplinare  allegato al decreto ministeriale  18 novembre  2004  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004,  leggasi:  «I contenitori, in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta,  nei  quali  l'«Aceto  Balsamico di Modena» e' immesso al consumo  diretto  devono  essere  delle  seguenti capacita': 0,250 l; 0,500  l,  0,750  l;  1 l; 2 l, 3 l; 5 l; ed in bustine monodose; non sono  ammessi  contenitori di altro materiale, ad eccezione di quelli indicati nel presente articolo».
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 dicembre 2004
 Il direttore generale: Abate
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