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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 22 dicembre 2004 |  | Designazione  della  «Camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura  -  L'Aquila»,  quale  autorita'  pubblica  incaricata ad effettuare  i  controlli sulla denominazione «Zafferano dell'Aquila», protetta   transitoriamente   a   livello   nazionale,   con  decreto ministeriale 2 dicembre 2003. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Visto  il  decreto  ministeriale  2  dicembre  2003,  relativo alla protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Zafferano  dell'Aquila»,  trasmessa  alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale  ai  sensi del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Abruzzo con la quale il predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  che  trattasi  la  «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  -  L'Aquila», con sede L'Aquila, corso Vittorio Emanuele n. 86;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerata   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei controlli   standard  appositamente  predisposto  per  le  produzioni vegetali;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Decreta;
 Art. 1.
 La  «Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila»,  con  sede  L'Aquila,  corso  Vittorio  Emanuele n. 86, e' designata  quale  Autorita'  pubblica  ad  espletare  le  funzioni di controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n.  2081/92  per  la  denominazione «Zafferano dell'Aquila», protetta transitoriamente   a   livello  nazionale  con  decreto  ministeriale 2 dicembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  comporta  l'obbligo  per la «Camera   di   commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  - L'Aquila»  del  rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel presente decreto  e  puo'  essere  sospesa  o  revocata  ai  sensi del comma 4 dell'art.  14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu'   in   possesso   dei   requisiti   ivi  indicati,  con  decreto dell'Autorita'  nazionale  competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. La  «Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila»  non  puo'  modificare  il  proprio  sistema  qualita',  le modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione «Zafferano dell'Aquila»,   cosi'  come  depositati  presso  il  Ministero  delle politiche  agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 4. La  «Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila»   dovra'   assicurare,   coerentemente  con  gli  obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 2 dicembre 2003.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento  della  denominazione «Zafferano dell'Aquila» da parte dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita' dell'autorizzazione,  la «Camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  -  L'Aquila»  e'  tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le disposizioni  complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. La  «Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila»  comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo   della   denominazione  «Zafferano  dell'Aquila»  anche mediante  immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. La  «Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila»   immette  nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione «Zafferano dell'Aquila» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente   resi   noti  anche  alla  Regione  nel  cui  ambito territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della  denominazione «Zafferano dell'Aquila».
 |  |  |  | Art. 8. La  «Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura - L'Aquila» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  e  dalla  Regione  nel  cui ambito territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della  denominazione «Zafferano  dell'Aquila», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 22 dicembre 2004
 Il direttore generale: Abate
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