| 
| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 28 dicembre 2004 |  | Autorizzazione, all'organismo di controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla  denominazione  «Ricotta  Romana»,  protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 6 novembre 2003. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Visto  il  decreto  ministeriale  6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 281   del   3 dicembre  2003  relativo  alla  protezione  transitoria accordata  a  livello  nazionale alla denominazione «Ricotta Romana», trasmessa   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale  ai  sensi del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista   l'indicazione   espressa   dal   Comitato  promotore  delle denominazioni  di  origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta  Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»,  con  la  quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere  attivita'  di  controllo  sul  prodotto di che trattasi, la societa'   «Certiprodop   -   Societa'   di  certificazione  prodotti alimentari  S.r.l.»,  con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  n.  162  14 luglio  1998,  con  particolare  riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei controlli standard appositamente predisposto per i formaggi;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo   privato  di  controllo  «Certiprodop  -  Societa'  di certificazione   prodotti  alimentari  S.r.l.»,  con  sede  in  Crema (Cremona),  via del Macello n. 26, e' autorizzato, ai sensi del comma 1  dell'art.  14  della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n.   2081/92   per   la   denominazione  «Ricotta  Romana»,  protetta transitoriamente   a   livello  nazionale  con  decreto  ministeriale 6 novembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» del  rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere  sospesa  o  revocata  ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge  n.  526/1999  qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei  requisiti  ivi  indicati,  con  decreto dell'Autorita' nazionale competente  che  lo  stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti  alimentari  S.r.l.»  non  puo'  modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione  «Ricotta  Romana»,  cosi'  come  depositati  presso il Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti  alimentari S.r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda  ai  requisiti  descritti  dal  disciplinare  di  produzione allegato  al  decreto  ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2003.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento della denominazione «Ricotta Romana» riferita all'olio extravergine   di   oliva   da   parte   dell'organismo  comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo pubblico  di  controllo  «Certiprodop  -  Societa'  di certificazione prodotti  alimentari  S.r.l.»  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte le disposizioni  complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine  non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'  all'utilizzo della denominazione «Ricotta Romana», anche mediante  immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti  alimentari  S.r.l.»  immette  nel  sistema  informatico del Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali tutti gli elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  «Ricotta  Romana»,  rilasciate  agli  utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi  individuati  nel  primo  comma  del  presente articolo e nell'art.  6,  sono  simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui   ambito   territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della denominazione «Ricotta Romana».
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 dicembre 2004
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  |  |