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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 10 dicembre 2004 |  | Approvazione  della  direttiva  in  materia  di  carte  dei servizi e qualita'   dei   servizi   di   televisione  a  pagamento,  ai  sensi dell'articolo 1,  comma  6,  lettera  b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 278/04/CSP). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' per le garanzie nelle comunicazioni
 
 Nella sua riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2004;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante «Nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 27 gennaio   1994,  recante  «Principi  sull'erogazione  dei  servizi pubblici»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e l'istituzione  delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
 Vista   la   legge   31 luglio   1997,   n.  249,  sull'istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2 e l'art. 3, commi 10 e 11;
 Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»;
 Visto  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE - relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
 Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a,  nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
 Vista  la  propria  delibera 148/01/CONS del 28 marzo 2001, recante «Adozione   del   regolamento   concernente   la   risoluzione  delle controversie tra organismi di telecomunicazioni»;
 Vista  la  propria  delibera  n.  435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante  «Approvazione  del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre  in  tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259;
 Vista  la  propria  delibera  n.  182/02/CONS  del  19 giugno 2002, recante  «Adozione  del  regolamento concernente la risoluzione delle controversie  insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed  utenti»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;
 Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante «Direttiva  generale  in  materia  di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni»,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 21 agosto 2003, n. 193;
 Considerato che la tutela degli utenti nelle attivita' di fornitura di  servizi  televisivi  a  pagamento  e, con particolare riguardo ai profili della liberta' di scelta, delle condizioni economiche e della qualita'   delle   prestazioni,   costituiscono   principi   generali dell'attivita' delle Autorita' nazionali di regolamentazione;
 Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n. 249/1997   attribuisce   all'Autorita',  in  generale  e  quindi  con riferimento  all'intero  settore  delle  comunicazioni,  il potere di emanare  direttive  concernenti  i  livelli  generali di qualita' dei servizi   e   per  l'adozione  di  una  carta  del  servizio  recante l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attivita' da parte di ciascun gestore;
 Considerato  che la legge n. 112/2004 individua in modo autonomo la figura  del  fornitore  di  servizi  di  accesso  condizionato, senza introdurre  un  distinto  regime in ragione del mezzo utilizzato, via etere  terrestre,  cavo  o satellite, o della tecnica di trasmissione impiegata, analogica o digitale, e quindi anche con riferimento anche alle trasmissioni su frequenze terrestri, via cavo o via satellite;
 Considerato  che  l'art  3, commi 10 ed 11, della legge n. 249/1997 attribuisce  all'Autorita'  un  ampio potere regolamentare per quanto riguarda  la  disciplina  dei servizi televisivi via cavo e satellite nell'ambito  del  quale,  sotto  il profilo della tutela dell'utenza, deve  intendersi  ricompresso  il  potere  di imporre ai fornitori di servizi  di  accesso condizionato, cosi' come individuati dalla legge n. 112 del 2004 l'obbligo di adottare carte dei servizi;
 Considerato  che  la  delibera  179/03/CSP  rinviava  a  successive direttive  specifiche  per ciascun comparto, ivi inclusi i servizi ad accesso condizionato e televisione a pagamento, la fissazione, previa consultazione  dei  soggetti  interessati,  di  un  insieme minimo di indicatori  di  qualita'  dei servizi, la loro definizione e i metodi per  misurarli, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;
 Considerato  che  il  presente  provvedimento  stabilisce i criteri specifici relativi alla qualita' dei servizi televisivi a pagamento e detta le linee guida riguardo all'adozione delle carte dei servizi da parte dei fornitori di servizi al pubblico di accesso condizionato;
 Considerato  che il presente provvedimento tiene conto dei principi fondamentali  e delle disposizioni della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, adattandoli alle specificita' del   settore  delle  comunicazioni  e  all'evoluzione  del  contesto concorrenziale;
 Sentiti   in  audizione  gli  operatori  interessati  dal  presente provvedimento  e le associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281/1998;
 Udita la relazione del commissario Antonio Pilati relatore ai sensi dell'art.  32  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 1.  L'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, e dell'art.  3, commi 10 e 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, emana la  seguente direttiva in materia di carte dei servizi e qualita' dei servizi di televisione a pagamento.
 2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte integrante e sostanziale.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
 Roma, 10 dicembre 2004
 Il presidente: Cheli
 |  |  |  | Allegato A 
 Direttiva  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi televisivi a pagamento  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 2, della
 legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
 Capo I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 
 Art. 1.
 Definizioni
 1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 a)  «fornitore di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che  fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso  condizionato  mediante  distribuzione  agli utenti di chiavi numeriche   per  l'abilitazione  alla  visione  dei  programmi,  alla fatturazione   dei   servizi,  ed  eventualmente  alla  fornitura  di apparati;
 b)  «programmi  televisivi numerici o palinsesti» l'insieme dei contenuti,  predisposto  dal  fornitore  di contenuti, destinati alla fruizione   del   pubblico   mediante  radiodiffusione  televisiva  e caratterizzati da un unico marchio;
 c)   «fornitore   di   contenuti»:   il   soggetto  che  ha  la responsabilita'   editoriale   nella  predisposizione  dei  programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione  anche  ad  accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica  digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione   elettronica  e  che  e'  legittimato  a  svolgere  le attivita'  commerciali  ed  editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
 d)  «operatore  di  rete»:  il soggetto titolare del diritto di installazione,  esercizio  e  fornitura  di una rete di comunicazione elettronica  su  frequenze  terrestri in tecnica digitale, via cavo o via  satellite,  e  di  impianti  di  messa  in  onda, multiplazione, distribuzione  e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
 e) «servizi di televisione a pagamento»: il servizio offerto al pubblico  dal  fornitore  dei  servizi  di  accesso  condizionato che consiste principalmente nella abilitazione alla visione di programmi, altrimenti non accessibili, dietro pagamento di un corrispettivo.
 Art. 2.
 Oggetto e ambito di applicazione della presente direttiva
 1.  La  presente  direttiva  contiene  le  disposizioni minime di riferimento  per  l'adozione  delle  carte  dei  servizi da parte dei soggetti   che  forniscono  servizi  di  televisione  a  pagamento  e stabilisce, altresi', i criteri generali relativi alla loro qualita'.
 2. Sono tenuti all'adozione delle carte dei servizi gli operatori che forniscono servizi di televisione a pagamento.
 3.  Le  disposizioni della presente direttiva si applicano, anche alla  fornitura  di  servizi  di  televisione  a pagamento attraverso modalita' diverse dall'abbonamento, quali ad esempio, carte prepagate a  scalare,  tranne  quelle di cui agli art. 3, comma 2, art. 9, art. 10, art. 13, comma 1, e art. 17, comma 3, lettera c) e d).
 4.  Il  fornitore  di servizi di accesso condizionato e' tenuto a far  sottoscrivere  la  carta  dei  servizi al soggetto controllato o legato  da  accordi  contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali.
 5.  La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di televisione  a  pagamento  opera, in quanto applicabile, anche per il fornitore  di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde.
 6.  Le  carte  dei  servizi  includono  un richiamo alla presente direttiva e ne attuano le disposizioni.
 Art. 3.
 Diffusione della carta dei servizi
 1.  I  fornitori  di  servizi  di televisione a pagamento inviano all'Autorita'  gli  schemi  delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'avvio commerciale dell'attivita'.
 2. I fornitori di servizi di televisione a pagamento:
 a)  rendono  disponibile  copia  della  carta  dei servizi agli abbonati contestualmente alla stipula del contratto;
 b)  rendono  disponibile copia della carta dei servizi presso i punti  vendita dei loro servizi indipendentemente dalla stipula di un contratto di abbonamento e sul loro sito web;
 c)  includono  nei  contratti  di  abbonamento  ai  servizi  di televisione a pagamento un richiamo alle carte dei servizi e indicano nella  documentazione  di fatturazione le modalita' per accedere alle carte  dei servizi, incluso l'indirizzo del sito web in cui esse sono pubblicate;
 d)   informano  l'Autorita'  e  gli  abbonati,  preferibilmente mediante   la   documentazione   di  fatturazione,  delle  successive variazioni  ed integrazioni delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla loro applicazione.
 3. Nel caso di servizi di televisione a pagamento erogati tramite carta prepagata, i fornitori di servizi di televisione a pagamento:
 a)  rendono  disponibile la carta dei servizi sul loro sito web e, quando possibile, attraverso il servizio televideo;
 b)  rendono  disponibile,  al momento dell'acquisto della carta prepagata,  un  richiamo  al  sito  web  o  a  modalita'  alternative attraverso le quali gli utenti possono reperire copia della carta dei servizi;
 c)   informano  l'Autorita'  e  gli  utenti,  delle  successive variazioni  ed integrazioni delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla loro applicazione.
 
 Capo II
 INFORMAZIONI AGLI UTENTI E LORO TUTELA
 
 Art. 4.
 Principi generali
 1.  I  comportamenti  dei  fornitori  di servizi di televisione a pagamento  nei  confronti  degli  utenti  si  ispirano  a  criteri di eguaglianza,   trasparenza   e   imparzialita'.   Le  clausole  delle condizioni  generali  e  specifiche di fornitura del servizio e delle norme  regolatrici  di  settore  si  interpretano in funzione di tale obbligo.
 2.  I  servizi  sono  offerti  in modo regolare, continuo e senza interruzioni,   ad  eccezione  di  quelle  dovute  ad  interventi  di manutenzione  e  riparazione.  Il  fornitore  di servizi televisivi a pagamento e' tenuto ad informare in anticipo e con mezzi adeguati gli utenti  degli  interventi  programmati di manutenzione che comportino interruzioni  complete  del servizio, con specifica indicazione della durata   presumibile  dell'interruzione  e  del  punto  di  contatto, facilmente  accessibile,  per  ottenere assistenza e piu' dettagliate notizie.  In  caso  di  intervento  presso  la  sede dell'utente sono concordati  la data e l'orario ed il tecnico incaricato dovra' essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
 3. In ottemperanza al principio del diritto di scelta, la stipula del  contratto  di fornitura del servizio di televisione a pagamento, il  recesso, le variazioni contrattuali per includere od escludere la fornitura  di  un  servizio  supplementare  o  di  altre  prestazioni aggiuntive sono resi ugualmente accessibili e praticabili, attraverso procedure semplici, chiare, ed equilibrate.
 4. I fornitori di servizi di televisione a pagamento garantiscono che  ciascun  utente  possa  esercitare  il  diritto  di accesso alle informazioni  che  lo riguardano in possesso dell'organismo medesimo, nonche' i diritti dell'interessato nel trattamento dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 5.  I  fornitori di servizi di televisione a pagamento perseguono il  miglioramento  progressivo  dell'efficacia  e dell'efficienza dei servizi,   attraverso   l'adozione   delle   soluzioni  tecnologiche, organizzative, contabili e procedurali piu' idonee allo scopo.
 Art. 5.
 Informazioni agli utenti
 1.  Ai fini della trasparenza contrattuale e della comparabilita' dei  risultati  riguardo  alla  qualita'  dei servizi, i fornitori di servizi  di televisione a pagamento, attraverso la carta dei servizi, rendono  disponibili  o si impegnano a fornire le informazioni di cui ai successivi articoli del presente capo II.
 Art. 6. Indirizzo  del  fornitore  di  servizi  di  televisione a pagamento e
 descrizione del servizio
 1.  Nella carta dei servizi sono specificati la denominazione del fornitore  dei  servizi  di  televisione  a pagamento e almeno un suo indirizzo geografico.
 2.  Il  servizio  di  televisione  a  pagamento  fornito e le sue modalita'  di  fruizione,  compresi  gli  eventuali servizi accessori inclusi nel prezzo, sono adeguatamente descritti.
 Art. 7.
 Costi del servizio
 1. Nella carta dei servizi sono indicate le informazioni relative ai costi del servizio, comprensivi di IVA, e in particolare:
 a) il costo complessivo dell'attivazione del servizio;
 b)   l'importo   di  eventuali  depositi  cauzionali  necessari all'attivazione del servizio;
 c)  il  costo  delle  chiamate  al  centro  di  assistenza e la eventuale disponibilita' di un numero gratuito per la segnalazione di disservizi;
 d) eventuali altri costi accessori necessari alla fruizione del servizio   quali   il   noleggio   del   decoder   o  l'installazione dell'apparato a cura del fornitore di servizio.
 Art. 8.
 Attivazione del servizio
 1.  Le  carte dei servizi specificano le modalita' di attivazione del servizio di televisione a pagamento ed in particolare:
 a)  le  procedure  da  seguire  per  ottenere l'attivazione del servizio;
 b) i tempi per l'attivazione del servizio stesso.
 Art. 9. Durata  del  contratto  di  abbonamento  rinnovo  e  modalita' per la
 cessazione del contratto
 1.  Il  fornitore di servizi di televisione a pagamento specifica nell'ambito  della  carta  dei  servizi l'eventuale previsione di una durata  minima  del  contratto  di  abbonamento  standard, nonche' le condizioni del suo rinnovo e di cessazione.
 Art. 10.
 Informazioni sul recesso
 1.  Il  fornitore di servizi di televisione a pagamento specifica nell'ambito  della  carta  dei  servizi  le  procedure necessarie per recedere dal contratto e in particolare:
 a) l'eventuale periodo di preavviso necessario;
 b)  la  previsione  di una procedura scritta attraverso lettera raccomandata  o  la  possibilita' di comunicare il recesso tramite il numero per l'assistenza clienti, e le modalita' con cui e' assicurata la tracciabilita' della comunicazione;
 2. Nella carta dei servizi si specifica inoltre:
 a)  l'importo  delle  eventuali  penali  applicabili in caso di recesso dal contratto prima della sua scadenza;
 b) le situazioni nelle quali, ai sensi della normativa vigente, e'  consentito all'abbonato di recedere dal contratto prima della sua scadenza senza pagamento di penali;
 c)  le  modalita'  con  cui  verranno  comunicate agli abbonati modifiche  alle condizioni contrattuali, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.
 Art. 11.
 Assistenza agli utenti
 1.  I  fornitori  di  servizi di televisione a pagamento indicano nella  carta  dei  servizi  se  e  a  quali  condizioni e' offerto un servizio  di  assistenza  agli utenti attivabile tramite telefono, in via telematica o presso centri di assistenza. Nella carta dei servizi sono specificati i costi del servizio di assistenza in relazione alle varie modalita' in cui esso e' prestato.
 2.  Il  numero telefonico di assistenza e gli eventuali costi del servizio  sono  indicati,  oltre  che  nella carta dei servizi, nella documentazione di fatturazione, ove disponibile.
 Art. 12.
 Servizio di manutenzione del decoder
 1.   Nella   carta   dei  servizi  e'  specificata  la  eventuale disponibilita'  di un servizio di manutenzione agli utenti per guasti o malfunzionamenti del decoder tramite i punti vendita o altri centri convenzionati e le condizioni alle quali esso e' fornito.
 2.  Il  fornitore  di  servizi di televisione a pagamento indica, inoltre,  nella carta dei servizi la eventuale previsione, in caso di malfunzionamento del decoder in comodato:
 a) della sostituzione dell'apparato;
 b)  di  misure compensative per il periodo in cui l'abbonato e' impossibilitato a fruire del servizio;
 c)  di un tempo massimo per la riparazione del decoder presso i centri convenzionati.
 Art. 13.
 Fatturazione e pagamenti
 1.  I  fornitori  di  servizi di televisione a pagamento indicano nelle carte dei servizi:
 a)  le  differenti  modalita' con cui e' possibile ricevere, su richiesta  dell'abbonato, la fattura che specifica il dettaglio delle spese riferite al periodo di fatturazione;
 b) la periodicita' dell'invio della fattura;
 c)  l'anticipo  con il quale la fattura e' inviata all'abbonato rispetto alla data di scadenza dei pagamenti;
 d)  gli importi da pagare nei casi di inadempimento o ritardato adempimento;
 e)  il  termine  e  le  modalita'  per  la  restituzione  degli eventuali depositi cauzionali.
 2. Nel caso di servizi di televisione a pagamento forniti tramite carta prepagata, la carta dei servizi specifica:
 a)   le  modalita'  attraverso  le  quali  gli  utenti  possono visualizzare  il riepilogo delle transazioni effettuate ed il credito residuo sulla carta;
 b)  il  periodo  di  validita'  della  carta prepagata, qualora questa sia soggetta a scadenza;
 c)  le  modalita'  attraverso le quali l'utente puo' utilizzare l'eventuale  credito  residuo  non  sufficiente  all'acquisto  di  un evento;
 d)  se  sia  previsto  un  rimborso  ovvero  un'altra  forma di compensazione  per  il  credito  residuo  su  carte il cui periodo di validita' sia terminato.
 Art. 14.
 Reclami
 1.  I  fornitori  di  servizi di televisione a pagamento indicano nelle  carte  dei  servizi  le  procedure  da  seguire  per  sporgere eventuali reclami ed in particolare:
 a)  il  numero  del centro di assistenza, le ore in cui esso e' funzionante  e  il  costo  eventuale per inoltrare reclami attraverso l'operatore;
 b)   il   sistema   attraverso   il   quale   e'  garantita  la identificazione del reclamo e la sua tracciabilita';
 c) il termine per la definizione dei reclami;
 d)  le  modalita'  di  comunicazione  all'utente dell'esito del reclamo;
 e)  i  provvedimenti  o  le  misure  idonee  per  rimuovere  le irregolarita' riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi arrecati in caso di accoglimento del reclamo.
 Art. 15.
 Procedure di risoluzione delle controversie
 1.  Alle  controversie  tra  utenti  e  fornitori  di  servizi di televisione  a pagamento relative alle materie oggetto della presente direttiva   si   applicano   le  procedure  definite  dalla  delibera 182/02/CONS    «Regolamento    concernente   la   risoluzione   delle controversie  insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed  utenti»,  intendendosi  attribuiti  alla  Commissione  servizi  e prodotti  i  poteri  previsti  dal  predetto regolamento in capo alla commissione infrastrutture e reti.
 2.  Per la risoluzione di eventuali controversie tra fornitori di servizi  di televisione a pagamento, operatori di rete e fornitori di contenuti  relative  alle materie oggetto della presente direttiva si applica  l'art.  1,  comma 11, della legge n. 249/97, con la medesima disciplina  procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'allegato  A alla delibera n. 148/01/CONS intendendosi attribuiti alla  Commissione  servizi  e prodotti i poteri previsti dal predetto regolamento in capo alla Commissione infrastrutture e reti.
 Art. 16.
 Tutela dei minori
 1.  I fornitori di servizi di televisione a pagamento che offrono contenuti  destinati  alla  fruizione  da parte di adulti specificano nell'ambito  della piattaforma gli strumenti tecnici disponibili agli utenti stessi per inibire la visione di tali contenuti ai minori.
 2.  I fornitori si servizi di televisione a pagamento specificano altresi'  con  quale modalita' sara' comunicato il pin necessario per la  fruizione  di  programmi  protetti  da  meccanismi  di  «parental control».
 
 Capo III
 LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO INDENNIZZI E RIMBORSI
 
 Art. 17.
 Parametri per l'individuazione dei livelli di qualita'
 1.  I fornitori di servizi di televisione a pagamento individuano gli  indicatori  generali  e  specifici  di qualita' del servizio, le relative  definizioni e i metodi di misura, fissando un obiettivo per ciascun anno solare di riferimento.
 2.  Gli  indicatori  di  qualita'  del  servizio  ed  i  relativi obiettivi  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, sono riportati nelle  carte  dei  servizi,  annualmente aggiornati e comunicati agli utenti   nella   documentazione  di  fatturazione,  ove  prevista,  e attraverso il sito web.
 3. Gli indicatori di qualita' del servizio includono:
 a) il tempo di attivazione del servizio;
 b)  il  tempo  di  risposta  per  le  chiamate  al  servizio di assistenza;
 c)  la  percentuale di fatture contestate rispetto al numero di fatture emesse;
 d)  la  percentuale  di  fatture  errate  rispetto alle fatture emesse;
 e) il tasso di malfunzionamento degli impianti di trasmissione, ovverosia  il  tasso  di  disponibilita'  annuale del servizio, salvo eventi non imputabili al fornitore di servizi.
 4.  I dati circa i parametri di qualita' di cui al comma 3 devono essere   rilevati   e   comunicati  all'Autorita'  sulla  base  delle specifiche incluse negli allegati da 1 a 5.
 5. I fornitori di servizi di televisione a pagamento:
 a) utilizzano almeno gli indicatori di cui agli allegati da 1 a 5,  con  le  precisazioni  ivi contenute, nel fissare annualmente gli obiettivi per la qualita' dei servizi di televisione a pagamento;
 b)  pubblicano, nel proprio sito web, una relazione annuale sui risultati  raggiunti  in  materia  di  qualita'  contestualmente alla pubblicazione  del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno  dell'anno  successivo a quello di riferimento, fatta salva la possibilita' di richiedere proroghe di un mese qualora il bilancio si chiuda oltre tale termine;
 c)   inviano   contestualmente  tale  relazione  all'Autorita', indicando  l'indirizzo  della  pagina  web  in  cui  la  relazione e' disponibile ed eventuali ulteriori forme e modi in cui ne e' avvenuta la pubblicazione;
 d)   comunicano  agli  utenti  nella  prima  documentazione  di fatturazione  utile,  ove  prevista,  e  attraverso  il sito web, gli obiettivi  prefissati  annualmente  per  gli  indicatori  generali  e specifici di qualita' del servizio ed i risultati raggiunti.
 6.  Al  fine  di  garantire  che  gli  utenti  abbiano accesso ad informazioni   complete,   comparabili  e  di  facile  consultazione, l'Autorita'  pubblica  nel  proprio  sito web, tabelle comparative di risultati di qualita' di servizio raggiunti dai fornitori di servizi, comunicati ai sensi della presente direttiva.
 7.  L'Autorita'  puo',  altresi', realizzare nel proprio sito web collegamenti ipertestuali alle pagine web dei fornitori di servizi di televisione a pagamento ove sono reperibili le carte dei servizi e le relazioni annuali in materia di qualita' dei servizi.
 8.  I  dati  di  cui  al  presente  articolo sono contestualmente inviati  anche  all'indirizzo  di  posta elettronica dvecqos@agcom.it indicando in oggetto il titolo della presente direttiva.
 Art. 18.
 Indennizzi e rimborsi
 1.  I  fornitori di servizi di televisione a pagamento fissano ed indicano   nelle   carte   dei  servizi  e  nella  documentazione  di fatturazione   le   procedure  per  ottenere  indennizzi  e  rimborsi specificando:
 a)  i  casi di indennizzo a richiesta e di eventuale indennizzo automatico;
 b)  gli importi previsti per gli indennizzi relativi a ciascuna fattispecie o i parametri per determinarli univocamente;
 c)  le modalita' ed i tempi con i quali vengono corrisposti gli indennizzi dovuti.
 Art. 19.
 Disposizioni transitorie e finali
 1.  I fornitori di servizi di televisione a pagamento adeguano le proprie  carte  dei  servizi  alle  disposizioni di cui alla presente direttiva entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
 2.   Per  il  primo  anno  di  applicazione  della  direttiva  la fissazione  degli  obiettivi di cui all'art. 17 e' facoltativa, fermi restando gli altri adempimenti ivi definiti.
 3.  I  fornitori di servizi di televisione a pagamento presentano all'Autorita' entro il 31 dicembre 2005, un resoconto sull'esperienza maturata  con  riguardo all'applicazione della direttiva stessa ed in particolare  degli  indicatori di cui agli allegati da 1 a 5 anche al fine di valutare una possibile revisione della presente direttiva.
 4.  In  caso  di  mancata  osservanza della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Allegato 1 (art. 17 comma 4)
 TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
 Definizione dell'indicatore:
 tempo  misurato  in  giorni solari che intercorre tra il giorno dell'ordine  valido  ed  il  giorno  in  cui il servizio e' realmente disponibile per l'uso, inclusa la funzionalita' di eventuali apparati installati dal-l'operatore.
 Obbligatorieta' dell'indicatore:
 obbligatorio.
 Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore:
 1° gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1° luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1° gennaio-31 dicembre - annuale.
 Rilevazione dei dati:
 censuaria  -  raccolta di tutti gli ordini validi pervenuti nel periodo di rilevazione considerato.
 N.B.  un  servizio  s'intende  disponibile  per  l'uso  quando e' funzionante  e  quindi  quando  anche  eventuali  apparati installati dall'operatore presso il domicilio dell'utente sono funzionanti.
 Per  le  sole  misure  a)  e  b2),  sono esclusi i casi in cui il ritardo  rispetto  al  tempo  massimo  contrattualmente  previsto non dipende  dalla  volonta'  dell'operatore  che  fornisce  il  servizio diretto, quali:
 a) assenza del cliente o inaccessibilita' dei locali al momento dell'appuntamento concordato;
 b) rinvio  richiesto  dal  cliente  o  dall'altro  operatore di accesso che fornisce la struttura;
 c) necessita'   di   autorizzazioni   da   parte  di  pubbliche amministrazioni o di soggetti terzi.
 Periodi di rilevazione:
 1° gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1° luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1° gennaio-31 dicembre - annuale.
 Misure:
 a) Percentili  1'  95%  e  99%  del  tempo  di  attivazione del servizio;
 b1)  Percentuale  degli  ordini validi completati entro la data concordata  con  il  cliente (per servizi diretti forniti con proprie strutture);
 b2) Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo   contrattualmente  previsto  (per  servizi  diretti  forniti utilizzando strutture di altro operatore di accesso).
 Unita' di misura:
 per la misura a) giorni solari;
 per le misure b1) e b2) Valore percentuale.
 Indicazioni obbligatorie:
 a) orari in cui gli ordini possono essere presi;
 b) nel  caso in cui l'operatore indichi un'accuratezza standard per  gli  appuntamenti  (es.  un'ora,  due ore, etc.), tale dato deve essere fornito.
 Rapporti, dati separati per:
 a) allacciamenti   per  servizi  diretti  forniti  con  proprie strutture;
 b) servizi  diretti  forniti  utilizzando  strutture  di  altro operatore di accesso.
 Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
 1°  semestre  - periodo 1° gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre);
 2° semestre - 1° luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo);
 annuale 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.
 (1) Il percentile 95% del tempo di attivazione del servizio e' il tempo  massimo  entro  il  quale  sono  effettuate le attivazioni del servizio  del  95%  delle richieste. Ovvero, il 95% delle attivazioni sono  eseguite con un tempo non superiore al «percentile 95%», mentre il  rimanente  5%  delle  attivazioni  sono  eseguite  con  un  tempo superiore al «percentile 95%».
 |  |  |  | Allegato 2 (art. 17 comma 4)
 TEMPI DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE AI SERVIZI
 DI ASSISTENZA CLIENTI DELL'OPERATORE
 Definizione dell'indicatore:
 intervallo  di  tempo  tra la ricezione da parte della rete del numero  di  assistenza  completo e l'istante in cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire il servizio richiesto.
 Obbligatorieta' dell'indicatore:
 obbligatorio.
 Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
 1° gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1° luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1° gennaio-31 dicembre - annuale.
 Rilevazione dei dati, sono possibili due alternative:
 a) censuaria  -  tutte  le  chiamate entranti a servizi tramite operatore nel periodo di campionamento;
 b) campionaria  - sulla base di un campione significativo delle chiamate   entranti  a  servizi  tramite  operatore  nel  periodo  di campionamento.
 N.B. - Sono inclusi i tempi di attesa dovuti a operatore occupato e  i  tempi  dovuti a sistemi di risposta automatica che precedono il colloquio  con  l'operatore.  Non sono inclusi i tempi di trattamento della  chiamata  da  parte  dell'operatore (per esempio il periodo di colloquio tra operatore e utente).
 Il  tempo  di  instaurazione  del  collegamento  dal NTP al «call center», puo' essere omesso e in tal caso va indicata l'omissione.
 Quando un operatore affida il servizio a terze parti, l'operatore mantiene  la responsabilita' di fornitura dei dati sulla qualita', ma puo'  affidare  la misurazione alla terza parte, la quale dovra' fare misure separate per ciascun operatore con cui ha contratti.
 Nel  caso  in cui le rilevazioni siano basate su campioni, questi devono essere scelti in modo casuale e tali da essere statisticamente indipendenti.  Il  numero  minimo  di  campioni  deve  essere tale da garantire  un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di  confidenza  e  media)  non  superiore al 10% con un intervallo di confidenza del 95%.
 Periodi di rilevazione:
 1° gennaio-30 giugno - 1° semestre;
 1° luglio-31 dicembre - 2° semestre;
 1° gennaio-31 dicembre - annuale.
 Misure:
 a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti;
 b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta e' inferiore a 20 secondi.
 Unita' di misura:
 per la misura a) secondi;
 per la misura b) Valore percentuale.
 Indicazioni obbligatorie:
 a) metodo   di   rilevazione   utilizzato,  scelto  tra  quelli previsti;
 b) numero  di  campioni  osservati  (nel caso di rilevazione su base campionaria).
 Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
 1°  semestre  - periodo 1° gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre);
 2° semestre - 1° luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo);
 annuale 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.
 |  |  |  | Allegato 3 (art. 17 comma 4)
 FATTURE CONTESTATE
 Definizione dell'indicatore:
 la  percentuale  di  fatture  per cui l'utente ha reclamato (in forma   scritta  o  in  altra  forma  riconosciuta  dall'operatore  e tracciabile)  rispetto  al  numero  di  fatture  emesse  nello stesso periodo.
 Obbligatorieta' dell'indicatore:
 facoltativo  per  il  primo  anno  di attuazione della delibera (2005) ed obbligatorio dal secondo anno in poi.
 Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
 1° gennaio-31 dicembre - annuale.
 Rilevazione dei dati:
 censuaria   -   tutti   i   reclami  ricevuti  nel  periodo  di osservazione indipendentemente dalla fondatezza del reclamo.
 Periodi di rilevazione:
 1° gennaio-31 dicembre - annuale.
 Misura:
 rapporto  tra  il  numero  dei  reclami  ricevuti  nel  periodo considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo.
 Unita' di misura:
 valore percentuale.
 Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
 annuale 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.
 |  |  |  | Allegato 4 (art. 17 comma 4)
 ACCURATEZZA DELLE FATTURAZIONE
 Definizione dell'indicatore:
 la  percentuale  di fatture con rettifica di precedenti fatture rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo.
 Obbligatorieta' dell'indicatore:
 obbligatorio.
 Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
 1° gennaio-31 dicembre - annuale.
 Rilevazione dei dati:
 censuaria  -  tutte  le fatture che riportano una correzione di precedenti  fatture, indipendentemente dal periodo a cui si riferisce la fattura errata, emesse nel periodo di osservazione.
 Periodi rilevazione:
 1° gennaio-31 dicembre - annuale.
 Misura:
 rapporto   tra  il  numero  delle  fatture  che  riportano  una rettifica  di  precedenti fatture emesse nel periodo considerato e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo.
 N.B.  - La percentuale e' calcolata considerando tutte le fatture che riportano una correzione di precedenti fatture, indipendentemente dal  periodo  a  cui  si  riferisce la fattura errata, e il numero di fatture emesse nel periodo considerato.
 Unita' di misura:
 valore percentuale.
 Rapporti:
 dati riferiti alle fatture emesse.
 Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
 annuale 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.
 |  |  |  | Allegato 5 (art. 17 comma 4)
 DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO
 Definizione dell'indicatore:
 percentuale  di  indisponibilita' del servizio e tempo medio di disponibilita'.
 Obbligatorieta' dell'indicatore:
 facoltativo  per  il  primo  anno  di attuazione della delibera (2005) ed obbligatorio dal secondo anno in poi.
 Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:
 1° gennaio-31 dicembre - annuale.
 Rilevazione dei dati, sono possibili due alternative:
 1)  censuaria  - sulla base di tutti i dati rilevati, ovvero di tutti i cambiamenti di stato da disponibilita' a indisponibilita' del servizio e viceversa;
 2)  campionaria  -  su  base  di misurazioni effettuate su base campionaria.
 N.B.  -  Nel  caso  si  utilizzasse il secondo metodo, i campioni devono  essere  scelti  in  modo  casuale  e  distribuiti  in maniera uniforme  sul  territorio.  Il  numero minimo di campioni deve essere tale  da  garantire  un  valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo  di  confidenza e media) non superiore al 10% considerando un intervallo di confidenza del 95%.
 Nel  caso  il  servizio  sia  fornito via satellite, il metodo di misura e' il primo. Negli altri casi si possono utilizzare entrambe i metodi.
 Periodi di rilevazione:
 1° gennaio-31 dicembre - annuale.
 Misure:
 a) indisponibilita' media del servizio misurata in (ore/anno)
 b) tempo medio tra due indisponibilita' del servizio.
 N.B.  -  Il servizio puo' essere in uno stato di disponibilita' o indisponibilita'. Un servizio e' nello stato di disponibilita' quando e'  usufruibile  dall'abbonato.  La misura a) e' data dalla somma dei periodi   di   disponibilita'  ininterrotta  durante  il  periodo  di osservazione  diviso  il  periodo  di  osservazione stesso. Mentre la misura  b)  fornisce  il valore medio dei periodi di indisponibilita' del servizio.
 Unita' di misura:
 per la misura a) ore/anno;
 per la misura b) giorni solari.
 Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
 1°   semestre:   1° gennaio-30 giugno   -   entro  3  mesi  (30 settembre);
 2° semestre: 1° luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo);
 annuale: 1° gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno.
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