Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 dicembre 2004
Protezione transitoria accordata, a livello nazionale, alla denominazione «Fragola Cuneo», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata da Piemonte Asprofrut Societa' consortile cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Fragola Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 66159 del 23 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale la societa' Piemonte Asprofrut Societa' consortile cooperativa a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitoria della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Fragola Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla societa' Piemonte Asprofrut Societa' consortile cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Fragola Cuneo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, alla denominazione «Fragola Cuneo».
 
Art. 2.
La denominazione «Fragola Cuneo» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66159 del 23 settembre 2004 e allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Fragola Cuneo», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA «FRAGOLA CUNEO»

Art. 1.
Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Fragola Cuneo» e' riservata alle produzioni di fragola che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
2.1. L'indicazione «Fragola Cuneo» puo' essere attribuita esclusivamente ai frutti di fragola derivanti da coltivazioni effettuate nella zona geografica delimitata dal presente disciplinare.
2.2. Le varieta'.
L'Indicazione geografica protetta «Fragola Cuneo», designa esclusivamente frutti delle cultivar afferenti alla specie «Fragaria x ananassa» coltivate in zona ed ottenute a seguito di attivita' di miglioramento genetico purche' presentino caratteristiche conformi agli standard qualitativi riportati all'art. 2.3.
2.3. Caratteristiche del prodotto.
Al momento di immissione nella filiera commerciale il prodotto contrassegnato con la denominazione «Fragola Cuneo» IGP deve essere in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti della categoria di qualita' extra e I, dalle norme di qualita' per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari definite sulla base della normativa comunitaria vigente.
Inoltre le produzioni a marchio devono possedere le seguenti caratteristiche:
possono fregiarsi del marchio «Fragola Cuneo» IGP le produzioni ottenute con tecniche di coltivazione tradizionali in «suolo»; sono pertanto espressamente escluse le coltivazioni effettuate utilizzando tecniche di produzione «fuori suolo».
i frutti devono presentare un tenore zuccherino minimo superiore ai 6° brix associato ad una buona acidita' dei succhi (acidita' minima, espressa come acidita' titolabile: non inferiori a 7 meq/100 g di NaOH N/10).
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della «Fragola Cuneo» IGP e' identificabile con l'areale che si estende lungo la dorsale alpina occidentale compresa tra le Alpi Marittime e Cozie, ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 1700 metri s.l.m., e individuato da un territorio storicamente vocato alla coltivazione.
Da un punto di vista geografico la zona di produzione della «Fragola Cuneo» IGP comprende parte del territorio della provincia di Cuneo ubicato in zona pedemontana-montana; i comuni interessati, come evidenziato nella cartina allegata alla presente, appartengono alla provincia di Cuneo e in particolare sono:
Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barge, Battifollo, Beinette, Bellino, Bene Vagienna, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Bra, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Canale, Canosio, Caprauna, Caraglio, Carru', Cartignano, Castagnito Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellinaldo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Celle di Macra, Ceresole Alba, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Corneliano d'Alba, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Fossano (limitatamente al territorio della destra orografica del fiume Stura), Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Govone, Guarene, Isasca, La Morra, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Manta, Margarita, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovi', Monta', Montaldo di Mondovi', Montaldo Roero, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Morozzo, Narzole, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priocca, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Roddi, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Salmour, Salluzzo (limitatamente al territorio comunale a monte della strada statale n. 589), Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfre', Sanfront, San Michele Mondovi', Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Scagnello, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Stroppo, Torre Mondovi', Trinita', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovi', Villar S. Costanzo, Vinadio, Viola.
Art. 4.
Elementi che comprovano il legame
tra la coltura della fragola ed il territorio
Le condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il cuneese hanno consentito alla fragola, nel corso di decenni, di diffondersi in molti areali collinari; le fragole, dapprima spontanee poi razionalmente coltivate, sono state utilizzate, nei secoli, sia quale alimento particolarmente ricco in elementi nutritivi che in erboristeriafarmacopea per la preparazione di tisane e/o per la cura di particolari patologie.
La raccolta sempre piu' massiccia di prodotto spontaneo, particolarmente diffuso sul territorio, e' da attribuire, oltre che all'opera dei contadini del tempo, anche all'attivita' instancabile dei Padri Certosini che nel 1173 vennero ad occupare un'area montana, ubicata alle porte di Cuneo, particolarmente ricca di flora spontanea. Ne e' testimonianza la pubblicazione edita nel 1884 (ristampa del 1892) a cura del cav. prof. D. Giambattista Botteri «Memorie storiche e antichi statuti di Chiusa Pesio».
La raccolta di materiale spontaneo, significativamente presente nel sottobosco, prosegui' sino alla meta' degli anni '40 quando, nella zona di Peveragno, iniziarono le prime esperienze di coltivazione razionale di questo prelibato frutto utilizzando materiali di propagazione provenienti dalla vicina Francia.
Dall'intuizione di questi operatori agricoli e grazie alla laboriosita' di un'intera vallata, la coltura della fragola si sviluppo' e raggiunse, in pochi anni significativa diffusione rappresentando una fonte di reddito primaria per molte aziende diretto coltivatrici.
Lo sviluppo del commercio della fragola pone anche la necessita' di individuare un luogo adatto in cui condurre le trattative per le vendite. Nel corso degli anni sessanta si assiste cosi' allo sviluppo dei mercati locali di Sommariva Perno nel Roero e di Peveragno, che sono i luoghi dove la coltura della fragola ha attecchito prima.
I contadini portavano le fragole confezionate in cassette di legno, trasportate su carretti con le ruote di gomma. Il traffico di questi veicoli lungo le strade della provincia di Cuneo era tale che presto si dovette istituire un registro per censirli e regolarizzarne la circolazione. Vennero anche emesse delle targhe di riconoscimento che dovevano riportare il nome dell'intestatario ed il numero di matricola del veicolo, fosse esso a trazione animale o semplicemente trainato a braccia. La fragola a quei tempi era ben pagata e costitui' per i contadini una vera fortuna.
Il successo di questo prodotto era tale da attirare nella zona numerosi operatori commerciali di altre zone, tanto da rendere presto necessario lo spostamento del mercato di Peveragno al campo sportivo. Gia' allora, infatti, furgoni frigoriferi con targhe di paesi di mezza Europa, percorrevano le strade del cuneese, per caricare i profumati frutti.
Si raggiunsero in quegli anni investimenti prossimi ai 1.400 ettari con produzioni di circa 15.000 tonnellate/anno destinate sia al mercato interno sia all'esportazione verso la vicina Svizzera e/o la Germania.
Negli anni si andavano intensificando, in particolare da parte del comune di Peveragno, sede di un importante mercato alla produzione, attivita' volte a «valorizzare» le produzioni locali quali l'annuale «Sagra della fragola» che vedeva e vede coinvolti produttori, operatori commerciali, istituzioni scolastiche e addetti della ristorazione.
Nel corso della «Sagra della fragola», con cui fin dagli anni sessanta si celebra la maturazione e la prima raccolta dei frutti, vengono organizzate mostre di pittura, una gara tra i carretti di fragole meglio allestiti e il migliore produttore ottiene il trofeo piu' ambito: la «Fragola d'oro».
Il frutto rosso diventa indiscusso protagonista sia di dolci, come la «Bavarese Redgauntled» o il «Pan di Spagna Hummy Grande», sia di bibite come il «Succo Pocahontas», sia di primi piatti come lo straordinario ed inusuale risotto «Madame Moutot».
La coltivazione della fragola rappresenta, ancora oggi, una fonte significativa di reddito per molte aziende ubicate in areali svantaggiati di montagna. Attualmente si stima che la coltivazione si estenda su circa 200 ettari; utilizzando sia cultivar unifere che neutro diurne, mentre la produzione media annua e' stimata in circa 7.000 tonnellate. L'immissione del prodotto sul mercato, da parte delle circa 300 aziende, avviene, per l'intera stagione estivo-autunnale (da aprile a novembre) sia attraverso strutture di forme associate presenti in zona sia attraverso operatori commerciali locali e/o mercati all'origine.
Rintracciabilita': a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Fragola Cuneo» IGP dalla zona geografica di produzione delimitata e' certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
Gli adempimenti fondamentali che assicurano la rintracciabilita' del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:
iscrizione dei produttori della «Fragola Cuneo» IGP in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
denuncia annuale all'organismo di controllo dei quantitativi prodotti;
iscrizione dei condizionatori nell'elenco tenuto dall'organismo di Controllo;
annotazione cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli appositi registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo, delle partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva.
Art. 5.
Metodi di ottenimento
Il metodo di ottenimento del prodotto, comprende:
sesti di impianto: per favorire un buon arieggiamento delle piante e uno sviluppo razionale dei soggetti si realizzeranno investimenti a fila singola; con distanze tra le file non inferiori ad 1 metro mentre lungo la fila le piante dovranno essere posizionate a distanze non inferiori ai 25 cm.
gestione del suolo: sono ammesse esclusivamente tecniche rispettose dell'equilibrio pedologico.
Per il controllo delle infestanti e per migliorare la qualita' delle produzioni si utilizza la pratica della pacciamatura con film plastici lungo la fila. Nell'interfila e' ammesso l'uso di diserbanti non residuali, selettivi per la coltura.
Non sono ammesse, nel presente disciplinare, tecniche di disinfezione del suolo in fase di pre trapianto con bromuro di metile;
irrigazione: gli apporti irrigui, se necessari, dovranno essere effettuati in modo localizzato mediante apposite «ali gocciolanti» disposte sotto la pacciamatura. L'apporto idrico variera' in relazione alle situazioni climatiche dell'areale ed allo stadio vegetativo delle piante;
difesa fitosanitaria: in generale per il controllo dei principali patogeni si utilizzeranno le metodologie riportate nei disciplinari di produzione integrata.
Al fine di controllare lo sviluppo dei patogeni responsabili di alterazioni all'apparato fogliare ed ai frutti (es Antracnosi - Botrytis - Alternaria - ecc....) e' ammesso l'uso di tunnel di copertura volti a ridurre la bagnatura della vegetazione;
raccolta: nella fase di raccolta verranno selezionati esclusivamente i frutti che presentano uno stadio di maturazione omogeneo;
commercializzazione: la commercializzazione avviene nel periodo da aprile a novembre.
Art. 6.
Legame con l'ambiente o l'origine geografica
Il territorio su cui si conducono le coltivazioni risulta dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari quali l'altitudine, la latitudine, la conformazione orografica e la buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli.
Infatti l'ubicazione degli investimenti produttivi in ambienti pedemontani, caratterizzati da temperature medio contenute nella fase tardo invernale, determinano significativi posticipi nella fase di ripresa vegetativa-fioritura tanto da prolungare significativamente, rispetto alle altre aree di produzione di pianura, le epoche di maturazione e commercializzazione. Inoltre le condizioni climatiche che caratterizzano l'intera fase estiva, rilevabili in questi ambienti produttivi, consentono di poter effettuare coltivazioni razionali di fragole, tipologie neutrodiurne, con produzioni prolungate e frazionate durante l'intera fase estiva. Forti escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosita' dell'ambiente di coltivazione conferiscono poi maggior lucidita', consistenza e colorazione ai frutti. Una buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli (in particolare elevati livelli di sostanza organica nei terreni) favoriscono uno sviluppo razionale delle piante garantendo una buona differenziazione di gemme a fiore nella fase autunnale-estiva ed una significativa copertura e protezione, da parte della massa vegetante, sulle produzioni.
L'insieme di questi fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualita' della «Fragola Cuneo» IGP che si caratterizza in modo particolare per la brillantezza del colore, per la consistenza della polpa e per la qualita' organolettica dei frutti.
In effetti, i fattori ambientali illustrati prima, in sinergia con le capacita' dell'uomo di mettere a punto e successivamente salvaguardare le tradizioni socio-produttive locali (compreso il mantenimento di tecniche produttive rispettose dell'ambiente), contribuiscono a determinare l'unicita' delle caratteristiche della «Fragola Cuneo» IGP, caratteristiche riconosciute dalla letteratura tecnico-scientifica e dal mercato, che valorizza questa produzione locale.
Art. 7. Controlli
L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.
Art. 8.
Etichettatura e confezionamento
Il prodotto commercializzato come «Fragola Cuneo» IPG deve essere confezionato, direttamente in azienda, nella zona di produzione, al fine di garantire la tracciabilita' e il controllo e per mantenere la qualita' del prodotto, in appositi imballaggi tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.
L'identificazione del prodotto IGP dovra' avvenire nelle confezioni in cui dovra' apparire la dicitura Fragola Cuneo IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.
Il confezionamento della «Fragola Cuneo» IGP avverra' negli imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.
Il prodotto all'interno degli imballaggi dovra' presentare pezzature e grado di maturazione omogenei; dovra' essere garantita l'omogeneita' di peso delle confezioni.
Sugli imballaggi dovra' essere riportata, accanto al logo commerciale del magazzino di conferimento, la denominazione dell'azienda produttrice.
Sulle confezioni dovra' inoltre essere riportata la dicitura «Fragola Cuneo» immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» anche sotto forma di acronimo «I.G.P.», tale dicitura dovra' avere il peso prevalente su ogni altra comunicazione presente sull'imballaggio.
La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo dell'indicazione geografica protetta, sono di seguito riportati.

Logotipo Fragola Cuneo IGP
Note identificative della composizione
Il logo e' composto da un tratto che rappresenta la sagoma della fragola, realizzato in modo gestuale.
La dicitura «Fragola Cuneo IGP» e' sviluppata all'interno di una porzione di forma ovale, sottratta alla sagoma stessa della fragola. Sul lato destro, la dicitura per esteso di «Indicazione Geografica Protetta», segue il profilo del tratto in armonia con la composizione.
Note identificative dei caratteri
Fragola cuneo:
carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati;
IGP:
carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati;
Indicazione geografica protetta:
carattere: Helvetica grassetto - compressione 85%.
Riferimenti colore

----> vedere LOGO a pag. 29 della G.U. <----

Fragola Cuneo.
Colore pieno:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Retinati:
30% del colore pieno.
IGP.
Colore pieno:
riferimento pantone 355C;
quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
Retinati:
30% del colore pieno.
Indicazione geografica protetta.
Colore:
riferimento pantone 355C;
quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
Tratto grafico.
Frutto:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Corona:
riferimento pantone 355C;
quadricromia 100 giallo + 100 cyan.

----> vedere LOGO a pag. 29 della G.U. <----

Fragola Cuneo.
Colore pieno:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Retinati:
30% del colore pieno.
IGP.
Colore pieno:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Retinati:
30% del colore pieno.
Indicazione geografica protetta.
Colore:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Tratto grafico
Frutto:
riferimento pantone 186C;
quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
Corona:
riferimento pantone 355C;
quadricromia 100 giallo + 100 cyan.

----> vedere LOGO a pag. 29 della G.U. <----

Fragola Cuneo.
Colore pieno:
nero 100%.
Retinati:
30% del colore pieno. IGP.
Colore pieno:
nero 100%.
Retinati:
30% del colore pieno.
Indicazione geografica protetta.
Colore:
nero 100%;
Tratto grafico.
frutto:
nero 100%.
Corona:
nero 60%.
Nella designazione e' comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.
Art. 9.
Prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Fragola Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della IPG riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
 
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