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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 dicembre 2004 |  | Protezione   transitoria   accordata,   a   livello  nazionale,  alla denominazione  «Fragola Cuneo», per la quale e' stata inviata istanza alla  Commissione  europea  per  la  registrazione  come  indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista   la   domanda  presentata  da  Piemonte  Asprofrut  Societa' consortile cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della denominazione «Fragola Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
 Vista  la  nota  protocollo  n.  66159 del 23 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'  Piemonte  Asprofrut Societa'  consortile  cooperativa  a r.l., ha chiesto la protezione a titolo  transitoria  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  CEE  2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento  CE  n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura, conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Fragola Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento della domanda avanzata dalla societa' Piemonte Asprofrut   Societa'  consortile  cooperativa  a  r.l.,  assicuri  la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione  «Fragola Cuneo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso  con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92  del  Consiglio, del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,  paragrafo  2,  del  regolamento  CE  n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, alla denominazione «Fragola Cuneo».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione «Fragola Cuneo» e' riservata al prodotto ottenuto in  conformita'  disciplinare  di  produzione trasmesso all'organismo comunitario  con  nota  n.  66159 del 23 settembre 2004 e allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  denominazione  «Fragola Cuneo»,  come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 dicembre 2004
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
 GEOGRAFICA PROTETTA «FRAGOLA CUNEO»
 
 Art. 1.
 Nome del prodotto
 L'indicazione  geografica  protetta  «Fragola Cuneo» e' riservata alle  produzioni  di  fragola  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Descrizione del prodotto
 2.1.   L'indicazione   «Fragola  Cuneo»  puo'  essere  attribuita esclusivamente   ai  frutti  di  fragola  derivanti  da  coltivazioni effettuate    nella   zona   geografica   delimitata   dal   presente disciplinare.
 2.2. Le varieta'.
 L'Indicazione   geografica   protetta  «Fragola  Cuneo»,  designa esclusivamente  frutti delle cultivar afferenti alla specie «Fragaria x  ananassa»  coltivate in zona ed ottenute a seguito di attivita' di miglioramento  genetico  purche'  presentino caratteristiche conformi agli standard qualitativi riportati all'art. 2.3.
 2.3. Caratteristiche del prodotto.
 Al  momento  di  immissione nella filiera commerciale il prodotto contrassegnato  con  la denominazione «Fragola Cuneo» IGP deve essere in  possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti della categoria di qualita'   extra  e  I,  dalle  norme  di  qualita'  per  i  prodotti ortofrutticoli  ed  agrumari  definite  sulla  base  della  normativa comunitaria vigente.
 Inoltre  le  produzioni  a  marchio  devono possedere le seguenti caratteristiche:
 possono   fregiarsi   del  marchio  «Fragola  Cuneo»  IGP  le produzioni  ottenute  con  tecniche  di  coltivazione tradizionali in «suolo»;   sono   pertanto   espressamente  escluse  le  coltivazioni effettuate utilizzando tecniche di produzione «fuori suolo».
 i  frutti  devono  presentare  un  tenore  zuccherino  minimo superiore  ai  6°  brix  associato  ad  una buona acidita' dei succhi (acidita'  minima, espressa come acidita' titolabile: non inferiori a 7 meq/100 g di NaOH N/10).
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La zona di produzione della «Fragola Cuneo» IGP e' identificabile con  l'areale  che  si  estende  lungo  la dorsale alpina occidentale compresa tra le Alpi Marittime e Cozie, ad un'altitudine compresa tra i  250  ed  i  1700  metri  s.l.m.,  e  individuato  da un territorio storicamente vocato alla coltivazione.
 Da  un  punto  di  vista  geografico  la zona di produzione della «Fragola Cuneo» IGP comprende parte del territorio della provincia di Cuneo ubicato in zona pedemontana-montana; i comuni interessati, come evidenziato  nella  cartina allegata alla presente, appartengono alla provincia di Cuneo e in particolare sono:
 Acceglio,  Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero   d'Alba,   Barge,  Battifollo,  Beinette,  Bellino,  Bene Vagienna,  Bernezzo,  Borgo San Dalmazzo, Boves, Bra, Briaglia, Briga Alta,   Brondello,   Brossasco,  Busca,  Canale,  Canosio,  Caprauna, Caraglio,  Carru',  Cartignano,  Castagnito Casteldelfino, Castellar, Castelletto  Stura,  Castellinaldo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Celle  di  Macra,  Ceresole  Alba, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa  di  Pesio,  Corneliano d'Alba, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo,    Demonte,   Dronero,   Elva,   Entracque,   Envie,   Fossano (limitatamente  al  territorio  della  destra  orografica  del  fiume Stura), Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio,   Govone,   Guarene,  Isasca,  La  Morra,  Lesegno,  Limone Piemonte,  Lisio,  Macra,  Magliano  Alfieri,  Magliano  Alpi, Manta, Margarita,   Marmora,  Martiniana  Po,  Melle,  Moiola,  Mombasiglio, Monastero  di  Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovi', Monta', Montaldo di   Mondovi',   Montaldo   Roero,  Montanera,  Montemale  di  Cuneo, Monterosso  Grana,  Monteu  Roero,  Montezemolo,  Monticello  d'Alba, Morozzo,  Narzole,  Niella  Tanaro,  Nucetto,  Oncino, Ormea, Ostana, Paesana,   Pagno,   Pamparato,  Perlo,  Peveragno,  Pianfei,  Piasco, Pietraporzio,  Piobesi  d'Alba,  Piozzo,  Pocapaglia,  Pontechianale, Pradleves,   Prazzo,  Priero,  Priocca,  Priola,  Revello,  Rifreddo, Rittana,  Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca de' Baldi, Roccaforte  Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Roddi, Rossana, Sale delle  Langhe, Sale San Giovanni, Salmour, Salluzzo (limitatamente al territorio  comunale  a  monte della strada statale n. 589), Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfre', Sanfront, San Michele Mondovi', Sant'Albano  Stura,  Santa  Vittoria  d'Alba,  Santo  Stefano  Roero, Scagnello,  Sommariva  del  Bosco,  Sommariva  Perno,  Stroppo, Torre Mondovi', Trinita', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno,   Vernante,  Verzuolo,  Vezza  d'Alba,  Vicoforte,  Vignolo, Villanova Mondovi', Villar S. Costanzo, Vinadio, Viola.
 Art. 4.
 Elementi che comprovano il legame
 tra la coltura della fragola ed il territorio
 Le  condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il cuneese hanno consentito  alla  fragola,  nel  corso  di decenni, di diffondersi in molti   areali   collinari;   le   fragole,  dapprima  spontanee  poi razionalmente coltivate, sono state utilizzate, nei secoli, sia quale alimento   particolarmente   ricco   in  elementi  nutritivi  che  in erboristeriafarmacopea  per la preparazione di tisane e/o per la cura di particolari patologie.
 La   raccolta   sempre  piu'  massiccia  di  prodotto  spontaneo, particolarmente  diffuso  sul territorio, e' da attribuire, oltre che all'opera  dei  contadini del tempo, anche all'attivita' instancabile dei Padri Certosini che nel 1173 vennero ad occupare un'area montana, ubicata   alle   porte  di  Cuneo,  particolarmente  ricca  di  flora spontanea.  Ne  e'  testimonianza  la  pubblicazione  edita  nel 1884 (ristampa  del  1892)  a  cura del cav. prof. D. Giambattista Botteri «Memorie storiche e antichi statuti di Chiusa Pesio».
 La  raccolta  di materiale spontaneo, significativamente presente nel  sottobosco,  prosegui'  sino  alla  meta' degli anni '40 quando, nella   zona   di   Peveragno,  iniziarono  le  prime  esperienze  di coltivazione   razionale   di  questo  prelibato  frutto  utilizzando materiali di propagazione provenienti dalla vicina Francia.
 Dall'intuizione  di  questi  operatori  agricoli  e  grazie  alla laboriosita'  di  un'intera  vallata,  la  coltura  della  fragola si sviluppo'   e  raggiunse,  in  pochi  anni  significativa  diffusione rappresentando  una  fonte  di  reddito  primaria  per  molte aziende diretto coltivatrici.
 Lo  sviluppo del commercio della fragola pone anche la necessita' di  individuare  un luogo adatto in cui condurre le trattative per le vendite. Nel corso degli anni sessanta si assiste cosi' allo sviluppo dei  mercati  locali di Sommariva Perno nel Roero e di Peveragno, che sono i luoghi dove la coltura della fragola ha attecchito prima.
 I  contadini  portavano  le  fragole  confezionate in cassette di legno,  trasportate su carretti con le ruote di gomma. Il traffico di questi  veicoli lungo le strade della provincia di Cuneo era tale che presto si dovette istituire un registro per censirli e regolarizzarne la  circolazione. Vennero anche emesse delle targhe di riconoscimento che  dovevano  riportare  il  nome  dell'intestatario ed il numero di matricola  del veicolo, fosse esso a trazione animale o semplicemente trainato  a  braccia.  La  fragola  a  quei  tempi  era  ben pagata e costitui' per i contadini una vera fortuna.
 Il  successo  di  questo prodotto era tale da attirare nella zona numerosi operatori commerciali di altre zone, tanto da rendere presto necessario lo spostamento del mercato di Peveragno al campo sportivo. Gia'  allora,  infatti,  furgoni  frigoriferi  con targhe di paesi di mezza  Europa,  percorrevano  le  strade  del cuneese, per caricare i profumati frutti.
 Si  raggiunsero  in  quegli  anni  investimenti prossimi ai 1.400 ettari  con  produzioni di circa 15.000 tonnellate/anno destinate sia al  mercato interno sia all'esportazione verso la vicina Svizzera e/o la Germania.
 Negli  anni  si  andavano intensificando, in particolare da parte del   comune  di  Peveragno,  sede  di  un  importante  mercato  alla produzione,  attivita'  volte  a  «valorizzare»  le produzioni locali quali  l'annuale  «Sagra  della  fragola» che vedeva e vede coinvolti produttori,  operatori commerciali, istituzioni scolastiche e addetti della ristorazione.
 Nel  corso  della  «Sagra  della fragola», con cui fin dagli anni sessanta  si  celebra  la maturazione e la prima raccolta dei frutti, vengono  organizzate  mostre  di  pittura, una gara tra i carretti di fragole  meglio  allestiti e il migliore produttore ottiene il trofeo piu' ambito: la «Fragola d'oro».
 Il  frutto  rosso  diventa  indiscusso protagonista sia di dolci, come la «Bavarese Redgauntled» o il «Pan di Spagna Hummy Grande», sia di  bibite  come  il  «Succo Pocahontas», sia di primi piatti come lo straordinario ed inusuale risotto «Madame Moutot».
 La coltivazione della fragola rappresenta, ancora oggi, una fonte significativa   di  reddito  per  molte  aziende  ubicate  in  areali svantaggiati di montagna. Attualmente si stima che la coltivazione si estenda  su  circa  200  ettari; utilizzando sia cultivar unifere che neutro  diurne,  mentre la produzione media annua e' stimata in circa 7.000  tonnellate.  L'immissione  del  prodotto sul mercato, da parte delle   circa   300   aziende,   avviene,   per   l'intera   stagione estivo-autunnale  (da aprile  a novembre) sia attraverso strutture di forme associate presenti in zona sia attraverso operatori commerciali locali e/o mercati all'origine.
 Rintracciabilita':  a  livello di controlli per l'attestazione di provenienza  (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della  «Fragola  Cuneo»  IGP  dalla  zona  geografica  di  produzione delimitata  e'  certificata  dall'organismo  di  controllo  di cui al successivo  art.  7,  sulla  base  di  numerosi  adempimenti  cui  si sottopongono  i  produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
 Gli  adempimenti fondamentali che assicurano la rintracciabilita' del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:
 iscrizione  dei  produttori  della  «Fragola  Cuneo»  IGP in un apposito   registro,   attivato,   tenuto   ed  aggiornato  da  parte dell'organismo di controllo autorizzato;
 denuncia  annuale  all'organismo  di controllo dei quantitativi prodotti;
 iscrizione dei condizionatori nell'elenco tenuto dall'organismo di Controllo;
 annotazione  cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli  appositi  registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo,  delle  partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva.
 Art. 5.
 Metodi di ottenimento
 Il metodo di ottenimento del prodotto, comprende:
 sesti  di  impianto:  per  favorire un buon arieggiamento delle piante  e  uno  sviluppo  razionale  dei  soggetti  si  realizzeranno investimenti  a  fila singola; con distanze tra le file non inferiori ad 1 metro mentre lungo la fila le piante dovranno essere posizionate a distanze non inferiori ai 25 cm.
 gestione   del  suolo:  sono  ammesse  esclusivamente  tecniche rispettose dell'equilibrio pedologico.
 Per  il  controllo  delle infestanti e per migliorare la qualita' delle  produzioni  si utilizza la pratica della pacciamatura con film plastici lungo la fila. Nell'interfila e' ammesso l'uso di diserbanti non residuali, selettivi per la coltura.
 Non   sono   ammesse,  nel  presente  disciplinare,  tecniche  di disinfezione  del  suolo  in  fase  di  pre  trapianto con bromuro di metile;
 irrigazione: gli apporti irrigui, se necessari, dovranno essere effettuati  in  modo  localizzato mediante apposite «ali gocciolanti» disposte   sotto   la  pacciamatura.  L'apporto  idrico  variera'  in relazione  alle  situazioni  climatiche  dell'areale  ed  allo stadio vegetativo delle piante;
 difesa   fitosanitaria:   in  generale  per  il  controllo  dei principali  patogeni  si  utilizzeranno  le metodologie riportate nei disciplinari di produzione integrata.
 Al  fine  di controllare lo sviluppo dei patogeni responsabili di alterazioni  all'apparato  fogliare  ed  ai  frutti  (es Antracnosi - Botrytis  -  Alternaria  -  ecc....)  e'  ammesso  l'uso di tunnel di copertura volti a ridurre la bagnatura della vegetazione;
 raccolta:   nella   fase   di   raccolta  verranno  selezionati esclusivamente  i  frutti  che  presentano  uno stadio di maturazione omogeneo;
 commercializzazione: la commercializzazione avviene nel periodo da aprile a novembre.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente o l'origine geografica
 Il  territorio su cui si conducono le coltivazioni risulta dotato di  caratteristiche pedoclimatiche particolari quali l'altitudine, la latitudine,  la  conformazione  orografica  e  la  buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli.
 Infatti  l'ubicazione  degli  investimenti produttivi in ambienti pedemontani, caratterizzati da temperature medio contenute nella fase tardo  invernale,  determinano  significativi posticipi nella fase di ripresa  vegetativa-fioritura tanto da prolungare significativamente, rispetto  alle  altre  aree  di  produzione  di pianura, le epoche di maturazione  e  commercializzazione. Inoltre le condizioni climatiche che   caratterizzano  l'intera  fase  estiva,  rilevabili  in  questi ambienti  produttivi,  consentono  di  poter  effettuare coltivazioni razionali   di   fragole,   tipologie  neutrodiurne,  con  produzioni prolungate   e   frazionate   durante  l'intera  fase  estiva.  Forti escursioni  termiche  giornaliere  associate  ad  elevata luminosita' dell'ambiente  di  coltivazione  conferiscono  poi maggior lucidita', consistenza  e colorazione ai frutti. Una buona dotazione di elementi fertilizzanti  dei  suoli (in particolare elevati livelli di sostanza organica nei terreni) favoriscono uno sviluppo razionale delle piante garantendo  una  buona  differenziazione  di gemme a fiore nella fase autunnale-estiva  ed  una  significativa  copertura  e protezione, da parte della massa vegetante, sulle produzioni.
 L'insieme   di  questi  fattori  ambientali  rende  esclusivo  il rapporto   con   la   qualita'  della  «Fragola  Cuneo»  IGP  che  si caratterizza  in modo particolare per la brillantezza del colore, per la  consistenza  della  polpa  e  per  la  qualita' organolettica dei frutti.
 In  effetti,  i  fattori ambientali illustrati prima, in sinergia con  le  capacita'  dell'uomo  di  mettere  a punto e successivamente salvaguardare  le  tradizioni  socio-produttive  locali  (compreso il mantenimento   di   tecniche  produttive  rispettose  dell'ambiente), contribuiscono  a  determinare l'unicita' delle caratteristiche della «Fragola  Cuneo»  IGP, caratteristiche riconosciute dalla letteratura tecnico-scientifica  e  dal  mercato, che valorizza questa produzione locale.
 Art. 7. Controlli
 L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente  disciplinare  di  produzione  e'  svolta  da  un  organismo autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.
 Art. 8.
 Etichettatura e confezionamento
 Il prodotto commercializzato come «Fragola Cuneo» IPG deve essere confezionato,  direttamente  in azienda, nella zona di produzione, al fine di garantire la tracciabilita' e il controllo e per mantenere la qualita'  del  prodotto, in appositi imballaggi tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.
 L'identificazione   del   prodotto   IGP  dovra'  avvenire  nelle confezioni  in  cui  dovra' apparire la dicitura Fragola Cuneo IGP in modo  chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.
 Il  confezionamento  della  «Fragola  Cuneo»  IGP  avverra' negli imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.
 Il   prodotto  all'interno  degli  imballaggi  dovra'  presentare pezzature  e  grado  di maturazione omogenei; dovra' essere garantita l'omogeneita' di peso delle confezioni.
 Sugli   imballaggi  dovra'  essere  riportata,  accanto  al  logo commerciale   del   magazzino   di   conferimento,  la  denominazione dell'azienda produttrice.
 Sulle  confezioni  dovra'  inoltre  essere  riportata la dicitura «Fragola  Cuneo»  immediatamente  seguita  dalla dizione «Indicazione Geografica  Protetta»  anche  sotto  forma di acronimo «I.G.P.», tale dicitura  dovra' avere il peso prevalente su ogni altra comunicazione presente sull'imballaggio.
 La  descrizione,  raffigurazione  e  gli indici colorimetrici del logo,  ovvero  del  simbolo  distintivo  dell'indicazione  geografica protetta, sono di seguito riportati.
 
 Logotipo Fragola Cuneo IGP
 Note identificative della composizione
 Il  logo e' composto da un tratto che rappresenta la sagoma della fragola, realizzato in modo gestuale.
 La  dicitura «Fragola Cuneo IGP» e' sviluppata all'interno di una porzione  di forma ovale, sottratta alla sagoma stessa della fragola. Sul  lato  destro,  la dicitura per esteso di «Indicazione Geografica Protetta»,   segue   il   profilo   del  tratto  in  armonia  con  la composizione.
 Note identificative dei caratteri
 Fragola cuneo:
 carattere:  Glaser  -  con  modifica successiva per inserimenti retinati;
 IGP:
 carattere:  Glaser  -  con  modifica successiva per inserimenti retinati;
 Indicazione geografica protetta:
 carattere: Helvetica grassetto - compressione 85%.
 Riferimenti colore
 
 ----> vedere LOGO a pag. 29 della G.U. <----
 
 Fragola Cuneo.
 Colore pieno:
 riferimento pantone 186C;
 quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
 Retinati:
 30% del colore pieno.
 IGP.
 Colore pieno:
 riferimento pantone 355C;
 quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
 Retinati:
 30% del colore pieno.
 Indicazione geografica protetta.
 Colore:
 riferimento pantone 355C;
 quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
 Tratto grafico.
 Frutto:
 riferimento pantone 186C;
 quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
 Corona:
 riferimento pantone 355C;
 quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
 
 ----> vedere LOGO a pag. 29 della G.U. <----
 
 Fragola Cuneo.
 Colore pieno:
 riferimento pantone 186C;
 quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
 Retinati:
 30% del colore pieno.
 IGP.
 Colore pieno:
 riferimento pantone 186C;
 quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
 Retinati:
 30% del colore pieno.
 Indicazione geografica protetta.
 Colore:
 riferimento pantone 186C;
 quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
 Tratto grafico
 Frutto:
 riferimento pantone 186C;
 quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
 Corona:
 riferimento pantone 355C;
 quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
 
 ----> vedere LOGO a pag. 29 della G.U. <----
 
 Fragola Cuneo.
 Colore pieno:
 nero 100%.
 Retinati:
 30% del colore pieno. IGP.
 Colore pieno:
 nero 100%.
 Retinati:
 30% del colore pieno.
 Indicazione geografica protetta.
 Colore:
 nero 100%;
 Tratto grafico.
 frutto:
 nero 100%.
 Corona:
 nero 60%.
 Nella  designazione  e'  comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione  di  origine  non  espressamente  prevista  dal  presente disciplinare  o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P. «Fragola  Cuneo»,  anche  a  seguito di processi di elaborazione o di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito   dalla   registrazione  della  IPG  riuniti  in  consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
 In  assenza  di  un  consorzio  di tutela incaricato, le suddette funzioni  saranno  svolte  dal  MiPAF  in  quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
 L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e' trasformato o elaborato.
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