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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 20 dicembre 2004 |  | Protezione   transitoria   accordata,   a   livello  nazionale,  alla denominazione «Castagna Cuneo», per la quale e' stata inviata istanza alla  Commissione  europea  per  la  registrazione  come  indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista   la   domanda  presentata  da  Piemonte  ASPROFRUT  Societa' Consortile Cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa  ad  ottenere  la  registrazione della denominazione «Castagna Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista la nota protocollo n. 62275 del 31 marzo 2004 con la quale il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'  Piemonte  ASPROFRUT Societa'  Consortile  Cooperativa  a r.l., ha chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  CEE  2081/92  come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento  CE  n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura, conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Castagna Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento della domanda avanzata dalla societa' Piemonte ASPROFRUT   Societa'  Consortile  Cooperativa  a  r.l.,  assicuri  la protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione «Castagna Cuneo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso  con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Castagna Cuneo».
 |  |  |  | Art. 2. La denominazione «Castagna Cuneo» e' riservata al prodotto ottenuto in  conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario  con  nota  n.  62275  del  31 marzo  2004  e allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Castagna Cuneo»,  come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 dicembre 2004
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 Disciplinare di produzione della Indicazione geografica
 protetta «Castagna Cuneo»
 
 Art. 1.
 Nome del prodotto
 La  Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» e' riservata ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto (Castanea  sativa),  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
 Art. 2.1.
 Descrizione del prodotto
 Con  la  Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono essere   designate   unicamente  le  seguenti  varieta'  di  castagne riferibili  alla  specie  Castanea sativa con esclusione degli ibridi interspecifici:
 Ciapastra,  Tempuriva,  Bracalla,  Contessa,  Pugnante,  Sarvai d'Oca,   Sarvai  di  Gurg,  Sarvaschina,  Siria,  Rubiera,  Marrubia, Gentile,   Verdesa,   Castagna   della  Madonna,  Frattona,  Gabiana, Rossastra,  Crou,  Garrone  Rosso,  Garrone  Nero,  Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.
 E'  escluso,  altresi',  il  prodotto  ottenuto  da  cedui, cedui composti,  fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.
 Art. 2.2.
 Caratteristiche del prodotto
 La  «Castagna  Cuneo»  I.G.P.  si distingue per il sapore dolce e delicato   e   per  la  croccantezza  dell'epicarpo  che  la  rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.
 La  Indicazione  geografica protetta «Castagna Cuneo» puo' essere usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:
 castagna fresca:
 colorazione  esterna  del  pericarpo:  dal  marrone chiaro al bruno scuro;
 ilo:  piu' o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola; raggiatura stellare;
 epicarpo:   da   giallo   a   marrone   chiaro,   consistenza tendenzialmente croccante;
 seme: da bianco a crema;
 sapore: dolce e delicato;
 pezzatura: numero massimo di acheni al kg = 110.
 Non  sono ammesse difettosita' interne o esterne superiori al 10% (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno);
 castagna secca:
 le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro e con non piu' del 10% di difetti (tracce di  bacatura,  deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.).
 L'umidita'  contenuta  nel frutto secco intero cosi' ottenuto non potra' essere superiore al 15%.
 Art. 3.
 Zona di produzione e condizionamento
 La zona di produzione e di condizionamento della «Castagna Cuneo» I.G.P.,  si  estende  per  un  territorio  di  circa  17.000 Ha su un territorio che comprende i seguenti comuni:
 provincia  di  Cuneo:  Aisone,  Alba,  Albaretto  Torre,  Alto, Arguello,  Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge,  Bastia  Mondovi',  Battifollo,  Beinette,  Belvedere  Langhe, Benevello,   Bergolo,   Bernezzo,   Bonvicino,   Borgo  S.  Dalmazzo, Borgomale,  Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca,   Camerana,  Camo,  Canale,  Caprauna,  Caraglio,  Cartignano, Castagnito,   Castellar,   Castelletto   Stura,  Castelletto  Uzzone, Castellinaldo,  Castellino  Tanaro,  Castelmagno,  Castelnuovo  Ceva, Castiglione  Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba,  Cortemilia,  Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo,  Demonte,  Diano  d'Alba, Dogliani, Dronero, Entracque, Envie, Farigliano,  Feisoglio,  Frabosa  Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola,  Gambasca,  Garessio,  Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour,  Guarene,  Igliano,  Isasca,  Lequio Berria, Lesegno, Levice, Limone  Piemonte,  Lisio,  Magliano Alfieri, Mango, Manta, Marsaglia, Martiniana  Po,  Melle,  Moiola,  Mombarcaro,  Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Monforte d'Alba,  Monta',  Montaldo  di  Mondovi',  Montaldo  Roero, Montelupo Albese,   Montemale   di   Cuneo,  Monterosso  Grana,  Monteu  Roero, Montezemolo,  Monticello  d'Alba,  Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo,  Niella  Tanaro,  Nucetto,  Ormea,  Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo,  Perletto,  Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco,  Piobesi  d'Alba,  Pocapaglia,  Pradleves,  Priero,  Priocca, Priola,  Prunetto,  Revello,  Rifreddo,  Rittana,  Roaschia, Roascio, Robilante,  Roburent,  Roccabruna, Roccaciglie', Roccaforte Mondovi', Roccasparvera,  Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana,  S. Benedetto  Belbo, S. Michele Mondovi', S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, S. Vittoria d'Alba, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto,  Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre  Bormida,  Torre  Mondovi',  Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Valdieri,  Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo,  Vezza  d'Alba,  Vicoforte,  Vignolo,  Villanova  Mondovi', Villar S. Costanzo, Viola;
 provincia  di  Asti:  Bubbio,  Cassinasco,  Cessole,  Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
 provincia   di   Alessandria:  Cassinelle,  Malvicino,  Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.
 Art. 4.
 Elementi che comprovano l'origine
 L'origine della castanicoltura cuneese e' antichissima ed i primi riferimenti  si  attestano  alla fine del XII secolo (Carteggio della Certosa  di  Pesio: 1173 - 1277). Le castagne bianche sono citate nei documenti dei Comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.
 Le  prime  indicazioni  in  merito  alle  modalita' di tutela dei castagneti  da  frutto si rinvengono negli Statuti comunali dei paesi della  Val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni da  applicare  nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti sono  riportate  negli  Statuti  di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e Sanfront (Tamagnone, 1969; Barelli, Di Quarti, 1966; Botteri, 1982).
 A  testimonianza  della diffusione, in molte aree della provincia di  Cuneo,  della  tecnica  dell'essiccazione  delle  castagne per la produzione di castagne secche e farina di castagne e' possibile ancor oggi  osservare  la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno al XV - XVI secolo.
 Rintracciabilita':  a  livello di controlli per l'attestazione di provenienza  (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata e'  certificata dall'Organismo di controllo di cui al successivo art. 7,   sulla  base  di  numerosi  adempimenti  cui  si  sottopongono  i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
 I   fondamentali   di   tali   adempimenti,   che  assicurano  la rintracciabilita'  del  prodotto,  in  ogni  fase della filiera, sono costituiti da:
 iscrizione  degli  impianti  idonei alla produzione dell'I.G.P. Castagna   Cuneo   in  un  apposito  Registro,  attivato,  tenuto  ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
 annotazione dei quantitativi prodotti;
 conseguente certificazione da parte dell'organismo di controllo di  tutte  le  partite  di prodotto confezionato ed etichettato prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.
 Art. 5.
 Metodo di ottenimento
 5.1 Il sistema di produzione.
 Le  condizioni  ambientali  e di coltura del territorio destinato alla   produzione   della   «Castagna  Cuneo»  devono  essere  quelle tradizionali   ed   atte   a   conferire  al  frutto  le  particolari caratteristiche designate nel presente disciplinare.
 In  particolare,  i  castagneti  sono  situati a quote non troppo elevate  (da 200 a 1000 m s.l.m.), in posizioni soleggiate e riparate dal vento.
 In  essi,  al  fine  di garantire le ottimali caratteristiche del prodotto,  si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco, mediante  sfalcio  annuale  dell'erba  ed  eliminazione dei cespugli, felci e piante morte prima della raccolta.
 E   'vietata   ogni   somministrazione   di  fertilizzanti  e  di fitofarmaci   di  sintesi  ad  eccezione  di  quanto  consentito  per l'agricoltura biologica (Reg. Comunitario 2092/91 e seguenti).
 5.2. Densita' d'impianto.
 Al  fini  dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da considerarsi  idonee  le fustaie di castagno da frutto site nell'area che  si  estende  a  tutti  i  comuni  di cui all'art. 3 del presente disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m.
 La  densita'  di  piante  in  produzione non puo' superare le 150 piante ad ettaro.
 5.3. La gestione del terreno.
 La  «Castagna  Cuneo» I.G.P. e' coltivata in terreni generalmente derivanti  dal disfacimento di scisti e graniti, con pH sub acido. Si tratta  di  terreni  profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e privi  di  calcare  attivo  che conferiscono al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.
 Il  terreno  deve  essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo della  vegetazione  erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare raccolta  dei  frutti.  A  tale  fine  e'  proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.
 5.4 Il controllo della produzione.
 Le  cure  apportate  ai  castagneti,  le  forme di allevamento, i sistemi  di  potatura  periodica  e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente  in  uso  nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.
 In  particolare,  sono  consentiti  gli  interventi  periodici di potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.
 5.5 Raccolta.
 La  raccolta  potra'  essere  effettuata  manualmente o con mezzi meccanici  (macchine  raccoglitrici)  tali  comunque da salvaguardare l'integrita' del prodotto.
 Il  periodo  di  raccolta  ha  inizio  ai  primi di settembre per concludersi in novembre.
 5.6 Produzioni.
 La  pezzatura  minima  ammessa,  fatta  eccezione per il prodotto destinato  ad  essere essiccato, e' pari a 100 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco.
 5.7 Conservazione e lavorazione.
 Le    operazioni    di    cernita,    calibratura,   trattamento, conservazione,  condizionamento e confezionamento dei frutti, debbono essere  effettuate  nell'ambito  del territorio delimitato all'art. 3 del  presente disciplinare, per assicurare le caratteristiche tipiche del prodotto e assicurare la rintracciabilita' e il controllo.
 La   conservazione  del  prodotto  fresco,  potra'  essere  fatta mediante  un  trattamento  in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.
 E'  ammesso  il  ricorso  alla  tecnica della «curatura» mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni. Tale  tecnica  permette di ottenere una leggera fermentazione lattica che,  bloccando  lo  sviluppo  dei  funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi.
 E'   inoltre  ammessa  la  conservazione  tramite  sbucciatura  e successiva surgelazione, secondo le modalita' previste per i prodotti surgelati.
 Il  prodotto  Castagna  Cuneo - Secca deve essere ottenuto con la tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in essiccatoi  prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi le  castagne  vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al  di  sotto  del  quale  viene  alimentato il focolare o attraverso scambiatore   di   calore.   Non  potranno  essere  utilizzati  quale combustibile,  gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente.
 Le  strutture  di  lavorazione  devono  essere situate nella zona delimitata  all'art. 3, per assicurare le caratteristiche tipiche del prodotto e assicurare la rintracciabilita' e il controllo.
 Art. 6.
 Elementi che comprovano il legame con il territorio
 La  produzione castanicola cuneese e' sempre stata caratterizzata dalla presenza di cultivar di pregio.
 Nel  corso  degli  anni,  la  ricerca da parte dei castanicoltori cuneesi di alti livelli di qualita', ha portato ad una vera e propria specializzazione  della  coltura  del  castagno,  che ha portato alla selezione  di  specifiche  cultivar  in  funzione  dei diversi areali produttivi.  Una biodiversita' che e' il frutto di un secolare lavoro di selezione operato da generazioni di coltivatori cuneesi.
 L'altitudine  non  troppo  elevata,  dai 200 ai 1000 m s.l.m., la posizione  soleggiata  e  riparata  dal vento, i terreni ben drenati, sciolti  e  freschi, privi di calcare e derivanti dal disfacimento di scisti  e  graniti,  concorrono  a conferire al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.
 Questi  peculiari  fattori  climatici  ed  ambientali  uniti alla secolare  opera  dell'uomo  che  grazie alle sue capacita' culturali, alla   continua  ricerca  ed  alla  messa  in  atto  di  pratiche  di salvaguardia   dell'ambiente   e  della  tradizione  socio-produttiva locale,  (ivi compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di essiccazione  e  molitura  della castagna e la cura nel preservare la tradizionale  castagna  bianca  locale nell'ambito della salvaguardia dei boschi e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla Castagna   Cuneo   caratteristiche   uniche  riconosciute  sia  dalla letteratura  tecnico  scientifica  specifica  che  dal punto di vista commerciale.
 Art. 7.
 Controlli
 L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente  disciplinare  di  produzione  e'  svolta  da  un  organismo autorizzato,  conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. Cee n. 2081/92 del 14 luglio 1992.
 Art. 8.
 Etichettatura e confezionamento
 La  commercializzazione  della «Castagna Cuneo» I.G.P. allo stato fresco,  all'atto  dell'immissione al consumo, puo' essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:
 confezioni  a  sacco  in materiale diverso di peso compreso tra 0,10     e     30     kg,     di     cui    le    principali    sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;
 cassette  in  legno  o materiale plastico di dimensioni 30x50 e 40x60;
 sacchi   di   juta   di   peso   compreso   tra   5  e  100  kg (5-10-25-30-50-100);
 altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.
 La  commercializzazione  della  «Castagna  Cuneo»  I.G.P. - Secca all'atto   dell'immissione   al   consumo   puo'   essere  effettuata utilizzando le seguenti confezioni:
 confezioni  a  sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10     e     30     kg     di     cui     le    principali    sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg
 altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.
 La  commercializzazione  del  prodotto semilavorato e finito deve avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.
 In   ogni   caso   esso  puo'  essere  commercializzato  solo  se preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.
 Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la Indicazione  geografica  protetta  «Castagna  Cuneo» deve figurare in caratteri  chiari  ed  indelebili,  nettamente  distinguibile da ogni altra   scritta   ed  essere  immediatamente  seguita  dalla  dizione «Indicazione geografica protetta».
 In  specifico,  sulle  confezioni  dovranno  essere  indicate  in caratteri  di  stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo.»  o  «Castagna  Cuneo»  -  Secca  immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».
 Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo all'origine.
 La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in  altra  parte  del  contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».
 E'   consentito,   in  abbinamento  alla  Indicazione  geografica protetta,  l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento  a  nomi  sociali  o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali,  purche'  non  abbiano  significato  laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
 La  descrizione,  raffigurazione  e  gli indici colorimetrici del logo,  ovvero  del  simbolo  distintivo  della Indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.
 
 Logotipo e colori ammessi per la designazione
 e presentazione della I.G.P. «Castagna Cuneo»
 
 ----> vedere LOGO a pag. 25 della G.U. <----
 
 Gli  elementi  figurativi che compongono il marchio rappresentano la  sagoma  di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il profilo  sinistro  del  frutto e' delineato dalla scritta «castagna», realizzata  con  carattere  calligrafico  esclusivo mentre il profilo destro  e'  dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata veloce  e  decisa.  Completa  il marchio una foglia di castagno posta alla  base del frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo»,  realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra,  compare  la scritta IGP, realizzata in carattere «Frutiger light».
 Il  colore assegnato e' il nero (Pantone Process Black) per tutti gli  elementi del marchio, tranne la foglia, il cui colore e' marrone rossiccio (Pantone 166).
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P. «Castagna  Cuneo»,  anche  a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  I.G.P.  riuniti  in Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
 L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e' trasformato o elaborato.
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