Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 17 dicembre 2004 |
Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria sig.ra Alessandra Triulzi Wright, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea (Germania), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 18 giugno 1992 (92/51/CEE) e del relativo decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 319, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla sig.ra Alessandra Triulzi Wright, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 319, relativa al titolo di formazione «Zeugnis über die Staatliche Anerkennung als Erzieherin»; Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato al possesso di una formazione professionale comprendente in Germania, una formazione post-secondaria di due anni ed in Italia un ciclo di studi post-secondari di durata pari a quattro anni (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 319); Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 319; Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 319; che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 5 comma 2 del citato decreto legislativo n. 319), atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 319); Decreta: 1. Il titolo di formazione diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Staatliche Anerkennung als Erzieherin» rilasciato il 15 agosto 2002 dalla Wingertschule - Berufliche Schule des Wetteraukreises in Friedberg Fachschule für Sozialpädagogik (Germania), posseduto dalla cittadina italiana Alessandra Triulzi Wright, nata a Fidenza (Parma) il 7 aprile 1963, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente delle scuole dell'infanzia. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 14, comma 8, del citato decreto legislativo n. 319, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 17 dicembre 2004 Il direttore generale: Criscuoli |
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