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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 28 dicembre 2004 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Salle Armando, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Salle  Armando nato il 29 marzo 1957 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.     115/1992,     il     riconoscimento    dei    propri    titoli accademico-professionali  di «ingeniero electricista» e di «ingeniero mecanico»  conseguiti  in Argentina presso l'«Istituto Tecnologico de Buenos  Aires» rispettivamente in data 18 dicembre 1980 e 22 dicembre 1980  e  rilasciati  il 6 agosto 1981 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
 Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional  de  Ingenieria  mecanica y electricista» di Buenos Aires dal 10 novembre 1981;
 Considerato  inoltre  che  il  sig.  Salle  ha  maturato esperienza professionale in Italia dal 2001, come documentato in atti;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 ottobre 2004 e del 14 dicembre 2004;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria  nelle seduta sopra indicate e nella nota in atti datata 15 dicembre 2004;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Preso  atto  -  per  quanto  concerne  l'istanza  volta ad ottenere l'iscrizione  nella  sezione  A  settore  dell'informazione dell'albo professionale  degli  ingegneri  - che la Conferenza di servizi nella seduta   del   14 dicembre   2004,  ha  ritenuto  che  la  formazione accademico-professionale   posseduta   dal   sig.   Salle   non   sia assimilabile  a  quella degli iscritti a tale settore e che le lacune cosi'  emerse  non  siano  colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Salle  Armando,  nato  il  29 marzo  1957  a Buenos Aires (Argentina),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio della professione in Italia.
 L'istanza  volta  ad  ottenere l'iscrizione nella sezione A settore dell'informazione  dell'albo  professionale  degli  ingegneri,  per i motivi su indicati, e' respinta.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) meccanica del volo.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 28 dicembre 2004
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale».
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