Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 dicembre 2004
Riconoscimento, al sig. Ennio Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Ennio Luigi nato il 30 gennaio 1968 a Monselice (Padova-Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi d'Avocats de Barcelona» cui e' iscritto dal 6 luglio 2004 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Bologna in data 16 marzo 1999 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «licenciado en derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 13 maggio 2004;
Preso atto che il sig. Ennio ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Rovigo;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Ennio Luigi, nato il 30 gennaio 1968 a Monselice (Padova-Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 dicembre 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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