| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
 Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della   Regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
 Visto  l'art.  2, comma 1-quater della legge 3 agosto 2004, n. 204, di  conversione  del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno   2005,   l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e compensativi  dei  danni,  di  cui  all'art.  5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;
 Visto  il proprio decreto 14 ottobre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 252 del 26 ottobre 2004 della Repubblica italiana, con il  quale  veniva  dichiarata,  tra  l'altro,  l'eccezionalita' delle piogge alluvionali verificatesi dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004 in Provincia di Venezia;
 Vista  la  nota  27 settembre  2004  con la quale la Regione Veneto chiede  di  inserire i Comuni di Fiesso d'Artico, Mira, Mirano, Santa Maria  di Sala e Spinea, tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 14 ottobre 2004;
 Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
 Decreta:
 La  dichiarazione di eccezionalita' piogge alluvionali verificatesi dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004 in Provincia di Venezia, di cui al  decreto  14 ottobre  2004 richiamato nelle premesse, e' estesa ai Comuni  di  Fiesso  d'Artico,  Mira,  Mirano,  Santa  Maria di Sala e Spinea, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, specificate nel medesimo decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 gennaio 2005
 Il Ministro: Alemanno
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