Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |
|
LEGGE 27 dicembre 2004, n. 306 |
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2004, n. 306, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004). |
|
|
Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2004, n. 306, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
|
| Art. 2. 1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005»; b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 15 (Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta; c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti; d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche; e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale; f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato. 3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi.».
|
| Art. 3. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' prorogato di sei mesi.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istituzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»: «1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.».
|
| Art. 4. 1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi».
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», come modificato dalla presente legge: «4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definira' i nuovi principi fondamentali, il Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza, proporzionalita' ed omogeneita' e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, compreso quello della commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo e' reso dalla commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo puo' omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo' modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformita' dal parere parlamentare.».
|
| Art. 5. 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 131 del 2003, come modificato dalla presente legge: «1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e citta' metropolitane nonche' per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di riferimento».
|
| Art. 6. 1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti parole: «entro il 30 giugno 2005».
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001», come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2005, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi».
|
| Art. 7. 1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi». «Art. 8 (Riassetto in materia di metrologia legale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi».
|
| Art. 8. 1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e' prorogato di tre mesi.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»: «Art. 16 (Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato "testo unico della radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunita' europee.»
|
| Art. 9. 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse»: «Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il terniine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
|
|
|
|