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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 27 dicembre 2004, n. 306 |  | Ripubblicazione  del  testo  della  legge  27 dicembre  2004, n. 306, concernente:   «Conversione   in   legge,   con   modificazioni,  del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», corredato delle  relative  note.  (Legge  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2004). |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2004,  n.  306,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,   del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986,  n.  217.  Restano  invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 
 Art. 1.
 1.  Il  decreto-legge  9 novembre  2004,  n. 266, recante proroga o differimento  di  termini  previsti  da  disposizioni legislative, e' convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 all'amministrazione   competente   per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.   All'articolo 15  della  legge  12 dicembre  2002,  n.  273,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma 1, alinea, le parole: «entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005»;
 b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
 «3-bis.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo  puo'  adottare,  previo  parere delle competenti Commissioni parlamentari,  disposizioni  correttive  o  integrative  dei  decreti legislativi medesimi».
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  della  legge
 12 dicembre  2002,  n.  273,  recante  «Misure per favorire
 l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  15  (Delega  al  Governo  per il riassetto delle
 disposizioni in materia di proprieta' industriale). - 1. Il
 Governo e' delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005,
 sentite  le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
 decreti  legislativi  per  il  riassetto delle disposizioni
 vigenti  in materia di proprieta' industriale, nel rispetto
 dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  ripartizione della materia per settori omogenei e
 coordinamento,  formale  e  sostanziale, delle disposizioni
 vigenti   per   garantire   coerenza  giuridica,  logica  e
 sistematica;
 b)   adeguamento   della  normativa  alla  disciplina
 internazionale e comunitaria intervenuta;
 c)  revisione  e  armonizzazione della protezione del
 diritto  d'autore sui disegni e modelli con la tutela della
 proprieta'  industriale,  con  particolare riferimento alle
 condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione
 e  alle  procedure  per il riconoscimento della sussistenza
 dei requisiti;
 d)   adeguamento   della   disciplina   alle  moderne
 tecnologie informatiche;
 e)   riordino   e   potenziamento   della   struttura
 istituzionale  preposta  alla gestione della normativa, con
 previsione  dell'estensione  della  competenza  anche  alla
 tutela  del  diritto  d'autore sui disegni e modelli, anche
 con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
 gestionale;
 f)    introduzione    di    appositi   strumenti   di
 semplificazione     e     riduzione    degli    adempimenti
 amministrativi;
 g)   delegificazione   e   rinvio   alla   normazione
 regolamentare    della    disciplina    dei    procedimenti
 amministrativi  secondo  i criteri di cui all'art. 20 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59;
 h)  previsione  che  la  rivelazione  o  l'impiego di
 conoscenze  ed esperienze tecnico-industriali, generalmente
 note  e facilmente accessibili agli esperti e operatori del
 settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
 2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1  sono
 adottati   su   proposta   del  Ministero  delle  attivita'
 produttive,  di  concerto  con  i Ministri della giustizia,
 dell'economia  e  delle  finanze  e degli affari esteri. In
 deroga  all'art.  14  della legge 23 agosto 1988, n. 400, a
 seguito  della  deliberazione preliminare del Consiglio dei
 Ministri,  sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
 il parere del Consiglio di Stato.
 3.  Dall'attuazione  della  delega  di  cui al presente
 articolo  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
 carico del bilancio dello Stato.
 3-bis.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
 dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
 principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di
 cui  al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo
 parere    delle    competenti   Commissioni   parlamentari,
 disposizioni   correttive   o   integrative   dei   decreti
 legislativi medesimi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' prorogato di sei mesi.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
 28 marzo  2003,  n.  53,  recante «Delega al Governo per la
 definizione  delle  norme  generali  sull'istituzione e dei
 livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
 istruzione e formazione professionale»:
 «1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
 della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
 evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
 delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
 cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
 principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
 secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
 e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
 di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
 delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
 province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
 soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
 scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
 definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
 livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
 istruzione e di istruzione e formazione professionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 1.  All'articolo 1,  comma 4,  primo  periodo, della legge 5 giugno 2003,  n. 131, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «tre anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  indicando,  in  ciascun  decreto,  gli  ambiti normativi che non vi sono compresi».
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
 5 giugno   2003,   n.   131,   recante   «Disposizioni  per
 l'adeguamento  dell'ordinamento della Repubblica alla legge
 costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3»,  come modificato
 dalla presente legge:
 «4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare
 l'iniziativa  legislativa  dello Stato e delle regioni fino
 all'entrata   in   vigore  delle  leggi  con  le  quali  il
 Parlamento  definira'  i  nuovi  principi  fondamentali, il
 Governo  e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
 di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di concerto con i
 Ministri   interessati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
 meramente  ricognitivi  dei  principi  fondamentali  che si
 traggono   dalle  leggi  vigenti,  nelle  materie  previste
 dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
 ai  principi  della  esclusivita',  adeguatezza, chiarezza,
 proporzionalita'  ed  omogeneita'  e  indicando, in ciascun
 decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
 schemi  dei  decreti,  dopo l'acquisizione del parere della
 Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni
 e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
 denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle
 Camere   per  l'acquisizione  del  parere  da  parte  delle
 competenti  commissioni parlamentari, compreso quello della
 commissione  parlamentare  per  le  questioni regionali, da
 rendersi   entro  sessanta  giorni  dall'assegnazione  alle
 commissioni  medesime.  Acquisiti  tali  pareri, il Governo
 ritrasmette  i  testi, con le proprie osservazioni e con le
 eventuali  modificazioni,  alla Conferenza Stato-Regioni ed
 alle   Camere   per  il  parere  definitivo,  da  rendersi,
 rispettivamente,  entro  trenta  e  sessanta  giorni  dalla
 trasmissione  dei  testi  medesimi.  Il parere parlamentare
 definitivo  e'  reso  dalla commissione parlamentare per le
 questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono
 esaminati  rilevando  se  in essi non siano indicati alcuni
 dei  principi  fondamentali ovvero se vi siano disposizioni
 che   abbiano   un   contenuto   innovativo   dei  principi
 fondamentali,  e  non  meramente  ricognitivo  ai sensi del
 presente  comma,  ovvero si riferiscano a norme vigenti che
 non  abbiano  la  natura  di principio fondamentale. In tal
 caso  il  Governo  puo'  omettere  quelle  disposizioni dal
 decreto   legislativo,   oppure   le   puo'  modificare  in
 conformita'   alle  indicazioni  contenute  nel  parere  o,
 altrimenti,  deve  trasmettere ai Presidenti delle Camere e
 al   Presidente   della  commissione  parlamentare  per  le
 questioni regionali una relazione nella quale sono indicate
 le   specifiche   motivazioni  di  difformita'  dal  parere
 parlamentare.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 1.  All'articolo 2,  comma 1,  della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive  modificazioni,  le  parole: «entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 1, della
 citata  legge  n.  131  del  2003,  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il
 31 dicembre 2005, su proposta del Ministro dell'interno, di
 concerto  con  i  Ministri per gli affari regionali, per le
 riforme  istituzionali  e  la devoluzione e dell'economia e
 delle  finanze, uno o piu' decreti legislativi diretti alla
 individuazione   delle   funzioni  fondamentali,  ai  sensi
 dell'art.   117,   secondo   comma,   lettera   p),   della
 Costituzione,  essenziali  per  il funzionamento di comuni,
 province    e   citta'   metropolitane   nonche'   per   il
 soddisfacimento  di  bisogni  primari  delle  comunita'  di
 riferimento».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. 1.  All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229,  le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge» sono sostituite dalle seguenti parole: «entro il 30 giugno 2005».
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
 29 luglio  2003,  n. 229, recante «Interventi in materia di
 qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
 codificazione.   Legge   di   semplificazione  2001»,  come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il
 30 giugno  2005,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
 riassetto   delle   disposizioni   vigenti  in  materia  di
 sicurezza  e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e
 secondo  i  principi e criteri direttivi di cui all'art. 20
 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art.
 1  della  presente  legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti
 principi e criteri direttivi».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. 1.  All'articolo 7,  comma 1,  alinea,  e  all'articolo 8, comma 1, alinea,   della   legge   29 luglio   2003,   n.  229,  e  successive modificazioni,  le  parole:  «diciotto  mesi»  sono  sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -  Si  riporta  il testo degli articoli 7 e 8, comma 1,
 della  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in
 materia  di qualita' della regolazione, riassetto normativo
 e  codificazione.  Legge  di  semplificazione  2001»,  come
 modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.   7   (Riassetto   in   materia   di  tutela  dei
 consumatori).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare,
 entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore
 della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, per
 il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia di
 tutela  dei  consumatori  ai sensi e secondo i principi e i
 criteri  direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59,  come  sostituito dall'art. 1 della presente
 legge,  e  nel  rispetto  dei  seguenti  principi e criteri
 direttivi».
 «Art.  8 (Riassetto in materia di metrologia legale). -
 1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro
 mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 uno  o  piu'  decreti  legislativi,  per il riassetto delle
 disposizioni  vigenti  in  materia  di metrologia legale ai
 sensi  e  secondo  i  principi e i criteri direttivi di cui
 all'art.   20  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  come
 sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
 dei seguenti principi e criteri direttivi».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Il  termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e' prorogato di tre mesi.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 16, comma 1, della
 legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in
 materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo e della
 RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
 Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
 radiotelevisione»:
 «Art.  16 (Delega al Governo per l'emanazione del testo
 unico  della radiotelevisione). - 1. Il Governo e' delegato
 ad  adottare,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in
 vigore  della presente legge, previa intesa con l'Autorita'
 per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e acquisizione dei
 pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il
 testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
 radiotelevisione,    denominato    "testo    unico    della
 radiotelevisione",   coordinandovi   le   norme  vigenti  e
 apportando  alle  medesime le integrazioni, modificazioni e
 abrogazioni   necessarie   al   loro  coordinamento  o  per
 assicurarne  la  migliore  attuazione,  nel  rispetto della
 Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti
 nell'ordinamento   interno   e   degli  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  e alle
 Comunita' europee.»
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
 27 luglio 2004, n. 186, concernente: «Conversione in legge,
 con modificazioni del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
 recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
 di   taluni   settori   della   pubblica   amministrazione.
 Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
 e altre disposizioni connesse»:
 «Art.   2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione  di
 deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
 Governo  e'  delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori
 oneri  per  il  bilancio  dello Stato, entro il terniine di
 dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  integrativi  e
 correttivi  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  del
 decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n. 19, del decreto
 legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
 16 luglio  1997,  n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
 1997,  n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
 459,  e  del  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
 attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
 direttivi  di  cui  all'art.  1,  commi  2 e 3, all'art. 5,
 commi 2  e  3,  e  all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n.
 137».
 
 
 
 
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