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| Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 29 dicembre 2004, n. 322 |  | Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa  della  Repubblica  italiana  e il Dipartimento della difesa e della  sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori  degli  impianti,  della  logistica  e  dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum  d'intesa  tra  il Ministero della difesa della Repubblica italiana  e  il  Dipartimento  della  difesa  e della sicurezza della Repubblica   di   Indonesia  sulla  cooperazione  nei  settori  degli impianti,  della  logistica  e  dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Memorandum  di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 12 del Memorandum stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro  24.450  annui  ad  anni  alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 29 dicembre 2004
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Martino, Ministro della difesa
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4810):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 e dal Ministro della difesa (Martino) il 15 marzo 2004.
 Assegnato   alla   III  commissione  (Affari  esteri  e
 comunitari),  in  sede  referente,  il  19 aprile  2004 con
 pareri delle commissioni I, IV, V e X.
 Esaminato  dalla III commissione il 5 e 12 maggio 2004;
 16 giugno 2004.
 Esaminato  in  aula  il  5 luglio  2004  e approvato il
 7 luglio 2004.
 Senato della Repubblica (atto n. 3031):
 Assegnato  alla  3ª commissione (Affari esteri) in sede
 referente  il  15 luglio  2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.
 Esaminato   dalla   3ª  commissione  il  6,  12,  19  e
 20 ottobre 2004.
 Relazione  scritta  presentata il 22 ottobre 2004 (atto
 n. 3031-A), relatore sen. Sodano.
 Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2004.
 |  |  |  | Allegato 
 MEMORANDUM  D'INTESA  TRA  IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA  E  IL  DIPARTIMENTO  DELLA  DIFESA  E DELLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA   DI   INDONESIA  SULLA  COOPERAZIONE  NEI  SETTORI  DEGLI
 IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA
 
 Il  Ministero della Difesa della Repubblica italiana e Dipartimento della  Difesa  e  della  Sicurezza  della  Repubblica di Indonesia in seguito chiamati «Parti»,
 al fine di sviluppare amichevoli rapporti tra i due Paesi;
 considerato  il comune interesse a promuovere la cooperazione nei settori  degli  impianti,  della  logistica  e  dell'industria per la difesa;
 riconosciuto  che  una  piu'  stretta  collaborazione  in  questi settori  sarebbe  vantaggiosa  per  entrambe  le Parti, oltre che per entrambe le industrie per la difesa;
 desiderando   trarre   dei   benefici   dalle  proprie  capacita' tecnologiche  e  industriali e volendo promuovere la cooperazione tra le proprie industrie;
 disposti  a  favorire la cooperazione nei settori degli impianti, della  logistica  e  dell'industria  per  la  difesa, nell'ambito del presente  Memorandum d'Intesa in conformita' a leggi internazionali e a leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Stati,
 
 Hanno concordato quanto segue:
 
 Art. 1.
 S c o p o
 Scopo  del presente Memorandum d'Intesa e' favorire la cooperazione bilaterale   nel   settore   degli   impianti,   della   logistica  e dell'industria  per la difesa, in conformita' alle rispettive leggi e ai  rispettivi  regolamenti nazionali. Per raggiungere questo scopo e nel  reciproco  interesse  nazionale,  le  parti  si  impegneranno  a promuovere la cooperazione reciproca con particolare riferimento alla logistica  della  difesa  oltre  che  all'approvvigionamento  e  alla produzione di impianti per la difesa.
 Art. 2.
 Forme di cooperazione
 La  cooperazione  nei  settori  degli  impianti,  della logistica e dell'industria   della   difesa,  trattata  nel  presente  Memorandum d'Intesa, puo' comprendere le seguenti forme:
 cooperazione  nel  settore  dell'uso e della gestione di impianti della difesa;
 cooperazione  nel  trasferimento  di articoli, impianti e servizi della difesa;
 cooperazione sull'addestramento per la logistica;
 ricerca  e sviluppo, insieme, oltre alla produzione di oggetti di interesse comune;
 cooperazione    per   le   esportazioni   a   terzi   oltre   che approvvigionamento reciproco di impianti per la difesa;
 scambio  di  informazioni e dati sulla logistica e sull'industria per la difesa;
 scambio   di   seminari   e  riunioni  miste  sulla  logistica  e sull'industria per la difesa;
 altre  aree  di  cooperazione come stabilito di comune accordo da entrambe le Parti.
 Art. 3.
 Disposizioni di attuazione
 Su  richiesta,  le  Parti  stabiliranno particolari disposizioni di attuazione riguardanti specifici aspetti di questa cooperazione.
 Art. 4.
 Comitato misto
 1)  Allo  scopo  di  avviare, coordinare e controllare le attivita' eseguite   nell'ambito   del   presente  Memorandum  d'Intesa,  sara' istituito  un  Comitato  Misto  italo-indonesiano  sui  settori degli impianti,  la  logistica  e  l'industria  della  Difesa,  di  seguito chiamato «Comitato Misto».
 Il   Comitato   Misto   discutera'  i  diversi  aspetti  di  questa cooperazione.
 2)   Il  Comitato  Misto  sara'  composto  da  non  piu'  di  sette rappresentanti  ufficiali  di ciascuna Parte. Il Comitato Misto sara' co-presieduto  dal  Segretario  Generale  della  Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica italiana e dal Direttore Generale per i Materiali,  le  Strutture  e  i  Servizi del Dipartimento di Difesa e Sicurezza della Repubblica di Indonesia.
 3)   Il  Comitato  Misto  puo'  istituire  dei  sotto-comitati  per affrontare  in  maniera  efficace  specifici  progetti  di  interesse comune.
 4) Il Comitato Misto si incontrera', in linea di massima, una volta l'anno, alternativamente in Indonesia e in Italia. La data, la sede e l'agenda saranno concordate dai due Presidenti.
 5)  I  punti  di  contatto  delle  Parti  saranno  il Terzo reparto dell'Ufficio  del  Segretario  Generale della difesa, per l'Italia, e l'Ufficio  per  le  Relazioni  Pubbliche e la Cooperazione estera del Dipartimento della Difesa e della Sicurezza, per l'Indonesia.
 6) Gli incarichi del Comitato Misto saranno:
 (a)  identificare  potenziali  aree  di  cooperazione nel settore degli  impianti  e  della  logistica della difesa oltre che in quello industriale;
 (b) proporre e discutere argomenti di comune interesse;
 (c)  avviare  e organizzare le attivita' di cooperazione definite nell'articolo 2;
 (d)   controllare   e  rivedere  le  diverse  attivita'  iniziate nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa;
 (e)   consigliare   disposizioni   di  attuazione,  quando  e  se richiesto;
 (f)  proporre  e prendere in considerazione possibili emendamenti al presente Memorandum d'Intesa.
 Art. 5.
 Impegni contrattuali
 1)  Le  Parti informeranno le rispettive industrie per la Difesa di principi di base del presente Memorandum d'Intesa.
 2)  Per  quanto  riguarda  i  contratti  conclusi  in  relazione al presente  Memorandum  d'Intesa, ogni Parte, nell'ambito delle proprie responsabilita',  fara'  tutto  il  possibile  affinche' i Contraenti adempiano gli obblighi contrattuali assunti.
 Art. 6.
 Supporto reciproco
 1)  Se  una  Parte intende acquistare impianti per la Difesa da una ditta fornitrice dello Stato dell'altra Parte, e richiede le relative informazioni,  l'altra Parte fara' del proprio meglio per collaborare attraverso il Comitato Misto o i due Presidenti.
 2)  Se  dovesse essere firmato un contratto per gli impianti per la Difesa:
 (a) si dovranno considerare la compensazione e i contro-acquisti;
 (b) la Parte acquirente otterra' l'appoggio completo dell'Ufficio di  Garanzia  della  Qualita'  dell'altra Parte a condizioni simili a quelle applicate per le proprie Forze Armate.
 3) per l'addestramento del proprio personale (compresi gli, aspetti connessi  con  l'uso,  oltre alla manuntenzione), la Parte acquirente ricevera' il supporto dell'altra Parte in termini concordati insieme, al  fine  di  facilitare  l'entrata  in servizio dell'impianto per la difesa acquistato.
 Art. 7.
 Assegnazioni di bilancio
 Ogni  Parte  sosterra' le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo nell'ambito delle proprie assegnazioni finanziarie.
 Art. 8.
 Proprieta' intellettuale
 I  diritti  e  gli impegni di ogni Parte nel campo della proprieta' intellettuale,  dei  diritti  d'autore  nel proprio territorio, della consegna  di  licenze  di produzione, di vendita a terzi e protezione del  brevetto  relativo  all'innovazione  o  allo  sviluppo elaborato nell'ambito   dei   progetti   bilaterali,   saranno  definiti  nelle disposizioni di attuazione.
 Art. 9.
 Segretezza
 Sino alla determinazione di un Accordo generale sulla Sicurezza tra il  Governo  della  Repubblica  italiana e quello della Repubblica di Indonesia, saranno applicate le seguenti regole:
 (a)   le   Parti   si  impegnano  a  proteggere  le  informazioni classificate  alle  quali  possono  accedere nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa conformemente alle proprie leggi e ai regolamenti nazionali;
 (b)  le  informazioni e gli impianti classificati vengono forniti solo  attraverso  canali  ufficiali o tramite canali concordati dagli uffici  di  sicurezza  delle  Parti  designate, queste informazioni e questi  impianti  sono  etichettati  con l'indicazione del livello di classificazione e dello Stato di origine, come segue:
 
 =====================================================================
 ITALIANO         |     INDONESIANO      |      INGLESE ===================================================================== Segretissimo             |Sangat rahasia        |Top secret Segreto                  |Rahasia               |Secret Riservatissimo           |Konfidential          |Confidential Riservato                |Terbatas              |Restricted Non classificato         |Biasa                 |Unclassified
 
 (c) Tutti gli impianti e le informazioni ricevute nell'ambito del presente  Memorandum  d'Intesa  non  saranno  trasferite,  rivelate o rilasciate,  direttamente  o  indirettamente,  su  base  temporanea o permanente,  a terzi o a persone non autorizzate o a entita' senza un precedente consenso scritto della Parte originante.
 Art. 10.
 V i s i t e
 Le  visite  dei  rappresentanti  italiani o indonesiani nello Stato dell'altra   Parte   avverranno   in  conformita'  alle  leggi  e  ai regolamenti in vigore nello Stato della Parte ospitante.
 Ogni   richiesta  di  visita  sara'  presentata  attraverso  canali ufficiali   e   sara'   soggetta  all'autorizzazione  della  relativa autorita'  dello  Stato  della  Parte ospitante. Conterra' i dati del personale richiedente, il nome dell'ufficio o della ditta, lo scopo e la durata della visita, oltre al nulla osta di segretezza in possesso del  visitatore,  come  stabilito  dai  regolamenti dello Stato della Parte di origine.
 Art. 11.
 Risoluzione delle dispute
 1)   Nel  caso  di  una  disputa  riguardante  l'interpretazione  e l'attuazione  del  presente  Memorandum  d'Intesa,  entrambe le Parti avranno dei colloqui a livello di Comitato Misto al fine di risolvere in modo amichevole la disputa.
 2)  Nel  caso  non  si  arrivi  ad  una soluzione a questo livello, entrambi i Presidenti del Comitato Misto riferiranno l'argomento alle Parti, se necessario attraverso canali ufficiali.
 Art. 12.
 Entrata in vigore, emendamenti e termine
 1) Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data del ricevimento   della   seconda   notifica   con   la  quale  le  Parti comunicheranno ufficialmente l'adempimento delle rispettive procedure di ratifica e rimarra' in vigore per un periodo di cinque (5) anni.
 A  meno di recesso da parte di una delle Parti, in accordo a quanto stabilito  al  paragrafo 3 di questo articolo, il Memorandum d'Intesa stesso di riterra' rinnovato per un periodo di ulteriori cinque anni.
 2)  Puo'  essere  emendato  in ogni momento con il consenso scritto delle Parti.
 3) Puo' essere risolto in ogni momento da entrambe le Parti dandone notifica (180) centottanta giorni prima.
 4) Il termine del Memorandum d'Intesa non influenzera' la validita' o la durata di qualsiasi contratto in corso conluso nel suo ambito.
 Art. 13.
 Protezione e termine
 Le  rispettive responsabilita' di entrambe le Parti nel campo della sicurezza,   protezione   e   trasferimento  del  materiale  e  delle informazioni  ricevute,  come  definite  negli  articoli  8, 9, e 11, continueranno  a  sussistere  anche  dopo  il  termine  del  presente Memorandum d'Intesa.
 A  testimonianza di cio' i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati  dai  loro  rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.
 Firmato  a  Jakarta, il 18 febbraio 1997 in due originali in lingua italiana,  indonesiana  e  inglese  e  tutti  i testi sono ugualmente autentici.  In  caso  di  divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in inglese.
 Per il Ministero della difesa
 della Repubblica italiana
 Andreatta
 Per il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia
 Edì Sudradjat .fo
 
 MEMORANDUM  OF  UNDERSTANDING  BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN  REPUBLIC  AND  THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY OF THE REPUBLIC  OF INDONESIA CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
 EQUIPMENT, LOGISTICS AND INDUSTRY
 
 The  Ministry of Defence of the Italian Republic and The Department of  Defence  &  Security  of  the  Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the «Parties»
 aiming  at  development  of  friendly  relations  between the two Countries;
 considering  their  common  interest  in promoting cooperation in defence equipment, logistics and industry;
 recognizing  that  closer  cooperation  in  these  fields will be beneficial to both Parties as well as both defence industries;
 desiring  to  draw  the  benefit  from  their  technological  and industrial  capabilities  and  to promote the cooperation among their own industries;
 willing to promote cooperation in the field of defence equipment, logistics  and  industry  within  the framework of the present MOU in conformity with international laws, and laws and regulations in force in the State of each Party,
 have agreed as follows:
 Article I
 Purpose
 The  purpose of the present MOU is to promote bilateral cooperation in  the  field  of  defence  equipment,  logistics  and  industry  in compliance with the respective national laws and regulations.
 To  achieve  this purpose and in the respective national interests, the  Parties  will  engage themselves in fostering mutual cooperation with  particular  reference  to  the  defence  logistics  as  well as procurement and production of defence equipment.
 Article II
 Forms of cooperation
 Cooperation  in  the  field  of  defence  equipment,  logistics and industry covered by the present MOU, may include the following forms:
 cooperation in operation and management of defence equipment;
 cooperation  in  transfering  of  defence articles, equipment and services;
 cooperation on logistics training;
 joint  research  and development as well as production on subject of mutual interest;
 cooperation  in  exports  to  third  parties  as  well  as mutual procurement of defence equipment;
 exchange  of  information  and  data  on  defence  logistics  and industry;
 convening of joint seminars and meetings on defence logistics and industry;
 other  areas  of  cooperation  as  mutually  agreed  upon by both Parties.
 Article III
 Implementing arrangements
 The  Parties  shall  conclude  particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of this cooperation, if required.
 Article IV
 Joint committee
 1)  An  Italian  -  Indonesian  defence  equipment,  logistics  and industry  Joint  Committee  hereinafter  referred  to  as  the «Joint Committee»   shall   be   formed   for  the  purpose  of  initiating, coordinating  and  monitoring the different activities carried out in the  framework  of the present MOU. The Joint Committee shall discuss the various issues of this cooperation.
 2)  The  Joint  Committee  will  be  composed of no more than seven official representatives from each Party. The Joint Committee will be Co-chaired by the Secretary General of the Ministry of Defence of the Italian  Republic and the Director General for Materiel, Facility and Services of the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia.
 3)  The  Joint Committee may establish subcommittees to effectively address specific projects of mutual interest.
 4)  The  Joint  Committee  will  meet  in  principle,  once a year, alternately in Italy and Indonesia. The date, site and agenda will be agreed upon between the Co-chairmen.
 5)  The  points  of  contact  of the Parties will be on the Italian side,  the  Third  Division of the Office of the Secretary General of Defence  and  on the Indonesian side the Public Relations and Foreign Cooperation Bureau of the Department of Defence & Security.
 6) The tasks of the Joint Committee will be:
 (a)  To  identify  potential  areas  of  cooperation  in  defence equipment and logistics as well as industry;
 (b) To propose and discuss items of common interest;
 (c)  To  initiate and organize the cooperative activities defined in article II;
 (d)  To  monitor and review the different activities initiated in the framework of the present MOU;
 (e) To recommend implementing arrangements, if and when required;
 (f) To propose and take into consideration possible amendments to this Memorandum.
 Article V
 Contractual commitments
 1)  The  Parties  will  inform  their respective defence industries about the basic principles of the present MOU.
 2)  As  far  as  contracts  concluded  within  the framework of the present   MOU   are  concerned,  each  Party,  within  its  field  of responsibilities,  will  make  its  best  endeavour  to  obtain  that contractors fulfil all contractual obligation undertaken.
 Article VI
 Mutual support
 1)  If  one  Party  contemplates procuring defence equipment from a supplying  company  from  the  state of the other Party, and requests related  information,  the  other Party will make its best efforts to assist it through the Joint Committee or its Co-chairmen.
 2) Should any contract for defence equipment be signed:
 (a) Offset and counter purchase should be considered.
 (b)  The  procuring  Party will get from the other Party the full support  of  its  Quality  Assurance  Agency on conditions similar to those applied for its own Armed Forces.
 3)  For  the  training  of  its  personnel  (including  aspects  of utilization  as  well  as  maintenance),  the  procuring  Party shall receive  the  support of the other Party on mutually agreed terms, in order  to  facilitate the entry into service of the defence equipment procured.
 Article VII
 Budgetary allocations
 Each  Party  shall  bear  its  own  respective  expenses during the implementation  of  the  present MOU in accordance with its budgetary allocations.
 Article VIII
 Intellectual property
 The   rights  and  obligations  of  each  Party  in  the  field  of intellectual  property,  copyright in its State territory, delivering of  manufacturing  licences,  sale to third parties and protection of patent  related  to innovation or development elaborated in bilateral projects shall be defined in the implementing arrangements.
 Article IX
 Confidentiality
 Until  and  prior to the settlement of a general security agreement between  the  government  of the Italian Republic and the Republic of Indonesia, the following rules will apply:
 (a)  The  Parties  commit  themselves  to  protect the classified information to which they may have access within the framework of the present MOU in accordance with their national laws and regulations.
 (b)  Classified  information  and  equipment  are  only  provided through  official  channels  or by channels agreed upon by designated security agencies of the Parties. These information and equipment are labelled  with the indication of their classification level and State of origin as follows: ITALIAN -                |INDONESIAN -          |ENGLISH - Segretissimo             |Sangat rahasia        |Top secret Segreto                  |Rahasia               |Secret Riservatissimo           |Konfidential          |Confidential Riservato                |Terbatas              |Restricted Non classificato         |Biasa                 |Unclassified
 (c)  All  equipment  and information received in the framework of the  present  MOU  shall  not  be transferred, disclosed or released, either  directly  or  indirectly, on temporary or permanent basis, to third  Parties or unauthorized persons and entities without the prior written consent of the originating Party.
 Article X
 Visits
 Visits  undertaken  by Italian or Indonesian nationals in the State of  the  other Party shall take place in accordance with the laws and regulations in force in the State of the host Party.
 Each  application  for  visits  shall be submitted through official channels  and  shall  be  subject  to  authorization  of the relevant authority  of  the  State  of  the  host  Party. It shall contain the applicant  personal data, the name of the official agency or company, the  purpose  and  duration  of  the  visit  as  well as the security clearance  under  which  the visitor has been qualified as defined by the regulations of the State of the Party of origin.
 Article XI
 Settlement of disputes
 1)  In  the  event of any dispute concerning the interpretation and implementation  of  the present MOU, both Parties shall hold talks at the Joint Committee level in order to settle the dispute amicably.
 2)  In  the  event  of  a failure of settlement at this level, both Co-chairmen  of  the  Joint  Committee  shall refer the matter to the Parties, if necessary through official channels.
 Article XII
 Entry into force, amendments and termination
 1)  The  present  MOU  shall  enter  into  force on the date of the receipt  of  the  second  notification  with  which  the Parties will communicate   officially   the   fulfillment   of   their  respective ratification  procedures and remain in force for a period of five (5) years. Unless terminated by either Party in accordance with paragraph 3  of  this  articles, it shall be deemed to have been extended for a further period of five (5) years.
 2)  It  can  be  amended  at  any  time by mutual written agreement between the Parties.
 3)  It  can  be  denounced  at any time by either Party by giving a prior notification of one hundred eighty (180) days.
 4) Its termination shall not affect the validity or duration of any ongoing contracts concluded within its framework.
 Article XIII
 Protection and termination
 The  respective  responsibilities  of  both Parties in the field of security,   protection   and   transfer  of  received  equipment  and information,  as  defined in Articles VIII, IX and XI, shall continue to apply even after the termination of the present MOU.
 In  witness  thereof  the undersigned Representatives, within their governmental  competence,  have  signed  the  present  Memorandum  of Understanding.
 Done  at  Jakarta  on the eighteeen of february in nineteen hundred ninety  seven  in  two  originals, in Italian, Indonesian and English languages, all texts are equally authentic.
 In  case  of  divergence  of interpretation, the English text shall prevail.
 For the Department of defence
 and security of the Republic of Indonesia
 
 For the Ministry of defence
 of the italian Republic
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