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| Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 276 |  | Testo  del  decreto-legge  19  novembre  2004,  n.  276  (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 20 novembre 2004), coordinato con  la  legge di conversione 19 gennaio 2005, n. 1 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 8), recante: «Disposizioni urgenti per snellire  le  strutture  ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sono riportate ssul terminale tra i segni (( . . . ))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Compiti della Croce Rossa italiana
 1.  All'articolo 2,  primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della  Repubblica  31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
 «d-bis)  promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; ((   d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della   legge   23  dicembre  1978,  n.  833  e  nel  rispetto  della legislazione  nazionale  e  delle  competenze  regionali,  i  servizi sociali  ed  assistenziali  indicati  dallo statuto della Croce Rossa italiana» )).
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
 Presidente   della   Repubblica  31 luglio  1980,  n.  613,
 recante: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70
 della  legge  n.  833  del  1978)»,  come  modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  2. - L'orientamento statutario dell'Associazione
 italiana  della  Croce  rossa  deve  conformarsi,  ai sensi
 dell'art.  70  della  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, ai
 seguenti criteri:
 1)  Principio volontaristico, nel senso che la qualita'
 di  socio  possa  riconoscersi  a  chiunque  si  impegni ad
 offrire   prestazioni   volontarie   e   personali  per  il
 raggiungimento      delle      finalita'      istituzionali
 dell'Associazione.
 2) Compiti:
 a) contribuire  in tempo di guerra e comunque in caso
 di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle
 convenzioni  di  Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive
 dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero ed alla
 cura  dei  feriti  e  dei  malati  di  guerra nonche' delle
 vittimite  dei  conflitti  armati  e  allo  svolgimento dei
 compiti  di  carattere  sanitario ed assistenziale connessi
 all'attivita' di difesa civile;
 b) disimpegnare   il   servizio   di   ricerca  e  di
 assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei
 dispersi;
 c) organizzare  e svolgere, in tempo di pace e sempre
 in  conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni
 e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale
 e  di  soccorso  sanitario  in favore di popolazioni, anche
 straniere,  in  occasione  di  calamita' e di situazioni di
 emergenza, sia interne che internazionali;
 d) diffondere  e  promuovere  i principi umanitari ai
 quali  la  istituzione  della Croce rossa internazionale e'
 informata;
 d-bis) promuovere   la   diffusione  della  coscienza
 trasfuzionale  tra  la popolazione e organizzare i donatori
 volontari,  nel  rispetto  della  normativa vigente e delle
 norme statutarie;
 d-ter) svolgere,   fermo   restando  quanto  previsto
 dall'art.  70  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel
 rispetto  della  legislazione  nazionale e delle competenze
 regionali,  i  servizi  sociali  ed  assistenziali indicati
 dallo statuto della Croce Rossa italiana.
 L'organizzazione  dei  servizi  di  cui alle precedenti
 lettere  a)  e  b)  e'  determinata in tempo di pace per il
 tempo  di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando
 la   competenza   degli   organi   del  Servizio  sanitario
 nazionale.
 3)   Strutture,  da  articolarsi  secondo  il  seguente
 modello:
 I) un'organizzazione centrale composta:
 a) dal  Presidente nazionale, eletto dall'assemblea
 nazionale  fra  i  soci  attivi,  il  quale assume anche le
 funzioni  di  presidente  dell'assemblea  nazionale  e  del
 consiglio direttivo nazionale;
 b) dall'assemblea     nazionale    della    C.R.I.,
 costituita   dal   Presidente   nazionale,  dai  presidenti
 regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale
 fra  i  propri componenti diversi dal presidente, in numero
 definito  dallo  statuto secondo un criterio di proporzione
 con  i  soci attivi della regione, nonche' da sei membri di
 diritto  rappresentati  dagli  organi  di vertice nazionale
 delle   componenti   della   C.R.I.;   nelle  deliberazioni
 riguardanti   la  nomina  degli  organi  di  vertice  e  le
 revisioni  statutarie,  l'Assemblea  nazionale e' integrata
 dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;
 c) dal  consiglio  direttivo  nazionale, costituito
 dal  Presidente  nazionale  e  da  dodici membri soci della
 C.R.I.,   di  cui  sei  elettivi  designati  dall'assemblea
 nazionale   fra  i  propri  componenti  e  sei  di  diritto
 rappresentati  dagli  organi  di  vertice  nazionali  delle
 componenti della C.R.I.;
 d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che
 esercita  le  sue  funzioni  su tutti gli organi nazionali,
 regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle
 sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette
 membri  effettivi,  dei  quali  uno  in  rappresentanza del
 Ministero  dell'economia  e  delle  fmanze  con funzioni di
 presidente,  uno  in  rappresentanza,  rispettivamente, del
 Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e
 del  Ministero  dell'interno,  due  in  rappresentanza  del
 Ministero    della   salute   e   uno   in   rappresentanza
 dell'assemblea,  tutti  scelti tra gli iscritti al registro
 dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti
 dal  codice  civile  per  lo  svolgimento di tali funzioni,
 nonche'  da  due membri supplenti, uno scelto dal Ministero
 della  salute  e  uno  dal  Ministero dell'economia e delle
 finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il
 collegio,  i cui componenti devono essere convocati, a pena
 di    invalidita',    verifica    la   legittimita'   delle
 deliberazioni  di spesa e della loro esecuzione, accerta la
 regolare  tenuta  della  contabilita'  e la conformita' dei
 bilanci   alle  risultanze  dei  libri  e  delle  scritture
 contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero
 della  salute;  il  collegio  puo'  richiedere dati o altri
 elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;
 II) un'organizzazione regionale composta dai comitati
 regionali,  istituiti  presso  ciascuna  regione  e  che si
 articolano nei seguenti organi:
 a) il  presidente  regionale, eletto dall'assemblea
 regionale  fra i soci attivi della regione, il quale assume
 anche  le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e
 del consiglio direttivo regionale;
 b) l'assemblea  regionale,  costituita  da delegati
 eletti  dalle  assemblee dei comitati locali della regione,
 secondo  criteri  di  proporzionalita', in numero stabilito
 dallo   statuto,   nonche'   da   sei   membri  di  diritto
 rappresentati  dagli  organi  di  vertice  regionali  delle
 componenti della C.R.I.;
 c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal
 presidente  regionale e da dodici membri soci della C.R.l.,
 di  cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra
 i  propri  componenti  e sei di diritto rappresentati dagli
 organi di vertice regionali delle componenti della CRI;
 III) un'organizzazione   provinciale   composta   dai
 comitati   provinciali,  che  si  articolano  nei  seguenti
 organi:
 a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea
 provinciale  nel  proprio  seno,  il  quale assume anche le
 funzioni  di  presidente  dell'assemblea  provinciale e del
 consiglio direttivo provinciale;
 b)  l'assemblea provinciale, costituita da delegati
 eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia,
 secondo  criteri  di  proporzionalita', in numero stabilito
 dallo  statuto  e, quali membri di diritto, dagli organi di
 vertice   provinciali  delle  componenti  della  CRI.,  che
 operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
 c) il  consiglio  direttivo provinciale, costituito
 dal   presidente,   da   sei   membri   elettivi  designati
 dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali
 membri  di  diritto,  dagli  organi  di vertice provinciali
 delle  componenti  della  C.R.I.,  che  operino nell'ambito
 territoriale del comitato provinciale;
 IV)  un'organizzazione  locale  composta dai comitati
 locali, che si articolano nei seguenti organi:
 a) il   presidente  locale,  eletto  dall'assemblea
 locale  nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni
 di   presidente   dell'assemblea  locale  e  del  consiglio
 direttivo locale;
 b) l'assemblea  locale,  costituita da tutti i soci
 attivi   iscritti  nell'ambito  territoriale  del  comitato
 locale;
 c) il  consiglio  direttivo  locale, costituito dal
 presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea
 locale  fra i propri componenti e, quali membri di diritto,
 dagli  organi  di  vertice  locali  delle  componenti della
 C.R.I.,  che  operino nell'ambito territoriale del comitato
 locale;
 V) attribuzione  da  parte dello statuto al consiglio
 direttivo  nazionale  ed ai consigli direttivi provinciali,
 oltre  agli  altri  compiti  statutari,  anche di poteri di
 controllo  sull'attivita' dei comitati locali, con riguardo
 anche  agli  ambiti  di  attivita'  di  tutte le componenti
 volontaristiche dell'Associazione.
 4) Gratuita'      delle     cariche.     Le     cariche
 dell'Associazione  italiana della Croce rossa sono gratuite
 e   non   compatibili   con   incarichi   retribuiti  dalla
 Associazione  stessa  o,  al di fuori dei casi previsti dal
 presente  decreto,  con  la  titolarita'  di  altre cariche
 associative, salva la facolta' di opzione dell'interessato.
 La  carica  di  Presidente  nazionale non e' cumulabile con
 quelle  di  presidente  regionale, provinciale o locale; il
 presidente  regionale,  provinciale o locale che sia eletto
 Presidente  nazionale  deve  esercitare  l'opzione  fra  le
 diverse   cariche   di   presidenza   entro   dieci  giorni
 dall'elezione  a  pena  di  decadenza da tale ultima carica
 associativa;  se  viene eletto Presidente nazionale uno dei
 membri   eletti   nell'assemblea  nazionale  da  una  delle
 assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge
 un    altro    componente   dell'assemblea   nazionale   in
 sostituzione  di  quello  eletto  Presidente  nazionale. E'
 ammesso  il  rimborso delle spese documentate sostenute per
 l'espletamento   delle   rispettive   cariche.   Spetta  ai
 componenti  del  collegio dei revisori dei conti il gettone
 di   presenza,  nella  misura  stabilita  con  decreto  del
 Ministro  della  sanita'  di  concerto  con il Ministro del
 tesoro.».
 |  |  |  | Art. 2. Corpo  militare  della  Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie ((    1.  L'ispettore  nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana,  prescelto  fra  i  colonnelli in servizio, e' nominato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro della  difesa,  su  designazione  del  Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo  73  del  regio  decreto  10  febbraio  1936, n. 484, e successive  modificazioni.  Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa  italiana  deve  provenire  dal  medesimo  Corpo.  L'ispettrice nazionale  del  Corpo  delle  infermiere  volonarie  e'  nominata con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna  di  nomi  indicata  dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana.   L'ispettrice   nazionale  e'  scelta  tra  le  infermiere volonarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.
 1-bis.  In  sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  si  procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
 2.   Le   vice-ispettrici   nazionali,   la   segretaria   generale dell'ispettorato,  le  ispettrici  di  centro  di  mobilitazione,  le ispettrici  di  comitato  e  le  vice-ispettrici  sono  scelte tra le infermiere   volontarie   che   abbiano   i  requisiti  di  specifica preparazione  tecnica  e  attitudini  al  comando,  durano  in carica quattro  anni  e  possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente )).
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 73 del regio decreto
 10 febbraio  1936,  n. 484 (Norme per disciplinare lo stato
 giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento
 economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa
 italiana):
 «Art. 73. - L'avanzamento del personale della C.R.I. ha
 luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello
 immediatamente   superiore,  nella  misura  e  colle  norme
 appresso indicate.
 Il  maggiore  generale  e'  prescelto  fra i colonnelli
 medici  o  commissari  e  nominato  con  decreto  reale, su
 proposta  del  Ministro  per la guerra, su designazione del
 presidente generale dell'associazione.».
 |  |  |  | Art. 3. Struttura della Croce Rossa italiana
 1.  All'articolo 2,  primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n. 613, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
 «3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:
 I) un'organizzazione centrale composta:
 a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale (( fra i soci attivi, il quale )) assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;
 b) dall'assemblea   nazionale   della  C.R.I.,  costituita  dal Presidente  nazionale,  dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna  assemblea  regionale  fra  i  propri componenti diversi dal presidente,  in  numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonche' da sei membri di diritto   rappresentati  dagli  organi  di  vertice  nazionale  delle componenti della C.R.I.; (( nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli  organi  di  vertice  e  le  revisioni  statutarie, l'Assemblea nazionale  e'  integrata  dai  presidenti  dei comitati provinciali e locali» ));
 c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale  e  da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati  dall'assemblea  nazionale fra i propri componenti e sei di diritto   rappresentati  dagli  organi  di  vertice  nazionali  delle componenti della C.R.I.;
 d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue  funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali  della  C.R.I.  e  assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale,  composto  da  sette  membri  effettivi,  dei quali uno in rappresentanza  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con funzioni  di  presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero  degli  affari  esteri,  del  Ministero  della difesa e del Ministero  dell'interno,  due  in  rappresentanza del Ministero della salute  e  uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili  o  in  possesso dei requisiti  previsti  dal  codice  civile  per  lo svolgimento di tali funzioni,  nonche'  da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della  salute  e  uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti  in  possesso  di  specifica  competenza;  il collegio, i cui componenti  devono  essere convocati, a pena di invalidita', verifica la legittimita' delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta  la  regolare  tenuta della contabilita' e la conformita' dei bilanci  alle  risultanze  dei libri e delle scritture contabili e (( riferisce  sui  controlli )) effettuati al Ministero della salute; il collegio   puo'  richiedere  dati  o  altri  elementi  ai  nuclei  di valutazione dell'ente;
 II) un'organizzazione  regionale composta dai comitati regionali, istituiti  presso  ciascuna  regione e che si articolano nei seguenti organi:
 a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i  soci  attivi  della  regione, il quale assume anche le funzioni di presidente   dell'assemblea   regionale  e  del  consiglio  direttivo regionale;
 b) l'assemblea  regionale,  costituita da delegati eletti dalle assemblee  dei  comitati  locali  della  regione,  secondo criteri di proporzionalita',  in  numero stabilito dallo statuto, nonche' da sei membri  di  diritto  rappresentati  dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;
 c) il  consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale  e  da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati  dall'assemblea  regionale fra i propri componenti e sei di diritto   rappresentati  dagli  organi  di  vertice  regionali  delle componenti della C.R.I.;
 III) un'organizzazione    provinciale   composta   dai   comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:
 a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel  proprio  seno,  il  quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;
 b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee  dei  comitati  locali  della provincia, secondo criteri di proporzionalita',  in  numero stabilito dallo statuto e, quali membri di  diritto,  dagli  organi  di  vertice provinciali delle componenti della  C.R.I.,  che  operino  nell'ambito  territoriale  del comitato provinciale;
 c) il   consiglio   direttivo   provinciale,   costituito   dal presidente,   da   sei   membri   elettivi  designati  dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi  di  vertice  provinciali  delle  componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
 IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:
 a) il  presidente  locale,  eletto  dall'assemblea  locale  nel proprio  seno,  il  quale  assume  anche  le  funzioni  di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;
 b) l'assemblea  locale,  costituita  da  tutti  i  soci  attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;
 c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei  membri  elettivi  designati  dall'assemblea  locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle  componenti  della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;
 V) attribuzione  da  parte  dello  statuto al consiglio direttivo nazionale  ed  ai  consigli  direttivi  provinciali, oltre agli altri compiti  statutari,  anche  di poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.».
 
 Riferimenti normativi:
 - Per  il  testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  n.  613  del 1980, come modificato dalla
 presente  legge, si vedano i riferimenti normativi all'art.
 1.
 |  |  |  | Art. 4. Incompatibilita' delle cariche sociali
 1.  All'articolo 2,  primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n.  613,  al numero 4) dopo le parole: «incarichi  retribuiti  dall'Associazione  stessa»  sono  aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la  titolarita'  di  altre  cariche associative, salva la facolta' di opzione  dell'interessato.  La  carica di Presidente nazionale non e' cumulabile  con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il   presidente  regionale,  provinciale  o  locale  che  sia  eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale  ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea  nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».
 
 Riferimenti normativi:
 - Per  il  testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  n.  613  del 1980, come modificato dalla
 presente  legge, si vedano i riferimenti normativi all'art.
 1.
 |  |  |  | Art. 5. Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo
 1.  All'articolo 4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
 «Il  libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca  reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento  dei  libri  e'  punito con la sanzione pecuniaria da euro  duecento  a  euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato,  colui  che,  essendovi  tenuto,  omette  intenzionalmente  di esibire  i  libri  dei  soci  e  le relative informazioni o trasmette consapevolmente  dati falsi o inesatti alle autorita' di cui al primo comma e al Presidente nazionale, e' punito con la sanzione pecuniaria da  euro  cinquecento  a  euro tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero  della  salute  ed il relativo procedimento e' disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.». ((   1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  31 luglio  1980,  n.  613, le parole: «Ha altresi' l'obbligo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'Associazione della C.R.I. ha altresi' l'obbligo» )).
 2.  Hanno  diritto  all'elettorato  attivo,  per  le prime elezioni indette  dal  Commissario  straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata  in  vigore  del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data   di  indizione  delle  stesse,  risultino  essere  regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi.
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del citato decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  31 luglio 1980, n. 613,
 come modificato dalla presente legge:
 «Art. 4. - L'Associazione della C.R.I. alla chiusura di
 ciascun  anno  finanziario, anche per ciascuno dei comitati
 regionali   e   provinciali,   invia  alla  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministero  della sanita', al
 Ministero  della  difesa,  al  Ministero  dell'interno e al
 Ministero  degli  affari  esteri  copia  del bilancio e del
 conto  consuntivo, anche di ciascuno dei comitati regionali
 e  provinciali,  nonche'  una  relazione  recante  oltre le
 notizie sull'attivita' svolta, sul numero degli associati e
 sull'ammontare  delle  quote  associative,  anche  notizie,
 corredate   di   copia   dell'ultimo  bilancio  consuntivo,
 sull'utilizzazione    delle   disponibilita'   finanziarie.
 L'Associazione,  inoltre,  ha  l'obbligo di tenere un libro
 aggiornato  dei  nominativi  degli associati, da esibire in
 qualsiasi  momento a richiesta del Presidente del Consiglio
 o  del  Ministro della sanita', nonche' di fornire tutte le
 informazioni  che saranno ad essa richieste, consentendo ed
 agevolando l'esecuzione, anche presso gli uffici centrali o
 periferici, degli opportuni accertamenti od ispezioni.
 Il  libro  dei  soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo
 che   il  fatto  costituisca  reato,  il  soggetto  che  &I
 essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri
 e'  punito  con  la  sanzione pecuniaria da euro duecento a
 euro  milleduecento.  Salvo che il fatto costituisca reato,
 colui  che,  essendovi  tenuto,  omette intenzionalmente di
 esibire  i  libri  dei  soci  e  le relative informazioni o
 trasmette   consapevolmente  dati  falsi  o  inesatti  alle
 autorita'  di cui al primo comma e al Presidente nazionale,
 e'  punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a
 tremila.  Le  sanzioni  sono  irrogate  dal Ministero della
 salute  ed  il  relativo procedimento e' disciplinato dalla
 legge 24 novembre 1981, n. 689.
 L'Associazione  della  C.R.I.  ha altresi' l'obbligo di
 conformare  il  proprio bilancio allo schema tipo che sara'
 indicato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
 concerto con il Ministro del tesoro.
 Ferme  restando  le  disposizioni  di cui alla legge 21
 marzo  1958,  n. 259, l'Associazione e' tenuta a presentare
 alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla chiusura di
 ciascun esercizio finanziario, il rendiconto amministrativo
 delle  somme  ricevute dallo Stato a titolo di contributo o
 di sovvenzione.».
 |  |  |  | Art. 6. Statuto della Croce Rossa italiana
 1.  Lo  statuto  della  C.R.I.  e  le  norme  di  modificazione  ed integrazione  sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  della  difesa,  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la  funzione pubblica, sentito il Presidente    nazionale   della   C.R.I.,   fermo   quanto   previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
 2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  decreto  sono  approvate le disposizioni di revisione dello statuto  vigente  della  C.R.I.  A  seguito  della data di entrata in vigore   delle   norme   di   revisione  si  procede  alla  immediata ricostituzione  di  tutte  le cariche; dalla data di nomina dei nuovi titolari  delle cariche decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni  contraria  disposizione,  i  titolari  in  carica  alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario  della  C.R.I. puo' essere ulteriormente prorogato fino alla  data  di  nomina  del  Presidente  nazionale  della  C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.
 3.   L'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e' abrogato.
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
 1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
 amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
 amministrativi):
 «Art.   3.  -  1.  Ogni  provvedimento  amministrativo,
 compresi      quelli      concernenti      l'organizzazione
 amministrativa,  lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
 personale,  deve  essere  motivato, salvo che nelle ipotesi
 previste  dal  comma  2.  La  motivazione  deve  indicare i
 presupposti  di  fatto  e  le  ragioni giuridiche che hanno
 determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione
 alle risultanze dell'istruttoria.
 2.  La  motivazione  non  e'  richiesta  per  gli  atti
 normativi e per quelli a contenuto generale.
 3.  Se  le  ragioni  della decisione risultano da altro
 atto   dell'amministrazione   richiamato   dalla  decisione
 stessa,  insieme  alla  comunicazione  di quest'ultima deve
 essere  indicato e reso disponibile, a norma della presente
 legge, anche l'atto cui essa si richiama.
 4.  In  ogni  atto  notificato  al  destinatario devono
 essere  indicati  il termine e l'autorita' cui e' possibile
 ricorrere.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni finali
 1.  Dall'applicazione  del  presente (( decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
 |  |  |  | Art. 8. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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