Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 276
Testo del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 20 novembre 2004), coordinato con la legge di conversione 19 gennaio 2005, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8), recante: «Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate ssul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Compiti della Croce Rossa italiana
1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; (( d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana» )).

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,
recante: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70
della legge n. 833 del 1978)», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - L'orientamento statutario dell'Associazione
italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai sensi
dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai
seguenti criteri:
1) Principio volontaristico, nel senso che la qualita'
di socio possa riconoscersi a chiunque si impegni ad
offrire prestazioni volontarie e personali per il
raggiungimento delle finalita' istituzionali
dell'Associazione.
2) Compiti:
a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso
di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle
convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive
dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero ed alla
cura dei feriti e dei malati di guerra nonche' delle
vittimite dei conflitti armati e allo svolgimento dei
compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi
all'attivita' di difesa civile;
b) disimpegnare il servizio di ricerca e di
assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei
dispersi;
c) organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre
in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni
e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale
e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche
straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di
emergenza, sia interne che internazionali;
d) diffondere e promuovere i principi umanitari ai
quali la istituzione della Croce rossa internazionale e'
informata;
d-bis) promuovere la diffusione della coscienza
trasfuzionale tra la popolazione e organizzare i donatori
volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle
norme statutarie;
d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto
dall'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel
rispetto della legislazione nazionale e delle competenze
regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati
dallo statuto della Croce Rossa italiana.
L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti
lettere a) e b) e' determinata in tempo di pace per il
tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando
la competenza degli organi del Servizio sanitario
nazionale.
3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente
modello:
I) un'organizzazione centrale composta:
a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea
nazionale fra i soci attivi, il quale assume anche le
funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del
consiglio direttivo nazionale;
b) dall'assemblea nazionale della C.R.I.,
costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti
regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale
fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero
definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione
con i soci attivi della regione, nonche' da sei membri di
diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale
delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni
riguardanti la nomina degli organi di vertice e le
revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale e' integrata
dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;
c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito
dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della
C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea
nazionale fra i propri componenti e sei di diritto
rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle
componenti della C.R.I.;
d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che
esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali,
regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle
sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette
membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle fmanze con funzioni di
presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e
del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del
Ministero della salute e uno in rappresentanza
dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro
dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti
dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni,
nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero
della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle
finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il
collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena
di invalidita', verifica la legittimita' delle
deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la
regolare tenuta della contabilita' e la conformita' dei
bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero
della salute; il collegio puo' richiedere dati o altri
elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;
II) un'organizzazione regionale composta dai comitati
regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si
articolano nei seguenti organi:
a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea
regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume
anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e
del consiglio direttivo regionale;
b) l'assemblea regionale, costituita da delegati
eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione,
secondo criteri di proporzionalita', in numero stabilito
dallo statuto, nonche' da sei membri di diritto
rappresentati dagli organi di vertice regionali delle
componenti della C.R.I.;
c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal
presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.l.,
di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra
i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli
organi di vertice regionali delle componenti della CRI;
III) un'organizzazione provinciale composta dai
comitati provinciali, che si articolano nei seguenti
organi:
a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea
provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le
funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del
consiglio direttivo provinciale;
b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati
eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia,
secondo criteri di proporzionalita', in numero stabilito
dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di
vertice provinciali delle componenti della CRI., che
operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
c) il consiglio direttivo provinciale, costituito
dal presidente, da sei membri elettivi designati
dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali
membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali
delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito
territoriale del comitato provinciale;
IV) un'organizzazione locale composta dai comitati
locali, che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente locale, eletto dall'assemblea
locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni
di presidente dell'assemblea locale e del consiglio
direttivo locale;
b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci
attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato
locale;
c) il consiglio direttivo locale, costituito dal
presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea
locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto,
dagli organi di vertice locali delle componenti della
C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato
locale;
V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio
direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali,
oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di
controllo sull'attivita' dei comitati locali, con riguardo
anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti
volontaristiche dell'Associazione.
4) Gratuita' delle cariche. Le cariche
dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite
e non compatibili con incarichi retribuiti dalla
Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal
presente decreto, con la titolarita' di altre cariche
associative, salva la facolta' di opzione dell'interessato.
La carica di Presidente nazionale non e' cumulabile con
quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il
presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto
Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le
diverse cariche di presidenza entro dieci giorni
dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica
associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei
membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle
assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge
un altro componente dell'assemblea nazionale in
sostituzione di quello eletto Presidente nazionale. E'
ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per
l'espletamento delle rispettive cariche. Spetta ai
componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone
di presenza, nella misura stabilita con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del
tesoro.».
 
Art. 2. Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere
volontarie (( 1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volonarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volonarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.
1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente ))
.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del regio decreto
10 febbraio 1936, n. 484 (Norme per disciplinare lo stato
giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento
economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa
italiana):
«Art. 73. - L'avanzamento del personale della C.R.I. ha
luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello
immediatamente superiore, nella misura e colle norme
appresso indicate.
Il maggiore generale e' prescelto fra i colonnelli
medici o commissari e nominato con decreto reale, su
proposta del Ministro per la guerra, su designazione del
presidente generale dell'associazione.».
 
Art. 3.
Struttura della Croce Rossa italiana
1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:
I) un'organizzazione centrale composta:
a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale (( fra i soci attivi, il quale )) assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;
b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; (( nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali» ));
c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;
d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidita', verifica la legittimita' delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e (( riferisce sui controlli )) effettuati al Ministero della salute; il collegio puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;
II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;
b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalita', in numero stabilito dallo statuto, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;
c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;
III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;
b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalita', in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;
b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;
c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;
V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.».

Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 613 del 1980, come modificato dalla
presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art.
1.
 
Art. 4.
Incompatibilita' delle cariche sociali
1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarita' di altre cariche associative, salva la facolta' di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non e' cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».

Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 613 del 1980, come modificato dalla
presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art.
1.
 
Art. 5.
Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
«Il libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri e' punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorita' di cui al primo comma e al Presidente nazionale, e' punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento e' disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.». (( 1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: «Ha altresi' l'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «L'Associazione della C.R.I. ha altresi' l'obbligo» )).
2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. - L'Associazione della C.R.I. alla chiusura di
ciascun anno finanziario, anche per ciascuno dei comitati
regionali e provinciali, invia alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Ministero della sanita', al
Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al
Ministero degli affari esteri copia del bilancio e del
conto consuntivo, anche di ciascuno dei comitati regionali
e provinciali, nonche' una relazione recante oltre le
notizie sull'attivita' svolta, sul numero degli associati e
sull'ammontare delle quote associative, anche notizie,
corredate di copia dell'ultimo bilancio consuntivo,
sull'utilizzazione delle disponibilita' finanziarie.
L'Associazione, inoltre, ha l'obbligo di tenere un libro
aggiornato dei nominativi degli associati, da esibire in
qualsiasi momento a richiesta del Presidente del Consiglio
o del Ministro della sanita', nonche' di fornire tutte le
informazioni che saranno ad essa richieste, consentendo ed
agevolando l'esecuzione, anche presso gli uffici centrali o
periferici, degli opportuni accertamenti od ispezioni.
Il libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo
che il fatto costituisca reato, il soggetto che &I
essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri
e' punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a
euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato,
colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di
esibire i libri dei soci e le relative informazioni o
trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle
autorita' di cui al primo comma e al Presidente nazionale,
e' punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a
tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della
salute ed il relativo procedimento e' disciplinato dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'Associazione della C.R.I. ha altresi' l'obbligo di
conformare il proprio bilancio allo schema tipo che sara'
indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 21
marzo 1958, n. 259, l'Associazione e' tenuta a presentare
alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla chiusura di
ciascun esercizio finanziario, il rendiconto amministrativo
delle somme ricevute dallo Stato a titolo di contributo o
di sovvenzione.».
 
Art. 6.
Statuto della Croce Rossa italiana
1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. puo' essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e' abrogato.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 3. - 1. Ogni provvedimento amministrativo,
compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione
alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro
atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve
essere indicato e reso disponibile, a norma della presente
legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile
ricorrere.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Dall'applicazione del presente (( decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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