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| Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2005 |  | Attribuzione  del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dott. Stefano Caldoro, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli  dal  Ministro, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto  l'art.  10  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, recante disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Vista  la  legge  26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo;
 Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   3   agosto  2001,  n.  317,  recante modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  il  proprio  decreto  in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;
 Considerato  che  il  Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 gennaio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma  del  citato  art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato  l'unita  delega  di  funzioni  al Sottosegretario di Stato dott.  Stefano  Caldoro,  conferitagli  dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 Decreta:
 Al  Sottosegretario  di  Stato presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca dott. Stefano Caldoro e' attribuito il titolo di Vice Ministro.
 Il  presente  decreto  sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
 Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 
 Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2005 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 149
 |  |  |  | Allegato IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
 Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
 Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e, in particolare,  l'art.  4,  che  individua  le  funzioni  di competenza dell'organo  di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli  atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
 Vista la legge 15 marzo 1997, a 59, ed in particolare l'art. 21;
 Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a  norma  dell'art.  11  -  comma  1 - lettera d), della citata legge 15 marzo  1997,  n.  59,  sono state approvate le disposizioni per il coordinamento,  la  programmazione  e  la  valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, e, in particolare,  l'art.  49  che istituisce il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono state  apportate  modifiche  al  citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Vista  la  legge  26 marzo  2001,  n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attivita' di governo;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.  319,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;.
 Visto  il  decreto  ministeriale  28 aprile  2004, concernente la riorganizzazione  degli  uffici  dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 Considerato  che  con  decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 Ritenuto  di  dover  delegare  la  trattazione  di  alcune aree e progetti     di    competenza    del    Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 
 Decreta:
 1.  Al  dott.  Stefano  Caldoro,  Sottosegretario  di  Stato  del Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e' conferita  la  delega  a  trattare,  sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aeree e progetti indicati al successivo art. 2.
 Al  fine  di assicurare il coordinamento delle attivita' esperite in  base  alla  presente  delega  e  gli  obiettivi,  i programmi e i progetti  deliberati  dal Ministro, il predetto Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso.
 2.  Nelle materie ad esso delegate il dott. Stefano Caldoro firma i  relativi  atti  e  provvedimenti;  tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.
 3.   Resta   ferma  la  competenza  del  Ministro  sugli  atti  e provvedimenti  per  i  quali  una espressa disposizione di legge o di regolamento  escluda  la  possibilita' di delega, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti.
 Art. 2.
 1. Al dott. Stefano Caldoro, e' conferita la delega a trattare:
 a) gli  affari  inerenti  le  materie  relative  alla Direzione generale  per lo studente, alla Direzione generale per lo studente ed il   diritto   allo  studio  ed  alla  Direzione  generale  dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 b) progetti   di   interventi   di   formazione  nell'area  del Mezzogiorno  d'Italia;  programmi riguardanti rapporti di interazione fra il sistema scolastico ed il sistema universitario.
 2.   E'   altresi'   delegata   al   dott.   Stefano  Caldoro  la partecipazione  ai  lavori  della  Conferenza  dei  Presidenti  delle regioni,  nonche' alle riunioni della Conferenza Stato-regione, della Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  della  Conferenza Unificata, per le materie di competenza.
 Art. 3.
 1.  Per le materie di competenza, il dott. Stefano Caldoro, sulla base  delle  indicazioni  del Ministro, e' delegato a rispondere alle interrogazioni  parlamentari  e  ad intervenire presso le Camere e le relative  Commissioni per il compimento delle attivita' richieste dai lavori  parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.
 2.  Al  Sottosegretario  potranno  essere  delegati,  di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.
 Art. 4.
 1.  Restano  in  particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 a) gli atti normativi;
 b) gli  atti  con  i  quali  sono  definiti  gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;
 c) le determinazioni di indirizzo politico;
 d) gli  atti,  comprese  le  circolari, contenenti direttive di carattere generale;
 e) gli  atti  che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;
 f) gli   atti   di   nomina  degli  organi  di  amministrazione ordinaria,  straordinaria  e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
 g) gli  atti  di  nomina  di  rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati;
 h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;
 i) gli   atti  relativi  alla  costituzione  di  commissioni  o comitati istituiti o promossi dal Ministro.
 Art. 5.
 1.  Ogni  pubblica  presa  di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario    su    questioni    riguardanti   la   politica   e l'organizzazione  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca deve previamente essere concordata con il Ministro.
 Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
 Roma, 29 dicembre 2004
 Il Ministro: Moratti
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