| LA CORTE COSTITUZIONALE 
 Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
 Visti  gli  articoli  5  e  6  del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;
 Su proposta della Commissione studi e regolamenti;
 Delibera:
 Articolo unico
 1.  All'attuale  unico  comma dell'art. 21 del regolamento generale della Corte costituzionale e' anteposto il seguente comma:
 «I   Giudici  emeriti  possono  essere  chiamati  a  far  parte  di commissioni, gruppi di lavoro, commissioni giudicatrici di concorso e a  far  parte  di  delegazioni  della  Corte  in incontri in Italia e all'estero.».
 Roma, 16 dicembre 2004
 Il presidente: Onida
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