LA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti gli articoli 5 e 6 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni; Su proposta della Commissione studi e regolamenti; Delibera: Articolo unico 1. All'attuale unico comma dell'art. 21 del regolamento generale della Corte costituzionale e' anteposto il seguente comma: «I Giudici emeriti possono essere chiamati a far parte di commissioni, gruppi di lavoro, commissioni giudicatrici di concorso e a far parte di delegazioni della Corte in incontri in Italia e all'estero.». Roma, 16 dicembre 2004 Il presidente: Onida |