| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
 Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26 dicembre  2004,  recante  «Disposizioni  di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  la  successiva  ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Per  fronteggiare in termini di massima urgenza ed efficacia la situazione  di  grave  emergenza  determinatasi  nell'area del sudest asiatico,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del Consiglio dei Ministri, definisce, in raccordo con il Ministro  degli affari esteri, le necessarie iniziative di assistenza alle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi di cui in premessa,  provvedendo  per la realizzazione degli interventi e delle opere  finalizzate al superamento dell'emergenza medesima. A tal fine il  capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, tra l'altro,  ad  impiegare  la  flotta  aerea  nella  disponibilita' del Dipartimento  medesimo  nonche'  a  fruire  della fornitura di beni e servizi  comunque  acquisiti  o concessi, anche sulla base di atti di liberalita',    stipulando,   ove   necessario,   i   relativi   atti convenzionali o d'intesa.
 2.  Al  fine  di  garantire un'efficace supervisione dell'azione di gestione  da  parte  del  Dipartimento  della protezione civile delle risorse  di  cui  all'art.  1,  comma 1, dell'ordinanza di protezione civile  n.  3390  del  2004,  e'  istituito  un  comitato di garanti, nominato  con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri,  composto  da  cinque  componenti  scelti  tra  persone  di riconosciuta  competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza.
 3.  Le  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  1, dell'ordinanza di protezione   civile  n.  3390  del  2004,  erogate  in  favore  delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  calamitosi,  sono  integralmente deducibili  dal  reddito  imponibile  netto  ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  giuridiche, coerentemente con le disposizioni vigenti sugli oneri deducibili in materia di fiscale. Il Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato a rilasciare ai soggetti  interessati  apposita  certificazione attestante l'avvenuto versamento.
 4.  Al  fine  di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative  poste  in essere dal Dipartimento della protezione civile nell'impiego delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di   protezione   civile   n.   3390  del  2004,  e'  autorizzata  la pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana nonche'  su quotidiani a diffusione nazionale e su Internet, di tutte le iniziative e delle conseguenti determinazioni adottate comportanti oneri    finanziari.    Fermi    restando    i   controlli   previsti dall'ordinamento  vigente,  per  una specifica azione di controllo di gestione  nel  corso  delle  attivita'  dipartimentali,  con apposito provvedimento  del  capo  del Dipartimento della protezione civile e' altresi'  costituita  una  commissione  di garanzia per il tempestivo controllo  legale  e  contabile  delle  azioni  poste  in  essere dal Dipartimento  della  protezione  civile,  composta  da  un magistrato contabile,   con   funzioni  di  presidente,  e  da  due  esperti  di riconosciuta   professionalita',   anche   estranei   alla   pubblica amministrazione.
 5. Gli atti inerenti alla gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma  1,  dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004, sono adottati  esclusivamente  dal  capo  o dal vice-capo del Dipartimento della   protezione   civile  e  sono  immediatamente  trasmessi  alla commissione di cui al comma 4.
 6.  Le  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, si applicano altresi' alle  sottoscrizioni  poste in essere attraverso le reti di telefonia fissa.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 gennaio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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