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| Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2004 |  | Modificazioni   all'articolo   15  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri». |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  comma 7, del predetto decreto legislativo  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei  Ministri  individua,  con  propri decreti, gli uffici di diretta collaborazione  propri, nonche' quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio  2002,  e  successive  modificazioni,  recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4 e l'art. 15;
 Vista  la  legge  24 ottobre  1977,  n.  801, recante istituzione e ordinamento  dei  servizi  per  le  informazioni  e  la  sicurezza  e disciplina del segreto di Stato, ed in particolare l'art. 7;
 Ravvisata   la   necessita'   di   prevedere  appositi  compiti  di collegamento  tra  le  strutture  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  gli organismi di informazione e sicurezza, da attribuire ad  un  funzionario della segreteria generale del CESIS che operi, in posizione  di  autonomia  ed alle esclusive dipendenze del segretario generale del CESIS, presso l'ufficio del consigliere militare;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  L'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa e' cosi' modificato:
 a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
 «2-bis.   Presso   l'ufficio   del  consigliere  militare  opera, altresi',  in posizione di autonomia, un funzionario della segreteria generale del CESIS con compiti di collegamento tra le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi di informazione e  sicurezza,  ferme restando le competenze della segreteria speciale di cui al successivo art. 24.».
 |  |  |  | Art. 2. 1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si   provvedera',  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  legislativo 30 luglio  1999,  n.  303, a modificare l'organizzazione dell'ufficio del consigliere militare.
 Il   presente   decreto   e'  trasmesso,  per  gli  adempimenti  di competenza,  alla  Corte  dei  conti  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 dicembre 2004
 p. Il Presidente: Letta
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 111
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