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| Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 30 novembre 2004 |  | Criteri e modalita' di concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli    incentivi    a    favore    dell'autoimprenditorialita'    e dell'autoimpiego  previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  in attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Vista  la  legge  27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare l'art. 72,  il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del  bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per  contributi  alla  produzione  e agli investimenti affluiscono ad appositi  fondi  rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma  1,  concessi  a  decorrere dal 1° gennaio 2003 sono attribuiti secondo  criteri  e  modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle  finanze  d'intesa  con  il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2;
 Visto  il  proprio  decreto  n. 120331 del 28 novembre 2003, con il quale  nello  stato  della  spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 nell'ambito della U.P.B. 3.2.3.22 sono  stati istituiti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 7212 e il capitolo n. 7425, concernente il fondo rotativo per  le  imprese, con una dotazione complessiva 80 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;
 Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   19 luglio   1993,  n.  236,  recante disposizioni  per  la  «Promozione  di  nuove  imprese  giovanili nel settore dei servizi» e, in particolare, l'art. 1-bis;
 Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  1995,  n. 26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1995, n. 95 e, in particolare, l'art.  1,  concernente interventi diretti a favorire la creazione di nuova imprenditorialita' giovanile;
 Visto  il  decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  dell'8 agosto  1995,  n.  184,  recante: «Definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile»;
 Visto  il  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e, in particolare, l'art.  3, comma 9, che estende ai giovani agricoltori gli interventi di cui all'art. 1 della predetta legge n. 95 del 1995;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 18 febbraio 1998, n. 306, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  197  del 25 agosto  1998,  concernente  il  «Regolamento  recante norme per la concessione   di   agevolazioni   finanziarie  all'imprenditorialita' giovanile»;
 Vista  la  legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art. 51,  che estende alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),  della  legge 8 novembre 1991, n. 381, gli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 95 del 1995;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  in  data 19 marzo 1999, n. 147, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  119  del 24 maggio  1999, recante: «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 95 del 1995»;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale  del  Tesoro  in  data 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 1999, recante: «Criteri e modalita' di estensione   alle   cooperative   sociali   dei   benefici  a  favore dell'imprenditorialita' giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995, n. 95»;
 Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, in particolare, l'art. 27,  comma 11, che, al fine di razionalizzare gli interventi a favore dell'imprenditorialita'   giovanile,   stabilisce   che   le  risorse finanziarie   previste  dalle  autorizzazioni  di  spesa  recate  dal decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,  n.  95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996, n. 608, e dalla legge  2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito «Fondo per le   agevolazioni   all'autoimprenditorialita'   e  all'autoimpiego», istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 Visto  il  decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n. 185, recante: «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego in attuazione dell'art.  45,  comma  1,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare,  l'art.  23,  comma  1,  che  ha  affidato alla societa' Sviluppo  Italia  S.p.A.  il  compito di provvedere alla selezione ed erogazione  delle  agevolazioni,  anche  finanziarie e all'assistenza tecnica  dei  progetti  e  delle  iniziative presentate ai fini della concessione       delle       misure       incentivanti      relative all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale in data 28 maggio 2001, n. 295, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 19 luglio 2001,  n.  166, concernente: «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego», emanato in attuazione  dell'art.  24 del predetto decreto legislativo n. 185 del 2000;
 Vista  la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea C 68 del 21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto  di  Stato  N 336/2001,  concernente  incentivi  a  favore dell'autoimprenditorialita'    nel    settore    della    produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 Vista  la  delibera  CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 156 dell'8 luglio 2003,  nelle premesse della quale viene richiamata l'esigenza che gli incentivi  in  favore  dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego vengano  concessi  da  Sviluppo  Italia  in  coerenza  con i principi dell'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002;
 Visto  il  parere  favorevole  del Consiglio di Stato n. 4568/2003, reso  nell'adunanza  del 10 novembre 2003 sullo schema di regolamento recante  i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni a favore  dell'autoimprenditorialita'  di  cui  al titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000;
 Attesa  la  necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002, in relazione agli interventi in materia di trasferimenti alle imprese per incentivi alla produzione e agli investimenti affidati a Sviluppo Italia S.p.A.;
 Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla stessa impresa per  il  medesimo programma di attivita' sotto forma di contributo in conto  capitale e di finanziamento a tasso agevolato, le disposizioni di  cui  all'art.  72  della  legge  n.  289  del 2002 debbano essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili;
 Vista  la  documentazione  trasmessa da Sviluppo Italia con lettera del 7 gennaio 2004, concernente i criteri applicati nella concessione delle agevolazioni previste dalla normativa sopra richiamata;
 Considerato  che le predette agevolazioni sono attualmente concesse da  Sviluppo Italia nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 72, comma 2, della ripetuta legge n. 289 del 2002 e dei limiti d'intensita' di aiuto fissati dalla Commissione europea;
 Considerato,  altresi',  che  l'unica  misura  agevolativa  la  cui disciplina  necessita  di un adeguamento formale ai predetti principi risulta  quella  in  favore  del lavoro autonomo di cui al titolo II, capo I del decreto legislativo n. 185 del 2000;
 Attesa  la necessita', anche in osservanza alla disposizione di cui all'art.  93,  comma  8, della legge n. 289 del 2002, di istituire un apposito  conto  corrente  infruttifero  presso la Tesoreria centrale dello  Stato, intestato a Sviluppo Italia S.p.A., avente carattere di fondo rotativo, sul quale dovranno affluire le risorse destinate alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2003 le agevolazioni finanziarie, previste   dalla   normativa   richiamata  nelle  premesse  a  favore dell'autoimprenditorialita'  e  dell'autoimpiego, anche se relative a domande  presentate  antecedentemente  a  tale data, sono concesse da Sviluppo Italia S.p.A. in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
 |  |  |  | Art. 2. Interventi a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego
 1.  Per  la  concessione  delle  agevolazioni di cui all'art. 1, ad eccezione  di  quelle  in  favore  del lavoro autonomo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in coerenza con i principi di cui all'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002.
 |  |  |  | Art. 3. Interventi a favore del lavoro autonomo
 1.  Le  agevolazioni  finanziarie in favore dell'autoimpiego, nella forma  del  lavoro autonomo, di cui al titolo II, capo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000, sono concesse secondo i seguenti criteri e modalita':
 a)  mutuo a tasso agevolato per gli investimenti nella misura del 50  per  cento  del  totale dei contributi concessi, costituiti dalla somma  dell'importo  degli  investimenti  ammessi e del massimale del contributo  in  conto gestione pari a 5.165,00 euro e comunque per un importo complessivo non superiore a 15.494,00 euro;
 b) contributo a fondo perduto per gli investimenti in misura pari alla  differenza tra l'importo degli investimenti ammessi e l'importo del mutuo agevolato di cui alla lettera a);
 c)  contributo  a  fondo  perduto  sulle spese di gestione per il primo anno, per un ammontare non superiore a 5.165,00 euro.
 2.  Per la durata e il tasso di interesse del mutuo di cui al comma 1,  lettera  a),  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui all'art.  7  del  decreto  ministeriale  28 maggio  2001,  n. 295, in coerenza con i principi di cui all'art. 72, comma 2, lettere b) e c), della legge n. 289 del 2002.
 |  |  |  | Art. 4. Conto corrente di tesoreria
 1. Per la gestione dei mutui a tasso agevolato relativi alle misure previste  dalla  normativa  richiamata  nelle  premesse  finanziate a valere sul menzionato Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 27 dicembre  1999,  n. 488, e' istituito un fondo rotativo depositato su  un  apposito  conto  corrente  infruttifero  intestato a Sviluppo Italia presso la Tesoreria centrale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 5. Norma finale
 1.  Per  quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi,   ove  non  incompatibili,  le  disposizioni  legislative istitutive  delle  misure  agevolative  e  le normative di attuazione delle medesime richiamate nelle premesse.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 novembre 2004
 Il Ministro: Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 240
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