Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 novembre 2004
Criteri e modalita' di concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2;
Visto il proprio decreto n. 120331 del 28 novembre 2003, con il quale nello stato della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 nell'ambito della U.P.B. 3.2.3.22 sono stati istituiti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 7212 e il capitolo n. 7425, concernente il fondo rotativo per le imprese, con una dotazione complessiva 80 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante disposizioni per la «Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi» e, in particolare, l'art. 1-bis;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e, in particolare, l'art. 1, concernente interventi diretti a favorire la creazione di nuova imprenditorialita' giovanile;
Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 agosto 1995, n. 184, recante: «Definizione dei criteri e delle modalita' di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e, in particolare, l'art. 3, comma 9, che estende ai giovani agricoltori gli interventi di cui all'art. 1 della predetta legge n. 95 del 1995;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 18 febbraio 1998, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1998, concernente il «Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile»;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art. 51, che estende alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 95 del 1995;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 19 marzo 1999, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999, recante: «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 95 del 1995»;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro in data 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 1999, recante: «Criteri e modalita' di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialita' giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995, n. 95»;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, in particolare, l'art. 27, comma 11, che, al fine di razionalizzare gli interventi a favore dell'imprenditorialita' giovanile, stabilisce che le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito «Fondo per le agevolazioni all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego», istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante: «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'art. 23, comma 1, che ha affidato alla societa' Sviluppo Italia S.p.A. il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti relative all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 28 maggio 2001, n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2001, n. 166, concernente: «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego», emanato in attuazione dell'art. 24 del predetto decreto legislativo n. 185 del 2000;
Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del 21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, concernente incentivi a favore dell'autoimprenditorialita' nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
Vista la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, nelle premesse della quale viene richiamata l'esigenza che gli incentivi in favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego vengano concessi da Sviluppo Italia in coerenza con i principi dell'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002;
Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato n. 4568/2003, reso nell'adunanza del 10 novembre 2003 sullo schema di regolamento recante i criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni a favore dell'autoimprenditorialita' di cui al titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000;
Attesa la necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002, in relazione agli interventi in materia di trasferimenti alle imprese per incentivi alla produzione e agli investimenti affidati a Sviluppo Italia S.p.A.;
Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla stessa impresa per il medesimo programma di attivita' sotto forma di contributo in conto capitale e di finanziamento a tasso agevolato, le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 debbano essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili;
Vista la documentazione trasmessa da Sviluppo Italia con lettera del 7 gennaio 2004, concernente i criteri applicati nella concessione delle agevolazioni previste dalla normativa sopra richiamata;
Considerato che le predette agevolazioni sono attualmente concesse da Sviluppo Italia nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 72, comma 2, della ripetuta legge n. 289 del 2002 e dei limiti d'intensita' di aiuto fissati dalla Commissione europea;
Considerato, altresi', che l'unica misura agevolativa la cui disciplina necessita di un adeguamento formale ai predetti principi risulta quella in favore del lavoro autonomo di cui al titolo II, capo I del decreto legislativo n. 185 del 2000;
Attesa la necessita', anche in osservanza alla disposizione di cui all'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002, di istituire un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a Sviluppo Italia S.p.A., avente carattere di fondo rotativo, sul quale dovranno affluire le risorse destinate alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni finanziarie, previste dalla normativa richiamata nelle premesse a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego, anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse da Sviluppo Italia S.p.A. in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
 
Art. 2.
Interventi a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle in favore del lavoro autonomo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in coerenza con i principi di cui all'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002.
 
Art. 3.
Interventi a favore del lavoro autonomo
1. Le agevolazioni finanziarie in favore dell'autoimpiego, nella forma del lavoro autonomo, di cui al titolo II, capo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000, sono concesse secondo i seguenti criteri e modalita':
a) mutuo a tasso agevolato per gli investimenti nella misura del 50 per cento del totale dei contributi concessi, costituiti dalla somma dell'importo degli investimenti ammessi e del massimale del contributo in conto gestione pari a 5.165,00 euro e comunque per un importo complessivo non superiore a 15.494,00 euro;
b) contributo a fondo perduto per gli investimenti in misura pari alla differenza tra l'importo degli investimenti ammessi e l'importo del mutuo agevolato di cui alla lettera a);
c) contributo a fondo perduto sulle spese di gestione per il primo anno, per un ammontare non superiore a 5.165,00 euro.
2. Per la durata e il tasso di interesse del mutuo di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295, in coerenza con i principi di cui all'art. 72, comma 2, lettere b) e c), della legge n. 289 del 2002.
 
Art. 4.
Conto corrente di tesoreria
1. Per la gestione dei mutui a tasso agevolato relativi alle misure previste dalla normativa richiamata nelle premesse finanziate a valere sul menzionato Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, e' istituito un fondo rotativo depositato su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia presso la Tesoreria centrale dello Stato.
 
Art. 5.
Norma finale
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione delle medesime richiamate nelle premesse.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2004
Il Ministro: Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 240
 
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