Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 29 novembre 2004 |
Concessione, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di: proroga del trattamento di mobilita' ex lavoratori Metallurgica Vallepiana, sede in Giffoni Vallepiana, - Salerno - primo trattamento di mobilita' ex lavoratori Metallurgica Vallepiana sede in Giffoni Vallepiana, - Salerno - proroga del trattamento di mobilita' ex lavoratori Nuova Cartiera di Arbatax e Arbatax 2000 sede in Arbatax, - Nuoro - primo trattamento di mobilita' ex lavoratori Molini e Pastifici di Lucera sede in Lucera, - Foggia - primo trattamento di mobilita' ex lavoratori Seta Giovanna sede in Lucera, - Foggia - primo trattamento di mobilita' ex lavoratori Natura Italia sede in Lucera, - Foggia - primo trattamento di mobilita' ex lavoratori ICO sede in Foggia - primo trattamento di mobilita' ex lavoratori Lear Corporation Italia Sud sede in Bellizzi, - Salerno. (Decreto n. 35192). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, e l'art. 11, comma 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilita' o della proroga del predetto trattamento, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilita' e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta: Art. 1. a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2004, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della societa' Metallurgica Vallepiana sede in Giffoni Vallepiana (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto 5 novembre 2003 n. 33082 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5 foglio n. 198; Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 28.536,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 2 giugno 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2004, in favore di un numero massimo di sedici ex dipendenti della societa' Metallurgica Vallepiana sede in Giffoni Vallepiana (Salerno), per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto nel periodo dal 1° giugno 2003 al 23 aprile 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 259.200,00. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2004, in favore di un numero massimo di sessantanove ex dipendenti delle societa' Nuova Cartiera di Arbatax e Arbatax 2000, sede in Arbatax (Nuoro) i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto direttoriale n. 32384 del 23 maggio 2003 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 984.492,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di ottantasette ex dipendenti dalla societa' Molini e Pastifici di Lucera s.r.l, sede in Lucera (Foggia), per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto entro il mese di febbraio 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.267.068,00. |
| Art. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di diciotto ex dipendenti dalla societa' Seta Giovanna, sede in Lucera (Foggia), per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto entro il mese di luglio 2004, i nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 142.992,00. |
| Art. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di tredici ex dipendenti dalla societa' Natura Italia, stabilimento di Lucera (Foggia), per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto entro il mese di luglio 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 103.272,00. |
| Art. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di tre ex dipendenti dalla societa' ICO S.r.l., stabilimento di Foggia, per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto entro il 12 marzo 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 38.264,00. |
| Art. 7. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 giugno 2004, in favore di un numero massimo di quattordici ex dipendenti dalla societa' s.r.l. Lear Corporation Italia Sud, stabilimento di Bellizzi (Salerno), per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto nel periodo dal 2 maggio 2004 all'11 luglio 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 141.132,00. |
| Art. 8. La concessione e le proroghe del trattamento di mobilita', disposta con i precedenti articoli, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad Euro 2.964.956,00, e' posto a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 9. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 378. |
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