Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 dicembre 2004 |
Autorizzazione all'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 322 del 23 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista l'indicazione espressa dall'Associazione produttori olivicoli delle province di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca, via della Tagliate n. 370 - palazzo Agricoltura, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4; Considerato che l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Considerato che l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 322 del 23 ottobre 2004. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita - Settore Certiagro» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato «Certiquality - Isituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4. L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92». |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1, ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Minitero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2004
Il direttore generale: Abate |
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