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| Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 20 dicembre 2004 |  | Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ulrike Mraczansky,  di  titolo  di  formazione,  acquisito  nella  Comunita' europea  (Austria),  quale  titolo abilitante all'esercizio in Italia della  professione di insegnante, in applicazione della direttiva del consiglio  delle  Comunita europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del  relativo  decreto  legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
 
 Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre  1994,  n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1996,  n.  471;  il decreto ministeriale  n.  39  del  30 gennaio  1998;  il decreto ministeriale 28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del  Presidente  della  Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
 Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea  da  Ulrike  Mraczansky, nonche' la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,  rispondente  ai  requisiti  formali prescritti  dall'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
 Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto legislativo  n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata nel  Paese  che  ha  rilasciato  il  titolo  (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);
 Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
 Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
 Accertato  che:  sussistono  i  presupposti  per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto  legislativo  n.  115;  il  riconoscimento  non  deve  essere subordinato   a  misure  compensative  (art.  6  del  citato  decreto legislativo  n.  115) in quanto la formazione professionale attestata non  verte  su  materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella  formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in  Italia;  la  formazione professionale attestata dal titolo non e' inferiore,  per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);
 Decreta:
 1. Il titolo di formazione cosi' composto:
 diploma  di  istruzione  superiore:  «Magister  der Philosophie», conseguito il 13 maggio 1993 presso l'Universita' di Salisburgo;
 titolo   di   abilitazione   all'insegnamento:  «Zeugnis  über  die Zurücklegung  des  Unterrichtspraktikums), rilasciato il 12 settembre 1993  «Hhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe»; posseduto da: Ulrike Mraczansky nata a Linz, il 26 maggio 1968, di cittadinanza comunitaria (Austriaca);
 comprovante   una  formazione  professionale  al  cui  possesso  la legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che lo ha rilasciato  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante, costituisce,  per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
 titolo   di   abilitazione   all'esercizio,   in   Italia,  della professione  di  docente  nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
 39/A «Geografia»;
 45/A «Lingua straniera» - Inglese;
 46/A «Lingue e civilta' straniere» - Inglese. 2.  Il  presente  decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 20 dicembre 2004
 
 Il direttore generale: Criscuoli
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