| 
| Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 17 dicembre 2004 |  | Riconoscimento,  in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Marta Sielawa,  di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Polonia),  quale  titolo  abilitante  all'esercizio  in Italia della professione  di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
 
 Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.  341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,  n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale 26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.  53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
 Viste  l'istanza presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37  della  citata  legge  n.  286/1998 e del comma 1 dell'art. 49 del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, di riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per l'insegnamento  acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Marta Sielawa,  nonche'  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,  rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione «Dyplom Magistra - widzial Pedagogiki i Pssycologii»;
 Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessata  e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
 Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992 compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
 Tenuto  conto,  della valutazione espressa in sede di conferenze di servizi nelle sedute del 2 marzo e 25 novembre 2004, indette ai sensi degli  articoli 49,  comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Accertato che:
 sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;
 il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure compensative  in  quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
 l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione professionale;
 Decreta:
 1.  Il titolo di formazione «Dyplom Magistra - widzial Pedagogiki i Pssycologii» rilasciato il 15 luglio 1994 dalla facolta' di pedagogia e  psicologia dell'Universita' di Varsavia (Polonia), posseduto dalla cittadina   polacca   Sielawa   Marta,  nata  a  Kolno  (Polonia)  il 14 febbraio 1970, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' titolo di abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente nelle scuole primarie.
 2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 17 dicembre 2004
 
 Il direttore generale: Criscuoli
 |  |  |  |  |