| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
 Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
 Visto  l'art.  2, comma 1-quater della legge 3 agosto 2004, n. 204, di  conversione  del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno   2005,   l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e compensativi  dei  danni,  di  cui  all'art.  5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;
 Vista  la  proposta  della  regione  Emilia-Romagna di declaratoria degli  eventi  avversi  di  seguito  indicati, per l'applicazione nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:
 piogge   persistenti  dal  20 febbraio  al  9 maggio  2004  nelle province di Bologna, Modena e Parma;
 Ritenuto   di   accogliere  la  proposta  formulata  dalla  regione Emilia-Romagna  subordinando  l'erogazione degli aiuti alla decisione della   Commissione   UE  sul  decreto  legislativo  n.  102/2004,  a conclusione   dell'esame  tutt'ora  in  corso  e  sulle  informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni;
 Decreta:
 E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto  dei  danni alle strutture aziendali, infrastrutture agricole nei   sottoelencati   territori  agricoli,  in  cui  possono  trovare applicazione  le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
 Bologna:  piogge  persistenti  dal 20 febbraio al 9 maggio 2004 - provvidenze  di  cui  all'art. 5, comma 3 e comma 6 nei territori dei comuni   di  Monte  San  Pietro,  Savigno,  Castello  di  Serravalle, Monteveglio, Crespellano;
 Modena:
 piogge persistenti dal 20 febbraio al 9 maggio 2004;
 provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori dei Comuni di   Castelvetro  di  Modena,  Fanano,  Fiorano  Modenese,  Fiumalbo, Frassinoro,  Guiglia,  Lama  Mocogno,  Maranello,  Marano sul Panaro, Montecreto,  Montefiorino,  Montese,  Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievelago,  Polinago, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Vignola, Zocca;
 provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei comuni di   Castelvetro  di  Modena,  Fanano,  Fiorano  Modenese,  Fiumalbo, Frassinoro,  Guiglia,  Lama  Mocogno,  Maranello,  Marano sul Panaro, Montecreto,  Montefiorino,  Montese,  Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievelago,  Polinago,  Prignano  sulla  Secchia, Riolunato, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Zocca;
 Parma:
 piogge persistenti dal 20 febbraio al 9 maggio 2004;
 provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori dei comuni di   Bardi,   Berceto,   Bore,  Fornovo  Taro,  Pellegrino  Parmense, Solignano,   Terenzo,   Valmozzola,   Varano   de'  Melegari,  Varsi, Langhirano,  Lesignano  de' Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma;
 provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei comuni di  Albareto,  Bardi,  Bedonia,  Berceto,  Bore,  Borgo  Val di Taro, Compiano,  Fornovo  Taro,  Pellegrino  Parmense,  Solignano, Terenzo, Tomolo  Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Calestano, Corniglio, Langhirano,  Lesignano  de' Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma.
 L'erogazione   degli   aiuti  a  favore  degli  aventi  diritto  e' subordinata   alla   decisione   della  Commissione  UE  sul  decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del  trattato,  e  sulle  informazioni  meteorologiche  relative alle avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della  medesima  Commissione  del  16 dicembre  2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 7 gennaio 2005
 
 Il Ministro: Alemanno
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