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| Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 19 gennaio 2005, n. 1 |  | Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 19 novembre  2004,  n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le  strutture  ed  incrementare  la  funzionalita'  della Croce Rossa italiana. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti  per  snellire  le strutture ed incrementare la funzionalita' della   Croce   Rossa   italiana,  e'  convertito  in  legge  con  le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 19 gennaio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5434):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi),  dal  Ministro  della  salute (Sirchia) e dal
 Ministro della difesa (Martino) il 20 novembre 2004.
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
 sede referente, il 22 novembre 2004 con pareri del Comitato
 per  la  legislazione  e  delle  commissioni I, II, IV, V e
 della commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il
 25, 30 novembre 2004; il 1°, 2 dicembre 2004.
 Esaminato  in  aula il 1°, 9 dicembre 2004 ed approvato
 il 22 dicembre 2004.
 Senato della Repubblica (atto n. 3254):
 Assegnato   alla  12ª  commissione  (Sanita),  in  sede
 referente, il 23 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
 1ª,  2ª,  4ª,  5ª  e  della commissione parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 27 dicembre 2004.
 Esaminato  dalla 12ª commissione, in sede referente, il
 27 e 28 dicembre 2004.
 Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28
 dicembre 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 5434/B):
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
 sede referente, il 28 dicembre 2004 con pareri del Comitato
 per la legislazione e delle commissioni IV, V, XI.
 Esaminato  dalla XII commissione, in sede referente, il
 28 dicembre 2004.
 Esaminato in aula il 17 gennaio 2005 ed approvato il 18
 gennaio 2005.
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE  DI  CONVERSIONE  AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276.
 
 All'articolo  1,  al  comma  1,  la lettera d-ter) sostituita dalla seguente:
 "d-ter)  svolgere,  fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della   legge   23 dicembre  1978,  n.  833,  e  nel  rispetto  della legislazione  nazionale  e  delle  competenze  regionali,  i  servizi sociali  ed  assistenziali  indicati  dallo statuto della Croce Rossa italiana".
 All'articolo 2:
 il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
 "1.  L'ispettore  nazionale  del  Corpo  militare della Croce Rossa italiana,  prescelto  fra  i  colonnelli in servizio, e' nominato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro della  difesa,  su  designazione  del  Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo  73  del  regio  decreto  10 febbraio  1936,  n. 484, e successive  modificazioni.  Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa  italiana  deve  provenire  dal  medesimo  Corpo.  L'ispettrice nazionale  del  Corpo  delle  infermiere  volontarie  e' nominata con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna  di  nomi  indicata  dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana.   L'ispettrice   nazionale  e'  scelta  tra  le  infermiere volontarie  che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e   attitudini  al  comando,  dura  in  carica  quattro  anni  ed  e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.
 1-bis.  In  sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  si  procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalita' indicate nel presente articolo";
 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.   Le   vice-ispettrici   nazionali,   la   segretaria  generale dell'ispettorato,  le  ispettrici  di  centro  di  mobilitazione,  le ispettrici  di  comitato  e  le  vice-ispettrici  sono  scelte tra le infermiere   volontarie   che   abbiano   i  requisiti  di  specifica preparazione  tecnica  e  attitudini  al  comando,  durano  in carica quattro  anni  e  possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente";
 la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: "(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)".
 All'articolo 3:
 al comma 1, capoverso 3), numero I):
 alla  lettera  a),  le  parole:  "i  soci  attivi; il quale" sono sostituite dalle seguenti: "i soci attivi, il quale";
 alla  lettera  b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le parole: "nelle deliberazioni  riguardanti  la  nomina  degli  organi di vertice e le revisioni   statutarie,   l'Assemblea   nazionale  e'  integrata  dai presidenti dei comitati provinciali e locali";
 alla lettera d), le parole: "in seduta permanente" sono soppresse e   le  parole:  "riferisce  dei  controlli"  sono  sostituite  dalle seguenti: "riferisce sui controlli";
 al  comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: "il consiglio  e' integrato da un rappresentante designato dal presidente della  Giunta  regionale,  che  assiste  alle sedute senza diritto di voto;" sono soppresse.
 All'articolo 5:
 al comma 1, capoverso, dopo le parole: "da euro cinquecento a" e' inserita la seguente: "euro";
 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Al  terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  31 luglio  1980,  n.  613, le parole: "Ha altresi' l'obbligo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'Associazione della C.R.I. ha altresi' l'obbligo"";
 al  comma  2,  le  parole da: "; tale qualita" fino alla fine del comma sono soppresse.
 All'articolo 6, al comma 2, la parola: "elettive", ovunque ricorra, e' soppressa.
 All'articolo 7, al comma 1, le parole da: "decreto-legge" fino alla fine  del  comma  sono sostituite dalle seguenti: "decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
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