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| Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 3 |  | Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Si riporta il  titolo a  seguito della modifica  introdotta  dalla L. 18 marzo 2005, n. 37:  Proroga  della  partecipazione  italiana (( alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei  Ministeri  della  difesa  e  degli affari esteri. )) |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Visto  il  decreto-legge  24  giugno  2004, n. 160, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
 Vista  la  legge  30  luglio  2004,  n.  208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
 Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;
 Vista   l'azione   comune  2004/570/PESC,  adottata  dal  Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004, relativa all'operazione
 militare   dell'Unione  europea  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata
 ALTHEA; Vista la decisione 2004/803/CFSP adottata dal Consiglio dell'Unione europea  il  25 novembre 2004, in merito all'avvio, a decorrere dal 2 dicembre   2004,  dell'operazione  militare  dell'Unione  europea  in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA;
 Vista   la   dichiarazione   finale   approvata   dalla  Conferenza internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana   al   processo   di   stabilizzazione   democratica   e  di ricostruzione  dell'Iraq,  nonche'  la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana  ad  altre  missioni  internazionali  di  pace  e  di  aiuto umanitario,  nonche'  dei  programmi  di  cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa  e  dell'interno,  di concerto   con   il  Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2005,  la spesa di euro 18.778.058   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge  24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo  provvisorio  iracheno  nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
 2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8  giugno 2004, le attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:
 a)  al  sostegno  dello  sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
 b) al sostegno istituzionale e tecnico;
 c)  alla  formazione  nel settore della pubblica amministrazione, delle  infrastrutture,  dell'informatizzazione,  della  gestione  dei servizi pubblici;
 d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
 e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
 3.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di  necessita'  ed  urgenza,  a  ricorrere  ad  acquisti  e lavori da eseguire   in   economia   anche   in  deroga  alle  disposizioni  di contabilita' generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 2. Organizzazione della missione
 
 1.  Al  capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.
 |  |  |  | Art. 3. Rinvii normativi
 
 1.  Per  quanto  non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano 1'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
 2. Per 1'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di  cui  all'articolo  4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  219  del 2003, si applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 |  |  |  | Art. 4. Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq 
 1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2004, n. 207, relativo alla partecipazione  di personale militare alla missione internazionale in Iraq.  Per  le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 267.805.813.
 2.  Nell'ambito  della  missione  di  cui  al  comma 1 e nei limiti temporali  dallo  stesso  previsti,  il  comandante  del  contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi  urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia  anche  in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello  Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a e 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze  di  prima  necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino  dei  servizi  essenziali.  Per  le  finalita'  di  cui al presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.
 3.  Nei  limiti  temporali  di  cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno  2005,  la  spesa  di  euro  900.483  per la partecipazione di esperti  militari  italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno, nonche' alle attivita' di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
 |  |  |  | Art. 4-bis (1) (( Incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri
 della difesa e degli affari esteri ))
 
 ((  1.  In  relazione  alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi  delle  attivita'  di  supporto  alle Forze armate impiegate  nelle  missioni  internazionali  e ai conseguenti maggiori carichi  di  lavoro  derivanti  dall'accresciuta  complessita'  delle funzioni  assegnate al personale appartenente alle aree professionali in  servizio  presso  il  Ministero della difesa, e' autorizzata, per l'anno  2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione  collettiva  nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale.
 2.  E'  autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da destinare,   attraverso   la   contrattazione   collettiva  nazionale integrativa,  all'incentivazione  della  produttivita'  del personale delle  aree  funzionali  in servizio presso il Ministero degli affari esteri  in  relazione  all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi  al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di  ricostruzione  di  cui  all'articolo  1,  ivi inclusi la gestione amministrativa   degli   interventi,   l'invio  di  esperti,  nonche' l'attivita'  amministrativa connessa all'operativita' dell'ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
 3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  euro  8.000.000  per  l'anno  2005,  si  provvede,  quanto  a euro 5.000.000  di  cui  al  comma  1,  mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge  30  dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma   2,   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ))
 |  |  |  | Art. 5. Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
 
 1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  1,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  alla  missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni  Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le  finalita'  di  cui  al  presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
 2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  2,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  alla  missione  internazionale International Security Assistance Force - ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.
 3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  3,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
 a) Over the Horizon Force in Bosnia;
 b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
 c)  Joint  Guardian  in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
 d)   United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
 e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
 4.  Per  le  finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2005,  la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla  partecipazione  di  personale  appartenente  al  corpo militare dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.
 5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  5,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori  della  ex  Jugoslavia  -  EUMM. Per le finalita' di cui al presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.
 6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  6,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  alla  missione internazionale Temporary International Presence  in  Hebron  (TIPH  2).  Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.
 7. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  7,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.
 8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1,  comma  8,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  ai  processi  di  pace  in corso per il Sudan. Per le finalita'  di  cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.
 |  |  |  | Art. 6. Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  30  giugno  2005, la partecipazione all'operazione  militare  dell'Unione  europea  in Bosnia-Erzegovina, denominata  ALTHEA.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.
 |  |  |  | Art. 7. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
 
 1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  28  dicembre 2001, n. 451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei  limiti temporali di cui all'articolo 5, comma 3, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.
 |  |  |  | Art. 8. Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi 
 1.  Per  la  prosecuzione  delle attivita' di assistenza alle Forze armate  albanesi, di cui all'articolo 12 del decretolegge 28 dicembre 2001,  n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  15,  e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro  5.165.000  per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi  e  per  la  realizzazione  di  interventi infrastrutturali e l'acquisizione   di  apparati  informatici  e  di  telecomunicazione, secondo  le  disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato,  in  caso  di  necessita'  ed  urgenza,  a  ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
 |  |  |  | Art. 9. Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni
 internazionali
 
 1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2,  comma  1,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  del  personale  della  Polizia di Stato alla missione United  Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalita' di cui al presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.
 2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2,  comma  2,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania  e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalita' di cui al  presente  comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.
 3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2,  comma  3,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  di  personale  della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri  alla  missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le  finalita'  di  cui  al  presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.
 4. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2,  comma  4,  della  legge  30  luglio  2004,  n. 208, relativo alla partecipazione  di  personale  della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri   alla   missione   di  polizia  dell'Unione  europea  in Macedonia,  denominata  EUPOL  Proxima.  Per  le  finalita' di cui al presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.
 |  |  |  | Art. 10. Trattamento assicurativo
 
 1.  Al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  impiegato  in Iraq, nell'ambito  della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione  e  sicurezza  dell'Ambasciata  d'Italia  e  del Consolato generale  ed  al  personale  dell'Esercito  impiegato  nella  regione sudanese  del  Darfur, nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate  il  fuoco dell'Unione africana, e' attribuito il trattamento assicurativo  previsto  dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001,  n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,   n.  15.  Per  la  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.742.
 |  |  |  | Art. 11. Indennita' di missione
 
 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al  personale  appartenente  ai  contingenti  di cui agli articoli 4, comma  1,  5, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1, e' corrisposta per  tutta  la  durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga   e  agli  altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita'  di  missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,  nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi  corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
 2.  La  misura  dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, comma 1, e  5, commi 1 e 2, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in  servizio  di  sicurezza  presso  la  sede diplomatica di Kabul in Afghanistan,   e'  calcolata  sul  trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1,  calcolata sul trattamento economico  all'estero  previsto  con  riferimento  ad Arabia Saudita, Emirati  Arabi e Oman, e' corrisposta al personale che partecipa alla missione  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  nella  misura intera, incrementata  del  30  per  cento  se  il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 4.  L'indennita'  di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa  alle missioni di cui all'articolo 5, comma 5, e 9, commi 3 e  4,  nella  misura  intera,  incrementata  del  30  per cento se il personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 5.  Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma  2,  si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio  1961,  n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della  medesima  legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 |  |  |  | Art. 12. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
 
 1.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti  dalle  tabelle  1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre  1997,  n.  490,  e  5  ottobre  2000,  n. 298, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni in materia penale
 
 1.  Al  personale  militare  impiegato  nelle  missioni di cui agli articoli  4  e 5, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di  guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2.  I  reati  commessi  dallo  straniero  in  territorio  afgano  o iracheno,  a  danno  dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 4 e 5, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della  difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 3.  Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del tribunale di Roma.
 4.  Al  personale  militare  impiegato  nelle  missioni di cui agli articoli 5, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 6 e 9, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a),  b),  c)  e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  n.  421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
 |  |  |  | Art. 14. Disposizioni in materia contabile
 
 1.  Le  disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000  a  valere  sullo  stanziamento di cui all'articolo 21 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 15. Forze di completamento
 
 1.  Per  le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al  presente  decreto,  allo  scopo  di  garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita' nonche' la loro alimentazione,  nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio, su  base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari  in  congedo  appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei  militari  di  truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale,   in   ferma  breve,  in  ferma  prefissata  e  in  servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato  in  attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
 2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio  permanente richiamati e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
 3.  Ai  militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di  leva,  dei  volontari  in  ferma annuale e dei volontari in ferma breve  e  in  ferma  prefissata  richiamati  sono attribuiti lo stato giuridico  e  il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
 4.  I  provvedimenti  di  richiamo  sono  adottati nei limiti delle consistenze  del  personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di  cui  all'articolo  2,  comma  3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
 5.  Con  decreto  del  Ministero  della  difesa  sono  definiti, in relazione  alle  specifiche  esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti  ai  fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale  relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma  1,  nonche'  le modalita' di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
 6.  Per  le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo  64  della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  25  del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive  modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento,  nei  limiti  del  contingente  stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
 |  |  |  | Art. 16. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri
 
 1.  Per  le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al  presente  decreto,  al  fine  di  garantire  la  funzionalita'  e 1'operativita'  dei  comandi,  degli  enti e delle unita', per l'anno 2005,  fatto  salvo  il  programma  di arruolamento di carabinieri in ferma  quadriennale  di  cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per  il  medesimo  anno,  con  decreto  del Ministro della difesa, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere richiamato  ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri  ausiliari  che  al  termine  della  ferma  biennale sono risultati  idonei  ma  non  prescelti  per  la ferma quadriennale. Ai carabinieri  ausiliari  in  ferma  biennale  richiamati  ai sensi del presente  comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto  dall'articolo  15,  comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,   per  i  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  e,  se richiamati  per  un  periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore  ai  sei  mesi  durante  il  quale non hanno demeritato, si applicano,   fino  al  31  dicembre  2005,  le  disposizioni  di  cui all'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,  e  successive  modificazioni,  e  all'articolo 25, commi 1 e 2, della  legge  n.  226  del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni  di  cui  al  Capo  IV  della  legge  n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 2.   All'onere   derivante  dal  presente  articolo,  pari  a  euro 23.118.801  per  l'anno  2005,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  recata,  per  l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 |  |  |  | Art. 17. Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria
 
 1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione  dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato  all'accertamento  dei  livelli  di  uranio  e  di  altri elementi  potenzialmente  tossici  presenti  in campioni biologici di militari   impiegati   nelle  missioni  internazionali,  al  fine  di individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire fattore  di  rischio  per  la  salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge  20  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
 |  |  |  | Art. 18. Rinvii normativi
 
 1.   Per   quanto   non   diversamente   previsto,   alle  missioni internazionali  di  cui al presente capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e  7,  del  decreto-legge  28  dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 |  |  |  | Art. 19. Modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre
 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
 febbraio 2001, n. 27.
 
 1.  Al  comma 1 dell'articolo 4-ter decreto-legge 29 dicembre 2000, n.  393  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  dopo  le  parole "30 dicembre 1997, n. 505," sono aggiunte le seguenti: "e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,";
 b)  dopo le parole "dipendenza da causa di servizio." e' aggiunto il  seguente  periodo:  "Ai  fini  del  proscioglimento dalla ferma o rafferma   contratta,  al  predetto  personale  che  ha  ottenuto  il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i  periodi  trascorsi  in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero  in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneita' al servizio militare a seguito della infermita' contratta.".
 |  |  |  | Art. 20. Disposizioni di convalida
 
 1.  In  relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni  effettuate  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto stesso.
 |  |  |  | Art. 21 Copertura finanziaria
 
 1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente decreto, escluso  l'articolo  16, pari complessivamente a euro 611.269.818 per l'anno   2005,   si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 22. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Martino, Ministro della difesa
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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