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| Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 29 dicembre 2004, n. 321 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra  il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare l'Accordo  di  coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il  Governo  macedone,  con  allegato,  fatto a Skopje il 15 novembre 2002.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 20  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 5.615  euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2006. Al relativo onere  per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per  lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato  di  previsione  del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 29 dicembre 2004
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 4679):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 10 febbraio 2004.
 Assegnato   alla   III  commissione  (Affari  esteri  e
 comunitari), in sede referente, il 10 marzo 2004 con pareri
 delle commissioni I, V, VII.
 Esaminato dalla III commissione il 17 marzo 2004 e il 7
 aprile 2004.
 Esaminato  in  aula  il  20 aprile  2004 e approvato il
 22 aprile 2004.
 Senato della Repubblica (atto n. 2914):
 Assegnato  la  3ª commissione (Affari esteri ), in sede
 referente,  il  29 aprile 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 6 e 20 ottobre 2004.
 Relazione  scritta  presentata il 22 ottobre 2004 (atto
 n. 2914/A) relatore sen. Castagnetti.
 Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2004.
 |  |  |  | Allegato ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
 TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE
 
 Il Governo italiano e il Governo macedone;
 Consapevoli  del  contributo  che le coproduzioni possono apportare allo  sviluppo  delle  industrie  cinematografiche,  cosi'  come alla crescita  degli  scambi  economici  e  culturali  tra  la  Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;
 Decisi  a  stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi;
 Hanno convenuto quanto segue:
 
 Art. 1.
 Ai  fini  del  presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle  di  fiction,  di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni  relative  all'industria  cinematografica  esistenti  in ciascuno  dei  due  Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
 Art. 2.
 I  film  realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno  di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle  disposizioni  relative all'industria cinematografica che siano in  vigore  o  che  potrebbero  essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.
 Comunque,  le  autorita'  competenti  potranno  limitare  gli aiuti stabiliti  nelle  disposizioni  vigenti  o  future  del  Paese che le concede,  nel  caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto  finanziario  non  sia  proporzionato  alle  partecipazioni tecniche e artistiche.
 Detta   limitazione   dovra'   essere  comunicata  al  coproduttore interessato  nel  momento  in  cui  verra'  approvato  il progetto di coproduzione.
 Questi  vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.
 Art. 3.
 La  realizzazione  dei  film  in  coproduzione tra i due Paesi deve ricevere   l'approvazione,   dopo   reciproca   consultazione,  dalle autorita' competenti:
 in  Italia:  il  Ministero  per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per il cinema;
 in Macedonia: il Ministero per la cultura.
 Art. 4.
 Per  godere  dei  benefici  che  la  coproduzione  consente, i film dovranno  essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione  tanto  tecnica  che  finanziaria  e  una esperienza e qualificazione  professionale riconosciuta dalle autorita' competenti menzionate nell'articolo 3.
 Art. 5.
 Le   richieste   di   ammissione  ai  benefici  della  coproduzione presentate  dai  produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte,  per  l'approvazione, secondo le norme di procedura previste nell'allegato  del  presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso.
 Questa  approvazione  e'  irrevocabile salvo il caso di sostanziali modificazioni   delle   previsioni  iniziali  in  materia  artistica, economica e tecnica.
 Art. 6.
 La  proporzione  dei  rispettivi  apporti  dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal venti all'ottanta per cento per film (20-80%).
 L'apporto    del    coproduttore    minoritario    deve   includere obbligatoriamente  una  partecipazione  tecnica, artistica e creativa effettiva,  in  linea  di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente,  possono  essere  ammesse  deroghe  accordate  dalle autorita' competenti dei due Paesi.
 Si considera personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano  qualificate  come  tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi.  L'apporto  di  ciascuno  dei suddetti soggetti sara' valutato individualmente.
 In  linea  di massima, l'apporto di ciascun Paese includera' almeno un  elemento  creativo  (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore   della   musica,   montatore,   direttore  della  fotografia, scenografo,  fonico),  un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato.
 A  tali  fini,  l'attore  in  un  ruolo  principale  potra'  essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.
 Art. 7.
 I  film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da  un  Paese  dell'Unione  europea),  o  da registi macedoni, con la partecipazione  di  tecnici  e interpreti di nazionalita' italiana (o appartenenti  ad  un  Paese  dell'Unione  europea), o di nazionalita' macedone.
 Potra'  essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze  del film e dopo accordo tra le autorita' competenti dei due Paesi.
 Le  riprese  devono  esere  effettuate  nel  territorio  dei  Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle autorita' competenti.
 Art. 8.
 Nel  caso  di  coproduzioni  multilaterali,  la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata  non  potra'  eccedere il 70% (settanta per cento), del costo totale.
 Le  condizioni  di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.
 Art. 9.
 Un  giusto  equilibrio  deve  essere  osservato  tanto  per  quanto riguarda  la  partecipazione  del  personale  creativo,  artistico  e tecnico  che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).
 Ai  fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere  presi  in considerazione i film nazionali italiani e macedoni distribuiti  e/o  diffusi  nella  Repubblica  di  Macedonia  e  nella Repubblica italiana che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo.
 La commissione mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminera'  il  rispetto  di  questo equilibrio e, in caso contrario, adottera' le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.
 Art. 10.
 I  lavori  di  riprese  in  teatro  di posa, di sonorizzazione e di laboratorio   dovranno  essere  realizzati  rispettando  le  seguenti disposizioni:
 le   riprese   in  teatro  di  posa  dovranno  essere  effettuate preferibilmente nel Paese del coproduttore maggioritario;
 ciascun produttore e', in ogni caso, comproprietario del negativo originale  (immagine  e  suono),  qualsiasi  sia  il luogo dove venga depositato;
 ciascun  coproduttore  ha  diritto,  in  qualsiasi  caso,  ad  un internegativo   della  propria  versione.  Se  uno  dei  coproduttori rinuncia  a  questo diritto, il negativo sara' depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori;
 in  linea  di  massima,  la  post-produzione  e  lo  sviluppo del negativo  sara'  effettuato  negli  studi  e nei laboratori del Paese maggioritario,  cosi'  come  la  stampa  delle  copie  destinate alla proiezione  nello  stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese  minoritario  saranno  effettuate  in  un laboratorio di questo Paese;
 l'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al  coproduttore  maggioritario  nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.
 Art. 11.
 Nel   rispetto   della  propria  legislazione  e  regolamentazione, ciascuna  delle  due  parti  contraenti  facilitera'  l'ingresso e il soggiorno  sul  proprio  territorio del personale tecnico e artistico dell'altra parte.
 Nello  stesso  modo,  autorizzera'  l'importazione  temporanea e la riesportazione  del  materiale  necessario  alla  produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.
 Art. 12.
 Le  clausole  contrattuali  che  prevedono  la  ripartizione  tra i coproduttori  di  qualsiasi  tipo di provento e dei territori saranno subordinate  all'approvazione  delle  autorita'  competenti  dei  due Paesi.   Questa  ripartizione  deve,  in  linea  di  massima,  essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.
 Art. 13.
 Nel  caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:
 a)  il  film  viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria;
 b) nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei due  Paesi,  l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione;
 c) in caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del Paese di origine del produttore;
 d) se  uno  dei  Paesi  coproduttori ha la possibilita' di libera importazione  dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come  quelli  nazionali,  beneficeranno  di  pieno  diritto  di  tale possibilita'.
 Art. 14.
 I  film  realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione     «Coproduzione     italo-macedone»     o     «Coproduzione macedone-italiana».
 Tale  dizione  dovra'  figurare  nei  titoli di testa o di coda, in tutta   la   pubblicita'  e  propaganda  commerciale,  nel  materiale promozionale  e  in  qualsiasi  luogo  in  cui viene presentata detta coproduzione.
 Art. 15.
 Le  opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate  ai  festival  internazionali  dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.
 Art. 16.
 In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere  ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita italo-macedone   film  realizzati  in  ciascuno  dei  due  Paesi  che rispondano alle seguenti condizioni:
 1)  avere una qualita' tecnica e un valore artistico spettacolare tali  da  presentare  un  indiscusso interesse per il cinema europeo; queste  caratteristiche  dovranno essere riconosciute dalle autorita' competenti dei due Paesi;
 2)  avere  un  costo  uguale  o  superiore  a 1.500.000 di euro o l'equivalente in denari;
 3)  comportare  una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento),   che  potra'  essere  limitata  all'ambito  finanziario,  in conformita'  al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di  costo  del film sia superiore a 3.000.000 di euro o l'equivalente in  denari, l'apporto minoritario puo' essere ridotto sino a non meno del  10%  (dieci  per cento); eccezionalmente le Autorita' competenti potranno   approvare   percentuali   di   partecipazione  finanziaria superiore al 20% (venti per cento);
 4)   avere   le  condizioni  fissate  per  la  concessione  della nazionalita'  dalla  legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni  caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario puo'   essere   limitata   alla  sola  maggioranza  degli  interpreti secondari;
 5)  includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi.
 Il  beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso soltanto ad  ogni  opera  previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle autorita' italiane e macedoni competenti.
 In  ogni  caso  nel  computo globale delle coproduzioni finanziarie dovra'   aversi   un   numero   uguale  di  film  con  partecipazione maggioritaria  italiana  e  di  film con partecipazione maggioritaria macedone, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovranno   essere  globalmente  equilibrati;  ai  fini  del  suddetto equilibrio  potra'  tenersi  conto  di  quanto  disposto  nel secondo paragrafo del precedente articolo 9 del presente Accordo.
 Se  nel  corso  di  due  anni,  il  numero di film rispondenti alle condizioni  sopra  enunciate viene raggiunto, la commissione mista di cui   all'articolo 18   si   riunira'  allo  scopo  di  esaminare  se l'equilibrio  finanziario  e' rispettato e determinare se altre opere cinematografiche   possono   essere   ammesse   al   beneficio  della coproduzione.
 Nel  caso  in  cui  la  riunione  della commissione mista non possa tenersi,  le  autorita'  competenti  potranno  ammettere al beneficio della  coproduzione  finanziaria,  a condizione di reciprocita', caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.
 Art. 17.
 L'importazione,  la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Macedonia e di quelli macedoni in Italia non saranno subordinati a nessuna  restrizione,  salvo  quelle  stabilite  dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.
 Ugualmente,  le  parti  contraenti  riaffermano la loro volonta' di favorire  e  sviluppare  con  tutti  i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.
 Art. 18.
 Le  autorita'  competenti  dei  due  Paesi esamineranno, in caso di necessita',  le  condizioni  di  applicazione del presente Accordo al fine  di  risolvere  le  difficolta'  sorte  nell'applicazione  delle proprie   disposizioni.   Analogamente,   studieranno   le  modifiche necessarie  al  fine  di  sviluppare  la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.
 Esse  si riuniranno, nell'ambito di una commissione mista che avra' luogo,  di  massima,  una  volta  ogni  due  anni alternativamente in ciascun  Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria  a  richiesta  di  una  delle due autorita' competenti, specialmente  nel  caso  di  modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che  l'Accordo  incontri  difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione.
 In  concreto,  esamineranno  se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato.
 Art. 19.
 Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi  internazionali  delle parti contraenti, inclusi, per quanto riguarda   la  Repubblica  italiana,  gli  obblighi  derivanti  dalla normativa dell'Unione europea.
 Art. 20.
 Il   presente   Accordo   entrera'   in   vigore   alla   data  del perfezionamento  delle due notifiche con le quali le parti contraenti si  saranno  comunicato  ufficialmente  l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.
 Il  presente  Accordo  avra'  durata  biennale  e  sara'  rinnovato tacitamente  per  periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario   di   una   qualsiasi  delle  parti,  notificato  per  via diplomatica  all'altra  parte  almeno  tre  mesi prima della data del rinnovo.
 Ciascuna  parte  potra'  denunciare  il  presente  Accordo mediante notifica  scritta  all'altra  parte,  per  via diplomatica, della sua intenzione  di  denunciarlo.  La denuncia avra' effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.
 La  risoluzione  anticipata  del presente Accordo non avra' effetto sulla  conclusione  delle  coproduzioni  che  siano  state  approvate durante la sua validita'.
 In   fede   di  che,  i  sottoscritti  rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 Fatto a Skopje il 15 novembre 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e macedone, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 
 p. Il Governo italiano
 Firmato
 
 p. Il Governo macedone
 Firmato
 
 NORME DI PROCEDURA
 La  richiesta  per  l'approvazione  di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovra' essere presentata simultaneamente alle  due  parti contraenti, almeno quaranta giorni prima dell'inizio delle  riprese.  Il Paese del coproduttore maggioritario comunichera' la   sua   proposta  all'altro  entro  venti  giorni  a  partire  dal ricevimento della richiesta.
 A  completamento  delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:
 1) sceneggiatura e soggetto;
 2)  prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;
 3) copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorita' competenti dei due Paesi.
 4) contratto di distribuzione, una volta firmato;
 5) elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la  propria  nazionalita'  e  categoria  del proprio lavoro; nel caso degli  attori, la propria nazionalita' e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;
 6)  programmazione  della  produzione,  con  indicazione espressa della   durata   approssimativa  delle  riprese,  i  luoghi  dove  si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;
 7)  bilancio  preventivo  dettagliato  che  identifichi  le spese previste per ciascuno dei coproduttori.
 Le  autorita'  competenti  dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.
 Di  norma,  prima  dell'inizio  delle  riprese  del film, si dovra' sottoporre  alle  autorita'  competenti  la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi.
 Si  potranno  apportare  modifiche  al  contratto originale qualora siano  necessarie,  ma  queste  modifiche  dovranno essere sottoposte all'approvazione  delle  autorita'  competenti  di  entrambi i Paesi, prima  del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione  di  un  coproduttore  sara'  consentita  solo  in  casi eccezionali e con il benestare delle autorita' competenti di entrambi i Paesi.
 Le   autorita'  competenti  si  terranno  informate  delle  proprie decisioni.
 (*) Il contratto dovra' contenere i seguenti elementi:
 a) titolo del film;
 b) identificazione dei produttori contraenti;
 c)   nome   e   cognome   dell'autore   della   sceneggiatura   o dell'adattatore, se e' stato tratto da una fonte letteraria;
 d)  nome  e  cognome  del  regista  (e'  concessa una clausola di sostituzione in caso di necessita);
 e)   bilancio   preventivo   che   rifletta   la  percentuale  di partecipazione  di  ciascun  produttore,  che dovra' corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici;
 f) piano finanziario;
 g)  clausola  che  stabilisca  il  riparto  di  qualsiasi tipo di provento e dei territori;
 h)  clausola  che  specifichi  le  partecipazioni  rispettive dei coproduttori  alle  spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in   linea   di   massima,   saranno  proporzionali  alle  rispettive contribuzioni.  La  partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso  di  spese potra' essere limitata ad una percentuale minore o ad  una  quantita' fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo del  20%  o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 3.000.000 di euro o l'equivalente in denari;
 i)  clausola  che  descriva  le  misure  da  prendere se dopo una considerazione  completa del caso, le autorita' competenti di uno dei Paesi  rifiutano la concessione dei benefici richiesti; e se ciascuna delle parti non adempie agli accordi presi;
 j) data di inizio delle riprese;
 k)  clausola  che  preveda  la  ripartizione della proprieta' dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;
 l)   clausola   che   preveda   che   l'ammissione  al  beneficio dell'Accordo non impegna le autorita' competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.
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