| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione nelle contrversie di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, recante: «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  l'art.  17-bis,  terzo  comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina  l'uso  di  denominazioni  di  varieta'  gia'  iscritte al registro nazionale;
 Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata  legge  n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' di specie agrarie indicate nel dispositivo;
 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
 Decreta:
 Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate varieta'  di  specie  agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
 
 Colza
 
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 |          |                      |     Responsabile
 |          |  Contenuto di acido  |   conservazione in Codice SIAN| Varieta' |       erucico        |        purezza ===================================================================== 008331     |SW Verdi  |00                    |Svalf Weibul AB-S --------------------------------------------------------------------- 008332     |SW Musette|00                    |Svalf Weibul AB-S
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 23 dicembre 2004
 Il direttore generale: Abate
 
 Avvertenza:
 
 Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio  del Minsitero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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