Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 dicembre 2004 |
Scioglimento della societa' cooperativa «Socialcart» a r.l., in Teramo. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Teramo
Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore da parte dell'autorita' di vigilanza, degli enti cooperativi che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio; Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorita' amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative; Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001; Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative senza nomina del commissario liquidatore; Vista altresi' la nota ministeriale n. 1.587.267 del 7 giugno 2004 con la quale si ribadisce che per la cooperativa appresso indicata deve essere adottato lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 223-septiesdecies del codice civile; Decreta: La societa' cooperativa sociale «Socialcart» a r.l., con sede in Teramo, posizione provinciale n. 1088/255575, costituita per rogito notaio Pietro Di Marco in data 23 settembre 1991, repertorio n. 6169/883, e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso all'autorita' di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la nomina di un commissario liquidatore. Teramo, 22 dicembre 2004 Il direttore provinciale: Petrocelli |
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