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| Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 29 dicembre 2004, n. 320 |  | Individuazione   delle   professionalita'  abilitate  a  comporre  il collegio  sindacale,  ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 Visto  l'articolo  2397,  secondo  comma, del codice civile, come introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
 Ritenuto  di  dover  procedere  alla  individuazione  degli  albi professionali, vigilati dal Ministero della giustizia, nel cui ambito possono  essere  scelti  i membri del collegio sindacale ai sensi del secondo comma del citato articolo 2397 del codice civile;
 
 Decreta:
 
 "Art. 1.
 1.  I  membri  del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo  2397  del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti  negli  albi  professionali  tenuti  dai  seguenti  ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:
 a) Avvocati;
 b) Dottori commercialisti;
 c) Ragionieri e periti commerciali;
 d) Consulenti del lavoro.".
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 29 dicembre 2004
 Il Ministro: Castelli
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2005
 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 39
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alla premessa.
 - Si riporta il testo dell'art. 2397 del codice civile:
 "Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio
 sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
 o  non  soci.  Devono  inoltre  essere nominati due sindaci
 supplenti.
 Almeno  un  membro  effettivo  ed  un  supplente devono
 essere  scelti  tra  gli iscritti nel registro dei revisori
 contabili  istituito presso il Ministero della giustizia. I
 restanti  membri,  se non iscritti in tale registro, devono
 essere  scelti  fra  gli  iscritti negli albi professionali
 individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra
 i professori universitari di ruolo, in materie economiche o
 giuridiche.".
 - Il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 reca:
 "Riforma   organica  della  disciplina  delle  societa'  di
 capitali  e societa' cooperative, in attuazione della legge
 3 ottobre 2001, n. 366".
 Nota all'art. 1.
 -  Per  il  testo dell'art. 2397 del codice civile vedi
 note alla premessa.
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