| IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO di Reggio Emilia
 
 Vista  la  legge  n. 628/1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al regolamento  recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;
 Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 342/1994,  che  attribuisce  alla Direzione provinciale del lavoro le funzioni  amministrative  in  materia di determinazione delle tariffe minime  sui  lavori di facchinaggio, esercitate precedentemente dalla Commissione  provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407/1955;
 Rilevato  che la validita' delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio,   rideterminate  col  proprio  decreto  n.  6/2002  del 14 maggio  2002 e per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° giugno 2002, e' scaduta;
 Considerati i seguenti indicatori economici:
 1)  gli  indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini degli adeguamenti   retributivi   dei  settori  dell'industria,  commercio, agricoltura ed altri settori interessati per gli anni 2003 e 2004;
 2) il tasso di inflazione programmato per il 2004;
 3)    valutata   la   proposta,   fatta   dalle   forze   sociali dell'Osservatorio  provinciale  del  facchinaggio,  di determinare la tariffa oraria sulla base degli indicatori economici con allineamento alla  tariffa  delle  province  limitrofe  e la tariffa al quintalato sulla base dei primi due indicatori economici menzionati;
 Decreta:
 Le  tariffe  minime per le attivita' di facchinaggio, misurabili al quintalato,  vengono  rideterminate nella provincia di Reggio Emilia, con  un incremento pari al 6.5% degli importi tariffari approvati col decreto n. 6 del 2002 con decorrenza dal 1° giugno 2002, tenuto conto del cumulo dei tassi di inflazione rilevati per gli anni: 2002 (sette mesi),  2003  e  2004  ed  in  base  ai valori della tabella appresso riportata, con decorrenza a partire dal 10 gennaio 2005.
 La  tariffa  oraria, di cui al precedente decreto sopra richiamato, con riferimento alla valutazione comparata degli indicatori economici richiamati in premessa e tenuto conto degli attuali tariffari vigenti nelle  province  limitrofe, passa da 15,55 euro (di cui al decreto n. 6/ 2002) ad euro 16,56. Parte comune a tutti i lavori di facchinaggio.
 1)  Lavori  non  misurabili  a peso o quantita': per i lavori per i quali  non sia possibile fare riferimento al peso e/o al numero degli oggetti  da  movimentare,  si  stabilisce una tariffa oraria di 15,50 euro per lavoratore con impegno minimo di quattro ore al mattino e di due  ore  per la fascia oraria pomeridiana, salvo diversa pattuizione fra  le  parti.  Sono  esclusi traslochi, per i quali si rimanda alla trattativa diretta.
 2)  Lavoro  notturno  e  festivo:  il lavoro notturno che si svolge dalla  ore 22 alle ore 6 va compensato con una maggiorazione del 25%; il  lavoro  domenicale diurno va compensato con una maggiorazione del 100%,  mentre  il  lavoro  domenicale  notturno va compensato con una maggiorazione del 125%; il lavoro che si svolge nelle feste nazionali riconosciute dalla legge va compensato con una maggiorazione del 50%.
 3)  Indennita'  di attesa: se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro ovvero dal momento successivo  di presenza sul luogo di lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio e' superiore ai trenta minuti non per causa  dei  lavoratori,  a  ciascuno di essi e' dovuta una indennita' pari a 15,55 euro per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa.
 4)  Contributi:  le  tariffe  per  i  lavori  di  facchinaggio sono comprensive    dei    contributi    assicurativi,   previdenziali   e mutualistici.   Al   pagamento   di  questi  contributi  sono  tenute esclusivamente  le  carovane,  le  cooperative  ed  i facchini liberi esercenti.
 5) Lavori non compresi nel tariffario: per i lavori di facchinaggio non  compresi  nel presente tariffario, le tariffe sono da convenirsi fra  le  parti,  avendo  cura di fare riferimento alle voci che hanno maggiore affinita'.
 6) I danni verso il committente o verso i terzi sono a carico delle cooperative  o  carovane di facchini o dei facchini liberi esercenti, quando sono causati da loro colpa.
 
 Voci                                                |Valori tariffari --------------------------------------------------------------------- Agrumi e frutta alla rinfusa ....                   |1.18 --------------------------------------------------------------------- Carne congelata pallettizzata                       | ---------------------------------------------------------------------
 formaggi in forme o cestelli ....                 |3.38 --------------------------------------------------------------------- Carne congelata in cartone ....                     |0.54 --------------------------------------------------------------------- Carne congelata con osso ....                       |1.21 --------------------------------------------------------------------- Carni fresche con stivaggio                         | ---------------------------------------------------------------------
 carni in casse o tele con ....                    |1.36 --------------------------------------------------------------------- Carni fresche con sistemazione in frigo ....        |1.57 --------------------------------------------------------------------- Compreso stivaggio ....                             |0.72 --------------------------------------------------------------------- Frutta e verdura in ceste o casse ....              |0.69 --------------------------------------------------------------------- Frutta e verdura in ceste o casse con stivaggio in  | frigo ....                                          |0.72 --------------------------------------------------------------------- Gesso, cemento e calcio, graniglia alla rinfusa ....|0.38 --------------------------------------------------------------------- Ghisa in pani ....                                  |0.49 --------------------------------------------------------------------- Grassi combustibili in fusti ....                   |0.49 --------------------------------------------------------------------- Insaccatura con pala ....                           |0.62 --------------------------------------------------------------------- Insaccatura con altri sistemi ....                  |0.38 --------------------------------------------------------------------- Legatura ....                                       |0.09 --------------------------------------------------------------------- Legatura ed egalizzazione ....                      |0.16 --------------------------------------------------------------------- Legnami in tavolette o travette ....                |1.18 --------------------------------------------------------------------- Merce in scatole o pacchetti ....                   |0.87 --------------------------------------------------------------------- Merce insaccata in sacchi da 25 kg ....             |0.59 --------------------------------------------------------------------- Merce insaccata in sacchi da 50 kg ....             |0.49 --------------------------------------------------------------------- Piastrelle per pavimenti e rivestimenti ....        |0.69 --------------------------------------------------------------------- Rottami di ferro e rottami vari ....                |0.59 --------------------------------------------------------------------- Sistemazione in frigo ....                          |0.98 --------------------------------------------------------------------- Stivaggio e disistivaggio merci con sacchi, ceste   | ....                                                |0.20 --------------------------------------------------------------------- Sughero in balle ....                               |1.08 --------------------------------------------------------------------- Trattori carico carri leggeri fino a 75 CV          |6.81 --------------------------------------------------------------------- Trattori carico carri pesanti oltre 75 CV           |9.78 --------------------------------------------------------------------- Trattori scarico carri leggeri fino a 75 CV ....    |3.83 --------------------------------------------------------------------- Trattori scarico carri pesanti oltre 75 CV ....     |5.83
 
 Reggio Emilia, 5 gennaio 2005
 
 Il direttore regionale reggente: De Robertis
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