Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 gennaio 2005
Determinazione delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
di Reggio Emilia

Vista la legge n. 628/1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce alla Direzione provinciale del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime sui lavori di facchinaggio, esercitate precedentemente dalla Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407/1955;
Rilevato che la validita' delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio, rideterminate col proprio decreto n. 6/2002 del 14 maggio 2002 e per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° giugno 2002, e' scaduta;
Considerati i seguenti indicatori economici:
1) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini degli adeguamenti retributivi dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati per gli anni 2003 e 2004;
2) il tasso di inflazione programmato per il 2004;
3) valutata la proposta, fatta dalle forze sociali dell'Osservatorio provinciale del facchinaggio, di determinare la tariffa oraria sulla base degli indicatori economici con allineamento alla tariffa delle province limitrofe e la tariffa al quintalato sulla base dei primi due indicatori economici menzionati;
Decreta:
Le tariffe minime per le attivita' di facchinaggio, misurabili al quintalato, vengono rideterminate nella provincia di Reggio Emilia, con un incremento pari al 6.5% degli importi tariffari approvati col decreto n. 6 del 2002 con decorrenza dal 1° giugno 2002, tenuto conto del cumulo dei tassi di inflazione rilevati per gli anni: 2002 (sette mesi), 2003 e 2004 ed in base ai valori della tabella appresso riportata, con decorrenza a partire dal 10 gennaio 2005.
La tariffa oraria, di cui al precedente decreto sopra richiamato, con riferimento alla valutazione comparata degli indicatori economici richiamati in premessa e tenuto conto degli attuali tariffari vigenti nelle province limitrofe, passa da 15,55 euro (di cui al decreto n. 6/ 2002) ad euro 16,56. Parte comune a tutti i lavori di facchinaggio.
1) Lavori non misurabili a peso o quantita': per i lavori per i quali non sia possibile fare riferimento al peso e/o al numero degli oggetti da movimentare, si stabilisce una tariffa oraria di 15,50 euro per lavoratore con impegno minimo di quattro ore al mattino e di due ore per la fascia oraria pomeridiana, salvo diversa pattuizione fra le parti. Sono esclusi traslochi, per i quali si rimanda alla trattativa diretta.
2) Lavoro notturno e festivo: il lavoro notturno che si svolge dalla ore 22 alle ore 6 va compensato con una maggiorazione del 25%; il lavoro domenicale diurno va compensato con una maggiorazione del 100%, mentre il lavoro domenicale notturno va compensato con una maggiorazione del 125%; il lavoro che si svolge nelle feste nazionali riconosciute dalla legge va compensato con una maggiorazione del 50%.
3) Indennita' di attesa: se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro ovvero dal momento successivo di presenza sul luogo di lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio e' superiore ai trenta minuti non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi e' dovuta una indennita' pari a 15,55 euro per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa.
4) Contributi: le tariffe per i lavori di facchinaggio sono comprensive dei contributi assicurativi, previdenziali e mutualistici. Al pagamento di questi contributi sono tenute esclusivamente le carovane, le cooperative ed i facchini liberi esercenti.
5) Lavori non compresi nel tariffario: per i lavori di facchinaggio non compresi nel presente tariffario, le tariffe sono da convenirsi fra le parti, avendo cura di fare riferimento alle voci che hanno maggiore affinita'.
6) I danni verso il committente o verso i terzi sono a carico delle cooperative o carovane di facchini o dei facchini liberi esercenti, quando sono causati da loro colpa.

Voci |Valori tariffari --------------------------------------------------------------------- Agrumi e frutta alla rinfusa .... |1.18 --------------------------------------------------------------------- Carne congelata pallettizzata | ---------------------------------------------------------------------
formaggi in forme o cestelli .... |3.38 --------------------------------------------------------------------- Carne congelata in cartone .... |0.54 --------------------------------------------------------------------- Carne congelata con osso .... |1.21 --------------------------------------------------------------------- Carni fresche con stivaggio | ---------------------------------------------------------------------
carni in casse o tele con .... |1.36 --------------------------------------------------------------------- Carni fresche con sistemazione in frigo .... |1.57 --------------------------------------------------------------------- Compreso stivaggio .... |0.72 --------------------------------------------------------------------- Frutta e verdura in ceste o casse .... |0.69 --------------------------------------------------------------------- Frutta e verdura in ceste o casse con stivaggio in | frigo .... |0.72 --------------------------------------------------------------------- Gesso, cemento e calcio, graniglia alla rinfusa ....|0.38 --------------------------------------------------------------------- Ghisa in pani .... |0.49 --------------------------------------------------------------------- Grassi combustibili in fusti .... |0.49 --------------------------------------------------------------------- Insaccatura con pala .... |0.62 --------------------------------------------------------------------- Insaccatura con altri sistemi .... |0.38 --------------------------------------------------------------------- Legatura .... |0.09 --------------------------------------------------------------------- Legatura ed egalizzazione .... |0.16 --------------------------------------------------------------------- Legnami in tavolette o travette .... |1.18 --------------------------------------------------------------------- Merce in scatole o pacchetti .... |0.87 --------------------------------------------------------------------- Merce insaccata in sacchi da 25 kg .... |0.59 --------------------------------------------------------------------- Merce insaccata in sacchi da 50 kg .... |0.49 --------------------------------------------------------------------- Piastrelle per pavimenti e rivestimenti .... |0.69 --------------------------------------------------------------------- Rottami di ferro e rottami vari .... |0.59 --------------------------------------------------------------------- Sistemazione in frigo .... |0.98 --------------------------------------------------------------------- Stivaggio e disistivaggio merci con sacchi, ceste | .... |0.20 --------------------------------------------------------------------- Sughero in balle .... |1.08 --------------------------------------------------------------------- Trattori carico carri leggeri fino a 75 CV |6.81 --------------------------------------------------------------------- Trattori carico carri pesanti oltre 75 CV |9.78 --------------------------------------------------------------------- Trattori scarico carri leggeri fino a 75 CV .... |3.83 --------------------------------------------------------------------- Trattori scarico carri pesanti oltre 75 CV .... |5.83

Reggio Emilia, 5 gennaio 2005

Il direttore regionale reggente: De Robertis
 
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