| Le  vigenti  istruzioni  di  vigilanza  in materia di trasparenza delle  operazioni  e  dei servizi bancari, in linea con le previsioni dell'art. 119 del testo unico bancario e con l'art. 12 della delibera CICR  del  4 marzo  2003,  dispongono  che nei contratti di durata le banche  devono  fornire  alla clientela alla scadenza del rapporto e, comunque,  almeno  una  volta l'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e  un  aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica  e' effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del  «documento  di sintesi» delle principali condizioni contrattuali (Tit. X, Cap. 1, Sez. IV, paragrafo 3). Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti regolati in conto corrente,  l'estratto  conto e il «documento di sintesi» sono inviati con  periodicita'  annuale  o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile (par. 3.1 delle Istruzioni).
 In materia, l'Associazione Bancaria Italiana ha chiesto se, sulla base  di  una  pattuizione  concordata  fra  le  parti, sia possibile inviare  il  documento di sintesi al cliente esclusivamente una volta l'anno,  anche nel caso in cui l'invio dell'estratto conto avvenga su base infrannuale.
 Al  riguardo, si fa presente che, con il consenso del cliente, e' possibile  prevedere  l'invio  del  rendiconto  (estratto conto per i rapporti  regolati  in conto corrente) e del documento di sintesi con periodicita'  differenziate, ferma restando la cadenza minima annuale prevista  dalla  legge.  Restano altresi' fermi gli obblighi di invio del   documento   di  sintesi  nel  caso  di  variazioni  unilaterali sfavorevoli alla clientela (cfr. paragrafo 2 delle Istruzioni).
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