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| Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 dicembre 2004 |  | Regolamentazione   dell'utilizzo   della   menzione  «Talento»  nella designazione  e presentazione dei V.S.Q.P.R.D. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee legge  n.  179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,  in  particolare l'allegato VIII, sezione  E,  paragrafo 8, concernente l'uso di una menzione indicante una  qualita'  superiore  nella  designazione, presentazione dei vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate (V.S.Q.P.R.D.) e dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.);
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002  della  Commissione  del 29 aprile  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
 Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio   1991,  concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;
 Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;
 Visto  il proprio decreto 3 luglio 2003 concernente le disposizioni nazionali   applicative   del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002  della Commissione  del  29 aprile  2002,  che  fissa  talune  modalita'  di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
 Vista   la   richiesta   presentata  dall'Istituto  Talento  Metodo Classico,  con  sede  in Milano, via Bagutta 1, intesa ad ottenere il riconoscimento  ufficiale  e  la  riserva  di utilizzo della menzione «Talento»  esclusivamente per i V.S.Q.P.R.D. regio decreto e i V.S.Q. italiani elaborati con il metodo classico;
 Considerato  che  il  predetto  Istituto  e'  titolare  del marchio «Talento»,  registrato  fin  dal  1996, ed utilizzato per designare e presentare  i  vini  spumanti  elaborati  con  il metodo classico dei propri associati;
 Vista  la  dichiarazione  con  la quale il citato Istituto rinuncia espressamente    ai   diritti   di   esclusivita'   derivanti   dalla registrazione  del  marchio «Talento» a far data dalla emanazione del provvedimento  di riconoscimento dello stesso termine «Talento» quale menzione  utilizzabile  per  tutte le produzioni di spumanti italiani elaborati con il metodo classico che ne abbiano i requisiti;
 Ritenuto  che  la  predetta  richiesta risulta conforme alla citata normativa   comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  designazione, denominazione,   presentazione  e  protezione  dei  vini  spumanti  e considerato  altresi'  che  la  riserva  di  utilizzo  della menzione indicante  una  qualita'  superiore  «Talento»  per  i  vini spumanti elaborati  con  il  metodo  Classico  delle  categorie  V.S.Q.P.RD. e V.S.Q.,  a determinate condizioni regolamentari, costituisca elemento di  valorizzazione  delle  gia'  pregiate produzioni di vini spumanti italiani, sia a livello nazionale che internazionale;
 Vista  l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 dal Consorzio per  la  tutela  del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS) intesa ad escludere  la relativa DOCG tutelata «Franciacorta» dalla facolta' di utilizzare  nella  designazione  e  presentazione  la citata menzione «Talento»,  in considerazione che l'art. 30 del regolamento CE n. 753 del  29 aprile  2002,  tenendo  conto della rinomanza acquisita dalla citata  DOCG  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  consente, a livello  di deroga, di poter indicare in etichetta il solo nome della regione  determinata «Franciacorta» e, pertanto, di poter omettere le menzioni  specifiche  tradizionali  previste  quali «denominazione di origine  controllata  e  garantita»  o  «DOCG»  o  «vino  spumante di qualita' prodotto in regione determinata» o «VSQPRD»;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizione, riserva e protezione della menzione «Talento»
 1. La menzione «Talento», indicante una qualita' superiore ai sensi del  regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E, paragrafo 8,  e'  riservata  e  protetta  esclusivamente  per la designazione e presentazione  dei  vini  spumanti  di  qualita'  prodotti in regioni determinate  (V.S.Q.P.R.D.)  e dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.) italiani  elaborati  con  il  metodo  classico  di  cui  al  predetto regolamento  CE  n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E, paragrafo 4, alle condizioni di utilizzo indicate nel presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Condizioni di utilizzo della menzione «Talento»
 1.  L'utilizzo  della  menzione  «Talento»  di  cui  all'art.  1 e' consentito alle seguenti condizioni:
 a) per i V.S.Q.P.R.D. e per i V.S.Q.:
 le  uve  di  provenienza devono appartenere alle varieta' Pinot bianco,   Pinot   nero   e  Chardonnay,  da  potersi  utilizzare  sia singolarmente che in maniera congiunta;
 nell'elaborazione,  con  il  tradizionale metodo classico, deve essere  assicurato  al prodotto un periodo di permanenza in bottiglia sui propri lieviti di almeno 15 mesi;
 b) per i V.S.Q.P.R.D. devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni stabilite dai relativi disciplinari di produzione;
 c) per i V.S.Q. le uve destinate alla costituzione delle relative partite  devono  provenire da vigneti iscritti ad albi di vini DOCG o DOC, in particolare nel rispetto delle condizioni di coltivazione, di resa  delle  uve  ad  Ha e di titolo alcolometrico naturale delle uve stabilite  dai relativi disciplinari di produzione. In tal caso sara' cura dei produttori interessati provvedere a comunicare ai competenti organismi  di controllo e vigilanza la diversa destinazione delle uve o  dei  prodotti intermedi rispetto alle produzioni vinicole previste dai relativi disciplinari.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni particolari
 1.  La menzione «Talento» di cui all'art. 1 non e' utilizzabile per la  designazione  e  presentazione  delle  partite  del  V.S.Q.P.R.D. «Franciacorta».
 2.  Entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del presente decreto l'Istituto Talento Metodo Classico richiamato nelle premesse provvede ad  inviare  al  Ministero delle politiche agricole e forestali copia autenticata    dell'atto   pubblico   di   cessione,   con   relativa trascrizione,  della  titolarita'  del  marchio  «Talento» in capo al Ministero.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 30 dicembre 2004
 
 Il Ministro: Alemanno
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