| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
 Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
 Visto  l'art.  2, comma 1-quater della legge 3 agosto 2004, n. 204, di  conversione  del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno   2005,   l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e compensativi  dei  danni,  di  cui  all'art.  5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;
 Vista  la  proposta  della  regione  Emilia-Romagna di declaratoria degli  eventi  avversi  di  seguito  indicati, per l'applicazione nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:
 grandinate  dal  2 giugno 2004 al 3 agosto 2004 nelle province di Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Piacenza, Ravenna;
 Ritenuto   di   accogliere  la  proposta  formulata  dalla  regione Emilia-Romagna  subordinando  l'erogazione degli aiuti alla decisione della   Commissione   UE  sul  decreto  legislativo  n.  102/2004,  a conclusione   dell'esame  tutt'ora  in  corso  e  sulle  informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni;
 Decreta:
 E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
 Ferrara: grandinate del 2 giugno 2004:
 provvidenze  di  cui  all'art. 5, comma 2, lettere a), b), d) nei  territori  dei  comuni di Argenta, Copparo, Ferrara, Formignana, Masi  Torello,  Ostellato,  Portomaggiore,  Ro Ferrarese, Tresigallo, Voghiera;
 grandinate del 3 agosto 2004;
 provvidenze  di  cui  all'art.  5, comma 2 lettere a), b), d) nei territori  dei  comuni  di  Ferrara,  Poggio  renatico, Ro ferrarese, Vigarano Mainarda;
 Forli-Cesena: grandinate del 27 luglio 2004:
 provvidenze  di  cui  all'art.  5, comma 2 lettere a), b), d) nei territori dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forli', Forlimpopoli;
 Modena: grandinate del 2 giugno 2004:
 provvidenze  di  cui  all'art. 5, comma 2, lettere a), b), d) nei  territori  dei  comuni  di Bomporto, Medolla, San Prospero sulla Secchia;
 grandinate del 24 luglio 2004:
 provvidenze  di  cui  all'art. 5, comma 2, lettere a), b), d) nei territori del comune di Novi di Modena;
 grandinate del 3 agosto 2004:
 provvidenze  di  cui  all'art. 5, comma 2, lettere a), b), d) nei  territori  dei  comuni  di  Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro;
 Piacenza: grandinate del 20 giugno 2004:
 provvidenze  di  cui all'art. 5, comma 2 lettera a), b), d) nei territori  dei  comuni  di Agazzano, Besenzone, Borgonovo Val Tidone, Calendasco,  Caorso,  Castel  San  Giovanni,  Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore,  Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Monticelli d'Ongina, Piacenza,  Pontenure,  Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Villanova sull'Arda, Ziano Piacentino;
 Ravenna: grandinate del 27 luglio 2004:
 provvidenze  di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), d) nei territori dei comuni di Cervia, Ravenna.
 L'erogazione   degli   aiuti  a  favore  degli  aventi  diritto  e' subordinata   alla   decisione   della  Commissione  UE  sul  decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del  trattato,  e  sulle  informazioni  meteorologiche  relative alle avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della  medesima  Commissione  del  16 dicembre  2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 7 gennaio 2005
 
 Il Ministro: Alemanno
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