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| Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 2 dicembre 2004 |  | Indirizzi  strategici  e  operativi  alla  SOGIN  - Societa' gestione impianti  nucleari  S.p.a.,  ai  sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  per  il  mercato  interno dell'energia  elettrica, e in particolare l'art. 13, comma 2, lettera e), che prevede la costituzione di una societa' per lo smantellamento delle  centrali  elettronucleari  dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile   e  le  attivita'  connesse  e  conseguenti,  anche  in consorzio  con  altri  enti  pubblici  o  societa' che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarita';
 Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79  che prevede la soprarichiamata societa' si attiene agli indirizzi formulati    dal    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato, oggi Ministro delle attivita' produttive;
 Vista  la  legge  24 dicembre  2003,  n.  368  di  conversione  del decreto-legge  14 novembre  2003, n. 314 recante disposizioni urgenti per  la  raccolta,  lo  smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima  sicurezza,  dei rifiuti radioattivi, e in particolare l'art. 3,   comma 1-ter,  del  decreto-legge  che  stabilisce  che  la  sola esportazione temporanea dei materiali di III categoria e' autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento;
 Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni  vigenti  in tema di energia, e in particolare l'art. 1, commi da 98 a 106;
 Visti   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 14 febbraio  2003,  con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in   relazione  all'attivita'  di  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti radioattivi  e la connessa ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri   7 marzo   2003,  n.  3267,  recante  disposizioni  urgenti relativamente alle attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza,  dei  materiali  radioattivi nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio;
 Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004,  con  cui  e'  stato  prorogato lo stato di emergenza di cui al punto precedente e la connessa ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  7 maggio  2004, n. 3355 recante ulteriori disposizioni urgenti  relativamente  alle  attivita'  di  messa  in  sicurezza dei materiali   radioattivi   nelle  centrali  nucleari  e  nei  siti  di stoccaggio;
 Visto  il  titolo  III del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione economica 26 gennaio 2000 che disciplina  gli  oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e   della  programmazione  economica  17 aprile  2001  che  introduce modifiche al soprarichiamato decreto;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato   7 maggio  2001,  recante  indirizzi  strategici  e operativi  alla Sogin - Societa' gestione impianti nucleari S.p.a. ai sensi  dell'art.  14, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 Visto  il  documento  «Indirizzi  strategici e analisi comparata di opzioni  per  la  sistemazione  del combustibile nucleare irraggiato» trasmesso  dalla  societa'  Sogin  S.p.a  al Ministro delle attivita' produttive in data 1° dicembre 2004;
 Considerato  che  il  31 maggio 1999 l'Enel S.p.a. ha costituito la societa'  per  azioni Sogin S.p.a. per dare seguito all'art 13, comma 2,  lettera e), del decreto legislativo 15 marzo 1999, n. 79 e che in data  3 novembre  2000  le  azioni  della  Sogin  S.p.a.  sono  state trasferite  dall'Enel  S.p.a. al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 Considerato  che,  ai  fini  dello  smantellamento  delle  centrali nucleari disattivate e della sicurezza, la rimozione del combustibile nucleare  irraggiato dalle piscine e dai depositi provvisori ove esso e'  in  generale  collocato  rappresenta  un  obiettivo prioritario e urgente;
 Ritenuta  l'opportunita'  di definire nuovi indirizzi strategici ed operativi,  affinche'  le attivita' della Sogin S.p.a. siano coerenti con  gli  obiettivi  generali del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 
 1.  La  societa'  Sogin  S.p.a. provvede a porre in essere tutte le attivita'  necessarie  a  definire  e  realizzare  gli  interventi di propria  competenza  indicati  nel  documento «Indirizzi strategici e analisi  comparata  di  opzioni  per la sistemazione del combustibile nucleare irraggiato» trasmesso al Ministro delle attivita' produttive in data 1° dicembre 2004.
 2.  Ai  fini  di  cui  al comma precedente la societa' Sogin S.p.a. provvede in particolare a:
 a) trattare  e  condizionare,  entro dieci anni, subordinatamente all'ottenimento   delle  necessarie  autorizzazioni  da  parte  delle competenti  amministrazioni,  tutti  i  rifiuti radioattivi liquidi e solidi  in  deposito  nei  siti  gestiti  dalla stessa societa' Sogin S.p.a.   allo   scopo   di  trasformarli  in  manufatti  certificati, temporaneamente stoccati nei siti di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale;
 b) completare   gli   adempimenti   previsti   nei  contratti  di riprocessamento  gia'  sottoscritti  con  la  societa' Bnfl - British Nuclear  Fuel  Ltd  e,  ai  fini di una rapida messa in sicurezza del combustibile  nucleare  irraggiato  di  sua  competenza,  valutare  e adottare   le   migliori  opzioni  tecniche  disponibili  incluso  il riprocessamento;
 c) valutare   per   quanto   riguarda  il  combustibile  nucleare irraggiato  esistente  presso  le  centrali  nucleari  e  i  siti  di stoccaggio   nazionali   la  possibilita'  di  una  sua  esportazione temporanea  ai fini del trattamento e riprocessamento; definire anche attraverso valutazioni comparative dei costi da sostenere nel breve e nel   lungo   periodo,  delle  esigenze  di  sicurezza  e  di  tutela dell'ambiente,  e  dei  tempi  necessari  le  soluzioni per il rapido perseguimento   dell'obiettivo   della   messa   in   sicurezza   del combustibile  nucleare  nazionale  irraggiato  e  avviare e portare a conclusione le azioni necessarie;
 d) concorrere   alla   disattivazione   degli  impianti  nucleari dismessi  dei  principali  esercenti  nazionali,  e  provvedere anche attraverso forme consortili;
 e) provvedere alla disattivazione accelerata di tutte le centrali e   altri   reattori   nucleari,  e  degli  impianti  del  ciclo  del combustibile   nucleare   dismessi   entro   venti  anni,  procedendo direttamente  allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti  ove  sono  ubicati  gli  impianti.  Il  perseguimento di questo obiettivo   e  i  tempi  sono  condizionati  dalla  localizzazione  e realizzazione  in  tempo  utile  del deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. Nell'ambito delle azioni di specifico interesse comune, la Sogin S.p.a.  presenta  al  Ministero  delle  attivita' produttive entro il 31 dicembre  di  ogni  anno  una  relazione  tecnica  sullo  stato di avanzamento  delle  attivita'  di  cui  all'art. 1 e sulle azioni e i tempi  previsti  per  la  loro  esecuzione,  collabora  con lo stesso Ministero  attraverso  soluzioni  organizzative  da definire mediante idonea convenzione di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'esecuzione delle attivita' di competenza in materia di:
 a) individuazione  e  caratterizzazione  del sito per il deposito nazionale  provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi, relativi assetto del territorio e sviluppo economico e sociale della comunita' locale, oltre alla tutela dell'ambiente;
 b) promozione dell'informazione della popolazione dei comuni sedi degli  impianti  nucleari  sulle problematiche dello smantellamento e dell'energia  nucleare  in  generale, dando, se del caso, vita ad uno specifico sistema informativo;
 c) individuazione   di   tutte   le   azioni  necessarie  per  la pianificazione del recupero e dello sviluppo produttivo dei siti;
 d) predisposizione   del   quadro   di  riferimento  normativo  e procedurale   per   la   gestione   dei  rifiuti  radioattivi  e  del combustibile  nucleare  irraggiato  e  per  la  disattivazione  degli impianti;
 e) risanamento  territoriale  ed  ambientale  dei  siti  nucleari nazionali;
 f) individuazione  e  realizzazione  dei  siti  per lo stoccaggio provvisorio e per la sistemazione definitiva dei rifiuti.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 103, della legge 23 agosto 2004, n. 239,  la  societa'  Sogin  S.p.a.  sviluppa l'attivita' per terzi sui mercati  anche  esteri  con  riguardo  alla  tutela dell'ambiente, in particolare  con  riferimento  a  consulenze  e servizi relativi alla caratterizzazione,   agli  studi,  alle  bonifiche  ambientali,  alla sicurezza  e  radioprotezione, al trattamento dei rifiuti radioattivi ed  allo smantellamento di impianti nucleari e loro disattivazione al fine  di una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse    e   competenze   disponibili   garantendo   efficienza   e professionalita' alle attivita' di cui al precedente art. 1.
 2.   Il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  7 maggio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001 e' abrogato.
 Roma, 2 dicembre 2004
 Il Ministro: Marzano
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