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| Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 20 dicembre 2004 |  | Riparto, tra le regioni e le province autonome, dello stanziamento di euro  51.645.390  per  il potenziamento dei servizi per l'impiego per l'anno  2004,  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma  137,  della  legge 24 dicembre  2004,  n. 350, per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge n. 388/2000. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro
 
 Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
 Visto   in   particolare   l'art.  2  del  sopra  citato  decreto legislativo  n.  469  che  conferisce  alle  regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;
 Visto   l'art.   3,   comma  137,  della  legge  350/2003  (legge finanziaria  2004)  recante,  per  l'esercizio  finanziario  2004, lo stanziamento  di  euro 51.645.690 a carico del Fondo dell'occupazione per   le  finalita'  di  cui  all'art.  117,  comma  5,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
 Considerata  la necessita' di prevedere anche per il 2004 un piu' significativo  potenziamento dei servizi per l'impiego nelle province di  piu'  recente istituzione: Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia;
 Ritenuto,  pertanto, di attribuire anche per l'annualita' 2004 il 10%  dello stanziamento complessivo alle province di cui al capoverso precedente;
 Ritenuto  di  calcolare  il  riparto tra le regioni e le province autonome, su base provinciale, tenendo conto del numero delle persone in  cerca  di lavoro e dei residenti di eta' superiore ai 15 anni, in quanto  principali  fruitori  delle  azioni  avviate  dai servizi per l'impiego;
 Considerato che la Regione siciliana ha realizzato il processo di decentramento  istituzionale  di  compiti  e  funzioni ai sensi degli articoli 14   e   15  dello  statuto  della  regione  stessa  ma  che l'organizzazione  interna  non  consente  alle  province regionali di acquisire direttamente le risorse da erogare;
 Ritenuto,  altresi',  di effettuare il riparto con il calcolo del 60%  dello stanziamento sulla base delle persone in cerca di lavoro e del  restante  40%  sulla  base  della  popolazione residente di eta' superiore a 15 anni;
 Tenuto  conto  dei  dati pubblicati sull'annuario ISTAT «Forze di lavoro  -  media  2003», tav. 4.1 - dai quali risulta il numero delle persone  in  cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente di eta' superiore ai 15 anni, calcolati su base provinciale;
 Ritenuto   che  le  risorse  finanziarie  attribuite  a  ciascuna provincia  sulla  base  dei  criteri  sopra individuati devono essere utilizzate in coerenza con la programmazione regionale;
 Visto  il  parere  favorevole espresso dalla Conferenza Unificata presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri nella seduta del 16 dicembre  2004  sulla  proposta  di  riparto  delle risorse di cui all'art.  3, comma 137, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) da destinare al potenziamento dei servizi per l'impiego;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Tenuto  conto  di  quanto  indicato  in premessa, la ripartizione dello  stanziamento  di  euro  51.645.690  per  il  potenziamento dei servizi  per  l'impiego  e'  effettuata  tra le regioni e le province autonome  con  attribuzione  diretta  alle  province  come da tabella allegata   al   presente  decreto  del  quale  ne  costituisce  parte integrante.
 Per  la  Regione  siciliana  l'erogazione  sara'  effettuata alla Regione  stessa che dovra' destinare le risorse finanziarie alle aree territoriali  secondo la ripartizione fissata nella tabella allegata. Tale  modalita',  per  la Regione siciliana, dovra' intendersi valida anche per le erogazioni finanziarie destinate alla Regione stessa per le  annualita'  2001  e  2002  di  cui  al  decreto  ministeriale del 6 settembre 2001 e decreto ministeriale del 18 settembre 2002.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Le  risorse  destinate  alle  regioni  a  statuto speciale e alle province  autonome  saranno erogate previa verifica del completamento del  processo di riforma di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 469/97 e successive modifiche ed integrazioni.
 Qualora,  a seguito di verifica da parte del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  della  Conferenza dei presidenti delle regioni e dell'UPI, concordata con le regioni a statuto speciale e le province autonome, si dovesse riscontrare un esito negativo in ordine al processo di cui al comma precedente, le risorse residuali verranno ripartite  tra le altre regioni e province autonome secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal presente decreto.
 Sara'  cura  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'assistenza tecnica detl'Isfol, monitorare, con l'UPI e  le regioni l'utilizzo delle risorse e fornire entro il 31 dicembre 2005 alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti.
 Roma, 20 dicembre 2004
 Il direttore generale: Battistoni
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere allegato a pag. 12  <----
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