| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/71  nella  riunione  del  20 dicembre 2004 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' indicate nel dispositivo;
 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
 
 ---->   Vedere elenco da pag. 16 a pag. 20  <----
 
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 dicembre 2004
 Il direttore generale: Abate
 
 Avvertenza:
 
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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