Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 30 dicembre 2004 |
Abilitazione dei classificatori di carcasse suine. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento CEE n. 3220/84 del Consiglio del 13 novembre 1984, modificato dal regolamento CE n. 3513/93 del 14 dicembre 1993, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino; Visto il regolamento CEE n. 2967/85 della Commissione del 24 ottobre 1985, modificato dal regolamento CEE n. 3127/94 del 20 dicembre 1994, che stabilisce le modalita' di applicazione della tabella comunitaria sulla classificazione; Visto il decreto ministeriale 11 luglio 2002 relativo a modalita' di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino; Considerato che si devono creare le condizioni di uniformita' su tutto il territorio nazionale per la classificazione delle carcasse suine; Ritenuto pertanto opportuno che gli stabilimenti di macellazione di carcasse suine siano dotati di tecnici classificatori abilitati, i quali debbono aver superato un esame tenuto presso una struttura di macellazione che disponga di un sufficiente numero di carcasse suine per il rilascio, a cura del Ministero, della relativa abilitazione; Considerato che occorre prevedere un periodo transitorio per consentire alle strutture di macellazione di far classificare le carcasse di suino da tecnici che ancora non dispongono dell'abilitazione; Considerato che occorre provvedere alla procedura di revoca dell'abilitazione concessa nei confronti dei classificatori che espletino la loro attivita' in maniera difforme dalle regole imposte dalla normativa comunitaria e nazionale; Decreta:
Art. 1.
1) Gli stabilimenti che macellano suini sono tenuti a classificare le carcasse ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, avvalendosi di tecnici abilitati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 2) Per il conseguimento dell'abilitazione alla classificazione deve essere presentata domanda al Mi. P.A.F. - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari PAGR IV, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, per il tramite degli assessorati regionali all'agricoltura competenti per territorio. 3) Per il primo semestre del 2005 in deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le strutture di macellazione possono classificare le carcasse di suino anche con tecnici che ancora non dispongono dell'autorizzazione. |
| Art. 2.
1) Gli esami di abilitazione, dopo specifico corso di formazione, sono tenuti da una Commissione composta da: a. Un rappresentante Mipaf PAGR IV con funzioni di presidente; b. Un rappresentante delle regioni di cui all'art. 5, paragrafo 4, del decreto ministeriale 11 luglio 2002; c. Un tecnico esperto in materia di cui all'art. 5, paragrafo 3, del suddetto decreto ministeriale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Pagr IV della D.G politiche agroalimentari. |
| Art. 3.
1) Ai candidati che superino l'esame di cui all'art. 2 e' rilasciato apposito tesserino di abilitazione, a numero progressivo, con iscrizione in un registro tenuto dall'Ufficio competente del Ministero. 2) Il Ministero provvede, altresi', a revocare l'abilitazione qualora, da controlli effettuati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 11 luglio 2002, venga riscontrata reiterata inadempienza rispetto al corretto utilizzo dello strumento di classificazione e al risultato della classificazione stessa. 3) Per consentire al Ministero di emettere provvedimento di revoca, gli organi di controllo faranno pervenire apposita richiesta con allegata copia dei verbali di accertamento all'indirizzo indicato al precedente art. 1, paragrafo 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2004 Il Ministro: Alemanno |
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