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| Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 30 dicembre 2004 |  | Abilitazione dei classificatori di carcasse suine. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  regolamento CEE n. 3220/84 del Consiglio del 13 novembre 1984,  modificato dal regolamento CE n. 3513/93 del 14 dicembre 1993, che   determina  la  tabella  comunitaria  di  classificazione  delle carcasse di suino;
 Visto   il   regolamento  CEE  n.  2967/85  della  Commissione  del 24 ottobre  1985,  modificato  dal  regolamento  CEE  n.  3127/94 del 20 dicembre  1994,  che stabilisce le modalita' di applicazione della tabella comunitaria sulla classificazione;
 Visto  il  decreto ministeriale 11 luglio 2002 relativo a modalita' di  applicazione  della  tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino;
 Considerato  che  si  devono creare le condizioni di uniformita' su tutto  il  territorio nazionale per la classificazione delle carcasse suine;
 Ritenuto pertanto opportuno che gli stabilimenti di macellazione di carcasse  suine  siano  dotati di tecnici classificatori abilitati, i quali  debbono  aver superato un esame tenuto presso una struttura di macellazione  che disponga di un sufficiente numero di carcasse suine per il rilascio, a cura del Ministero, della relativa abilitazione;
 Considerato  che  occorre  prevedere  un  periodo  transitorio  per consentire  alle  strutture  di  macellazione  di far classificare le carcasse   di   suino   da   tecnici   che   ancora   non  dispongono dell'abilitazione;
 Considerato   che  occorre  provvedere  alla  procedura  di  revoca dell'abilitazione  concessa  nei  confronti  dei  classificatori  che espletino  la loro attivita' in maniera difforme dalle regole imposte dalla normativa comunitaria e nazionale;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1)   Gli   stabilimenti   che   macellano  suini  sono  tenuti  a classificare le carcasse ai sensi della vigente normativa comunitaria e  nazionale,  avvalendosi  di  tecnici abilitati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 2)  Per  il  conseguimento dell'abilitazione alla classificazione deve  essere  presentata  domanda  al Mi. P.A.F. - Dipartimento delle politiche   di   mercato   -  Direzione  generale  per  le  politiche agroalimentari  PAGR  IV, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, per il tramite  degli  assessorati  regionali all'agricoltura competenti per territorio.
 3)  Per il primo semestre del 2005 in deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le strutture di macellazione possono classificare le  carcasse  di  suino  anche  con tecnici che ancora non dispongono dell'autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1)  Gli  esami di abilitazione, dopo specifico corso di formazione, sono tenuti da una Commissione composta da:
 a. Un rappresentante Mipaf PAGR IV con funzioni di presidente;
 b.  Un  rappresentante delle regioni di cui all'art. 5, paragrafo 4, del decreto ministeriale 11 luglio 2002;
 c.  Un tecnico esperto in materia di cui all'art. 5, paragrafo 3, del suddetto decreto ministeriale.
 Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Pagr IV della D.G politiche agroalimentari.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1)  Ai  candidati  che  superino  l'esame  di  cui  all'art.  2  e' rilasciato  apposito tesserino di abilitazione, a numero progressivo, con  iscrizione  in  un  registro  tenuto dall'Ufficio competente del Ministero.
 2)  Il  Ministero  provvede,  altresi',  a  revocare l'abilitazione qualora,  da  controlli  effettuati  ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 11 luglio 2002, venga riscontrata reiterata inadempienza rispetto al corretto utilizzo dello strumento di classificazione e al risultato della classificazione stessa.
 3) Per consentire al Ministero di emettere provvedimento di revoca, gli  organi  di  controllo  faranno  pervenire apposita richiesta con allegata  copia dei verbali di accertamento all'indirizzo indicato al precedente art. 1, paragrafo 2.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 dicembre 2004
 Il Ministro: Alemanno
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