IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 e successive modificazioni che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; Visto il regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce le modalita' di attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990; Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 1984 che ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale bovini; Visto il decreto ministeriale n. 298 del 4 maggio 1998, recanti disposizioni per la classificazione delle carcasse di bovini in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali; Considerato che tra le competenze del Comitato nazionale bovini, come previsto all'art. 4 del succitato decreto, vi e' quella del riconoscimento ufficiale dei classificatori giudicati idonei con il rilascio di appositi tesserini di riconoscimento; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto n. 298 del 4 maggio 1998 i responsabili degli stabilimenti per ottemperare a quanto disposto dalla normativa in materia di classificazione delle carcasse bovine debbono avvalersi di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di apposito corso; Ritenuta l'opportunita' di provvedere al rilascio dei tesserini di abilitazione per esperti classificatori di carcasse di bovini adulti contenenti gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto n. 298 del 4 maggio 1998. Decreta:
Articolo unico
Tesserini di riconoscimento di esperto classificatore di carcasse di bovini
Il Comitato nazionale bovini provvede al rilascio del tesserino di riconoscimento, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 298 del 4 maggio 1998, a coloro che, avendo superato l'apposito corso, sono abilitati come esperti classificatori di carcasse bovine. Il tesserino di riconoscimento dovra' contenere un numero progressivo di matricola, i dati anagrafici dell'esperto nonche' il numero di repertorio e la data di iscrizione dell'esperto medesimo nell'elenco degli abilitati, secondo il fac-simile allegato. Roma, 30 dicembre 2004 Il Ministro: Alemanno |