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| Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 dicembre 2004, n. 319 |  | Regolamento recante le condizioni e le modalita' di prestazione della garanzia  statale  sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato   di   insolvenza,  ai  sensi  dell'articolo  101  del  decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1979,  n. 26, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   3 aprile   1979,   n.   95,  recante provvedimenti   urgenti  per  l'amministrazione  straordinaria  delle grandi  imprese  in  crisi  e,  in particolare l'articolo 2-bis, come novellato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, il quale prevede  che il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le societa' in amministrazione straordinaria contraggono con  le  istituzioni  creditizie  per il finanziamento della gestione corrente  e  per  la  riattivazione  ed il completamento di impianti, immobili   ed   attrezzature   industriali,   fino  ad  un  ammontare complessivo  non  eccedente, per il totale delle imprese assistite, i 700   miliardi  di  lire  e  che  le  condizioni  e  modalita'  della prestazione delle garanzie sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI;
 Visti i propri decreti in data 19 giugno 1979, del 7 febbraio 1980, del  31 luglio  1981,  del  21 gennaio  1982  e  del 3 novembre 1982, emanati in attuazione della predetta disposizione legislativa;
 Vista la legge 30 luglio 1998, n. 274 e, in particolare, l'articolo 1,  in  forza  del quale il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo     recante    la    nuova    disciplina    dell'istituto dell'amministrazione  straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione della predetta legge n. 95 del 1979, ad eccezione dell'articolo 2-bis;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio  1999,  n.  270, il quale prevede,  all'articolo  55,  che,  nel  caso  in  cui sia prevista la garanzia   dello  Stato,  il  programma  presentato  dal  Commissario straordinario deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari   sugli   aiuti   di   Stato   per  il  salvataggio  e  la ristrutturazione  di  imprese in difficolta' e, all'articolo 101, che con  regolamento  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione  economica  le disposizioni recanti le condizioni e le modalita'  di  prestazione  della garanzia statale sono adeguate alla disciplina   comunitaria   in  materia  di  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio  e  la  ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle disposizioni del decreto medesimo;
 Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e, in particolare l'articolo  5,  comma 2, il quale prevede che fino all'autorizzazione del programma il Commissario straordinario richiede al Ministro delle attivita'  produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni necessarie  per  la  salvaguardia  della  continuita'  dell'attivita' aziendale delle imprese;
 Vista   la  comunicazione  della  Commissione  europea  concernente «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta» (2004/C 244/02);
 Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004 (parere n. 10911/04);
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. ACG/111/DGT/91844 del 16 dicembre 2004);
 D'intesa  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  (nota n. 0009613 del 2 dicembre 2004);
 
 A d o t t a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Soggetti beneficiari
 
 1. La garanzia statale e' concessa, nei limiti delle disponibilita' esistenti  a valere sull'ammontare stabilito dalla legge, a beneficio delle    imprese    ammesse   alla   procedura   di   amministrazione straordinaria,  per  le  quali,  a seguito della decisione favorevole della  Commissione  europea,  sia stata autorizzata con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive:
 a) l'attuazione del piano di intervento per il salvataggio, anche secondo  quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004;
 b) l'esecuzione  del  programma  di  ristrutturazione,  ai  sensi dell'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo n. 270 del 1999.
 2.  La  garanzia  assiste le operazioni finanziarie poste in essere dal  commissario straordinario con le banche per la realizzazione del piano o del programma di cui al comma 1.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -  Il  testo  dell'art.  2-bis della legge del 3 aprile
 1979,  n.  95 (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge   30 gennaio   1979,   n.   26,   concernente
 provvedimenti  urgenti per la amministrazione straordinaria
 delle  grandi imprese in crisi), come novellato dall'art. 3
 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e' il seguente:
 «1.  Il Tesoro dello Stato puo' garantire in tutto o in
 parte   i   debiti   che  le  societa'  in  amministrazione
 straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il
 finanziamento    della   gestione   corrente   e   per   la
 riattivazione  ed il completamento di impianti, immobili ed
 attrezzature industriali.
 2.  L'ammontare  complessivo delle garanzie prestate ai
 sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale
 delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.
 3.  Le  condizioni  e modalita' della prestazione delle
 garanzie  saranno disciplinate con decreto del Ministro del
 tesoro su conforme delibera del CIPI.
 4.  Gli  oneri  derivanti  dalle garanzie graveranno su
 apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
 del  tesoro,  da  classificarsi  tra  le spese di carattere
 obbligatorio.».
 -  Il  testo dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n.
 274  (Disposizioni  in materia di attivita' produttive), e'
 il seguente:
 «Art.  1 (Disposizioni per il riordino della disciplina
 dell'amministrazione  straordinaria delle grandi imprese in
 stato  di  insolvenza). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
 emanare,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri,  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
 dell'artigianato  e  del  Ministro  di  grazia e giustizia,
 entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  un  decreto legislativo recante la
 nuova    disciplina    dell'istituto   dell'amministrazione
 straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
 procedendo  all'abrogazione  del  decreto-legge  30 gennaio
 1979,  n.  26,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
 3 aprile   1979,  n.  95,  e  successive  modificazioni  ed
 integrazioni,  ad  eccezione  dell'art.  2-bis  del  citato
 decreto-legge n. 26 del 1979.
 2.  In  sede di adozione del decreto legislativo di cui
 al  comma  1,  il Governo si attiene ai seguenti principi e
 criteri direttivi:
 a) definizione   dell'amministrazione   straordinaria
 quale    procedura   concorsuale   della   grande   impresa
 commerciale  insolvente,  con  finalita' conservative delle
 attivita' aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o
 riconversione dell'esercizio;
 b) individuazione   delle   imprese   soggette   alla
 procedura avente come parametro un numero di dipendenti non
 inferiore  a  duecento da almeno un anno e un indebitamento
 complessivo  non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e
 dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;
 c) individuazione  del  presupposto  oggettivo  della
 procedura   nell'esistenza   di   concrete  prospettive  di
 recupero    dell'equilibrio   economico   delle   attivita'
 aziendali nei modi indicati dalla lettera m);
 d) articolazione  del  procedimento  in  due fasi: la
 prima  di  dichiarazione  dello  stato  di insolvenza, e la
 seconda,   eventuale,   di   apertura  della  procedura  di
 amministrazione straordinaria;
 e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare
 con   sentenza   lo   stato  di  insolvenza  delle  imprese
 eventualmente    da    assoggettare    ad   amministrazione
 straordinaria,     acquisito    l'avviso    del    Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 f)  nomina  da  parte  del tribunale, con la sentenza
 dichiarativa  dello  stato  di  insolvenza,  di  uno o piu'
 commissari   giudiziali,   su  indicazione  vincolante  del
 Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
 ovvero   in   via  autonoma,  se  l'indicazione  non  venga
 tempestivamente formulata;
 g) determinazione   degli   effetti  immediati  della
 dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  sulla  base di
 quelli   stabiliti   dal  capo  II  del  titolo  III  delle
 disposizioni  approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
 267,  con gli adattamenti opportuni alla particolarita' del
 procedimento,  e  con  previsione  altresi'  del potere del
 tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione
 dell'impresa;
 h) previsione   che   il  tribunale,  sulla  base  di
 apposita   relazione   del   commissario   giudiziale,   da
 depositare  entro  trenta giorni dalla nomina, e sentito il
 Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
 dichiari  con  decreto, entro un termine non superiore a un
 mese   dal   deposito  della  relazione,  l'apertura  della
 procedura   di   amministrazione  straordinaria  ovvero  il
 fallimento  dell'impresa,  a  seconda che ricorra o meno il
 presupposto indicato nella lettera c);
 i) attribuzione  al tribunale del potere di disporre,
 anche  in  via  di conversione del fallimento, l'estensione
 della  procedura  alle  imprese  appartenenti  al  medesimo
 gruppo  che  si  trovino  in  stato  di insolvenza, qualora
 ricorra  il  presupposto indicato nella lettera c) o quando
 risulti  comunque  opportuna  la  gestione  unitaria  della
 procedura nell'ambito del gruppo;
 l)   attribuzione  al  Ministro  dell'industria,  del
 commercio  e  dell'artigianato,  nel caso di apertura della
 procedura,  del  potere  di nomina di uno o piu' commissari
 straordinari  e  di un comitato di sorveglianza composto da
 creditori  e  da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla
 procedura  nonche'  della  fissazione  dei  criteri  per la
 scelta  dei  commissari straordinari e dei consulenti degli
 organi della procedura;
 m) previsione  di  due  alternativi  indirizzi  della
 procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente
 volti:
 1)  alla  cessione a terzi dei complessi aziendali,
 sulla  base  di un programma di prosecuzione dell'esercizio
 dell'impresa  della  durata  di un anno che garantisca, per
 quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali
 e dell'unita' operativa dei complessi da trasferire;
 2)   alla   ristrutturazione  economico-finanziaria
 dell'impresa,  sulla  base  di un programma della durata di
 due anni volto al risanamento dell'impresa;
 n) conformazione  della disciplina della prosecuzione
 dell'esercizio  dell'impresa,  in  entrambi i casi indicati
 nella  lettera  m),  alle  disposizioni e agli orientamenti
 comunitari  sugli  aiuti  di  Stato per il salvataggio e la
 ristrutturazione  di imprese in difficolta' e coordinamento
 della   medesima   con  le  norme  vigenti  in  materia  di
 finanziamenti   e  di  altre  agevolazioni  pubbliche  alle
 imprese;
 o) disciplina   della   procedura  sulla  base  delle
 disposizioni   della   legge   fallimentare  relative  alla
 liquidazione  coatta  amministrativa, in quanto compatibili
 con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente
 comma  e  con le modificazioni ed integrazioni richieste da
 questi ultimi;
 p) determinazione    dei   poteri   del   commissario
 straordinario  e  della  disciplina delle autorizzazioni al
 compimento   dei   relativi   atti   secondo   criteri  che
 privilegino   la   rapidita'   e   l'efficacia  dell'azione
 commissariale,  limitando il controllo preventivo agli atti
 di maggiore rilevanza;
 q)  previsione  che  sia  assicurata,  ai sensi delle
 disposizioni  approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
 267,   la   tutela   dei  crediti  maturati  dalle  imprese
 fornitrici  antecedentemente alla dichiarazione dello stato
 di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti
 sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
 r) definizione    della   disciplina   penale   della
 procedura     mediante    estensione    all'amministrazione
 straordinaria,   nei  limiti  della  compatibilita',  delle
 disposizioni  previste  dai  capi  I, II e IV del titolo VI
 delle  disposizioni  approvate  con  regio decreto 16 marzo
 1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione,
 la  dichiarazione  dello  stato di insolvenza pronunciata a
 norma   delle  lettere  e)  ed  i)  alla  dichiarazione  di
 fallimento  e  apportando  altresi' alla vigente disciplina
 penale   della   liquidazione   coatta   amministrativa  le
 modifiche   necessarie   ad  assicurare  l'omogeneita'  del
 trattamento sanzionatorio;
 s) previsione     dell'obbligo     del    commissario
 straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della
 procedura  risulti  che  questa  non  puo' essere utilmente
 continuata,  di  riferirne all'autorita' di vigilanza ed al
 tribunale affinche' si provveda a norma della lettera t);
 t) previsione del potere del tribunale di disporre la
 conversione  della  procedura  in  fallimento,  sentito  il
 parere   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato, qualora:
 1)  nel  caso  previsto dal n. 1) della lettera m),
 alla scadenza del programma di prosecuzione delle attivita'
 non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del
 complesso aziendale;
 2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al
 termine  del  programma  di risanamento l'impresa non abbia
 recuperato  la  capacita'  di  soddisfare  regolarmente  le
 proprie obbligazioni;
 u) definizione di norme transitorie da applicare alle
 imprese   assoggettate   ad  amministrazione  straordinaria
 anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del decreto
 legislativo  di  cui al presente articolo, salvaguardando i
 lavoratori  dipendenti  attraverso  l'utilizzo  della cassa
 integrazione guadagni straordinaria.
 3.   Le   determinazioni  adottate  in  relazione  agli
 adempimenti  di  cui  alla  lettera  h)  del comma 2 e alla
 apertura  della procedura, nonche' alla nomina degli organi
 di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate
 alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.
 4.  La  cessione  dei  crediti in prededuzione ai sensi
 dell'art.  111,  n.  1),  delle  disposizioni approvate con
 regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, vantati da imprese
 commerciali   non   appartenenti   a   settori  oggetto  di
 limitazioni   o   divieti   sulla   base  della  disciplina
 comunitaria  degli  aiuti di Stato nei confronti di imprese
 in    amministrazione    straordinaria    per    le   quali
 l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei
 tre  anni  precedenti  la  data  di entrata in vigore della
 presente legge, e' garantita nei limiti e secondo i criteri
 degli  aiuti  de  minimis  definiti in sede comunitaria, ai
 sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
 26,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 aprile
 1979,  n.  95,  nei limiti di disponibilita' dell'ammontare
 complessivo  di  cui  all'articolo  medesimo.  Il  Ministro
 dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  con
 proprio  decreto,  disciplina  le condizioni e le modalita'
 per  l'attuazione  della  disposizione  di  cui al presente
 comma.».
 -   Il  testo  dell'art.  55  del  decreto  legislativo
 8 luglio     1999,     n.     270,     (Nuova    disciplina
 dell'amministrazione  straordinaria delle grandi imprese in
 stato  di  insolvenza,  a  norma  dell'art.  1  della legge
 30 luglio 1998, n. 274), e' il seguente:
 «Art.     55     (Criteri     di     definizione    del
 programma). - 1. Il programma e' redatto sotto la vigilanza
 del   Ministero  dell'industria  ed  in  conformita'  degli
 indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in
 modo  da  salvaguardare  l'unita'  operativa  dei complessi
 aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.
 2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del
 Tesoro  dello Stato di cui all'art. 2-bis del decreto-legge
 30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni
 pubbliche  non  rientranti  fra le misure autorizzate dalla
 Commissione    europea,    esso   deve   conformarsi   alle
 disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
 Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
 in difficolta'.».
 -  Il  testo  dell'art.  101  del  decreto  legislativo
 8 luglio     1999,     n.     270     (Nuova     disciplina
 dell'amministrazione  straordinaria delle grandi imprese in
 stato  di  insolvenza,  a  norma  dell'art.  1  della legge
 30 luglio 1998, n. 274), e' il seguente:
 «Art.  101  (Adeguamento  delle  disposizioni attuative
 dell'art.  2-bis  del  decreto-legge  30 gennaio  1979,  n.
 26). - 1.  Con  regolamento emanato entro centoventi giorni
 dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica  adegua  le disposizioni attuative in ordine alle
 condizioni  e modalita' di prestazione della garanzia dello
 Stato   per  i  debiti  delle  imprese  in  amministrazione
 straordinaria,  previste  dall'art. 2-bis, terzo comma, del
 decreto-legge   30 giugno  1979,  n.  26,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  3 aprile  1979,  n.  95, alla
 disciplina  comunitaria in materia di aiuti di Stato per il
 salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'
 e alle disposizioni del presente decreto.».
 -  Il  testo dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 23
 dicembre   2003,  n.  347  (Operazioni  necessarie  per  la
 salvaguardia   del   gruppo),   convertito  in  legge,  con
 modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' il
 seguente:
 «2.   Fino  all'autorizzazione  del  programma  di  cui
 all'art. 4, il commissario straordinario puo' richiedere al
 Ministro  delle  attivita'  produttive  l'autorizzazione al
 compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni
 necessarie    per   la   salvaguardia   della   continuita'
 dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.».
 -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri), e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'  sotto  ordinate  al  Ministro,  quando  la legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo,  essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.».
 Note all'art. 1:
 -  Il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre
 2003,  n.  347  (Misure  urgenti  per  la  ristrutturazione
 industriale  di  grandi  imprese  in  stato di insolvenza),
 convertito  con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004,
 n. 39, e' il seguente:
 «Art.  5 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del
 gruppo). - 1.  Il Ministro delle attivita' produttive, dopo
 la   dichiarazione   dello   stato   di   insolvenza,  puo'
 autorizzare  operazioni  di cessione e di utilizzo di beni,
 di  aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal
 commissario  straordinario  qualora  siano finalizzate alla
 ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
 2.   Fino   all'autorizzazione  del  programma  di  cui
 all'art. 4, il commissario straordinario puo' richiedere al
 Ministro  delle  attivita'  produttive  l'autorizzazione al
 compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni
 necessarie    per   la   salvaguardia   della   continuita'
 dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.
 2-bis.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  non e'
 necessaria   per   gli   atti   non  eccedenti  l'ordinaria
 amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a
 250.000 euro.».
 -   Il   testo  degli  articoli 57  e  58  del  decreto
 legislativo   8 luglio   1999,  n.  270  (Nuova  disciplina
 dell'amministrazione  straordinaria delle grandi imprese in
 stato  di  insolvenza,  a  norma  dell'art.  1  della legge
 30 luglio 1998, n. 274), e' il seguente:
 «Art.    57    (Autorizzazione    all'esecuzione    del
 programma). 1.  L'esecuzione  del  programma e' autorizzata
 dal   Ministero  dell'industria  con  decreto,  sentito  il
 comitato  di  sorveglianza,  entro  trenta giorni dalla sua
 presentazione.
 2.  Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si
 intende   comunque  autorizzato  se  il  Ministero  non  si
 pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
 3.  Il  termine  previsto  dal comma 2 e' sospeso se il
 Ministero  chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del
 programma;  ad  essi  il commissario straordinario provvede
 entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  a  pena di revoca
 dall'incarico.    Ulteriori   richieste   di   chiarimenti,
 modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
 4.  I termini di durata del programma stabiliti a norma
 dell'art.    27,    comma    2,    decorrono   dalla   data
 dell'autorizzazione.».
 «Art.  58  (Autorizzazione all'esecuzione del programma
 in  casi  particolari). - 1.  Se  il  programma  prevede il
 ricorso  a  finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti
 ad  autorizzazione  della  Commissione europea in base alle
 disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
 Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
 in   difficolta',   i   termini  per  l'autorizzazione  del
 programma  previsti  dall'art.  57,  commi 1 e 2, decorrono
 dalla data della decisione della Commissione stessa.
 2.   Nel  caso  di  diniego  dell'autorizzazione  della
 Commissione  europea,  o  se  questa  non  e'  concessa nei
 centoventi   giorni   successivi   alla  presentazione  del
 programma,   il   commissario   straordinario  presenta  al
 Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda
 il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
 3.  Il  commissario  straordinario provvede a norma del
 comma   2   entro   trenta   giorni,   a   pena  di  revoca
 dall'incarico.  In  rapporto  al  nuovo programma i termini
 previsti  dall'art.  57,  commi  2  e 3, sono ridotti della
 meta'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Domanda di garanzia
 
 1.  L'impresa  che intende accedere alla garanzia presenta, a firma del   commissario   straordinario,   apposita  domanda  al  Ministero dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento del tesoro (di seguito «Ministero»)  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla data di emanazione  del  provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, a pena di  inammissibilita'  della domanda stessa. La domanda deve contenere l'indicazione  dei  termini  essenziali  delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e delle banche prescelte.
 2.   Le  banche  prescelte  dall'impresa  debbono,  a  loro  volta, comunicare  al  Ministero  la propria disponibilita' ad effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso di interesse,  la  durata,  le  modalita'  di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.
 |  |  |  | Art. 3. Concessione della garanzia
 
 1. A seguito del ricevimento della domanda di garanzia il Ministero effettua  l'istruttoria  e,  in  caso  di  esito  positivo,  comunica all'impresa  la sussistenza delle condizioni per la concessione della garanzia  medesima,  subordinatamente al pagamento di una commissione su  base  annua  in  misura  pari  alla  differenza  tra  il tasso di riferimento  determinato  dalla  Commissione  europea  e  il tasso di interesse  applicato  all'operazione  di  finanziamento, che non puo' essere  superiore  a  quello  previsto per i mutui con onere a carico dello Stato dall'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 2. La garanzia viene accordata con decreto dirigenziale.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -   Il  testo  dell'art.  45,  comma  32,  della  legge
 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
 stabilizzazione e lo sviluppo ed ecologia), e' il seguente:
 «32.  In  deroga  a  quanto  eventualmente  previsto da
 normative  in  vigore,  anche  a  carattere speciale, per i
 mutui  da  stipulare con onere a totale carico dello Stato,
 di  importo  pari  o  inferiore  a 100 miliardi di lire, il
 tasso  di  interesse  non  puo'  essere  superiore a quello
 indicato  periodicamente,  sulla  base  delle condizioni di
 mercato,  dal  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica  con  apposita  comunicazione  da
 pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo
 superiore  a  100  miliardi  di lire, il tasso di interesse
 massimo  applicabile deve essere previamente concordato dai
 soggetti  interessati  con  il  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio  e  della  programmazione  economica.  Qualora  le
 predette  modalita' non risultassero applicate, l'eventuale
 maggior costo gravera' sui soggetti stessi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Oggetto e limiti della garanzia
 
 1.  La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice  civile,  assiste il credito maturato a favore della banca per capitale,  interessi  ed  ogni  altro  costo ed onere connesso con la tipologia dell'operazione garantita.
 2.  Nel  caso di crediti di firma la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.
 3.  Nel  caso  di  finanziamenti  in  valuta  diversa  dall'euro la garanzia  e'  commisurata  al controvalore in euro del finanziamento, calcolato   al  cambio  ufficiale  in  vigore  alla  data  della  sua concessione  e  puo'  essere estesa alla commissione per la copertura del rischio di cambio.
 4.  In  deroga  al  disposto di cui al comma 3 ed esclusivamente in relazione  a  finanziamenti in valuta concessi ad imprese a fronte di crediti  denominati nella stessa valuta del finanziamento nascenti da operazioni di esportazione di merci e di servizi ovvero da esecuzioni di  impianti e di lavori all'estero, la garanzia puo' essere concessa nella  stessa  valuta  del  finanziamento  sull'importo  di capitale, interessi ed accessori.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si riporta il testo dell'art. 1944 del codice civile:
 «Art.   1944   (Obbligazione   del   fideiussore). - Il
 fideiussore  e' obbligato in solido col debitore principale
 al pagamento del debito.
 Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non
 sia  tenuto  a  pagare  prima  dell'escussione del debitore
 principale.  In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto
 dal    creditore    e   intenda   valersi   del   beneficio
 dell'escussione,   deve   indicare   i  beni  del  debitore
 principale da sottoporre ad esecuzione.
 Salvo  patto  contrario,  il  fideiussore  e' tenuto ad
 anticipare le spese necessarie.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Richiesta di operativita' della garanzia
 
 1.  La  garanzia  diviene  operante  senza  obbligo  di  preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione,  nella  quale  la banca dichiara, sotto la propria responsabilita', di aver gia' richiesto infruttuosamente il pagamento al  debitore  e  indica  l'importo  del credito vantato, distinto per capitale,  interessi,  spese  ed  altri  oneri,  allegando  tutta  la documentazione  idonea  a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.
 2.  La  richiesta  di  cui  al comma 1 e' inviata per conoscenza al commissario  straordinario  dell'impresa  debitrice,  il quale dovra' trasmettere immediatamente al Ministero eventuali osservazioni.
 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero versa  alla  banca  la  somma  dovuta dall'impresa, nei limiti di cui all'articolo  4. Durante tale periodo maturano a carico del Ministero gli interessi contrattuali, esclusi quelli moratori.
 4.  Il termine di cui al comma 3 si interrompe nel caso in cui, per cause  imputabili  alla  banca,  si renda necessario il compimento di atti  istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operativita' della garanzia, nonche' l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.
 5.  A  seguito  del pagamento il Ministero e' surrogato nei diritti della  banca  creditrice, a norma dell'articolo 1203, primo comma, n. 3)  del  codice civile e concorre con gli altri crediti prededucibili alle ripartizioni effettuate dall'impresa debitrice.
 6. Sulla somma pagata dal Ministero maturano gli interessi al tasso legale  vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Il  testo dell'art. 1203, n. 3, del codice civile e'
 il seguente:
 «Art.  1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha
 luogo di diritto nei seguenti casi:
 1) - 2) (omissis);
 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
 o  per  altri  al  pagamento  del debito aveva interesse di
 soddisfarlo;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Inserimento del credito statale nello stato passivo
 
 1.  Effettuato  il  pagamento  in  dipendenza  della  garanzia,  il Ministero   notifica   il   relativo   provvedimento  al  commissario dell'impresa  debitrice  e alla cancelleria del tribunale competente, ai fini dell'inserimento, senza ulteriori formalita', nell'elenco dei creditori  della procedura, con diritto alla prededuzione del proprio credito dal ricavato dell'attivo.
 |  |  |  | Art. 7. Ulteriori disposizioni operative
 
 1. Con successivo decreto dirigenziale del Ministero - Dipartimento del  tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvati i modelli della domanda di concessione della garanzia  e  della richiesta di operativita' della garanzia medesima, nonche' le relative istruzioni.
 |  |  |  | Art. 8. Abrogazioni
 
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento  sono  abrogati  i  decreti  del  Ministro del tesoro del 19 giugno   1979,  del  7 febbraio  1980,  del  31 luglio  1981,  del 21 gennaio  1982  e  del  3 novembre  1982,  recanti  le modalita' di concessione della garanzia statale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 23 dicembre 2004
 
 Il Ministro: Siniscalco
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
 
 Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 11
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