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| Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 1 ottobre 2004 |  | Regolamento  di  individuazione  degli uffici di livello dirigenziale non  generale nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  l'art.  17,  comma  4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, a norma del quale si provvede, con decreti ministeriali di  natura  non  regolamentare,  alla  definizione  dei compiti delle unita'  dirigenziali nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino  e  il  potenziamento  dei  meccanismi  e degli strumenti di monitoraggio  e  di  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma  dell'organizzazione  del Governo, e in particolare l'art. 4, comma  4,  a norma del quale si provvede, con decreto ministeriale di natura  non regolamentare, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti;
 Visto,  in particolare, l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)  del  decreto  legislativo 3 luglio 2003, n. 173, secondo il quale l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato svolge le funzioni attribuite  al  Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi,   scommesse   e  concorsi  pronostici,  ivi  comprese  quelle riguardanti  i  relativi  tributi,  fatta  eccezione  per  le imposte dirette  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche' le funzioni in materia  di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il  regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Vista   la   legge  22 dicembre  1957,  n.  1293,  ed  il  relativo regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica  14 ottobre  1958,  n.  1074,  e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
 Visto  l'art.  12,  comma  1,  della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.   33,   recante   regolamento   concernente   l'affidamento  delle attribuzioni  in  materia  di  giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma  dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001;
 Visto  l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dall'art.   1   della   legge  8 agosto  2002,  n.  178,  concernente l'unificazione delle competenze in materia di giochi;
 Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, convertito   dall'art.  1  della  legge  21  febbraio  2003,  n.  27, concernente  disposizioni  in  tema di entrate erariali in materia di giochi;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n.  385,  recante  regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Consultate  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  in data 24 settembre 2004;
 Decreta:
 
 ORGANIZZAZIONE  INTERNA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
 STATO
 
 Art. 1.
 Oggetto e definizioni
 
 1.   Il   presente  decreto  individua,  nell'ambito  delle  unita' organizzative  di  livello  dirigenziale  generale di AAMS, le unita' organizzative  di  livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti  ai  sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto  1988, n. 400, nonche' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
 2. Ai sensi del presente decreto si intendono:
 a) per «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;
 b) per «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze;
 c) per «AAMS», l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 d) per    «direzione»,    l'unita'   organizzativa   di   livello dirigenziale generale, di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento n. 385 del 2003;
 e) per «direttore», il dirigente di livello generale responsabile di una direzione;
 f) per   «dirigente»,  il  dirigente  responsabile  di  un'unita' organizzativa di livello dirigenziale non generale.
 |  |  |  | Art. 2. Principi e criteri organizzativi generali
 
 1.  Tutte  le  unita'  organizzative previste dal presente decreto, alle  dirette  dipendenze  del direttore generale, ovvero individuate all'interno   delle  direzioni,  sono  di  livello  dirigenziale  non generale e sono denominate «uffici».
 2. Alle dirette dipendenze del direttore generale operano l'ufficio per il controllo di gestione e la vigilanza e l'ufficio stampa.
 |  |  |  | Art. 3. Compiti e attribuzioni del direttore generale
 
 1.  Il direttore generale svolge i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento n. 385 del 2003, nonche' le altre attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge, in particolare:
 a) definisce,  anche  sulla  base  delle  direttive  generali del Ministro,  gli  indirizzi di gestione di AAMS ed assegna ai direttori gli  obiettivi  generali  e specifici di pertinenza, attraverso uno o piu' atti di programmazione ovvero direttive di settore;
 b) garantisce,  attraverso  l'esercizio  dei poteri di direzione, coordinamento, controllo e vigilanza, l'unitarieta' di azione di AAMS nei confronti del Ministro, nonche' di soggetti esterni, nazionali ed internazionali;
 c) promuove e resiste alle liti, nei limiti stabiliti dalle norme sulla   rappresentanza   e   difesa   in   giudizio   dello  Stato  e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
 d) conferisce le risorse e assegna i dirigenti alle direzioni;
 e) effettua la valutazione dei direttori;
 f) puo'  conferire  ai  direttori deleghe relative ai poteri allo stesso  attribuiti,  ove  ricorrano  motivate esigenze e nel rispetto delle competenze per materia del direttore delegato;
 g) individua  le  attivita' degli esperti del Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario (SeCIT) distaccati dal Ministro presso AAMS.
 |  |  |  | Art. 4. Ufficio 1° Controllo di gestione e vigilanza
 
 1.  L'ufficio  1° e' alle dirette dipendenze del direttore generale ed  e'  preposto  al  controllo  di  gestione  ed  alla vigilanza; in particolare:
 a) coadiuva    il   direttore   generale   nell'esercizio   delle attribuzioni  e dei compiti di cui all'art. 3 del presente decreto ed e' responsabile della trattazione degli affari riservati;
 b) coadiuva  il direttore generale nelle sue relazioni interne ed esterne ad AAMS;
 c) predispone  gli elementi per la pianificazione ed il controllo di  gestione,  in  coerenza  con  gli schemi definiti nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione;
 d) cura il sistema di contabilita' gestionale;
 e) valuta l'adeguatezza delle innovazioni introdotte nel comparto dei  giochi  rispetto  alle  politiche  di  settore ed agli indirizzi gestionali di AAMS;
 f) effettua,  sulla base dei dati forniti dal sistema informativo strategico,  le  elaborazioni  statistiche  richieste  dal  direttore generale,  anche in relazione alle entrate derivanti dai giochi e dai tabacchi lavorati;
 g) coadiuva   il   direttore  generale  nella  definizione  delle politiche  gestionali,  nonche'  nell'assegnazione degli obiettivi ai direttori;
 h) coadiuva il direttore generale nel coordinamento delle risorse strategiche;
 i) elabora,  su  indirizzo  del  direttore generale, i criteri di diffusione interna ed esterna delle informazioni strategiche;
 l) fornisce al direttore generale gli elementi per l'elaborazione delle  relazioni al Ministro ed agli altri organi istituzionali nelle materie  di competenza di AAMS, sulla base delle informazioni fornite dai direttori;
 m)  coadiuva il direttore generale nelle funzioni di vigilanza su tutte le attivita' e gli uffici di AAMS;
 n) individua   eventuali   misure  correttive  da  attuare  nella gestione tecnico-amministrativa e le propone al direttore generale.
 |  |  |  | Art. 5. Ufficio 2° Ufficio stampa
 
 1.  L'ufficio  2°  e'  posto  alle dirette dipendenze del direttore generale  e  svolge  funzioni di ufficio stampa, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150; in particolare:
 a) supporta il direttore generale nella gestione dei rapporti con gli  organi  di  informazione,  assicurando  la predisposizione delle cartelle   informative   e   dei  comunicati  stampa,  nonche'  nella comunicazione con organismi esterni;
 b) organizza,  d'intesa  con l'ufficio 7°, le conferenze stampa e predispone il materiale di supporto;
 c) assicura,   d'intesa   con   l'ufficio   7°,   la  coerenza  e l'aggiornamento  dei  dati e delle informazioni da diffondere tramite televisione, radio, organi di stampa, Internet;
 d) cura la rassegna stampa;
 e) cura  i  contatti  operativi  ed  i servizi editoriali con gli organi di informazione, in stretto collegamento con l'ufficio 7°;
 f) assicura il raccordo con l'ufficio stampa del Ministro.
 |  |  |  | Art. 6. Articolazione della direzione per le strategie
 
 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del regolamento n.  385  del  2003,  la  direzione  per  le strategie si articola nei seguenti uffici:
 ufficio 3°: integrazione funzionale e controllo operativo;
 ufficio 4°: analisi strategica;
 ufficio  5°:  sviluppo  dei  canali  distributivi e coordinamento delle tecnologie informatiche;
 ufficio 6°: contrasto delle attivita' illegali;
 ufficio 7°: comunicazione e relazioni istituzionali;
 ufficio   8°:   predisposizione   della  normativa  di  carattere generale.
 |  |  |  | Art. 7. Ufficio 3° Integrazione funzionale e controllo operativo
 
 1.  L'ufficio  3°  e'  preposto  all'integrazione  funzionale  e al controllo operativo e, in particolare:
 a) assicura  l'integrazione  delle attivita' relative all'analisi strategica,   alla   predisposizione  della  normativa  di  carattere generale   ed   alla   comunicazione  istituzionale,  indirizzando  e controllando le attivita' degli altri uffici della direzione;
 b) valuta, con i responsabili degli altri uffici della direzione, lo  stato  di  avanzamento  degli  obiettivi  e  propone al direttore interventi correttivi;
 c) cura  l'orientamento e lo sviluppo specialistico delle diverse professionalita'  che  operano  nella direzione, nonche' la mobilita' tra gli uffici;
 d) coordina  funzionalmente  gli  Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dislocati sul territorio;
 e) supporta   il   direttore  nell'esercizio  delle  funzioni  di segretario  del  Comitato  generale  per  i giochi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) del regolamento n. 385 del 2003.
 |  |  |  | Art. 8. Ufficio 4° Analisi strategica
 
 1. L'ufficio 4° preposto all'analisi strategica e, in particolare:
 a) analizza  i comportamenti e gli andamenti del mercato italiano in  materia  di  giochi e di tabacchi lavorati ed effettua le analisi statistico-economiche delle relative entrate;
 b) effettua  d'intesa  con  le  altre  direzioni  competenti,  le rilevazioni  necessarie a delineare i comportamenti degli utenti, sia nel settore dei giochi che nel settore dei tabacchi lavorati, nonche' a  verificare  la percezione, da parte dell'utenza, delle campagne di comunicazione realizzate da AAMS;
 c) effettua la raccolta dei dati e delle informazioni, di livello internazionale, relativi ai giochi ed i tabacchi lavorati;
 d) analizza  l'evoluzione  del mercato internazionale dei giochi, individua  le  principali  innovazioni  introdotte  e  ne  valuta  il potenziale utilizzo nel mercato nazionale;
 e) delinea, realizza e gestisce il sistema informativo strategico in  materia  di  giochi  e  di  tabacchi  lavorati,  nonche'  cura le elaborazioni delle rendicontazioni periodiche, anche sulla base degli indirizzi comunicati dall'ufficio 1°;
 f) analizza,  studia  e  propone, d'intesa con la direzione per i giochi,  nuove  tipologie  di  gioco,  e si esprime sulle proposte di nuovi prodotti;
 g) rileva   l'evoluzione   del   portafoglio   giochi  e  propone iniziative  sulle  strategie  commerciali e promozionali del settore, finalizzate ad acquisire bisogni e richieste degli utenti, nonche' ad ottimizzare la complementarieta' delle diverse tipologie di giochi;
 h) elabora   studi   e   pareri   sulle   implicazioni  derivanti dall'adozione di provvedimenti normativi, nonche' dagli andamenti del mercato   nazionale  ed  internazionale;  elabora  studi  sui  flussi transnazionali  di  gioco  in  relazione  all'evoluzione  normativa e tecnologica.
 |  |  |  | Art. 9. Ufficio  5°  Sviluppo  dei  canali distributivi e coordinamento delle tecnologie informatiche
 
 1. L'ufficio 5° e' preposto allo sviluppo dei canali distributivi e al coordinamento delle tecnologie informatiche e, in particolare:
 a) assicura  il  coordinamento  delle  tecnologie informatiche di AAMS,  definendo piani per lo sviluppo dell'informatica e delle reti, coerenti  con le esigenze espresse dalle altre direzioni e valutando, d'intesa   con   l'ufficio   25°,   l'adeguatezza   delle   soluzioni tecnologiche disponibili;
 b)  verifica  che  le  soluzioni  informatiche adottate nonche' i flussi  informativi,  sia  all'interno  di  AAMS che verso l'esterno, rispettino standard di sicurezza adeguati alle esigenze di AAMS;
 c) analizza    le    opportunita'    ed   i   rischi   risultanti dall'evoluzione   dei  canali  distributivi  e  di  nuovi  metodi  di pagamento,   con   particolare   attenzione  allo  sviluppo  ed  alla diffusione   delle   tecnologie   informatiche  e  della  televisione interattiva;
 d) elabora  proposte  di  strategia per la razionalizzazione e lo sviluppo dei canali distributivi, nonche' della rete fisica dei punti di vendita dei giochi;
 e) propone  nuove  misure  di  monitoraggio e di controllo remoto delle  attivita'  dei  concessionari,  dei  punti di vendita, nonche' delle preferenze degli utenti.
 |  |  |  | Art. 10. Ufficio 6° Contrasto delle attivita' illegali
 
 1.  L'ufficio  6° e' preposto al contrasto delle attivita' illegali e, in particolare:
 a) effettua,   in   collaborazione   con   gli   altri  organismi istituzionalmente  competenti, la ricognizione delle diverse forme di illegalita'  ed  irregolarita'  sul  territorio,  sia nel settore dei giochi  che in quello dei tabacchi lavorati, avvalendosi, a tal fine, anche degli uffici periferici;
 b) rileva,  anche  tramite  le  analisi  fornite  dalle direzioni competenti,  l'intensita'  sul  territorio  dei  diversi  fenomeni di illegalita' ed irregolarita';
 c) individua  e  propone  misure  di  carattere  generale  per il contrasto  delle  attivita'  illegali  ed  irregolari, nonche' per il razionale sviluppo dei settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
 d) individua  e  propone  misure  di  carattere  generale  per il contrasto  al  fenomeno  della  pubblicita'  in  materia  di tabacchi lavorati;
 e) supporta  l'ufficio  8° nella predisposizione di miglioramenti normativi   funzionali   all'azione   di  contrasto  ai  fenomeni  di illegalita' ed irregolarita';
 f) progetta  e  sperimenta, d'intesa con le direzioni competenti, modelli  di  tecnologie  e procedure, volti a prevenire e reprimere i fenomeni di illegalita' ed irregolarita'.
 |  |  |  | Art. 11. Ufficio 7° Comunicazione e relazioni istituzionali
 
 1.  L'ufficio  7°  preposto  alla  comunicazione  e  alle relazioni istituzionali; in particolare:
 a) gestisce  la  comunicazione istituzionale, mediante interventi di  promozione  e  tutela dell'identita' di AAMS, della sua missione, nonche'  mediante  la  definizione  di  standard  di riconoscibilita' dell'immagine  nelle attivita' promozionali ed informative a sostegno dei prodotti di gioco;
 b) predispone, sulla base degli indirizzi pervenuti dal direttore generale  tramite  l'ufficio  1°,  gli schemi di gare di appalto e di assegnazione   diretta,   nei   casi   consentiti  dalla  legge,  per l'attribuzione   delle   campagne   di  comunicazione  istituzionale; controlla  il  rispetto degli accordi contrattuali e cura l'eventuale contenzioso, tenendone informato l'ufficio 1°;
 c) indirizza,  d'intesa con l'ufficio 9°, le campagne di prodotto aventi rilevanza istituzionale;
 d) cura le pubblicazioni di AAMS ed i rapporti con le istituzioni pubbliche e le societa' private specializzate nell'editoria;
 e) gestisce il sito WEB di AAMS e, in collaborazione con le altre direzioni,   ne   cura  il  costante  aggiornamento,  assicurando  la correttezza e l'integrita' dei dati e delle informazioni;
 f) promuove  e cura la presenza di AAMS in eventi istituzionali e convegni;
 g)  predispone,  d'intesa  con l'ufficio 2°, piani e programmi di comunicazione;
 h) cura   le  relazioni  con  le  associazioni  dei  consumatori, d'intesa con le direzioni competenti per materia;
 i) cura  la  gestione  delle  relazioni  istituzionali  a livello nazionale ed internazionale.
 |  |  |  | Art. 12. Ufficio 8° Predisposizione della normativa di carattere generale
 
 1. L'ufficio 8° e' preposto alla predisposizione della normativa di carattere generale; in particolare:
 a) cura   la  predisposizione  delle  proposte  normative  e  dei provvedimenti  amministrativi,  di  carattere  generale,  relativi ai settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
 b) propone,  d'intesa  con  le  direzioni  competenti,  azioni di semplificazione  e  razionalizzazione  della  normativa in materia di giochi e di tabacchi lavorati;
 c) compara  la  normativa  nazionale con quella internazionale in materia  di  giochi e di tabacchi lavorati e propone, con il supporto degli uffici 4° e 6°, evoluzioni e miglioramenti;
 d) organizza  e  gestisce  l'archivio  documentale  relativo alle normative;
 e) fornisce, d'intesa con le direzioni competenti, elementi utili relativamente   agli  atti  di  sindacato  ispettivo,  agli  atti  di indirizzo  ed  alle questioni di legittimita' costituzionale relativi alle materie di competenza di AAMS;
 f) fornisce  gli indirizzi in materia di gestione del contenzioso con riferimento ai settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
 g) monitora le risposte delle direzioni e degli uffici periferici relative  all'interpello  ordinario,  di  cui all'art. 11 della legge 27 luglio  2000,  n. 212, fermo restando l'emanazione del decreto del Ministro  dell'economia  e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, relativo alla determinazione  degli  organi,  delle  procedure e delle modalita' di esercizio   dell'interpello  e  dell'obbligo  di  risposta  da  parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 |  |  |  | Art. 13. Articolazione della direzione per i giochi
 
 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 del regolamento n.  385  del 2003, la direzione per i giochi si articola nei seguenti uffici:
 ufficio 9°: integrazione funzionale e controllo operativo;
 ufficio 10°: concessioni;
 ufficio 11°: Bingo;
 ufficio   12°:   apparecchi   e   congegni   da  divertimento  ed intrattenimento;
 ufficio 13°: giochi sportivi a totalizzatore;
 ufficio 14°: Enalotto ed altri giochi a totalizzatore;
 ufficio 15°: scommesse sportive ed ippiche a quota fissa ed altre scommesse ippiche a totalizzatore;
 ufficio 16°: Lotto e lotterie.
 |  |  |  | Art. 14. Ufficio 9° Integrazione funzionale e controllo operativo
 
 1.  L'ufficio  9°  e'  preposto  all'integrazione  funzionale  e al controllo operativo; in particolare:
 a) supporta  il direttore nell'integrazione tra i diversi giochi, indirizzando e controllando le attivita' degli altri uffici;
 b) cura  l'orientamento e lo sviluppo specialistico delle diverse professionalita'  che  operano  nella direzione, nonche' la mobilita' tra  gli uffici, in coerenza con le evoluzioni normative e di mercato dei giochi;
 c) cura  le  attivita'  amministrative comuni ai giochi e propone misure per la loro razionalizzazione;
 d) coordina funzionalmente gli uffici periferici per le attivita' di  competenza  della  direzione  e, in particolare, per il controllo della  regolarita'  dei  giochi e della qualita' del servizio offerto dai punti di vendita;
 e) definisce  i  criteri per le attivita' dagli uffici periferici in materia di amministrazione, accertamento e riscossione dei tributi di  competenza  e delle relative sanzioni, nonche' di amministrazione delle quote di prelievo sui giochi a favore degli enti concedenti;
 f) cura  le istanze di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11 della  legge n. 212 del 2000, presentate alla direzione in materia di giochi;
 g) assicura   il   supporto   all'ufficio   6°  nel  monitoraggio complessivo dei fenomeni di illegalita' e di irregolarita';
 h) analizza  l'andamento delle vendite per singolo prodotto e per singolo canale;
 i) valuta,  d'intesa  con  l'ufficio  7°  gli investimenti per la gestione   dei   singoli   prodotti,   nonche'   le  modifiche  e  le riallocazioni necessarie;
 l)  istruisce,  in  coerenza  con  gli indirizzi di comunicazione elaborati  dall'ufficio  7°,  le  gare  di  appalto e di assegnazione diretta  per  l'attribuzione  delle campagne relative ad ogni singolo prodotto;  controlla  il  rispetto  degli accordi contrattuali e cura l'eventuale contenzioso;
 m) supporta   il   direttore  nell'esercizio  delle  funzioni  di segretario  della  Commissione  per la trasparenza dei giochi e della Consulta  tecnica  nazionale  dei giochi, di cui all'art. 2, comma 4, lettere b) e c) del regolamento n. 385 del 2003.
 |  |  |  | Art. 15. Ufficio 10° Concessioni
 
 1. L'ufficio 10° e' preposto alle concessioni; in particolare:
 a) supporta il direttore e gli altri uffici della direzione nelle analisi per l'affidamento in concessione di attivita' pubbliche;
 b) gestisce operativamente le procedure di selezione previste per l'affidamento  di  nuove  concessioni,  d'intesa con gli altri uffici della direzione;
 c) supporta gli altri uffici della direzione nella verifica degli obblighi contrattuali dei concessionari;
 d) elabora  criteri  uniformi  di  gestione  del  rapporto  con i concessionari, d'intesa con gli altri uffici della direzione;
 e) definisce  criteri omogenei di controllo delle prestazioni dei punti di vendita;
 f) cura  1'armonizzazione  tra  canali  di  commercializzazione e concessioni  e definisce, d'intesa con i dirigenti degli altri uffici della  direzione,  criteri  omogenei  di  esposizione dei prodotti da gioco  e  di  qualita'  del servizio nei punti di vendita che offrono prodotti  di  diversi  concessionari; cura inoltre l'integrazione dei dati relativi ai suddetti punti di vendita;
 g) cura  il  collegamento  con  l'ufficio 20°, relativamente agli atti di assenso amministrativo di rivendita dei generi di monopolio.
 |  |  |  | Art. 16. Ufficio 11° Bingo
 
 1.  L'ufficio  11°  e'  responsabile  della  gestione del gioco del Bingo,   nonche'   di  altri  eventuali  giochi  con  caratteristiche analoghe,   individuati   con   atto   del   direttore  generale;  in particolare:
 a) provvede  all'esercizio  dei  giochi  allo  stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
 b) definisce,  in  base  ai  regolamenti e agli eventuali atti di concessione,  gli  standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti e l'offerta della rete dei punti vendita;
 c) gestisce e controlla il palinsesto del Bingo;
 d) provvede,  d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione  delle  procedure  di  selezione  previste per l'affidamento delle concessioni;
 e) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza,  gestisce  i  flussi  finanziari,  la  contabilita',  gli acquisti  ed  i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
 f) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento  alla  verifica  degli obblighi dei concessionari ed alla regolarita' di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso;
 g) effettua  gli  interventi  ritenuti necessari relativamente ai fenomeni  di  illegalita'  ed  irregolarita'  rilevati  e  li segnala all'ufficio  6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
 h) effettua  il  controllo  della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
 i) effettua,  d'intesa con l'ufficio 4° le analisi del mercato di competenza   e   degli  andamenti  del  gioco;  alimenta  il  sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
 l) predispone   proposte  di  miglioramenti  in  termini  sia  di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
 m) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle finalizzate alla tutela dell'utente;
 n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 |  |  |  | Art. 17. Ufficio 12° Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento 
 1.  L'ufficio 12° e' responsabile della gestione degli apparecchi e congegni  da  divertimento  e  da  intrattenimento,  nonche' di altri eventuali  giochi  con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:
 a) provvede  all'esercizio  dei  giochi  allo  stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
 b) definisce,  in  base  ai  regolamenti e agli eventuali atti di concessione,  gli  standard  di  qualita' e sicurezza, i requisiti di apparecchi  e congegni, nonche' l'offerta della rete di distribuzione e dei punti di vendita;
 c)  vigila  sulla  corretta  custodia degli esemplari dei modelli degli  apparecchi  e  congegni  sottoposti  a  verifica tecnica dagli organismi di certificazione ed ispezione;
 d) rileva  l'interesse  del mercato per le differenti modalita' e tipologie  di  gioco e interagisce con gli operatori per identificare possibili evoluzioni e miglioramenti;
 e) controlla,    anche    attraverso    l'azione   di   eventuali concessionari,  la  conformita'  dell'offerta  di  gioco ai requisiti normativi;   fornisce   collaborazione   informativa  agli  organismi istituzionali  ed  agli enti territoriali che abbiano responsabilita' di controllo sugli apparecchi;
 f) gestisce   la  banca  dati  sugli  apparecchi  e  congegni  da divertimento e da intrattenimento;
 g) provvede,  d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione  delle  procedure  di  selezione  previste per l'affidamento delle concessioni;
 h) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza,  gestisce  i  flussi  finanziari,  la  contabilita',  gli acquisti  ed  i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
 i) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento  alla  verifica  degli obblighi dei concessionari ed alla regolarita'  di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
 l)  effettua  gli  interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni  di  illegalita'  ed  irregolarita'  rilevati  e  li segnala all'ufficio  6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
 m) effettua  il  controllo  della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
 n) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza   e   degli  andamenti  del  gioco;  alimenta  il  sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
 o) predispone   proposte  di  miglioramenti  in  termini  sia  di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
 p) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente, in collegamento con l'ufficio 7°,  relativamente  alle  azioni  di  comunicazione sul comportamento responsabile nel gioco, aventi rilievo istituzionale;
 q) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 |  |  |  | Art. 18. Ufficio 13° Giochi sportivi a totalizzatore
 
 1.  L'ufficio  13°  e'  responsabile  della  gestione  dei giochi a totalizzatore  su eventi sportivi o di altra natura, nonche' di altri eventuali  giochi  con caratteristiche analoghe, individuati con atto del direttore generale; in particolare:
 a) provvede  all'esercizio  dei  giochi  allo  stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
 b) definisce,  in  base  ai  regolamenti e agli eventuali atti di concessione,  gli  standard  di  qualita' e di sicurezza, i requisiti della  rete  di  distribuzione  e  dei  punti  di  vendita;  aggiorna costantemente il palinsesto e mantiene le relazioni operative con gli enti organizzatori degli eventi;
 c) provvede,  d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione  delle  procedure  di  selezione  previste per l'affidamento delle concessioni;
 d) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza,  gestisce  i  flussi  finanziari,  la  contabilita',  gli acquisti  ed  i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
 e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento  alla  verifica  degli obblighi dei concessionari ed alla regolarita'  di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
 f)  effettua  gli  interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni  di  illegalita'  ed  irregolarita'  rilevati  e  li segnala all'ufficio  6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
 g) effettua  il  controllo  della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
 h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza   e   degli  andamenti  del  gioco;  alimenta  il  sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
 i) predispone   proposte  di  miglioramenti  in  termini  sia  di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
 l) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;
 m) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 |  |  |  | Art. 19. Ufficio 14° Enalotto ed altri giochi a totalizzatore
 
 1.   L'ufficio   14°  e'  responsabile  della  gestione  del  gioco dell'Enalotto,  nonche' di altri eventuali giochi con caratteristiche analoghe,   individuati   con   atto   del   direttore  generale;  in particolare:
 a) provvede  all'esercizio  dei  giochi  allo  stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
 b) definisce,  in  base  ai  regolamenti e agli eventuali atti di concessione,  gli  standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti e l'offerta  della  rete  dei  punti  vendita;  mantiene  le  relazioni operative con gli Enti organizzatori degli eventi;
 c) provvede,  d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione  delle  procedure  di  selezione  previste per l'affidamento delle concessioni;
 d) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza,  gestisce  i  flussi  finanziari,  la  contabilita',  gli acquisti  ed  i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
 e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento  alla  verifica  degli obblighi dei concessionari ed alla regolarita'  di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
 f) effettua  gli  interventi  ritenuti necessari relativamente ai fenomeni  di  illegalita'  ed  irregolarita'  rilevati  e  li segnala all'ufficio  6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
 g) effettua  il  controllo  della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
 h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza   e   degli  andamenti  del  gioco;  alimenta  il  sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
 i) predispone   proposte  di  miglioramenti  in  termini  sia  di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
 l) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;
 m) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 |  |  |  | Art. 20. Ufficio  15°  Scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore
 
 1.  L'ufficio  15° e' responsabile della gestione delle scommesse a quota  fissa  e,  limitatamente  agli eventi dell'ippica, anche delle scommesse  a  totalizzatore  che  utilizzano  gli  stessi  canali  di vendita,  nonche'  di  altri  eventuali  giochi  con  caratteristiche analoghe,   individuati   con   atto   del   direttore  generale;  in particolare:
 a) provvede  all'esercizio  dei  giochi  allo  stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
 b) definisce,  in  base  alla  normativa vigente e agli eventuali atti  di  concessione,  gli  standard  di  qualita' e di sicurezza, i requisiti  e  l'offerta  della  rete  dei  punti di vendita; aggiorna l'offerta   di   prodotti   di  scommessa,  cura  la  predisposizione giornaliera  del  palinsesto,  e  mantiene  i  rapporti  con gli Enti organizzatori degli eventi;
 c) provvede,  d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione  delle  procedure  di  selezione  previste per l'affidamento delle concessioni;
 d) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza,  gestisce  i  flussi  finanziari,  la  contabilita',  gli acquisti  ed  i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
 e) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento  alla verifica degli obblighi dei concessionari; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
 f) effettua  gli  interventi  ritenuti necessari relativamente ai fenomeni  di  illegalita'  ed  irregolarita'  rilevati  e  li segnala all'ufficio  6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
 g) effettua  il  controllo  della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
 h) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza   e   degli  andamenti  del  gioco;  alimenta  il  sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
 i) predispone   proposte  di  miglioramenti  in  termini  sia  di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
 l) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;
 m) controlla  le  attivita'  di eventuali fornitori di servizi ai concessionari;
 n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 |  |  |  | Art. 21. Ufficio 16° Lotto e lotterie
 
 1.  L'ufficio  16° e' responsabile della gestione del lotto e delle lotterie,  nonche'  di  altri  eventuali  giochi  con caratteristiche analoghe,   individuati   con   atto   del   direttore  generale;  in particolare:
 a) provvede  all'esercizio  dei  giochi  allo  stesso attribuiti, direttamente o tramite affidamento a concessionari;
 b) definisce,  in  base  ai  regolamenti e agli eventuali atti di concessione,  gli  standard di qualita' e di sicurezza, i requisiti e l'offerta  della  rete  di  distribuzione  e  dei  punti  di vendita; aggiorna  l'offerta  e  mantiene  le relazioni operative con gli Enti organizzatori degli eventi;
 c) gestisce i rapporti operativi con il Ministero delle attivita' produttive per le manifestazioni a premio;
 d) provvede,  d'intesa con l'ufficio 10°, all'istruttoria ed alla gestione  delle  procedure  di  selezione  previste per l'affidamento delle concessioni;
 e) provvede alle attivita' necessarie all'esercizio dei giochi di competenza,  gestisce  i  flussi  finanziari,  la  contabilita',  gli acquisti  ed  i pagamenti, alimentando i sistemi informativi centrali anche tramite gli uffici periferici;
 f) gestisce i rapporti derivanti dalle concessioni, con specifico riferimento  alla  verifica  degli obblighi dei concessionari ed alla regolarita'  di esercizio del gioco; gestisce l'eventuale contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
 g)  effettua  gli  interventi ritenuti necessari relativamente ai fenomeni  di  illegalita'  ed  irregolarita'  rilevati  e  li segnala all'ufficio  6° per le analisi di competenza e le successive proposte in materia di misure generali di contrasto;
 h) effettua  il  controllo  della raccolta e del gettito erariale per i prodotti di competenza;
 i) effettua, d'intesa con l'ufficio 4°, le analisi del mercato di competenza   e   degli  andamenti  del  gioco;  alimenta  il  sistema informativo strategico con i dati sui prodotti di competenza;
 l)  predispone  proposte  di  miglioramenti  in  termini  sia  di ingegneria di prodotto che di reti di punti di vendita;
 m) gestisce le attivita' di promozione del prodotto di competenza e quelle volte alla tutela dell'utente;
 n) cura le relazioni operative con le associazioni di categoria.
 |  |  |  | Art. 22. Articolazione della direzione per le accise
 
 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 del regolamento n.  385 del 2003, la direzione per le accise si articola negli uffici seguenti:
 ufficio 17°: integrazione funzionale e controllo operativo;
 ufficio 18°: contrasto del contrabbando;
 ufficio 19°: circolazione dei tabacchi lavorati;
 ufficio 20°: concessioni di rivendita dei generi di monopolio.
 |  |  |  | Art. 23. Ufficio 17° Integrazione funzionale e controllo operativo
 
 1.  L'ufficio  17°  e'  preposto  all'integrazione  funzionale e al controllo operativo; in particolare:
 a) assicura   l'integrazione   delle  attivita'  della  direzione relative  alle  diverse  competenze  di  AAMS  in materia di tabacchi lavorati,  indirizzando  e  controllando  le  attivita'  degli  altri uffici, compresi quelli periferici;
 b) valuta,  con  i  responsabili degli uffici della direzione, lo stato   di   avanzamento  degli  obiettivi  e  propone  al  direttore interventi correttivi;
 c) rileva,  d'intesa con l'ufficio 4°, l'andamento dei prezzi del mercato nazionale ed internazionale dei tabacchi lavorati; valuta gli effetti dell'imposizione sui prezzi di vendita degli stessi;
 d) supporta  l'ufficio 7° nelle relazioni internazionali relative ai tabacchi lavorati;
 e) cura,  d'intesa con l'ufficio 19°, i rapporti con il Ministero della   salute,  intesi  a  determinare  e  controllare  i  requisiti igienico-sanitari dei tabacchi lavorati;
 f) supporta l'ufficio 8° nella predisposizione della normativa di carattere generale in materia di tabacchi lavorati;
 g) supporta l'ufficio 6° nel contrasto alle attivita' illegali in materia di tabacchi lavorati.
 |  |  |  | Art. 24. Ufficio 18° Contrasto del contrabbando
 
 1.  L'ufficio  18°  e'  preposto  al contrasto del contrabbando; in particolare:
 a) analizza  l'andamento del contrabbando dei tabacchi lavorati e fornisce  all'ufficio  5°  informazioni utili relative ai fenomeni di illegalita';
 b) studia,  d'intesa  con  l'ufficio  5°, l'applicazione di nuove tecnologie alla lotta al contrabbando;
 c) collabora  con  gli  organismi  istituzionali  competenti  per identificare   i   luoghi   di   produzione   dei  tabacchi  lavorati contraffatti;
 d) cura i rapporti con gli organismi istituzionali competenti per la  definizione  delle  misure  di  lotta  al  contrabbando  ed  alla contraffazione dei tabacchi lavorati;
 e) applica   le  sanzioni  amministrative  previste  dalla  legge 18 gennaio 1994, n. 50, e dalla legge 11 marzo 2001, n. 92, curandone il relativo contenzioso;
 f) cura,  coordinando funzionalmente gli uffici periferici, tutte le  attivita'  amministrative  e  contabili relative al contrasto del contrabbando,  compresi  gli  accertamenti in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati ed il relativo contenzioso;
 g) coordina  funzionalmente  gli uffici periferici nella gestione amministrativa  dei  reperti  sottoposti  a  sequestro dall'autorita' giudiziaria,  nonche'  l'attivita'  in  materia  di riscossione delle entrate conseguenti al contrabbando dei tabacchi lavorati;
 h) coordina  l'attivita'  degli  uffici  periferici in materia di accertamenti   tributari   sui   tabacchi  lavorati  di  contrabbando eventualmente immessi al consumo.
 |  |  |  | Art. 25. Ufficio 19° Circolazione dei tabacchi lavorati
 
 1.  L'ufficio  19°  e'  preposto  alla  circolazione  dei  tabacchi lavorati; in particolare:
 a) cura  l'istruttoria per l'istituzione dei depositi fiscali dei tabacchi lavorati;
 b) cura  l'iscrizione  nella  tariffa  di vendita al pubblico dei tabacchi  lavorati,  nonche'  dei fiammiferi, e l'aggiornamento delle tariffe medesime;
 c) controlla  la conformita' dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura;
 d) cura  gli  adempimenti conseguenti al controllo di condensato, nicotina   e   monossido   di   carbonio  presenti  nelle  sigarette, effettuando le relative analisi di laboratorio;
 e) disciplina  le modalita' di circolazione dei tabacchi lavorati ed  indirizza  i  controlli  degli  uffici periferici sulle attivita' relative  a  tali prodotti in regime di sospensione o di esenzione di imposta;
 f) assicura  la  fornitura  dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionali ed internazionali;
 g) indirizza l'attivita' di vigilanza degli uffici periferici sui depositi  fiscali  dei  tabacchi  lavorati  presenti  sul  territorio nazionale  e  quella di controllo sulla regolarita' degli adempimenti fiscali posti in essere dagli stessi depositi;
 h) indirizza   gli  uffici  periferici  nelle  procedure  per  il recupero   delle   accise  sui  tabacchi  lavorati,  nelle  attivita' amministrative   relative  ai  fiammiferi,  nonche'  nella  cura  del relativo contenzioso;
 i) provvede  all'accertamento  ed alla verifica della regolarita' dei versamenti delle accise sui tabacchi lavorati;
 l)  fornisce  al sistema informativo strategico ed all'ufficio 1° tutti i dati relativi al settore dei tabacchi lavorati.
 |  |  |  | Art. 26. Ufficio 20° Concessioni di rivendita dei generi di monopolio
 
 1.  L'ufficio  20°  e'  preposto  alle concessioni di rivendita dei generi di monopolio; in particolare:
 a) indirizza  gli  uffici  periferici nelle attivita' relative al rilascio  delle concessioni amministrative di rivendita dei generi di monopolio, nonche' negli atti di gestione del rapporto concessorio;
 b) cura   le   relazioni   operative   con  le  associazioni  dei rivenditori di generi di monopolio;
 c) analizza   le   opportunita'   di   razionalizzazione,   anche informatica,   della  rete  di  vendita  al  dettaglio  dei  tabacchi lavorati,  ed  assicura  il  collegamento  con  l'ufficio  10° per lo scambio di informazioni sui punti di vendita comuni;
 d) indirizza  e  controlla  gli uffici periferici nelle attivita' amministrative e contabili relative alle concessioni di rivendita dei generi di monopolio.
 |  |  |  | Art. 27. Articolazione della direzione per l'organizzazione e le risorse
 
 1.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento  n.  385 del 2003, la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse si articola nei seguenti uffici:
 ufficio 21°: integrazione funzionale e controllo operativo;
 ufficio 22°: organizzazione e sviluppo delle risorse umane;
 ufficio 23°: amministrazione del personale;
 ufficio 24°: contabilita';
 ufficio 25°: gestione dei sistemi informativi;
 ufficio  26°:  acquisti,  logistica e collegamento con gli uffici periferici.
 |  |  |  | Art. 28. Ufficio 21° Integrazione funzionale, controllo operativo
 
 1.  L'ufficio  21°  e'  preposto  all'integrazione  funzionale e al controllo operativo; in particolare:
 a) supporta  il direttore nelle attivita' di direzione gerarchica degli uffici periferici;
 b) assicura   l'integrazione  delle  attivita'  della  direzione, indirizzando e controllando le attivita' degli altri uffici;
 c) valuta,  con  i  responsabili degli uffici della direzione, lo stato   di   avanzamento  degli  obiettivi  e  propone  al  direttore interventi correttivi;
 d) effettua  studi  e  ricerche nelle materie di competenza della direzione  ed  assolve, su delega del direttore, incarichi speciali o specifiche attivita' progettuali;
 e) cura  il collegamento tra le informazioni fornite dagli uffici periferici ed il sistema informativo strategico.
 |  |  |  | Art. 29. Ufficio 22° Stato giuridico, organizzazione e sviluppo risorse umane 
 1.    L'ufficio    22°    e'   preposto   allo   stato   giuridico, all'organizzazione   e   allo   sviluppo   delle  risorse  umane;  in particolare:
 a) propone  misure  per  adeguare l'organizzazione all'evoluzione del   contesto  interno  ed  esterno,  curandone  anche  gli  aspetti collegati al dimensionamento delle risorse;
 b) cura,  in  collaborazione  con  i dirigenti degli altri uffici della  direzione, l'analisi dei processi di lavoro, fornendo proposte per la loro razionalizzazione;
 c) gestisce   gli   inquadramenti  giuridici,  le  mansioni,  gli avanzamenti   del   personale,   la   mobilita'  interna,  nonche'  i trasferimenti da e verso le altre amministrazioni;
 d) definisce la struttura e le informazioni contenute nella banca dati del personale e ne cura l'aggiornamento;
 e) cura  le  procedure  per  la  selezione ed il reclutamento del personale;
 f) cura   l'applicazione   dei   sistemi   di  valutazione  delle prestazioni e del potenziale delle risorse umane, nonche' dei sistemi di incentivazione;
 g) gestisce  il  rapporto  di  lavoro del personale e le relative procedure, incluse quelle relative all'interruzione e sospensione del rapporto di lavoro;
 h) esercita la funzione autorizzatoria ed ispettiva sul personale in   materia   di   incompatibilita'   nell'esercizio   di  attivita' extraistituzionali  e  relativamente  alle  ipotesi di violazione del codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 i) assicura   l'attivita'   di   supporto   per   i  procedimenti disciplinari  nei  confronti  del personale e cura il contenzioso del lavoro in materia di procedure di reclutamento e di stato giuridico;
 l)  assicura  lo  sviluppo  del personale e l'analisi dei bisogni formativi  predisponendo,  sulla  base  delle  proposte  delle  altre direzioni,  la relativa offerta formativa da realizzare con la Scuola superiore di economia e finanze;
 m) cura   la  predisposizione  delle  proposte  normative  e  dei provvedimenti  amministrativi  in  materia di gestione del personale, nonche'  fornisce elementi utili relativamente agli atti di sindacato ispettivo, ed a quelli di indirizzo, in materia di personale.
 |  |  |  | Art. 30. Ufficio 23° Trattamento economico e previdenziale del personale
 
 1.   L'ufficio   23°   e'   preposto  al  trattamento  economico  e previdenziale del personale; in particolare:
 a) gestisce  i  procedimenti  per  il  trattamento  economico del personale ed applica i sistemi di incentivazione;
 b) effettua  l'analisi  dei  costi del personale e predispone gli elementi  contabili  relativi  ai  risultati  annuali della gestione; predispone il conto annuale;
 c) fornisce,   all'ufficio  25°,  le  informazioni  necessarie  a liquidare  le  competenze  del  personale,  nonche' a provvedere agli adempimenti demandati al sostituto di imposta;
 d) controlla  la  corretta applicazione delle norme contrattuali, cura il contenzioso del lavoro relativo al trattamento economico;
 e) gestisce le attivita' amministrative e contabili connesse alla cessazione  dal servizio e al trattamento pensionistico, curandone il relativo contenzioso;
 f) gestisce le posizioni assicurative del personale;
 g)  assicura  la  gestione delle attivita' a stralcio connesse al personale del ruolo ad esaurimento dell'Ente tabacchi italiani (ETI).
 |  |  |  | Art. 31. Ufficio 24° Contabilita'
 
 1. L'ufficio 24° e' preposto alla contabilita'; in particolare:
 a) coordina,   d'intesa   con  l'U.C.R.,  la  formulazione  delle proposte  relative  al  bilancio  di previsione annuale e pluriennale dell'Amministrazione   e   del  relativo  assestamento;  coordina  le operazioni  amministrativo-contabili  per  la chiusura dell'esercizio finanziario;
 b) definisce   le   specifiche   del   sistema   informativo   di contabilita'  ed e' responsabile dell'aggiornamento e dell'integrita' dei dati inseriti;
 c) coordina   gli  adempimenti  previsti  per  le  variazioni  di bilancio,   in   funzione   delle  necessita'  gestionali  emergenti, informandone preventivamente l'ufficio 1°;
 d) predispone   i  flussi  di  dati  di  contabilita'  gestionale destinati all'ufficio 1°;
 e) coordina,  sulla base degli indirizzi formulati dal direttore, gli  adempimenti  e  le procedure previsti dalle normative vigenti in materia  di  gestione  del  patrimonio  immobiliare  e dell'eventuale assegnazione  di  alloggi  esclusivamente a dipendenti, impartendo le relative disposizioni agli uffici periferici;
 f) controlla i rendiconti amministrativi dei funzionari delegati;
 g) gestisce  le  procedure  di recupero dei crediti in esecuzione delle  decisioni  della Corte dei conti, nonche' quelle eventualmente non affidate ad altre direzioni.
 |  |  |  | Art. 32. Ufficio 25° Gestione sistemi informativi
 
 1. L'ufficio 25° e' preposto alla gestione dei sistemi informativi; in particolare:
 a) raccoglie,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  formulati dalla direzione  per  le strategie, le esigenze per le forniture hardware e software,  lo  sviluppo  software ed i servizi di rete; predispone il piano delle forniture e lo sottopone all'approvazione del direttore;
 b) provvede,  sulla base delle esigenze espresse dalle direzioni, agli  acquisti  di  beni  e servizi di natura informatica; assicura i livelli  di  servizio  dei  sistemi  informativi;  verifica che venga effettuata  l'assistenza  richiesta  e  controlla  il  rispetto degli accordi   contrattuali   da  parte  dei  partner  tecnologici  e  dei fornitori; applica le eventuali penali;
 c) valuta,   d'intesa   con   l'ufficio  5°,  le  caratteristiche tecnologiche  piu'  adeguate alle attivita' delle diverse funzioni di AAMS;
 d) assicura  l'adozione  delle misure tecniche idonee a garantire il livello prefissato di protezione e sicurezza dei dati;
 e) assicura il controllo dell'avanzamento degli sviluppi software ed effettua i test di rilascio in esercizio;
 f) garantisce  l'esercizio  dei sistemi informativi ed amministra il centro elaborazione dati;
 g) gestisce la rete informatica di AAMS;
 h) cura  il  servizio  statistico, in collegamento con l'Istituto nazionale di statistica;
 i) cura,   sulla   base  degli  indirizzi  dell'ufficio  23°,  la liquidazione  delle  competenze  del  personale,  la produzione delle certificazioni  annuali,  gli  adempimenti  demandati al sostituto di imposta nonche', su indirizzo dell'ufficio 24°, gli adempimenti delle imposte diverse da quelle sui redditi.
 |  |  |  | Art. 33. Ufficio 26° Relazioni sindacali, logistica e forniture
 
 1.  L'ufficio  26°  e' preposto agli acquisti, alla logistica ed al collegamento con gli uffici periferici; in particolare:
 a) cura  le  procedure di programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per la sede centrale, nonche' i relativi acquisti;
 b) definisce  i  criteri  per  razionalizzare  ed  uniformare gli acquisti degli uffici periferici;
 c) cura  l'inventano dei beni mobili, compresi quelli registrati, ed immobili;
 d) cura,  per  la  sede  centrale, la gestione dei servizi comuni nonche' di quelli di economato e cassa;
 e) fornisce  agli uffici periferici gli indirizzi per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane loro assegnate;
 f) coadiuva  il  direttore  nella  gestione  della contrattazione collettiva  con  le organizzazioni sindacali, nonche' cura i rapporti con l'ARAN ed il Dipartimento per la funzione pubblica;
 g) cura  la  comunicazione  interna  di AAMS nonche' le attivita' socio-culturali a favore del personale, nei limiti degli stanziamenti previsti;
 h) cura  l'attuazione,  per  la  sede centrale, alla normativa in materia  di  sicurezza e di tutela della salute sul luogo di lavoro e ne stabilisce gli indirizzi per gli uffici periferici;
 i) definisce  gli  indirizzi,  i  metodi  e  le  procedure per la manutenzione del patrimonio immobiliare di AAMS.
 |  |  |  | Art. 34. Uffici periferici
 
 1.  Gli  uffici  periferici  sono  unita'  organizzative di livello dirigenziale  non  generale,  denominate  uffici  regionali ed aventi competenza territoriale su una o piu' regioni.
 2.  Gli  uffici regionali dipendono gerarchicamente dalla direzione per l'organizzazione e le risorse.
 3. Gli uffici regionali sono i seguenti:
 Piemonte e Val D'Aosta, con sede in Torino;
 Liguria, con sede in Genova;
 Lombardia, con sede in Milano;
 Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede in Venezia;
 Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste;
 Emilia-Romagna, con sede in Bologna;
 Toscana e Umbria, con sede in Firenze;
 Marche, Abruzzo, Molise, con sede in Ancona;
 Lazio, con sede in Roma;
 Campania, con sede in Napoli;
 Calabria e Basilicata, con sede in Cosenza;
 Puglia, con sede in Bari;
 Sicilia, con sede in Palermo;
 Sardegna, con sede in Cagliari.
 4.  I depositi di reperti di contrabbando e gli autoparchi, nonche' i previgenti ispettorati con sede diversa da quelle indicate al comma 2,  assumono  la  funzione  di  sezioni  distaccate  di  livello  non dirigenziale  degli uffici regionali; con atto del direttore generale possono  essere  definite ulteriori sezioni distaccate di livello non dirigenziale.
 5.  Le  competenze territoriali e funzionali degli uffici regionali nonche'  delle  sezioni  distaccate di livello non dirigenziale, sono definite con atto del direttore generale.
 6. L'ufficio regionale, nell'ambito del territorio di competenza:
 a) provvede,  sulla  base  degli  indirizzi della direzione per i giochi,  alle  attivita'  amministrative  relative  al  comparto  dei giochi,   verifica   il   rispetto   degli   obblighi  da  parte  dei concessionari ed applica le relative sanzioni;
 b) effettua,  sulla  base  degli  indirizzi della direzione per i giochi,  le  attivita' di controllo della rete di distribuzione e dei punti di vendita;
 c) provvede,   nel   settore   dei  giochi,  all'amministrazione, all'accertamento  ed  alla  riscossione  dei  tributi di competenza e delle  relative sanzioni, delle quote di prelievo a favore degli enti concedenti, nonche' alla gestione del contenzioso di competenza;
 d) effettua,  sulla  base  degli indirizzi della direzione per le accise,  il  controllo  dei  depositi  fiscali  di  tabacchi lavorati situati   nel   territorio   di   competenza,  anche  verificando  la regolarita'  dei versamenti e della contabilita' dei tributi da parte degli stessi depositi;
 e) provvede,  sulla  base delle istruzioni impartite dall'ufficio 19°,  alle  procedure  per  il  recupero  delle  accise  sui tabacchi lavorati non versate, nonche' alla gestione del relativo contenzioso;
 f) effettua,  sulla  base  degli indirizzi della direzione per le accise,  l'attivita'  istruttoria  e  le  procedure  di  gara  per il rilascio di licenze e concessioni di vendita dei generi di monopolio, gestendo  i  diversi  procedimenti  inerenti  al rapporto concessorio nonche' l'applicazione di sanzioni;
 g) adotta  i provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati e cura il contenzioso penale;
 h) cura  la  conservazione  del  materiale sottoposto a sequestro dall'autorita' giudiziaria;
 i) assicura    alle    direzioni   competenti   le   informazioni territoriali  sui  fenomeni  di specifico interesse, utili a valutare sia  l'andamento del mercato dei giochi che l'intensita' dei fenomeni di illegalita' ed irregolarita';
 l)  assicura con continuita', al servizio informativo strategico, le  informazioni  richieste  in  materia  di  giochi  e  di  tabacchi lavorati;
 m) garantisce,   sulla   base   degli  indirizzi  definiti  dalla direzione per le strategie, ed attraverso l'istituzione e la gestione di Uffici relazioni con il pubblico (URP), l'esercizio del diritto di informazione,  di  accesso e di partecipazione del cittadino, nonche' la  valutazione  delle  esigenze  dello  stesso e degli operatori dei settori dei giochi e dei tabacchi lavorati;
 n) cura  le istanze di interpello ordinario previste dall'art. 11 della legge n. 212 del 2000;
 o) gestisce,  sulla  base  delle  assegnazioni  e degli indirizzi della  direzione per l'organizzazione e le risorse, le risorse umane, nonche'  amministra  i  beni  ed  il  patrimonio immobiliare affidato all'ufficio medesimo;
 p) assicura,  sulla  base  degli indirizzi stabiliti dall'ufficio 26°,  la  sicurezza e la tutela della salute negli uffici regionali e delle sezioni distaccate.
 |  |  |  | Art. 35. Dotazione organica
 
 1.  Le  risorse  umane, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 del  regolamento  n.  385  del  2003, sono assegnate agli uffici, nei limiti  di  cui  alle  disposizioni  citate,  secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del presente decreto.
 Il  presente  decreto viene trasmesso agli organi di controllo, per il visto e la registrazione.
 Roma, 1° ottobre 2004
 Il Ministro: Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004
 
 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5   Economia e finanze, foglio n. 172
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