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| Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 17 novembre 2004 |  | Recepimento  della  direttiva  2003/121/CE  della  Commissione del 15 dicembre  2003,  che modifica la direttiva 98/53/CE, che fissa metodi per  il  prelievo  di  campioni  e metodi di analisi per il controllo ufficiale  dei  tenori  massimi  di  taluni contaminanti nei prodotti alimentari. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista  la  direttiva  2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre 2003  che  modifica  la  direttiva  98/53/CE  che fissa metodi per il prelievo  di  campioni  e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;
 Visto  il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle  derrate  alimentari modificato da ultimo dal Regolamento CE n. 683/2004  della  Commissione  del  13 aprile  2004  che  modifica  il Regolamento  CE  n.  466/2001  per  quanto  riguarda le aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia;
 Visto  il  decreto  23 dicembre  2000  recante il recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi  di  taluni  contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001;
 Visto  il  decreto  31 maggio  2003  di recepimento della direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi  di  taluni  contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003;
 Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;
 Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 7 settembre 2004;
 Ritenuto  di  dover  procedere  ad  una modifica delle disposizioni nazionali;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1. Il decreto 23 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  33  del  9 febbraio  2001,  modificato  dal  decreto ministeriale 31 maggio 2003 e' modificato come segue. A) All'allegato I sono apportate le seguenti modifiche:
 1) il punto 5.2.1, lettera d) e' sostituito dal seguente:
 «5.2.1,  lettera  d)  Il  campione globale, del peso di 30 kg, va mescolato  e suddiviso in tre campioni di laboratorio uguali di 10 kg prima  della macinatura (nel caso di arachidi, di frutti a guscio, di frutta  secca e di granoturco, tale suddivisione non e' necessaria se destinati  ad essere selezionati o a subire altri trattamenti fisici, oppure  se si dispone di un'apparecchiatura in grado di omogeneizzare un  campione  di 30 kg). Nel caso in cui il peso del campione globale sia  inferiore a 10 kg, il campione globale non deve essere suddiviso in  tre  campioni  di laboratorio. Nel caso delle spezie, il peso del campione  globale  non  e'  superiore  a  10  kg  e  pertanto  non e' necessaria alcuna suddivisione in campioni di laboratorio.»;
 2) il punto 5.2.2 e' sostituito dal seguente:
 «5.2.2 Accettazione di una partita o sottopartita:
 a) per  le  arachidi,  i  frutti a guscio, la frutta secca e il granoturco  destinati  alla  selezione  o ad altri trattamenti fisici nonche' per le spezie:
 accettazione,  se il campione globale o la media dei campioni di  laboratorio  sono  conformi  al  limite  massimo,  tenendo  conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero;
 rifiuto,  se  il  campione globale o la media dei campioni di laboratorio  superano  il  limite massimo al di la' di un ragionevole dubbio   tenendo   conto   dell'incertezza  di  misurazione  e  della correzione per il recupero;
 b) per  le  arachidi,  i  frutti  a guscio, la frutta secca e i cereali  destinati al consumo umano diretto e i cereali, ad eccezione del  granoturco,  destinati  ad  essere  selezionati  o  subire altri trattamenti fisici:
 accettazione,  se  nessuno dei campioni di laboratorio supera il  limite  massimo,  tenendo  conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero;
 rifiuto,  se  uno o piu' dei campioni di laboratorio superano il   limite   massimo  oltre  un  ragionevole  dubbio  tenendo  conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero;
 qualora il peso del campione globale sia &60; 10 kg:
 accettazione,  se il campione globale e' conforme al limite massimo,   tenendo  conto  dell'incertezza  di  misurazione  e  della correzione per recupero;
 rifiuto,  se  il  campione globale supera il limite massimo oltre   un   ragionevole  dubbio  tenendo  conto  dell'incertezza  di misurazione e della correzione per recupero.»;
 3) il punto 5.4.2 e' sostituito dal seguente:
 «5.4.2 Accettazione di una partita o di una sottopartita:
 accettazione,  se  il  campione  globale  e' conforme al limite massimo,   tenendo  conto  dell'incertezza  di  misurazione  e  della correzione per il recupero;
 rifiuto,  se il campione globale supera il limite massimo oltre un  ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero.»;
 4) il punto 5.5.1.2 e' sostituito dal seguente:
 «5.5.1.2 Accettazione di un partita o sottopartita:
 accettazione,  se  il  campione  globale  e' conforme al limite massimo,   tenendo  conto  dell'incertezza  di  misurazione  e  della correzione per il recupero;
 rifiuto,  se il campione globale supera il limite massimo oltre un  ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della misurazione per il recupero.»;
 5) il punto 5.5.2.3 e' sostituito dal seguente:
 «5.5.2.3 Accettazione di un partita o sottopartita:
 accettazione,  se  il  campione globale e' conforme al limite massimo,   tenendo  conto  dell'incertezza  di  misurazione  e  della correzione per il recupero;
 rifiuto,  se  il  campione  globale  supera il limite massimo oltre   un   ragionevole  dubbio  tenendo  conto  dell'incertezza  di misurazione e della correzione per il recupero.». B) L'allegato II e' modificato come segue:
 1) il punto 4.4. e' sostituito dal seguente:
 «4.4.  Calcolo  della percentuale di recupero e registrazione dei risultati.
 Il  risultato  analitico  viene  registrato, sotto forma corretta o meno, per il fattore di recupero. Devono essere indicati la modalita' di registrazione e la percentuale di recupero. Il risultato analitico corretto per il recupero e' usato per verificare la conformita' (cfr. allegato I, punti 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 e 5.5.2.3).
 Il risultato analitico viene registrato secondo la formula x +/- U, in  cui  x  e' il risultato analitico e U l'incertezza di misurazione ampliata, utilizzando un fattore di copertura di 2, da cui risulta un livello di affidabilita' di circa 95 %.».
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 novembre 2004
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 353
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