Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 novembre 2004 |
Recepimento della direttiva 2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre 2003, che modifica la direttiva 98/53/CE, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2003/121/CE della Commissione del 15 dicembre 2003 che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari; Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari modificato da ultimo dal Regolamento CE n. 683/2004 della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica il Regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia; Visto il decreto 23 dicembre 2000 recante il recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001; Visto il decreto 31 maggio 2003 di recepimento della direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9; Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 7 settembre 2004; Ritenuto di dover procedere ad una modifica delle disposizioni nazionali; Decreta:
Art. 1.
1. Il decreto 23 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001, modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2003 e' modificato come segue. A) All'allegato I sono apportate le seguenti modifiche: 1) il punto 5.2.1, lettera d) e' sostituito dal seguente: «5.2.1, lettera d) Il campione globale, del peso di 30 kg, va mescolato e suddiviso in tre campioni di laboratorio uguali di 10 kg prima della macinatura (nel caso di arachidi, di frutti a guscio, di frutta secca e di granoturco, tale suddivisione non e' necessaria se destinati ad essere selezionati o a subire altri trattamenti fisici, oppure se si dispone di un'apparecchiatura in grado di omogeneizzare un campione di 30 kg). Nel caso in cui il peso del campione globale sia inferiore a 10 kg, il campione globale non deve essere suddiviso in tre campioni di laboratorio. Nel caso delle spezie, il peso del campione globale non e' superiore a 10 kg e pertanto non e' necessaria alcuna suddivisione in campioni di laboratorio.»; 2) il punto 5.2.2 e' sostituito dal seguente: «5.2.2 Accettazione di una partita o sottopartita: a) per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e il granoturco destinati alla selezione o ad altri trattamenti fisici nonche' per le spezie: accettazione, se il campione globale o la media dei campioni di laboratorio sono conformi al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero; rifiuto, se il campione globale o la media dei campioni di laboratorio superano il limite massimo al di la' di un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero; b) per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e i cereali destinati al consumo umano diretto e i cereali, ad eccezione del granoturco, destinati ad essere selezionati o subire altri trattamenti fisici: accettazione, se nessuno dei campioni di laboratorio supera il limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero; rifiuto, se uno o piu' dei campioni di laboratorio superano il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero; qualora il peso del campione globale sia &60; 10 kg: accettazione, se il campione globale e' conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero; rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»; 3) il punto 5.4.2 e' sostituito dal seguente: «5.4.2 Accettazione di una partita o di una sottopartita: accettazione, se il campione globale e' conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero; rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero.»; 4) il punto 5.5.1.2 e' sostituito dal seguente: «5.5.1.2 Accettazione di un partita o sottopartita: accettazione, se il campione globale e' conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero; rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della misurazione per il recupero.»; 5) il punto 5.5.2.3 e' sostituito dal seguente: «5.5.2.3 Accettazione di un partita o sottopartita: accettazione, se il campione globale e' conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero; rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per il recupero.». B) L'allegato II e' modificato come segue: 1) il punto 4.4. e' sostituito dal seguente: «4.4. Calcolo della percentuale di recupero e registrazione dei risultati. Il risultato analitico viene registrato, sotto forma corretta o meno, per il fattore di recupero. Devono essere indicati la modalita' di registrazione e la percentuale di recupero. Il risultato analitico corretto per il recupero e' usato per verificare la conformita' (cfr. allegato I, punti 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 e 5.5.2.3). Il risultato analitico viene registrato secondo la formula x +/- U, in cui x e' il risultato analitico e U l'incertezza di misurazione ampliata, utilizzando un fattore di copertura di 2, da cui risulta un livello di affidabilita' di circa 95 %.». Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 353 |
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