| 
| Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 17 novembre 2004 |  | Recepimento  della  direttiva  2003/78/CE  della  Commissione dell'11 agosto  2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista la direttiva 2003/78/CE della Commissione dell'11 agosto 2003 che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari;
 Visto   il   regolamento   (CE)   n.   466/2001  della  Commissione dell'8 marzo   2001   che   definisce  i  tenori  massimi  di  taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
 Visto   il   regolamento   (CE)   n.  1425/2003  della  Commissione dell'11 agosto 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina;
 Visto   il   regolamento   (CE)   n.   455/2004  della  Commissione dell'11 marzo  2004  che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina;
 Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;
 Ritenuto   di   dover   recepire   nell'ordinamento   nazionale  le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopraccitata;
 Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali  di analisi di cui all'art. 21, della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 7 settembre 2004;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Il  controllo  ufficiale dei tenori massimi ammissibili di patulina nei  prodotti  alimentari  deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento  e  di  analisi  riportati  negli  allegati al presente decreto, parte integrante dello stesso.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 novembre 2004
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 354
 |  |  |  | Allegato I 
 METODI  DI  CAMPIONAMENTO  PER  IL  CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI
 PATULINA IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI.
 
 1. Oggetto e campo d'applicazione.
 I  campioni  destinati  al  controllo  ufficiale  dei  tenori  di patulina  nei  prodotti alimentari devono essere prelevati secondo le modalita' di seguito indicate. I campioni globali cosi' ottenuti sono considerati  rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono stati   prelevati.  La  conformita'  delle  partite,  per  quanto  si riferisce  al  tenore  massimo  stabilito  dal  regolamento  (CE)  n. 1425/2003  e  successive  modifiche  e'  determinata  in funzione dei tenori riscontrati nelle aliquote analizzate. 2. Definizioni.
 2.1  Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato  in  un'unica  volta,  per  il  quale  e' stata accertata, dall'addetto  al  controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni,  quali  l'origine,  la  varieta',  il tipo di imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere o la marcatura.
 2.2   Sottopartita:   porzione   di  una  partita  designata  per l'applicazione  delle  modalita'  di  prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.
 2.3  Campione  elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.
 2.4 Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
 2.5  Campione  di laboratorio: campione destinato al laboratorio, ricavato  dal  campione globale, da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.
 2.6  Aliquota:  porzione  ottenuta  dal campione di laboratorio e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio. 3. Disposizioni generali.
 3.1. Personale.
 Il  prelievo  dei  campioni  deve  essere effettuato da personale qualificato  che  deve  operare  secondo  le  modalita'  del presente allegato.
 3.2. Prodotto da campionare.
 Ciascuna  partita  da  controllare  e'  oggetto  di campionamento separato.
 3.3. Precauzioni da prendere.
 Durante  il  campionamento  e  la  preparazione  dei  campioni di laboratorio  e'  necessario  evitare  qualsiasi  condizione che possa modificare  il  tenore  di  patulina  e  compromettere l'analisi o la rappresentativita' del campione globale.
 3.4. Preparazione dei campioni elementari.
 I   campioni  elementari  devono  essere  prelevati,  per  quanto possibile,  in  vari  punti  distribuiti  casualmente nella partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.
 3.5. Preparazione del campione globale.
 Il campione globale deve avere il peso di almeno un chilo, a meno che  cio'  non  sia  possibile,  come  nel  caso  di campionamento di prodotti  alimentari  in  confezioni singole. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni della tabella 2.
 3.6. Preparazione del campione di laboratorio.
 Il  campione  di  laboratorio  deve  essere suddiviso in aliquote uguali  conformemente alle disposizioni di cui ai punti 3.7 e 3.8 del presente allegato.
 3.7. Preparazione delle aliquote.
 Le   dimensioni  di  ciascuna  aliquota  devono  essere  tali  da consentire almeno lo svolgimento di analisi in duplicato.
 Ogni  aliquota  deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale  inerte,  che  la  protegga  adeguatamente contro qualsiasi fattore  di  contaminazione,  da  perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto o dalla conservazione.
 3.8. Sigillatura ed etichettatura delle aliquote.
 Ogni   aliquota   viene   sigillata  sul  luogo  del  prelievo  e identificata  secondo  le  modalita' del decreto del Presidente della Repubblica  n.  327/1980. Per ciascun prelievo di campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la  partita  campionata, la data e il luogo di campionamento, nonche' qualsiasi   informazione   supplementare   che   possa  essere  utile all'analista.
 4. Modalita' di prelievo di campioni.
 Il  metodo  di prelievo applicato deve assicurare che il campione globale   sia   rappresentativo   della   partita   che  deve  essere controllata.
 4.1. Numero dei campioni elementari.
 Il  peso  del  campione  globale deve essere almeno di 1 kg (cfr. punto  3.5).  Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita e' indicato nella tabella 1. Nel caso di prodotti liquidi la  partita possibilmente deve essere mescolata in modo accurato, con mezzi  manuali o meccanici, immediatamente prima del prelievo. In tal caso  si puo' presumere che la patulina sia distribuita omogeneamente all'interno  della  partita.  Pertanto  e'  sufficiente prelevare tre campioni  elementari  per  formare  il  campione  globale. I campioni elementari  devono  avere  un  peso  analogo.  Il peso di un campione elementare  deve  essere almeno 100 grammi e dipende dalle dimensioni dei componenti della partita.
 Qualsiasi  deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.
 
 Tabella 1
 Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita
 
 =====================================================================
 |   Numero minimo di campioni elementari Peso della partita (in kg)|                prelevati =====================================================================
 < 50           |                    3 ---------------------------------------------------------------------
 da 50 a 500        |                    5 ---------------------------------------------------------------------
 > 500           |                    10
 
 Se  la  partita e' costituita da confezioni singole, il numero di confezioni  che  va  prelevato  per  formare  un  campione globale e' indicato nella tabella 2.
 
 Tabella 2 Numero  di  confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare
 un campione globale se la partita consiste in confezioni singole
 
 =====================================================================
 Numero di confezioni o unita'   |  Numero minimo di confezioni o
 della partita           |       unita' da prelevare =====================================================================
 da 1 a 25             |      1 confezione o unita' ---------------------------------------------------------------------
 |Circa il 5%, almeno due confezioni
 da 26 a 100            |             o unita' ---------------------------------------------------------------------
 |Circa il 5%, fino ad un massimo di
 > 100               |      10 confezioni o unita'
 
 5. Conformita' della partita o sottopartita alle norme.
 Se  il  risultato della prima analisi e' meno del 20% superiore o inferiore al tenore massimo, il laboratorio di controllo effettua una
 ripetizione dell'analisi e calcola la media dei risultati.
 La  partita e' conforme se il risultato della prima analisi e' di oltre  il  20% inferiore al tenore massimo o, qualora si effettui una ripetizione  di  analisi,  se  la media e' conforme al tenore massimo stabilito  dal  regolamento 1425/2003 e successive modifiche, tenendo conto   dell'incertezza  delle  misurazioni  e  delle  correzioni  di
 recupero.
 La  partita  non  e'  conforme  al  tenore  massimo stabilito dal regolamento  1425/2003  e  successive modifiche, se la media corretta per  il  recupero  supera  il  tenore  massimo oltre ogni ragionevole
 dubbio, tenendo conto dell'incertezza delle misurazioni.
 |  |  |  | Allegato II 
 PREPARAZIONE  DEI  CAMPIONI  E  CRITERI RELATIVI AI METODI DI ANALISI IMPIEGATI  NEL  CONTROLLO  UFFICIALE DEL TENORE DI PATULINA IN ALCUNI
 PRODOTTI ALIMENTARI.
 
 1. Precauzioni.
 Poiche'  la  distribuzione  della  patulina  in  alcuni  prodotti alimentari  potrebbe  non  essere  omogenea, i campioni devono essere preparati e soprattutto omogeneizzati con la massima cura.
 2. Trattamento del campione globale.
 Il  campione  globale  viene macinato finemente e accuratamente e mescolato,  utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.
 3. Suddivisione del campione globale in aliquote.
 Si  applicano  le  modalita'  previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327.
 4. Metodo di analisi che dovra' essere utilizzato dal laboratorio e modalita' di controllo del laboratorio stesso.
 4.1. Definizioni.
 Alcune   delle   definizioni   piu'   comunemente  usate  che  il laboratorio dovra' utilizzare sono riportate qui di seguito.
 r =   Ripetibilita',  valore  al di sotto del quale ci si aspetta che  la  differenza  assoluta  tra  i  risultati di due prove singole ottenuti  in  condizioni  di  ripetibilita'  (stesso campione, stesso operatore,   stessa   apparecchiatura,  stesso  laboratorio  e  breve intervallo   di   tempo)  rientri  nell'ambito  di  una  probabilita' specifica (normalmente del 95%), per cui r = 2,8 Sr' .
 S(base)r  = Deviazione  standard,  calcolata  in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilita'.
 RSD(base)r  = Deviazione  standard relativa, calcolata sulla base di  risultati  ottenuti in condizioni di ripetibilita' [(S(base)r /x) . 100] in cui x rappresenta la media dei risultati relativi a tutti i laboratori e a tutti i campioni.
 R = Riproducibilita',  valore al di sotto del quale ci si aspetta che  la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in  condizioni  di  riproducibilita'  (ossia  su  materiale  identico ottenuto dagli operatori in diversi laboratori che usano il metodo di prova  normalizzato)  rientri  nell'ambito  di una certa probabilita' (normalmente del 95%); in altre parole R = 2,8 . S(base)R  .
 S(base)R = Deviazione  standard,  calcolata  in  base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilita'.
 RSD(base)R   = Deviazione standard relativa, calcolata sulla base di  risultati  ottenuti  in condizioni di riproducibilita' [(S(base)R /x) . 100].
 4.2 Requisiti generali.
 I  metodi  di  analisi  utilizzati  per il controllo dei prodotti alimentari devono essere conformi alle disposizioni di cui ai punti 1 e  2  dell'allegato  della  direttiva  85/591/CEE  del Consiglio, del 20 dicembre  1985, concernente l'istituzione di modalita' di prelievo dei  campioni  e  di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.
 4.3 Requisiti specifici.
 Se a livello comunitario non e' prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di patulina nei prodotti alimentari, i  laboratori  sono  liberi di applicare il metodo che preferiscono a condizione che esso rispetti i seguenti criteri:
 
 =====================================================================
 Tenore (micro)g/kg  |                |    Patulina    | =====================================================================
 | RSD(base)r  %  | RSD(base)R  %  | Recupero %
 < 20         |     <= 30      |     <= 40      | da 50 a 120
 20 - 50       |     <= 20      |     <= 30      | da 75 a 105
 > 50         |     <= 15      |     <= 25      | da 75 a 105
 
 I  limiti  di rilevazione dei metodi impiegati non sono indicati, dato  che  i valori di precisione sono espressi per le concentrazioni che presentano interesse.
 I  valori di precisione sono calcolati partendo dall'equazione di Horwitz:
 RSD(base)R = 2(elevato)(1-0,5logC) dove:
 RSDR'  e'  la  derivazione  standard  relativa, calcolata sulla base   di   risultati  ottenuti  in  condizioni  di  riproducibilita' [(S(base)r /x) . 100].
 C  e' il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100g/100g, 0,001 = 1,000 mg/kg).
 Si  tratta  di  un'equazione  generale  di  precisione  che si e' dimostrata  indipendente  dagli  analiti e dalla matrice e dipendente unicamente  dalla  concentrazione  per  la  maggior  parte dei metodi d'analisi consueti.
 4.4. Calcolo del fattore di recupero.
 Il  risultato analitico viene riportato, in forma corretta o meno per  il fattore di recupero. Devono essere indicati il modo in cui e' stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.
 4.5. Qualita' dei laboratori.
 I  laboratori  devono  conformarsi  alle disposizioni del decreto legislativo   del   26 maggio   1997,   n.   156  riguardante  misure supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti alimentari.
 |  |  |  |  |