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| Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 10 gennaio 2005 |  | Acque  minerali  naturali:  sospensione,  ai  sensi dell'articolo 17, comma  2,  del  decreto  ministeriale  12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validita' di alcuni decreti di riconoscimento. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
 
 Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
 Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
 Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
 Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come modificato   dal   decreto   ministeriale   29 dicembre  2003  ed  in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle   analisi  chimiche  di  acque  minerali  dei  nuovi  parametri antimonio  e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche' la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;
 Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre  1992,  n.  542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre  2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali gia'  riconosciute  alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione  dei  riconoscimenti  e,  a  tal fine, ha reso obbligatorio produrre  al  Ministero della salute, entro il termine del 31 ottobre 2004,  certificati  analitici  relativi  alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;
 Visto  il  decreto  dirigenziale  28 dicembre 2004, con il quale e' stata  sospesa  la  validita' dei decreti di riconoscimento di alcune acque  minerali in quanto le relative societa' non hanno trasmesso la prevista  certificazione  analitica  entro  il termine del 31 ottobre 2004;
 Preso   atto  che  nell'elenco  delle  acque  minerali  di  cui  al sopracitato  decreto  dirigenziale  28 dicembre  2004  non sono state inserite,  per  mero  errore  materiale,  le  seguenti acque minerali naturali:
 Fontesana del Pollino di Verbicaro (Cosenza);
 Limpida di Feroleto Antico (Catanzaro);
 Mitica di Fonni (Nuoro);
 Nuova Calena di Riardo (Caserta);
 Vitasana di Feroleto Antico (Catanzaro);
 Visti gli atti dell'ufficio;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  del  decreto ministeriale 12 novembre  1992,  n.  542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre  2003,  in  considerazione  della  mancata  ricezione dei certificati  analitici  entro  il  termine  del  31 ottobre  2004, e' sospesa,  con  decorrenza  immediata,  la  validita'  dei  decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali:
 Fontesana del Pollino di Verbicaro (Cosenza);
 Limpida di Feroleto Antico (Catanzaro);
 Mitica di Fonni (Nuoro);
 Nuova Calena di Riardo (Caserta);
 Vitasana di Feroleto Antico (Catanzaro).
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  alle ditte interessate ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.
 Roma, 10 gennaio 2005
 Il direttore generale: Greco
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