| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 
 Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195;
 Visto  il  testo  attualmente  vigente  del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;
 Vista  la  delibera  in  data  1° dicembre  2004  con  la  quale il Consiglio  superiore  della  magistratura ha modificato l'art. 26-bis del Regolamento interno, aggiungendo il comma 7;
 Decreta:
 
 Dopo  il  comma  6  dell'art.  26-bis  del  Regolamento  interno e' inserito il comma 7 formulato come segue:
 «7.  Nei casi in cui il rigetto della proposta definisca la pratica e  non  siano  state  presentate proposte alternative, la motivazione della delibera sara' redatta da un componente designato dal Consiglio immediatamente  dopo  la  votazione e dovra' essere depositata, entro trenta  giorni,  presso  la  Segreteria  Generale  del  Consiglio. La approvazione avverra' con le forme ed i modi di cui all'art. 44 comma 4 del Regolamento interno.»
 Roma, 24 dicembre 2004
 CIAMPI
 
 Il Segretario generale
 del Consiglio superiore della magistratura
 Ferranti
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