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| Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004 |  | Istituzione del Dipartimento per il programma di Governo. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 7;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  il  proprio  decreto  in  data  23 gennaio 2001, concernente l'organizzazione  dell'Ufficio  per  il  coordinamento  in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;
 Visto   il   proprio   decreto  in  data  23 luglio  2002,  recante «Ordinamento  delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  il  proprio  decreto in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 2003, istitutivo della struttura   di  missione  per  il  monitoraggio  dell'attuazione  del programma di Governo;
 Visto   il   proprio   decreto  in  data  23 luglio  2003,  recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, con  il  quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
 Visto  il  proprio  decreto  in  data  28 agosto  2003 con il quale all'on.  dott.  Claudio  Scajola  e'  stato  conferito  l'incarico di Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
 Visto  il  proprio  decreto  in data 28 agosto 2003, recante delega all'on. dott. Claudio Scajola delle funzioni in materia di attuazione del programma di Governo;
 Su proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
 Sentite le organizzazioni sindacali;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Dipartimento per il programma di Governo
 
 1.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e' istituito  il  Dipartimento  per  il programma di Governo, di seguito denominato  «Dipartimento», quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
 |  |  |  | Art. 2. Funzioni del Dipartimento
 
 1.  Il  Dipartimento  fornisce  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato, il supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle funzioni  di  cui  all'art.  19,  comma 2, lettere a), b), e g) della legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, ed all'art. 2, comma 2, lettere h), n), o), del decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  e successive modificazioni e integrazioni.
 2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto per la  Conferenza  dei  Capi  di  Gabinetto di cui all'art. 24, comma 5, secondo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  in data 23 luglio 2002, per il comitato tecnico scientifico di  cui  all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  per  gli  altri  comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui si avvale il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato.
 3.  Il  Dipartimento  provvede,  infine, alla gestione degli affari generali,  amministrativi  e  contabili  relativi  al personale ed al funzionamento degli uffici.
 |  |  |  | Art. 3. Capo del Dipartimento
 
 1. Il capo del Dipartimento e' nominato ai sensi degli articoli 18, 21  e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Cura l'organizzazione ed il  funzionamento  del  Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei  risultati  raggiunti,  in  relazione  agli obiettivi fissati dal Ministro,  se  nominato; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale  generale ed assicura il corretto ed efficiente raccordo tra  i  predetti  uffici  e  quelli  di  diretta  collaborazione  del Ministro,  se nominato, fermo restando, in tal caso, il coordinamento da  parte  del  Capo  di  Gabinetto  tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.
 |  |  |  | Art. 4. Organizzazione
 
 1.   Il   Dipartimento   si  articola  in  tre  uffici  di  livello dirigenziale generale e sei servizi.
 2.  Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 3, del   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni, e' definita l'organizzazione interna del  Dipartimento, anche in relazione all'attivita' di supporto degli uffici  di  diretta  collaborazione del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato.
 3.  Presso  il  Dipartimento  continuano ad operare la banca dati e l'osservatorio   di  cui  all'art.  7,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,  e successive modificazioni e integrazioni.
 |  |  |  | Art. 5. Personale
 
 1.  All'assegnazione  del  personale  al  Dipartimento  provvede il Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, d'intesa  con  il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato.
 2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto l'Ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle  amministrazioni  dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2001, e la struttura di missione «Ufficio per il programma di Governo», di cui al decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2003, sono soppressi.  Il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  presso  i  citati  uffici,  anche  in posizione  di  comando,  distacco,  fuori  ruolo o altre similari, e' assegnato,  al  Dipartimento  per  il  programma di Governo, ai sensi dell'art.  9  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, e successive modificazioni e integrazioni.
 |  |  |  | Art. 6. Modifiche  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 23 luglio 2002
 
 1.  All'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 23 luglio 2002, dopo le parole «17) l'ufficio nazionale  per il servizio civile;» sono inserite le seguenti «18) il Dipartimento per il programma di Governo».
 2.  L'art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente articolo:
 «Art.  33  (Dipartimento  per  il  programma  di  Governo). - 1. Il Dipartimento  per il programma di Governo e' la struttura di supporto tecnico-amministrativo  del Presidente del Consiglio dei Ministri per lo   svolgimento  delle  funzioni  di  monitoraggio  dello  stato  di attuazione  del programma di Governo e delle politiche settoriali. In particolare  il  Dipartimento  cura  il  supporto  per: l'analisi del programma  di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare,  nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali;  l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli  indirizzi  politico-amministrativi  delineati dal programma di Governo;  l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi  stabiliti;  il  monitoraggio  e  la  verifica,  sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche   settoriali  nonche'  del  conseguimento  degli  obiettivi economico-finanziari  programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficolta'    o    degli    scostamenti    eventualmente   rilevati; l'informazione,  la  comunicazione  e  la promozione dell'attivita' e delle  iniziative  del  Governo  per  la  realizzazione del programma mediante   periodici   rapporti,   pubblicazioni   e   strumenti   di comunicazione  di massa; il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
 2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto del comitato  tecnico scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,  e successive modificazioni e integrazioni. Presso il Dipartimento operano altresi' la banca dati e l'osservatorio  di  cui  all'art.  7, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 286.
 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di sei servizi.».
 |  |  |  | Art. 7. Individuazione del datore di lavoro
 
 1.  Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni, al Dipartimento per il programma  di  Governo  si applica l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003.
 Il  presente  decreto  viene  trasmesso,  per  gli  adempimenti  di competenza,   all'Ufficio  bilancio  e  ragioneria  del  Segretariato generale   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 dicembre 2004
 
 p. Il Presidente: Letta
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2005
 
 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 4
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