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| Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 |  | Ripubblicazione  del  testo  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2005)", corredato delle relative  note.  (Pubblicata  nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004). |  | 
 |  |  |  | AVVERTENZA: Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato  redatto
 dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi dell'art.10,
 comma  3-bis,  del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
 delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
 Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.1092,  al solo fine di
 facilitare  la  lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
 quali  e'  operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia
 dell'atto legislativo qui trascritto.
 Art. 1
 
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 1. Per l'anno 2005, il livello   |
 massimo del saldo netto da       |
 finanziare resta determinato in  |
 termini di competenza in 50.000  |
 milioni di euro, al netto di     |
 7.494 milioni di euro per        |
 regolazioni debitorie. Tenuto    |
 conto delle operazioni di        |
 rimborso di prestiti, il livello |
 massimo del ricorso al mercato   |
 finanziario di cui all'articolo  |
 11 della legge 5 agosto 1978, n. |
 468, e successive modificazioni, |
 ivi compreso l'indebitamento     |
 all'estero per un importo        |
 complessivo non superiore a 2.000|
 milioni di euro relativo ad      |
 interventi non considerati nel   |
 bilancio di previsione per il    |
 2005, resta fissato, in termini  |
 di competenza, in 245.000 milioni|
 di euro per l'anno finanziario   |
 2005.                            |Risultati differenziali
 --------------------------------------------------------------------
 2. Per gli anni 2006 e 2007 il   |
 livello massimo del saldo netto  |
 da finanziare del bilancio       |
 pluriennale a legislazione       |
 vigente, tenuto conto degli      |
 effetti della presente legge, e' |
 determinato, rispettivamente, in |
 41.000 milioni di euro ed in     |
 24.500 milioni di euro, al netto |
 di 3.572 milioni di euro per     |
 l'anno 2006 e 3.176 milioni di   |
 euro per l'anno 2007, per le     |
 regolazioni debitorie; il livello|
 massimo del ricorso al mercato e'|
 determinato, rispettivamente, in |
 235.000 milioni di euro ed in    |
 210.000 milioni di euro. Per il  |
 bilancio programmatico degli anni|
 2006 e 2007, il livello massimo  |
 del saldo netto da finanziare e' |
 determinato, rispettivamente, in |
 43.000 milioni di euro ed in     |
 39.000 milioni di euro ed il     |
 livello massimo del ricorso al   |
 mercato e' determinato,          |
 rispettivamente, in 281.000      |
 milioni di euro ed in 246.000    |Livello massimo del saldo netto
 milioni di euro.                 |da finanziare
 --------------------------------------------------------------------
 3. I livelli del ricorso al      |
 mercato di cui ai commi 1 e 2 si |
 intendono al netto delle         |
 operazioni effettuate al fine di |
 rimborsare prima della scadenza o|
 ristrutturare passivita'         |
 preesistenti con ammortamento a  |
 carico dello Stato.              |Livelli del ricorso al mercato
 --------------------------------------------------------------------
 4. Per ciascuno degli anni 2005, |
 2006 e 2007, le maggiori entrate |
 rispetto alle previsioni         |
 derivanti dalla normativa vigente|
 sono interamente utilizzate per  |
 la riduzione del saldo netto da  |
 finanziare, salvo che si tratti  |
 di assicurare la copertura       |
 finanziaria di interventi urgenti|
 ed imprevisti necessari per      |
 fronteggiare calamita' naturali, |
 improrogabili esigenze connesse  |
 con la tutela della sicurezza del|
 Paese, situazioni di emergenza   |
 economico-finanziaria ovvero     |
 riduzioni della pressione fiscale|
 finalizzate al conseguimento     |
 degli obiettivi indicati nel     |Destinazione delle maggiori
 Documento di programmazione      |entrate rispetto alle previsioni,
 economico-finanziaria.           |a legislazione vigente
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 5. Al fine di assicurare il      |
 conseguimento degli obiettivi di |
 finanza pubblica stabiliti in    |
 sede di Unione europea, indicati |
 nel Documento di programmazione  |
 economico-finanziaria e nelle    |
 relative note di aggiornamento,  |
 per il triennio 2005 - 2007 la   |
 spesa complessiva delle          |
 amministrazioni pubbliche        |
 inserite nel conto economico     |
 consolidato, individuate per     |
 l'anno 2005 nell'elenco 1        |
 allegato alla presente legge e   |
 per gli anni successivi          |
 dall'Istituto nazionale di       |
 statistica (ISTAT) con proprio   |
 provvedimento pubblicato nella   |
 Gazzetta Ufficiale non oltre il  |
 31 luglio di ogni anno, non puo' |
 superare il limite del 2 per     |
 cento rispetto alle              |
 corrispondenti previsioni        |
 aggiornate del precedente anno,  |
 come risultanti dalla Relazione  |
 previsionale e programmatica.    |
 6. Le disposizioni del comma 5   |
 non si applicano alle spese per  |
 gli organi costituzionali, per il|
 Consiglio superiore della        |
 Magistratura, per interessi sui  |
 titoli di Stato, per prestazioni |
 sociali in denaro connesse a     |
 diritti soggettivi e per         |
 trasferimenti all'Unione europea |
 a titolo di risorse proprie.     |
 7. Le amministrazioni di cui al  |
 comma 5, oltre ad applicare le   |
 specifiche disposizioni di cui ai|
 commi successivi, adottano       |
 comportamenti coerenti con quanto|
 previsto nel comma 5.5. Al fine  |
 di assicurare il conseguimento   |
 degli obiettivi di finanza       |
 pubblica stabiliti in sede di    |
 Unione europea, indicati nel     |
 Documento di programmazione      |
 economico-finanziaria e nelle    |
 relative note di aggiornamento,  |
 per il triennio 2005 - 2007 la   |
 spesa complessiva delle          |
 amministrazioni pubbliche        |
 inserite nel conto economico     |
 consolidato, individuate per     |
 l'anno 2005 nell'elenco 1        |
 allegato alla presente legge e   |
 per gli anni successivi          |
 dall'Istituto nazionale di       |
 statistica (ISTAT) con proprio   |
 provvedimento pubblicato nella   |
 Gazzetta Ufficiale non oltre il  |
 31 luglio di ogni anno, non puo' |
 superare il limite del 2 per     |
 cento rispetto alle              |
 corrispondenti previsioni        |
 aggiornate del precedente anno,  |
 come risultanti dalla Relazione  |Limite all'incremento delle spese
 previsionale e programmatica.    |delle pubbliche amministrazioni
 --------------------------------------------------------------------
 8. Al fine di assicurare il      |
 concorso del bilancio dello Stato|
 al raggiungimento degli obiettivi|
 di cui ai commi da 5 a 7, per il |
 triennio 2005-2007 gli           |
 stanziamenti iniziali di         |
 competenza e di cassa delle spese|
 aventi impatto diretto sul conto |
 economico consolidato delle      |
 pubbliche amministrazioni, tranne|
 quelli di cui al comma 6 nonche' |
 quelli connessi ad accordi       |
 internazionali gia' ratificati, a|
 limiti di impegno gia' attivati e|
 a rate di ammortamento mutui,    |
 possono essere incrementati entro|
 il limite del 2 per cento        |
 rispetto alle corrispondenti     |
 previsioni iniziali del          |
 precedente esercizio ridotte ai  |
 sensi del decreto-legge 12 luglio|
 2004, n. 168, convertito, con    |
 modificazioni, dalla legge 30    |
 luglio 2004, n. 191, intendendosi|
 corrispondentemente rideterminate|
 le relative autorizzazioni di    |
 spesa mediante rimodulazione nei |
 successivi esercizi. Le dotazioni|
 di competenza e di cassa del     |
 bilancio dello Stato sono        |
 conseguentemente ridotte secondo |
 quanto previsto nell'elenco 2    |
 allegato alla presente legge. Per|
 gli stanziamenti relativi ad     |
 oneri di personale si fa         |
 riferimento alla dinamica        |
 tendenziale complessiva dei      |
 relativi livelli di spesa.       |
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 9. Per il triennio 2005-2007, le |
 riassegnazioni di entrate e      |
 l'utilizzo dei fondi di riserva  |
 per spese obbligatorie e d'ordine|
 e per spese impreviste non       |
 possono essere superiori a quelli|
 del precedente esercizio         |
 incrementati del 2 per cento. Nei|
 casi di particolare necessita' e |
 urgenza, il predetto limite puo' |
 essere superato, con decreto del |
 Presidente del Consiglio dei     |
 ministri, su proposta del        |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, da comunicare alle      |
 competenti Commissioni           |Applicazione al bilancio dello
 parlamentari e alla Corte dei    |Stato del criterio di incremento
 conti.                           |delle spese delle PP.AA.
 --------------------------------------------------------------------
 10. Le dotazioni indicate nella  |
 Tabella C allegata alla presente |
 legge sono rideterminate, nella  |
 medesima Tabella, in coerenza con|
 i limiti di cui ai commi da 8 a  |Rideterminazione dotazioni
 14.                              |Tabella C
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 11. Fermo quanto stabilito per   |
 gli enti locali dal comma 42, la |
 spesa annua per studi ed         |
 incarichi di consulenza conferiti|
 a soggetti estranei              |
 all'amministrazione sostenuta per|
 ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
 2007 dalle pubbliche             |
 amministrazioni di cui           |
 all'articolo 1, comma 2, del     |
 decreto legislativo 30 marzo     |
 2001, n. 165, esclusi le         |
 universita', gli enti di ricerca |
 e gli organismi equiparati, non  |
 deve essere superiore a quella   |
 sostenuta nell'anno 2004.        |
 L'affidamento di incarichi di    |
 studio o di ricerca, ovvero di   |
 consulenze a soggetti estranei   |
 all'amministrazione in materie e |
 per oggetti rientranti nelle     |
 competenze della struttura       |
 burocratica dell'ente, deve      |
 essere adeguatamente motivato ed |
 e' possibile soltanto nei casi   |
 previsti dalla legge ovvero      |
 nell'ipotesi di eventi           |
 straordinari. In ogni caso,      |
 l'atto di affidamento di         |
 incarichi e consulenze di cui al |
 secondo periodo deve essere      |
 trasmesso alla Corte dei conti.  |
 L'affidamento di incarichi in    |
 assenza dei presupposti di cui al|
 presente comma costituisce       |Limite alle spese per incarichi
 illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni
 responsabilita' erariale.        |alla P.A.
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 12. Per ciascuno degli anni 2005,|
 2006 e 2007, le pubbliche        |
 amministrazioni di cui           |
 all'articolo 1, comma 2, del     |
 decreto legislativo 30 marzo     |
 2001, n. 165, non possono        |
 effettuare spese di ammontare    |
 superiore rispettivamente al 90, |
 80 e 70 per cento della spesa    |
 sostenuta nell'anno 2004, come   |
 rideterminata ai sensi del       |
 decreto-legge 12 luglio 2004, n. |
 168, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 30    |
 luglio 2004, n. 191, per         |
 l'acquisto, la manutenzione, il  |
 noleggio e l'esercizio di        |
 autovetture. Ai fini di cui al   |
 primo periodo, le medesime       |
 pubbliche amministrazioni sono   |
 tenute a trasmettere, entro il 31|
 marzo 2005, al Ministero         |
 dell'economia e delle finanze -  |
 Dipartimento della Ragioneria    |
 generale dello Stato una         |
 relazione da cui risulti la      |
 consistenza dei mezzi di         |
 trasporto a disposizione e la    |
 loro destinazione. In caso di    |
 mancata trasmissione della       |
 relazione nei termini suddetti,  |
 le pubbliche amministrazioni     |
 inadempienti non possono         |
 effettuare, relativamente alle   |
 spese di cui al primo periodo,   |
 pagamenti in misura superiore al |
 50 per cento della spesa         |
 complessiva sostenuta nell'anno  |Riduzione spese P.A. per
 2004.                            |autovetture.
 --------------------------------------------------------------------
 13. Sulla base di effettive,     |
 motivate e documentate esigenze  |
 delle amministrazioni competenti,|
 il Ministro dell'economia e delle|
 finanze puo', con proprio        |
 decreto, stabilire che le        |
 disposizioni di cui al primo     |
 periodo del comma 12 non si      |
 applicano alle spese sostenute da|
 specifiche amministrazioni.      |
 Contestualmente alla loro        |
 adozione, i decreti di cui al    |
 primo periodo, corredati da      |
 apposite relazioni, sono         |Esclusione delle spese sostenute
 trasmessi alle Camere.           |da specifiche amministrazioni
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 14. Entro il 30 giugno 2005, il  |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze trasmette alle Camere una|
 relazione concernente lo stato di|
 attuazione degli interventi di   |
 cui ai commi 12 e 13 in cui si   |
 evidenzino i risultati conseguiti|
 in termini di riduzione della    |Relazione del Ministro
 spesa.                           |dell'economia e delle finanze
 --------------------------------------------------------------------
 15. Per l'anno 2005, il concorso |
 al raggiungimento degli obiettivi|
 di cui ai commi da 5 a 7, per i  |
 settori di intervento di cui alle|
 lettere a), b) e c) del presente |
 comma, e' garantito anche        |
 mediante la limitazione dei      |
 pagamenti a favore dei soggetti  |
 beneficiari negli ammontari      |
 indicati:                        |
 a) strumenti di intervento       |
 finanziati con i fondi di cui    |
 agli articoli 60 e 61 della legge|
 27 dicembre 2002, n. 289, e      |
 successive modificazioni: 6.550  |
 milioni di euro, ivi compresi gli|
 interventi di cui alle lettere b)|
 e c) del presente comma per      |
 complessivi 1.850 milioni di     |
 euro;                            |
 b) fondo investimenti-incentivi  |
 alle imprese del Ministero delle |
 attivita' produttive: 2.750      |
 milioni di euro, ivi comprese le |
 risorse erogate dal Fondo        |
 innovazione tecnologica e gli    |
 interventi finanziati con gli    |
 strumenti di cui alla lettera a);|
 c) interventi finanziati         |
 dall'articolo 13, comma 1, della |
 legge 1º agosto 2002, n. 166, i  |
 cui stanziamenti sono iscritti   |
 nello stato di previsione del    |
 Ministero delle infrastrutture e |
 dei trasporti: 450 milioni di    |
 euro, ivi inclusi gli interventi |
 finanziati con gli strumenti di  |
 cui alla lettera a).             |Limitazione ai pagamenti
 --------------------------------------------------------------------
 16. Al fine di assicurare il     |
 rispetto dei limiti di cui al    |
 comma 15, i soggetti che         |
 gestiscono le risorse ivi        |
 indicate trasmettono             |
 trimestralmente al Ministero     |
 dell'economia e delle finanze -  |
 Dipartimento per le politiche di |
 sviluppo e di coesione e al      |
 Dipartimento della Ragioneria    |
 generale dello Stato, le         |
 informazioni sull'ammontare delle|
 somme erogate per singolo        |
 strumento e intervento           |Trasmissione trimestrale di
 aggiornando le previsioni        |informazioni al Ministero
 relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze
 --------------------------------------------------------------------
 17. Fermo restando il limite     |
 complessivo dei pagamenti di cui |
 al comma 15, pari a 7.900 milioni|
 di euro, al fine di garantire gli|
 obiettivi di spesa del Fondo per |
 le aree sottoutilizzate per      |
 l'intero territorio nazionale, di|
 cui alla revisione di meta'      |
 periodo del Quadro comunitario di|
 sostegno 2000-2006 per le regioni|
 dell'obiettivo 1, prevista       |
 dall'articolo 14 del regolamento |
 (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, |
 del 21 giugno 1999, i limiti     |
 settoriali di cui al comma 15,   |
 lettere a), b) e c), possono     |
 essere modificati con decreto del|
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, in relazione            |
 all'andamento dei pagamenti. Per |
 le stesse finalita' le           |
 amministrazioni centrali si      |
 conformano all'obiettivo di      |
 destinare al Mezzogiorno almeno  |
 il 30 per cento della spesa      |
 ordinaria in conto capitale. Le  |
 amministrazioni centrali,        |
 nell'esercizio dei diritti       |
 dell'azionista nei confronti     |
 delle societa' di capitali a     |
 prevalente partecipazione        |
 pubblica diretta o indiretta,    |
 adottano le opportune direttive  |
 per conformarsi ai principi di   |
 cui al presente comma.           |Limiti settoriali
 --------------------------------------------------------------------
 18. A modifica di quanto         |
 stabilito dall'articolo 32, comma|
 1, della legge 27 dicembre 2002, |
 n. 289, per il triennio 2005-2007|
 i soggetti titolari di conti     |
 correnti e di contabilita'       |
 speciali aperti presso la        |
 Tesoreria dello Stato, inseriti  |
 nell'elenco 1 allegato alla      |
 presente legge, non possono      |
 effettuare prelevamenti dai      |
 rispettivi conti aperti presso la|
 Tesoreria dello Stato superiori  |
 all'importo cumulativamente      |
 prelevato alla fine di ciascun   |
 bimestre dell'anno precedente    |
 aumentato del 2 per cento. Sono  |
 esclusi da tale limite le regioni|
 e le province autonome di Trento |
 e di Bolzano, gli enti locali di |
 cui all'articolo 2, commi 1 e 2, |
 del testo unico di cui al decreto|
 legislativo 18 agosto 2000, n.   |
 267, gli enti previdenziali, gli |
 enti del Servizio sanitario      |
 nazionale, il Consiglio nazionale|
 dell'economia e del lavoro, il   |
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze, per i conti relativi    |
 alle funzioni trasferite a       |
 seguito della trasformazione     |
 della Cassa depositi e prestiti  |
 in Spa, le agenzie fiscali di cui|
 all'articolo 57 del decreto      |
 legislativo 30 luglio 1999, n.   |
 300, ed i conti accesi ai sensi  |
 dell'articolo 576 del regolamento|
 di cui al regio decreto 23 maggio|
 1924, n. 827, e successive       |
 modificazioni. Sono, inoltre,    |
 esclusi i conti riguardanti      |
 interventi di politica           |
 comunitaria, i conti intestati ai|
 fondi di rotazione individuati ai|
 sensi dell'articolo 93, comma 8, |
 della legge 27 dicembre 2002, n. |
 289, o ai loro gestori, i conti  |
 relativi ad interventi di        |
 emergenza, il conto finalizzato  |
 alla ripetizione di titoli di    |
 spesa non andati a buon fine,    |
 nonche' i conti istituiti        |Limiti ai prelevamenti dei
 nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali
 riferimento.                     |presso la Tesoreria.
 --------------------------------------------------------------------
 19. I soggetti interessati       |
 possono richiedere al Ministero  |
 dell'economia e delle finanze    |
 deroghe al vincolo di cui al     |
 comma 18 per effettive e motivate|
 esigenze. L'accoglimento della   |
 richiesta ovvero l'eventuale     |
 diniego, totale o parziale, e'   |
 disposto con determinazione      |
 dirigenziale. Le eccedenze di    |
 spesa riconosciute in deroga     |
 devono essere riassorbite; nelle |
 more del riassorbimento possono  |
 essere effettuate solo le spese  |
 previste per legge o derivanti da|
 contratti perfezionati, nonche'  |
 le spese indifferibili la cui    |
 mancata effettuazione comporta un|
 danno. I prelievi delle          |
 amministrazioni periferiche dello|
 Stato sono regolati con          |
 provvedimenti del Ministro       |
 dell'economia e delle finanze.   |Deroghe al comma 18
 --------------------------------------------------------------------
 20. Le disposizioni di cui       |
 all'articolo 66, comma 1, della  |Riduzione giacenze per gli enti
 legge 23 dicembre 2000, n. 388,  |obbligati a tenere disponibilita'
 continuano ad applicarsi per il  |liquide nelle contabilita'
 triennio 2005-2007.              |speciali.
 --------------------------------------------------------------------
 21. Ai fini della tutela         |
 dell'unita' economica della      |
 Repubblica, le regioni, le       |
 province, i comuni con           |
 popolazione superiore a 3.000    |
 abitanti, nonche' le comunita'   |
 montane, le comunita' isolane e  |
 le unioni di comuni con          |
 popolazione superiore a 10.000   |
 abitanti concorrono, in armonia  |
 con i principi recati dai commi  |
 da 5 a 7, alla realizzazione     |
 degli obiettivi di finanza       |
 pubblica per il triennio         |
 2005-2007 con il rispetto delle  |
 disposizioni di cui ai commi da  |
 22 a 53, che costituiscono       |
 principi fondamentali del        |
 coordinamento della finanza      |
 pubblica ai sensi degli articoli |
 117, terzo comma, e 119, secondo |
 comma, della Costituzione.       |Patto di stabilita' interno
 --------------------------------------------------------------------
 22. Per gli stessi fini di cui al|
 comma 21:                        |
 a) per l'anno 2005, il complesso |
 delle spese correnti e delle     |
 spese in conto capitale,         |
 determinato ai sensi del comma   |
 24, per ciascuna provincia, per  |
 ciascun comune con popolazione   |
 superiore a 3.000 abitanti, per  |
 ciascuna comunita' montana con   |
 popolazione superiore a 10.000   |
 abitanti non puo' essere         |
 superiore alla corrispondente    |
 spesa annua mediamente sostenuta |
 nel triennio 2001-2003,          |
 incrementata dell'11,5 per cento |
 limitatamente agli enti locali   |
 che nello stesso triennio hanno  |
 registrato una spesa corrente    |
 media pro-capite inferiore a     |
 quella media pro-capite della    |
 classe demografica di            |
 appartenenza e incrementata del  |
 10 per cento per i restanti enti |
 locali. Per le comunita' isolane |
 e le unioni di comuni di cui al  |
 comma 21 l'incremento e'         |
 dell'11,5 per cento. Per         |
 l'individuazione della spesa     |
 media del triennio si tiene conto|
 della media dei pagamenti, in    |
 conto competenza e in conto      |
 residui, e per l'individuazione  |
 della popolazione, ai fini       |
 dell'appartenenza alla classe    |
 demografica, si tiene conto della|
 popolazione residente calcolata  |
 secondo i criteri previsti       |
 dall'articolo 156 del testo unico|
 di cui al decreto legislativo 18 |
 agosto 2000, n. 267. Con decreto |
 del Ministro dell'economia e     |
 delle finanze, da emanare entro  |
 trenta giorni dalla data di      |
 entrata in vigore della presente |
 legge, e' stabilita la spesa     |
 media pro-capite per ciascuna    |
 delle classi demografiche di     |
 seguito indicate:                |
 1) province con popolazione fino |
 a 400.000 abitanti e superficie  |
 fino a 3.000 Kmq;                |
 2) province con popolazione fino |
 a 400.000 abitanti e superficie  |
 superiore a 3.000 Kmq;           |
 3) province con popolazione      |
 superiore a 400.000 abitanti e   |
 superficie fino a 3.000 Kmq;     |
 4) province con popolazione      |
 superiore a 400.000 abitanti e   |
 superficie superiore a 3.000 Kmq;|
 5) comuni da 3.000 a 4.999       |
 abitanti;                        |
 6) comuni da 5.000 a 9.999       |
 abitanti;                        |
 7) comuni da 10.000 a 19.999     |
 abitanti;                        |
 8) comuni da 20.000 a 59.999     |
 abitanti;                        |
 9) comuni da 60.000 a 99.999     |
 abitanti;                        |
 10) comuni da 100.000 a 249.999  |
 abitanti;                        |
 11) comuni da 250.000 a 499.999  |
 abitanti;                        |
 12) comuni da 500.000 abitanti ed|
 oltre;                           |
 13) comunita' montane con        |
 popolazione superiore a 10.000 e |
 fino a 50.000 abitanti;          |
 14) comunita' montane con        |
 popolazione superiore a 50.000   |
 abitanti;                        |
 b) per gli anni 2006 e 2007 si   |
 applica la percentuale di        |
 incremento del 2 per cento alle  |
 corrispondenti spese correnti e  |
 in conto capitale determinate per|
 l'anno precedente in conformita' |
 agli obiettivi stabiliti dai     |Criteri per la definizione dei
 commi da 21 a 53.                |limiti di spesa per enti locali
 --------------------------------------------------------------------
 23. Per gli stessi fini di cui al|
 comma 21, per l'anno 2005, il    |
 complesso delle spese correnti e |
 delle spese in conto capitale,   |
 determinato ai sensi del comma   |
 24, per ciascuna regione a       |
 statuto ordinario non puo' essere|
 superiore al corrispondente      |
 ammontare di spese dell'anno 2003|
 incrementato del 4,8 per cento.  |
 Per gli anni 2006 e 2007 si      |
 applica la percentuale di        |
 incremento del 2 per cento alle  |
 corrispondenti spese correnti e  |
 in conto capitale determinate per|
 l'anno precedente in conformita' |
 agli obiettivi stabiliti dai     |Limiti alle spese per le regioni
 commi da 21 a 53.                |a statuto ordinario
 --------------------------------------------------------------------
 24. Il complesso delle spese di  |
 cui ai commi 22 e 23 e'          |
 calcolato, sia per la gestione di|
 competenza che per quella di     |
 cassa, quale somma tra le spese  |
 correnti e quelle in conto       |
 capitale al netto delle:         |
 a) spese di personale, cui si    |
 applica la specifica disciplina  |
 di settore;                      |
 b) spese per la sanita' per le   |
 regioni che sono disciplinate dai|
 commi da 164 a 188;              |
 c) spese derivanti               |
 dall'acquisizione di             |
 partecipazioni azionarie e di    |
 altre attivita' finanziarie, dai |
 conferimenti di capitale e dalle |
 concessioni di crediti;          |
 d) spese per trasferimenti       |
 destinati alle amministrazioni   |
 pubbliche individuate in         |
 applicazione dei commi da 5 a 7; |
 e) spese connesse agli interventi|
 a favore dei minori soggetti a   |
 provvedimenti dell'autorita'     |
 giudiziaria minorile;            |
 f) spese per calamita' naturali  |
 per le quali sia stato dichiarato|
 lo stato di emergenza nonche'    |
 quelle sostenute dai comuni per  |
 il completamento dell'attuazione |
 delle ordinanze emanate dal      |
 Presidente del Consiglio dei     |
 ministri a seguito di            |
 dichiarazioni di stato di        |
 emergenza.                       |Calcolo del complesso delle spese
 --------------------------------------------------------------------
 25. Limitatamente all'anno 2005  |
 il complesso delle spese di cui  |
 al comma 24 e' calcolato anche al|
 netto delle spese in conto       |
 capitale derivanti da interventi |
 cofinanziati dall'Unione europea,|
 ivi comprese le corrispondenti   |Calcolo del complesso delle spese
 quote di parte nazionale.        |per l'anno 2005
 --------------------------------------------------------------------
 26. Gli enti possono eccedere i  |
 limiti di spesa stabiliti dai    |
 commi 22 e 23 solo per spese di  |
 investimento e nei limiti dei    |
 proventi derivanti da alienazione|
 di beni immobili, mobili, nonche'|
 delle erogazioni a titolo        |
 gratuito e liberalita'. Le       |
 regioni possono destinare le     |
 nuove entrate alla copertura     |
 degli eventuali disavanzi di     |Possibilita', per gli enti
 gestione accertati nel settore   |locali, di eccedere i limiti di
 sanitario.                       |spesa solo per investimenti.
 --------------------------------------------------------------------
 27. Le spese in conto capitale   |
 degli enti locali che eccedono il|
 limite di spesa stabilito dai    |
 commi da 21 a 53 possono essere  |
 anticipate a carico di un        |
 apposito fondo istituito presso  |
 la gestione separata della Cassa |
 depositi e prestiti Spa. Il fondo|
 e' dotato per l'anno 2005 di euro|
 250 milioni. Le anticipazioni    |
 sono estinte dagli enti locali   |
 entro il 31 dicembre 2006 e i    |
 relativi interessi, determinati e|
 liquidati sulla base di quanto   |
 previsto ai commi 2, 3 e 4       |
 dell'articolo 6 del decreto del  |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze 5 dicembre 2003,         |
 pubblicato nel supplemento       |
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale|
 n. 288 del 12 dicembre 2003,     |
 valutati in 10 milioni di euro,  |
 sono a carico del bilancio       |
 statale. Le anticipazioni sono   |
 corrisposte dalla Cassa depositi |
 e prestiti Spa direttamente ai   |
 soggetti beneficiari secondo     |
 indicazioni e priorita' fissate  |
 dal Comitato interministeriale   |
 per la programmazione economica  |
 (CIPE). Gli enti locali          |
 comunicano al CIPE e alla Cassa  |
 depositi e prestiti Spa, entro il|
 31 gennaio 2005, le spese che    |
 presentano le predette           |
 caratteristiche e, ove ad esse   |
 connessi, i progetti a cui si    |
 riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le
 di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti
 soggetti beneficiari.            |il limite.
 --------------------------------------------------------------------
 28. Fermo restando quanto        |
 previsto ai commi 26 e 27, al    |
 fine di promuovere lo sviluppo   |
 economico, e' autorizzata la     |
 spesa di euro 201.500.000 per    |
 l'anno 2005, di euro 176.500.000 |
 per l'anno 2006 e di euro        |
 170.500.000 per l'anno 2007 per  |
 la concessione di contributi     |
 statali al finanziamento di      |
 interventi diretti a tutelare    |
 l'ambiente e i beni culturali, e |
 comunque a promuovere lo sviluppo|
 economico e sociale del          |
 territorio. Possono accedere ai  |
 contributi gli interventi        |
 realizzati dagli enti destinatari|
 nei rispettivi territori per il  |Contributi per il finanziamento
 risanamento e il recupero        |di interventi a tutela
 dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni
 beni culturali.                  |culturali.
 --------------------------------------------------------------------
 29. Il Ministro dell'economia e  |
 delle finanze, individua con     |
 proprio decreto gli interventi e |
 gli enti destinatari dei         |
 contributi di cui al comma 28    |
 sulla base dei progetti          |
 preliminari da presentare entro  |
 novanta giorni dalla data di     |
 entrata in vigore della presente |
 legge, in coerenza con apposito  |
 atto di indirizzo parlamentare.  |
 Il Ministero dell'economia e     |
 delle finanze provvede           |
 all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari
 favore degli enti destinatari.   |dei contributi
 --------------------------------------------------------------------
 30. Al fine di consentire il     |
 monitoraggio degli adempimenti   |
 relativi al patto di stabilita'  |
 interno, anche secondo i criteri |
 adottati in contabilita'         |
 nazionale, le regioni e le       |
 province autonome di Trento e di |
 Bolzano, le province e i comuni  |
 con popolazione superiore a      |
 30.000 abitanti e le comunita'   |
 montane con popolazione superiore|
 a 50.000 abitanti trasmettono    |
 trimestralmente al Ministero     |
 dell'economia e delle finanze -  |
 Dipartimento della Ragioneria    |
 generale dello Stato, entro      |
 trenta giorni dalla fine del     |
 periodo di riferimento,          |
 utilizzando il sistema web       |
 appositamente previsto per il    |
 patto di stabilita' interno nel  |
 sito                             |
 www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,|
 le informazioni riguardanti sia  |
 la gestione di competenza che    |
 quella di cassa, attraverso un   |
 prospetto e con le modalita'     |
 definiti con decreto del predetto|
 Ministero, di concerto con il    |
 Ministero dell'interno, sentiti  |
 la Conferenza unificata di cui   |
 all'articolo 8 del decreto       |
 legislativo 28 agosto 1997, n.   |Monitoraggio adempimenti relativi
 281, e l'ISTAT.                  |al patto di stabilita' interno.
 --------------------------------------------------------------------
 31. Le province e i comuni con   |
 popolazione superiore a 5.000    |
 abitanti sono tenuti a           |
 predisporre entro il mese di     |
 febbraio una previsione di cassa |
 cumulata e articolata per        |
 trimestri del complesso delle    |
 spese come definite dal comma 24 |
 coerente con l'obiettivo annuale,|
 che comunicano: le province e i  |
 comuni con popolazione superiore |
 a 30.000 abitanti al Ministero   |
 dell'economia e delle finanze    |
 attraverso il sistema web, e i   |
 comuni con popolazione superiore |
 a 5.000 e fino a 30.000 abitanti |
 alle Ragionerie provinciali dello|
 Stato competenti per territorio. |
 Il collegio dei revisori dei     |
 conti dell'ente locale verifica, |
 entro il mese successivo al      |
 trimestre di riferimento, il     |
 rispetto dell'obiettivo          |
 trimestrale e la sua coerenza con|
 l'obiettivo annuale e, in caso di|
 inadempienza, ne da'             |
 comunicazione sia all'ente che al|
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze, per le province e i     |
 comuni con popolazione superiore |
 a 30.000 abitanti attraverso il  |
 predetto sistema web, e alle     |
 Ragionerie provinciali dello     |
 Stato competenti per territorio  |
 per i comuni con popolazione     |
 superiore a 5.000 e fino a 30.000|
 abitanti. I comuni con           |
 popolazione superiore a 3.000 e  |
 fino a 5.000 abitanti e le       |
 comunita' montane con popolazione|
 superiore a 10.000 abitanti      |
 predispongono, entro il mese di  |
 marzo, una previsione di cassa   |
 semestrale alla cui verifica e   |
 comunicazione alle Ragionerie    |
 provinciali dello Stato          |
 competenti per territorio        |
 provvede il revisore dei conti   |
 dell'ente. A seguito             |
 dell'accertamento del mancato    |
 rispetto dell'obiettivo          |
 trimestrale, o semestrale, gli   |
 enti sono tenuti nel trimestre, o|
 nel semestre, successivo a       |
 riassorbire lo scostamento       |
 registrato intervenendo sui      |
 pagamenti, computati ai sensi del|
 comma 24, nella misura necessaria|
 a garantire il rientro delle     |
 spese nei limiti stabiliti.      |
 Restano ferme per il mancato     |
 conseguimento degli obiettivi    |
 annuali le disposizioni recate   |Previsioni di cassa per province
 dai commi 32, 33, 34 e 35.       |e comuni
 --------------------------------------------------------------------
 32. Per gli enti locali, l'organo|
 di revisione                     |
 economico-finanziaria previsto   |
 dall'articolo 234 del testo unico|
 di cui al decreto legislativo 18 |
 agosto 2000, n. 267, verifica il |
 rispetto degli obiettivi annuali |
 del patto, sia in termini di     |
 competenza che di cassa, e in    |
 caso di mancato rispetto ne da'  |
 comunicazione al Ministero       |
 dell'interno sulla base di un    |
 modello e con le modalita' che   |
 verranno definiti con decreto del|
 Ministero dell'interno, di       |Verifica del rispetto degli
 concerto con il Ministero        |obiettivi del patto di
 dell'economia e delle finanze.   |stabilita'.
 --------------------------------------------------------------------
 33. Gli enti locali che non hanno|
 rispettato gli obiettivi del     |
 patto di stabilita' interno      |
 stabiliti per l'anno precedente  |
 non possono a decorrere dall'anno|
 2006:                            |
 a) effettuare spese per acquisto |
 di beni e servizi in misura      |
 superiore alla corrispondente    |
 spesa dell'ultimo anno in cui si |
 e' accertato il rispetto degli   |
 obiettivi del patto di stabilita'|
 interno, ovvero, ove l'ente sia  |
 risultato sempre inadempiente, in|
 misura superiore a quella del    |
 penultimo anno precedente ridotta|
 del 10 per cento. Per gli enti   |
 locali soggetti al patto di      |
 stabilita' interno dall'anno 2005|
 il limite e' commisurato, in sede|
 di prima applicazione, al livello|
 delle spese dell'anno 2003;      |
 b) procedere ad assunzioni di    |
 personale a qualsiasi titolo;    |Limitazioni per gli enti locali
 c) ricorrere all'indebitamento   |che non hanno rispettato il patto
 per gli investimenti.            |di stabilita'.
 --------------------------------------------------------------------
 34. La disposizione di cui al    |
 comma 33 si applica anche nel    |
 2005 per le province e i comuni  |
 con popolazione superiore a 5.000|
 abitanti che non hanno rispettato|
 gli obiettivi del patto di       |
 stabilita' interno per l'anno    |
 2004.                            |Estensione a province e comuni
 --------------------------------------------------------------------
 35. A decorrere dall'anno 2006, i|
 mutui e i prestiti obbligazionari|
 posti in essere dagli enti di cui|
 al comma 21 con istituzioni      |
 creditizie e finanziarie per il  |
 finanziamento degli investimenti |
 devono essere corredati da       |
 apposita attestazione da cui     |
 risulti il conseguimento degli   |
 obiettivi del patto di stabilita'|
 interno per l'anno precedente.   |
 L'istituto finanziatore o        |
 l'intermediario finanziario non  |
 possono procedere al             |
 finanziamento o al collocamento  |
 del prestito in assenza della    |
 predetta attestazione, che deve  |
 essere acquisita anche per l'anno|
 2005 con riferimento agli        |
 obiettivi del patto di stabilita'|
 interno delle province e dei     |Adempimenti degli enti locali per
 comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti
 a 5.000 abitanti.                |obbligazionari con banche.
 --------------------------------------------------------------------
 36. Gli enti di nuova istituzione|
 nell'anno 2005, o negli anni     |
 successivi, sono soggetti alle   |
 regole dei commi da 21 a 53      |
 dall'anno in cui e' disponibile  |
 la base di calcolo su cui        |
 applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni
 stabiliti al comma 22.           |agli enti di nuova istituzione.
 --------------------------------------------------------------------
 37. Attraverso le loro           |
 associazioni, le province, i     |
 comuni e le comunita' montane    |
 concorrono al monitoraggio       |
 sull'andamento delle spese. Le   |
 comunicazioni previste dai commi |
 30, 31 e 32 sono trasmesse anche |
 all'Unione delle province        |
 d'Italia (UPI), all'Associazione |
 nazionale dei comuni italiani    |
 (ANCI) e all'Unione nazionale    |Concorrenza delle associazioni
 comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio
 (UNCEM), per via telematica.     |della spesa pubblica.
 --------------------------------------------------------------------
 38. Per gli esercizi 2005, 2006 e|
 2007, le regioni a statuto       |
 speciale e le province autonome  |
 di Trento e di Bolzano           |
 concordano, entro il 31 marzo di |
 ciascun anno, con il Ministero   |
 dell'economia e delle finanze, il|
 livello delle spese correnti e in|
 conto capitale, nonche' dei      |
 relativi pagamenti, in coerenza  |
 con gli obiettivi di finanza     |
 pubblica per il periodo          |
 2005-2007. In caso di mancato    |
 accordo si applicano le          |Esclusione dal limite delle spese
 disposizioni di cui ai commi da  |per le regioni a statuto
 21 a 53.                         |speciale.
 --------------------------------------------------------------------
 39. Per gli enti locali dei      |
 rispettivi territori provvedono  |
 alle finalita' di cui ai commi da|
 21 a 53 le regioni a statuto     |
 speciale e le province autonome  |
 di Trento e di Bolzano ai sensi  |
 delle competenze alle stesse     |
 attribuite dai rispettivi statuti|
 di autonomia e dalle relative    |
 norme di attuazione. Qualora le  |
 predette regioni e province      |
 autonome non provvedano entro il |
 31 marzo di ciascun anno, si     |
 applicano, per gli enti locali   |
 dei rispettivi territori, le     |Regioni a statuto speciale e le
 disposizioni di cui ai commi da  |province autonome di Trento e di
 21 a 53.                         |Bolzano
 --------------------------------------------------------------------
 40. Resta ferma la facolta' delle|
 regioni e delle province autonome|
 di Trento e di Bolzano di        |
 estendere le regole del patto di |
 stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto
 degli enti ed organismi          |speciale e le province autonome
 strumentali.                     |di Trento e di Bolzano
 --------------------------------------------------------------------
 41. Sono abrogate le disposizioni|
 recate dall'articolo 29 della    |
 legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
 successive modificazioni,        |
 limitatamente alle regole del    |
 patto di stabilita' interno      |
 previsto per gli enti            |
 territoriali per gli anni 2005 e |
 successivi.                      |Abrogazioni di norme
 --------------------------------------------------------------------
 42. L'affidamento da parte degli |
 enti locali di incarichi di      |
 studio o di ricerca, ovvero di   |
 consulenze a soggetti estranei   |
 all'amministrazione, deve essere |
 adeguatamente motivato con       |
 specifico riferimento all'assenza|
 di strutture organizzative o     |
 professionalita' interne all'ente|
 in grado di assicurare i medesimi|
 servizi, ad esclusione degli     |
 incarichi conferiti ai sensi     |
 della legge 11 febbraio 1994, n. |
 109, e successive modificazioni. |
 In ogni caso l'atto di           |
 affidamento di incarichi e       |
 consulenze di cui al primo       |
 periodo deve essere corredato    |
 della valutazione dell'organo di |
 revisione economico-finanziaria  |
 dell'ente locale e deve essere   |
 trasmesso alla Corte dei conti.  |
 L'affidamento di incarichi in    |
 difformita' dalle previsioni di  |
 cui al presente comma costituisce|
 illecito disciplinare e determina|
 responsabilita' erariale. Le     |
 disposizioni di cui al presente  |Motivazione, da parte degli enti
 comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di
 popolazione superiore a 5.000    |consulenza a soggetti estranei
 abitanti.                        |all'amministrazione.
 --------------------------------------------------------------------
 43. I proventi delle concessioni |
 edilizie e delle sanzioni        |
 previste dal testo unico di cui  |
 al decreto del Presidente della  |
 Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,|
 possono essere destinati al      |
 finanziamento di spese correnti  |
 entro il limite del 75 per cento |
 per il 2005 e del 50 per cento   |Utilizzo proventi concessioni
 per il 2006.                     |edilizie e relative sanzioni.
 --------------------------------------------------------------------
 44. All'articolo 204 del testo   |
 unico di cui al decreto          |
 legislativo 18 agosto 2000, n.   |
 267, sono apportate le seguenti  |
 modificazioni:                   |
 0a) al comma 1, dopo le parole:   |
 "nuovi mutui" sono inserite le   |
 seguenti: "e accedere ad altre   |
 forme di finanziamento reperibili|
 sul mercato" e le parole: "25 per|
 cento" sono sostituite dalle     |
 seguenti: "12 per cento";        |
 b) dopo il comma 2, e' inserito  |
 il seguente:                     |
 "2-bis. Le disposizioni del comma|
 2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per
 alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte
 cui l'ente locale acceda".       |degli enti locali.
 --------------------------------------------------------------------
 45. Gli enti che alla data di    |
 entrata in vigore della presente |
 legge superino il limite di      |
 indebitamento di cui al comma 1  |
 dell'articolo 204 del testo unico|
 di cui al decreto legislativo 18 |
 agosto 2000, n. 267, come        |
 modificato dal comma 44, sono    |
 tenuti a ridurre il proprio      |
 livello di indebitamento entro i |
 seguenti termini:                |
 a) un importo annuale degli      |
 interessi di cui al citato comma |
 1 dell'articolo 204 non superiore|
 al 20 per cento entro la fine    |
 dell'esercizio 2008;             |
 b) un importo annuale degli      |
 interessi di cui al citato comma |
 1 dell'articolo 204 non superiore|
 al 16 per cento entro la fine    |
 dell'esercizio 2010;             |
 c) un importo annuale degli      |
 interessi di cui al citato comma |
 1 dell'articolo 204 non superiore|
 al 12 per cento entro la fine    |Obbligo di riduzione del livello
 dell'esercizio 2013.             |di indebitamento.
 --------------------------------------------------------------------
 46. All'articolo 101 del testo   |
 unico di cui al decreto          |
 legislativo 18 agosto 2000, n.   |
 267, sono apportate le seguenti  |
 modificazioni:                   |
 a) al comma 1, le parole:        |
 "quattro anni" sono sostituite   |
 dalle seguenti: "due anni";      |
 b) al comma 4, le parole:        |Riduzione del periodo di
 "quattro anni" sono sostituite   |collocazione in disponibilita'
 dalle seguenti: "due anni".      |per i segretari comunali.
 --------------------------------------------------------------------
 47. In vigenza di disposizioni   |
 che stabiliscono un regime di    |
 limitazione delle assunzioni di  |
 personale a tempo indeterminato, |
 sono consentiti trasferimenti per|
 mobilita', anche                 |
 intercompartimentale, tra        |
 amministrazioni sottoposte al    |
 regime di limitazione, nel       |
 rispetto delle disposizioni sulle|
 dotazioni organiche e, per gli   |
 enti locali, purche' abbiano     |
 rispettato il patto di stabilita'|
 interno per l'anno precedente.   |Trasferimenti per mobilita'.
 --------------------------------------------------------------------
 48. In caso di mobilita' presso  |
 altre pubbliche amministrazioni, |
 con la conseguente cancellazione |
 dall'albo, nelle more della nuova|
 disciplina contrattuale, i       |
 segretari comunali e provinciali |
 appartenenti alle fasce          |
 professionali A e B possono      |
 essere collocati, analogamente a |
 quanto previsto per i segretari  |
 appartenenti alla fascia C, nella|
 categoria o area professionale   |
 piu' alta prevista dal sistema di|
 classificazione vigente presso   |
 l'amministrazione di             |
 destinazione, previa espressa    |Collocazione professionale dei
 manifestazione di volonta' in    |segretari comunali in caso di
 tale senso.                      |mobilita'.
 --------------------------------------------------------------------
 49. Nell'ambito del processo di  |
 mobilita' di cui al comma 48, i  |
 soggetti che abbiano prestato    |
 servizio effettivo di ruolo come |
 segretari comunali o provinciali |
 per almeno tre anni e che si     |
 siano avvalsi della facolta' di  |
 cui all'articolo 18 del          |
 regolamento di cui al decreto del|
 Presidente della Repubblica 4    |
 dicembre 1997, n. 465, sono      |
 inquadrati, nei limiti del       |
 contingente di cui al comma 96,  |
 nei ruoli unici delle            |
 amministrazioni in cui prestano  |
 servizio alla data di entrata in |
 vigore della presente legge,     |
 ovvero di altre amministrazioni  |
 in cui si riscontrano carenze di |
 organico, previo consenso        |
 dell'interessato, ai sensi ed    |
 agli effetti delle disposizioni  |
 in materia di mobilita' e delle  |
 condizioni del contratto         |Inquadramento dei segretari
 collettivo vigenti per la        |comunali in caso di mobilita' nei
 categoria.                       |ruoli unici.
 --------------------------------------------------------------------
 50. All'articolo 10, comma 10,   |
 lettera c), del decreto-legge 18 |
 gennaio 1993, n. 8, convertito,  |
 con modificazioni, dalla legge 19|
 marzo 1993, n. 68, le parole:    |
 "lire 50.000" e "lire 150.000"   |Aumento diritti di segreteria per
 sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e
 dalle seguenti: "euro 51,65" e   |denuncia di inizio
 "euro 516,46".                   |dell'attivita'.
 --------------------------------------------------------------------
 51. Per gli anni 2005, 2006 e    |
 2007 e' consentita la variazione |
 in aumento dell'aliquota di      |
 compartecipazione                |
 dell'addizionale comunale        |
 all'imposta sul reddito delle    |
 persone fisiche, di cui al comma |
 3 dell'articolo 1 del decreto    |
 legislativo 28 settembre 1998, n.|
 360, e successive modificazioni, |
 ai soli enti che, alla data di   |
 entrata in vigore della presente |
 legge, non si siano avvalsi della|
 facolta' di aumentare la suddetta|
 addizionale. L'aumento deve      |
 comunque essere limitato entro la|
 misura complessiva dello 0,1 per |
 cento. Fermo restando quanto     |
 stabilito al primo e al secondo  |
 periodo, fino al 31 dicembre 2006|
 restano sospesi gli effetti degli|
 aumenti delle addizionali e delle|
 maggiorazioni di cui alla lettera|
 a) del comma 1 dell'articolo 3   |
 della legge 27 dicembre 2002, n. |
 289, eventualmente deliberati.   |
 Gli effetti decorrono, in ogni   |
 caso, dal periodo d'imposta      |
 successivo alla predetta data.   |Addizionali IRE ed IRAP.
 --------------------------------------------------------------------
 52. Ai fini del comma 2          |
 dell'articolo 4 del decreto      |
 legislativo 12 dicembre 2003, n. |
 344, e' istituito per l'anno     |
 2005, presso lo stato di         |
 previsione del Ministero         |
 dell'interno, il fondo per il    |
 rimborso agli enti locali delle  |
 minori entrate derivanti         |
 dall'abolizione del credito      |
 d'imposta con una dotazione di 10|
 milioni di euro. Con regolamento |
 emanato ai sensi dell'articolo   |
 17, comma 1, della legge 23      |
 agosto 1988, n. 400, su proposta |
 del Ministro dell'economia e     |
 delle finanze, di concerto con il|
 Ministro dell'interno, sono      |
 dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad
 della disposizione di cui al     |enti locali delle minori entrate
 presente comma e per la          |derivanti dall'abolizione del
 ripartizione del fondo.          |credito d'imposta.
 --------------------------------------------------------------------
 |Soppressione della riduzione dei
 |trasferimenti agli enti locali
 |per mancata certificazione del
 |requisito che attesti la
 53. All'articolo 3, comma 51,    |corresponsione del trattamento
 della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso
 350, il secondo periodo e'       |nei ruoli speciali ad
 soppresso.                       |esaurimento.
 --------------------------------------------------------------------
 54. Per l'anno 2005 e' istituito,|
 presso il Ministero dell'interno,|
 con finalita' di riequilibrio    |
 economico e sociale, il fondo per|
 l'insediamento nei comuni montani|
 con popolazione inferiore a 1.000|
 abitanti, sottodotati ai sensi   |
 del decreto legislativo 30 giugno|
 1997, n. 244, con una dotazione  |
 di 5 milioni di euro per il 2005.|
 --------------------------------------------------------------------
 55. Il fondo di cui al comma 54  |
 e' finalizzato, oltre a quanto   |
 previsto dal medesimo comma 54,  |
 al riequilibrio insediativo,     |
 quindi all'incentivazione        |
 dell'insediamento nei centri     |
 abitati di attivita' artigianali |
 e commerciali, al recupero di    |
 manufatti, edifici e case rurali |
 per finalita' economiche e       |
 abitative, al recupero degli     |Fondo insediamento comuni montani
 antichi mestieri.                |sottodotati.
 --------------------------------------------------------------------
 56. Entro sessanta giorni dalla  |
 data di entrata in vigore della  |
 presente legge il Ministro       |
 dell'interno definisce con       |
 proprio decreto i criteri di     |
 ripartizione e le modalita' per  |Criteri di ripartizione e
 l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai
 ai commi 54 e 55.                |finanziamenti
 --------------------------------------------------------------------
 57. Per il triennio 2005-2007,   |
 gli enti indicati nell'elenco 1  |
 allegato alla presente legge, ad |
 eccezione degli enti di          |
 previdenza di cui ai decreti     |
 legislativi 30 giugno 1994, n.   |
 509, e successive modificazioni, |
 e 10 febbraio 1996, n. 103, e    |
 successive modificazioni, delle  |
 altre associazioni e fondazioni  |
 di diritto privato e degli enti  |
 del sistema camerale, possono    |
 incrementare per l'anno 2005 le  |
 proprie spese, al netto delle    |
 spese di personale, in misura non|
 superiore all'ammontare delle    |
 spese dell'anno 2003 incrementato|
 del 4,5 per cento. Per gli anni  |
 2006 e 2007 si applica la        |
 percentuale di incremento del 2  |
 per cento alle corrispondenti    |
 spese determinate per l'anno     |
 precedente con i criteri         |
 stabiliti dal presente comma. Per|
 le spese di personale si applica |
 la specifica disciplina di       |
 settore. Alle regioni e agli enti|
 locali di cui ai commi da 21 a   |
 53, agli enti del Servizio       |
 sanitario nazionale di cui ai    |
 commi da 164 a 188, nonche' agli |
 enti indicati nell'articolo 3,   |
 commi 1 e 2, della legge 24      |Limite all'incremento delle spese
 dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non
 la disciplina ivi prevista.      |territoriali.
 --------------------------------------------------------------------
 58. Con riferimento alla perdita |
 di gettito realizzata dalle      |
 regioni a statuto ordinario per  |
 gli anni 2003 e successivi, a    |
 seguito della riduzione          |
 dell'accisa sulla benzina non    |
 compensata dal maggior gettito   |
 delle tasse automobilistiche,    |
 come determinato dall'articolo   |
 17, comma 22, della legge 27     |
 dicembre 1997, n. 449, viene     |
 riconosciuto l'importo di euro   |
 342,583 milioni. Detto importo e'|
 ripartito tra le regioni entro il|
 30 aprile 2005, con decreto del  |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, sentita la Conferenza   |
 permanente per i rapporti tra lo |
 Stato, le regioni e le province  |
 autonome di Trento e di Bolzano, |
 e integra i trasferimenti        |
 soppressi di cui all'articolo 1, |
 comma 1, del decreto legislativo |
 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini |
 dell'aliquota definitiva da      |
 determinare entro il 31 luglio   |
 2005 ai sensi dell'articolo 5,   |
 comma 3, del medesimo decreto    |
 legislativo n. 56 del 2000, e    |
 successive modificazioni. Il     |
 decreto e' predisposto sulla base|
 della proposta delle regioni da  |Ristoro minori entrate accise su
 presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto
 permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate
 Stato, le regioni e le province  |dall'aumento delle tasse
 autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche.
 --------------------------------------------------------------------
 59. Ai fini della determinazione |
 dell'aliquota definitiva di cui  |
 al comma 58 si tiene altresi'    |
 conto dei trasferimenti          |
 attribuiti per l'anno 2004 alle  |
 regioni a statuto ordinario in   |
 applicazione dell'articolo 70    |
 della legge 28 dicembre 2001, n. |
 448. Il fondo di cui al citato   |Determinazione dell'aliquota
 articolo 70 e' soppresso.        |definitiva
 --------------------------------------------------------------------
 60. Il Fondo di cui all'articolo |
 52, comma 8, della legge 23      |
 dicembre 2000, n. 388, e'        |Utilizzo del Fondo per le
 utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti
 delle funzioni conferite agli    |locali, anche per l'attuazione
 enti territoriali ai sensi       |dell'art. 118 della Cost.
 dell'articolo 7 della legge 5    |(esercizio di funzioni
 giugno 2003, n. 131.             |amministrative).
 --------------------------------------------------------------------
 61. Salvo quanto disposto nel    |
 comma 175, la sospensione degli  |
 aumenti delle addizionali        |
 all'imposta sul reddito e delle  |
 maggiorazioni dell'aliquota      |
 dell'imposta regionale sulle     |
 attivita' produttive di cui      |
 all'articolo 3, comma 1, lettera |
 a), della legge 27 dicembre 2002,|
 n. 289, e all'articolo 2, comma  |
 21 della legge 24 dicembre 2003, |
 n. 350, e' confermata sino al 31 |
 dicembre 2005. Resta ferma       |
 l'applicazione del comma 22      |
 dell'articolo 2 della legge n.   |
 350 del 2003 alle disposizioni   |
 regionali in materia di IRAP     |
 diverse da quelle riguardanti la |
 maggiorazione dell'aliquota,     |
 nonche', unitamente al comma 23  |
 del medesimo articolo, alle      |
 disposizioni regionali in materia|
 di tassa automobilistica; le     |
 regioni possono modificare tali  |
 disposizioni nei soli limiti dei |
 poteri loro attribuiti dalla     |
 normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e
 ed in conformita' con essa.      |IRAP
 --------------------------------------------------------------------
 62. Sono autorizzate, a carico di|
 somme a qualsiasi titolo         |
 spettanti, le compensazioni degli|
 importi a credito e a debito di  |
 ciascuna regione, connessi alle  |
 perdite di entrata realizzate    |
 dalle stesse per effetto delle   |
 disposizioni recate dall'articolo|
 17, comma 22, della legge 27     |
 dicembre 1997, n. 449, indicate, |
 solo a questo fine, nella tabella|
 di riparto approvata con decreto |
 del Ministro dell'economia e     |
 delle finanze sulla base della   |
 proposta presentata dalle regioni|
 in sede di Conferenza permanente |
 per i rapporti tra lo Stato, le  |
 regioni e le province autonome di|
 Trento e di Bolzano. Tale        |
 compensazione sara' effettuata   |
 dal Ministero dell'economia e    |
 delle finanze - Dipartimento     |
 della Ragioneria generale dello  |Compensazione importi a credito e
 Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione
 eguale importo a partire         |connessi a perdite da tassa
 dall'esercizio 2005.             |automobilistica.
 --------------------------------------------------------------------
 63. I trasferimenti erariali per |
 l'anno 2005 di ogni singolo ente |
 locale sono determinati in base  |
 alle disposizioni recate         |
 dall'articolo 31, comma 1, primo |
 periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli
 2002, n. 289.                    |enti locali.
 --------------------------------------------------------------------
 64. Per l'anno 2005, l'incremento|
 delle risorse, pari a 340 milioni|
 di euro, derivante dal reintegro |
 della riduzione dei trasferimenti|
 erariali conseguente alla        |
 cessazione dell'efficacia delle  |
 disposizioni di cui all'articolo |
 24, comma 9, della legge 28      |
 dicembre 2001, n. 448, e'        |
 attribuito, quanto ad euro 260   |
 milioni, a favore degli enti     |
 locali per confermare i          |
 contributi di cui all'articolo 3,|
 commi 27, 35, secondo periodo, 36|
 e 141, della legge 24 dicembre   |
 2003, n. 350, e quanto ad 80     |
 milioni di euro in favore dei    |
 comuni di cui all'articolo 9,    |
 comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento
 30 giugno 1997, n. 244.          |delle risorse
 --------------------------------------------------------------------
 65. Le disposizioni in materia di|
 compartecipazione provinciale e  |
 comunale al gettito dell'imposta |
 sul reddito delle persone fisiche|
 di cui all'articolo 31, comma 8, |
 della legge 27 dicembre 2002, n. |
 289, gia' confermate per l'anno  |
 2004 dall'articolo 2, comma 18,  |
 della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione
 350, sono prorogate per l'anno   |provinciale e comunale al gettito
 2005.                            |dell'IRPEF.
 --------------------------------------------------------------------
 66. Gli enti locali di cui       |
 all'articolo 2, comma 1, del     |
 testo unico di cui al decreto    |
 legislativo 18 agosto 2000, n.   |
 267, hanno facolta' di utilizzare|
 le entrate derivanti dal         |
 plusvalore realizzato con        |
 l'alienazione di beni            |
 patrimoniali, inclusi i beni     |
 immobili, per il rimborso della  |Utilizzo plusvalore alienazione
 quota di capitale delle rate di  |beni patrimoniali per rimborso
 ammortamento dei mutui.          |rate ammortamento mutui.
 --------------------------------------------------------------------
 67. In deroga alle disposizioni  |
 dell'articolo 3, comma 3, della  |
 legge 27 luglio 2000, n. 212,    |
 concernente l'efficacia temporale|
 delle norme tributarie, i termini|
 per l'accertamento dell'imposta  |
 comunale sugli immobili che      |
 scadono il 31 dicembre 2004 sono |
 prorogati al 31 dicembre 2005,   |
 limitatamente alle annualita'    |
 d'imposta 2000 e successive.     |Proroga termini accertamento ICI.
 --------------------------------------------------------------------
 68. Al testo unico di cui al     |
 decreto legislativo 18 agosto    |
 2000, n. 267, sono apportate le  |
 seguenti modificazioni:          |
 a) all'articolo 42, comma 2, la  |
 lettera h) e' sostituita dalla   |
 seguente:                        |
 "h) contrazione di mutui e       |
 aperture di credito non previste |
 espressamente in atti            |
 fondamentali del consiglio ed    |
 emissioni di prestiti            |
 obbligazionari";                 |
 b) all'articolo 204, comma 2, le |
 lettere a) e b) sono sostituite  |
 dalle seguenti:                  |
 "a) l'ammortamento non puo' avere|
 durata inferiore ai cinque anni; |
 b) la decorrenza                 |
 dell'ammortamento deve essere    |
 fissata al 1º gennaio dell'anno  |
 successivo a quello della stipula|
 del contratto. In alternativa, la|
 decorrenza dell'ammortamento puo'|
 essere posticipata al 1º luglio  |
 seguente o al 1º gennaio         |
 dell'anno successivo e, per i    |
 contratti stipulati nel primo    |
 semestre dell'anno, puo' essere  |
 anticipata al 1º luglio dello    |
 stesso anno";                    |
 c) dopo l'articolo 205 e'        |
 inserito il seguente:            |
 "Art. 205-bis. - (Contrazione di |
 aperture di credito) - 1. Gli    |
 enti locali sono autorizzati a   |
 contrarre aperture di credito nel|
 rispetto della disciplina di cui |
 al presente articolo.            |
 2. Le spese per investimenti     |
 finanziate con il contratto di   |
 apertura di credito si           |
 considerano impegnate all'atto   |
 della stipula del contratto      |
 stesso e per l'ammontare         |
 dell'importo del progetto o dei  |
 progetti definitivi o esecutivi  |
 finanziati; alla chiusura        |
 dell'esercizio le somme oggetto  |
 del contratto di apertura di     |
 credito costituiscono residui    |
 attivi.                          |
 3. Il ricorso alle aperture di   |
 credito e' possibile solo se     |
 sussistono le condizioni di cui  |
 all'articolo 203, comma 1, e nel |
 rispetto dei limiti di cui       |
 all'articolo 204, comma 1,       |
 calcolati con riferimento        |
 all'importo complessivo          |
 dell'apertura di credito         |
 stipulata.                       |
 4. L'utilizzo del ricavato       |
 dell'operazione e' sottoposto    |
 alla disciplina di cui           |
 all'articolo 204, comma 3.       |
 5. I contratti di apertura di    |
 credito devono, a pena di        |
 nullita', essere stipulati in    |
 forma pubblica e contenere le    |
 seguenti clausole e condizioni:  |
 a) la banca e' tenuta ad         |
 effettuare erogazioni, totali o  |
 parziali, dell'importo del       |
 contratto in base alle richieste |
 di volta in volta inoltrate      |
 dall'ente e previo rilascio da   |
 parte di quest'ultimo delle      |
 relative delegazioni di pagamento|
 ai sensi dell'articolo 206.      |
 L'erogazione dell'intero importo |
 messo a disposizione al momento  |
 della contrazione dell'apertura  |
 di credito ha luogo nel termine  |
 massimo di tre anni ferma        |
 restando la possibilita' per     |
 l'ente locale di disciplinare    |
 contrattualmente le condizioni   |
 economiche di un eventuale       |
 utilizzo parziale;               |
 b) gli interessi sulle aperture  |
 di credito devono riferirsi ai   |
 soli importi erogati.            |
 L'ammortamento di tali importi   |
 deve avere una durata non        |
 inferiore a cinque anni con      |
 decorrenza dal 1º gennaio o dal  |
 1º luglio successivi alla data   |
 dell'erogazione;                 |
 c) le rate di ammortamento devono|
 essere comprensive, sin dal primo|
 anno, della quota capitale e     |
 della quota interessi;           |
 d) unitamente alla prima rata di |
 ammortamento delle somme erogate |
 devono essere corrisposti gli    |
 eventuali interessi di           |
 preammortamento, gravati degli   |
 ulteriori interessi decorrenti   |
 dalla data di inizio             |
 dell'ammortamento e sino alla    |
 scadenza della prima rata;       |
 e) deve essere indicata la natura|
 delle spese da finanziare e, ove |
 necessario, avuto riguardo alla  |
 tipologia dell'investimento, dato|
 atto dell'intervenuta            |
 approvazione del progetto o dei  |
 progetti definitivi o esecutivi, |
 secondo le norme vigenti;        |
 f) deve essere rispettata la     |
 misura massima di tasso          |
 applicabile alle aperture di     |
 credito i cui criteri di         |
 determinazione sono demandati ad |
 apposito decreto del Ministro    |
 dell'economia e delle finanze, di|
 concerto con il Ministro         |
 dell'interno, da emanare entro   |
 novanta giorni dalla data di     |
 entrata in vigore della presente |
 disposizione.                    |
 6. Le aperture di credito sono   |
 soggette, al pari delle altre    |
 forme di indebitamento, al       |
 monitoraggio di cui all'articolo |
 41 della legge 28 dicembre 2001, |
 n. 448, nei termini e modalita'  |
 previsti dal relativo regolamento|
 di attuazione, di cui al decreto |
 del Ministro dell'economia e     |
 delle finanze 1º dicembre 2003,  |
 n. 389. I modelli per la         |
 comunicazione delle              |
 caratteristiche finanziarie delle|
 singole operazioni di apertura di|
 credito sono pubblicati in       |
 allegato al decreto di cui alla  |
 lettera f) del comma 5";         |
 d) all'articolo 207, dopo il     |
 comma 1, e' inserito il seguente:|
 "1-bis. A fronte di operazioni di|
 emissione di prestiti            |
 obbligazionari effettuate        |
 congiuntamente da piu' enti      |
 locali, gli enti capofila possono|
 procedere al rilascio di garanzia|
 fideiussoria riferita all'insieme|
 delle operazioni stesse.         |
 Contestualmente gli altri enti   |
 emittenti rilasciano garanzia    |
 fideiussoria a favore dell'ente  |
 capofila in relazione alla quota |
 parte dei prestiti di propria    |
 competenza. Ai fini              |
 dell'applicazione del comma 4, la|
 garanzia prestata dall'ente      |
 capofila concorre alla formazione|
 del limite di indebitamento solo |
 per la quota parte dei prestiti  |
 obbligazionari di competenza     |Aperture di credito da parte di
 dell'ente stesso".               |enti locali.
 --------------------------------------------------------------------
 69. Per la gestione del fondo di |
 ammortamento del debito di cui   |
 all'articolo 41, comma 2, della  |
 legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
 non si applica il principio di   |
 accentramento di ogni deposito   |
 presso il tesoriere stabilito    |
 dagli articoli 209, comma 3, e   |
 211, comma 2, del testo unico di |
 cui al decreto legislativo 18    |Deroga al principio di
 agosto 2000, n. 267.             |accentramento
 --------------------------------------------------------------------
 70. All'articolo 41, comma 2,    |
 primo periodo, della legge 28    |
 dicembre 2001, n. 448, sono      |
 soppresse le parole: "e contrarre|
 mutui" e le parole: "o           |
 dell'accensione".                |Modifiche di coordinamento
 --------------------------------------------------------------------
 71. Lo Stato, le regioni, le     |
 province autonome di Trento e di |
 Bolzano e gli enti locali sono   |
 tenuti a provvedere, se          |
 consentito dalle clausole        |
 contrattuali, alla conversione   |
 dei mutui con oneri di           |
 ammortamento anche parzialmente a|
 carico dello Stato in titoli     |
 obbligazionari di nuova emissione|
 o alla rinegoziazione, anche con |
 altri istituti, dei mutui stessi,|
 in presenza di condizioni di     |
 rifinanziamento che consentano   |
 una riduzione del valore         |
 finanziario delle passivita'     |
 totali. Nel valutare la          |
 convenienza dell'operazione di   |
 rifinanziamento si dovra' tenere |
 conto anche delle commissioni. In|
 caso di mutuo a tasso fisso, per |
 la verifica delle condizioni di  |
 rifinanziamento, lo Stato o      |
 l'ente pubblico interessato      |
 osservano regolarmente i tassi di|
 mercato e si attivano allorche'  |
 il tasso swap con scadenza pari  |
 alla vita media residua del mutuo|
 sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli
 di almeno un punto percentuale.  |obbligazionari.
 --------------------------------------------------------------------
 72. Gli stanziamenti di bilancio |
 previsti per il pagamento dei    |
 mutui con oneri integralmente o  |
 parzialmente a carico dello Stato|
 sono proporzionalmente adeguati  |
 ai nuovi piani di ammortamento   |
 conseguenti alla conclusione     |
 delle operazioni di conversione o|
 rinegoziazione dei mutui di cui  |Stanziamenti di bilancio previsti
 al comma 71.                     |per il pagamento dei mutui
 --------------------------------------------------------------------
 73. Ai fini dell'attuazione di   |
 quanto stabilito dai commi 71 e  |
 72 l'ente pubblico e' tenuto a   |
 trasmettere, entro trenta giorni |
 dal perfezionamento delle        |
 operazioni di cui al comma 71,   |
 all'amministrazione statale      |
 interessata, la relativa         |
 documentazione contrattuale,     |
 compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione
 o di rimborso.                   |contrattuale
 --------------------------------------------------------------------
 74. In caso di nuove emissioni di|
 titoli obbligazionari con        |
 rimborso del capitale in un'unica|
 soluzione alla scadenza, e'      |
 necessario che al momento        |
 dell'emissione venga costituito  |
 un fondo di ammortamento del     |
 debito o conclusa una operazione |
 di swap per l'ammortamento dello |
 stesso, secondo quanto disposto  |
 dall'articolo 2 del regolamento  |
 di cui al decreto del Ministro   |
 dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di
 dicembre 2003, n. 389.           |ammortamento del debito
 --------------------------------------------------------------------
 75. Al fine del consolidamento   |
 dei conti pubblici rilevanti per |
 il rispetto degli obiettivi      |
 adottati con l'adesione al patto |
 di stabilita' e crescita le rate |
 di ammortamento dei mutui        |
 attivati dalle regioni, dalle    |
 province autonome di Trento e di |
 Bolzano, dagli enti locali e     |
 dagli altri enti pubblici ad     |
 intero carico del bilancio dello |
 Stato sono pagate agli istituti  |
 finanziatori direttamente dallo  |
 Stato.                           |Mutui enti locali.
 --------------------------------------------------------------------
 76. Per le stesse finalita' di   |
 cui al comma 75 e con riferimento|
 agli enti pubblici diversi dallo |
 Stato, il debito derivante dai   |
 mutui e' iscritto nel bilancio   |
 dell'amministrazione pubblica che|
 assume l'obbligo di corrispondere|
 le rate di ammortamento agli     |
 istituti finanziatori, ancorche' |
 il ricavato del prestito sia     |
 destinato ad un'amministrazione  |
 pubblica diversa.                |
 L'amministrazione pubblica       |
 beneficiaria del mutuo, nel caso |
 in cui le rate di ammortamento   |
 siano corrisposte agli istituti  |
 finanziatori da                  |
 un'amministrazione pubblica      |
 diversa, iscrive il ricavato del |
 mutuo nelle entrate per          |
 trasferimenti in conto capitale  |
 con vincolo di destinazione agli |
 investimenti. L'istituto         |
 finanziatore, contestualmente    |
 alla stipula dell'operazione di  |
 finanziamento, ne da' notizia    |
 all'amministrazione pubblica     |
 tenuta al pagamento delle rate di|
 ammortamento che, unitamente alla|
 contabilizzazione del ricavato   |
 dell'operazione tra le accensioni|
 di prestiti, provvede            |
 all'iscrizione del corrispondente|
 importo tra i trasferimenti in   |
 conto capitale al fine di        |
 consentire la regolazione        |Iscrizione in bilancio del debito
 contabile dell'operazione.       |derivante dai mutui
 --------------------------------------------------------------------
 77. Le amministrazioni pubbliche |
 sono tenute ad adeguarsi alle    |
 disposizioni di cui ai commi 75 e|
 76 con riferimento alle nuove    |Adeguamento delle amministrazioni
 operazioni finanziarie.          |pubbliche
 --------------------------------------------------------------------
 78. Il Ministero dell'economia e |
 delle finanze - Dipartimento del |
 tesoro procede alla gestione     |
 delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni
 attive di sua competenza.        |attive
 --------------------------------------------------------------------
 79. Al fine di sperimentare gli  |
 effetti del superamento del      |
 sistema di tesoreria unica il    |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, sentiti la Conferenza   |
 unificata di cui all'articolo 8  |
 del decreto legislativo 28 agosto|
 1997, n. 281, il Ministro        |
 dell'interno e il Ministro       |
 dell'istruzione, dell'universita'|
 e della ricerca, individua con   |
 proprio decreto una regione, tre |
 province, tre comunita' montane, |
 sei comuni e tre universita' nei |
 quali durante l'anno 2005 i      |
 trasferimenti statali e le       |
 entrate proprie affluiscono      |
 direttamente ai tesorieri degli  |
 enti. L'individuazione degli     |
 enti, salvo che per la regione,  |
 viene effettuata assicurando la  |
 rappresentativita' per aree      |
 geografiche; gli enti sono       |
 comunque individuati tra quelli  |
 che possono collegarsi, tramite i|
 loro tesorieri, al sistema       |
 informativo delle operazioni     |
 degli enti pubblici (SIOPE)      |
 istituito ai sensi dell'articolo |
 28, commi 3, 4 e 5, della legge  |
 27 dicembre 2002, n. 289. La     |
 rilevazione per via telematica   |
 riguarda i dati contabili sia ai |
 fini del calcolo del fabbisogno  |
 di cassa sia ai fini del calcolo |
 dell'indebitamento netto. Con il |
 predetto decreto vengono altresi'|
 definiti i criteri, le modalita' |
 e i tempi della sperimentazione  |
 relativa sia alle entrate sia    |
 alle spese. In relazione ai      |
 risultati registrati la          |
 sperimentazione puo' essere      |
 estesa, nel corso dello stesso   |Superamento del sistema della
 anno 2005, ad altri enti.        |tesoreria unica.
 --------------------------------------------------------------------
 80. L'articolo 213 del testo     |
 unico di cui al decreto          |
 legislativo 18 agosto 2000, n.   |
 267, e' sostituito dal seguente: |
 "Art. 213. - (Gestione           |
 informatizzata del servizio di   |
 tesoreria) - 1. Qualora          |
 l'organizzazione dell'ente e del |
 tesoriere lo consentano il       |
 servizio di tesoreria puo' essere|
 gestito con modalita' e criteri  |
 informatici e con l'uso di       |
 ordinativi di pagamento e di     |
 riscossione informatici, in luogo|
 di quelli cartacei, le cui       |
 evidenze informatiche valgono a  |
 fini di documentazione, ivi      |
 compresa la resa del conto del   |
 tesoriere di cui all'articolo    |
 226.                             |
 2. La convenzione di tesoreria di|
 cui all'articolo 210 puo'        |
 prevedere che la riscossione     |
 delle entrate e il pagamento     |
 delle spese possano essere       |
 effettuati, oltre che per        |
 contanti presso gli sportelli di |
 tesoreria, anche con le modalita'|
 offerte dai servizi elettronici  |
 di incasso e di pagamento        |
 interbancari.                    |
 3. Gli incassi effettuati dal    |
 tesoriere mediante i servizi     |
 elettronici interbancari danno   |
 luogo al rilascio di quietanza o |
 evidenza bancaria ad effetto     |
 liberatorio per il debitore; le  |
 somme rivenienti dai predetti    |
 incassi sono versate alle casse  |
 dell'ente, con rilascio della    |
 quietanza di cui all'articolo    |
 214, non appena si rendono       |
 liquide ed esigibili in relazione|
 ai servizi elettronici adottati e|
 comunque nei tempi previsti nella|
 predetta convenzione di          |Gestione informatizzata del
 tesoreria".                      |servizio di tesoreria.
 --------------------------------------------------------------------
 81. Ai fini della                |
 razionalizzazione e della        |
 semplificazione dell'attivita'   |
 amministrativa, con decreto da   |
 adottare ai sensi dell'articolo  |
 17, comma 3, della legge 23      |
 agosto 1988, n. 400, di concerto |
 con il Ministro dell'economia e  |
 delle finanze, entro novanta     |
 giorni dalla data di entrata in  |
 vigore della presente legge, il  |
 Ministro degli affari esteri     |
 emana disposizioni per la        |
 semplificazione della gestione   |
 finanziaria degli uffici         |Semplificazione gestione
 all'estero.                      |finanziaria uffici all'estero.
 --------------------------------------------------------------------
 82. Per il contrasto e la        |
 prevenzione del rischio di       |
 utilizzazione illecita di        |
 finanziamenti pubblici, tutti gli|
 enti e le societa' che fruiscono |
 di finanziamenti a carico di     |
 bilanci pubblici o dell'Unione   |
 europea, anche sotto forma di    |
 esenzioni, incentivi o           |
 agevolazioni fiscali, in materia |
 di avviamento, aggiornamento e   |
 formazione professionale,        |
 utilizzazione di lavoratori,     |
 sgravi contributivi per personale|
 addetto all'attivita' produttiva,|
 devono dotarsi entro il 31       |
 ottobre 2005 di specifiche misure|
 organizzative e di funzionamento |
 idonee a prevenire il rischio del|
 compimento di illeciti nel loro  |
 interesse o a loro vantaggio, nel|
 rispetto dei principi previsti   |
 dal decreto legislativo 8 giugno |
 2001, n. 231, predisposte ovvero |
 verificate ed approvate dall'ente|
 di cui al decreto del Presidente |
 del Consiglio dei ministri 19    |
 marzo 2003, pubblicato nella     |
 Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 |
 giugno 2003, secondo tariffe,    |
 predeterminate e pubbliche,      |
 determinate sulla base del costo |
 effettivo del servizio,          |
 attribuite allo stesso ente      |
 mediante riassegnazione ai sensi |
 del regolamento di cui al decreto|
 del Presidente della Repubblica  |
 10 novembre 1999, n. 469.        |
 Dell'avvenuta adozione delle     |
 misure indicate al primo periodo |
 viene data comunicazione al      |
 competente comitato di           |
 coordinamento finanziario        |
 regionale, per l'adozione delle  |
 rispettive iniziative ispettive e|
 di verifica nei confronti dei    |
 soggetti che non risultino avere |
 adottato le citate misure        |
 organizzative e di funzionamento.|
 L'Agenzia delle entrate comunica |
 con evidenze informatiche        |
 all'ente di cui al primo periodo |
 l'elenco dei soggetti che        |
 dichiarano di fruire delle       |
 agevolazioni o degli incentivi   |
 citati, per l'adozione delle     |
 conseguenti iniziative.          |
 Dall'attuazione del presente     |Contrasto al rischio di atti
 comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che
 o maggiori oneri per la finanza  |utilizzano finanziamenti
 pubblica.                        |pubblici.
 --------------------------------------------------------------------
 83. Al fine di incentivare il    |
 passaggio dal sistema            |
 contributivo-indennizzatorio per |
 danni all'agricoltura al sistema |
 assicurativo contro i danni,     |
 l'autorizzazione di spesa di cui |
 all'articolo 1, comma 3, lettere |
 b) e c), del decreto legislativo |
 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di  |
 solidarieta' nazionale -         |
 interventi indennizzatori, e'    |
 ridotta di 50 milioni di euro per|
 ciascuno degli anni 2005 e 2006 e|
 il corrispondente importo e'     |
 destinato agli interventi        |
 agevolativi per la stipula di    |
 contratti assicurativi contro i  |
 danni in agricoltura alla        |
 produzione e alle strutture, di  |
 cui all'articolo 1, comma 3,     |
 lettera a), del decreto          |
 legislativo 29 marzo 2004, n.    |
 102, Fondo di solidarieta'       |
 nazionale - incentivi            |Sistema assicurativo contro i
 assicurativi.                    |danni all'agricoltura.
 --------------------------------------------------------------------
 84. All'articolo 15 del decreto  |
 legislativo 29 marzo 2004, n.    |
 102, il comma 3 e' sostituito dal|
 seguente:                        |
 "3. Per la dotazione finanziaria |
 del Fondo di solidarieta'        |
 nazionale-incentivi assicurativi |
 destinato agli interventi di cui |
 all'articolo 1, comma 3, lettera |
 a), si provvede ai sensi         |
 dell'articolo 11, comma 3,       |
 lettera f), della legge 5 agosto |
 1978, n. 468, e successive       |
 modificazioni. Per la dotazione  |
 finanziaria del Fondo di         |
 solidarieta' nazionale -         |
 interventi indennizzatori,       |
 destinato agli interventi di cui |
 all'articolo 1, comma 3, lettere |
 b) e c), si provvede a valere    |
 sulle risorse del Fondo di       |
 protezione civile, come          |
 determinato ai sensi             |
 dell'articolo 11, comma 3,       |
 lettera d), della legge 5 agosto |
 1978, n. 468, e successive       |
 modificazioni, nel limite        |
 stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a
 finanziaria".                    |sostegno delle imprese agricole.
 --------------------------------------------------------------------
 85. Per gli stessi fini di cui al|
 comma 83, per l'anno 2005 la     |
 dotazione del Fondo per la       |
 riassicurazione dei rischi,      |
 istituito presso l'Istituto per  |
 studi, ricerche e informazioni   |
 sul mercato agricolo (ISMEA), ai |
 sensi dell'articolo 127, comma 3,|
 della legge 23 dicembre 2000, n. |
 388, e' incrementata di 50       |
 milioni di euro, di cui 5 milioni|
 di euro da destinare             |
 preferenzialmente agli interventi|
 di riassicurazione relativi ai   |Incremento Fondo riassicurazione
 fondi rischi di mutualita'.      |rischi ISMEA.
 --------------------------------------------------------------------
 86. Per gli interventi previsti  |
 all'articolo 66, comma 3, della  |
 legge 27 dicembre 2002, n. 289,  |
 la dotazione del Fondo di        |
 investimento nel capitale di     |
 rischio, previsto dal regolamento|
 di cui al decreto del Ministro   |
 delle politiche agricole e       |Incremento Fondo per l'accesso al
 forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di
 e' incrementata per l'anno 2005  |imprese agricole e
 di 50 milioni di euro.           |agroalimentari.
 --------------------------------------------------------------------
 87. Nell'ambito del Fondo per lo |
 sviluppo dell'agricoltura        |
 biologica e di qualita' di cui   |
 all'articolo 59, comma 2-bis,    |
 della legge 23 dicembre 1999, n. |
 488, e successive modificazioni, |
 e' istituito un apposito capitolo|
 per l'attuazione del Piano       |
 d'azione nazionale per           |
 l'agricoltura biologica e i      |
 prodotti biologici con una       |
 dotazione di 5 milioni di euro   |
 per l'anno 2005, a valere, per la|
 somma di 3 milioni di euro, sulle|
 disponibilita' di cui            |
 all'autorizzazione di spesa      |
 recate dall'articolo 5, comma 7, |
 della legge 21 marzo 2001, n.    |
 122, che sono a tal fine versate |
 all'entrata del bilancio dello   |
 Stato per essere riassegnate     |
 all'apposita unita' previsionale |
 di base. Le modalita' di spesa   |
 inerenti tale capitolo sono      |
 definite con apposito decreto del|
 Ministro delle politiche agricole|
 e forestali da emanare entro     |
 quattro mesi dalla data di       |
 entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale
 legge.                           |agricoltura biologica.
 --------------------------------------------------------------------
 88. Ai fini di quanto disposto   |
 dall'articolo 48, comma 1, del   |
 decreto legislativo 30 marzo     |
 2001, n. 165, le risorse per la  |
 contrattazione collettiva        |
 nazionale previste dall'articolo |
 3, comma 46, della legge 24      |
 dicembre 2003, n. 350, a carico  |
 del bilancio statale, sono       |
 incrementate di 292 milioni di   |
 euro per l'anno 2005 e di 396    |
 milioni di euro a decorrere      |Risorse per contrattazione
 dall'anno 2006.                  |collettiva P.A.
 --------------------------------------------------------------------
 89. Le risorse previste          |
 dall'articolo 3, comma 47, della |
 legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
 per corrispondere i miglioramenti|
 retributivi al personale statale |
 in regime di diritto pubblico    |
 sono incrementate di 119 milioni |
 di euro per l'anno 2005 e di 159 |
 milioni di euro a decorrere      |
 dall'anno 2006, con specifica    |
 destinazione, rispettivamente, di|
 105 milioni di euro e di 139     |
 milioni di euro per il personale |
 delle Forze armate e dei Corpi di|
 polizia di cui al decreto        |Miglioramenti retributivi al
 legislativo 12 maggio 1995, n.   |personale statale in regime di
 195.                             |diritto pubblico
 --------------------------------------------------------------------
 90. Le somme di cui ai commi 88 e|
 89, comprensive degli oneri      |
 contributivi ai fini             |
 previdenziali e dell'IRAP,       |
 costituiscono l'importo          |
 complessivo massimo di cui       |
 all'articolo 11, comma 3, lettera|
 h), della legge 5 agosto 1978, n.|
 468, e successive modificazioni. |
 A decorrere dal 2005, e'         |
 stanziata la somma di un milione |
 di euro da destinare alla        |
 copertura delle spese connesse   |
 alla responsabilita' civile e    |
 amministrativa per gli eventi    |
 dannosi, non dolosi, causati a   |Copertura delle spese connesse
 terzi dal personale delle Forze  |alla responsabilita' civile e
 armate nello svolgimento delle   |amministrativa del personale
 proprie attivita' istituzionali. |FF.AA.
 --------------------------------------------------------------------
 91. Per il personale dipendente  |
 da amministrazioni, istituzioni  |
 ed enti pubblici diversi         |
 dall'amministrazione statale gli |
 oneri derivanti dai rinnovi      |
 contrattuali per il biennio      |
 2004-2005, nonche' quelli        |
 derivanti dalla corresponsione   |
 dei miglioramenti economici al   |
 personale di cui all'articolo 3, |
 comma 2, del decreto legislativo |
 30 marzo 2001, n. 165, sono posti|
 a carico dei rispettivi bilanci  |
 ai sensi dell'articolo 48, comma |
 2, del medesimo decreto          |
 legislativo, tenuto anche conto  |
 dei risparmi derivanti dalle     |
 disposizioni di cui ai commi da  |
 93 a 106 riferite all'anno 2005. |
 In sede di deliberazione degli   |
 atti di indirizzo previsti       |
 dall'articolo 47, comma 1, del   |
 decreto legislativo 30 marzo     |
 2001, n. 165, i comitati di      |
 settore provvedono alla          |
 quantificazione delle relative   |
 risorse e alla determinazione    |
 della quota da destinare         |
 all'incentivazione della         |
 produttivita', attenendosi, quale|
 tetto massimo di crescita delle  |
 retribuzioni, ai criteri previsti|
 per il personale delle           |Oneri derivanti dai rinnovi
 amministrazioni dello Stato di   |contrattuali per il biennio
 cui al comma 88.                 |2004-2005 per il settore pubblico
 --------------------------------------------------------------------
 92. Il decreto del Presidente    |
 della Repubblica 25 agosto 2004, |
 pubblicato nella Gazzetta        |
 Ufficiale n. 225 del 24 settembre|
 2004, concernente le piante      |
 organiche degli enti di ricerca, |
 si intende applicabile anche     |
 all'Istituto per lo sviluppo     |
 della formazione professionale   |
 dei lavoratori (ISFOL), di cui al|
 decreto del Presidente del       |
 Consiglio dei ministri 19 marzo  |
 2003, pubblicato nella Gazzetta  |
 Ufficiale n. 139 del 18 giugno   |
 2003.                            |Piante organiche ISFOL.
 --------------------------------------------------------------------
 93. Le dotazioni organiche delle |
 amministrazioni dello Stato anche|
 ad ordinamento autonomo, delle   |
 agenzie, incluse le agenzie      |
 fiscali di cui agli articoli 62, |
 63 e 64 del decreto legislativo  |
 30 luglio 1999, n. 300, e        |
 successive modificazioni, degli  |
 enti pubblici non economici,     |
 degli enti di ricerca e degli    |
 enti di cui all'articolo 70,     |
 comma 4, del decreto legislativo |
 30 marzo 2001, n. 165, e         |
 successive modificazioni, sono   |
 rideterminate, sulla base dei    |
 principi e criteri di cui        |
 all'articolo 1, comma 1, del     |
 predetto decreto legislativo e   |
 all'articolo 34, comma 1, della  |
 legge 27 dicembre 2002, n. 289,  |
 apportando una riduzione non     |
 inferiore al 5 per cento della   |
 spesa complessiva relativa al    |
 numero dei posti in organico di  |
 ciascuna amministrazione, tenuto |
 comunque conto del processo di   |
 innovazione tecnologica. Ai      |
 predetti fini le amministrazioni |
 adottano adeguate misure di      |
 razionalizzazione e              |
 riorganizzazione degli uffici,   |
 anche sulla base di quanto       |
 previsto dal comma 192, mirate ad|
 una rapida e razionale           |
 riallocazione del personale ed   |
 alla ottimizzazione dei compiti  |
 direttamente connessi con le     |
 attivita' istituzionali e dei    |
 servizi da rendere all'utenza,   |
 con significativa riduzione del  |
 numero di dipendenti attualmente |
 applicati in compiti             |
 logistico-strumentali e di       |
 supporto. Le amministrazioni     |
 interessate provvedono a tale    |
 rideterminazione secondo le      |
 disposizioni e le modalita'      |
 previste dai rispettivi          |
 ordinamenti. Le amministrazioni  |
 dello Stato, anche ad ordinamento|
 autonomo, provvedono con decreto |
 del Presidente del Consiglio dei |
 ministri su proposta del Ministro|
 competente, di concerto con il   |
 Ministro per la funzione pubblica|
 e con il Ministro dell'economia e|
 delle finanze. Per le            |
 amministrazioni che non          |
 provvedono entro il 30 aprile    |
 2005 a dare attuazione agli      |
 adempimenti contenuti nel        |
 presente comma la dotazione      |
 organica e' fissata sulla base   |
 del personale in servizio,       |
 riferito a ciascuna qualifica,   |
 alla data del 31 dicembre 2004.  |
 In ogni caso alle amministrazioni|
 e agli enti, finche' non         |
 provvedono alla rideterminazione |
 del proprio organico secondo le  |
 predette previsioni, si applica  |
 il divieto di cui all'articolo 6,|
 comma 6, del decreto legislativo |
 30 marzo 2001, n. 165. Al termine|
 del triennio 2005-2007 le        |
 amministrazioni di cui al        |
 presente comma rideterminano     |
 ulteriormente le dotazioni       |
 organiche per tener conto degli  |
 effetti di riduzione del         |
 personale derivanti dalle        |
 disposizioni del presente comma e|
 dei commi da 94 a 106. Sono      |
 comunque fatte salve le          |
 previsioni di cui al combinato   |
 disposto dell'articolo 3, commi  |
 53, ultimo periodo, e 71, della  |
 legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
 nonche' le procedure concorsuali |
 in atto alla data del 30 novembre|
 2004, le mobilita' che           |
 l'amministrazione di destinazione|
 abbia avviato alla data di       |
 entrata in vigore della presente |
 legge e quelle connesse a        |
 processi di trasformazione o     |
 soppressione di amministrazioni  |
 pubbliche ovvero concernenti     |
 personale in situazione di       |
 eccedenza, compresi i docenti di |
 cui all'articolo 35, comma 5,    |
 terzo periodo, della legge 27    |
 dicembre 2002, n. 289. Ai fini   |
 del concorso delle autonomie     |
 regionali e locali al rispetto   |
 degli obiettivi di finanza       |
 pubblica, le disposizioni di cui |
 al presente comma costituiscono  |
 principi e norme di indirizzo per|
 le predette amministrazioni e per|
 gli enti del Servizio sanitario  |
 nazionale, che operano le        |
 riduzioni delle rispettive       |
 dotazioni organiche secondo      |
 l'ambito di applicazione da      |
 definire con il decreto del      |Riduzione delle dotazioni
 Presidente del Consiglio dei     |organiche dello Stato e degli
 ministri di cui al comma 98      |enti pubblici.
 --------------------------------------------------------------------
 94. Le disposizioni di cui al    |
 comma 93 non si applicano alle   |
 Forze armate, al Corpo nazionale |
 dei vigili del fuoco, ai Corpi di|
 polizia, al personale della      |
 carriera diplomatica e           |
 prefettizia, ai magistrati       |
 ordinari, amministrativi e       |
 contabili, agli avvocati e       |
 procuratori dello Stato, agli    |
 ordini e collegi professionali e |
 relativi consigli e federazioni, |
 alle universita', al comparto    |
 scuola ed alle istituzioni di    |
 alta formazione e                |
 specializzazione artistica e     |
 musicale.                        |Deroghe
 --------------------------------------------------------------------
 95. Per gli anni 2005, 2006 e    |
 2007 alle amministrazioni dello  |
 Stato, anche ad ordinamento      |
 autonomo, alle agenzie, incluse  |
 le agenzie fiscali di cui agli   |
 articoli 62, 63 e 64 del decreto |
 legislativo 30 luglio 1999, n.   |
 300, e successive modificazioni, |
 agli enti pubblici non economici,|
 agli enti di ricerca ed agli enti|
 di cui all'articolo 70, comma 4, |
 del decreto legislativo 30 marzo |
 2001, n. 165, e successive       |
 modificazioni, e' fatto divieto  |
 di procedere ad assunzioni di    |
 personale a tempo indeterminato, |
 ad eccezione delle assunzioni    |
 relative alle categorie protette.|
 Il divieto si applica anche alle |
 assunzioni dei segretari comunali|
 e provinciali nonche' al         |
 personale di cui all'articolo 3  |
 del decreto legislativo 30 marzo |
 2001, n. 165, e successive       |
 modificazioni. Per le regioni, le|
 autonomie locali ed il Servizio  |
 sanitario nazionale si applicano |
 le disposizioni di cui al comma  |
 98. Sono fatte salve le norme    |
 speciali concernenti le          |
 assunzioni di personale          |
 contenute: nell'articolo 3, commi|
 59, 70, 146 e 153, e             |
 nell'articolo 4, comma 64, della |
 legge 24 dicembre 2003, n. 350;  |
 nell'articolo 2 del decreto-legge|
 30 gennaio 2004, n. 24,          |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,|
 nell'articolo 1, comma 2, della  |
 legge 27 marzo 2004, n. 77, e    |
 nell'articolo 2, comma 2-ter, del|
 decreto-legge 27 gennaio 2004, n.|
 16, convertito, con              |
 modificazioni, dalla legge 27    |
 marzo 2004, n. 77. Sono fatte    |
 salve le assunzioni connesse con |
 la professionalizzazione delle   |
 Forze armate di cui alla legge 14|
 novembre 2000, n. 331, al decreto|
 legislativo 8 maggio 2001, n.    |
 215, ed alla legge 23 agosto     |
 2004, n. 226. Sono, altresi',    |
 fatte salve le assunzioni        |
 autorizzate con decreto del      |
 Presidente della Repubblica del  |
 25 agosto 2004, pubblicato nella |
 Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 |
 settembre 2004, e quelle di cui  |
 ai decreti del Presidente del    |
 Consiglio dei ministri del 27    |
 luglio 2004, pubblicati nella    |
 Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 |
 settembre 2004, non ancora       |
 effettuate alla data di entrata  |
 in vigore della presente legge.  |
 E' consentito, in ogni caso, il  |
 ricorso alle procedure di        |
 mobilita', anche                 |
 intercompartimentale.            |Blocco assunzioni.
 --------------------------------------------------------------------
 96. Per fronteggiare             |
 indifferibili esigenze di        |
 servizio di particolare rilevanza|
 ed urgenza, in deroga al divieto |
 di cui al comma 95, per ciascuno |
 degli anni 2005, 2006 e 2007, le |
 amministrazioni ivi previste     |
 possono procedere ad assunzioni, |
 previo effettivo svolgimento     |
 delle procedure di mobilita', nel|
 limite di un contingente         |
 complessivo di personale         |
 corrispondente ad una spesa annua|
 lorda pari a 120 milioni di euro |
 a regime. A tal fine e'          |
 costituito un apposito fondo     |
 nello stato di previsione della  |
 spesa del Ministero dell'economia|
 e delle finanze con uno          |
 stanziamento pari a 40 milioni di|
 euro per l'anno 2005, a 160      |
 milioni di euro per l'anno 2006, |
 a 280 milioni di euro per l'anno |
 2007 e a 360 milioni di euro a   |
 decorrere dall'anno 2008. Per    |
 ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
 2007, nel limite di una spesa    |
 pari a 40 milioni di euro in     |
 ciascun anno iniziale e a 120    |
 milioni di euro a regime, le     |
 autorizzazioni ad assumere       |
 vengono concesse secondo le      |
 modalita' di cui all'articolo 39,|
 comma 3-ter, della legge 27      |
 dicembre 1997, n. 449, e         |Deroga al blocco delle
 successive modificazioni.        |assunzioni.
 --------------------------------------------------------------------
 97. Nell'ambito delle procedure e|
 nei limiti di autorizzazione     |
 all'assunzione di cui al comma 96|
 e' prioritariamente considerata  |
 l'immissione in servizio:        |
 a) del personale del settore     |
 della ricerca;                   |
 b) del personale che presti      |
 attualmente o abbia prestato     |
 servizio per almeno due anni in  |
 posizione di comando o distacco  |
 presso l'Agenzia per la          |
 promozione dell'ambiente e per i |
 servizi tecnici ai sensi         |
 dell'articolo 2, comma 6, del    |
 decreto-legge 11 giugno 1998, n. |
 180, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 3     |
 agosto 1998, n. 267;             |
 c) per la copertura delle vacanze|
 organiche nei ruoli degli        |
 ufficiali giudiziari C1 e nei    |
 ruoli dei cancellieri C1         |
 dell'amministrazione giudiziaria,|
 dei vincitori e degli idonei al  |
 concorso pubblico per la         |
 copertura di 443 posti di        |
 ufficiale giudiziario C1,        |
 pubblicato nella Gazzetta        |
 Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
 98 del 13 dicembre 2002;         |
 d) del personale del Consiglio   |
 per la ricerca e la              |
 sperimentazione in agricoltura;  |
 e) dei candidati a magistrato del|
 Consiglio di Stato risultati     |
 idonei al concorso a posti di    |
 consiglieri di Stato che abbiano |
 conservato, senza soluzione di   |
 continuita', i requisiti per la  |
 nomina a tale qualifica fino alla|
 data di entrata in vigore della  |
 presente legge;                  |
 f) a decorrere dal 2006, dei     |
 dirigenti e funzionari del       |
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze e delle agenzie fiscali  |
 previo superamento di uno        |
 speciale corso-concorso pubblico |
 unitario, bandito e curato dalla |
 Scuola superiore dell'economia e |
 delle finanze e disciplinato con |
 decreto non regolamentare del    |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, anche in deroga al      |
 decreto legislativo n. 165 del   |
 2001. A tal fine e per le        |
 ulteriori finalita' istituzionali|
 della suddetta Scuola, possono   |
 essere utilizzate le attivita' di|
 cui all'articolo 19, comma 2,    |
 della legge 27 luglio 2000, n.   |
 212;                             |
 g) del personale necessario per  |
 assicurare il rispetto degli     |
 impegni internazionali e il      |
 controllo dei confini dello      |
 Stato;                           |
 h) degli addetti alla difesa     |
 nazionale e dei vincitori di     |
 concorsi banditi per le esigenze |
 di personale civile degli        |
 arsenali della Marina militare ed|
 espletati alla data del 30       |Prioritaria immissione in
 settembre 2004.                  |servizio
 --------------------------------------------------------------------
 98. Ai fini del concorso delle   |
 autonomie regionali e locali al  |
 rispetto degli obiettivi di      |
 finanza pubblica, con decreti del|
 Presidente del Consiglio dei     |
 ministri, da emanare previo      |
 accordo tra Governo, regioni e   |
 autonomie locali da concludere in|
 sede di Conferenza unificata, per|
 le amministrazioni regionali, gli|
 enti locali di cui all'articolo  |
 2, commi 1 e 2, del testo unico  |
 di cui al decreto legislativo 18 |
 agosto 2000, n. 267, e gli enti  |
 del Servizio sanitario nazionale,|
 sono fissati criteri e limiti per|
 le assunzioni per il triennio    |
 2005-2007, previa attivazione    |
 delle procedure di mobilita' e   |
 fatte salve le assunzioni del    |
 personale infermieristico del    |
 Servizio sanitario nazionale. Le |
 predette misure devono garantire,|
 per le regioni e le autonomie    |
 locali, la realizzazione di      |
 economie di spesa lorde non      |
 inferiori a 213 milioni di euro  |
 per l'anno 2005, a 572 milioni di|
 euro per l'anno 2006, ad 850     |
 milioni per l'anno 2007 ed a 940 |
 milioni a decorrere dall'anno    |
 2008 e, per gli enti del servizio|
 sanitario nazionale, economie di |
 spesa lorde non inferiori a 215  |
 milioni di euro per l'anno 2005, |
 a 579 milioni per l'anno 2006, a |
 860 milioni per l'anno 2007 ed a |
 949 milioni di euro a decorrere  |
 dall'anno 2008. Fino             |
 all'emanazione dei decreti di cui|
 al presente comma trovano        |
 applicazione le disposizioni di  |
 cui al primo periodo del comma   |
 95. Le province e i comuni che   |
 non abbiano rispettato le regole |
 del patto di stabilita' interno  |
 non possono procedere ad         |
 assunzioni di personale a        |
 qualsiasi titolo nell'anno       |
 successivo a quello del mancato  |
 rispetto. I singoli enti in caso |
 di assunzioni di personale devono|
 autocertificare il rispetto delle|
 disposizioni del patto di        |
 stabilita' interno per l'anno    |
 precedente quello nel quale      |
 vengono disposte le assunzioni.  |
 In ogni caso sono consentite,    |
 previa autocertificazione degli  |
 enti, le assunzioni connesse al  |
 passaggio di funzioni e          |
 competenze alle regioni e agli   |
 enti locali il cui onere sia     |
 coperto dai trasferimenti        |
 erariali compensativi della      |
 mancata assegnazione di unita' di|
 personale. Per le Camere di      |
 commercio, industria, artigianato|
 e agricoltura e l'Unioncamere,   |
 con decreto del Ministero delle  |
 attivita' produttive, d'intesa   |
 con la Presidenza del Consiglio  |
 dei ministri - Dipartimento della|
 funzione pubblica e con il       |
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze, sono individuati        |
 specifici indicatori di          |
 equilibrio economico-finanziario,|
 volti a fissare criteri e limiti |
 per le assunzioni a tempo        |
 indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per
 previsioni di cui al presente    |regioni ed enti del Servizio
 comma.                           |sanitario nazionale.
 --------------------------------------------------------------------
 99. Le disposizioni in materia di|
 assunzioni di cui ai commi da 93 |
 a 107 si applicano anche al      |
 trattenimento in servizio di cui |
 all'articolo 1-quater del        |
 decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
 136, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 27    |
 luglio 2004, n. 186. A tal fine, |
 per il comparto scuola si applica|
 la specifica disciplina          |Permanenza in servizio oltre i
 autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'.
 --------------------------------------------------------------------
 100. I termini di validita' delle|
 graduatorie per le assunzioni di |
 personale presso le              |
 amministrazioni pubbliche che per|
 gli anni 2005, 2006 e 2007 sono  |
 soggette a limitazioni delle     |
 assunzioni sono prorogati di un  |
 triennio. In attesa              |
 dell'emanazione del regolamento  |
 di cui all'articolo 9 della legge|
 16 gennaio 2003, n. 3, continuano|
 ad applicarsi le disposizioni di |
 cui all'articolo 3, comma 61,    |Proroga termini di validita'
 terzo periodo, della legge 24    |delle graduatorie per assunzioni
 dicembre 2003, n. 350.           |presso PP.AA.
 --------------------------------------------------------------------
 101. Le disposizioni di cui ai   |
 commi 95 e 96 non si applicano al|
 comparto scuola, alle universita'|
 nonche' agli ordini ed ai collegi|
 professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola
 e federazioni.                   |dal blocco assunzioni.
 --------------------------------------------------------------------
 102. Le amministrazioni pubbliche|
 di cui all'articolo 1, comma 2, e|
 all'articolo 70, comma 4, del    |
 decreto legislativo 30 marzo     |
 2001, n. 165, e successive       |
 modificazioni, non ricomprese    |
 nell'elenco 1 allegato alla      |
 presente legge, adeguano le      |
 proprie politiche di reclutamento|
 di personale al principio del    |
 contenimento della spesa in      |
 coerenza con gli obiettivi       |
 fissati dai documenti di finanza |
 pubblica. A tal fine, secondo    |
 modalita' indicate dal Ministero |
 dell'economia e delle finanze,   |
 d'intesa con la Presidenza del   |
 Consiglio dei ministri -         |
 Dipartimento della funzione      |
 pubblica, gli organi competenti  |
 ad adottare gli atti di          |
 programmazione dei fabbisogni di |
 personale trasmettono annualmente|
 alle predette amministrazioni i  |Principio del contenimento della
 dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del
 medesimi.                        |personale presso PP.AA.
 --------------------------------------------------------------------
 103. A decorrere dall'anno 2008, |
 le amministrazioni di cui        |
 all'articolo 1, comma 2, e       |
 all'articolo 70, comma 4, del    |
 decreto legislativo 30 marzo     |
 2001, n. 165, e successive       |
 modificazioni, possono, previo   |
 esperimento delle procedure di   |
 mobilita', effettuare assunzioni |
 a tempo indeterminato entro i    |
 limiti delle cessazioni dal      |
 servizio verificatesi nell'anno  |
 precedente.                      |Turn over dal 2008
 --------------------------------------------------------------------
 104. Il secondo periodo del comma|
 4 dell'articolo 35 del decreto   |
 legislativo 30 marzo 2001, n.    |
 165, e successive modificazioni, |
 e' sostituito dal seguente: "Per |
 le amministrazioni dello Stato,  |
 anche ad ordinamento autonomo, le|
 agenzie, ivi compresa l'Agenzia  |
 autonoma per la gestione         |
 dell'albo dei segretari comunali |
 e provinciali, gli enti pubblici |
 non economici e gli enti di      |
 ricerca, con organico superiore  |
 alle 200 unita', l'avvio delle   |
 procedure concorsuali e'         |
 subordinato all'emanazione di    |
 apposito decreto del Presidente  |
 del Consiglio dei ministri, da   |
 adottare su proposta del Ministro|
 per la funzione pubblica di      |Subordinazione dell'avvio delle
 concerto con il Ministro         |procedure concorsuali
 dell'economia e delle finanze".  |all'emanazione di apposito DPCM.
 --------------------------------------------------------------------
 105. A decorrere dall'anno 2005, |
 le universita' adottano programmi|
 triennali del fabbisogno di      |
 personale docente, ricercatore e |
 tecnico-amministrativo, a tempo  |
 determinato e indeterminato,     |
 tenuto conto delle risorse a tal |
 fine stanziate nei rispettivi    |
 bilanci. I programmi sono        |
 valutati dal Ministero           |
 dell'istruzione, dell'universita'|
 e della ricerca ai fini della    |
 coerenza con le risorse stanziate|
 nel fondo di finanziamento       |
 ordinario, fermo restando il     |
 limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale
 della normativa vigente.         |docente universita'
 --------------------------------------------------------------------
 106. Per il funzionamento del    |
 Dipartimento Nazionale per le    |
 politiche antidroga e'           |
 autorizzata l'ulteriore spesa di |
 6 milioni di euro annui a        |Finanziamento Dipartimento
 decorrere dall'anno 2005.        |politiche antidroga
 --------------------------------------------------------------------
 107. Per le regioni, le autonomie|
 locali e gli enti del Servizio   |
 sanitario nazionale le economie  |
 derivanti dall'attuazione dei    |
 commi da 93 a 105 conseguenti a  |
 misure limitative delle          |
 assunzioni per gli anni 2006,    |
 2007 e 2008 restano acquisite ai |
 bilanci degli enti ai fini del   |Acquisizione ai bilanci degli
 miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi.
 --------------------------------------------------------------------
 108. E' stanziata, per l'anno    |
 2005, la somma di 10 milioni di  |
 euro per il finanziamento delle  |
 attivita' inerenti alla          |
 programmazione e realizzazione   |
 del sistema integrato di         |
 trasporto denominato "Autostrade |
 del mare", di cui al Piano       |
 generale dei trasporti e della   |
 logistica, approvato con         |
 deliberazione del Consiglio dei  |
 ministri del 2 marzo 2001,       |
 attuato dal Ministero delle      |
 infrastrutture e dei trasporti   |
 per il tramite della societa'    |
 Rete autostrade mediterranee Spa |
 (RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del
 Spa.                             |mare"
 --------------------------------------------------------------------
 109. I soggetti che              |
 nell'esercizio di impresa si     |
 rendono acquirenti di tartufi da |
 raccoglitori dilettanti od       |
 occasionali non muniti di partita|
 IVA sono tenuti ad emettere      |
 autofattura con le modalita' e   |
 nei termini di cui all'articolo  |
 21 del decreto del Presidente    |
 della Repubblica 26 ottobre 1972,|
 n. 633, e successive             |
 modificazioni. In deroga         |
 all'articolo 21, comma 2, lettera|
 a), del decreto del Presidente   |
 della Repubblica 26 ottobre 1972,|
 n. 633, e successive             |
 modificazioni, i soggetti        |
 acquirenti di cui al primo       |
 periodo omettono l'indicazione   |
 nell'autofattura delle           |
 generalita' del cedente e sono   |
 tenuti a versare all'erario,     |
 senza diritto di detrazione, gli |
 importi dell'IVA relativi alle   |
 autofatture emesse nei termini di|
 legge. La cessione di tartufo non|
 obbliga il cedente raccoglitore  |
 dilettante od occasionale non    |
 munito di partita IVA ad alcun   |
 obbligo contabile. I cessionari  |
 sono obbligati a comunicare      |
 annualmente alle regioni di      |
 appartenenza la quantita' del    |
 prodotto commercializzato e la   |
 provenienza territoriale dello   |
 stesso, sulla base delle         |
 risultanze contabili. I          |
 cessionari sono obbligati a      |
 certificare al momento della     |
 vendita la provenienza del       |
 prodotto, la data di raccolta e  |Disciplina IVA raccoglitori
 quella di commercializzazione.   |occasionali tartufi.
 --------------------------------------------------------------------
 110. Allo scopo di concorrere al |
 soddisfacimento della domanda di |
 abitazioni, con particolare      |
 riferimento alle aree            |
 metropolitane ad alta tensione   |
 abitativa, e per agevolare la    |
 mobilita' del personale          |
 dipendente da amministrazioni    |
 dello Stato, e' consentita la    |
 modifica in aumento del limite   |
 numerico degli alloggi da        |
 realizzare nell'ambito di        |
 programmi straordinari di        |
 edilizia residenziale pubblica di|
 cui al comma 150 dell'articolo 4 |
 della legge 24 dicembre 2003, n. |
 350, da concedere in locazione o |
 in godimento ai medesimi         |
 dipendenti, fermo restando il    |
 limite volumetrico complessivo   |
 degli interventi oggetto dei     |Alloggi edilizia residenziale
 programmi stessi.                |pubblica.
 --------------------------------------------------------------------
 111. Allo scopo di favorire      |
 l'accesso delle giovani coppie   |
 alla prima casa di abitazione, e'|
 istituito, per l'anno 2005,      |
 presso il Ministero dell'economia|
 e delle finanze, un fondo per il |
 sostegno finanziario all'acquisto|
 di unita' immobiliari da adibire |
 ad abitazione principale in      |
 regime di edilizia convenzionata |
 da cooperative edilizie, aziende |
 territoriali di edilizia         |
 residenziale pubbliche ed imprese|
 private. La dotazione finanziaria|
 del predetto fondo per l'anno    |
 2005 e' fissata in 10 milioni di |
 euro. Con decreto del Ministro   |
 dell'economia e delle finanze di |
 concerto con i Ministri delle    |
 infrastrutture e dei trasporti e |
 per le pari opportunita', sono   |
 fissati i criteri per l'accesso  |
 al fondo e i limiti di fruizione |
 dei benefici di cui al presente  |Fondo acquisto prima casa giovani
 comma.                           |coppie.
 --------------------------------------------------------------------
 112. Il contributo statale annuo |
 a favore della Federazione       |
 nazionale delle istituzioni pro  |
 ciechi di cui all'articolo 3,    |
 comma 3, della legge 28 agosto   |
 1997, n. 284, e' aumentato a     |
 decorrere dal 2005 di euro       |Aumento contributo Federazione
 350.000.                         |ciechi.
 --------------------------------------------------------------------
 113. Il contributo statale annuo |
 a favore dell'Associazione       |
 nazionale vittime civili di      |
 guerra e' aumentato a decorrere  |Aumento contributo Associazione
 dall'anno 2005 di euro 250.000.  |vittime civili di guerra.
 --------------------------------------------------------------------
 114. All'articolo 2, comma 31,   |
 della legge 24 dicembre 2003, n. |
 350, le parole: "legalmente      |
 riconosciute" sono sostituite    |
 dalle seguenti: "legalmente      |Agevolazioni fiscali per cori e
 costituite".                     |bande legalmente costituite.
 --------------------------------------------------------------------
 115. Nell'ambito delle risorse   |
 preordinate sul Fondo per        |
 l'occupazione di cui all'articolo|
 1, comma 7, del decreto-legge 20 |
 maggio 1993, n. 148, convertito, |
 con modificazioni, dalla legge 19|
 luglio 1993, n. 236, con decreto |
 del Ministro del lavoro e delle  |
 politiche sociali, di concerto   |
 con il Ministro dell'economia e  |
 delle finanze, sono determinati i|
 criteri e le modalita' per la    |
 destinazione dell'importo        |
 aggiuntivo di 2 milioni di euro  |
 per il 2005, per il finanziamento|
 degli interventi di cui          |Destinazione finanziamento
 all'articolo 80, comma 4, della  |aggiuntivo Fondo per
 legge 23 dicembre 1998, n. 448.  |l'occupazione.
 --------------------------------------------------------------------
 116. Per l'anno 2005, le         |
 amministrazioni di cui agli      |
 articoli 1, comma 2, e 70, comma |
 4, del decreto legislativo 30    |
 marzo 2001, n. 165, e successive |
 modificazioni, possono avvalersi |
 di personale a tempo determinato,|
 ad eccezione di quanto previsto  |
 dall'articolo 108 del testo unico|
 di cui al decreto legislativo 18 |
 agosto 2000, n. 267, o con       |
 convenzioni ovvero con contratti |
 di collaborazione coordinata e   |
 continuativa, nel limite della   |
 spesa media annua sostenuta per  |
 le stesse finalita' nel triennio |
 1999-2001. La spesa per il       |
 personale a tempo determinato in |
 servizio presso il Corpo         |
 forestale dello Stato nell'anno  |
 2005, assunto ai sensi della     |
 legge 5 aprile 1985, n. 124, non |
 puo' superare quella sostenuta   |
 per lo stesso personale nell'anno|
 2004. Le limitazioni di cui al   |
 presente comma non trovano       |
 applicazione nei confronti del   |
 personale infermieristico del    |
 Servizio sanitario nazionale. Le |
 medesime limitazioni non trovano |
 altresi' applicazione nei        |
 confronti delle regioni e delle  |
 autonomie locali. Gli enti locali|
 che per l'anno 2004 non abbiano  |
 rispettato le regole del patto di|
 stabilita' interno non possono   |
 avvalersi di personale a tempo   |
 determinato o con convenzioni    |
 ovvero con contratti di          |
 collaborazione coordinata e      |
 continuativa. Per il comparto    |
 scuola e per quello delle        |
 istituzioni di alta formazione e |
 specializzazione artistica e     |
 musicale trovano applicazione le |
 specifiche disposizioni di       |Personale a tempo determinato
 settore.                         |PP.AA. per l'anno 2005.
 --------------------------------------------------------------------
 117. I Ministeri per i beni e le |
 attivita' culturali, della       |
 giustizia, della salute e        |
 l'Agenzia del territorio sono    |
 autorizzati ad avvalersi, sino al|
 31 dicembre 2005, del personale  |
 in servizio con contratti di     |
 lavoro a tempo determinato,      |
 prorogati ai sensi dell'articolo |
 3, comma 62, della legge 24      |
 dicembre 2003, n. 350. Il        |
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze puo' continuare ad       |
 avvalersi fino al 31 dicembre    |
 2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a
 sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni
 della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e
 449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio.
 --------------------------------------------------------------------
 |  |  |  | 118. Possono essere prorogati    |
 fino al 31 dicembre 2005 i       |
 contratti di lavoro a tempo      |
 determinato stipulati dagli      |
 organi della magistratura        |
 amministrativa nonche' i         |
 contratti di lavoro a tempo      |
 determinato stipulati dall'INPS, |
 dall'INPDAP e dall'INAIL gia'    |
 prorogati ai sensi dell'articolo |
 1 del decreto-legge 28 maggio    |
 2004, n. 136, convertito, con    |
 modificazioni, dalla legge 27    |
 luglio 2004, n. 186, i cui oneri |
 continuano ad essere posti a     |Proroga contratti di lavoro a
 carico dei bilanci degli enti    |tempo determinato magistratura e
 predetti.                        |istituti previdenziali.
 --------------------------------------------------------------------
 119. L'Agenzia per la protezione |
 dell'ambiente e per i servizi    |
 tecnici (APAT) puo' continuare ad|
 avvalersi, sino al 31 dicembre   |
 2005, del personale in servizio  |
 nell'anno 2004 con contratto a   |
 tempo determinato o con          |
 convenzione o con altra forma di |
 flessibilita' e di collaborazione|
 nel limite massimo di spesa      |
 complessivamente stanziata per lo|
 stesso personale nell'anno 2004  |
 dalla predetta Agenzia. I        |
 relativi oneri continuano a fare |
 carico sul bilancio dell'Agenzia.|
 Il Centro nazionale per          |
 l'informatica nella pubblica     |
 amministrazione (CNIPA) e'       |
 autorizzato a prorogare, fino al |
 31 dicembre 2005, i rapporti di  |
 lavoro del personale con         |
 contratto a tempo determinato in |
 servizio nell'anno 2004. I       |
 relativi oneri continuano a fare |Proroga contratti a tempo
 carico sul bilancio del Centro.  |determinato personale APAT.
 --------------------------------------------------------------------
 120. Al fine di consentire il    |
 completamento e l'aggiornamento  |
 dei dati per la rilevazione dei  |
 cittadini italiani residenti     |
 all'estero, i rapporti di impiego|
 a tempo determinato stipulati ai |
 sensi dell'articolo 2, comma 1,  |
 della legge 27 maggio 2002, n.   |
 104, possono proseguire nell'anno|
 2005 fino al completamento       |
 dell'ultimo rinnovo semestrale   |
 autorizzato ai sensi             |
 dell'articolo 1-bis del          |
 decreto-legge 31 marzo 2003, n.  |
 52, convertito, con              |Proroga contratti a tempo
 modificazioni, dalla legge 30    |determinato rappresentanze
 maggio 2003, n. 122.             |diplomatiche e uffici consolari.
 --------------------------------------------------------------------
 121. Le procedure di conversione |
 in rapporti di lavoro a tempo    |
 indeterminato dei contratti di   |
 formazione e lavoro di cui       |
 all'articolo 3, comma 63, della  |
 legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
 possono essere effettuate        |
 unicamente nel rispetto delle    |
 limitazioni e delle modalita'    |
 previste dalla normativa vigente |
 per l'assunzione di personale a  |
 tempo indeterminato. I rapporti  |
 in essere instaurati con il      |
 personale interessato alla       |
 predetta conversione sono        |
 comunque prorogati al 31 dicembre|Proroga contratti di formazione e
 2005.                            |lavoro.
 --------------------------------------------------------------------
 122. Per l'anno 2005 per gli enti|
 di ricerca, l'Istituto superiore |
 di sanita', l'Istituto superiore |
 per la prevenzione e la sicurezza|
 del lavoro, gli istituti         |
 zooprofilattici sperimentali,    |
 l'Agenzia per i servizi sanitari |
 regionali, l'Agenzia italiana del|
 farmaco, gli Istituti di ricovero|
 e cura a carattere scientifico,  |
 l'Agenzia spaziale italiana,     |
 l'Ente per le nuove tecnologie,  |
 l'energia e l'ambiente, il CNIPA,|
 nonche' per le universita' e le  |
 scuole superiori ad ordinamento  |
 speciale, sono fatte comunque    |
 salve le assunzioni a tempo      |
 determinato e la stipula di      |
 contratti di collaborazione      |
 coordinata e continuativa per    |
 l'attuazione di progetti di      |
 ricerca e di innovazione         |
 tecnologica ovvero di progetti   |
 finalizzati al miglioramento di  |
 servizi anche didattici per gli  |
 studenti, i cui oneri non        |
 risultino a carico dei bilanci di|
 funzionamento degli enti o del   |
 Fondo di finanziamento degli enti|Salvezza assunzioni a tempo
 o del Fondo di finanziamento     |determinato per l'anno 2005, per
 ordinario delle universita'.     |alcuni Enti, Istituti e Agenzie.
 --------------------------------------------------------------------
 123. I comandi del personale     |
 della societa' Poste italiane Spa|
 e dell'Istituto Poligrafico e    |
 Zecca dello Stato, di cui        |
 dall'articolo 3, comma 64, della |
 legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |Proroga per il 2005 dei comandi
 sono prorogati al 31 dicembre    |del personale delle Poste e del
 2005.                            |Poligrafico.
 --------------------------------------------------------------------
 124. Nulla e' dovuto a titolo di |
 indennita' o trattamento         |
 economico aggiuntivo comunque    |
 denominato nei confronti del     |
 personale in servizio presso enti|
 e societa' derivanti da processi |
 di privatizzazione di            |
 amministrazioni pubbliche        |
 esercenti attivita' e servizi in |
 regime di monopolio e gia'       |
 proveniente dalle predette       |
 amministrazioni pubbliche che sia|
 trasferito a domanda con il      |
 semplice consenso dell'ente o    |
 della societa' e                 |
 dell'amministrazione di          |
 destinazione presso le pubbliche |
 amministrazioni di cui           |
 all'articolo 1, comma 2, del     |Trattamento economico aggiuntivo
 decreto legislativo 30 marzo     |del personale in servizio presso
 2001, n. 165, e successive       |enti a seguito della
 modificazioni.                   |privatizzazione di PP. AA.
 --------------------------------------------------------------------
 125. All'articolo 40, comma 2,   |
 del decreto legislativo 30 marzo |
 2001, n. 165, e successive       |
 modificazioni, al terzo periodo  |
 le parole: "i ricercatori e i    |
 tecnologi degli enti di ricerca, |Area contrattuale dei ricercatori
 compresi quelli dell'ENEA," sono |e tecnologi degli enti di
 soppresse.                       |ricerca.
 --------------------------------------------------------------------
 126. Per la proroga delle        |
 attivita' di cui all'articolo 78,|
 comma 31, della legge 23 dicembre|
 2000, n. 388, e' autorizzata, per|
 l'anno 2005, la spesa di 375     |Finanziamento per LSU impegnati
 milioni di euro.                 |presso istituti scolastici.
 --------------------------------------------------------------------
 127. Per l'anno scolastico       |
 2005-2006, la consistenza        |
 numerica della dotazione del     |
 personale docente in organico di |
 diritto non potra' superare      |
 quella complessivamente          |
 determinata nel medesimo organico|
 di diritto per l'anno scolastico |Limite numerico personale docente
 2004-2005.                       |nelle scuole.
 --------------------------------------------------------------------
 128. L'insegnamento della lingua |
 straniera nella scuola primaria  |
 e' impartito dai docenti della   |
 classe in possesso dei requisiti |
 richiesti o da altro docente     |
 facente parte dell'organico di   |
 istituto sempre in possesso dei  |
 requisiti richiesti. Possono     |
 essere attivati posti di lingua  |
 straniera da assegnare a docenti |
 specialisti solo nei casi in cui |
 non sia possibile coprire le ore |
 di insegnamento con i docenti di |
 classe o di istituto. Al fine di |
 realizzare quanto previsto dal   |
 presente comma, la cui           |
 applicazione deve garantire il   |
 recupero all'insegnamento sul    |
 posto comune di non meno di 7.100|
 unita' per ciascuno degli anni   |
 scolastici 2005-2006 e 2006-2007,|
 sono attivati corsi di           |
 formazione, nell'ambito delle    |
 annuali iniziative di formazione |
 in servizio del personale        |
 docente, la cui partecipazione e'|
 obbligatoria per tutti i docenti |
 privi dei requisiti previsti per |
 l'insegnamento della lingua      |
 straniera. Il Ministero          |
 dell'istruzione, dell'universita'|
 e della ricerca adotta ogni      |
 idonea iniziativa per assicurare |
 il conseguimento del predetto    |Insegnamento della lingua
 obiettivo.                       |straniera nella scuola primaria.
 --------------------------------------------------------------------
 129. La spesa per supplenze brevi|
 del personale docente,           |
 amministrativo, tecnico ed       |
 ausiliario, al lordo degli oneri |
 sociali a carico                 |
 dell'amministrazione e           |
 dell'imposta regionale sulle     |
 attivita' produttive, non puo'   |
 superare l'importo di 766 milioni|
 di euro per l'anno 2005 e di 565 |
 milioni di euro a decorrere      |
 dall'anno 2006. Il Ministero     |
 dell'istruzione, dell'universita'|
 e della ricerca adotta ogni      |
 idonea misura per assicurare il  |
 rispetto dei predetti limiti.    |Supplenze brevi.
 --------------------------------------------------------------------
 130. Per l'attuazione del piano  |
 programmatico di cui all'articolo|
 1, comma 3, della legge 28 marzo |
 2003, n. 53, e' autorizzata, a   |
 decorrere dall'anno 2005,        |
 l'ulteriore spesa complessiva di |
 110 milioni di euro per i        |
 seguenti interventi: anticipo    |
 delle iscrizioni e               |
 generalizzazione della scuola    |
 dell'infanzia, iniziative di     |
 formazione iniziale e continua   |
 del personale, interventi di     |
 orientamento contro la           |Finanziamento per garantire i
 dispersione scolastica e per     |livelli essenziali delle
 assicurare la realizzazione del  |prestazioni in materia di
 diritto-dovere di istruzione e   |istruzione e formazione
 formazione.                      |professionale.
 --------------------------------------------------------------------
 131. Per la realizzazione di     |
 interventi di edilizia e per     |
 l'acquisizione di attrezzature   |
 didattiche e strumentali di      |
 particolare rilevanza da parte   |
 delle istituzioni di cui         |
 all'articolo 1 della legge 21    |
 dicembre 1999, n. 508, e'        |
 autorizzata a decorrere dall'anno|Finanziamento per edilizia
 2005 la spesa di 10 milioni di   |scolastica e attrezzature
 euro.                            |didattiche.
 --------------------------------------------------------------------
 132. Salvo diversa determinazione|
 della Presidenza del Consiglio   |
 dei ministri - Dipartimento della|
 funzione pubblica, per il        |
 triennio 2005-2007 e' fatto      |
 divieto a tutte le               |
 amministrazioni pubbliche di cui |
 agli articoli 1, comma 2, e 70,  |
 comma 4, del decreto legislativo |
 30 marzo 2001, n. 165, e         |
 successive modificazioni, di     |
 adottare provvedimenti per       |
 l'estensione di decisioni        |
 giurisdizionali aventi forza di  |
 giudicato, o comunque divenute   |Divieto estensione decisioni
 esecutive, in materia di         |giurisdizionali aventi forza di
 personale delle amministrazioni  |giudicato in materia di personale
 pubbliche.                       |PP.AA.
 --------------------------------------------------------------------
 133. All'articolo 61 del decreto |
 legislativo 30 marzo 2001, n.    |
 165, dopo il comma 1 e' inserito |
 il seguente:                     |
 "1-bis. Le pubbliche             |
 amministrazioni comunicano alla  |
 Presidenza del Consiglio dei     |
 ministri - Dipartimento della    |
 funzione pubblica e al Ministero |
 dell'economia e delle finanze    |
 l'esistenza di controversie      |
 relative ai rapporti di lavoro   |
 dalla cui soccombenza potrebbero |
 derivare oneri aggiuntivi        |
 significativamente rilevanti per |
 il numero dei soggetti           |
 direttamente o indirettamente    |
 interessati o comunque per gli   |
 effetti sulla finanza pubblica.  |
 La Presidenza del Consiglio dei  |
 ministri - Dipartimento della    |
 funzione pubblica, d'intesa con  |
 il Ministero dell'economia e     |
 delle finanze, puo' intervenire  |Obbligo di comunicare le
 nel processo ai sensi            |controversie relative a rapporti
 dell'articolo 105 del codice di  |di lavoro dalla cui soccombenza
 procedura civile".               |derivino rilevanti oneri.
 --------------------------------------------------------------------
 134. Dopo l'articolo 63 del      |
 decreto legislativo 30 marzo     |
 2001, n. 165, e' inserito il     |
 seguente:                        |
 "Art. 63-bis. - (Intervento      |
 dell'ARAN nelle controversie     |
 relative ai rapporti di lavoro). |
 - 1. L'ARAN puo' intervenire nei |
 giudizi innanzi al giudice       |
 ordinario, in funzione di giudice|
 del lavoro, aventi ad oggetto le |
 controversie relative ai rapporti|
 di lavoro alle dipendenze delle  |
 pubbliche amministrazioni di cui |
 agli articoli 1, comma 2, e 70,  |
 comma 4, al fine di garantire la |
 corretta interpretazione e       |
 l'uniforme applicazione dei      |
 contratti collettivi. Per le     |
 controversie relative al         |
 personale di cui all'articolo 3, |
 derivanti dalle specifiche       |
 discipline ordinamentali e       |
 retributive, l'intervento in     |
 giudizio puo' essere assicurato  |
 attraverso la Presidenza del     |
 Consiglio dei ministri -         |
 Dipartimento della funzione      |
 pubblica, d'intesa con il        |Intervento dell'ARAN nelle
 Ministero dell'economia e delle  |controversie relative ai rapporti
 finanze".                        |di lavoro.
 --------------------------------------------------------------------
 135. La dotazione del Fondo di   |
 cui all'articolo 3, comma 149,   |
 della legge 24 dicembre 2003, n. |Incremento Fondo commissione di
 350, e' incrementata di un       |garanzia per l'attuazione della
 milione di euro per ciascuno     |legge sullo sciopero nei servizi
 degli anni 2005 e 2006.          |pubblici essenziali.
 --------------------------------------------------------------------
 136. Al fine di conseguire       |
 risparmi o minori oneri          |
 finanziari per le amministrazioni|
 pubbliche, puo' sempre essere    |
 disposto l'annullamento di       |
 ufficio di provvedimenti         |
 amministrativi illegittimi, anche|
 se l'esecuzione degli stessi sia |
 ancora in corso. L'annullamento  |
 di cui al primo periodo di       |
 provvedimenti incidenti su       |
 rapporti contrattuali o          |
 convenzionali con privati deve   |
 tenere indenni i privati stessi  |
 dall'eventuale pregiudizio       |
 patrimoniale derivante, e        |
 comunque non puo' essere adottato|
 oltre tre anni dall'acquisizione |
 di efficacia del provvedimento,  |Annullamento d'ufficio di
 anche se la relativa esecuzione  |provvedimenti amministrativi
 sia perdurante.                  |illegittimi.
 --------------------------------------------------------------------
 137. Al testo unico delle leggi  |
 concernenti il sequestro, il     |
 pignoramento e la cessione degli |
 stipendi, salari e pensioni dei  |
 dipendenti delle pubbliche       |
 amministrazioni, di cui al       |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 5 gennaio 1950, n.    |
 180, sono apportate le seguenti  |
 modificazioni:                   |
 a) all'articolo 1, primo comma,  |
 dopo le parole: "di comunicazione|
 o di trasporto" sono inserite le |
 seguenti: "nonche' le aziende    |
 private";                        |
 b) la rubrica del titolo III e'  |
 sostituita dalla seguente: "Della|
 cessione degli stipendi e salari |
 dei dipendenti dello Stato non   |
 garantiti dal Fondo, degli       |
 impiegati e dei salariati non    |
 dipendenti dallo Stato e dei     |
 dipendenti di soggetti privati"; |
 c) l'articolo 34 e' abrogato;    |
 d) al primo comma dell'articolo  |
 54 le parole: "a norma del       |
 presente titolo" sono sostituite |Modifiche al testo unico leggi
 dalle seguenti: "a norma del     |sul pignoramento degli stipendi a
 titolo II e del presente titolo".|dipendenti.
 --------------------------------------------------------------------
 138. L'articolo 47 del testo     |
 unico delle norme sulle          |
 prestazioni previdenziali a      |
 favore dei dipendenti civili e   |
 militari dello Stato, di cui al  |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 29 dicembre 1973, n.  |Garanzia delle cessioni di quote
 1032, e' abrogato.               |di retribuzione.
 --------------------------------------------------------------------
 139. L'adeguamento dei           |
 trasferimenti dovuti dallo Stato,|
 ai sensi rispettivamente         |
 dell'articolo 37, comma 3,       |
 lettera c), della legge 9 marzo  |
 1989, n. 88, e successive        |
 modificazioni, e dell'articolo   |
 59, comma 34, della legge 27     |
 dicembre 1997, n. 449, e         |
 successive modificazioni, e'     |
 stabilito per l'anno 2005:       |
 a) in 532,37 milioni di euro in  |
 favore del Fondo pensioni        |
 lavoratori dipendenti, delle     |
 gestioni dei lavoratori autonomi,|
 della gestione speciale minatori,|
 nonche' in favore dell'Ente      |
 nazionale di previdenza e di     |
 assistenza per i lavoratori dello|
 spettacolo (ENPALS);             |
 b) in 131,55 milioni di euro in  |
 favore del Fondo pensioni        |
 lavoratori dipendenti, ad        |
 integrazione dei trasferimenti di|
 cui alla lettera a), della       |
 gestione esercenti attivita'     |
 commerciali e della gestione     |Adeguamento trasferimenti dallo
 artigiani.                       |Stato ad INPS ed INAIL
 --------------------------------------------------------------------
 140. Conseguentemente a quanto   |
 previsto dal comma 139, gli      |
 importi complessivamente dovuti  |
 dallo Stato sono determinati per |
 l'anno 2005 in 15.740,39 milioni |
 di euro per le gestioni di cui al|
 comma 139, lettera a), e in      |
 3.889,53 milioni di euro per le  |
 gestioni di cui al comma 139,    |Importi complessivamente dovuti
 lettera b).                      |dallo Stato
 --------------------------------------------------------------------
 141. I medesimi complessivi      |
 importi di cui ai commi 139 e 140|
 sono ripartiti tra le gestioni   |
 interessate con il procedimento  |
 di cui all'articolo 14 della     |
 legge 7 agosto 1990, n. 241, e   |
 successive modificazioni, al     |
 netto, per quanto attiene al     |
 trasferimento di cui al comma    |
 139, lettera a), della somma di  |
 1.059,08 milioni di euro         |
 attribuita alla gestione per i   |
 coltivatori diretti, mezzadri e  |
 coloni a completamento           |
 dell'integrale assunzione a      |
 carico dello Stato dell'onere    |
 relativo ai trattamenti          |
 pensionistici liquidati          |
 anteriormente al 1º gennaio 1989,|
 nonche' al netto delle somme di  |
 2,36 milioni di euro e di 54,78  |
 milioni di euro di pertinenza,   |Ripartizione degli importi
 rispettivamente, della gestione  |complessivamente dovuti dallo
 speciale minatori e dell'ENPALS. |Stato
 --------------------------------------------------------------------
 142. Il termine concernente i    |
 contributi previdenziali e i     |
 premi assicurativi relativi al   |
 sisma del 1990, riguardanti le   |
 imprese delle province di        |
 Catania, Siracusa e Ragusa,      |
 differito al 30 giugno 2005      |
 dall'articolo 2, comma 66, della |
 legge 24 dicembre del 2003, n.   |Proroga termine versamento
 350, e' prorogato al 30 giugno   |contributi previdenziali
 2006.                            |terremotati Sicilia orientale.
 --------------------------------------------------------------------
 143. Ai fini della copertura dei |
 maggiori oneri derivanti         |
 dall'assunzione, a carico del    |
 bilancio dello Stato, del        |
 finanziamento della gestione di  |
 cui all'articolo 37 della legge 9|
 marzo 1989, n. 88, riferiti agli |
 esercizi finanziari precedenti   |
 l'anno 2004, per un importo pari |
 a 7.581,83 milioni di euro, sono |
 utilizzate:                      |
 a) le somme trasferite dal       |
 bilancio dello Stato all'INPS ai |
 sensi dell'articolo 35, comma 3, |
 della legge 23 dicembre 1998, n. |
 448, a titolo di anticipazione   |
 sul fabbisogno finanziario delle |
 gestioni previdenziali risultate,|
 nel loro complesso, eccedenti    |
 sulla base dei bilanci consuntivi|
 per le esigenze delle predette   |
 gestioni, evidenziate nella      |
 contabilita' del predetto        |
 Istituto ai sensi dell'articolo  |
 35, comma 6, della predetta legge|
 n. 448 del 1998, per un ammontare|
 complessivo non superiore a 5.700|
 milioni di euro;                 |
 b) le somme che risultano, sulla |
 base del bilancio consuntivo     |
 dell'anno 2003, trasferite alla  |
 predetta gestione dell'INPS in   |
 eccedenza rispetto agli oneri per|
 prestazioni e provvidenze varie, |
 ivi comprese le somme trasferite |
 in eccedenza per il finanziamento|
 degli oneri di cui all'articolo  |
 49, comma 1, della legge 23      |
 dicembre 1999, n. 488, e fatto   |
 salvo quanto previsto dal        |
 decreto-legge 14 aprile 2003, n. |
 73, convertito, con              |
 modificazioni, dalla legge 10    |
 giugno 2003, n. 133, per un      |
 ammontare complessivo pari a     |
 307,51 milioni di euro;          |
 c) le risorse trasferite all'INPS|
 e accantonate presso la medesima |
 gestione, come risultanti dal    |
 bilancio consuntivo dell'anno    |
 2003 del predetto Istituto, in   |
 quanto non utilizzate per i      |
 seguenti scopi:                  |
 1) finanziamento delle           |
 prestazioni economiche per la    |
 tubercolosi di cui all'articolo  |
 3, comma 14, della citata legge  |
 n. 448 del 1998, per un ammontare|
 complessivo pari a 804,98 milioni|
 di euro;                         |
 2) finanziamento degli oneri per |
 pensionamenti anticipati di cui  |
 all'articolo 8 del decreto-legge |
 16 maggio 1994, n. 299,          |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 19 luglio 1994, n.   |
 451, e all'articolo 3 della legge|
 23 dicembre 1996, n. 662, per un |
 ammontare complessivo pari a     |
 457,71 milioni di euro;          |
 3) finanziamento degli oneri per |
 l'assistenza ai portatori di     |
 handicap grave di cui            |
 all'articolo 42, comma 5, del    |
 testo unico delle disposizioni   |
 legislative in materia di tutela |
 e sostegno della maternita' e    |
 della paternita', di cui al      |
 decreto legislativo 26 marzo     |
 2001, n. 151, e successive       |
 modificazioni, per un ammontare  |
 complessivo pari a 300,66 milioni|
 di euro;                         |
 4) finanziamento degli oneri per |
 i trattamenti di integrazione    |
 salariale straordinaria previsti |Copertura finanziaria per i
 da disposizioni diverse, per un  |maggiori trasferimenti dallo
 ammontare complessivo pari a     |Stato all'INPS e all'INAIL per
 10,97 milioni di euro.           |annualita' pregresse.
 --------------------------------------------------------------------
 144. Il complesso degli effetti  |
 contabili delle disposizioni di  |
 cui al comma 143 sulle gestioni  |
 dell'INPS interessate e' definito|
 con la procedura di cui          |
 all'articolo 14 della legge 7    |Definizione del complesso degli
 agosto 1990, n. 241.             |effetti contabili
 --------------------------------------------------------------------
 145. Ai fini del finanziamento   |
 dei maggiori oneri a carico della|
 Gestione per l'erogazione delle  |
 pensioni, assegni e indennita'   |
 agli invalidi civili, ciechi e   |
 sordomuti di cui all'articolo 130|
 del decreto legislativo 31 marzo |
 1998, n. 112, valutati in 1.326  |
 milioni di euro per l'esercizio  |
 2004 e 827 milioni di euro a     |
 decorrere dal 2005:              |
 a) per l'esercizio 2004,         |
 concorrono, per un importo       |
 complessivo di 780 milioni di    |
 euro, le risorse derivanti da:   |
 1) i minori oneri accertati      |
 nell'attuazione dell'articolo 38 |
 della legge 28 dicembre 2001, n. |
 448, concernente incremento delle|
 pensioni in favore di soggetti   |
 disagiati, per un ammontare      |
 complessivo pari a 245 milioni di|
 euro;                            |
 2) i minori oneri accertati      |
 nell'attuazione dell'articolo 3, |
 comma 14, della legge 23 dicembre|
 1998, n. 448, concernente        |
 prestazioni economiche per la    |
 tubercolosi, per un ammontare    |
 complessivo pari a 70 milioni di |
 euro;                            |
 3) i minori oneri accertati      |
 nell'attuazione del comma 5      |
 dell'articolo 42 del citato testo|
 unico di cui al decreto          |
 legislativo n. 151 del 2001 e del|
 comma 3 dell'articolo 80 della   |
 legge 23 dicembre 2000, n. 388,  |
 concernenti rispettivamente      |
 assistenza ai portatori di       |
 handicap grave e contribuzione   |
 figurativa in favore di sordomuti|
 e invalidi, per un ammontare     |
 complessivo pari a 160 milioni di|
 euro;                            |
 4) i minori oneri, rispetto alla |
 somma di 872,8 milioni di euro   |
 prevista dalla legge 31 dicembre |
 1991, n. 415, e dalla legge 23   |
 dicembre 1992, n. 500, per il    |
 finanziamento della gestione di  |
 cui all'articolo 37 della legge 9|
 marzo 1989, n. 88, accertati     |
 nell'attuazione delle norme in   |
 materia di pensionamenti         |
 anticipati, per un ammontare     |
 complessivo pari a 305 milioni di|
 euro;                            |
 b) a decorrere dall'anno 2005,   |
 sono utilizzate le risorse       |
 derivanti da:                    |
 1) i minori oneri accertati      |
 nell'attuazione del citato       |
 articolo 38 della legge 28       |
 dicembre 2001, n. 448, per un    |
 ammontare complessivo pari a 245 |
 milioni di euro;                 |
 2) i minori oneri accertati      |
 nell'attuazione del citato       |
 articolo 3, comma 14, della legge|
 23 dicembre 1998, n. 448, per un |
 ammontare complessivo pari a 277 |
 milioni di euro;                 |
 3) i minori oneri, rispetto alla |
 somma di 872,8 milioni di euro   |
 prevista dalle citate leggi 31   |
 dicembre 1991, n. 415, e 23      |
 dicembre 1992, n. 500, per il    |
 finanziamento della gestione di  |
 cui all'articolo 37 della legge 9|
 marzo 1989, n. 88, accertati     |
 nell'attuazione delle norme in   |
 materia di pensionamenti         |Finanziamento maggiori oneri per
 anticipati, per un ammontare     |pensioni ed indennita' ad
 complessivo pari a 305 milioni di|invalidi civili, ciechi e
 euro.                            |sordomuti.
 --------------------------------------------------------------------
 146. Per le imprese industriali  |
 che svolgono attivita' produttiva|
 di fornitura o subfornitura di   |
 componenti, di supporto o di     |
 servizio, a favore di imprese    |
 operanti nel settore             |
 automobilistico, i periodi di    |
 integrazione salariale ordinaria |
 fruiti negli anni 2003 e 2004 non|
 vengono computati ai fini della  |
 determinazione del limite massimo|
 di utilizzo dell'integrazione    |Integrazione salariale ordinaria
 salariale ordinaria di cui       |per le imprese di fornitura di
 all'articolo 6 della legge 20    |componenti a favore di imprese
 maggio 1975, n. 164 entro il     |operanti nel settore
 limite di 1.100 unita' annue.    |automobilistico.
 --------------------------------------------------------------------
 147. La disciplina dell'importo  |
 massimo di cui all'articolo 1,   |
 secondo comma, della legge 13    |
 agosto 1980, n. 427, e successive|
 modificazioni, estesa ai         |
 trattamenti ordinari di          |
 disoccupazione dall'articolo 3,  |
 comma 2, del decreto-legge 16    |
 maggio 1994, n. 299, convertito, |
 con modificazioni, dalla legge 19|
 luglio 1994, n. 451, trova       |
 applicazione anche per i         |Estensione dell'importo massimo
 trattamenti speciali di          |dell'integrazione salariale ai
 disoccupazione aventi decorrenza |trattamenti speciali di
 dal 1º gennaio 2006.             |disoccupazione.
 --------------------------------------------------------------------
 148. A decorrere dal 1º gennaio  |
 2005, nell'ambito del processo di|
 armonizzazione al regime generale|
 e' abrogato l'allegato B al regio|
 decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e|
 i trattamenti economici          |
 previdenziali di malattia,       |
 riferiti ai lavoratori addetti ai|
 pubblici servizi di trasporto    |
 rientranti nell'ambito di        |
 applicazione del citato regio    |
 decreto, sono dovuti secondo le  |
 norme, le modalita' e i limiti   |
 previsti per i lavoratori del    |
 settore industria. I trattamenti |
 economici previdenziali di       |
 malattia aggiuntivi rispetto a   |
 quelli spettanti ai lavoratori   |
 del settore industria, o comunque|
 diversi dagli stessi, previsti ed|
 applicati alla predetta data ai  |
 sensi del citato allegato B e    |
 degli accordi collettivi         |
 nazionali che stabilivano a      |
 carico delle disciolte Casse di  |
 soccorso particolari prestazioni,|
 trasferite dal 1º gennaio 1980   |
 all'INPS ai sensi della legge 23 |
 dicembre 1978, n. 833, sono da   |
 considerare, fino ad eventuale   |
 diversa disciplina pattizia,     |
 obbligazioni contrattuali del    |Trattamenti economici
 datore di lavoro.                |previdenziali di malattia.
 --------------------------------------------------------------------
 149. I commi primo e secondo     |
 dell'articolo 2 del decreto-legge|
 30 dicembre 1979, n. 663,        |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 29 febbraio 1980, n. |
 33, e successive modificazioni,  |
 sono sostituiti dai seguenti:    |
 "A decorrere dal 1º giugno 2005, |
 nei casi di infermita'           |
 comportante incapacita'          |
 lavorativa, il medico curante    |
 trasmette all'INPS il certificato|
 di diagnosi sull'inizio e sulla  |
 durata presunta della malattia   |
 per via telematica on line,      |
 secondo le specifiche tecniche e |
 le modalita' procedurali         |
 determinate dall'INPS medesimo.  |
 Il lavoratore e' tenuto, entro   |
 due giorni dal relativo rilascio,|
 a recapitare o a trasmettere, a  |
 mezzo raccomandata con avviso di |
 ricevimento, l'attestazione della|
 malattia, rilasciata dal medico  |
 curante, al datore di lavoro,    |
 salvo il caso in cui quest'ultimo|
 richieda all'INPS la trasmissione|
 in via telematica della suddetta |
 attestazione, secondo modalita'  |
 stabilite dallo stesso Istituto. |
 Con apposito decreto             |
 interministeriale dei Ministri   |
 del lavoro e delle politiche     |
 sociali, della salute,           |
 dell'economia e delle finanze e  |
 per l'innovazione e le           |
 tecnologie, previa intesa con la |
 Conferenza permanente per i      |
 rapporti tra lo Stato, le regioni|
 e le province autonome di Trento |
 e di Bolzano, sono individuate le|
 modalita' tecniche, operative e  |
 di regolamentazione, al fine di  |
 consentire l'avvio della nuova   |
 procedura di trasmissione        |
 telematica on line della         |
 certificazione di malattia       |
 all'INPS e di inoltro            |
 dell'attestazione di malattia    |
 dall'lNPS al datore di lavoro,   |Invio telematico all'INPS da
 previsti dal primo e dal secondo |parte del medico curante dei
 comma del presente articolo".    |certificati di malattia.
 --------------------------------------------------------------------
 150. L'articolo 1, comma 54,     |Diritto alla pensione di
 della legge 23 agosto 2004, n.   |vecchiaia per il personale
 243, e' abrogato.                |artistico degli enti lirici.
 --------------------------------------------------------------------
 151. All'articolo 118 della legge|
 23 dicembre 2000, n. 388, e      |
 successive modificazioni, sono   |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) al comma 1, ultimo periodo,   |
 sono soppresse le parole:        |
 "progressivamente e";            |
 b) al comma 1, dopo l'ultimo     |
 periodo e' aggiunto il seguente: |
 "Nel finanziare i piani formativi|
 di cui al presente comma, i fondi|
 si attengono al criterio della   |
 redistribuzione delle risorse    |
 versate dalle aziende aderenti a |
 ciascuno di essi, ai sensi del   |
 comma 3";                        |
 c) il comma 3 e' sostituito dal  |
 seguente:                        |
 "3. I datori di lavoro che       |
 aderiscono ai fondi effettuano il|
 versamento del contributo        |
 integrativo, di cui all'articolo |
 25 della legge n. 845 del 1978, e|
 successive modificazioni,        |
 all'INPS, che provvede a         |
 trasferirlo, per intero, una     |
 volta dedotti i meri costi       |
 amministrativi, al fondo indicato|
 dal datore di lavoro. L'adesione |
 ai fondi e' fissata entro il 31  |
 ottobre di ogni anno, con effetti|
 dal 1º gennaio successivo; le    |
 successive adesioni o disdette   |
 avranno effetto dal 1º gennaio di|
 ogni anno. L'INPS, entro il 31   |
 gennaio di ogni anno, a decorrere|
 dal 2005, comunica al Ministero  |
 del lavoro e delle politiche     |
 sociali e ai fondi la previsione,|
 sulla base delle adesioni        |
 pervenute, del gettito del       |
 contributo integrativo, di cui   |
 all'articolo 25 della legge n.   |
 845 del 1978, e successive       |
 modificazioni, relativo ai datori|
 di lavoro aderenti ai fondi      |
 stessi nonche' di quello relativo|
 agli altri datori di lavoro,     |
 obbligati al versamento di detto |
 contributo, destinato al Fondo   |
 per la formazione professionale e|
 per l'accesso al Fondo sociale   |
 europeo (FSE), di cui            |
 all'articolo 9, comma 5, del     |
 decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
 148, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 19    |
 luglio 1993, n. 236. Lo stesso   |
 Istituto provvede a disciplinare |
 le modalita' di adesione ai fondi|
 interprofessionali e di          |
 trasferimento delle risorse agli |
 stessi mediante acconti          |
 bimestrali nonche' a fornire,    |
 tempestivamente e con            |
 regolarita', ai fondi stessi,    |
 tutte le informazioni relative   |
 alle imprese aderenti e ai       |
 contributi integrativi da esse   |
 versati. Al fine di assicurare   |
 continuita' nel perseguimento    |
 delle finalita' istituzionali del|
 Fondo per la formazione          |
 professionale e per l'accesso al |
 FSE, di cui all'articolo 9, comma|
 5, del decreto-legge 20 maggio   |
 1993, n. 148, convertito, con    |
 modificazioni, dalla legge 19    |
 luglio 1993, n. 236, rimane fermo|
 quanto previsto dal secondo      |Formazione professionale e
 periodo del comma 2 dell'articolo|attivita' svolte in fondi
 66 della legge 17 maggio 1999, n.|comunitari e di Fondo sociale
 144.".                           |europeo.
 --------------------------------------------------------------------
 152. E' istituito, presso la     |
 Presidenza del Consiglio dei     |
 ministri, il "Fondo per il       |
 sostegno delle adozioni          |
 internazionali" finalizzato al   |
 rimborso delle spese sostenute   |
 dai genitori adottivi per        |
 l'espletamento della procedura di|
 adozione disciplinata dalle      |
 disposizioni contenute nel capo I|
 del titolo III della legge 4     |
 maggio 1983, n. 184. Con decreto |
 di natura non regolamentare      |
 adottato, entro sessanta giorni  |
 dalla data di entrata in vigore  |
 della presente legge, dal        |
 Presidente del Consiglio dei     |
 ministri, di concerto con il     |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, vengono determinati     |
 l'entita' e i criteri del        |
 rimborso, nonche' le modalita' di|
 presentazione delle istanze. In  |
 ogni caso, i rimborsi non        |
 potranno superare l'ammontare    |
 massimo di 10 milioni di euro per|
 l'anno 2005. A favore del Fondo  |
 di cui al presente comma e'      |
 autorizzata la spesa di 10       |Fondo per il sostegno delle
 milioni di euro per l'anno 2005. |adozioni internazionali.
 --------------------------------------------------------------------
 153. Nell'ambito del Fondo       |
 nazionale per le politiche       |
 sociali di cui all'articolo 59,  |
 comma 44, della legge 27 dicembre|
 1997, n. 449, e' destinata una   |
 quota di 500.000 euro per l'anno |
 2005 per l'istituzione di un     |
 Fondo speciale al fine di        |
 promuovere le politiche giovanili|
 finalizzate alla partecipazione  |
 dei giovani sul piano culturale e|
 sociale nella societa' e nelle   |
 istituzioni, mediante il sostegno|
 della loro capacita' progettuale |
 e creativa e favorendo il        |
 formarsi di nuove realta'        |
 associative nonche' consolidando |
 e rafforzando quelle gia'        |Fondo speciale per le politiche
 esistenti.                       |giovanili sul piano culturale.
 --------------------------------------------------------------------
 154. Il 70 per cento della quota |
 del Fondo di cui al comma 153 e' |
 destinato al finanziamento dei   |
 programmi e dei progetti del     |
 Forum nazionale dei giovani, con |
 sede in Roma. Il restante 30 per |
 cento e' ripartito tra i Forum   |
 dei giovani regionali e locali   |
 proporzionalmente alla presenza  |
 di associazioni e di giovani sul |Finalizzazione quota Fondo per il
 territorio.                      |Forum nazionale dei giovani.
 --------------------------------------------------------------------
 155. In attesa della riforma     |
 degli ammortizzatori sociali e   |
 nel limite complessivo di spesa  |
 di 310 milioni di euro a carico  |
 del Fondo per l'occupazione di   |
 cui all'articolo 1, comma 7, del |
 decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
 148, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 19    |
 luglio 1993, n. 236, il Ministro |
 del lavoro e delle politiche     |
 sociali, di concerto con il      |
 Ministro dell'economia e finanze,|
 puo' disporre entro il 31        |
 dicembre 2005, anche in deroga   |
 alla vigente normativa,          |
 concessioni, anche senza         |
 soluzione di continuita', dei    |
 trattamenti di cassa integrazione|
 guadagni straordinaria, di       |
 mobilita' e di disoccupazione    |
 speciale, nel caso di programmi  |
 finalizzati alla gestione di     |
 crisi occupazionali, anche con   |
 riferimento a settori produttivi |
 e ad aree territoriali ovvero    |
 miranti al reimpiego di          |
 lavoratori coinvolti in detti    |
 programmi definiti in specifici  |
 accordi in sede governativa      |
 intervenuti entro il 30 giugno   |
 2005. Nell'ambito delle risorse  |
 finanziarie di cui al primo      |
 periodo, i trattamenti concessi  |
 ai sensi dell'articolo 3, comma  |
 137, quarto periodo, della legge |
 24 dicembre 2003, n. 350, e      |
 successive modificazioni, possono|
 essere prorogati con decreto del |
 Ministro del lavoro e delle      |
 politiche sociali, di concerto   |
 con il Ministro dell'economia e  |
 delle finanze, qualora i piani di|
 gestione delle eccedenze gia'    |
 definiti in specifici accordi in |
 sede governativa abbiano         |
 comportato una riduzione nella   |
 misura almeno del 10 per cento   |
 del numero dei destinatari dei   |
 trattamenti scaduti il 31        |
 dicembre 2004. La misura dei     |
 trattamenti di cui al secondo    |
 periodo e' ridotta del 10 per    |
 cento nel caso di prima proroga e|Trattamenti CIGS per programmi
 del 30 per cento per le proroghe |finalizzati alla gestione delle
 successive.                      |crisi occupazionali.
 --------------------------------------------------------------------
 156. All'articolo 118, comma 16, |
 della legge 23 dicembre 2000, n. |
 388, e successive modificazioni, |
 le parole: "e di 100 milioni di  |
 euro per ciascuno degli anni 2003|
 e 2004" sono sostituite dalle    |Finanziamento 2005 per le
 seguenti: "e di 100 milioni di   |attivita' di formazione
 euro per ciascuno degli anni     |nell'esercizio
 2003, 2004 e 2005".              |dell'apprendistato.
 --------------------------------------------------------------------
 157. All'articolo 43 del         |
 decreto-legge 30 settembre 2003, |
 n. 269, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 24    |
 novembre 2003, n. 326, sono      |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) al comma 1, le parole da: "in |
 un'apposita gestione" fino alla  |
 fine del comma sono sostituite   |
 dalle seguenti: "alla gestione   |
 separata di cui all'articolo 2,  |
 comma 26, della legge 8 agosto   |
 1995, n. 335";                   |
 b) al comma 2, le parole da:     |Obbligo di iscrizione in apposita
 "alla gestione separata" fino a: |gestione separata previdenziale
 "n. 335" sono soppresse;         |presso l'INPS per gli associati
 c) il comma 9 e' abrogato.       |in partecipazione.
 --------------------------------------------------------------------
 158. All'articolo 58 della legge |
 17 maggio 1999, n. 144, sono     |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) al comma 2:                   |
 1) la parola: "tredici" e'       |
 sostituita dalla parola:         |
 "dodici";                        |
 2) le parole: "sei eletti dagli  |
 iscritti al Fondo" sono          |
 sostituite dalle seguenti:       |
 "cinque designati dalle          |
 associazioni sindacali           |
 rappresentative degli iscritti al|
 Fondo medesimo";                 |
 b) il comma 3 e' sostituito dal  |
 seguente:                        |
 "3. Il comitato amministratore e'|
 presieduto dal presidente        |
 dell'INPS o da un suo delegato   |
 scelto tra i componenti del      |Comitato amministratore del Fondo
 consiglio di amministrazione     |per la gestione separata
 dell'Istituto medesimo".         |previdenziale.
 --------------------------------------------------------------------
 159. Limitatamente ai soli enti  |
 gestori di forme di previdenza   |
 obbligatoria i collegi sindacali |
 continuano ad esercitare il      |
 controllo contabile e per essi   |
 non trova applicazione l'articolo|Collegi sindacali di enti gestori
 2409-bis, terzo comma, del codice|di forme di previdenza
 civile.                          |obbligatoria.
 --------------------------------------------------------------------
 160. E' costituita la Fondazione |
 per la diffusione della          |
 responsabilita' sociale delle    |
 imprese. Alla Fondazione         |
 partecipano, quali soci          |
 fondatori, il Ministero del      |
 lavoro e delle politiche sociali,|
 oltre ad altri soggetti pubblici |
 e privati che ne condividano le  |
 finalita'. La Fondazione e'      |
 soggetta alle disposizioni del   |
 codice civile, delle leggi       |
 speciali e dello statuto, che    |
 verra' redatto dai fondatori. Per|
 lo svolgimento delle sue         |
 attivita' istituzionali e'       |
 assegnato alla Fondazione un     |Fondazione per la diffusione
 contributo di un milione di euro |della responsabilita' sociale
 per l'anno 2005.                 |delle imprese.
 --------------------------------------------------------------------
 161. L'ente nazionale di         |
 previdenza e assistenza per i    |
 lavoratori dello spettacolo      |
 (ENPALS) puo' continuare ad      |
 avvalersi, fino al 31 dicembre   |
 2005, del personale in servizio  |
 nell'anno 2004 con contratto di  |
 lavoro a tempo determinato nel   |
 limite massimo di spesa          |
 complessivamente stanziata per lo|
 stesso personale nell'anno 2004. |
 I relativi oneri continuano ad   |Proroga al 2005 dei contratti di
 essere posti a carico del        |lavoro a tempo determinato
 bilancio dell'ente.              |dell'ENPALS.
 --------------------------------------------------------------------
 162. All'articolo 3, comma 136,  |
 della legge 24 dicembre 2003, n. |
 350, al primo periodo, le parole:|
 "31 dicembre 2004" sono          |
 sostituite dalle seguenti: "31   |
 dicembre 2005" e, al secondo     |
 periodo, le parole: "31 dicembre |
 2003" sono sostituite dalle      |
 seguenti: "31 dicembre 2004". A  |
 tal fine e' autorizzata, per     |
 l'anno 2005, la spesa di 5       |
 milioni di euro a valere sul     |
 Fondo per l'occupazione di cui   |
 all'articolo 1, comma 7, del     |
 decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
 148, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 19    |
 luglio 1993, n. 236.             |Proroga contratti di solidarieta'
 --------------------------------------------------------------------
 163. Per la prosecuzione degli   |
 interventi di cui all'articolo 3,|
 comma 9, e all'articolo 8, comma |
 4-bis, del decreto-legge 20      |
 maggio 1993, n. 148, convertito, |
 con modificazioni, dalla legge 19|
 luglio 1993, n. 236, e'          |
 autorizzato un contributo di euro|
 160.102.000 per l'anno 2005. A   |
 tal fine, con decreto del        |
 Presidente del Consiglio dei     |
 ministri, e' nominato un         |
 Commissario straordinario del    |
 Governo con funzioni di vigilanza|Contributo 2005 per manutenzione
 sulle modalita' di attuazione del|idraulica e forestale regione
 presente comma.                  |Calabria.
 --------------------------------------------------------------------
 164. Per garantire il rispetto   |
 degli obblighi comunitari e la   |
 realizzazione degli obiettivi di |
 finanza pubblica per il triennio |
 2005-2007 il livello complessivo |
 della spesa del Servizio         |
 sanitario nazionale, al cui      |
 finanziamento concorre lo Stato, |
 e' determinato in 88.195 milioni |
 di euro per l'anno 2005, 89.960  |
 milioni di euro per l'anno 2006 e|
 91.759 milioni di euro per l'anno|
 2007. I predetti importi         |
 ricomprendono anche quello di 50 |
 milioni di euro, per ciascuno    |
 degli anni indicati, a titolo di |
 ulteriore finanziamento a carico |
 dello Stato per l'ospedale       |
 "Bambino Gesu'". Lo Stato, in    |
 deroga a quanto stabilito        |
 dall'articolo 4, comma 3, del    |
 decreto-legge 18 settembre 2001, |
 n. 347, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 16    |
 novembre 2001, n. 405, concorre  |
 al ripiano dei disavanzi del     |
 Servizio sanitario nazionale per |
 gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal|
 fine e' autorizzata, a titolo di |
 regolazione debitoria, la spesa  |
 di 2.000 milioni di euro per     |
 l'anno 2005, di cui 50 milioni di|
 euro finalizzati al ripiano dei  |
 disavanzi della regione Lazio per|
 l'anno 2003, derivanti dal       |
 finanziamento dell'ospedale      |
 "Bambino Gesu'". Le predette     |
 disponibilita' finanziarie sono  |
 ripartite tra le regioni con     |
 decreto del Ministro della       |
 salute, di concerto con il       |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, d'intesa con la         |Livello complessivo di spesa del
 Conferenza Stato-Regioni.        |SSN.
 --------------------------------------------------------------------
 165. Resta fermo l'obbligo in    |
 capo all'Agenzia italiana del    |
 farmaco di garantire per la quota|
 a proprio carico, ai sensi       |
 dell'articolo 48 del             |
 decreto-legge 30 settembre 2003, |
 n. 269, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 24    |
 novembre 2003, n. 326, il livello|
 della spesa farmaceutica         |
 stabilito dalla legislazione     |
 vigente. Nell'ambito delle       |
 annuali direttive del Ministro   |
 della salute all'Agenzia e'      |
 incluso il conseguimento         |
 dell'obiettivo del rispetto del  |
 predetto livello della spesa     |
 farmaceutica. Al fine di         |
 conseguire il contenimento della |
 spesa farmaceutica, l'Agenzia    |
 italiana del farmaco stabilisce  |
 le modalita' per il              |
 confezionamento ottimale dei     |
 farmaci a carico del Servizio    |
 sanitario nazionale, almeno per  |
 le patologie piu' rilevanti,     |
 relativamente a dosaggi e numero |
 di unita' posologiche, individua |
 i farmaci per i quali i medici   |
 possono prescrivere "confezioni  |
 d'avvio" per terapie usate per la|
 prima volta verso i cittadini, al|
 fine di evitare prescrizioni     |
 quantitativamente improprie e    |
 piu' costose, e di verificarne la|
 tollerabilita' e l'efficacia, e  |
 predispone l'elenco dei farmaci  |
 per i quali sono autorizzate la  |
 prescrizione e la vendita per    |
 unita' posologiche.              |Livello della spesa farmaceutica.
 --------------------------------------------------------------------
 166. All'articolo 8 della legge  |
 24 dicembre 1993, n. 537, sono   |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) al comma 10:                  |
 1) alla lettera c), dopo le      |
 parole: "indicate alle lettere a)|
 e b)" sono aggiunte le seguenti: |
 "ad eccezione dei farmaci non    |
 soggetti a ricetta con accesso   |
 alla pubblicita' al pubblico";   |
 2) dopo la lettera c), e'        |
 aggiunta la seguente:            |
 "c-bis) farmaci non soggetti a   |
 ricetta medica con accesso alla  |
 pubblicita' al pubblico (OTC)";  |
 b) al comma 14, ultimo periodo,  |Classificazione farmaci non
 le parole: "lettera c)" sono     |soggetti a ricetta medica con
 sostituite dalle seguenti:       |accesso alla pubblicita' al
 "lettere c) e c-bis)".           |pubblico (OTC).
 --------------------------------------------------------------------
 167. All'articolo 70, comma 2,   |
 primo periodo, della legge 23    |
 dicembre 1998, n. 448, dopo le   |
 parole: "l'indicazione della     |
 ''nota''" la parola: ",          |Specialita' medicinali erogabili
 controfirmata," e' soppressa.    |a carico del SSN.
 --------------------------------------------------------------------
 168. L'Agenzia italiana del      |
 farmaco adotta nel limite di     |
 spesa annuo di 1 milione di euro |
 per ciascuno degli anni 2005,    |
 2006 e 2007, nell'ambito del     |
 programma annuale di attivita'   |
 previsto dall'articolo 48, comma |
 5, lettera h), del decreto-legge |
 30 settembre 2003, n. 269,       |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 24 novembre 2003, n. |
 326, un piano di comunicazione   |
 volto a diffondere l'uso dei     |
 farmaci generici, ad assicurare  |
 una adeguata informazione del    |
 pubblico su tali farmaci e a     |
 garantire ai medici, ai          |
 farmacisti e agli operatori di   |
 settore, a mezzo di apposite     |
 pubblicazioni specialistiche, le |
 informazioni necessarie sui      |
 farmaci generici e le liste      |
 complete di farmaci generici     |Diffusione dell'uso dei farmaci
 disponibili.                     |generici.
 --------------------------------------------------------------------
 169. Al fine di garantire che    |
 l'obiettivo del raggiungimento   |
 dell'equilibrio economico        |
 finanziario da parte delle       |
 regioni sia conseguito nel       |
 rispetto della garanzia della    |
 tutela della salute, ferma       |
 restando la disciplina dettata   |
 dall'articolo 54 della legge 27  |
 dicembre 2002, n. 289, per le    |
 prestazioni gia' definite dal    |
 decreto del Presidente del       |
 Consiglio dei ministri 29        |
 novembre 2001, pubblicato nel    |
 supplemento ordinario alla       |
 Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8  |
 febbraio 2002, e successive      |
 modificazioni, anche al fine di  |
 garantire che le modalita' di    |
 erogazione delle stesse siano    |
 uniformi sul territorio          |
 nazionale, coerentemente con le  |
 risorse programmate per il       |
 Servizio sanitario nazionale, con|
 regolamento adottato ai sensi    |
 dell'articolo 17, comma 3, della |
 legge 23 agosto 1988, n. 400, di |
 concerto con il Ministro         |
 dell'economia e delle finanze,   |
 dal Ministro della salute, che si|
 avvale della commissione di cui  |
 all'articolo 4-bis, comma 10, del|
 decreto-legge 15 aprile 2002, n. |
 63, convertito, con              |
 modificazioni, dalla legge 15    |
 giugno 2002, n. 112, sono fissati|
 gli standard qualitativi,        |
 strutturali, tecnologici, di     |
 processo e possibilmente di      |
 esito, e quantitativi di cui ai  |
 livelli essenziali di assistenza,|
 sentita la Conferenza permanente |
 per i rapporti tra lo Stato, le  |
 regioni e le province autonome di|
 Trento e di Bolzano. Con la      |
 medesima procedura sono          |
 individuati le tipologie di      |
 assistenza e i servizi, relativi |
 alle aree di offerta individuate |
 dal vigente Piano sanitario      |
 nazionale. In fase di prima      |
 applicazione gli standard sono   |Fissazione di standard di cui ai
 fissati entro il 30 giugno 2005. |livelli essenziali di assistenza.
 --------------------------------------------------------------------
 170. Alla determinazione delle   |
 tariffe massime per la           |
 remunerazione delle prestazioni e|
 delle funzioni assistenziali,    |
 assunte come riferimento per la  |
 valutazione della congruita'     |
 delle risorse a disposizione del |
 Servizio sanitario nazionale,    |
 provvede, con proprio decreto, il|
 Ministero della salute, di       |
 concerto con il Ministero        |
 dell'economia e delle finanze,   |
 sentita la Conferenza permanente |
 per i rapporti tra lo Stato, le  |
 regioni e le province autonome di|
 Trento e di Bolzano. Gli importi |
 tariffari, fissati dalle singole |
 regioni, superiori alle tariffe  |
 massime restano a carico dei     |
 bilanci regionali. Entro il 30   |
 marzo 2005, con decreto del      |
 Ministero della salute, di       |
 concerto con il Ministero        |
 dell'economia e delle finanze,   |
 sentita la Conferenza permanente |
 per i rapporti tra lo Stato, le  |
 regioni e le province autonome di|
 Trento e di Bolzano, si procede  |
 alla ricognizione e all'eventuale|
 aggiornamento delle tariffe      |
 massime, coerentemente con le    |
 risorse programmate per il       |
 Servizio sanitario nazionale. Con|
 la medesima modalita' e i        |
 medesimi criteri si procede      |
 all'aggiornamento biennale delle |
 tariffe massime entro il 31      |Determinazione delle tariffe
 dicembre di ogni secondo anno a  |massime per la remunerazione
 decorrere dall'anno 2005.        |delle prestazioni assistenziali.
 --------------------------------------------------------------------
 171. Ferma restando la facolta'  |
 delle singole regioni di         |
 procedere, per il governo dei    |
 volumi di attivita' e dei tetti  |
 di spesa, alla modulazione, entro|
 i valori massimi nazionali, degli|
 importi tariffari praticati per  |
 la remunerazione dei soggetti    |
 erogatori pubblici e privati, e' |
 vietata, nella remunerazione del |
 singolo erogatore, l'applicazione|
 alle singole prestazioni di      |
 importi tariffari diversi a      |
 seconda della residenza del      |
 paziente, indipendentemente dalle|
 modalita' con cui viene regolata |
 la compensazione della mobilita' |
 sia intraregionale che           |
 interregionale. Sono nulli i     |Divieto di tariffe in funzione
 contratti e gli accordi stipulati|della residenza del paziente per
 con i soggetti erogatori in      |la remunerazione dei soggetti
 violazione di detto principio.   |erogatori.
 --------------------------------------------------------------------
 172. Il potere di accesso del    |
 Ministro della salute presso le  |
 aziende unita' sanitarie locali e|
 le aziende ospedaliere di cui    |
 all'articolo 2, comma 6, del     |
 decreto-legge 29 agosto 1984, n. |
 528, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 31    |
 ottobre 1984, n. 733, e          |
 all'articolo 4, comma 2, della   |
 legge 1º febbraio 1989, n. 37, e'|
 esteso a tutti gli Istituti di   |
 ricovero e cura a carattere      |
 scientifico, anche se trasformati|
 in fondazioni, ai policlinici    |
 universitari e alle aziende      |
 ospedaliere universitarie ed e'  |
 integrato con la potesta' di     |
 verifica dell'effettiva          |
 erogazione, secondo criteri di   |
 efficienza ed appropriatezza, dei|
 livelli essenziali di assistenza |
 di cui all'articolo 1, comma 6,  |
 del decreto legislativo 30       |
 dicembre 1992, n. 502, e         |
 successive modificazioni, al     |
 decreto del Presidente del       |
 Consiglio dei ministri 29        |
 novembre 2001, pubblicato nel    |
 supplemento ordinario alla       |
 Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8  |
 febbraio 2002, e all'articolo 54 |
 della legge 27 dicembre 2002, n. |Potere di accesso del Ministro
 289, compresa la verifica dei    |della salute presso Istituti di
 relativi tempi di attesa.        |ricovero.
 --------------------------------------------------------------------
 173. L'accesso al finanziamento  |
 integrativo a carico dello Stato |
 derivante da quanto disposto al  |
 comma 164, rispetto al livello di|
 cui all'accordo Stato-regioni    |
 dell'8 agosto 2001, pubblicato   |
 nella Gazzetta Ufficiale n. 208  |
 del 7 settembre 2001, per l'anno |
 2004, rivalutato del 2 per cento |
 su base annua a decorrere dal    |
 2005, e' subordinato alla stipula|
 di una specifica intesa tra Stato|
 e regioni ai sensi dell'articolo |
 8, comma 6, della legge 5 giugno |
 2003, n. 131, che contempli ai   |
 fini del contenimento della      |
 dinamica dei costi:              |
 a) gli adempimenti gia' previsti |
 dalla vigente legislazione;      |
 b) i casi nei quali debbano      |
 essere previste modalita' di     |
 affiancamento dei rappresentanti |
 dei Ministeri della salute e     |
 dell'economia e delle finanze ai |
 fini di una migliore definizione |
 delle misure da adottare;        |
 c) ulteriori adempimenti per     |
 migliorare il monitoraggio della |
 spesa sanitaria nell'ambito del  |
 Nuovo sistema informativo        |
 sanitario;                       |
 d) il rispetto degli obblighi di |
 programmazione a livello         |
 regionale, al fine di garantire  |
 l'effettivita' del processo di   |
 razionalizzazione delle reti     |
 strutturali dell'offerta         |
 ospedaliera e della domanda      |
 ospedaliera, con particolare     |
 riguardo al riequilibrio         |
 dell'offerta di posti letto per  |
 acuti e per lungodegenza e       |
 riabilitazione, alla promozione  |
 del passaggio dal ricovero       |
 ordinario al ricovero diurno,    |
 nonche' alla realizzazione degli |
 interventi previsti dal Piano    |
 nazionale della prevenzione e dal|
 Piano nazionale                  |
 dell'aggiornamento del personale |
 sanitario, coerentemente con il  |
 Piano sanitario nazionale;       |
 e) il vincolo di crescita delle  |
 voci dei costi di produzione, con|
 esclusione di quelli per il      |
 personale cui si applica la      |
 specifica normativa di settore,  |
 secondo modalita' che            |
 garantiscano che,                |
 complessivamente, la loro        |
 crescita non sia superiore, a    |
 decorrere dal 2005, al 2 per     |
 cento annuo rispetto ai dati     |
 previsionali indicati nel        |
 bilancio dell'anno precedente, al|
 netto di eventuali costi di      |
 personale di competenza di       |
 precedenti esercizi;             |
 f) in ogni caso, l'obbligo in    |
 capo alle regioni di garantire in|
 sede di programmazione regionale,|
 coerentemente con gli obiettivi  |
 sull'indebitamento netto delle   |
 amministrazioni pubbliche,       |
 l'equilibrio                     |
 economico-finanziario delle      |
 proprie aziende sanitarie,       |
 aziende ospedaliere, aziende     |
 ospedaliere universitarie ed     |
 Istituti di ricovero e cura a    |
 carattere scientifico sia in sede|
 di preventivo annuale che di     |
 conto consuntivo, realizzando    |
 forme di verifica trimestrale    |
 della coerenza degli andamenti   |
 con gli obiettivi                |
 dell'indebitamento netto delle   |
 amministrazioni pubbliche e      |
 prevedendo l'obbligatorieta'     |
 dell'adozione di misure per la   |
 riconduzione in equilibrio della |
 gestione ove si prospettassero   |
 situazioni di squilibrio, nonche'|Finanziamento integrativo a
 l'ipotesi di decadenza del       |carico dello Stato per la spesa
 direttore generale.              |del SSN.
 --------------------------------------------------------------------
 174. Al fine del rispetto        |
 dell'equilibrio                  |
 economico-finanziario, la        |
 regione, ove si prospetti sulla  |
 base del monitoraggio trimestrale|
 una situazione di squilibrio,    |
 adotta i provvedimenti necessari.|
 Qualora dai dati del monitoraggio|
 del quarto trimestre si evidenzi |
 un disavanzo di gestione a fronte|
 del quale non sono stati adottati|
 i predetti provvedimenti, ovvero |
 essi non siano sufficienti, con  |
 la procedura di cui all'articolo |
 8, comma 1, della legge 5 giugno |
 2003, n. 131, il Presidente del  |
 Consiglio dei ministri diffida la|
 regione a provvedervi entro il 30|
 aprile dell'anno successivo a    |
 quello di riferimento. Qualora la|
 regione non adempia, entro i     |
 successivi trenta giorni il      |
 presidente della regione, in     |
 qualita' di commissario ad acta, |
 approva il bilancio di esercizio |
 consolidato del Servizio         |
 sanitario regionale al fine di   |
 determinare il disavanzo di      |
 gestione e adotta i necessari    |
 provvedimenti per il suo         |
 ripianamento, ivi inclusi gli    |
 aumenti dell'addizionale         |
 all'imposta sul reddito delle    |
 persone fisiche e le             |
 maggiorazioni dell'aliquota      |
 dell'imposta regionale sulle     |
 attivita' produttive entro le    |
 misure stabilite dalla normativa |
 vigente. I predetti incrementi   |
 possono essere adottati anche in |
 funzione della copertura dei     |
 disavanzi di gestione accertati o|Provvedimenti adottati dalla
 stimati nel settore sanitario    |regione in caso di squilibrio
 relativi all'esercizio 2004 e    |economico-finanziario della spesa
 seguenti.                        |sanitaria.
 --------------------------------------------------------------------
 175. Per le finalita' di cui al  |
 comma 174 e per la copertura dei |
 disavanzi di gestione accertati o|
 stimati nel settore sanitario, la|
 regione, in deroga alla          |
 sospensione di cui al comma 61,  |
 primo periodo, puo' deliberare   |
 l'inizio o la ripresa della      |
 decorrenza degli effetti degli   |
 aumenti dell'addizionale         |
 regionale all'imposta sul reddito|
 e delle maggiorazioni            |
 dell'aliquota dell'imposta       |
 regionale sulle attivita'        |
 produttive, gia' disposti,       |
 oggetto della predetta           |
 sospensione. Ai sensi del primo  |
 periodo del presente comma e del |
 comma 22 dell'articolo 2 della   |
 legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
 l'inizio o la ripresa della      |
 decorrenza degli effetti puo'    |
 concernere anche quelle          |
 maggiorazioni dell'aliquota IRAP |
 che siano state deliberate dalle |
 regioni, antecedentemente al 31  |
 dicembre 2003, in difformita'    |
 rispetto a quanto previsto dalla |
 normativa statale. Per le        |
 medesime finalita', le regioni   |
 possono altresi', nei limiti     |
 della normativa statale di       |
 riferimento ed in conformita' ad |
 essa, disporre nuovi aumenti     |
 dell'addizionale regionale       |
 all'imposta sul reddito o nuove  |
 maggiorazioni dell'aliquota IRAP |Inizio o ripresa della decorrenza
 ovvero modificare gli aumenti e  |degli effetti degli aumenti
 le maggiorazioni di cui al primo |dell'addizionale regionale IRE e
 periodo del presente comma.      |maggiorazioni dell'aliquota IRAP
 --------------------------------------------------------------------
 176. In caso di mancato          |
 adempimento agli obblighi di cui |
 al comma 173 e' precluso         |
 l'accesso al maggiore            |
 finanziamento previsto per gli   |
 anni 2005, 2006 e 2007, con      |
 conseguente immediato recupero   |
 delle somme eventualmente        |Casi di preclusione al maggiore
 erogate.                         |finanziamento.
 --------------------------------------------------------------------
 177. Le regioni, ai sensi        |
 dell'articolo 4, comma 9, della  |
 legge 30 dicembre 1991, n. 412, e|
 successive modificazioni,        |
 definiscono le fattispecie per   |
 l'eventuale trasformazione da    |
 tempo determinato a tempo        |
 indeterminato del rapporto di    |
 lavoro dei professionisti        |
 convenzionati a carico del       |
 protocollo aggiuntivo ai sensi   |
 dei decreti del Presidente della |
 Repubblica 28 luglio 2000, n.    |
 271, e 21 settembre 2001, n. 446,|
 in modo da assicurare una        |
 riduzione della relativa spesa   |
 pari ad almeno il 20 per cento.  |
 La predetta trasformazione e'    |
 possibile entro il limite del    |
 numero di ore di incarico        |
 attivate a titolo convenzionale  |Trasformazione a tempo
 presso ciascuna azienda sanitaria|indeterminato del rapporto di
 locale alla data del 31 ottobre  |lavoro dei professionisti
 2004.                            |convenzionati.
 --------------------------------------------------------------------
 178. Il rapporto tra il Servizio |
 sanitario nazionale, i medici di |
 medicina generale, i pediatri di |
 libera scelta, i medici          |
 specialisti ambulatoriali interni|
 e le altre professioni sanitarie |
 non dipendenti dal medesimo e'   |
 disciplinato da apposite         |
 convenzioni conformi agli accordi|
 collettivi nazionali stipulati ai|
 sensi dell'articolo 4, comma 9,  |
 della legge 30 dicembre 1991, n. |
 412, e successive modificazioni, |
 con le organizzazioni sindacali  |
 di categoria maggiormente        |
 rappresentative in campo         |
 nazionale. La rappresentativita' |
 delle organizzazioni sindacali e'|
 basata sulla consistenza         |
 associativa. Detti accordi hanno |
 durata quadriennale per la parte |
 normativa e durata biennale per  |
 la parte economica. In sede di   |
 prima applicazione la durata, per|
 le parti normativa ed economica, |
 e' definita fino al 31 dicembre  |Convenzioni per il rapporto tra
 2005.                            |SSN e medici.
 --------------------------------------------------------------------
 179. Al fine di garantire il     |
 rispetto degli obblighi di cui al|
 comma 173, ciascuna regione      |
 provvede a disciplinare appositi |
 meccanismi di raccordo tra le    |
 aziende sanitarie locali, le     |
 aziende ospedaliere, le aziende  |
 ospedaliere universitarie, gli   |
 Istituti di ricovero e cura a    |
 carattere scientifico e i medici |
 di medicina generale e i pediatri|
 di libera scelta, attribuendo a  |
 questi ultimi il compito di      |
 segnalare tempestivamente alle   |
 strutture competenti a livello   |
 regionale le situazioni di       |
 inefficienza gestionale e        |
 organizzativa che costituiscono  |
 violazione degli obiettivi di    |Obbligo per le aziende
 contenimento della dinamica dei  |ospedaliere di comunicare alle
 costi di cui ai commi da 164 a   |strutture regionali situazioni di
 187.                             |inefficienza.
 --------------------------------------------------------------------
 180. La regione interessata,     |
 nelle ipotesi indicate ai commi  |
 174 e 176, anche avvalendosi del |
 supporto tecnico dell'Agenzia per|
 i servizi sanitari regionali,    |
 procede ad una ricognizione delle|
 cause ed elabora un programma    |
 operativo di riorganizzazione, di|
 riqualificazione o di            |
 potenziamento del Servizio       |
 sanitario regionale, di durata   |
 non superiore al triennio. I     |
 Ministri della salute e          |
 dell'economia e delle finanze e  |
 la singola regione stipulano     |
 apposito accordo che individui   |
 gli interventi necessari per il  |
 perseguimento dell'equilibrio    |
 economico, nel rispetto dei      |
 livelli essenziali di assistenza |
 e degli adempimenti di cui alla  |
 intesa prevista dal comma 173. La|
 sottoscrizione dell'accordo e'   |
 condizione necessaria per la     |
 riattribuzione alla regione      |
 interessata del maggiore         |
 finanziamento anche in maniera   |
 parziale e graduale,             |
 subordinatamente alla verifica   |Ricognizione da parte della
 della effettiva attuazione del   |regione delle cause di
 programma.                       |inefficienza.
 --------------------------------------------------------------------
 181. Con riferimento agli importi|
 indicati al comma 164,           |
 relativamente alla somma di 1.000|
 milioni di euro per l'anno 2005, |
 1.200 milioni di euro per l'anno |
 2006 e 1.400 milioni di euro per |
 l'anno 2007, il relativo         |
 riconoscimento alle regioni resta|
 condizionato, oltre che agli     |
 adempimenti di cui al comma 173, |
 anche al rispetto da parte delle |
 regioni medesime dell'obiettivo  |
 per la quota a loro carico sulla |
 spesa farmaceutica previsto      |
 dall'articolo 48 del             |
 decreto-legge 30 settembre 2003, |
 n. 269, convertito, con          |Requisiti per il riconoscimento
 modificazioni, dalla legge 24    |alle regioni del finanziamento
 novembre 2003, n. 326.           |integrativo.
 --------------------------------------------------------------------
 182. Limitatamente all'anno 2004:|
 a) l'obbligo in capo alle        |
 regioni, per la quota del 40 per |
 cento a loro carico, di cui      |
 all'articolo 48, comma 5, lettera|
 f), del decreto-legge 30         |
 settembre 2003, n. 269,          |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 24 novembre 2003, n. |
 326, in caso di superamento dei  |
 tetti di spesa di cui al comma 1 |
 del predetto articolo 48,        |
 s'intende comunque adempiuto,    |
 anche qualora la regione non     |
 abbia provveduto al previsto     |
 ripiano, purche' l'equilibrio    |
 complessivo del relativo sistema |
 sanitario regionale venga        |
 rispettato, previa verifica      |
 dell'avvenuta erogazione dei     |
 livelli essenziali di assistenza |
 effettuata dal Ministero della   |
 salute, ai sensi del comma 172;  |
 b) con specifica intesa tra Stato|
 e regioni, sulla base dei dati   |
 forniti dall'Agenzia italiana del|
 farmaco, su proposta del Ministro|
 della salute, sono definite le   |
 eventuali compensazioni sugli    |
 effetti, per ogni singola        |
 regione, derivanti dai           |
 provvedimenti a carico delle     |
 aziende produttrici di cui       |
 all'articolo 1 del decreto-legge |
 24 giugno 2004, n. 156,          |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 2 agosto 2004, n.    |
 202, nel rispetto degli equilibri|
 di finanza pubblica programmati, |
 anche ai fini dell'accesso       |
 all'integrazione dei             |
 finanziamenti a carico dello     |
 Stato come stabilito dal citato  |Obbligo in capo alle regioni in
 Accordo Stato-regioni dell'8     |caso di superamento del tetto di
 agosto 2001.                     |spesa.
 --------------------------------------------------------------------
 183. A partire dal 2005, sulla   |
 base delle rilevazioni condotte  |
 dall'Agenzia italiana del        |
 farmaco, le regioni che non      |
 adottano misure di contenimento  |
 della spesa farmaceutica adeguate|
 al rispetto dei tetti stabiliti  |
 dall'articolo 48, comma 1, del   |
 decreto-legge 30 settembre 2003, |
 n. 269, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 24    |
 novembre 2003, n. 326, sono      |
 tenute nell'esercizio successivo |
 a quello di rilevazione ad       |
 adottare misure di contenimento  |Contenimento della spesa
 pari al 50 per cento del proprio |farmaceutica in capo alle
 sfondamento.                     |regioni.
 --------------------------------------------------------------------
 184. Al fine di consentire in via|
 anticipata l'erogazione          |
 dell'incremento del finanziamento|
 a carico dello Stato:            |
 a) in deroga a quanto stabilito  |
 dall'articolo 13, comma 6, del   |
 decreto legislativo 18 febbraio  |
 2000, n. 56, il Ministero        |
 dell'economia e delle finanze,   |
 per gli anni 2005, 2006 e 2007,  |
 e' autorizzato a concedere alle  |
 regioni a statuto ordinario      |
 anticipazioni con riferimento    |
 alle somme indicate al comma 164,|
 al netto di quelle indicate al   |
 comma 181, da accreditare sulle  |
 contabilita' speciali di cui     |
 all'articolo 66 della legge 23   |
 dicembre 2000, n. 388, in essere |
 presso le tesorerie provinciali  |
 dello Stato, nella misura pari al|
 95 per cento delle somme dovute  |
 alle regioni a statuto ordinario |
 a titolo di finanziamento della  |
 quota indistinta del fabbisogno  |
 sanitario, quale risulta dalla   |
 deliberazione del CIPE per i     |
 corrispondenti anni, al netto    |
 delle entrate proprie regionali; |
 b) per gli anni 2005, 2006 e     |
 2007, il Ministero dell'economia |
 e delle finanze e' autorizzato a |
 concedere alle regioni Sicilia e |
 Sardegna anticipazioni nella     |
 misura pari al 95 per cento delle|
 somme dovute a tali regioni a    |
 titolo di finanziamento della    |
 quota indistinta quale risulta   |
 dalla deliberazione del CIPE per |
 i corrispondenti anni, al netto  |
 delle entrate proprie e delle    |
 partecipazioni delle medesime    |
 regioni;                         |
 c) all'erogazione dell'ulteriore |
 5 per cento o al ripristino del  |
 livello di finanziamento previsto|
 dal citato accordo Stato-regioni |
 dell'8 agosto 2001 per l'anno    |
 2004, rivalutato del 2 per cento |
 su base annua a decorrere dal    |
 2005, nei confronti delle singole|
 regioni si provvede a seguito    |
 della verifica degli adempimenti |
 di cui ai commi 173 e 181;       |
 d) nelle more della deliberazione|
 del CIPE e della proposta di     |
 decreto del Presidente del       |
 Consiglio dei ministri di cui al |
 comma 4 dell'articolo 2 del      |
 decreto legislativo 18 febbraio  |
 2000, n. 56, nonche' della       |
 stipula dell'intesa di cui al    |
 comma 173, le anticipazioni sono |
 commisurate al livello del       |
 finanziamento corrispondente a   |
 quello previsto dal riparto per  |
 l'anno 2004 in base alla         |
 deliberazione del CIPE,          |
 rivalutato del 2 per cento su    |
 base annua a decorrere dal 2005; |
 e) sono autorizzati, in sede di  |
 conguaglio, eventuali recuperi   |
 che dovessero rendersi necessari |
 anche a carico delle somme a     |Concessione anticipata
 qualsiasi titolo spettanti alle  |dell'erogazione dell'incremento
 regioni per gli esercizi         |del finanziamento a carico dello
 successivi.                      |Stato.
 --------------------------------------------------------------------
 185. All'articolo 50 del         |
 decreto-legge 30 settembre 2003, |
 n. 269, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 24    |
 novembre 2003, n. 326, dopo il   |
 comma 1, e' inserito il seguente:|
 "1-bis. Il Ministero             |
 dell'economia e delle finanze    |
 cura la generazione e la consegna|
 della tessera sanitaria a tutti i|
 soggetti destinatari, indicati al|
 comma 1, entro il 31 dicembre    |Termine per la consegna della
 2005".                           |tessera sanitaria.
 --------------------------------------------------------------------
 186. Nell'ambito delle attivita' |
 dirette alla definizione e       |
 implementazione del Nuovo Sistema|
 Informativo Sanitario (NSIS), il |
 Ministero della salute, anche ai |
 fini del controllo e monitoraggio|
 della spesa per la realizzazione |
 degli obiettivi di finanza       |
 pubblica, garantisce in ogni caso|
 la coerente prosecuzione delle   |
 azioni in corso con riduzione    |
 della spesa per il rinnovo dei   |
 contratti per la fornitura di    |
 beni e servizi afferenti al      |
 funzionamento del NSIS nella     |
 misura di cinque punti           |
 percentuali, salva la facolta' di|
 ampliare i servizi richiesti nel |Nuovo sistema informativo
 limite dell'ordinario            |sanitario (NSIS): riduzione spesa
 stanziamento di bilancio.        |per contratti.
 --------------------------------------------------------------------
 187. In considerazione del       |
 rilievo nazionale ed             |
 internazionale nella             |
 sperimentazione sanitaria di     |
 elevata specializzazione e nella |
 cura delle piu' rilevanti        |
 patologie, per l'anno 2005 e'    |
 autorizzata la spesa di 15       |
 milioni di euro in favore della  |
 fondazione "Centro San Raffaele  |Contributo per il "Centro San
 del Monte Tabor".                |Raffaele del Monte Tabor".
 --------------------------------------------------------------------
 188. Le regioni che alla data del|
 1º gennaio 2005 abbiano ancora in|
 corso di completamento il proprio|
 programma di investimenti in     |
 attuazione dell'articolo 20 della|
 legge 11 marzo 1988, n. 67, e    |
 successive modificazioni,        |
 destinano una quota delle risorse|Destinazione quota risorse delle
 residue al potenziamento ed      |Regioni al potenziamento
 ammodernamento tecnologico.      |tecnologico.
 --------------------------------------------------------------------
 189. Le sanzioni amministrative  |
 per infrazioni al divieto di     |
 fumare, previste dall'articolo   |
 51, comma 7, della legge 16      |
 gennaio 2003, n. 3, sono         |
 aumentate del 10 per cento.      |
 --------------------------------------------------------------------
 190. I proventi delle sanzioni   |
 amministrative per infrazioni al |
 divieto di fumare inflitte, a    |
 norma dell'articolo 51, comma 7, |
 della legge 16 gennaio 2003, n.  |
 3, da organi statali affluiscono |
 al bilancio dello Stato, per     |
 essere successivamente           |
 riassegnati, limitatamente ai    |
 maggiori proventi conseguiti per |
 effetto degli aumenti di cui al  |
 comma 189, ad appositi capitoli  |
 di spesa dello stato di          |
 previsione del Ministero della   |
 salute per il potenziamento degli|
 organi ispettivi e di controllo, |
 nonche' per la realizzazione di  |
 campagne di informazione e di    |
 educazione alla salute           |
 finalizzate alla prevenzione del |
 tabagismo e delle patologie ad   |Aumento sanzioni per infrazioni
 esso correlate.                  |al divieto di fumo.
 --------------------------------------------------------------------
 191. Resta ferma l'autonoma,     |
 integrale disponibilita' da parte|
 delle singole regioni, ai sensi  |
 degli articoli 17, terzo comma, e|
 29, terzo comma, della legge 24  |
 novembre 1981, n. 689, dei       |
 proventi relativi alle infrazioni|
 di cui al comma 189, accertate   |
 dagli organi di polizia locale,  |Attribuzione delle somme riscosse
 come tali ad esse direttamente   |per infrazioni al divieto di
 attribuiti.                      |fumo.
 --------------------------------------------------------------------
 192. Al fine di migliorare       |
 l'efficienza operativa della     |
 pubblica amministrazione e per il|
 contenimento della spesa         |
 pubblica, con decreto del        |
 Presidente del Consiglio dei     |
 ministri sono individuati le     |
 applicazioni informatiche e i    |
 servizi per i quali si rendono   |
 necessarie razionalizzazioni ed  |
 eliminazioni di duplicazioni e   |
 sovrapposizioni. Il CNIPA stipula|
 contratti-quadro per             |
 l'acquisizione di applicativi    |
 informatici e per l'erogazione di|
 servizi di carattere generale    |
 riguardanti il funzionamento     |
 degli uffici con modalita' che   |Accordi quadro del CNIPA per
 riducano gli oneri derivanti     |eliminare duplicazioni di
 dallo sviluppo, dalla            |carattere informatico nella
 manutenzione e dalla gestione.   |PP.AA.
 --------------------------------------------------------------------
 193. Le pubbliche amministrazioni|
 di cui all'articolo 1 del decreto|
 legislativo 12 febbraio 1993, n. |
 39, sono tenute ad avvalersi,    |
 uniformando le procedure e le    |
 prassi amministrative in corso,  |
 degli applicativi e dei servizi  |
 di cui al comma 192, salvo i casi|
 in cui possano dimostrare, in    |
 sede di richiesta di parere di   |
 congruita' tecnico-economica di  |
 cui all'articolo 8 dello stesso  |
 decreto legislativo, che la      |
 soluzione che intendono adottare,|Obbligo per le PP.AA. di
 a parita' di funzioni, risulti   |uniformita' nelle procedure e
 economicamente piu' vantaggiosa. |nelle prassi amministrative.
 --------------------------------------------------------------------
 194. Ai fini di cui al comma 192,|
 con decreto del Presidente del   |
 Consiglio dei ministri sono      |
 individuati interventi di        |
 razionalizzazione delle          |
 infrastrutture di calcolo,       |
 telematiche e di comunicazione   |
 delle amministrazioni di cui al  |
 comma 193.                       |
 --------------------------------------------------------------------
 195. Le pubbliche amministrazioni|
 diverse da quelle di cui al comma|
 193 possono avvalersi dei servizi|
 di cui al medesimo comma 193,    |
 secondo modalita' da definire in |
 sede di Conferenza unificata di  |Interventi di razionalizzazione
 cui all'articolo 8 del decreto   |delle infrastrutture di calcolo,
 legislativo 28 agosto 1997, n.   |telematiche e di comunicazione
 281.                             |delle PP. AA.
 --------------------------------------------------------------------
 196. Ai fini della copertura     |
 delle spese necessarie per lo    |
 svolgimento dei compiti di cui al|
 comma 193, possono essere        |
 assegnati al CNIPA finanziamenti |
 a carico del Fondo di            |
 finanziamento per i progetti     |
 strategici nel settore           |
 informatico di cui all'articolo  |
 27, comma 2, della legge 16      |Assegnazione al CNIPA di
 gennaio 2003, n. 3.              |finanziamenti.
 --------------------------------------------------------------------
 197. Entro sei mesi dalla data di|
 entrata in vigore della presente |
 legge, i cedolini per il         |
 pagamento delle competenze       |
 stipendiali del personale delle  |
 amministrazioni di cui           |
 all'articolo 1 del decreto       |
 legislativo 12 febbraio 1993, n. |
 39, purche' sia gia' in possesso |
 di caselle di posta elettronica  |
 fornite dall'amministrazione,    |
 sono trasmessi, tenuto conto del |
 diritto alla riservatezza,       |
 esclusivamente per via telematica|
 all'indirizzo di posta           |
 elettronica assegnato a ciascun  |
 dipendente. Con decreto di natura|
 non regolamentare del Ministro   |
 dell'economia e delle finanze, di|
 concerto con il Ministro per     |
 l'innovazione e le tecnologie,   |Invio telematico dei cedolini
 sono emanate le relative norme   |dello stipendio ai dipendenti
 attuative.                       |delle amministrazioni statali.
 --------------------------------------------------------------------
 198. Entro sei mesi dalla data di|
 entrata in vigore della presente |
 legge, gli uffici cassa delle    |
 amministrazioni, anche           |
 periferiche, dello Stato sono    |
 organizzati sulla base di        |
 procedure amministrative         |
 informatizzate. Tutti i contatti |
 con il personale dipendente e con|
 gli uffici, anche di altra       |
 amministrazione, avvengono       |
 utilizzando modalita' di         |
 trasmissione telematica dei dati.|
 Con decreto di natura non        |
 regolamentare del Ministro       |
 dell'economia e delle finanze, di|
 concerto con il Ministro per     |
 l'innovazione e le tecnologie,   |
 sono emanate le relative norme   |
 attuative.                       |Informatizzazione Uffici cassa
 --------------------------------------------------------------------
 199. Per l'anno finanziario 2005 |
 e successivi, il Ministro        |
 dell'economia e delle finanze, su|
 proposta del Ministro            |
 dell'ambiente e della tutela del |
 territorio, e' autorizzato a     |
 provvedere con propri decreti    |
 alla riassegnazione alle         |
 pertinenti unita' previsionali di|
 base dello stato di previsione   |
 del Ministero dell'ambiente e    |
 della tutela del territorio delle|
 somme da versare in entrata per  |
 revoche ed economie dei          |
 finanziamenti di cui alla legge 8|
 ottobre 1997, n. 344, adottate   |
 con provvedimento del Ministero  |Riassegnazione alle unita'
 competente, e con lo stesso      |previsionali di base del
 destinate alla realizzazione di  |Ministero dell'ambiente e della
 interventi finalizzati allo      |tutela del territorio delle somme
 stesso progetto strategico       |per revoche ed economie dei
 inseriti negli accordi di        |finanziamenti volti alla
 programma quadro da stipulare con|qualificazione degli interventi e
 le regioni territorialmente      |dell'occupazione in campo
 interessate.                     |ambientale
 --------------------------------------------------------------------
 200. Al fine di garantire la     |
 prosecuzione delle iniziative di |
 sostegno allo sviluppo economico |
 gia' adottate e per il           |
 completamento delle dotazioni    |
 infrastrutturali gia'            |
 programmate, e' autorizzata la   |
 prosecuzione degli interventi    |
 previsti dall'articolo 52, comma |
 59, della legge 28 dicembre 2001,|
 n. 448, e dall'articolo 3, comma |
 2-ter, secondo periodo, del      |
 decreto-legge 24 settembre 2002, |
 n. 209, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 22    |
 novembre 2002, n. 265, nei limiti|
 delle risorse finanziarie per    |
 tali finalita' rispettivamente   |
 appostate e disponibili, che a   |
 tale fine vengono versate        |
 all'entrata del bilancio dello   |
 Stato per essere riassegnate     |
 negli anni successivi, fino al   |Prosecuzione Interventi di
 completamento delle iniziative   |risanamento ambientale delle aree
 contemplate nelle citate         |portuali del Basso Adriatico, e
 disposizioni di legge.           |per il trasporto marittimo
 --------------------------------------------------------------------
 201. La richiesta di cambio di   |
 destinazione urbanistica delle   |
 aree o dei manufatti industriali |
 interessati da processi di       |
 delocalizzazione dell'intero     |
 processo produttivo, soprattutto |
 quando essi comportino perdita di|
 posti di lavoro, determina la    |Cessazione benefici in caso di
 cessazione del diritto acquisito |richiesta di cambio di
 dall'impresa ad eventuali        |destinazione urbanistica delle
 benefici concessi dallo Stato per|aree o dei manufatti industriali
 il sostegno e il miglioramento   |interessati da processi di
 del processo produttivo medesimo.|delocalizzazione
 --------------------------------------------------------------------
 202. Al fine di consentire       |
 l'avvio di un regime assicurativo|
 volontario per la copertura dei  |
 rischi derivanti da calamita'    |
 naturali sui fabbricati a        |
 qualunque uso destinati,         |
 attraverso la sottoscrizione di  |
 una quota parte del capitale     |
 sociale di una costituenda       |
 Compagnia di riassicurazioni     |
 finalizzata ad aumentare le      |
 capacita' riassicurative del     |
 mercato, e di sostenere il       |
 Consorzio o l'unione di          |
 assicurazioni destinato a coprire|
 i danni derivanti da calamita'   |
 naturali, e' istituito un        |
 apposito Fondo di garanzia la cui|
 gestione e' affidata alla        |
 Concessionaria di servizi        |
 assicurativi pubblici (CONSAP    |
 Spa). Per le predette finalita'  |
 e' autorizzata la spesa di 50    |
 milioni di euro per l'anno 2005. |
 Con apposito regolamento emanato |
 entro centoventi giorni dalla    |
 data di entrata in vigore della  |
 presente legge, ai sensi         |
 dell'articolo 17, comma 2, della |
 legge 23 agosto 1988, n. 400, su |
 proposta del Presidente del      |
 Consiglio dei ministri, di       |
 concerto con i Ministri delle    |
 attivita' produttive e           |
 dell'economia e delle finanze,   |
 sentiti la Conferenza permanente |
 per i rapporti tra lo Stato, le  |
 regioni e le province autonome di|
 Trento e di Bolzano e l'Istituto |
 per la vigilanza sulle           |
 assicurazioni private e di       |
 interesse collettivo, che si     |
 esprimono entro trenta giorni, e |
 acquisito successivamente il     |
 parere delle competenti          |
 Commissioni parlamentari da      |
 esprimere entro trenta giorni    |
 dalla data di trasmissione del   |
 relativo schema, e' costituita la|
 Compagnia di riassicurazioni di  |
 cui al primo periodo e sono      |
 definite le forme, le condizioni |
 e le modalita' di attuazione del |
 predetto Fondo, nonche' le misure|
 volte ad incentivare lo sviluppo |
 delle coperture assicurative in  |
 questione, in ogni caso senza    |
 nuovi o maggiori oneri per la    |
 finanza pubblica, e prevedendo   |
 l'esclusione dell'intervento del |
 Fondo per i danni prodotti dalle |
 calamita' naturali a fabbricati  |
 abusivi, ivi compresi i          |
 fabbricati abusivi per i quali,  |Istituzione Fondo di garanzia al
 pur essendo stata presentata la  |fine di costituire una Compagnia
 domanda di definizione           |di riassicurazioni e di sostenere
 dell'illecito edilizio, non sono |il Consorzio o l'unione di
 stati corrisposti interamente    |assicurazioni destinato a coprire
 l'oblazione e gli oneri          |i danni derivanti da calamita'
 accessori.                       |naturali
 --------------------------------------------------------------------
 203. Il Dipartimento della       |
 protezione civile e' autorizzato |
 ad erogare ai soggetti competenti|
 contributi per la prosecuzione   |
 degli interventi e dell'opera di |
 ricostruzione nei territori      |
 colpiti da calamita' naturali per|
 i quali e' intervenuta la        |
 dichiarazione dello stato di     |
 emergenza ai sensi dell'articolo |
 5 della legge 24 febbraio 1992,  |
 n. 225. Le modalita' di utilizzo |
 dei contributi sono stabilite con|
 decreto del Presidente del       |
 Consiglio dei ministri d'intesa  |
 con il Ministro dell'economia e  |
 delle finanze. Alla ripartizione |
 dei contributi si provvede con   |
 ordinanze del Presidente del     |
 Consiglio dei ministri, adottate |
 ai sensi dell'articolo 5, comma  |
 2, della citata legge n. 225 del |
 1992, destinando almeno il 5 per |
 cento delle risorse complessive, |
 per ciascuno degli anni 2005,    |
 2006 e 2007 alla realizzazione   |
 del piano di ricostruzione del   |
 comune di San Giuliano di Puglia,|
 ai sensi dell'articolo 4         |
 dell'ordinanza del Presidente del|
 Consiglio dei ministri 10 aprile |
 2003, n. 3279, pubblicata nella  |
 Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16  |
 aprile 2003, nonche' una quota   |
 del 5 per cento per il           |
 completamento della ricostruzione|
 degli edifici situati nei comuni |
 delle regioni Marche ed Umbria   |
 danneggiati dal terremoto del    |
 settembre 1997, per i quali e'   |
 stato dichiarato lo stato di     |
 emergenza con decreto del        |
 Presidente del Consiglio dei     |
 ministri del 27 settembre 1997,  |
 una quota del 5 per cento per gli|
 interventi di ricostruzione nei  |
 comuni della provincia di Brescia|
 colpiti dagli eventi sismici del |
 24 novembre 2004, per i quali e' |
 stato dichiarato lo stato di     |
 emergenza con decreto del        |
 Presidente del Consiglio dei     |
 ministri del 26 novembre 2004,   |
 pubblicato nella Gazzetta        |
 Ufficiale n. 287 del 7 dicembre  |
 2004, una quota del 2 per cento  |
 per gli interventi di            |
 ricostruzione nei comuni della   |
 regione Sardegna colpiti dagli   |
 eventi calamitosi del dicembre   |
 2004 ed una quota pari a 4       |
 milioni di euro annui per        |
 fronteggiare le esigenze         |
 derivanti dalla situazione       |
 emergenziale conseguente alle    |
 intense precipitazioni           |
 verificatesi nei giorni 31       |
 ottobre e 1º novembre 2004 nel   |
 territorio della regione autonoma|
 Friuli-Venezia Giulia, nonche'   |
 una quota pari a 5 milioni di    |
 euro annui per consentire la     |
 prosecuzione degli interventi di |
 cui all'articolo 50, comma 1,    |
 lettera i), della legge 23       |Contributi per la prosecuzione
 dicembre 1998, n. 448, ripartendo|degli interventi e dell'opera di
 detta quota alla regione         |ricostruzione nei territori
 Basilicata e Campania nella      |colpiti da calamita' naturali per
 misura rispettivamente del 25 per|i quali e' intervenuta la
 cento e del 75 per cento. Per le |dichiarazione dello stato di
 finalita' di cui al presente     |emergenza comune di San Giuliano
 comma e' autorizzata la spesa    |di Puglia regioni Marche ed
 annua di 58,5 milioni di euro per|Umbria Brescia Sardegna
 quindici anni, a decorrere       |Friuli-Venezia Giulia Basilicata
 dall'anno 2005.                  |e Campania
 --------------------------------------------------------------------
 204. Per gli interventi di       |
 ricostruzione nei comuni della   |
 provincia di Brescia colpiti     |
 dagli eventi sismici del 24      |
 novembre 2004, per i quali e'    |
 stato dichiarato lo stato di     |
 emergenza con decreto del        |
 Presidente del Consiglio dei     |
 ministri del 26 novembre 2004, e'|
 autorizzato un contributo di 30  |30 milioni di euro per sisma
 milioni di euro per l'anno 2005. |Brescia
 --------------------------------------------------------------------
 205. Il Fondo di cui all'articolo|
 27, comma 1, della legge 27      |
 dicembre 2002, n. 289, e'        |
 destinato alla copertura delle   |
 spese relative al progetto       |
 promosso dal Dipartimento per    |
 l'innovazione e le tecnologie    |
 della Presidenza del Consiglio   |
 dei ministri denominato "PC ai   |
 giovani", diretto ad incentivare |
 l'acquisizione e l'utilizzo degli|
 strumenti informatici e digitali |
 tra i giovani che compiono sedici|
 anni nel 2005, nonche' la loro   |
 formazione, fino all'esaurimento |
 delle disponibilita' del Fondo   |
 stesso. Le modalita' di          |
 attuazione del progetto, nonche' |
 di erogazione degli incentivi    |
 stessi, sono disciplinate con    |
 decreto del Ministro             |
 dell'economia e delle finanze, di|
 concerto con il Ministro per     |
 l'innovazione e le tecnologie,   |
 emanato ai sensi dell'articolo   |
 27, comma 1, della legge 27      |
 dicembre 2002, n. 289.           |"PC ai giovani"
 --------------------------------------------------------------------
 206. I benefici di cui           |
 all'articolo 4, comma 11, della  |
 legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
 concessi ai docenti con le       |
 modalita' di cui al decreto del  |
 Ministro per l'innovazione e le  |
 tecnologie 3 giugno 2004,        |
 pubblicato nella Gazzetta        |
 Ufficiale n. 164 del 15 luglio   |Proroga della riduzione e della
 2004, sono prorogati a tutto     |rateizzazione del costo dei pc
 l'anno 2005.                     |per i docenti.
 --------------------------------------------------------------------
 207. Nel corso dell'anno 2005, i |
 benefici di cui al comma 206 sono|
 concessi anche al personale      |
 dirigente e al personale non     |
 docente delle scuole pubbliche di|
 ogni ordine e grado e delle      |
 universita' statali, nonche' al  |
 personale dirigente, docente e   |
 non docente delle scuole         |
 paritarie di ogni ordine e grado,|
 delle universita' non statali e  |
 delle universita' telematiche    |
 riconosciute ai sensi del decreto|
 del Ministro dell'istruzione,    |
 dell'universita' e della ricerca |
 17 aprile 2003, pubblicato nella |
 Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29  |
 aprile 2003. Le modalita'        |
 attuative del presente comma sono|
 definite ai sensi dell'ultimo    |Estensione della riduzione e
 periodo del comma 11             |della rateizzazione del costo dei
 dell'articolo 4 della legge 24   |pc anche per il personale non
 dicembre 2003, n. 350.           |docente
 --------------------------------------------------------------------
 208. I dipendenti delle pubbliche|
 amministrazioni possono          |
 acquistare un personal computer  |
 usufruendo di una riduzione di   |
 costo ottenuta in esito ad una   |
 apposita selezione di produttori |
 o distributori operanti nel      |
 settore informatico, esperita,   |
 previa apposita indagine di      |
 mercato, dalla Concessionaria    |
 servizi informatici pubblici     |Riduzione del costo dei pc per il
 (CONSIP Spa).                    |personale P.A.
 --------------------------------------------------------------------
 209. La sezione speciale del     |
 Fondo di garanzia per le piccole |
 e medie imprese di cui           |
 all'articolo 2, comma 100,       |
 lettera a), della legge 23       |
 dicembre 1996, n. 662, istituita |
 con decreto del Ministro delle   |
 attivita' produttive e del       |
 Ministro per l'innovazione e le  |
 tecnologie 15 giugno 2004,       |
 pubblicato nella Gazzetta        |
 Ufficiale n. 150 del 29 giugno   |
 2004, e' integrata della somma di|
 40 milioni di euro per l'anno    |
 2005, 40 milioni di euro per     |
 l'anno 2006 e 20 milioni di euro |
 per l'anno 2007. Tali somme      |
 possono essere altresi'          |
 utilizzate, limitatamente a      |
 quelle non impegnate al termine  |
 di ciascun anno, per altri       |
 interventi del Fondo di cui al   |
 presente comma. Le               |
 caratteristiche degli interventi |
 del Fondo di cui al presente     |
 comma sono rideterminate con     |
 decreto di natura non            |
 regolamentare del Ministro delle |
 attivita' produttive, da emanare |
 entro trenta giorni dalla data di|
 entrata in vigore della presente |
 legge, in linea con quanto       |
 previsto dall'Accordo di Basilea |
 recante la disciplina sui        |Integrazione sezione speciale del
 requisiti minimi di capitale per |Fondo di garanzia per le piccole
 le banche.                       |e medie imprese.
 --------------------------------------------------------------------
 210. Le risorse del Fondo        |
 centrale di garanzia per il      |
 credito navale di cui            |
 all'articolo 5 della legge 31    |
 luglio 1997, n. 261, e successive|
 modificazioni, sono destinate,   |
 per un importo di 60 milioni di  |
 euro, al Fondo di garanzia per le|
 piccole e medie imprese di cui   |Assegnazione risorse del Fondo di
 all'articolo 2, comma 100,       |garanzia per il credito navale al
 lettera a), della legge 23       |Fondo di garanzia per le piccole
 dicembre 1996, n. 662.           |medie imprese
 --------------------------------------------------------------------
 211. L'intervento di cui al comma|
 1 dell'articolo 4 della legge 24 |
 dicembre 2003, n. 350, e'        |
 rifinanziato, per l'anno 2005,   |
 per l'importo di 110 milioni di  |
 euro. Il contributo ivi previsto,|
 la cui misura e' fissata in euro |
 70, si applica ai contratti      |
 stipulati a decorrere dal 1º     |
 dicembre 2004. Le procedure per  |
 l'assegnazione dei contributi    |
 stabilite, relativamente all'anno|
 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 |
 del decreto del Ministro delle   |
 comunicazioni 30 dicembre 2003,  |
 pubblicato nella Gazzetta        |
 Ufficiale n. 18 del 23 gennaio   |
 2004, sono estese, in quanto     |Rifinanziamento contributo per
 compatibili, ai contributi di cui|segnali televisivi in tecnica
 al presente comma.               |digitale terrestre.
 --------------------------------------------------------------------
 212. L'intervento di cui al comma|
 2 dell'articolo 4 della legge 24 |
 dicembre 2003, n. 350, e'        |
 rifinanziato, per l'anno 2005,   |
 per l'importo di 30 milioni di   |
 euro. Il contributo si applica ai|
 contratti stipulati a decorrere  |
 dal 1º dicembre 2004 nella misura|
 di euro 50, elevata ad euro 75   |
 qualora l'accesso alla rete fissa|
 o alla rete mobile UMTS da parte |
 dell'utente ricada nei comuni il |
 cui territorio sia ricompreso    |
 nelle aree di cui all'obiettivo 1|
 del regolamento (CE) n. 1260/1999|
 del Consiglio, del 21 giugno     |Rifinanziamento interventi per
 1999, e comunque in quelli con   |gli apparecchi per la
 popolazione inferiore a diecimila|trasmissione o la ricezione a
 abitanti.                        |larga banda dei dati via Internet
 --------------------------------------------------------------------
 213. Allo scopo di promuovere il |
 potenziamento della              |
 strumentazione tecnologica e     |
 l'aggiornamento della tecnologia |
 impiegata nel settore della      |
 radiofonia, a decorrere dall'anno|
 2005 la quota prevista a valere  |
 sui contributi di cui al comma   |
 190 dell'articolo 4 della legge  |
 24 dicembre 2003, n. 350, ferma  |
 restando la misura del 10 per    |
 cento stabilita al medesimo      |
 comma, non puo' comunque essere  |
 inferiore a 1 milione di euro    |
 annui. Ai fini di cui al presente|
 comma e' autorizzata la spesa di |
 1 milione di euro annui a        |
 decorrere dall'anno 2005.        |
 L'accesso ai benefici di cui al  |
 citato comma 190 dell'articolo 4 |
 e' subordinato alla              |
 presentazione, da parte dei      |
 soggetti interessati, della      |
 relativa domanda entro il 31     |
 gennaio di ciascun anno.         |Contributo radiofonia
 --------------------------------------------------------------------
 214. ll finanziamento annuale    |
 previsto dall'articolo 52, comma |
 18, della legge 28 dicembre 2001,|
 n. 448, come rideterminato dalla |
 legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
 dalla legge 24 dicembre 2003, n. |
 350, e' incrementato di 5 milioni|Incremento finanziamento annuale
 di euro per l'anno 2005.         |per radiofonia
 --------------------------------------------------------------------
 215. Al fine di rafforzare       |
 l'attrazione di nuovi            |
 investimenti nelle aree          |
 sottoutilizzate, Sviluppo Italia |
 Spa e' autorizzata a concedere   |
 agevolazioni alle imprese capaci |
 di produrre effetti economici    |
 addizionali e durevoli e tali da |
 generare esternalita' positive   |Agevolazioni alle imprese da
 sul territorio.                  |parte di Sviluppo Italia spa
 --------------------------------------------------------------------
 216. Le agevolazioni di cui al   |
 comma 215, il cui cumulo non puo'|
 comunque superare i vigenti      |
 limiti massimi di intensita' di  |
 aiuto, consistono in:            |
 a) un contributo in conto        |
 interessi a valere su mutui di   |
 durata non inferiore a cinque    |
 anni e non superiore a dieci,    |
 concessi da istituti autorizzati |
 all'esercizio dell'attivita'     |
 bancaria ai sensi del testo unico|
 di cui al decreto legislativo 1º |
 settembre 1993, n. 385. E'       |
 previsto un pre-ammortamento di  |
 durata non superiore a tre anni a|
 decorrere dalla stipula del      |
 contratto di finanziamento. Il   |
 mutuo agevolato puo' coprire fino|
 al 50 per cento degli            |
 investimenti ammissibili;        |
 b) un contributo in conto        |
 capitale fino al limite massimo  |
 del 20 per cento degli           |
 investimenti ammissibili;        |
 c) partecipazioni temporanee al  |
 capitale sociale, in misura non  |
 superiore al 15 per cento del    |
 capitale sociale delle imprese   |
 beneficiarie. Le percentuali di  |
 cui alle lettere b) e c) possono |
 essere elevate, rispettivamente, |
 al 35 per cento ed al 20 per     |Tipologia delle agevolazioni di
 cento nel caso di piccole e medie|cui al comma 215 alle imprese da
 imprese.                         |parte di Sviluppo Italia spa
 --------------------------------------------------------------------
 217. Le agevolazioni di cui al   |
 comma 216 sono finanziate a      |
 valere sul Fondo di cui          |
 all'articolo 61 della legge 27   |
 dicembre 2002, n. 289. A tale    |
 fine l'elenco degli strumenti che|
 confluiscono nel Fondo per le    |
 aree sottoutilizzate, di cui     |
 all'allegato 1 della citata legge|Finanziamento delle agevolazioni
 n. 289 del 2002, e' esteso agli  |erogate da Sviluppo Italia
 interventi previsti dai commi da |attraverso il Fondo per le aree
 215 a 221.                       |sottoutilizzate.
 --------------------------------------------------------------------
 218. Con delibera del CIPE, da   |
 emanare entro sessanta giorni    |
 dalla data di entrata in vigore  |
 della presente legge, sono       |
 definiti le procedure di         |
 assegnazione e riprogrammazione  |
 delle risorse del Fondo destinate|Procedure di assegnazione e
 agli interventi previsti al comma|riprogrammazione delle risorse
 215 nonche' le condizioni e i    |del Fondo per le aree
 limiti delle agevolazioni di cui |sottoutilizzate ed interventi
 al comma 217.                    |nelle medesime aree.
 --------------------------------------------------------------------
 219. Il CIPE, in sede di riparto |
 annuale delle risorse per le aree|
 sottoutilizzate, tenuto conto dei|
 programmi pluriennali predisposti|
 dall'Istituto italiano per gli   |
 studi storici e dall'Istituto    |
 italiano per gli studi           |
 filosofici, aventi sede in       |
 Napoli, assegna risorse per la   |
 realizzazione delle rispettive   |
 attivita' di ricerca e formazione|
 di rilevante interesse pubblico  |
 per lo sviluppo dell'integrazione|
 europea e mediterranea delle aree|
 del Mezzogiorno. Con la delibera |Risorse per l'Istituto italiano
 di assegnazione delle risorse    |per gli studi storici e per
 sono disposte le relative        |l'Istituto italiano per gli studi
 modalita' di erogazione.         |filosofici, aventi sede in Napoli
 --------------------------------------------------------------------
 220. Ai fini di cui al comma 219,|
 i predetti istituti presentano al|
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze - Dipartimento delle     |
 politiche di sviluppo e coesione |
 - e al Ministero dell'istruzione,|
 dell'universita' e della ricerca |
 i programmi di attivita' entro il|
 31 dicembre di ciascun anno; per |
 l'anno 2005 i programmi sono     |
 presentati entro il 31 gennaio   |
 2005. Tali programmi, nel        |
 rispetto del consolidato         |
 principio comunitario del        |
 cofinanziamento, indicano le     |
 altre fonti, pubbliche e private,|
 con cui si intende contribuire   |
 alla loro realizzazione e sono   |
 accompagnati da una relazione di |
 rendiconto sulle attivita', gia' |Modalita' per accedere al
 oggetto di finanziamento,        |finanziamento destinato
 concluse e in corso, nonche'     |all'Istituto italiano per gli
 sull'equilibrio patrimoniale     |studi storici e all'Istituto
 ovvero sulle azioni assunte per  |italiano per gli studi
 conseguirlo.                     |filosofici, aventi sede in Napoli
 --------------------------------------------------------------------
 221. L'efficacia delle           |
 disposizioni di cui ai commi da  |
 215 a 220 e' subordinata, ai     |
 sensi dell'articolo 88, paragrafo|Approvazione UE per i
 3, del Trattato istitutivo della |finanziamenti di Sviluppo Italia
 Comunita' europea, alla          |e per quelli per gli Istituti per
 preventiva approvazione da parte |gli studi storici e filosofici di
 della Commissione europea.       |Napoli
 --------------------------------------------------------------------
 222. Al fine di favorire         |
 l'afflusso di capitale di rischio|
 verso piccole e medie imprese    |
 innovative localizzate nelle aree|
 sottoutilizzate, il Dipartimento |
 per l'innovazione e le tecnologie|
 della Presidenza del Consiglio   |
 dei ministri puo' sottoscrivere e|
 alienare quote di uno o piu'     |
 fondi comuni di investimento, in |
 misura non superiore al 50 per   |
 cento del patrimonio, promossi e |
 gestiti da una o piu' societa' di|
 gestione del risparmio (SGR)     |
 previste dal testo unico di cui  |
 al decreto legislativo 24        |
 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR   |
 saranno individuate dal citato   |
 Dipartimento, d'intesa con il    |
 Dipartimento per le politiche di |
 sviluppo e di coesione e con il  |
 Dipartimento del tesoro del      |
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze, con procedure           |
 competitive, anche in deroga alle|
 vigenti norme di legge e di      |
 regolamento sulla contabilita'   |
 generale dello Stato, nel        |
 rispetto delle norme comunitarie |
 applicabili, assicurando che     |
 l'organizzazione e la gestione   |
 dei fondi siano coerenti con le  |
 finalita' pubbliche ed           |
 eventualmente prevedendo a tale  |Alienazione fondi comuni di
 fine la presenza di un           |investimento per favorire
 rappresentante della pubblica    |l'afflusso del capitale di
 amministrazione negli organi di  |rischio verso le piccole e medie
 gestione dei fondi.              |imprese innovative.
 --------------------------------------------------------------------
 223. Alla copertura degli oneri  |
 derivanti dall'attuazione del    |
 comma 222 si provvede mediante le|
 risorse previste dalla legge 30  |
 giugno 1998, n. 208, e stanziate |
 con delibera del CIPE n. 20 del  |
 29 settembre 2004, punto 4.1.2,  |
 in attuazione dell'articolo 61   |
 della legge 27 dicembre 2002, n. |Risorse per la vendita dei fondi
 289.                             |comuni di investimento
 --------------------------------------------------------------------
 224. Gli immobili di cui         |
 all'articolo 9, comma 1-bis,     |
 lettera a), del decreto-legge 15 |
 aprile 2002, n. 63, convertito,  |
 con modificazioni, dalla legge 15|
 giugno 2002, n. 112, ivi compresi|
 quelli individuati dal decreto   |
 dirigenziale del 10 giugno 2003, |
 pubblicato nella Gazzetta        |
 Ufficiale n. 150 del 1º luglio   |
 2003, possono essere alienati    |
 anche nell'ambito dell'attivita' |
 di gestione della liquidazione   |
 gia' affidata a societa'         |
 direttamente controllata dallo   |
 Stato ai sensi di quanto previsto|Alienazione immobili degli enti
 dall'articolo 9, comma 1-bis,    |pubblici soppressi anche
 lettera c), del medesimo         |nell'ambito dell'attivita' di
 decreto-legge.                   |gestione della liquidazione
 --------------------------------------------------------------------
 225. All'articolo 9, comma 1-bis,|
 lettera c), del decreto-legge 15 |
 aprile 2002, n. 63, convertito,  |
 con modificazioni, dalla legge 15|
 giugno 2002, n. 112, sono        |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) al secondo periodo, le parole:|
 "La societa' si avvale" sono     |
 sostituite dalle seguenti: "La   |Alienazione immobili degli enti
 societa' puo' avvalersi anche";  |pubblici soppressi anche
 b) dopo il secondo periodo e'    |nell'ambito dell'attivita' di
 inserito il seguente: "E',       |gestione della liquidazione:
 altresi', facolta' della societa'|correzioni relative ai poteri
 di procedere alla revoca dei     |della societa' che si occupa
 mandati gia' conferiti".         |della liquidazione degli enti.
 --------------------------------------------------------------------
 226. Con riguardo a tutte le     |
 liquidazioni di cui al comma     |
 1-ter dell'articolo 9 del        |
 decreto-legge 15 aprile 2002, n. |
 63, convertito, con              |
 modificazioni, dalla legge 15    |
 giugno 2002, n. 112, la societa',|
 direttamente controllata dallo   |
 Stato, di cui al comma 1-bis,    |
 lettera c), del medesimo articolo|
 9 del citato decreto-legge n. 63 |
 del 2002, esercita ogni potere   |
 finora attribuito all'Ispettorato|
 generale per la liquidazione     |Attribuzione alla societa' che si
 degli enti disciolti e puo'      |occupa della liquidazione dei
 procedere alla revoca degli      |poteri attribuiti all'Ispettorato
 incarichi di Commissario         |generale per la liquidazione
 liquidatore in essere.           |degli enti disciolti.
 --------------------------------------------------------------------
 227. Al fine di rendere piu'     |
 efficienti ed economicamente     |
 convenienti per la finanza       |
 pubblica le procedure di         |
 liquidazione, il commissario     |
 nominato ai sensi dell'articolo 5|
 della legge 28 ottobre 1999, n.  |
 410, e successive modificazioni, |
 non puo' cessare dall'ufficio    |
 fino a che non sia garantita la  |
 ricostituzione degli organi      |
 statutari e comunque non oltre   |
 due anni dalla conclusione delle |
 procedure di cui all'articolo 214|
 del regio decreto 16 marzo 1942, |
 n. 267, in mancanza di           |
 procedimenti contenziosi a quella|
 data pendenti, ovvero, in tale   |
 ultima ipotesi, fino alla        |
 definitiva conclusione degli     |
 stessi procedimenti.             |
 Nell'articolo 5, comma 7-bis,    |
 della legge 28 ottobre 1999, n.  |
 410, le parole: "e per una durata|
 massima di dodici mesi" sono     |Procedure liquidatorie presso
 soppresse.                       |consorzi agrari.
 --------------------------------------------------------------------
 228. L'ufficio stralcio di cui   |
 all'articolo 119 del decreto del |
 Presidente della Repubblica 24   |
 luglio 1977, n. 616, e al decreto|
 del Presidente del Consiglio dei |
 ministri 24 marzo 1979,          |
 pubblicato nella Gazzetta        |
 Ufficiale n. 90 del 31 marzo     |
 1979, e' soppresso; le residue   |
 funzioni sono svolte dalle       |
 regioni interessate.             |Soppressione ufficio stralcio
 --------------------------------------------------------------------
 229. Congiuntamente al Ministro  |
 dell'economia e delle finanze, la|
 societa' direttamente controllata|
 dallo Stato, di cui al comma     |
 1-bis, lettera c), dell'articolo |
 9 del decreto-legge 15 aprile    |
 2002, n. 63, convertito, con     |
 modificazioni, dalla legge 15    |
 giugno 2002, n. 112, riferisce   |
 annualmente alle Camere sullo    |
 stato della liquidazione degli   |
 enti pubblici, di cui alla legge |
 4 dicembre 1956, n. 1404, per i  |
 quali la liquidazione stessa non |Rapporto annuale alle Camere da
 sia stata esaurita entro il 31   |parte della societa' liquidatrice
 dicembre 2005.                   |degli enti pubblici
 --------------------------------------------------------------------
 230. Le risorse del fondo di cui |
 all'articolo 4, comma 61, della  |
 legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
 sono complessivamente destinate  |
 alle attivita' previste ai commi |
 61, 68, 76 e 77 del citato       |
 articolo 4 della legge n. 350 del|
 2003, nonche' alle attivita' di  |
 cui al comma 232 del presente    |
 articolo. Il relativo riparto e' |
 stabilito con decreto del        |
 Ministro delle attivita'         |
 produttive, di concerto con il   |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, fermo restando quanto   |
 stabilito nell'articolo 4, comma |
 70, della legge 24 dicembre 2003,|
 n. 350. Per le finalita' di cui  |Risorse del Fondo Made in italy
 al citato comma 70 e' autorizzata|utilizzate anche per altre
 la spesa di 10 milioni di euro   |attivita' volte alla tutela della
 per l'anno 2005.                 |proprieta' industriale
 --------------------------------------------------------------------
 231. All'articolo 2, comma 8, del|
 decreto-legge 12 agosto 1983, n. |
 371, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 11    |
 ottobre 1983, n. 546, le parole: |
 "dall'AIMA" sono sostituite dalle|
 seguenti: "dall'Agenzia per le   |
 erogazioni in agricoltura (AGEA) |
 e dagli altri organismi pagatori |
 istituiti ai sensi dell'articolo |
 3 del decreto legislativo 27     |
 maggio 1999, n. 165" e le parole:|
 "mercato agricolo" sono          |
 sostituite dalle seguenti:       |Somme erogate dall'AGEA e da
 "settore agricolo".              |tutti gli organismi pagatori
 --------------------------------------------------------------------
 232. Per l'utilizzo delle risorse|
 del fondo di cui al comma 230 il |
 Ministero delle attivita'        |
 produttive puo' promuovere       |
 protocolli di intesa con le      |
 associazioni imprenditoriali di  |
 categoria e puo' avvalersi della |
 collaborazione dell'Istituto     |
 nazionale per il commercio       |
 estero. Resta fermo quanto       |
 stabilito ai sensi dell'articolo |
 4, comma 61, secondo periodo,    |
 della legge n. 350 del 2003, nei |
 limiti della dotazione           |
 finanziaria ivi prevista. Nel    |
 citato comma 61, al secondo      |
 periodo, le parole: "5 milioni"  |
 sono sostituite dalle seguenti:  |
 "10 milioni", e nel quarto       |
 periodo le parole: "per l'anno   |
 2004" sono sostituite dalle      |
 seguenti: "per l'anno 2004 e     |
 successivi, ivi comprese quelle  |Per l'utilizzo del fondo per il
 di cui al secondo periodo del    |Made in Italy: protocolli di
 presente comma, allo stesso      |intesa tra MAP e associazioni di
 direttamente attribuite,".       |categoria e collaborazione ICE.
 --------------------------------------------------------------------
 233. Per l'anno 2005 e'          |
 confermato il Fondo di riserva di|
 1.200 milioni di euro per        |
 provvedere ad eventuali esigenze |
 connesse con la proroga delle    |
 missioni internazionali di pace. |
 Il Ministro dell'economia e delle|
 finanze provvede ad inviare al   |
 Parlamento copia delle           |
 deliberazioni relative           |
 all'utilizzo del Fondo e di esse |
 viene data formale comunicazione |
 alle competenti Commissioni      |Fondo missioni internazionali di
 parlamentari.                    |pace
 --------------------------------------------------------------------
 234. Al fine di assicurare       |
 l'efficace svolgimento delle     |
 attivita' di cui all'articolo 17 |
 del decreto-legge 8 febbraio     |
 1995, n. 32, convertito, con     |
 modificazioni, dalla legge 7     |
 aprile 1995, n. 104, l'Istituto  |
 per la promozione industriale    |
 (IPI) adotta, d'intesa con il    |
 Ministero delle attivita'        |
 produttive, appositi programmi   |
 pluriennali. I relativi          |
 finanziamenti, ai sensi          |
 dell'articolo 14 della legge 5   |
 marzo 2001, n. 57, e             |
 dell'articolo 60 della legge 27  |
 dicembre 2002, n. 289, e         |
 successive modificazioni, sono   |
 determinati, a decorrere         |
 dall'anno 2005, in 25 milioni di |
 euro annui, intendendosi         |
 corrispondentemente ridotte le   |
 autorizzazioni di spesa di cui   |
 all'articolo 52 della legge 23   |
 dicembre 1998, n. 448, per 16,5  |
 milioni di euro ed all'articolo  |
 60, comma 3, della legge n. 289  |Programmi pluriennali Istituto
 del 2002 per 8,5 milioni di euro.|per la promozione industriale
 --------------------------------------------------------------------
 235. All'articolo 36 della legge |
 17 maggio 1999, n. 144, e        |
 successive modificazioni, dopo il|
 comma 5, e' inserito il seguente:|
 "5-bis. Per l'applicazione delle |
 disposizioni dell'articolo 2,    |
 comma 3, del decreto-legge 28    |
 dicembre 1998, n. 451,           |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 26 febbraio 1999, n. |
 40, in materia di riduzione      |
 compensata di pedaggi            |
 autostradali, il Ministro delle  |
 infrastrutture e dei trasporti,  |
 limitatamente alle imprese di    |
 autotrasporto con sede legale e  |
 stabilimento operativo nelle aree|
 interessate dalla continuita'    |
 territoriale, modifica le        |
 direttive ivi previste tenendo   |
 conto dei costi marittimi        |
 gravanti sulle imprese di        |
 autotrasporto, nonche' delle     |
 distanze chilometriche percorse  |
 in mare e per raggiungere i punti|
 d'imbarco. Nelle medesime        |
 direttive il Ministro delle      |
 infrastrutture e dei trasporti   |
 provvede ad introdurre il        |
 rimborso parziale dei costi      |
 marittimi, secondo criteri che   |Riduzione compensata dei pedaggi
 garantiscano la parita' di       |autostradali viene operata
 condizioni di esercizio tra tutte|tenendo conto anche dei costi
 le imprese del settore".         |marittimi.
 --------------------------------------------------------------------
 236. Il fondo di cui all'articolo|
 145, comma 40, della legge 23    |
 dicembre 2000, n. 388, e         |
 successive modificazioni, deve   |
 intendersi destinato al settore  |
 della nautica da diporto, nella  |
 misura e con le modalita'        |
 disciplinate dal combinato       |
 disposto della lettera c) del    |
 comma 14 dell'articolo 22 della  |
 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e|Estensione fondo per la
 del comma 13 dell'articolo 80    |promozione di trasporti marittimi
 della legge 27 dicembre 2002, n. |sicuri anche al settore della
 289.                             |nautica da diporto
 --------------------------------------------------------------------
 237. Al fine di incentivare lo   |
 sviluppo economico nelle aree    |
 sottoutilizzate del Paese, con   |
 particolare riferimento a quelle |
 meridionali, il Consiglio        |
 nazionale delle ricerche         |
 costituisce un Osservatorio sul  |
 mercato creditizio regionale     |
 procedendo, d'intesa con le      |
 corrispondenti strutture di      |
 ricerca delle amministrazioni    |
 regionali, alla elaborazione di  |
 studi di fattibilita' per        |
 favorire la creazione di banche a|
 carattere regionale. A tale fine |
 e' autorizzata la spesa di       |
 500.000 euro a decorrere dal     |Osservatorio sul mercato
 2005.                            |creditizio regionale
 -------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 238. Con decreto del Ministro    |
 delle infrastrutture e dei       |
 trasporti, di concerto con il    |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, da emanare entro il 31  |
 gennaio 2005, e' stabilito un    |
 incremento delle tariffe         |
 applicabili per le operazioni in |
 materia di motorizzazione di cui |
 all'articolo 18 della legge 1º   |
 dicembre 1986, n. 870, in modo da|
 assicurare, su base annua,       |
 maggiori entrate pari a 24       |
 milioni di euro a decorrere      |
 dall'anno 2005. Una quota delle  |
 predette maggiori entrate, pari  |
 ad euro 20 milioni per l'anno    |
 2005, e ad euro 12 milioni a     |
 decorrere dall'anno 2006, e'     |
 riassegnata allo stato di        |
 previsione del Ministero delle   |
 infrastrutture e dei trasporti   |
 per la copertura degli oneri di  |
 cui all'articolo 2, commi 3, 4 e |
 5, del decreto legislativo 20    |Adeguamento tariffe operazioni in
 agosto 2002, n. 190.             |materia di motorizzazione
 --------------------------------------------------------------------
 239. I soggetti di cui           |
 all'articolo 3 del decreto       |
 legislativo 16 settembre 1996, n.|
 564, e successive modificazioni, |
 che non hanno presentato la      |
 domanda di accredito della       |
 contribuzione figurativa per i   |
 periodi anteriori al 1º gennaio  |Riapertura dei termini per la
 2003, secondo le modalita'       |domanda di accredito della
 previste dal medesimo articolo 3 |contribuzione figurativa dei
 del citato decreto legislativo,  |lavoratori chiamati a ricoprire
 possono esercitare tale facolta' |funzioni pubbliche elettive o
 entro il 31 marzo 2005.          |cariche sindacali
 --------------------------------------------------------------------
 240. All'articolo 24, comma 6,   |
 della legge 11 febbraio 1994, n. |
 109, e successive modificazioni, |
 dopo le parole: "comma 7-bis"    |
 sono aggiunte le seguenti: ", e  |
 degli organismi di cui agli      |
 articoli 3, 4 e 6 della legge 24 |
 ottobre 1977, n. 801, che sono   |
 disciplinati con decreto del     |
 Presidente del Consiglio dei     |
 ministri, emanato su proposta del|
 Comitato di cui all'articolo 2   |
 della citata legge n. 801 del    |
 1977, previa intesa con il       |Deroga al limite massimo dei
 Ministro dell'economia e delle   |lavori in economia per i servizi
 finanze".                        |segreti.
 --------------------------------------------------------------------
 241. Al fine di garantire        |
 l'efficienza e la sostenibilita' |
 delle infrastrutture olimpiche   |
 finanziate, quali opere connesse |
 ai sensi della legge 9 ottobre   |
 2000, n. 285, e quali opere di   |
 accompagnamento ai sensi         |
 dell'articolo 21 della legge 1º  |
 agosto 2002, n. 166, e'          |
 autorizzato l'utilizzo dei fondi |
 previsti anche successivamente   |
 all'evento olimpico onde         |
 garantire il completamento       |
 funzionale di alcune opere per   |
 l'uso post-olimpico.             |Infrastrutture olimpiche
 --------------------------------------------------------------------
 242. Per il triennio 2005-2007 e'|
 autorizzato uno stanziamento pari|
 a 5.418.000 euro per ciascuno    |
 degli anni 2005, 2006 e 2007,    |
 destinato all'adeguamento delle  |
 risorse previste per il          |Alto Commissario per la
 funzionamento dell'Alto          |prevenzione e il contrasto della
 Commissario di cui al comma 2    |corruzione e delle altre forme di
 dell'articolo 1 della legge 16   |illecito all'interno della
 gennaio 2003, n. 3.              |pubblica amministrazione
 --------------------------------------------------------------------
 243. Nella regione Sardegna, in  |
 deroga al disposto dell'articolo |
 10, comma 15, del decreto-legge  |
 28 marzo 2003, n. 49, convertito,|
 con modificazioni, dalla legge 30|
 maggio 2003, n. 119, e successive|
 modificazioni, sono consentiti i |
 trasferimenti a titolo           |
 temporaneo, fino al 31 dicembre  |
 2007, di quote latte anche tra   |
 zone disomogenee.                |Quote latte Sardegna
 --------------------------------------------------------------------
 244. All'articolo 141 del testo  |
 unico delle disposizioni         |
 sull'edilizia popolare ed        |
 economica, di cui al regio       |
 decreto 28 aprile 1938, n. 1165, |
 sono apportate le seguenti       |
 modificazioni:                   |
 a) dopo il primo comma e'        |
 inserito il seguente:            |
 "Nelle cooperative edilizie a    |
 proprieta' divisa qualora i soci |
 si siano accollati l'intero      |
 importo del mutuo pro capite, si |
 puo' procedere allo scioglimento |
 delle cooperative stesse.";      |
 b) al secondo comma, le parole:  |
 "previsto dal precedente comma"  |
 sono sostituite dalle seguenti:  |
 "previsto dal primo comma".      |Cooperative edilizie
 --------------------------------------------------------------------
 245. Allo scopo di favorire      |
 l'ammodernamento e il            |
 potenziamento del comparto della |
 pesca, anche ai fini             |
 dell'adozione di tecniche di     |
 pesca finalizzate a garantire la |
 protezione delle risorse         |
 acquatiche, e' autorizzata, per  |
 ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
 2007, la spesa di 5 milioni di   |
 euro per la concessione di       |
 contributi a favore delle piccole|
 e medie imprese operanti nelle   |
 aree per le quali sia stata      |
 prevista l'interruzione          |
 temporanea obbligatoria delle    |
 attivita' di pesca. Il contributo|
 di cui al presente comma e'      |
 riconosciuto nei limiti della    |
 normativa comunitaria in materia |Contributo per pescatori e fermo
 di aiuti di Stato.               |biologico
 --------------------------------------------------------------------
 246. Per la prosecuzione degli   |
 interventi previsti dall'articolo|
 4, comma 153, della legge 24     |
 dicembre 2003, n. 350, e'        |
 autorizzata, per l'anno 2005, la |
 spesa di 1 milione di euro.      |Infrastrutture aeroportuali
 --------------------------------------------------------------------
 247. Allo scopo di rafforzare il |
 monitoraggio del rischio sismico |
 attraverso l'utilizzo di nuove   |
 tecnologie, il Centro di         |
 geomorfologia integrata per      |
 l'area del Mediterraneo provvede |
 alla predisposizione di          |
 metodologie scientifiche         |
 innovative integrate dei fattori |
 di rischio delle diverse aree del|
 territorio. A tal fine, e'       |
 autorizzata la spesa di 1,5      |
 milioni di euro per ciascuno     |Centro di geomorfologia integrata
 degli anni 2005, 2006 e 2007.    |per l'area del Mediterraneo
 --------------------------------------------------------------------
 248. Al fine di incentivare lo   |
 sviluppo delle energie prodotte  |
 da fonti rinnovabili, con        |
 particolare attenzione alle      |
 potenzialita' di produzione      |
 dell'idrogeno da fonti di energia|
 solare, eolica, idraulica o      |
 geotermica e' istituto, per      |
 l'anno 2005, nello stato di      |
 previsione del Ministero         |
 dell'economia e delle finanze, il|
 Fondo per la promozione delle    |
 risorse rinnovabili con una      |
 dotazione finanziaria di 10      |
 milioni di euro. Il Fondo e'     |
 finalizzato al cofinanziamento di|
 studi e ricerche nel campo       |
 ambientale e delle fonti di      |
 energia rinnovabile destinate    |
 all'utilizzo per i mezzi di      |
 locomozione e per migliorare la  |
 qualita' ambientale all'interno  |
 dei centri urbani. Sono ammessi  |
 al finanziamento gli studi e le  |
 ricerche che presentino una      |
 partecipazione al finanziamento  |
 non inferiore alla meta' del     |
 costo totale del singolo progetto|
 di ricerca da parte di           |
 universita', laboratori          |
 scientifici, enti o strutture di |
 ricerca ovvero imprese per il    |
 successivo diretto utilizzo      |
 industriale e commerciale dei    |
 risultati di tale attivita' di   |Fondo per la promozione delle
 ricerca e progettuale.           |risorse rinnovabili
 --------------------------------------------------------------------
 249. Per la prosecuzione degli   |
 interventi di cui all'articolo 4,|
 comma 160, della legge 24        |
 dicembre 2003, n. 350, e'        |
 autorizzata la spesa di 2 milioni|
 di euro per ciascuno degli anni  |
 2005 e 2006.                     |Istituto nazionale di astrofisica
 --------------------------------------------------------------------
 250. Nello stato di previsione   |
 del Ministero delle              |
 comunicazioni, e' istituito, per |
 l'anno 2005, con una dotazione   |
 finanziaria pari a 10 milioni di |
 euro, un Fondo per la promozione |
 e la realizzazione di aree all   |
 digital e servizi di T-Government|
 sulla piattaforma della          |Fondo per la promozione e la
 televisione digitale terrestre.  |realizzazione di aree all digital
 --------------------------------------------------------------------
 251. Allo scopo di promuovere la |
 ricerca avanzata nei settori di  |
 rilevanza strategica per         |
 l'industria nazionale, e'        |
 autorizzata la spesa di 30       |
 milioni di euro per ciascuno     |
 degli anni 2005, 2006 e 2007     |
 destinata al finanziamento di    |
 progetti pilota realizzati da    |
 societa' operanti nel settore    |
 aeronautico, di cui alla legge 24|Societa' operanti nel settore
 dicembre 1985, n. 808.           |aeronautico
 --------------------------------------------------------------------
 252. Il Fondo rotativo nazionale |
 per gli interventi nel capitale  |
 di rischio delle imprese, di cui |
 all'articolo 4, comma 106, della |
 legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
 e' rifinanziato per un importo   |
 pari a 10 milioni di euro per il |Fondo rotativo interventi nel
 2005.                            |capitale di rischio delle imprese
 --------------------------------------------------------------------
 253. All'articolo 67, comma 1,   |
 lettera m), del testo unico di   |
 cui al decreto del Presidente    |
 della Repubblica 22 dicembre     |
 1986, n. 917, e successive       |
 modificazioni, dopo le parole:   |
 "associazioni sportive           |
 dilettantistiche" sono inserite  |
 le seguenti: "e di cori, bande e |
 filodrammatiche da parte del     |
 direttore e dei collaboratori    |
 tecnici".                        |Esenzione per cori e bande
 --------------------------------------------------------------------
 254. Per le esigenze connesse    |
 all'esercizio dei compiti di     |
 vigilanza e controllo operativi  |
 in materia di sicurezza delle    |
 navi e delle strutture portuali  |
 svolti dal Corpo delle           |
 Capitanerie di porto-Guardia     |
 costiera, e' autorizzata la spesa|
 di 10 milioni di euro per l'anno |
 2005 e per ciascuno degli anni   |
 2006 e 2007, iscritta in un fondo|
 dello stato di previsione del    |
 Ministero delle infrastrutture e |
 dei trasporti, da ripartire nel  |
 corso della gestione tra le      |
 unita' previsionali di base      |
 interessate con decreto del      |
 Ministro delle infrastrutture e  |
 dei trasporti, da comunicare,    |
 anche con evidenze informatiche, |
 al Ministero dell'economia e     |
 delle finanze, tramite l'Ufficio |
 centrale del bilancio, nonche'   |
 alle competenti Commissioni      |
 parlamentari e alla Corte dei    |
 conti.                           |Capitanerie di porto
 --------------------------------------------------------------------
 255. Agli enti non commerciali di|
 cui all'articolo 41, comma 7,    |
 della legge 27 dicembre 2002, n. |
 289, e successive modificazioni, |
 che abbiano almeno una sede      |
 operativa nei territori di cui al|
 decreto-legge 4 novembre 2002, n.|
 245, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 27    |
 dicembre 2002, n. 286, si applica|
 la sospensione dei termini di cui|
 all'articolo 4 del citato        |
 decreto-legge n. 245 del 2002    |
 fino al 31 dicembre 2005 nonche',|
 per i versamenti non eseguiti a  |
 questa ultima data, compresi i   |
 sostituti di imposta, l'articolo |
 3, comma 2, e l'articolo 4, comma|
 3, dell'ordinanza del Presidente |
 del Consiglio dei ministri 7     |Sospensione termini tributari per
 maggio 2004, n. 3354, pubblicata |enti non commerciali che hanno
 nella Gazzetta Ufficiale n. 112  |una sede operativa in regioni
 del 14 maggio 2004.              |Molise, Sicilia e Puglia
 --------------------------------------------------------------------
 256. Per la prosecuzione degli   |
 interventi necessari allo        |
 svolgimento dei Campionati       |
 mondiali di sci alpino del 2005  |
 in Valtellina e' autorizzata la  |
 spesa di 2 milioni di euro per   |
 l'anno 2005.                     |Campionati mondiali di sci alpino
 --------------------------------------------------------------------
 257. Al fine di garantire la     |
 piena realizzazione della misura |
 di riconversione di cui          |
 all'articolo 2 del decreto-legge |
 7 maggio 2002, n. 85, convertito,|
 con modificazioni, dalla legge 6 |
 luglio 2002, n. 134, e'          |
 autorizzata l'ulteriore spesa di |Riconversione reti da pesca
 260.000 euro.                    |derivanti
 --------------------------------------------------------------------
 258. Al fine di consentire la    |
 piena realizzazione degli        |
 obiettivi di ammodernamento della|
 flotta peschereccia delle regioni|
 dell'obiettivo 1, il Ministero   |
 delle politiche agricole e       |
 forestali e' autorizzato a       |
 liquidare le istanze di          |
 contributo ritenute idonee ai    |
 sensi del decreto 15 marzo 2002  |
 recante modalita' di attuazione  |
 delle misure di costruzione di   |
 nuove navi e di ammodernamento di|
 navi esistenti non ancora ammesso|
 a finanziamento per mancanza     |
 delle relative risorse           |Ammodernamento flotta
 finanziarie, valutate in 320.000 |peschereccia nelle regioni
 euro per l'anno 2005.            |obiettivo 1.
 --------------------------------------------------------------------
 259. Per la liquidazione delle   |
 istanze risultate idonee ai sensi|
 della legge 28 agosto 1989, n.   |
 302, pervenute al Ministero delle|
 politiche agricole e forestali   |
 entro il 31 dicembre 1999,       |
 l'autorizzazione di spesa di cui |
 all'articolo 52, comma 82, della |
 legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
 e' incrementata di 833.000 euro  |
 per l'anno 2005.                 |Contributo credito peschereccio
 --------------------------------------------------------------------
 260. Al fine di valorizzare le   |
 iniziative celebrative della     |
 figura di Cristoforo Colombo     |
 curate dall'apposito Comitato    |
 nazionale istituito presso la    |
 Presidenza del Consiglio dei     |
 ministri, e' autorizzata la spesa|Comitato nazionale per la
 di 1 milione di euro per ciascuno|celebrazione di Cristoforo
 degli anni 2005 e 2006.          |Colombo
 --------------------------------------------------------------------
 261. Per le attivita' di         |
 monitoraggio delle politiche     |
 pubbliche adottate dal Governo,  |
 di analisi del loro impatto sul  |
 Sistema-Paese, di informazione e |
 comunicazione istituzionale sulle|
 riforme attuate, il Presidente   |
 del Consiglio dei ministri,      |
 ovvero il Ministro a cio'        |
 delegato, puo' avvalersi di enti |
 o istituti di ricerca, pubblici o|
 privati, di istituti demoscopici |
 nonche' di consulenti dotati di  |
 specifica professionalita'. A tal|
 fine e' autorizzata la spesa di 3|
 milioni di euro per ciascuno     |
 degli anni 2005 e 2006.          |Monitoraggio politiche pubbliche
 --------------------------------------------------------------------
 262. Nel limite complessivo di 22|
 milioni di euro, il Ministro del |
 lavoro e delle politiche sociali |
 e' autorizzato a prorogare,      |
 limitatamente all'esercizio 2005,|
 le convenzioni stipulate, anche  |
 in deroga alla normativa vigente |
 relativa ai lavori socialmente   |
 utili, direttamente con i comuni,|
 per lo svolgimento di attivita'  |
 socialmente utili (ASU) e per    |
 l'attuazione, nel limite         |
 complessivo di 36 milioni di     |
 euro, di misure di politica      |
 attiva del lavoro, riferite a    |
 lavoratori impiegati in ASU nella|
 disponibilita' degli stessi      |
 comuni da almeno un triennio,    |
 nonche' ai soggetti, provenienti |
 dal medesimo bacino, utilizzati  |
 attraverso convenzioni gia'      |
 stipulate in vigenza             |
 dell'articolo 10, comma 3, del   |
 decreto legislativo 1º dicembre  |
 1997, n. 468, e successive       |
 modificazioni, e prorogate nelle |
 more di una definitiva           |
 stabilizzazione occupazionale di |
 tali soggetti. In presenza delle |
 suddette convenzioni il termine  |
 di cui all'articolo 78, comma 2, |
 della legge 23 dicembre 2000, n. |
 388, e' prorogato al 31 dicembre |
 2005. Il Ministro dell'interno e'|
 autorizzato a concedere, nel     |
 limite complessivo di 98 milioni |
 di euro, in prosecuzione degli   |
 interventi per favorire          |
 l'occupazione previsti           |
 dall'articolo 3 del decreto-legge|
 25 marzo 1997, n. 67, convertito,|
 con modificazioni, dalla legge 23|
 maggio 1997, n. 135, contributi  |
 per spese pubbliche nei comuni di|
 Napoli e Palermo.                |LSU
 --------------------------------------------------------------------
 263. Nel limite di spesa         |
 complessivo di 1 milione di euro,|
 il Ministero del lavoro e delle  |
 politiche sociali e' autorizzato |
 a prorogare, limitatamente       |
 all'anno 2005, le convenzioni di |
 cui all'articolo 3, comma 82,    |
 della legge 24 dicembre 2003,    |
 n.350, avvalendosi della         |
 graduatoria allegata al decreto  |
 dirigenziale del Ministero del   |
 lavoro e delle politiche sociali |
 del 25 ottobre 2004.             |Proroga ASU
 --------------------------------------------------------------------
 264. All'onere di cui ai commi   |
 262 e 263, pari a 157 milioni di |
 euro per l'anno 2005, si provvede|
 a valere sul Fondo per           |
 l'occupazione di cui all'articolo|
 1, comma 7, del decreto-legge 20 |
 maggio 1993, n. 148, convertito, |
 con modificazioni, dalla legge 19|Copertura finanziaria commi 262
 luglio 1993, n. 236.             |e263.
 --------------------------------------------------------------------
 265. Gli interventi di           |
 reindustrializzazione e di       |
 promozione industriale di cui al |
 decreto-legge 1º aprile 1989, n. |
 120, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 15    |
 maggio 1989, n. 181, sono estesi |
 al territorio dei comuni di      |
 Arese, Rho, Garbagnate Milanese e|
 Lainate (provincia di Milano),   |
 limitatamente alle aree          |
 individuate nell'accordo di      |
 programma per la                 |
 reindustrializzazione dell'area  |
 Fiat-Alfa Romeo, approvato con   |
 decreto del presidente della     |
 Giunta regionale della Lombardia |
 n. 58158 del 26 giugno 1997,     |
 pubblicato nel Bollettino        |
 Ufficiale della regione Lombardia|
 n. 29 del 14 luglio 1997, e      |
 aggiornato con decreto del       |
 presidente della Giunta regionale|
 della Lombardia n. 8980 del 20   |
 maggio 2004, pubblicato nel      |
 Bollettino Ufficiale della       |
 regione Lombardia n. 23 del 31   |
 maggio 2004, nonche' al comune di|
 Marcianise (provincia di Caserta)|
 e al distretto di Brindisi.      |Deindustrializzazione di aree
 --------------------------------------------------------------------
 266. Il programma di             |
 reindustrializzazione, di cui al |
 comma 265, proposto e attuato da |
 Sviluppo Italia Spa in accordo   |
 con le rispettive regioni, potra'|
 prevedere anche interventi di    |Estensione del programma di
 acquisizione, bonifica e         |reindustrializzazione di cui al
 infrastrutture di aree           |comma 265 alla bonifica di aree
 industriali dismesse.            |industriali dimesse
 --------------------------------------------------------------------
 267. Il programma di cui ai commi|
 265 e 266 prevede interventi per |
 la promozione imprenditoriale e  |
 l'attrazione degli investimenti  |
 nel settore delle industrie e dei|
 servizi ai sensi e per gli       |
 effetti dell'articolo 5 del      |
 decreto-legge 1º aprile 1989, n. |
 120, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 15    |Inclusione anche degli interventi
 maggio 1989, n. 181.             |per la promozione imprenditoriale
 --------------------------------------------------------------------
 268. Per gli interventi di cui ai|
 commi da 265 a 267 e' concesso un|
 contributo straordinario pari a  |
 32 milioni di euro per il 2005,  |Contributo straordinario per gli
 52 milioni di euro per il 2006 e |interventi di cui ai commi da 265
 72 milioni di euro per il 2007.  |a 267.
 --------------------------------------------------------------------
 269. Per garantire la            |
 prosecuzione degli interventi per|
 la continuita' territoriale di   |
 cui all'articolo 82 della legge  |
 27 dicembre 2002, n. 289, per il |
 triennio 2005-2007, per Trapani, |
 Pantelleria e Lampedusa sono     |
 assegnate risorse finanziarie per|
 complessivi 10 milioni di euro   |Continuita' territoriale Trapani
 annui.                           |Pantelleria e Lampedusa
 --------------------------------------------------------------------
 270. Al fine di sostenere i      |
 processi di innovazione delle    |
 imprese del commercio, il fondo  |
 di cui all'articolo 14 della     |
 legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'|
 destinato altresi' ai programmi  |
 di investimento delle imprese dei|
 settori del commercio, del       |
 turismo e dei servizi (sezioni G,|
 H, I, J, K, M, N ed O della      |
 classificazione delle attivita'  |
 economiche ISTAT 91) rivolti:    |
 a) alla ricerca e progettazione  |
 di nuove formule e processi      |
 distributivi o aziendali         |
 innovativi ed agli investimenti  |
 materiali connessi con la loro   |
 attivazione, alla formazione e   |
 consulenza necessarie all'avvio  |
 dei processi innovativi;         |
 b) all'accesso ai mercati        |
 elettronici e strumentazione     |
 connessa;                        |
 c) alla progettazione ed alla    |
 realizzazione di investimenti    |
 connessi all'adozione di moderne |
 tecniche di vendita e di offerta |
 dei servizi (software per la     |
 gestione automatica di spazi     |
 espositivi);                     |
 d) all'acquisizione di servizi di|
 connessione a larga banda;       |
 e) al check-up sulla struttura   |
 aziendale per rilevare la        |
 situazione presente in azienda   |
 concernente gli                  |
 approvvigionamenti, il lavoro, la|
 commercializzazione, il          |
 personale, le risorse            |
 strumentali;                     |
 f) alla progettazione e          |
 realizzazione di interventi di   |
 assistenza tecnica intesa quale  |
 elaborazione ed applicazione di  |
 tecniche innovative volte        |
 all'innovazione dell'assetto e   |
 dell'offerta dell'impresa        |
 commerciale;                     |
 g) alla realizzazione di         |
 innovazione tecnologica intesa   |
 quale acquisizione di sistemi    |
 informatici integrati, per la    |
 gestione aziendale ed            |
 interaziendale, per la           |
 realizzazione di impianti        |
 automatizzati per la             |Estensione Fondo speciale
 movimentazione delle merci nel   |rotativo per l'innovazione
 magazzino e per operazioni di    |tecnologica anche alle imprese
 allestimento degli ordini e per  |dei settori del commercio, del
 la distribuzione commerciale.    |turismo e dei servizi
 --------------------------------------------------------------------
 271. Con decreto del Ministero   |
 delle attivita' produttive sono  |
 stabiliti termini, criteri e     |Modalita' per l'estensione Fondo
 modalita' per la concessione     |speciale rotativo per
 delle agevolazioni, di cui al    |l'innovazione tecnologica anche
 comma 270, alle imprese del      |alle imprese dei settori del
 commercio, del turismo e dei     |commercio, del turismo e dei
 servizi.                         |servizi
 --------------------------------------------------------------------
 272. L'indennizzo di cui         |
 all'articolo 1 del decreto       |
 legislativo 28 marzo 1996, n.    |
 207, e' concesso, con le medesime|
 modalita' ivi previste, anche ai |
 soggetti che si trovino in       |
 possesso dei requisiti di cui    |
 all'articolo 2 del predetto      |
 decreto legislativo nel periodo  |
 compreso fra il 1º gennaio 2005  |
 ed il 31 dicembre 2007.          |
 L'aliquota contributiva di cui   |
 all'articolo 5 del citato decreto|
 legislativo 28 marzo 1996, n.    |
 207, dovuta dagli iscritti alla  |
 Gestione dei contributi e delle  |
 prestazioni previdenziali degli  |
 esercenti attivita' commerciali  |
 presso l'INPS, e' prorogata, con |
 le medesime modalita', fino al 31|
 dicembre 2009. Le domande di cui |
 all'articolo 7 del citato decreto|
 legislativo 28 marzo 1996, n.    |
 207, possono essere presentate   |
 dai soggetti di cui al primo     |Proroga dell'inden nizzo per
 periodo del presente comma entro |cessazione di attivita'
 il 31 gennaio 2008.              |commerciale.
 --------------------------------------------------------------------
 273. All'articolo 29, comma 1,   |
 quinto periodo, del decreto-legge|
 30 settembre 2003, n. 269,       |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 24 novembre 2003, n. |
 326, le parole: "per provvedere  |
 alla spesa per i canoni di       |
 locazione degli immobili stessi" |Quota parte delle entrate
 sono sostituite dalle seguenti:  |rivenienti dalla vendita degli
 "per provvedere alla spesa per   |immobili adibiti ad uffici
 canoni, oneri e ogni ulteriore   |pubblici a copertura di ogni
 incombenza connessi alla         |incombenza connessa alla
 locazione degli immobili stessi".|locazione degli immobili.
 --------------------------------------------------------------------
 274. Relativamente alle somme non|
 corrisposte all'erario per       |
 l'utilizzo, a qualsiasi titolo,  |
 di immobili di proprieta' dello  |
 Stato, decorsi novanta giorni    |
 dalla notificazione, da parte    |
 dell'Agenzia del demanio ovvero  |
 degli enti gestori, della seconda|
 richiesta di pagamento delle     |
 somme dovute, anche a titolo di  |
 occupazione di fatto, si procede |
 alla loro riscossione mediante   |
 ruolo, con la rivalutazione      |
 monetaria e gli interessi legali.|
 Limitatamente alle situazioni    |
 debitorie per le quali la seconda|
 richiesta di pagamento e'        |
 intervenuta entro il 31 dicembre |
 2004, la riscossione di cui al   |
 primo periodo non e' effettuata  |
 nel caso in cui i soggetti       |
 interessati provvedono, entro il |
 30 aprile 2005, a dichiarare alla|
 Agenzia del demanio ovvero       |
 all'ente gestore di voler        |
 adempiere, in unica soluzione,   |
 l'intera sorte del debito        |
 maturato, effettuando altresi'   |
 contestualmente il relativo      |
 versamento. I giudizi pendenti,  |
 aventi ad oggetto l'accertamento,|
 la liquidazione ovvero la        |
 condanna al pagamento dei debiti |
 di cui al secondo periodo, si    |
 estinguono di diritto con        |
 l'esatto adempimento di quanto   |Riscossione a mezzo ruolo canoni
 previsto nel medesimo periodo.   |demaniali
 --------------------------------------------------------------------
 275. Ai fini della valorizzazione|
 del patrimonio immobiliare le    |
 operazioni, gli atti, i          |
 contratti, i conferimenti ed i   |
 trasferimenti di immobili di     |
 proprieta' dei comuni, ivi       |
 comprese le operazioni di        |
 cartolarizzazione di cui alla    |
 legge n. 410 del 2001, in favore |
 di fondazioni o societa' sono    |
 esenti dall'imposta di registro, |
 dall'imposta di bollo, dalle     |
 imposte ipotecaria e catastale e |
 da ogni altra imposta indiretta, |
 nonche' da ogni altro tributo o  |Esenzione imposte indirette per
 diritto.                         |operazioni di cartolarizzazione
 --------------------------------------------------------------------
 276. Al fine di consentire il    |
 tempestivo pagamento dei canoni, |
 oneri e ogni ulteriore incombenza|
 connessi agli immobili locati ai |
 sensi dell'articolo 4, comma     |
 2-ter, del decreto-legge 25      |
 settembre 2001, n. 351,          |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 23 novembre 2001, n. |
 410, l'Agenzia del demanio puo'  |
 richiedere al Dipartimento della |
 Ragioneria generale dello Stato  |
 anticipazioni di tesoreria per   |
 gli importi necessari. Alla      |
 regolazione contabile            |
 dell'anticipazione di tesoreria  |
 si provvede con le modalita'     |
 stabilite dal predetto           |
 Dipartimento d'intesa con        |
 l'Agenzia del demanio.           |
 L'anticipazione di tesoreria e'  |
 comunque estinta entro l'anno a  |
 valere sul fondo di cui al comma |
 1, quinto periodo, dell'articolo |
 29 del decreto-legge 30 settembre|
 2003, n. 269, convertito, con    |
 modificazioni, dalla legge 24    |Anticipazioni di cassa per canoni
 novembre 2003, n. 326.           |di locazione di immobili.
 --------------------------------------------------------------------
 277. Al comma 6-bis dell'articolo|
 1 del decreto-legge 25 settembre |
 2001, n. 351, convertito, con    |
 modificazioni, dalla legge 23    |
 novembre 2001, n. 410, sono      |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) al primo periodo, dopo le     |
 parole: "sono alienati" sono     |
 inserite le seguenti: "e         |
 valorizzati";                    |
 b) all'ultimo periodo, dopo le   |
 parole: "al momento              |
 dell'alienazione" sono inserite  |Valorizzazione beni ferrovie
 le seguenti: "e valorizzazione". |dello Stato
 --------------------------------------------------------------------
 278. Per il potenziamento delle  |
 attivita' di ricerca, formazione |
 e studi internazionali della     |
 Scuola di ateneo per la          |
 formazione europea Jean Monnet,  |
 costituita in facolta', e'       |Attivita' di ricerche, formazione
 autorizzata la spesa di 2 milioni|e studi della Scuola di Ateneo
 di euro a decorrere dall'anno    |per la formazione europea "Jean
 2005.                            |Monnet."
 --------------------------------------------------------------------
 279. Per dare attuazione alle    |
 azioni della Convenzione sulla   |
 biodiversita' fatta a Rio de     |
 Janeiro il 5 giugno 1992, di cui |
 alla legge 14 febbraio 1994, n.  |
 124, e per dare avvio            |
 all'esecuzione del Protocollo di |
 Cartagena sulla prevenzione dei  |
 rischi biotecnologici relativo   |
 alla Convenzione sulla diversita'|
 biologica, fatto a Montreal il 29|
 gennaio 2000, di cui alla legge  |
 15 gennaio 2004, n. 27, e'       |
 autorizzata la spesa complessiva |
 di 2 milioni di euro per l'anno  |
 2005 per campagne di             |
 comunicazione e sensibilizzazione|
 riferite alle citate Convenzioni |Convenzione sulla diversita'
 internazionali.                  |biologica.
 --------------------------------------------------------------------
 280. A decorrere dal 1º gennaio  |
 2005 le dichiarazioni di         |
 conformita' di cui all'articolo  |
 76, commi 6 e 7, del decreto     |
 legislativo 30 aprile 1992, n.   |
 285, sono assoggettate           |
 all'imposta di bollo di cui      |
 all'articolo 2 della tariffa,    |
 parte prima, allegata al decreto |
 del Presidente della Repubblica  |
 26 ottobre 1972, n. 642, e       |
 successive modificazioni. Una    |
 quota pari a 5 milioni di euro   |
 per ciascuno degli anni 2005,    |
 2006 e 2007 delle maggiori       |
 entrate derivanti dalle          |
 disposizioni di cui al presente  |
 comma e' destinata al            |
 funzionamento e                  |
 all'implementazione del centro   |
 elaborazione dati del            |
 Dipartimento dei trasporti       |
 terrestri del Ministero delle    |
 infrastrutture e dei trasporti. A|
 valere sulle maggiori entrate di |
 cui al presente comma, e'        |
 autorizzata la spesa di 2 milioni|
 di euro per ciascuno degli anni  |
 2005, 2006 e 2007 per la         |
 realizzazione a cura del         |
 Dipartimento dei trasporti       |
 terrestri del Ministero delle    |
 infrastrutture e dei trasporti di|
 una campagna di comunicazione    |
 volta a diffondere i valori della|
 sicurezza stradale e ad          |
 assicurare una adeguata          |
 informazione agli utenti,        |
 soprattutto di piu' giovane eta',|
 al fine di consolidare e         |
 accrescere l'attivita' di        |
 prevenzione in materia di        |Imposta di bollo per
 circolazione e antinfortunistica |dichiarazioni di conformita' dei
 stradale.                        |veicoli.
 --------------------------------------------------------------------
 281. A partire dal 1º gennaio    |
 2005, una quota parte delle      |
 entrate erariali ed extraerariali|
 derivanti dai concorsi pronostici|
 su base sportiva, dalle          |
 scommesse, dal gioco del lotto,  |
 dall'enalotto, dal bingo, dagli  |
 apparecchi da divertimento ed    |
 intrattenimento, dalle lotterie  |
 ad estrazione istantanea e       |
 differita, nonche' da eventuali  |Destinazione al Coni di quota
 giochi di istituzione successiva |parte delle entrate derivanti da
 a tale data, e' destinata al CONI|concorsi pronostici e altri
 per il finanziamento dello sport.|giochi.
 --------------------------------------------------------------------
 282. Le modalita' operative di   |
 determinazione della base di     |
 calcolo delle entrate erariali ed|
 extraerariali provenienti dai    |
 giochi di cui al comma 281,      |
 nonche' le modalita' di          |
 trasferimento periodico dei fondi|
 per il finanziamento del CONI,   |
 sono determinate con             |
 provvedimento del Ministero      |
 dell'economia e delle finanze -  |
 Amministrazione autonoma dei     |
 monopoli di Stato, d'intesa con  |
 il Dipartimento della ragioneria |
 generale dello Stato, da emanare |
 entro il 31 marzo 2005. Per il   |
 quadriennio 2005-2008, le risorse|
 a favore del CONI sono stabilite |
 in misura pari a 450 milioni di  |
 euro annui, secondo quanto       |
 stabilito dall'articolo 4 del    |
 decreto-legge 8 luglio 2002, n.  |
 138, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 8     |
 agosto 2002, n. 178. Dette       |
 risorse sono comprensive del     |
 contributo straordinario         |
 finalizzato alla preparazione    |
 degli atleti per i Giochi        |Modalita' destinazione al Coni di
 olimpici invernali di Torino 2006|quota parte delle entrate
 e per i Giochi olimpici di       |derivanti da concorsi pronostici
 Pechino 2008.                    |e altri giochi.
 --------------------------------------------------------------------
 283. Ferme restando le competenze|
 del Ministro dell'economia e     |
 delle finanze di cui agli        |
 articoli 12, comma 2, della legge|
 18 ottobre 2001, n. 383, e       |
 successive modificazioni, e 16,  |
 comma 1, secondo, terzo e quarto |
 periodo, della legge 13 maggio   |
 1999, n. 133, a partire dal 1º   |
 gennaio 2005, al fine di         |
 assicurare l'incremento dei      |
 volumi di raccolta derivanti dai |
 concorsi pronostici su base      |
 sportiva e tenuto conto delle    |
 nuove modalita' di finanziamento |
 del CONI, la posta di gioco dei  |
 concorsi pronostici, prevista    |
 dall'articolo 5 del regolamento  |
 di cui al decreto del Ministro   |
 dell'economia e delle finanze 19 |
 giugno 2003, n. 179, e' cosi'    |
 rideterminata:                   |
 a) 8 per cento, come aggio al    |
 luogo di vendita autorizzato;    |
 b) 50 per cento, come montepremi;|
 c) 33,84 per cento, come imposta |
 unica;                           |
 d) 2,45 per cento, come          |
 contributo all'Istituto per il   |
 credito sportivo;                |
 e) 5,71 per cento, come          |
 contributo alle spese di         |
 gestione. Le vincite non riscosse|
 entro i termini stabiliti dal    |
 regolamento di gioco, per i      |
 concorsi indetti dopo il 1º      |
 gennaio 2005, sono riportate sul |Rideterminazione della posta di
 montepremi del concorso          |gioco dei concorsi pronostici su
 immediatamente successivo.       |base sportiva.
 --------------------------------------------------------------------
 284. Ferme restando le competenze|
 del Ministro dell'economia e     |
 delle finanze di cui agli        |
 articoli 12, comma 2, della legge|
 18 ottobre 2001, n. 383, e       |
 successive modificazioni, e 16,  |
 comma 1, secondo, terzo e quarto |
 periodo, della legge 13 maggio   |
 1999, n. 133, a partire dal 1º   |
 gennaio 2005, in funzione delle  |
 nuove modalita' di finanziamento |
 del CONI di cui ai commi 281 e   |
 282, l'aliquota dell'imposta     |
 unica sulle scommesse a quota    |
 fissa su eventi diversi dalle    |
 corse dei cavalli, di cui        |
 all'articolo 4, comma 1, lettera |
 b), numero 2), del decreto       |
 legislativo 23 dicembre 1998, n. |
 504, e' fissata nella misura del |
 33 per cento della quota di      |
 prelievo stabilita per ciascuna  |
 scommessa. Dalla stessa data     |
 cessa la corresponsione delle    |
 quote di prelievo sull'ammontare |
 lordo delle scommesse. Le vincite|
 non riscosse ed i rimborsi non   |
 richiesti entro i termini        |
 stabiliti dal regolamento di     |
 gioco, per le scommesse indette  |Aliquota per scommesse a quota
 dopo il 1º gennaio 2005, sono    |fissa su eventi diversi dalle
 acquisite dall'erario.           |corse dei cavalli
 --------------------------------------------------------------------
 285. Ferme restando le competenze|
 del Ministro dell'economia e     |
 delle finanze di cui agli        |
 articoli 12, comma 2, della legge|
 1º ottobre 2001, n. 383, e       |
 successive modificazioni, e 16,  |
 comma 1, secondo, terzo e quarto |
 periodo, della legge 13 maggio   |
 1999, n. 133, a partire dal 1º   |
 gennaio 2005, la posta unitaria  |
 di gioco delle scommesse a       |
 totalizzatore su eventi diversi  |
 dalle corse dei cavalli, come    |
 definita dall'articolo 12 del    |
 regolamento di cui al decreto del|
 Ministro delle finanze 2 agosto  |
 1999, n. 278, e successive       |
 modificazioni, e' cosi'          |
 rideterminata, trovando          |
 applicazione, per la percentuale |
 residua, la disposizione di cui  |
 all'articolo 16, comma 2, lettera|
 b), della legge 13 maggio 1999,  |
 n. 133:                          |
 a) 57 per cento, come disponibile|
 a vincite;                       |
 b) 8 per cento, come aggio al    |
 luogo di vendita autorizzato;    |
 c) 20 per cento, come imposta    |
 unica;                           |
 d) 5,71 per cento, come          |
 contributo alle spese complessive|
 di gestione;                     |
 e) 2,54 per cento, come fondo    |
 speciale di riserva. A partire   |
 dalla stessa data, in funzione   |
 delle nuove modalita' di         |
 finanziamento del CONI, e'       |Rideterminazione posta unitaria
 abrogata la lettera a) del comma |di gioco delle scommesse a
 2 dell'articolo 16 della legge 13|totalizzatore su eventi diversi
 maggio 1999, n. 133.             |dalle corse dei cavalli
 --------------------------------------------------------------------
 286. Con uno o piu' decreti, da  |
 adottare ai sensi dell'articolo  |
 17, comma 3, della legge 23      |
 agosto 1988, n. 400, il Ministro |
 dell'economia e delle finanze,   |
 entro tre mesi dalla data di     |
 entrata in vigore della presente |
 legge, provvede al riordino delle|
 scommesse su eventi sportivi     |
 diversi dalle corse dei cavalli e|
 su eventi non sportivi, in       |
 particolare per quanto attiene   |
 agli aspetti organizzativi,      |
 gestionali, amministrativi,      |Riordino delle scommesse su
 impositivi, sanzionatori, nonche'|eventi sportivi diversi dalle
 a quelli relativi al contenzioso |corse dei cavalli e su eventi non
 ed al riparto dei proventi.      |sportivi.
 --------------------------------------------------------------------
 287. Con provvedimenti del       |
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze - Amministrazione        |
 autonoma dei monopoli di Stato   |
 sono stabilite le nuove modalita'|
 di distribuzione delle scommesse |
 a quota fissa su eventi diversi  |
 dalle corse dei cavalli e su     |
 eventi non sportivi, da adottare |
 nel rispetto della disciplina    |
 comunitaria e nazionale, secondo |
 principi di:                     |
 a) armonizzazione delle modalita'|
 di commercializzazione a quella  |
 dei concorsi pronostici;         |
 b) economicita' ed efficienza    |
 delle reti di vendita, fisiche e |
 telematiche;                     |
 c) diffusione capillare delle    |
 stesse sul territorio nazionale; |
 d) sicurezza e trasparenza del   |
 gioco nonche' tutela della buona |
 fede dei partecipanti;           |
 e) salvaguardia dei diritti      |
 derivanti dall'applicazione del  |Nuove modalita' di distribuzione
 regolamento di cui al decreto del|delle scommesse a quota fissa su
 Ministro delle finanze 2 giugno  |eventi diversi dalle corse dei
 1998, n. 174.                    |cavalli e su eventi non sportivi
 --------------------------------------------------------------------
 288. Ciascun concessionario per  |
 l'adduzione delle scommesse a    |
 totalizzatore al totalizzatore   |
 nazionale e per la ricezione del |
 nulla osta all'emissione della   |
 ricevuta di scommessa, nonche'   |
 per l'adduzione delle scommesse a|
 libro al servizio centrale di    |
 registrazione utilizza e remunera|
 i servizi di un operatore da     |
 indicare entro sessanta giorni   |
 dalla data di entrata in vigore  |
 della presente legge nel rispetto|
 dei rapporti contrattuali in     |
 corso. L'operatore deve essere in|
 possesso di requisiti di         |
 capacita' tecnica ed             |
 affidabilita' economica accertati|
 dal Ministero dell'economia e    |
 delle finanze - Amministrazione  |
 autonoma dei monopoli di Stato e |
 deve dimostrare di essere stato  |
 indicato da non meno di trecento |
 concessionari. Il rapporto tra   |
 l'operatore e l'Amministrazione  |
 autonoma dei monopoli di Stato e'|
 regolato da apposita convenzione.|
 Ove l'operatore assuma l'obbligo |
 di provvedere, in nome e per     |
 conto del concessionario, al     |
 versamento di quanto da lui      |
 dovuto per l'esercizio della     |
 concessione, la convenzione di   |
 cui al periodo precedente        |
 stabilisce:                      |
 a) il termine, di natura         |
 essenziale, entro il quale deve  |
 essere effettuato mensilmente il |
 versamento;                      |
 b) l'anticipazione al            |
 concessionario, da parte         |
 dell'operatore, delle            |
 integrazioni eventualmente       |
 necessarie al pagamento delle    |
 scommesse a totalizzatore        |
 vincenti, contabilizzate nel mese|
 di cui alla lettera a);          |
 c) la retribuzione del servizio  |
 prestato dall'operatore in misura|
 non superiore al 2 per cento     |
 dell'ammontare delle somme       |
 versate;                         |
 d) la prestazione di idonea      |
 cauzione o fideiussione a        |
 garanzia dell'adempimento delle  |
 obbligazioni assunte, a fronte   |
 della quale verranno svincolate, |Utilizzo da parte del
 per la parte corrispondente, le  |concessionario per la raccolta
 garanzie prestate dal            |delle scommesse a totalizzatore,
 concessionario.                  |di un operatore.
 --------------------------------------------------------------------
 289. A decorrere dal 1º febbraio |
 2005, la posta unitaria per      |
 scommesse a libro sulle corse dei|
 cavalli e' stabilita in 1 euro.  |
 L'importo di ciascuna scommessa  |
 non puo' essere inferiore a 3    |Posta unitaria per scommesse a
 euro.                            |libro sulle corse di cavalli.
 --------------------------------------------------------------------
 290. Al fine di assicurare la    |
 tutela della fede pubblica e per |
 una piu' efficace azione di      |
 contrasto al gioco illecito ed   |
 illegale il Ministero            |
 dell'economia e delle finanze -  |
 Amministrazione autonoma dei     |
 monopoli di Stato adotta i       |
 provvedimenti necessari per la   |
 definizione, diffusione e        |
 gestione, con organizzazione     |
 propria o di terzi, dei mezzi di |
 pagamento specifici per la       |
 partecipazione al gioco a        |
 distanza. Tali mezzi di pagamento|
 possono essere abilitati dal     |
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze - Amministrazione        |
 autonoma dei monopoli di Stato   |
 anche per le transazioni relative|
 a forme di gioco non a distanza. |
 --------------------------------------------------------------------
 291. Per le attivita' di         |
 diffusione e gestione di cui al  |
 comma 290, il Ministero          |
 dell'economia e delle finanze,   |
 sulla base di apposita direttiva |
 del Ministro, puo' costituire    |
 societa' di scopo ovvero puo'    |
 procedere, attraverso            |
 l'Amministrazione autonoma dei   |
 monopoli di Stato,               |
 all'individuazione di uno o piu' |Prevenzione crimine da parte
 soggetti selezionati con         |dell'AAMS attraverso la
 procedura ad evidenza pubblica   |definizione dei mezzi di
 nel rispetto della normativa     |pagamento per la partecipazione
 nazionale e comunitaria.         |al gioco a distanza
 --------------------------------------------------------------------
 292. Il Ministero dell'economia e|
 delle finanze - Amministrazione  |
 autonoma dei monopoli di Stato   |
 regola le lotterie, differite ed |
 istantanee, con partecipazione a |
 distanza definendo la            |
 ripartizione percentuale della   |
 posta di gioco relativamente     |
 all'erario, ai giocatori ed ai   |
 soggetti terzi, nonche' i criteri|
 e le modalita' di gestione delle |
 lotterie telefoniche e           |Regolamentazione lotterie con
 telematiche.                     |partecipazione a distanza
 --------------------------------------------------------------------
 293. Il Ministero dell'economia e|
 delle finanze - Amministrazione  |
 autonoma dei monopoli di Stato   |
 puo' organizzare, congiuntamente |
 alle amministrazioni competenti  |
 di altri Stati dell'Unione       |
 europea, la gestione di giochi   |
 ovvero di singoli concorsi od    |
 estrazioni.                      |
 --------------------------------------------------------------------
 294. Nel caso di cui al comma    |
 293, l'Amministrazione autonoma  |
 dei monopoli di Stato, in accordo|
 con le amministrazioni competenti|
 degli altri Stati, stabilisce la |Collaborazione con
 ripartizione della posta di      |Amministrazioni europee per la
 gioco.                           |gestione di giochi
 --------------------------------------------------------------------
 295. In aggiunta a quanto        |
 previsto dal comma 8, le         |
 dotazioni iniziali delle unita'  |
 previsionali di base dello stato |
 di previsione dei Ministeri per  |
 consumi intermedi non aventi     |
 natura obbligatoria sono         |
 ulteriormente ridotte in maniera |
 lineare, assicurando una minore  |
 spesa pari a 700 milioni di euro |
 per l'anno 2005 ed una minore    |Riduzione delle dotazioni
 spesa annua di 1.300 milioni di  |iniziale delle UPB dei ministeri
 euro a decorrere dall'anno 2006. |per consumi intermedi
 --------------------------------------------------------------------
 296. Le dotazioni di parte       |
 corrente indicate nella tabella  |
 C, salve quelle concernenti il   |
 settore universitario, oltre a   |
 quanto previsto dal comma 10,    |
 sono ridotte in maniera lineare, |
 in modo da assicurare, per l'anno|
 2005, una minore spesa di 650    |
 milioni di euro, e, a decorrere  |
 dall'anno 2006, in modo tale da  |
 assicurare una minore spesa annua|Riduzione dotazioni di parte
 di 850 milioni di euro.          |corrente indicate nella tabella C
 --------------------------------------------------------------------
 297. L'autorizzazione di spesa   |
 relativa al Fondo per interventi |
 strutturali di politica          |
 economica, di cui al comma 5     |
 dell'articolo 10 del             |
 decreto-legge 29 novembre 2004,  |
 n. 282, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 27    |
 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta|
 di 2.000 milioni di euro per     |Fondo per interventi strutturali
 l'anno 2005.                     |di politica economica.
 --------------------------------------------------------------------
 298. A decorrere dal 1º gennaio  |
 2005 e' assicurato un gettito    |
 annuo pari a 100 milioni di euro |
 mediante il versamento           |
 all'entrata del bilancio dello   |
 Stato di una quota pari al 70 per|
 cento degli importi derivanti    |
 dall'applicazione dell'aliquota  |
 della componente della tariffa   |
 elettrica di cui al comma 1-bis  |
 dell'articolo 4 del decreto-legge|
 14 novembre 2003, n. 314,        |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 24 dicembre 2003, n. |
 368, nonche' di una ulteriore    |
 quota che assicuri il predetto   |
 gettito a valere sulle entrate   |
 derivanti dalla componente       |
 tariffaria A2 sul prezzo         |
 dell'energia elettrica, definito |
 ai sensi dell'articolo 3, comma  |
 11, del decreto legislativo 16   |
 marzo 1999, n. 79, e             |
 dell'articolo 1, comma 1, del    |
 decreto-legge 18 febbraio 2003,  |
 n. 25, convertito, con           |
 modificazioni, dalla legge 17    |
 aprile 2003, n. 83. Con decreto  |
 del Ministro dell'economia e     |
 delle finanze, sentita           |
 l'Autorita' per l'energia        |
 elettrica ed il gas, sono        |Versamento al bilancio dello
 stabiliti modalita' e termini dei|Stato di quota parte
 versamenti di cui al presente    |dell'aliquota della componente
 comma.                           |della tariffa elettrica
 --------------------------------------------------------------------
 299. I trasferimenti correnti    |
 alle imprese pubbliche sono      |
 ridotti, per ciascuno degli anni |
 2005, 2006 e 2007, per gli       |
 importi di seguito indicati:     |
 a) Ferrovie dello Stato Spa      |
 (Ministero dell'economia e delle |
 finanze - u.p.b. 3.1.2.8 -       |
 Ferrovie dello Stato): 90 milioni|
 di euro per il 2005, 100 milioni |
 di euro per il 2006 e 90 milioni |
 di euro per il 2007;             |
 b) Poste italiane Spa (Ministero |
 dell'economia e delle finanze -  |
 u.p.b. 3.1.2.4. - Poste          |
 italiane): 40 milioni di euro per|
 il 2005, 50 milioni di euro per  |
 il 2006 e 40 milioni di euro per |
 il 2007;                         |
 c) ANAS Spa (Ministero           |
 dell'economia e delle finanze -  |
 u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40      |
 milioni di euro per il 2005, 50  |
 milioni di euro per il 2006 e 40 |
 milioni di euro per il 2007;     |
 d) altre imprese pubbliche       |
 (Ministero dell'economia e delle |
 finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo|
 contratti programma): 90 milioni |
 di euro per il 2005, 130 milioni |
 di euro per il 2006 e 90 milioni |Riduzione dei trasferimenti
 di euro per il 2007.             |correnti alle imprese pubbliche
 --------------------------------------------------------------------
 300. Gli importi fissi           |
 dell'imposta di registro, della  |
 tassa di concessione governativa,|
 dell'imposta di bollo,           |
 dell'imposta ipotecaria e        |
 catastale, delle tasse ipotecarie|
 e dei diritti speciali di cui al |
 titolo III della tabella A       |
 allegata al decreto-legge 31     |
 luglio 1954, n. 533, convertito, |
 con modificazioni, dalla legge 26|
 settembre 1954, n. 869, e        |
 successive modificazioni, sono   |
 aggiornati, con decreto non      |
 avente natura regolamentare del  |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, da emanare entro il 31  |
 gennaio 2005, tenuto conto anche |
 dell'aumento dei prezzi al       |
 consumo quale risultante dagli   |
 indici ISTAT per le famiglie     |
 degli operai e degli impiegati, e|
 dell'esigenza di semplificazione |
 o di integrazioni innovative per |
 servizi telematici a valore      |Aggiornamento dell'imposta di
 aggiunto, in misura tale da      |registro, della tassa di
 assicurare un maggiore gettito   |concessione governativa,
 annuo, pari a 1.120 milioni di   |dell'imposta di bollo,
 euro per gli anni 2005 e 2006, e |dell'imposta ipotecaria e
 a 1.320 milioni di euro a        |catastale, delle tasse ipotecarie
 decorrere dall'anno 2007.        |e dei diritti speciali
 --------------------------------------------------------------------
 301. A decorrere dal periodo     |
 d'imposta in corso al 31 dicembre|
 2006, la misura dell'acconto     |
 dell'imposta sul reddito delle   |
 persone fisiche e' fissata al 99 |
 per cento e quella dell'acconto  |
 dell'imposta sul reddito delle   |
 societa' e' fissata al 100 per   |
 cento.                           |Acconto IRE e IRES
 --------------------------------------------------------------------
 302. All'articolo 1, comma 1, del|
 decreto-legge 10 dicembre 2003,  |
 n. 341, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 9     |
 febbraio 2004, n. 31, e'         |
 aggiunto, in fine, il seguente   |
 periodo: "Per l'anno 2006 il     |
 versamento e' determinato con il |
 decreto di cui al comma 5 in modo|
 che complessivamente garantisca  |
 maggiori entrate per il bilancio |Versamento delle somme riscosse
 dello Stato pari a 650 milioni di|dai concessionari della
 euro".                           |riscossione
 --------------------------------------------------------------------
 303. I beni culturali immobili   |
 dello Stato, delle regioni e     |
 degli enti locali, per l'uso dei |
 quali attualmente non e'         |
 corrisposto alcun canone e che   |
 richiedono interventi di         |
 restauro, possono essere dati in |
 concessione a soggetti privati   |
 con pagamento di un canone       |
 fissato dai competenti organi. Il|
 concessionario si impegna a      |
 realizzare a proprie spese gli   |
 interventi di restauro e         |
 conservazione indicati dal       |Concessione ai privati dei beni
 predetto ufficio.                |culturali immobili
 --------------------------------------------------------------------
 304. Dal canone di concessione   |
 vengono detratte le spese        |
 sostenute dal concessionario per |
 il restauro entro il limite      |
 massimo del canone stesso. Il    |
 concessionario e' obbligato a    |
 rendere fruibile il bene da parte|
 del pubblico con le modalita' e i|
 tempi stabiliti nell'atto di     |
 concessione o in apposita        |
 convenzione unita all'atto       |Determinazione del canone di
 stesso.                          |concessione
 --------------------------------------------------------------------
 305. I beni culturali che possono|
 formare oggetto delle concessioni|
 di cui ai commi 303 e 304 sono   |
 individuati con decreto del      |
 Ministro per i beni e le         |
 attivita' culturali su proposta  |
 del Direttore regionale          |
 competente. L'individuazione del |
 concessionario avviene mediante  |
 procedimento ad evidenza         |Beni culturali che possono
 pubblica.                        |formare oggetto di concessione
 --------------------------------------------------------------------
 306. All'articolo 10, comma 4,   |
 del testo unico di cui al decreto|
 del Presidente della Repubblica  |
 30 maggio 2002, n. 115, le       |
 parole: "il processo di valore   |Esenzione dal contributo
 inferiore a euro 1.100 e" sono   |unificato per le spese di
 soppresse.                       |giustizia
 --------------------------------------------------------------------
 307. I commi 1 e 2 dell'articolo |
 13 del testo unico di cui al     |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 30 maggio 2002, n.    |
 115, sono sostituiti dai         |
 seguenti:                        |
 "1. Il contributo unificato e'   |
 dovuto nei seguenti importi:     |
 a) euro 30 per i processi di     |
 valore fino a 1.100 euro;        |
 b) euro 70 per i processi di     |
 valore superiore a euro 1.100 e  |
 fino a euro 5.200 e per i        |
 processi di volontaria           |
 giurisdizione, nonche' per i     |
 processi speciali di cui al libro|
 IV, titolo II, capo VI, del      |
 codice di procedura civile;      |
 c) euro 170 per i processi di    |
 valore superiore a euro 5.200 e  |
 fino a euro 26.000 e per i       |
 processi contenziosi di valore   |
 indeterminabile di competenza    |
 esclusiva del giudice di pace;   |
 d) euro 340 per i processi di    |
 valore superiore a euro 26.000 e |
 fino a euro 52.000 e per i       |
 processi civili e amministrativi |
 di valore indeterminabile;       |
 e) euro 500 per i processi di    |
 valore superiore a euro 52.000 e |
 fino a euro 260.000;             |
 f) euro 800 per i processi di    |
 valore superiore a euro 260.000 e|
 fino a euro 520.000;             |
 g) euro 1.110 per i processi di  |
 valore superiore a euro 520.000. |
 2. Per i processi di esecuzione  |
 immobiliare il contributo dovuto |
 e' pari a euro 200. Per gli altri|
 processi esecutivi lo stesso     |
 importo e' ridotto della meta'.  |
 Per i processi di opposizione    |
 agli atti esecutivi il contributo|Rideterminazione della misura del
 dovuto e' pari a euro 120".      |contributo unificato
 --------------------------------------------------------------------
 308. L'articolo 46, comma 1,     |
 della legge 21 novembre 1991, n. |
 374, e' sostituito dal seguente: |
 "1. Le cause e le attivita'      |
 conciliative in sede non         |
 contenziosa il cui valore non    |
 eccede la somma di euro 1.033,00 |
 e gli atti e i provvedimenti ad  |
 esse relativi sono soggetti      |
 soltanto al pagamento del        |
 contributo unificato, secondo gli|
 importi previsti dall'articolo 13|
 del testo unico di cui al decreto|
 del Presidente della Repubblica  |Contributo unificato per le cause
 30 maggio 2002, n. 115, e        |e le attivita' conciliative in
 successive modificazioni"        |sede non contenziosa
 --------------------------------------------------------------------
 309. Il maggior gettito derivante|
 dall'applicazione delle          |
 disposizioni di cui ai commi da  |
 306 a 308 e' versato al bilancio |
 dello Stato, per essere          |
 riassegnato allo stato di        |
 previsione del Ministero della   |
 giustizia per il pagamento di    |
 debiti pregressi nonche' per     |
 l'adeguamento delle spese di     |
 funzionamento degli uffici       |
 giudiziari.                      |Destinazione del maggior gettito
 --------------------------------------------------------------------
 310. All'articolo 11 della legge |
 21 novembre 1991, n. 374, e      |
 successive modificazioni, e'     |
 aggiunto, in fine, il seguente   |
 comma:                           |
 "4-ter. Le indennita' previste   |
 dal presente articolo non possono|
 superare in ogni caso l'importo  |Limite massimo per le indennita'
 di euro 72.000 lordi annui".     |del giudice di pace
 --------------------------------------------------------------------
 311. La disposizione recata dal  |
 comma 310 si applica anche ai    |
 giudici tributari.               |Compensi dei giudici tributari
 --------------------------------------------------------------------
 312. I veicoli giacenti presso i |
 custodi a seguito                |
 dell'applicazione di             |
 provvedimenti di sequestro       |
 dell'autorita' giudiziaria, anche|
 se non confiscati, sono alienati,|
 anche ai soli fini della         |
 rottamazione, mediante cessione  |
 al soggetto titolare del deposito|
 ove ricorrano le seguenti        |
 condizioni:                      |
 a) siano ritenute cessate, con   |
 ordinanza dell'autorita'         |
 giudiziaria da comunicare        |
 all'avente diritto alla          |
 restituzione, le esigenze che    |
 avevano motivato l'adozione del  |
 provvedimento di sequestro;      |
 b) siano immatricolati per la    |
 prima volta da oltre cinque anni |
 e siano privi di interesse       |
 storico e collezionistico;       |
 c) siano comunque custoditi da   |
 oltre due anni alla data del 1º  |
 luglio 2002;                     |
 d) siano trascorsi sessanta      |
 giorni dalla comunicazione       |
 all'avente diritto alla          |
 restituzione dell'ordinanza di   |Alienazione di veicoli giacenti
 cui alla lettera a) senza che    |presso i custodi a seguito
 questi abbia provveduto al       |dell'applicazione di
 ritiro.                          |provvedimenti di sequestro
 --------------------------------------------------------------------
 313. La cessione di cui al comma |
 312 e' disposta, anche in assenza|
 di documentazione in ordine allo |
 stato di conservazione, sulla    |
 base di elenchi predisposti dalla|
 cancelleria o dalla segreteria   |
 nei quali i veicoli sono         |
 individuati secondo il tipo, il  |
 modello e il numero di targa o di|
 telaio.                          |Modalita' della cessione
 --------------------------------------------------------------------
 314. All'alienazione di cui ai   |
 commi 312 e 313 e alle attivita' |
 ad essa funzionali e connesse    |
 procede una commissione          |
 costituita presso i tribunali e  |
 presso i tribunali per i         |
 minorenni, secondo modalita'     |
 stabilite con decreto del        |
 Ministero della giustizia di     |Commissione costituita presso i
 concerto con le altre            |tribunali e presso i tribunali
 amministrazioni interessate.     |per i minorenni
 --------------------------------------------------------------------
 315. L'alienazione del veicolo si|
 perfeziona con la notifica al    |
 custode acquirente del           |
 provvedimento, eventualmente     |
 relativo ad elenchi di veicoli,  |
 dal quale risulta la             |
 determinazione all'alienazione da|
 parte dell'ufficio giudiziario   |
 competente.                      |Perfezionamento dell'alienazione
 --------------------------------------------------------------------
 316. Il provvedimento di         |
 alienazione e' comunicato        |
 all'autorita' giudiziaria che    |Comunicazione all'A.G. del
 aveva disposto il sequestro.     |provvedimento di alienazione
 --------------------------------------------------------------------
 317. Il provvedimento di         |
 alienazione e' altresi'          |
 comunicato al pubblico registro  |
 automobilistico competente, il   |
 quale provvede, senza oneri,     |
 all'aggiornamento delle relative |
 iscrizioni.                      |Comunicazione al PRA
 --------------------------------------------------------------------
 318. Al custode e' riconosciuto, |
 in deroga alle tariffe previste  |
 dagli articoli 59 e 276 del testo|
 unico di cui al decreto del      |
 Presidente della Repubblica 30   |
 maggio 2002, n. 115, un importo  |
 complessivo forfettario,         |
 comprensivo del trasporto,       |
 determinato, per ciascuno degli  |
 anni di custodia, nel modo       |
 seguente:                        |
 a) euro 6 per ogni mese o        |
 frazione di esso per i           |
 motoveicoli e i ciclomotori;     |
 b) euro 24 per ogni mese o       |
 frazione di esso per gli         |
 autoveicoli e i rimorchi di massa|
 complessiva inferiore a 3,5      |
 tonnellate, per le macchine      |
 agricole e operatrici;           |
 c) euro 30 per ogni mese o       |
 frazione di esso per gli         |
 autoveicoli e i rimorchi di massa|
 complessiva superiore a 3,5      |Importo complessivo forfetario
 tonnellate.                      |riconosciuto al custode
 --------------------------------------------------------------------
 319. Gli importi di cui al comma |
 318 sono progressivamente ridotti|
 del 20 per cento per ogni anno o |
 frazione di esso successivo al   |
 primo di custodia del veicolo,   |
 salva l'eventuale intervenuta    |Riduzione degli importi forfetari
 prescrizione delle somme dovute. |riconosciuti al custode.
 --------------------------------------------------------------------
 320. Le somme complessivamente   |
 dovute sono corrisposte in cinque|
 ratei annui costanti a decorrere |
 dall'anno 2006.                  |Rateizzazione delle somme
 --------------------------------------------------------------------
 321. Alle procedure di           |
 alienazione o rottamazione gia'  |
 avviate e non ancora concluse e  |
 alle relative istanze di         |
 liquidazione dei compensi,       |
 comunque presentate dai custodi, |
 si applicano, qualora esse       |
 concernano veicoli in possesso   |
 dei requisiti di cui al comma    |Procedure di alienazione o
 312, le disposizioni di cui ai   |rottamazione gia' avviate e non
 commi da 312 a 320.              |ancora concluse
 --------------------------------------------------------------------
 322. All'articolo 82, comma 1,   |
 del testo unico di cui al decreto|
 del Presidente della Repubblica  |
 30 maggio 2002, n. 115, le       |
 parole: "e previo parere del     |
 consiglio dell'ordine," sono     |
 soppresse.                       |Onorario e spese del difensore
 --------------------------------------------------------------------
 323. L'articolo 30, comma 1, del |
 testo unico di cui al decreto del|
 Presidente della Repubblica 30   |
 maggio 2002, n. 115, e'          |
 sostituito dal seguente:         |
 "1. La parte che per prima si    |
 costituisce in giudizio, che     |
 deposita il ricorso introduttivo,|
 ovvero che, nei processi         |
 esecutivi di espropriazione      |
 forzata, fa istanza per          |
 l'assegnazione o la vendita di   |
 beni pignorati, anticipa i       |
 diritti, le indennita' di        |
 trasferta e le spese di          |
 spedizione per la notificazione  |
 eseguita su richiesta del        |
 funzionario addetto all'ufficio, |
 in modo forfettizzato, nella     |
 misura di euro 8, eccetto che nei|
 processi previsti dall'articolo  |
 unico della legge 2 aprile 1958, |
 n. 319, e successive             |
 modificazioni, e in quelli in cui|
 si applica lo stesso articolo".  |
 --------------------------------------------------------------------
 324. La tabella di cui           |
 all'allegato n. 1 del testo unico|
 di cui al decreto del Presidente |Anticipazioni forfettarie dai
 della Repubblica 30 maggio 2002, |privati all'erario nel processo
 n. 115, e' abrogata.             |civile
 --------------------------------------------------------------------
 325. All'articolo 3, comma 1,    |
 della legge 19 febbraio 1981, n. |
 27, le parole: "assenza          |
 obbligatoria o facoltativa       |
 previsti negli articoli 4 e 7    |
 della legge 30 dicembre 1971, n. |
 1204," sono sostituite dalle     |
 seguenti: "astensione facoltativa|
 previsti dagli articoli 32 e 47, |
 commi 1 e 2, del testo unico di  |Attribuzione dell'indennitaai
 cui al decreto legislativo 26    |magistrati ordinari in caso di
 marzo 2001, n. 151".             |assenza obbligatoria.
 --------------------------------------------------------------------
 326. Al comma 1 dell'articolo 5  |
 del testo unico di cui al decreto|
 del Presidente della Repubblica  |
 30 maggio 2002, n. 115, dopo la  |
 lettera i), e' aggiunta la       |
 seguente:                        |
 "i-bis) le spese relative alle   |
 prestazioni previste             |
 dall'articolo 96 del decreto     |
 legislativo 1º agosto 2003, n.   |
 259, e quelle funzionali         |
 all'utilizzo delle prestazioni   |
 medesime".                       |Spese di giustizia ripetibili
 --------------------------------------------------------------------
 327. All'articolo 205 del testo  |
 unico di cui al decreto del      |
 Presidente della Repubblica 30   |
 maggio 2002, n. 115, dopo il     |
 comma 2 sono aggiunti i seguenti:|
 "2-bis. Le spese relative alle   |
 prestazioni previste             |
 dall'articolo 96 del decreto     |
 legislativo 1º agosto 2003, n.   |
 259, e successive modificazioni, |
 e quelle funzionali all'utilizzo |
 delle prestazioni medesime sono  |
 recuperate in misura fissa       |
 stabilita con decreto del        |
 Ministro della giustizia di      |
 concerto con il Ministro         |
 dell'economia e delle finanze, ai|
 sensi dell'articolo 17, commi 3 e|
 4, della legge 23 agosto 1988, n.|
 400.                             |
 2-ter. Il decreto di cui al comma|
 2-bis determina la misura del    |
 recupero con riferimento al costo|
 medio delle singole tipologie di |
 prestazione. L'ammontare degli   |
 importi puo' essere rideterminato|Recupero delle spese del processo
 ogni anno".                      |anticipate dall'erario
 --------------------------------------------------------------------
 328. Il primo periodo del comma 2|
 dell'articolo 96 del decreto     |
 legislativo 1º agosto 2003, n.   |
 259, e' sostituito dai seguenti: |
 "Le prestazioni previste al comma|
 1 sono individuate in un apposito|
 repertorio nel quale vengono     |
 stabiliti le modalita' ed i tempi|
 di effettuazione delle           |
 prestazioni stesse e gli obblighi|
 specifici degli operatori. Il    |
 ristoro dei costi sostenuti dagli|
 operatori e le modalita' di      |
 pagamento sono stabiliti con     |
 decreto del Ministro della       |
 giustizia di concerto con il     |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze e con il Ministro delle  |
 comunicazioni, in forma di canone|
 annuo determinato anche in       |
 considerazione del numero e della|
 tipologia delle prestazioni      |
 complessivamente effettuate      |
 nell'anno precedente".           |
 --------------------------------------------------------------------
 329. Al comma 4 dell'articolo 96 |
 del decreto legislativo 1º agosto|Prestazioni obbligatorie
 2003, n. 259, dopo le parole:    |effettuate a fini di giustizia da
 "comma 2" sono inserite le       |parte degli operatori delle
 seguenti: ", secondo periodo,".  |comunicazioni
 --------------------------------------------------------------------
 330. Le disposizioni contenute   |
 nei commi da 326 a 329 si        |
 applicano alle prestazioni       |
 previste al comma 326 disposte   |
 successivamente alla emanazione  |
 del decreto previsto             |
 dall'articolo 205, comma 2-bis,  |
 del testo unico di cui al decreto|
 del Presidente della Repubblica  |
 30 maggio 2002, n. 115, e del    |
 decreto previsto dall'articolo   |
 96, comma 2, secondo periodo, del|
 decreto legislativo 1º agosto    |
 2003, n. 259, come modificati dai|Applicazione delle nuove
 commi 327 e 328.                 |disposizioni
 --------------------------------------------------------------------
 331. Dall'attuazione delle       |
 disposizioni di cui ai commi da  |
 326 a 330 non devono derivare    |
 maggiori oneri per il bilancio   |Attuazione senza oneri a carico
 dello Stato.                     |del bilancio
 --------------------------------------------------------------------
 332. Al decreto del Presidente   |
 della Repubblica 29 settembre    |
 1973, n. 605, sono apportate le  |
 seguenti modificazioni:          |
 a) all'articolo 6, primo comma:  |
 1) dopo la lettera e) e' inserita|
 la seguente:                     |
 "e-bis) denunce di inizio        |
 attivita' presentate allo        |
 sportello unico comunale per     |
 l'edilizia, permessi di costruire|
 e ogni altro atto di assenso     |
 comunque denominato in materia di|
 attivita' edilizia rilasciato dai|
 comuni ai sensi del testo unico  |
 delle disposizioni legislative e |
 regolamentari in materia         |
 edilizia, di cui al decreto del  |
 Presidente della Repubblica 6    |
 giugno 2001, n. 380,             |
 relativamente ai soggetti        |
 dichiaranti, agli esecutori e ai |
 progettisti dell'opera";         |
 2) alla lettera g-ter), dopo le  |
 parole: "contratti di            |
 somministrazione di energia      |
 elettrica," sono inserite le     |
 seguenti: "di servizi idrici e   |
 del gas,";                       |
 b) all'articolo 7:               |
 1) al primo comma, le parole:    |
 "riguardanti gli atti di cui alla|
 lettera g) dell'articolo 6" sono |
 sostituite dalle seguenti:       |
 "contenuti negli atti di cui alle|
 lettere e-bis) e g) del primo    |
 comma dell'articolo 6";          |
 2) al quinto comma, e' aggiunto, |
 in fine, il seguente periodo: "Al|
 fine dell'emersione delle        |
 attivita' economiche, con        |
 particolare riferimento          |
 all'applicazione dei tributi     |
 erariali e locali nel settore    |
 immobiliare, gli stessi soggetti |
 devono comunicare i dati         |
 catastali identificativi         |
 dell'immobile presso cui e'      |
 attivata l'utenza";              |
 3) il sesto comma e' sostituito  |
 dal seguente:                    |
 "Le banche, la societa' Poste    |
 italiane Spa, gli intermediari   |
 finanziari, le imprese di        |
 investimento, gli organismi di   |
 investimento collettivo del      |
 risparmio, le societa' di        |
 gestione del risparmio, nonche'  |
 ogni altro operatore finanziario,|
 fatto salvo quanto disposto dal  |
 secondo comma dell'articolo 6 per|
 i soggetti non residenti, sono   |
 tenuti a rilevare e a tenere in  |
 evidenza i dati identificativi,  |
 compreso il codice fiscale, di   |
 ogni soggetto che intrattenga con|
 loro qualsiasi rapporto o        |
 effettui qualsiasi operazione di |
 natura finanziaria";             |
 4) l'undicesimo comma e'         |
 sostituito dal seguente:         |
 "Le comunicazioni di cui ai commi|
 dal primo all'ottavo del presente|
 articolo sono trasmesse          |
 esclusivamente per via           |
 telematica. Le modalita' e i     |
 termini delle trasmissioni       |
 nonche' le specifiche tecniche   |
 del formato dei dati sono        |
 definite con provvedimento del   |
 direttore dell'Agenzia delle     |
 entrate";                        |
 5) al dodicesimo comma, le       |
 parole: "il Ministro delle       |
 finanze" sono sostituite dalle   |
 seguenti: "il direttore          |
 dell'Agenzia delle entrate".     |
 333. Ai fini dell'applicazione   |
 delle disposizioni previste      |
 dall'articolo 7, quinto comma,   |
 ultimo periodo, del decreto del  |
 Presidente della Repubblica 29   |
 settembre 1973, n. 605, come     |
 modificato dal numero 2) della   |
 lettera b) del comma 332, a      |
 decorrere dal 1º aprile 2005 le  |
 aziende, gli istituti, gli enti e|
 le societa' richiedono i dati    |
 identificativi catastali all'atto|
 della sottoscrizione dei relativi|
 contratti; per i contratti in    |
 essere le medesime informazioni  |
 sono acquisite dai predetti      |
 soggetti solo in occasione del   |
 rinnovo ovvero della             |Disposizioni in materia di codice
 modificazione del contratto      |fiscale e comunicazioni
 stesso.                          |all'anagrafe tributaria
 --------------------------------------------------------------------
 334. Con provvedimento dei       |
 direttori delle Agenzie delle    |
 entrate e del territorio, sono   |
 stabilite le informazioni        |
 analitiche che individuano       |
 univocamente le unita'           |
 immobiliari, da acquisire con    |
 riferimento ai contratti di cui  |Individuazione univoca delle
 al comma 333.                    |unita' immobiliari
 --------------------------------------------------------------------
 335. La revisione parziale del   |
 classamento delle unita'         |
 immobiliari di proprieta' privata|
 site in microzone comunali, per  |
 le quali il rapporto tra il      |
 valore medio di mercato          |
 individuato ai sensi del         |
 regolamento di cui al decreto del|
 Presidente della Repubblica 23   |
 marzo 1998, n. 138, e il         |
 corrispondente valore medio      |
 catastale ai fini                |
 dell'applicazione dell'imposta   |
 comunale sugli immobili si       |
 discosta significativamente      |
 dall'analogo rapporto relativo   |
 all'insieme delle microzone      |
 comunali, e' richiesta dai comuni|
 agli Uffici provinciali          |
 dell'Agenzia del territorio. Per |
 i calcoli di cui al precedente   |
 periodo, il valore medio di      |
 mercato e' aggiornato secondo le |
 modalita' stabilite con il       |
 provvedimento di cui al comma    |
 339. L'Agenzia del territorio,   |
 esaminata la richiesta del comune|
 e verificata la sussistenza dei  |
 presupposti, attiva il           |
 procedimento revisionale con     |Revisione del classamento delle
 provvedimento del direttore      |unita' immobiliari private site
 dell'Agenzia medesima.           |in microzone comunali.
 --------------------------------------------------------------------
 336. I comuni, constatata la     |
 presenza di immobili di          |
 proprieta' privata non dichiarati|
 in catasto ovvero la sussistenza |
 di situazioni di fatto non piu'  |
 coerenti con i classamenti       |
 catastali per intervenute        |
 variazioni edilizie, richiedono  |
 ai titolari di diritti reali     |
 sulle unita' immobiliari         |
 interessate la presentazione di  |
 atti di aggiornamento redatti ai |
 sensi del regolamento di cui al  |
 decreto del Ministro delle       |
 finanze 19 aprile 1994, n. 701.  |
 La richiesta, contenente gli     |
 elementi constatati, tra i quali,|
 qualora accertata, la data cui   |
 riferire la mancata presentazione|
 della denuncia catastale, e'     |
 notificata ai soggetti           |
 interessati e comunicata, con gli|
 estremi di notificazione, agli   |
 uffici provinciali dell'Agenzia  |
 del territorio. Se i soggetti    |
 interessati non ottemperano alla |
 richiesta entro novanta giorni   |
 dalla notificazione, gli uffici  |
 provinciali dell'Agenzia del     |
 territorio provvedono, con oneri |
 a carico dell'interessato, alla  |
 iscrizione in catasto            |
 dell'immobile non accatastato    |
 ovvero alla verifica del         |
 classamento delle unita'         |
 immobiliari segnalate,           |
 notificando le risultanze del    |
 classamento e la relativa        |
 rendita. Si applicano le sanzioni|
 previste per le violazioni       |
 dell'articolo 28 del regio       |
 decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
 652, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 11    |Aggiornamento del classamento
 agosto 1939, n. 1249, e          |catastale per intervenute
 successive modificazioni.        |variazioni edilizie
 --------------------------------------------------------------------
 337. Le rendite catastali        |
 dichiarate o comunque attribuite |
 a seguito della notificazione    |
 della richiesta del comune di cui|
 al comma 336 producono effetto   |
 fiscale, in deroga alle vigenti  |
 disposizioni, a decorrere dal 1º |
 gennaio dell'anno successivo alla|
 data cui riferire la mancata     |
 presentazione della denuncia     |
 catastale, indicata nella        |
 richiesta notificata dal comune, |
 ovvero, in assenza della suddetta|
 indicazione, dal 1º gennaio      |
 dell'anno di notifica della      |Decorrenza degli effetti fiscali
 richiesta del comune.            |delle variazioni catastali
 --------------------------------------------------------------------
 338. Gli importi minimo e massimo|
 della sanzione amministrativa    |
 prevista per l'inadempimento     |
 degli obblighi di cui            |
 all'articolo 31 del regio        |
 decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
 652, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 11    |
 agosto 1939, n. 1249,            |
 dall'articolo 31 del medesimo    |
 regio decreto-legge n. 652 del   |
 1939, come rideterminati         |
 dall'articolo 8, comma 1, del    |
 decreto-legge 30 settembre 1989, |
 n. 332, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 27    |
 novembre 1989, n. 384, con       |
 riferimento al mancato           |
 adempimento degli obblighi       |
 previsti dagli articoli 20 e 28  |
 del citato decreto-legge 13      |
 aprile 1939, n. 652, sono elevati|
 rispettivamente a euro 258 e a   |
 euro 2.066.                      |Aumento delle sanzioni
 --------------------------------------------------------------------
 339. Con provvedimento del       |
 direttore dell'Agenzia del       |
 territorio, da adottare entro    |
 trenta giorni dalla data di      |
 entrata in vigore della presente |
 legge, e da pubblicare nella     |
 Gazzetta Ufficiale, sono         |
 stabilite, previa intesa con la  |
 Conferenza Stato-citta' ed       |
 autonomie locali, le modalita'   |
 tecniche e operative per         |
 l'applicazione delle disposizioni|
 di cui ai commi 336 e 337.       |Modalita' tecniche
 --------------------------------------------------------------------
 340. Al comma 3 dell'articolo 70 |
 del decreto legislativo 15       |
 novembre 1993, n. 507, sono      |
 aggiunti i seguenti periodi: "A  |
 decorrere dal 1º gennaio 2005,   |
 per le unita' immobiliari di     |
 proprieta' privata a destinazione|
 ordinaria censite nel catasto    |
 edilizio urbano, la superficie di|
 riferimento non puo' in ogni caso|
 essere inferiore all'80 per cento|
 della superficie catastale       |
 determinata secondo i criteri    |
 stabiliti dal regolamento di cui |
 al decreto del Presidente della  |
 Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;|
 per gli immobili gia' denunciati,|
 i comuni modificano d'ufficio,   |
 dandone comunicazione agli       |
 interessati, le superfici che    |
 risultano inferiori alla predetta|
 percentuale a seguito di incrocio|
 dei dati comunali, comprensivi   |
 della toponomastica, con quelli  |
 dell'Agenzia del territorio,     |
 secondo modalita' di interscambio|
 stabilite con provvedimento del  |
 direttore della predetta Agenzia,|
 sentita la Conferenza            |
 Stato-citta' ed autonomie locali.|
 Nel caso in cui manchino, negli  |
 atti catastali, gli elementi     |
 necessari per effettuare la      |
 determinazione della superficie  |
 catastale, i soggetti privati    |
 intestatari catastali,           |
 provvedono, a richiesta del      |
 comune, a presentare all'ufficio |
 provinciale dell'Agenzia del     |
 territorio la planimetria        |
 catastale del relativo immobile, |
 secondo le modalita' stabilite   |
 dal regolamento di cui al decreto|
 del Ministro delle finanze 19    |
 aprile 1994, n. 701, per         |
 l'eventuale conseguente modifica,|Superficie di riferimento minima
 presso il comune, della          |ai fini della tassa per lo
 consistenza di riferimento".     |smaltimento dei rifiuti
 --------------------------------------------------------------------
 341. Al testo unico delle        |
 disposizioni concernenti         |
 l'imposta di registro, di cui al |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 26 aprile 1986, n.    |
 131, e successive modificazioni, |
 dopo l'articolo 52 e' inserito il|
 seguente:                        |
 "Art. 52-bis. - (Liquidazione    |
 dell'imposta derivante dai       |
 contratti di locazione) - 1. La  |
 liquidazione dell'imposta        |
 complementare di cui all'articolo|
 42, comma 1, e' esclusa qualora  |
 l'ammontare del canone di        |
 locazione relativo ad immobili,  |
 iscritti in catasto con          |
 attribuzione di rendita, risulti |
 dal contratto non inferiore al 10|
 per cento del valore             |
 dell'immobile determinato ai     |
 sensi dell'articolo 52, comma 4, |
 e successive modificazioni.      |
 Restano comunque fermi i poteri  |
 di liquidazione dell'imposta per |Liquidazione dell'imposta di
 le annualita' successive alla    |registro derivante dai contratti
 prima".                          |di locazione
 --------------------------------------------------------------------
 342. Al decreto del Presidente   |
 della Repubblica 29 settembre    |
 1973, n. 600, e successive       |
 modificazioni, dopo l'articolo   |
 41-bis e' inserito il seguente:  |
 "Art. 41-ter.- (Accertamento dei |
 redditi di fabbricati) - 1. Le   |
 disposizioni di cui agli articoli|
 32, primo comma, numero 7), 38,  |
 40 e 41-bis non si applicano con |
 riferimento ai redditi di        |
 fabbricati derivanti da locazione|
 dichiarati in misura non         |
 inferiore ad un importo          |
 corrispondente al maggiore tra il|
 canone di locazione risultante   |
 dal contratto ridotto del 15 per |
 cento e il 10 per cento del      |
 valore dell'immobile.            |
 2. In caso di omessa             |
 registrazione del contratto di   |
 locazione di immobili, si        |
 presume, salva documentata prova |
 contraria, l'esistenza del       |
 rapporto di locazione anche per i|
 quattro periodi d'imposta        |
 antecedenti quello nel corso del |
 quale e' accertato il rapporto   |
 stesso; ai fini della            |
 determinazione del reddito si    |
 presume, quale importo del       |
 canone, il 10 per cento del      |
 valore dell'immobile.            |
 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,|
 il valore dell'immobile e'       |
 determinato ai sensi             |
 dell'articolo 52, comma 4, del   |
 testo unico di cui al decreto del|
 Presidente della Repubblica 26   |
 aprile 1986, n. 131, e successive|Accertamento dei redditi di
 modificazioni".                  |fabbricati
 --------------------------------------------------------------------
 343. Le disposizioni degli       |
 articoli 52-bis del testo unico  |
 delle disposizioni concernenti   |
 l'imposta di registro, di cui al |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 26 aprile 1986, n.    |
 131, e 41-ter del decreto del    |
 Presidente della Repubblica 29   |
 settembre 1973, n. 600,          |
 introdotti, rispettivamente, dai |
 commi 341 e 342 del presente     |
 articolo, non trovano            |
 applicazione nei confronti dei   |
 contratti di locazione di        |
 immobili ad uso abitativo        |
 stipulati o rinnovati a norma    |
 degli articoli 2, comma 3, e 4,  |
 commi 2 e 3, della legge 9       |Esclusione dell'applicazione dei
 dicembre 1998, n. 431.           |commi 341 e 342.
 --------------------------------------------------------------------
 344. Il modello per la           |
 comunicazione di cui all'articolo|
 12 del decreto-legge 21 marzo    |
 1978, n. 59, convertito, con     |
 modificazioni, dalla legge 18    |
 maggio 1978, n. 191, approvato   |
 con decreto interdirigenziale del|
 Ministero dell'interno e della   |
 Agenzia delle entrate, e' reso   |
 disponibile gratuitamente, in    |
 modalita' telematica, dalla      |
 predetta Agenzia; la             |
 comunicazione e' effettuata,     |
 anche avvalendosi degli          |
 intermediari di cui all'articolo |
 3 del regolamento di cui al      |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 22 luglio 1998, n.    |
 322, e successive modificazioni, |
 nonche' degli uffici dell'Agenzia|
 delle entrate, con la            |
 compilazione in formato          |
 elettronico del relativo modello |
 e con la sua trasmissione, in    |
 modalita' telematica, alla       |
 predetta Agenzia, che provvede,  |
 con la medesima modalita', a dare|
 avviso di ricevimento. L'Agenzia |
 delle entrate, secondo intese con|
 il Ministero dell'interno, ordina|
 i dati contenuti nelle           |
 comunicazioni per la loro        |
 successiva trasmissione          |
 telematica al predetto Ministero.|
 La presentazione per la          |
 registrazione degli atti di      |
 cessione di cui al predetto      |
 articolo 12 del decreto-legge n. |
 59 del 1978 tiene luogo della    |
 comunicazione di cui al medesimo |Comunicazione all'autorita'
 articolo 12.                     |locale di pubblica sicurezza
 --------------------------------------------------------------------
 345. L'obbligo di comunicazione  |
 di cui al comma 344 trova        |
 applicazione anche nei riguardi  |
 dei soggetti che esercitano      |
 abitualmente attivita' di        |
 intermediazione nel settore      |
 immobiliare; la comunicazione e' |
 dovuta per le cessioni di cui i  |
 predetti soggetti hanno diretta  |
 conoscenza, per avervi concorso  |
 ovvero assistito in ragione della|
 loro attivita', e, relativamente |
 a quelle diverse dalle cessioni  |
 in proprieta', anche per le      |
 cessioni di durata inferiore al  |
 mese. In caso di violazione      |
 dell'obbligo di cui al precedente|
 periodo, si applica la sanzione  |
 amministrativa di cui al quarto  |
 comma dell'articolo 12 del       |
 decreto-legge 21 marzo 1978, n.  |
 59, convertito, con              |
 modificazioni, dalla legge 18    |
 maggio 1978, n. 191; in caso di  |
 seconda violazione, il sindaco   |
 del comune in cui operano i      |
 soggetti di cui al primo periodo,|
 su segnalazione dell'Agenzia     |Comunicazione da parte dei
 delle entrate, dispone nei       |soggetti che esercitano
 riguardi dei medesimi soggetti la|abitualmente attivita' di
 sospensione per un mese della    |intermediazione nel settore
 loro attivita'.                  |immobiliare
 --------------------------------------------------------------------
 346. I contratti di locazione, o |
 che comunque costituiscono       |
 diritti relativi di godimento, di|
 unita' immobiliari ovvero di loro|
 porzioni, comunque stipulati,    |
 sono nulli se, ricorrendone i    |Nullita' dei contratti non
 presupposti, non sono registrati.|registrati
 --------------------------------------------------------------------
 347. All'articolo 11 del decreto |
 legislativo 15 dicembre 1997, n. |
 446, e successive modificazioni, |
 sono apportate le seguenti       |
 modificazioni:                   |
 a) nel comma 1, lettera a), sono |
 aggiunte, in fine, le seguenti   |
 parole: ", nonche', per i        |
 soggetti di cui all'articolo 3,  |
 comma 1, lettere da a) ad e), i  |
 costi sostenuti per il personale |
 addetto alla ricerca e sviluppo, |
 ivi compresi quelli per il       |
 predetto personale sostenuti da  |
 consorzi tra imprese costituiti  |
 per la realizzazione di programmi|
 comuni di ricerca e sviluppo, a  |
 condizione che l'attestazione di |
 effettivita' degli stessi sia    |
 rilasciata dal presidente del    |
 collegio sindacale ovvero, in    |
 mancanza, da un revisore dei     |
 conti o da un professionista     |
 iscritto negli albi dei revisori |
 dei conti, dei dottori           |
 commercialisti, dei ragionieri e |
 periti commerciali o dei         |
 consulenti del lavoro, nelle     |
 forme previste dall'articolo 13, |
 comma 2, del decreto-legge 28    |
 marzo 1997, n. 79, convertito,   |
 con modificazioni, dalla legge 28|
 maggio 1997, n. 140, e successive|
 modificazioni, ovvero dal        |
 responsabile del centro di       |
 assistenza fiscale";             |
 b) nel medesimo comma 1, lettera |
 b), il numero 1) e' sostituito   |
 dal seguente:                    |
 "1) fatte salve le disposizioni  |
 di cui alla lettera a), i costi  |
 relativi al personale            |
 classificabili nell'articolo     |
 2425, primo comma, lettera B),   |
 numeri 9) e 14), del codice      |
 civile";                         |
 c) il comma 4-bis e' sostituito  |
 dal seguente:                    |
 "4-bis. Per i soggetti di cui    |
 all'articolo 3, comma 1, lettera |
 da a) ad e), sono ammessi in     |
 deduzione, fino a concorrenza, i |
 seguenti importi:                |
 a) euro 8.000 se la base         |
 imponibile non supera euro       |
 180.759,91;                      |
 b) euro 6.000 se la base         |
 imponibile supera euro 180.759,91|
 ma non euro 180.839,91;          |
 c) euro 4.000 se la base         |
 imponibile supera euro 180.839,91|
 ma non euro 180.919,91;          |
 d) euro 2.000 se la base         |
 imponibile supera euro 180.919,91|
 ma non euro 180.999,91";         |
 d) dopo il comma 4-ter, sono     |
 aggiunti i seguenti:             |
 "4-quater. Per i soggetti di cui |
 all'articolo 3, comma 1, lettere |
 da a) ad e), che incrementano il |
 numero di lavoratori dipendenti  |
 assunti con contratto a tempo    |
 indeterminato, rispetto al numero|
 dei lavoratori assunti con il    |
 medesimo contratto mediamente    |
 occupati nel periodo d'imposta in|
 corso al 31 dicembre 2004, e'    |
 deducibile il costo del predetto |
 personale per un importo annuale |
 non superiore a 20.000 euro per  |
 ciascun nuovo dipendente assunto,|
 e nel limite dell'incremento     |
 complessivo del costo del        |
 personale classificabile         |
 nell'articolo 2425, primo comma, |
 lettera B), numeri 9) e 14), del |
 codice civile. Rilevano gli      |
 incrementi del predetto personale|
 nei tre periodi d'imposta        |
 successivi a quello in corso al  |
 31 dicembre 2004; la media       |
 dell'incremento occupazionale    |
 raggiunto nei predetti periodi di|
 imposta costituisce l'incremento |
 massimo agevolabile nei periodi  |
 d'imposta successivi.            |
 L'incremento della base          |
 occupazionale va considerato al  |
 netto delle diminuzioni          |
 occupazionali verificatesi in    |
 societa' controllate o collegate |
 ai sensi dell'articolo 2359 del  |
 codice civile o facenti capo,    |
 anche per interposta persona,    |
 allo stesso soggetto. Per i      |
 soggetti di cui all'articolo 3,  |
 comma 1, lettera e), la base     |
 occupazionale di cui al terzo    |
 periodo e' individuata con       |
 riferimento al personale         |
 dipendente con contratto di      |
 lavoro a tempo indeterminato     |
 impiegato nell'attivita'         |
 commerciale e la deduzione spetta|
 solo con riferimento             |
 all'incremento dei lavoratori    |
 utilizzati nell'esercizio di tale|
 attivita'. In caso di lavoratori |
 impiegati anche nell'esercizio   |
 dell'attivita' istituzionale si  |
 considera, sia ai fini della     |
 individuazione della base        |
 occupazionale di riferimento e   |
 del suo incremento, sia ai fini  |
 della deducibilita' del costo, il|
 solo personale dipendente con    |
 contratto di lavoro a tempo      |
 indeterminato riferibile         |
 all'attivita' commerciale        |
 individuato in base al rapporto  |
 di cui all'articolo 10, comma 2. |
 Non rilevano ai fini degli       |
 incrementi occupazionali i       |
 trasferimenti di dipendenti      |
 dall'attivita' istituzionale     |
 all'attivita' commerciale.       |
 Nell'ipotesi di imprese di nuova |
 costituzione non rilevano gli    |
 incrementi occupazionali         |
 derivanti dallo svolgimento di   |
 attivita' che assorbono anche    |
 solo in parte attivita' di       |
 imprese giuridicamente           |
 preesistenti, ad esclusione delle|
 attivita' sottoposte a limite    |
 numerico o di superficie. Nel    |
 caso di impresa subentrante ad   |
 altra nella gestione di un       |
 servizio pubblico, anche gestito |
 da privati, comunque assegnata,  |
 la deducibilita' del costo del   |
 personale spetta limitatamente al|
 numero di lavoratori assunti in  |
 piu' rispetto a quello           |
 dell'impresa sostituita.         |
 4-quinquies. Nelle aree          |
 ammissibili alle deroghe previste|
 dall'articolo 87, paragrafo 3,   |
 lettere a) e c), del Trattato che|
 istituisce la Comunita' europea, |
 individuate dalla Carta italiana |
 degli aiuti a finalita' regionale|
 per il periodo 2000-2006,        |
 l'importo deducibile determinato |
 ai sensi del comma 4-quater e'   |Deducibilita' dalla base
 raddoppiato".                    |imponibile IRAP
 --------------------------------------------------------------------
 348. Le disposizioni del comma   |
 347 si applicano a partire dal   |
 periodo d'imposta che inizia     |
 successivamente al 31 dicembre   |
 2004, ad eccezione di quelle     |
 della lettera d), che si         |
 applicano a decorrere dal periodo|
 d'imposta in cui interviene      |
 l'approvazione da parte della    |
 Commissione europea ai sensi     |
 dell'articolo 88, paragrafo 3,   |
 del Trattato istitutivo della    |Applicabilita' delle disposizioni
 Comunita' europea.               |del comma 347
 --------------------------------------------------------------------
 349. A decorrere dal 1º gennaio  |
 2005, al testo unico delle       |
 imposte sui redditi, di cui al   |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 22 dicembre 1986, n.  |
 917, e successive modificazioni, |
 sono apportate le seguenti       |
 modificazioni:                   |
 a) nell'articolo 3, comma 1, le  |
 parole: "nonche' della deduzione |
 spettante ai sensi dell'articolo |
 11" sono sostituite dalle        |
 seguenti: "nonche' delle         |
 deduzioni effettivamente         |
 spettanti ai sensi degli articoli|
 11 e 12";                        |
 b) l'articolo 13 e' rinumerato in|
 articolo 12 e la relativa rubrica|
 e' sostituita dalla seguente:    |
 "Deduzioni per oneri di          |
 famiglia"; nel medesimo articolo |
 sono, altresi', apportate le     |
 seguenti modificazioni:          |
 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti |
 dai seguenti:                    |
 "1. Dal reddito complessivo si   |
 deducono per oneri di famiglia i |
 seguenti importi:                |
 a) 3.200 euro per il coniuge non |
 legalmente ed effettivamente     |
 separato;                        |
 b) 2.900 euro per ciascun figlio,|
 compresi i figli naturali        |
 riconosciuti, i figli adottivi e |
 gli affidati o affiliati, nonche'|
 per ogni altra persona indicata  |
 nell'articolo 433 del codice     |
 civile che conviva con il        |
 contribuente o percepisca assegni|
 alimentari non risultanti da     |
 provvedimenti dell'autorita'     |
 giudiziaria da ripartire tra     |
 coloro che hanno diritto alla    |
 deduzione.                       |
 2. La deduzione di cui al comma  |
 1, lettera b), e' aumentata a:   |
 a) 3.450 euro, per ciascun figlio|
 di eta' inferiore a tre anni;    |
 b) 3.200 euro, per il primo      |
 figlio se l'altro genitore manca |
 o non ha riconosciuto i figli    |
 naturali e il contribuente non e'|
 coniugato o se coniugato, si e'  |
 successivamente legalmente ed    |
 effettivamente separato, ovvero  |
 se vi sono figli adottivi,       |
 affidati o affiliati del solo    |
 contribuente e questi non e'     |
 coniugato o, se coniugato, si e' |
 successivamente legalmente ed    |
 effettivamente separato;         |
 c) 3.700 euro, per ogni figlio   |
 portatore di handicap ai sensi   |
 dell'articolo 3 della legge 5    |
 febbraio 1992, n. 104.";         |
 2) nei commi 3 e 4, le parole:   |
 "Le detrazioni per carichi di    |
 famiglia" sono sostituite dalle  |
 seguenti: "Le deduzioni di cui ai|
 commi 1 e 2";                    |
 3) dopo il comma 4, sono aggiunti|
 i seguenti:                      |
 "4-bis. Dal reddito complessivo  |
 si deducono, fino ad un massimo  |
 di 1.820 euro, le spese          |
 documentate sostenute dal        |
 contribuente per gli addetti alla|
 propria assistenza personale nei |
 casi di non autosufficienza nel  |
 compimento degli atti della vita |
 quotidiana. Le medesime spese    |
 sono deducibili anche se sono    |
 state sostenute nell'interesse   |
 delle persone indicate           |
 nell'articolo 433 del codice     |
 civile.                          |
 4-ter. Le deduzioni di cui ai    |
 commi 1, 2 e 4-bis spettano per  |
 la parte corrispondente al       |
 rapporto tra l'ammontare di      |
 78.000 euro, aumentato delle     |
 medesime deduzioni e degli oneri |
 deducibili di cui all'articolo   |
 10, e diminuito del reddito      |
 complessivo, e l'importo di      |
 78.000 euro. Se il predetto      |
 rapporto e' maggiore o uguale a  |
 1, la deduzione compete per      |
 intero; se lo stesso e' zero o   |
 minore di zero, la deduzione non |
 compete; negli altri casi, ai    |
 fini del predetto rapporto, si   |
 computano le prime quattro cifre |
 decimali.";                      |
 c) l'articolo 12 e' rinumerato in|
 articolo 13 e sono, altresi',    |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 1) nell'alinea del comma 1, le   |
 parole: "della deduzione per     |
 assicurare la progressivita'     |
 dell'imposizione di cui          |
 all'articolo 11" sono sostituite |
 dalle seguenti: "delle deduzioni |
 di cui agli articoli 11 e 12";   |
 2) le lettere da a) ad e) dello  |
 stesso comma 1 sono sostituite   |
 dalle seguenti:                  |
 "a) fino a 26.000 euro, 23 per   |
 cento;                           |
 b) oltre 26.000 euro e fino a    |
 33.500 euro, 33 per cento;       |
 c) oltre 33.500 euro, 39 per     |
 cento";                          |
 3) nel comma 2, le parole: "negli|
 articoli 13, 14 e 15" sono       |
 sostituite dalle seguenti: "negli|Riduzione delle aliquote IRE e
 articoli 15 e 16 nonche' in altre|trasformazione delle detrazioni
 disposizioni di legge";          |per oneri di famiglia in
 d) l'articolo 14 e' abrogato.    |deduzioni
 --------------------------------------------------------------------
 350. E' introdotto un contributo |
 di solidarieta' del 4 per cento  |
 sulla parte di reddito imponibile|
 di cui all'articolo 13 del testo |
 unico delle imposte sui redditi, |
 di cui al decreto del Presidente |
 della Repubblica 22 dicembre     |
 1986, n. 917, come modificato dal|
 comma 349, eccedente l'importo di|
 100.000 euro. Per la             |
 dichiarazione, il versamento,    |
 l'accertamento, la riscossione ed|
 il contenzioso riguardante il    |
 contributo di solidarieta', si   |
 applicano le disposizioni vigenti|
 per le imposte sui redditi.      |Contributo di solidarieta'
 --------------------------------------------------------------------
 351. Quando leggi, regolamenti,  |
 decreti, o altre norme o         |
 provvedimenti fanno riferimento a|
 disposizioni contenute in        |
 articoli del testo unico delle   |
 imposte sui redditi, di cui al   |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 22 dicembre 1986, n.  |
 917, vigenti prima del 1º gennaio|
 2005, il riferimento, salvo che  |
 tali disposizioni non risultino  |
 abrogate per effetto di quanto   |
 disposto dal comma 349, si       |
 intende alle corrispondenti      |
 disposizioni contenute negli     |
 articoli che recano la           |Riferimento a disposizioni
 numerazione disposta dal medesimo|contenute in articoli del testo
 comma 349.                       |unico delle imposte sui redditi
 --------------------------------------------------------------------
 352. I contribuenti, in sede di  |
 dichiarazione dei redditi per    |
 l'anno 2005, possono applicare le|
 disposizioni del testo unico     |
 delle imposte sui redditi in     |
 vigore al 31 dicembre 2002 ovvero|
 quelle in vigore al 31 dicembre  |Clausola di salvaguardia ai fini
 2004, se piu' favorevoli.        |IRE
 --------------------------------------------------------------------
 353. Al decreto del Presidente   |
 della Repubblica 29 settembre    |
 1973, n. 600, e successive       |
 modificazioni, sono apportate le |
 seguenti modificazioni:          |
 a) nell'articolo 23:             |
 1) nel comma 2, lettera a), le   |
 parole: "al netto della deduzione|
 di cui all'articolo 10-bis del   |
 medesimo testo unico, ed         |
 effettuando le detrazioni        |
 previste negli articoli 12 e 13  |
 del citato testo unico,          |
 rapportate al periodo stesso. Le |
 detrazioni di cui agli articoli  |
 12 e 13 del citato testo unico   |
 sono effettuate" sono sostituite |
 dalle seguenti: "al netto delle  |
 deduzioni di cui agli articoli 11|
 e 12 commi 1 e 2 del medesimo    |
 testo unico, rapportate al       |
 periodo stesso. Le deduzioni di  |
 cui all'articolo 12 commi 1 e 2  |
 del citato testo unico sono      |
 riconosciute"; nel medesimo      |
 comma, lettera c), dopo le       |
 parole: "biennio precedente" sono|
 aggiunte le seguenti: ", al netto|
 delle deduzioni di cui agli      |
 articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del |
 medesimo testo unico";           |
 2) nel comma 3, il primo periodo |
 e' sostituito dal seguente: "I   |
 soggetti indicati nel comma 1    |
 devono effettuare, entro il 28   |
 febbraio dell'anno successivo e, |
 in caso di cessazione del        |
 rapporto di lavoro, alla data di |
 cessazione, il conguaglio tra le |
 ritenute operate sulle somme e i |
 valori di cui alle lettere a) e  |
 b) del comma 2, e l'imposta      |
 dovuta sull'ammontare complessivo|
 degli emolumenti stessi, tenendo |
 conto delle deduzioni di cui agli|
 articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del |
 testo unico delle imposte sui    |
 redditi, di cui al decreto del   |
 Presidente della Repubblica 22   |
 dicembre 1986, n. 917, e         |
 successive modificazioni, e delle|
 detrazioni eventualmente         |
 spettanti a norma dell'articolo  |
 15 dello stesso testo unico, e   |
 successive modificazioni, per    |
 oneri a fronte dei quali il      |
 datore di lavoro ha effettuato   |
 trattenute, nonche',             |
 limitatamente agli oneri di cui  |
 al comma 1, lettere c) e f),     |
 dello stesso articolo, per       |
 erogazioni in conformita' a      |
 contratti collettivi o ad accordi|
 e regolamenti aziendali.";       |
 3) nel comma 4, il terzo periodo |
 e' soppresso;                    |
 b) nell'articolo 29:             |
 1) nel comma 1, lettera c), dopo |
 le parole: "biennio precedente"  |
 sono aggiunte le seguenti: ", al |
 netto delle deduzioni di cui agli|
 articoli 11 e 12, commi 1 e 2,   |
 del medesimo testo unico";       |
 2) nel comma 2, il secondo       |
 periodo e' sostituito dal        |
 seguente: "A tal fine, all'inizio|
 del rapporto, il sostituito deve |
 specificare quale delle opzioni  |
 previste al comma 3 dell'articolo|Trasformazione di detrazioni in
 23 intende adottare".            |deduzioni.
 --------------------------------------------------------------------
 354. E' istituito, presso la     |
 gestione separata della Cassa    |
 depositi e prestiti Spa, un      |
 apposito fondo rotativo,         |
 denominato "Fondo rotativo per il|
 sostegno alle imprese". Il Fondo |
 e' finalizzato alla concessione  |
 alle imprese di finanziamenti    |
 agevolati che assumono la forma  |
 dell'anticipazione, rimborsabile |
 con un piano di rientro          |
 pluriennale. La dotazione        |
 iniziale del Fondo, alimentato   |
 con le risorse del risparmio     |
 postale, e' stabilita in 6.000   |
 milioni di euro. Le successive   |
 variazioni della dotazione sono  |
 disposte dalla Cassa depositi e  |
 prestiti Spa, in relazione alle  |
 dinamiche di erogazione e di     |
 rimborso delle somme concesse, e |
 comunque nel rispetto dei limiti |
 annuali di spesa sul bilancio    |
 dello Stato fissati ai sensi del |Istituzione del Fondo rotativo
 comma 361.                       |per il sostegno alle imprese
 --------------------------------------------------------------------
 355. Con apposite delibere del   |
 CIPE, presieduto dal Presidente  |
 del Consiglio dei ministri in    |
 maniera non delegabile, da       |
 sottoporre al controllo          |
 preventivo della Corte dei conti,|
 il Fondo e' ripartito per essere |
 destinato ad interventi          |
 agevolativi alle imprese,        |
 individuati dalle stesse delibere|
 sulla base degli interventi gia' |
 disposti a legislazione vigente e|
 per i quali sussiste apposito    |Ripartizione del Fondo rotativo
 stanziamento di bilancio.        |per il sostegno alle imprese
 --------------------------------------------------------------------
 356. Il CIPE, con una o piu'     |
 delibere adottate con le         |
 modalita' previste dal comma 355:|
 a) stabilisce i criteri generali |
 di erogazione dei finanziamenti  |
 agevolati;                       |
 b) approva una convenzione tipo  |
 che regola i rapporti tra la     |
 Cassa depositi e prestiti Spa e i|
 soggetti abilitati a svolgere le |
 istruttorie dei finanziamenti,   |
 stabilendo le modalita' per      |
 assicurare che l'importo         |
 complessivo dei finanziamenti    |
 erogati non superi l'importo     |
 assegnato dal CIPE e che vengano |
 comunque rispettati i limiti     |
 annuali di spesa a carico del    |
 bilancio dello Stato stabiliti ai|
 sensi del comma 361;             |
 c) prevede la misura minima del  |
 tasso di interesse da applicare; |
 d) stabilisce la durata massima  |
 del piano di rientro;            |
 e) prevede che le nuove modalita'|
 di attuazione ed erogazione delle|
 misure agevolative previste dai  |
 commi da 354 a 361 si applichino |
 a programmi di investimento per i|
 quali, alla data di pubblicazione|
 del decreto di cui al comma 357, |
 non e' stata ancora presentata   |
 richiesta di erogazione relativa |
 all'ultimo stato di avanzamento e|
 non sono stati adottati          |
 provvedimenti di revoca totale o |
 parziale, a condizione che       |
 l'impresa agevolata manifesti    |
 formale opzione e comunque previo|
 parere conforme del soggetto     |
 responsabile dell'istruttoria.   |Delibere del CIPE
 --------------------------------------------------------------------
 357. Con decreto di natura non   |
 regolamentare il Ministro        |
 competente, di concerto con il   |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, stabilisce, in relazione|
 ai singoli interventi previsti   |
 dal comma 355, nel rispetto dei  |
 principi contenuti nei commi da  |
 354 a 361 e di quanto disposto   |
 dal comma 356, i requisiti e le  |
 condizioni per l'accesso ai      |
 finanziamenti agevolati previsti |
 dai commi da 354 e 361. In       |
 particolare, sono stabilite le   |
 condizioni economiche e le       |
 modalita' di concessione dei     |
 finanziamenti agevolati, anche   |
 per quanto concerne i criteri di |
 valutazione, i documenti         |
 istruttori, la procedura, le     |
 ulteriori condizioni per         |
 l'accesso, per l'erogazione e per|
 la revoca delle agevolazioni, le |
 modalita' di controllo e         |
 rendicontazione, la quota minima |
 di mezzi propri e di             |
 finanziamento bancario a         |
 copertura delle spese            |
 d'investimento, la decorrenza e  |Decreto attuativo relativo alle
 le modalita' di rimborso del     |condizioni per l'accesso ai
 finanziamento agevolato.         |finanziamenti agevolati
 --------------------------------------------------------------------
 358. Il tasso di interesse sulle |
 somme erogate in anticipazione e'|
 determinato con decreto, di      |
 natura non regolamentare, del    |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze. La differenza tra il    |
 tasso cosi' stabilito e il tasso |
 del finanziamento agevolato,     |
 nonche' gli oneri derivanti dal  |
 comma 360, sono posti, in favore |
 della Cassa depositi e prestiti  |
 Spa, a carico del bilancio dello |
 Stato, a valere                  |Determinazione del tasso di
 sull'autorizzazione di spesa di  |interesse sulle somme erogate in
 cui al comma 361.                |anticipazione
 --------------------------------------------------------------------
 359. Sull'obbligo di rimborso al |
 Fondo delle somme ricevute in    |
 virtu' del finanziamento         |
 agevolato e dei relativi         |
 interessi puo' essere prevista,  |
 secondo criteri, condizioni e    |
 modalita' da stabilire con       |
 decreto di natura non            |
 regolamentare del Ministro       |
 dell'economia e delle finanze, la|
 garanzia dello Stato. Tale       |
 garanzia e' elencata             |
 nell'allegato allo stato di      |
 previsione del Ministero         |
 dell'economia e delle finanze di |
 cui all'articolo 13 della legge 5|
 agosto 1978, n. 468. Ai relativi |
 eventuali oneri si provvede ai   |
 sensi dell'articolo 7, secondo   |
 comma, numero 2), della legge 5  |
 agosto 1978, n. 468, con         |
 imputazione nell'ambito          |
 dell'unita' previsionale di base |
 3.2.4.2 dello stato di previsione|
 del Ministero dell'economia e    |
 delle finanze per l'anno 2005 e  |
 corrispondenti per gli esercizi  |
 successivi.                      |Garanzia dello Stato
 --------------------------------------------------------------------
 360. Alla Cassa depositi e       |
 prestiti Spa, sulle somme erogate|
 in anticipazione, e'             |
 riconosciuto, a valere sui       |
 finanziamenti stabiliti ai sensi |
 del comma 356, lettera a), il    |
 rimborso delle spese di gestione |
 del Fondo in misura pari allo    |
 0,40 per cento complessivo delle |Rimborso alla Cassa depositi e
 somme erogate annualmente.       |prestiti
 --------------------------------------------------------------------
 361. Per le finalita' previste   |
 dai commi da 354 a 360 e'        |
 autorizzata la spesa di 80       |
 milioni di euro per l'anno 2005 e|
 di 150 milioni di euro annui a   |
 decorrere dall'anno 2006. Una    |
 quota dei predetti oneri, pari a |
 55 milioni di euro per l'anno    |
 2005 e 100 milioni di euro per   |
 ciascuno degli anni 2006 e 2007, |
 e' posta a carico del Fondo per  |
 le aree sottoutilizzate per gli  |
 interventi finanziati dallo      |
 stesso. La restante quota        |
 relativa agli anni 2005 e 2006,  |
 pari rispettivamente a 25 milioni|
 di euro e a 50 milioni di euro,  |
 e' posta a carico della parte del|
 Fondo unico per gli incentivi    |
 alle imprese non riguardante gli |
 interventi nelle aree            |
 sottoutilizzate; alla quota      |
 relativa all'anno 2007 e         |
 all'onere decorrente dal 2008,   |
 pari rispettivamente a 50 milioni|
 di euro e a 150 milioni di euro, |
 si provvede con le maggiori      |Autorizzazione di spesa per gli
 entrate derivanti dal comma 300. |anni 2005 e 2006
 --------------------------------------------------------------------
 362. Nello stato di previsione   |
 del Ministero dell'economia e    |
 delle finanze e' istituito un    |
 "Fondo per i pagamenti dei debiti|
 di fornitura", al quale vengono  |
 riassegnate le dotazioni in conto|
 residui, previamente versate in  |
 entrata, relative a debiti       |
 scaduti ed esigibili alla data   |
 del 31 dicembre 2004, derivanti  |
 dalla fornitura di beni e servizi|
 alle amministrazioni dello Stato,|
 ceduti alla Cassa depositi e     |
 prestiti Spa dai fornitori sulla |Istituzione del Fondo per i
 base di idonei titoli giuridici. |pagamenti dei debiti di fornitura
 --------------------------------------------------------------------
 363. La Cassa depositi e prestiti|
 Spa, in relazione alle cessioni  |
 di credito di cui al comma 362,  |
 dispone i pagamenti a valere su  |
 un apposito fondo istituito, con |
 una dotazione di 2.000 milioni di|
 euro, presso la gestione separata|
 della medesima Cassa, le cui     |
 risorse costituiscono patrimonio |
 destinato, ai sensi dell'articolo|
 5, comma 18, del decreto-legge 30|
 settembre 2003, n. 269,          |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 24 novembre 2003, n. |
 326. La Cassa depositi e prestiti|
 Spa e' autorizzata ad effettuare |
 operazioni di cessione dei       |
 crediti acquisiti senza          |Pagamento della Cassa depositi e
 l'autorizzazione del soggetto    |prestiti Spa a valere su apposito
 ceduto.                          |fondo
 --------------------------------------------------------------------
 364. Il Ministero dell'economia e|
 delle finanze puo' provvedere al |
 pagamento alla Cassa depositi e  |
 prestiti Spa delle somme erogate,|
 in un periodo massimo di quindici|
 anni, a carico del Fondo di cui  |
 al comma 362, nonche', a         |
 decorrere dal 2006, alla         |
 corresponsione degli oneri di    |Pagamento alla Cassa depositi e
 gestione.                        |prestiti Spa
 --------------------------------------------------------------------
 365. La Cassa depositi e prestiti|
 Spa predispone apposita          |
 rendicontazione annuale          |
 sull'amministrazione del fondo,  |
 di cui al comma 363, da          |
 trasmettere al Ministero         |
 dell'economia e delle finanze,   |
 entro novanta giorni dalla       |
 chiusura dell'esercizio. Con     |
 decreto del Ministro             |
 dell'economia e delle finanze, da|
 emanare entro novanta giorni     |
 dalla data di entrata in vigore  |
 della presente legge, sono       |
 stabilite le modalita'           |
 applicative dei commi da 362 a   |
 366, in ordine alle condizioni   |
 generali per l'accesso al Fondo, |
 alla natura dei crediti ed ai    |
 relativi importi ammissibili alla|
 cessione, al compenso da         |
 riconoscere sulle somme erogate, |
 alle modalita', ai tempi ed ai   |
 termini di erogazione alla Cassa |
 depositi e prestiti Spa di quanto|Rendicontazione annuale
 alla stessa dovuto.              |sull'amministrazione del fondo
 --------------------------------------------------------------------
 366. Agli oneri di cui al comma  |
 364, valutati in complessivi 70  |
 milioni di euro annui a decorrere|
 dal 2006, si provvede mediante   |
 utilizzo di quota parte delle    |
 maggiori entrate recate dal comma|
 300.                             |Copertura degli oneri finanziari
 --------------------------------------------------------------------
 367. A fini di contrasto di      |
 fenomeni di elusione fiscale e di|
 tutela della fede pubblica, salvo|
 quanto previsto nel comma 371, e'|
 vietata la riutilizzazione       |
 commerciale dei documenti, dei   |
 dati e delle informazioni        |
 catastali ed ipotecari, che      |
 risultino acquisiti, anche per   |
 via telematica in via diretta o  |
 mediata, dagli archivi catastali |
 o da pubblici registri           |Divieto di riutilizzazione
 immobiliari, tenuti dagli uffici |commerciale dei documenti
 dell'Agenzia del territorio.     |catastali ed ipotecari
 --------------------------------------------------------------------
 368. Ai sensi dei commi da 367 a |
 375 si ha riutilizzazione        |
 commerciale quando i predetti    |
 documenti, dati ed informazioni  |
 sono ceduti o comunque forniti a |
 terzi, anche in copia o          |
 parzialmente o previa            |
 elaborazione nella forma o nel   |
 contenuto, dai soggetti che li   |
 hanno acquisiti, in via diretta o|
 mediata, anche per via           |
 telematica, dagli uffici         |Definizione di riutilizzazione
 dell'Agenzia del territorio.     |commerciale
 --------------------------------------------------------------------
 369. Non si ha riutilizzazione   |
 commerciale quando i predetti    |
 documenti, dati ed informazioni  |
 sono forniti al solo soggetto per|
 conto del quale, su preventivo e |
 specifico incarico, risultante da|
 atto scritto, l'acquisizione     |
 stessa, previo pagamento dei     |
 tributi dovuti, e' stata         |
 effettuata. Anche in tale        |
 ipotesi, tuttavia, salva prova   |
 contraria, si ha riutilizzazione |
 commerciale quando il            |
 corrispettivo previsto, o        |
 comunque versato, per la         |
 fornitura, risulta inferiore     |
 all'ammontare dei tributi dovuti |
 agli uffici dell'Agenzia del     |
 territorio per l'acquisizione,   |
 anche telematica, dei predetti   |Casi di esclusione della
 documenti, dati o informazioni.  |riutilizzazione commerciale
 --------------------------------------------------------------------
 370. Per ciascun atto di         |
 riutilizzazione commerciale sono |
 comunque dovuti i tributi        |
 speciali catastali e le tasse    |
 ipotecarie, nella misura prevista|
 per l'acquisizione, anche        |
 telematica, dei documenti, dei   |
 dati o delle informazioni        |
 catastali o ipotecari            |
 direttamente dagli uffici        |Tributi dovuti per la
 dell'Agenzia del territorio.     |riutilizzazione commerciale
 -------------------------------------------------------------------- |  |  |  | 371. Le attivita' di             |
 riutilizzazione commerciale sono |
 consentite esclusivamente se     |
 regolamentate da specifiche      |
 convenzioni stipulate con        |
 l'Agenzia del territorio, che    |
 disciplinino, a fronte del       |
 preventivo pagamento dei tributi |
 dovuti anche ai sensi del comma  |
 370, modalita' e termini della   |
 raccolta, della conservazione,   |
 della elaborazione dei dati,     |
 nonche' il controllo del limite  |Attivita' di riutilizzazione
 di riutilizzo consentito.        |commerciale consentite
 --------------------------------------------------------------------
 372. Chi pone in essere atti di  |
 riutilizzazione commerciale, non |
 consentiti, e' soggetto altresi' |
 ad una sanzione amministrativa   |
 tributaria di ammontare compreso |
 fra il triplo ed il quintuplo dei|
 tributi speciali e delle tasse   |
 dovuti ai sensi del comma 370. Si|
 applicano le disposizioni del    |
 decreto legislativo 18 dicembre  |Sanzioni per gli atti di
 1997, n. 472.                    |riutilizzazione non consentiti
 --------------------------------------------------------------------
 373. L'accertamento delle        |
 violazioni alle disposizioni dei |
 commi da 367 a 375 e' demandato  |
 al Corpo della guardia di        |
 finanza, che esercita, a tal     |
 fine, i poteri previsti          |
 dall'articolo 32 del decreto del |
 Presidente della Repubblica 29   |
 settembre 1973, n. 600,          |
 avvalendosi della collaborazione |
 dell'Agenzia del territorio. A   |
 tal fine, per assicurare         |
 effettivita' all'indicata azione |
 di contrasto all'utilizzazione   |
 illecita dei documenti, dei dati |
 e delle informazioni catastali ed|
 ipotecari, a valere sulle        |
 maggiori entrate derivanti       |
 dall'attuazione dei commi da 367 |
 a 375 e nei limiti di spesa di 5 |
 milioni di euro annui, entro il  |
 30 aprile 2005 e' avviato dalla  |
 Scuola superiore dell'economia e |
 delle finanze un programma       |
 straordinario di qualificazione  |
 continua e ricorrente e          |
 formazione mirata e specialistica|
 del personale                    |
 dell'amministrazione finanziaria |
 e delle agenzie fiscali addetto  |
 alla predetta attivita' di       |
 accertamento. A tale programma di|
 qualificazione e formazione puo' |
 partecipare, su base             |
 convenzionale, anche il personale|
 designato da enti locali o altri |
 enti pubblici per le analoghe    |
 esigenze di consolidamento       |
 dell'azione di contrasto         |
 all'elusione fiscale, in presenza|Accertamento delle violazioni del
 di coincidenti ragioni di        |divieto di riutilizzazione
 pubblico interesse.              |commerciale
 --------------------------------------------------------------------
 374. Alla presentazione degli    |
 atti di aggiornamento del catasto|
 si puo' provvedere, a decorrere  |
 dal lº marzo 2005, con procedure |
 telematiche, mediante un modello |
 unico informatico di             |
 aggiornamento degli atti         |
 catastali sottoscritto con firma |
 elettronica avanzata dal tecnico |
 che li ha redatti ovvero dal     |
 soggetto obbligato alla          |
 presentazione. In caso di        |
 irregolare funzionamento del     |
 collegamento telematico, la      |
 trasmissione per via telematica  |
 e' sostituita dalla presentazione|
 su supporto informatico. Con     |
 provvedimenti del direttore      |
 dell'Agenzia del territorio:     |
 a) e' stabilita la progressiva   |
 attivazione del servizio, anche  |
 limitatamente a determinati      |
 soggetti, a specifiche aree      |
 geografiche ed a particolari     |
 tipologie di adempimenti;        |
 b) e' approvato il modello unico |
 informatico di aggiornamento     |
 degli atti catastali e sono      |
 stabilite le modalita' tecniche  |
 necessarie per la trasmissione   |
 dei dati relativi alla procedura |
 telematica di cui al presente    |
 articolo;                        |
 c) sono fissati i termini, le    |
 condizioni e le modalita'        |
 relative: alla presentazione del |
 modello unico informatico di     |
 aggiornamento degli atti         |
 catastali; alla presentazione dei|
 documenti e degli atti da        |
 allegare al predetto modello,    |
 anche al fine di accertare       |
 l'avvenuto deposito presso i     |
 comuni, per gli atti per i quali |
 e' previsto; alla conservazione, |
 a cura dei soggetti interessati, |
 dei documenti cartacei originali |
 sottoscritti dal tecnico che li  |
 ha redatti e dai soggetti che    |
 hanno la titolarita' sui beni;   |
 d) sono stabilite, d'intesa con  |
 il Dipartimento della Ragioneria |
 generale dello Stato, le         |Presentazione con procedure
 modalita' di versamento dei      |telematiche degli atti di
 tributi dovuti.                  |aggiornamento del catasto
 --------------------------------------------------------------------
 375. Gli atti comunque           |
 attributivi o modificativi delle |
 rendite catastali per terreni e  |
 fabbricati possono essere        |
 prodotti e notificati ai soggetti|
 intestatari, a cura dell'Agenzia |
 del territorio, avvalendosi di   |
 procedure automatizzate. In tal  |
 caso, la firma autografa del     |
 responsabile e' sostituita       |Comunicazione degli atti
 dall'indicazione a stampa del    |attributivi o modificativi delle
 nominativo dello stesso.         |rendite catastali
 --------------------------------------------------------------------
 376. Nell'articolo 2, comma 2,   |
 del decreto-legge 24 dicembre    |
 2002, n. 282, convertito, con    |
 modificazioni, dalla legge 21    |
 febbraio 2003, n. 27, le parole: |
 "30 settembre 2004", ovunque     |Proroga dei termini di versamento
 ricorrano, sono sostituite dalle |per rivalutazione terreni e
 seguenti: "30 giugno 2005".      |partecipazioni negoziate.
 --------------------------------------------------------------------
 377. All'articolo 3, comma 2,    |
 primo periodo, del regolamento di|
 cui al decreto del Presidente    |
 della Repubblica 22 luglio 1998, |
 n. 322, le parole: "a lire 50    |Obbligo di presentazione della
 milioni" sono sostituite dalle   |dichiarazione, compresa quella
 seguenti: "ad euro 10.000".      |unificata.
 --------------------------------------------------------------------
 378. Ai fini dell'applicazione   |
 dell'articolo 53, comma 3, del   |
 decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
 331, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 29    |
 ottobre 1993, n. 427, i soggetti |
 di imposta trasmettono al        |
 Dipartimento dei trasporti       |
 terrestri, entro il termine di   |
 quindici giorni dall'acquisto e, |
 in ogni caso, prima              |
 dell'immatricolazione, il numero |
 identificativo intracomunitario  |
 nonche' il numero di telaio degli|
 autoveicoli, motoveicoli e loro  |
 rimorchi acquistati. Per i       |
 successivi passaggi interni      |
 precedenti l'immatricolazione il |
 numero identificativo            |
 intracomunitario e' sostituito   |
 dal codice fiscale del fornitore.|
 In mancanza delle informazioni da|
 parte dei soggetti di imposta gli|
 uffici preposti non procedono    |
 all'immatricolazione. La         |
 comunicazione e' altresi'        |
 effettuata, entro il termine di  |
 quindici giorni dalla vendita,   |
 anche in caso di cessione        |
 intracomunitaria o di            |
 esportazione dei medesimi        |Immatricolazione dei veicoli
 veicoli.                         |d'importazione
 --------------------------------------------------------------------
 379. Con decreto del capo del    |
 Dipartimento dei trasporti       |
 terrestri del Ministero delle    |
 infrastrutture e dei trasporti e |
 del direttore dell'Agenzia delle |
 entrate sono stabiliti i         |
 contenuti e le modalita' delle   |
 comunicazioni di cui alla        |
 disposizione recata dal comma    |Modalita' di attuazione del comma
 378.                             |378.
 --------------------------------------------------------------------
 380. Con la convenzione prevista |
 dall'articolo 1, comma 1-bis, del|
 regolamento di cui al decreto del|
 Presidente della Repubblica 19   |
 settembre 2000, n. 358, e'       |
 definita la procedura di         |
 trasmissione telematica          |
 all'Agenzia delle entrate delle  |
 informazioni inviate dai soggetti|
 di imposta ai sensi del comma    |Trasmissione telematica delle
 378.                             |informazioni
 --------------------------------------------------------------------
 381. All'articolo 1, comma 1,    |
 lettera c), del decreto-legge 29 |
 dicembre 1983, n. 746,           |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
 17, e' aggiunto il seguente      |
 periodo: "Nella prima ipotesi, il|
 cedente o prestatore deve        |
 comunicare all'Agenzia delle     |
 entrate, esclusivamente per via  |
 telematica entro il giorno 16 del|Comunicazione telematica dei dati
 mese successivo, i dati contenuti|contenuti nella dichiarazione
 nella dichiarazione ricevuta".   |d'intenti
 --------------------------------------------------------------------
 382. Ai fini del necessario      |
 coordinamento delle attivita' di |
 controllo, da attuare secondo    |
 quanto disposto dall'articolo 63,|
 secondo e terzo comma, primo     |
 periodo, del decreto del         |
 Presidente della Repubblica 26   |
 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia  |
 delle entrate condivide con gli  |
 altri organi preposti ai         |
 controlli in materia di imposta  |
 sul valore aggiunto le           |
 informazioni risultanti dalle    |
 comunicazioni di cui ai commi 378|Condivisione di informazioni da
 e 381.                           |parte dell'Agenzia delle entrate
 --------------------------------------------------------------------
 383. All'articolo 7 del decreto  |
 legislativo 18 dicembre 1997, n. |
 471, dopo il comma 4 e' inserito |
 il seguente:                     |
 "4-bis. E' punito con la sanzione|
 prevista nel comma 3 il cedente o|
 il prestatore che omette di      |
 inviare, nei termini previsti, la|
 comunicazione di cui all'articolo|
 1, comma 1, lettera c), ultimo   |
 periodo, del decreto-legge 29    |
 dicembre 1983, n. 746,           |
 convertito, con modificazioni,   |Sanzioni in materia di
 dalla legge 27 febbraio 1984, n. |comunicazione telematica dei dati
 17, o la invia con dati          |contenuti nella dichiarazione
 incompleti o inesatti".          |d'intenti
 --------------------------------------------------------------------
 384. Chiunque omette di inviare, |
 nei termini previsti, la         |
 comunicazione di cui all'articolo|
 1, comma 1, lettera c), ultimo   |
 periodo, del decreto-legge 29    |
 dicembre 1983, n. 746,           |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
 17, introdotto dal comma 381, o  |
 la invia con dati incompleti o   |
 inesatti, e' responsabile in     |
 solido con il soggetto acquirente|
 dell'imposta evasa correlata     |
 all'infedelta' della             |Responsabilita' solidale con il
 dichiarazione ricevuta.          |soggetto acquirente
 --------------------------------------------------------------------
 385. Il direttore dell'Agenzia   |
 delle entrate determina, con suo |
 provvedimento, i contenuti e le  |
 modalita' della comunicazione di |
 cui all'articolo 1, comma 1,     |
 lettera c), ultimo periodo, del  |
 decreto-legge 29 dicembre 1983,  |
 n. 746, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 27    |
 febbraio 1984, n. 17, introdotto |Contenuti e modalita' della
 dal comma 381.                   |comunicazione
 --------------------------------------------------------------------
 386. Al decreto del Presidente   |
 della Repubblica 26 ottobre 1972,|
 n. 633, dopo l'articolo 60, e'   |
 inserito il seguente:            |
 "Art. 60-bis. - (Solidarieta' nel|
 pagamento dell'imposta). - 1. Con|
 decreto del Ministro             |
 dell'economia e delle finanze, su|
 proposta degli organi competenti |
 al controllo, sulla base di      |
 analisi effettuate su fenomeni di|
 frode, sono individuati i beni   |
 per i quali operano le           |
 disposizioni dei commi 2 e 3.    |
 2. In caso di mancato versamento |
 dell'imposta da parte del cedente|
 relativa a cessioni effettuate a |
 prezzi inferiori al valore       |
 normale, il cessionario, soggetto|
 agli adempimenti ai fini del     |
 presente decreto, e' obbligato   |
 solidalmente al pagamento della  |
 predetta imposta.                |
 3. L'obbligato solidale di cui al|
 comma 2 puo' tuttavia            |
 documentalmente dimostrare che il|
 prezzo inferiore dei beni e'     |
 stato determinato in ragione di  |
 eventi o situazioni di fatto     |
 oggettivamente rilevabili o sulla|
 base di specifiche disposizioni  |
 di legge e che comunque non e'   |
 connesso con il mancato pagamento|Solidarieta' nel pagamento
 dell'imposta".                   |dell'imposta sul valore aggiunto
 --------------------------------------------------------------------
 387. A decorrere dal periodo di  |
 imposta in corso al 1º gennaio   |
 2005, e' introdotto l'istituto   |
 della pianificazione fiscale     |
 concordata alla quale possono    |
 accedere i titolari di reddito   |
 d'impresa e gli esercenti arti e |
 professioni cui si applicano gli |
 studi di settore per il periodo  |
 di imposta in corso al 1º gennaio|
 2003. L'adesione alla            |
 pianificazione fiscale determina |
 preventivamente, per un triennio,|
 la base imponibile caratteristica|
 dell'attivita' svolta e comporta |
 una riduzione dell'imposizione   |
 fiscale e contributiva per gli   |
 importi eccedenti la base        |Istituzione della pianificazione
 imponibile pianificata.          |fiscale concordata
 --------------------------------------------------------------------
 388. Non possono accedere alla   |
 pianificazione fiscale i titolari|
 di reddito d'impresa e gli       |
 esercenti arti e professioni:    |
 a) per i quali sussistano cause  |
 di esclusione o di               |
 inapplicabilita' degli studi di  |
 settore per il periodo di imposta|
 in corso al 1º gennaio 2003;     |
 b) che svolgono dal 1º gennaio   |
 2004 una attivita' diversa da    |
 quella esercitata nel biennio    |
 2002 e 2003;                     |
 c) che non erano in attivita' in |
 almeno uno dei periodi di imposta|
 in corso al 1º gennaio 2002, al  |
 1º gennaio 2003 ovvero al 1º     |
 gennaio 2004;                    |
 d) che hanno omesso di dichiarare|
 il reddito derivante             |
 dall'attivita' svolta per almeno |
 uno dei periodi di imposta in    |
 corso al 1º gennaio 2002 e al 1º |
 gennaio 2003;                    |
 e) che hanno omesso di presentare|
 la dichiarazione ai fini         |
 dell'imposta sul valore aggiunto |
 per i medesimi periodi di imposta|
 di cui alla lettera d);          |
 f) che hanno omesso di comunicare|
 i dati rilevanti ai fini         |
 dell'applicazione degli studi di |
 settore per il periodo di imposta|Soggetti esclusi dalla
 in corso al 1º gennaio 2003.     |pianificazione fiscale concordata
 --------------------------------------------------------------------
 389. La proposta individuale di  |
 pianificazione fiscale e'        |
 formulata sulla base di          |
 elaborazioni operate             |
 dall'anagrafe tributaria, tenendo|
 conto delle risultanze           |
 dell'applicazione degli studi di |
 settore, dei dati sull'andamento |
 dell'economia nazionale per      |
 distinti settori economici di    |
 attivita', della coerenza dei    |
 componenti negativi di reddito e |
 di ogni altra informazione       |
 disponibile riferibile al        |Proposta individuale di
 contribuente.                    |pianificazione fiscale
 --------------------------------------------------------------------
 390. L'adesione alla             |
 pianificazione fiscale si        |
 perfeziona, ferma restando la    |
 congruita' dei ricavi o dei      |
 compensi alle risultanze degli   |
 studi di settore per ciascun     |
 periodo di imposta, con          |
 l'accettazione di importi,       |
 proposti al contribuente         |
 dall'Agenzia delle entrate, che  |
 individuano per un triennio la   |
 base imponibile caratteristica   |
 dell'attivita' svolta, esclusi   |
 gli eventuali componenti positivi|
 o negativi di reddito di         |Perfezionamento dell'adesione
 carattere straordinario.         |alla pianificazione fiscale
 --------------------------------------------------------------------
 391. L'adesione alla proposta di |
 pianificazione fiscale e'        |
 comunicata dal contribuente entro|
 sessanta giorni dal suo          |
 ricevimento; nel medesimo        |
 termine, la proposta puo' essere |
 altresi' definita in             |
 contraddittorio con il competente|
 ufficio dell'Agenzia delle       |
 entrate, anche con l'assistenza  |
 degli intermediari di cui        |
 all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
 del regolamento di cui al decreto|
 del Presidente della Repubblica  |
 22 luglio 1998, n. 322,          |
 esclusivamente nel caso in cui il|
 contribuente sia in grado di     |
 documentare una evidente         |
 infondatezza della stessa, sulla |
 base dell'esistenza di:          |
 a) significative variazioni degli|
 elementi strutturali             |
 nell'esercizio dell'attivita'    |
 rispetto a quelli presi a base   |
 per la formulazione della        |
 proposta;                        |
 b) dati ed elementi presi a base |
 per la formulazione della        |
 proposta divergenti              |Termini per la comunicazione di
 sensibilmente, all'atto          |adesione alla proposta di
 dell'adesione.                   |pianificazione fiscale
 --------------------------------------------------------------------
 392. La sussistenza delle        |
 circostanze di cui alle lettere  |
 a) e b) del comma 391 puo' essere|
 asseverata dai soggetti abilitati|
 sulla base delle disposizioni    |Asseverazione delle circostanze
 vigenti.                         |previste al comma 394
 --------------------------------------------------------------------
 393. Per i periodi di imposta    |
 oggetto di pianificazione,       |
 relativamente al reddito         |
 caratteristico d'impresa o di    |
 arti o professioni:              |
 a) sono inibiti i poteri         |
 spettanti all'amministrazione    |
 finanziaria sulla base delle     |
 disposizioni di cui all'articolo |
 39 del decreto del Presidente    |
 della Repubblica 29 settembre    |
 1973, n. 600, e successive       |
 modificazioni;                   |
 b) esclusa l'aliquota del 23 per |
 cento, quelle marginali          |
 applicabili al reddito           |
 complessivo ai fini dell'imposta |
 sul reddito, nonche' quella      |
 applicabile ai fini dell'imposta |
 sul reddito delle societa', sono |
 ridotte di 4 punti percentuali,  |
 per la parte di reddito          |
 dichiarato eccedente quello      |
 pianificato;                     |
 c) e' esclusa l'applicazione dei |
 contributi previdenziali per la  |
 parte di reddito dichiarato che  |
 eccede quello pianificato fatto  |
 salvo il minimale reddituale     |
 previsto ai fini contributivi;   |
 restano salve le prerogative     |
 delle Casse autonome nonche' la  |Benefici a favore dei soggetti
 facolta' di effettuare i         |che aderiscono alla
 versamenti su base volontaria.   |pianificazione fiscale concordata
 --------------------------------------------------------------------
 394. Per gli stessi periodi di   |
 imposta di cui al comma 393, ai  |
 fini dell'imposta sul valore     |
 aggiunto:                        |
 a) il contribuente assolve       |
 ordinariamente a tutti gli       |
 obblighi formali e sostanziali   |
 previsti dal decreto del         |
 Presidente della Repubblica 26   |
 ottobre 1972, n. 633, e          |
 successive modificazioni, e dalle|
 altre disposizioni in materia di |
 imposta sul valore aggiunto;     |
 b) all'ammontare degli eventuali |
 maggiori ricavi o compensi da    |
 dichiarare rispetto a quelli     |
 risultanti dalle scritture       |
 contabili si applica, tenendo    |
 conto della esistenza di         |
 operazioni non soggette ad       |
 imposta ovvero soggette a regimi |
 speciali, l'aliquota media       |
 risultante dal rapporto tra      |
 l'imposta relativa alle          |
 operazioni imponibili, diminuita |
 di quella relativa alle cessioni |
 di beni ammortizzabili, e il     |
 volume d'affari dichiarato;      |
 c) sono inibiti i poteri         |
 spettanti all'amministrazione    |
 finanziaria in base alle         |
 disposizioni di cui agli articoli|
 54, secondo comma, secondo       |
 periodo, e 55, secondo comma,    |
 numero 3), del decreto del       |Applicazione delle disposizioni
 Presidente della Repubblica 26   |in materia di IVA per i soggetti
 ottobre 1972, n. 633, e          |che aderiscono alla
 successive modificazioni.        |pianificazione fiscale concordata
 --------------------------------------------------------------------
 395. In caso di mancato rispetto |
 della pianificazione, da         |
 comunicare nella dichiarazione   |
 presentata ai fini dell'imposta  |
 sul reddito, l'Agenzia delle     |
 entrate procede ad accertamento  |
 parziale in ragione del reddito  |
 oggetto della pianificazione     |
 nonche', per l'imposta sul valore|
 aggiunto, in ragione del volume  |
 d'affari corrispondente ai ricavi|
 o compensi caratteristici a base |
 della stessa, salve le ipotesi di|
 documentati accadimenti          |
 straordinari e imprevedibili; in |
 tale ultima ipotesi trova        |
 applicazione il procedimento di  |
 accertamento con adesione        |
 previsto dal decreto legislativo |
 19 giugno 1997, n. 218. La       |
 disposizione di cui al presente  |
 comma si applica anche nel caso  |
 di mancato adeguamento alle      |
 risultanze degli studi di        |Mancato rispetto della
 settore.                         |pianificazione fiscale concordata
 --------------------------------------------------------------------
 396. L'inibizione dei poteri di  |
 cui ai commi 393, lettera a), e  |
 394, lettera c) ed i benefici di |
 cui al comma 393, lettere b) e   |
 c), non operano qualora:         |
 a) il reddito dichiarato         |
 differisca da quanto             |
 effettivamente conseguito, ovvero|
 non siano adempiuti gli obblighi |
 di cui al comma 394, lettera a), |
 ferma restando, comunque, in tale|
 caso l'inibizione dei poteri di  |
 cui all'articolo 39, secondo     |
 comma, lettera d), del decreto   |
 del Presidente della Repubblica  |
 29 settembre 1973, n. 600, e     |
 successive modificazioni, e      |
 all'articolo 55, secondo comma,  |
 numero 3), del decreto del       |
 Presidente della Repubblica 26   |
 ottobre 1972, n. 633, e          |
 successive modificazioni;        |
 b) siano constatate condotte del |
 contribuente che integrano le    |
 fattispecie di cui agli articoli |Casi di esclusione dei benefici
 da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto |derivanti dalla pianificazione
 legislativo 10 marzo 2000, n. 74.|fiscale concordata
 --------------------------------------------------------------------
 397. Salva l'applicazione del    |
 comma 391, nei casi in cui a     |
 seguito di controlli e           |
 segnalazioni, anche di fonte     |
 esterna all'amministrazione      |
 finanziaria, emergano dati ed    |
 elementi difformi da quelli      |
 comunicati dal contribuente,     |
 qualora presi a base per la      |
 formulazione della proposta, nei |
 suoi confronti non opera         |
 l'inibizione dei poteri di cui ai|
 commi 393, lettera a), e 394,    |Non operativita' dell'inibizione
 lettera c), nonche' i benefici di|dei poteri in caso di dati ed
 cui al comma 393, lettere b) e   |elementi difformi da quelli
 c).                              |comunicati dal contribuente.
 --------------------------------------------------------------------
 398. Nel caso in cui l'attivita' |
 effettivamente esercitata vari   |
 nel corso del triennio,          |
 l'istituto della pianificazione  |
 fiscale concordata cessa di avere|
 effetto dal periodo di imposta   |
 nel corso del quale si e'        |
 verificata la variazione. Con    |
 decreti del Ministro             |
 dell'economia e delle finanze, di|
 natura non regolamentare, sono   |
 individuate le singole categorie |
 di contribuenti nei cui riguardi |
 progressivamente, nel corso del  |
 triennio, decorre l'applicazione |
 della pianificazione fiscale     |
 concordata nonche' approvate una |
 o piu' note metodologiche per la |
 formulazione della proposta di   |
 cui al comma 389. Con i medesimi |
 decreti sono conseguentemente    |
 rideterminati i periodi d'imposta|
 di cui al comma 388, per i       |
 contribuenti nei cui confronti la|
 pianificazione fiscale opera a   |
 decorrere da periodi di imposta  |
 diversi da quello indicato al    |
 comma 387. Con provvedimento del |
 direttore dell'Agenzia delle     |
 entrate sono definite le         |
 modalita' di invio delle         |
 proposte, anche in via           |
 telematica, direttamente al      |
 contribuente ovvero per il       |
 tramite degli intermediari di cui|
 all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
 del regolamento di cui al decreto|
 del Presidente della Repubblica  |
 22 luglio 1998, n. 322, nonche'  |
 le modalita' di adesione.        |Variazione dell'attivita'.
 --------------------------------------------------------------------
 399. Gli studi di settore        |
 previsti all'articolo 62-bis del |
 decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
 331, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 29    |
 ottobre 1993, n. 427, sono       |
 soggetti a revisione, di norma,  |
 ogni quattro anni dalla data di  |
 entrata in vigore dello studio di|
 settore ovvero da quella         |
 dell'ultima revisione, al fine di|
 mantenere la rappresentativita'  |
 degli stessi rispetto alla       |
 realta' economica cui si         |
 riferiscono. La revisione puo'   |
 essere disposta anche prima del  |
 decorso del termine previsto dal |
 primo periodo, tenuto anche conto|
 di dati ed informazioni ufficiali|
 quali i dati di contabilita'     |
 nazionale, sentito il parere     |
 della commissione di esperti di  |
 cui all'articolo 10, comma 7,    |
 della legge 8 maggio 1998, n.    |
 146. La revisione degli studi di |
 settore e' programmata con       |
 provvedimento del direttore      |Revisione quadriennale degli
 dell'Agenzia della entrate da    |studi di settore e possibilita'
 emanare entro il mese di febbraio|di anticipare l'intervento di
 di ciascun anno.                 |revisione.
 --------------------------------------------------------------------
 400. In deroga a quanto previsto |
 al comma 399, entro il mese di   |
 febbraio 2005, l'Agenzia delle   |
 entrate completa l'attivita' di  |
 revisione relativa agli studi di |
 settore gia' precedentemente     |
 individuati, con effetto dal     |
 periodo di imposta in corso al 31|
 dicembre 2004, ai sensi          |
 dell'articolo 1 del regolamento  |
 recante disposizioni concernenti |
 i tempi e le modalita' di        |
 applicazione degli studi di      |Completamento della revisione
 settore, di cui al decreto del   |relativamente ad alcuni studi di
 Presidente della Repubblica 31   |settore gia' individuati
 maggio 1999, n. 195.             |dall'Agenzia delle entrate.
 --------------------------------------------------------------------
 401. Gli organi preposti al      |
 controllo, in conseguenza della  |
 revisione e del potenziamento    |
 degli studi di settore, sulla    |
 base delle disposizioni dei commi|
 da 387 a 432, programmano        |
 l'impiego di maggiore capacita'  |
 operativa per l'attivita' di     |
 contrasto all'evasione nei       |Rafforzamento attivita' di
 confronti dei soggetti ai quali  |contrasto all'evasione fiscale
 non si applicano gli studi       |nei confronti dei soggetti ai
 medesimi.                        |quali non si applicano gli studi.
 --------------------------------------------------------------------
 402. All'articolo 32 del decreto |
 del Presidente della Repubblica  |
 29 settembre 1973, n. 600, e     |
 successive modificazioni, recante|
 disposizioni comuni in materia di|
 accertamento delle imposte sui   |
 redditi, sono apportate le       |
 seguenti modificazioni:          |
 a) nel primo comma:              |
 1) al numero 2):                 |
 1.1) nel primo e secondo periodo,|
 le parole da: "alle operazioni"  |
 a: "risultanti dai conti" sono   |
 sostituite dalle seguenti: "ai   |
 rapporti ed alle operazioni, i   |
 cui dati, notizie e documenti    |
 siano stati acquisiti a norma del|
 numero 7), ovvero rilevati a     |
 norma dell'articolo 33, secondo e|
 terzo comma. I dati ed elementi  |
 attinenti ai rapporti ed alle    |
 operazioni acquisiti e rilevati  |
 rispettivamente a norma del      |
 numero 7) e dell'articolo 33,    |
 secondo e terzo comma,";         |
 1.2) nel secondo periodo, le     |
 parole da: "a base delle stesse" |
 alla fine del periodo sono       |
 sostituite dalle seguenti: "o    |
 compensi a base delle stesse     |
 rettifiche ed accertamenti, se il|
 contribuente non ne indica il    |
 soggetto beneficiario e          |
 sempreche' non risultino dalle   |
 scritture contabili, i           |
 prelevamenti o gli importi       |
 riscossi nell'ambito dei predetti|
 rapporti od operazioni";         |
 2) al numero 5):                 |
 2.1) nel primo periodo, le parole|
 da: ", ovvero" fino a: "in forma |
 fiduciaria," sono soppresse;     |
 2.2) nel quarto periodo, le      |
 parole da: "all'Amministrazione  |
 postale," fino alla fine del     |
 numero sono sostituite dalle     |
 seguenti: "alle banche, alla     |
 societa' Poste italiane Spa, per |
 le attivita' finanziarie e       |
 creditizie, agli intermediari    |
 finanziari, alle imprese di      |
 investimento, agli organismi di  |
 investimento collettivo del      |
 risparmio, alle societa' di      |
 gestione del risparmio e alle    |
 societa' fiduciarie";            |
 3) al numero 6-bis), il primo    |
 periodo e' sostituito dal        |
 seguente: "richiedere, previa    |
 autorizzazione del direttore     |
 centrale dell'accertamento       |
 dell'Agenzia delle entrate o del |
 direttore regionale della stessa,|
 ovvero, per il Corpo della       |
 guardia di finanza, del          |
 comandante regionale, ai soggetti|
 sottoposti ad accertamento,      |
 ispezione o verifica il rilascio |
 di una dichiarazione contenente  |
 l'indicazione della natura, del  |
 numero e degli estremi           |
 identificativi dei rapporti      |
 intrattenuti con le banche, la   |
 societa' Poste italiane Spa, gli |
 intermediari finanziari, le      |
 imprese di investimento, gli     |
 organismi di investimento        |
 collettivo del risparmio, le     |
 societa' di gestione del         |
 risparmio e le societa'          |
 fiduciarie, nazionali o          |
 stranieri, in corso ovvero       |
 estinti da non piu' di cinque    |
 anni dalla data della richiesta";|
 4) al numero 7):                 |
 4.1) il primo periodo e'         |
 sostituito dai seguenti:         |
 "richiedere, previa              |
 autorizzazione del direttore     |
 centrale dell'accertamento       |
 dell'Agenzia delle entrate o del |
 direttore regionale della stessa,|
 ovvero, per il Corpo della       |
 guardia di finanza, del          |
 comandante regionale, alle       |
 banche, alla societa' Poste      |
 italiane Spa, per le attivita'   |
 finanziarie e creditizie, agli   |
 intermediari finanziari, alle    |
 imprese di investimento, agli    |
 organismi di investimento        |
 collettivo del risparmio, alle   |
 societa' di gestione del         |
 risparmio e alle societa'        |
 fiduciarie, dati, notizie e      |
 documenti relativi a qualsiasi   |
 rapporto intrattenuto od         |
 operazione effettuata, ivi       |
 compresi i servizi prestati, con |
 i loro clienti, nonche' alle     |
 garanzie prestate da terzi. Alle |
 societa' fiduciarie di cui alla  |
 legge 23 novembre 1939, n. 1966, |
 e a quelle iscritte nella sezione|
 speciale dell'albo di cui        |
 all'articolo 20 del testo unico  |
 delle disposizioni in materia di |
 intermediazione finanziaria, di  |
 cui al decreto legislativo 24    |
 febbraio 1998, n. 58, puo' essere|
 richiesto, tra l'altro,          |
 specificando i periodi temporali |
 di interesse, di comunicare le   |
 generalita' dei soggetti per     |
 conto dei quali esse hanno       |
 detenuto o amministrato o gestito|
 beni, strumenti finanziari e     |
 partecipazioni in imprese,       |
 inequivocamente individuati.";   |
 4.2) nel secondo periodo, dopo le|
 parole: "deve essere indirizzata"|
 sono inserite le seguenti: "al   |
 responsabile della struttura     |
 accentrata, ovvero";             |
 b) nel secondo comma:            |
 1) al secondo periodo, la parola:|
 "sessanta" e' sostituita dalla   |
 seguente: "trenta";              |
 2) il terzo periodo e' sostituito|
 dal seguente: "Il termine puo'   |
 essere prorogato per un periodo  |
 di venti giorni su istanza       |
 dell'operatore finanziario, per  |
 giustificati motivi, dal         |
 competente direttore centrale o  |
 direttore regionale per l'Agenzia|
 delle entrate, ovvero, per il    |
 Corpo della guardia di finanza,  |
 dal comandante regionale.";      |
 c) dopo il secondo comma e'      |
 inserito il seguente:            |
 "Le richieste di cui al primo    |
 comma, numero 7), nonche' le     |
 relative risposte, anche se      |
 negative, devono essere          |
 effettuate esclusivamente in via |
 telematica. Con provvedimento del|
 direttore dell'Agenzia delle     |
 entrate sono stabilite le        |
 disposizioni attuative e le      |
 modalita' di trasmissione delle  |
 richieste, delle risposte,       |
 nonche' dei dati e delle notizie |Accertamento e acquisizione dati:
 riguardanti i rapporti e le      |invito ai contribuenti a
 operazioni indicati nel citato   |comparire per fornire dati e
 numero 7)".                      |notizie rilevanti.
 --------------------------------------------------------------------
 403. All'articolo 51 del decreto |
 del Presidente della Repubblica  |
 26 ottobre 1972, n. 633, e       |
 successive modificazioni,        |
 concernente l'istituzione e la   |
 disciplina dell'imposta sul      |
 valore aggiunto, sono apportate  |
 le seguenti modificazioni:       |
 a) nel secondo comma:            |
 1) al numero 2):                 |
 1.1) nel primo periodo, le parole|
 da: "alle operazioni" a:         |
 "acquisita" sono sostituite dalle|
 seguenti: "ai rapporti ed alle   |
 operazioni, i cui dati, notizie e|
 documenti siano stati acquisiti";|
 la parola: "rilevate" e'         |
 sostituita dalla seguente:       |
 "rilevati";                      |
 1.2) nel secondo periodo, le     |
 parole: "I singoli dati ed       |
 elementi risultanti dai conti"   |
 sono sostituite dalle seguenti:  |
 "I dati ed elementi attinenti ai |
 rapporti ed alle operazioni      |
 acquisiti e rilevati             |
 rispettivamente a norma del      |
 numero 7) e dell'articolo 52,    |
 ultimo comma, o dell'articolo 63,|
 primo comma,";                   |
 2) al numero 5):                 |
 2.1) nel primo periodo, le parole|
 da: ", ovvero" fino a: "in forma |
 fiduciaria," sono soppresse;     |
 2.2) nel quarto periodo, le      |
 parole da: "all'Amministrazione  |
 postale," fino alla fine del     |
 numero sono sostituite dalle     |
 seguenti: "alle banche, alla     |
 societa' Poste italiane Spa, per |
 le attivita' finanziarie e       |
 creditizie, agli intermediari    |
 finanziari, alle imprese di      |
 investimento, agli organismi di  |
 investimento collettivo del      |
 risparmio, alle societa' di      |
 gestione del risparmio e alle    |
 societa' fiduciarie";            |
 3) al numero 6-bis) il primo     |
 periodo e' sostituito dal        |
 seguente: "Richiedere, previa    |
 autorizzazione del direttore     |
 centrale accertamento            |
 dell'Agenzia delle entrate o del |
 direttore regionale della stessa,|
 ovvero, per il Corpo della       |
 guardia di finanza, del          |
 comandante regionale, ai soggetti|
 sottoposti ad accertamento,      |
 ispezione o verifica il rilascio |
 di una dichiarazione contenente  |
 l'indicazione della natura, del  |
 numero e degli estremi           |
 identificativi dei rapporti      |
 intrattenuti con le banche, la   |
 societa' Poste italiane Spa, gli |
 intermediari finanziari, le      |
 imprese di investimento, gli     |
 organismi di investimento        |
 collettivo del risparmio, le     |
 societa' di gestione del         |
 risparmio e le societa'          |
 fiduciarie, nazionali o          |
 stranieri, in corso ovvero       |
 estinti da non piu' di cinque    |
 anni dalla data della            |
 richiesta.";                     |
 4) al numero 7):                 |
 4.1) il primo periodo e'         |
 sostituito dai seguenti:         |
 "Richiedere, previa              |
 autorizzazione del direttore     |
 centrale dell'accertamento       |
 dell'Agenzia delle entrate o del |
 direttore regionale della stessa,|
 ovvero, per il Corpo della       |
 guardia di finanza, del          |
 comandante regionale, alle       |
 banche, alla societa' Poste      |
 italiane Spa, per le attivita'   |
 finanziarie e creditizie, agli   |
 intermediari finanziari, alle    |
 imprese di investimento, agli    |
 organismi di investimento        |
 collettivo del risparmio, alle   |
 societa' di gestione del         |
 risparmio e alle societa'        |
 fiduciarie, dati, notizie e      |
 documenti relativi a qualsiasi   |
 rapporto intrattenuto od         |
 operazione effettuata, ivi       |
 compresi i servizi prestati, con |
 i loro clienti, nonche' alle     |
 garanzie prestate da terzi. Alle |
 societa' fiduciarie di cui alla  |
 legge 23 novembre 1939, n. 1966, |
 e a quelle iscritte nella sezione|
 speciale dell'albo di cui        |
 all'articolo 20 del testo unico  |
 delle disposizioni in materia di |
 intermediazione finanziaria, di  |
 cui al decreto legislativo 24    |
 febbraio 1998, n. 58, puo' essere|
 richiesto, tra l'altro,          |
 specificando i periodi temporali |
 di interesse, di comunicare le   |
 generalita' dei soggetti per     |
 conto dei quali esse hanno       |
 detenuto o amministrato o gestito|
 beni, strumenti finanziari e     |
 partecipazioni in imprese,       |
 inequivocamente individuati.";   |
 4.2) nel secondo periodo, dopo le|
 parole: "deve essere indirizzata"|
 sono inserite le seguenti: "al   |
 responsabile della struttura     |
 accentrata, ovvero";             |
 b) nel terzo comma:              |
 1) al primo periodo, la parola:  |
 "sessanta" e' sostituita dalla   |
 seguente: "trenta";              |
 2) il secondo periodo e'         |
 sostituito dal seguente: "Il     |
 termine puo' essere prorogato per|
 un periodo di venti giorni su    |
 istanza dell'operatore           |
 finanziario, per giustificati    |
 motivi, dal competente direttore |
 centrale o direttore regionale   |
 per l'Agenzia delle entrate,     |
 ovvero, per il Corpo della       |
 guardia di finanza, dal          |
 comandante regionale.";          |
 c) dopo il terzo comma e'        |
 inserito il seguente:            |
 "Le richieste di cui al secondo  |
 comma, numero 7), nonche' le     |
 relative risposte, anche se      |
 negative, sono effettuate        |
 esclusivamente in via telematica.| Modifiche all'articolo 51 del
 Con provvedimento del direttore  | TUIR.
 dell'Agenzia delle entrate sono  | Invito degli Uffici IVA a
 stabilite le disposizioni        | presentare documenti posti a base
 attuative e le modalita' di      | delle rettifiche e degli
 trasmissione delle richieste,    | accertamenti se il contribuente
 delle risposte, nonche' dei dati | non dimostra che ne ha tenuto
 e delle notizie riguardanti i    | conto nelle dichiarazioni o che
 rapporti e le operazioni indicati| non si riferiscono ad operazioni
 nel citato numero 7)".           | imponibili.
 --------------------------------------------------------------------
 404. Le disposizioni di cui al   |
 terzo comma dell'articolo 32 del |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 29 settembre 1973, n. |
 600, nonche' quelle di cui al    |
 quarto comma dell'articolo 51 del|
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 26 ottobre 1972, n.   |
 633, introdotte rispettivamente  |
 dai commi 402 e 403, hanno       |
 effetto dal 1º luglio 2005. Con  |
 uno o piu' provvedimenti del     |
 direttore dell'Agenzia delle     |
 entrate puo' essere prevista una |
 diversa decorrenza successiva, in|
 considerazione delle esigenze di |Richiesta in via telematica dal 1
 natura esclusivamente tecnica.   |luglio 2005.
 --------------------------------------------------------------------
 405. Al fine di una maggiore     |
 efficienza, efficacia ed         |
 effettivita' dell'istituto della |
 pianificazione fiscale           |
 concordata, al primo periodo del |
 comma 1 dell'articolo 41-bis del |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 29 settembre 1973, n. |
 600, e successive modificazioni, |
 sono apportate le seguenti       |
 modificazioni:                   |
 a) le parole da: "gli uffici     |
 delle imposte" fino a: "delle    |
 imposte dirette" sono sostituite |
 dalle seguenti: "i competenti    |
 uffici dell'Agenzia delle        |
 entrate, qualora dagli accessi,  |
 ispezioni e verifiche nonche'    |
 dalle segnalazioni effettuati    |
 dalla Direzione centrale         |
 accertamento, da una Direzione   |
 regionale ovvero da un ufficio   |
 della medesima Agenzia ovvero di |
 altre Agenzie fiscali";          |
 b) dopo le parole: "non          |
 spettanti," sono inserite le     |
 seguenti: "nonche' l'esistenza di|
 imposte o di maggiori imposte non|
 versate, escluse le ipotesi di   |
 cui agli articoli 36-bis e       |
 36-ter,";                        |
 c) sono aggiunte, in fine, le    |
 seguenti parole: ", ovvero la    |
 maggiore imposta da versare,     |
 anche avvalendosi delle procedure|
 previste dal decreto legislativo |
 19 giugno 1997, n. 218".         |Variazione uffici competenti.
 --------------------------------------------------------------------
 406. Al quinto comma             |
 dell'articolo 54 del decreto del |
 Presidente della Repubblica 26   |
 ottobre 1972, n. 633, e          |
 successive modificazioni, sono   |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) le parole da: "l'ufficio      |
 dell'imposta" fino a: "indirette |
 sugli affari" sono sostituite    |
 dalle seguenti: "i competenti    |
 uffici dell'Agenzia delle        |
 entrate, qualora dagli accessi,  |
 ispezioni e verifiche nonche'    |
 dalle segnalazioni effettuati    |
 dalla Direzione centrale         |
 accertamento, da una Direzione   |
 regionale ovvero da un ufficio   |
 della medesima Agenzia ovvero di |
 altre Agenzie fiscali";          |
 b) dopo le parole: "l'esistenza  |
 di corrispettivi" sono inserite  |
 le seguenti: "o di imposta";     |
 c) sono aggiunte, in fine, le    |
 seguenti parole: ", nonche'      |
 l'imposta o la maggiore imposta  |
 non versata, escluse le ipotesi  |
 di cui all'articolo 54-bis, anche|
 avvalendosi delle procedure      |
 previste dal decreto legislativo |
 19 giugno 1997, n. 218".         |Variazione uffici competenti.
 --------------------------------------------------------------------
 407. Al comma 181 dell'articolo 3|
 della legge 28 dicembre 1995, n. |
 549, primo periodo dell'alinea,  |
 le parole: "alle altre categorie |
 reddituali" sono sostituite dalle|
 seguenti: "alle medesime o alle  |
 altre categorie reddituali,      |
 nonche' con riferimento ad       |Accertamento sulla base degli
 ulteriori operazioni rilevanti ai|studi di settore: estensione
 fini dell'imposta sul valore     |degli accertamenti potenzialmente
 aggiunto,".                      |eseguibili.
 --------------------------------------------------------------------
 408. All'articolo 70 della legge |
 21 novembre 2000, n. 342, sono   |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) al comma 1, le parole: "alle  |
 categorie reddituali diverse da  |
 quelle che hanno formato oggetto |
 degli accertamenti stessi" sono  |
 sostituite dalle seguenti: "alle |
 medesime o alle altre categorie  |
 reddituali nonche' con           |
 riferimento ad ulteriori         |
 operazioni rilevanti ai fini     |
 dell'imposta sul valore          |
 aggiunto";                       |
 b) al comma 2, le parole da:     |
 "qualora" fino a:                |
 "indipendentemente" sono         |
 sostituite dalle seguenti:       |
 "indipendentemente dalla         |Estensione degli accertamenti
 sopravvenuta conoscenza di nuovi |previsti e basati su studi di
 elementi e".                     |settore.
 --------------------------------------------------------------------
 409. All'articolo 10 della legge |
 8 maggio 1998, n. 146, sono      |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) il comma 2 e' sostituito dal  |
 seguente:                        |
 "2. Nei confronti degli esercenti|
 attivita' d'impresa in regime di |
 contabilita' ordinaria, anche per|
 effetto di opzione, e degli      |
 esercenti arti e professioni, la |
 disposizione del comma 1 trova   |
 applicazione quando in almeno in |
 due periodi di imposta su tre    |
 consecutivi considerati, compreso|
 quello da accertare, l'ammontare |
 dei compensi o dei ricavi        |
 determinabili sulla base degli   |
 studi di settore risulta         |
 superiore all'ammontare dei      |
 compensi o ricavi dichiarati con |
 riferimento agli stessi periodi  |
 di imposta. La disposizione del  |
 comma 1 trova applicazione in    |
 ogni caso nei confronti degli    |
 esercenti attivita' d'impresa in |
 regime di contabilita' ordinaria,|
 anche per effetto di opzione,    |
 quando emergono significative    |
 situazioni di incoerenza rispetto|
 ad indici di natura economica,   |
 finanziaria o patrimoniale,      |
 individuati con apposito         |
 provvedimento del direttore      |
 dell'Agenzia delle entrate,      |
 sentito il parere della          |
 commissione di esperti di cui al |
 comma 7.";                       |
 b) dopo il comma 3 e' inserito il|
 seguente:                        |
 "3-bis. Nelle ipotesi di cui ai  |
 commi 2 e 3 l'ufficio, prima     |
 della notifica dell'avviso di    |
 accertamento, invita il          |
 contribuente a comparire, ai     |
 sensi dell'articolo 5 del decreto|
 legislativo 19 giugno 1997, n.   |
 218.";                           |
 c) il comma 6 e' sostituito dal  |
 seguente:                        |
 "6. I maggiori ricavi, compensi e|
 corrispettivi, conseguenti       |
 all'applicazione degli           |
 accertamenti di cui al comma 1,  |
 ovvero dichiarati per effetto    |
 dell'adeguamento di cui          |
 all'articolo 2 del regolamento   |
 recante disposizioni concernenti |
 i tempi e le modalita' di        |
 applicazione degli studi di      |
 settore, di cui al decreto del   |
 Presidente della Repubblica 31   |Possibilita' di effettuare gli
 maggio 1999, n. 195, non rilevano|accertamenti sulla base degli
 ai fini dell'obbligo della       |studi di settore nei confronti
 trasmissione della notizia di    |dei contribuenti con contabilita'
 reato ai sensi dell'articolo 331 |ordinaria e degli esercenti arti
 del codice di procedura penale". |e professioni.
 --------------------------------------------------------------------
 410. Le disposizioni dei commi 2 |
 e 3-bis dell'articolo 10 della   |
 legge 8 maggio 1998, n. 146, come|
 modificato dal comma 409 del     |
 presente articolo, hanno effetto |
 a decorrere dal periodo di       |
 imposta in corso al 31 dicembre  |Entrata in vigore delle
 2004.                            |disposizioni del comma 409.
 --------------------------------------------------------------------
 411. All'articolo 2 del          |
 regolamento di cui al decreto del|
 Presidente della Repubblica 31   |
 maggio 1999, n. 195, sono        |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) al comma 1:                   |
 1) le parole: "il primo periodo" |
 sono sostituite dalle seguenti:  |
 "i periodi";                     |
 2) le parole: "nella             |
 dichiarazione dei redditi" sono  |
 sostituite dalle seguenti: "nelle|
 dichiarazioni di cui all'articolo|
 1 del regolamento di cui al      |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 22 luglio 1998, n.    |
 322, e successive                |
 modificazioni,";                 |
 3) le parole: "per adeguare i    |
 ricavi o i compensi" sono        |
 sostituite dalle seguenti: "per  |
 adeguare gli stessi, anche ai    |
 fini dell'imposta regionale sulle|
 attivita' produttive,";          |
 b) al comma 2:                   |
 1) le parole da: "Per il primo   |
 periodo d'imposta" fino a:       |
 "revisione del medesimo," sono   |
 sostituite dalle seguenti: "Per i|
 medesimi periodi d'imposta di cui|
 al comma 1,";                    |
 2) le parole: "puo' essere" sono |
 sostituite dalla seguente: "e'"; |
 3) le parole: "di presentazione  |
 della dichiarazione dei redditi" |
 sono sostituite dalle seguenti:  |
 "del versamento a saldo          |
 dell'imposta sul reddito; i      |
 maggiori corrispettivi devono    |
 essere annotati, entro il        |
 suddetto termine, in un'apposita |
 sezione dei registri di cui agli |
 articoli 23 e 24 del decreto del |
 Presidente della Repubblica 26   |
 ottobre 1972, n. 633, e          |
 successive modificazioni, e      |
 riportati nella dichiarazione    |
 annuale";                        |
 c) dopo il comma 2, e' aggiunto  |
 il seguente:                     |
 "2-bis. L'adeguamento di cui ai  |
 commi 1 e 2 e' effettuato, per i |
 periodi d'imposta diversi da     |
 quello in cui trova applicazione |
 per la prima volta lo studio,    |
 ovvero le modifiche conseguenti  |
 alla revisione del medesimo, a   |
 condizione che sia versata, entro|
 il termine per il versamento a   |
 saldo dell'imposta sul reddito,  |
 una maggiorazione del 3 per      |
 cento, calcolata sulla differenza|
 tra ricavi o compensi derivanti  |
 dall'applicazione degli studi e  |
 quelli annotati nelle scritture  |
 contabili. La maggiorazione non  |
 e' dovuta se la predetta         |
 differenza non e' superiore al 10|
 per cento dei ricavi o compensi  |Adeguamento alle risultanze degli
 annotati nelle scritture         |studi di settore, in sede di
 contabili".                      |dichiarazione annuale.
 --------------------------------------------------------------------
 412. In esecuzione dell'articolo |
 6, comma 5, della legge 27 luglio|
 2000, n. 212, l'Agenzia delle    |
 entrate comunica mediante        |
 raccomandata con avviso di       |
 ricevimento ai contribuenti      |
 l'esito dell'attivita' di        |
 liquidazione, effettuata ai sensi|
 dell'articolo 36-bis del decreto |
 del Presidente della Repubblica  |
 29 settembre 1973, n. 600, e     |
 successive modificazioni,        |
 relativamente ai redditi soggetti|
 a tassazione separata. La        |
 relativa imposta o la maggiore   |
 imposta dovuta, a decorrere dal  |
 periodo d'imposta 2001, e'       |
 versata mediante modello di      |
 pagamento, di cui all'articolo 19|
 del decreto legislativo 9 luglio |
 1997, n. 241, precompilato       |
 dall'Agenzia. In caso di mancato |
 pagamento entro il termine di    |
 trenta giorni dal ricevimento    |
 dell'apposita comunicazione si   |
 procede all'iscrizione a ruolo,  |
 secondo le disposizioni di cui al|
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 29 settembre 1973, n. |
 602, e successive modificazioni, |
 con l'applicazione della sanzione|
 di cui all'articolo 13, comma 2, |
 del decreto legislativo 18       |
 dicembre 1997, n. 471, e degli   |
 interessi di cui all'articolo 20 |
 del predetto decreto n. 602 del  |
 1973, a decorrere dal primo      |
 giorno del secondo mese          |
 successivo a quello di           |
 elaborazione della predetta      |Comunicazione dell'esito
 comunicazione.                   |dell'attivita' di liquidazione.
 --------------------------------------------------------------------
 413. Ai commi 2 e 1,             |
 rispettivamente, degli articoli 2|
 e 3 del decreto legislativo 18   |
 dicembre 1997, n. 462, e         |
 successive modificazioni, con    |
 riferimento alle dichiarazioni   |
 presentate dal 1º gennaio 1999,  |
 sono aggiunte, in fine, le       |
 seguente parole: "e gli interessi|
 sono dovuti fino all'ultimo      |
 giorno del mese antecedente a    |
 quello dell'elaborazione della   |
 comunicazione".                  |Pagamento interessi.
 --------------------------------------------------------------------
 414. Al decreto legislativo 10   |
 marzo 2000, n. 74, dopo          |
 l'articolo 10 e' inserito il     |
 seguente:                        |
 "Art. 10-bis. - (Omesso          |
 versamento di ritenute           |
 certificate). - 1. E' punito con |
 la reclusione da sei mesi a due  |
 anni chiunque non versa entro il |
 termine previsto per la          |
 presentazione della dichiarazione|
 annuale di sostituto di imposta  |
 ritenute risultanti dalla        |
 certificazione rilasciata ai     |
 sostituiti, per un ammontare     |
 superiore a cinquantamila euro   |Omesso versamento di ritenute
 per ciascun periodo d'imposta".  |certificate.
 --------------------------------------------------------------------
 415. All'articolo 49, comma 1,   |
 del decreto del Presidente della |
 Repubblica 29 settembre 1973, n. |
 602, e successive modificazioni, |
 dopo le parole: "costituisce     |
 titolo esecutivo" sono aggiunte  |
 le seguenti: "; il concessionario|
 puo' altresi' promuovere azioni  |
 cautelari e conservative, nonche'|
 ogni altra azione prevista dalle |Esperibilita' delle azioni
 norme ordinarie a tutela del     |cautelari da parte del
 creditore".                      |concessionario.
 --------------------------------------------------------------------
 416. All'articolo 19 del decreto |
 legislativo 13 aprile 1999, n.   |
 112, sono apportate le seguenti  |
 modificazioni:                   |
 a) al comma 2, lettera a), le    |
 parole: "entro il quinto mese    |
 successivo alla consegna del     |
 ruolo ovvero" sono sostituite    |
 dalle seguenti: "entro il        |
 dodicesimo mese successivo alla  |
 consegna del ruolo ovvero, per i |
 ruoli straordinari, entro il     |
 sesto mese successivo nonche'";  |
 b) al comma 4, dopo le parole:   |
 "di segnalare azioni cautelari ed|
 esecutive" sono inserite le      |
 seguenti: "nonche' conservative  |
 ed ogni altra azione prevista    |
 dalle norme ordinarie a tutela   |
 del creditore".                  |Discarico per inesigibilita'.
 --------------------------------------------------------------------
 417. Al decreto del Presidente   |
 della Repubblica 29 settembre    |
 1973, n. 602, sono apportate le  |
 seguenti modificazioni:          |
 a) all'articolo 12, comma 3, dopo|
 la parola: "contribuente," sono  |
 inserite le seguenti: "la specie |
 del ruolo,";                     |
 b) all'articolo 19, comma 4-bis, |
 le parole: "ad espropriazione    |
 forzata" sono sostituite dalle   |
 seguenti: "alla riscossione      |
 coattiva"; nel medesimo comma    |
 sono aggiunte, in fine, le       |
 seguenti parole: "secondo le     |
 disposizioni di cui al titolo II |
 del presente decreto";           |
 c) all'articolo 25, comma 1, sono|
 aggiunte, in fine, le seguenti   |
 parole: ", a pena di decadenza,  |
 entro l'ultimo giorno del        |
 dodicesimo mese successivo a     |
 quello di consegna del ruolo,    |
 ovvero entro l'ultimo giorno del |
 sesto mese successivo alla       |Modifiche in tema di ruoli e di
 consegna se la cartella e'       |poteri di riscossione:
 relativa ad un ruolo             |indicazione della natura e della
 straordinario".                  |specie del ruolo.
 --------------------------------------------------------------------
 418. Al decreto legislativo 19   |
 giugno 1997, n. 218, sono        |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) all'articolo 8, comma 2, terzo|
 periodo, le parole: "garanzia con|
 le modalita' di cui all'articolo |
 38-bis del decreto del Presidente|
 della Repubblica 26 ottobre 1972,|
 n. 633" sono sostituite dalle    |
 seguenti: "idonea garanzia       |
 mediante polizza fideiussoria o  |
 fideiussione bancaria"; al       |
 medesimo articolo 8, dopo il     |
 comma 3, e' inserito il seguente:|
 "3-bis. In caso di mancato       |
 pagamento anche di una sola delle|
 rate successive, se il garante   |
 non versa l'importo garantito    |
 entro trenta giorni dalla        |
 notificazione di apposito invito,|
 contenente l'indicazione delle   |
 somme dovute e dei presupposti di|
 fatto e di diritto della pretesa,|
 il competente ufficio            |
 dell'Agenzia delle entrate       |
 provvede all'iscrizione a ruolo  |
 delle predette somme a carico del| Disposizioni in materia di
 contribuente e dello stesso      | accertamento con adesione e di
 garante";                        | conciliazione giudiziale:
 b) all'articolo 15, comma 2, le  |previsione della fideiussione
 parole: "commi 2 e 3" sono       |bancaria per il pagamento
 sostituite dalle seguenti: "commi|dell'importo delle rate
 2, 3 e 3-bis".                   |successive.
 --------------------------------------------------------------------
 419. All'articolo 48, comma 3,   |
 del decreto legislativo 31       |
 dicembre 1992, n. 546, le parole:|
 "garanzia secondo le modalita' di|
 cui all'articolo 38-bis del      |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 26 ottobre 1972, n.   |
 633" sono sostituite dalle       |
 seguenti: "garanzia mediante     |
 polizza fideiussoria o           |
 fideiussione bancaria"; al       |
 medesimo articolo 48, dopo il    |
 comma 3, e' inserito il seguente:|
 "3-bis. In caso di mancato       |
 pagamento anche di una sola delle|
 rate successive, se il garante   |
 non versa l'importo garantito    |
 entro trenta giorni dalla        |
 notificazione di apposito invito,|
 contenente l'indicazione delle   |
 somme dovute e dei presupposti di|
 fatto e di diritto della pretesa,|
 il competente ufficio            |
 dell'Agenzia delle entrate       |
 provvede all'iscrizione a ruolo  |
 delle predette somme a carico del|Iscrizione a ruolo in caso di
 contribuente e dello stesso      |mancato versamento di una sola
 garante".                        |rata.
 --------------------------------------------------------------------
 420. Le disposizioni del comma   |
 416, lettera a), e del comma 417,|
 lettere a) e c), si applicano con|
 riferimento ai ruoli resi        |Termine di decorrenza
 esecutivi successivamente al 1º  |dell'applicazione dei ruoli
 luglio 2005.                     |differenziati.
 --------------------------------------------------------------------
 421. Ferme restando le           |
 attribuzioni e i poteri previsti |
 dagli articoli 31 e seguenti del |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 29 settembre 1973, n. |
 600, e successive modificazioni, |
 nonche' quelli previsti dagli    |
 articoli 51 e seguenti del       |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 26 ottobre 1972, n.   |
 633, e successive modificazioni, |
 per la riscossione dei crediti   |
 indebitamente utilizzati in tutto|
 o in parte, anche in             |
 compensazione ai sensi           |
 dell'articolo 17 del decreto     |
 legislativo 9 luglio 1997, n.    |
 241, e successive modificazioni, |
 l'Agenzia delle entrate puo'     |
 emanare apposito atto di recupero|
 motivato da notificare al        |
 contribuente con le modalita'    |
 previste dall'articolo 60 del    |
 citato decreto del Presidente    |
 della Repubblica n. 600 del 1973.|
 La disposizione del primo periodo|
 non si applica alle attivita' di |
 recupero delle somme di cui      |
 all'articolo 1, comma 3, del     |
 decreto-legge 20 marzo 2002, n.  |
 36, convertito, con              |
 modificazioni, dalla legge 17    |
 maggio 2002, n. 96, e            |
 all'articolo 1, comma 2, del     |
 decreto-legge 24 dicembre 2002,  |
 n. 282, convertito, con          |Atto di recupero motivato per
 modificazioni, dalla legge 21    |riscossione crediti indebitamente
 febbraio 2003, n. 27.            |utilizzati.
 --------------------------------------------------------------------
 422. In caso di mancato          |
 pagamento, in tutto o in parte,  |
 delle somme dovute entro il      |
 termine assegnato dall'ufficio,  |
 comunque non inferiore a sessanta|
 giorni, si procede alla          |
 riscossione coattiva con le      |
 modalita' previste dal decreto   |
 del Presidente della Repubblica  |Riscossione coattiva in caso di
 29 settembre 1973, n. 602, e     |inadempienza all'atto di
 successive modificazioni.        |recupero.
 --------------------------------------------------------------------
 423. La competenza all'emanazione|
 degli atti di cui al comma 421,  |
 emessi prima del termine per la  |
 presentazione della              |
 dichiarazione, spetta all'ufficio|
 nella cui circoscrizione e' il   |
 domicilio fiscale del soggetto   |
 per il precedente periodo di     |Atto di recupero: competenza
 imposta.                         |dell'Ufficio periferico.
 --------------------------------------------------------------------
 424. In deroga alle disposizioni |
 dell'articolo 3, comma 3, della  |
 legge 27 luglio 2000, n. 212, i  |
 termini di decadenza per         |
 l'iscrizione a ruolo previsti    |
 dall'articolo 17, comma 1,       |
 lettera a), del decreto del      |
 Presidente della Repubblica 29   |
 settembre 1973, n. 602, e        |
 successive modificazioni, sono   |
 prorogati al 31 dicembre 2006 per|
 le dichiarazioni presentate      |Proroga dei termini di decadenza
 nell'anno 2003.                  |per l'iscrizione a ruolo.
 --------------------------------------------------------------------
 425. Al decreto del Presidente   |
 della Repubblica 29 settembre    |
 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 |
 e' inserito il seguente:         |
 "Art. 75-bis. - (Dichiarazione   |
 stragiudiziale del terzo). - 1.  |
 Il concessionario, prima di      |
 procedere ai sensi degli articoli|
 543 e seguenti del codice di     |
 procedura civile, puo' chiedere a|
 soggetti terzi, debitori del     |
 soggetto che e' iscritto a ruolo |
 o dei coobbligati, di indicare   |
 per iscritto, anche solo in modo |
 generico, le cose e le somme da  |Dichiarazione stragiudiziale del
 loro dovute al creditore".       |terzo.
 --------------------------------------------------------------------
 426. E' effettuato mediante ruolo|
 il recupero delle somme dovute,  |
 per inadempimento, dal soggetto  |
 incaricato del servizio di       |
 intermediazione all'incasso      |
 ovvero dal garante di tale       |
 soggetto o del debitore di       |
 entrate riscosse ai sensi        |
 dell'articolo 17 del decreto     |
 legislativo 26 febbraio 1999, n. |
 46, e successive modificazioni.  |
 In attesa della riforma organica |
 del settore della riscossione,   |
 fermi restando i casi di         |
 responsabilita' penale, i        |
 concessionari del servizio       |
 nazionale della riscossione ed i |
 commissari governativi delegati  |
 provvisoriamente alla            |
 riscossione, di cui al decreto   |
 legislativo 13 aprile 1999, n.   |
 112, hanno facolta' di sanare le |
 irregolarita' connesse           |
 all'esercizio degli obblighi del |
 rapporto concessorio compiute    |
 fino alla data del 20 novembre   |
 2004 dietro versamento della     |
 somma di 3 euro per ciascun      |
 abitante residente negli ambiti  |
 territoriali ad essi affidati in |
 concessione alla data del 1º     |
 gennaio 2004. L'importo dovuto e'|
 versato in tre rate, la prima    |
 pari al 40 per cento del totale, |
 da versare entro il 30 giugno    |
 2005, e le altre due, ciascuna   |
 pari al 30 per cento del totale, |
 da versare rispettivamente entro |
 il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed |
 il 31 dicembre 2006. Con decreto |Riscossione mediante ruolo per il
 del Ministro dell'economia e     |recupero delle somme dovute dal
 delle finanze sono stabilite le  |concessionario per inadempimento.
 modalita' di applicazione delle  |Definizione agevolata di
 disposizioni del presente comma. |irregolarita' pregresse.
 --------------------------------------------------------------------
 427. La durata delle concessioni |
 del servizio nazionale della     |
 riscossione e degli incarichi di |
 commissario governativo, delegato|
 provvisoriamente alla            |
 riscossione, e' prorogata al 31  |
 dicembre 2006.                   |Proroga durata concessioni.
 --------------------------------------------------------------------
 428. A condizione che la relativa|
 imposta sostitutiva sia stata    |
 versata entro il termine del 30  |
 settembre 2004, i soli termini   |
 previsti per la redazione ed il  |
 giuramento delle perizie di cui  |
 agli articoli 5 e 7 della legge  |
 28 dicembre 2001, n. 448, e      |
 successive modificazioni, sono   |
 stabiliti alla data del 31 marzo |
 2005. Tra i soggetti abilitati   |
 per tale attivita' di redazione e|
 giuramento delle perizie si      |
 comprendono i periti regolarmente|
 iscritti alle Camere di          |
 commercio, industria, artigianato|
 e agricoltura, ai sensi del testo|
 unico di cui al regio decreto 20 |Termini per la redazione e il
 settembre 1934, n. 2011.         |giuramento di perizie.
 --------------------------------------------------------------------
 429. Le imprese che operano nel  |
 settore della grande             |
 distribuzione possono trasmettere|
 telematicamente all'Agenzia delle|
 entrate, distintamente per       |
 ciascun punto vendita,           |
 l'ammontare complessivo dei      |
 corrispettivi giornalieri delle  |
 cessioni di beni e delle         |
 prestazioni di servizi di cui    |
 agli articoli 2 e 3 del decreto  |
 del Presidente della Repubblica  |
 26 ottobre 1972, n. 633, e       |Trasmissione telematica dei dati
 successive modificazioni.        |dei corrispettivi giornalieri.
 --------------------------------------------------------------------
 430. Ai fini del comma 429 sono  |
 imprese di grande distribuzione  |
 commerciale, ai sensi            |
 dell'articolo 4, comma 1, lettere|
 e) ed f), del decreto legislativo|
 31 marzo 1998, n. 114, le aziende|
 distributive che operano con     |
 esercizi commerciali definiti    |
 media e grande struttura di      |
 vendita aventi, quindi,          |
 superficie superiore a 150 metri |
 quadri nei comuni con popolazione|
 residente inferiore a 10.000     |
 abitanti, o superficie superiore |
 a 250 metri quadri nei comuni con|
 popolazione residente superiore  |Definizione imprese di grande
 ai 10.000 abitanti.              |distribuzione.
 --------------------------------------------------------------------
 431. Le modalita' tecniche ed i  |
 termini per la trasmissione      |
 telematica di cui al comma 429   |
 sono definiti con provvedimento  |
 del direttore dell'Agenzia delle |
 entrate. La trasmissione         |
 telematica di cui al comma 429   |
 sostituisce l'obbligo di         |
 certificazione fiscale dei       |
 corrispettivi di cui all'articolo|
 12 della legge 30 dicembre 1991, |
 n. 413, e al decreto del         |
 Presidente della Repubblica 21   |Definizione delle modalita'
 dicembre 1996, n. 696. Resta     |tecniche e dei termini per la
 comunque fermo l'obbligo di      |trasmissione telematica con
 emissione delle fatture su       |provvedimento del direttore
 richiesta del cliente.           |dell'Agenzia delle entrate.
 --------------------------------------------------------------------
 432. Le violazioni alle          |
 prescrizioni di cui ai commi 429 |
 e 431 sono soggette alle sanzioni|
 previste ai sensi dell'articolo  |
 6, comma 3, dell'articolo 11,    |
 comma 5, e dell'articolo 12,     |
 comma 3, del decreto legislativo |
 18 dicembre 1997, n. 471.        |Sanzioni.
 --------------------------------------------------------------------
 433. Nell'ambito delle attivita' |
 volte al riordino, alla          |
 razionalizzazione e alla         |
 valorizzazione del patrimonio    |
 immobiliare dello Stato,         |
 l'Agenzia del demanio e'         |
 autorizzata, con decreto         |
 dirigenziale del Ministero       |
 dell'economia e delle finanze, a |
 vendere a trattativa privata,    |
 anche in blocco, le quote        |
 indivise di beni immobili, i     |
 fondi interclusi nonche' i       |
 diritti reali su immobili, dei   |
 quali lo Stato e' proprietario   |
 ovvero comunque e' titolare. Il  |
 prezzo di vendita e' stabilito   |
 secondo criteri e valori di      |
 mercato, tenuto conto della      |
 particolare condizione giuridica |
 dei beni e dei diritti. Il       |
 perfezionamento della vendita    |
 determina il venire meno dell'uso|
 governativo, delle concessioni in|
 essere nonche' di ogni altro     |
 eventuale diritto spettante a    |Vendita a trattativa privata di
 terzi in caso di cessione.       |quote indivise, fondi interclusi.
 --------------------------------------------------------------------
 434. Le aree che appartengono al |
 patrimonio e al demanio dello    |
 Stato, sulle quali, alla data di |
 entrata in vigore della presente |
 legge, i comuni hanno realizzato |
 le opere di urbanizzazione di cui|
 all'articolo 4 della legge 29    |
 settembre 1964, n. 847, e        |
 successive modificazioni, sono   |
 trasferite in proprieta', a      |
 titolo oneroso, nello stato di   |
 fatto e di diritto in cui si     |
 trovano, al patrimonio           |
 indisponibile del comune che le  |
 richiede, con vincolo decennale  |
 di inalienabilita'. La richiesta |
 di trasferimento e' presentata   |
 alla filiale dell'Agenzia del    |
 demanio territorialmente         |
 competente, corredata dalle      |
 planimetrie e dagli atti         |
 catastali che identificano le    |
 aree oggetto di trasferimento. Il|
 corrispettivo del trasferimento  |
 e' determinato secondo i         |
 parametri fissati nell'elenco 3  |
 allegato alla presente legge. I  |
 parametri sono aggiornati        |Trasferimento ai comuni dei beni
 annualmente, a decorrere dal 1º  |immobili dello Stato su cui i
 gennaio 2006, nella misura dell'8|comuni hanno realizzato opere di
 per cento.                       |urbanizzazione.
 --------------------------------------------------------------------
 435. Le somme dovute dai comuni  |
 per l'occupazione delle aree di  |
 cui al comma 434, non versate    |
 fino alla data di stipulazione   |
 dell'atto del loro trasferimento,|
 sono corrisposte, contestualmente|
 al trasferimento, in misura pari |
 a un terzo degli importi di cui  |
 all'elenco 3 allegato alla       |
 presente legge, per ogni anno di |
 occupazione, nei limiti della    |
 prescrizione quinquennale. Con il|
 trasferimento delle aree si      |
 estinguono i giudizi pendenti,   |
 promossi dall'amministrazione    |
 demaniale e comunque preordinati |
 alla liberazione delle aree di   |
 cui al comma 434, e restano      |Versamento delle somme per
 compensate fra le parti le spese |occupazione di aree ed estinzione
 di lite.                         |giudizi pendenti.
 --------------------------------------------------------------------
 436. I beni immobili che non     |
 formano oggetto delle procedure  |
 di dismissione disciplinate dal  |
 decreto-legge 25 settembre 2001, |
 n. 351, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 23    |
 novembre 2001, n. 410, di valore |
 non superiore a 100.000 euro,    |
 individuati con i decreti di cui |
 all'articolo 1, comma 1, dello   |
 stesso decreto-legge n. 351 del  |
 2001, possono essere alienati    |
 direttamente dall'Agenzia del    |
 demanio a trattativa privata, se |
 non aggiudicati in vendita, al   |
 prezzo piu' alto, a seguito di   |
 procedura di invito pubblico ad  |
 offrire, della quale sia data    |
 adeguata pubblicita' almeno su   |
 due quotidiani a diffusione      |
 nazionale e su almeno due        |
 periodici a diffusione locale, di|
 durata non inferiore al mese,    |Vendita a trattativa privata
 esperito telematicamente         |degli alloggi cartolarizzabili di
 attraverso il sito INTERNET della|valore non superiore a 100.000
 medesima Agenzia.                |euro.
 --------------------------------------------------------------------
 437. Le alienazioni di cui al    |
 comma 436 non sono soggette alla |
 disposizione di cui al comma 113 |
 dell'articolo 3 della legge 23   |
 dicembre 1996, n. 662,           |
 concernente il diritto di        |
 prelazione degli enti locali     |
 territoriali. Non sono altresi'  |
 soggette alla disposizione di cui|
 al primo periodo le alienazioni  |
 effettuate direttamente dalla    |
 Agenzia del demanio a trattativa |
 privata, a seguito di asta       |
 pubblica deserta, aventi ad      |
 oggetto immobili di valore       |
 inferiore a 250.000 euro; in caso|
 di valore pari o superiore al    |
 predetto importo, il diritto di  |
 prelazione e' esercitato         |
 dall'ente locale entro quindici  |
 giorni dal ricevimento della     |
 comunicazione della              |
 determinazione a vendere, e delle|Esclusione del diritto di
 relative condizioni, da parte    |prelazione degli enti locali
 dell'Agenzia del demanio.        |territoriali
 --------------------------------------------------------------------
 438. Relativamente agli immobili |
 di cui al comma 436 e' fatto     |
 salvo il diritto di prelazione in|
 favore dei concessionari, dei    |
 conduttori nonche' dei soggetti  |
 che si trovano comunque nel      |
 godimento dell'immobile oggetto  |
 di alienazione, a condizione che |
 gli stessi abbiano soddisfatto   |Diritto di prelazione in favore
 tutti i crediti richiesti        |dei concessionari e dei
 dall'amministrazione competente. |conduttori.
 --------------------------------------------------------------------
 439. Le disposizioni agevolative |
 previste dalla normativa vigente |
 in favore di enti locali         |
 territoriali e di enti pubblici e|
 privati, in materia di utilizzo  |
 di beni immobili di proprieta'   |
 statale sono applicate in regime |
 di reciprocita' in favore delle  |
 amministrazioni dello Stato che a|
 loro volta utilizzano, per usi   |Condizione di reciprocita'
 governativi, immobili di         |Stato-enti locali in tema di
 proprieta' degli stessi enti.    |utilizzazione degli immobili.
 -------------------------------------------------------------------- |Abrogazione della disciplina in
 |materia di permuta di immobili
 440. Il regio decreto-legge 10   |demaniali ad uso di
 settembre 1923, n. 2000,         |Amministrazioni governative con
 convertito dalla legge 17 aprile |altri immobili da destinare agli
 1925, n. 473, e' abrogato.       |stessi o ad analoghi usi.
 --------------------------------------------------------------------
 441. Entro sei mesi dalla data di|
 entrata in vigore della presente |
 legge, gli alloggi di cui        |
 all'articolo 2 della legge 27    |
 dicembre 1997, n. 449, e         |
 successive modificazioni, sono   |
 trasferiti in proprieta', a      |
 titolo gratuito e nello stato di |
 fatto e di diritto in cui si     |
 trovano al momento del loro      |
 trasferimento, ai comuni nel cui |
 territorio gli stessi sono       |
 ubicati. I comuni procedono,     |
 entro centoventi giorni dalla    |
 data della volturazione,         |
 all'accertamento di eventuali    |
 difformita' urbanistico-edilizie.|
 Le disposizioni del presente     |
 comma non si applicano agli      |
 alloggi realizzati in favore dei |
 profughi ai sensi dell'articolo  |
 18 della legge 4 marzo 1952, n.  |Trasferimento ai comuni degli
 137, nonche' agli alloggi di cui |alloggi di edilizia residenziale
 al comma 442.                    |pubblica.
 --------------------------------------------------------------------
 442. Al fine di consentire la    |
 regolare e sollecita conclusione |
 delle procedure e in coerenza con|
 l'articolo 4, comma 223, della   |
 legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
 il comma 27 dell'articolo 1 della|
 legge 24 dicembre 1993, n. 560,  |
 si interpreta nel senso che gli  |
 alloggi attualmente di proprieta'|
 statale realizzati ai sensi della|
 legge 9 agosto 1954, n. 640, sono|
 ceduti in proprieta' agli        |
 assegnatari o loro congiunti, in |
 possesso dei requisiti previsti  |
 dalla predetta legge. Per la     |
 determinazione delle condizioni  |
 di vendita, ivi comprese la      |
 fissazione del prezzo e le       |
 modalita' di pagamento, si fa    |
 riferimento alla normativa in    |
 vigore alla data di presentazione| Cessione di alloggi di edilizia
 della domanda di acquisto        | residenziale pubblica agli
 dell'alloggio.                   | assegnatari o loro congiunti.
 --------------------------------------------------------------------
 443. Dopo il comma 13-bis        |
 dell'articolo 27 del             |
 decreto-legge 30 settembre 2003, |
 n. 269, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 24    |
 novembre 2003, n. 326, sono      |
 aggiunti i seguenti:             |
 "13-ter. In sede di prima        |
 applicazione dei commi 13 e      |
 13-bis, il Ministero della       |
 difesa, Direzione generale dei   |
 lavori e del demanio, di concerto|
 con l'Agenzia del demanio,       |
 individua entro il 28 febbraio   |
 2005 beni immobili comunque in   |
 uso all'Amministrazione della    |
 difesa, non piu' utili ai fini   |
 istituzionali, da dismettere e, a|
 tal fine, consegnare al Ministero|
 dell'economia e delle finanze e, |
 per esso, all'Agenzia del        |
 demanio.                         |
 13-quater. Gli immobili          |
 individuati e consegnati ai sensi|
 del comma 13-ter entrano a far   |
 parte del patrimonio disponibile |
 dello Stato per essere           |
 assoggettati alle procedure di   |
 valorizzazione e di dismissione  |
 di cui al decreto-legge 25       |
 settembre 2001, n. 351,          |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 23 novembre 2001, n. |
 410, e di cui ai commi da 6 a 8. |
 Gli immobili individuati sono    |
 stimati a cura dell'Agenzia del  |
 demanio nello stato di fatto e di|
 diritto in cui si trovano.       |
 13-quinquies. La Cassa depositi e|
 prestiti concede, entro trenta   |
 giorni dalla data di             |
 individuazione degli immobili di |
 cui al comma 13-ter,             |
 anticipazioni finanziarie della  |
 quota come sopra determinata,    |
 pari al valore degli immobili    |
 individuati, per un importo      |
 complessivo non inferiore a 954  |
 milioni di euro e, comunque, non |
 superiore a 1357 milioni di euro.|
 Le condizioni generali ed        |
 economiche delle anticipazioni   |
 sono stabilite in conformita' con|
 le condizioni praticate sui      |
 finanziamenti della gestione     |
 separata di cui all'articolo 5,  |
 comma 8. Il Ministro             |
 dell'economia e delle finanze    |
 provvede al rimborso delle somme |
 anticipate e dei connessi oneri  |
 finanziari a valere sui proventi |
 delle dismissioni degli immobili.|
 Le anticipazioni concesse dalla  |
 Cassa depositi e prestiti sono   |
 versate all'entrata del bilancio |
 dello Stato per essere           |
 riassegnate al Dicastero della   |
 difesa su appositi fondi relativi|
 ai consumi intermedi e agli      |
 investimenti fissi lordi, da     |
 ripartire, nel corso della       |
 gestione, sui capitoli           |
 interessati, con decreto del     |
 Ministro della difesa da         |
 comunicare, anche con evidenze   |
 informatiche, al Ministero       |
 dell'economia e delle finanze,   |
 tramite l'Ufficio centrale del   |
 bilancio, nonche' alle           |
 Commissioni parlamentari         |
 competenti e alla Corte dei      |
 conti.                           |
 13 sexies. Fermo restando quanto |
 previsto al comma 13-quinquies, a|
 valere sulle risorse derivanti   |
 dall'applicazione delle procedure|
 di valorizzazione e dismissione  |
 dei beni immobili                |
 dell'Amministrazione della       |
 difesa, non piu' utili ai fini   |
 istituzionali, ai sensi dei commi|
 13 e 13-bis, e individuati dal   |
 Ministero della difesa, Direzione|
 generale dei lavori e del        |
 demanio, di concerto con         |
 l'Agenzia del demanio, per       |
 ciascuno degli anni dal 2005 al  |
 2009 una somma di 30 milioni di  |
 euro e' destinata                |
 all'ammodernamento e alla        |
 ristrutturazione degli arsenali  |
 della Marina militare di Augusta,|
 La Spezia e Taranto. Inoltre, una|
 somma di 30 milioni di euro per  |
 l'anno 2005 e' destinata al      |
 finanziamento di un programma di |
 edilizia residenziale in favore  |
 del personale delle Forze armate |
 dei ruoli dei sergenti e dei     |
 volontari in servizio            |Dismissioni immobili della
 permanente".                     |difesa.
 --------------------------------------------------------------------
 444. Le finalita' di cui         |
 all'articolo 29 della legge 18   |
 febbraio 1999, n. 28, e          |
 successive modificazioni, possono|
 essere conseguite anche          |
 attraverso il ricorso alla       |
 locazione, anche finanziaria, con|Locazione, anche finanziaria,
 l'utilizzo delle risorse non     |degli immobili destinati a
 ancora impegnate alla data del 31|caserme e alloggi di servizio
 dicembre 2004.                   |della G.d.F.
 --------------------------------------------------------------------
 |Abrogazione della possibilita' di
 445. Il comma 65 dell'articolo 17|acquisizione gratuita da parte
 della legge 15 maggio 1997, n.   |dei Comuni dei beni del demanio
 127, e' abrogato.                |dello Stato.
 --------------------------------------------------------------------
 446. Per conseguire obiettivi di |
 contenimento, razionalizzazione, |
 ottimizzazione e programmazione  |
 della spesa pubblica destinata ad|
 interventi edilizi sul patrimonio|
 immobiliare dello Stato, fermo   |
 restando il quadro normativo     |
 vigente, ed in particolare le    |
 competenze del Ministero delle   |
 infrastrutture e dei trasporti,  |
 le amministrazioni dello Stato e |
 le Agenzie fiscali, ad eccezione |
 degli organi costituzionali e    |
 degli organismi di sicurezza,    |
 provvedono, ai fini del          |
 coordinamento, del monitoraggio e|
 della ottimale gestione del      |
 patrimonio dello Stato a         |
 comunicare all'Agenzia del       |
 demanio:                         |
 a) entro il 30 ottobre di ogni   |
 anno, gli schemi di programma    |
 triennali e gli elenchi annuali  |
 redatti ai sensi dell'articolo 14|
 della legge 11 febbraio 1994, n. |
 109, e successive modificazioni, |
 e del decreto del Ministro delle |
 infrastrutture e dei trasporti 22|
 giugno 2004, pubblicato nella    |
 Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 |
 giugno 2004, relativi            |
 all'esecuzione di interventi     |
 edilizi di cui all'articolo 3,   |
 comma 1, lettere b), c), d) ed   |
 e1), del testo unico delle       |
 disposizioni legislative e       |
 regolamentari in materia         |
 edilizia, di cui al decreto del  |
 Presidente della Repubblica 6    |
 giugno 2001, n. 380, su immobili |
 di proprieta' dello Stato;       |
 b) i programmi triennali e gli   |
 elenchi annuali definitivi, di   |
 cui alla lettera a), entro un    |
 mese dalla data della loro       |
 approvazione da parte dei        |
 competenti organi, secondo i     |
 rispettivi ordinamenti. Identica |
 comunicazione e' dovuta in tutti |
 i casi di variazione apportata ai|
 programmi triennali e agli       |
 elenchi annuali dei lavori;      |
 c) ogni tre mesi, il consuntivo  |
 relativo allo stato di           |
 realizzazione degli interventi   |
 previsti negli elenchi annuali   |
 nonche' ai lavori di importo     |
 inferiore alla soglia prevista   |
 dalla legge 11 febbraio 1994, n. |
 109, eventualmente eseguiti      |
 nell'anno considerato;           |
 d) entro il 31 ottobre di ogni   |
 anno, le previsioni in ordine ai |
 fabbisogni annuali di nuovi spazi|
 allocativi, necessari allo       |
 svolgimento delle proprie        |
 attivita' istituzionali, nonche' |
 le previsioni in ordine alle     |
 superfici il cui utilizzo e'     |Obbligo di comunicazione annuale
 ritenuto non piu' necessario     |all'Agenzia del demanio da parte
 all'esecuzione delle predette    |dei Ministeri e delle Agenzie
 finalita'.                       |fiscali.
 --------------------------------------------------------------------
 447. L'Agenzia del demanio       |
 elabora linee guida              |
 tecnico-operative per la         |
 formazione o l'aggiornamento dei |
 programmi triennali degli        |
 interventi, finalizzate al       |
 raggiungimento degli obiettivi   |
 indicati dal Governo, e fornisce |
 alle amministrazioni di cui al   |
 comma 446 il supporto informatico|
 per la redazione e la            |Potesta' dell'Agenzia del demanio
 trasmissione dei programmi       |per la formazione e
 triennali e degli elenchi        |l'aggiornamento dei programmi
 annuali.                         |triennali degli interventi.
 --------------------------------------------------------------------
 448. L'Agenzia del demanio, entro|
 il 30 aprile di ogni anno,       |
 presenta al Ministero            |
 dell'economia e delle finanze una|
 relazione sulle attivita' svolte |
 in attuazione delle disposizioni |Termine per la presentazione
 di cui al comma 447.             |della relazione annuale.
 --------------------------------------------------------------------
 449. I piani di investimento     |
 immobiliare deliberati dall'INAIL|
 sono approvati dal Ministro del  |
 lavoro e delle politiche sociali,|
 di concerto con il Ministro      |
 dell'economia e delle finanze, e |
 gli investimenti sono orientati  |
 alle finalita' annualmente       |
 individuate con decreto del      |
 Ministro del lavoro e delle      |
 politiche sociali, di concerto   |
 con il Ministro dell'economia e  |
 delle finanze, sentiti il        |
 Ministro della salute e il       |
 Ministro dell'istruzione,        |piani di investimento immobiliare
 dell'universita' e della ricerca.|INAIL.
 --------------------------------------------------------------------
 450. Il Ministro dell'economia e |
 delle finanze, con uno o piu'    |
 decreti, avvia programmi di      |
 dismissioni immobiliari da       |
 realizzare tramite               |
 cartolarizzazioni di fondi       |
 immobiliari o cessioni dirette.  |
 Con decreto del Ministro         |
 dell'economia e delle finanze, di|
 concerto con il Ministro delle   |
 infrastrutture e dei trasporti,  |
 sentite le competenti Commissioni|
 parlamentari, possono essere     |
 trasferiti, a prezzo di mercato, |
 a Infrastrutture Spa, tratti di  |
 rete stradale nazionale di cui   |
 all'articolo 7, comma 1-bis, del |
 decreto-legge 8 luglio 2002, n.  |
 138, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 8     |
 agosto 2002, n. 178,             |
 assoggettabili a pedaggio        |
 figurativo comunque non a carico |
 degli utenti. Il prezzo e'       |
 fissato con modalita' concordate |
 tra il Ministero dell'economia e |
 delle finanze, il Ministero delle|
 infrastrutture e dei trasporti e |
 Infrastrutture Spa. Le modalita' |
 di pianificazione, gestione e    |
 manutenzione dei tratti di cui al|
 secondo periodo, rimangono le    |
 stesse della restante rete       |
 stradale di interesse nazionale e|
 saranno disciplinate da apposita |
 convenzione. Con decreto del     |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, di concerto con il      |
 Ministro delle infrastrutture e  |
 dei trasporti, vengono ridefiniti|
 entro sei mesi dalla data di     |
 entrata in vigore della presente |Dismissioni immobiliari e
 legge, i rapporti finanziari tra |cartolarizzazioni. Vendita di
 ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i |strade nazionali assoggettabili a
 Ministeri interessati.           |pedaggio.
 --------------------------------------------------------------------
 451. E' fatta salva              |
 l'applicazione delle disposizioni|
 del codice dei beni culturali e  |
 del paesaggio, di cui al decreto |
 legislativo 22 gennaio 2004, n.  |Applicazione delle norme del
 42.                              |codice dei beni culturali.
 --------------------------------------------------------------------
 452. Per il completamento degli  |
 interventi infrastrutturali      |
 necessari a garantire l'integrale|
 attuazione della Convenzione tra |
 l'Italia e la Francia, conclusa a|
 Roma il 24 giugno 1970, di cui   |
 alla legge 18 giugno 1973, n.    |
 475, e' autorizzata la spesa di 5|
 milioni di euro per dodici anni, |
 a decorrere dal 2005, a valere   |
 sulle risorse previste           |
 dall'articolo 19-bis, comma 1,   |
 del decreto-legge 25 marzo 1997, |
 n. 67, convertito, con           |
 modificazioni, dalla legge 23    |
 maggio 1997, n. 135, e successive|
 modificazioni, per la            |
 realizzazione delle opere di     |
 viabilita' stradale e            |
 autostradale speciale e di grande|
 comunicazione connesse al        |
 percorso di cui alla stessa      |
 Convenzione. A tal fine, per     |
 garantire effettivita' alla      |
 realizzazione delle iniziative in|
 grado di potenziare e rendere    |
 piu' efficiente la grande        |
 viabilita' lungo il percorso tra |
 Italia e Francia, viene          |
 assicurata priorita' al          |
 completamento degli interventi   |
 infrastrutturali stradali e di   |
 grande attraversamento viario    |
 nelle localita' in cui sono      |
 ubicati gli immobili di cui      |
 all'articolo 17 della citata     |
 Convenzione per i quali, alla    |
 data di entrata in vigore della  |
 presente legge, sia gia'         |Autorizzazione di spesa per
 perfezionata la fase della       |l'attuazione della Convenzione
 progettazione preliminare.       |Italia-Francia.
 --------------------------------------------------------------------
 453. Per consentire l'inizio dei |
 lavori relativi alla strada      |
 statale n. 38 previsti dalla     |
 delibera del CIPE del 21 dicembre|
 2001 per l'accesso alla          |
 Valtellina, e' autorizzato un    |
 contributo quindicennale di 2    |
 milioni di euro, a favore        |
 dell'ANAS Spa, a decorrere       |
 dall'anno 2005. La Cassa depositi|
 e prestiti e' autorizzata a      |
 intervenire a favore dell'ANAS   |
 Spa ai sensi dell'articolo 47    |
 della legge 28 dicembre 2001, n. |Strada statale per l'accesso alla
 448.                             |Valtellina.
 --------------------------------------------------------------------
 454. All'articolo 24, comma 7,   |
 della legge 27 dicembre 2002, n. |Estensione all'esecuzione dei
 289, dopo le parole: "alla       |lavori della procedura di
 procedura" sono inserite le      |autorizzazione per i servizi per
 seguenti: "di esecuzione di      |le informazioni e la sicurezza e
 lavori e".                       |disciplina del segreto di Stato.
 --------------------------------------------------------------------
 455. Per la realizzazione ed il  |
 completamento di interventi      |
 infrastrutturali necessari ad    |
 assicurare la tutela             |
 dell'ambiente in relazione ad    |
 opere di interesse nazionale per |
 il collegamento tra le grandi    |
 reti viarie urbane ed extraurbane|
 delle citta' metropolitane a piu'|
 intensa circolazione viaria,     |
 nonche' tra nodi di scambio      |
 portuali ed aeroportuali ed aree |
 urbane attraverso aree naturali  |
 protette, e' istituito, nello    |
 stato di previsione del Ministero|
 delle infrastrutture e dei       |
 trasporti, un Fondo per la       |
 viabilita' con una dotazione di  |
 12 milioni di euro per l'anno    |
 2005 e di 5 milioni di euro per  |
 l'anno 2006. Con decreto del     |
 Ministro delle infrastrutture e  |
 dei trasporti da emanare, previo |
 parere delle competenti          |
 Commissioni parlamentari, entro  |
 sessanta giorni dalla data di    |
 entrata in vigore della presente |
 legge, sono individuati gli      |
 interventi ammessi alla fruizione|
 dei contributi e gli importi     |
 massimi erogabili per ciascun    |
 intervento, nel rispetto delle   |
 disposizioni comunitarie in      |Istituzione del Fondo per la
 materia di aiuti di Stato.       |viabilita'.
 --------------------------------------------------------------------
 456. Per la concessione di       |
 contributi alla realizzazione di |
 infrastrutture ad elevata        |
 automazione e a ridotto impatto  |
 ambientale di supporto a nodi di |
 scambio viario intermodali e'    |
 autorizzata la spesa di 10       |
 milioni di euro per ciascuno     |
 degli anni 2005, 2006 e 2007. Con|
 decreto del Ministro delle       |
 infrastrutture e dei trasporti da|
 emanare, previo parere delle     |
 competenti Commissioni           |
 parlamentari, entro sessanta     |
 giorni dalla data di entrata in  |
 vigore della presente legge, sono|
 individuate le tipologie di      |
 intervento che possono fruire dei|
 contributi e gli importi massimi |Contributo per infrastrutture ad
 erogabili per ciascun intervento,|elevata automazione e a ridotto
 nel rispetto delle disposizioni  |impatto ambientale di supporto a
 comunitarie in materia di aiuti  |nodi di scambio viario
 di Stato.                        |intermodali.
 --------------------------------------------------------------------
 457. Per la prosecuzione degli   |
 interventi previsti all'articolo |
 4, comma 158, della legge 24     |
 dicembre 2003, n. 350, e'        |Progettazione e realizzazione di
 autorizzata la spesa di 3 milioni|tutte le opere di integrazione
 di euro per l'anno 2005.         |del passante di Mestre.
 --------------------------------------------------------------------
 458. E' autorizzata la spesa di 3|
 milioni di euro a decorrere      |
 dall'anno 2005 allo scopo della  |
 prosecuzione degli interventi    |
 infrastrutturali previsti ai     |
 sensi dell'articolo 3, comma 127 |
 della legge 24 dicembre 2003, n. |Parco della Salute e delle nuove
 350.                             |Molinette di Torino.
 --------------------------------------------------------------------
 459. Per le finalita' di cui     |
 all'articolo 45, comma 3, della  |
 legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
 come rideterminate dal comma 180 |
 dell'articolo 4 della legge 24   |
 dicembre 2003, n. 350, e'        |
 autorizzata la spesa di 3 milioni|
 di euro per ciascuno degli anni  |
 2005, 2006 e 2007. Al relativo   |
 onere si provvede mediante       |
 corrispondente riduzione         |
 dell'autorizzazione di spesa di  |
 cui all'articolo 13, comma 1,    |Fiera del Levante di Bari,d Fiera
 della legge 1º agosto 2002, n.   |di Verona, Fiera di Foggia e
 166.                             |Fiera di Padova.
 --------------------------------------------------------------------
 460. Fermo restando quanto       |
 disposto dall'articolo 6, commi  |
 1, 2 e 3, del decreto-legge 15   |
 aprile 2002, n. 63, convertito,  |
 con modificazioni, dalla legge 15|
 giugno 2002, n. 112, l'articolo  |
 12 della legge 16 dicembre 1977, |
 n. 904, non si applica alle      |
 societa' cooperative e loro      |
 consorzi a mutualita' prevalente |
 di cui al libro V, titolo VI,    |
 capo I, sezione I, del codice    |
 civile, e alle relative          |
 disposizioni di attuazione e     |
 transitorie, e che sono iscritti |
 all'Albo delle cooperative       |
 sezione cooperative a mutualita' |
 prevalente di cui all'articolo   |
 223-sexiesdecies delle           |
 disposizioni di attuazione del   |
 codice civile:                   |
 |
 a) per la quota del 20 per cento |
 degli utili netti annuali delle  |
 cooperative agricole e loro      |
 consorzi di cui al decreto       |
 legislativo 18 maggio 2001, n.   |
 228, delle cooperative della     |
 piccola pesca e loro consorzi;   |
 |Non concorrenza alla formazione
 b) per la quota del 30 per cento |del reddito delle somme destinate
 degli utili netti annuali delle  |a riserve indivisibili nei limiti
 altre cooperative e loro         |degli utili annuali destinati
 consorzi.                        |alla riserva minima obbligatoria
 --------------------------------------------------------------------
 461. L'articolo 10 del decreto   |
 del Presidente della Repubblica  |
 29 settembre 1973, n. 601, e     |
 successive modificazioni, non si |Esclusione dall'esenzione del 20%
 applica limitatamente alla       |degli utili delle cooperative
 lettera a) del comma 1.          |agricole accantonati a riserva.
 --------------------------------------------------------------------
 462. L'articolo 11 del decreto   |
 del Presidente della Repubblica  |
 29 settembre 1973, n. 601, e     |
 successive modificazioni, si     |
 applica limitatamente al reddito |
 imponibile derivante             |
 dall'indeducibilita' dell'imposta|Limitazione dell'agevolazione al
 regionale sulle attivita'        |reddito imponibile derivante
 produttive.                      |dall'indeducibilita' IRAP.
 --------------------------------------------------------------------
 463. Le previsioni di cui ai     |
 commi da 460 a 462 non si        |
 applicano alle cooperative       |
 sociali e loro consorzi di cui   |
 alla legge 8 novembre 1991, n.   |
 381. Resta, in ogni caso,        |
 l'esenzione da imposte e la      |
 deducibilita' delle somme        |Esclusione dalla limitazione
 previste dall'articolo 11 della  |delle agevolazioni per le
 legge 31 gennaio 1992, n. 59, e  |cooperative sociali e i loro
 successive modificazioni.        |consorzi.
 --------------------------------------------------------------------
 464. A decorrere dall'esercizio  |
 in corso al 31 dicembre 2004, in |
 deroga all'articolo 3 della legge|
 27 luglio 2000, n. 212, per le   |
 societa' cooperative e loro      |
 consorzi diverse da quelle a     |
 mutualita' prevalente            |
 l'applicabilita' dell'articolo 12|
 della legge 16 dicembre 1977, n. |
 904, e' limitata alla quota del  |
 30 per cento degli utili netti   |
 annuali, a condizione che tale   |Trattamento fiscale delle
 quota sia destinata ad una       |societa' cooperative: limitazione
 riserva indivisibile prevista    |alla quota del 30 per cento degli
 dallo statuto.                   |utili netti annuali.
 --------------------------------------------------------------------
 465. Gli interessi sulle somme   |
 che i soci persone fisiche       |
 versano alle societa' cooperative|
 e loro consorzi alle condizioni  |
 previste dall'articolo 13 del    |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 29 settembre 1973, n. |
 601, e successive modificazioni, |
 sono indeducibili per la parte   |
 che supera l'ammontare calcolato |
 con riferimento alla misura      |
 minima degli interessi spettanti |
 ai detentori dei buoni postali   |
 fruttiferi, aumentata dello 0,90 |Indeducibilita' degli interessi
 per cento.                       |eccedenti.
 --------------------------------------------------------------------
 466. Le disposizioni dei commi da|
 460 a 465 si applicano a         |
 decorrere dai periodi d'imposta  |Decorrenza dele disposizioni dei
 successivi a quello in corso al  |commi da 460 a 465 dal 31
 31 dicembre 2003.                |dicembre 2003.
 --------------------------------------------------------------------
 467. Al numero 41-bis) della     |
 tabella A, parte seconda,        |
 allegata al decreto del          |
 Presidente della Repubblica 26   |
 ottobre 1972, n. 633, sono       |
 ricomprese, a decorrere dal 1º   |
 gennaio 2005, anche le           |
 prestazioni di cui ai numeri 18),|
 19), 20) e 21) dell'articolo 10  |
 del predetto decreto n. 633 del  |
 1972, e successive modificazioni,|
 rese, in favore dei soggetti     |
 indicati nel medesimo numero     |
 41-bis) da cooperative e loro    |
 consorzi, sia direttamente che in|
 esecuzione di contratti di       |
 appalto e convenzioni in genere. |
 Resta salva la facolta' per le   |
 cooperative sociali di cui alla  |
 legge 8 novembre 1991, n. 381, di|
 optare per la previsione di      |
 maggior favore ai sensi          |
 dell'articolo 10, comma 8, del   |
 decreto legislativo 4 dicembre   |
 1997, n. 460. Le agevolazioni di |
 cui al presente comma sono       |
 concesse nel limite di spesa di  |
 10 milioni di euro annui. Il     |
 Ministro dell'economia e delle   |IVA prestazioni
 finanze provvede, con propri     |socio-assistenziali qualora
 decreti, a dare attuazione al    |effettuate da parte di
 presente comma.                  |cooperative e loro consorzi.
 --------------------------------------------------------------------
 |Abrogazione della possibilita'
 |per le casse rurali e artigiane
 468. All'articolo 11, comma 4,   |di calcolare la quota di utili
 della legge 31 gennaio 1992, n.  |del 3 per cento sulla base degli
 59, il secondo periodo e'        |utili, al netto delle riserve
 soppresso.                       |obbligatorie.
 --------------------------------------------------------------------
 469. All'articolo 6 della legge  |
 13 maggio 1999, n. 133, e        |
 successive modificazioni, sono   |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) al comma 1, lettera b), e'    |
 aggiunto, in fine, il seguente   |
 periodo: "Qualora a detti        |
 consorzi, esistenti alla data di |
 entrata in vigore della presente |
 disposizione, fossero associati  |
 anche soggetti diversi dalle     |
 banche, l'esenzione si applica   |
 limitatamente alle prestazioni   |
 rese nei confronti delle banche, |
 a condizione che il relativo     |
 ammontare sia superiore al 50 per|
 cento del volume d'affari";      |Esenzione Iva per i consorzi fra
 b) il comma 4 e' abrogato.       |banche.
 --------------------------------------------------------------------
 470. All'articolo 90 della legge |
 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il|
 comma 11, e' inserito il         |
 seguente:                        |
 "11-bis. Per i soggetti di cui al|
 comma 1 la pubblicita', in       |
 qualunque modo realizzata negli  |
 impianti utilizzati per          |
 manifestazioni sportive          |
 dilettantistiche con capienza    |
 inferiore ai tremila posti, e' da|
 considerarsi, ai fini            |
 dell'applicazione delle          |
 disposizioni del decreto del     |
 Presidente della Repubblica 26   |
 ottobre 1972, n. 640, in rapporto|
 di occasionalita' rispetto       |
 all'evento sportivo direttamente |
 organizzato".                    |Pubblicita' negli stadi.
 --------------------------------------------------------------------
 471. A decorrere dal 1º gennaio  |
 2005, le disposizioni che        |
 disciplinano le modalita' di     |
 liquidazione e di versamento     |
 dell'imposta sul valore aggiunto |
 contenute nel regolamento di cui |
 al decreto del Ministro delle    |
 finanze 24 ottobre 2000, n. 370, |
 e nel regolamento di cui al      |
 decreto del Ministro delle       |
 finanze 24 ottobre 2000, n. 366, |
 non si applicano ai soggetti che |
 nell'anno solare precedente hanno|
 versato imposta sul valore       |
 aggiunto per un importo superiore|
 a 2 milioni di euro. I soggetti  |
 di cui al presente comma hanno   |
 facolta' di eseguire le          |
 annotazioni relative alle        |
 operazioni effettuate entro il   |
 giorno 15 del mese successivo a  |
 quello di effettuazione          |Versamenti periodici IVA con
 dell'operazione.                 |cadenza mensile.
 --------------------------------------------------------------------
 472. All'articolo 4, comma 1, del|
 testo unico delle disposizioni   |
 legislative concernenti le       |
 imposte sulla produzione e sui   |
 consumi e relative sanzioni      |
 penali e amministrative, di cui  |
 al decreto legislativo 26 ottobre|
 1995, n. 504, e successive       |
 modificazioni, dopo il terzo     |
 periodo, e' inserito il seguente:|
 "In tal caso resta altresi'      |
 sospesa la procedura di          |
 riscossione dell'imposta sul     |Sospensione della procedura di
 valore aggiunto gravante sulle   |riscossione dell'IVA gravante
 accise stesse".                  |sulle accise.
 --------------------------------------------------------------------
 473. Le riserve e i fondi in     |
 sospensione di imposta, anche se |
 imputati al capitale sociale o al|
 fondo di dotazione, esistenti nel|
 bilancio o nel rendiconto        |
 dell'esercizio in corso alla data|
 del 31 dicembre 2004, possono    |
 essere assoggettati, in tutto o  |
 in parte, ad imposta sostitutiva |
 dell'imposta sul reddito delle   |Smobilizzo, mediante pagamento di
 persone fisiche, dell'imposta sul|un'imposta sostitutiva del 10%,
 reddito delle societa' e         |delle riserve e dei fondi in
 dell'imposta regionale sulle     |sospensione di imposta esistenti
 attivita' produttive, nella      |nel bilancio dell'esercizio in
 misura del 10 per cento. La      |corso al 31 dicembre 2004.
 disposizione del primo periodo   |Esclusione delle riserve
 non si applica alle riserve per  |costituite per ammortamenti
 ammortamenti anticipati.         |anticipati
 --------------------------------------------------------------------
 474. Per i saldi attivi di       |
 rivalutazione costituiti ai sensi|
 delle leggi 29 dicembre 1990, n. |
 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e |
 21 novembre 2000, n. 342,        |
 compresi quelli costituiti ai    |
 sensi dell'articolo 14 della     |
 legge 21 novembre 2000, n. 342,  |Riduzione della misura
 l'imposta sostitutiva di cui al  |dell'imposta sostitutiva nelle
 comma 473 e' ridotta al 4 per    |ipotesi di affrancamento di saldi
 cento.                           |attivi di rivalutazione.
 --------------------------------------------------------------------
 475. Le riserve e i fondi di cui |
 al comma 473 e i saldi attivi di |
 cui al comma 474, assoggettati   |
 all'imposta sostitutiva, non     |
 concorrono a formare il reddito  |
 imponibile dell'impresa ovvero   |
 della societa' e dell'ente e in  |
 caso di distribuzione dei citati |
 saldi attivi non spetta il       |
 credito di imposta previsto      |Non concorrenza alla formazione
 dall'articolo 4, comma 5, della  |del reddito imponibile della
 legge 29 dicembre 1990, n. 408,  |societa' delle riserve, dei
 dall'articolo 26, comma 5, della |fondi, dei saldi di
 legge 30 dicembre 1991, n. 413, e|rivalutazione, qualora siano
 dall'articolo 13, comma 5, della |assoggettati ad imposta
 legge 21 novembre 2000, n. 342.  |sostitutiva.
 --------------------------------------------------------------------
 476. L'imposta sostitutiva e'    |
 liquidata nella dichiarazione dei|
 redditi relativa all'esercizio di|
 cui al comma 473 ed e' versata,  |Liquidazione dell'imposta
 in unica soluzione, entro il     |sostitutiva nella dichiarazione
 termine di versamento del saldo  |dei redditi relativa
 delle imposte sui redditi di tale|all'esercizio in corso al 31
 esercizio.                       |dicembre 2004.
 --------------------------------------------------------------------
 477. L'imposta sostitutiva e'    |
 indeducibile e puo' essere       |
 imputata, in tutto o in parte,   |
 alle riserve iscritte in bilancio|
 o rendiconto. Se l'imposta       |
 sostitutiva e' imputata al       |
 capitale sociale o fondo di      |
 dotazione, la corrispondente     |
 riduzione e' operata, anche in   |
 deroga all'articolo 2365 del     |
 codice civile, con le modalita'  |
 di cui all'articolo 2445, secondo|Indeducibilita' dell'imposta
 comma, del medesimo codice.      |sostitutiva versata.
 --------------------------------------------------------------------
 478. Per la liquidazione,        |
 l'accertamento, la riscossione, i|
 rimborsi, le sanzioni e il       |
 contenzioso si applicano le      |
 disposizioni previste per le     |Applicazione delle regole
 imposte sui redditi.             |previste per le imposte dirette.
 --------------------------------------------------------------------
 479. Il Fondo bieticolo nazionale|
 di cui all'articolo 3 del        |
 decreto-legge 21 dicembre 1990,  |
 n. 391, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 18    |
 febbraio 1991, n. 48, e'         |
 incrementato della somma di 10   |
 milioni di euro per l'anno 2005. |Fondo bieticolo nazionale
 --------------------------------------------------------------------
 480. Al decreto legislativo 15   |
 novembre 1993, n. 507, sono      |
 apportate le seguenti            |
 modificazioni:                   |
 a) all'articolo 6, dopo il comma |
 2, e' aggiunto il seguente:      |
 "2-bis. Per i soggetti di cui    |
 all'articolo 20 non trova        |
 applicazione l'imposta sulla     |
 pubblicita'.";                   |
 b) all'articolo 20, dopo il comma|
 1, e' aggiunto il seguente:      |
 "1-bis. Il presente articolo si  |
 applica alle persone fisiche che |
 non intendono affiggere manifesti|
 negli spazi previsti             |
 dall'articolo 20-bis.";          |
 c) dopo l'articolo 20, e'        |
 inserito il seguente:            |
 "Art. 20-bis. - (Spazi riservati |
 ed esenzione dal diritto) - 1. I |
 comuni devono riservare il 10 per|
 cento degli spazi totali per     |
 l'affissione dei manifesti ai    |
 soggetti di cui all'articolo 20. |
 La richiesta e' effettuata dalla |
 persona fisica che intende       |
 affiggere manifesti per i        |
 soggetti di cui all'articolo 20 e|
 deve avvenire secondo le         |
 modalita' previste dal presente  |
 decreto e dai relativi           |
 regolamenti comunali. Il comune  |
 non fornisce personale per       |
 l'affissione. L'affissione negli |
 spazi riservati e' esente dal    |
 diritto sulle pubbliche          |
 affissioni.                      |
 2. Le violazioni ripetute e      |
 continuate delle norme in materia|
 d'affissioni e pubblicita'       |
 commesse fino all'entrata in     |
 vigore della presente            |
 disposizione, mediante affissioni|
 di manifesti politici ovvero di  |
 striscioni e mezzi similari      |
 possono essere definite in       |
 qualunque ordine e grado di      |
 giudizio nonche' in sede di      |
 riscossione delle somme          |
 eventualmente iscritte a titolo  |
 sanzionatorio, mediante il       |
 versamento, a carico del         |
 committente responsabile, di una |
 imposta pari, per il complesso   |
 delle violazioni commesse e      |
 ripetute a 100 euro per anno e   |
 per provincia. Tale versamento   |
 deve essere effettuato a favore  |
 della tesoreria del comune       |
 competente o della provincia     |
 qualora le violazioni siano state|
 compiute in piu' di un comune    |
 della stessa provincia; in tal   |
 caso la provincia provvede al    |
 ristoro, proporzionato al valore |
 delle violazioni accertate, ai   |
 comuni interessati, ai quali     |
 compete l'obbligo di inoltrare   |
 alla provincia la relativa       |
 richiesta entro il 30 settembre  |
 2005. In caso di mancata         |
 richiesta da parte dei comuni, la|
 provincia destinera' le entrate  |
 al settore ecologia. La          |
 definizione di cui al presente   |
 comma non da' luogo ad alcun     |
 diritto al rimborso di somme     |
 eventualmente gia' riscosse a    |
 titolo di sanzioni per le        |
 predette violazioni. Il termine  |
 per il versamento e' fissato, a  |
 pena di decadenza dal beneficio  |
 di cui al presente comma, al 31  |
 maggio 2005. Non si applicano le |
 disposizioni dell'articolo 15,   |
 commi 2 e 3, della legge 10      |
 dicembre 1993, n. 515.";         |
 d) all'articolo 23, dopo il comma|
 4 e' aggiunto il seguente:       |
 "4-bis. Se il manifesto riguarda |
 l'attivita' di soggetti elencati |
 nell'articolo 20, il responsabile|
 e' esclusivamente colui che      |
 materialmente e' colto in        |
 flagranza nell'atto d'affissione.|
 Non sussiste responsabilita'     |
 solidale.";                      |
 e) all'articolo 24, dopo il comma|
 5-bis e' aggiunto il seguente:   |
 "5-ter. Se il manifesto riguarda |
 l'attivita' di soggetti elencati |
 nell'articolo 20, il responsabile|
 e' esclusivamente colui che      |
 materialmente e' colto in        |
 flagranza nell'atto di           |
 affissione. Non sussiste         |
 responsabilita' solidale".       |Affissioni manifesti
 --------------------------------------------------------------------
 481. All'articolo 23 del decreto |
 legislativo 30 aprile 1992, n.   |
 285, dopo il comma 13-quater, e' |
 aggiunto il seguente:            |
 "13-quinquies. Se il manifesto   |
 riguarda l'attivita' di soggetti |
 elencati nell'articolo 20 del    |
 decreto legislativo 15 novembre  |
 1993, n. 507, e successive       |
 modificazioni, il responsabile e'|
 esclusivamente colui che         |
 materialmente e' colto in        |
 flagranza nell'atto di           |
 affissione. Non sussiste         |Esclusione della responsabilita'
 responsabilita' solidale".       |solidale.
 --------------------------------------------------------------------
 482. Alla legge 4 aprile 1956, n.|
 212, sono apportate le seguenti  |
 modificazioni:                   |
 a) all'articolo 6 e' aggiunto il |
 seguente comma:                  |
 "E' responsabile esclusivamente  |
 colui che materialmente e' colto |
 in flagranza nell'atto di        |
 affissione. Non sussiste         |
 responsabilita' solidale.";      |
 b) all'articolo 8 e' aggiunto il |
 seguente comma:                  |
 "E' responsabile esclusivamente  |
 colui che materialmente e' colto |
 in flagranza nell'atto di        |
 affissione. Non sussiste         |Norme per la disciplina della
 responsabilita' solidale".       |propaganda elettorale.
 --------------------------------------------------------------------
 483. Alla legge 10 dicembre 1993,|
 n. 515, sono apportate le        |
 seguenti modificazioni:          |
 a) all'articolo 15, comma 3, le  |
 parole: "sono a carico, in       |
 solido, dell'esecutore materiale |
 e del committente responsabile"  |
 sono sostituite dalle seguenti:  |
 "sono a carico esclusivamente    |
 dell'esecutore materiale. Non    |
 sussiste responsabilita' solidale|
 neppure del committente";        |
 b) all'articolo 15, comma 19, e' |
 aggiunto, infine, il seguente    |
 periodo: "La responsabilita' in  |Disciplina delle campagne
 materia di manifesti e' personale|elettorali per l'elezione alla
 e non sussiste responsabilita'   |Camera dei deputati e al Senato
 neppure del committente".        |della Repubblica.
 --------------------------------------------------------------------
 484. Le disposizioni di cui      |
 all'articolo 4, commi 181, 182,  |
 183, 184, 185 e 186 della legge  |
 24 dicembre 2003, n. 350, sono   |
 estese alle spese sostenute      |
 nell'anno 2005. Il relativo      |
 limite di spesa per l'anno 2006  |Proroga del credito d'imposta a
 resta fissato in 95 milioni di   |favore delle imprese editrici di
 euro.                            |quotidiani e periodici.
 --------------------------------------------------------------------
 485. Con provvedimento           |
 direttoriale del Ministero       |
 dell'economia e delle            |
 finanze-Amministrazione autonoma |
 dei monopoli di Stato, tenuto    |
 anche conto dei provvedimenti di |
 variazione delle tariffe dei     |
 prezzi di vendita al pubblico dei|
 tabacchi lavorati, eventualmente |
 intervenuti ai sensi             |
 dell'articolo 2 della legge 13   |
 luglio 1965, n. 825, e successive|
 modificazioni, puo' essere       |
 aumentata l'aliquota di base     |
 della tassazione dei tabacchi    |
 lavorati, di cui all'articolo 28,|
 comma 1, del decreto-legge 30    |
 agosto 1993, n. 331, convertito, |
 con modificazioni, dalla legge 29|
 ottobre 1993, n. 427, al fine di |
 assicurare un maggiore gettito   |
 complessivo pari a 500 milioni di|
 euro per l'anno 2005 e a 1.000   |
 milioni di euro annui a decorrere|
 dall'anno 2006.                  |Aumento accise tabacchi.
 --------------------------------------------------------------------
 486. Per il perseguimento di     |
 obiettivi di pubblico interesse, |
 ivi compresi quelli di difesa    |
 della salute pubblica, con       |
 provvedimento direttoriale del   |
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze - Amministrazione        |
 autonoma dei monopoli di Stato,  |
 sentito il Ministero della       |
 salute, possono essere           |
 individuati criteri e modalita'  |
 di determinazione di un prezzo   |
 minimo di vendita al pubblico dei|Prezzo minimo di vendita al
 tabacchi lavorati.               |pubblico dei tabacchi lavorati.
 --------------------------------------------------------------------
 487. La vendita al pubblico delle|
 sigarette e' ammessa             |
 esclusivamente in pacchetti      |
 confezionati con dieci o venti   |Confezionamneto sigarette
 pezzi.                           |limitato in dieci o venti pezzi.
 --------------------------------------------------------------------
 488. Al fine di una tendenziale  |
 armonizzazione della misura del  |
 prelievo erariale sul Lotto a    |
 quella vigente per altri tipi di |
 gioco, le percentuali delle      |
 ritenute previste dagli articoli |
 2, nono comma, della legge 6     |
 agosto 1967, n. 699, e successive|
 modificazioni, e 17, quarto      |
 comma, della legge 29 gennaio    |
 1986, n. 25, sono sostituite con |
 una ritenuta unica del 6 per     |Ritenuta unica del 6% sulle
 cento.                           |vincite al lotto.
 --------------------------------------------------------------------
 489. Il primo comma dell'articolo|
 2 della legge 2 agosto 1982, n.  |
 528, e' sostituito dal seguente: |
 "Il gioco del lotto si basa      |
 sull'utilizzo dei numeri da 1 a  |
 90 inclusi, sopra le ruote di    |
 Bari, Cagliari, Firenze, Genova, |
 Milano, Napoli, Palermo, Roma,   |
 Torino, Venezia, e sopra la ruota|
 denominata ruota nazionale. I    |
 cinque numeri estratti           |
 determinano le vincite           |
 relativamente a ciascuna ruota.  |Aggiunta di una ulteriore ruota
 Le estrazioni della ruota        |per il gioco del lotto denominata
 nazionale sono svolte in Roma".  |"ruota nazionale".
 --------------------------------------------------------------------
 490. Le scommesse sulla ruota    |
 nazionale si effettuano puntando |
 sulla ruota stessa con esclusione|
 di tutte le altre ruote. La      |
 raccolta delle scommesse sulla   |
 ruota nazionale viene effettuata |
 dal concessionario del gioco del |
 lotto attraverso la rete         |Modalita' di raccolta per le
 automatizzata del lotto.         |scommesse sulla ruota nazionale.
 --------------------------------------------------------------------
 491. Il primo ed il secondo comma|
 dell'articolo 8 della legge 2    |
 agosto 1982, n. 528, sono        |
 sostituiti dai seguenti:         |
 "I premi sono fissati come       |
 appresso:                        |
 a) sorti del gioco: premi per    |
 ogni combinazione;               |
 b) estratto semplice: undici     |
 volte e duecentotrentadue        |
 millesimi della posta;           |
 c) estratto determinato:         |
 cinquantacinque volte la posta;  |
 d) ambo: duecentocinquanta volte |
 la posta;                        |
 e) terno: quattromilacinquecento |
 volte la posta;                  |
 f) quaterna: centoventimila volte|
 la posta;                        |
 g) cinquina: seimilioni di volte |
 la posta.                        |
 Il premio massimo cui puo' dar   |
 luogo ogni scontrino di giocata, |
 comunque sia ripartito tra le    |
 poste l'importo delle scommesse, |
 non puo' eccedere la somma di 6  |Incremento del valori dei premi.
 milioni di euro".                |Tetto massimo alle vincite.
 --------------------------------------------------------------------
 492. Resta fermo quanto stabilito|Possibilita' di adeguamento del
 dal terzo comma dell'articolo 8  |limite di importo massimo del
 della legge 2 agosto 1982, n.    |premio con decreto del Ministro
 528.                             |dell'economia e delle finanze.
 --------------------------------------------------------------------
 |  |  |  | 493. E' istituita la scommessa   |
 dell'estratto determinato. La    |
 giocata dell'estratto determinato|
 si effettua aggiungendo          |
 all'indicazione del numero       |
 pronosticato la specificazione   |
 relativa alla successione        |Istituzione della scommessa
 ordinale di primo, secondo,      |denominata "estratto
 terzo, quarto e quinto estratto. |determinato".
 --------------------------------------------------------------------
 494. Con provvedimento           |
 direttoriale del Ministero       |
 dell'economia e delle finanze-   |
 Amministrazione autonoma dei     |
 monopoli di Stato puo' essere    |
 istituita una ulteriore          |Possibilita' di istituire una
 estrazione settimanale del gioco |ulteriore estrazione settimanale
 del lotto abbinata al concorso   |del gioco del lotto abbinata al
 Enalotto.                        |concorso Enalotto.
 --------------------------------------------------------------------
 495. All'articolo 110, comma 7,  |
 del testo unico di cui al regio  |
 decreto 18 giugno 1931, n. 773, e|
 successive modificazioni, la     |Soppressione degli apparecchi che
 lettera b) e' abrogata.          |non consentono vincite in denaro.
 --------------------------------------------------------------------
 496. La disposizione di cui al   |
 secondo periodo del comma 7      |
 dell'articolo 39 del             |
 decreto-legge 30 settembre 2003, |
 n. 269, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 24    |
 novembre 2003, n. 326, si intende|
 nel senso che dalle date del 1º  |
 gennaio e 1º maggio 2004,        |
 previste in funzione del rilascio|
 o meno del nulla osta, gli       |
 apparecchi e congegni di cui alla|
 medesima disposizione, se non    |
 convertiti in apparecchi e       |
 congegni per il gioco lecito,    |
 sono illeciti ancorche' non      |
 consentano il prolungamento o la |Norma interpretativa in tema di
 ripetizione della partita.       |giochi.
 --------------------------------------------------------------------
 497. L'esenzione di cui          |
 all'articolo 10, primo comma,    |
 numero 6), del decreto del       |
 Presidente della Repubblica 26   |
 ottobre 1972, n. 633, si applica |
 alla raccolta delle giocate con  |
 gli apparecchi da intrattenimento|
 di cui all'articolo 110, comma 6,|
 del testo unico delle leggi di   |
 pubblica sicurezza, di cui al    |
 regio decreto 18 giugno 1931, n. |
 773, e successive modificazioni, |
 anche relativamente ai rapporti  |Esenzione dall'imposta sul valore
 tra i concessionari della rete   |aggiunto alla raccolta delle
 per la gestione telematica ed i  |giocate con gli apparecchi di
 terzi incaricati della raccolta  |intrattenimento di cui al comma 6
 stessa.                          |dell'articolo 10 del TULPS.
 --------------------------------------------------------------------
 498. E' istituita, entro tre mesi|
 dalla data di entrata in vigore  |
 della presente legge, con        |
 provvedimento direttoriale del   |
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze - Amministrazione        |
 autonoma dei monopoli di Stato,  |
 sentito il Ministero delle       |
 politiche agricole e forestali - |
 Dipartimento della qualita' dei  |
 prodotti agroalimentari e dei    |
 servizi, una nuova scommessa     |
 ippica a totalizzatore, proposta |
 dall'UNIRE. Con il medesimo      |
 provvedimento sono stabilite le  |
 disposizioni attuative relative  |
 alla nuova scommessa ippica, da  |
 effettuarsi nelle reti dei punti |
 di vendita dei concorsi          |
 pronostici, delle agenzie ippiche|
 e sportive nonche' negli         |
 ippodromi, tenendo conto che la  |
 raccolta deve essere ripartita   |
 assegnando il 72 per cento come  |
 montepremi e compenso per        |
 l'attivita' di gestione della    |
 scommessa, l'8 per cento come    |
 compenso dell'attivita' dei punti|
 di vendita, il 6 per cento come  |
 entrate erariali sotto forma di  |Istituzione di una nuova
 imposta unica e il 14 per cento  |scommessa ippica a totalizzatore
 come prelievo a favore           |da realizzarsi su proposta
 dell'UNIRE.                      |dell'UNIRE
 --------------------------------------------------------------------
 499. All'articolo 39 del         |
 decreto-legge 30 settembre 2003, |
 n. 269, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 24    |
 novembre 2003, n. 326, dopo il   |
 comma 7-bis e' inserito il       |
 seguente:                        |
 "7-ter. La sanzione di cui alla  |
 lettera c) del comma 7 e'        |
 applicata al gestore di          |
 apparecchi da intrattenimento di |
 cui all'articolo 110, comma 7,   |
 lettere a) e c), del testo unico |
 di cui al regio decreto 18 giugno|
 1931, n. 773, e successive       |
 modificazioni, in tutti i casi   |
 nei quali i predetti apparecchi, |
 installati presso esercizi       |
 pubblici, risultino non conformi |
 alle prescrizioni normative e    |
 alle regole tecniche definite ai |
 sensi dell'articolo 22, comma 1, |
 della legge 27 dicembre 2002, n. |Sanzioni in materia di apparecchi
 289".                            |da divertimento
 --------------------------------------------------------------------
 500. All'articolo 38 della legge |
 23 dicembre 2000, n. 388, al     |
 comma 3 e al comma 4 le parole:  |
 "comma 6" sono sostituite dalle  |
 seguenti: "commi 6 e 7".         |
 501. All'articolo 38 della legge |
 23 dicembre 2000, n. 388, i commi|
 1 e 2 sono abrogati.             |Coordinamento testuale
 --------------------------------------------------------------------
 502. Il Ministero dell'economia e|
 delle finanze-Amministrazione    |
 autonoma dei monopoli di Stato   |
 definisce i requisiti tecnici dei|
 documenti attestanti il rilascio |
 dei nulla osta di cui            |
 all'articolo 38, commi 3 e 4,    |
 della legge 23 dicembre 2000, n. |
 388, tali da assicurarne la      |
 controllabilita' a distanza. Gli |
 eventuali costi di rilascio dei  |
 predetti documenti sono a carico |
 dei richiedenti.                 |Requisiti tecnici del nulla osta
 -------------------------------------------------------------------- |L'indetraibilita' dell'imposta
 503. All'articolo 30, comma 4,   |sul valore aggiunto afferente le
 della legge 23 dicembre 2000, n. |operazioni aventi per oggetto
 388, le parole: " 31 dicembre    |ciclomotori, motocicli,
 2004" sono sostituite dalle      |autovetture e autoveicoli, e'
 seguenti: " 31 dicembre 2005".   |prorogata al 31 dicembre 2005
 --------------------------------------------------------------------
 504. All'articolo 2, comma 11,   |
 della legge 27 dicembre 2002, n. |
 289, e successive modificazioni, |
 le parole: "Per l'anno 2003 e per|
 l'anno 2004" sono sostituite     |Proroga al 2005 dell'esenzione
 dalle seguenti: "Per gli anni    |IRPEF di 8000 euro per i
 2003, 2004 e 2005".              |lavoratori transfrontalieri.
 --------------------------------------------------------------------
 505. Per l'anno 2005 il limite di|
 non concorrenza alla formazione  |
 del reddito di lavoro dipendente,|
 relativamente ai contributi di   |
 assistenza sanitaria, di cui     |
 all'articolo 51, comma 2, lettera|
 a), del testo unico delle imposte|
 sui redditi, di cui al decreto   |
 del Presidente della Repubblica  |Esenzione IRPEF dei contributi
 22 dicembre 1986, n. 917, e      |versati per assistenza sanitaria
 successive modificazioni, e'     |dai lavoratori dipendenti nel
 fissato in euro 3.615,20.        |limite di 3.615,20
 --------------------------------------------------------------------
 506. All'articolo 11 del decreto |
 legislativo 2 settembre 1997, n. |
 313, concernente il regime       |
 speciale per gli imprenditori    |
 agricoli, e successive           |
 modificazioni, sono apportate le |
 seguenti modificazioni:          |
 a) al comma 5, primo e secondo   |
 periodo, le parole: "anni dal    |
 1998 al 2004" sono sostituite    |
 dalle seguenti: "anni dal 1998 al|
 2005";                           | Proroga agevolazioni in
 b) il comma 5-bis e' abrogato.   |agricoltura e nel settore ittico
 --------------------------------------------------------------------
 |Proroga esenzione imposte di
 |bollo, registro, ipotecarie e
 507. Il termine previsto         |catastali nonche' dalle tasse di
 dall'articolo 43, comma 3, della |concessione governativa per gli
 legge 1º agosto 2002, n. 166,    |atti, contratti, documenti e
 prorogato, da ultimo, al 31      |formalita' occorrenti per la
 dicembre 2004 dall'articolo 2,   |ricostruzione o la riparazione
 comma 19, della legge 24 dicembre|degli immobili distrutti o
 2003, n. 350, e' ulteriormente   |danneggiati nei comuni della
 prorogato al 31 dicembre 2005.   |valle del Belice
 --------------------------------------------------------------------
 508. All'articolo 19, comma 3,   |
 della legge 27 dicembre 2002, n. |
 289, e successive modificazioni, |
 le parole: "31 dicembre 2004"    |
 sono sostituite dalle seguenti:  |Proroga della detrazione IRPEF
 "31 dicembre 2005".              |per la salvaguardia dei boschi
 --------------------------------------------------------------------
 509. All'articolo 45, comma 1,   |
 del decreto legislativo 15       |
 dicembre 1997, n. 446, e         |
 successive modificazioni, le     |
 parole da: "per i cinque periodi |
 d'imposta successivi" fino alla  |
 fine del comma sono sostituite   |
 dalle seguenti: "per i sei       |
 periodi d'imposta successivi     |
 l'aliquota e' stabilita nella    |
 misura dell'1,9 per cento; per il|
 periodo d'imposta in corso al 1º |
 gennaio 2005 l'aliquota e'       |Proroga agevolazioni Irap
 stabilita nella misura del 3,75  |agricoltura e cooperative piccola
 per cento".                      |pesca
 --------------------------------------------------------------------
 510. Per l'anno 2005 sono        |
 prorogate le disposizioni di cui |Proroga agevolazioni fiscali
 all'articolo 11 della legge 23   |imprese che esercitano la pesca
 dicembre 2000, n. 388.           |nelle acque interne e lagunari
 --------------------------------------------------------------------
 511. A decorrere dalla data di   |
 entrata in vigore della presente |
 legge e fino al 31 dicembre 2005,|
 si applicano:                    |
 a) le disposizioni in materia di |
 riduzione di aliquote di accisa  |
 sulle emulsioni stabilizzate, di |
 cui all'articolo 24, comma 1,    |
 lettera d), della legge 23       |
 dicembre 2000, n. 388, nonche' la|
 disposizione contenuta           |
 nell'articolo 1, comma 1-bis, del|
 decreto-legge 28 dicembre 2001,  |
 n. 452, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 27    |
 febbraio 2002, n. 16, e, per il  |
 medesimo periodo, l'aliquota di  |
 cui al numero 1) della predetta  |
 lettera d) e' stabilita in euro  |
 256,70 per mille litri;          |
 b) le disposizioni in materia di |
 aliquota di accisa sul gas metano|
 per combustione per uso          |
 industriale di cui all'articolo 4|
 del decreto-legge 1º ottobre     |
 2001, n. 356, convertito, con    |
 modificazioni, dalla legge 30    |
 novembre 2001, n. 418;           |
 c) le disposizioni in materia di |
 accisa concernenti le            |
 agevolazioni sul gasolio e sul   |
 GPL impiegati nelle zone montane |
 e in altri specifici territori   |
 nazionali, di cui all'articolo 5 |
 del decreto-legge 1º ottobre     |
 2001, n. 356, convertito, con    |
 modificazioni, dalla legge 30    |
 novembre 2001, n. 418;           |
 d) le disposizioni in materia di |
 agevolazione per le reti di      |
 teleriscaldamento alimentate con |
 biomassa ovvero con energia      |
 geotermica, di cui all'articolo 6|
 del decreto-legge 1º ottobre     |
 2001, n. 356, convertito, con    |
 modificazioni, dalla legge 30    |
 novembre 2001, n. 418;           |
 e) le disposizioni in materia di |
 aliquote di accisa sul gas metano|
 per combustione per usi civili,  |
 di cui all'articolo 27, comma 4, |
 della legge 23 dicembre 2000, n. |
 388;                             |
 f) le disposizioni in materia di |
 accisa concernenti le            |
 agevolazioni sul gasolio e sul   |
 GPL impiegati nelle frazioni     |
 parzialmente non metanizzate di  |
 comuni ricadenti nella zona      |
 climatica E, di cui al comma 2   |
 dell'articolo 13 della legge 28  |
 dicembre 2001, n. 448;           |
 g) le disposizioni in materia di |
 accisa concernenti il regime     |
 agevolato per il gasolio per     |
 autotrazione destinato al        |
 fabbisogno della provincia di    |
 Trieste e dei comuni della       |
 provincia di Udine, di cui al    |
 comma 6 dell'articolo 21 della   |
 legge 27 dicembre 2002, n. 289;  |
 h) le disposizioni in materia di |
 accisa concernenti le            |
 agevolazioni sul gasolio         |
 utilizzato nelle coltivazioni    |
 sotto serra, di cui all'articolo |
 2, comma 4, della legge 24       |Prooroga agevolazioni in materia
 dicembre 2003, n. 350.           |di accise
 --------------------------------------------------------------------
 512. Al fine di favorire         |
 l'accesso al credito alle imprese|
 agricole ed agroalimentari, a    |
 decorrere dal 1º gennaio 2005 la |
 gestione degli interventi di     |
 sostegno finanziario di cui      |
 all'articolo 36 della legge 2    |
 giugno 1961, n. 454, e successive|
 modificazioni, e la relativa     |
 dotazione finanziaria e'         |
 attribuita all'ISMEA. L'ISMEA    |
 senza oneri aggiuntivi a carico  |
 del bilancio dello Stato succede |
 nei diritti, nelle attribuzioni e|
 nelle situazioni giuridiche dei  |
 quali l'attuale ente gestore dei |
 fondi previsti dalle leggi di cui|Affidamento all'ISMEA, della
 al presente comma e' titolare in |gestione degli interventi di
 forza di leggi, di provvedimenti |agevolazione dell'accesso al
 amministrativi e di contratti    |credito delle imprese agricole e
 relativi alla gestione degli     |agroalimentari del Fondo
 interventi trasferiti.           |interbancario di garanzia
 --------------------------------------------------------------------
 513. Per l'anno 2004 non si fa   |
 luogo all'emanazione del decreto |
 del Presidente del Consiglio dei |
 ministri previsto dall'articolo  |
 8, comma 5, della legge 23       |
 dicembre 1998, n. 448. La        |
 presente disposizione entra in   |
 vigore il giorno stesso della    |
 pubblicazione della presente     |Rinvio dell'introduzione della
 legge nella Gazzetta Ufficiale.  |disciplina sulla Carbontax
 --------------------------------------------------------------------
 514. E' abrogato il comma 4      |Soppressione della
 dell'articolo 8 della legge 23   |rideterminazione delle accise
 dicembre 1998, n. 448.           |sugli oli minerali
 --------------------------------------------------------------------
 515. A decorrere dal 1º gennaio  |
 2004 e fino al 31 dicembre 2004, |
 l'aliquota prevista nell'allegato|
 I al testo unico delle           |
 disposizioni legislative         |
 concernenti le imposte sulla     |
 produzione e sui consumi e       |
 relative sanzioni penali e       |
 amministrative, di cui al decreto|
 legislativo 26 ottobre 1995, n.  |
 504, e successive modificazioni, |
 per il gasolio per autotrazione  |
 utilizzato dagli esercenti le    |
 attivita' di trasporto merci con |
 veicoli di massa massima         |
 complessiva superiore a 3,5      |
 tonnellate e' ridotta di euro    |
 33,21391 per mille litri. Per i  |
 soggetti che si avvalgono del    |
 beneficio di cui all'articolo 8, |
 comma 10, lettera e), della legge|
 23 dicembre 1998, n. 448, e      |
 successive modificazioni, la     |
 riduzione di aliquota di cui al  |
 primo periodo e' limitata ad euro|
 16,03656 per mille litri.        |
 --------------------------------------------------------------------
 516. La riduzione prevista al    |
 comma 515, primo periodo, si     |
 applica altresi' ai seguenti     |
 soggetti:                        |
 a) agli enti pubblici e alle     |
 imprese pubbliche locali         |
 esercenti l'attivita' di         |
 trasporto di cui al decreto      |
 legislativo 19 novembre 1997, n. |
 422, e relative leggi regionali  |
 di attuazione;                   |
 b) alle imprese esercenti        |
 autoservizi di competenza        |
 statale, regionale e locale di   |
 cui alla legge 28 settembre 1939,|
 n. 1822, al regolamento (CEE) n. |
 684/92 del Consiglio, del 16     |
 marzo 1992, e successive         |
 modificazioni, e al citato       |
 decreto legislativo n. 422 del   |
 1997;                            |
 c) agli enti pubblici e alle     |
 imprese esercenti trasporti a    |
 fune in servizio pubblico per    |
 trasporto di persone.            |
 517. Per ottenere il rimborso di |
 quanto spettante, anche mediante |
 la compensazione di cui          |
 all'articolo 17 del decreto      |
 legislativo 9 luglio 1997, n.    |
 241, e successive modificazioni, |
 i destinatari del beneficio di   |
 cui ai commi 515 e 516 del       |
 presente articolo, presentano,   |
 entro il 30 giugno 2005, apposita|
 dichiarazione ai competenti      |
 uffici dell'Agenzia delle dogane,|
 secondo le modalita' e con gli   |
 effetti previsti dal regolamento |
 recante disciplina               |
 dell'agevolazione fiscale a      |
 favore degli esercenti le        |
 attivita' di trasporto merci, di |
 cui al decreto del Presidente    |
 della Repubblica 9 giugno 2000,  |
 n. 277. Tali effetti, anche per  |
 l'agevolazione fiscale di cui al |
 predetto regolamento di cui al   |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica n. 277 del 2000,      |
 rilevano altresi' ai fini delle  |
 disposizioni di cui al titolo I  |
 del decreto legislativo 15       |Agevolazioni sul gasolio per gli
 dicembre 1997, n. 446.           |autotrasportatori
 --------------------------------------------------------------------
 518. Per gli interventi previsti |
 dall'articolo 2, comma 2, del    |
 decreto-legge 28 dicembre 1998,  |
 n. 451, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 26    |
 febbraio 1999, n. 40, come       |
 prorogati dall'articolo 45, comma|
 1, lettera b), della legge 23    |
 dicembre 1999, n. 488, e'        |
 autorizzata per l'anno 2005 una  |
 ulteriore spesa di 15 milioni di |
 euro, di cui 6,5 milioni di euro |
 quale copertura dell'onere       |
 relativo all'anno 2004 e 8,5     |
 milioni di euro quale copertura  |
 dell'onere relativo all'anno     |
 2005.                            |
 --------------------------------------------------------------------
 519. Per gli interventi previsti |
 dall'articolo 2, comma 3, del    |
 decreto-legge 28 dicembre 1998,  |
 n. 451, convertito, con          |
 modificazioni, dalla legge 26    |
 febbraio 1999, n. 40, come       |
 prorogati dall'articolo 45, comma|
 1, lettera c), della legge 23    |
 dicembre 1999, n. 488, e'        |
 autorizzata per l'anno 2005 una  |Riduzione premi INAIL per
 ulteriore spesa di 20 milioni di |autotrasporto e finanziamento
 euro.                            |albo autotrasportatori
 --------------------------------------------------------------------
 520. All'articolo 22, comma 2,   |
 della legge 23 dicembre 2000, n. |
 388, e successive modificazioni, |
 le parole: "dal 1º gennaio 2003" |
 sono sostituite dalle seguenti:  |
 "dal 1º gennaio 2005". Al decreto|
 legislativo 26 ottobre 1995, n.  |
 504, all'articolo 21, comma      |
 6-ter, le parole: "lire 30       |Differimento al 1° gennaio 2005
 miliardi annue" sono sostituite  |della decorrenza dell'inizio del
 dalle seguenti: "73 milioni di   |progetto sperimentale triennale
 euro annui".                     |"bioetanolo",
 --------------------------------------------------------------------
 521. Il comma 6 dell'articolo 21 |
 del testo unico di cui al decreto|
 legislativo 26 ottobre 1995, n.  |
 504, e successive modificazioni, |
 e' sostituito dai seguenti:      |
 "6. Le disposizioni del comma 2  |
 si applicano anche al biodiesel  |
 (codice NC 3824 90 99) usato come|
 carburante, come combustibile,   |
 come additivo, ovvero per        |
 accrescere il volume finale dei  |
 carburanti e dei combustibili. La|
 fabbricazione o la miscelazione  |
 con oli minerali del biodiesel e'|
 effettuata in regime di deposito |
 fiscale. Nell'ambito di un       |
 programma della durata di sei    |
 anni, a decorrere dal 1º gennaio |
 2005 fino al 31 dicembre 2010, il|
 biodiesel, puro o miscelato con  |
 oli minerali, e' esentato        |
 dall'accisa nei limiti di un     |
 contingente annuo di 200.000     |
 tonnellate. Con decreto del      |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, di concerto con i       |
 Ministri delle attivita'         |
 produttive, dell'ambiente e della|
 tutela del territorio e delle    |
 politiche agricole e forestali,  |
 sono determinati i requisiti che |
 gli operatori, e i rispettivi    |
 impianti di produzione, nazionali|
 e comunitari, devono possedere   |
 per partecipare al programma     |
 pluriennale, nonche' le          |
 caratteristiche fiscali del      |
 prodotto con i relativi metodi di|
 prova, le percentuali di         |
 miscelazione con gli oli minerali|
 consentite, le modalita' di      |
 distribuzione e di assegnazione  |
 dei quantitativi esenti agli     |
 operatori. Nelle more            |
 dell'entrata in vigore del       |
 suddetto decreto trovano         |
 applicazione, in quanto          |
 compatibili, le disposizioni del |
 regolamento di cui al decreto del|
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze 25 luglio 2003, n. 256.  |
 Per il trattamento fiscale del   |
 biodiesel destinato al           |
 riscaldamento valgono, in quanto |
 applicabili, le disposizioni     |
 dell'articolo 61.                |
 6.1. Entro il 1º settembre di    |
 ogni anno di validita' del       |
 programma di cui al comma 6, i   |
 Ministeri delle attivita'        |
 produttive e delle politiche     |
 agricole e forestali comunicano  |
 al Ministero dell'economia e     |
 delle finanze i costi industriali|
 medi del biodiesel e delle       |
 materie prime necessarie alla sua|
 produzione, rilevati nell'anno   |
 solare precedente. Sulla base    |
 delle suddette rilevazioni, al   |
 fine di evitare la               |
 sovracompensazione dei costi     |
 addizionali legati alla          |
 produzione, con decreto del      |
 Ministro dell'economia e delle   |
 finanze, di concerto con i       |
 Ministri delle attivita'         |
 produttive, dell'ambiente e della|
 tutela del territorio e delle    |
 politiche agricole e forestali,  |
 da emanare entro il 30 ottobre di|
 ogni anno di validita' del       |
 programma di cui al comma 6, e'  |
 eventualmente rideterminata la   |
 misura della agevolazione di cui |
 al medesimo comma 6.             |
 6.2. Per ogni anno di validita'  |
 del programma di cui al comma 6, |
 i quantitativi del contingente   |
 che risultassero, al termine del |
 medesimo anno, non immessi in    |
 consumo, sono ripartiti tra gli  |
 operatori proporzionalmente alle |
 quote loro assegnate per l'anno  |
 in questione, purche' vengano    |
 immessi in consumo entro il      |
 successivo 30 giugno. In caso di |
 rinuncia, totale o parziale,     |
 delle quote risultanti dalla     |
 predetta ripartizione da parte di|
 un beneficiario, le stesse sono  |
 ridistribuite, proporzionalmente |
 alle relative assegnazioni, fra  |
 gli altri beneficiari".          |
 522. L'efficacia delle           |
 disposizioni di cui al comma 521 |
 e' subordinata, ai sensi         |
 dell'articolo 88, paragrafo 3,   |
 del Trattato istitutivo della    |
 Comunita' europea, alla          |
 preventiva approvazione da parte |Esenzione dall'accisa per il
 della Commissione europea.       |biodiesel
 --------------------------------------------------------------------
 523. All'articolo 11, comma 1,   |
 lettere a) e b), del regolamento |
 recante norme per la elaborazione|
 del metodo normalizzato per      |
 definire la tariffa del servizio |
 di gestione del ciclo dei rifiuti|
 urbani, di cui al decreto del    |
 Presidente della Repubblica 27   |
 aprile 1999, n. 158, e successive|
 modificazioni, le parole: "cinque|Proroga del termine per
 anni" sono sostituite dalle      |l'adozione del regolamento per
 seguenti: "sei anni".            |tariffa rifiuti solidi urbani
 --------------------------------------------------------------------
 524. In ottemperanza alla        |
 decisione della Commissione      |
 europea n. C(2004)2638 FIN dell'8|
 settembre 2004, l'articolo 94,   |Eliminazione del credito
 comma 14, della legge 27 dicembre|d'imposta investimenti nelle aree
 2002, n. 289, e' abrogato.       |cuscinetto
 --------------------------------------------------------------------
 525. L'autorizzazione di spesa di|
 cui all'articolo 54 della legge  |
 28 dicembre 2001, n. 448, e      |
 successive modificazioni, e'     |Riduzioni dell'autorizzazione di
 ridotta, per l'anno 2005, di 15  |spesa per il fondo progettazione
 milioni di euro.                 |OOPP
 --------------------------------------------------------------------
 526. L'autorizzazione di spesa di|
 cui all'articolo 55 della citata |
 legge n. 448 del 2001, e         |
 successive modificazioni, e'     |Riduzione dell'autorizzazione di
 ridotta, per l'anno 2005, di 50  |spesa relativa al fondo per la
 milioni di euro.                 |realizzazione di grandi opere
 --------------------------------------------------------------------
 527. Tra i soggetti di cui       |
 all'articolo 44, comma           |
 9-quinquies, del decreto-legge 30|
 settembre 2003, n. 269,          |
 convertito, con modificazioni,   |
 dalla legge 24 novembre 2003, n. |
 326, sono ricompresi anche coloro|
 che ricoprono cariche sindacali. |
 Al citato comma 9-quinquies      |
 dell'articolo 44 del             |
 decreto-legge n. 269 del 2003, le|
 parole: "periodi anteriori al 1º |
 gennaio 2002" sono sostituite    |
 dalle seguenti: "periodi         |
 anteriori al 1º gennaio 2003" e  |
 le parole: "possono esercitare   |
 tali facolta' entro il 31 marzo  |Proroga del termine per le
 2004" sono sostituite dalle      |domande di accredito della
 seguenti: "possono esercitare    |contribuzione figurativa per i
 tali facolta' entro il 31 marzo  |soggetti che ricoprono cariche
 2005".                           |sindacali
 --------------------------------------------------------------------
 528. In virtu' del combinato     |
 disposto dell'articolo 45, comma |
 14, della legge 23 dicembre 1998,|
 n. 448, e dell'articolo 36 della |
 legge della Regione siciliana 31 |
 maggio 2004, n. 9, e successive  |
 modificazioni, i benefici di cui |
 all'articolo 133 della legge 23  |
 dicembre 2000, n. 388, si        |
 intendono trasferiti, alle       |
 medesime condizioni di           |
 cofinanziamento regionale ivi    |
 previste, all'articolo 134 della |
 medesima legge n. 388 del 2000,  |Finanziamenti nel settore dei
 nei limiti delle norme di        |trasporti in favore della regione
 contabilita' di Stato.           |Sicilia
 --------------------------------------------------------------------
 529. All'articolo 195 del decreto|
 legislativo 30 aprile 1992, n.   |
 285, e successive modificazioni, |
 dopo il comma 3 e' aggiunto il   |
 seguente:                        |
 "3-bis. A decorrere dal 1º       |
 gennaio 2005, la misura delle    |
 sanzioni amministrative          |
 pecuniarie, aggiornata ai sensi  |
 del comma 3, e' oggetto di       |
 arrotondamento all'unita' di     |
 euro, per eccesso se la frazione |
 decimale e' pari o superiore a 50|Aggiornamento delle sanzioni
 centesimi di euro, ovvero per    |amministrative pecuniarie per
 difetto se e' inferiore a detto  |violazioni del codice della
 limite".                         |strada
 --------------------------------------------------------------------
 530. E' autorizzata la spesa di  |
 1.770.000 euro per l'anno 2005, a|
 sostegno delle realta'           |
 calcistiche femminili FIGC -     |
 Divisione Calcio Femminile - di  |
 serie A, A2 e B per ciascuna     |
 stagione calcistica da ripartire |
 nel seguente modo:               |
 a) 50.000 euro per ciascuna delle|
 squadre iscritte al campionato di|
 serie A (per la stagione         |
 2004-2005 n. 12 squadre          |
 regolarmente iscritte);          |
 b) 25.000 euro per ciascuna delle|
 24 squadre iscritte al campionato|
 di serie A2 (per la stagione     |
 2004-2005 due gironi da 12       |
 squadre ciascuno);               |
 c) 10.000 euro per ciascuna delle|
 57 squadre iscritte al campionato|
 di serie B (per la stagione      |
 2004-2005 cinque gironi da 12,   |
 11, 11 squadre regolarmente      |
 iscritte).                       |
 531. Il contributo di cui al     |
 comma 530 e' corrisposto alle    |
 societa' di serie A e A2 presso  |
 le quali risultano iscritte,     |
 oltre al proprio campionato di   |
 competenza, almeno tre squadre   |
 giovanili, di cui una            |
 appartenente al settore          |
 Primavera, e due sotto l'egida   |
 del settore scolastico, ed a     |
 quelle di serie B presso le quali|
 risulta iscritta una squadra del |
 settore giovanile.               |
 532. I contributi a sostegno     |
 dell'attivita' professionistica  |
 delle suddette squadre non sono  |
 cumulabili con altro genere di   |
 finanziamenti di enti pubblici,  |
 nazionali o locali. Nel caso le  |
 suddette squadre fossero         |
 beneficiarie di contributo da    |
 parte di ente pubblico, la quota |
 ad esse spettante in base al     |
 comma 530 verra' calcolata, a    |
 defalcazione, sulla base di      |
 quanto gia' percepito da altri   |
 enti pubblici.                   |
 533. In caso di rimanenza delle  |
 risorse individuate al comma 530,|
 le stesse vengono accantonate per|
 l'anno successivo ad integrazione|
 di quanto gia' impegnato.        |
 534. Le risorse di cui al comma  |
 530 vengono erogate mediante     |
 bandi dalle amministrazioni      |
 regionali in quota pari al numero|
 di squadre iscritte e            |
 partecipanti, di anno in anno, ai|
 campionati FIGC - Divisione      |
 Calcio Femminile - delle Serie A,|
 A2 e B.                          |Risorse per il calcio femminile
 --------------------------------------------------------------------
 535. Per il finanziamento del    |
 fondo istituito con la legge 27  |
 dicembre 2002, n. 288, per la    |
 concessione dell'assegno         |
 sostitutivo ai grandi invalidi di|
 guerra o per servizio, e'        |
 autorizzata la spesa di 10       |
 milioni di euro per l'anno 2005 e|
 di 15 milioni di euro per gli    |Assegno sostitutivo a grandi
 anni 2006 e 2007.                |invalidi di guerra o per servizio
 --------------------------------------------------------------------
 536. Nei casi in cui l'articolo 1|
 della legge 24 aprile 2003, n.   |
 92, abbia avuto applicazione,    |
 perche' il limite di eta'        |
 pensionabile era inferiore a     |
 quello di 70 anni previsto, sia  |
 pure in via facoltativa, dal     |
 decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
 136, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 27    |
 luglio 2004, n. 186, il periodo  |
 di tre anni di permanenza in     |
 servizio, su richiesta, previsto |
 per i perseguitati politici      |
 antifascisti o razziali dal      |
 citato articolo 1 della legge 21 |
 aprile 2003, n. 92, si deve      |
 intendere fruibile a partire dal |
 nuovo limite di eta'             |
 pensionabile, sia pure           |
 facoltativo, di 70 anni, ai sensi|
 del citato articolo 1-quater del |
 decreto-legge n. 136 del 2004, ed|
 alle medesime condizioni di      |Permanenza in servizio per i
 sospensione dei versamenti       |perseguitati politici
 contributivi ivi previste.       |antifascisti o razziali
 --------------------------------------------------------------------
 537. Onde poter assicurare la    |
 continuita' nel processo di      |
 risanamento e riorganizzazione e |
 il conseguente rilancio del      |
 territorio del Parco Nazionale   |
 d'Abruzzo, Lazio e Molise, e'    |
 autorizzato un contributo        |
 straordinario di 4,5 milioni di  |
 euro per l'anno 2005 a favore    |Finanziamento al Parco nazionale
 dell'Ente Parco.                 |d'Abruzzo, Lazio e Molise
 --------------------------------------------------------------------
 538. Il fondo per il             |
 finanziamento ordinario delle    |
 universita' statali e'           |
 implementato per l'anno 2005 di  |Finanziamento ordinario delle
 11 milioni di euro.              |universita' statali
 --------------------------------------------------------------------
 539. I termini previsti per      |
 l'applicazione della disciplina  |
 del conto economico, di cui al   |
 comma 2 dell'articolo 115 del    |
 decreto legislativo 25 febbraio  |
 1995, n. 77, sono differiti      |
 all'anno 2004 e all'anno 2006,   |
 rispettivamente per i comuni di  |
 cui ai numeri 4 e 4-bis del comma|
 1, lettera d), dell'articolo 8   |
 del decreto legge 27 ottobre     |
 1995, n. 444, convertito, con    |Differimento dei termini per la
 modificazioni, dalla legge 20    |redazione del conto economico
 dicembre 1995, n. 539.           |degli enti locali
 --------------------------------------------------------------------
 540. Ai sensi e per gli effetti  |
 dell'articolo 1, comma 2, della  |
 legge 27 luglio 2000, n. 212,    |
 l'articolo 4 del regio           |
 decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
 652, convertito, con             |
 modificazioni, dalla legge 11    |
 agosto 1939, n. 1249, si         |
 interpreta nel senso che i       |
 fabbricati e le costruzioni      |
 stabili sono costituiti dal suolo|
 e dalle parti ad esso            |
 strutturalmente connesse, anche  |
 in via transitoria, cui possono  |
 accedere, mediante qualsiasi     |
 mezzo di unione, parti mobili    |
 allo scopo di realizzare un unico|
 bene complesso. Pertanto,        |
 concorrono alla determinazione   |
 della rendita catastale, ai sensi|
 dell'articolo 10 del citato regio|
 decreto-legge gli elementi       |
 costitutivi degli opifici e degli|
 altri immobili costruiti per le  |
 speciali esigenze di un'attivita'|
 industriale o commerciale anche  |
 se fisicamente non incorporati al|
 suolo. I trasferimenti erariali  |
 agli enti locali interessati sono|Rideterminazione della rendita
 conseguentemente rideterminati   |catastale di opifici e immobili
 per tutti gli anni in            |costituiti per attivita'
 riferimento.                     |industriale
 --------------------------------------------------------------------
 541. Per far fronte ad esigenze  |
 straordinarie di controllo del   |
 territorio, al fine di potenziare|
 l'impiego del poliziotto e del   |
 carabiniere di quartiere, oltre  |
 alle autorizzazioni alle         |
 assunzioni eventualmente disposte|
 ai sensi dell'articolo 3, commi  |
 54 e 55, della legge 24 dicembre |
 2003, n. 350, sono stanziati 32  |
 milioni di euro per l'anno 2005, |
 56 milioni di euro per l'anno    |
 2006, 86 milioni di euro per     |
 l'anno 2007 e 88 milioni di euro |
 a decorrere dall'anno 2008, per  |
 l'assunzione, in deroga a quanto |
 previsto dal comma 53 del        |
 medesimo articolo 3 della legge  |
 n. 350 del 2003 e dalla presente |
 legge, di 1.324 agenti della     |
 Polizia di Stato e di 1.400      |
 carabinieri, come incremento     |
 d'organico dei rispettivi ruoli. |
 --------------------------------------------------------------------
 542. Alla copertura dei posti per|
 agente della Polizia di Stato di |
 cui al comma 541, si provvede:   |
 a) nel limite di 730 posti per   |
 l'anno 2005, mediante            |
 reclutamento riservato           |
 prioritariamente agli agenti     |
 ausiliari trattenuti della       |
 Polizia di Stato, in servizio al |
 momento della presentazione delle|
 domande e, per il restante, ai   |
 giovani che, al momento della    |
 presentazione delle domande,     |
 hanno concluso il periodo di     |
 servizio di leva nella Polizia di|
 Stato o nell'Arma dei carabinieri|
 quali ausiliari da almeno un anno|
 e da non piu' di quattro anni,   |
 secondo le modalita' ed i criteri|
 stabiliti con decreto del capo   |
 della polizia - direttore        |
 generale della pubblica          |
 sicurezza, d'intesa con il capo  |
 di stato maggiore della difesa.  |
 Anche al predetto personale si   |
 applica la disciplina prevista   |
 per gli agenti ausiliari         |
 trattenuti che abbiano chiesto di|
 essere ammessi nel ruolo degli   |
 agenti e assistenti della Polizia|
 di Stato;                        |
 b) per i restanti 594 posti, per |
 l'anno 2006, per 267 posti,      |
 attraverso i volontari di truppa |
 delle Forze armate, in servizio o|
 in congedo secondo le modalita'  |
 previste dai bandi di concorso ai|
 sensi del regolamento di cui al  |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 2 settembre 1997, n.  |
 332, a partire da quello indetto |
 in data 30 aprile 2001,          |
 pubblicato nella Gazzetta        |
 Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai |
 restanti 327 posti, si provvede  |
 attraverso l'immissione diretta  |
 dei volontari in ferma prefissata|
 di un anno delle Forze armate    |
 idonei ed utilmente collocati    |
 nelle graduatorie di cui         |
 all'articolo 16, comma 3, della  |Poliziotto e carabiniere di
 legge 23 agosto 2004, n. 226, in |quartiere. Ulteriori stanziamenti
 aggiunta alle immissioni di cui  |per l'assunzione di 1.324 agenti
 al comma 4 del medesimo articolo.|della Polizia di Stato.
 --------------------------------------------------------------------
 543. Alla copertura dei posti per|
 carabiniere di cui al comma 541, |
 l'Arma dei carabinieri e'        |
 autorizzata a procedere ad un    |
 reclutamento di carabinieri in   |
 ferma quadriennale:              |
 a) nel limite di 770 posti, per  |
 l'anno 2005 mediante reclutamento|
 riservato ai carabinieri         |
 ausiliari che abbiano completato |
 il servizio di leva, ovvero in   |
 ferma biennale o richiamati nelle|
 forze di completamento, oppure ai|
 carabinieri ausiliari, congedati |
 da non oltre un anno, da         |
 riammettere in servizio ai sensi |
 dell'articolo 8 del decreto      |
 legislativo 12 maggio 1995, n.   |
 198, e successive modificazioni; |
 b) per i restanti 630 posti, per |
 l'anno 2006, per 441 posti,      |
 attraverso i volontari di truppa |
 delle Forze armate, in servizio o|
 in congedo secondo le modalita'  |
 previste dai bandi di concorso ai|
 sensi del regolamento di cui al  |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 2 settembre 1997, n.  |
 332, a partire da quello indetto |
 in data 4 giugno 2002, pubblicato|
 nella Gazzetta Ufficiale, 4ª     |
 serie speciale, n. 47 del 14     |
 giugno 2002. Quanto ai restanti  |
 189 posti, si provvede attraverso|
 l'immissione diretta dei         |
 volontari in ferma prefissata di |
 un anno delle Forze armate idonei|
 ed utilmente collocati nelle     |
 graduatorie di cui all'articolo  |
 16, comma 3, della legge 23      |
 agosto 2004, n. 226, in aggiunta |
 alle immissioni di cui al comma 4|Incremento di organico di 1.400
 del medesimo articolo.           |carabinieri
 --------------------------------------------------------------------
 544. Per l'attuazione del        |
 programma di cooperazione AENEAS,|
 di cui al regolamento (CE) n.    |
 491/2004 del Parlamento europeo e|
 del Consiglio, del 10 marzo 2004,|
 finalizzato a dare ai Paesi terzi|
 interessati assistenza           |
 finanziaria e tecnica in materia |
 di flussi migratori e di asilo,  |
 nonche' per proseguire gli       |
 interventi intesi a realizzare   |
 nei Paesi di accertata           |
 provenienza di flussi di         |
 immigrazione clandestina apposite|
 strutture e' autorizzata la spesa|
 di 23 milioni di euro iscritta in|
 un fondo dello stato di          |
 previsione del Ministero         |
 dell'interno per l'anno 2005 e di|
 20 milioni di euro per l'anno    |
 2006.                            |
 --------------------------------------------------------------------
 545. La spesa di cui al comma 544|
 e' ripartita nel corso delle     |
 gestioni tra le unita'           |
 previsionali di base interessate |
 con decreto del Ministro         |
 dell'interno da comunicare, anche|
 con evidenze informatiche, al    |
 Ministero dell'economia e delle  |
 finanze, tramite l'Ufficio       |
 centrale del bilancio, nonche'   |
 alle competenti Commissioni      |Finanziamento programma di
 parlamentari e alla Corte dei    |cooperazione AENEAS in materia di
 conti.                           |flussi migratori
 --------------------------------------------------------------------
 546. Per conseguire piu' elevati |
 livelli di efficienza ed         |
 efficacia nello svolgimento dei  |
 compiti e delle funzioni         |
 istituzionali, nonche' per       |
 avviare la graduale sostituzione |
 del contingente dei vigili del   |
 fuoco ausiliari di leva, la      |
 dotazione organica del Corpo     |
 nazionale dei vigili del fuoco e'|
 incrementata fino ad un massimo  |
 di cinquecento unita'            |
 complessive. Con decreto del     |
 Ministro dell'interno, di        |
 concerto con il Ministro         |
 dell'economia e delle finanze, si|
 provvede alla distribuzione per  |
 qualifiche dirigenziali e per    |
 profili professionali delle      |
 unita' portate in aumento ai     |
 sensi della presente disposizione|
 nel limite di spesa di euro 5    |
 milioni per l'anno 2005, euro 12 |
 milioni per l'anno 2006 ed euro  |
 13 milioni a decorrere dal 2007. |
 Con successivo decreto del       |
 Ministro dell'interno, da        |
 comunicare al Ministro per la    |
 funzione pubblica, si provvede   |
 alla ripartizione per sedi di    |
 servizio delle unita' portate in |
 aumento ai sensi della presente  |
 disposizione. Alla copertura dei |
 posti derivanti dal presente     |
 incremento di organico           |
 disponibili nel profilo di vigile|
 del fuoco si provvede, nella     |
 misura del 50 per cento, mediante|
 l'assunzione degli idonei della  |
 graduatoria del concorso pubblico|
 a centottantaquattro posti di    |
 vigile del fuoco, indetto con    |
 decreto direttoriale in data 6   |
 marzo 1998, pubblicato nella     |
 Gazzetta Ufficiale, 4ª serie     |
 speciale, n. 24 del 27 marzo     |
 1998, per il rimanente 50 per    |
 cento e per i posti eventualmente|
 non coperti con la predetta      |
 graduatoria, si provvede mediante|
 l'assunzione degli idonei della  |
 graduatoria del concorso per     |
 titolo a centosettantatre posti  |
 di vigile del fuoco, indetto con |
 decreto direttoriale in data 5   |
 novembre 2001, pubblicato nella  |
 Gazzetta Ufficiale, 4ª serie     |
 speciale, n. 92 del 20 novembre  |
 2001. Le predette graduatorie    |
 rimangono valide fino al 31      |
 dicembre 2006. Le assunzioni del |
 personale portato in aumento ai  |
 sensi della presente disposizione|
 sono effettuate in deroga alle   |
 vigenti procedure di             |Aumento della dotazione organica
 programmazione ed approvazione.  |dei Vigili del fuoco
 --------------------------------------------------------------------
 547. Per il potenziamento        |
 dell'attivita' di soccorso       |
 tecnico urgente in materia di    |
 rischi nucleare, batteriologico, |
 chimico e radiologico e per il   |
 proseguimento del programma di   |
 interventi previsto dall'articolo|
 52, comma 7, della legge 28      |
 dicembre 2001, n. 448, per il    |
 Corpo nazionale dei vigili del   |
 fuoco e' autorizzata la spesa di |
 5 milioni di euro per l'anno     |Programma di interventi per la
 2005, di 6 milioni di euro per   |prevenzione dei rischi nucleare,
 l'anno 2006 e di 1 milione per   |batteriologico, chimico e
 l'anno 2007.                     |radiologico.
 --------------------------------------------------------------------
 548. Per le specifiche esigenze  |
 dell'Amministrazione della       |
 pubblica sicurezza, compresa     |
 l'Arma dei carabinieri e le altre|
 forze messe a disposizione delle |
 autorita' provinciali di pubblica|
 sicurezza, finalizzate alla      |
 prevenzione e al contrasto del   |
 terrorismo, anche internazionale,|
 e della criminalita' organizzata,|
 ad integrazione di quanto        |
 previsto dall'articolo 3, commi  |
 151 e 152, della legge 24        |
 dicembre 2003, n. 350, sono      |
 autorizzate:                     |
 a) la spesa di 34 milioni di euro|
 per l'anno 2005, per le esigenze |
 di carattere infrastrutturale e  |
 di investimento, di cui la spesa |
 di 31 milioni di euro iscritta in|
 apposito capitolo dello stato di |
 previsione del Ministero         |
 dell'interno - centro di         |
 responsabilita' pubblica         |
 sicurezza e la spesa di 3 milioni|
 di euro iscritta in apposito     |
 capitolo dello stato di          |
 previsione del Ministero         |
 dell'interno - gabinetto e uffici|
 di diretta collaborazione        |
 all'opera del Ministro - per il  |
 rinnovo e il potenziamento della |
 rete nazionale cifrante;         |
 b) la spesa di 53 milioni di euro|
 per l'anno 2005, per le esigenze |
 correnti, iscritta in apposito   |
 capitolo dello stato di          |
 previsione del Ministero         |
 dell'interno - centro di         |
 responsabilita' sicurezza        |
 pubblica.                        |
 --------------------------------------------------------------------
 549. Ferma restando la specifica |
 finalizzazione, le somme di cui  |
 al comma 548 possono essere      |
 altresi' ripartite nel corso     |
 della gestione tra le unita'     |
 previsionali di base interessate |
 con decreto del Ministro         |
 dell'interno, da comunicare,     |
 anche con evidenze informatiche, |
 al Ministero dell'economia e     |
 delle finanze, tramite l'Ufficio |
 centrale del bilancio, nonche'   |Interventi infrastrutturali per
 alle competenti Commissioni      |la prevenzione e il contrasto del
 parlamentari e alla Corte dei    |terrorismo e della criminalita'
 conti.                           |organizzata
 --------------------------------------------------------------------
 550. All'articolo 26 della legge |
 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il|
 comma 4 sono inseriti i seguenti:|
 "4-bis. In deroga a quanto       |
 previsto dal comma 3, qualora il |
 prezzo di singoli materiali da   |
 costruzione, per effetto di      |
 circostanze eccezionali, subisca |
 variazioni in aumento o in       |
 diminuzione, superiori al 10 per |
 cento rispetto al prezzo rilevato|
 dal Ministero delle              |
 infrastrutture e dei trasporti   |
 nell'anno di presentazione       |
 dell'offerta con il decreto di   |
 cui al comma 4-quater, si fa     |
 luogo a compensazioni, in aumento|
 o in diminuzione, per la         |
 percentuale eccedente il 10 per  |
 cento e nel limite delle risorse |
 di cui al comma 4-sexies.        |
 4-ter. La compensazione e'       |
 determinata applicando la        |
 percentuale di variazione che    |
 eccede il 10 per cento al prezzo |
 dei singoli materiali da         |
 costruzione impiegati nelle      |
 lavorazioni contabilizzate       |
 nell'anno solare precedente al   |
 decreto di cui al comma 4-quater |
 nelle quantita' accertate dal    |
 direttore dei lavori.            |
 4-quater. Il Ministero delle     |
 infrastrutture e dei trasporti,  |
 entro il 30 giugno di ogni anno, |
 a partire dal 30 giugno 2005,    |
 rileva con proprio decreto le    |
 variazioni percentuali annuali   |
 dei singoli prezzi dei materiali |
 da costruzione piu'              |
 significativi.                   |
 4-quinquies. Le disposizioni di  |
 cui ai commi 4-bis, 4-ter e      |
 4-quater si applicano ai lavori  |
 eseguiti e contabilizzati a      |
 partire dal 1º gennaio 2004. A   |
 tal fine il primo decreto di cui |
 al comma 4-quater rileva anche i |
 prezzi dei materiali da          |
 costruzione piu' significativi   |
 rilevati dal Ministero per l'anno|
 2003. Per i lavori aggiudicati   |
 sulla base di offerte anteriori  |
 al 1º gennaio 2003 si fa         |
 riferimento ai prezzi rilevati   |
 dal Ministero per l'anno 2003.   |
 4-sexies. Per le finalita' di cui|
 al comma 4-bis si possono        |
 utilizzare le somme appositamente|
 accantonate per imprevisti, senza|
 nuovi o maggiori oneri per la    |
 finanza pubblica, nel quadro     |
 economico di ogni intervento, in |
 misura non inferiore all'1 per   |
 cento del totale dell'importo dei|
 lavori, fatte salve le somme     |
 relative agli impegni            |
 contrattuali gia' assunti,       |
 nonche' le eventuali ulteriori   |
 somme a disposizione della       |
 stazione appaltante per lo stesso|
 intervento nei limiti della      |
 relativa autorizzazione di spesa.|
 Possono altresi' essere          |
 utilizzate le somme derivanti da |
 ribassi d'asta, qualora non ne   |
 sia prevista una diversa         |
 destinazione sulla base delle    |
 norme vigenti, nonche' le somme  |
 disponibili relative ad altri    |
 interventi ultimati di competenza|
 dei soggetti aggiudicatori nei   |
 limiti della residua spesa       |
 autorizzata; l'utilizzo di tali  |
 somme deve essere autorizzato dal|
 CIPE, qualora gli interventi     |
 siano stati finanziati dal CIPE  |
 stesso.                          |
 4-septies. Le amministrazioni    |
 aggiudicatrici e gli altri enti  |
 aggiudicatori o realizzatori     |
 provvedono ad aggiornare         |
 annualmente i propri prezzari,   |
 con particolare riferimento alle |
 voci di elenco correlate a quei  |
 prodotti destinati alle          |
 costruzioni, che siano stati     |
 soggetti a significative         |
 variazioni di prezzo legate a    |
 particolari condizioni di        |
 mercato. A decorrere dalla data  |
 di entrata in vigore della       |
 presente disposizione, i prezzari|
 cessano di avere validita' il 31 |
 dicembre di ogni anno e possono  |
 essere transitoriamente          |
 utilizzati fino al 30 giugno     |
 dell'anno successivo per i       |
 progetti a base di gara la cui   |
 approvazione sia intervenuta     |
 entro tale data. In caso di      |
 inadempienza da parte dei        |
 predetti soggetti, i prezzari    |
 possono essere aggiornati dalle  |
 competenti articolazioni         |
 territoriali del Ministero delle |
 infrastrutture e dei trasporti di|
 concerto con le regioni          |Prezzo dei materiali da
 interessate".                    |costruzione
 --------------------------------------------------------------------
 551. I provvedimenti             |
 amministrativi relativi alle     |
 misure comunitarie sono          |
 impugnabili con i rimedi previsti|Impugnabilita' provvedimenti
 dalla legge 24 novembre 1981, n. |amministrativi relativi a misure
 689.                             |comunitarie
 --------------------------------------------------------------------
 552. Le controversie aventi ad   |
 oggetto le procedure ed i        |
 provvedimenti in materia di      |
 impianti di generazione di       |
 energia elettrica di cui al      |
 decreto-legge 7 febbraio 2002, n.|
 7, convertito, con modificazioni,|
 dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,|
 e le relative questioni          |
 risarcitorie sono devolute alla  |
 giurisdizione esclusiva del      |
 giudice amministrativo. Alle     |
 controversie di cui al presente  |
 comma si applicano le            |
 disposizioni di cui all'articolo |Controversie in materia di
 23-bis della legge 6 dicembre    |impianti di generazione di
 1971, n. 1034.                   |energia elettrica
 --------------------------------------------------------------------
 553. In attuazione degli impegni |
 derivanti dall'appartenenza      |
 dell'Italia all'Unione europea,  |
 ovvero in esecuzione degli       |
 accordi di collaborazione con i  |
 Paesi interessati, il Ministero  |
 dell'interno e' autorizzato a    |
 provvedere, nel limite di spesa  |
 di 4 milioni di euro per gli anni|
 2005 e 2006 e di 5 milioni di    |
 euro a decorrere dal 2007,       |
 all'integrazione e allo sviluppo |
 della rete degli ufficiali di    |
 collegamento delle Forze di      |
 polizia, incaricati di stabilire |
 e mantenere contatti con le      |
 autorita' dei Paesi di           |
 destinazione o con le            |
 organizzazioni internazionali che|
 vi hanno sede, finalizzati ad    |
 incrementare la cooperazione     |
 internazionale per la prevenzione|
 e repressione della criminalita',|
 dei traffici illeciti            |
 trasnazionali e del terrorismo.  |
 554. Il servizio degli ufficiali |
 di collegamento, scelti tra      |
 funzionari o ufficiali delle     |
 Forze di polizia in servizio     |
 presso il Dipartimento della     |
 pubblica sicurezza o ivi         |
 trasferiti per la specifica      |
 esigenza, e le relative          |
 dipendenze, nonche' le modalita' |
 di selezione, formazione e       |
 assegnazione dei funzionari o    |
 ufficiali interessati ed il      |
 numero degli ufficiali di        |
 collegamento di nuova istituzione|
 sono stabiliti con regolamento   |
 adottato dal Ministro            |
 dell'interno, di concerto con i  |
 Ministri degli affari esteri,    |
 della difesa e dell'economia e   |
 delle finanze. Il predetto       |
 regolamento stabilisce le linee  |
 guida per l'eventuale            |
 utilizzazione degli ufficiali di |
 collegamento nelle rappresentanze|
 diplomatiche e negli uffici      |
 consolari in qualita' di esperti |
 a norma dell'articolo 168 del    |
 decreto del Presidente della     |
 Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,|
 e successive modificazioni.      |
 555. Gli ufficiali di            |
 collegamento possono essere      |
 incaricati, sulla base di        |
 specifici accordi di livello     |
 bilaterale o multilaterale, di   |
 curare gli interessi di uno o    |
 piu' Stati membri dell'Unione    |
 europea, nel rispetto dei vincoli|
 conseguenti dalle disposizioni in|
 vigore e salvo che possa         |
 derivarne un pericolo per gli    |
 interessi nazionali.             |
 556. Con decreto del Ministro    |
 dell'interno, di concerto con il |
 Ministro della difesa, con il    |
 Ministro degli affari esteri e   |
 con il Ministro dell'economia e  |
 delle finanze, sono determinati i|
 trattamenti economici degli      |
 ufficiali di collegamento in     |
 misura non inferiore a quelli    |
 previsti per gli esperti di cui  |
 all'articolo 168 del decreto del |
 Presidente della Repubblica 5    |
 gennaio 1967, n. 18, e successive|Reti di collegamento delle Forze
 modificazioni.                   |di polizia
 --------------------------------------------------------------------
 557. I comuni con popolazione    |
 inferiore ai 5.000 abitanti, i   |
 consorzi tra enti locali gerenti |
 servizi a rilevanza non          |
 industriale, le comunita' montane|
 e le unioni di comuni possono    |
 servirsi dell'attivita'          |
 lavorativa di dipendenti a tempo |
 pieno di altre amministrazioni   |
 locali purche' autorizzati       |Personale degli enti locali.
 dall'amministrazione di          |Utilizzo da parte di altre
 provenienza.                     |amministrazioni
 --------------------------------------------------------------------
 558. All'articolo 23, comma 7,   |
 del testo unico di cui al decreto|
 del Presidente della Repubblica 6|
 giugno 2001, n. 380, sono        |
 aggiunti, in fine, i seguenti    |
 periodi: "Contestualmente        |
 presenta ricevuta dell'avvenuta  |
 presentazione della variazione   |
 catastale conseguente alle opere |
 realizzate ovvero dichiarazione  |
 che le stesse non hanno          |
 comportato modificazioni del     |
 classamento. In assenza di tale  |
 documentazione si applica la     |
 sanzione di cui all'articolo 37, |
 comma 5".                        |Variazioni catastali
 --------------------------------------------------------------------
 559. Fermi restando i requisiti  |
 di cui all'articolo 2 del        |
 decreto-legge 13 marzo 1988, n.  |
 69, convertito, con              |
 modificazioni, dalla legge 13    |
 maggio 1988, n. 153, a decorrere |
 dal periodo di paga in corso al  |
 1º gennaio 2005, l'assegno per il|
 nucleo familiare viene erogato al|
 coniuge dell'avente diritto. Con |
 decreto del Ministro del lavoro e|
 delle politiche sociali, di      |
 concerto con il Ministro         |
 dell'economia e delle finanze,   |
 sono adottate le disposizioni di |Assegni familiari al coniuge
 attuazione del presente comma.   |dell'avente diritto
 --------------------------------------------------------------------
 560. Gli importi da iscrivere nei|
 fondi speciali di cui            |
 all'articolo 11-bis della legge 5|
 agosto 1978, n. 468, introdotto  |
 dall'articolo 6 della legge 23   |
 agosto 1988, n. 362, per il      |
 finanziamento dei provvedimenti  |
 legislativi che si prevede       |
 possano essere approvati nel     |
 triennio 2005-2007, restano      |
 determinati, per ciascuno degli  |
 anni 2005, 2006 e 2007, nelle    |
 misure indicate nelle Tabelle A e|
 B, allegate alla presente legge, |
 rispettivamente per il fondo     |
 speciale destinato alle spese    |
 correnti e per il fondo speciale |
 destinato alle spese in conto    |
 capitale.                        |
 561. Le dotazioni da iscrivere   |
 nei singoli stati di previsione  |
 del bilancio 2005 e triennio     |
 2005-2007, in relazione a leggi  |
 di spesa permanente la cui       |
 quantificazione e' rinviata alla |
 legge finanziaria, sono indicate |
 nella Tabella C allegata alla    |
 presente legge.                  |
 562. Ai sensi dell'articolo 11,  |
 comma 3, lettera f), della legge |
 5 agosto 1978, n. 468, come      |
 sostituita dall'articolo 2, comma|
 16, della legge 25 giugno 1999,  |
 n. 208, gli stanziamenti di spesa|
 per il rifinanziamento di norme  |
 che prevedono interventi di      |
 sostegno dell'economia           |
 classificati fra le spese in     |
 conto capitale restano           |
 determinati, per ciascuno degli  |
 anni 2005, 2006 e 2007, nelle    |
 misure indicate nella Tabella D  |
 allegata alla presente legge.    |
 563. Ai termini dell'articolo 11,|
 comma 3, lettera e), della legge |
 5 agosto 1978, n. 468, le        |
 autorizzazioni di spesa recate   |
 dalle leggi indicate nella       |
 Tabella E allegata alla presente |
 legge sono ridotte degli importi |
 determinati nella medesima       |
 Tabella.                         |
 564. Gli importi da iscrivere in |
 bilancio in relazione alle       |
 autorizzazioni di spesa recate da|
 leggi a carattere pluriennale    |
 restano determinati, per ciascuno|
 degli anni 2005, 2006 e 2007,    |
 nelle misure indicate nella      |
 Tabella F allegata alla presente |
 legge.                           |
 565. A valere sulle              |
 autorizzazioni di spesa in conto |
 capitale recate da leggi a       |
 carattere pluriennale, riportate |
 nella Tabella F allegata alla    |
 presente legge, le               |
 amministrazioni e gli enti       |
 pubblici possono assumere impegni|
 nell'anno 2005, a carico di      |
 esercizi futuri nei limiti       |
 massimi di impegnabilita'        |
 indicati per ciascuna            |
 disposizione legislativa in      |
 apposita colonna della stessa    |
 Tabella, ivi compresi gli impegni|
 gia' assunti nei precedenti      |
 esercizi a valere sulle          |
 autorizzazioni medesime.         |
 566. In applicazione             |
 dell'articolo 11, comma 3,       |
 lettera i-quater), della legge 5 |
 agosto 1978, n. 468, e successive|
 modificazioni, le misure         |
 correttive degli effetti         |
 finanziari di leggi di spesa sono|
 indicate nell'allegato 1 alla    |
 presente legge. A tali misure non|
 si applicano le disposizioni di  |
 cui ai commi da 8 a 11.          |
 567. In applicazione             |
 dell'articolo 46, comma 4, della |
 legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
 le autorizzazioni di spesa e i   |
 relativi stanziamenti confluiti  |
 nei fondi per gli investimenti   |
 dello stato di previsione di     |
 ciascun Ministero interessato    |
 sono indicati nell'allegato 2    |
 alla presente legge.             |Fondi speciali e tabelle
 --------------------------------------------------------------------
 568. La copertura della presente |
 legge per le nuove o maggiori    |
 spese correnti, per le riduzioni |
 di entrata e per le nuove        |
 finalizzazioni nette da iscrivere|
 nel Fondo speciale di parte      |
 corrente viene assicurata, ai    |
 sensi dell'articolo 11, comma 5, |
 della legge 5 agosto 1978, n.    |
 468, e successive modificazioni, |Prospetto di copertura degli
 secondo il prospetto allegato.   |oneri correnti della finanziaria
 --------------------------------------------------------------------
 569. Le disposizioni della       |
 presente legge sono applicabili  |
 nelle regioni a statuto speciale |
 e nelle province autonome di     |Applicazione della legge
 Trento e di Bolzano              |finanziaria nelle regioni a
 compatibilmente con le norme dei |statuto speciale e alle province
 rispettivi statuti.              |autonome
 --------------------------------------------------------------------
 570. Le disposizioni della       |
 presente legge costituiscono     |
 norme di coordinamento della     |
 finanza pubblica per gli enti    |
 territoriali.                    |
 --------------------------------------------------------------------
 571. Il termine del 31 dicembre  |
 2004, di cui al comma 3          |
 dell'articolo 2 della legge 24   |
 dicembre 2003, n. 350,           |
 concernente le agevolazioni      |
 tributarie per la formazione e   |
 l'arrotondamento della proprieta'|
 contadina, e' prorogato al 31    |
 dicembre 2005. Le somme iscritte |
 nel conto residui di stanziamento|
 per l'anno 2004 di pertinenza    |
 dell'unita' previsionale di base |
 3.2.3.4 "informazione e ricerca" |
 dello stato di previsione del    |
 Ministero delle politiche        |
 agricole e forestali destinate   |
 alle azioni di promozione        |
 agricola sono destinate per      |
 l'importo di 30 milioni di euro  |
 all'entrata del bilancio dello   |Formazione e arrotondamento della
 Stato per il 2005.               |proprieta' contadina
 --------------------------------------------------------------------
 572. La presente legge entra in  |
 vigore il 1º gennaio 2005.       |Entrata in vigore
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