Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2005 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 |
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", corredato delle relative note. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004). |
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AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10,
comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia
dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
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1. Per l'anno 2005, il livello |
massimo del saldo netto da |
finanziare resta determinato in |
termini di competenza in 50.000 |
milioni di euro, al netto di |
7.494 milioni di euro per |
regolazioni debitorie. Tenuto |
conto delle operazioni di |
rimborso di prestiti, il livello |
massimo del ricorso al mercato |
finanziario di cui all'articolo |
11 della legge 5 agosto 1978, n. |
468, e successive modificazioni, |
ivi compreso l'indebitamento |
all'estero per un importo |
complessivo non superiore a 2.000|
milioni di euro relativo ad |
interventi non considerati nel |
bilancio di previsione per il |
2005, resta fissato, in termini |
di competenza, in 245.000 milioni|
di euro per l'anno finanziario |
2005. |Risultati differenziali
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2. Per gli anni 2006 e 2007 il |
livello massimo del saldo netto |
da finanziare del bilancio |
pluriennale a legislazione |
vigente, tenuto conto degli |
effetti della presente legge, e' |
determinato, rispettivamente, in |
41.000 milioni di euro ed in |
24.500 milioni di euro, al netto |
di 3.572 milioni di euro per |
l'anno 2006 e 3.176 milioni di |
euro per l'anno 2007, per le |
regolazioni debitorie; il livello|
massimo del ricorso al mercato e'|
determinato, rispettivamente, in |
235.000 milioni di euro ed in |
210.000 milioni di euro. Per il |
bilancio programmatico degli anni|
2006 e 2007, il livello massimo |
del saldo netto da finanziare e' |
determinato, rispettivamente, in |
43.000 milioni di euro ed in |
39.000 milioni di euro ed il |
livello massimo del ricorso al |
mercato e' determinato, |
rispettivamente, in 281.000 |
milioni di euro ed in 246.000 |Livello massimo del saldo netto
milioni di euro. |da finanziare
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3. I livelli del ricorso al |
mercato di cui ai commi 1 e 2 si |
intendono al netto delle |
operazioni effettuate al fine di |
rimborsare prima della scadenza o|
ristrutturare passivita' |
preesistenti con ammortamento a |
carico dello Stato. |Livelli del ricorso al mercato
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4. Per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007, le maggiori entrate |
rispetto alle previsioni |
derivanti dalla normativa vigente|
sono interamente utilizzate per |
la riduzione del saldo netto da |
finanziare, salvo che si tratti |
di assicurare la copertura |
finanziaria di interventi urgenti|
ed imprevisti necessari per |
fronteggiare calamita' naturali, |
improrogabili esigenze connesse |
con la tutela della sicurezza del|
Paese, situazioni di emergenza |
economico-finanziaria ovvero |
riduzioni della pressione fiscale|
finalizzate al conseguimento |
degli obiettivi indicati nel |Destinazione delle maggiori
Documento di programmazione |entrate rispetto alle previsioni,
economico-finanziaria. |a legislazione vigente
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5. Al fine di assicurare il |
conseguimento degli obiettivi di |
finanza pubblica stabiliti in |
sede di Unione europea, indicati |
nel Documento di programmazione |
economico-finanziaria e nelle |
relative note di aggiornamento, |
per il triennio 2005 - 2007 la |
spesa complessiva delle |
amministrazioni pubbliche |
inserite nel conto economico |
consolidato, individuate per |
l'anno 2005 nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge e |
per gli anni successivi |
dall'Istituto nazionale di |
statistica (ISTAT) con proprio |
provvedimento pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale non oltre il |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per |
cento rispetto alle |
corrispondenti previsioni |
aggiornate del precedente anno, |
come risultanti dalla Relazione |
previsionale e programmatica. |
6. Le disposizioni del comma 5 |
non si applicano alle spese per |
gli organi costituzionali, per il|
Consiglio superiore della |
Magistratura, per interessi sui |
titoli di Stato, per prestazioni |
sociali in denaro connesse a |
diritti soggettivi e per |
trasferimenti all'Unione europea |
a titolo di risorse proprie. |
7. Le amministrazioni di cui al |
comma 5, oltre ad applicare le |
specifiche disposizioni di cui ai|
commi successivi, adottano |
comportamenti coerenti con quanto|
previsto nel comma 5.5. Al fine |
di assicurare il conseguimento |
degli obiettivi di finanza |
pubblica stabiliti in sede di |
Unione europea, indicati nel |
Documento di programmazione |
economico-finanziaria e nelle |
relative note di aggiornamento, |
per il triennio 2005 - 2007 la |
spesa complessiva delle |
amministrazioni pubbliche |
inserite nel conto economico |
consolidato, individuate per |
l'anno 2005 nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge e |
per gli anni successivi |
dall'Istituto nazionale di |
statistica (ISTAT) con proprio |
provvedimento pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale non oltre il |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per |
cento rispetto alle |
corrispondenti previsioni |
aggiornate del precedente anno, |
come risultanti dalla Relazione |Limite all'incremento delle spese
previsionale e programmatica. |delle pubbliche amministrazioni
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8. Al fine di assicurare il |
concorso del bilancio dello Stato|
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per il |
triennio 2005-2007 gli |
stanziamenti iniziali di |
competenza e di cassa delle spese|
aventi impatto diretto sul conto |
economico consolidato delle |
pubbliche amministrazioni, tranne|
quelli di cui al comma 6 nonche' |
quelli connessi ad accordi |
internazionali gia' ratificati, a|
limiti di impegno gia' attivati e|
a rate di ammortamento mutui, |
possono essere incrementati entro|
il limite del 2 per cento |
rispetto alle corrispondenti |
previsioni iniziali del |
precedente esercizio ridotte ai |
sensi del decreto-legge 12 luglio|
2004, n. 168, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
luglio 2004, n. 191, intendendosi|
corrispondentemente rideterminate|
le relative autorizzazioni di |
spesa mediante rimodulazione nei |
successivi esercizi. Le dotazioni|
di competenza e di cassa del |
bilancio dello Stato sono |
conseguentemente ridotte secondo |
quanto previsto nell'elenco 2 |
allegato alla presente legge. Per|
gli stanziamenti relativi ad |
oneri di personale si fa |
riferimento alla dinamica |
tendenziale complessiva dei |
relativi livelli di spesa. |
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9. Per il triennio 2005-2007, le |
riassegnazioni di entrate e |
l'utilizzo dei fondi di riserva |
per spese obbligatorie e d'ordine|
e per spese impreviste non |
possono essere superiori a quelli|
del precedente esercizio |
incrementati del 2 per cento. Nei|
casi di particolare necessita' e |
urgenza, il predetto limite puo' |
essere superato, con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri, su proposta del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, da comunicare alle |
competenti Commissioni |Applicazione al bilancio dello
parlamentari e alla Corte dei |Stato del criterio di incremento
conti. |delle spese delle PP.AA.
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10. Le dotazioni indicate nella |
Tabella C allegata alla presente |
legge sono rideterminate, nella |
medesima Tabella, in coerenza con|
i limiti di cui ai commi da 8 a |Rideterminazione dotazioni
14. |Tabella C
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11. Fermo quanto stabilito per |
gli enti locali dal comma 42, la |
spesa annua per studi ed |
incarichi di consulenza conferiti|
a soggetti estranei |
all'amministrazione sostenuta per|
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007 dalle pubbliche |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, esclusi le |
universita', gli enti di ricerca |
e gli organismi equiparati, non |
deve essere superiore a quella |
sostenuta nell'anno 2004. |
L'affidamento di incarichi di |
studio o di ricerca, ovvero di |
consulenze a soggetti estranei |
all'amministrazione in materie e |
per oggetti rientranti nelle |
competenze della struttura |
burocratica dell'ente, deve |
essere adeguatamente motivato ed |
e' possibile soltanto nei casi |
previsti dalla legge ovvero |
nell'ipotesi di eventi |
straordinari. In ogni caso, |
l'atto di affidamento di |
incarichi e consulenze di cui al |
secondo periodo deve essere |
trasmesso alla Corte dei conti. |
L'affidamento di incarichi in |
assenza dei presupposti di cui al|
presente comma costituisce |Limite alle spese per incarichi
illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni
responsabilita' erariale. |alla P.A.
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12. Per ciascuno degli anni 2005,|
2006 e 2007, le pubbliche |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, non possono |
effettuare spese di ammontare |
superiore rispettivamente al 90, |
80 e 70 per cento della spesa |
sostenuta nell'anno 2004, come |
rideterminata ai sensi del |
decreto-legge 12 luglio 2004, n. |
168, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
luglio 2004, n. 191, per |
l'acquisto, la manutenzione, il |
noleggio e l'esercizio di |
autovetture. Ai fini di cui al |
primo periodo, le medesime |
pubbliche amministrazioni sono |
tenute a trasmettere, entro il 31|
marzo 2005, al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato una |
relazione da cui risulti la |
consistenza dei mezzi di |
trasporto a disposizione e la |
loro destinazione. In caso di |
mancata trasmissione della |
relazione nei termini suddetti, |
le pubbliche amministrazioni |
inadempienti non possono |
effettuare, relativamente alle |
spese di cui al primo periodo, |
pagamenti in misura superiore al |
50 per cento della spesa |
complessiva sostenuta nell'anno |Riduzione spese P.A. per
2004. |autovetture.
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13. Sulla base di effettive, |
motivate e documentate esigenze |
delle amministrazioni competenti,|
il Ministro dell'economia e delle|
finanze puo', con proprio |
decreto, stabilire che le |
disposizioni di cui al primo |
periodo del comma 12 non si |
applicano alle spese sostenute da|
specifiche amministrazioni. |
Contestualmente alla loro |
adozione, i decreti di cui al |
primo periodo, corredati da |
apposite relazioni, sono |Esclusione delle spese sostenute
trasmessi alle Camere. |da specifiche amministrazioni
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14. Entro il 30 giugno 2005, il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze trasmette alle Camere una|
relazione concernente lo stato di|
attuazione degli interventi di |
cui ai commi 12 e 13 in cui si |
evidenzino i risultati conseguiti|
in termini di riduzione della |Relazione del Ministro
spesa. |dell'economia e delle finanze
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15. Per l'anno 2005, il concorso |
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per i |
settori di intervento di cui alle|
lettere a), b) e c) del presente |
comma, e' garantito anche |
mediante la limitazione dei |
pagamenti a favore dei soggetti |
beneficiari negli ammontari |
indicati: |
a) strumenti di intervento |
finanziati con i fondi di cui |
agli articoli 60 e 61 della legge|
27 dicembre 2002, n. 289, e |
successive modificazioni: 6.550 |
milioni di euro, ivi compresi gli|
interventi di cui alle lettere b)|
e c) del presente comma per |
complessivi 1.850 milioni di |
euro; |
b) fondo investimenti-incentivi |
alle imprese del Ministero delle |
attivita' produttive: 2.750 |
milioni di euro, ivi comprese le |
risorse erogate dal Fondo |
innovazione tecnologica e gli |
interventi finanziati con gli |
strumenti di cui alla lettera a);|
c) interventi finanziati |
dall'articolo 13, comma 1, della |
legge 1º agosto 2002, n. 166, i |
cui stanziamenti sono iscritti |
nello stato di previsione del |
Ministero delle infrastrutture e |
dei trasporti: 450 milioni di |
euro, ivi inclusi gli interventi |
finanziati con gli strumenti di |
cui alla lettera a). |Limitazione ai pagamenti
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16. Al fine di assicurare il |
rispetto dei limiti di cui al |
comma 15, i soggetti che |
gestiscono le risorse ivi |
indicate trasmettono |
trimestralmente al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento per le politiche di |
sviluppo e di coesione e al |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, le |
informazioni sull'ammontare delle|
somme erogate per singolo |
strumento e intervento |Trasmissione trimestrale di
aggiornando le previsioni |informazioni al Ministero
relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze
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17. Fermo restando il limite |
complessivo dei pagamenti di cui |
al comma 15, pari a 7.900 milioni|
di euro, al fine di garantire gli|
obiettivi di spesa del Fondo per |
le aree sottoutilizzate per |
l'intero territorio nazionale, di|
cui alla revisione di meta' |
periodo del Quadro comunitario di|
sostegno 2000-2006 per le regioni|
dell'obiettivo 1, prevista |
dall'articolo 14 del regolamento |
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, |
del 21 giugno 1999, i limiti |
settoriali di cui al comma 15, |
lettere a), b) e c), possono |
essere modificati con decreto del|
Ministro dell'economia e delle |
finanze, in relazione |
all'andamento dei pagamenti. Per |
le stesse finalita' le |
amministrazioni centrali si |
conformano all'obiettivo di |
destinare al Mezzogiorno almeno |
il 30 per cento della spesa |
ordinaria in conto capitale. Le |
amministrazioni centrali, |
nell'esercizio dei diritti |
dell'azionista nei confronti |
delle societa' di capitali a |
prevalente partecipazione |
pubblica diretta o indiretta, |
adottano le opportune direttive |
per conformarsi ai principi di |
cui al presente comma. |Limiti settoriali
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18. A modifica di quanto |
stabilito dall'articolo 32, comma|
1, della legge 27 dicembre 2002, |
n. 289, per il triennio 2005-2007|
i soggetti titolari di conti |
correnti e di contabilita' |
speciali aperti presso la |
Tesoreria dello Stato, inseriti |
nell'elenco 1 allegato alla |
presente legge, non possono |
effettuare prelevamenti dai |
rispettivi conti aperti presso la|
Tesoreria dello Stato superiori |
all'importo cumulativamente |
prelevato alla fine di ciascun |
bimestre dell'anno precedente |
aumentato del 2 per cento. Sono |
esclusi da tale limite le regioni|
e le province autonome di Trento |
e di Bolzano, gli enti locali di |
cui all'articolo 2, commi 1 e 2, |
del testo unico di cui al decreto|
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, gli enti previdenziali, gli |
enti del Servizio sanitario |
nazionale, il Consiglio nazionale|
dell'economia e del lavoro, il |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, per i conti relativi |
alle funzioni trasferite a |
seguito della trasformazione |
della Cassa depositi e prestiti |
in Spa, le agenzie fiscali di cui|
all'articolo 57 del decreto |
legislativo 30 luglio 1999, n. |
300, ed i conti accesi ai sensi |
dell'articolo 576 del regolamento|
di cui al regio decreto 23 maggio|
1924, n. 827, e successive |
modificazioni. Sono, inoltre, |
esclusi i conti riguardanti |
interventi di politica |
comunitaria, i conti intestati ai|
fondi di rotazione individuati ai|
sensi dell'articolo 93, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, o ai loro gestori, i conti |
relativi ad interventi di |
emergenza, il conto finalizzato |
alla ripetizione di titoli di |
spesa non andati a buon fine, |
nonche' i conti istituiti |Limiti ai prelevamenti dei
nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali
riferimento. |presso la Tesoreria.
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19. I soggetti interessati |
possono richiedere al Ministero |
dell'economia e delle finanze |
deroghe al vincolo di cui al |
comma 18 per effettive e motivate|
esigenze. L'accoglimento della |
richiesta ovvero l'eventuale |
diniego, totale o parziale, e' |
disposto con determinazione |
dirigenziale. Le eccedenze di |
spesa riconosciute in deroga |
devono essere riassorbite; nelle |
more del riassorbimento possono |
essere effettuate solo le spese |
previste per legge o derivanti da|
contratti perfezionati, nonche' |
le spese indifferibili la cui |
mancata effettuazione comporta un|
danno. I prelievi delle |
amministrazioni periferiche dello|
Stato sono regolati con |
provvedimenti del Ministro |
dell'economia e delle finanze. |Deroghe al comma 18
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20. Le disposizioni di cui |
all'articolo 66, comma 1, della |Riduzione giacenze per gli enti
legge 23 dicembre 2000, n. 388, |obbligati a tenere disponibilita'
continuano ad applicarsi per il |liquide nelle contabilita'
triennio 2005-2007. |speciali.
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21. Ai fini della tutela |
dell'unita' economica della |
Repubblica, le regioni, le |
province, i comuni con |
popolazione superiore a 3.000 |
abitanti, nonche' le comunita' |
montane, le comunita' isolane e |
le unioni di comuni con |
popolazione superiore a 10.000 |
abitanti concorrono, in armonia |
con i principi recati dai commi |
da 5 a 7, alla realizzazione |
degli obiettivi di finanza |
pubblica per il triennio |
2005-2007 con il rispetto delle |
disposizioni di cui ai commi da |
22 a 53, che costituiscono |
principi fondamentali del |
coordinamento della finanza |
pubblica ai sensi degli articoli |
117, terzo comma, e 119, secondo |
comma, della Costituzione. |Patto di stabilita' interno
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22. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21: |
a) per l'anno 2005, il complesso |
delle spese correnti e delle |
spese in conto capitale, |
determinato ai sensi del comma |
24, per ciascuna provincia, per |
ciascun comune con popolazione |
superiore a 3.000 abitanti, per |
ciascuna comunita' montana con |
popolazione superiore a 10.000 |
abitanti non puo' essere |
superiore alla corrispondente |
spesa annua mediamente sostenuta |
nel triennio 2001-2003, |
incrementata dell'11,5 per cento |
limitatamente agli enti locali |
che nello stesso triennio hanno |
registrato una spesa corrente |
media pro-capite inferiore a |
quella media pro-capite della |
classe demografica di |
appartenenza e incrementata del |
10 per cento per i restanti enti |
locali. Per le comunita' isolane |
e le unioni di comuni di cui al |
comma 21 l'incremento e' |
dell'11,5 per cento. Per |
l'individuazione della spesa |
media del triennio si tiene conto|
della media dei pagamenti, in |
conto competenza e in conto |
residui, e per l'individuazione |
della popolazione, ai fini |
dell'appartenenza alla classe |
demografica, si tiene conto della|
popolazione residente calcolata |
secondo i criteri previsti |
dall'articolo 156 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267. Con decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze, da emanare entro |
trenta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, e' stabilita la spesa |
media pro-capite per ciascuna |
delle classi demografiche di |
seguito indicate: |
1) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie |
fino a 3.000 Kmq; |
2) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie |
superiore a 3.000 Kmq; |
3) province con popolazione |
superiore a 400.000 abitanti e |
superficie fino a 3.000 Kmq; |
4) province con popolazione |
superiore a 400.000 abitanti e |
superficie superiore a 3.000 Kmq;|
5) comuni da 3.000 a 4.999 |
abitanti; |
6) comuni da 5.000 a 9.999 |
abitanti; |
7) comuni da 10.000 a 19.999 |
abitanti; |
8) comuni da 20.000 a 59.999 |
abitanti; |
9) comuni da 60.000 a 99.999 |
abitanti; |
10) comuni da 100.000 a 249.999 |
abitanti; |
11) comuni da 250.000 a 499.999 |
abitanti; |
12) comuni da 500.000 abitanti ed|
oltre; |
13) comunita' montane con |
popolazione superiore a 10.000 e |
fino a 50.000 abitanti; |
14) comunita' montane con |
popolazione superiore a 50.000 |
abitanti; |
b) per gli anni 2006 e 2007 si |
applica la percentuale di |
incremento del 2 per cento alle |
corrispondenti spese correnti e |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai |Criteri per la definizione dei
commi da 21 a 53. |limiti di spesa per enti locali
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23. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21, per l'anno 2005, il |
complesso delle spese correnti e |
delle spese in conto capitale, |
determinato ai sensi del comma |
24, per ciascuna regione a |
statuto ordinario non puo' essere|
superiore al corrispondente |
ammontare di spese dell'anno 2003|
incrementato del 4,8 per cento. |
Per gli anni 2006 e 2007 si |
applica la percentuale di |
incremento del 2 per cento alle |
corrispondenti spese correnti e |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai |Limiti alle spese per le regioni
commi da 21 a 53. |a statuto ordinario
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24. Il complesso delle spese di |
cui ai commi 22 e 23 e' |
calcolato, sia per la gestione di|
competenza che per quella di |
cassa, quale somma tra le spese |
correnti e quelle in conto |
capitale al netto delle: |
a) spese di personale, cui si |
applica la specifica disciplina |
di settore; |
b) spese per la sanita' per le |
regioni che sono disciplinate dai|
commi da 164 a 188; |
c) spese derivanti |
dall'acquisizione di |
partecipazioni azionarie e di |
altre attivita' finanziarie, dai |
conferimenti di capitale e dalle |
concessioni di crediti; |
d) spese per trasferimenti |
destinati alle amministrazioni |
pubbliche individuate in |
applicazione dei commi da 5 a 7; |
e) spese connesse agli interventi|
a favore dei minori soggetti a |
provvedimenti dell'autorita' |
giudiziaria minorile; |
f) spese per calamita' naturali |
per le quali sia stato dichiarato|
lo stato di emergenza nonche' |
quelle sostenute dai comuni per |
il completamento dell'attuazione |
delle ordinanze emanate dal |
Presidente del Consiglio dei |
ministri a seguito di |
dichiarazioni di stato di |
emergenza. |Calcolo del complesso delle spese
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25. Limitatamente all'anno 2005 |
il complesso delle spese di cui |
al comma 24 e' calcolato anche al|
netto delle spese in conto |
capitale derivanti da interventi |
cofinanziati dall'Unione europea,|
ivi comprese le corrispondenti |Calcolo del complesso delle spese
quote di parte nazionale. |per l'anno 2005
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26. Gli enti possono eccedere i |
limiti di spesa stabiliti dai |
commi 22 e 23 solo per spese di |
investimento e nei limiti dei |
proventi derivanti da alienazione|
di beni immobili, mobili, nonche'|
delle erogazioni a titolo |
gratuito e liberalita'. Le |
regioni possono destinare le |
nuove entrate alla copertura |
degli eventuali disavanzi di |Possibilita', per gli enti
gestione accertati nel settore |locali, di eccedere i limiti di
sanitario. |spesa solo per investimenti.
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27. Le spese in conto capitale |
degli enti locali che eccedono il|
limite di spesa stabilito dai |
commi da 21 a 53 possono essere |
anticipate a carico di un |
apposito fondo istituito presso |
la gestione separata della Cassa |
depositi e prestiti Spa. Il fondo|
e' dotato per l'anno 2005 di euro|
250 milioni. Le anticipazioni |
sono estinte dagli enti locali |
entro il 31 dicembre 2006 e i |
relativi interessi, determinati e|
liquidati sulla base di quanto |
previsto ai commi 2, 3 e 4 |
dell'articolo 6 del decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze 5 dicembre 2003, |
pubblicato nel supplemento |
ordinario alla Gazzetta Ufficiale|
n. 288 del 12 dicembre 2003, |
valutati in 10 milioni di euro, |
sono a carico del bilancio |
statale. Le anticipazioni sono |
corrisposte dalla Cassa depositi |
e prestiti Spa direttamente ai |
soggetti beneficiari secondo |
indicazioni e priorita' fissate |
dal Comitato interministeriale |
per la programmazione economica |
(CIPE). Gli enti locali |
comunicano al CIPE e alla Cassa |
depositi e prestiti Spa, entro il|
31 gennaio 2005, le spese che |
presentano le predette |
caratteristiche e, ove ad esse |
connessi, i progetti a cui si |
riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le
di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti
soggetti beneficiari. |il limite.
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28. Fermo restando quanto |
previsto ai commi 26 e 27, al |
fine di promuovere lo sviluppo |
economico, e' autorizzata la |
spesa di euro 201.500.000 per |
l'anno 2005, di euro 176.500.000 |
per l'anno 2006 e di euro |
170.500.000 per l'anno 2007 per |
la concessione di contributi |
statali al finanziamento di |
interventi diretti a tutelare |
l'ambiente e i beni culturali, e |
comunque a promuovere lo sviluppo|
economico e sociale del |
territorio. Possono accedere ai |
contributi gli interventi |
realizzati dagli enti destinatari|
nei rispettivi territori per il |Contributi per il finanziamento
risanamento e il recupero |di interventi a tutela
dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni
beni culturali. |culturali.
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29. Il Ministro dell'economia e |
delle finanze, individua con |
proprio decreto gli interventi e |
gli enti destinatari dei |
contributi di cui al comma 28 |
sulla base dei progetti |
preliminari da presentare entro |
novanta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, in coerenza con apposito |
atto di indirizzo parlamentare. |
Il Ministero dell'economia e |
delle finanze provvede |
all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari
favore degli enti destinatari. |dei contributi
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30. Al fine di consentire il |
monitoraggio degli adempimenti |
relativi al patto di stabilita' |
interno, anche secondo i criteri |
adottati in contabilita' |
nazionale, le regioni e le |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, le province e i comuni |
con popolazione superiore a |
30.000 abitanti e le comunita' |
montane con popolazione superiore|
a 50.000 abitanti trasmettono |
trimestralmente al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, entro |
trenta giorni dalla fine del |
periodo di riferimento, |
utilizzando il sistema web |
appositamente previsto per il |
patto di stabilita' interno nel |
sito |
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,|
le informazioni riguardanti sia |
la gestione di competenza che |
quella di cassa, attraverso un |
prospetto e con le modalita' |
definiti con decreto del predetto|
Ministero, di concerto con il |
Ministero dell'interno, sentiti |
la Conferenza unificata di cui |
all'articolo 8 del decreto |
legislativo 28 agosto 1997, n. |Monitoraggio adempimenti relativi
281, e l'ISTAT. |al patto di stabilita' interno.
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31. Le province e i comuni con |
popolazione superiore a 5.000 |
abitanti sono tenuti a |
predisporre entro il mese di |
febbraio una previsione di cassa |
cumulata e articolata per |
trimestri del complesso delle |
spese come definite dal comma 24 |
coerente con l'obiettivo annuale,|
che comunicano: le province e i |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti al Ministero |
dell'economia e delle finanze |
attraverso il sistema web, e i |
comuni con popolazione superiore |
a 5.000 e fino a 30.000 abitanti |
alle Ragionerie provinciali dello|
Stato competenti per territorio. |
Il collegio dei revisori dei |
conti dell'ente locale verifica, |
entro il mese successivo al |
trimestre di riferimento, il |
rispetto dell'obiettivo |
trimestrale e la sua coerenza con|
l'obiettivo annuale e, in caso di|
inadempienza, ne da' |
comunicazione sia all'ente che al|
Ministero dell'economia e delle |
finanze, per le province e i |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti attraverso il |
predetto sistema web, e alle |
Ragionerie provinciali dello |
Stato competenti per territorio |
per i comuni con popolazione |
superiore a 5.000 e fino a 30.000|
abitanti. I comuni con |
popolazione superiore a 3.000 e |
fino a 5.000 abitanti e le |
comunita' montane con popolazione|
superiore a 10.000 abitanti |
predispongono, entro il mese di |
marzo, una previsione di cassa |
semestrale alla cui verifica e |
comunicazione alle Ragionerie |
provinciali dello Stato |
competenti per territorio |
provvede il revisore dei conti |
dell'ente. A seguito |
dell'accertamento del mancato |
rispetto dell'obiettivo |
trimestrale, o semestrale, gli |
enti sono tenuti nel trimestre, o|
nel semestre, successivo a |
riassorbire lo scostamento |
registrato intervenendo sui |
pagamenti, computati ai sensi del|
comma 24, nella misura necessaria|
a garantire il rientro delle |
spese nei limiti stabiliti. |
Restano ferme per il mancato |
conseguimento degli obiettivi |
annuali le disposizioni recate |Previsioni di cassa per province
dai commi 32, 33, 34 e 35. |e comuni
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32. Per gli enti locali, l'organo|
di revisione |
economico-finanziaria previsto |
dall'articolo 234 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, verifica il |
rispetto degli obiettivi annuali |
del patto, sia in termini di |
competenza che di cassa, e in |
caso di mancato rispetto ne da' |
comunicazione al Ministero |
dell'interno sulla base di un |
modello e con le modalita' che |
verranno definiti con decreto del|
Ministero dell'interno, di |Verifica del rispetto degli
concerto con il Ministero |obiettivi del patto di
dell'economia e delle finanze. |stabilita'.
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33. Gli enti locali che non hanno|
rispettato gli obiettivi del |
patto di stabilita' interno |
stabiliti per l'anno precedente |
non possono a decorrere dall'anno|
2006: |
a) effettuare spese per acquisto |
di beni e servizi in misura |
superiore alla corrispondente |
spesa dell'ultimo anno in cui si |
e' accertato il rispetto degli |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno, ovvero, ove l'ente sia |
risultato sempre inadempiente, in|
misura superiore a quella del |
penultimo anno precedente ridotta|
del 10 per cento. Per gli enti |
locali soggetti al patto di |
stabilita' interno dall'anno 2005|
il limite e' commisurato, in sede|
di prima applicazione, al livello|
delle spese dell'anno 2003; |
b) procedere ad assunzioni di |
personale a qualsiasi titolo; |Limitazioni per gli enti locali
c) ricorrere all'indebitamento |che non hanno rispettato il patto
per gli investimenti. |di stabilita'.
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34. La disposizione di cui al |
comma 33 si applica anche nel |
2005 per le province e i comuni |
con popolazione superiore a 5.000|
abitanti che non hanno rispettato|
gli obiettivi del patto di |
stabilita' interno per l'anno |
2004. |Estensione a province e comuni
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35. A decorrere dall'anno 2006, i|
mutui e i prestiti obbligazionari|
posti in essere dagli enti di cui|
al comma 21 con istituzioni |
creditizie e finanziarie per il |
finanziamento degli investimenti |
devono essere corredati da |
apposita attestazione da cui |
risulti il conseguimento degli |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente. |
L'istituto finanziatore o |
l'intermediario finanziario non |
possono procedere al |
finanziamento o al collocamento |
del prestito in assenza della |
predetta attestazione, che deve |
essere acquisita anche per l'anno|
2005 con riferimento agli |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno delle province e dei |Adempimenti degli enti locali per
comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti
a 5.000 abitanti. |obbligazionari con banche.
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36. Gli enti di nuova istituzione|
nell'anno 2005, o negli anni |
successivi, sono soggetti alle |
regole dei commi da 21 a 53 |
dall'anno in cui e' disponibile |
la base di calcolo su cui |
applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni
stabiliti al comma 22. |agli enti di nuova istituzione.
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37. Attraverso le loro |
associazioni, le province, i |
comuni e le comunita' montane |
concorrono al monitoraggio |
sull'andamento delle spese. Le |
comunicazioni previste dai commi |
30, 31 e 32 sono trasmesse anche |
all'Unione delle province |
d'Italia (UPI), all'Associazione |
nazionale dei comuni italiani |
(ANCI) e all'Unione nazionale |Concorrenza delle associazioni
comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio
(UNCEM), per via telematica. |della spesa pubblica.
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38. Per gli esercizi 2005, 2006 e|
2007, le regioni a statuto |
speciale e le province autonome |
di Trento e di Bolzano |
concordano, entro il 31 marzo di |
ciascun anno, con il Ministero |
dell'economia e delle finanze, il|
livello delle spese correnti e in|
conto capitale, nonche' dei |
relativi pagamenti, in coerenza |
con gli obiettivi di finanza |
pubblica per il periodo |
2005-2007. In caso di mancato |
accordo si applicano le |Esclusione dal limite delle spese
disposizioni di cui ai commi da |per le regioni a statuto
21 a 53. |speciale.
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39. Per gli enti locali dei |
rispettivi territori provvedono |
alle finalita' di cui ai commi da|
21 a 53 le regioni a statuto |
speciale e le province autonome |
di Trento e di Bolzano ai sensi |
delle competenze alle stesse |
attribuite dai rispettivi statuti|
di autonomia e dalle relative |
norme di attuazione. Qualora le |
predette regioni e province |
autonome non provvedano entro il |
31 marzo di ciascun anno, si |
applicano, per gli enti locali |
dei rispettivi territori, le |Regioni a statuto speciale e le
disposizioni di cui ai commi da |province autonome di Trento e di
21 a 53. |Bolzano
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40. Resta ferma la facolta' delle|
regioni e delle province autonome|
di Trento e di Bolzano di |
estendere le regole del patto di |
stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto
degli enti ed organismi |speciale e le province autonome
strumentali. |di Trento e di Bolzano
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41. Sono abrogate le disposizioni|
recate dall'articolo 29 della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
successive modificazioni, |
limitatamente alle regole del |
patto di stabilita' interno |
previsto per gli enti |
territoriali per gli anni 2005 e |
successivi. |Abrogazioni di norme
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42. L'affidamento da parte degli |
enti locali di incarichi di |
studio o di ricerca, ovvero di |
consulenze a soggetti estranei |
all'amministrazione, deve essere |
adeguatamente motivato con |
specifico riferimento all'assenza|
di strutture organizzative o |
professionalita' interne all'ente|
in grado di assicurare i medesimi|
servizi, ad esclusione degli |
incarichi conferiti ai sensi |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni. |
In ogni caso l'atto di |
affidamento di incarichi e |
consulenze di cui al primo |
periodo deve essere corredato |
della valutazione dell'organo di |
revisione economico-finanziaria |
dell'ente locale e deve essere |
trasmesso alla Corte dei conti. |
L'affidamento di incarichi in |
difformita' dalle previsioni di |
cui al presente comma costituisce|
illecito disciplinare e determina|
responsabilita' erariale. Le |
disposizioni di cui al presente |Motivazione, da parte degli enti
comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di
popolazione superiore a 5.000 |consulenza a soggetti estranei
abitanti. |all'amministrazione.
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43. I proventi delle concessioni |
edilizie e delle sanzioni |
previste dal testo unico di cui |
al decreto del Presidente della |
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,|
possono essere destinati al |
finanziamento di spese correnti |
entro il limite del 75 per cento |
per il 2005 e del 50 per cento |Utilizzo proventi concessioni
per il 2006. |edilizie e relative sanzioni.
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44. All'articolo 204 del testo |
unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
0a) al comma 1, dopo le parole: |
"nuovi mutui" sono inserite le |
seguenti: "e accedere ad altre |
forme di finanziamento reperibili|
sul mercato" e le parole: "25 per|
cento" sono sostituite dalle |
seguenti: "12 per cento"; |
b) dopo il comma 2, e' inserito |
il seguente: |
"2-bis. Le disposizioni del comma|
2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per
alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte
cui l'ente locale acceda". |degli enti locali.
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45. Gli enti che alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge superino il limite di |
indebitamento di cui al comma 1 |
dell'articolo 204 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, come |
modificato dal comma 44, sono |
tenuti a ridurre il proprio |
livello di indebitamento entro i |
seguenti termini: |
a) un importo annuale degli |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 20 per cento entro la fine |
dell'esercizio 2008; |
b) un importo annuale degli |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 16 per cento entro la fine |
dell'esercizio 2010; |
c) un importo annuale degli |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 12 per cento entro la fine |Obbligo di riduzione del livello
dell'esercizio 2013. |di indebitamento.
--------------------------------------------------------------------
46. All'articolo 101 del testo |
unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1, le parole: |
"quattro anni" sono sostituite |
dalle seguenti: "due anni"; |
b) al comma 4, le parole: |Riduzione del periodo di
"quattro anni" sono sostituite |collocazione in disponibilita'
dalle seguenti: "due anni". |per i segretari comunali.
--------------------------------------------------------------------
47. In vigenza di disposizioni |
che stabiliscono un regime di |
limitazione delle assunzioni di |
personale a tempo indeterminato, |
sono consentiti trasferimenti per|
mobilita', anche |
intercompartimentale, tra |
amministrazioni sottoposte al |
regime di limitazione, nel |
rispetto delle disposizioni sulle|
dotazioni organiche e, per gli |
enti locali, purche' abbiano |
rispettato il patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente. |Trasferimenti per mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
48. In caso di mobilita' presso |
altre pubbliche amministrazioni, |
con la conseguente cancellazione |
dall'albo, nelle more della nuova|
disciplina contrattuale, i |
segretari comunali e provinciali |
appartenenti alle fasce |
professionali A e B possono |
essere collocati, analogamente a |
quanto previsto per i segretari |
appartenenti alla fascia C, nella|
categoria o area professionale |
piu' alta prevista dal sistema di|
classificazione vigente presso |
l'amministrazione di |
destinazione, previa espressa |Collocazione professionale dei
manifestazione di volonta' in |segretari comunali in caso di
tale senso. |mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
49. Nell'ambito del processo di |
mobilita' di cui al comma 48, i |
soggetti che abbiano prestato |
servizio effettivo di ruolo come |
segretari comunali o provinciali |
per almeno tre anni e che si |
siano avvalsi della facolta' di |
cui all'articolo 18 del |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 4 |
dicembre 1997, n. 465, sono |
inquadrati, nei limiti del |
contingente di cui al comma 96, |
nei ruoli unici delle |
amministrazioni in cui prestano |
servizio alla data di entrata in |
vigore della presente legge, |
ovvero di altre amministrazioni |
in cui si riscontrano carenze di |
organico, previo consenso |
dell'interessato, ai sensi ed |
agli effetti delle disposizioni |
in materia di mobilita' e delle |
condizioni del contratto |Inquadramento dei segretari
collettivo vigenti per la |comunali in caso di mobilita' nei
categoria. |ruoli unici.
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50. All'articolo 10, comma 10, |
lettera c), del decreto-legge 18 |
gennaio 1993, n. 8, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
marzo 1993, n. 68, le parole: |
"lire 50.000" e "lire 150.000" |Aumento diritti di segreteria per
sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e
dalle seguenti: "euro 51,65" e |denuncia di inizio
"euro 516,46". |dell'attivita'.
--------------------------------------------------------------------
51. Per gli anni 2005, 2006 e |
2007 e' consentita la variazione |
in aumento dell'aliquota di |
compartecipazione |
dell'addizionale comunale |
all'imposta sul reddito delle |
persone fisiche, di cui al comma |
3 dell'articolo 1 del decreto |
legislativo 28 settembre 1998, n.|
360, e successive modificazioni, |
ai soli enti che, alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, non si siano avvalsi della|
facolta' di aumentare la suddetta|
addizionale. L'aumento deve |
comunque essere limitato entro la|
misura complessiva dello 0,1 per |
cento. Fermo restando quanto |
stabilito al primo e al secondo |
periodo, fino al 31 dicembre 2006|
restano sospesi gli effetti degli|
aumenti delle addizionali e delle|
maggiorazioni di cui alla lettera|
a) del comma 1 dell'articolo 3 |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, eventualmente deliberati. |
Gli effetti decorrono, in ogni |
caso, dal periodo d'imposta |
successivo alla predetta data. |Addizionali IRE ed IRAP.
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52. Ai fini del comma 2 |
dell'articolo 4 del decreto |
legislativo 12 dicembre 2003, n. |
344, e' istituito per l'anno |
2005, presso lo stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno, il fondo per il |
rimborso agli enti locali delle |
minori entrate derivanti |
dall'abolizione del credito |
d'imposta con una dotazione di 10|
milioni di euro. Con regolamento |
emanato ai sensi dell'articolo |
17, comma 1, della legge 23 |
agosto 1988, n. 400, su proposta |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze, di concerto con il|
Ministro dell'interno, sono |
dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad
della disposizione di cui al |enti locali delle minori entrate
presente comma e per la |derivanti dall'abolizione del
ripartizione del fondo. |credito d'imposta.
--------------------------------------------------------------------
|Soppressione della riduzione dei
|trasferimenti agli enti locali
|per mancata certificazione del
|requisito che attesti la
53. All'articolo 3, comma 51, |corresponsione del trattamento
della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso
350, il secondo periodo e' |nei ruoli speciali ad
soppresso. |esaurimento.
--------------------------------------------------------------------
54. Per l'anno 2005 e' istituito,|
presso il Ministero dell'interno,|
con finalita' di riequilibrio |
economico e sociale, il fondo per|
l'insediamento nei comuni montani|
con popolazione inferiore a 1.000|
abitanti, sottodotati ai sensi |
del decreto legislativo 30 giugno|
1997, n. 244, con una dotazione |
di 5 milioni di euro per il 2005.|
--------------------------------------------------------------------
55. Il fondo di cui al comma 54 |
e' finalizzato, oltre a quanto |
previsto dal medesimo comma 54, |
al riequilibrio insediativo, |
quindi all'incentivazione |
dell'insediamento nei centri |
abitati di attivita' artigianali |
e commerciali, al recupero di |
manufatti, edifici e case rurali |
per finalita' economiche e |
abitative, al recupero degli |Fondo insediamento comuni montani
antichi mestieri. |sottodotati.
--------------------------------------------------------------------
56. Entro sessanta giorni dalla |
data di entrata in vigore della |
presente legge il Ministro |
dell'interno definisce con |
proprio decreto i criteri di |
ripartizione e le modalita' per |Criteri di ripartizione e
l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai
ai commi 54 e 55. |finanziamenti
--------------------------------------------------------------------
57. Per il triennio 2005-2007, |
gli enti indicati nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge, ad |
eccezione degli enti di |
previdenza di cui ai decreti |
legislativi 30 giugno 1994, n. |
509, e successive modificazioni, |
e 10 febbraio 1996, n. 103, e |
successive modificazioni, delle |
altre associazioni e fondazioni |
di diritto privato e degli enti |
del sistema camerale, possono |
incrementare per l'anno 2005 le |
proprie spese, al netto delle |
spese di personale, in misura non|
superiore all'ammontare delle |
spese dell'anno 2003 incrementato|
del 4,5 per cento. Per gli anni |
2006 e 2007 si applica la |
percentuale di incremento del 2 |
per cento alle corrispondenti |
spese determinate per l'anno |
precedente con i criteri |
stabiliti dal presente comma. Per|
le spese di personale si applica |
la specifica disciplina di |
settore. Alle regioni e agli enti|
locali di cui ai commi da 21 a |
53, agli enti del Servizio |
sanitario nazionale di cui ai |
commi da 164 a 188, nonche' agli |
enti indicati nell'articolo 3, |
commi 1 e 2, della legge 24 |Limite all'incremento delle spese
dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non
la disciplina ivi prevista. |territoriali.
--------------------------------------------------------------------
58. Con riferimento alla perdita |
di gettito realizzata dalle |
regioni a statuto ordinario per |
gli anni 2003 e successivi, a |
seguito della riduzione |
dell'accisa sulla benzina non |
compensata dal maggior gettito |
delle tasse automobilistiche, |
come determinato dall'articolo |
17, comma 22, della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, viene |
riconosciuto l'importo di euro |
342,583 milioni. Detto importo e'|
ripartito tra le regioni entro il|
30 aprile 2005, con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, sentita la Conferenza |
permanente per i rapporti tra lo |
Stato, le regioni e le province |
autonome di Trento e di Bolzano, |
e integra i trasferimenti |
soppressi di cui all'articolo 1, |
comma 1, del decreto legislativo |
18 febbraio 2000, n. 56, ai fini |
dell'aliquota definitiva da |
determinare entro il 31 luglio |
2005 ai sensi dell'articolo 5, |
comma 3, del medesimo decreto |
legislativo n. 56 del 2000, e |
successive modificazioni. Il |
decreto e' predisposto sulla base|
della proposta delle regioni da |Ristoro minori entrate accise su
presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto
permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate
Stato, le regioni e le province |dall'aumento delle tasse
autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche.
--------------------------------------------------------------------
59. Ai fini della determinazione |
dell'aliquota definitiva di cui |
al comma 58 si tiene altresi' |
conto dei trasferimenti |
attribuiti per l'anno 2004 alle |
regioni a statuto ordinario in |
applicazione dell'articolo 70 |
della legge 28 dicembre 2001, n. |
448. Il fondo di cui al citato |Determinazione dell'aliquota
articolo 70 e' soppresso. |definitiva
--------------------------------------------------------------------
60. Il Fondo di cui all'articolo |
52, comma 8, della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, e' |Utilizzo del Fondo per le
utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti
delle funzioni conferite agli |locali, anche per l'attuazione
enti territoriali ai sensi |dell'art. 118 della Cost.
dell'articolo 7 della legge 5 |(esercizio di funzioni
giugno 2003, n. 131. |amministrative).
--------------------------------------------------------------------
61. Salvo quanto disposto nel |
comma 175, la sospensione degli |
aumenti delle addizionali |
all'imposta sul reddito e delle |
maggiorazioni dell'aliquota |
dell'imposta regionale sulle |
attivita' produttive di cui |
all'articolo 3, comma 1, lettera |
a), della legge 27 dicembre 2002,|
n. 289, e all'articolo 2, comma |
21 della legge 24 dicembre 2003, |
n. 350, e' confermata sino al 31 |
dicembre 2005. Resta ferma |
l'applicazione del comma 22 |
dell'articolo 2 della legge n. |
350 del 2003 alle disposizioni |
regionali in materia di IRAP |
diverse da quelle riguardanti la |
maggiorazione dell'aliquota, |
nonche', unitamente al comma 23 |
del medesimo articolo, alle |
disposizioni regionali in materia|
di tassa automobilistica; le |
regioni possono modificare tali |
disposizioni nei soli limiti dei |
poteri loro attribuiti dalla |
normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e
ed in conformita' con essa. |IRAP
--------------------------------------------------------------------
62. Sono autorizzate, a carico di|
somme a qualsiasi titolo |
spettanti, le compensazioni degli|
importi a credito e a debito di |
ciascuna regione, connessi alle |
perdite di entrata realizzate |
dalle stesse per effetto delle |
disposizioni recate dall'articolo|
17, comma 22, della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, indicate, |
solo a questo fine, nella tabella|
di riparto approvata con decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze sulla base della |
proposta presentata dalle regioni|
in sede di Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Tale |
compensazione sara' effettuata |
dal Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento |
della Ragioneria generale dello |Compensazione importi a credito e
Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione
eguale importo a partire |connessi a perdite da tassa
dall'esercizio 2005. |automobilistica.
--------------------------------------------------------------------
63. I trasferimenti erariali per |
l'anno 2005 di ogni singolo ente |
locale sono determinati in base |
alle disposizioni recate |
dall'articolo 31, comma 1, primo |
periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli
2002, n. 289. |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
64. Per l'anno 2005, l'incremento|
delle risorse, pari a 340 milioni|
di euro, derivante dal reintegro |
della riduzione dei trasferimenti|
erariali conseguente alla |
cessazione dell'efficacia delle |
disposizioni di cui all'articolo |
24, comma 9, della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, e' |
attribuito, quanto ad euro 260 |
milioni, a favore degli enti |
locali per confermare i |
contributi di cui all'articolo 3,|
commi 27, 35, secondo periodo, 36|
e 141, della legge 24 dicembre |
2003, n. 350, e quanto ad 80 |
milioni di euro in favore dei |
comuni di cui all'articolo 9, |
comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento
30 giugno 1997, n. 244. |delle risorse
--------------------------------------------------------------------
65. Le disposizioni in materia di|
compartecipazione provinciale e |
comunale al gettito dell'imposta |
sul reddito delle persone fisiche|
di cui all'articolo 31, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, gia' confermate per l'anno |
2004 dall'articolo 2, comma 18, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione
350, sono prorogate per l'anno |provinciale e comunale al gettito
2005. |dell'IRPEF.
--------------------------------------------------------------------
66. Gli enti locali di cui |
all'articolo 2, comma 1, del |
testo unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, hanno facolta' di utilizzare|
le entrate derivanti dal |
plusvalore realizzato con |
l'alienazione di beni |
patrimoniali, inclusi i beni |
immobili, per il rimborso della |Utilizzo plusvalore alienazione
quota di capitale delle rate di |beni patrimoniali per rimborso
ammortamento dei mutui. |rate ammortamento mutui.
--------------------------------------------------------------------
67. In deroga alle disposizioni |
dell'articolo 3, comma 3, della |
legge 27 luglio 2000, n. 212, |
concernente l'efficacia temporale|
delle norme tributarie, i termini|
per l'accertamento dell'imposta |
comunale sugli immobili che |
scadono il 31 dicembre 2004 sono |
prorogati al 31 dicembre 2005, |
limitatamente alle annualita' |
d'imposta 2000 e successive. |Proroga termini accertamento ICI.
--------------------------------------------------------------------
68. Al testo unico di cui al |
decreto legislativo 18 agosto |
2000, n. 267, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) all'articolo 42, comma 2, la |
lettera h) e' sostituita dalla |
seguente: |
"h) contrazione di mutui e |
aperture di credito non previste |
espressamente in atti |
fondamentali del consiglio ed |
emissioni di prestiti |
obbligazionari"; |
b) all'articolo 204, comma 2, le |
lettere a) e b) sono sostituite |
dalle seguenti: |
"a) l'ammortamento non puo' avere|
durata inferiore ai cinque anni; |
b) la decorrenza |
dell'ammortamento deve essere |
fissata al 1º gennaio dell'anno |
successivo a quello della stipula|
del contratto. In alternativa, la|
decorrenza dell'ammortamento puo'|
essere posticipata al 1º luglio |
seguente o al 1º gennaio |
dell'anno successivo e, per i |
contratti stipulati nel primo |
semestre dell'anno, puo' essere |
anticipata al 1º luglio dello |
stesso anno"; |
c) dopo l'articolo 205 e' |
inserito il seguente: |
"Art. 205-bis. - (Contrazione di |
aperture di credito) - 1. Gli |
enti locali sono autorizzati a |
contrarre aperture di credito nel|
rispetto della disciplina di cui |
al presente articolo. |
2. Le spese per investimenti |
finanziate con il contratto di |
apertura di credito si |
considerano impegnate all'atto |
della stipula del contratto |
stesso e per l'ammontare |
dell'importo del progetto o dei |
progetti definitivi o esecutivi |
finanziati; alla chiusura |
dell'esercizio le somme oggetto |
del contratto di apertura di |
credito costituiscono residui |
attivi. |
3. Il ricorso alle aperture di |
credito e' possibile solo se |
sussistono le condizioni di cui |
all'articolo 203, comma 1, e nel |
rispetto dei limiti di cui |
all'articolo 204, comma 1, |
calcolati con riferimento |
all'importo complessivo |
dell'apertura di credito |
stipulata. |
4. L'utilizzo del ricavato |
dell'operazione e' sottoposto |
alla disciplina di cui |
all'articolo 204, comma 3. |
5. I contratti di apertura di |
credito devono, a pena di |
nullita', essere stipulati in |
forma pubblica e contenere le |
seguenti clausole e condizioni: |
a) la banca e' tenuta ad |
effettuare erogazioni, totali o |
parziali, dell'importo del |
contratto in base alle richieste |
di volta in volta inoltrate |
dall'ente e previo rilascio da |
parte di quest'ultimo delle |
relative delegazioni di pagamento|
ai sensi dell'articolo 206. |
L'erogazione dell'intero importo |
messo a disposizione al momento |
della contrazione dell'apertura |
di credito ha luogo nel termine |
massimo di tre anni ferma |
restando la possibilita' per |
l'ente locale di disciplinare |
contrattualmente le condizioni |
economiche di un eventuale |
utilizzo parziale; |
b) gli interessi sulle aperture |
di credito devono riferirsi ai |
soli importi erogati. |
L'ammortamento di tali importi |
deve avere una durata non |
inferiore a cinque anni con |
decorrenza dal 1º gennaio o dal |
1º luglio successivi alla data |
dell'erogazione; |
c) le rate di ammortamento devono|
essere comprensive, sin dal primo|
anno, della quota capitale e |
della quota interessi; |
d) unitamente alla prima rata di |
ammortamento delle somme erogate |
devono essere corrisposti gli |
eventuali interessi di |
preammortamento, gravati degli |
ulteriori interessi decorrenti |
dalla data di inizio |
dell'ammortamento e sino alla |
scadenza della prima rata; |
e) deve essere indicata la natura|
delle spese da finanziare e, ove |
necessario, avuto riguardo alla |
tipologia dell'investimento, dato|
atto dell'intervenuta |
approvazione del progetto o dei |
progetti definitivi o esecutivi, |
secondo le norme vigenti; |
f) deve essere rispettata la |
misura massima di tasso |
applicabile alle aperture di |
credito i cui criteri di |
determinazione sono demandati ad |
apposito decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro |
dell'interno, da emanare entro |
novanta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
disposizione. |
6. Le aperture di credito sono |
soggette, al pari delle altre |
forme di indebitamento, al |
monitoraggio di cui all'articolo |
41 della legge 28 dicembre 2001, |
n. 448, nei termini e modalita' |
previsti dal relativo regolamento|
di attuazione, di cui al decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze 1º dicembre 2003, |
n. 389. I modelli per la |
comunicazione delle |
caratteristiche finanziarie delle|
singole operazioni di apertura di|
credito sono pubblicati in |
allegato al decreto di cui alla |
lettera f) del comma 5"; |
d) all'articolo 207, dopo il |
comma 1, e' inserito il seguente:|
"1-bis. A fronte di operazioni di|
emissione di prestiti |
obbligazionari effettuate |
congiuntamente da piu' enti |
locali, gli enti capofila possono|
procedere al rilascio di garanzia|
fideiussoria riferita all'insieme|
delle operazioni stesse. |
Contestualmente gli altri enti |
emittenti rilasciano garanzia |
fideiussoria a favore dell'ente |
capofila in relazione alla quota |
parte dei prestiti di propria |
competenza. Ai fini |
dell'applicazione del comma 4, la|
garanzia prestata dall'ente |
capofila concorre alla formazione|
del limite di indebitamento solo |
per la quota parte dei prestiti |
obbligazionari di competenza |Aperture di credito da parte di
dell'ente stesso". |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
69. Per la gestione del fondo di |
ammortamento del debito di cui |
all'articolo 41, comma 2, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, |
non si applica il principio di |
accentramento di ogni deposito |
presso il tesoriere stabilito |
dagli articoli 209, comma 3, e |
211, comma 2, del testo unico di |
cui al decreto legislativo 18 |Deroga al principio di
agosto 2000, n. 267. |accentramento
--------------------------------------------------------------------
70. All'articolo 41, comma 2, |
primo periodo, della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, sono |
soppresse le parole: "e contrarre|
mutui" e le parole: "o |
dell'accensione". |Modifiche di coordinamento
--------------------------------------------------------------------
71. Lo Stato, le regioni, le |
province autonome di Trento e di |
Bolzano e gli enti locali sono |
tenuti a provvedere, se |
consentito dalle clausole |
contrattuali, alla conversione |
dei mutui con oneri di |
ammortamento anche parzialmente a|
carico dello Stato in titoli |
obbligazionari di nuova emissione|
o alla rinegoziazione, anche con |
altri istituti, dei mutui stessi,|
in presenza di condizioni di |
rifinanziamento che consentano |
una riduzione del valore |
finanziario delle passivita' |
totali. Nel valutare la |
convenienza dell'operazione di |
rifinanziamento si dovra' tenere |
conto anche delle commissioni. In|
caso di mutuo a tasso fisso, per |
la verifica delle condizioni di |
rifinanziamento, lo Stato o |
l'ente pubblico interessato |
osservano regolarmente i tassi di|
mercato e si attivano allorche' |
il tasso swap con scadenza pari |
alla vita media residua del mutuo|
sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli
di almeno un punto percentuale. |obbligazionari.
--------------------------------------------------------------------
72. Gli stanziamenti di bilancio |
previsti per il pagamento dei |
mutui con oneri integralmente o |
parzialmente a carico dello Stato|
sono proporzionalmente adeguati |
ai nuovi piani di ammortamento |
conseguenti alla conclusione |
delle operazioni di conversione o|
rinegoziazione dei mutui di cui |Stanziamenti di bilancio previsti
al comma 71. |per il pagamento dei mutui
--------------------------------------------------------------------
73. Ai fini dell'attuazione di |
quanto stabilito dai commi 71 e |
72 l'ente pubblico e' tenuto a |
trasmettere, entro trenta giorni |
dal perfezionamento delle |
operazioni di cui al comma 71, |
all'amministrazione statale |
interessata, la relativa |
documentazione contrattuale, |
compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione
o di rimborso. |contrattuale
--------------------------------------------------------------------
74. In caso di nuove emissioni di|
titoli obbligazionari con |
rimborso del capitale in un'unica|
soluzione alla scadenza, e' |
necessario che al momento |
dell'emissione venga costituito |
un fondo di ammortamento del |
debito o conclusa una operazione |
di swap per l'ammortamento dello |
stesso, secondo quanto disposto |
dall'articolo 2 del regolamento |
di cui al decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di
dicembre 2003, n. 389. |ammortamento del debito
--------------------------------------------------------------------
75. Al fine del consolidamento |
dei conti pubblici rilevanti per |
il rispetto degli obiettivi |
adottati con l'adesione al patto |
di stabilita' e crescita le rate |
di ammortamento dei mutui |
attivati dalle regioni, dalle |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, dagli enti locali e |
dagli altri enti pubblici ad |
intero carico del bilancio dello |
Stato sono pagate agli istituti |
finanziatori direttamente dallo |
Stato. |Mutui enti locali.
--------------------------------------------------------------------
76. Per le stesse finalita' di |
cui al comma 75 e con riferimento|
agli enti pubblici diversi dallo |
Stato, il debito derivante dai |
mutui e' iscritto nel bilancio |
dell'amministrazione pubblica che|
assume l'obbligo di corrispondere|
le rate di ammortamento agli |
istituti finanziatori, ancorche' |
il ricavato del prestito sia |
destinato ad un'amministrazione |
pubblica diversa. |
L'amministrazione pubblica |
beneficiaria del mutuo, nel caso |
in cui le rate di ammortamento |
siano corrisposte agli istituti |
finanziatori da |
un'amministrazione pubblica |
diversa, iscrive il ricavato del |
mutuo nelle entrate per |
trasferimenti in conto capitale |
con vincolo di destinazione agli |
investimenti. L'istituto |
finanziatore, contestualmente |
alla stipula dell'operazione di |
finanziamento, ne da' notizia |
all'amministrazione pubblica |
tenuta al pagamento delle rate di|
ammortamento che, unitamente alla|
contabilizzazione del ricavato |
dell'operazione tra le accensioni|
di prestiti, provvede |
all'iscrizione del corrispondente|
importo tra i trasferimenti in |
conto capitale al fine di |
consentire la regolazione |Iscrizione in bilancio del debito
contabile dell'operazione. |derivante dai mutui
--------------------------------------------------------------------
77. Le amministrazioni pubbliche |
sono tenute ad adeguarsi alle |
disposizioni di cui ai commi 75 e|
76 con riferimento alle nuove |Adeguamento delle amministrazioni
operazioni finanziarie. |pubbliche
--------------------------------------------------------------------
78. Il Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento del |
tesoro procede alla gestione |
delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni
attive di sua competenza. |attive
--------------------------------------------------------------------
79. Al fine di sperimentare gli |
effetti del superamento del |
sistema di tesoreria unica il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, sentiti la Conferenza |
unificata di cui all'articolo 8 |
del decreto legislativo 28 agosto|
1997, n. 281, il Ministro |
dell'interno e il Ministro |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca, individua con |
proprio decreto una regione, tre |
province, tre comunita' montane, |
sei comuni e tre universita' nei |
quali durante l'anno 2005 i |
trasferimenti statali e le |
entrate proprie affluiscono |
direttamente ai tesorieri degli |
enti. L'individuazione degli |
enti, salvo che per la regione, |
viene effettuata assicurando la |
rappresentativita' per aree |
geografiche; gli enti sono |
comunque individuati tra quelli |
che possono collegarsi, tramite i|
loro tesorieri, al sistema |
informativo delle operazioni |
degli enti pubblici (SIOPE) |
istituito ai sensi dell'articolo |
28, commi 3, 4 e 5, della legge |
27 dicembre 2002, n. 289. La |
rilevazione per via telematica |
riguarda i dati contabili sia ai |
fini del calcolo del fabbisogno |
di cassa sia ai fini del calcolo |
dell'indebitamento netto. Con il |
predetto decreto vengono altresi'|
definiti i criteri, le modalita' |
e i tempi della sperimentazione |
relativa sia alle entrate sia |
alle spese. In relazione ai |
risultati registrati la |
sperimentazione puo' essere |
estesa, nel corso dello stesso |Superamento del sistema della
anno 2005, ad altri enti. |tesoreria unica.
--------------------------------------------------------------------
80. L'articolo 213 del testo |
unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, e' sostituito dal seguente: |
"Art. 213. - (Gestione |
informatizzata del servizio di |
tesoreria) - 1. Qualora |
l'organizzazione dell'ente e del |
tesoriere lo consentano il |
servizio di tesoreria puo' essere|
gestito con modalita' e criteri |
informatici e con l'uso di |
ordinativi di pagamento e di |
riscossione informatici, in luogo|
di quelli cartacei, le cui |
evidenze informatiche valgono a |
fini di documentazione, ivi |
compresa la resa del conto del |
tesoriere di cui all'articolo |
226. |
2. La convenzione di tesoreria di|
cui all'articolo 210 puo' |
prevedere che la riscossione |
delle entrate e il pagamento |
delle spese possano essere |
effettuati, oltre che per |
contanti presso gli sportelli di |
tesoreria, anche con le modalita'|
offerte dai servizi elettronici |
di incasso e di pagamento |
interbancari. |
3. Gli incassi effettuati dal |
tesoriere mediante i servizi |
elettronici interbancari danno |
luogo al rilascio di quietanza o |
evidenza bancaria ad effetto |
liberatorio per il debitore; le |
somme rivenienti dai predetti |
incassi sono versate alle casse |
dell'ente, con rilascio della |
quietanza di cui all'articolo |
214, non appena si rendono |
liquide ed esigibili in relazione|
ai servizi elettronici adottati e|
comunque nei tempi previsti nella|
predetta convenzione di |Gestione informatizzata del
tesoreria". |servizio di tesoreria.
--------------------------------------------------------------------
81. Ai fini della |
razionalizzazione e della |
semplificazione dell'attivita' |
amministrativa, con decreto da |
adottare ai sensi dell'articolo |
17, comma 3, della legge 23 |
agosto 1988, n. 400, di concerto |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, entro novanta |
giorni dalla data di entrata in |
vigore della presente legge, il |
Ministro degli affari esteri |
emana disposizioni per la |
semplificazione della gestione |
finanziaria degli uffici |Semplificazione gestione
all'estero. |finanziaria uffici all'estero.
--------------------------------------------------------------------
82. Per il contrasto e la |
prevenzione del rischio di |
utilizzazione illecita di |
finanziamenti pubblici, tutti gli|
enti e le societa' che fruiscono |
di finanziamenti a carico di |
bilanci pubblici o dell'Unione |
europea, anche sotto forma di |
esenzioni, incentivi o |
agevolazioni fiscali, in materia |
di avviamento, aggiornamento e |
formazione professionale, |
utilizzazione di lavoratori, |
sgravi contributivi per personale|
addetto all'attivita' produttiva,|
devono dotarsi entro il 31 |
ottobre 2005 di specifiche misure|
organizzative e di funzionamento |
idonee a prevenire il rischio del|
compimento di illeciti nel loro |
interesse o a loro vantaggio, nel|
rispetto dei principi previsti |
dal decreto legislativo 8 giugno |
2001, n. 231, predisposte ovvero |
verificate ed approvate dall'ente|
di cui al decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri 19 |
marzo 2003, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 |
giugno 2003, secondo tariffe, |
predeterminate e pubbliche, |
determinate sulla base del costo |
effettivo del servizio, |
attribuite allo stesso ente |
mediante riassegnazione ai sensi |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
10 novembre 1999, n. 469. |
Dell'avvenuta adozione delle |
misure indicate al primo periodo |
viene data comunicazione al |
competente comitato di |
coordinamento finanziario |
regionale, per l'adozione delle |
rispettive iniziative ispettive e|
di verifica nei confronti dei |
soggetti che non risultino avere |
adottato le citate misure |
organizzative e di funzionamento.|
L'Agenzia delle entrate comunica |
con evidenze informatiche |
all'ente di cui al primo periodo |
l'elenco dei soggetti che |
dichiarano di fruire delle |
agevolazioni o degli incentivi |
citati, per l'adozione delle |
conseguenti iniziative. |
Dall'attuazione del presente |Contrasto al rischio di atti
comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che
o maggiori oneri per la finanza |utilizzano finanziamenti
pubblica. |pubblici.
--------------------------------------------------------------------
83. Al fine di incentivare il |
passaggio dal sistema |
contributivo-indennizzatorio per |
danni all'agricoltura al sistema |
assicurativo contro i danni, |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), del decreto legislativo |
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di |
solidarieta' nazionale - |
interventi indennizzatori, e' |
ridotta di 50 milioni di euro per|
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e|
il corrispondente importo e' |
destinato agli interventi |
agevolativi per la stipula di |
contratti assicurativi contro i |
danni in agricoltura alla |
produzione e alle strutture, di |
cui all'articolo 1, comma 3, |
lettera a), del decreto |
legislativo 29 marzo 2004, n. |
102, Fondo di solidarieta' |
nazionale - incentivi |Sistema assicurativo contro i
assicurativi. |danni all'agricoltura.
--------------------------------------------------------------------
84. All'articolo 15 del decreto |
legislativo 29 marzo 2004, n. |
102, il comma 3 e' sostituito dal|
seguente: |
"3. Per la dotazione finanziaria |
del Fondo di solidarieta' |
nazionale-incentivi assicurativi |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettera |
a), si provvede ai sensi |
dell'articolo 11, comma 3, |
lettera f), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive |
modificazioni. Per la dotazione |
finanziaria del Fondo di |
solidarieta' nazionale - |
interventi indennizzatori, |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), si provvede a valere |
sulle risorse del Fondo di |
protezione civile, come |
determinato ai sensi |
dell'articolo 11, comma 3, |
lettera d), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive |
modificazioni, nel limite |
stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a
finanziaria". |sostegno delle imprese agricole.
--------------------------------------------------------------------
85. Per gli stessi fini di cui al|
comma 83, per l'anno 2005 la |
dotazione del Fondo per la |
riassicurazione dei rischi, |
istituito presso l'Istituto per |
studi, ricerche e informazioni |
sul mercato agricolo (ISMEA), ai |
sensi dell'articolo 127, comma 3,|
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e' incrementata di 50 |
milioni di euro, di cui 5 milioni|
di euro da destinare |
preferenzialmente agli interventi|
di riassicurazione relativi ai |Incremento Fondo riassicurazione
fondi rischi di mutualita'. |rischi ISMEA.
--------------------------------------------------------------------
86. Per gli interventi previsti |
all'articolo 66, comma 3, della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, |
la dotazione del Fondo di |
investimento nel capitale di |
rischio, previsto dal regolamento|
di cui al decreto del Ministro |
delle politiche agricole e |Incremento Fondo per l'accesso al
forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di
e' incrementata per l'anno 2005 |imprese agricole e
di 50 milioni di euro. |agroalimentari.
--------------------------------------------------------------------
87. Nell'ambito del Fondo per lo |
sviluppo dell'agricoltura |
biologica e di qualita' di cui |
all'articolo 59, comma 2-bis, |
della legge 23 dicembre 1999, n. |
488, e successive modificazioni, |
e' istituito un apposito capitolo|
per l'attuazione del Piano |
d'azione nazionale per |
l'agricoltura biologica e i |
prodotti biologici con una |
dotazione di 5 milioni di euro |
per l'anno 2005, a valere, per la|
somma di 3 milioni di euro, sulle|
disponibilita' di cui |
all'autorizzazione di spesa |
recate dall'articolo 5, comma 7, |
della legge 21 marzo 2001, n. |
122, che sono a tal fine versate |
all'entrata del bilancio dello |
Stato per essere riassegnate |
all'apposita unita' previsionale |
di base. Le modalita' di spesa |
inerenti tale capitolo sono |
definite con apposito decreto del|
Ministro delle politiche agricole|
e forestali da emanare entro |
quattro mesi dalla data di |
entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale
legge. |agricoltura biologica.
--------------------------------------------------------------------
88. Ai fini di quanto disposto |
dall'articolo 48, comma 1, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, le risorse per la |
contrattazione collettiva |
nazionale previste dall'articolo |
3, comma 46, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, a carico |
del bilancio statale, sono |
incrementate di 292 milioni di |
euro per l'anno 2005 e di 396 |
milioni di euro a decorrere |Risorse per contrattazione
dall'anno 2006. |collettiva P.A.
--------------------------------------------------------------------
89. Le risorse previste |
dall'articolo 3, comma 47, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
per corrispondere i miglioramenti|
retributivi al personale statale |
in regime di diritto pubblico |
sono incrementate di 119 milioni |
di euro per l'anno 2005 e di 159 |
milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2006, con specifica |
destinazione, rispettivamente, di|
105 milioni di euro e di 139 |
milioni di euro per il personale |
delle Forze armate e dei Corpi di|
polizia di cui al decreto |Miglioramenti retributivi al
legislativo 12 maggio 1995, n. |personale statale in regime di
195. |diritto pubblico
--------------------------------------------------------------------
90. Le somme di cui ai commi 88 e|
89, comprensive degli oneri |
contributivi ai fini |
previdenziali e dell'IRAP, |
costituiscono l'importo |
complessivo massimo di cui |
all'articolo 11, comma 3, lettera|
h), della legge 5 agosto 1978, n.|
468, e successive modificazioni. |
A decorrere dal 2005, e' |
stanziata la somma di un milione |
di euro da destinare alla |
copertura delle spese connesse |
alla responsabilita' civile e |
amministrativa per gli eventi |
dannosi, non dolosi, causati a |Copertura delle spese connesse
terzi dal personale delle Forze |alla responsabilita' civile e
armate nello svolgimento delle |amministrativa del personale
proprie attivita' istituzionali. |FF.AA.
--------------------------------------------------------------------
91. Per il personale dipendente |
da amministrazioni, istituzioni |
ed enti pubblici diversi |
dall'amministrazione statale gli |
oneri derivanti dai rinnovi |
contrattuali per il biennio |
2004-2005, nonche' quelli |
derivanti dalla corresponsione |
dei miglioramenti economici al |
personale di cui all'articolo 3, |
comma 2, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, sono posti|
a carico dei rispettivi bilanci |
ai sensi dell'articolo 48, comma |
2, del medesimo decreto |
legislativo, tenuto anche conto |
dei risparmi derivanti dalle |
disposizioni di cui ai commi da |
93 a 106 riferite all'anno 2005. |
In sede di deliberazione degli |
atti di indirizzo previsti |
dall'articolo 47, comma 1, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, i comitati di |
settore provvedono alla |
quantificazione delle relative |
risorse e alla determinazione |
della quota da destinare |
all'incentivazione della |
produttivita', attenendosi, quale|
tetto massimo di crescita delle |
retribuzioni, ai criteri previsti|
per il personale delle |Oneri derivanti dai rinnovi
amministrazioni dello Stato di |contrattuali per il biennio
cui al comma 88. |2004-2005 per il settore pubblico
--------------------------------------------------------------------
92. Il decreto del Presidente |
della Repubblica 25 agosto 2004, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 225 del 24 settembre|
2004, concernente le piante |
organiche degli enti di ricerca, |
si intende applicabile anche |
all'Istituto per lo sviluppo |
della formazione professionale |
dei lavoratori (ISFOL), di cui al|
decreto del Presidente del |
Consiglio dei ministri 19 marzo |
2003, pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 139 del 18 giugno |
2003. |Piante organiche ISFOL.
--------------------------------------------------------------------
93. Le dotazioni organiche delle |
amministrazioni dello Stato anche|
ad ordinamento autonomo, delle |
agenzie, incluse le agenzie |
fiscali di cui agli articoli 62, |
63 e 64 del decreto legislativo |
30 luglio 1999, n. 300, e |
successive modificazioni, degli |
enti pubblici non economici, |
degli enti di ricerca e degli |
enti di cui all'articolo 70, |
comma 4, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, e |
successive modificazioni, sono |
rideterminate, sulla base dei |
principi e criteri di cui |
all'articolo 1, comma 1, del |
predetto decreto legislativo e |
all'articolo 34, comma 1, della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, |
apportando una riduzione non |
inferiore al 5 per cento della |
spesa complessiva relativa al |
numero dei posti in organico di |
ciascuna amministrazione, tenuto |
comunque conto del processo di |
innovazione tecnologica. Ai |
predetti fini le amministrazioni |
adottano adeguate misure di |
razionalizzazione e |
riorganizzazione degli uffici, |
anche sulla base di quanto |
previsto dal comma 192, mirate ad|
una rapida e razionale |
riallocazione del personale ed |
alla ottimizzazione dei compiti |
direttamente connessi con le |
attivita' istituzionali e dei |
servizi da rendere all'utenza, |
con significativa riduzione del |
numero di dipendenti attualmente |
applicati in compiti |
logistico-strumentali e di |
supporto. Le amministrazioni |
interessate provvedono a tale |
rideterminazione secondo le |
disposizioni e le modalita' |
previste dai rispettivi |
ordinamenti. Le amministrazioni |
dello Stato, anche ad ordinamento|
autonomo, provvedono con decreto |
del Presidente del Consiglio dei |
ministri su proposta del Ministro|
competente, di concerto con il |
Ministro per la funzione pubblica|
e con il Ministro dell'economia e|
delle finanze. Per le |
amministrazioni che non |
provvedono entro il 30 aprile |
2005 a dare attuazione agli |
adempimenti contenuti nel |
presente comma la dotazione |
organica e' fissata sulla base |
del personale in servizio, |
riferito a ciascuna qualifica, |
alla data del 31 dicembre 2004. |
In ogni caso alle amministrazioni|
e agli enti, finche' non |
provvedono alla rideterminazione |
del proprio organico secondo le |
predette previsioni, si applica |
il divieto di cui all'articolo 6,|
comma 6, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165. Al termine|
del triennio 2005-2007 le |
amministrazioni di cui al |
presente comma rideterminano |
ulteriormente le dotazioni |
organiche per tener conto degli |
effetti di riduzione del |
personale derivanti dalle |
disposizioni del presente comma e|
dei commi da 94 a 106. Sono |
comunque fatte salve le |
previsioni di cui al combinato |
disposto dell'articolo 3, commi |
53, ultimo periodo, e 71, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
nonche' le procedure concorsuali |
in atto alla data del 30 novembre|
2004, le mobilita' che |
l'amministrazione di destinazione|
abbia avviato alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge e quelle connesse a |
processi di trasformazione o |
soppressione di amministrazioni |
pubbliche ovvero concernenti |
personale in situazione di |
eccedenza, compresi i docenti di |
cui all'articolo 35, comma 5, |
terzo periodo, della legge 27 |
dicembre 2002, n. 289. Ai fini |
del concorso delle autonomie |
regionali e locali al rispetto |
degli obiettivi di finanza |
pubblica, le disposizioni di cui |
al presente comma costituiscono |
principi e norme di indirizzo per|
le predette amministrazioni e per|
gli enti del Servizio sanitario |
nazionale, che operano le |
riduzioni delle rispettive |
dotazioni organiche secondo |
l'ambito di applicazione da |
definire con il decreto del |Riduzione delle dotazioni
Presidente del Consiglio dei |organiche dello Stato e degli
ministri di cui al comma 98 |enti pubblici.
--------------------------------------------------------------------
94. Le disposizioni di cui al |
comma 93 non si applicano alle |
Forze armate, al Corpo nazionale |
dei vigili del fuoco, ai Corpi di|
polizia, al personale della |
carriera diplomatica e |
prefettizia, ai magistrati |
ordinari, amministrativi e |
contabili, agli avvocati e |
procuratori dello Stato, agli |
ordini e collegi professionali e |
relativi consigli e federazioni, |
alle universita', al comparto |
scuola ed alle istituzioni di |
alta formazione e |
specializzazione artistica e |
musicale. |Deroghe
--------------------------------------------------------------------
95. Per gli anni 2005, 2006 e |
2007 alle amministrazioni dello |
Stato, anche ad ordinamento |
autonomo, alle agenzie, incluse |
le agenzie fiscali di cui agli |
articoli 62, 63 e 64 del decreto |
legislativo 30 luglio 1999, n. |
300, e successive modificazioni, |
agli enti pubblici non economici,|
agli enti di ricerca ed agli enti|
di cui all'articolo 70, comma 4, |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, e' fatto divieto |
di procedere ad assunzioni di |
personale a tempo indeterminato, |
ad eccezione delle assunzioni |
relative alle categorie protette.|
Il divieto si applica anche alle |
assunzioni dei segretari comunali|
e provinciali nonche' al |
personale di cui all'articolo 3 |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni. Per le regioni, le|
autonomie locali ed il Servizio |
sanitario nazionale si applicano |
le disposizioni di cui al comma |
98. Sono fatte salve le norme |
speciali concernenti le |
assunzioni di personale |
contenute: nell'articolo 3, commi|
59, 70, 146 e 153, e |
nell'articolo 4, comma 64, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350; |
nell'articolo 2 del decreto-legge|
30 gennaio 2004, n. 24, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,|
nell'articolo 1, comma 2, della |
legge 27 marzo 2004, n. 77, e |
nell'articolo 2, comma 2-ter, del|
decreto-legge 27 gennaio 2004, n.|
16, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
marzo 2004, n. 77. Sono fatte |
salve le assunzioni connesse con |
la professionalizzazione delle |
Forze armate di cui alla legge 14|
novembre 2000, n. 331, al decreto|
legislativo 8 maggio 2001, n. |
215, ed alla legge 23 agosto |
2004, n. 226. Sono, altresi', |
fatte salve le assunzioni |
autorizzate con decreto del |
Presidente della Repubblica del |
25 agosto 2004, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 |
settembre 2004, e quelle di cui |
ai decreti del Presidente del |
Consiglio dei ministri del 27 |
luglio 2004, pubblicati nella |
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 |
settembre 2004, non ancora |
effettuate alla data di entrata |
in vigore della presente legge. |
E' consentito, in ogni caso, il |
ricorso alle procedure di |
mobilita', anche |
intercompartimentale. |Blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
96. Per fronteggiare |
indifferibili esigenze di |
servizio di particolare rilevanza|
ed urgenza, in deroga al divieto |
di cui al comma 95, per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007, le |
amministrazioni ivi previste |
possono procedere ad assunzioni, |
previo effettivo svolgimento |
delle procedure di mobilita', nel|
limite di un contingente |
complessivo di personale |
corrispondente ad una spesa annua|
lorda pari a 120 milioni di euro |
a regime. A tal fine e' |
costituito un apposito fondo |
nello stato di previsione della |
spesa del Ministero dell'economia|
e delle finanze con uno |
stanziamento pari a 40 milioni di|
euro per l'anno 2005, a 160 |
milioni di euro per l'anno 2006, |
a 280 milioni di euro per l'anno |
2007 e a 360 milioni di euro a |
decorrere dall'anno 2008. Per |
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007, nel limite di una spesa |
pari a 40 milioni di euro in |
ciascun anno iniziale e a 120 |
milioni di euro a regime, le |
autorizzazioni ad assumere |
vengono concesse secondo le |
modalita' di cui all'articolo 39,|
comma 3-ter, della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, e |Deroga al blocco delle
successive modificazioni. |assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
97. Nell'ambito delle procedure e|
nei limiti di autorizzazione |
all'assunzione di cui al comma 96|
e' prioritariamente considerata |
l'immissione in servizio: |
a) del personale del settore |
della ricerca; |
b) del personale che presti |
attualmente o abbia prestato |
servizio per almeno due anni in |
posizione di comando o distacco |
presso l'Agenzia per la |
promozione dell'ambiente e per i |
servizi tecnici ai sensi |
dell'articolo 2, comma 6, del |
decreto-legge 11 giugno 1998, n. |
180, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 3 |
agosto 1998, n. 267; |
c) per la copertura delle vacanze|
organiche nei ruoli degli |
ufficiali giudiziari C1 e nei |
ruoli dei cancellieri C1 |
dell'amministrazione giudiziaria,|
dei vincitori e degli idonei al |
concorso pubblico per la |
copertura di 443 posti di |
ufficiale giudiziario C1, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
98 del 13 dicembre 2002; |
d) del personale del Consiglio |
per la ricerca e la |
sperimentazione in agricoltura; |
e) dei candidati a magistrato del|
Consiglio di Stato risultati |
idonei al concorso a posti di |
consiglieri di Stato che abbiano |
conservato, senza soluzione di |
continuita', i requisiti per la |
nomina a tale qualifica fino alla|
data di entrata in vigore della |
presente legge; |
f) a decorrere dal 2006, dei |
dirigenti e funzionari del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze e delle agenzie fiscali |
previo superamento di uno |
speciale corso-concorso pubblico |
unitario, bandito e curato dalla |
Scuola superiore dell'economia e |
delle finanze e disciplinato con |
decreto non regolamentare del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, anche in deroga al |
decreto legislativo n. 165 del |
2001. A tal fine e per le |
ulteriori finalita' istituzionali|
della suddetta Scuola, possono |
essere utilizzate le attivita' di|
cui all'articolo 19, comma 2, |
della legge 27 luglio 2000, n. |
212; |
g) del personale necessario per |
assicurare il rispetto degli |
impegni internazionali e il |
controllo dei confini dello |
Stato; |
h) degli addetti alla difesa |
nazionale e dei vincitori di |
concorsi banditi per le esigenze |
di personale civile degli |
arsenali della Marina militare ed|
espletati alla data del 30 |Prioritaria immissione in
settembre 2004. |servizio
--------------------------------------------------------------------
98. Ai fini del concorso delle |
autonomie regionali e locali al |
rispetto degli obiettivi di |
finanza pubblica, con decreti del|
Presidente del Consiglio dei |
ministri, da emanare previo |
accordo tra Governo, regioni e |
autonomie locali da concludere in|
sede di Conferenza unificata, per|
le amministrazioni regionali, gli|
enti locali di cui all'articolo |
2, commi 1 e 2, del testo unico |
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, e gli enti |
del Servizio sanitario nazionale,|
sono fissati criteri e limiti per|
le assunzioni per il triennio |
2005-2007, previa attivazione |
delle procedure di mobilita' e |
fatte salve le assunzioni del |
personale infermieristico del |
Servizio sanitario nazionale. Le |
predette misure devono garantire,|
per le regioni e le autonomie |
locali, la realizzazione di |
economie di spesa lorde non |
inferiori a 213 milioni di euro |
per l'anno 2005, a 572 milioni di|
euro per l'anno 2006, ad 850 |
milioni per l'anno 2007 ed a 940 |
milioni a decorrere dall'anno |
2008 e, per gli enti del servizio|
sanitario nazionale, economie di |
spesa lorde non inferiori a 215 |
milioni di euro per l'anno 2005, |
a 579 milioni per l'anno 2006, a |
860 milioni per l'anno 2007 ed a |
949 milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2008. Fino |
all'emanazione dei decreti di cui|
al presente comma trovano |
applicazione le disposizioni di |
cui al primo periodo del comma |
95. Le province e i comuni che |
non abbiano rispettato le regole |
del patto di stabilita' interno |
non possono procedere ad |
assunzioni di personale a |
qualsiasi titolo nell'anno |
successivo a quello del mancato |
rispetto. I singoli enti in caso |
di assunzioni di personale devono|
autocertificare il rispetto delle|
disposizioni del patto di |
stabilita' interno per l'anno |
precedente quello nel quale |
vengono disposte le assunzioni. |
In ogni caso sono consentite, |
previa autocertificazione degli |
enti, le assunzioni connesse al |
passaggio di funzioni e |
competenze alle regioni e agli |
enti locali il cui onere sia |
coperto dai trasferimenti |
erariali compensativi della |
mancata assegnazione di unita' di|
personale. Per le Camere di |
commercio, industria, artigianato|
e agricoltura e l'Unioncamere, |
con decreto del Ministero delle |
attivita' produttive, d'intesa |
con la Presidenza del Consiglio |
dei ministri - Dipartimento della|
funzione pubblica e con il |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, sono individuati |
specifici indicatori di |
equilibrio economico-finanziario,|
volti a fissare criteri e limiti |
per le assunzioni a tempo |
indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per
previsioni di cui al presente |regioni ed enti del Servizio
comma. |sanitario nazionale.
--------------------------------------------------------------------
99. Le disposizioni in materia di|
assunzioni di cui ai commi da 93 |
a 107 si applicano anche al |
trattenimento in servizio di cui |
all'articolo 1-quater del |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
luglio 2004, n. 186. A tal fine, |
per il comparto scuola si applica|
la specifica disciplina |Permanenza in servizio oltre i
autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'.
--------------------------------------------------------------------
100. I termini di validita' delle|
graduatorie per le assunzioni di |
personale presso le |
amministrazioni pubbliche che per|
gli anni 2005, 2006 e 2007 sono |
soggette a limitazioni delle |
assunzioni sono prorogati di un |
triennio. In attesa |
dell'emanazione del regolamento |
di cui all'articolo 9 della legge|
16 gennaio 2003, n. 3, continuano|
ad applicarsi le disposizioni di |
cui all'articolo 3, comma 61, |Proroga termini di validita'
terzo periodo, della legge 24 |delle graduatorie per assunzioni
dicembre 2003, n. 350. |presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
101. Le disposizioni di cui ai |
commi 95 e 96 non si applicano al|
comparto scuola, alle universita'|
nonche' agli ordini ed ai collegi|
professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola
e federazioni. |dal blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
102. Le amministrazioni pubbliche|
di cui all'articolo 1, comma 2, e|
all'articolo 70, comma 4, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, non ricomprese |
nell'elenco 1 allegato alla |
presente legge, adeguano le |
proprie politiche di reclutamento|
di personale al principio del |
contenimento della spesa in |
coerenza con gli obiettivi |
fissati dai documenti di finanza |
pubblica. A tal fine, secondo |
modalita' indicate dal Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
d'intesa con la Presidenza del |
Consiglio dei ministri - |
Dipartimento della funzione |
pubblica, gli organi competenti |
ad adottare gli atti di |
programmazione dei fabbisogni di |
personale trasmettono annualmente|
alle predette amministrazioni i |Principio del contenimento della
dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del
medesimi. |personale presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
103. A decorrere dall'anno 2008, |
le amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, e |
all'articolo 70, comma 4, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, possono, previo |
esperimento delle procedure di |
mobilita', effettuare assunzioni |
a tempo indeterminato entro i |
limiti delle cessazioni dal |
servizio verificatesi nell'anno |
precedente. |Turn over dal 2008
--------------------------------------------------------------------
104. Il secondo periodo del comma|
4 dell'articolo 35 del decreto |
legislativo 30 marzo 2001, n. |
165, e successive modificazioni, |
e' sostituito dal seguente: "Per |
le amministrazioni dello Stato, |
anche ad ordinamento autonomo, le|
agenzie, ivi compresa l'Agenzia |
autonoma per la gestione |
dell'albo dei segretari comunali |
e provinciali, gli enti pubblici |
non economici e gli enti di |
ricerca, con organico superiore |
alle 200 unita', l'avvio delle |
procedure concorsuali e' |
subordinato all'emanazione di |
apposito decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri, da |
adottare su proposta del Ministro|
per la funzione pubblica di |Subordinazione dell'avvio delle
concerto con il Ministro |procedure concorsuali
dell'economia e delle finanze". |all'emanazione di apposito DPCM.
--------------------------------------------------------------------
105. A decorrere dall'anno 2005, |
le universita' adottano programmi|
triennali del fabbisogno di |
personale docente, ricercatore e |
tecnico-amministrativo, a tempo |
determinato e indeterminato, |
tenuto conto delle risorse a tal |
fine stanziate nei rispettivi |
bilanci. I programmi sono |
valutati dal Ministero |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca ai fini della |
coerenza con le risorse stanziate|
nel fondo di finanziamento |
ordinario, fermo restando il |
limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale
della normativa vigente. |docente universita'
--------------------------------------------------------------------
106. Per il funzionamento del |
Dipartimento Nazionale per le |
politiche antidroga e' |
autorizzata l'ulteriore spesa di |
6 milioni di euro annui a |Finanziamento Dipartimento
decorrere dall'anno 2005. |politiche antidroga
--------------------------------------------------------------------
107. Per le regioni, le autonomie|
locali e gli enti del Servizio |
sanitario nazionale le economie |
derivanti dall'attuazione dei |
commi da 93 a 105 conseguenti a |
misure limitative delle |
assunzioni per gli anni 2006, |
2007 e 2008 restano acquisite ai |
bilanci degli enti ai fini del |Acquisizione ai bilanci degli
miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi.
--------------------------------------------------------------------
108. E' stanziata, per l'anno |
2005, la somma di 10 milioni di |
euro per il finanziamento delle |
attivita' inerenti alla |
programmazione e realizzazione |
del sistema integrato di |
trasporto denominato "Autostrade |
del mare", di cui al Piano |
generale dei trasporti e della |
logistica, approvato con |
deliberazione del Consiglio dei |
ministri del 2 marzo 2001, |
attuato dal Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti |
per il tramite della societa' |
Rete autostrade mediterranee Spa |
(RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del
Spa. |mare"
--------------------------------------------------------------------
109. I soggetti che |
nell'esercizio di impresa si |
rendono acquirenti di tartufi da |
raccoglitori dilettanti od |
occasionali non muniti di partita|
IVA sono tenuti ad emettere |
autofattura con le modalita' e |
nei termini di cui all'articolo |
21 del decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive |
modificazioni. In deroga |
all'articolo 21, comma 2, lettera|
a), del decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive |
modificazioni, i soggetti |
acquirenti di cui al primo |
periodo omettono l'indicazione |
nell'autofattura delle |
generalita' del cedente e sono |
tenuti a versare all'erario, |
senza diritto di detrazione, gli |
importi dell'IVA relativi alle |
autofatture emesse nei termini di|
legge. La cessione di tartufo non|
obbliga il cedente raccoglitore |
dilettante od occasionale non |
munito di partita IVA ad alcun |
obbligo contabile. I cessionari |
sono obbligati a comunicare |
annualmente alle regioni di |
appartenenza la quantita' del |
prodotto commercializzato e la |
provenienza territoriale dello |
stesso, sulla base delle |
risultanze contabili. I |
cessionari sono obbligati a |
certificare al momento della |
vendita la provenienza del |
prodotto, la data di raccolta e |Disciplina IVA raccoglitori
quella di commercializzazione. |occasionali tartufi.
--------------------------------------------------------------------
110. Allo scopo di concorrere al |
soddisfacimento della domanda di |
abitazioni, con particolare |
riferimento alle aree |
metropolitane ad alta tensione |
abitativa, e per agevolare la |
mobilita' del personale |
dipendente da amministrazioni |
dello Stato, e' consentita la |
modifica in aumento del limite |
numerico degli alloggi da |
realizzare nell'ambito di |
programmi straordinari di |
edilizia residenziale pubblica di|
cui al comma 150 dell'articolo 4 |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, da concedere in locazione o |
in godimento ai medesimi |
dipendenti, fermo restando il |
limite volumetrico complessivo |
degli interventi oggetto dei |Alloggi edilizia residenziale
programmi stessi. |pubblica.
--------------------------------------------------------------------
111. Allo scopo di favorire |
l'accesso delle giovani coppie |
alla prima casa di abitazione, e'|
istituito, per l'anno 2005, |
presso il Ministero dell'economia|
e delle finanze, un fondo per il |
sostegno finanziario all'acquisto|
di unita' immobiliari da adibire |
ad abitazione principale in |
regime di edilizia convenzionata |
da cooperative edilizie, aziende |
territoriali di edilizia |
residenziale pubbliche ed imprese|
private. La dotazione finanziaria|
del predetto fondo per l'anno |
2005 e' fissata in 10 milioni di |
euro. Con decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze di |
concerto con i Ministri delle |
infrastrutture e dei trasporti e |
per le pari opportunita', sono |
fissati i criteri per l'accesso |
al fondo e i limiti di fruizione |
dei benefici di cui al presente |Fondo acquisto prima casa giovani
comma. |coppie.
--------------------------------------------------------------------
112. Il contributo statale annuo |
a favore della Federazione |
nazionale delle istituzioni pro |
ciechi di cui all'articolo 3, |
comma 3, della legge 28 agosto |
1997, n. 284, e' aumentato a |
decorrere dal 2005 di euro |Aumento contributo Federazione
350.000. |ciechi.
--------------------------------------------------------------------
113. Il contributo statale annuo |
a favore dell'Associazione |
nazionale vittime civili di |
guerra e' aumentato a decorrere |Aumento contributo Associazione
dall'anno 2005 di euro 250.000. |vittime civili di guerra.
--------------------------------------------------------------------
114. All'articolo 2, comma 31, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, le parole: "legalmente |
riconosciute" sono sostituite |
dalle seguenti: "legalmente |Agevolazioni fiscali per cori e
costituite". |bande legalmente costituite.
--------------------------------------------------------------------
115. Nell'ambito delle risorse |
preordinate sul Fondo per |
l'occupazione di cui all'articolo|
1, comma 7, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1993, n. 236, con decreto |
del Ministro del lavoro e delle |
politiche sociali, di concerto |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, sono determinati i|
criteri e le modalita' per la |
destinazione dell'importo |
aggiuntivo di 2 milioni di euro |
per il 2005, per il finanziamento|
degli interventi di cui |Destinazione finanziamento
all'articolo 80, comma 4, della |aggiuntivo Fondo per
legge 23 dicembre 1998, n. 448. |l'occupazione.
--------------------------------------------------------------------
116. Per l'anno 2005, le |
amministrazioni di cui agli |
articoli 1, comma 2, e 70, comma |
4, del decreto legislativo 30 |
marzo 2001, n. 165, e successive |
modificazioni, possono avvalersi |
di personale a tempo determinato,|
ad eccezione di quanto previsto |
dall'articolo 108 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, o con |
convenzioni ovvero con contratti |
di collaborazione coordinata e |
continuativa, nel limite della |
spesa media annua sostenuta per |
le stesse finalita' nel triennio |
1999-2001. La spesa per il |
personale a tempo determinato in |
servizio presso il Corpo |
forestale dello Stato nell'anno |
2005, assunto ai sensi della |
legge 5 aprile 1985, n. 124, non |
puo' superare quella sostenuta |
per lo stesso personale nell'anno|
2004. Le limitazioni di cui al |
presente comma non trovano |
applicazione nei confronti del |
personale infermieristico del |
Servizio sanitario nazionale. Le |
medesime limitazioni non trovano |
altresi' applicazione nei |
confronti delle regioni e delle |
autonomie locali. Gli enti locali|
che per l'anno 2004 non abbiano |
rispettato le regole del patto di|
stabilita' interno non possono |
avvalersi di personale a tempo |
determinato o con convenzioni |
ovvero con contratti di |
collaborazione coordinata e |
continuativa. Per il comparto |
scuola e per quello delle |
istituzioni di alta formazione e |
specializzazione artistica e |
musicale trovano applicazione le |
specifiche disposizioni di |Personale a tempo determinato
settore. |PP.AA. per l'anno 2005.
--------------------------------------------------------------------
117. I Ministeri per i beni e le |
attivita' culturali, della |
giustizia, della salute e |
l'Agenzia del territorio sono |
autorizzati ad avvalersi, sino al|
31 dicembre 2005, del personale |
in servizio con contratti di |
lavoro a tempo determinato, |
prorogati ai sensi dell'articolo |
3, comma 62, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350. Il |
Ministero dell'economia e delle |
finanze puo' continuare ad |
avvalersi fino al 31 dicembre |
2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a
sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni
della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e
449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio.
--------------------------------------------------------------------
|
| 118. Possono essere prorogati |
fino al 31 dicembre 2005 i |
contratti di lavoro a tempo |
determinato stipulati dagli |
organi della magistratura |
amministrativa nonche' i |
contratti di lavoro a tempo |
determinato stipulati dall'INPS, |
dall'INPDAP e dall'INAIL gia' |
prorogati ai sensi dell'articolo |
1 del decreto-legge 28 maggio |
2004, n. 136, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
luglio 2004, n. 186, i cui oneri |
continuano ad essere posti a |Proroga contratti di lavoro a
carico dei bilanci degli enti |tempo determinato magistratura e
predetti. |istituti previdenziali.
--------------------------------------------------------------------
119. L'Agenzia per la protezione |
dell'ambiente e per i servizi |
tecnici (APAT) puo' continuare ad|
avvalersi, sino al 31 dicembre |
2005, del personale in servizio |
nell'anno 2004 con contratto a |
tempo determinato o con |
convenzione o con altra forma di |
flessibilita' e di collaborazione|
nel limite massimo di spesa |
complessivamente stanziata per lo|
stesso personale nell'anno 2004 |
dalla predetta Agenzia. I |
relativi oneri continuano a fare |
carico sul bilancio dell'Agenzia.|
Il Centro nazionale per |
l'informatica nella pubblica |
amministrazione (CNIPA) e' |
autorizzato a prorogare, fino al |
31 dicembre 2005, i rapporti di |
lavoro del personale con |
contratto a tempo determinato in |
servizio nell'anno 2004. I |
relativi oneri continuano a fare |Proroga contratti a tempo
carico sul bilancio del Centro. |determinato personale APAT.
--------------------------------------------------------------------
120. Al fine di consentire il |
completamento e l'aggiornamento |
dei dati per la rilevazione dei |
cittadini italiani residenti |
all'estero, i rapporti di impiego|
a tempo determinato stipulati ai |
sensi dell'articolo 2, comma 1, |
della legge 27 maggio 2002, n. |
104, possono proseguire nell'anno|
2005 fino al completamento |
dell'ultimo rinnovo semestrale |
autorizzato ai sensi |
dell'articolo 1-bis del |
decreto-legge 31 marzo 2003, n. |
52, convertito, con |Proroga contratti a tempo
modificazioni, dalla legge 30 |determinato rappresentanze
maggio 2003, n. 122. |diplomatiche e uffici consolari.
--------------------------------------------------------------------
121. Le procedure di conversione |
in rapporti di lavoro a tempo |
indeterminato dei contratti di |
formazione e lavoro di cui |
all'articolo 3, comma 63, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
possono essere effettuate |
unicamente nel rispetto delle |
limitazioni e delle modalita' |
previste dalla normativa vigente |
per l'assunzione di personale a |
tempo indeterminato. I rapporti |
in essere instaurati con il |
personale interessato alla |
predetta conversione sono |
comunque prorogati al 31 dicembre|Proroga contratti di formazione e
2005. |lavoro.
--------------------------------------------------------------------
122. Per l'anno 2005 per gli enti|
di ricerca, l'Istituto superiore |
di sanita', l'Istituto superiore |
per la prevenzione e la sicurezza|
del lavoro, gli istituti |
zooprofilattici sperimentali, |
l'Agenzia per i servizi sanitari |
regionali, l'Agenzia italiana del|
farmaco, gli Istituti di ricovero|
e cura a carattere scientifico, |
l'Agenzia spaziale italiana, |
l'Ente per le nuove tecnologie, |
l'energia e l'ambiente, il CNIPA,|
nonche' per le universita' e le |
scuole superiori ad ordinamento |
speciale, sono fatte comunque |
salve le assunzioni a tempo |
determinato e la stipula di |
contratti di collaborazione |
coordinata e continuativa per |
l'attuazione di progetti di |
ricerca e di innovazione |
tecnologica ovvero di progetti |
finalizzati al miglioramento di |
servizi anche didattici per gli |
studenti, i cui oneri non |
risultino a carico dei bilanci di|
funzionamento degli enti o del |
Fondo di finanziamento degli enti|Salvezza assunzioni a tempo
o del Fondo di finanziamento |determinato per l'anno 2005, per
ordinario delle universita'. |alcuni Enti, Istituti e Agenzie.
--------------------------------------------------------------------
123. I comandi del personale |
della societa' Poste italiane Spa|
e dell'Istituto Poligrafico e |
Zecca dello Stato, di cui |
dall'articolo 3, comma 64, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |Proroga per il 2005 dei comandi
sono prorogati al 31 dicembre |del personale delle Poste e del
2005. |Poligrafico.
--------------------------------------------------------------------
124. Nulla e' dovuto a titolo di |
indennita' o trattamento |
economico aggiuntivo comunque |
denominato nei confronti del |
personale in servizio presso enti|
e societa' derivanti da processi |
di privatizzazione di |
amministrazioni pubbliche |
esercenti attivita' e servizi in |
regime di monopolio e gia' |
proveniente dalle predette |
amministrazioni pubbliche che sia|
trasferito a domanda con il |
semplice consenso dell'ente o |
della societa' e |
dell'amministrazione di |
destinazione presso le pubbliche |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, del |Trattamento economico aggiuntivo
decreto legislativo 30 marzo |del personale in servizio presso
2001, n. 165, e successive |enti a seguito della
modificazioni. |privatizzazione di PP. AA.
--------------------------------------------------------------------
125. All'articolo 40, comma 2, |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, al terzo periodo |
le parole: "i ricercatori e i |
tecnologi degli enti di ricerca, |Area contrattuale dei ricercatori
compresi quelli dell'ENEA," sono |e tecnologi degli enti di
soppresse. |ricerca.
--------------------------------------------------------------------
126. Per la proroga delle |
attivita' di cui all'articolo 78,|
comma 31, della legge 23 dicembre|
2000, n. 388, e' autorizzata, per|
l'anno 2005, la spesa di 375 |Finanziamento per LSU impegnati
milioni di euro. |presso istituti scolastici.
--------------------------------------------------------------------
127. Per l'anno scolastico |
2005-2006, la consistenza |
numerica della dotazione del |
personale docente in organico di |
diritto non potra' superare |
quella complessivamente |
determinata nel medesimo organico|
di diritto per l'anno scolastico |Limite numerico personale docente
2004-2005. |nelle scuole.
--------------------------------------------------------------------
128. L'insegnamento della lingua |
straniera nella scuola primaria |
e' impartito dai docenti della |
classe in possesso dei requisiti |
richiesti o da altro docente |
facente parte dell'organico di |
istituto sempre in possesso dei |
requisiti richiesti. Possono |
essere attivati posti di lingua |
straniera da assegnare a docenti |
specialisti solo nei casi in cui |
non sia possibile coprire le ore |
di insegnamento con i docenti di |
classe o di istituto. Al fine di |
realizzare quanto previsto dal |
presente comma, la cui |
applicazione deve garantire il |
recupero all'insegnamento sul |
posto comune di non meno di 7.100|
unita' per ciascuno degli anni |
scolastici 2005-2006 e 2006-2007,|
sono attivati corsi di |
formazione, nell'ambito delle |
annuali iniziative di formazione |
in servizio del personale |
docente, la cui partecipazione e'|
obbligatoria per tutti i docenti |
privi dei requisiti previsti per |
l'insegnamento della lingua |
straniera. Il Ministero |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca adotta ogni |
idonea iniziativa per assicurare |
il conseguimento del predetto |Insegnamento della lingua
obiettivo. |straniera nella scuola primaria.
--------------------------------------------------------------------
129. La spesa per supplenze brevi|
del personale docente, |
amministrativo, tecnico ed |
ausiliario, al lordo degli oneri |
sociali a carico |
dell'amministrazione e |
dell'imposta regionale sulle |
attivita' produttive, non puo' |
superare l'importo di 766 milioni|
di euro per l'anno 2005 e di 565 |
milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2006. Il Ministero |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca adotta ogni |
idonea misura per assicurare il |
rispetto dei predetti limiti. |Supplenze brevi.
--------------------------------------------------------------------
130. Per l'attuazione del piano |
programmatico di cui all'articolo|
1, comma 3, della legge 28 marzo |
2003, n. 53, e' autorizzata, a |
decorrere dall'anno 2005, |
l'ulteriore spesa complessiva di |
110 milioni di euro per i |
seguenti interventi: anticipo |
delle iscrizioni e |
generalizzazione della scuola |
dell'infanzia, iniziative di |
formazione iniziale e continua |
del personale, interventi di |
orientamento contro la |Finanziamento per garantire i
dispersione scolastica e per |livelli essenziali delle
assicurare la realizzazione del |prestazioni in materia di
diritto-dovere di istruzione e |istruzione e formazione
formazione. |professionale.
--------------------------------------------------------------------
131. Per la realizzazione di |
interventi di edilizia e per |
l'acquisizione di attrezzature |
didattiche e strumentali di |
particolare rilevanza da parte |
delle istituzioni di cui |
all'articolo 1 della legge 21 |
dicembre 1999, n. 508, e' |
autorizzata a decorrere dall'anno|Finanziamento per edilizia
2005 la spesa di 10 milioni di |scolastica e attrezzature
euro. |didattiche.
--------------------------------------------------------------------
132. Salvo diversa determinazione|
della Presidenza del Consiglio |
dei ministri - Dipartimento della|
funzione pubblica, per il |
triennio 2005-2007 e' fatto |
divieto a tutte le |
amministrazioni pubbliche di cui |
agli articoli 1, comma 2, e 70, |
comma 4, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, e |
successive modificazioni, di |
adottare provvedimenti per |
l'estensione di decisioni |
giurisdizionali aventi forza di |
giudicato, o comunque divenute |Divieto estensione decisioni
esecutive, in materia di |giurisdizionali aventi forza di
personale delle amministrazioni |giudicato in materia di personale
pubbliche. |PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
133. All'articolo 61 del decreto |
legislativo 30 marzo 2001, n. |
165, dopo il comma 1 e' inserito |
il seguente: |
"1-bis. Le pubbliche |
amministrazioni comunicano alla |
Presidenza del Consiglio dei |
ministri - Dipartimento della |
funzione pubblica e al Ministero |
dell'economia e delle finanze |
l'esistenza di controversie |
relative ai rapporti di lavoro |
dalla cui soccombenza potrebbero |
derivare oneri aggiuntivi |
significativamente rilevanti per |
il numero dei soggetti |
direttamente o indirettamente |
interessati o comunque per gli |
effetti sulla finanza pubblica. |
La Presidenza del Consiglio dei |
ministri - Dipartimento della |
funzione pubblica, d'intesa con |
il Ministero dell'economia e |
delle finanze, puo' intervenire |Obbligo di comunicare le
nel processo ai sensi |controversie relative a rapporti
dell'articolo 105 del codice di |di lavoro dalla cui soccombenza
procedura civile". |derivino rilevanti oneri.
--------------------------------------------------------------------
134. Dopo l'articolo 63 del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e' inserito il |
seguente: |
"Art. 63-bis. - (Intervento |
dell'ARAN nelle controversie |
relative ai rapporti di lavoro). |
- 1. L'ARAN puo' intervenire nei |
giudizi innanzi al giudice |
ordinario, in funzione di giudice|
del lavoro, aventi ad oggetto le |
controversie relative ai rapporti|
di lavoro alle dipendenze delle |
pubbliche amministrazioni di cui |
agli articoli 1, comma 2, e 70, |
comma 4, al fine di garantire la |
corretta interpretazione e |
l'uniforme applicazione dei |
contratti collettivi. Per le |
controversie relative al |
personale di cui all'articolo 3, |
derivanti dalle specifiche |
discipline ordinamentali e |
retributive, l'intervento in |
giudizio puo' essere assicurato |
attraverso la Presidenza del |
Consiglio dei ministri - |
Dipartimento della funzione |
pubblica, d'intesa con il |Intervento dell'ARAN nelle
Ministero dell'economia e delle |controversie relative ai rapporti
finanze". |di lavoro.
--------------------------------------------------------------------
135. La dotazione del Fondo di |
cui all'articolo 3, comma 149, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Incremento Fondo commissione di
350, e' incrementata di un |garanzia per l'attuazione della
milione di euro per ciascuno |legge sullo sciopero nei servizi
degli anni 2005 e 2006. |pubblici essenziali.
--------------------------------------------------------------------
136. Al fine di conseguire |
risparmi o minori oneri |
finanziari per le amministrazioni|
pubbliche, puo' sempre essere |
disposto l'annullamento di |
ufficio di provvedimenti |
amministrativi illegittimi, anche|
se l'esecuzione degli stessi sia |
ancora in corso. L'annullamento |
di cui al primo periodo di |
provvedimenti incidenti su |
rapporti contrattuali o |
convenzionali con privati deve |
tenere indenni i privati stessi |
dall'eventuale pregiudizio |
patrimoniale derivante, e |
comunque non puo' essere adottato|
oltre tre anni dall'acquisizione |
di efficacia del provvedimento, |Annullamento d'ufficio di
anche se la relativa esecuzione |provvedimenti amministrativi
sia perdurante. |illegittimi.
--------------------------------------------------------------------
137. Al testo unico delle leggi |
concernenti il sequestro, il |
pignoramento e la cessione degli |
stipendi, salari e pensioni dei |
dipendenti delle pubbliche |
amministrazioni, di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 5 gennaio 1950, n. |
180, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) all'articolo 1, primo comma, |
dopo le parole: "di comunicazione|
o di trasporto" sono inserite le |
seguenti: "nonche' le aziende |
private"; |
b) la rubrica del titolo III e' |
sostituita dalla seguente: "Della|
cessione degli stipendi e salari |
dei dipendenti dello Stato non |
garantiti dal Fondo, degli |
impiegati e dei salariati non |
dipendenti dallo Stato e dei |
dipendenti di soggetti privati"; |
c) l'articolo 34 e' abrogato; |
d) al primo comma dell'articolo |
54 le parole: "a norma del |
presente titolo" sono sostituite |Modifiche al testo unico leggi
dalle seguenti: "a norma del |sul pignoramento degli stipendi a
titolo II e del presente titolo".|dipendenti.
--------------------------------------------------------------------
138. L'articolo 47 del testo |
unico delle norme sulle |
prestazioni previdenziali a |
favore dei dipendenti civili e |
militari dello Stato, di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 dicembre 1973, n. |Garanzia delle cessioni di quote
1032, e' abrogato. |di retribuzione.
--------------------------------------------------------------------
139. L'adeguamento dei |
trasferimenti dovuti dallo Stato,|
ai sensi rispettivamente |
dell'articolo 37, comma 3, |
lettera c), della legge 9 marzo |
1989, n. 88, e successive |
modificazioni, e dell'articolo |
59, comma 34, della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, e |
successive modificazioni, e' |
stabilito per l'anno 2005: |
a) in 532,37 milioni di euro in |
favore del Fondo pensioni |
lavoratori dipendenti, delle |
gestioni dei lavoratori autonomi,|
della gestione speciale minatori,|
nonche' in favore dell'Ente |
nazionale di previdenza e di |
assistenza per i lavoratori dello|
spettacolo (ENPALS); |
b) in 131,55 milioni di euro in |
favore del Fondo pensioni |
lavoratori dipendenti, ad |
integrazione dei trasferimenti di|
cui alla lettera a), della |
gestione esercenti attivita' |
commerciali e della gestione |Adeguamento trasferimenti dallo
artigiani. |Stato ad INPS ed INAIL
--------------------------------------------------------------------
140. Conseguentemente a quanto |
previsto dal comma 139, gli |
importi complessivamente dovuti |
dallo Stato sono determinati per |
l'anno 2005 in 15.740,39 milioni |
di euro per le gestioni di cui al|
comma 139, lettera a), e in |
3.889,53 milioni di euro per le |
gestioni di cui al comma 139, |Importi complessivamente dovuti
lettera b). |dallo Stato
--------------------------------------------------------------------
141. I medesimi complessivi |
importi di cui ai commi 139 e 140|
sono ripartiti tra le gestioni |
interessate con il procedimento |
di cui all'articolo 14 della |
legge 7 agosto 1990, n. 241, e |
successive modificazioni, al |
netto, per quanto attiene al |
trasferimento di cui al comma |
139, lettera a), della somma di |
1.059,08 milioni di euro |
attribuita alla gestione per i |
coltivatori diretti, mezzadri e |
coloni a completamento |
dell'integrale assunzione a |
carico dello Stato dell'onere |
relativo ai trattamenti |
pensionistici liquidati |
anteriormente al 1º gennaio 1989,|
nonche' al netto delle somme di |
2,36 milioni di euro e di 54,78 |
milioni di euro di pertinenza, |Ripartizione degli importi
rispettivamente, della gestione |complessivamente dovuti dallo
speciale minatori e dell'ENPALS. |Stato
--------------------------------------------------------------------
142. Il termine concernente i |
contributi previdenziali e i |
premi assicurativi relativi al |
sisma del 1990, riguardanti le |
imprese delle province di |
Catania, Siracusa e Ragusa, |
differito al 30 giugno 2005 |
dall'articolo 2, comma 66, della |
legge 24 dicembre del 2003, n. |Proroga termine versamento
350, e' prorogato al 30 giugno |contributi previdenziali
2006. |terremotati Sicilia orientale.
--------------------------------------------------------------------
143. Ai fini della copertura dei |
maggiori oneri derivanti |
dall'assunzione, a carico del |
bilancio dello Stato, del |
finanziamento della gestione di |
cui all'articolo 37 della legge 9|
marzo 1989, n. 88, riferiti agli |
esercizi finanziari precedenti |
l'anno 2004, per un importo pari |
a 7.581,83 milioni di euro, sono |
utilizzate: |
a) le somme trasferite dal |
bilancio dello Stato all'INPS ai |
sensi dell'articolo 35, comma 3, |
della legge 23 dicembre 1998, n. |
448, a titolo di anticipazione |
sul fabbisogno finanziario delle |
gestioni previdenziali risultate,|
nel loro complesso, eccedenti |
sulla base dei bilanci consuntivi|
per le esigenze delle predette |
gestioni, evidenziate nella |
contabilita' del predetto |
Istituto ai sensi dell'articolo |
35, comma 6, della predetta legge|
n. 448 del 1998, per un ammontare|
complessivo non superiore a 5.700|
milioni di euro; |
b) le somme che risultano, sulla |
base del bilancio consuntivo |
dell'anno 2003, trasferite alla |
predetta gestione dell'INPS in |
eccedenza rispetto agli oneri per|
prestazioni e provvidenze varie, |
ivi comprese le somme trasferite |
in eccedenza per il finanziamento|
degli oneri di cui all'articolo |
49, comma 1, della legge 23 |
dicembre 1999, n. 488, e fatto |
salvo quanto previsto dal |
decreto-legge 14 aprile 2003, n. |
73, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 10 |
giugno 2003, n. 133, per un |
ammontare complessivo pari a |
307,51 milioni di euro; |
c) le risorse trasferite all'INPS|
e accantonate presso la medesima |
gestione, come risultanti dal |
bilancio consuntivo dell'anno |
2003 del predetto Istituto, in |
quanto non utilizzate per i |
seguenti scopi: |
1) finanziamento delle |
prestazioni economiche per la |
tubercolosi di cui all'articolo |
3, comma 14, della citata legge |
n. 448 del 1998, per un ammontare|
complessivo pari a 804,98 milioni|
di euro; |
2) finanziamento degli oneri per |
pensionamenti anticipati di cui |
all'articolo 8 del decreto-legge |
16 maggio 1994, n. 299, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 19 luglio 1994, n. |
451, e all'articolo 3 della legge|
23 dicembre 1996, n. 662, per un |
ammontare complessivo pari a |
457,71 milioni di euro; |
3) finanziamento degli oneri per |
l'assistenza ai portatori di |
handicap grave di cui |
all'articolo 42, comma 5, del |
testo unico delle disposizioni |
legislative in materia di tutela |
e sostegno della maternita' e |
della paternita', di cui al |
decreto legislativo 26 marzo |
2001, n. 151, e successive |
modificazioni, per un ammontare |
complessivo pari a 300,66 milioni|
di euro; |
4) finanziamento degli oneri per |
i trattamenti di integrazione |
salariale straordinaria previsti |Copertura finanziaria per i
da disposizioni diverse, per un |maggiori trasferimenti dallo
ammontare complessivo pari a |Stato all'INPS e all'INAIL per
10,97 milioni di euro. |annualita' pregresse.
--------------------------------------------------------------------
144. Il complesso degli effetti |
contabili delle disposizioni di |
cui al comma 143 sulle gestioni |
dell'INPS interessate e' definito|
con la procedura di cui |
all'articolo 14 della legge 7 |Definizione del complesso degli
agosto 1990, n. 241. |effetti contabili
--------------------------------------------------------------------
145. Ai fini del finanziamento |
dei maggiori oneri a carico della|
Gestione per l'erogazione delle |
pensioni, assegni e indennita' |
agli invalidi civili, ciechi e |
sordomuti di cui all'articolo 130|
del decreto legislativo 31 marzo |
1998, n. 112, valutati in 1.326 |
milioni di euro per l'esercizio |
2004 e 827 milioni di euro a |
decorrere dal 2005: |
a) per l'esercizio 2004, |
concorrono, per un importo |
complessivo di 780 milioni di |
euro, le risorse derivanti da: |
1) i minori oneri accertati |
nell'attuazione dell'articolo 38 |
della legge 28 dicembre 2001, n. |
448, concernente incremento delle|
pensioni in favore di soggetti |
disagiati, per un ammontare |
complessivo pari a 245 milioni di|
euro; |
2) i minori oneri accertati |
nell'attuazione dell'articolo 3, |
comma 14, della legge 23 dicembre|
1998, n. 448, concernente |
prestazioni economiche per la |
tubercolosi, per un ammontare |
complessivo pari a 70 milioni di |
euro; |
3) i minori oneri accertati |
nell'attuazione del comma 5 |
dell'articolo 42 del citato testo|
unico di cui al decreto |
legislativo n. 151 del 2001 e del|
comma 3 dell'articolo 80 della |
legge 23 dicembre 2000, n. 388, |
concernenti rispettivamente |
assistenza ai portatori di |
handicap grave e contribuzione |
figurativa in favore di sordomuti|
e invalidi, per un ammontare |
complessivo pari a 160 milioni di|
euro; |
4) i minori oneri, rispetto alla |
somma di 872,8 milioni di euro |
prevista dalla legge 31 dicembre |
1991, n. 415, e dalla legge 23 |
dicembre 1992, n. 500, per il |
finanziamento della gestione di |
cui all'articolo 37 della legge 9|
marzo 1989, n. 88, accertati |
nell'attuazione delle norme in |
materia di pensionamenti |
anticipati, per un ammontare |
complessivo pari a 305 milioni di|
euro; |
b) a decorrere dall'anno 2005, |
sono utilizzate le risorse |
derivanti da: |
1) i minori oneri accertati |
nell'attuazione del citato |
articolo 38 della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, per un |
ammontare complessivo pari a 245 |
milioni di euro; |
2) i minori oneri accertati |
nell'attuazione del citato |
articolo 3, comma 14, della legge|
23 dicembre 1998, n. 448, per un |
ammontare complessivo pari a 277 |
milioni di euro; |
3) i minori oneri, rispetto alla |
somma di 872,8 milioni di euro |
prevista dalle citate leggi 31 |
dicembre 1991, n. 415, e 23 |
dicembre 1992, n. 500, per il |
finanziamento della gestione di |
cui all'articolo 37 della legge 9|
marzo 1989, n. 88, accertati |
nell'attuazione delle norme in |
materia di pensionamenti |Finanziamento maggiori oneri per
anticipati, per un ammontare |pensioni ed indennita' ad
complessivo pari a 305 milioni di|invalidi civili, ciechi e
euro. |sordomuti.
--------------------------------------------------------------------
146. Per le imprese industriali |
che svolgono attivita' produttiva|
di fornitura o subfornitura di |
componenti, di supporto o di |
servizio, a favore di imprese |
operanti nel settore |
automobilistico, i periodi di |
integrazione salariale ordinaria |
fruiti negli anni 2003 e 2004 non|
vengono computati ai fini della |
determinazione del limite massimo|
di utilizzo dell'integrazione |Integrazione salariale ordinaria
salariale ordinaria di cui |per le imprese di fornitura di
all'articolo 6 della legge 20 |componenti a favore di imprese
maggio 1975, n. 164 entro il |operanti nel settore
limite di 1.100 unita' annue. |automobilistico.
--------------------------------------------------------------------
147. La disciplina dell'importo |
massimo di cui all'articolo 1, |
secondo comma, della legge 13 |
agosto 1980, n. 427, e successive|
modificazioni, estesa ai |
trattamenti ordinari di |
disoccupazione dall'articolo 3, |
comma 2, del decreto-legge 16 |
maggio 1994, n. 299, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1994, n. 451, trova |
applicazione anche per i |Estensione dell'importo massimo
trattamenti speciali di |dell'integrazione salariale ai
disoccupazione aventi decorrenza |trattamenti speciali di
dal 1º gennaio 2006. |disoccupazione.
--------------------------------------------------------------------
148. A decorrere dal 1º gennaio |
2005, nell'ambito del processo di|
armonizzazione al regime generale|
e' abrogato l'allegato B al regio|
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e|
i trattamenti economici |
previdenziali di malattia, |
riferiti ai lavoratori addetti ai|
pubblici servizi di trasporto |
rientranti nell'ambito di |
applicazione del citato regio |
decreto, sono dovuti secondo le |
norme, le modalita' e i limiti |
previsti per i lavoratori del |
settore industria. I trattamenti |
economici previdenziali di |
malattia aggiuntivi rispetto a |
quelli spettanti ai lavoratori |
del settore industria, o comunque|
diversi dagli stessi, previsti ed|
applicati alla predetta data ai |
sensi del citato allegato B e |
degli accordi collettivi |
nazionali che stabilivano a |
carico delle disciolte Casse di |
soccorso particolari prestazioni,|
trasferite dal 1º gennaio 1980 |
all'INPS ai sensi della legge 23 |
dicembre 1978, n. 833, sono da |
considerare, fino ad eventuale |
diversa disciplina pattizia, |
obbligazioni contrattuali del |Trattamenti economici
datore di lavoro. |previdenziali di malattia.
--------------------------------------------------------------------
149. I commi primo e secondo |
dell'articolo 2 del decreto-legge|
30 dicembre 1979, n. 663, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 29 febbraio 1980, n. |
33, e successive modificazioni, |
sono sostituiti dai seguenti: |
"A decorrere dal 1º giugno 2005, |
nei casi di infermita' |
comportante incapacita' |
lavorativa, il medico curante |
trasmette all'INPS il certificato|
di diagnosi sull'inizio e sulla |
durata presunta della malattia |
per via telematica on line, |
secondo le specifiche tecniche e |
le modalita' procedurali |
determinate dall'INPS medesimo. |
Il lavoratore e' tenuto, entro |
due giorni dal relativo rilascio,|
a recapitare o a trasmettere, a |
mezzo raccomandata con avviso di |
ricevimento, l'attestazione della|
malattia, rilasciata dal medico |
curante, al datore di lavoro, |
salvo il caso in cui quest'ultimo|
richieda all'INPS la trasmissione|
in via telematica della suddetta |
attestazione, secondo modalita' |
stabilite dallo stesso Istituto. |
Con apposito decreto |
interministeriale dei Ministri |
del lavoro e delle politiche |
sociali, della salute, |
dell'economia e delle finanze e |
per l'innovazione e le |
tecnologie, previa intesa con la |
Conferenza permanente per i |
rapporti tra lo Stato, le regioni|
e le province autonome di Trento |
e di Bolzano, sono individuate le|
modalita' tecniche, operative e |
di regolamentazione, al fine di |
consentire l'avvio della nuova |
procedura di trasmissione |
telematica on line della |
certificazione di malattia |
all'INPS e di inoltro |
dell'attestazione di malattia |
dall'lNPS al datore di lavoro, |Invio telematico all'INPS da
previsti dal primo e dal secondo |parte del medico curante dei
comma del presente articolo". |certificati di malattia.
--------------------------------------------------------------------
150. L'articolo 1, comma 54, |Diritto alla pensione di
della legge 23 agosto 2004, n. |vecchiaia per il personale
243, e' abrogato. |artistico degli enti lirici.
--------------------------------------------------------------------
151. All'articolo 118 della legge|
23 dicembre 2000, n. 388, e |
successive modificazioni, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1, ultimo periodo, |
sono soppresse le parole: |
"progressivamente e"; |
b) al comma 1, dopo l'ultimo |
periodo e' aggiunto il seguente: |
"Nel finanziare i piani formativi|
di cui al presente comma, i fondi|
si attengono al criterio della |
redistribuzione delle risorse |
versate dalle aziende aderenti a |
ciascuno di essi, ai sensi del |
comma 3"; |
c) il comma 3 e' sostituito dal |
seguente: |
"3. I datori di lavoro che |
aderiscono ai fondi effettuano il|
versamento del contributo |
integrativo, di cui all'articolo |
25 della legge n. 845 del 1978, e|
successive modificazioni, |
all'INPS, che provvede a |
trasferirlo, per intero, una |
volta dedotti i meri costi |
amministrativi, al fondo indicato|
dal datore di lavoro. L'adesione |
ai fondi e' fissata entro il 31 |
ottobre di ogni anno, con effetti|
dal 1º gennaio successivo; le |
successive adesioni o disdette |
avranno effetto dal 1º gennaio di|
ogni anno. L'INPS, entro il 31 |
gennaio di ogni anno, a decorrere|
dal 2005, comunica al Ministero |
del lavoro e delle politiche |
sociali e ai fondi la previsione,|
sulla base delle adesioni |
pervenute, del gettito del |
contributo integrativo, di cui |
all'articolo 25 della legge n. |
845 del 1978, e successive |
modificazioni, relativo ai datori|
di lavoro aderenti ai fondi |
stessi nonche' di quello relativo|
agli altri datori di lavoro, |
obbligati al versamento di detto |
contributo, destinato al Fondo |
per la formazione professionale e|
per l'accesso al Fondo sociale |
europeo (FSE), di cui |
all'articolo 9, comma 5, del |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 19 |
luglio 1993, n. 236. Lo stesso |
Istituto provvede a disciplinare |
le modalita' di adesione ai fondi|
interprofessionali e di |
trasferimento delle risorse agli |
stessi mediante acconti |
bimestrali nonche' a fornire, |
tempestivamente e con |
regolarita', ai fondi stessi, |
tutte le informazioni relative |
alle imprese aderenti e ai |
contributi integrativi da esse |
versati. Al fine di assicurare |
continuita' nel perseguimento |
delle finalita' istituzionali del|
Fondo per la formazione |
professionale e per l'accesso al |
FSE, di cui all'articolo 9, comma|
5, del decreto-legge 20 maggio |
1993, n. 148, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 19 |
luglio 1993, n. 236, rimane fermo|
quanto previsto dal secondo |Formazione professionale e
periodo del comma 2 dell'articolo|attivita' svolte in fondi
66 della legge 17 maggio 1999, n.|comunitari e di Fondo sociale
144.". |europeo.
--------------------------------------------------------------------
152. E' istituito, presso la |
Presidenza del Consiglio dei |
ministri, il "Fondo per il |
sostegno delle adozioni |
internazionali" finalizzato al |
rimborso delle spese sostenute |
dai genitori adottivi per |
l'espletamento della procedura di|
adozione disciplinata dalle |
disposizioni contenute nel capo I|
del titolo III della legge 4 |
maggio 1983, n. 184. Con decreto |
di natura non regolamentare |
adottato, entro sessanta giorni |
dalla data di entrata in vigore |
della presente legge, dal |
Presidente del Consiglio dei |
ministri, di concerto con il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, vengono determinati |
l'entita' e i criteri del |
rimborso, nonche' le modalita' di|
presentazione delle istanze. In |
ogni caso, i rimborsi non |
potranno superare l'ammontare |
massimo di 10 milioni di euro per|
l'anno 2005. A favore del Fondo |
di cui al presente comma e' |
autorizzata la spesa di 10 |Fondo per il sostegno delle
milioni di euro per l'anno 2005. |adozioni internazionali.
--------------------------------------------------------------------
153. Nell'ambito del Fondo |
nazionale per le politiche |
sociali di cui all'articolo 59, |
comma 44, della legge 27 dicembre|
1997, n. 449, e' destinata una |
quota di 500.000 euro per l'anno |
2005 per l'istituzione di un |
Fondo speciale al fine di |
promuovere le politiche giovanili|
finalizzate alla partecipazione |
dei giovani sul piano culturale e|
sociale nella societa' e nelle |
istituzioni, mediante il sostegno|
della loro capacita' progettuale |
e creativa e favorendo il |
formarsi di nuove realta' |
associative nonche' consolidando |
e rafforzando quelle gia' |Fondo speciale per le politiche
esistenti. |giovanili sul piano culturale.
--------------------------------------------------------------------
154. Il 70 per cento della quota |
del Fondo di cui al comma 153 e' |
destinato al finanziamento dei |
programmi e dei progetti del |
Forum nazionale dei giovani, con |
sede in Roma. Il restante 30 per |
cento e' ripartito tra i Forum |
dei giovani regionali e locali |
proporzionalmente alla presenza |
di associazioni e di giovani sul |Finalizzazione quota Fondo per il
territorio. |Forum nazionale dei giovani.
--------------------------------------------------------------------
155. In attesa della riforma |
degli ammortizzatori sociali e |
nel limite complessivo di spesa |
di 310 milioni di euro a carico |
del Fondo per l'occupazione di |
cui all'articolo 1, comma 7, del |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 19 |
luglio 1993, n. 236, il Ministro |
del lavoro e delle politiche |
sociali, di concerto con il |
Ministro dell'economia e finanze,|
puo' disporre entro il 31 |
dicembre 2005, anche in deroga |
alla vigente normativa, |
concessioni, anche senza |
soluzione di continuita', dei |
trattamenti di cassa integrazione|
guadagni straordinaria, di |
mobilita' e di disoccupazione |
speciale, nel caso di programmi |
finalizzati alla gestione di |
crisi occupazionali, anche con |
riferimento a settori produttivi |
e ad aree territoriali ovvero |
miranti al reimpiego di |
lavoratori coinvolti in detti |
programmi definiti in specifici |
accordi in sede governativa |
intervenuti entro il 30 giugno |
2005. Nell'ambito delle risorse |
finanziarie di cui al primo |
periodo, i trattamenti concessi |
ai sensi dell'articolo 3, comma |
137, quarto periodo, della legge |
24 dicembre 2003, n. 350, e |
successive modificazioni, possono|
essere prorogati con decreto del |
Ministro del lavoro e delle |
politiche sociali, di concerto |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, qualora i piani di|
gestione delle eccedenze gia' |
definiti in specifici accordi in |
sede governativa abbiano |
comportato una riduzione nella |
misura almeno del 10 per cento |
del numero dei destinatari dei |
trattamenti scaduti il 31 |
dicembre 2004. La misura dei |
trattamenti di cui al secondo |
periodo e' ridotta del 10 per |
cento nel caso di prima proroga e|Trattamenti CIGS per programmi
del 30 per cento per le proroghe |finalizzati alla gestione delle
successive. |crisi occupazionali.
--------------------------------------------------------------------
156. All'articolo 118, comma 16, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e successive modificazioni, |
le parole: "e di 100 milioni di |
euro per ciascuno degli anni 2003|
e 2004" sono sostituite dalle |Finanziamento 2005 per le
seguenti: "e di 100 milioni di |attivita' di formazione
euro per ciascuno degli anni |nell'esercizio
2003, 2004 e 2005". |dell'apprendistato.
--------------------------------------------------------------------
157. All'articolo 43 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1, le parole da: "in |
un'apposita gestione" fino alla |
fine del comma sono sostituite |
dalle seguenti: "alla gestione |
separata di cui all'articolo 2, |
comma 26, della legge 8 agosto |
1995, n. 335"; |
b) al comma 2, le parole da: |Obbligo di iscrizione in apposita
"alla gestione separata" fino a: |gestione separata previdenziale
"n. 335" sono soppresse; |presso l'INPS per gli associati
c) il comma 9 e' abrogato. |in partecipazione.
--------------------------------------------------------------------
158. All'articolo 58 della legge |
17 maggio 1999, n. 144, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 2: |
1) la parola: "tredici" e' |
sostituita dalla parola: |
"dodici"; |
2) le parole: "sei eletti dagli |
iscritti al Fondo" sono |
sostituite dalle seguenti: |
"cinque designati dalle |
associazioni sindacali |
rappresentative degli iscritti al|
Fondo medesimo"; |
b) il comma 3 e' sostituito dal |
seguente: |
"3. Il comitato amministratore e'|
presieduto dal presidente |
dell'INPS o da un suo delegato |
scelto tra i componenti del |Comitato amministratore del Fondo
consiglio di amministrazione |per la gestione separata
dell'Istituto medesimo". |previdenziale.
--------------------------------------------------------------------
159. Limitatamente ai soli enti |
gestori di forme di previdenza |
obbligatoria i collegi sindacali |
continuano ad esercitare il |
controllo contabile e per essi |
non trova applicazione l'articolo|Collegi sindacali di enti gestori
2409-bis, terzo comma, del codice|di forme di previdenza
civile. |obbligatoria.
--------------------------------------------------------------------
160. E' costituita la Fondazione |
per la diffusione della |
responsabilita' sociale delle |
imprese. Alla Fondazione |
partecipano, quali soci |
fondatori, il Ministero del |
lavoro e delle politiche sociali,|
oltre ad altri soggetti pubblici |
e privati che ne condividano le |
finalita'. La Fondazione e' |
soggetta alle disposizioni del |
codice civile, delle leggi |
speciali e dello statuto, che |
verra' redatto dai fondatori. Per|
lo svolgimento delle sue |
attivita' istituzionali e' |
assegnato alla Fondazione un |Fondazione per la diffusione
contributo di un milione di euro |della responsabilita' sociale
per l'anno 2005. |delle imprese.
--------------------------------------------------------------------
161. L'ente nazionale di |
previdenza e assistenza per i |
lavoratori dello spettacolo |
(ENPALS) puo' continuare ad |
avvalersi, fino al 31 dicembre |
2005, del personale in servizio |
nell'anno 2004 con contratto di |
lavoro a tempo determinato nel |
limite massimo di spesa |
complessivamente stanziata per lo|
stesso personale nell'anno 2004. |
I relativi oneri continuano ad |Proroga al 2005 dei contratti di
essere posti a carico del |lavoro a tempo determinato
bilancio dell'ente. |dell'ENPALS.
--------------------------------------------------------------------
162. All'articolo 3, comma 136, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, al primo periodo, le parole:|
"31 dicembre 2004" sono |
sostituite dalle seguenti: "31 |
dicembre 2005" e, al secondo |
periodo, le parole: "31 dicembre |
2003" sono sostituite dalle |
seguenti: "31 dicembre 2004". A |
tal fine e' autorizzata, per |
l'anno 2005, la spesa di 5 |
milioni di euro a valere sul |
Fondo per l'occupazione di cui |
all'articolo 1, comma 7, del |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 19 |
luglio 1993, n. 236. |Proroga contratti di solidarieta'
--------------------------------------------------------------------
163. Per la prosecuzione degli |
interventi di cui all'articolo 3,|
comma 9, e all'articolo 8, comma |
4-bis, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1993, n. 236, e' |
autorizzato un contributo di euro|
160.102.000 per l'anno 2005. A |
tal fine, con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri, e' nominato un |
Commissario straordinario del |
Governo con funzioni di vigilanza|Contributo 2005 per manutenzione
sulle modalita' di attuazione del|idraulica e forestale regione
presente comma. |Calabria.
--------------------------------------------------------------------
164. Per garantire il rispetto |
degli obblighi comunitari e la |
realizzazione degli obiettivi di |
finanza pubblica per il triennio |
2005-2007 il livello complessivo |
della spesa del Servizio |
sanitario nazionale, al cui |
finanziamento concorre lo Stato, |
e' determinato in 88.195 milioni |
di euro per l'anno 2005, 89.960 |
milioni di euro per l'anno 2006 e|
91.759 milioni di euro per l'anno|
2007. I predetti importi |
ricomprendono anche quello di 50 |
milioni di euro, per ciascuno |
degli anni indicati, a titolo di |
ulteriore finanziamento a carico |
dello Stato per l'ospedale |
"Bambino Gesu'". Lo Stato, in |
deroga a quanto stabilito |
dall'articolo 4, comma 3, del |
decreto-legge 18 settembre 2001, |
n. 347, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 16 |
novembre 2001, n. 405, concorre |
al ripiano dei disavanzi del |
Servizio sanitario nazionale per |
gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal|
fine e' autorizzata, a titolo di |
regolazione debitoria, la spesa |
di 2.000 milioni di euro per |
l'anno 2005, di cui 50 milioni di|
euro finalizzati al ripiano dei |
disavanzi della regione Lazio per|
l'anno 2003, derivanti dal |
finanziamento dell'ospedale |
"Bambino Gesu'". Le predette |
disponibilita' finanziarie sono |
ripartite tra le regioni con |
decreto del Ministro della |
salute, di concerto con il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, d'intesa con la |Livello complessivo di spesa del
Conferenza Stato-Regioni. |SSN.
--------------------------------------------------------------------
165. Resta fermo l'obbligo in |
capo all'Agenzia italiana del |
farmaco di garantire per la quota|
a proprio carico, ai sensi |
dell'articolo 48 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, il livello|
della spesa farmaceutica |
stabilito dalla legislazione |
vigente. Nell'ambito delle |
annuali direttive del Ministro |
della salute all'Agenzia e' |
incluso il conseguimento |
dell'obiettivo del rispetto del |
predetto livello della spesa |
farmaceutica. Al fine di |
conseguire il contenimento della |
spesa farmaceutica, l'Agenzia |
italiana del farmaco stabilisce |
le modalita' per il |
confezionamento ottimale dei |
farmaci a carico del Servizio |
sanitario nazionale, almeno per |
le patologie piu' rilevanti, |
relativamente a dosaggi e numero |
di unita' posologiche, individua |
i farmaci per i quali i medici |
possono prescrivere "confezioni |
d'avvio" per terapie usate per la|
prima volta verso i cittadini, al|
fine di evitare prescrizioni |
quantitativamente improprie e |
piu' costose, e di verificarne la|
tollerabilita' e l'efficacia, e |
predispone l'elenco dei farmaci |
per i quali sono autorizzate la |
prescrizione e la vendita per |
unita' posologiche. |Livello della spesa farmaceutica.
--------------------------------------------------------------------
166. All'articolo 8 della legge |
24 dicembre 1993, n. 537, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 10: |
1) alla lettera c), dopo le |
parole: "indicate alle lettere a)|
e b)" sono aggiunte le seguenti: |
"ad eccezione dei farmaci non |
soggetti a ricetta con accesso |
alla pubblicita' al pubblico"; |
2) dopo la lettera c), e' |
aggiunta la seguente: |
"c-bis) farmaci non soggetti a |
ricetta medica con accesso alla |
pubblicita' al pubblico (OTC)"; |
b) al comma 14, ultimo periodo, |Classificazione farmaci non
le parole: "lettera c)" sono |soggetti a ricetta medica con
sostituite dalle seguenti: |accesso alla pubblicita' al
"lettere c) e c-bis)". |pubblico (OTC).
--------------------------------------------------------------------
167. All'articolo 70, comma 2, |
primo periodo, della legge 23 |
dicembre 1998, n. 448, dopo le |
parole: "l'indicazione della |
''nota''" la parola: ", |Specialita' medicinali erogabili
controfirmata," e' soppressa. |a carico del SSN.
--------------------------------------------------------------------
168. L'Agenzia italiana del |
farmaco adotta nel limite di |
spesa annuo di 1 milione di euro |
per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007, nell'ambito del |
programma annuale di attivita' |
previsto dall'articolo 48, comma |
5, lettera h), del decreto-legge |
30 settembre 2003, n. 269, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, un piano di comunicazione |
volto a diffondere l'uso dei |
farmaci generici, ad assicurare |
una adeguata informazione del |
pubblico su tali farmaci e a |
garantire ai medici, ai |
farmacisti e agli operatori di |
settore, a mezzo di apposite |
pubblicazioni specialistiche, le |
informazioni necessarie sui |
farmaci generici e le liste |
complete di farmaci generici |Diffusione dell'uso dei farmaci
disponibili. |generici.
--------------------------------------------------------------------
169. Al fine di garantire che |
l'obiettivo del raggiungimento |
dell'equilibrio economico |
finanziario da parte delle |
regioni sia conseguito nel |
rispetto della garanzia della |
tutela della salute, ferma |
restando la disciplina dettata |
dall'articolo 54 della legge 27 |
dicembre 2002, n. 289, per le |
prestazioni gia' definite dal |
decreto del Presidente del |
Consiglio dei ministri 29 |
novembre 2001, pubblicato nel |
supplemento ordinario alla |
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 |
febbraio 2002, e successive |
modificazioni, anche al fine di |
garantire che le modalita' di |
erogazione delle stesse siano |
uniformi sul territorio |
nazionale, coerentemente con le |
risorse programmate per il |
Servizio sanitario nazionale, con|
regolamento adottato ai sensi |
dell'articolo 17, comma 3, della |
legge 23 agosto 1988, n. 400, di |
concerto con il Ministro |
dell'economia e delle finanze, |
dal Ministro della salute, che si|
avvale della commissione di cui |
all'articolo 4-bis, comma 10, del|
decreto-legge 15 aprile 2002, n. |
63, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 15 |
giugno 2002, n. 112, sono fissati|
gli standard qualitativi, |
strutturali, tecnologici, di |
processo e possibilmente di |
esito, e quantitativi di cui ai |
livelli essenziali di assistenza,|
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Con la |
medesima procedura sono |
individuati le tipologie di |
assistenza e i servizi, relativi |
alle aree di offerta individuate |
dal vigente Piano sanitario |
nazionale. In fase di prima |
applicazione gli standard sono |Fissazione di standard di cui ai
fissati entro il 30 giugno 2005. |livelli essenziali di assistenza.
--------------------------------------------------------------------
170. Alla determinazione delle |
tariffe massime per la |
remunerazione delle prestazioni e|
delle funzioni assistenziali, |
assunte come riferimento per la |
valutazione della congruita' |
delle risorse a disposizione del |
Servizio sanitario nazionale, |
provvede, con proprio decreto, il|
Ministero della salute, di |
concerto con il Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Gli importi |
tariffari, fissati dalle singole |
regioni, superiori alle tariffe |
massime restano a carico dei |
bilanci regionali. Entro il 30 |
marzo 2005, con decreto del |
Ministero della salute, di |
concerto con il Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano, si procede |
alla ricognizione e all'eventuale|
aggiornamento delle tariffe |
massime, coerentemente con le |
risorse programmate per il |
Servizio sanitario nazionale. Con|
la medesima modalita' e i |
medesimi criteri si procede |
all'aggiornamento biennale delle |
tariffe massime entro il 31 |Determinazione delle tariffe
dicembre di ogni secondo anno a |massime per la remunerazione
decorrere dall'anno 2005. |delle prestazioni assistenziali.
--------------------------------------------------------------------
171. Ferma restando la facolta' |
delle singole regioni di |
procedere, per il governo dei |
volumi di attivita' e dei tetti |
di spesa, alla modulazione, entro|
i valori massimi nazionali, degli|
importi tariffari praticati per |
la remunerazione dei soggetti |
erogatori pubblici e privati, e' |
vietata, nella remunerazione del |
singolo erogatore, l'applicazione|
alle singole prestazioni di |
importi tariffari diversi a |
seconda della residenza del |
paziente, indipendentemente dalle|
modalita' con cui viene regolata |
la compensazione della mobilita' |
sia intraregionale che |
interregionale. Sono nulli i |Divieto di tariffe in funzione
contratti e gli accordi stipulati|della residenza del paziente per
con i soggetti erogatori in |la remunerazione dei soggetti
violazione di detto principio. |erogatori.
--------------------------------------------------------------------
172. Il potere di accesso del |
Ministro della salute presso le |
aziende unita' sanitarie locali e|
le aziende ospedaliere di cui |
all'articolo 2, comma 6, del |
decreto-legge 29 agosto 1984, n. |
528, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 31 |
ottobre 1984, n. 733, e |
all'articolo 4, comma 2, della |
legge 1º febbraio 1989, n. 37, e'|
esteso a tutti gli Istituti di |
ricovero e cura a carattere |
scientifico, anche se trasformati|
in fondazioni, ai policlinici |
universitari e alle aziende |
ospedaliere universitarie ed e' |
integrato con la potesta' di |
verifica dell'effettiva |
erogazione, secondo criteri di |
efficienza ed appropriatezza, dei|
livelli essenziali di assistenza |
di cui all'articolo 1, comma 6, |
del decreto legislativo 30 |
dicembre 1992, n. 502, e |
successive modificazioni, al |
decreto del Presidente del |
Consiglio dei ministri 29 |
novembre 2001, pubblicato nel |
supplemento ordinario alla |
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 |
febbraio 2002, e all'articolo 54 |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Potere di accesso del Ministro
289, compresa la verifica dei |della salute presso Istituti di
relativi tempi di attesa. |ricovero.
--------------------------------------------------------------------
173. L'accesso al finanziamento |
integrativo a carico dello Stato |
derivante da quanto disposto al |
comma 164, rispetto al livello di|
cui all'accordo Stato-regioni |
dell'8 agosto 2001, pubblicato |
nella Gazzetta Ufficiale n. 208 |
del 7 settembre 2001, per l'anno |
2004, rivalutato del 2 per cento |
su base annua a decorrere dal |
2005, e' subordinato alla stipula|
di una specifica intesa tra Stato|
e regioni ai sensi dell'articolo |
8, comma 6, della legge 5 giugno |
2003, n. 131, che contempli ai |
fini del contenimento della |
dinamica dei costi: |
a) gli adempimenti gia' previsti |
dalla vigente legislazione; |
b) i casi nei quali debbano |
essere previste modalita' di |
affiancamento dei rappresentanti |
dei Ministeri della salute e |
dell'economia e delle finanze ai |
fini di una migliore definizione |
delle misure da adottare; |
c) ulteriori adempimenti per |
migliorare il monitoraggio della |
spesa sanitaria nell'ambito del |
Nuovo sistema informativo |
sanitario; |
d) il rispetto degli obblighi di |
programmazione a livello |
regionale, al fine di garantire |
l'effettivita' del processo di |
razionalizzazione delle reti |
strutturali dell'offerta |
ospedaliera e della domanda |
ospedaliera, con particolare |
riguardo al riequilibrio |
dell'offerta di posti letto per |
acuti e per lungodegenza e |
riabilitazione, alla promozione |
del passaggio dal ricovero |
ordinario al ricovero diurno, |
nonche' alla realizzazione degli |
interventi previsti dal Piano |
nazionale della prevenzione e dal|
Piano nazionale |
dell'aggiornamento del personale |
sanitario, coerentemente con il |
Piano sanitario nazionale; |
e) il vincolo di crescita delle |
voci dei costi di produzione, con|
esclusione di quelli per il |
personale cui si applica la |
specifica normativa di settore, |
secondo modalita' che |
garantiscano che, |
complessivamente, la loro |
crescita non sia superiore, a |
decorrere dal 2005, al 2 per |
cento annuo rispetto ai dati |
previsionali indicati nel |
bilancio dell'anno precedente, al|
netto di eventuali costi di |
personale di competenza di |
precedenti esercizi; |
f) in ogni caso, l'obbligo in |
capo alle regioni di garantire in|
sede di programmazione regionale,|
coerentemente con gli obiettivi |
sull'indebitamento netto delle |
amministrazioni pubbliche, |
l'equilibrio |
economico-finanziario delle |
proprie aziende sanitarie, |
aziende ospedaliere, aziende |
ospedaliere universitarie ed |
Istituti di ricovero e cura a |
carattere scientifico sia in sede|
di preventivo annuale che di |
conto consuntivo, realizzando |
forme di verifica trimestrale |
della coerenza degli andamenti |
con gli obiettivi |
dell'indebitamento netto delle |
amministrazioni pubbliche e |
prevedendo l'obbligatorieta' |
dell'adozione di misure per la |
riconduzione in equilibrio della |
gestione ove si prospettassero |
situazioni di squilibrio, nonche'|Finanziamento integrativo a
l'ipotesi di decadenza del |carico dello Stato per la spesa
direttore generale. |del SSN.
--------------------------------------------------------------------
174. Al fine del rispetto |
dell'equilibrio |
economico-finanziario, la |
regione, ove si prospetti sulla |
base del monitoraggio trimestrale|
una situazione di squilibrio, |
adotta i provvedimenti necessari.|
Qualora dai dati del monitoraggio|
del quarto trimestre si evidenzi |
un disavanzo di gestione a fronte|
del quale non sono stati adottati|
i predetti provvedimenti, ovvero |
essi non siano sufficienti, con |
la procedura di cui all'articolo |
8, comma 1, della legge 5 giugno |
2003, n. 131, il Presidente del |
Consiglio dei ministri diffida la|
regione a provvedervi entro il 30|
aprile dell'anno successivo a |
quello di riferimento. Qualora la|
regione non adempia, entro i |
successivi trenta giorni il |
presidente della regione, in |
qualita' di commissario ad acta, |
approva il bilancio di esercizio |
consolidato del Servizio |
sanitario regionale al fine di |
determinare il disavanzo di |
gestione e adotta i necessari |
provvedimenti per il suo |
ripianamento, ivi inclusi gli |
aumenti dell'addizionale |
all'imposta sul reddito delle |
persone fisiche e le |
maggiorazioni dell'aliquota |
dell'imposta regionale sulle |
attivita' produttive entro le |
misure stabilite dalla normativa |
vigente. I predetti incrementi |
possono essere adottati anche in |
funzione della copertura dei |
disavanzi di gestione accertati o|Provvedimenti adottati dalla
stimati nel settore sanitario |regione in caso di squilibrio
relativi all'esercizio 2004 e |economico-finanziario della spesa
seguenti. |sanitaria.
--------------------------------------------------------------------
175. Per le finalita' di cui al |
comma 174 e per la copertura dei |
disavanzi di gestione accertati o|
stimati nel settore sanitario, la|
regione, in deroga alla |
sospensione di cui al comma 61, |
primo periodo, puo' deliberare |
l'inizio o la ripresa della |
decorrenza degli effetti degli |
aumenti dell'addizionale |
regionale all'imposta sul reddito|
e delle maggiorazioni |
dell'aliquota dell'imposta |
regionale sulle attivita' |
produttive, gia' disposti, |
oggetto della predetta |
sospensione. Ai sensi del primo |
periodo del presente comma e del |
comma 22 dell'articolo 2 della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
l'inizio o la ripresa della |
decorrenza degli effetti puo' |
concernere anche quelle |
maggiorazioni dell'aliquota IRAP |
che siano state deliberate dalle |
regioni, antecedentemente al 31 |
dicembre 2003, in difformita' |
rispetto a quanto previsto dalla |
normativa statale. Per le |
medesime finalita', le regioni |
possono altresi', nei limiti |
della normativa statale di |
riferimento ed in conformita' ad |
essa, disporre nuovi aumenti |
dell'addizionale regionale |
all'imposta sul reddito o nuove |
maggiorazioni dell'aliquota IRAP |Inizio o ripresa della decorrenza
ovvero modificare gli aumenti e |degli effetti degli aumenti
le maggiorazioni di cui al primo |dell'addizionale regionale IRE e
periodo del presente comma. |maggiorazioni dell'aliquota IRAP
--------------------------------------------------------------------
176. In caso di mancato |
adempimento agli obblighi di cui |
al comma 173 e' precluso |
l'accesso al maggiore |
finanziamento previsto per gli |
anni 2005, 2006 e 2007, con |
conseguente immediato recupero |
delle somme eventualmente |Casi di preclusione al maggiore
erogate. |finanziamento.
--------------------------------------------------------------------
177. Le regioni, ai sensi |
dell'articolo 4, comma 9, della |
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e|
successive modificazioni, |
definiscono le fattispecie per |
l'eventuale trasformazione da |
tempo determinato a tempo |
indeterminato del rapporto di |
lavoro dei professionisti |
convenzionati a carico del |
protocollo aggiuntivo ai sensi |
dei decreti del Presidente della |
Repubblica 28 luglio 2000, n. |
271, e 21 settembre 2001, n. 446,|
in modo da assicurare una |
riduzione della relativa spesa |
pari ad almeno il 20 per cento. |
La predetta trasformazione e' |
possibile entro il limite del |
numero di ore di incarico |
attivate a titolo convenzionale |Trasformazione a tempo
presso ciascuna azienda sanitaria|indeterminato del rapporto di
locale alla data del 31 ottobre |lavoro dei professionisti
2004. |convenzionati.
--------------------------------------------------------------------
178. Il rapporto tra il Servizio |
sanitario nazionale, i medici di |
medicina generale, i pediatri di |
libera scelta, i medici |
specialisti ambulatoriali interni|
e le altre professioni sanitarie |
non dipendenti dal medesimo e' |
disciplinato da apposite |
convenzioni conformi agli accordi|
collettivi nazionali stipulati ai|
sensi dell'articolo 4, comma 9, |
della legge 30 dicembre 1991, n. |
412, e successive modificazioni, |
con le organizzazioni sindacali |
di categoria maggiormente |
rappresentative in campo |
nazionale. La rappresentativita' |
delle organizzazioni sindacali e'|
basata sulla consistenza |
associativa. Detti accordi hanno |
durata quadriennale per la parte |
normativa e durata biennale per |
la parte economica. In sede di |
prima applicazione la durata, per|
le parti normativa ed economica, |
e' definita fino al 31 dicembre |Convenzioni per il rapporto tra
2005. |SSN e medici.
--------------------------------------------------------------------
179. Al fine di garantire il |
rispetto degli obblighi di cui al|
comma 173, ciascuna regione |
provvede a disciplinare appositi |
meccanismi di raccordo tra le |
aziende sanitarie locali, le |
aziende ospedaliere, le aziende |
ospedaliere universitarie, gli |
Istituti di ricovero e cura a |
carattere scientifico e i medici |
di medicina generale e i pediatri|
di libera scelta, attribuendo a |
questi ultimi il compito di |
segnalare tempestivamente alle |
strutture competenti a livello |
regionale le situazioni di |
inefficienza gestionale e |
organizzativa che costituiscono |
violazione degli obiettivi di |Obbligo per le aziende
contenimento della dinamica dei |ospedaliere di comunicare alle
costi di cui ai commi da 164 a |strutture regionali situazioni di
187. |inefficienza.
--------------------------------------------------------------------
180. La regione interessata, |
nelle ipotesi indicate ai commi |
174 e 176, anche avvalendosi del |
supporto tecnico dell'Agenzia per|
i servizi sanitari regionali, |
procede ad una ricognizione delle|
cause ed elabora un programma |
operativo di riorganizzazione, di|
riqualificazione o di |
potenziamento del Servizio |
sanitario regionale, di durata |
non superiore al triennio. I |
Ministri della salute e |
dell'economia e delle finanze e |
la singola regione stipulano |
apposito accordo che individui |
gli interventi necessari per il |
perseguimento dell'equilibrio |
economico, nel rispetto dei |
livelli essenziali di assistenza |
e degli adempimenti di cui alla |
intesa prevista dal comma 173. La|
sottoscrizione dell'accordo e' |
condizione necessaria per la |
riattribuzione alla regione |
interessata del maggiore |
finanziamento anche in maniera |
parziale e graduale, |
subordinatamente alla verifica |Ricognizione da parte della
della effettiva attuazione del |regione delle cause di
programma. |inefficienza.
--------------------------------------------------------------------
181. Con riferimento agli importi|
indicati al comma 164, |
relativamente alla somma di 1.000|
milioni di euro per l'anno 2005, |
1.200 milioni di euro per l'anno |
2006 e 1.400 milioni di euro per |
l'anno 2007, il relativo |
riconoscimento alle regioni resta|
condizionato, oltre che agli |
adempimenti di cui al comma 173, |
anche al rispetto da parte delle |
regioni medesime dell'obiettivo |
per la quota a loro carico sulla |
spesa farmaceutica previsto |
dall'articolo 48 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |Requisiti per il riconoscimento
modificazioni, dalla legge 24 |alle regioni del finanziamento
novembre 2003, n. 326. |integrativo.
--------------------------------------------------------------------
182. Limitatamente all'anno 2004:|
a) l'obbligo in capo alle |
regioni, per la quota del 40 per |
cento a loro carico, di cui |
all'articolo 48, comma 5, lettera|
f), del decreto-legge 30 |
settembre 2003, n. 269, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, in caso di superamento dei |
tetti di spesa di cui al comma 1 |
del predetto articolo 48, |
s'intende comunque adempiuto, |
anche qualora la regione non |
abbia provveduto al previsto |
ripiano, purche' l'equilibrio |
complessivo del relativo sistema |
sanitario regionale venga |
rispettato, previa verifica |
dell'avvenuta erogazione dei |
livelli essenziali di assistenza |
effettuata dal Ministero della |
salute, ai sensi del comma 172; |
b) con specifica intesa tra Stato|
e regioni, sulla base dei dati |
forniti dall'Agenzia italiana del|
farmaco, su proposta del Ministro|
della salute, sono definite le |
eventuali compensazioni sugli |
effetti, per ogni singola |
regione, derivanti dai |
provvedimenti a carico delle |
aziende produttrici di cui |
all'articolo 1 del decreto-legge |
24 giugno 2004, n. 156, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 2 agosto 2004, n. |
202, nel rispetto degli equilibri|
di finanza pubblica programmati, |
anche ai fini dell'accesso |
all'integrazione dei |
finanziamenti a carico dello |
Stato come stabilito dal citato |Obbligo in capo alle regioni in
Accordo Stato-regioni dell'8 |caso di superamento del tetto di
agosto 2001. |spesa.
--------------------------------------------------------------------
183. A partire dal 2005, sulla |
base delle rilevazioni condotte |
dall'Agenzia italiana del |
farmaco, le regioni che non |
adottano misure di contenimento |
della spesa farmaceutica adeguate|
al rispetto dei tetti stabiliti |
dall'articolo 48, comma 1, del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, sono |
tenute nell'esercizio successivo |
a quello di rilevazione ad |
adottare misure di contenimento |Contenimento della spesa
pari al 50 per cento del proprio |farmaceutica in capo alle
sfondamento. |regioni.
--------------------------------------------------------------------
184. Al fine di consentire in via|
anticipata l'erogazione |
dell'incremento del finanziamento|
a carico dello Stato: |
a) in deroga a quanto stabilito |
dall'articolo 13, comma 6, del |
decreto legislativo 18 febbraio |
2000, n. 56, il Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
per gli anni 2005, 2006 e 2007, |
e' autorizzato a concedere alle |
regioni a statuto ordinario |
anticipazioni con riferimento |
alle somme indicate al comma 164,|
al netto di quelle indicate al |
comma 181, da accreditare sulle |
contabilita' speciali di cui |
all'articolo 66 della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, in essere |
presso le tesorerie provinciali |
dello Stato, nella misura pari al|
95 per cento delle somme dovute |
alle regioni a statuto ordinario |
a titolo di finanziamento della |
quota indistinta del fabbisogno |
sanitario, quale risulta dalla |
deliberazione del CIPE per i |
corrispondenti anni, al netto |
delle entrate proprie regionali; |
b) per gli anni 2005, 2006 e |
2007, il Ministero dell'economia |
e delle finanze e' autorizzato a |
concedere alle regioni Sicilia e |
Sardegna anticipazioni nella |
misura pari al 95 per cento delle|
somme dovute a tali regioni a |
titolo di finanziamento della |
quota indistinta quale risulta |
dalla deliberazione del CIPE per |
i corrispondenti anni, al netto |
delle entrate proprie e delle |
partecipazioni delle medesime |
regioni; |
c) all'erogazione dell'ulteriore |
5 per cento o al ripristino del |
livello di finanziamento previsto|
dal citato accordo Stato-regioni |
dell'8 agosto 2001 per l'anno |
2004, rivalutato del 2 per cento |
su base annua a decorrere dal |
2005, nei confronti delle singole|
regioni si provvede a seguito |
della verifica degli adempimenti |
di cui ai commi 173 e 181; |
d) nelle more della deliberazione|
del CIPE e della proposta di |
decreto del Presidente del |
Consiglio dei ministri di cui al |
comma 4 dell'articolo 2 del |
decreto legislativo 18 febbraio |
2000, n. 56, nonche' della |
stipula dell'intesa di cui al |
comma 173, le anticipazioni sono |
commisurate al livello del |
finanziamento corrispondente a |
quello previsto dal riparto per |
l'anno 2004 in base alla |
deliberazione del CIPE, |
rivalutato del 2 per cento su |
base annua a decorrere dal 2005; |
e) sono autorizzati, in sede di |
conguaglio, eventuali recuperi |
che dovessero rendersi necessari |
anche a carico delle somme a |Concessione anticipata
qualsiasi titolo spettanti alle |dell'erogazione dell'incremento
regioni per gli esercizi |del finanziamento a carico dello
successivi. |Stato.
--------------------------------------------------------------------
185. All'articolo 50 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, dopo il |
comma 1, e' inserito il seguente:|
"1-bis. Il Ministero |
dell'economia e delle finanze |
cura la generazione e la consegna|
della tessera sanitaria a tutti i|
soggetti destinatari, indicati al|
comma 1, entro il 31 dicembre |Termine per la consegna della
2005". |tessera sanitaria.
--------------------------------------------------------------------
186. Nell'ambito delle attivita' |
dirette alla definizione e |
implementazione del Nuovo Sistema|
Informativo Sanitario (NSIS), il |
Ministero della salute, anche ai |
fini del controllo e monitoraggio|
della spesa per la realizzazione |
degli obiettivi di finanza |
pubblica, garantisce in ogni caso|
la coerente prosecuzione delle |
azioni in corso con riduzione |
della spesa per il rinnovo dei |
contratti per la fornitura di |
beni e servizi afferenti al |
funzionamento del NSIS nella |
misura di cinque punti |
percentuali, salva la facolta' di|
ampliare i servizi richiesti nel |Nuovo sistema informativo
limite dell'ordinario |sanitario (NSIS): riduzione spesa
stanziamento di bilancio. |per contratti.
--------------------------------------------------------------------
187. In considerazione del |
rilievo nazionale ed |
internazionale nella |
sperimentazione sanitaria di |
elevata specializzazione e nella |
cura delle piu' rilevanti |
patologie, per l'anno 2005 e' |
autorizzata la spesa di 15 |
milioni di euro in favore della |
fondazione "Centro San Raffaele |Contributo per il "Centro San
del Monte Tabor". |Raffaele del Monte Tabor".
--------------------------------------------------------------------
188. Le regioni che alla data del|
1º gennaio 2005 abbiano ancora in|
corso di completamento il proprio|
programma di investimenti in |
attuazione dell'articolo 20 della|
legge 11 marzo 1988, n. 67, e |
successive modificazioni, |
destinano una quota delle risorse|Destinazione quota risorse delle
residue al potenziamento ed |Regioni al potenziamento
ammodernamento tecnologico. |tecnologico.
--------------------------------------------------------------------
189. Le sanzioni amministrative |
per infrazioni al divieto di |
fumare, previste dall'articolo |
51, comma 7, della legge 16 |
gennaio 2003, n. 3, sono |
aumentate del 10 per cento. |
--------------------------------------------------------------------
190. I proventi delle sanzioni |
amministrative per infrazioni al |
divieto di fumare inflitte, a |
norma dell'articolo 51, comma 7, |
della legge 16 gennaio 2003, n. |
3, da organi statali affluiscono |
al bilancio dello Stato, per |
essere successivamente |
riassegnati, limitatamente ai |
maggiori proventi conseguiti per |
effetto degli aumenti di cui al |
comma 189, ad appositi capitoli |
di spesa dello stato di |
previsione del Ministero della |
salute per il potenziamento degli|
organi ispettivi e di controllo, |
nonche' per la realizzazione di |
campagne di informazione e di |
educazione alla salute |
finalizzate alla prevenzione del |
tabagismo e delle patologie ad |Aumento sanzioni per infrazioni
esso correlate. |al divieto di fumo.
--------------------------------------------------------------------
191. Resta ferma l'autonoma, |
integrale disponibilita' da parte|
delle singole regioni, ai sensi |
degli articoli 17, terzo comma, e|
29, terzo comma, della legge 24 |
novembre 1981, n. 689, dei |
proventi relativi alle infrazioni|
di cui al comma 189, accertate |
dagli organi di polizia locale, |Attribuzione delle somme riscosse
come tali ad esse direttamente |per infrazioni al divieto di
attribuiti. |fumo.
--------------------------------------------------------------------
192. Al fine di migliorare |
l'efficienza operativa della |
pubblica amministrazione e per il|
contenimento della spesa |
pubblica, con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri sono individuati le |
applicazioni informatiche e i |
servizi per i quali si rendono |
necessarie razionalizzazioni ed |
eliminazioni di duplicazioni e |
sovrapposizioni. Il CNIPA stipula|
contratti-quadro per |
l'acquisizione di applicativi |
informatici e per l'erogazione di|
servizi di carattere generale |
riguardanti il funzionamento |
degli uffici con modalita' che |Accordi quadro del CNIPA per
riducano gli oneri derivanti |eliminare duplicazioni di
dallo sviluppo, dalla |carattere informatico nella
manutenzione e dalla gestione. |PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
193. Le pubbliche amministrazioni|
di cui all'articolo 1 del decreto|
legislativo 12 febbraio 1993, n. |
39, sono tenute ad avvalersi, |
uniformando le procedure e le |
prassi amministrative in corso, |
degli applicativi e dei servizi |
di cui al comma 192, salvo i casi|
in cui possano dimostrare, in |
sede di richiesta di parere di |
congruita' tecnico-economica di |
cui all'articolo 8 dello stesso |
decreto legislativo, che la |
soluzione che intendono adottare,|Obbligo per le PP.AA. di
a parita' di funzioni, risulti |uniformita' nelle procedure e
economicamente piu' vantaggiosa. |nelle prassi amministrative.
--------------------------------------------------------------------
194. Ai fini di cui al comma 192,|
con decreto del Presidente del |
Consiglio dei ministri sono |
individuati interventi di |
razionalizzazione delle |
infrastrutture di calcolo, |
telematiche e di comunicazione |
delle amministrazioni di cui al |
comma 193. |
--------------------------------------------------------------------
195. Le pubbliche amministrazioni|
diverse da quelle di cui al comma|
193 possono avvalersi dei servizi|
di cui al medesimo comma 193, |
secondo modalita' da definire in |
sede di Conferenza unificata di |Interventi di razionalizzazione
cui all'articolo 8 del decreto |delle infrastrutture di calcolo,
legislativo 28 agosto 1997, n. |telematiche e di comunicazione
281. |delle PP. AA.
--------------------------------------------------------------------
196. Ai fini della copertura |
delle spese necessarie per lo |
svolgimento dei compiti di cui al|
comma 193, possono essere |
assegnati al CNIPA finanziamenti |
a carico del Fondo di |
finanziamento per i progetti |
strategici nel settore |
informatico di cui all'articolo |
27, comma 2, della legge 16 |Assegnazione al CNIPA di
gennaio 2003, n. 3. |finanziamenti.
--------------------------------------------------------------------
197. Entro sei mesi dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, i cedolini per il |
pagamento delle competenze |
stipendiali del personale delle |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1 del decreto |
legislativo 12 febbraio 1993, n. |
39, purche' sia gia' in possesso |
di caselle di posta elettronica |
fornite dall'amministrazione, |
sono trasmessi, tenuto conto del |
diritto alla riservatezza, |
esclusivamente per via telematica|
all'indirizzo di posta |
elettronica assegnato a ciascun |
dipendente. Con decreto di natura|
non regolamentare del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro per |
l'innovazione e le tecnologie, |Invio telematico dei cedolini
sono emanate le relative norme |dello stipendio ai dipendenti
attuative. |delle amministrazioni statali.
--------------------------------------------------------------------
198. Entro sei mesi dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, gli uffici cassa delle |
amministrazioni, anche |
periferiche, dello Stato sono |
organizzati sulla base di |
procedure amministrative |
informatizzate. Tutti i contatti |
con il personale dipendente e con|
gli uffici, anche di altra |
amministrazione, avvengono |
utilizzando modalita' di |
trasmissione telematica dei dati.|
Con decreto di natura non |
regolamentare del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro per |
l'innovazione e le tecnologie, |
sono emanate le relative norme |
attuative. |Informatizzazione Uffici cassa
--------------------------------------------------------------------
199. Per l'anno finanziario 2005 |
e successivi, il Ministro |
dell'economia e delle finanze, su|
proposta del Ministro |
dell'ambiente e della tutela del |
territorio, e' autorizzato a |
provvedere con propri decreti |
alla riassegnazione alle |
pertinenti unita' previsionali di|
base dello stato di previsione |
del Ministero dell'ambiente e |
della tutela del territorio delle|
somme da versare in entrata per |
revoche ed economie dei |
finanziamenti di cui alla legge 8|
ottobre 1997, n. 344, adottate |
con provvedimento del Ministero |Riassegnazione alle unita'
competente, e con lo stesso |previsionali di base del
destinate alla realizzazione di |Ministero dell'ambiente e della
interventi finalizzati allo |tutela del territorio delle somme
stesso progetto strategico |per revoche ed economie dei
inseriti negli accordi di |finanziamenti volti alla
programma quadro da stipulare con|qualificazione degli interventi e
le regioni territorialmente |dell'occupazione in campo
interessate. |ambientale
--------------------------------------------------------------------
200. Al fine di garantire la |
prosecuzione delle iniziative di |
sostegno allo sviluppo economico |
gia' adottate e per il |
completamento delle dotazioni |
infrastrutturali gia' |
programmate, e' autorizzata la |
prosecuzione degli interventi |
previsti dall'articolo 52, comma |
59, della legge 28 dicembre 2001,|
n. 448, e dall'articolo 3, comma |
2-ter, secondo periodo, del |
decreto-legge 24 settembre 2002, |
n. 209, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 22 |
novembre 2002, n. 265, nei limiti|
delle risorse finanziarie per |
tali finalita' rispettivamente |
appostate e disponibili, che a |
tale fine vengono versate |
all'entrata del bilancio dello |
Stato per essere riassegnate |
negli anni successivi, fino al |Prosecuzione Interventi di
completamento delle iniziative |risanamento ambientale delle aree
contemplate nelle citate |portuali del Basso Adriatico, e
disposizioni di legge. |per il trasporto marittimo
--------------------------------------------------------------------
201. La richiesta di cambio di |
destinazione urbanistica delle |
aree o dei manufatti industriali |
interessati da processi di |
delocalizzazione dell'intero |
processo produttivo, soprattutto |
quando essi comportino perdita di|
posti di lavoro, determina la |Cessazione benefici in caso di
cessazione del diritto acquisito |richiesta di cambio di
dall'impresa ad eventuali |destinazione urbanistica delle
benefici concessi dallo Stato per|aree o dei manufatti industriali
il sostegno e il miglioramento |interessati da processi di
del processo produttivo medesimo.|delocalizzazione
--------------------------------------------------------------------
202. Al fine di consentire |
l'avvio di un regime assicurativo|
volontario per la copertura dei |
rischi derivanti da calamita' |
naturali sui fabbricati a |
qualunque uso destinati, |
attraverso la sottoscrizione di |
una quota parte del capitale |
sociale di una costituenda |
Compagnia di riassicurazioni |
finalizzata ad aumentare le |
capacita' riassicurative del |
mercato, e di sostenere il |
Consorzio o l'unione di |
assicurazioni destinato a coprire|
i danni derivanti da calamita' |
naturali, e' istituito un |
apposito Fondo di garanzia la cui|
gestione e' affidata alla |
Concessionaria di servizi |
assicurativi pubblici (CONSAP |
Spa). Per le predette finalita' |
e' autorizzata la spesa di 50 |
milioni di euro per l'anno 2005. |
Con apposito regolamento emanato |
entro centoventi giorni dalla |
data di entrata in vigore della |
presente legge, ai sensi |
dell'articolo 17, comma 2, della |
legge 23 agosto 1988, n. 400, su |
proposta del Presidente del |
Consiglio dei ministri, di |
concerto con i Ministri delle |
attivita' produttive e |
dell'economia e delle finanze, |
sentiti la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano e l'Istituto |
per la vigilanza sulle |
assicurazioni private e di |
interesse collettivo, che si |
esprimono entro trenta giorni, e |
acquisito successivamente il |
parere delle competenti |
Commissioni parlamentari da |
esprimere entro trenta giorni |
dalla data di trasmissione del |
relativo schema, e' costituita la|
Compagnia di riassicurazioni di |
cui al primo periodo e sono |
definite le forme, le condizioni |
e le modalita' di attuazione del |
predetto Fondo, nonche' le misure|
volte ad incentivare lo sviluppo |
delle coperture assicurative in |
questione, in ogni caso senza |
nuovi o maggiori oneri per la |
finanza pubblica, e prevedendo |
l'esclusione dell'intervento del |
Fondo per i danni prodotti dalle |
calamita' naturali a fabbricati |
abusivi, ivi compresi i |
fabbricati abusivi per i quali, |Istituzione Fondo di garanzia al
pur essendo stata presentata la |fine di costituire una Compagnia
domanda di definizione |di riassicurazioni e di sostenere
dell'illecito edilizio, non sono |il Consorzio o l'unione di
stati corrisposti interamente |assicurazioni destinato a coprire
l'oblazione e gli oneri |i danni derivanti da calamita'
accessori. |naturali
--------------------------------------------------------------------
203. Il Dipartimento della |
protezione civile e' autorizzato |
ad erogare ai soggetti competenti|
contributi per la prosecuzione |
degli interventi e dell'opera di |
ricostruzione nei territori |
colpiti da calamita' naturali per|
i quali e' intervenuta la |
dichiarazione dello stato di |
emergenza ai sensi dell'articolo |
5 della legge 24 febbraio 1992, |
n. 225. Le modalita' di utilizzo |
dei contributi sono stabilite con|
decreto del Presidente del |
Consiglio dei ministri d'intesa |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze. Alla ripartizione |
dei contributi si provvede con |
ordinanze del Presidente del |
Consiglio dei ministri, adottate |
ai sensi dell'articolo 5, comma |
2, della citata legge n. 225 del |
1992, destinando almeno il 5 per |
cento delle risorse complessive, |
per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007 alla realizzazione |
del piano di ricostruzione del |
comune di San Giuliano di Puglia,|
ai sensi dell'articolo 4 |
dell'ordinanza del Presidente del|
Consiglio dei ministri 10 aprile |
2003, n. 3279, pubblicata nella |
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 |
aprile 2003, nonche' una quota |
del 5 per cento per il |
completamento della ricostruzione|
degli edifici situati nei comuni |
delle regioni Marche ed Umbria |
danneggiati dal terremoto del |
settembre 1997, per i quali e' |
stato dichiarato lo stato di |
emergenza con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri del 27 settembre 1997, |
una quota del 5 per cento per gli|
interventi di ricostruzione nei |
comuni della provincia di Brescia|
colpiti dagli eventi sismici del |
24 novembre 2004, per i quali e' |
stato dichiarato lo stato di |
emergenza con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri del 26 novembre 2004, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 287 del 7 dicembre |
2004, una quota del 2 per cento |
per gli interventi di |
ricostruzione nei comuni della |
regione Sardegna colpiti dagli |
eventi calamitosi del dicembre |
2004 ed una quota pari a 4 |
milioni di euro annui per |
fronteggiare le esigenze |
derivanti dalla situazione |
emergenziale conseguente alle |
intense precipitazioni |
verificatesi nei giorni 31 |
ottobre e 1º novembre 2004 nel |
territorio della regione autonoma|
Friuli-Venezia Giulia, nonche' |
una quota pari a 5 milioni di |
euro annui per consentire la |
prosecuzione degli interventi di |
cui all'articolo 50, comma 1, |
lettera i), della legge 23 |Contributi per la prosecuzione
dicembre 1998, n. 448, ripartendo|degli interventi e dell'opera di
detta quota alla regione |ricostruzione nei territori
Basilicata e Campania nella |colpiti da calamita' naturali per
misura rispettivamente del 25 per|i quali e' intervenuta la
cento e del 75 per cento. Per le |dichiarazione dello stato di
finalita' di cui al presente |emergenza comune di San Giuliano
comma e' autorizzata la spesa |di Puglia regioni Marche ed
annua di 58,5 milioni di euro per|Umbria Brescia Sardegna
quindici anni, a decorrere |Friuli-Venezia Giulia Basilicata
dall'anno 2005. |e Campania
--------------------------------------------------------------------
204. Per gli interventi di |
ricostruzione nei comuni della |
provincia di Brescia colpiti |
dagli eventi sismici del 24 |
novembre 2004, per i quali e' |
stato dichiarato lo stato di |
emergenza con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri del 26 novembre 2004, e'|
autorizzato un contributo di 30 |30 milioni di euro per sisma
milioni di euro per l'anno 2005. |Brescia
--------------------------------------------------------------------
205. Il Fondo di cui all'articolo|
27, comma 1, della legge 27 |
dicembre 2002, n. 289, e' |
destinato alla copertura delle |
spese relative al progetto |
promosso dal Dipartimento per |
l'innovazione e le tecnologie |
della Presidenza del Consiglio |
dei ministri denominato "PC ai |
giovani", diretto ad incentivare |
l'acquisizione e l'utilizzo degli|
strumenti informatici e digitali |
tra i giovani che compiono sedici|
anni nel 2005, nonche' la loro |
formazione, fino all'esaurimento |
delle disponibilita' del Fondo |
stesso. Le modalita' di |
attuazione del progetto, nonche' |
di erogazione degli incentivi |
stessi, sono disciplinate con |
decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro per |
l'innovazione e le tecnologie, |
emanato ai sensi dell'articolo |
27, comma 1, della legge 27 |
dicembre 2002, n. 289. |"PC ai giovani"
--------------------------------------------------------------------
206. I benefici di cui |
all'articolo 4, comma 11, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
concessi ai docenti con le |
modalita' di cui al decreto del |
Ministro per l'innovazione e le |
tecnologie 3 giugno 2004, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 164 del 15 luglio |Proroga della riduzione e della
2004, sono prorogati a tutto |rateizzazione del costo dei pc
l'anno 2005. |per i docenti.
--------------------------------------------------------------------
207. Nel corso dell'anno 2005, i |
benefici di cui al comma 206 sono|
concessi anche al personale |
dirigente e al personale non |
docente delle scuole pubbliche di|
ogni ordine e grado e delle |
universita' statali, nonche' al |
personale dirigente, docente e |
non docente delle scuole |
paritarie di ogni ordine e grado,|
delle universita' non statali e |
delle universita' telematiche |
riconosciute ai sensi del decreto|
del Ministro dell'istruzione, |
dell'universita' e della ricerca |
17 aprile 2003, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 |
aprile 2003. Le modalita' |
attuative del presente comma sono|
definite ai sensi dell'ultimo |Estensione della riduzione e
periodo del comma 11 |della rateizzazione del costo dei
dell'articolo 4 della legge 24 |pc anche per il personale non
dicembre 2003, n. 350. |docente
--------------------------------------------------------------------
208. I dipendenti delle pubbliche|
amministrazioni possono |
acquistare un personal computer |
usufruendo di una riduzione di |
costo ottenuta in esito ad una |
apposita selezione di produttori |
o distributori operanti nel |
settore informatico, esperita, |
previa apposita indagine di |
mercato, dalla Concessionaria |
servizi informatici pubblici |Riduzione del costo dei pc per il
(CONSIP Spa). |personale P.A.
--------------------------------------------------------------------
209. La sezione speciale del |
Fondo di garanzia per le piccole |
e medie imprese di cui |
all'articolo 2, comma 100, |
lettera a), della legge 23 |
dicembre 1996, n. 662, istituita |
con decreto del Ministro delle |
attivita' produttive e del |
Ministro per l'innovazione e le |
tecnologie 15 giugno 2004, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 150 del 29 giugno |
2004, e' integrata della somma di|
40 milioni di euro per l'anno |
2005, 40 milioni di euro per |
l'anno 2006 e 20 milioni di euro |
per l'anno 2007. Tali somme |
possono essere altresi' |
utilizzate, limitatamente a |
quelle non impegnate al termine |
di ciascun anno, per altri |
interventi del Fondo di cui al |
presente comma. Le |
caratteristiche degli interventi |
del Fondo di cui al presente |
comma sono rideterminate con |
decreto di natura non |
regolamentare del Ministro delle |
attivita' produttive, da emanare |
entro trenta giorni dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, in linea con quanto |
previsto dall'Accordo di Basilea |
recante la disciplina sui |Integrazione sezione speciale del
requisiti minimi di capitale per |Fondo di garanzia per le piccole
le banche. |e medie imprese.
--------------------------------------------------------------------
210. Le risorse del Fondo |
centrale di garanzia per il |
credito navale di cui |
all'articolo 5 della legge 31 |
luglio 1997, n. 261, e successive|
modificazioni, sono destinate, |
per un importo di 60 milioni di |
euro, al Fondo di garanzia per le|
piccole e medie imprese di cui |Assegnazione risorse del Fondo di
all'articolo 2, comma 100, |garanzia per il credito navale al
lettera a), della legge 23 |Fondo di garanzia per le piccole
dicembre 1996, n. 662. |medie imprese
--------------------------------------------------------------------
211. L'intervento di cui al comma|
1 dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' |
rifinanziato, per l'anno 2005, |
per l'importo di 110 milioni di |
euro. Il contributo ivi previsto,|
la cui misura e' fissata in euro |
70, si applica ai contratti |
stipulati a decorrere dal 1º |
dicembre 2004. Le procedure per |
l'assegnazione dei contributi |
stabilite, relativamente all'anno|
2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 |
del decreto del Ministro delle |
comunicazioni 30 dicembre 2003, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio |
2004, sono estese, in quanto |Rifinanziamento contributo per
compatibili, ai contributi di cui|segnali televisivi in tecnica
al presente comma. |digitale terrestre.
--------------------------------------------------------------------
212. L'intervento di cui al comma|
2 dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' |
rifinanziato, per l'anno 2005, |
per l'importo di 30 milioni di |
euro. Il contributo si applica ai|
contratti stipulati a decorrere |
dal 1º dicembre 2004 nella misura|
di euro 50, elevata ad euro 75 |
qualora l'accesso alla rete fissa|
o alla rete mobile UMTS da parte |
dell'utente ricada nei comuni il |
cui territorio sia ricompreso |
nelle aree di cui all'obiettivo 1|
del regolamento (CE) n. 1260/1999|
del Consiglio, del 21 giugno |Rifinanziamento interventi per
1999, e comunque in quelli con |gli apparecchi per la
popolazione inferiore a diecimila|trasmissione o la ricezione a
abitanti. |larga banda dei dati via Internet
--------------------------------------------------------------------
213. Allo scopo di promuovere il |
potenziamento della |
strumentazione tecnologica e |
l'aggiornamento della tecnologia |
impiegata nel settore della |
radiofonia, a decorrere dall'anno|
2005 la quota prevista a valere |
sui contributi di cui al comma |
190 dell'articolo 4 della legge |
24 dicembre 2003, n. 350, ferma |
restando la misura del 10 per |
cento stabilita al medesimo |
comma, non puo' comunque essere |
inferiore a 1 milione di euro |
annui. Ai fini di cui al presente|
comma e' autorizzata la spesa di |
1 milione di euro annui a |
decorrere dall'anno 2005. |
L'accesso ai benefici di cui al |
citato comma 190 dell'articolo 4 |
e' subordinato alla |
presentazione, da parte dei |
soggetti interessati, della |
relativa domanda entro il 31 |
gennaio di ciascun anno. |Contributo radiofonia
--------------------------------------------------------------------
214. ll finanziamento annuale |
previsto dall'articolo 52, comma |
18, della legge 28 dicembre 2001,|
n. 448, come rideterminato dalla |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
dalla legge 24 dicembre 2003, n. |
350, e' incrementato di 5 milioni|Incremento finanziamento annuale
di euro per l'anno 2005. |per radiofonia
--------------------------------------------------------------------
215. Al fine di rafforzare |
l'attrazione di nuovi |
investimenti nelle aree |
sottoutilizzate, Sviluppo Italia |
Spa e' autorizzata a concedere |
agevolazioni alle imprese capaci |
di produrre effetti economici |
addizionali e durevoli e tali da |
generare esternalita' positive |Agevolazioni alle imprese da
sul territorio. |parte di Sviluppo Italia spa
--------------------------------------------------------------------
216. Le agevolazioni di cui al |
comma 215, il cui cumulo non puo'|
comunque superare i vigenti |
limiti massimi di intensita' di |
aiuto, consistono in: |
a) un contributo in conto |
interessi a valere su mutui di |
durata non inferiore a cinque |
anni e non superiore a dieci, |
concessi da istituti autorizzati |
all'esercizio dell'attivita' |
bancaria ai sensi del testo unico|
di cui al decreto legislativo 1º |
settembre 1993, n. 385. E' |
previsto un pre-ammortamento di |
durata non superiore a tre anni a|
decorrere dalla stipula del |
contratto di finanziamento. Il |
mutuo agevolato puo' coprire fino|
al 50 per cento degli |
investimenti ammissibili; |
b) un contributo in conto |
capitale fino al limite massimo |
del 20 per cento degli |
investimenti ammissibili; |
c) partecipazioni temporanee al |
capitale sociale, in misura non |
superiore al 15 per cento del |
capitale sociale delle imprese |
beneficiarie. Le percentuali di |
cui alle lettere b) e c) possono |
essere elevate, rispettivamente, |
al 35 per cento ed al 20 per |Tipologia delle agevolazioni di
cento nel caso di piccole e medie|cui al comma 215 alle imprese da
imprese. |parte di Sviluppo Italia spa
--------------------------------------------------------------------
217. Le agevolazioni di cui al |
comma 216 sono finanziate a |
valere sul Fondo di cui |
all'articolo 61 della legge 27 |
dicembre 2002, n. 289. A tale |
fine l'elenco degli strumenti che|
confluiscono nel Fondo per le |
aree sottoutilizzate, di cui |
all'allegato 1 della citata legge|Finanziamento delle agevolazioni
n. 289 del 2002, e' esteso agli |erogate da Sviluppo Italia
interventi previsti dai commi da |attraverso il Fondo per le aree
215 a 221. |sottoutilizzate.
--------------------------------------------------------------------
218. Con delibera del CIPE, da |
emanare entro sessanta giorni |
dalla data di entrata in vigore |
della presente legge, sono |
definiti le procedure di |
assegnazione e riprogrammazione |
delle risorse del Fondo destinate|Procedure di assegnazione e
agli interventi previsti al comma|riprogrammazione delle risorse
215 nonche' le condizioni e i |del Fondo per le aree
limiti delle agevolazioni di cui |sottoutilizzate ed interventi
al comma 217. |nelle medesime aree.
--------------------------------------------------------------------
219. Il CIPE, in sede di riparto |
annuale delle risorse per le aree|
sottoutilizzate, tenuto conto dei|
programmi pluriennali predisposti|
dall'Istituto italiano per gli |
studi storici e dall'Istituto |
italiano per gli studi |
filosofici, aventi sede in |
Napoli, assegna risorse per la |
realizzazione delle rispettive |
attivita' di ricerca e formazione|
di rilevante interesse pubblico |
per lo sviluppo dell'integrazione|
europea e mediterranea delle aree|
del Mezzogiorno. Con la delibera |Risorse per l'Istituto italiano
di assegnazione delle risorse |per gli studi storici e per
sono disposte le relative |l'Istituto italiano per gli studi
modalita' di erogazione. |filosofici, aventi sede in Napoli
--------------------------------------------------------------------
220. Ai fini di cui al comma 219,|
i predetti istituti presentano al|
Ministero dell'economia e delle |
finanze - Dipartimento delle |
politiche di sviluppo e coesione |
- e al Ministero dell'istruzione,|
dell'universita' e della ricerca |
i programmi di attivita' entro il|
31 dicembre di ciascun anno; per |
l'anno 2005 i programmi sono |
presentati entro il 31 gennaio |
2005. Tali programmi, nel |
rispetto del consolidato |
principio comunitario del |
cofinanziamento, indicano le |
altre fonti, pubbliche e private,|
con cui si intende contribuire |
alla loro realizzazione e sono |
accompagnati da una relazione di |
rendiconto sulle attivita', gia' |Modalita' per accedere al
oggetto di finanziamento, |finanziamento destinato
concluse e in corso, nonche' |all'Istituto italiano per gli
sull'equilibrio patrimoniale |studi storici e all'Istituto
ovvero sulle azioni assunte per |italiano per gli studi
conseguirlo. |filosofici, aventi sede in Napoli
--------------------------------------------------------------------
221. L'efficacia delle |
disposizioni di cui ai commi da |
215 a 220 e' subordinata, ai |
sensi dell'articolo 88, paragrafo|Approvazione UE per i
3, del Trattato istitutivo della |finanziamenti di Sviluppo Italia
Comunita' europea, alla |e per quelli per gli Istituti per
preventiva approvazione da parte |gli studi storici e filosofici di
della Commissione europea. |Napoli
--------------------------------------------------------------------
222. Al fine di favorire |
l'afflusso di capitale di rischio|
verso piccole e medie imprese |
innovative localizzate nelle aree|
sottoutilizzate, il Dipartimento |
per l'innovazione e le tecnologie|
della Presidenza del Consiglio |
dei ministri puo' sottoscrivere e|
alienare quote di uno o piu' |
fondi comuni di investimento, in |
misura non superiore al 50 per |
cento del patrimonio, promossi e |
gestiti da una o piu' societa' di|
gestione del risparmio (SGR) |
previste dal testo unico di cui |
al decreto legislativo 24 |
febbraio 1998, n. 58. Tali SGR |
saranno individuate dal citato |
Dipartimento, d'intesa con il |
Dipartimento per le politiche di |
sviluppo e di coesione e con il |
Dipartimento del tesoro del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, con procedure |
competitive, anche in deroga alle|
vigenti norme di legge e di |
regolamento sulla contabilita' |
generale dello Stato, nel |
rispetto delle norme comunitarie |
applicabili, assicurando che |
l'organizzazione e la gestione |
dei fondi siano coerenti con le |
finalita' pubbliche ed |
eventualmente prevedendo a tale |Alienazione fondi comuni di
fine la presenza di un |investimento per favorire
rappresentante della pubblica |l'afflusso del capitale di
amministrazione negli organi di |rischio verso le piccole e medie
gestione dei fondi. |imprese innovative.
--------------------------------------------------------------------
223. Alla copertura degli oneri |
derivanti dall'attuazione del |
comma 222 si provvede mediante le|
risorse previste dalla legge 30 |
giugno 1998, n. 208, e stanziate |
con delibera del CIPE n. 20 del |
29 settembre 2004, punto 4.1.2, |
in attuazione dell'articolo 61 |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Risorse per la vendita dei fondi
289. |comuni di investimento
--------------------------------------------------------------------
224. Gli immobili di cui |
all'articolo 9, comma 1-bis, |
lettera a), del decreto-legge 15 |
aprile 2002, n. 63, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 15|
giugno 2002, n. 112, ivi compresi|
quelli individuati dal decreto |
dirigenziale del 10 giugno 2003, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 150 del 1º luglio |
2003, possono essere alienati |
anche nell'ambito dell'attivita' |
di gestione della liquidazione |
gia' affidata a societa' |
direttamente controllata dallo |
Stato ai sensi di quanto previsto|Alienazione immobili degli enti
dall'articolo 9, comma 1-bis, |pubblici soppressi anche
lettera c), del medesimo |nell'ambito dell'attivita' di
decreto-legge. |gestione della liquidazione
--------------------------------------------------------------------
225. All'articolo 9, comma 1-bis,|
lettera c), del decreto-legge 15 |
aprile 2002, n. 63, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 15|
giugno 2002, n. 112, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al secondo periodo, le parole:|
"La societa' si avvale" sono |
sostituite dalle seguenti: "La |Alienazione immobili degli enti
societa' puo' avvalersi anche"; |pubblici soppressi anche
b) dopo il secondo periodo e' |nell'ambito dell'attivita' di
inserito il seguente: "E', |gestione della liquidazione:
altresi', facolta' della societa'|correzioni relative ai poteri
di procedere alla revoca dei |della societa' che si occupa
mandati gia' conferiti". |della liquidazione degli enti.
--------------------------------------------------------------------
226. Con riguardo a tutte le |
liquidazioni di cui al comma |
1-ter dell'articolo 9 del |
decreto-legge 15 aprile 2002, n. |
63, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 15 |
giugno 2002, n. 112, la societa',|
direttamente controllata dallo |
Stato, di cui al comma 1-bis, |
lettera c), del medesimo articolo|
9 del citato decreto-legge n. 63 |
del 2002, esercita ogni potere |
finora attribuito all'Ispettorato|
generale per la liquidazione |Attribuzione alla societa' che si
degli enti disciolti e puo' |occupa della liquidazione dei
procedere alla revoca degli |poteri attribuiti all'Ispettorato
incarichi di Commissario |generale per la liquidazione
liquidatore in essere. |degli enti disciolti.
--------------------------------------------------------------------
227. Al fine di rendere piu' |
efficienti ed economicamente |
convenienti per la finanza |
pubblica le procedure di |
liquidazione, il commissario |
nominato ai sensi dell'articolo 5|
della legge 28 ottobre 1999, n. |
410, e successive modificazioni, |
non puo' cessare dall'ufficio |
fino a che non sia garantita la |
ricostituzione degli organi |
statutari e comunque non oltre |
due anni dalla conclusione delle |
procedure di cui all'articolo 214|
del regio decreto 16 marzo 1942, |
n. 267, in mancanza di |
procedimenti contenziosi a quella|
data pendenti, ovvero, in tale |
ultima ipotesi, fino alla |
definitiva conclusione degli |
stessi procedimenti. |
Nell'articolo 5, comma 7-bis, |
della legge 28 ottobre 1999, n. |
410, le parole: "e per una durata|
massima di dodici mesi" sono |Procedure liquidatorie presso
soppresse. |consorzi agrari.
--------------------------------------------------------------------
228. L'ufficio stralcio di cui |
all'articolo 119 del decreto del |
Presidente della Repubblica 24 |
luglio 1977, n. 616, e al decreto|
del Presidente del Consiglio dei |
ministri 24 marzo 1979, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 90 del 31 marzo |
1979, e' soppresso; le residue |
funzioni sono svolte dalle |
regioni interessate. |Soppressione ufficio stralcio
--------------------------------------------------------------------
229. Congiuntamente al Ministro |
dell'economia e delle finanze, la|
societa' direttamente controllata|
dallo Stato, di cui al comma |
1-bis, lettera c), dell'articolo |
9 del decreto-legge 15 aprile |
2002, n. 63, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 15 |
giugno 2002, n. 112, riferisce |
annualmente alle Camere sullo |
stato della liquidazione degli |
enti pubblici, di cui alla legge |
4 dicembre 1956, n. 1404, per i |
quali la liquidazione stessa non |Rapporto annuale alle Camere da
sia stata esaurita entro il 31 |parte della societa' liquidatrice
dicembre 2005. |degli enti pubblici
--------------------------------------------------------------------
230. Le risorse del fondo di cui |
all'articolo 4, comma 61, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
sono complessivamente destinate |
alle attivita' previste ai commi |
61, 68, 76 e 77 del citato |
articolo 4 della legge n. 350 del|
2003, nonche' alle attivita' di |
cui al comma 232 del presente |
articolo. Il relativo riparto e' |
stabilito con decreto del |
Ministro delle attivita' |
produttive, di concerto con il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, fermo restando quanto |
stabilito nell'articolo 4, comma |
70, della legge 24 dicembre 2003,|
n. 350. Per le finalita' di cui |Risorse del Fondo Made in italy
al citato comma 70 e' autorizzata|utilizzate anche per altre
la spesa di 10 milioni di euro |attivita' volte alla tutela della
per l'anno 2005. |proprieta' industriale
--------------------------------------------------------------------
231. All'articolo 2, comma 8, del|
decreto-legge 12 agosto 1983, n. |
371, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 11 |
ottobre 1983, n. 546, le parole: |
"dall'AIMA" sono sostituite dalle|
seguenti: "dall'Agenzia per le |
erogazioni in agricoltura (AGEA) |
e dagli altri organismi pagatori |
istituiti ai sensi dell'articolo |
3 del decreto legislativo 27 |
maggio 1999, n. 165" e le parole:|
"mercato agricolo" sono |
sostituite dalle seguenti: |Somme erogate dall'AGEA e da
"settore agricolo". |tutti gli organismi pagatori
--------------------------------------------------------------------
232. Per l'utilizzo delle risorse|
del fondo di cui al comma 230 il |
Ministero delle attivita' |
produttive puo' promuovere |
protocolli di intesa con le |
associazioni imprenditoriali di |
categoria e puo' avvalersi della |
collaborazione dell'Istituto |
nazionale per il commercio |
estero. Resta fermo quanto |
stabilito ai sensi dell'articolo |
4, comma 61, secondo periodo, |
della legge n. 350 del 2003, nei |
limiti della dotazione |
finanziaria ivi prevista. Nel |
citato comma 61, al secondo |
periodo, le parole: "5 milioni" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"10 milioni", e nel quarto |
periodo le parole: "per l'anno |
2004" sono sostituite dalle |
seguenti: "per l'anno 2004 e |
successivi, ivi comprese quelle |Per l'utilizzo del fondo per il
di cui al secondo periodo del |Made in Italy: protocolli di
presente comma, allo stesso |intesa tra MAP e associazioni di
direttamente attribuite,". |categoria e collaborazione ICE.
--------------------------------------------------------------------
233. Per l'anno 2005 e' |
confermato il Fondo di riserva di|
1.200 milioni di euro per |
provvedere ad eventuali esigenze |
connesse con la proroga delle |
missioni internazionali di pace. |
Il Ministro dell'economia e delle|
finanze provvede ad inviare al |
Parlamento copia delle |
deliberazioni relative |
all'utilizzo del Fondo e di esse |
viene data formale comunicazione |
alle competenti Commissioni |Fondo missioni internazionali di
parlamentari. |pace
--------------------------------------------------------------------
234. Al fine di assicurare |
l'efficace svolgimento delle |
attivita' di cui all'articolo 17 |
del decreto-legge 8 febbraio |
1995, n. 32, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 7 |
aprile 1995, n. 104, l'Istituto |
per la promozione industriale |
(IPI) adotta, d'intesa con il |
Ministero delle attivita' |
produttive, appositi programmi |
pluriennali. I relativi |
finanziamenti, ai sensi |
dell'articolo 14 della legge 5 |
marzo 2001, n. 57, e |
dell'articolo 60 della legge 27 |
dicembre 2002, n. 289, e |
successive modificazioni, sono |
determinati, a decorrere |
dall'anno 2005, in 25 milioni di |
euro annui, intendendosi |
corrispondentemente ridotte le |
autorizzazioni di spesa di cui |
all'articolo 52 della legge 23 |
dicembre 1998, n. 448, per 16,5 |
milioni di euro ed all'articolo |
60, comma 3, della legge n. 289 |Programmi pluriennali Istituto
del 2002 per 8,5 milioni di euro.|per la promozione industriale
--------------------------------------------------------------------
235. All'articolo 36 della legge |
17 maggio 1999, n. 144, e |
successive modificazioni, dopo il|
comma 5, e' inserito il seguente:|
"5-bis. Per l'applicazione delle |
disposizioni dell'articolo 2, |
comma 3, del decreto-legge 28 |
dicembre 1998, n. 451, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 26 febbraio 1999, n. |
40, in materia di riduzione |
compensata di pedaggi |
autostradali, il Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti, |
limitatamente alle imprese di |
autotrasporto con sede legale e |
stabilimento operativo nelle aree|
interessate dalla continuita' |
territoriale, modifica le |
direttive ivi previste tenendo |
conto dei costi marittimi |
gravanti sulle imprese di |
autotrasporto, nonche' delle |
distanze chilometriche percorse |
in mare e per raggiungere i punti|
d'imbarco. Nelle medesime |
direttive il Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti |
provvede ad introdurre il |
rimborso parziale dei costi |
marittimi, secondo criteri che |Riduzione compensata dei pedaggi
garantiscano la parita' di |autostradali viene operata
condizioni di esercizio tra tutte|tenendo conto anche dei costi
le imprese del settore". |marittimi.
--------------------------------------------------------------------
236. Il fondo di cui all'articolo|
145, comma 40, della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, e |
successive modificazioni, deve |
intendersi destinato al settore |
della nautica da diporto, nella |
misura e con le modalita' |
disciplinate dal combinato |
disposto della lettera c) del |
comma 14 dell'articolo 22 della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e|Estensione fondo per la
del comma 13 dell'articolo 80 |promozione di trasporti marittimi
della legge 27 dicembre 2002, n. |sicuri anche al settore della
289. |nautica da diporto
--------------------------------------------------------------------
237. Al fine di incentivare lo |
sviluppo economico nelle aree |
sottoutilizzate del Paese, con |
particolare riferimento a quelle |
meridionali, il Consiglio |
nazionale delle ricerche |
costituisce un Osservatorio sul |
mercato creditizio regionale |
procedendo, d'intesa con le |
corrispondenti strutture di |
ricerca delle amministrazioni |
regionali, alla elaborazione di |
studi di fattibilita' per |
favorire la creazione di banche a|
carattere regionale. A tale fine |
e' autorizzata la spesa di |
500.000 euro a decorrere dal |Osservatorio sul mercato
2005. |creditizio regionale
--------------------------------------------------------------------
|
| 238. Con decreto del Ministro |
delle infrastrutture e dei |
trasporti, di concerto con il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, da emanare entro il 31 |
gennaio 2005, e' stabilito un |
incremento delle tariffe |
applicabili per le operazioni in |
materia di motorizzazione di cui |
all'articolo 18 della legge 1º |
dicembre 1986, n. 870, in modo da|
assicurare, su base annua, |
maggiori entrate pari a 24 |
milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2005. Una quota delle |
predette maggiori entrate, pari |
ad euro 20 milioni per l'anno |
2005, e ad euro 12 milioni a |
decorrere dall'anno 2006, e' |
riassegnata allo stato di |
previsione del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti |
per la copertura degli oneri di |
cui all'articolo 2, commi 3, 4 e |
5, del decreto legislativo 20 |Adeguamento tariffe operazioni in
agosto 2002, n. 190. |materia di motorizzazione
--------------------------------------------------------------------
239. I soggetti di cui |
all'articolo 3 del decreto |
legislativo 16 settembre 1996, n.|
564, e successive modificazioni, |
che non hanno presentato la |
domanda di accredito della |
contribuzione figurativa per i |
periodi anteriori al 1º gennaio |Riapertura dei termini per la
2003, secondo le modalita' |domanda di accredito della
previste dal medesimo articolo 3 |contribuzione figurativa dei
del citato decreto legislativo, |lavoratori chiamati a ricoprire
possono esercitare tale facolta' |funzioni pubbliche elettive o
entro il 31 marzo 2005. |cariche sindacali
--------------------------------------------------------------------
240. All'articolo 24, comma 6, |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni, |
dopo le parole: "comma 7-bis" |
sono aggiunte le seguenti: ", e |
degli organismi di cui agli |
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 |
ottobre 1977, n. 801, che sono |
disciplinati con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri, emanato su proposta del|
Comitato di cui all'articolo 2 |
della citata legge n. 801 del |
1977, previa intesa con il |Deroga al limite massimo dei
Ministro dell'economia e delle |lavori in economia per i servizi
finanze". |segreti.
--------------------------------------------------------------------
241. Al fine di garantire |
l'efficienza e la sostenibilita' |
delle infrastrutture olimpiche |
finanziate, quali opere connesse |
ai sensi della legge 9 ottobre |
2000, n. 285, e quali opere di |
accompagnamento ai sensi |
dell'articolo 21 della legge 1º |
agosto 2002, n. 166, e' |
autorizzato l'utilizzo dei fondi |
previsti anche successivamente |
all'evento olimpico onde |
garantire il completamento |
funzionale di alcune opere per |
l'uso post-olimpico. |Infrastrutture olimpiche
--------------------------------------------------------------------
242. Per il triennio 2005-2007 e'|
autorizzato uno stanziamento pari|
a 5.418.000 euro per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007, |
destinato all'adeguamento delle |
risorse previste per il |Alto Commissario per la
funzionamento dell'Alto |prevenzione e il contrasto della
Commissario di cui al comma 2 |corruzione e delle altre forme di
dell'articolo 1 della legge 16 |illecito all'interno della
gennaio 2003, n. 3. |pubblica amministrazione
--------------------------------------------------------------------
243. Nella regione Sardegna, in |
deroga al disposto dell'articolo |
10, comma 15, del decreto-legge |
28 marzo 2003, n. 49, convertito,|
con modificazioni, dalla legge 30|
maggio 2003, n. 119, e successive|
modificazioni, sono consentiti i |
trasferimenti a titolo |
temporaneo, fino al 31 dicembre |
2007, di quote latte anche tra |
zone disomogenee. |Quote latte Sardegna
--------------------------------------------------------------------
244. All'articolo 141 del testo |
unico delle disposizioni |
sull'edilizia popolare ed |
economica, di cui al regio |
decreto 28 aprile 1938, n. 1165, |
sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) dopo il primo comma e' |
inserito il seguente: |
"Nelle cooperative edilizie a |
proprieta' divisa qualora i soci |
si siano accollati l'intero |
importo del mutuo pro capite, si |
puo' procedere allo scioglimento |
delle cooperative stesse."; |
b) al secondo comma, le parole: |
"previsto dal precedente comma" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"previsto dal primo comma". |Cooperative edilizie
--------------------------------------------------------------------
245. Allo scopo di favorire |
l'ammodernamento e il |
potenziamento del comparto della |
pesca, anche ai fini |
dell'adozione di tecniche di |
pesca finalizzate a garantire la |
protezione delle risorse |
acquatiche, e' autorizzata, per |
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007, la spesa di 5 milioni di |
euro per la concessione di |
contributi a favore delle piccole|
e medie imprese operanti nelle |
aree per le quali sia stata |
prevista l'interruzione |
temporanea obbligatoria delle |
attivita' di pesca. Il contributo|
di cui al presente comma e' |
riconosciuto nei limiti della |
normativa comunitaria in materia |Contributo per pescatori e fermo
di aiuti di Stato. |biologico
--------------------------------------------------------------------
246. Per la prosecuzione degli |
interventi previsti dall'articolo|
4, comma 153, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' |
autorizzata, per l'anno 2005, la |
spesa di 1 milione di euro. |Infrastrutture aeroportuali
--------------------------------------------------------------------
247. Allo scopo di rafforzare il |
monitoraggio del rischio sismico |
attraverso l'utilizzo di nuove |
tecnologie, il Centro di |
geomorfologia integrata per |
l'area del Mediterraneo provvede |
alla predisposizione di |
metodologie scientifiche |
innovative integrate dei fattori |
di rischio delle diverse aree del|
territorio. A tal fine, e' |
autorizzata la spesa di 1,5 |
milioni di euro per ciascuno |Centro di geomorfologia integrata
degli anni 2005, 2006 e 2007. |per l'area del Mediterraneo
--------------------------------------------------------------------
248. Al fine di incentivare lo |
sviluppo delle energie prodotte |
da fonti rinnovabili, con |
particolare attenzione alle |
potenzialita' di produzione |
dell'idrogeno da fonti di energia|
solare, eolica, idraulica o |
geotermica e' istituto, per |
l'anno 2005, nello stato di |
previsione del Ministero |
dell'economia e delle finanze, il|
Fondo per la promozione delle |
risorse rinnovabili con una |
dotazione finanziaria di 10 |
milioni di euro. Il Fondo e' |
finalizzato al cofinanziamento di|
studi e ricerche nel campo |
ambientale e delle fonti di |
energia rinnovabile destinate |
all'utilizzo per i mezzi di |
locomozione e per migliorare la |
qualita' ambientale all'interno |
dei centri urbani. Sono ammessi |
al finanziamento gli studi e le |
ricerche che presentino una |
partecipazione al finanziamento |
non inferiore alla meta' del |
costo totale del singolo progetto|
di ricerca da parte di |
universita', laboratori |
scientifici, enti o strutture di |
ricerca ovvero imprese per il |
successivo diretto utilizzo |
industriale e commerciale dei |
risultati di tale attivita' di |Fondo per la promozione delle
ricerca e progettuale. |risorse rinnovabili
--------------------------------------------------------------------
249. Per la prosecuzione degli |
interventi di cui all'articolo 4,|
comma 160, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' |
autorizzata la spesa di 2 milioni|
di euro per ciascuno degli anni |
2005 e 2006. |Istituto nazionale di astrofisica
--------------------------------------------------------------------
250. Nello stato di previsione |
del Ministero delle |
comunicazioni, e' istituito, per |
l'anno 2005, con una dotazione |
finanziaria pari a 10 milioni di |
euro, un Fondo per la promozione |
e la realizzazione di aree all |
digital e servizi di T-Government|
sulla piattaforma della |Fondo per la promozione e la
televisione digitale terrestre. |realizzazione di aree all digital
--------------------------------------------------------------------
251. Allo scopo di promuovere la |
ricerca avanzata nei settori di |
rilevanza strategica per |
l'industria nazionale, e' |
autorizzata la spesa di 30 |
milioni di euro per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007 |
destinata al finanziamento di |
progetti pilota realizzati da |
societa' operanti nel settore |
aeronautico, di cui alla legge 24|Societa' operanti nel settore
dicembre 1985, n. 808. |aeronautico
--------------------------------------------------------------------
252. Il Fondo rotativo nazionale |
per gli interventi nel capitale |
di rischio delle imprese, di cui |
all'articolo 4, comma 106, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
e' rifinanziato per un importo |
pari a 10 milioni di euro per il |Fondo rotativo interventi nel
2005. |capitale di rischio delle imprese
--------------------------------------------------------------------
253. All'articolo 67, comma 1, |
lettera m), del testo unico di |
cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 22 dicembre |
1986, n. 917, e successive |
modificazioni, dopo le parole: |
"associazioni sportive |
dilettantistiche" sono inserite |
le seguenti: "e di cori, bande e |
filodrammatiche da parte del |
direttore e dei collaboratori |
tecnici". |Esenzione per cori e bande
--------------------------------------------------------------------
254. Per le esigenze connesse |
all'esercizio dei compiti di |
vigilanza e controllo operativi |
in materia di sicurezza delle |
navi e delle strutture portuali |
svolti dal Corpo delle |
Capitanerie di porto-Guardia |
costiera, e' autorizzata la spesa|
di 10 milioni di euro per l'anno |
2005 e per ciascuno degli anni |
2006 e 2007, iscritta in un fondo|
dello stato di previsione del |
Ministero delle infrastrutture e |
dei trasporti, da ripartire nel |
corso della gestione tra le |
unita' previsionali di base |
interessate con decreto del |
Ministro delle infrastrutture e |
dei trasporti, da comunicare, |
anche con evidenze informatiche, |
al Ministero dell'economia e |
delle finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche' |
alle competenti Commissioni |
parlamentari e alla Corte dei |
conti. |Capitanerie di porto
--------------------------------------------------------------------
255. Agli enti non commerciali di|
cui all'articolo 41, comma 7, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
che abbiano almeno una sede |
operativa nei territori di cui al|
decreto-legge 4 novembre 2002, n.|
245, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
dicembre 2002, n. 286, si applica|
la sospensione dei termini di cui|
all'articolo 4 del citato |
decreto-legge n. 245 del 2002 |
fino al 31 dicembre 2005 nonche',|
per i versamenti non eseguiti a |
questa ultima data, compresi i |
sostituti di imposta, l'articolo |
3, comma 2, e l'articolo 4, comma|
3, dell'ordinanza del Presidente |
del Consiglio dei ministri 7 |Sospensione termini tributari per
maggio 2004, n. 3354, pubblicata |enti non commerciali che hanno
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 |una sede operativa in regioni
del 14 maggio 2004. |Molise, Sicilia e Puglia
--------------------------------------------------------------------
256. Per la prosecuzione degli |
interventi necessari allo |
svolgimento dei Campionati |
mondiali di sci alpino del 2005 |
in Valtellina e' autorizzata la |
spesa di 2 milioni di euro per |
l'anno 2005. |Campionati mondiali di sci alpino
--------------------------------------------------------------------
257. Al fine di garantire la |
piena realizzazione della misura |
di riconversione di cui |
all'articolo 2 del decreto-legge |
7 maggio 2002, n. 85, convertito,|
con modificazioni, dalla legge 6 |
luglio 2002, n. 134, e' |
autorizzata l'ulteriore spesa di |Riconversione reti da pesca
260.000 euro. |derivanti
--------------------------------------------------------------------
258. Al fine di consentire la |
piena realizzazione degli |
obiettivi di ammodernamento della|
flotta peschereccia delle regioni|
dell'obiettivo 1, il Ministero |
delle politiche agricole e |
forestali e' autorizzato a |
liquidare le istanze di |
contributo ritenute idonee ai |
sensi del decreto 15 marzo 2002 |
recante modalita' di attuazione |
delle misure di costruzione di |
nuove navi e di ammodernamento di|
navi esistenti non ancora ammesso|
a finanziamento per mancanza |
delle relative risorse |Ammodernamento flotta
finanziarie, valutate in 320.000 |peschereccia nelle regioni
euro per l'anno 2005. |obiettivo 1.
--------------------------------------------------------------------
259. Per la liquidazione delle |
istanze risultate idonee ai sensi|
della legge 28 agosto 1989, n. |
302, pervenute al Ministero delle|
politiche agricole e forestali |
entro il 31 dicembre 1999, |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 52, comma 82, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, |
e' incrementata di 833.000 euro |
per l'anno 2005. |Contributo credito peschereccio
--------------------------------------------------------------------
260. Al fine di valorizzare le |
iniziative celebrative della |
figura di Cristoforo Colombo |
curate dall'apposito Comitato |
nazionale istituito presso la |
Presidenza del Consiglio dei |
ministri, e' autorizzata la spesa|Comitato nazionale per la
di 1 milione di euro per ciascuno|celebrazione di Cristoforo
degli anni 2005 e 2006. |Colombo
--------------------------------------------------------------------
261. Per le attivita' di |
monitoraggio delle politiche |
pubbliche adottate dal Governo, |
di analisi del loro impatto sul |
Sistema-Paese, di informazione e |
comunicazione istituzionale sulle|
riforme attuate, il Presidente |
del Consiglio dei ministri, |
ovvero il Ministro a cio' |
delegato, puo' avvalersi di enti |
o istituti di ricerca, pubblici o|
privati, di istituti demoscopici |
nonche' di consulenti dotati di |
specifica professionalita'. A tal|
fine e' autorizzata la spesa di 3|
milioni di euro per ciascuno |
degli anni 2005 e 2006. |Monitoraggio politiche pubbliche
--------------------------------------------------------------------
262. Nel limite complessivo di 22|
milioni di euro, il Ministro del |
lavoro e delle politiche sociali |
e' autorizzato a prorogare, |
limitatamente all'esercizio 2005,|
le convenzioni stipulate, anche |
in deroga alla normativa vigente |
relativa ai lavori socialmente |
utili, direttamente con i comuni,|
per lo svolgimento di attivita' |
socialmente utili (ASU) e per |
l'attuazione, nel limite |
complessivo di 36 milioni di |
euro, di misure di politica |
attiva del lavoro, riferite a |
lavoratori impiegati in ASU nella|
disponibilita' degli stessi |
comuni da almeno un triennio, |
nonche' ai soggetti, provenienti |
dal medesimo bacino, utilizzati |
attraverso convenzioni gia' |
stipulate in vigenza |
dell'articolo 10, comma 3, del |
decreto legislativo 1º dicembre |
1997, n. 468, e successive |
modificazioni, e prorogate nelle |
more di una definitiva |
stabilizzazione occupazionale di |
tali soggetti. In presenza delle |
suddette convenzioni il termine |
di cui all'articolo 78, comma 2, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e' prorogato al 31 dicembre |
2005. Il Ministro dell'interno e'|
autorizzato a concedere, nel |
limite complessivo di 98 milioni |
di euro, in prosecuzione degli |
interventi per favorire |
l'occupazione previsti |
dall'articolo 3 del decreto-legge|
25 marzo 1997, n. 67, convertito,|
con modificazioni, dalla legge 23|
maggio 1997, n. 135, contributi |
per spese pubbliche nei comuni di|
Napoli e Palermo. |LSU
--------------------------------------------------------------------
263. Nel limite di spesa |
complessivo di 1 milione di euro,|
il Ministero del lavoro e delle |
politiche sociali e' autorizzato |
a prorogare, limitatamente |
all'anno 2005, le convenzioni di |
cui all'articolo 3, comma 82, |
della legge 24 dicembre 2003, |
n.350, avvalendosi della |
graduatoria allegata al decreto |
dirigenziale del Ministero del |
lavoro e delle politiche sociali |
del 25 ottobre 2004. |Proroga ASU
--------------------------------------------------------------------
264. All'onere di cui ai commi |
262 e 263, pari a 157 milioni di |
euro per l'anno 2005, si provvede|
a valere sul Fondo per |
l'occupazione di cui all'articolo|
1, comma 7, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|Copertura finanziaria commi 262
luglio 1993, n. 236. |e263.
--------------------------------------------------------------------
265. Gli interventi di |
reindustrializzazione e di |
promozione industriale di cui al |
decreto-legge 1º aprile 1989, n. |
120, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 15 |
maggio 1989, n. 181, sono estesi |
al territorio dei comuni di |
Arese, Rho, Garbagnate Milanese e|
Lainate (provincia di Milano), |
limitatamente alle aree |
individuate nell'accordo di |
programma per la |
reindustrializzazione dell'area |
Fiat-Alfa Romeo, approvato con |
decreto del presidente della |
Giunta regionale della Lombardia |
n. 58158 del 26 giugno 1997, |
pubblicato nel Bollettino |
Ufficiale della regione Lombardia|
n. 29 del 14 luglio 1997, e |
aggiornato con decreto del |
presidente della Giunta regionale|
della Lombardia n. 8980 del 20 |
maggio 2004, pubblicato nel |
Bollettino Ufficiale della |
regione Lombardia n. 23 del 31 |
maggio 2004, nonche' al comune di|
Marcianise (provincia di Caserta)|
e al distretto di Brindisi. |Deindustrializzazione di aree
--------------------------------------------------------------------
266. Il programma di |
reindustrializzazione, di cui al |
comma 265, proposto e attuato da |
Sviluppo Italia Spa in accordo |
con le rispettive regioni, potra'|
prevedere anche interventi di |Estensione del programma di
acquisizione, bonifica e |reindustrializzazione di cui al
infrastrutture di aree |comma 265 alla bonifica di aree
industriali dismesse. |industriali dimesse
--------------------------------------------------------------------
267. Il programma di cui ai commi|
265 e 266 prevede interventi per |
la promozione imprenditoriale e |
l'attrazione degli investimenti |
nel settore delle industrie e dei|
servizi ai sensi e per gli |
effetti dell'articolo 5 del |
decreto-legge 1º aprile 1989, n. |
120, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 15 |Inclusione anche degli interventi
maggio 1989, n. 181. |per la promozione imprenditoriale
--------------------------------------------------------------------
268. Per gli interventi di cui ai|
commi da 265 a 267 e' concesso un|
contributo straordinario pari a |
32 milioni di euro per il 2005, |Contributo straordinario per gli
52 milioni di euro per il 2006 e |interventi di cui ai commi da 265
72 milioni di euro per il 2007. |a 267.
--------------------------------------------------------------------
269. Per garantire la |
prosecuzione degli interventi per|
la continuita' territoriale di |
cui all'articolo 82 della legge |
27 dicembre 2002, n. 289, per il |
triennio 2005-2007, per Trapani, |
Pantelleria e Lampedusa sono |
assegnate risorse finanziarie per|
complessivi 10 milioni di euro |Continuita' territoriale Trapani
annui. |Pantelleria e Lampedusa
--------------------------------------------------------------------
270. Al fine di sostenere i |
processi di innovazione delle |
imprese del commercio, il fondo |
di cui all'articolo 14 della |
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'|
destinato altresi' ai programmi |
di investimento delle imprese dei|
settori del commercio, del |
turismo e dei servizi (sezioni G,|
H, I, J, K, M, N ed O della |
classificazione delle attivita' |
economiche ISTAT 91) rivolti: |
a) alla ricerca e progettazione |
di nuove formule e processi |
distributivi o aziendali |
innovativi ed agli investimenti |
materiali connessi con la loro |
attivazione, alla formazione e |
consulenza necessarie all'avvio |
dei processi innovativi; |
b) all'accesso ai mercati |
elettronici e strumentazione |
connessa; |
c) alla progettazione ed alla |
realizzazione di investimenti |
connessi all'adozione di moderne |
tecniche di vendita e di offerta |
dei servizi (software per la |
gestione automatica di spazi |
espositivi); |
d) all'acquisizione di servizi di|
connessione a larga banda; |
e) al check-up sulla struttura |
aziendale per rilevare la |
situazione presente in azienda |
concernente gli |
approvvigionamenti, il lavoro, la|
commercializzazione, il |
personale, le risorse |
strumentali; |
f) alla progettazione e |
realizzazione di interventi di |
assistenza tecnica intesa quale |
elaborazione ed applicazione di |
tecniche innovative volte |
all'innovazione dell'assetto e |
dell'offerta dell'impresa |
commerciale; |
g) alla realizzazione di |
innovazione tecnologica intesa |
quale acquisizione di sistemi |
informatici integrati, per la |
gestione aziendale ed |
interaziendale, per la |
realizzazione di impianti |
automatizzati per la |Estensione Fondo speciale
movimentazione delle merci nel |rotativo per l'innovazione
magazzino e per operazioni di |tecnologica anche alle imprese
allestimento degli ordini e per |dei settori del commercio, del
la distribuzione commerciale. |turismo e dei servizi
--------------------------------------------------------------------
271. Con decreto del Ministero |
delle attivita' produttive sono |
stabiliti termini, criteri e |Modalita' per l'estensione Fondo
modalita' per la concessione |speciale rotativo per
delle agevolazioni, di cui al |l'innovazione tecnologica anche
comma 270, alle imprese del |alle imprese dei settori del
commercio, del turismo e dei |commercio, del turismo e dei
servizi. |servizi
--------------------------------------------------------------------
272. L'indennizzo di cui |
all'articolo 1 del decreto |
legislativo 28 marzo 1996, n. |
207, e' concesso, con le medesime|
modalita' ivi previste, anche ai |
soggetti che si trovino in |
possesso dei requisiti di cui |
all'articolo 2 del predetto |
decreto legislativo nel periodo |
compreso fra il 1º gennaio 2005 |
ed il 31 dicembre 2007. |
L'aliquota contributiva di cui |
all'articolo 5 del citato decreto|
legislativo 28 marzo 1996, n. |
207, dovuta dagli iscritti alla |
Gestione dei contributi e delle |
prestazioni previdenziali degli |
esercenti attivita' commerciali |
presso l'INPS, e' prorogata, con |
le medesime modalita', fino al 31|
dicembre 2009. Le domande di cui |
all'articolo 7 del citato decreto|
legislativo 28 marzo 1996, n. |
207, possono essere presentate |
dai soggetti di cui al primo |Proroga dell'inden nizzo per
periodo del presente comma entro |cessazione di attivita'
il 31 gennaio 2008. |commerciale.
--------------------------------------------------------------------
273. All'articolo 29, comma 1, |
quinto periodo, del decreto-legge|
30 settembre 2003, n. 269, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, le parole: "per provvedere |
alla spesa per i canoni di |
locazione degli immobili stessi" |Quota parte delle entrate
sono sostituite dalle seguenti: |rivenienti dalla vendita degli
"per provvedere alla spesa per |immobili adibiti ad uffici
canoni, oneri e ogni ulteriore |pubblici a copertura di ogni
incombenza connessi alla |incombenza connessa alla
locazione degli immobili stessi".|locazione degli immobili.
--------------------------------------------------------------------
274. Relativamente alle somme non|
corrisposte all'erario per |
l'utilizzo, a qualsiasi titolo, |
di immobili di proprieta' dello |
Stato, decorsi novanta giorni |
dalla notificazione, da parte |
dell'Agenzia del demanio ovvero |
degli enti gestori, della seconda|
richiesta di pagamento delle |
somme dovute, anche a titolo di |
occupazione di fatto, si procede |
alla loro riscossione mediante |
ruolo, con la rivalutazione |
monetaria e gli interessi legali.|
Limitatamente alle situazioni |
debitorie per le quali la seconda|
richiesta di pagamento e' |
intervenuta entro il 31 dicembre |
2004, la riscossione di cui al |
primo periodo non e' effettuata |
nel caso in cui i soggetti |
interessati provvedono, entro il |
30 aprile 2005, a dichiarare alla|
Agenzia del demanio ovvero |
all'ente gestore di voler |
adempiere, in unica soluzione, |
l'intera sorte del debito |
maturato, effettuando altresi' |
contestualmente il relativo |
versamento. I giudizi pendenti, |
aventi ad oggetto l'accertamento,|
la liquidazione ovvero la |
condanna al pagamento dei debiti |
di cui al secondo periodo, si |
estinguono di diritto con |
l'esatto adempimento di quanto |Riscossione a mezzo ruolo canoni
previsto nel medesimo periodo. |demaniali
--------------------------------------------------------------------
275. Ai fini della valorizzazione|
del patrimonio immobiliare le |
operazioni, gli atti, i |
contratti, i conferimenti ed i |
trasferimenti di immobili di |
proprieta' dei comuni, ivi |
comprese le operazioni di |
cartolarizzazione di cui alla |
legge n. 410 del 2001, in favore |
di fondazioni o societa' sono |
esenti dall'imposta di registro, |
dall'imposta di bollo, dalle |
imposte ipotecaria e catastale e |
da ogni altra imposta indiretta, |
nonche' da ogni altro tributo o |Esenzione imposte indirette per
diritto. |operazioni di cartolarizzazione
--------------------------------------------------------------------
276. Al fine di consentire il |
tempestivo pagamento dei canoni, |
oneri e ogni ulteriore incombenza|
connessi agli immobili locati ai |
sensi dell'articolo 4, comma |
2-ter, del decreto-legge 25 |
settembre 2001, n. 351, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 23 novembre 2001, n. |
410, l'Agenzia del demanio puo' |
richiedere al Dipartimento della |
Ragioneria generale dello Stato |
anticipazioni di tesoreria per |
gli importi necessari. Alla |
regolazione contabile |
dell'anticipazione di tesoreria |
si provvede con le modalita' |
stabilite dal predetto |
Dipartimento d'intesa con |
l'Agenzia del demanio. |
L'anticipazione di tesoreria e' |
comunque estinta entro l'anno a |
valere sul fondo di cui al comma |
1, quinto periodo, dell'articolo |
29 del decreto-legge 30 settembre|
2003, n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |Anticipazioni di cassa per canoni
novembre 2003, n. 326. |di locazione di immobili.
--------------------------------------------------------------------
277. Al comma 6-bis dell'articolo|
1 del decreto-legge 25 settembre |
2001, n. 351, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 23 |
novembre 2001, n. 410, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al primo periodo, dopo le |
parole: "sono alienati" sono |
inserite le seguenti: "e |
valorizzati"; |
b) all'ultimo periodo, dopo le |
parole: "al momento |
dell'alienazione" sono inserite |Valorizzazione beni ferrovie
le seguenti: "e valorizzazione". |dello Stato
--------------------------------------------------------------------
278. Per il potenziamento delle |
attivita' di ricerca, formazione |
e studi internazionali della |
Scuola di ateneo per la |
formazione europea Jean Monnet, |
costituita in facolta', e' |Attivita' di ricerche, formazione
autorizzata la spesa di 2 milioni|e studi della Scuola di Ateneo
di euro a decorrere dall'anno |per la formazione europea "Jean
2005. |Monnet."
--------------------------------------------------------------------
279. Per dare attuazione alle |
azioni della Convenzione sulla |
biodiversita' fatta a Rio de |
Janeiro il 5 giugno 1992, di cui |
alla legge 14 febbraio 1994, n. |
124, e per dare avvio |
all'esecuzione del Protocollo di |
Cartagena sulla prevenzione dei |
rischi biotecnologici relativo |
alla Convenzione sulla diversita'|
biologica, fatto a Montreal il 29|
gennaio 2000, di cui alla legge |
15 gennaio 2004, n. 27, e' |
autorizzata la spesa complessiva |
di 2 milioni di euro per l'anno |
2005 per campagne di |
comunicazione e sensibilizzazione|
riferite alle citate Convenzioni |Convenzione sulla diversita'
internazionali. |biologica.
--------------------------------------------------------------------
280. A decorrere dal 1º gennaio |
2005 le dichiarazioni di |
conformita' di cui all'articolo |
76, commi 6 e 7, del decreto |
legislativo 30 aprile 1992, n. |
285, sono assoggettate |
all'imposta di bollo di cui |
all'articolo 2 della tariffa, |
parte prima, allegata al decreto |
del Presidente della Repubblica |
26 ottobre 1972, n. 642, e |
successive modificazioni. Una |
quota pari a 5 milioni di euro |
per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007 delle maggiori |
entrate derivanti dalle |
disposizioni di cui al presente |
comma e' destinata al |
funzionamento e |
all'implementazione del centro |
elaborazione dati del |
Dipartimento dei trasporti |
terrestri del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti. A|
valere sulle maggiori entrate di |
cui al presente comma, e' |
autorizzata la spesa di 2 milioni|
di euro per ciascuno degli anni |
2005, 2006 e 2007 per la |
realizzazione a cura del |
Dipartimento dei trasporti |
terrestri del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti di|
una campagna di comunicazione |
volta a diffondere i valori della|
sicurezza stradale e ad |
assicurare una adeguata |
informazione agli utenti, |
soprattutto di piu' giovane eta',|
al fine di consolidare e |
accrescere l'attivita' di |
prevenzione in materia di |Imposta di bollo per
circolazione e antinfortunistica |dichiarazioni di conformita' dei
stradale. |veicoli.
--------------------------------------------------------------------
281. A partire dal 1º gennaio |
2005, una quota parte delle |
entrate erariali ed extraerariali|
derivanti dai concorsi pronostici|
su base sportiva, dalle |
scommesse, dal gioco del lotto, |
dall'enalotto, dal bingo, dagli |
apparecchi da divertimento ed |
intrattenimento, dalle lotterie |
ad estrazione istantanea e |
differita, nonche' da eventuali |Destinazione al Coni di quota
giochi di istituzione successiva |parte delle entrate derivanti da
a tale data, e' destinata al CONI|concorsi pronostici e altri
per il finanziamento dello sport.|giochi.
--------------------------------------------------------------------
282. Le modalita' operative di |
determinazione della base di |
calcolo delle entrate erariali ed|
extraerariali provenienti dai |
giochi di cui al comma 281, |
nonche' le modalita' di |
trasferimento periodico dei fondi|
per il finanziamento del CONI, |
sono determinate con |
provvedimento del Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Amministrazione autonoma dei |
monopoli di Stato, d'intesa con |
il Dipartimento della ragioneria |
generale dello Stato, da emanare |
entro il 31 marzo 2005. Per il |
quadriennio 2005-2008, le risorse|
a favore del CONI sono stabilite |
in misura pari a 450 milioni di |
euro annui, secondo quanto |
stabilito dall'articolo 4 del |
decreto-legge 8 luglio 2002, n. |
138, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 8 |
agosto 2002, n. 178. Dette |
risorse sono comprensive del |
contributo straordinario |
finalizzato alla preparazione |
degli atleti per i Giochi |Modalita' destinazione al Coni di
olimpici invernali di Torino 2006|quota parte delle entrate
e per i Giochi olimpici di |derivanti da concorsi pronostici
Pechino 2008. |e altri giochi.
--------------------------------------------------------------------
283. Ferme restando le competenze|
del Ministro dell'economia e |
delle finanze di cui agli |
articoli 12, comma 2, della legge|
18 ottobre 2001, n. 383, e |
successive modificazioni, e 16, |
comma 1, secondo, terzo e quarto |
periodo, della legge 13 maggio |
1999, n. 133, a partire dal 1º |
gennaio 2005, al fine di |
assicurare l'incremento dei |
volumi di raccolta derivanti dai |
concorsi pronostici su base |
sportiva e tenuto conto delle |
nuove modalita' di finanziamento |
del CONI, la posta di gioco dei |
concorsi pronostici, prevista |
dall'articolo 5 del regolamento |
di cui al decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze 19 |
giugno 2003, n. 179, e' cosi' |
rideterminata: |
a) 8 per cento, come aggio al |
luogo di vendita autorizzato; |
b) 50 per cento, come montepremi;|
c) 33,84 per cento, come imposta |
unica; |
d) 2,45 per cento, come |
contributo all'Istituto per il |
credito sportivo; |
e) 5,71 per cento, come |
contributo alle spese di |
gestione. Le vincite non riscosse|
entro i termini stabiliti dal |
regolamento di gioco, per i |
concorsi indetti dopo il 1º |
gennaio 2005, sono riportate sul |Rideterminazione della posta di
montepremi del concorso |gioco dei concorsi pronostici su
immediatamente successivo. |base sportiva.
--------------------------------------------------------------------
284. Ferme restando le competenze|
del Ministro dell'economia e |
delle finanze di cui agli |
articoli 12, comma 2, della legge|
18 ottobre 2001, n. 383, e |
successive modificazioni, e 16, |
comma 1, secondo, terzo e quarto |
periodo, della legge 13 maggio |
1999, n. 133, a partire dal 1º |
gennaio 2005, in funzione delle |
nuove modalita' di finanziamento |
del CONI di cui ai commi 281 e |
282, l'aliquota dell'imposta |
unica sulle scommesse a quota |
fissa su eventi diversi dalle |
corse dei cavalli, di cui |
all'articolo 4, comma 1, lettera |
b), numero 2), del decreto |
legislativo 23 dicembre 1998, n. |
504, e' fissata nella misura del |
33 per cento della quota di |
prelievo stabilita per ciascuna |
scommessa. Dalla stessa data |
cessa la corresponsione delle |
quote di prelievo sull'ammontare |
lordo delle scommesse. Le vincite|
non riscosse ed i rimborsi non |
richiesti entro i termini |
stabiliti dal regolamento di |
gioco, per le scommesse indette |Aliquota per scommesse a quota
dopo il 1º gennaio 2005, sono |fissa su eventi diversi dalle
acquisite dall'erario. |corse dei cavalli
--------------------------------------------------------------------
285. Ferme restando le competenze|
del Ministro dell'economia e |
delle finanze di cui agli |
articoli 12, comma 2, della legge|
1º ottobre 2001, n. 383, e |
successive modificazioni, e 16, |
comma 1, secondo, terzo e quarto |
periodo, della legge 13 maggio |
1999, n. 133, a partire dal 1º |
gennaio 2005, la posta unitaria |
di gioco delle scommesse a |
totalizzatore su eventi diversi |
dalle corse dei cavalli, come |
definita dall'articolo 12 del |
regolamento di cui al decreto del|
Ministro delle finanze 2 agosto |
1999, n. 278, e successive |
modificazioni, e' cosi' |
rideterminata, trovando |
applicazione, per la percentuale |
residua, la disposizione di cui |
all'articolo 16, comma 2, lettera|
b), della legge 13 maggio 1999, |
n. 133: |
a) 57 per cento, come disponibile|
a vincite; |
b) 8 per cento, come aggio al |
luogo di vendita autorizzato; |
c) 20 per cento, come imposta |
unica; |
d) 5,71 per cento, come |
contributo alle spese complessive|
di gestione; |
e) 2,54 per cento, come fondo |
speciale di riserva. A partire |
dalla stessa data, in funzione |
delle nuove modalita' di |
finanziamento del CONI, e' |Rideterminazione posta unitaria
abrogata la lettera a) del comma |di gioco delle scommesse a
2 dell'articolo 16 della legge 13|totalizzatore su eventi diversi
maggio 1999, n. 133. |dalle corse dei cavalli
--------------------------------------------------------------------
286. Con uno o piu' decreti, da |
adottare ai sensi dell'articolo |
17, comma 3, della legge 23 |
agosto 1988, n. 400, il Ministro |
dell'economia e delle finanze, |
entro tre mesi dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, provvede al riordino delle|
scommesse su eventi sportivi |
diversi dalle corse dei cavalli e|
su eventi non sportivi, in |
particolare per quanto attiene |
agli aspetti organizzativi, |
gestionali, amministrativi, |Riordino delle scommesse su
impositivi, sanzionatori, nonche'|eventi sportivi diversi dalle
a quelli relativi al contenzioso |corse dei cavalli e su eventi non
ed al riparto dei proventi. |sportivi.
--------------------------------------------------------------------
287. Con provvedimenti del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato |
sono stabilite le nuove modalita'|
di distribuzione delle scommesse |
a quota fissa su eventi diversi |
dalle corse dei cavalli e su |
eventi non sportivi, da adottare |
nel rispetto della disciplina |
comunitaria e nazionale, secondo |
principi di: |
a) armonizzazione delle modalita'|
di commercializzazione a quella |
dei concorsi pronostici; |
b) economicita' ed efficienza |
delle reti di vendita, fisiche e |
telematiche; |
c) diffusione capillare delle |
stesse sul territorio nazionale; |
d) sicurezza e trasparenza del |
gioco nonche' tutela della buona |
fede dei partecipanti; |
e) salvaguardia dei diritti |
derivanti dall'applicazione del |Nuove modalita' di distribuzione
regolamento di cui al decreto del|delle scommesse a quota fissa su
Ministro delle finanze 2 giugno |eventi diversi dalle corse dei
1998, n. 174. |cavalli e su eventi non sportivi
--------------------------------------------------------------------
288. Ciascun concessionario per |
l'adduzione delle scommesse a |
totalizzatore al totalizzatore |
nazionale e per la ricezione del |
nulla osta all'emissione della |
ricevuta di scommessa, nonche' |
per l'adduzione delle scommesse a|
libro al servizio centrale di |
registrazione utilizza e remunera|
i servizi di un operatore da |
indicare entro sessanta giorni |
dalla data di entrata in vigore |
della presente legge nel rispetto|
dei rapporti contrattuali in |
corso. L'operatore deve essere in|
possesso di requisiti di |
capacita' tecnica ed |
affidabilita' economica accertati|
dal Ministero dell'economia e |
delle finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato e |
deve dimostrare di essere stato |
indicato da non meno di trecento |
concessionari. Il rapporto tra |
l'operatore e l'Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato e'|
regolato da apposita convenzione.|
Ove l'operatore assuma l'obbligo |
di provvedere, in nome e per |
conto del concessionario, al |
versamento di quanto da lui |
dovuto per l'esercizio della |
concessione, la convenzione di |
cui al periodo precedente |
stabilisce: |
a) il termine, di natura |
essenziale, entro il quale deve |
essere effettuato mensilmente il |
versamento; |
b) l'anticipazione al |
concessionario, da parte |
dell'operatore, delle |
integrazioni eventualmente |
necessarie al pagamento delle |
scommesse a totalizzatore |
vincenti, contabilizzate nel mese|
di cui alla lettera a); |
c) la retribuzione del servizio |
prestato dall'operatore in misura|
non superiore al 2 per cento |
dell'ammontare delle somme |
versate; |
d) la prestazione di idonea |
cauzione o fideiussione a |
garanzia dell'adempimento delle |
obbligazioni assunte, a fronte |
della quale verranno svincolate, |Utilizzo da parte del
per la parte corrispondente, le |concessionario per la raccolta
garanzie prestate dal |delle scommesse a totalizzatore,
concessionario. |di un operatore.
--------------------------------------------------------------------
289. A decorrere dal 1º febbraio |
2005, la posta unitaria per |
scommesse a libro sulle corse dei|
cavalli e' stabilita in 1 euro. |
L'importo di ciascuna scommessa |
non puo' essere inferiore a 3 |Posta unitaria per scommesse a
euro. |libro sulle corse di cavalli.
--------------------------------------------------------------------
290. Al fine di assicurare la |
tutela della fede pubblica e per |
una piu' efficace azione di |
contrasto al gioco illecito ed |
illegale il Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Amministrazione autonoma dei |
monopoli di Stato adotta i |
provvedimenti necessari per la |
definizione, diffusione e |
gestione, con organizzazione |
propria o di terzi, dei mezzi di |
pagamento specifici per la |
partecipazione al gioco a |
distanza. Tali mezzi di pagamento|
possono essere abilitati dal |
Ministero dell'economia e delle |
finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato |
anche per le transazioni relative|
a forme di gioco non a distanza. |
--------------------------------------------------------------------
291. Per le attivita' di |
diffusione e gestione di cui al |
comma 290, il Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
sulla base di apposita direttiva |
del Ministro, puo' costituire |
societa' di scopo ovvero puo' |
procedere, attraverso |
l'Amministrazione autonoma dei |
monopoli di Stato, |
all'individuazione di uno o piu' |Prevenzione crimine da parte
soggetti selezionati con |dell'AAMS attraverso la
procedura ad evidenza pubblica |definizione dei mezzi di
nel rispetto della normativa |pagamento per la partecipazione
nazionale e comunitaria. |al gioco a distanza
--------------------------------------------------------------------
292. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato |
regola le lotterie, differite ed |
istantanee, con partecipazione a |
distanza definendo la |
ripartizione percentuale della |
posta di gioco relativamente |
all'erario, ai giocatori ed ai |
soggetti terzi, nonche' i criteri|
e le modalita' di gestione delle |
lotterie telefoniche e |Regolamentazione lotterie con
telematiche. |partecipazione a distanza
--------------------------------------------------------------------
293. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato |
puo' organizzare, congiuntamente |
alle amministrazioni competenti |
di altri Stati dell'Unione |
europea, la gestione di giochi |
ovvero di singoli concorsi od |
estrazioni. |
--------------------------------------------------------------------
294. Nel caso di cui al comma |
293, l'Amministrazione autonoma |
dei monopoli di Stato, in accordo|
con le amministrazioni competenti|
degli altri Stati, stabilisce la |Collaborazione con
ripartizione della posta di |Amministrazioni europee per la
gioco. |gestione di giochi
--------------------------------------------------------------------
295. In aggiunta a quanto |
previsto dal comma 8, le |
dotazioni iniziali delle unita' |
previsionali di base dello stato |
di previsione dei Ministeri per |
consumi intermedi non aventi |
natura obbligatoria sono |
ulteriormente ridotte in maniera |
lineare, assicurando una minore |
spesa pari a 700 milioni di euro |
per l'anno 2005 ed una minore |Riduzione delle dotazioni
spesa annua di 1.300 milioni di |iniziale delle UPB dei ministeri
euro a decorrere dall'anno 2006. |per consumi intermedi
--------------------------------------------------------------------
296. Le dotazioni di parte |
corrente indicate nella tabella |
C, salve quelle concernenti il |
settore universitario, oltre a |
quanto previsto dal comma 10, |
sono ridotte in maniera lineare, |
in modo da assicurare, per l'anno|
2005, una minore spesa di 650 |
milioni di euro, e, a decorrere |
dall'anno 2006, in modo tale da |
assicurare una minore spesa annua|Riduzione dotazioni di parte
di 850 milioni di euro. |corrente indicate nella tabella C
--------------------------------------------------------------------
297. L'autorizzazione di spesa |
relativa al Fondo per interventi |
strutturali di politica |
economica, di cui al comma 5 |
dell'articolo 10 del |
decreto-legge 29 novembre 2004, |
n. 282, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta|
di 2.000 milioni di euro per |Fondo per interventi strutturali
l'anno 2005. |di politica economica.
--------------------------------------------------------------------
298. A decorrere dal 1º gennaio |
2005 e' assicurato un gettito |
annuo pari a 100 milioni di euro |
mediante il versamento |
all'entrata del bilancio dello |
Stato di una quota pari al 70 per|
cento degli importi derivanti |
dall'applicazione dell'aliquota |
della componente della tariffa |
elettrica di cui al comma 1-bis |
dell'articolo 4 del decreto-legge|
14 novembre 2003, n. 314, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 24 dicembre 2003, n. |
368, nonche' di una ulteriore |
quota che assicuri il predetto |
gettito a valere sulle entrate |
derivanti dalla componente |
tariffaria A2 sul prezzo |
dell'energia elettrica, definito |
ai sensi dell'articolo 3, comma |
11, del decreto legislativo 16 |
marzo 1999, n. 79, e |
dell'articolo 1, comma 1, del |
decreto-legge 18 febbraio 2003, |
n. 25, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 17 |
aprile 2003, n. 83. Con decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze, sentita |
l'Autorita' per l'energia |
elettrica ed il gas, sono |Versamento al bilancio dello
stabiliti modalita' e termini dei|Stato di quota parte
versamenti di cui al presente |dell'aliquota della componente
comma. |della tariffa elettrica
--------------------------------------------------------------------
299. I trasferimenti correnti |
alle imprese pubbliche sono |
ridotti, per ciascuno degli anni |
2005, 2006 e 2007, per gli |
importi di seguito indicati: |
a) Ferrovie dello Stato Spa |
(Ministero dell'economia e delle |
finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - |
Ferrovie dello Stato): 90 milioni|
di euro per il 2005, 100 milioni |
di euro per il 2006 e 90 milioni |
di euro per il 2007; |
b) Poste italiane Spa (Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
u.p.b. 3.1.2.4. - Poste |
italiane): 40 milioni di euro per|
il 2005, 50 milioni di euro per |
il 2006 e 40 milioni di euro per |
il 2007; |
c) ANAS Spa (Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 |
milioni di euro per il 2005, 50 |
milioni di euro per il 2006 e 40 |
milioni di euro per il 2007; |
d) altre imprese pubbliche |
(Ministero dell'economia e delle |
finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo|
contratti programma): 90 milioni |
di euro per il 2005, 130 milioni |
di euro per il 2006 e 90 milioni |Riduzione dei trasferimenti
di euro per il 2007. |correnti alle imprese pubbliche
--------------------------------------------------------------------
300. Gli importi fissi |
dell'imposta di registro, della |
tassa di concessione governativa,|
dell'imposta di bollo, |
dell'imposta ipotecaria e |
catastale, delle tasse ipotecarie|
e dei diritti speciali di cui al |
titolo III della tabella A |
allegata al decreto-legge 31 |
luglio 1954, n. 533, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 26|
settembre 1954, n. 869, e |
successive modificazioni, sono |
aggiornati, con decreto non |
avente natura regolamentare del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, da emanare entro il 31 |
gennaio 2005, tenuto conto anche |
dell'aumento dei prezzi al |
consumo quale risultante dagli |
indici ISTAT per le famiglie |
degli operai e degli impiegati, e|
dell'esigenza di semplificazione |
o di integrazioni innovative per |
servizi telematici a valore |Aggiornamento dell'imposta di
aggiunto, in misura tale da |registro, della tassa di
assicurare un maggiore gettito |concessione governativa,
annuo, pari a 1.120 milioni di |dell'imposta di bollo,
euro per gli anni 2005 e 2006, e |dell'imposta ipotecaria e
a 1.320 milioni di euro a |catastale, delle tasse ipotecarie
decorrere dall'anno 2007. |e dei diritti speciali
--------------------------------------------------------------------
301. A decorrere dal periodo |
d'imposta in corso al 31 dicembre|
2006, la misura dell'acconto |
dell'imposta sul reddito delle |
persone fisiche e' fissata al 99 |
per cento e quella dell'acconto |
dell'imposta sul reddito delle |
societa' e' fissata al 100 per |
cento. |Acconto IRE e IRES
--------------------------------------------------------------------
302. All'articolo 1, comma 1, del|
decreto-legge 10 dicembre 2003, |
n. 341, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 9 |
febbraio 2004, n. 31, e' |
aggiunto, in fine, il seguente |
periodo: "Per l'anno 2006 il |
versamento e' determinato con il |
decreto di cui al comma 5 in modo|
che complessivamente garantisca |
maggiori entrate per il bilancio |Versamento delle somme riscosse
dello Stato pari a 650 milioni di|dai concessionari della
euro". |riscossione
--------------------------------------------------------------------
303. I beni culturali immobili |
dello Stato, delle regioni e |
degli enti locali, per l'uso dei |
quali attualmente non e' |
corrisposto alcun canone e che |
richiedono interventi di |
restauro, possono essere dati in |
concessione a soggetti privati |
con pagamento di un canone |
fissato dai competenti organi. Il|
concessionario si impegna a |
realizzare a proprie spese gli |
interventi di restauro e |
conservazione indicati dal |Concessione ai privati dei beni
predetto ufficio. |culturali immobili
--------------------------------------------------------------------
304. Dal canone di concessione |
vengono detratte le spese |
sostenute dal concessionario per |
il restauro entro il limite |
massimo del canone stesso. Il |
concessionario e' obbligato a |
rendere fruibile il bene da parte|
del pubblico con le modalita' e i|
tempi stabiliti nell'atto di |
concessione o in apposita |
convenzione unita all'atto |Determinazione del canone di
stesso. |concessione
--------------------------------------------------------------------
305. I beni culturali che possono|
formare oggetto delle concessioni|
di cui ai commi 303 e 304 sono |
individuati con decreto del |
Ministro per i beni e le |
attivita' culturali su proposta |
del Direttore regionale |
competente. L'individuazione del |
concessionario avviene mediante |
procedimento ad evidenza |Beni culturali che possono
pubblica. |formare oggetto di concessione
--------------------------------------------------------------------
306. All'articolo 10, comma 4, |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
30 maggio 2002, n. 115, le |
parole: "il processo di valore |Esenzione dal contributo
inferiore a euro 1.100 e" sono |unificato per le spese di
soppresse. |giustizia
--------------------------------------------------------------------
307. I commi 1 e 2 dell'articolo |
13 del testo unico di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 30 maggio 2002, n. |
115, sono sostituiti dai |
seguenti: |
"1. Il contributo unificato e' |
dovuto nei seguenti importi: |
a) euro 30 per i processi di |
valore fino a 1.100 euro; |
b) euro 70 per i processi di |
valore superiore a euro 1.100 e |
fino a euro 5.200 e per i |
processi di volontaria |
giurisdizione, nonche' per i |
processi speciali di cui al libro|
IV, titolo II, capo VI, del |
codice di procedura civile; |
c) euro 170 per i processi di |
valore superiore a euro 5.200 e |
fino a euro 26.000 e per i |
processi contenziosi di valore |
indeterminabile di competenza |
esclusiva del giudice di pace; |
d) euro 340 per i processi di |
valore superiore a euro 26.000 e |
fino a euro 52.000 e per i |
processi civili e amministrativi |
di valore indeterminabile; |
e) euro 500 per i processi di |
valore superiore a euro 52.000 e |
fino a euro 260.000; |
f) euro 800 per i processi di |
valore superiore a euro 260.000 e|
fino a euro 520.000; |
g) euro 1.110 per i processi di |
valore superiore a euro 520.000. |
2. Per i processi di esecuzione |
immobiliare il contributo dovuto |
e' pari a euro 200. Per gli altri|
processi esecutivi lo stesso |
importo e' ridotto della meta'. |
Per i processi di opposizione |
agli atti esecutivi il contributo|Rideterminazione della misura del
dovuto e' pari a euro 120". |contributo unificato
--------------------------------------------------------------------
308. L'articolo 46, comma 1, |
della legge 21 novembre 1991, n. |
374, e' sostituito dal seguente: |
"1. Le cause e le attivita' |
conciliative in sede non |
contenziosa il cui valore non |
eccede la somma di euro 1.033,00 |
e gli atti e i provvedimenti ad |
esse relativi sono soggetti |
soltanto al pagamento del |
contributo unificato, secondo gli|
importi previsti dall'articolo 13|
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |Contributo unificato per le cause
30 maggio 2002, n. 115, e |e le attivita' conciliative in
successive modificazioni" |sede non contenziosa
--------------------------------------------------------------------
309. Il maggior gettito derivante|
dall'applicazione delle |
disposizioni di cui ai commi da |
306 a 308 e' versato al bilancio |
dello Stato, per essere |
riassegnato allo stato di |
previsione del Ministero della |
giustizia per il pagamento di |
debiti pregressi nonche' per |
l'adeguamento delle spese di |
funzionamento degli uffici |
giudiziari. |Destinazione del maggior gettito
--------------------------------------------------------------------
310. All'articolo 11 della legge |
21 novembre 1991, n. 374, e |
successive modificazioni, e' |
aggiunto, in fine, il seguente |
comma: |
"4-ter. Le indennita' previste |
dal presente articolo non possono|
superare in ogni caso l'importo |Limite massimo per le indennita'
di euro 72.000 lordi annui". |del giudice di pace
--------------------------------------------------------------------
311. La disposizione recata dal |
comma 310 si applica anche ai |
giudici tributari. |Compensi dei giudici tributari
--------------------------------------------------------------------
312. I veicoli giacenti presso i |
custodi a seguito |
dell'applicazione di |
provvedimenti di sequestro |
dell'autorita' giudiziaria, anche|
se non confiscati, sono alienati,|
anche ai soli fini della |
rottamazione, mediante cessione |
al soggetto titolare del deposito|
ove ricorrano le seguenti |
condizioni: |
a) siano ritenute cessate, con |
ordinanza dell'autorita' |
giudiziaria da comunicare |
all'avente diritto alla |
restituzione, le esigenze che |
avevano motivato l'adozione del |
provvedimento di sequestro; |
b) siano immatricolati per la |
prima volta da oltre cinque anni |
e siano privi di interesse |
storico e collezionistico; |
c) siano comunque custoditi da |
oltre due anni alla data del 1º |
luglio 2002; |
d) siano trascorsi sessanta |
giorni dalla comunicazione |
all'avente diritto alla |
restituzione dell'ordinanza di |Alienazione di veicoli giacenti
cui alla lettera a) senza che |presso i custodi a seguito
questi abbia provveduto al |dell'applicazione di
ritiro. |provvedimenti di sequestro
--------------------------------------------------------------------
313. La cessione di cui al comma |
312 e' disposta, anche in assenza|
di documentazione in ordine allo |
stato di conservazione, sulla |
base di elenchi predisposti dalla|
cancelleria o dalla segreteria |
nei quali i veicoli sono |
individuati secondo il tipo, il |
modello e il numero di targa o di|
telaio. |Modalita' della cessione
--------------------------------------------------------------------
314. All'alienazione di cui ai |
commi 312 e 313 e alle attivita' |
ad essa funzionali e connesse |
procede una commissione |
costituita presso i tribunali e |
presso i tribunali per i |
minorenni, secondo modalita' |
stabilite con decreto del |
Ministero della giustizia di |Commissione costituita presso i
concerto con le altre |tribunali e presso i tribunali
amministrazioni interessate. |per i minorenni
--------------------------------------------------------------------
315. L'alienazione del veicolo si|
perfeziona con la notifica al |
custode acquirente del |
provvedimento, eventualmente |
relativo ad elenchi di veicoli, |
dal quale risulta la |
determinazione all'alienazione da|
parte dell'ufficio giudiziario |
competente. |Perfezionamento dell'alienazione
--------------------------------------------------------------------
316. Il provvedimento di |
alienazione e' comunicato |
all'autorita' giudiziaria che |Comunicazione all'A.G. del
aveva disposto il sequestro. |provvedimento di alienazione
--------------------------------------------------------------------
317. Il provvedimento di |
alienazione e' altresi' |
comunicato al pubblico registro |
automobilistico competente, il |
quale provvede, senza oneri, |
all'aggiornamento delle relative |
iscrizioni. |Comunicazione al PRA
--------------------------------------------------------------------
318. Al custode e' riconosciuto, |
in deroga alle tariffe previste |
dagli articoli 59 e 276 del testo|
unico di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 30 |
maggio 2002, n. 115, un importo |
complessivo forfettario, |
comprensivo del trasporto, |
determinato, per ciascuno degli |
anni di custodia, nel modo |
seguente: |
a) euro 6 per ogni mese o |
frazione di esso per i |
motoveicoli e i ciclomotori; |
b) euro 24 per ogni mese o |
frazione di esso per gli |
autoveicoli e i rimorchi di massa|
complessiva inferiore a 3,5 |
tonnellate, per le macchine |
agricole e operatrici; |
c) euro 30 per ogni mese o |
frazione di esso per gli |
autoveicoli e i rimorchi di massa|
complessiva superiore a 3,5 |Importo complessivo forfetario
tonnellate. |riconosciuto al custode
--------------------------------------------------------------------
319. Gli importi di cui al comma |
318 sono progressivamente ridotti|
del 20 per cento per ogni anno o |
frazione di esso successivo al |
primo di custodia del veicolo, |
salva l'eventuale intervenuta |Riduzione degli importi forfetari
prescrizione delle somme dovute. |riconosciuti al custode.
--------------------------------------------------------------------
320. Le somme complessivamente |
dovute sono corrisposte in cinque|
ratei annui costanti a decorrere |
dall'anno 2006. |Rateizzazione delle somme
--------------------------------------------------------------------
321. Alle procedure di |
alienazione o rottamazione gia' |
avviate e non ancora concluse e |
alle relative istanze di |
liquidazione dei compensi, |
comunque presentate dai custodi, |
si applicano, qualora esse |
concernano veicoli in possesso |
dei requisiti di cui al comma |Procedure di alienazione o
312, le disposizioni di cui ai |rottamazione gia' avviate e non
commi da 312 a 320. |ancora concluse
--------------------------------------------------------------------
322. All'articolo 82, comma 1, |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
30 maggio 2002, n. 115, le |
parole: "e previo parere del |
consiglio dell'ordine," sono |
soppresse. |Onorario e spese del difensore
--------------------------------------------------------------------
323. L'articolo 30, comma 1, del |
testo unico di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 30 |
maggio 2002, n. 115, e' |
sostituito dal seguente: |
"1. La parte che per prima si |
costituisce in giudizio, che |
deposita il ricorso introduttivo,|
ovvero che, nei processi |
esecutivi di espropriazione |
forzata, fa istanza per |
l'assegnazione o la vendita di |
beni pignorati, anticipa i |
diritti, le indennita' di |
trasferta e le spese di |
spedizione per la notificazione |
eseguita su richiesta del |
funzionario addetto all'ufficio, |
in modo forfettizzato, nella |
misura di euro 8, eccetto che nei|
processi previsti dall'articolo |
unico della legge 2 aprile 1958, |
n. 319, e successive |
modificazioni, e in quelli in cui|
si applica lo stesso articolo". |
--------------------------------------------------------------------
324. La tabella di cui |
all'allegato n. 1 del testo unico|
di cui al decreto del Presidente |Anticipazioni forfettarie dai
della Repubblica 30 maggio 2002, |privati all'erario nel processo
n. 115, e' abrogata. |civile
--------------------------------------------------------------------
325. All'articolo 3, comma 1, |
della legge 19 febbraio 1981, n. |
27, le parole: "assenza |
obbligatoria o facoltativa |
previsti negli articoli 4 e 7 |
della legge 30 dicembre 1971, n. |
1204," sono sostituite dalle |
seguenti: "astensione facoltativa|
previsti dagli articoli 32 e 47, |
commi 1 e 2, del testo unico di |Attribuzione dell'indennitaai
cui al decreto legislativo 26 |magistrati ordinari in caso di
marzo 2001, n. 151". |assenza obbligatoria.
--------------------------------------------------------------------
326. Al comma 1 dell'articolo 5 |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
30 maggio 2002, n. 115, dopo la |
lettera i), e' aggiunta la |
seguente: |
"i-bis) le spese relative alle |
prestazioni previste |
dall'articolo 96 del decreto |
legislativo 1º agosto 2003, n. |
259, e quelle funzionali |
all'utilizzo delle prestazioni |
medesime". |Spese di giustizia ripetibili
--------------------------------------------------------------------
327. All'articolo 205 del testo |
unico di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 30 |
maggio 2002, n. 115, dopo il |
comma 2 sono aggiunti i seguenti:|
"2-bis. Le spese relative alle |
prestazioni previste |
dall'articolo 96 del decreto |
legislativo 1º agosto 2003, n. |
259, e successive modificazioni, |
e quelle funzionali all'utilizzo |
delle prestazioni medesime sono |
recuperate in misura fissa |
stabilita con decreto del |
Ministro della giustizia di |
concerto con il Ministro |
dell'economia e delle finanze, ai|
sensi dell'articolo 17, commi 3 e|
4, della legge 23 agosto 1988, n.|
400. |
2-ter. Il decreto di cui al comma|
2-bis determina la misura del |
recupero con riferimento al costo|
medio delle singole tipologie di |
prestazione. L'ammontare degli |
importi puo' essere rideterminato|Recupero delle spese del processo
ogni anno". |anticipate dall'erario
--------------------------------------------------------------------
328. Il primo periodo del comma 2|
dell'articolo 96 del decreto |
legislativo 1º agosto 2003, n. |
259, e' sostituito dai seguenti: |
"Le prestazioni previste al comma|
1 sono individuate in un apposito|
repertorio nel quale vengono |
stabiliti le modalita' ed i tempi|
di effettuazione delle |
prestazioni stesse e gli obblighi|
specifici degli operatori. Il |
ristoro dei costi sostenuti dagli|
operatori e le modalita' di |
pagamento sono stabiliti con |
decreto del Ministro della |
giustizia di concerto con il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze e con il Ministro delle |
comunicazioni, in forma di canone|
annuo determinato anche in |
considerazione del numero e della|
tipologia delle prestazioni |
complessivamente effettuate |
nell'anno precedente". |
--------------------------------------------------------------------
329. Al comma 4 dell'articolo 96 |
del decreto legislativo 1º agosto|Prestazioni obbligatorie
2003, n. 259, dopo le parole: |effettuate a fini di giustizia da
"comma 2" sono inserite le |parte degli operatori delle
seguenti: ", secondo periodo,". |comunicazioni
--------------------------------------------------------------------
330. Le disposizioni contenute |
nei commi da 326 a 329 si |
applicano alle prestazioni |
previste al comma 326 disposte |
successivamente alla emanazione |
del decreto previsto |
dall'articolo 205, comma 2-bis, |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
30 maggio 2002, n. 115, e del |
decreto previsto dall'articolo |
96, comma 2, secondo periodo, del|
decreto legislativo 1º agosto |
2003, n. 259, come modificati dai|Applicazione delle nuove
commi 327 e 328. |disposizioni
--------------------------------------------------------------------
331. Dall'attuazione delle |
disposizioni di cui ai commi da |
326 a 330 non devono derivare |
maggiori oneri per il bilancio |Attuazione senza oneri a carico
dello Stato. |del bilancio
--------------------------------------------------------------------
332. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 29 settembre |
1973, n. 605, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) all'articolo 6, primo comma: |
1) dopo la lettera e) e' inserita|
la seguente: |
"e-bis) denunce di inizio |
attivita' presentate allo |
sportello unico comunale per |
l'edilizia, permessi di costruire|
e ogni altro atto di assenso |
comunque denominato in materia di|
attivita' edilizia rilasciato dai|
comuni ai sensi del testo unico |
delle disposizioni legislative e |
regolamentari in materia |
edilizia, di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 6 |
giugno 2001, n. 380, |
relativamente ai soggetti |
dichiaranti, agli esecutori e ai |
progettisti dell'opera"; |
2) alla lettera g-ter), dopo le |
parole: "contratti di |
somministrazione di energia |
elettrica," sono inserite le |
seguenti: "di servizi idrici e |
del gas,"; |
b) all'articolo 7: |
1) al primo comma, le parole: |
"riguardanti gli atti di cui alla|
lettera g) dell'articolo 6" sono |
sostituite dalle seguenti: |
"contenuti negli atti di cui alle|
lettere e-bis) e g) del primo |
comma dell'articolo 6"; |
2) al quinto comma, e' aggiunto, |
in fine, il seguente periodo: "Al|
fine dell'emersione delle |
attivita' economiche, con |
particolare riferimento |
all'applicazione dei tributi |
erariali e locali nel settore |
immobiliare, gli stessi soggetti |
devono comunicare i dati |
catastali identificativi |
dell'immobile presso cui e' |
attivata l'utenza"; |
3) il sesto comma e' sostituito |
dal seguente: |
"Le banche, la societa' Poste |
italiane Spa, gli intermediari |
finanziari, le imprese di |
investimento, gli organismi di |
investimento collettivo del |
risparmio, le societa' di |
gestione del risparmio, nonche' |
ogni altro operatore finanziario,|
fatto salvo quanto disposto dal |
secondo comma dell'articolo 6 per|
i soggetti non residenti, sono |
tenuti a rilevare e a tenere in |
evidenza i dati identificativi, |
compreso il codice fiscale, di |
ogni soggetto che intrattenga con|
loro qualsiasi rapporto o |
effettui qualsiasi operazione di |
natura finanziaria"; |
4) l'undicesimo comma e' |
sostituito dal seguente: |
"Le comunicazioni di cui ai commi|
dal primo all'ottavo del presente|
articolo sono trasmesse |
esclusivamente per via |
telematica. Le modalita' e i |
termini delle trasmissioni |
nonche' le specifiche tecniche |
del formato dei dati sono |
definite con provvedimento del |
direttore dell'Agenzia delle |
entrate"; |
5) al dodicesimo comma, le |
parole: "il Ministro delle |
finanze" sono sostituite dalle |
seguenti: "il direttore |
dell'Agenzia delle entrate". |
333. Ai fini dell'applicazione |
delle disposizioni previste |
dall'articolo 7, quinto comma, |
ultimo periodo, del decreto del |
Presidente della Repubblica 29 |
settembre 1973, n. 605, come |
modificato dal numero 2) della |
lettera b) del comma 332, a |
decorrere dal 1º aprile 2005 le |
aziende, gli istituti, gli enti e|
le societa' richiedono i dati |
identificativi catastali all'atto|
della sottoscrizione dei relativi|
contratti; per i contratti in |
essere le medesime informazioni |
sono acquisite dai predetti |
soggetti solo in occasione del |
rinnovo ovvero della |Disposizioni in materia di codice
modificazione del contratto |fiscale e comunicazioni
stesso. |all'anagrafe tributaria
--------------------------------------------------------------------
334. Con provvedimento dei |
direttori delle Agenzie delle |
entrate e del territorio, sono |
stabilite le informazioni |
analitiche che individuano |
univocamente le unita' |
immobiliari, da acquisire con |
riferimento ai contratti di cui |Individuazione univoca delle
al comma 333. |unita' immobiliari
--------------------------------------------------------------------
335. La revisione parziale del |
classamento delle unita' |
immobiliari di proprieta' privata|
site in microzone comunali, per |
le quali il rapporto tra il |
valore medio di mercato |
individuato ai sensi del |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 23 |
marzo 1998, n. 138, e il |
corrispondente valore medio |
catastale ai fini |
dell'applicazione dell'imposta |
comunale sugli immobili si |
discosta significativamente |
dall'analogo rapporto relativo |
all'insieme delle microzone |
comunali, e' richiesta dai comuni|
agli Uffici provinciali |
dell'Agenzia del territorio. Per |
i calcoli di cui al precedente |
periodo, il valore medio di |
mercato e' aggiornato secondo le |
modalita' stabilite con il |
provvedimento di cui al comma |
339. L'Agenzia del territorio, |
esaminata la richiesta del comune|
e verificata la sussistenza dei |
presupposti, attiva il |
procedimento revisionale con |Revisione del classamento delle
provvedimento del direttore |unita' immobiliari private site
dell'Agenzia medesima. |in microzone comunali.
--------------------------------------------------------------------
336. I comuni, constatata la |
presenza di immobili di |
proprieta' privata non dichiarati|
in catasto ovvero la sussistenza |
di situazioni di fatto non piu' |
coerenti con i classamenti |
catastali per intervenute |
variazioni edilizie, richiedono |
ai titolari di diritti reali |
sulle unita' immobiliari |
interessate la presentazione di |
atti di aggiornamento redatti ai |
sensi del regolamento di cui al |
decreto del Ministro delle |
finanze 19 aprile 1994, n. 701. |
La richiesta, contenente gli |
elementi constatati, tra i quali,|
qualora accertata, la data cui |
riferire la mancata presentazione|
della denuncia catastale, e' |
notificata ai soggetti |
interessati e comunicata, con gli|
estremi di notificazione, agli |
uffici provinciali dell'Agenzia |
del territorio. Se i soggetti |
interessati non ottemperano alla |
richiesta entro novanta giorni |
dalla notificazione, gli uffici |
provinciali dell'Agenzia del |
territorio provvedono, con oneri |
a carico dell'interessato, alla |
iscrizione in catasto |
dell'immobile non accatastato |
ovvero alla verifica del |
classamento delle unita' |
immobiliari segnalate, |
notificando le risultanze del |
classamento e la relativa |
rendita. Si applicano le sanzioni|
previste per le violazioni |
dell'articolo 28 del regio |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 11 |Aggiornamento del classamento
agosto 1939, n. 1249, e |catastale per intervenute
successive modificazioni. |variazioni edilizie
--------------------------------------------------------------------
337. Le rendite catastali |
dichiarate o comunque attribuite |
a seguito della notificazione |
della richiesta del comune di cui|
al comma 336 producono effetto |
fiscale, in deroga alle vigenti |
disposizioni, a decorrere dal 1º |
gennaio dell'anno successivo alla|
data cui riferire la mancata |
presentazione della denuncia |
catastale, indicata nella |
richiesta notificata dal comune, |
ovvero, in assenza della suddetta|
indicazione, dal 1º gennaio |
dell'anno di notifica della |Decorrenza degli effetti fiscali
richiesta del comune. |delle variazioni catastali
--------------------------------------------------------------------
338. Gli importi minimo e massimo|
della sanzione amministrativa |
prevista per l'inadempimento |
degli obblighi di cui |
all'articolo 31 del regio |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 11 |
agosto 1939, n. 1249, |
dall'articolo 31 del medesimo |
regio decreto-legge n. 652 del |
1939, come rideterminati |
dall'articolo 8, comma 1, del |
decreto-legge 30 settembre 1989, |
n. 332, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
novembre 1989, n. 384, con |
riferimento al mancato |
adempimento degli obblighi |
previsti dagli articoli 20 e 28 |
del citato decreto-legge 13 |
aprile 1939, n. 652, sono elevati|
rispettivamente a euro 258 e a |
euro 2.066. |Aumento delle sanzioni
--------------------------------------------------------------------
339. Con provvedimento del |
direttore dell'Agenzia del |
territorio, da adottare entro |
trenta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, e da pubblicare nella |
Gazzetta Ufficiale, sono |
stabilite, previa intesa con la |
Conferenza Stato-citta' ed |
autonomie locali, le modalita' |
tecniche e operative per |
l'applicazione delle disposizioni|
di cui ai commi 336 e 337. |Modalita' tecniche
--------------------------------------------------------------------
340. Al comma 3 dell'articolo 70 |
del decreto legislativo 15 |
novembre 1993, n. 507, sono |
aggiunti i seguenti periodi: "A |
decorrere dal 1º gennaio 2005, |
per le unita' immobiliari di |
proprieta' privata a destinazione|
ordinaria censite nel catasto |
edilizio urbano, la superficie di|
riferimento non puo' in ogni caso|
essere inferiore all'80 per cento|
della superficie catastale |
determinata secondo i criteri |
stabiliti dal regolamento di cui |
al decreto del Presidente della |
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;|
per gli immobili gia' denunciati,|
i comuni modificano d'ufficio, |
dandone comunicazione agli |
interessati, le superfici che |
risultano inferiori alla predetta|
percentuale a seguito di incrocio|
dei dati comunali, comprensivi |
della toponomastica, con quelli |
dell'Agenzia del territorio, |
secondo modalita' di interscambio|
stabilite con provvedimento del |
direttore della predetta Agenzia,|
sentita la Conferenza |
Stato-citta' ed autonomie locali.|
Nel caso in cui manchino, negli |
atti catastali, gli elementi |
necessari per effettuare la |
determinazione della superficie |
catastale, i soggetti privati |
intestatari catastali, |
provvedono, a richiesta del |
comune, a presentare all'ufficio |
provinciale dell'Agenzia del |
territorio la planimetria |
catastale del relativo immobile, |
secondo le modalita' stabilite |
dal regolamento di cui al decreto|
del Ministro delle finanze 19 |
aprile 1994, n. 701, per |
l'eventuale conseguente modifica,|Superficie di riferimento minima
presso il comune, della |ai fini della tassa per lo
consistenza di riferimento". |smaltimento dei rifiuti
--------------------------------------------------------------------
341. Al testo unico delle |
disposizioni concernenti |
l'imposta di registro, di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 aprile 1986, n. |
131, e successive modificazioni, |
dopo l'articolo 52 e' inserito il|
seguente: |
"Art. 52-bis. - (Liquidazione |
dell'imposta derivante dai |
contratti di locazione) - 1. La |
liquidazione dell'imposta |
complementare di cui all'articolo|
42, comma 1, e' esclusa qualora |
l'ammontare del canone di |
locazione relativo ad immobili, |
iscritti in catasto con |
attribuzione di rendita, risulti |
dal contratto non inferiore al 10|
per cento del valore |
dell'immobile determinato ai |
sensi dell'articolo 52, comma 4, |
e successive modificazioni. |
Restano comunque fermi i poteri |
di liquidazione dell'imposta per |Liquidazione dell'imposta di
le annualita' successive alla |registro derivante dai contratti
prima". |di locazione
--------------------------------------------------------------------
342. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 29 settembre |
1973, n. 600, e successive |
modificazioni, dopo l'articolo |
41-bis e' inserito il seguente: |
"Art. 41-ter.- (Accertamento dei |
redditi di fabbricati) - 1. Le |
disposizioni di cui agli articoli|
32, primo comma, numero 7), 38, |
40 e 41-bis non si applicano con |
riferimento ai redditi di |
fabbricati derivanti da locazione|
dichiarati in misura non |
inferiore ad un importo |
corrispondente al maggiore tra il|
canone di locazione risultante |
dal contratto ridotto del 15 per |
cento e il 10 per cento del |
valore dell'immobile. |
2. In caso di omessa |
registrazione del contratto di |
locazione di immobili, si |
presume, salva documentata prova |
contraria, l'esistenza del |
rapporto di locazione anche per i|
quattro periodi d'imposta |
antecedenti quello nel corso del |
quale e' accertato il rapporto |
stesso; ai fini della |
determinazione del reddito si |
presume, quale importo del |
canone, il 10 per cento del |
valore dell'immobile. |
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,|
il valore dell'immobile e' |
determinato ai sensi |
dell'articolo 52, comma 4, del |
testo unico di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 26 |
aprile 1986, n. 131, e successive|Accertamento dei redditi di
modificazioni". |fabbricati
--------------------------------------------------------------------
343. Le disposizioni degli |
articoli 52-bis del testo unico |
delle disposizioni concernenti |
l'imposta di registro, di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 aprile 1986, n. |
131, e 41-ter del decreto del |
Presidente della Repubblica 29 |
settembre 1973, n. 600, |
introdotti, rispettivamente, dai |
commi 341 e 342 del presente |
articolo, non trovano |
applicazione nei confronti dei |
contratti di locazione di |
immobili ad uso abitativo |
stipulati o rinnovati a norma |
degli articoli 2, comma 3, e 4, |
commi 2 e 3, della legge 9 |Esclusione dell'applicazione dei
dicembre 1998, n. 431. |commi 341 e 342.
--------------------------------------------------------------------
344. Il modello per la |
comunicazione di cui all'articolo|
12 del decreto-legge 21 marzo |
1978, n. 59, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 18 |
maggio 1978, n. 191, approvato |
con decreto interdirigenziale del|
Ministero dell'interno e della |
Agenzia delle entrate, e' reso |
disponibile gratuitamente, in |
modalita' telematica, dalla |
predetta Agenzia; la |
comunicazione e' effettuata, |
anche avvalendosi degli |
intermediari di cui all'articolo |
3 del regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 22 luglio 1998, n. |
322, e successive modificazioni, |
nonche' degli uffici dell'Agenzia|
delle entrate, con la |
compilazione in formato |
elettronico del relativo modello |
e con la sua trasmissione, in |
modalita' telematica, alla |
predetta Agenzia, che provvede, |
con la medesima modalita', a dare|
avviso di ricevimento. L'Agenzia |
delle entrate, secondo intese con|
il Ministero dell'interno, ordina|
i dati contenuti nelle |
comunicazioni per la loro |
successiva trasmissione |
telematica al predetto Ministero.|
La presentazione per la |
registrazione degli atti di |
cessione di cui al predetto |
articolo 12 del decreto-legge n. |
59 del 1978 tiene luogo della |
comunicazione di cui al medesimo |Comunicazione all'autorita'
articolo 12. |locale di pubblica sicurezza
--------------------------------------------------------------------
345. L'obbligo di comunicazione |
di cui al comma 344 trova |
applicazione anche nei riguardi |
dei soggetti che esercitano |
abitualmente attivita' di |
intermediazione nel settore |
immobiliare; la comunicazione e' |
dovuta per le cessioni di cui i |
predetti soggetti hanno diretta |
conoscenza, per avervi concorso |
ovvero assistito in ragione della|
loro attivita', e, relativamente |
a quelle diverse dalle cessioni |
in proprieta', anche per le |
cessioni di durata inferiore al |
mese. In caso di violazione |
dell'obbligo di cui al precedente|
periodo, si applica la sanzione |
amministrativa di cui al quarto |
comma dell'articolo 12 del |
decreto-legge 21 marzo 1978, n. |
59, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 18 |
maggio 1978, n. 191; in caso di |
seconda violazione, il sindaco |
del comune in cui operano i |
soggetti di cui al primo periodo,|
su segnalazione dell'Agenzia |Comunicazione da parte dei
delle entrate, dispone nei |soggetti che esercitano
riguardi dei medesimi soggetti la|abitualmente attivita' di
sospensione per un mese della |intermediazione nel settore
loro attivita'. |immobiliare
--------------------------------------------------------------------
346. I contratti di locazione, o |
che comunque costituiscono |
diritti relativi di godimento, di|
unita' immobiliari ovvero di loro|
porzioni, comunque stipulati, |
sono nulli se, ricorrendone i |Nullita' dei contratti non
presupposti, non sono registrati.|registrati
--------------------------------------------------------------------
347. All'articolo 11 del decreto |
legislativo 15 dicembre 1997, n. |
446, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) nel comma 1, lettera a), sono |
aggiunte, in fine, le seguenti |
parole: ", nonche', per i |
soggetti di cui all'articolo 3, |
comma 1, lettere da a) ad e), i |
costi sostenuti per il personale |
addetto alla ricerca e sviluppo, |
ivi compresi quelli per il |
predetto personale sostenuti da |
consorzi tra imprese costituiti |
per la realizzazione di programmi|
comuni di ricerca e sviluppo, a |
condizione che l'attestazione di |
effettivita' degli stessi sia |
rilasciata dal presidente del |
collegio sindacale ovvero, in |
mancanza, da un revisore dei |
conti o da un professionista |
iscritto negli albi dei revisori |
dei conti, dei dottori |
commercialisti, dei ragionieri e |
periti commerciali o dei |
consulenti del lavoro, nelle |
forme previste dall'articolo 13, |
comma 2, del decreto-legge 28 |
marzo 1997, n. 79, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 28|
maggio 1997, n. 140, e successive|
modificazioni, ovvero dal |
responsabile del centro di |
assistenza fiscale"; |
b) nel medesimo comma 1, lettera |
b), il numero 1) e' sostituito |
dal seguente: |
"1) fatte salve le disposizioni |
di cui alla lettera a), i costi |
relativi al personale |
classificabili nell'articolo |
2425, primo comma, lettera B), |
numeri 9) e 14), del codice |
civile"; |
c) il comma 4-bis e' sostituito |
dal seguente: |
"4-bis. Per i soggetti di cui |
all'articolo 3, comma 1, lettera |
da a) ad e), sono ammessi in |
deduzione, fino a concorrenza, i |
seguenti importi: |
a) euro 8.000 se la base |
imponibile non supera euro |
180.759,91; |
b) euro 6.000 se la base |
imponibile supera euro 180.759,91|
ma non euro 180.839,91; |
c) euro 4.000 se la base |
imponibile supera euro 180.839,91|
ma non euro 180.919,91; |
d) euro 2.000 se la base |
imponibile supera euro 180.919,91|
ma non euro 180.999,91"; |
d) dopo il comma 4-ter, sono |
aggiunti i seguenti: |
"4-quater. Per i soggetti di cui |
all'articolo 3, comma 1, lettere |
da a) ad e), che incrementano il |
numero di lavoratori dipendenti |
assunti con contratto a tempo |
indeterminato, rispetto al numero|
dei lavoratori assunti con il |
medesimo contratto mediamente |
occupati nel periodo d'imposta in|
corso al 31 dicembre 2004, e' |
deducibile il costo del predetto |
personale per un importo annuale |
non superiore a 20.000 euro per |
ciascun nuovo dipendente assunto,|
e nel limite dell'incremento |
complessivo del costo del |
personale classificabile |
nell'articolo 2425, primo comma, |
lettera B), numeri 9) e 14), del |
codice civile. Rilevano gli |
incrementi del predetto personale|
nei tre periodi d'imposta |
successivi a quello in corso al |
31 dicembre 2004; la media |
dell'incremento occupazionale |
raggiunto nei predetti periodi di|
imposta costituisce l'incremento |
massimo agevolabile nei periodi |
d'imposta successivi. |
L'incremento della base |
occupazionale va considerato al |
netto delle diminuzioni |
occupazionali verificatesi in |
societa' controllate o collegate |
ai sensi dell'articolo 2359 del |
codice civile o facenti capo, |
anche per interposta persona, |
allo stesso soggetto. Per i |
soggetti di cui all'articolo 3, |
comma 1, lettera e), la base |
occupazionale di cui al terzo |
periodo e' individuata con |
riferimento al personale |
dipendente con contratto di |
lavoro a tempo indeterminato |
impiegato nell'attivita' |
commerciale e la deduzione spetta|
solo con riferimento |
all'incremento dei lavoratori |
utilizzati nell'esercizio di tale|
attivita'. In caso di lavoratori |
impiegati anche nell'esercizio |
dell'attivita' istituzionale si |
considera, sia ai fini della |
individuazione della base |
occupazionale di riferimento e |
del suo incremento, sia ai fini |
della deducibilita' del costo, il|
solo personale dipendente con |
contratto di lavoro a tempo |
indeterminato riferibile |
all'attivita' commerciale |
individuato in base al rapporto |
di cui all'articolo 10, comma 2. |
Non rilevano ai fini degli |
incrementi occupazionali i |
trasferimenti di dipendenti |
dall'attivita' istituzionale |
all'attivita' commerciale. |
Nell'ipotesi di imprese di nuova |
costituzione non rilevano gli |
incrementi occupazionali |
derivanti dallo svolgimento di |
attivita' che assorbono anche |
solo in parte attivita' di |
imprese giuridicamente |
preesistenti, ad esclusione delle|
attivita' sottoposte a limite |
numerico o di superficie. Nel |
caso di impresa subentrante ad |
altra nella gestione di un |
servizio pubblico, anche gestito |
da privati, comunque assegnata, |
la deducibilita' del costo del |
personale spetta limitatamente al|
numero di lavoratori assunti in |
piu' rispetto a quello |
dell'impresa sostituita. |
4-quinquies. Nelle aree |
ammissibili alle deroghe previste|
dall'articolo 87, paragrafo 3, |
lettere a) e c), del Trattato che|
istituisce la Comunita' europea, |
individuate dalla Carta italiana |
degli aiuti a finalita' regionale|
per il periodo 2000-2006, |
l'importo deducibile determinato |
ai sensi del comma 4-quater e' |Deducibilita' dalla base
raddoppiato". |imponibile IRAP
--------------------------------------------------------------------
348. Le disposizioni del comma |
347 si applicano a partire dal |
periodo d'imposta che inizia |
successivamente al 31 dicembre |
2004, ad eccezione di quelle |
della lettera d), che si |
applicano a decorrere dal periodo|
d'imposta in cui interviene |
l'approvazione da parte della |
Commissione europea ai sensi |
dell'articolo 88, paragrafo 3, |
del Trattato istitutivo della |Applicabilita' delle disposizioni
Comunita' europea. |del comma 347
--------------------------------------------------------------------
349. A decorrere dal 1º gennaio |
2005, al testo unico delle |
imposte sui redditi, di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
917, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) nell'articolo 3, comma 1, le |
parole: "nonche' della deduzione |
spettante ai sensi dell'articolo |
11" sono sostituite dalle |
seguenti: "nonche' delle |
deduzioni effettivamente |
spettanti ai sensi degli articoli|
11 e 12"; |
b) l'articolo 13 e' rinumerato in|
articolo 12 e la relativa rubrica|
e' sostituita dalla seguente: |
"Deduzioni per oneri di |
famiglia"; nel medesimo articolo |
sono, altresi', apportate le |
seguenti modificazioni: |
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti |
dai seguenti: |
"1. Dal reddito complessivo si |
deducono per oneri di famiglia i |
seguenti importi: |
a) 3.200 euro per il coniuge non |
legalmente ed effettivamente |
separato; |
b) 2.900 euro per ciascun figlio,|
compresi i figli naturali |
riconosciuti, i figli adottivi e |
gli affidati o affiliati, nonche'|
per ogni altra persona indicata |
nell'articolo 433 del codice |
civile che conviva con il |
contribuente o percepisca assegni|
alimentari non risultanti da |
provvedimenti dell'autorita' |
giudiziaria da ripartire tra |
coloro che hanno diritto alla |
deduzione. |
2. La deduzione di cui al comma |
1, lettera b), e' aumentata a: |
a) 3.450 euro, per ciascun figlio|
di eta' inferiore a tre anni; |
b) 3.200 euro, per il primo |
figlio se l'altro genitore manca |
o non ha riconosciuto i figli |
naturali e il contribuente non e'|
coniugato o se coniugato, si e' |
successivamente legalmente ed |
effettivamente separato, ovvero |
se vi sono figli adottivi, |
affidati o affiliati del solo |
contribuente e questi non e' |
coniugato o, se coniugato, si e' |
successivamente legalmente ed |
effettivamente separato; |
c) 3.700 euro, per ogni figlio |
portatore di handicap ai sensi |
dell'articolo 3 della legge 5 |
febbraio 1992, n. 104."; |
2) nei commi 3 e 4, le parole: |
"Le detrazioni per carichi di |
famiglia" sono sostituite dalle |
seguenti: "Le deduzioni di cui ai|
commi 1 e 2"; |
3) dopo il comma 4, sono aggiunti|
i seguenti: |
"4-bis. Dal reddito complessivo |
si deducono, fino ad un massimo |
di 1.820 euro, le spese |
documentate sostenute dal |
contribuente per gli addetti alla|
propria assistenza personale nei |
casi di non autosufficienza nel |
compimento degli atti della vita |
quotidiana. Le medesime spese |
sono deducibili anche se sono |
state sostenute nell'interesse |
delle persone indicate |
nell'articolo 433 del codice |
civile. |
4-ter. Le deduzioni di cui ai |
commi 1, 2 e 4-bis spettano per |
la parte corrispondente al |
rapporto tra l'ammontare di |
78.000 euro, aumentato delle |
medesime deduzioni e degli oneri |
deducibili di cui all'articolo |
10, e diminuito del reddito |
complessivo, e l'importo di |
78.000 euro. Se il predetto |
rapporto e' maggiore o uguale a |
1, la deduzione compete per |
intero; se lo stesso e' zero o |
minore di zero, la deduzione non |
compete; negli altri casi, ai |
fini del predetto rapporto, si |
computano le prime quattro cifre |
decimali."; |
c) l'articolo 12 e' rinumerato in|
articolo 13 e sono, altresi', |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
1) nell'alinea del comma 1, le |
parole: "della deduzione per |
assicurare la progressivita' |
dell'imposizione di cui |
all'articolo 11" sono sostituite |
dalle seguenti: "delle deduzioni |
di cui agli articoli 11 e 12"; |
2) le lettere da a) ad e) dello |
stesso comma 1 sono sostituite |
dalle seguenti: |
"a) fino a 26.000 euro, 23 per |
cento; |
b) oltre 26.000 euro e fino a |
33.500 euro, 33 per cento; |
c) oltre 33.500 euro, 39 per |
cento"; |
3) nel comma 2, le parole: "negli|
articoli 13, 14 e 15" sono |
sostituite dalle seguenti: "negli|Riduzione delle aliquote IRE e
articoli 15 e 16 nonche' in altre|trasformazione delle detrazioni
disposizioni di legge"; |per oneri di famiglia in
d) l'articolo 14 e' abrogato. |deduzioni
--------------------------------------------------------------------
350. E' introdotto un contributo |
di solidarieta' del 4 per cento |
sulla parte di reddito imponibile|
di cui all'articolo 13 del testo |
unico delle imposte sui redditi, |
di cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 22 dicembre |
1986, n. 917, come modificato dal|
comma 349, eccedente l'importo di|
100.000 euro. Per la |
dichiarazione, il versamento, |
l'accertamento, la riscossione ed|
il contenzioso riguardante il |
contributo di solidarieta', si |
applicano le disposizioni vigenti|
per le imposte sui redditi. |Contributo di solidarieta'
--------------------------------------------------------------------
351. Quando leggi, regolamenti, |
decreti, o altre norme o |
provvedimenti fanno riferimento a|
disposizioni contenute in |
articoli del testo unico delle |
imposte sui redditi, di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
917, vigenti prima del 1º gennaio|
2005, il riferimento, salvo che |
tali disposizioni non risultino |
abrogate per effetto di quanto |
disposto dal comma 349, si |
intende alle corrispondenti |
disposizioni contenute negli |
articoli che recano la |Riferimento a disposizioni
numerazione disposta dal medesimo|contenute in articoli del testo
comma 349. |unico delle imposte sui redditi
--------------------------------------------------------------------
352. I contribuenti, in sede di |
dichiarazione dei redditi per |
l'anno 2005, possono applicare le|
disposizioni del testo unico |
delle imposte sui redditi in |
vigore al 31 dicembre 2002 ovvero|
quelle in vigore al 31 dicembre |Clausola di salvaguardia ai fini
2004, se piu' favorevoli. |IRE
--------------------------------------------------------------------
353. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 29 settembre |
1973, n. 600, e successive |
modificazioni, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) nell'articolo 23: |
1) nel comma 2, lettera a), le |
parole: "al netto della deduzione|
di cui all'articolo 10-bis del |
medesimo testo unico, ed |
effettuando le detrazioni |
previste negli articoli 12 e 13 |
del citato testo unico, |
rapportate al periodo stesso. Le |
detrazioni di cui agli articoli |
12 e 13 del citato testo unico |
sono effettuate" sono sostituite |
dalle seguenti: "al netto delle |
deduzioni di cui agli articoli 11|
e 12 commi 1 e 2 del medesimo |
testo unico, rapportate al |
periodo stesso. Le deduzioni di |
cui all'articolo 12 commi 1 e 2 |
del citato testo unico sono |
riconosciute"; nel medesimo |
comma, lettera c), dopo le |
parole: "biennio precedente" sono|
aggiunte le seguenti: ", al netto|
delle deduzioni di cui agli |
articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del |
medesimo testo unico"; |
2) nel comma 3, il primo periodo |
e' sostituito dal seguente: "I |
soggetti indicati nel comma 1 |
devono effettuare, entro il 28 |
febbraio dell'anno successivo e, |
in caso di cessazione del |
rapporto di lavoro, alla data di |
cessazione, il conguaglio tra le |
ritenute operate sulle somme e i |
valori di cui alle lettere a) e |
b) del comma 2, e l'imposta |
dovuta sull'ammontare complessivo|
degli emolumenti stessi, tenendo |
conto delle deduzioni di cui agli|
articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del |
testo unico delle imposte sui |
redditi, di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 22 |
dicembre 1986, n. 917, e |
successive modificazioni, e delle|
detrazioni eventualmente |
spettanti a norma dell'articolo |
15 dello stesso testo unico, e |
successive modificazioni, per |
oneri a fronte dei quali il |
datore di lavoro ha effettuato |
trattenute, nonche', |
limitatamente agli oneri di cui |
al comma 1, lettere c) e f), |
dello stesso articolo, per |
erogazioni in conformita' a |
contratti collettivi o ad accordi|
e regolamenti aziendali."; |
3) nel comma 4, il terzo periodo |
e' soppresso; |
b) nell'articolo 29: |
1) nel comma 1, lettera c), dopo |
le parole: "biennio precedente" |
sono aggiunte le seguenti: ", al |
netto delle deduzioni di cui agli|
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, |
del medesimo testo unico"; |
2) nel comma 2, il secondo |
periodo e' sostituito dal |
seguente: "A tal fine, all'inizio|
del rapporto, il sostituito deve |
specificare quale delle opzioni |
previste al comma 3 dell'articolo|Trasformazione di detrazioni in
23 intende adottare". |deduzioni.
--------------------------------------------------------------------
354. E' istituito, presso la |
gestione separata della Cassa |
depositi e prestiti Spa, un |
apposito fondo rotativo, |
denominato "Fondo rotativo per il|
sostegno alle imprese". Il Fondo |
e' finalizzato alla concessione |
alle imprese di finanziamenti |
agevolati che assumono la forma |
dell'anticipazione, rimborsabile |
con un piano di rientro |
pluriennale. La dotazione |
iniziale del Fondo, alimentato |
con le risorse del risparmio |
postale, e' stabilita in 6.000 |
milioni di euro. Le successive |
variazioni della dotazione sono |
disposte dalla Cassa depositi e |
prestiti Spa, in relazione alle |
dinamiche di erogazione e di |
rimborso delle somme concesse, e |
comunque nel rispetto dei limiti |
annuali di spesa sul bilancio |
dello Stato fissati ai sensi del |Istituzione del Fondo rotativo
comma 361. |per il sostegno alle imprese
--------------------------------------------------------------------
355. Con apposite delibere del |
CIPE, presieduto dal Presidente |
del Consiglio dei ministri in |
maniera non delegabile, da |
sottoporre al controllo |
preventivo della Corte dei conti,|
il Fondo e' ripartito per essere |
destinato ad interventi |
agevolativi alle imprese, |
individuati dalle stesse delibere|
sulla base degli interventi gia' |
disposti a legislazione vigente e|
per i quali sussiste apposito |Ripartizione del Fondo rotativo
stanziamento di bilancio. |per il sostegno alle imprese
--------------------------------------------------------------------
356. Il CIPE, con una o piu' |
delibere adottate con le |
modalita' previste dal comma 355:|
a) stabilisce i criteri generali |
di erogazione dei finanziamenti |
agevolati; |
b) approva una convenzione tipo |
che regola i rapporti tra la |
Cassa depositi e prestiti Spa e i|
soggetti abilitati a svolgere le |
istruttorie dei finanziamenti, |
stabilendo le modalita' per |
assicurare che l'importo |
complessivo dei finanziamenti |
erogati non superi l'importo |
assegnato dal CIPE e che vengano |
comunque rispettati i limiti |
annuali di spesa a carico del |
bilancio dello Stato stabiliti ai|
sensi del comma 361; |
c) prevede la misura minima del |
tasso di interesse da applicare; |
d) stabilisce la durata massima |
del piano di rientro; |
e) prevede che le nuove modalita'|
di attuazione ed erogazione delle|
misure agevolative previste dai |
commi da 354 a 361 si applichino |
a programmi di investimento per i|
quali, alla data di pubblicazione|
del decreto di cui al comma 357, |
non e' stata ancora presentata |
richiesta di erogazione relativa |
all'ultimo stato di avanzamento e|
non sono stati adottati |
provvedimenti di revoca totale o |
parziale, a condizione che |
l'impresa agevolata manifesti |
formale opzione e comunque previo|
parere conforme del soggetto |
responsabile dell'istruttoria. |Delibere del CIPE
--------------------------------------------------------------------
357. Con decreto di natura non |
regolamentare il Ministro |
competente, di concerto con il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, stabilisce, in relazione|
ai singoli interventi previsti |
dal comma 355, nel rispetto dei |
principi contenuti nei commi da |
354 a 361 e di quanto disposto |
dal comma 356, i requisiti e le |
condizioni per l'accesso ai |
finanziamenti agevolati previsti |
dai commi da 354 e 361. In |
particolare, sono stabilite le |
condizioni economiche e le |
modalita' di concessione dei |
finanziamenti agevolati, anche |
per quanto concerne i criteri di |
valutazione, i documenti |
istruttori, la procedura, le |
ulteriori condizioni per |
l'accesso, per l'erogazione e per|
la revoca delle agevolazioni, le |
modalita' di controllo e |
rendicontazione, la quota minima |
di mezzi propri e di |
finanziamento bancario a |
copertura delle spese |
d'investimento, la decorrenza e |Decreto attuativo relativo alle
le modalita' di rimborso del |condizioni per l'accesso ai
finanziamento agevolato. |finanziamenti agevolati
--------------------------------------------------------------------
358. Il tasso di interesse sulle |
somme erogate in anticipazione e'|
determinato con decreto, di |
natura non regolamentare, del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze. La differenza tra il |
tasso cosi' stabilito e il tasso |
del finanziamento agevolato, |
nonche' gli oneri derivanti dal |
comma 360, sono posti, in favore |
della Cassa depositi e prestiti |
Spa, a carico del bilancio dello |
Stato, a valere |Determinazione del tasso di
sull'autorizzazione di spesa di |interesse sulle somme erogate in
cui al comma 361. |anticipazione
--------------------------------------------------------------------
359. Sull'obbligo di rimborso al |
Fondo delle somme ricevute in |
virtu' del finanziamento |
agevolato e dei relativi |
interessi puo' essere prevista, |
secondo criteri, condizioni e |
modalita' da stabilire con |
decreto di natura non |
regolamentare del Ministro |
dell'economia e delle finanze, la|
garanzia dello Stato. Tale |
garanzia e' elencata |
nell'allegato allo stato di |
previsione del Ministero |
dell'economia e delle finanze di |
cui all'articolo 13 della legge 5|
agosto 1978, n. 468. Ai relativi |
eventuali oneri si provvede ai |
sensi dell'articolo 7, secondo |
comma, numero 2), della legge 5 |
agosto 1978, n. 468, con |
imputazione nell'ambito |
dell'unita' previsionale di base |
3.2.4.2 dello stato di previsione|
del Ministero dell'economia e |
delle finanze per l'anno 2005 e |
corrispondenti per gli esercizi |
successivi. |Garanzia dello Stato
--------------------------------------------------------------------
360. Alla Cassa depositi e |
prestiti Spa, sulle somme erogate|
in anticipazione, e' |
riconosciuto, a valere sui |
finanziamenti stabiliti ai sensi |
del comma 356, lettera a), il |
rimborso delle spese di gestione |
del Fondo in misura pari allo |
0,40 per cento complessivo delle |Rimborso alla Cassa depositi e
somme erogate annualmente. |prestiti
--------------------------------------------------------------------
361. Per le finalita' previste |
dai commi da 354 a 360 e' |
autorizzata la spesa di 80 |
milioni di euro per l'anno 2005 e|
di 150 milioni di euro annui a |
decorrere dall'anno 2006. Una |
quota dei predetti oneri, pari a |
55 milioni di euro per l'anno |
2005 e 100 milioni di euro per |
ciascuno degli anni 2006 e 2007, |
e' posta a carico del Fondo per |
le aree sottoutilizzate per gli |
interventi finanziati dallo |
stesso. La restante quota |
relativa agli anni 2005 e 2006, |
pari rispettivamente a 25 milioni|
di euro e a 50 milioni di euro, |
e' posta a carico della parte del|
Fondo unico per gli incentivi |
alle imprese non riguardante gli |
interventi nelle aree |
sottoutilizzate; alla quota |
relativa all'anno 2007 e |
all'onere decorrente dal 2008, |
pari rispettivamente a 50 milioni|
di euro e a 150 milioni di euro, |
si provvede con le maggiori |Autorizzazione di spesa per gli
entrate derivanti dal comma 300. |anni 2005 e 2006
--------------------------------------------------------------------
362. Nello stato di previsione |
del Ministero dell'economia e |
delle finanze e' istituito un |
"Fondo per i pagamenti dei debiti|
di fornitura", al quale vengono |
riassegnate le dotazioni in conto|
residui, previamente versate in |
entrata, relative a debiti |
scaduti ed esigibili alla data |
del 31 dicembre 2004, derivanti |
dalla fornitura di beni e servizi|
alle amministrazioni dello Stato,|
ceduti alla Cassa depositi e |
prestiti Spa dai fornitori sulla |Istituzione del Fondo per i
base di idonei titoli giuridici. |pagamenti dei debiti di fornitura
--------------------------------------------------------------------
363. La Cassa depositi e prestiti|
Spa, in relazione alle cessioni |
di credito di cui al comma 362, |
dispone i pagamenti a valere su |
un apposito fondo istituito, con |
una dotazione di 2.000 milioni di|
euro, presso la gestione separata|
della medesima Cassa, le cui |
risorse costituiscono patrimonio |
destinato, ai sensi dell'articolo|
5, comma 18, del decreto-legge 30|
settembre 2003, n. 269, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326. La Cassa depositi e prestiti|
Spa e' autorizzata ad effettuare |
operazioni di cessione dei |
crediti acquisiti senza |Pagamento della Cassa depositi e
l'autorizzazione del soggetto |prestiti Spa a valere su apposito
ceduto. |fondo
--------------------------------------------------------------------
364. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze puo' provvedere al |
pagamento alla Cassa depositi e |
prestiti Spa delle somme erogate,|
in un periodo massimo di quindici|
anni, a carico del Fondo di cui |
al comma 362, nonche', a |
decorrere dal 2006, alla |
corresponsione degli oneri di |Pagamento alla Cassa depositi e
gestione. |prestiti Spa
--------------------------------------------------------------------
365. La Cassa depositi e prestiti|
Spa predispone apposita |
rendicontazione annuale |
sull'amministrazione del fondo, |
di cui al comma 363, da |
trasmettere al Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
entro novanta giorni dalla |
chiusura dell'esercizio. Con |
decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, da|
emanare entro novanta giorni |
dalla data di entrata in vigore |
della presente legge, sono |
stabilite le modalita' |
applicative dei commi da 362 a |
366, in ordine alle condizioni |
generali per l'accesso al Fondo, |
alla natura dei crediti ed ai |
relativi importi ammissibili alla|
cessione, al compenso da |
riconoscere sulle somme erogate, |
alle modalita', ai tempi ed ai |
termini di erogazione alla Cassa |
depositi e prestiti Spa di quanto|Rendicontazione annuale
alla stessa dovuto. |sull'amministrazione del fondo
--------------------------------------------------------------------
366. Agli oneri di cui al comma |
364, valutati in complessivi 70 |
milioni di euro annui a decorrere|
dal 2006, si provvede mediante |
utilizzo di quota parte delle |
maggiori entrate recate dal comma|
300. |Copertura degli oneri finanziari
--------------------------------------------------------------------
367. A fini di contrasto di |
fenomeni di elusione fiscale e di|
tutela della fede pubblica, salvo|
quanto previsto nel comma 371, e'|
vietata la riutilizzazione |
commerciale dei documenti, dei |
dati e delle informazioni |
catastali ed ipotecari, che |
risultino acquisiti, anche per |
via telematica in via diretta o |
mediata, dagli archivi catastali |
o da pubblici registri |Divieto di riutilizzazione
immobiliari, tenuti dagli uffici |commerciale dei documenti
dell'Agenzia del territorio. |catastali ed ipotecari
--------------------------------------------------------------------
368. Ai sensi dei commi da 367 a |
375 si ha riutilizzazione |
commerciale quando i predetti |
documenti, dati ed informazioni |
sono ceduti o comunque forniti a |
terzi, anche in copia o |
parzialmente o previa |
elaborazione nella forma o nel |
contenuto, dai soggetti che li |
hanno acquisiti, in via diretta o|
mediata, anche per via |
telematica, dagli uffici |Definizione di riutilizzazione
dell'Agenzia del territorio. |commerciale
--------------------------------------------------------------------
369. Non si ha riutilizzazione |
commerciale quando i predetti |
documenti, dati ed informazioni |
sono forniti al solo soggetto per|
conto del quale, su preventivo e |
specifico incarico, risultante da|
atto scritto, l'acquisizione |
stessa, previo pagamento dei |
tributi dovuti, e' stata |
effettuata. Anche in tale |
ipotesi, tuttavia, salva prova |
contraria, si ha riutilizzazione |
commerciale quando il |
corrispettivo previsto, o |
comunque versato, per la |
fornitura, risulta inferiore |
all'ammontare dei tributi dovuti |
agli uffici dell'Agenzia del |
territorio per l'acquisizione, |
anche telematica, dei predetti |Casi di esclusione della
documenti, dati o informazioni. |riutilizzazione commerciale
--------------------------------------------------------------------
370. Per ciascun atto di |
riutilizzazione commerciale sono |
comunque dovuti i tributi |
speciali catastali e le tasse |
ipotecarie, nella misura prevista|
per l'acquisizione, anche |
telematica, dei documenti, dei |
dati o delle informazioni |
catastali o ipotecari |
direttamente dagli uffici |Tributi dovuti per la
dell'Agenzia del territorio. |riutilizzazione commerciale
--------------------------------------------------------------------
|
| 371. Le attivita' di |
riutilizzazione commerciale sono |
consentite esclusivamente se |
regolamentate da specifiche |
convenzioni stipulate con |
l'Agenzia del territorio, che |
disciplinino, a fronte del |
preventivo pagamento dei tributi |
dovuti anche ai sensi del comma |
370, modalita' e termini della |
raccolta, della conservazione, |
della elaborazione dei dati, |
nonche' il controllo del limite |Attivita' di riutilizzazione
di riutilizzo consentito. |commerciale consentite
--------------------------------------------------------------------
372. Chi pone in essere atti di |
riutilizzazione commerciale, non |
consentiti, e' soggetto altresi' |
ad una sanzione amministrativa |
tributaria di ammontare compreso |
fra il triplo ed il quintuplo dei|
tributi speciali e delle tasse |
dovuti ai sensi del comma 370. Si|
applicano le disposizioni del |
decreto legislativo 18 dicembre |Sanzioni per gli atti di
1997, n. 472. |riutilizzazione non consentiti
--------------------------------------------------------------------
373. L'accertamento delle |
violazioni alle disposizioni dei |
commi da 367 a 375 e' demandato |
al Corpo della guardia di |
finanza, che esercita, a tal |
fine, i poteri previsti |
dall'articolo 32 del decreto del |
Presidente della Repubblica 29 |
settembre 1973, n. 600, |
avvalendosi della collaborazione |
dell'Agenzia del territorio. A |
tal fine, per assicurare |
effettivita' all'indicata azione |
di contrasto all'utilizzazione |
illecita dei documenti, dei dati |
e delle informazioni catastali ed|
ipotecari, a valere sulle |
maggiori entrate derivanti |
dall'attuazione dei commi da 367 |
a 375 e nei limiti di spesa di 5 |
milioni di euro annui, entro il |
30 aprile 2005 e' avviato dalla |
Scuola superiore dell'economia e |
delle finanze un programma |
straordinario di qualificazione |
continua e ricorrente e |
formazione mirata e specialistica|
del personale |
dell'amministrazione finanziaria |
e delle agenzie fiscali addetto |
alla predetta attivita' di |
accertamento. A tale programma di|
qualificazione e formazione puo' |
partecipare, su base |
convenzionale, anche il personale|
designato da enti locali o altri |
enti pubblici per le analoghe |
esigenze di consolidamento |
dell'azione di contrasto |
all'elusione fiscale, in presenza|Accertamento delle violazioni del
di coincidenti ragioni di |divieto di riutilizzazione
pubblico interesse. |commerciale
--------------------------------------------------------------------
374. Alla presentazione degli |
atti di aggiornamento del catasto|
si puo' provvedere, a decorrere |
dal lº marzo 2005, con procedure |
telematiche, mediante un modello |
unico informatico di |
aggiornamento degli atti |
catastali sottoscritto con firma |
elettronica avanzata dal tecnico |
che li ha redatti ovvero dal |
soggetto obbligato alla |
presentazione. In caso di |
irregolare funzionamento del |
collegamento telematico, la |
trasmissione per via telematica |
e' sostituita dalla presentazione|
su supporto informatico. Con |
provvedimenti del direttore |
dell'Agenzia del territorio: |
a) e' stabilita la progressiva |
attivazione del servizio, anche |
limitatamente a determinati |
soggetti, a specifiche aree |
geografiche ed a particolari |
tipologie di adempimenti; |
b) e' approvato il modello unico |
informatico di aggiornamento |
degli atti catastali e sono |
stabilite le modalita' tecniche |
necessarie per la trasmissione |
dei dati relativi alla procedura |
telematica di cui al presente |
articolo; |
c) sono fissati i termini, le |
condizioni e le modalita' |
relative: alla presentazione del |
modello unico informatico di |
aggiornamento degli atti |
catastali; alla presentazione dei|
documenti e degli atti da |
allegare al predetto modello, |
anche al fine di accertare |
l'avvenuto deposito presso i |
comuni, per gli atti per i quali |
e' previsto; alla conservazione, |
a cura dei soggetti interessati, |
dei documenti cartacei originali |
sottoscritti dal tecnico che li |
ha redatti e dai soggetti che |
hanno la titolarita' sui beni; |
d) sono stabilite, d'intesa con |
il Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, le |Presentazione con procedure
modalita' di versamento dei |telematiche degli atti di
tributi dovuti. |aggiornamento del catasto
--------------------------------------------------------------------
375. Gli atti comunque |
attributivi o modificativi delle |
rendite catastali per terreni e |
fabbricati possono essere |
prodotti e notificati ai soggetti|
intestatari, a cura dell'Agenzia |
del territorio, avvalendosi di |
procedure automatizzate. In tal |
caso, la firma autografa del |
responsabile e' sostituita |Comunicazione degli atti
dall'indicazione a stampa del |attributivi o modificativi delle
nominativo dello stesso. |rendite catastali
--------------------------------------------------------------------
376. Nell'articolo 2, comma 2, |
del decreto-legge 24 dicembre |
2002, n. 282, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 21 |
febbraio 2003, n. 27, le parole: |
"30 settembre 2004", ovunque |Proroga dei termini di versamento
ricorrano, sono sostituite dalle |per rivalutazione terreni e
seguenti: "30 giugno 2005". |partecipazioni negoziate.
--------------------------------------------------------------------
377. All'articolo 3, comma 2, |
primo periodo, del regolamento di|
cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 22 luglio 1998, |
n. 322, le parole: "a lire 50 |Obbligo di presentazione della
milioni" sono sostituite dalle |dichiarazione, compresa quella
seguenti: "ad euro 10.000". |unificata.
--------------------------------------------------------------------
378. Ai fini dell'applicazione |
dell'articolo 53, comma 3, del |
decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
331, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 29 |
ottobre 1993, n. 427, i soggetti |
di imposta trasmettono al |
Dipartimento dei trasporti |
terrestri, entro il termine di |
quindici giorni dall'acquisto e, |
in ogni caso, prima |
dell'immatricolazione, il numero |
identificativo intracomunitario |
nonche' il numero di telaio degli|
autoveicoli, motoveicoli e loro |
rimorchi acquistati. Per i |
successivi passaggi interni |
precedenti l'immatricolazione il |
numero identificativo |
intracomunitario e' sostituito |
dal codice fiscale del fornitore.|
In mancanza delle informazioni da|
parte dei soggetti di imposta gli|
uffici preposti non procedono |
all'immatricolazione. La |
comunicazione e' altresi' |
effettuata, entro il termine di |
quindici giorni dalla vendita, |
anche in caso di cessione |
intracomunitaria o di |
esportazione dei medesimi |Immatricolazione dei veicoli
veicoli. |d'importazione
--------------------------------------------------------------------
379. Con decreto del capo del |
Dipartimento dei trasporti |
terrestri del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti e |
del direttore dell'Agenzia delle |
entrate sono stabiliti i |
contenuti e le modalita' delle |
comunicazioni di cui alla |
disposizione recata dal comma |Modalita' di attuazione del comma
378. |378.
--------------------------------------------------------------------
380. Con la convenzione prevista |
dall'articolo 1, comma 1-bis, del|
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 19 |
settembre 2000, n. 358, e' |
definita la procedura di |
trasmissione telematica |
all'Agenzia delle entrate delle |
informazioni inviate dai soggetti|
di imposta ai sensi del comma |Trasmissione telematica delle
378. |informazioni
--------------------------------------------------------------------
381. All'articolo 1, comma 1, |
lettera c), del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
17, e' aggiunto il seguente |
periodo: "Nella prima ipotesi, il|
cedente o prestatore deve |
comunicare all'Agenzia delle |
entrate, esclusivamente per via |
telematica entro il giorno 16 del|Comunicazione telematica dei dati
mese successivo, i dati contenuti|contenuti nella dichiarazione
nella dichiarazione ricevuta". |d'intenti
--------------------------------------------------------------------
382. Ai fini del necessario |
coordinamento delle attivita' di |
controllo, da attuare secondo |
quanto disposto dall'articolo 63,|
secondo e terzo comma, primo |
periodo, del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia |
delle entrate condivide con gli |
altri organi preposti ai |
controlli in materia di imposta |
sul valore aggiunto le |
informazioni risultanti dalle |
comunicazioni di cui ai commi 378|Condivisione di informazioni da
e 381. |parte dell'Agenzia delle entrate
--------------------------------------------------------------------
383. All'articolo 7 del decreto |
legislativo 18 dicembre 1997, n. |
471, dopo il comma 4 e' inserito |
il seguente: |
"4-bis. E' punito con la sanzione|
prevista nel comma 3 il cedente o|
il prestatore che omette di |
inviare, nei termini previsti, la|
comunicazione di cui all'articolo|
1, comma 1, lettera c), ultimo |
periodo, del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746, |
convertito, con modificazioni, |Sanzioni in materia di
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |comunicazione telematica dei dati
17, o la invia con dati |contenuti nella dichiarazione
incompleti o inesatti". |d'intenti
--------------------------------------------------------------------
384. Chiunque omette di inviare, |
nei termini previsti, la |
comunicazione di cui all'articolo|
1, comma 1, lettera c), ultimo |
periodo, del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
17, introdotto dal comma 381, o |
la invia con dati incompleti o |
inesatti, e' responsabile in |
solido con il soggetto acquirente|
dell'imposta evasa correlata |
all'infedelta' della |Responsabilita' solidale con il
dichiarazione ricevuta. |soggetto acquirente
--------------------------------------------------------------------
385. Il direttore dell'Agenzia |
delle entrate determina, con suo |
provvedimento, i contenuti e le |
modalita' della comunicazione di |
cui all'articolo 1, comma 1, |
lettera c), ultimo periodo, del |
decreto-legge 29 dicembre 1983, |
n. 746, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
febbraio 1984, n. 17, introdotto |Contenuti e modalita' della
dal comma 381. |comunicazione
--------------------------------------------------------------------
386. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, dopo l'articolo 60, e' |
inserito il seguente: |
"Art. 60-bis. - (Solidarieta' nel|
pagamento dell'imposta). - 1. Con|
decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, su|
proposta degli organi competenti |
al controllo, sulla base di |
analisi effettuate su fenomeni di|
frode, sono individuati i beni |
per i quali operano le |
disposizioni dei commi 2 e 3. |
2. In caso di mancato versamento |
dell'imposta da parte del cedente|
relativa a cessioni effettuate a |
prezzi inferiori al valore |
normale, il cessionario, soggetto|
agli adempimenti ai fini del |
presente decreto, e' obbligato |
solidalmente al pagamento della |
predetta imposta. |
3. L'obbligato solidale di cui al|
comma 2 puo' tuttavia |
documentalmente dimostrare che il|
prezzo inferiore dei beni e' |
stato determinato in ragione di |
eventi o situazioni di fatto |
oggettivamente rilevabili o sulla|
base di specifiche disposizioni |
di legge e che comunque non e' |
connesso con il mancato pagamento|Solidarieta' nel pagamento
dell'imposta". |dell'imposta sul valore aggiunto
--------------------------------------------------------------------
387. A decorrere dal periodo di |
imposta in corso al 1º gennaio |
2005, e' introdotto l'istituto |
della pianificazione fiscale |
concordata alla quale possono |
accedere i titolari di reddito |
d'impresa e gli esercenti arti e |
professioni cui si applicano gli |
studi di settore per il periodo |
di imposta in corso al 1º gennaio|
2003. L'adesione alla |
pianificazione fiscale determina |
preventivamente, per un triennio,|
la base imponibile caratteristica|
dell'attivita' svolta e comporta |
una riduzione dell'imposizione |
fiscale e contributiva per gli |
importi eccedenti la base |Istituzione della pianificazione
imponibile pianificata. |fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
388. Non possono accedere alla |
pianificazione fiscale i titolari|
di reddito d'impresa e gli |
esercenti arti e professioni: |
a) per i quali sussistano cause |
di esclusione o di |
inapplicabilita' degli studi di |
settore per il periodo di imposta|
in corso al 1º gennaio 2003; |
b) che svolgono dal 1º gennaio |
2004 una attivita' diversa da |
quella esercitata nel biennio |
2002 e 2003; |
c) che non erano in attivita' in |
almeno uno dei periodi di imposta|
in corso al 1º gennaio 2002, al |
1º gennaio 2003 ovvero al 1º |
gennaio 2004; |
d) che hanno omesso di dichiarare|
il reddito derivante |
dall'attivita' svolta per almeno |
uno dei periodi di imposta in |
corso al 1º gennaio 2002 e al 1º |
gennaio 2003; |
e) che hanno omesso di presentare|
la dichiarazione ai fini |
dell'imposta sul valore aggiunto |
per i medesimi periodi di imposta|
di cui alla lettera d); |
f) che hanno omesso di comunicare|
i dati rilevanti ai fini |
dell'applicazione degli studi di |
settore per il periodo di imposta|Soggetti esclusi dalla
in corso al 1º gennaio 2003. |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
389. La proposta individuale di |
pianificazione fiscale e' |
formulata sulla base di |
elaborazioni operate |
dall'anagrafe tributaria, tenendo|
conto delle risultanze |
dell'applicazione degli studi di |
settore, dei dati sull'andamento |
dell'economia nazionale per |
distinti settori economici di |
attivita', della coerenza dei |
componenti negativi di reddito e |
di ogni altra informazione |
disponibile riferibile al |Proposta individuale di
contribuente. |pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
390. L'adesione alla |
pianificazione fiscale si |
perfeziona, ferma restando la |
congruita' dei ricavi o dei |
compensi alle risultanze degli |
studi di settore per ciascun |
periodo di imposta, con |
l'accettazione di importi, |
proposti al contribuente |
dall'Agenzia delle entrate, che |
individuano per un triennio la |
base imponibile caratteristica |
dell'attivita' svolta, esclusi |
gli eventuali componenti positivi|
o negativi di reddito di |Perfezionamento dell'adesione
carattere straordinario. |alla pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
391. L'adesione alla proposta di |
pianificazione fiscale e' |
comunicata dal contribuente entro|
sessanta giorni dal suo |
ricevimento; nel medesimo |
termine, la proposta puo' essere |
altresi' definita in |
contraddittorio con il competente|
ufficio dell'Agenzia delle |
entrate, anche con l'assistenza |
degli intermediari di cui |
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
22 luglio 1998, n. 322, |
esclusivamente nel caso in cui il|
contribuente sia in grado di |
documentare una evidente |
infondatezza della stessa, sulla |
base dell'esistenza di: |
a) significative variazioni degli|
elementi strutturali |
nell'esercizio dell'attivita' |
rispetto a quelli presi a base |
per la formulazione della |
proposta; |
b) dati ed elementi presi a base |
per la formulazione della |
proposta divergenti |Termini per la comunicazione di
sensibilmente, all'atto |adesione alla proposta di
dell'adesione. |pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
392. La sussistenza delle |
circostanze di cui alle lettere |
a) e b) del comma 391 puo' essere|
asseverata dai soggetti abilitati|
sulla base delle disposizioni |Asseverazione delle circostanze
vigenti. |previste al comma 394
--------------------------------------------------------------------
393. Per i periodi di imposta |
oggetto di pianificazione, |
relativamente al reddito |
caratteristico d'impresa o di |
arti o professioni: |
a) sono inibiti i poteri |
spettanti all'amministrazione |
finanziaria sulla base delle |
disposizioni di cui all'articolo |
39 del decreto del Presidente |
della Repubblica 29 settembre |
1973, n. 600, e successive |
modificazioni; |
b) esclusa l'aliquota del 23 per |
cento, quelle marginali |
applicabili al reddito |
complessivo ai fini dell'imposta |
sul reddito, nonche' quella |
applicabile ai fini dell'imposta |
sul reddito delle societa', sono |
ridotte di 4 punti percentuali, |
per la parte di reddito |
dichiarato eccedente quello |
pianificato; |
c) e' esclusa l'applicazione dei |
contributi previdenziali per la |
parte di reddito dichiarato che |
eccede quello pianificato fatto |
salvo il minimale reddituale |
previsto ai fini contributivi; |
restano salve le prerogative |
delle Casse autonome nonche' la |Benefici a favore dei soggetti
facolta' di effettuare i |che aderiscono alla
versamenti su base volontaria. |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
394. Per gli stessi periodi di |
imposta di cui al comma 393, ai |
fini dell'imposta sul valore |
aggiunto: |
a) il contribuente assolve |
ordinariamente a tutti gli |
obblighi formali e sostanziali |
previsti dal decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni, e dalle|
altre disposizioni in materia di |
imposta sul valore aggiunto; |
b) all'ammontare degli eventuali |
maggiori ricavi o compensi da |
dichiarare rispetto a quelli |
risultanti dalle scritture |
contabili si applica, tenendo |
conto della esistenza di |
operazioni non soggette ad |
imposta ovvero soggette a regimi |
speciali, l'aliquota media |
risultante dal rapporto tra |
l'imposta relativa alle |
operazioni imponibili, diminuita |
di quella relativa alle cessioni |
di beni ammortizzabili, e il |
volume d'affari dichiarato; |
c) sono inibiti i poteri |
spettanti all'amministrazione |
finanziaria in base alle |
disposizioni di cui agli articoli|
54, secondo comma, secondo |
periodo, e 55, secondo comma, |
numero 3), del decreto del |Applicazione delle disposizioni
Presidente della Repubblica 26 |in materia di IVA per i soggetti
ottobre 1972, n. 633, e |che aderiscono alla
successive modificazioni. |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
395. In caso di mancato rispetto |
della pianificazione, da |
comunicare nella dichiarazione |
presentata ai fini dell'imposta |
sul reddito, l'Agenzia delle |
entrate procede ad accertamento |
parziale in ragione del reddito |
oggetto della pianificazione |
nonche', per l'imposta sul valore|
aggiunto, in ragione del volume |
d'affari corrispondente ai ricavi|
o compensi caratteristici a base |
della stessa, salve le ipotesi di|
documentati accadimenti |
straordinari e imprevedibili; in |
tale ultima ipotesi trova |
applicazione il procedimento di |
accertamento con adesione |
previsto dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218. La |
disposizione di cui al presente |
comma si applica anche nel caso |
di mancato adeguamento alle |
risultanze degli studi di |Mancato rispetto della
settore. |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
396. L'inibizione dei poteri di |
cui ai commi 393, lettera a), e |
394, lettera c) ed i benefici di |
cui al comma 393, lettere b) e |
c), non operano qualora: |
a) il reddito dichiarato |
differisca da quanto |
effettivamente conseguito, ovvero|
non siano adempiuti gli obblighi |
di cui al comma 394, lettera a), |
ferma restando, comunque, in tale|
caso l'inibizione dei poteri di |
cui all'articolo 39, secondo |
comma, lettera d), del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 600, e |
successive modificazioni, e |
all'articolo 55, secondo comma, |
numero 3), del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni; |
b) siano constatate condotte del |
contribuente che integrano le |
fattispecie di cui agli articoli |Casi di esclusione dei benefici
da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto |derivanti dalla pianificazione
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.|fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
397. Salva l'applicazione del |
comma 391, nei casi in cui a |
seguito di controlli e |
segnalazioni, anche di fonte |
esterna all'amministrazione |
finanziaria, emergano dati ed |
elementi difformi da quelli |
comunicati dal contribuente, |
qualora presi a base per la |
formulazione della proposta, nei |
suoi confronti non opera |
l'inibizione dei poteri di cui ai|
commi 393, lettera a), e 394, |Non operativita' dell'inibizione
lettera c), nonche' i benefici di|dei poteri in caso di dati ed
cui al comma 393, lettere b) e |elementi difformi da quelli
c). |comunicati dal contribuente.
--------------------------------------------------------------------
398. Nel caso in cui l'attivita' |
effettivamente esercitata vari |
nel corso del triennio, |
l'istituto della pianificazione |
fiscale concordata cessa di avere|
effetto dal periodo di imposta |
nel corso del quale si e' |
verificata la variazione. Con |
decreti del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di|
natura non regolamentare, sono |
individuate le singole categorie |
di contribuenti nei cui riguardi |
progressivamente, nel corso del |
triennio, decorre l'applicazione |
della pianificazione fiscale |
concordata nonche' approvate una |
o piu' note metodologiche per la |
formulazione della proposta di |
cui al comma 389. Con i medesimi |
decreti sono conseguentemente |
rideterminati i periodi d'imposta|
di cui al comma 388, per i |
contribuenti nei cui confronti la|
pianificazione fiscale opera a |
decorrere da periodi di imposta |
diversi da quello indicato al |
comma 387. Con provvedimento del |
direttore dell'Agenzia delle |
entrate sono definite le |
modalita' di invio delle |
proposte, anche in via |
telematica, direttamente al |
contribuente ovvero per il |
tramite degli intermediari di cui|
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
22 luglio 1998, n. 322, nonche' |
le modalita' di adesione. |Variazione dell'attivita'.
--------------------------------------------------------------------
399. Gli studi di settore |
previsti all'articolo 62-bis del |
decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
331, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 29 |
ottobre 1993, n. 427, sono |
soggetti a revisione, di norma, |
ogni quattro anni dalla data di |
entrata in vigore dello studio di|
settore ovvero da quella |
dell'ultima revisione, al fine di|
mantenere la rappresentativita' |
degli stessi rispetto alla |
realta' economica cui si |
riferiscono. La revisione puo' |
essere disposta anche prima del |
decorso del termine previsto dal |
primo periodo, tenuto anche conto|
di dati ed informazioni ufficiali|
quali i dati di contabilita' |
nazionale, sentito il parere |
della commissione di esperti di |
cui all'articolo 10, comma 7, |
della legge 8 maggio 1998, n. |
146. La revisione degli studi di |
settore e' programmata con |
provvedimento del direttore |Revisione quadriennale degli
dell'Agenzia della entrate da |studi di settore e possibilita'
emanare entro il mese di febbraio|di anticipare l'intervento di
di ciascun anno. |revisione.
--------------------------------------------------------------------
400. In deroga a quanto previsto |
al comma 399, entro il mese di |
febbraio 2005, l'Agenzia delle |
entrate completa l'attivita' di |
revisione relativa agli studi di |
settore gia' precedentemente |
individuati, con effetto dal |
periodo di imposta in corso al 31|
dicembre 2004, ai sensi |
dell'articolo 1 del regolamento |
recante disposizioni concernenti |
i tempi e le modalita' di |
applicazione degli studi di |Completamento della revisione
settore, di cui al decreto del |relativamente ad alcuni studi di
Presidente della Repubblica 31 |settore gia' individuati
maggio 1999, n. 195. |dall'Agenzia delle entrate.
--------------------------------------------------------------------
401. Gli organi preposti al |
controllo, in conseguenza della |
revisione e del potenziamento |
degli studi di settore, sulla |
base delle disposizioni dei commi|
da 387 a 432, programmano |
l'impiego di maggiore capacita' |
operativa per l'attivita' di |
contrasto all'evasione nei |Rafforzamento attivita' di
confronti dei soggetti ai quali |contrasto all'evasione fiscale
non si applicano gli studi |nei confronti dei soggetti ai
medesimi. |quali non si applicano gli studi.
--------------------------------------------------------------------
402. All'articolo 32 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 600, e |
successive modificazioni, recante|
disposizioni comuni in materia di|
accertamento delle imposte sui |
redditi, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) nel primo comma: |
1) al numero 2): |
1.1) nel primo e secondo periodo,|
le parole da: "alle operazioni" |
a: "risultanti dai conti" sono |
sostituite dalle seguenti: "ai |
rapporti ed alle operazioni, i |
cui dati, notizie e documenti |
siano stati acquisiti a norma del|
numero 7), ovvero rilevati a |
norma dell'articolo 33, secondo e|
terzo comma. I dati ed elementi |
attinenti ai rapporti ed alle |
operazioni acquisiti e rilevati |
rispettivamente a norma del |
numero 7) e dell'articolo 33, |
secondo e terzo comma,"; |
1.2) nel secondo periodo, le |
parole da: "a base delle stesse" |
alla fine del periodo sono |
sostituite dalle seguenti: "o |
compensi a base delle stesse |
rettifiche ed accertamenti, se il|
contribuente non ne indica il |
soggetto beneficiario e |
sempreche' non risultino dalle |
scritture contabili, i |
prelevamenti o gli importi |
riscossi nell'ambito dei predetti|
rapporti od operazioni"; |
2) al numero 5): |
2.1) nel primo periodo, le parole|
da: ", ovvero" fino a: "in forma |
fiduciaria," sono soppresse; |
2.2) nel quarto periodo, le |
parole da: "all'Amministrazione |
postale," fino alla fine del |
numero sono sostituite dalle |
seguenti: "alle banche, alla |
societa' Poste italiane Spa, per |
le attivita' finanziarie e |
creditizie, agli intermediari |
finanziari, alle imprese di |
investimento, agli organismi di |
investimento collettivo del |
risparmio, alle societa' di |
gestione del risparmio e alle |
societa' fiduciarie"; |
3) al numero 6-bis), il primo |
periodo e' sostituito dal |
seguente: "richiedere, previa |
autorizzazione del direttore |
centrale dell'accertamento |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, del |
comandante regionale, ai soggetti|
sottoposti ad accertamento, |
ispezione o verifica il rilascio |
di una dichiarazione contenente |
l'indicazione della natura, del |
numero e degli estremi |
identificativi dei rapporti |
intrattenuti con le banche, la |
societa' Poste italiane Spa, gli |
intermediari finanziari, le |
imprese di investimento, gli |
organismi di investimento |
collettivo del risparmio, le |
societa' di gestione del |
risparmio e le societa' |
fiduciarie, nazionali o |
stranieri, in corso ovvero |
estinti da non piu' di cinque |
anni dalla data della richiesta";|
4) al numero 7): |
4.1) il primo periodo e' |
sostituito dai seguenti: |
"richiedere, previa |
autorizzazione del direttore |
centrale dell'accertamento |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, del |
comandante regionale, alle |
banche, alla societa' Poste |
italiane Spa, per le attivita' |
finanziarie e creditizie, agli |
intermediari finanziari, alle |
imprese di investimento, agli |
organismi di investimento |
collettivo del risparmio, alle |
societa' di gestione del |
risparmio e alle societa' |
fiduciarie, dati, notizie e |
documenti relativi a qualsiasi |
rapporto intrattenuto od |
operazione effettuata, ivi |
compresi i servizi prestati, con |
i loro clienti, nonche' alle |
garanzie prestate da terzi. Alle |
societa' fiduciarie di cui alla |
legge 23 novembre 1939, n. 1966, |
e a quelle iscritte nella sezione|
speciale dell'albo di cui |
all'articolo 20 del testo unico |
delle disposizioni in materia di |
intermediazione finanziaria, di |
cui al decreto legislativo 24 |
febbraio 1998, n. 58, puo' essere|
richiesto, tra l'altro, |
specificando i periodi temporali |
di interesse, di comunicare le |
generalita' dei soggetti per |
conto dei quali esse hanno |
detenuto o amministrato o gestito|
beni, strumenti finanziari e |
partecipazioni in imprese, |
inequivocamente individuati."; |
4.2) nel secondo periodo, dopo le|
parole: "deve essere indirizzata"|
sono inserite le seguenti: "al |
responsabile della struttura |
accentrata, ovvero"; |
b) nel secondo comma: |
1) al secondo periodo, la parola:|
"sessanta" e' sostituita dalla |
seguente: "trenta"; |
2) il terzo periodo e' sostituito|
dal seguente: "Il termine puo' |
essere prorogato per un periodo |
di venti giorni su istanza |
dell'operatore finanziario, per |
giustificati motivi, dal |
competente direttore centrale o |
direttore regionale per l'Agenzia|
delle entrate, ovvero, per il |
Corpo della guardia di finanza, |
dal comandante regionale."; |
c) dopo il secondo comma e' |
inserito il seguente: |
"Le richieste di cui al primo |
comma, numero 7), nonche' le |
relative risposte, anche se |
negative, devono essere |
effettuate esclusivamente in via |
telematica. Con provvedimento del|
direttore dell'Agenzia delle |
entrate sono stabilite le |
disposizioni attuative e le |
modalita' di trasmissione delle |
richieste, delle risposte, |
nonche' dei dati e delle notizie |Accertamento e acquisizione dati:
riguardanti i rapporti e le |invito ai contribuenti a
operazioni indicati nel citato |comparire per fornire dati e
numero 7)". |notizie rilevanti.
--------------------------------------------------------------------
403. All'articolo 51 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
26 ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni, |
concernente l'istituzione e la |
disciplina dell'imposta sul |
valore aggiunto, sono apportate |
le seguenti modificazioni: |
a) nel secondo comma: |
1) al numero 2): |
1.1) nel primo periodo, le parole|
da: "alle operazioni" a: |
"acquisita" sono sostituite dalle|
seguenti: "ai rapporti ed alle |
operazioni, i cui dati, notizie e|
documenti siano stati acquisiti";|
la parola: "rilevate" e' |
sostituita dalla seguente: |
"rilevati"; |
1.2) nel secondo periodo, le |
parole: "I singoli dati ed |
elementi risultanti dai conti" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"I dati ed elementi attinenti ai |
rapporti ed alle operazioni |
acquisiti e rilevati |
rispettivamente a norma del |
numero 7) e dell'articolo 52, |
ultimo comma, o dell'articolo 63,|
primo comma,"; |
2) al numero 5): |
2.1) nel primo periodo, le parole|
da: ", ovvero" fino a: "in forma |
fiduciaria," sono soppresse; |
2.2) nel quarto periodo, le |
parole da: "all'Amministrazione |
postale," fino alla fine del |
numero sono sostituite dalle |
seguenti: "alle banche, alla |
societa' Poste italiane Spa, per |
le attivita' finanziarie e |
creditizie, agli intermediari |
finanziari, alle imprese di |
investimento, agli organismi di |
investimento collettivo del |
risparmio, alle societa' di |
gestione del risparmio e alle |
societa' fiduciarie"; |
3) al numero 6-bis) il primo |
periodo e' sostituito dal |
seguente: "Richiedere, previa |
autorizzazione del direttore |
centrale accertamento |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, del |
comandante regionale, ai soggetti|
sottoposti ad accertamento, |
ispezione o verifica il rilascio |
di una dichiarazione contenente |
l'indicazione della natura, del |
numero e degli estremi |
identificativi dei rapporti |
intrattenuti con le banche, la |
societa' Poste italiane Spa, gli |
intermediari finanziari, le |
imprese di investimento, gli |
organismi di investimento |
collettivo del risparmio, le |
societa' di gestione del |
risparmio e le societa' |
fiduciarie, nazionali o |
stranieri, in corso ovvero |
estinti da non piu' di cinque |
anni dalla data della |
richiesta."; |
4) al numero 7): |
4.1) il primo periodo e' |
sostituito dai seguenti: |
"Richiedere, previa |
autorizzazione del direttore |
centrale dell'accertamento |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, del |
comandante regionale, alle |
banche, alla societa' Poste |
italiane Spa, per le attivita' |
finanziarie e creditizie, agli |
intermediari finanziari, alle |
imprese di investimento, agli |
organismi di investimento |
collettivo del risparmio, alle |
societa' di gestione del |
risparmio e alle societa' |
fiduciarie, dati, notizie e |
documenti relativi a qualsiasi |
rapporto intrattenuto od |
operazione effettuata, ivi |
compresi i servizi prestati, con |
i loro clienti, nonche' alle |
garanzie prestate da terzi. Alle |
societa' fiduciarie di cui alla |
legge 23 novembre 1939, n. 1966, |
e a quelle iscritte nella sezione|
speciale dell'albo di cui |
all'articolo 20 del testo unico |
delle disposizioni in materia di |
intermediazione finanziaria, di |
cui al decreto legislativo 24 |
febbraio 1998, n. 58, puo' essere|
richiesto, tra l'altro, |
specificando i periodi temporali |
di interesse, di comunicare le |
generalita' dei soggetti per |
conto dei quali esse hanno |
detenuto o amministrato o gestito|
beni, strumenti finanziari e |
partecipazioni in imprese, |
inequivocamente individuati."; |
4.2) nel secondo periodo, dopo le|
parole: "deve essere indirizzata"|
sono inserite le seguenti: "al |
responsabile della struttura |
accentrata, ovvero"; |
b) nel terzo comma: |
1) al primo periodo, la parola: |
"sessanta" e' sostituita dalla |
seguente: "trenta"; |
2) il secondo periodo e' |
sostituito dal seguente: "Il |
termine puo' essere prorogato per|
un periodo di venti giorni su |
istanza dell'operatore |
finanziario, per giustificati |
motivi, dal competente direttore |
centrale o direttore regionale |
per l'Agenzia delle entrate, |
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, dal |
comandante regionale."; |
c) dopo il terzo comma e' |
inserito il seguente: |
"Le richieste di cui al secondo |
comma, numero 7), nonche' le |
relative risposte, anche se |
negative, sono effettuate |
esclusivamente in via telematica.| Modifiche all'articolo 51 del
Con provvedimento del direttore | TUIR.
dell'Agenzia delle entrate sono | Invito degli Uffici IVA a
stabilite le disposizioni | presentare documenti posti a base
attuative e le modalita' di | delle rettifiche e degli
trasmissione delle richieste, | accertamenti se il contribuente
delle risposte, nonche' dei dati | non dimostra che ne ha tenuto
e delle notizie riguardanti i | conto nelle dichiarazioni o che
rapporti e le operazioni indicati| non si riferiscono ad operazioni
nel citato numero 7)". | imponibili.
--------------------------------------------------------------------
404. Le disposizioni di cui al |
terzo comma dell'articolo 32 del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, nonche' quelle di cui al |
quarto comma dell'articolo 51 del|
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
633, introdotte rispettivamente |
dai commi 402 e 403, hanno |
effetto dal 1º luglio 2005. Con |
uno o piu' provvedimenti del |
direttore dell'Agenzia delle |
entrate puo' essere prevista una |
diversa decorrenza successiva, in|
considerazione delle esigenze di |Richiesta in via telematica dal 1
natura esclusivamente tecnica. |luglio 2005.
--------------------------------------------------------------------
405. Al fine di una maggiore |
efficienza, efficacia ed |
effettivita' dell'istituto della |
pianificazione fiscale |
concordata, al primo periodo del |
comma 1 dell'articolo 41-bis del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) le parole da: "gli uffici |
delle imposte" fino a: "delle |
imposte dirette" sono sostituite |
dalle seguenti: "i competenti |
uffici dell'Agenzia delle |
entrate, qualora dagli accessi, |
ispezioni e verifiche nonche' |
dalle segnalazioni effettuati |
dalla Direzione centrale |
accertamento, da una Direzione |
regionale ovvero da un ufficio |
della medesima Agenzia ovvero di |
altre Agenzie fiscali"; |
b) dopo le parole: "non |
spettanti," sono inserite le |
seguenti: "nonche' l'esistenza di|
imposte o di maggiori imposte non|
versate, escluse le ipotesi di |
cui agli articoli 36-bis e |
36-ter,"; |
c) sono aggiunte, in fine, le |
seguenti parole: ", ovvero la |
maggiore imposta da versare, |
anche avvalendosi delle procedure|
previste dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti.
--------------------------------------------------------------------
406. Al quinto comma |
dell'articolo 54 del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) le parole da: "l'ufficio |
dell'imposta" fino a: "indirette |
sugli affari" sono sostituite |
dalle seguenti: "i competenti |
uffici dell'Agenzia delle |
entrate, qualora dagli accessi, |
ispezioni e verifiche nonche' |
dalle segnalazioni effettuati |
dalla Direzione centrale |
accertamento, da una Direzione |
regionale ovvero da un ufficio |
della medesima Agenzia ovvero di |
altre Agenzie fiscali"; |
b) dopo le parole: "l'esistenza |
di corrispettivi" sono inserite |
le seguenti: "o di imposta"; |
c) sono aggiunte, in fine, le |
seguenti parole: ", nonche' |
l'imposta o la maggiore imposta |
non versata, escluse le ipotesi |
di cui all'articolo 54-bis, anche|
avvalendosi delle procedure |
previste dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti.
--------------------------------------------------------------------
407. Al comma 181 dell'articolo 3|
della legge 28 dicembre 1995, n. |
549, primo periodo dell'alinea, |
le parole: "alle altre categorie |
reddituali" sono sostituite dalle|
seguenti: "alle medesime o alle |
altre categorie reddituali, |
nonche' con riferimento ad |Accertamento sulla base degli
ulteriori operazioni rilevanti ai|studi di settore: estensione
fini dell'imposta sul valore |degli accertamenti potenzialmente
aggiunto,". |eseguibili.
--------------------------------------------------------------------
408. All'articolo 70 della legge |
21 novembre 2000, n. 342, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1, le parole: "alle |
categorie reddituali diverse da |
quelle che hanno formato oggetto |
degli accertamenti stessi" sono |
sostituite dalle seguenti: "alle |
medesime o alle altre categorie |
reddituali nonche' con |
riferimento ad ulteriori |
operazioni rilevanti ai fini |
dell'imposta sul valore |
aggiunto"; |
b) al comma 2, le parole da: |
"qualora" fino a: |
"indipendentemente" sono |
sostituite dalle seguenti: |
"indipendentemente dalla |Estensione degli accertamenti
sopravvenuta conoscenza di nuovi |previsti e basati su studi di
elementi e". |settore.
--------------------------------------------------------------------
409. All'articolo 10 della legge |
8 maggio 1998, n. 146, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) il comma 2 e' sostituito dal |
seguente: |
"2. Nei confronti degli esercenti|
attivita' d'impresa in regime di |
contabilita' ordinaria, anche per|
effetto di opzione, e degli |
esercenti arti e professioni, la |
disposizione del comma 1 trova |
applicazione quando in almeno in |
due periodi di imposta su tre |
consecutivi considerati, compreso|
quello da accertare, l'ammontare |
dei compensi o dei ricavi |
determinabili sulla base degli |
studi di settore risulta |
superiore all'ammontare dei |
compensi o ricavi dichiarati con |
riferimento agli stessi periodi |
di imposta. La disposizione del |
comma 1 trova applicazione in |
ogni caso nei confronti degli |
esercenti attivita' d'impresa in |
regime di contabilita' ordinaria,|
anche per effetto di opzione, |
quando emergono significative |
situazioni di incoerenza rispetto|
ad indici di natura economica, |
finanziaria o patrimoniale, |
individuati con apposito |
provvedimento del direttore |
dell'Agenzia delle entrate, |
sentito il parere della |
commissione di esperti di cui al |
comma 7."; |
b) dopo il comma 3 e' inserito il|
seguente: |
"3-bis. Nelle ipotesi di cui ai |
commi 2 e 3 l'ufficio, prima |
della notifica dell'avviso di |
accertamento, invita il |
contribuente a comparire, ai |
sensi dell'articolo 5 del decreto|
legislativo 19 giugno 1997, n. |
218."; |
c) il comma 6 e' sostituito dal |
seguente: |
"6. I maggiori ricavi, compensi e|
corrispettivi, conseguenti |
all'applicazione degli |
accertamenti di cui al comma 1, |
ovvero dichiarati per effetto |
dell'adeguamento di cui |
all'articolo 2 del regolamento |
recante disposizioni concernenti |
i tempi e le modalita' di |
applicazione degli studi di |
settore, di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 31 |Possibilita' di effettuare gli
maggio 1999, n. 195, non rilevano|accertamenti sulla base degli
ai fini dell'obbligo della |studi di settore nei confronti
trasmissione della notizia di |dei contribuenti con contabilita'
reato ai sensi dell'articolo 331 |ordinaria e degli esercenti arti
del codice di procedura penale". |e professioni.
--------------------------------------------------------------------
410. Le disposizioni dei commi 2 |
e 3-bis dell'articolo 10 della |
legge 8 maggio 1998, n. 146, come|
modificato dal comma 409 del |
presente articolo, hanno effetto |
a decorrere dal periodo di |
imposta in corso al 31 dicembre |Entrata in vigore delle
2004. |disposizioni del comma 409.
--------------------------------------------------------------------
411. All'articolo 2 del |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 31 |
maggio 1999, n. 195, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1: |
1) le parole: "il primo periodo" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"i periodi"; |
2) le parole: "nella |
dichiarazione dei redditi" sono |
sostituite dalle seguenti: "nelle|
dichiarazioni di cui all'articolo|
1 del regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 22 luglio 1998, n. |
322, e successive |
modificazioni,"; |
3) le parole: "per adeguare i |
ricavi o i compensi" sono |
sostituite dalle seguenti: "per |
adeguare gli stessi, anche ai |
fini dell'imposta regionale sulle|
attivita' produttive,"; |
b) al comma 2: |
1) le parole da: "Per il primo |
periodo d'imposta" fino a: |
"revisione del medesimo," sono |
sostituite dalle seguenti: "Per i|
medesimi periodi d'imposta di cui|
al comma 1,"; |
2) le parole: "puo' essere" sono |
sostituite dalla seguente: "e'"; |
3) le parole: "di presentazione |
della dichiarazione dei redditi" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"del versamento a saldo |
dell'imposta sul reddito; i |
maggiori corrispettivi devono |
essere annotati, entro il |
suddetto termine, in un'apposita |
sezione dei registri di cui agli |
articoli 23 e 24 del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni, e |
riportati nella dichiarazione |
annuale"; |
c) dopo il comma 2, e' aggiunto |
il seguente: |
"2-bis. L'adeguamento di cui ai |
commi 1 e 2 e' effettuato, per i |
periodi d'imposta diversi da |
quello in cui trova applicazione |
per la prima volta lo studio, |
ovvero le modifiche conseguenti |
alla revisione del medesimo, a |
condizione che sia versata, entro|
il termine per il versamento a |
saldo dell'imposta sul reddito, |
una maggiorazione del 3 per |
cento, calcolata sulla differenza|
tra ricavi o compensi derivanti |
dall'applicazione degli studi e |
quelli annotati nelle scritture |
contabili. La maggiorazione non |
e' dovuta se la predetta |
differenza non e' superiore al 10|
per cento dei ricavi o compensi |Adeguamento alle risultanze degli
annotati nelle scritture |studi di settore, in sede di
contabili". |dichiarazione annuale.
--------------------------------------------------------------------
412. In esecuzione dell'articolo |
6, comma 5, della legge 27 luglio|
2000, n. 212, l'Agenzia delle |
entrate comunica mediante |
raccomandata con avviso di |
ricevimento ai contribuenti |
l'esito dell'attivita' di |
liquidazione, effettuata ai sensi|
dell'articolo 36-bis del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 600, e |
successive modificazioni, |
relativamente ai redditi soggetti|
a tassazione separata. La |
relativa imposta o la maggiore |
imposta dovuta, a decorrere dal |
periodo d'imposta 2001, e' |
versata mediante modello di |
pagamento, di cui all'articolo 19|
del decreto legislativo 9 luglio |
1997, n. 241, precompilato |
dall'Agenzia. In caso di mancato |
pagamento entro il termine di |
trenta giorni dal ricevimento |
dell'apposita comunicazione si |
procede all'iscrizione a ruolo, |
secondo le disposizioni di cui al|
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
602, e successive modificazioni, |
con l'applicazione della sanzione|
di cui all'articolo 13, comma 2, |
del decreto legislativo 18 |
dicembre 1997, n. 471, e degli |
interessi di cui all'articolo 20 |
del predetto decreto n. 602 del |
1973, a decorrere dal primo |
giorno del secondo mese |
successivo a quello di |
elaborazione della predetta |Comunicazione dell'esito
comunicazione. |dell'attivita' di liquidazione.
--------------------------------------------------------------------
413. Ai commi 2 e 1, |
rispettivamente, degli articoli 2|
e 3 del decreto legislativo 18 |
dicembre 1997, n. 462, e |
successive modificazioni, con |
riferimento alle dichiarazioni |
presentate dal 1º gennaio 1999, |
sono aggiunte, in fine, le |
seguente parole: "e gli interessi|
sono dovuti fino all'ultimo |
giorno del mese antecedente a |
quello dell'elaborazione della |
comunicazione". |Pagamento interessi.
--------------------------------------------------------------------
414. Al decreto legislativo 10 |
marzo 2000, n. 74, dopo |
l'articolo 10 e' inserito il |
seguente: |
"Art. 10-bis. - (Omesso |
versamento di ritenute |
certificate). - 1. E' punito con |
la reclusione da sei mesi a due |
anni chiunque non versa entro il |
termine previsto per la |
presentazione della dichiarazione|
annuale di sostituto di imposta |
ritenute risultanti dalla |
certificazione rilasciata ai |
sostituiti, per un ammontare |
superiore a cinquantamila euro |Omesso versamento di ritenute
per ciascun periodo d'imposta". |certificate.
--------------------------------------------------------------------
415. All'articolo 49, comma 1, |
del decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
602, e successive modificazioni, |
dopo le parole: "costituisce |
titolo esecutivo" sono aggiunte |
le seguenti: "; il concessionario|
puo' altresi' promuovere azioni |
cautelari e conservative, nonche'|
ogni altra azione prevista dalle |Esperibilita' delle azioni
norme ordinarie a tutela del |cautelari da parte del
creditore". |concessionario.
--------------------------------------------------------------------
416. All'articolo 19 del decreto |
legislativo 13 aprile 1999, n. |
112, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 2, lettera a), le |
parole: "entro il quinto mese |
successivo alla consegna del |
ruolo ovvero" sono sostituite |
dalle seguenti: "entro il |
dodicesimo mese successivo alla |
consegna del ruolo ovvero, per i |
ruoli straordinari, entro il |
sesto mese successivo nonche'"; |
b) al comma 4, dopo le parole: |
"di segnalare azioni cautelari ed|
esecutive" sono inserite le |
seguenti: "nonche' conservative |
ed ogni altra azione prevista |
dalle norme ordinarie a tutela |
del creditore". |Discarico per inesigibilita'.
--------------------------------------------------------------------
417. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 29 settembre |
1973, n. 602, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) all'articolo 12, comma 3, dopo|
la parola: "contribuente," sono |
inserite le seguenti: "la specie |
del ruolo,"; |
b) all'articolo 19, comma 4-bis, |
le parole: "ad espropriazione |
forzata" sono sostituite dalle |
seguenti: "alla riscossione |
coattiva"; nel medesimo comma |
sono aggiunte, in fine, le |
seguenti parole: "secondo le |
disposizioni di cui al titolo II |
del presente decreto"; |
c) all'articolo 25, comma 1, sono|
aggiunte, in fine, le seguenti |
parole: ", a pena di decadenza, |
entro l'ultimo giorno del |
dodicesimo mese successivo a |
quello di consegna del ruolo, |
ovvero entro l'ultimo giorno del |
sesto mese successivo alla |Modifiche in tema di ruoli e di
consegna se la cartella e' |poteri di riscossione:
relativa ad un ruolo |indicazione della natura e della
straordinario". |specie del ruolo.
--------------------------------------------------------------------
418. Al decreto legislativo 19 |
giugno 1997, n. 218, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) all'articolo 8, comma 2, terzo|
periodo, le parole: "garanzia con|
le modalita' di cui all'articolo |
38-bis del decreto del Presidente|
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633" sono sostituite dalle |
seguenti: "idonea garanzia |
mediante polizza fideiussoria o |
fideiussione bancaria"; al |
medesimo articolo 8, dopo il |
comma 3, e' inserito il seguente:|
"3-bis. In caso di mancato |
pagamento anche di una sola delle|
rate successive, se il garante |
non versa l'importo garantito |
entro trenta giorni dalla |
notificazione di apposito invito,|
contenente l'indicazione delle |
somme dovute e dei presupposti di|
fatto e di diritto della pretesa,|
il competente ufficio |
dell'Agenzia delle entrate |
provvede all'iscrizione a ruolo |
delle predette somme a carico del| Disposizioni in materia di
contribuente e dello stesso | accertamento con adesione e di
garante"; | conciliazione giudiziale:
b) all'articolo 15, comma 2, le |previsione della fideiussione
parole: "commi 2 e 3" sono |bancaria per il pagamento
sostituite dalle seguenti: "commi|dell'importo delle rate
2, 3 e 3-bis". |successive.
--------------------------------------------------------------------
419. All'articolo 48, comma 3, |
del decreto legislativo 31 |
dicembre 1992, n. 546, le parole:|
"garanzia secondo le modalita' di|
cui all'articolo 38-bis del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
633" sono sostituite dalle |
seguenti: "garanzia mediante |
polizza fideiussoria o |
fideiussione bancaria"; al |
medesimo articolo 48, dopo il |
comma 3, e' inserito il seguente:|
"3-bis. In caso di mancato |
pagamento anche di una sola delle|
rate successive, se il garante |
non versa l'importo garantito |
entro trenta giorni dalla |
notificazione di apposito invito,|
contenente l'indicazione delle |
somme dovute e dei presupposti di|
fatto e di diritto della pretesa,|
il competente ufficio |
dell'Agenzia delle entrate |
provvede all'iscrizione a ruolo |
delle predette somme a carico del|Iscrizione a ruolo in caso di
contribuente e dello stesso |mancato versamento di una sola
garante". |rata.
--------------------------------------------------------------------
420. Le disposizioni del comma |
416, lettera a), e del comma 417,|
lettere a) e c), si applicano con|
riferimento ai ruoli resi |Termine di decorrenza
esecutivi successivamente al 1º |dell'applicazione dei ruoli
luglio 2005. |differenziati.
--------------------------------------------------------------------
421. Ferme restando le |
attribuzioni e i poteri previsti |
dagli articoli 31 e seguenti del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, e successive modificazioni, |
nonche' quelli previsti dagli |
articoli 51 e seguenti del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
633, e successive modificazioni, |
per la riscossione dei crediti |
indebitamente utilizzati in tutto|
o in parte, anche in |
compensazione ai sensi |
dell'articolo 17 del decreto |
legislativo 9 luglio 1997, n. |
241, e successive modificazioni, |
l'Agenzia delle entrate puo' |
emanare apposito atto di recupero|
motivato da notificare al |
contribuente con le modalita' |
previste dall'articolo 60 del |
citato decreto del Presidente |
della Repubblica n. 600 del 1973.|
La disposizione del primo periodo|
non si applica alle attivita' di |
recupero delle somme di cui |
all'articolo 1, comma 3, del |
decreto-legge 20 marzo 2002, n. |
36, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 17 |
maggio 2002, n. 96, e |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto-legge 24 dicembre 2002, |
n. 282, convertito, con |Atto di recupero motivato per
modificazioni, dalla legge 21 |riscossione crediti indebitamente
febbraio 2003, n. 27. |utilizzati.
--------------------------------------------------------------------
422. In caso di mancato |
pagamento, in tutto o in parte, |
delle somme dovute entro il |
termine assegnato dall'ufficio, |
comunque non inferiore a sessanta|
giorni, si procede alla |
riscossione coattiva con le |
modalita' previste dal decreto |
del Presidente della Repubblica |Riscossione coattiva in caso di
29 settembre 1973, n. 602, e |inadempienza all'atto di
successive modificazioni. |recupero.
--------------------------------------------------------------------
423. La competenza all'emanazione|
degli atti di cui al comma 421, |
emessi prima del termine per la |
presentazione della |
dichiarazione, spetta all'ufficio|
nella cui circoscrizione e' il |
domicilio fiscale del soggetto |
per il precedente periodo di |Atto di recupero: competenza
imposta. |dell'Ufficio periferico.
--------------------------------------------------------------------
424. In deroga alle disposizioni |
dell'articolo 3, comma 3, della |
legge 27 luglio 2000, n. 212, i |
termini di decadenza per |
l'iscrizione a ruolo previsti |
dall'articolo 17, comma 1, |
lettera a), del decreto del |
Presidente della Repubblica 29 |
settembre 1973, n. 602, e |
successive modificazioni, sono |
prorogati al 31 dicembre 2006 per|
le dichiarazioni presentate |Proroga dei termini di decadenza
nell'anno 2003. |per l'iscrizione a ruolo.
--------------------------------------------------------------------
425. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 29 settembre |
1973, n. 602, dopo l'articolo 75 |
e' inserito il seguente: |
"Art. 75-bis. - (Dichiarazione |
stragiudiziale del terzo). - 1. |
Il concessionario, prima di |
procedere ai sensi degli articoli|
543 e seguenti del codice di |
procedura civile, puo' chiedere a|
soggetti terzi, debitori del |
soggetto che e' iscritto a ruolo |
o dei coobbligati, di indicare |
per iscritto, anche solo in modo |
generico, le cose e le somme da |Dichiarazione stragiudiziale del
loro dovute al creditore". |terzo.
--------------------------------------------------------------------
426. E' effettuato mediante ruolo|
il recupero delle somme dovute, |
per inadempimento, dal soggetto |
incaricato del servizio di |
intermediazione all'incasso |
ovvero dal garante di tale |
soggetto o del debitore di |
entrate riscosse ai sensi |
dell'articolo 17 del decreto |
legislativo 26 febbraio 1999, n. |
46, e successive modificazioni. |
In attesa della riforma organica |
del settore della riscossione, |
fermi restando i casi di |
responsabilita' penale, i |
concessionari del servizio |
nazionale della riscossione ed i |
commissari governativi delegati |
provvisoriamente alla |
riscossione, di cui al decreto |
legislativo 13 aprile 1999, n. |
112, hanno facolta' di sanare le |
irregolarita' connesse |
all'esercizio degli obblighi del |
rapporto concessorio compiute |
fino alla data del 20 novembre |
2004 dietro versamento della |
somma di 3 euro per ciascun |
abitante residente negli ambiti |
territoriali ad essi affidati in |
concessione alla data del 1º |
gennaio 2004. L'importo dovuto e'|
versato in tre rate, la prima |
pari al 40 per cento del totale, |
da versare entro il 30 giugno |
2005, e le altre due, ciascuna |
pari al 30 per cento del totale, |
da versare rispettivamente entro |
il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed |
il 31 dicembre 2006. Con decreto |Riscossione mediante ruolo per il
del Ministro dell'economia e |recupero delle somme dovute dal
delle finanze sono stabilite le |concessionario per inadempimento.
modalita' di applicazione delle |Definizione agevolata di
disposizioni del presente comma. |irregolarita' pregresse.
--------------------------------------------------------------------
427. La durata delle concessioni |
del servizio nazionale della |
riscossione e degli incarichi di |
commissario governativo, delegato|
provvisoriamente alla |
riscossione, e' prorogata al 31 |
dicembre 2006. |Proroga durata concessioni.
--------------------------------------------------------------------
428. A condizione che la relativa|
imposta sostitutiva sia stata |
versata entro il termine del 30 |
settembre 2004, i soli termini |
previsti per la redazione ed il |
giuramento delle perizie di cui |
agli articoli 5 e 7 della legge |
28 dicembre 2001, n. 448, e |
successive modificazioni, sono |
stabiliti alla data del 31 marzo |
2005. Tra i soggetti abilitati |
per tale attivita' di redazione e|
giuramento delle perizie si |
comprendono i periti regolarmente|
iscritti alle Camere di |
commercio, industria, artigianato|
e agricoltura, ai sensi del testo|
unico di cui al regio decreto 20 |Termini per la redazione e il
settembre 1934, n. 2011. |giuramento di perizie.
--------------------------------------------------------------------
429. Le imprese che operano nel |
settore della grande |
distribuzione possono trasmettere|
telematicamente all'Agenzia delle|
entrate, distintamente per |
ciascun punto vendita, |
l'ammontare complessivo dei |
corrispettivi giornalieri delle |
cessioni di beni e delle |
prestazioni di servizi di cui |
agli articoli 2 e 3 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
26 ottobre 1972, n. 633, e |Trasmissione telematica dei dati
successive modificazioni. |dei corrispettivi giornalieri.
--------------------------------------------------------------------
430. Ai fini del comma 429 sono |
imprese di grande distribuzione |
commerciale, ai sensi |
dell'articolo 4, comma 1, lettere|
e) ed f), del decreto legislativo|
31 marzo 1998, n. 114, le aziende|
distributive che operano con |
esercizi commerciali definiti |
media e grande struttura di |
vendita aventi, quindi, |
superficie superiore a 150 metri |
quadri nei comuni con popolazione|
residente inferiore a 10.000 |
abitanti, o superficie superiore |
a 250 metri quadri nei comuni con|
popolazione residente superiore |Definizione imprese di grande
ai 10.000 abitanti. |distribuzione.
--------------------------------------------------------------------
431. Le modalita' tecniche ed i |
termini per la trasmissione |
telematica di cui al comma 429 |
sono definiti con provvedimento |
del direttore dell'Agenzia delle |
entrate. La trasmissione |
telematica di cui al comma 429 |
sostituisce l'obbligo di |
certificazione fiscale dei |
corrispettivi di cui all'articolo|
12 della legge 30 dicembre 1991, |
n. 413, e al decreto del |
Presidente della Repubblica 21 |Definizione delle modalita'
dicembre 1996, n. 696. Resta |tecniche e dei termini per la
comunque fermo l'obbligo di |trasmissione telematica con
emissione delle fatture su |provvedimento del direttore
richiesta del cliente. |dell'Agenzia delle entrate.
--------------------------------------------------------------------
432. Le violazioni alle |
prescrizioni di cui ai commi 429 |
e 431 sono soggette alle sanzioni|
previste ai sensi dell'articolo |
6, comma 3, dell'articolo 11, |
comma 5, e dell'articolo 12, |
comma 3, del decreto legislativo |
18 dicembre 1997, n. 471. |Sanzioni.
--------------------------------------------------------------------
433. Nell'ambito delle attivita' |
volte al riordino, alla |
razionalizzazione e alla |
valorizzazione del patrimonio |
immobiliare dello Stato, |
l'Agenzia del demanio e' |
autorizzata, con decreto |
dirigenziale del Ministero |
dell'economia e delle finanze, a |
vendere a trattativa privata, |
anche in blocco, le quote |
indivise di beni immobili, i |
fondi interclusi nonche' i |
diritti reali su immobili, dei |
quali lo Stato e' proprietario |
ovvero comunque e' titolare. Il |
prezzo di vendita e' stabilito |
secondo criteri e valori di |
mercato, tenuto conto della |
particolare condizione giuridica |
dei beni e dei diritti. Il |
perfezionamento della vendita |
determina il venire meno dell'uso|
governativo, delle concessioni in|
essere nonche' di ogni altro |
eventuale diritto spettante a |Vendita a trattativa privata di
terzi in caso di cessione. |quote indivise, fondi interclusi.
--------------------------------------------------------------------
434. Le aree che appartengono al |
patrimonio e al demanio dello |
Stato, sulle quali, alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, i comuni hanno realizzato |
le opere di urbanizzazione di cui|
all'articolo 4 della legge 29 |
settembre 1964, n. 847, e |
successive modificazioni, sono |
trasferite in proprieta', a |
titolo oneroso, nello stato di |
fatto e di diritto in cui si |
trovano, al patrimonio |
indisponibile del comune che le |
richiede, con vincolo decennale |
di inalienabilita'. La richiesta |
di trasferimento e' presentata |
alla filiale dell'Agenzia del |
demanio territorialmente |
competente, corredata dalle |
planimetrie e dagli atti |
catastali che identificano le |
aree oggetto di trasferimento. Il|
corrispettivo del trasferimento |
e' determinato secondo i |
parametri fissati nell'elenco 3 |
allegato alla presente legge. I |
parametri sono aggiornati |Trasferimento ai comuni dei beni
annualmente, a decorrere dal 1º |immobili dello Stato su cui i
gennaio 2006, nella misura dell'8|comuni hanno realizzato opere di
per cento. |urbanizzazione.
--------------------------------------------------------------------
435. Le somme dovute dai comuni |
per l'occupazione delle aree di |
cui al comma 434, non versate |
fino alla data di stipulazione |
dell'atto del loro trasferimento,|
sono corrisposte, contestualmente|
al trasferimento, in misura pari |
a un terzo degli importi di cui |
all'elenco 3 allegato alla |
presente legge, per ogni anno di |
occupazione, nei limiti della |
prescrizione quinquennale. Con il|
trasferimento delle aree si |
estinguono i giudizi pendenti, |
promossi dall'amministrazione |
demaniale e comunque preordinati |
alla liberazione delle aree di |
cui al comma 434, e restano |Versamento delle somme per
compensate fra le parti le spese |occupazione di aree ed estinzione
di lite. |giudizi pendenti.
--------------------------------------------------------------------
436. I beni immobili che non |
formano oggetto delle procedure |
di dismissione disciplinate dal |
decreto-legge 25 settembre 2001, |
n. 351, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 23 |
novembre 2001, n. 410, di valore |
non superiore a 100.000 euro, |
individuati con i decreti di cui |
all'articolo 1, comma 1, dello |
stesso decreto-legge n. 351 del |
2001, possono essere alienati |
direttamente dall'Agenzia del |
demanio a trattativa privata, se |
non aggiudicati in vendita, al |
prezzo piu' alto, a seguito di |
procedura di invito pubblico ad |
offrire, della quale sia data |
adeguata pubblicita' almeno su |
due quotidiani a diffusione |
nazionale e su almeno due |
periodici a diffusione locale, di|
durata non inferiore al mese, |Vendita a trattativa privata
esperito telematicamente |degli alloggi cartolarizzabili di
attraverso il sito INTERNET della|valore non superiore a 100.000
medesima Agenzia. |euro.
--------------------------------------------------------------------
437. Le alienazioni di cui al |
comma 436 non sono soggette alla |
disposizione di cui al comma 113 |
dell'articolo 3 della legge 23 |
dicembre 1996, n. 662, |
concernente il diritto di |
prelazione degli enti locali |
territoriali. Non sono altresi' |
soggette alla disposizione di cui|
al primo periodo le alienazioni |
effettuate direttamente dalla |
Agenzia del demanio a trattativa |
privata, a seguito di asta |
pubblica deserta, aventi ad |
oggetto immobili di valore |
inferiore a 250.000 euro; in caso|
di valore pari o superiore al |
predetto importo, il diritto di |
prelazione e' esercitato |
dall'ente locale entro quindici |
giorni dal ricevimento della |
comunicazione della |
determinazione a vendere, e delle|Esclusione del diritto di
relative condizioni, da parte |prelazione degli enti locali
dell'Agenzia del demanio. |territoriali
--------------------------------------------------------------------
438. Relativamente agli immobili |
di cui al comma 436 e' fatto |
salvo il diritto di prelazione in|
favore dei concessionari, dei |
conduttori nonche' dei soggetti |
che si trovano comunque nel |
godimento dell'immobile oggetto |
di alienazione, a condizione che |
gli stessi abbiano soddisfatto |Diritto di prelazione in favore
tutti i crediti richiesti |dei concessionari e dei
dall'amministrazione competente. |conduttori.
--------------------------------------------------------------------
439. Le disposizioni agevolative |
previste dalla normativa vigente |
in favore di enti locali |
territoriali e di enti pubblici e|
privati, in materia di utilizzo |
di beni immobili di proprieta' |
statale sono applicate in regime |
di reciprocita' in favore delle |
amministrazioni dello Stato che a|
loro volta utilizzano, per usi |Condizione di reciprocita'
governativi, immobili di |Stato-enti locali in tema di
proprieta' degli stessi enti. |utilizzazione degli immobili.
--------------------------------------------------------------------
|Abrogazione della disciplina in
|materia di permuta di immobili
440. Il regio decreto-legge 10 |demaniali ad uso di
settembre 1923, n. 2000, |Amministrazioni governative con
convertito dalla legge 17 aprile |altri immobili da destinare agli
1925, n. 473, e' abrogato. |stessi o ad analoghi usi.
--------------------------------------------------------------------
441. Entro sei mesi dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, gli alloggi di cui |
all'articolo 2 della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, e |
successive modificazioni, sono |
trasferiti in proprieta', a |
titolo gratuito e nello stato di |
fatto e di diritto in cui si |
trovano al momento del loro |
trasferimento, ai comuni nel cui |
territorio gli stessi sono |
ubicati. I comuni procedono, |
entro centoventi giorni dalla |
data della volturazione, |
all'accertamento di eventuali |
difformita' urbanistico-edilizie.|
Le disposizioni del presente |
comma non si applicano agli |
alloggi realizzati in favore dei |
profughi ai sensi dell'articolo |
18 della legge 4 marzo 1952, n. |Trasferimento ai comuni degli
137, nonche' agli alloggi di cui |alloggi di edilizia residenziale
al comma 442. |pubblica.
--------------------------------------------------------------------
442. Al fine di consentire la |
regolare e sollecita conclusione |
delle procedure e in coerenza con|
l'articolo 4, comma 223, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
il comma 27 dell'articolo 1 della|
legge 24 dicembre 1993, n. 560, |
si interpreta nel senso che gli |
alloggi attualmente di proprieta'|
statale realizzati ai sensi della|
legge 9 agosto 1954, n. 640, sono|
ceduti in proprieta' agli |
assegnatari o loro congiunti, in |
possesso dei requisiti previsti |
dalla predetta legge. Per la |
determinazione delle condizioni |
di vendita, ivi comprese la |
fissazione del prezzo e le |
modalita' di pagamento, si fa |
riferimento alla normativa in |
vigore alla data di presentazione| Cessione di alloggi di edilizia
della domanda di acquisto | residenziale pubblica agli
dell'alloggio. | assegnatari o loro congiunti.
--------------------------------------------------------------------
443. Dopo il comma 13-bis |
dell'articolo 27 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, sono |
aggiunti i seguenti: |
"13-ter. In sede di prima |
applicazione dei commi 13 e |
13-bis, il Ministero della |
difesa, Direzione generale dei |
lavori e del demanio, di concerto|
con l'Agenzia del demanio, |
individua entro il 28 febbraio |
2005 beni immobili comunque in |
uso all'Amministrazione della |
difesa, non piu' utili ai fini |
istituzionali, da dismettere e, a|
tal fine, consegnare al Ministero|
dell'economia e delle finanze e, |
per esso, all'Agenzia del |
demanio. |
13-quater. Gli immobili |
individuati e consegnati ai sensi|
del comma 13-ter entrano a far |
parte del patrimonio disponibile |
dello Stato per essere |
assoggettati alle procedure di |
valorizzazione e di dismissione |
di cui al decreto-legge 25 |
settembre 2001, n. 351, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 23 novembre 2001, n. |
410, e di cui ai commi da 6 a 8. |
Gli immobili individuati sono |
stimati a cura dell'Agenzia del |
demanio nello stato di fatto e di|
diritto in cui si trovano. |
13-quinquies. La Cassa depositi e|
prestiti concede, entro trenta |
giorni dalla data di |
individuazione degli immobili di |
cui al comma 13-ter, |
anticipazioni finanziarie della |
quota come sopra determinata, |
pari al valore degli immobili |
individuati, per un importo |
complessivo non inferiore a 954 |
milioni di euro e, comunque, non |
superiore a 1357 milioni di euro.|
Le condizioni generali ed |
economiche delle anticipazioni |
sono stabilite in conformita' con|
le condizioni praticate sui |
finanziamenti della gestione |
separata di cui all'articolo 5, |
comma 8. Il Ministro |
dell'economia e delle finanze |
provvede al rimborso delle somme |
anticipate e dei connessi oneri |
finanziari a valere sui proventi |
delle dismissioni degli immobili.|
Le anticipazioni concesse dalla |
Cassa depositi e prestiti sono |
versate all'entrata del bilancio |
dello Stato per essere |
riassegnate al Dicastero della |
difesa su appositi fondi relativi|
ai consumi intermedi e agli |
investimenti fissi lordi, da |
ripartire, nel corso della |
gestione, sui capitoli |
interessati, con decreto del |
Ministro della difesa da |
comunicare, anche con evidenze |
informatiche, al Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
tramite l'Ufficio centrale del |
bilancio, nonche' alle |
Commissioni parlamentari |
competenti e alla Corte dei |
conti. |
13 sexies. Fermo restando quanto |
previsto al comma 13-quinquies, a|
valere sulle risorse derivanti |
dall'applicazione delle procedure|
di valorizzazione e dismissione |
dei beni immobili |
dell'Amministrazione della |
difesa, non piu' utili ai fini |
istituzionali, ai sensi dei commi|
13 e 13-bis, e individuati dal |
Ministero della difesa, Direzione|
generale dei lavori e del |
demanio, di concerto con |
l'Agenzia del demanio, per |
ciascuno degli anni dal 2005 al |
2009 una somma di 30 milioni di |
euro e' destinata |
all'ammodernamento e alla |
ristrutturazione degli arsenali |
della Marina militare di Augusta,|
La Spezia e Taranto. Inoltre, una|
somma di 30 milioni di euro per |
l'anno 2005 e' destinata al |
finanziamento di un programma di |
edilizia residenziale in favore |
del personale delle Forze armate |
dei ruoli dei sergenti e dei |
volontari in servizio |Dismissioni immobili della
permanente". |difesa.
--------------------------------------------------------------------
444. Le finalita' di cui |
all'articolo 29 della legge 18 |
febbraio 1999, n. 28, e |
successive modificazioni, possono|
essere conseguite anche |
attraverso il ricorso alla |
locazione, anche finanziaria, con|Locazione, anche finanziaria,
l'utilizzo delle risorse non |degli immobili destinati a
ancora impegnate alla data del 31|caserme e alloggi di servizio
dicembre 2004. |della G.d.F.
--------------------------------------------------------------------
|Abrogazione della possibilita' di
445. Il comma 65 dell'articolo 17|acquisizione gratuita da parte
della legge 15 maggio 1997, n. |dei Comuni dei beni del demanio
127, e' abrogato. |dello Stato.
--------------------------------------------------------------------
446. Per conseguire obiettivi di |
contenimento, razionalizzazione, |
ottimizzazione e programmazione |
della spesa pubblica destinata ad|
interventi edilizi sul patrimonio|
immobiliare dello Stato, fermo |
restando il quadro normativo |
vigente, ed in particolare le |
competenze del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti, |
le amministrazioni dello Stato e |
le Agenzie fiscali, ad eccezione |
degli organi costituzionali e |
degli organismi di sicurezza, |
provvedono, ai fini del |
coordinamento, del monitoraggio e|
della ottimale gestione del |
patrimonio dello Stato a |
comunicare all'Agenzia del |
demanio: |
a) entro il 30 ottobre di ogni |
anno, gli schemi di programma |
triennali e gli elenchi annuali |
redatti ai sensi dell'articolo 14|
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni, |
e del decreto del Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti 22|
giugno 2004, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 |
giugno 2004, relativi |
all'esecuzione di interventi |
edilizi di cui all'articolo 3, |
comma 1, lettere b), c), d) ed |
e1), del testo unico delle |
disposizioni legislative e |
regolamentari in materia |
edilizia, di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 6 |
giugno 2001, n. 380, su immobili |
di proprieta' dello Stato; |
b) i programmi triennali e gli |
elenchi annuali definitivi, di |
cui alla lettera a), entro un |
mese dalla data della loro |
approvazione da parte dei |
competenti organi, secondo i |
rispettivi ordinamenti. Identica |
comunicazione e' dovuta in tutti |
i casi di variazione apportata ai|
programmi triennali e agli |
elenchi annuali dei lavori; |
c) ogni tre mesi, il consuntivo |
relativo allo stato di |
realizzazione degli interventi |
previsti negli elenchi annuali |
nonche' ai lavori di importo |
inferiore alla soglia prevista |
dalla legge 11 febbraio 1994, n. |
109, eventualmente eseguiti |
nell'anno considerato; |
d) entro il 31 ottobre di ogni |
anno, le previsioni in ordine ai |
fabbisogni annuali di nuovi spazi|
allocativi, necessari allo |
svolgimento delle proprie |
attivita' istituzionali, nonche' |
le previsioni in ordine alle |
superfici il cui utilizzo e' |Obbligo di comunicazione annuale
ritenuto non piu' necessario |all'Agenzia del demanio da parte
all'esecuzione delle predette |dei Ministeri e delle Agenzie
finalita'. |fiscali.
--------------------------------------------------------------------
447. L'Agenzia del demanio |
elabora linee guida |
tecnico-operative per la |
formazione o l'aggiornamento dei |
programmi triennali degli |
interventi, finalizzate al |
raggiungimento degli obiettivi |
indicati dal Governo, e fornisce |
alle amministrazioni di cui al |
comma 446 il supporto informatico|
per la redazione e la |Potesta' dell'Agenzia del demanio
trasmissione dei programmi |per la formazione e
triennali e degli elenchi |l'aggiornamento dei programmi
annuali. |triennali degli interventi.
--------------------------------------------------------------------
448. L'Agenzia del demanio, entro|
il 30 aprile di ogni anno, |
presenta al Ministero |
dell'economia e delle finanze una|
relazione sulle attivita' svolte |
in attuazione delle disposizioni |Termine per la presentazione
di cui al comma 447. |della relazione annuale.
--------------------------------------------------------------------
449. I piani di investimento |
immobiliare deliberati dall'INAIL|
sono approvati dal Ministro del |
lavoro e delle politiche sociali,|
di concerto con il Ministro |
dell'economia e delle finanze, e |
gli investimenti sono orientati |
alle finalita' annualmente |
individuate con decreto del |
Ministro del lavoro e delle |
politiche sociali, di concerto |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, sentiti il |
Ministro della salute e il |
Ministro dell'istruzione, |piani di investimento immobiliare
dell'universita' e della ricerca.|INAIL.
--------------------------------------------------------------------
450. Il Ministro dell'economia e |
delle finanze, con uno o piu' |
decreti, avvia programmi di |
dismissioni immobiliari da |
realizzare tramite |
cartolarizzazioni di fondi |
immobiliari o cessioni dirette. |
Con decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti, |
sentite le competenti Commissioni|
parlamentari, possono essere |
trasferiti, a prezzo di mercato, |
a Infrastrutture Spa, tratti di |
rete stradale nazionale di cui |
all'articolo 7, comma 1-bis, del |
decreto-legge 8 luglio 2002, n. |
138, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 8 |
agosto 2002, n. 178, |
assoggettabili a pedaggio |
figurativo comunque non a carico |
degli utenti. Il prezzo e' |
fissato con modalita' concordate |
tra il Ministero dell'economia e |
delle finanze, il Ministero delle|
infrastrutture e dei trasporti e |
Infrastrutture Spa. Le modalita' |
di pianificazione, gestione e |
manutenzione dei tratti di cui al|
secondo periodo, rimangono le |
stesse della restante rete |
stradale di interesse nazionale e|
saranno disciplinate da apposita |
convenzione. Con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, di concerto con il |
Ministro delle infrastrutture e |
dei trasporti, vengono ridefiniti|
entro sei mesi dalla data di |
entrata in vigore della presente |Dismissioni immobiliari e
legge, i rapporti finanziari tra |cartolarizzazioni. Vendita di
ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i |strade nazionali assoggettabili a
Ministeri interessati. |pedaggio.
--------------------------------------------------------------------
451. E' fatta salva |
l'applicazione delle disposizioni|
del codice dei beni culturali e |
del paesaggio, di cui al decreto |
legislativo 22 gennaio 2004, n. |Applicazione delle norme del
42. |codice dei beni culturali.
--------------------------------------------------------------------
452. Per il completamento degli |
interventi infrastrutturali |
necessari a garantire l'integrale|
attuazione della Convenzione tra |
l'Italia e la Francia, conclusa a|
Roma il 24 giugno 1970, di cui |
alla legge 18 giugno 1973, n. |
475, e' autorizzata la spesa di 5|
milioni di euro per dodici anni, |
a decorrere dal 2005, a valere |
sulle risorse previste |
dall'articolo 19-bis, comma 1, |
del decreto-legge 25 marzo 1997, |
n. 67, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 23 |
maggio 1997, n. 135, e successive|
modificazioni, per la |
realizzazione delle opere di |
viabilita' stradale e |
autostradale speciale e di grande|
comunicazione connesse al |
percorso di cui alla stessa |
Convenzione. A tal fine, per |
garantire effettivita' alla |
realizzazione delle iniziative in|
grado di potenziare e rendere |
piu' efficiente la grande |
viabilita' lungo il percorso tra |
Italia e Francia, viene |
assicurata priorita' al |
completamento degli interventi |
infrastrutturali stradali e di |
grande attraversamento viario |
nelle localita' in cui sono |
ubicati gli immobili di cui |
all'articolo 17 della citata |
Convenzione per i quali, alla |
data di entrata in vigore della |
presente legge, sia gia' |Autorizzazione di spesa per
perfezionata la fase della |l'attuazione della Convenzione
progettazione preliminare. |Italia-Francia.
--------------------------------------------------------------------
453. Per consentire l'inizio dei |
lavori relativi alla strada |
statale n. 38 previsti dalla |
delibera del CIPE del 21 dicembre|
2001 per l'accesso alla |
Valtellina, e' autorizzato un |
contributo quindicennale di 2 |
milioni di euro, a favore |
dell'ANAS Spa, a decorrere |
dall'anno 2005. La Cassa depositi|
e prestiti e' autorizzata a |
intervenire a favore dell'ANAS |
Spa ai sensi dell'articolo 47 |
della legge 28 dicembre 2001, n. |Strada statale per l'accesso alla
448. |Valtellina.
--------------------------------------------------------------------
454. All'articolo 24, comma 7, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Estensione all'esecuzione dei
289, dopo le parole: "alla |lavori della procedura di
procedura" sono inserite le |autorizzazione per i servizi per
seguenti: "di esecuzione di |le informazioni e la sicurezza e
lavori e". |disciplina del segreto di Stato.
--------------------------------------------------------------------
455. Per la realizzazione ed il |
completamento di interventi |
infrastrutturali necessari ad |
assicurare la tutela |
dell'ambiente in relazione ad |
opere di interesse nazionale per |
il collegamento tra le grandi |
reti viarie urbane ed extraurbane|
delle citta' metropolitane a piu'|
intensa circolazione viaria, |
nonche' tra nodi di scambio |
portuali ed aeroportuali ed aree |
urbane attraverso aree naturali |
protette, e' istituito, nello |
stato di previsione del Ministero|
delle infrastrutture e dei |
trasporti, un Fondo per la |
viabilita' con una dotazione di |
12 milioni di euro per l'anno |
2005 e di 5 milioni di euro per |
l'anno 2006. Con decreto del |
Ministro delle infrastrutture e |
dei trasporti da emanare, previo |
parere delle competenti |
Commissioni parlamentari, entro |
sessanta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, sono individuati gli |
interventi ammessi alla fruizione|
dei contributi e gli importi |
massimi erogabili per ciascun |
intervento, nel rispetto delle |
disposizioni comunitarie in |Istituzione del Fondo per la
materia di aiuti di Stato. |viabilita'.
--------------------------------------------------------------------
456. Per la concessione di |
contributi alla realizzazione di |
infrastrutture ad elevata |
automazione e a ridotto impatto |
ambientale di supporto a nodi di |
scambio viario intermodali e' |
autorizzata la spesa di 10 |
milioni di euro per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007. Con|
decreto del Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti da|
emanare, previo parere delle |
competenti Commissioni |
parlamentari, entro sessanta |
giorni dalla data di entrata in |
vigore della presente legge, sono|
individuate le tipologie di |
intervento che possono fruire dei|
contributi e gli importi massimi |Contributo per infrastrutture ad
erogabili per ciascun intervento,|elevata automazione e a ridotto
nel rispetto delle disposizioni |impatto ambientale di supporto a
comunitarie in materia di aiuti |nodi di scambio viario
di Stato. |intermodali.
--------------------------------------------------------------------
457. Per la prosecuzione degli |
interventi previsti all'articolo |
4, comma 158, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' |Progettazione e realizzazione di
autorizzata la spesa di 3 milioni|tutte le opere di integrazione
di euro per l'anno 2005. |del passante di Mestre.
--------------------------------------------------------------------
458. E' autorizzata la spesa di 3|
milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2005 allo scopo della |
prosecuzione degli interventi |
infrastrutturali previsti ai |
sensi dell'articolo 3, comma 127 |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Parco della Salute e delle nuove
350. |Molinette di Torino.
--------------------------------------------------------------------
459. Per le finalita' di cui |
all'articolo 45, comma 3, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, |
come rideterminate dal comma 180 |
dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' |
autorizzata la spesa di 3 milioni|
di euro per ciascuno degli anni |
2005, 2006 e 2007. Al relativo |
onere si provvede mediante |
corrispondente riduzione |
dell'autorizzazione di spesa di |
cui all'articolo 13, comma 1, |Fiera del Levante di Bari,d Fiera
della legge 1º agosto 2002, n. |di Verona, Fiera di Foggia e
166. |Fiera di Padova.
--------------------------------------------------------------------
460. Fermo restando quanto |
disposto dall'articolo 6, commi |
1, 2 e 3, del decreto-legge 15 |
aprile 2002, n. 63, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 15|
giugno 2002, n. 112, l'articolo |
12 della legge 16 dicembre 1977, |
n. 904, non si applica alle |
societa' cooperative e loro |
consorzi a mutualita' prevalente |
di cui al libro V, titolo VI, |
capo I, sezione I, del codice |
civile, e alle relative |
disposizioni di attuazione e |
transitorie, e che sono iscritti |
all'Albo delle cooperative |
sezione cooperative a mutualita' |
prevalente di cui all'articolo |
223-sexiesdecies delle |
disposizioni di attuazione del |
codice civile: |
|
a) per la quota del 20 per cento |
degli utili netti annuali delle |
cooperative agricole e loro |
consorzi di cui al decreto |
legislativo 18 maggio 2001, n. |
228, delle cooperative della |
piccola pesca e loro consorzi; |
|Non concorrenza alla formazione
b) per la quota del 30 per cento |del reddito delle somme destinate
degli utili netti annuali delle |a riserve indivisibili nei limiti
altre cooperative e loro |degli utili annuali destinati
consorzi. |alla riserva minima obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
461. L'articolo 10 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 601, e |
successive modificazioni, non si |Esclusione dall'esenzione del 20%
applica limitatamente alla |degli utili delle cooperative
lettera a) del comma 1. |agricole accantonati a riserva.
--------------------------------------------------------------------
462. L'articolo 11 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 601, e |
successive modificazioni, si |
applica limitatamente al reddito |
imponibile derivante |
dall'indeducibilita' dell'imposta|Limitazione dell'agevolazione al
regionale sulle attivita' |reddito imponibile derivante
produttive. |dall'indeducibilita' IRAP.
--------------------------------------------------------------------
463. Le previsioni di cui ai |
commi da 460 a 462 non si |
applicano alle cooperative |
sociali e loro consorzi di cui |
alla legge 8 novembre 1991, n. |
381. Resta, in ogni caso, |
l'esenzione da imposte e la |
deducibilita' delle somme |Esclusione dalla limitazione
previste dall'articolo 11 della |delle agevolazioni per le
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e |cooperative sociali e i loro
successive modificazioni. |consorzi.
--------------------------------------------------------------------
464. A decorrere dall'esercizio |
in corso al 31 dicembre 2004, in |
deroga all'articolo 3 della legge|
27 luglio 2000, n. 212, per le |
societa' cooperative e loro |
consorzi diverse da quelle a |
mutualita' prevalente |
l'applicabilita' dell'articolo 12|
della legge 16 dicembre 1977, n. |
904, e' limitata alla quota del |
30 per cento degli utili netti |
annuali, a condizione che tale |Trattamento fiscale delle
quota sia destinata ad una |societa' cooperative: limitazione
riserva indivisibile prevista |alla quota del 30 per cento degli
dallo statuto. |utili netti annuali.
--------------------------------------------------------------------
465. Gli interessi sulle somme |
che i soci persone fisiche |
versano alle societa' cooperative|
e loro consorzi alle condizioni |
previste dall'articolo 13 del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
601, e successive modificazioni, |
sono indeducibili per la parte |
che supera l'ammontare calcolato |
con riferimento alla misura |
minima degli interessi spettanti |
ai detentori dei buoni postali |
fruttiferi, aumentata dello 0,90 |Indeducibilita' degli interessi
per cento. |eccedenti.
--------------------------------------------------------------------
466. Le disposizioni dei commi da|
460 a 465 si applicano a |
decorrere dai periodi d'imposta |Decorrenza dele disposizioni dei
successivi a quello in corso al |commi da 460 a 465 dal 31
31 dicembre 2003. |dicembre 2003.
--------------------------------------------------------------------
467. Al numero 41-bis) della |
tabella A, parte seconda, |
allegata al decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, sono |
ricomprese, a decorrere dal 1º |
gennaio 2005, anche le |
prestazioni di cui ai numeri 18),|
19), 20) e 21) dell'articolo 10 |
del predetto decreto n. 633 del |
1972, e successive modificazioni,|
rese, in favore dei soggetti |
indicati nel medesimo numero |
41-bis) da cooperative e loro |
consorzi, sia direttamente che in|
esecuzione di contratti di |
appalto e convenzioni in genere. |
Resta salva la facolta' per le |
cooperative sociali di cui alla |
legge 8 novembre 1991, n. 381, di|
optare per la previsione di |
maggior favore ai sensi |
dell'articolo 10, comma 8, del |
decreto legislativo 4 dicembre |
1997, n. 460. Le agevolazioni di |
cui al presente comma sono |
concesse nel limite di spesa di |
10 milioni di euro annui. Il |
Ministro dell'economia e delle |IVA prestazioni
finanze provvede, con propri |socio-assistenziali qualora
decreti, a dare attuazione al |effettuate da parte di
presente comma. |cooperative e loro consorzi.
--------------------------------------------------------------------
|Abrogazione della possibilita'
|per le casse rurali e artigiane
468. All'articolo 11, comma 4, |di calcolare la quota di utili
della legge 31 gennaio 1992, n. |del 3 per cento sulla base degli
59, il secondo periodo e' |utili, al netto delle riserve
soppresso. |obbligatorie.
--------------------------------------------------------------------
469. All'articolo 6 della legge |
13 maggio 1999, n. 133, e |
successive modificazioni, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1, lettera b), e' |
aggiunto, in fine, il seguente |
periodo: "Qualora a detti |
consorzi, esistenti alla data di |
entrata in vigore della presente |
disposizione, fossero associati |
anche soggetti diversi dalle |
banche, l'esenzione si applica |
limitatamente alle prestazioni |
rese nei confronti delle banche, |
a condizione che il relativo |
ammontare sia superiore al 50 per|
cento del volume d'affari"; |Esenzione Iva per i consorzi fra
b) il comma 4 e' abrogato. |banche.
--------------------------------------------------------------------
470. All'articolo 90 della legge |
27 dicembre 2002, n. 289, dopo il|
comma 11, e' inserito il |
seguente: |
"11-bis. Per i soggetti di cui al|
comma 1 la pubblicita', in |
qualunque modo realizzata negli |
impianti utilizzati per |
manifestazioni sportive |
dilettantistiche con capienza |
inferiore ai tremila posti, e' da|
considerarsi, ai fini |
dell'applicazione delle |
disposizioni del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 640, in rapporto|
di occasionalita' rispetto |
all'evento sportivo direttamente |
organizzato". |Pubblicita' negli stadi.
--------------------------------------------------------------------
471. A decorrere dal 1º gennaio |
2005, le disposizioni che |
disciplinano le modalita' di |
liquidazione e di versamento |
dell'imposta sul valore aggiunto |
contenute nel regolamento di cui |
al decreto del Ministro delle |
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, |
e nel regolamento di cui al |
decreto del Ministro delle |
finanze 24 ottobre 2000, n. 366, |
non si applicano ai soggetti che |
nell'anno solare precedente hanno|
versato imposta sul valore |
aggiunto per un importo superiore|
a 2 milioni di euro. I soggetti |
di cui al presente comma hanno |
facolta' di eseguire le |
annotazioni relative alle |
operazioni effettuate entro il |
giorno 15 del mese successivo a |
quello di effettuazione |Versamenti periodici IVA con
dell'operazione. |cadenza mensile.
--------------------------------------------------------------------
472. All'articolo 4, comma 1, del|
testo unico delle disposizioni |
legislative concernenti le |
imposte sulla produzione e sui |
consumi e relative sanzioni |
penali e amministrative, di cui |
al decreto legislativo 26 ottobre|
1995, n. 504, e successive |
modificazioni, dopo il terzo |
periodo, e' inserito il seguente:|
"In tal caso resta altresi' |
sospesa la procedura di |
riscossione dell'imposta sul |Sospensione della procedura di
valore aggiunto gravante sulle |riscossione dell'IVA gravante
accise stesse". |sulle accise.
--------------------------------------------------------------------
473. Le riserve e i fondi in |
sospensione di imposta, anche se |
imputati al capitale sociale o al|
fondo di dotazione, esistenti nel|
bilancio o nel rendiconto |
dell'esercizio in corso alla data|
del 31 dicembre 2004, possono |
essere assoggettati, in tutto o |
in parte, ad imposta sostitutiva |
dell'imposta sul reddito delle |Smobilizzo, mediante pagamento di
persone fisiche, dell'imposta sul|un'imposta sostitutiva del 10%,
reddito delle societa' e |delle riserve e dei fondi in
dell'imposta regionale sulle |sospensione di imposta esistenti
attivita' produttive, nella |nel bilancio dell'esercizio in
misura del 10 per cento. La |corso al 31 dicembre 2004.
disposizione del primo periodo |Esclusione delle riserve
non si applica alle riserve per |costituite per ammortamenti
ammortamenti anticipati. |anticipati
--------------------------------------------------------------------
474. Per i saldi attivi di |
rivalutazione costituiti ai sensi|
delle leggi 29 dicembre 1990, n. |
408, 30 dicembre 1991, n. 413, e |
21 novembre 2000, n. 342, |
compresi quelli costituiti ai |
sensi dell'articolo 14 della |
legge 21 novembre 2000, n. 342, |Riduzione della misura
l'imposta sostitutiva di cui al |dell'imposta sostitutiva nelle
comma 473 e' ridotta al 4 per |ipotesi di affrancamento di saldi
cento. |attivi di rivalutazione.
--------------------------------------------------------------------
475. Le riserve e i fondi di cui |
al comma 473 e i saldi attivi di |
cui al comma 474, assoggettati |
all'imposta sostitutiva, non |
concorrono a formare il reddito |
imponibile dell'impresa ovvero |
della societa' e dell'ente e in |
caso di distribuzione dei citati |
saldi attivi non spetta il |
credito di imposta previsto |Non concorrenza alla formazione
dall'articolo 4, comma 5, della |del reddito imponibile della
legge 29 dicembre 1990, n. 408, |societa' delle riserve, dei
dall'articolo 26, comma 5, della |fondi, dei saldi di
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e|rivalutazione, qualora siano
dall'articolo 13, comma 5, della |assoggettati ad imposta
legge 21 novembre 2000, n. 342. |sostitutiva.
--------------------------------------------------------------------
476. L'imposta sostitutiva e' |
liquidata nella dichiarazione dei|
redditi relativa all'esercizio di|
cui al comma 473 ed e' versata, |Liquidazione dell'imposta
in unica soluzione, entro il |sostitutiva nella dichiarazione
termine di versamento del saldo |dei redditi relativa
delle imposte sui redditi di tale|all'esercizio in corso al 31
esercizio. |dicembre 2004.
--------------------------------------------------------------------
477. L'imposta sostitutiva e' |
indeducibile e puo' essere |
imputata, in tutto o in parte, |
alle riserve iscritte in bilancio|
o rendiconto. Se l'imposta |
sostitutiva e' imputata al |
capitale sociale o fondo di |
dotazione, la corrispondente |
riduzione e' operata, anche in |
deroga all'articolo 2365 del |
codice civile, con le modalita' |
di cui all'articolo 2445, secondo|Indeducibilita' dell'imposta
comma, del medesimo codice. |sostitutiva versata.
--------------------------------------------------------------------
478. Per la liquidazione, |
l'accertamento, la riscossione, i|
rimborsi, le sanzioni e il |
contenzioso si applicano le |
disposizioni previste per le |Applicazione delle regole
imposte sui redditi. |previste per le imposte dirette.
--------------------------------------------------------------------
479. Il Fondo bieticolo nazionale|
di cui all'articolo 3 del |
decreto-legge 21 dicembre 1990, |
n. 391, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 18 |
febbraio 1991, n. 48, e' |
incrementato della somma di 10 |
milioni di euro per l'anno 2005. |Fondo bieticolo nazionale
--------------------------------------------------------------------
480. Al decreto legislativo 15 |
novembre 1993, n. 507, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) all'articolo 6, dopo il comma |
2, e' aggiunto il seguente: |
"2-bis. Per i soggetti di cui |
all'articolo 20 non trova |
applicazione l'imposta sulla |
pubblicita'."; |
b) all'articolo 20, dopo il comma|
1, e' aggiunto il seguente: |
"1-bis. Il presente articolo si |
applica alle persone fisiche che |
non intendono affiggere manifesti|
negli spazi previsti |
dall'articolo 20-bis."; |
c) dopo l'articolo 20, e' |
inserito il seguente: |
"Art. 20-bis. - (Spazi riservati |
ed esenzione dal diritto) - 1. I |
comuni devono riservare il 10 per|
cento degli spazi totali per |
l'affissione dei manifesti ai |
soggetti di cui all'articolo 20. |
La richiesta e' effettuata dalla |
persona fisica che intende |
affiggere manifesti per i |
soggetti di cui all'articolo 20 e|
deve avvenire secondo le |
modalita' previste dal presente |
decreto e dai relativi |
regolamenti comunali. Il comune |
non fornisce personale per |
l'affissione. L'affissione negli |
spazi riservati e' esente dal |
diritto sulle pubbliche |
affissioni. |
2. Le violazioni ripetute e |
continuate delle norme in materia|
d'affissioni e pubblicita' |
commesse fino all'entrata in |
vigore della presente |
disposizione, mediante affissioni|
di manifesti politici ovvero di |
striscioni e mezzi similari |
possono essere definite in |
qualunque ordine e grado di |
giudizio nonche' in sede di |
riscossione delle somme |
eventualmente iscritte a titolo |
sanzionatorio, mediante il |
versamento, a carico del |
committente responsabile, di una |
imposta pari, per il complesso |
delle violazioni commesse e |
ripetute a 100 euro per anno e |
per provincia. Tale versamento |
deve essere effettuato a favore |
della tesoreria del comune |
competente o della provincia |
qualora le violazioni siano state|
compiute in piu' di un comune |
della stessa provincia; in tal |
caso la provincia provvede al |
ristoro, proporzionato al valore |
delle violazioni accertate, ai |
comuni interessati, ai quali |
compete l'obbligo di inoltrare |
alla provincia la relativa |
richiesta entro il 30 settembre |
2005. In caso di mancata |
richiesta da parte dei comuni, la|
provincia destinera' le entrate |
al settore ecologia. La |
definizione di cui al presente |
comma non da' luogo ad alcun |
diritto al rimborso di somme |
eventualmente gia' riscosse a |
titolo di sanzioni per le |
predette violazioni. Il termine |
per il versamento e' fissato, a |
pena di decadenza dal beneficio |
di cui al presente comma, al 31 |
maggio 2005. Non si applicano le |
disposizioni dell'articolo 15, |
commi 2 e 3, della legge 10 |
dicembre 1993, n. 515."; |
d) all'articolo 23, dopo il comma|
4 e' aggiunto il seguente: |
"4-bis. Se il manifesto riguarda |
l'attivita' di soggetti elencati |
nell'articolo 20, il responsabile|
e' esclusivamente colui che |
materialmente e' colto in |
flagranza nell'atto d'affissione.|
Non sussiste responsabilita' |
solidale."; |
e) all'articolo 24, dopo il comma|
5-bis e' aggiunto il seguente: |
"5-ter. Se il manifesto riguarda |
l'attivita' di soggetti elencati |
nell'articolo 20, il responsabile|
e' esclusivamente colui che |
materialmente e' colto in |
flagranza nell'atto di |
affissione. Non sussiste |
responsabilita' solidale". |Affissioni manifesti
--------------------------------------------------------------------
481. All'articolo 23 del decreto |
legislativo 30 aprile 1992, n. |
285, dopo il comma 13-quater, e' |
aggiunto il seguente: |
"13-quinquies. Se il manifesto |
riguarda l'attivita' di soggetti |
elencati nell'articolo 20 del |
decreto legislativo 15 novembre |
1993, n. 507, e successive |
modificazioni, il responsabile e'|
esclusivamente colui che |
materialmente e' colto in |
flagranza nell'atto di |
affissione. Non sussiste |Esclusione della responsabilita'
responsabilita' solidale". |solidale.
--------------------------------------------------------------------
482. Alla legge 4 aprile 1956, n.|
212, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) all'articolo 6 e' aggiunto il |
seguente comma: |
"E' responsabile esclusivamente |
colui che materialmente e' colto |
in flagranza nell'atto di |
affissione. Non sussiste |
responsabilita' solidale."; |
b) all'articolo 8 e' aggiunto il |
seguente comma: |
"E' responsabile esclusivamente |
colui che materialmente e' colto |
in flagranza nell'atto di |
affissione. Non sussiste |Norme per la disciplina della
responsabilita' solidale". |propaganda elettorale.
--------------------------------------------------------------------
483. Alla legge 10 dicembre 1993,|
n. 515, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) all'articolo 15, comma 3, le |
parole: "sono a carico, in |
solido, dell'esecutore materiale |
e del committente responsabile" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"sono a carico esclusivamente |
dell'esecutore materiale. Non |
sussiste responsabilita' solidale|
neppure del committente"; |
b) all'articolo 15, comma 19, e' |
aggiunto, infine, il seguente |
periodo: "La responsabilita' in |Disciplina delle campagne
materia di manifesti e' personale|elettorali per l'elezione alla
e non sussiste responsabilita' |Camera dei deputati e al Senato
neppure del committente". |della Repubblica.
--------------------------------------------------------------------
484. Le disposizioni di cui |
all'articolo 4, commi 181, 182, |
183, 184, 185 e 186 della legge |
24 dicembre 2003, n. 350, sono |
estese alle spese sostenute |
nell'anno 2005. Il relativo |
limite di spesa per l'anno 2006 |Proroga del credito d'imposta a
resta fissato in 95 milioni di |favore delle imprese editrici di
euro. |quotidiani e periodici.
--------------------------------------------------------------------
485. Con provvedimento |
direttoriale del Ministero |
dell'economia e delle |
finanze-Amministrazione autonoma |
dei monopoli di Stato, tenuto |
anche conto dei provvedimenti di |
variazione delle tariffe dei |
prezzi di vendita al pubblico dei|
tabacchi lavorati, eventualmente |
intervenuti ai sensi |
dell'articolo 2 della legge 13 |
luglio 1965, n. 825, e successive|
modificazioni, puo' essere |
aumentata l'aliquota di base |
della tassazione dei tabacchi |
lavorati, di cui all'articolo 28,|
comma 1, del decreto-legge 30 |
agosto 1993, n. 331, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 29|
ottobre 1993, n. 427, al fine di |
assicurare un maggiore gettito |
complessivo pari a 500 milioni di|
euro per l'anno 2005 e a 1.000 |
milioni di euro annui a decorrere|
dall'anno 2006. |Aumento accise tabacchi.
--------------------------------------------------------------------
486. Per il perseguimento di |
obiettivi di pubblico interesse, |
ivi compresi quelli di difesa |
della salute pubblica, con |
provvedimento direttoriale del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato, |
sentito il Ministero della |
salute, possono essere |
individuati criteri e modalita' |
di determinazione di un prezzo |
minimo di vendita al pubblico dei|Prezzo minimo di vendita al
tabacchi lavorati. |pubblico dei tabacchi lavorati.
--------------------------------------------------------------------
487. La vendita al pubblico delle|
sigarette e' ammessa |
esclusivamente in pacchetti |
confezionati con dieci o venti |Confezionamneto sigarette
pezzi. |limitato in dieci o venti pezzi.
--------------------------------------------------------------------
488. Al fine di una tendenziale |
armonizzazione della misura del |
prelievo erariale sul Lotto a |
quella vigente per altri tipi di |
gioco, le percentuali delle |
ritenute previste dagli articoli |
2, nono comma, della legge 6 |
agosto 1967, n. 699, e successive|
modificazioni, e 17, quarto |
comma, della legge 29 gennaio |
1986, n. 25, sono sostituite con |
una ritenuta unica del 6 per |Ritenuta unica del 6% sulle
cento. |vincite al lotto.
--------------------------------------------------------------------
489. Il primo comma dell'articolo|
2 della legge 2 agosto 1982, n. |
528, e' sostituito dal seguente: |
"Il gioco del lotto si basa |
sull'utilizzo dei numeri da 1 a |
90 inclusi, sopra le ruote di |
Bari, Cagliari, Firenze, Genova, |
Milano, Napoli, Palermo, Roma, |
Torino, Venezia, e sopra la ruota|
denominata ruota nazionale. I |
cinque numeri estratti |
determinano le vincite |
relativamente a ciascuna ruota. |Aggiunta di una ulteriore ruota
Le estrazioni della ruota |per il gioco del lotto denominata
nazionale sono svolte in Roma". |"ruota nazionale".
--------------------------------------------------------------------
490. Le scommesse sulla ruota |
nazionale si effettuano puntando |
sulla ruota stessa con esclusione|
di tutte le altre ruote. La |
raccolta delle scommesse sulla |
ruota nazionale viene effettuata |
dal concessionario del gioco del |
lotto attraverso la rete |Modalita' di raccolta per le
automatizzata del lotto. |scommesse sulla ruota nazionale.
--------------------------------------------------------------------
491. Il primo ed il secondo comma|
dell'articolo 8 della legge 2 |
agosto 1982, n. 528, sono |
sostituiti dai seguenti: |
"I premi sono fissati come |
appresso: |
a) sorti del gioco: premi per |
ogni combinazione; |
b) estratto semplice: undici |
volte e duecentotrentadue |
millesimi della posta; |
c) estratto determinato: |
cinquantacinque volte la posta; |
d) ambo: duecentocinquanta volte |
la posta; |
e) terno: quattromilacinquecento |
volte la posta; |
f) quaterna: centoventimila volte|
la posta; |
g) cinquina: seimilioni di volte |
la posta. |
Il premio massimo cui puo' dar |
luogo ogni scontrino di giocata, |
comunque sia ripartito tra le |
poste l'importo delle scommesse, |
non puo' eccedere la somma di 6 |Incremento del valori dei premi.
milioni di euro". |Tetto massimo alle vincite.
--------------------------------------------------------------------
492. Resta fermo quanto stabilito|Possibilita' di adeguamento del
dal terzo comma dell'articolo 8 |limite di importo massimo del
della legge 2 agosto 1982, n. |premio con decreto del Ministro
528. |dell'economia e delle finanze.
--------------------------------------------------------------------
|
| 493. E' istituita la scommessa |
dell'estratto determinato. La |
giocata dell'estratto determinato|
si effettua aggiungendo |
all'indicazione del numero |
pronosticato la specificazione |
relativa alla successione |Istituzione della scommessa
ordinale di primo, secondo, |denominata "estratto
terzo, quarto e quinto estratto. |determinato".
--------------------------------------------------------------------
494. Con provvedimento |
direttoriale del Ministero |
dell'economia e delle finanze- |
Amministrazione autonoma dei |
monopoli di Stato puo' essere |
istituita una ulteriore |Possibilita' di istituire una
estrazione settimanale del gioco |ulteriore estrazione settimanale
del lotto abbinata al concorso |del gioco del lotto abbinata al
Enalotto. |concorso Enalotto.
--------------------------------------------------------------------
495. All'articolo 110, comma 7, |
del testo unico di cui al regio |
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e|
successive modificazioni, la |Soppressione degli apparecchi che
lettera b) e' abrogata. |non consentono vincite in denaro.
--------------------------------------------------------------------
496. La disposizione di cui al |
secondo periodo del comma 7 |
dell'articolo 39 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, si intende|
nel senso che dalle date del 1º |
gennaio e 1º maggio 2004, |
previste in funzione del rilascio|
o meno del nulla osta, gli |
apparecchi e congegni di cui alla|
medesima disposizione, se non |
convertiti in apparecchi e |
congegni per il gioco lecito, |
sono illeciti ancorche' non |
consentano il prolungamento o la |Norma interpretativa in tema di
ripetizione della partita. |giochi.
--------------------------------------------------------------------
497. L'esenzione di cui |
all'articolo 10, primo comma, |
numero 6), del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, si applica |
alla raccolta delle giocate con |
gli apparecchi da intrattenimento|
di cui all'articolo 110, comma 6,|
del testo unico delle leggi di |
pubblica sicurezza, di cui al |
regio decreto 18 giugno 1931, n. |
773, e successive modificazioni, |
anche relativamente ai rapporti |Esenzione dall'imposta sul valore
tra i concessionari della rete |aggiunto alla raccolta delle
per la gestione telematica ed i |giocate con gli apparecchi di
terzi incaricati della raccolta |intrattenimento di cui al comma 6
stessa. |dell'articolo 10 del TULPS.
--------------------------------------------------------------------
498. E' istituita, entro tre mesi|
dalla data di entrata in vigore |
della presente legge, con |
provvedimento direttoriale del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato, |
sentito il Ministero delle |
politiche agricole e forestali - |
Dipartimento della qualita' dei |
prodotti agroalimentari e dei |
servizi, una nuova scommessa |
ippica a totalizzatore, proposta |
dall'UNIRE. Con il medesimo |
provvedimento sono stabilite le |
disposizioni attuative relative |
alla nuova scommessa ippica, da |
effettuarsi nelle reti dei punti |
di vendita dei concorsi |
pronostici, delle agenzie ippiche|
e sportive nonche' negli |
ippodromi, tenendo conto che la |
raccolta deve essere ripartita |
assegnando il 72 per cento come |
montepremi e compenso per |
l'attivita' di gestione della |
scommessa, l'8 per cento come |
compenso dell'attivita' dei punti|
di vendita, il 6 per cento come |
entrate erariali sotto forma di |Istituzione di una nuova
imposta unica e il 14 per cento |scommessa ippica a totalizzatore
come prelievo a favore |da realizzarsi su proposta
dell'UNIRE. |dell'UNIRE
--------------------------------------------------------------------
499. All'articolo 39 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, dopo il |
comma 7-bis e' inserito il |
seguente: |
"7-ter. La sanzione di cui alla |
lettera c) del comma 7 e' |
applicata al gestore di |
apparecchi da intrattenimento di |
cui all'articolo 110, comma 7, |
lettere a) e c), del testo unico |
di cui al regio decreto 18 giugno|
1931, n. 773, e successive |
modificazioni, in tutti i casi |
nei quali i predetti apparecchi, |
installati presso esercizi |
pubblici, risultino non conformi |
alle prescrizioni normative e |
alle regole tecniche definite ai |
sensi dell'articolo 22, comma 1, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Sanzioni in materia di apparecchi
289". |da divertimento
--------------------------------------------------------------------
500. All'articolo 38 della legge |
23 dicembre 2000, n. 388, al |
comma 3 e al comma 4 le parole: |
"comma 6" sono sostituite dalle |
seguenti: "commi 6 e 7". |
501. All'articolo 38 della legge |
23 dicembre 2000, n. 388, i commi|
1 e 2 sono abrogati. |Coordinamento testuale
--------------------------------------------------------------------
502. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze-Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato |
definisce i requisiti tecnici dei|
documenti attestanti il rilascio |
dei nulla osta di cui |
all'articolo 38, commi 3 e 4, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, tali da assicurarne la |
controllabilita' a distanza. Gli |
eventuali costi di rilascio dei |
predetti documenti sono a carico |
dei richiedenti. |Requisiti tecnici del nulla osta
--------------------------------------------------------------------
|L'indetraibilita' dell'imposta
503. All'articolo 30, comma 4, |sul valore aggiunto afferente le
della legge 23 dicembre 2000, n. |operazioni aventi per oggetto
388, le parole: " 31 dicembre |ciclomotori, motocicli,
2004" sono sostituite dalle |autovetture e autoveicoli, e'
seguenti: " 31 dicembre 2005". |prorogata al 31 dicembre 2005
--------------------------------------------------------------------
504. All'articolo 2, comma 11, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
le parole: "Per l'anno 2003 e per|
l'anno 2004" sono sostituite |Proroga al 2005 dell'esenzione
dalle seguenti: "Per gli anni |IRPEF di 8000 euro per i
2003, 2004 e 2005". |lavoratori transfrontalieri.
--------------------------------------------------------------------
505. Per l'anno 2005 il limite di|
non concorrenza alla formazione |
del reddito di lavoro dipendente,|
relativamente ai contributi di |
assistenza sanitaria, di cui |
all'articolo 51, comma 2, lettera|
a), del testo unico delle imposte|
sui redditi, di cui al decreto |
del Presidente della Repubblica |Esenzione IRPEF dei contributi
22 dicembre 1986, n. 917, e |versati per assistenza sanitaria
successive modificazioni, e' |dai lavoratori dipendenti nel
fissato in euro 3.615,20. |limite di 3.615,20
--------------------------------------------------------------------
506. All'articolo 11 del decreto |
legislativo 2 settembre 1997, n. |
313, concernente il regime |
speciale per gli imprenditori |
agricoli, e successive |
modificazioni, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) al comma 5, primo e secondo |
periodo, le parole: "anni dal |
1998 al 2004" sono sostituite |
dalle seguenti: "anni dal 1998 al|
2005"; | Proroga agevolazioni in
b) il comma 5-bis e' abrogato. |agricoltura e nel settore ittico
--------------------------------------------------------------------
|Proroga esenzione imposte di
|bollo, registro, ipotecarie e
507. Il termine previsto |catastali nonche' dalle tasse di
dall'articolo 43, comma 3, della |concessione governativa per gli
legge 1º agosto 2002, n. 166, |atti, contratti, documenti e
prorogato, da ultimo, al 31 |formalita' occorrenti per la
dicembre 2004 dall'articolo 2, |ricostruzione o la riparazione
comma 19, della legge 24 dicembre|degli immobili distrutti o
2003, n. 350, e' ulteriormente |danneggiati nei comuni della
prorogato al 31 dicembre 2005. |valle del Belice
--------------------------------------------------------------------
508. All'articolo 19, comma 3, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
le parole: "31 dicembre 2004" |
sono sostituite dalle seguenti: |Proroga della detrazione IRPEF
"31 dicembre 2005". |per la salvaguardia dei boschi
--------------------------------------------------------------------
509. All'articolo 45, comma 1, |
del decreto legislativo 15 |
dicembre 1997, n. 446, e |
successive modificazioni, le |
parole da: "per i cinque periodi |
d'imposta successivi" fino alla |
fine del comma sono sostituite |
dalle seguenti: "per i sei |
periodi d'imposta successivi |
l'aliquota e' stabilita nella |
misura dell'1,9 per cento; per il|
periodo d'imposta in corso al 1º |
gennaio 2005 l'aliquota e' |Proroga agevolazioni Irap
stabilita nella misura del 3,75 |agricoltura e cooperative piccola
per cento". |pesca
--------------------------------------------------------------------
510. Per l'anno 2005 sono |
prorogate le disposizioni di cui |Proroga agevolazioni fiscali
all'articolo 11 della legge 23 |imprese che esercitano la pesca
dicembre 2000, n. 388. |nelle acque interne e lagunari
--------------------------------------------------------------------
511. A decorrere dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge e fino al 31 dicembre 2005,|
si applicano: |
a) le disposizioni in materia di |
riduzione di aliquote di accisa |
sulle emulsioni stabilizzate, di |
cui all'articolo 24, comma 1, |
lettera d), della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, nonche' la|
disposizione contenuta |
nell'articolo 1, comma 1-bis, del|
decreto-legge 28 dicembre 2001, |
n. 452, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
febbraio 2002, n. 16, e, per il |
medesimo periodo, l'aliquota di |
cui al numero 1) della predetta |
lettera d) e' stabilita in euro |
256,70 per mille litri; |
b) le disposizioni in materia di |
aliquota di accisa sul gas metano|
per combustione per uso |
industriale di cui all'articolo 4|
del decreto-legge 1º ottobre |
2001, n. 356, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
novembre 2001, n. 418; |
c) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le |
agevolazioni sul gasolio e sul |
GPL impiegati nelle zone montane |
e in altri specifici territori |
nazionali, di cui all'articolo 5 |
del decreto-legge 1º ottobre |
2001, n. 356, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
novembre 2001, n. 418; |
d) le disposizioni in materia di |
agevolazione per le reti di |
teleriscaldamento alimentate con |
biomassa ovvero con energia |
geotermica, di cui all'articolo 6|
del decreto-legge 1º ottobre |
2001, n. 356, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
novembre 2001, n. 418; |
e) le disposizioni in materia di |
aliquote di accisa sul gas metano|
per combustione per usi civili, |
di cui all'articolo 27, comma 4, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388; |
f) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le |
agevolazioni sul gasolio e sul |
GPL impiegati nelle frazioni |
parzialmente non metanizzate di |
comuni ricadenti nella zona |
climatica E, di cui al comma 2 |
dell'articolo 13 della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448; |
g) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti il regime |
agevolato per il gasolio per |
autotrazione destinato al |
fabbisogno della provincia di |
Trieste e dei comuni della |
provincia di Udine, di cui al |
comma 6 dell'articolo 21 della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289; |
h) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le |
agevolazioni sul gasolio |
utilizzato nelle coltivazioni |
sotto serra, di cui all'articolo |
2, comma 4, della legge 24 |Prooroga agevolazioni in materia
dicembre 2003, n. 350. |di accise
--------------------------------------------------------------------
512. Al fine di favorire |
l'accesso al credito alle imprese|
agricole ed agroalimentari, a |
decorrere dal 1º gennaio 2005 la |
gestione degli interventi di |
sostegno finanziario di cui |
all'articolo 36 della legge 2 |
giugno 1961, n. 454, e successive|
modificazioni, e la relativa |
dotazione finanziaria e' |
attribuita all'ISMEA. L'ISMEA |
senza oneri aggiuntivi a carico |
del bilancio dello Stato succede |
nei diritti, nelle attribuzioni e|
nelle situazioni giuridiche dei |
quali l'attuale ente gestore dei |
fondi previsti dalle leggi di cui|Affidamento all'ISMEA, della
al presente comma e' titolare in |gestione degli interventi di
forza di leggi, di provvedimenti |agevolazione dell'accesso al
amministrativi e di contratti |credito delle imprese agricole e
relativi alla gestione degli |agroalimentari del Fondo
interventi trasferiti. |interbancario di garanzia
--------------------------------------------------------------------
513. Per l'anno 2004 non si fa |
luogo all'emanazione del decreto |
del Presidente del Consiglio dei |
ministri previsto dall'articolo |
8, comma 5, della legge 23 |
dicembre 1998, n. 448. La |
presente disposizione entra in |
vigore il giorno stesso della |
pubblicazione della presente |Rinvio dell'introduzione della
legge nella Gazzetta Ufficiale. |disciplina sulla Carbontax
--------------------------------------------------------------------
514. E' abrogato il comma 4 |Soppressione della
dell'articolo 8 della legge 23 |rideterminazione delle accise
dicembre 1998, n. 448. |sugli oli minerali
--------------------------------------------------------------------
515. A decorrere dal 1º gennaio |
2004 e fino al 31 dicembre 2004, |
l'aliquota prevista nell'allegato|
I al testo unico delle |
disposizioni legislative |
concernenti le imposte sulla |
produzione e sui consumi e |
relative sanzioni penali e |
amministrative, di cui al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n. |
504, e successive modificazioni, |
per il gasolio per autotrazione |
utilizzato dagli esercenti le |
attivita' di trasporto merci con |
veicoli di massa massima |
complessiva superiore a 3,5 |
tonnellate e' ridotta di euro |
33,21391 per mille litri. Per i |
soggetti che si avvalgono del |
beneficio di cui all'articolo 8, |
comma 10, lettera e), della legge|
23 dicembre 1998, n. 448, e |
successive modificazioni, la |
riduzione di aliquota di cui al |
primo periodo e' limitata ad euro|
16,03656 per mille litri. |
--------------------------------------------------------------------
516. La riduzione prevista al |
comma 515, primo periodo, si |
applica altresi' ai seguenti |
soggetti: |
a) agli enti pubblici e alle |
imprese pubbliche locali |
esercenti l'attivita' di |
trasporto di cui al decreto |
legislativo 19 novembre 1997, n. |
422, e relative leggi regionali |
di attuazione; |
b) alle imprese esercenti |
autoservizi di competenza |
statale, regionale e locale di |
cui alla legge 28 settembre 1939,|
n. 1822, al regolamento (CEE) n. |
684/92 del Consiglio, del 16 |
marzo 1992, e successive |
modificazioni, e al citato |
decreto legislativo n. 422 del |
1997; |
c) agli enti pubblici e alle |
imprese esercenti trasporti a |
fune in servizio pubblico per |
trasporto di persone. |
517. Per ottenere il rimborso di |
quanto spettante, anche mediante |
la compensazione di cui |
all'articolo 17 del decreto |
legislativo 9 luglio 1997, n. |
241, e successive modificazioni, |
i destinatari del beneficio di |
cui ai commi 515 e 516 del |
presente articolo, presentano, |
entro il 30 giugno 2005, apposita|
dichiarazione ai competenti |
uffici dell'Agenzia delle dogane,|
secondo le modalita' e con gli |
effetti previsti dal regolamento |
recante disciplina |
dell'agevolazione fiscale a |
favore degli esercenti le |
attivita' di trasporto merci, di |
cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 9 giugno 2000, |
n. 277. Tali effetti, anche per |
l'agevolazione fiscale di cui al |
predetto regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica n. 277 del 2000, |
rilevano altresi' ai fini delle |
disposizioni di cui al titolo I |
del decreto legislativo 15 |Agevolazioni sul gasolio per gli
dicembre 1997, n. 446. |autotrasportatori
--------------------------------------------------------------------
518. Per gli interventi previsti |
dall'articolo 2, comma 2, del |
decreto-legge 28 dicembre 1998, |
n. 451, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 26 |
febbraio 1999, n. 40, come |
prorogati dall'articolo 45, comma|
1, lettera b), della legge 23 |
dicembre 1999, n. 488, e' |
autorizzata per l'anno 2005 una |
ulteriore spesa di 15 milioni di |
euro, di cui 6,5 milioni di euro |
quale copertura dell'onere |
relativo all'anno 2004 e 8,5 |
milioni di euro quale copertura |
dell'onere relativo all'anno |
2005. |
--------------------------------------------------------------------
519. Per gli interventi previsti |
dall'articolo 2, comma 3, del |
decreto-legge 28 dicembre 1998, |
n. 451, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 26 |
febbraio 1999, n. 40, come |
prorogati dall'articolo 45, comma|
1, lettera c), della legge 23 |
dicembre 1999, n. 488, e' |
autorizzata per l'anno 2005 una |Riduzione premi INAIL per
ulteriore spesa di 20 milioni di |autotrasporto e finanziamento
euro. |albo autotrasportatori
--------------------------------------------------------------------
520. All'articolo 22, comma 2, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e successive modificazioni, |
le parole: "dal 1º gennaio 2003" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"dal 1º gennaio 2005". Al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n. |
504, all'articolo 21, comma |
6-ter, le parole: "lire 30 |Differimento al 1° gennaio 2005
miliardi annue" sono sostituite |della decorrenza dell'inizio del
dalle seguenti: "73 milioni di |progetto sperimentale triennale
euro annui". |"bioetanolo",
--------------------------------------------------------------------
521. Il comma 6 dell'articolo 21 |
del testo unico di cui al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n. |
504, e successive modificazioni, |
e' sostituito dai seguenti: |
"6. Le disposizioni del comma 2 |
si applicano anche al biodiesel |
(codice NC 3824 90 99) usato come|
carburante, come combustibile, |
come additivo, ovvero per |
accrescere il volume finale dei |
carburanti e dei combustibili. La|
fabbricazione o la miscelazione |
con oli minerali del biodiesel e'|
effettuata in regime di deposito |
fiscale. Nell'ambito di un |
programma della durata di sei |
anni, a decorrere dal 1º gennaio |
2005 fino al 31 dicembre 2010, il|
biodiesel, puro o miscelato con |
oli minerali, e' esentato |
dall'accisa nei limiti di un |
contingente annuo di 200.000 |
tonnellate. Con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, di concerto con i |
Ministri delle attivita' |
produttive, dell'ambiente e della|
tutela del territorio e delle |
politiche agricole e forestali, |
sono determinati i requisiti che |
gli operatori, e i rispettivi |
impianti di produzione, nazionali|
e comunitari, devono possedere |
per partecipare al programma |
pluriennale, nonche' le |
caratteristiche fiscali del |
prodotto con i relativi metodi di|
prova, le percentuali di |
miscelazione con gli oli minerali|
consentite, le modalita' di |
distribuzione e di assegnazione |
dei quantitativi esenti agli |
operatori. Nelle more |
dell'entrata in vigore del |
suddetto decreto trovano |
applicazione, in quanto |
compatibili, le disposizioni del |
regolamento di cui al decreto del|
Ministro dell'economia e delle |
finanze 25 luglio 2003, n. 256. |
Per il trattamento fiscale del |
biodiesel destinato al |
riscaldamento valgono, in quanto |
applicabili, le disposizioni |
dell'articolo 61. |
6.1. Entro il 1º settembre di |
ogni anno di validita' del |
programma di cui al comma 6, i |
Ministeri delle attivita' |
produttive e delle politiche |
agricole e forestali comunicano |
al Ministero dell'economia e |
delle finanze i costi industriali|
medi del biodiesel e delle |
materie prime necessarie alla sua|
produzione, rilevati nell'anno |
solare precedente. Sulla base |
delle suddette rilevazioni, al |
fine di evitare la |
sovracompensazione dei costi |
addizionali legati alla |
produzione, con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, di concerto con i |
Ministri delle attivita' |
produttive, dell'ambiente e della|
tutela del territorio e delle |
politiche agricole e forestali, |
da emanare entro il 30 ottobre di|
ogni anno di validita' del |
programma di cui al comma 6, e' |
eventualmente rideterminata la |
misura della agevolazione di cui |
al medesimo comma 6. |
6.2. Per ogni anno di validita' |
del programma di cui al comma 6, |
i quantitativi del contingente |
che risultassero, al termine del |
medesimo anno, non immessi in |
consumo, sono ripartiti tra gli |
operatori proporzionalmente alle |
quote loro assegnate per l'anno |
in questione, purche' vengano |
immessi in consumo entro il |
successivo 30 giugno. In caso di |
rinuncia, totale o parziale, |
delle quote risultanti dalla |
predetta ripartizione da parte di|
un beneficiario, le stesse sono |
ridistribuite, proporzionalmente |
alle relative assegnazioni, fra |
gli altri beneficiari". |
522. L'efficacia delle |
disposizioni di cui al comma 521 |
e' subordinata, ai sensi |
dell'articolo 88, paragrafo 3, |
del Trattato istitutivo della |
Comunita' europea, alla |
preventiva approvazione da parte |Esenzione dall'accisa per il
della Commissione europea. |biodiesel
--------------------------------------------------------------------
523. All'articolo 11, comma 1, |
lettere a) e b), del regolamento |
recante norme per la elaborazione|
del metodo normalizzato per |
definire la tariffa del servizio |
di gestione del ciclo dei rifiuti|
urbani, di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 27 |
aprile 1999, n. 158, e successive|
modificazioni, le parole: "cinque|Proroga del termine per
anni" sono sostituite dalle |l'adozione del regolamento per
seguenti: "sei anni". |tariffa rifiuti solidi urbani
--------------------------------------------------------------------
524. In ottemperanza alla |
decisione della Commissione |
europea n. C(2004)2638 FIN dell'8|
settembre 2004, l'articolo 94, |Eliminazione del credito
comma 14, della legge 27 dicembre|d'imposta investimenti nelle aree
2002, n. 289, e' abrogato. |cuscinetto
--------------------------------------------------------------------
525. L'autorizzazione di spesa di|
cui all'articolo 54 della legge |
28 dicembre 2001, n. 448, e |
successive modificazioni, e' |Riduzioni dell'autorizzazione di
ridotta, per l'anno 2005, di 15 |spesa per il fondo progettazione
milioni di euro. |OOPP
--------------------------------------------------------------------
526. L'autorizzazione di spesa di|
cui all'articolo 55 della citata |
legge n. 448 del 2001, e |
successive modificazioni, e' |Riduzione dell'autorizzazione di
ridotta, per l'anno 2005, di 50 |spesa relativa al fondo per la
milioni di euro. |realizzazione di grandi opere
--------------------------------------------------------------------
527. Tra i soggetti di cui |
all'articolo 44, comma |
9-quinquies, del decreto-legge 30|
settembre 2003, n. 269, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, sono ricompresi anche coloro|
che ricoprono cariche sindacali. |
Al citato comma 9-quinquies |
dell'articolo 44 del |
decreto-legge n. 269 del 2003, le|
parole: "periodi anteriori al 1º |
gennaio 2002" sono sostituite |
dalle seguenti: "periodi |
anteriori al 1º gennaio 2003" e |
le parole: "possono esercitare |
tali facolta' entro il 31 marzo |Proroga del termine per le
2004" sono sostituite dalle |domande di accredito della
seguenti: "possono esercitare |contribuzione figurativa per i
tali facolta' entro il 31 marzo |soggetti che ricoprono cariche
2005". |sindacali
--------------------------------------------------------------------
528. In virtu' del combinato |
disposto dell'articolo 45, comma |
14, della legge 23 dicembre 1998,|
n. 448, e dell'articolo 36 della |
legge della Regione siciliana 31 |
maggio 2004, n. 9, e successive |
modificazioni, i benefici di cui |
all'articolo 133 della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, si |
intendono trasferiti, alle |
medesime condizioni di |
cofinanziamento regionale ivi |
previste, all'articolo 134 della |
medesima legge n. 388 del 2000, |Finanziamenti nel settore dei
nei limiti delle norme di |trasporti in favore della regione
contabilita' di Stato. |Sicilia
--------------------------------------------------------------------
529. All'articolo 195 del decreto|
legislativo 30 aprile 1992, n. |
285, e successive modificazioni, |
dopo il comma 3 e' aggiunto il |
seguente: |
"3-bis. A decorrere dal 1º |
gennaio 2005, la misura delle |
sanzioni amministrative |
pecuniarie, aggiornata ai sensi |
del comma 3, e' oggetto di |
arrotondamento all'unita' di |
euro, per eccesso se la frazione |
decimale e' pari o superiore a 50|Aggiornamento delle sanzioni
centesimi di euro, ovvero per |amministrative pecuniarie per
difetto se e' inferiore a detto |violazioni del codice della
limite". |strada
--------------------------------------------------------------------
530. E' autorizzata la spesa di |
1.770.000 euro per l'anno 2005, a|
sostegno delle realta' |
calcistiche femminili FIGC - |
Divisione Calcio Femminile - di |
serie A, A2 e B per ciascuna |
stagione calcistica da ripartire |
nel seguente modo: |
a) 50.000 euro per ciascuna delle|
squadre iscritte al campionato di|
serie A (per la stagione |
2004-2005 n. 12 squadre |
regolarmente iscritte); |
b) 25.000 euro per ciascuna delle|
24 squadre iscritte al campionato|
di serie A2 (per la stagione |
2004-2005 due gironi da 12 |
squadre ciascuno); |
c) 10.000 euro per ciascuna delle|
57 squadre iscritte al campionato|
di serie B (per la stagione |
2004-2005 cinque gironi da 12, |
11, 11 squadre regolarmente |
iscritte). |
531. Il contributo di cui al |
comma 530 e' corrisposto alle |
societa' di serie A e A2 presso |
le quali risultano iscritte, |
oltre al proprio campionato di |
competenza, almeno tre squadre |
giovanili, di cui una |
appartenente al settore |
Primavera, e due sotto l'egida |
del settore scolastico, ed a |
quelle di serie B presso le quali|
risulta iscritta una squadra del |
settore giovanile. |
532. I contributi a sostegno |
dell'attivita' professionistica |
delle suddette squadre non sono |
cumulabili con altro genere di |
finanziamenti di enti pubblici, |
nazionali o locali. Nel caso le |
suddette squadre fossero |
beneficiarie di contributo da |
parte di ente pubblico, la quota |
ad esse spettante in base al |
comma 530 verra' calcolata, a |
defalcazione, sulla base di |
quanto gia' percepito da altri |
enti pubblici. |
533. In caso di rimanenza delle |
risorse individuate al comma 530,|
le stesse vengono accantonate per|
l'anno successivo ad integrazione|
di quanto gia' impegnato. |
534. Le risorse di cui al comma |
530 vengono erogate mediante |
bandi dalle amministrazioni |
regionali in quota pari al numero|
di squadre iscritte e |
partecipanti, di anno in anno, ai|
campionati FIGC - Divisione |
Calcio Femminile - delle Serie A,|
A2 e B. |Risorse per il calcio femminile
--------------------------------------------------------------------
535. Per il finanziamento del |
fondo istituito con la legge 27 |
dicembre 2002, n. 288, per la |
concessione dell'assegno |
sostitutivo ai grandi invalidi di|
guerra o per servizio, e' |
autorizzata la spesa di 10 |
milioni di euro per l'anno 2005 e|
di 15 milioni di euro per gli |Assegno sostitutivo a grandi
anni 2006 e 2007. |invalidi di guerra o per servizio
--------------------------------------------------------------------
536. Nei casi in cui l'articolo 1|
della legge 24 aprile 2003, n. |
92, abbia avuto applicazione, |
perche' il limite di eta' |
pensionabile era inferiore a |
quello di 70 anni previsto, sia |
pure in via facoltativa, dal |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
luglio 2004, n. 186, il periodo |
di tre anni di permanenza in |
servizio, su richiesta, previsto |
per i perseguitati politici |
antifascisti o razziali dal |
citato articolo 1 della legge 21 |
aprile 2003, n. 92, si deve |
intendere fruibile a partire dal |
nuovo limite di eta' |
pensionabile, sia pure |
facoltativo, di 70 anni, ai sensi|
del citato articolo 1-quater del |
decreto-legge n. 136 del 2004, ed|
alle medesime condizioni di |Permanenza in servizio per i
sospensione dei versamenti |perseguitati politici
contributivi ivi previste. |antifascisti o razziali
--------------------------------------------------------------------
537. Onde poter assicurare la |
continuita' nel processo di |
risanamento e riorganizzazione e |
il conseguente rilancio del |
territorio del Parco Nazionale |
d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' |
autorizzato un contributo |
straordinario di 4,5 milioni di |
euro per l'anno 2005 a favore |Finanziamento al Parco nazionale
dell'Ente Parco. |d'Abruzzo, Lazio e Molise
--------------------------------------------------------------------
538. Il fondo per il |
finanziamento ordinario delle |
universita' statali e' |
implementato per l'anno 2005 di |Finanziamento ordinario delle
11 milioni di euro. |universita' statali
--------------------------------------------------------------------
539. I termini previsti per |
l'applicazione della disciplina |
del conto economico, di cui al |
comma 2 dell'articolo 115 del |
decreto legislativo 25 febbraio |
1995, n. 77, sono differiti |
all'anno 2004 e all'anno 2006, |
rispettivamente per i comuni di |
cui ai numeri 4 e 4-bis del comma|
1, lettera d), dell'articolo 8 |
del decreto legge 27 ottobre |
1995, n. 444, convertito, con |Differimento dei termini per la
modificazioni, dalla legge 20 |redazione del conto economico
dicembre 1995, n. 539. |degli enti locali
--------------------------------------------------------------------
540. Ai sensi e per gli effetti |
dell'articolo 1, comma 2, della |
legge 27 luglio 2000, n. 212, |
l'articolo 4 del regio |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 11 |
agosto 1939, n. 1249, si |
interpreta nel senso che i |
fabbricati e le costruzioni |
stabili sono costituiti dal suolo|
e dalle parti ad esso |
strutturalmente connesse, anche |
in via transitoria, cui possono |
accedere, mediante qualsiasi |
mezzo di unione, parti mobili |
allo scopo di realizzare un unico|
bene complesso. Pertanto, |
concorrono alla determinazione |
della rendita catastale, ai sensi|
dell'articolo 10 del citato regio|
decreto-legge gli elementi |
costitutivi degli opifici e degli|
altri immobili costruiti per le |
speciali esigenze di un'attivita'|
industriale o commerciale anche |
se fisicamente non incorporati al|
suolo. I trasferimenti erariali |
agli enti locali interessati sono|Rideterminazione della rendita
conseguentemente rideterminati |catastale di opifici e immobili
per tutti gli anni in |costituiti per attivita'
riferimento. |industriale
--------------------------------------------------------------------
541. Per far fronte ad esigenze |
straordinarie di controllo del |
territorio, al fine di potenziare|
l'impiego del poliziotto e del |
carabiniere di quartiere, oltre |
alle autorizzazioni alle |
assunzioni eventualmente disposte|
ai sensi dell'articolo 3, commi |
54 e 55, della legge 24 dicembre |
2003, n. 350, sono stanziati 32 |
milioni di euro per l'anno 2005, |
56 milioni di euro per l'anno |
2006, 86 milioni di euro per |
l'anno 2007 e 88 milioni di euro |
a decorrere dall'anno 2008, per |
l'assunzione, in deroga a quanto |
previsto dal comma 53 del |
medesimo articolo 3 della legge |
n. 350 del 2003 e dalla presente |
legge, di 1.324 agenti della |
Polizia di Stato e di 1.400 |
carabinieri, come incremento |
d'organico dei rispettivi ruoli. |
--------------------------------------------------------------------
542. Alla copertura dei posti per|
agente della Polizia di Stato di |
cui al comma 541, si provvede: |
a) nel limite di 730 posti per |
l'anno 2005, mediante |
reclutamento riservato |
prioritariamente agli agenti |
ausiliari trattenuti della |
Polizia di Stato, in servizio al |
momento della presentazione delle|
domande e, per il restante, ai |
giovani che, al momento della |
presentazione delle domande, |
hanno concluso il periodo di |
servizio di leva nella Polizia di|
Stato o nell'Arma dei carabinieri|
quali ausiliari da almeno un anno|
e da non piu' di quattro anni, |
secondo le modalita' ed i criteri|
stabiliti con decreto del capo |
della polizia - direttore |
generale della pubblica |
sicurezza, d'intesa con il capo |
di stato maggiore della difesa. |
Anche al predetto personale si |
applica la disciplina prevista |
per gli agenti ausiliari |
trattenuti che abbiano chiesto di|
essere ammessi nel ruolo degli |
agenti e assistenti della Polizia|
di Stato; |
b) per i restanti 594 posti, per |
l'anno 2006, per 267 posti, |
attraverso i volontari di truppa |
delle Forze armate, in servizio o|
in congedo secondo le modalita' |
previste dai bandi di concorso ai|
sensi del regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 2 settembre 1997, n. |
332, a partire da quello indetto |
in data 30 aprile 2001, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai |
restanti 327 posti, si provvede |
attraverso l'immissione diretta |
dei volontari in ferma prefissata|
di un anno delle Forze armate |
idonei ed utilmente collocati |
nelle graduatorie di cui |
all'articolo 16, comma 3, della |Poliziotto e carabiniere di
legge 23 agosto 2004, n. 226, in |quartiere. Ulteriori stanziamenti
aggiunta alle immissioni di cui |per l'assunzione di 1.324 agenti
al comma 4 del medesimo articolo.|della Polizia di Stato.
--------------------------------------------------------------------
543. Alla copertura dei posti per|
carabiniere di cui al comma 541, |
l'Arma dei carabinieri e' |
autorizzata a procedere ad un |
reclutamento di carabinieri in |
ferma quadriennale: |
a) nel limite di 770 posti, per |
l'anno 2005 mediante reclutamento|
riservato ai carabinieri |
ausiliari che abbiano completato |
il servizio di leva, ovvero in |
ferma biennale o richiamati nelle|
forze di completamento, oppure ai|
carabinieri ausiliari, congedati |
da non oltre un anno, da |
riammettere in servizio ai sensi |
dell'articolo 8 del decreto |
legislativo 12 maggio 1995, n. |
198, e successive modificazioni; |
b) per i restanti 630 posti, per |
l'anno 2006, per 441 posti, |
attraverso i volontari di truppa |
delle Forze armate, in servizio o|
in congedo secondo le modalita' |
previste dai bandi di concorso ai|
sensi del regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 2 settembre 1997, n. |
332, a partire da quello indetto |
in data 4 giugno 2002, pubblicato|
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª |
serie speciale, n. 47 del 14 |
giugno 2002. Quanto ai restanti |
189 posti, si provvede attraverso|
l'immissione diretta dei |
volontari in ferma prefissata di |
un anno delle Forze armate idonei|
ed utilmente collocati nelle |
graduatorie di cui all'articolo |
16, comma 3, della legge 23 |
agosto 2004, n. 226, in aggiunta |
alle immissioni di cui al comma 4|Incremento di organico di 1.400
del medesimo articolo. |carabinieri
--------------------------------------------------------------------
544. Per l'attuazione del |
programma di cooperazione AENEAS,|
di cui al regolamento (CE) n. |
491/2004 del Parlamento europeo e|
del Consiglio, del 10 marzo 2004,|
finalizzato a dare ai Paesi terzi|
interessati assistenza |
finanziaria e tecnica in materia |
di flussi migratori e di asilo, |
nonche' per proseguire gli |
interventi intesi a realizzare |
nei Paesi di accertata |
provenienza di flussi di |
immigrazione clandestina apposite|
strutture e' autorizzata la spesa|
di 23 milioni di euro iscritta in|
un fondo dello stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno per l'anno 2005 e di|
20 milioni di euro per l'anno |
2006. |
--------------------------------------------------------------------
545. La spesa di cui al comma 544|
e' ripartita nel corso delle |
gestioni tra le unita' |
previsionali di base interessate |
con decreto del Ministro |
dell'interno da comunicare, anche|
con evidenze informatiche, al |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche' |
alle competenti Commissioni |Finanziamento programma di
parlamentari e alla Corte dei |cooperazione AENEAS in materia di
conti. |flussi migratori
--------------------------------------------------------------------
546. Per conseguire piu' elevati |
livelli di efficienza ed |
efficacia nello svolgimento dei |
compiti e delle funzioni |
istituzionali, nonche' per |
avviare la graduale sostituzione |
del contingente dei vigili del |
fuoco ausiliari di leva, la |
dotazione organica del Corpo |
nazionale dei vigili del fuoco e'|
incrementata fino ad un massimo |
di cinquecento unita' |
complessive. Con decreto del |
Ministro dell'interno, di |
concerto con il Ministro |
dell'economia e delle finanze, si|
provvede alla distribuzione per |
qualifiche dirigenziali e per |
profili professionali delle |
unita' portate in aumento ai |
sensi della presente disposizione|
nel limite di spesa di euro 5 |
milioni per l'anno 2005, euro 12 |
milioni per l'anno 2006 ed euro |
13 milioni a decorrere dal 2007. |
Con successivo decreto del |
Ministro dell'interno, da |
comunicare al Ministro per la |
funzione pubblica, si provvede |
alla ripartizione per sedi di |
servizio delle unita' portate in |
aumento ai sensi della presente |
disposizione. Alla copertura dei |
posti derivanti dal presente |
incremento di organico |
disponibili nel profilo di vigile|
del fuoco si provvede, nella |
misura del 50 per cento, mediante|
l'assunzione degli idonei della |
graduatoria del concorso pubblico|
a centottantaquattro posti di |
vigile del fuoco, indetto con |
decreto direttoriale in data 6 |
marzo 1998, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie |
speciale, n. 24 del 27 marzo |
1998, per il rimanente 50 per |
cento e per i posti eventualmente|
non coperti con la predetta |
graduatoria, si provvede mediante|
l'assunzione degli idonei della |
graduatoria del concorso per |
titolo a centosettantatre posti |
di vigile del fuoco, indetto con |
decreto direttoriale in data 5 |
novembre 2001, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie |
speciale, n. 92 del 20 novembre |
2001. Le predette graduatorie |
rimangono valide fino al 31 |
dicembre 2006. Le assunzioni del |
personale portato in aumento ai |
sensi della presente disposizione|
sono effettuate in deroga alle |
vigenti procedure di |Aumento della dotazione organica
programmazione ed approvazione. |dei Vigili del fuoco
--------------------------------------------------------------------
547. Per il potenziamento |
dell'attivita' di soccorso |
tecnico urgente in materia di |
rischi nucleare, batteriologico, |
chimico e radiologico e per il |
proseguimento del programma di |
interventi previsto dall'articolo|
52, comma 7, della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, per il |
Corpo nazionale dei vigili del |
fuoco e' autorizzata la spesa di |
5 milioni di euro per l'anno |Programma di interventi per la
2005, di 6 milioni di euro per |prevenzione dei rischi nucleare,
l'anno 2006 e di 1 milione per |batteriologico, chimico e
l'anno 2007. |radiologico.
--------------------------------------------------------------------
548. Per le specifiche esigenze |
dell'Amministrazione della |
pubblica sicurezza, compresa |
l'Arma dei carabinieri e le altre|
forze messe a disposizione delle |
autorita' provinciali di pubblica|
sicurezza, finalizzate alla |
prevenzione e al contrasto del |
terrorismo, anche internazionale,|
e della criminalita' organizzata,|
ad integrazione di quanto |
previsto dall'articolo 3, commi |
151 e 152, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, sono |
autorizzate: |
a) la spesa di 34 milioni di euro|
per l'anno 2005, per le esigenze |
di carattere infrastrutturale e |
di investimento, di cui la spesa |
di 31 milioni di euro iscritta in|
apposito capitolo dello stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno - centro di |
responsabilita' pubblica |
sicurezza e la spesa di 3 milioni|
di euro iscritta in apposito |
capitolo dello stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno - gabinetto e uffici|
di diretta collaborazione |
all'opera del Ministro - per il |
rinnovo e il potenziamento della |
rete nazionale cifrante; |
b) la spesa di 53 milioni di euro|
per l'anno 2005, per le esigenze |
correnti, iscritta in apposito |
capitolo dello stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno - centro di |
responsabilita' sicurezza |
pubblica. |
--------------------------------------------------------------------
549. Ferma restando la specifica |
finalizzazione, le somme di cui |
al comma 548 possono essere |
altresi' ripartite nel corso |
della gestione tra le unita' |
previsionali di base interessate |
con decreto del Ministro |
dell'interno, da comunicare, |
anche con evidenze informatiche, |
al Ministero dell'economia e |
delle finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche' |Interventi infrastrutturali per
alle competenti Commissioni |la prevenzione e il contrasto del
parlamentari e alla Corte dei |terrorismo e della criminalita'
conti. |organizzata
--------------------------------------------------------------------
550. All'articolo 26 della legge |
11 febbraio 1994, n. 109, dopo il|
comma 4 sono inseriti i seguenti:|
"4-bis. In deroga a quanto |
previsto dal comma 3, qualora il |
prezzo di singoli materiali da |
costruzione, per effetto di |
circostanze eccezionali, subisca |
variazioni in aumento o in |
diminuzione, superiori al 10 per |
cento rispetto al prezzo rilevato|
dal Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti |
nell'anno di presentazione |
dell'offerta con il decreto di |
cui al comma 4-quater, si fa |
luogo a compensazioni, in aumento|
o in diminuzione, per la |
percentuale eccedente il 10 per |
cento e nel limite delle risorse |
di cui al comma 4-sexies. |
4-ter. La compensazione e' |
determinata applicando la |
percentuale di variazione che |
eccede il 10 per cento al prezzo |
dei singoli materiali da |
costruzione impiegati nelle |
lavorazioni contabilizzate |
nell'anno solare precedente al |
decreto di cui al comma 4-quater |
nelle quantita' accertate dal |
direttore dei lavori. |
4-quater. Il Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti, |
entro il 30 giugno di ogni anno, |
a partire dal 30 giugno 2005, |
rileva con proprio decreto le |
variazioni percentuali annuali |
dei singoli prezzi dei materiali |
da costruzione piu' |
significativi. |
4-quinquies. Le disposizioni di |
cui ai commi 4-bis, 4-ter e |
4-quater si applicano ai lavori |
eseguiti e contabilizzati a |
partire dal 1º gennaio 2004. A |
tal fine il primo decreto di cui |
al comma 4-quater rileva anche i |
prezzi dei materiali da |
costruzione piu' significativi |
rilevati dal Ministero per l'anno|
2003. Per i lavori aggiudicati |
sulla base di offerte anteriori |
al 1º gennaio 2003 si fa |
riferimento ai prezzi rilevati |
dal Ministero per l'anno 2003. |
4-sexies. Per le finalita' di cui|
al comma 4-bis si possono |
utilizzare le somme appositamente|
accantonate per imprevisti, senza|
nuovi o maggiori oneri per la |
finanza pubblica, nel quadro |
economico di ogni intervento, in |
misura non inferiore all'1 per |
cento del totale dell'importo dei|
lavori, fatte salve le somme |
relative agli impegni |
contrattuali gia' assunti, |
nonche' le eventuali ulteriori |
somme a disposizione della |
stazione appaltante per lo stesso|
intervento nei limiti della |
relativa autorizzazione di spesa.|
Possono altresi' essere |
utilizzate le somme derivanti da |
ribassi d'asta, qualora non ne |
sia prevista una diversa |
destinazione sulla base delle |
norme vigenti, nonche' le somme |
disponibili relative ad altri |
interventi ultimati di competenza|
dei soggetti aggiudicatori nei |
limiti della residua spesa |
autorizzata; l'utilizzo di tali |
somme deve essere autorizzato dal|
CIPE, qualora gli interventi |
siano stati finanziati dal CIPE |
stesso. |
4-septies. Le amministrazioni |
aggiudicatrici e gli altri enti |
aggiudicatori o realizzatori |
provvedono ad aggiornare |
annualmente i propri prezzari, |
con particolare riferimento alle |
voci di elenco correlate a quei |
prodotti destinati alle |
costruzioni, che siano stati |
soggetti a significative |
variazioni di prezzo legate a |
particolari condizioni di |
mercato. A decorrere dalla data |
di entrata in vigore della |
presente disposizione, i prezzari|
cessano di avere validita' il 31 |
dicembre di ogni anno e possono |
essere transitoriamente |
utilizzati fino al 30 giugno |
dell'anno successivo per i |
progetti a base di gara la cui |
approvazione sia intervenuta |
entro tale data. In caso di |
inadempienza da parte dei |
predetti soggetti, i prezzari |
possono essere aggiornati dalle |
competenti articolazioni |
territoriali del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti di|
concerto con le regioni |Prezzo dei materiali da
interessate". |costruzione
--------------------------------------------------------------------
551. I provvedimenti |
amministrativi relativi alle |
misure comunitarie sono |
impugnabili con i rimedi previsti|Impugnabilita' provvedimenti
dalla legge 24 novembre 1981, n. |amministrativi relativi a misure
689. |comunitarie
--------------------------------------------------------------------
552. Le controversie aventi ad |
oggetto le procedure ed i |
provvedimenti in materia di |
impianti di generazione di |
energia elettrica di cui al |
decreto-legge 7 febbraio 2002, n.|
7, convertito, con modificazioni,|
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,|
e le relative questioni |
risarcitorie sono devolute alla |
giurisdizione esclusiva del |
giudice amministrativo. Alle |
controversie di cui al presente |
comma si applicano le |
disposizioni di cui all'articolo |Controversie in materia di
23-bis della legge 6 dicembre |impianti di generazione di
1971, n. 1034. |energia elettrica
--------------------------------------------------------------------
553. In attuazione degli impegni |
derivanti dall'appartenenza |
dell'Italia all'Unione europea, |
ovvero in esecuzione degli |
accordi di collaborazione con i |
Paesi interessati, il Ministero |
dell'interno e' autorizzato a |
provvedere, nel limite di spesa |
di 4 milioni di euro per gli anni|
2005 e 2006 e di 5 milioni di |
euro a decorrere dal 2007, |
all'integrazione e allo sviluppo |
della rete degli ufficiali di |
collegamento delle Forze di |
polizia, incaricati di stabilire |
e mantenere contatti con le |
autorita' dei Paesi di |
destinazione o con le |
organizzazioni internazionali che|
vi hanno sede, finalizzati ad |
incrementare la cooperazione |
internazionale per la prevenzione|
e repressione della criminalita',|
dei traffici illeciti |
trasnazionali e del terrorismo. |
554. Il servizio degli ufficiali |
di collegamento, scelti tra |
funzionari o ufficiali delle |
Forze di polizia in servizio |
presso il Dipartimento della |
pubblica sicurezza o ivi |
trasferiti per la specifica |
esigenza, e le relative |
dipendenze, nonche' le modalita' |
di selezione, formazione e |
assegnazione dei funzionari o |
ufficiali interessati ed il |
numero degli ufficiali di |
collegamento di nuova istituzione|
sono stabiliti con regolamento |
adottato dal Ministro |
dell'interno, di concerto con i |
Ministri degli affari esteri, |
della difesa e dell'economia e |
delle finanze. Il predetto |
regolamento stabilisce le linee |
guida per l'eventuale |
utilizzazione degli ufficiali di |
collegamento nelle rappresentanze|
diplomatiche e negli uffici |
consolari in qualita' di esperti |
a norma dell'articolo 168 del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,|
e successive modificazioni. |
555. Gli ufficiali di |
collegamento possono essere |
incaricati, sulla base di |
specifici accordi di livello |
bilaterale o multilaterale, di |
curare gli interessi di uno o |
piu' Stati membri dell'Unione |
europea, nel rispetto dei vincoli|
conseguenti dalle disposizioni in|
vigore e salvo che possa |
derivarne un pericolo per gli |
interessi nazionali. |
556. Con decreto del Ministro |
dell'interno, di concerto con il |
Ministro della difesa, con il |
Ministro degli affari esteri e |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, sono determinati i|
trattamenti economici degli |
ufficiali di collegamento in |
misura non inferiore a quelli |
previsti per gli esperti di cui |
all'articolo 168 del decreto del |
Presidente della Repubblica 5 |
gennaio 1967, n. 18, e successive|Reti di collegamento delle Forze
modificazioni. |di polizia
--------------------------------------------------------------------
557. I comuni con popolazione |
inferiore ai 5.000 abitanti, i |
consorzi tra enti locali gerenti |
servizi a rilevanza non |
industriale, le comunita' montane|
e le unioni di comuni possono |
servirsi dell'attivita' |
lavorativa di dipendenti a tempo |
pieno di altre amministrazioni |
locali purche' autorizzati |Personale degli enti locali.
dall'amministrazione di |Utilizzo da parte di altre
provenienza. |amministrazioni
--------------------------------------------------------------------
558. All'articolo 23, comma 7, |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica 6|
giugno 2001, n. 380, sono |
aggiunti, in fine, i seguenti |
periodi: "Contestualmente |
presenta ricevuta dell'avvenuta |
presentazione della variazione |
catastale conseguente alle opere |
realizzate ovvero dichiarazione |
che le stesse non hanno |
comportato modificazioni del |
classamento. In assenza di tale |
documentazione si applica la |
sanzione di cui all'articolo 37, |
comma 5". |Variazioni catastali
--------------------------------------------------------------------
559. Fermi restando i requisiti |
di cui all'articolo 2 del |
decreto-legge 13 marzo 1988, n. |
69, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 13 |
maggio 1988, n. 153, a decorrere |
dal periodo di paga in corso al |
1º gennaio 2005, l'assegno per il|
nucleo familiare viene erogato al|
coniuge dell'avente diritto. Con |
decreto del Ministro del lavoro e|
delle politiche sociali, di |
concerto con il Ministro |
dell'economia e delle finanze, |
sono adottate le disposizioni di |Assegni familiari al coniuge
attuazione del presente comma. |dell'avente diritto
--------------------------------------------------------------------
560. Gli importi da iscrivere nei|
fondi speciali di cui |
all'articolo 11-bis della legge 5|
agosto 1978, n. 468, introdotto |
dall'articolo 6 della legge 23 |
agosto 1988, n. 362, per il |
finanziamento dei provvedimenti |
legislativi che si prevede |
possano essere approvati nel |
triennio 2005-2007, restano |
determinati, per ciascuno degli |
anni 2005, 2006 e 2007, nelle |
misure indicate nelle Tabelle A e|
B, allegate alla presente legge, |
rispettivamente per il fondo |
speciale destinato alle spese |
correnti e per il fondo speciale |
destinato alle spese in conto |
capitale. |
561. Le dotazioni da iscrivere |
nei singoli stati di previsione |
del bilancio 2005 e triennio |
2005-2007, in relazione a leggi |
di spesa permanente la cui |
quantificazione e' rinviata alla |
legge finanziaria, sono indicate |
nella Tabella C allegata alla |
presente legge. |
562. Ai sensi dell'articolo 11, |
comma 3, lettera f), della legge |
5 agosto 1978, n. 468, come |
sostituita dall'articolo 2, comma|
16, della legge 25 giugno 1999, |
n. 208, gli stanziamenti di spesa|
per il rifinanziamento di norme |
che prevedono interventi di |
sostegno dell'economia |
classificati fra le spese in |
conto capitale restano |
determinati, per ciascuno degli |
anni 2005, 2006 e 2007, nelle |
misure indicate nella Tabella D |
allegata alla presente legge. |
563. Ai termini dell'articolo 11,|
comma 3, lettera e), della legge |
5 agosto 1978, n. 468, le |
autorizzazioni di spesa recate |
dalle leggi indicate nella |
Tabella E allegata alla presente |
legge sono ridotte degli importi |
determinati nella medesima |
Tabella. |
564. Gli importi da iscrivere in |
bilancio in relazione alle |
autorizzazioni di spesa recate da|
leggi a carattere pluriennale |
restano determinati, per ciascuno|
degli anni 2005, 2006 e 2007, |
nelle misure indicate nella |
Tabella F allegata alla presente |
legge. |
565. A valere sulle |
autorizzazioni di spesa in conto |
capitale recate da leggi a |
carattere pluriennale, riportate |
nella Tabella F allegata alla |
presente legge, le |
amministrazioni e gli enti |
pubblici possono assumere impegni|
nell'anno 2005, a carico di |
esercizi futuri nei limiti |
massimi di impegnabilita' |
indicati per ciascuna |
disposizione legislativa in |
apposita colonna della stessa |
Tabella, ivi compresi gli impegni|
gia' assunti nei precedenti |
esercizi a valere sulle |
autorizzazioni medesime. |
566. In applicazione |
dell'articolo 11, comma 3, |
lettera i-quater), della legge 5 |
agosto 1978, n. 468, e successive|
modificazioni, le misure |
correttive degli effetti |
finanziari di leggi di spesa sono|
indicate nell'allegato 1 alla |
presente legge. A tali misure non|
si applicano le disposizioni di |
cui ai commi da 8 a 11. |
567. In applicazione |
dell'articolo 46, comma 4, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, |
le autorizzazioni di spesa e i |
relativi stanziamenti confluiti |
nei fondi per gli investimenti |
dello stato di previsione di |
ciascun Ministero interessato |
sono indicati nell'allegato 2 |
alla presente legge. |Fondi speciali e tabelle
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568. La copertura della presente |
legge per le nuove o maggiori |
spese correnti, per le riduzioni |
di entrata e per le nuove |
finalizzazioni nette da iscrivere|
nel Fondo speciale di parte |
corrente viene assicurata, ai |
sensi dell'articolo 11, comma 5, |
della legge 5 agosto 1978, n. |
468, e successive modificazioni, |Prospetto di copertura degli
secondo il prospetto allegato. |oneri correnti della finanziaria
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569. Le disposizioni della |
presente legge sono applicabili |
nelle regioni a statuto speciale |
e nelle province autonome di |Applicazione della legge
Trento e di Bolzano |finanziaria nelle regioni a
compatibilmente con le norme dei |statuto speciale e alle province
rispettivi statuti. |autonome
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570. Le disposizioni della |
presente legge costituiscono |
norme di coordinamento della |
finanza pubblica per gli enti |
territoriali. |
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571. Il termine del 31 dicembre |
2004, di cui al comma 3 |
dell'articolo 2 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, |
concernente le agevolazioni |
tributarie per la formazione e |
l'arrotondamento della proprieta'|
contadina, e' prorogato al 31 |
dicembre 2005. Le somme iscritte |
nel conto residui di stanziamento|
per l'anno 2004 di pertinenza |
dell'unita' previsionale di base |
3.2.3.4 "informazione e ricerca" |
dello stato di previsione del |
Ministero delle politiche |
agricole e forestali destinate |
alle azioni di promozione |
agricola sono destinate per |
l'importo di 30 milioni di euro |
all'entrata del bilancio dello |Formazione e arrotondamento della
Stato per il 2005. |proprieta' contadina
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572. La presente legge entra in |
vigore il 1º gennaio 2005. |Entrata in vigore
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