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| Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 30 dicembre 2004, n. 312 |  | Ripubblicazione  del  testo  della legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante:  «Bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  e  bilancio  pluriennale  per il triennio 2005-2007», corredato delle  relative  note.  (Legge pubblicata in supplemento ordinario n. 193/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  306  del 31 dicembre 2004). |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  della legge 30 dicembre  2004,  n.  312,  corredato  delle  relative  note, ai sensi dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986,  n.  217.  Resta  invariato  il  valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 
 Art. 1.
 (Stato di previsione dell'entrata
 e disposizioni relative)
 
 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2005, relative  a  imposte,  tasse,  contributi di ogni specie e ogni altro provento,  accertate,  riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono  gli  stanziamenti  concernenti  la  gestione transitoria delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri;  le  competenze  relative  all'attivita' di controllo della predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario  2005.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, ai bilanci   delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le ripartizioni di cui al presente comma.
 3.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 70.000 milioni di euro.
 4.  1  limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A.  - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno  finanziario  2005,  rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
 5.  La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2005,  a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita' previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte,   per   competenza   e   cassa,  nell'ambito  della  unita' previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico" (oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di responsabilita'   "Tesoro"   del  medesimo  stato  di  previsione  in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
 7.  Gli  importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri comuni)  e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  sono stabiliti,  rispettivamente,  in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni di  euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.
 8.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 9.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da emanare  in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  sono  iscritte, nell'ambito  delle  unita'  previsionali  di  base  di pertinenza dei centri  di responsabilita' delle amministrazioni interessate le spese descritte,  rispettivamente,  negli  elenchi  nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 10.  Le  spese  per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco  n.  4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 11.  Gli  importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di consumo  su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita' di accertamento  e  controllo)  dello  stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione  70/244/CECA,  CEE,  Euratom  del Consiglio, del 21 aprile 1970)  nonche'  per  importi  di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, sul  conto  di  tesoreria  denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
 12.  Gli  importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza dell'anno 2005 ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stata"  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 13.   Le   somme  di  pertinenza  dei  centri  di  responsabilita' "Ragioneria   generale  dello  Stato"  e  "Politiche  di  sviluppo  e coesione"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel   conto   dei   residui   per  essere  utilizzate  nell'esercizio successivo:  Fondo  da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da  ripartire  per  oneri  del  personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in  enti  pubblici  non  economici,  iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base  "Fondi  da  ripartire per oneri di personale" (oneri  comuni);  Fondo  occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale  delle  regioni  a  statuto  speciale, iscritto nell'ambito dell'unita'   previsionale  di  base  "Fondo  attuazione  ordinamento regioni  a  statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento  del  comitato  tecnico faunistica-venatorio nazionale, iscritto  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base "Interventi diversi"  (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate,  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base "Aree sottoutilizzate"   (investimenti);   Fondo   da   ripartire   per  la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione  e  al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita'  previsionale  di  base  "Programmazione,  valutazione  e monitoraggio  degli  investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, tra le pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
 14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,   n.   222,   l'utilizzazione  dello  stanziamento  dell'unita' previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2005  e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla  richiesta  di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 15.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario  2005 delle somme affluite all'entrata per essere destinate  ad  alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11  febbraio  1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi,  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.
 16.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con   propri   decreti,  alla  assegnazione  all'unita' previsionale  di  base  "Acquedotti  e  fognature"  (investimenti) di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del  bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive  modificazioni.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
 17.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate  ad  alimentare  il  fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione all'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  sanitario  nazionale" (interventi)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
 19.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare  il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali   successive   variazioni,   dello  specifico  stanziamento concernente  la  somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali  per  sopperire  ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto  in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale    di    base   "Progetti   immediatamente   eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 20.  Ferma  restando  la  disposizione  di cui all'articolo 36 del regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare,  con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di  residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni    interessate   del   fondo   iscritto   nell'unita' previsionale   di   base   "Calamita'   naturali   e  danni  bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
 21.   Le   somme   dovute  dagli  istituti  di  credito  ai  sensi dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate nell'ambito  della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di  tesoreria;  restituzioni,  rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza   del   centro   di  responsabilita'  "Tesoro"  (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap.  3689),  per  essere  correlativamente  iscritte, in termini di competenza  e  cassa,  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio  dei  ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 22.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei ministri"  (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno  finanziario  2005, delle somme affluite all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  per  contributi  destinati dall'Unione  europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale  per  la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
 23.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche, amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni)  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2005 alle competenti  unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e dei Ministeri della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di  seggio,  a  compensi  per  lavoro  straordinario, a compensi agli estranei  all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di viaggio agli elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura  di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale  elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
 24.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2005 alle unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni interessate,  le  somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'    previsionale    di    base"Rimborsi    anticipati    o ristrutturazione   di   passivita'"   di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia  e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni  di  rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
 25.  Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il  numero  degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno finanziario 2005, e' stabilito in 150.
 26.  Nell'elenco  n.  7,  annesso  allo  stato  di  previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono indicate le spese per le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2005, prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4,  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
 27.  Per  l'anno  2005  l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e  a  pagare  le  spese,  ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,  n.  2258,  convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita'  degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
 28.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2005 occorrenti  per  l'attuazione  delle  norme  contenute nel capo I del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione  e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonche' in applicazione  del  decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n. 173, in relazione  alla  trasformazione  dell'Agenzia  del  demanio  in  ente pubblico economico.
 29.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a riassegnare,  con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  le  somme  affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico,  ai fini della relativa restituzione  alle  regioni  ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
 30.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,  con  propri decreti, variazioni compensative, in termini di  competenza  e  cassa,  tra  l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo  sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo   fiscale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle  deliberazioni annuali   del   Comitato   interministeriale  per  la  programmazione economica  (CIPE)  ai  sensi  dell'articolo  39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 31.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le variazioni compensative  di  bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unita'  previsionale  di  base dello stato di previsione del predetto Ministero,  i  fondi  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  che gestiscono  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la ricerca (FISR), istituito  in  attuazione  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
 32.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione,  le  somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese  pubbliche,  rispettivamente  disciplinati  dai  contratti di programma  stipulati  con  le  amministrazioni  pubbliche nonche' per agevolazioni  concesse  in  applicazione  di  specifiche disposizioni legislative.
 33.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 34.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti, in termini di residui, competenza e cassa,   le   variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
 35.  Le  disponibilita'  conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo  36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.   2440,  e  successive  modificazioni,  relative  agli  interventi connessi  alle  politiche  antidroga,  in  applicazione dell'articolo 6-bis  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo  3,  comma  83,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la  cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il  29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n.  476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 36.  Per  l'anno  2005, una quota delle entrate, nel limite di 270 milioni  di  euro,  rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato  adibiti  ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, al fondo iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.
 37.  Le  risorse  statali  da  destinare alle Agenzie fiscali sono stanziate  su  un  unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unita' previsionali di base.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma  9  dell'art. 6
 (Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per azioni) del
 decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
 (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
 correzione dell'andamento dei conti pubblici):
 "9.  La  SACE  S.p.a.  svolge  le  funzioni  di  cui
 all'art.  2,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo
 1998,  n.  143,  e successive modificazioni e integrazioni,
 come  definite  dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
 decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 143, e successive
 modificazioni    e   integrazioni,   e   dalla   disciplina
 dell'Unione  europea in materia di assicurazione e garanzia
 dei  rischi  non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
 S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
 al  presente  comma  sono  garantiti dallo Stato nei limiti
 indicati  dalla  legge  di  approvazione del bilancio dello
 Stato  distintamente  per le garanzie di durata inferiore e
 superiore  a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
 delle  finanze  puo',  con uno o piu' decreti di natura non
 regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
 affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
 nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione europea e dei
 limiti  fissati  dalla  legge  di approvazione del bilancio
 dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
 natura,  caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi o
 Paesi   di  destinazione  non  beneficiano  della  garanzia
 statale.  La  garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
 per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
 in  vigore  dei  decreti  di  cui  sopra  in relazione alle
 operazioni ivi contemplate.".
 - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
 della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
 modificazioni  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
 generale dello Stato in materia di bilancio):
 "Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
 e  di  ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine," le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il pagamento dei residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione amministrativa;
 2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
 del  tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei capitoli di cui al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.".
 "Art.  8  (Fondo  speciale  per la riassegnazione di
 residui  perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello
 stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
 istituito, nella parte in conto capitale, un Fondo speciale
 per  la  riassegnazione  dei residui passivi della spesa in
 conto  capitale,  eliminati  negli  esercizi precedenti per
 perenzione amministrativa.".
 "Art.  9 (Fondo di riserva per le spese impreviste).
 -  Nello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, e'
 istituito,  nella  parte corrente, un "Fondo di riserva per
 le   spese   impreviste",  per  provvedere  alle  eventuali
 deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
 riguardino  le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
 ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
 bilanci futuri con carattere di continuita'.
 Il  trasferimento  di  somme dal predetto fondo e la
 loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio
 hanno   luogo   mediante   decreti   del  Presidente  della
 Repubblica   su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  da
 registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  e  riguardano sia le
 dotazioni  di  competenza  che quelle di cassa dei capitoli
 interessati.
 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
 del  tesoro  e'  allegato  un  elenco  da  approvarsi,  con
 apposito   articolo,   dalla   legge  di  approvazione  del
 bilancio,  delle  spese  per  le  quali puo' esercitarsi la
 facolta' di cui al comma precedente.
 Alla  legge  di approvazione del rendiconto generale
 dello  Stato  e'  allegato  un elenco dei decreti di cui al
 secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
 e'  proceduto  ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
 articolo.".
 "Art.  9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni
 di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
 tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione
 delle  autorizzazioni  di  cassa",  il  cui stanziamento e'
 annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
 di approvazione del bilancio.
 2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta
 del   Ministro   interessato,   che   ne   da'  contestuale
 comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
 sono  trasferite  dal  Fondo  ed  iscritte in aumento delle
 autorizzazioni  di  cassa dei capitoli iscritti negli stati
 di   previsione  delle  amministrazioni  statali  le  somme
 necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
 dotazioni  dei  capitoli medesimi, ritenute compatibili con
 gli  obiettivi  di  finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
 comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
 trasmessi   alla   Corte  dei  conti  al  solo  fine  della
 parificazione   del  rendiconto  generale  dello  Stato.  I
 medesimi   decreti   di   variazione   sono   trasmessi  al
 Parlamento.".
 - Si  riporta  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12
 della gia' citata legge n. 468 del 1978:
 "Art.  12  (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti
 del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro
 del  tesoro,  sentito  il  Consiglio  dei Ministri, possono
 iscriversi  in  bilancio  somme per restituzioni di tributi
 indebitamente  riscossi,  ovvero  di  tasse  ed  imposte su
 prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
 eseguire   pagamenti   relativi   al  debito  pubblico,  in
 dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
 autorizzate   da   leggi,  per  integrare  le  assegnazioni
 relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
 tassativamente   autorizzati  e  regolati  per  legge,  per
 integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
 precedente  art.  8,  nonche'  per fronteggiare le esigenze
 derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
 agli  articoli 10,  paragrafo  II,  e 12, paragrafo II, del
 regolamento  (CEE,  EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
 in data 19 dicembre 1957, e successive modificazioni.
 In  corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata
 possono,   mediante   decreti   del  Ministro  del  tesoro,
 iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
 restituzione  di somme avute in deposito o per il pagamento
 di  quote  di  entrata  devolute  ad enti ed istituti, o di
 somme comunque riscosse per conto di terzi.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  della legge
 20 maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli enti e beni
 ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del clero
 cattolico in servizio nelle diocesi):
 "Art.  48.  -  Le  quote di cui all'art. 47, secondo
 comma,   sono   utilizzate:   dallo  Stato  per  interventi
 straordinari   per  fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,
 assistenza  ai  rifugiati, conservazione di beni culturali;
 dalla   Chiesa   cattolica  per  esigenze  di  culto  della
 popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
 a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo
 mondo.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  della legge
 11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme per la protezione della
 fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
 "Art.  24  (Fondo presso il Ministero del tesoro). -
 1.  A  decorrere  dall'anno  1992  presso  il Ministero del
 tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata
 da  una  addizionale  di  lire  10.000 alla tassa di cui al
 numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto
 del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
 successive modificazioni.
 2.  Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
 il  31 marzo  di  ciascun anno con decreto del Ministro del
 tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
 dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
 a) 4    per   cento   per   il   funzionamento   e
 l'espletamento   dei  compiti  istituzionali  del  Comitato
 tecnico faunistico-venatorio nazionale;
 b) 1  per  cento  per  il pagamento della quota di
 adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
 della caccia e della conservazione della selvaggina;
 c) 95  per  cento  fra  le  associazioni venatorie
 nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
 documentata consistenza associativa.
 3.  L'addizionale di cui al presente articolo non e'
 computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
 4.   L'attribuzione  della  dotazione  prevista  dal
 presente  articolo alle  associazioni  venatorie  nazionali
 riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al
 controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  della legge
 5 gennaio   1994,   n.   36,   e  successive  modificazioni
 (Disposizioni in materia di risorse idriche):
 "Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica). -
 1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio 1994,
 i  canoni  annui  relativi  alle  utenze di acqua pubblica,
 previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di
 legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
 regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775,  e successive
 modificazioni,  costituiscono  il corrispettivo per gli usi
 delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
 a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione,
 lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i residui
 di acqua sono restituiti anche in falda;
 b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con
 derivazione  non  suscettibile  di  essere  fatta  a  bocca
 tassata, lire 640;
 c) per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  per il
 consumo umano, lire 3 milioni;
 d) per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  ad uso
 industriale,  lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari
 a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del
 50  per  cento  se  il  concessionario attua un riuso delle
 acque  a  ciclo  chiuso  reimpiegando le acque risultanti a
 valle  del processo produttivo o se restituisce le acque di
 scarico  con  le  medesime  caratteristiche  qualitative di
 quelle  prelevate.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5
 dell'art.   12,   decreto-legge   27 aprile  1990,  n.  90,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
 n.  165,  e  successive  modificazioni,  non  si  applicano
 limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
 e) per  ogni  modulo di acqua per la pescicoltura,
 l'irrigazione  di attrezzature sportive e di aree destinate
 a verde pubblico, lire 500.000;
 f) per  ogni kilowatt di potenza nominale concessa
 o  riconosciuta,  per  le concessioni di derivazione ad uso
 idroelettrico  lire 20.467.  E'  abrogato  l'art.  32 della
 legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
 g) per  ogni  modulo  di  acqua ad uso igienico ed
 assimilati,  concernente  l'utilizzo dell'acqua per servizi
 igienici   e   servizi  antincendio,  ivi  compreso  quello
 relativo  ad impianti sportivi, industrie e strutture varie
 qualora  la  richiesta  di  concessione  riguardi solo tale
 utilizzo,  per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
 comunque  per  tutti  gli  usi non previsti alle precedenti
 lettere, lire 1.500.000.
 2.  Gli  importi  dei  canoni  di cui al comma 1 non
 possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per
 il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso
 industriale.
 3.   E'   istituito   un   fondo   speciale  per  il
 finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico
 e  al  riuso  delle acque reflue, nonche' alle finalita' di
 cui  alla  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  e  successive
 modificazioni.     Le     maggiori     entrate    derivanti
 dall'applicazione  del presente articolo e quelle derivanti
 da  eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in
 atto  alla  data  di entrata in vigore della presente legge
 sono  conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme
 sono  ripartite  con  delibera  del  CIPE,  su proposta del
 Ministro dei lavori pubblici.
 4.  A  far  data dal 1° gennaio 1994, l'art. 2 della
 legge  16 maggio  1970,  n.  281,  non  si  applica  per le
 concessioni  di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima
 data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10
 per  cento  dell'ammontare  dei canoni di cui al comma 1. I
 proventi   derivanti   dall'addizionale   di   tali  canoni
 affluiscono  in  un fondo vincolato e sono destinati in via
 prioritaria  alleattivita' di ricognizione delle opere e di
 programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art.
 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate.
 5.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
 concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da emanare entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
 presente    legge,   sono   definite   le   modalita'   per
 l'applicazione  del presente articolo e per l'aggiornamento
 triennale  dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione
 programmato e delle finalita' di cui alla presente legge.
 6.   E'   abrogato   il  comma  1  dell'art.  5  del
 decreto-legge  15 settembre  1990,  n. 261, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
 7.  Al  comma  2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
 1992,  n. 498, le parole da: "Le maggiori risorse,, fino a:
 "delle sostanze disperse.,, sono soppresse.".
 - Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 12 del
 decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 e successive
 modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
 sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
 n. 421):
 "3.  Il  Fondo  sanitario  nazionale, al netto della
 quota   individuata  ai  sensi  del  comma  precedente,  e'
 ripartito  con  riferimento al triennio successivo entro il
 15 ottobre  di  ciascun anno, in coerenza con le previsioni
 del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal
 CIPE,  su  proposta  del Ministro della sanita', sentita la
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome;  la  quota capitaria di
 finanziamento  da assicurare alle regioni viene determinata
 sulla  base  di  un sistema di coefficienti parametrici, in
 relazione  ai  livelli uniformi di prestazioni sanitarie in
 tutto   il   territorio  nazionale,  determinati  ai  sensi
 dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
 a) popolazione residente;
 b) mobilita'    sanitaria    per    tipologia   di
 prestazioni,  da compensare, in sede di riparto, sulla base
 di  contabilita'  analitiche per singolo caso fornite dalle
 unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
 attraverso le regioni e le province autonome;
 c) consistenza  e  stato  di  conservazione  delle
 strutture  immobiliari,  degli impianti tecnologici e delle
 dotazioni strumentali.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  della legge
 26 aprile  1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del
 bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
 finanziaria 1983):
 "Art.  21.  -  In  apposito  capitolo dello stato di
 previsione  della  spesa del Ministero del bilancio e della
 programmazione  economica  e' iscritta, per l'anno 1983, la
 somma  di  lire  1.300  miliardi  per  il  finanziamento di
 progetti   immediatamente   eseguibili  per  interventi  di
 rilevante     interesse     economico    sul    territorio,
 nell'agricoltura,   nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture
 nonche'  per la tutela di beni ambientali e culturali e per
 le opere di edilizia scolastica e universitaria.
 Nei   venti   giorni   successivi   alla   data   di
 pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del
 Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
 determina,   con  delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica,  i  criteri  di  riparto  tra
 amministrazioni  centrali  e  regionali  e  tra  settori di
 intervento nonche' i parametri di valutazione dei progetti.
 Entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione
 della   delibera   di   cui   al   precedente   comma,   le
 amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i
 rispettivi   progetti   al   CIPE,  che  delibera  entro  i
 successivi  sessanta giorni, tenuto conto del contributo di
 ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.
 Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa
 le  modalita'  e  i  tempi di erogazione, avvalendosi della
 Cassa   depositi   e   prestiti,   per   le   procedure  di
 finanziamento delle opere di competenza regionale.
 In  aggiunta  all'autorizzazione  di spesa di cui al
 primo  comma,  e' autorizzato il ricorso alla Banca europea
 per  gli  investimenti  (BEI),  fino  alla  concorrenza del
 controvalore  di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di
 appositi mutui per le finalita' del presente articolo.
 Con  la  medesima delibera di cui al terzo comma, il
 CIPE  stabilisce,  in relazione ai progetti per i quali sia
 possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
 per    ciascun    progetto,   la   quota   per   la   quale
 l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
 dal  secondo  semestre  dell'anno 1983, a contrarre i mutui
 stessi.
 L'onere   dei   suddetti   mutui,  per  capitale  ed
 interessi,  e'  assunto  a  carico del bilancio dello Stato
 mediante  iscrizione  delle  relative rate di ammortamento,
 per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato
 di  previsione  della  spesa  del  Ministero del tesoro. La
 Direzione  generale  del  tesoro provvede al rimborso sulla
 base  di  un  elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
 rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
 complessivo  e  dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
 tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
 occorrenti variazioni di bilancio.
 Le  proposte  delle  amministrazioni  devono situare
 ciascun   progetto   nel   contesto  dei  rispettivi  piani
 settoriali,    se   esistenti,   e   contenere   indicatori
 quantitativi di convenienza economica del progetto quali il
 saggio  di  rendimento  interno  e  il valore attuale netto
 stimato  per  progetto, secondo la metodologia indicata dal
 Ministero del bilancio e della programmazione economica.
 La  riserva  del  40  per cento di cui all'art. 107,
 primo  comma,  del  testo  unico  approvato con decreto del
 Presidente  della  Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, viene
 determinata sulle disponibilita' nette complessive.".
 - Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto
 18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni
 (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
 sulla contabilita' generale dello Stato):
 "Art.  36.  -  I  residui  delle  spese correnti non
 pagati  entro  il  secondo esercizio successivo a quello in
 cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
 perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
 spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
 mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
 quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
 Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
 riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
 successivi.
 Le  somme  stanziate per spese in conto capitale non
 impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
 mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
 successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
 di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
 legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
 dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
 conservazione e' protratto di un anno.
 I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti
 da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
 contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
 forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
 successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
 stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
 amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
 bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
 esercizi successivi.
 Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
 esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
 risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
 economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
 dell'esercizio 1982.
 I  conti  dei  residui,  distinti  per Ministeri, al
 31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
 con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
 comma  del  presente  articolo,  sono allegati oltre che al
 rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
 Il  conto  dei  residui e' tenuto distinto da quello
 della  competenza,  in  modo che nessuna spesa afferente ai
 residui  possa essere imputata sui fondi della competenza e
 viceversa.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
 2 maggio  1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e
 la  rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
 province   di   Bergamo,  Brescia  e  Como,  nonche'  della
 provincia  di  Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
 atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):
 "Art.  2  (Procedure).  -  1.  Gli interventi per la
 difesa  del  suolo  e per la ricostruzione e lo sviluppo di
 cui  rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto
 delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
 con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
 sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
 2.  La  regione  Lombardia,  sentiti gli enti locali
 interessati:
 a) individua  e  propone  all'Autorita' di bacino,
 nell'ambito  di  interventi  urgenti di cui alla lettera c)
 dell'art.  31  della  legge  18 maggio 1989, n. 183, quelli
 aventi carattere di assoluta urgenza;
 b) formula   proposte   all'Autorita'   di  bacino
 relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
 c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
 3.   Gli   stralci   dello   schema  previsionale  e
 programmatico  del  bacino  del  Po  di cui all'art. 3 e il
 piano  di  cui  all'art.  5  possono  essere  sottoposti  a
 revisione  annuale,  secondo le procedure stabilite in sede
 di prima approvazione.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge
 7 marzo  2001,  n.  62  (Nuove  norme  sull'editoria  e sui
 prodotti  editoriali  e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
 n. 416):
 "Art.  5  (Fondo per le agevolazioni di credito alle
 imprese  del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
 l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
 riforma  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,  e  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
 Fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle imprese del
 settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo
 e'  finalizzato  alla  concessione  di  contributi in conto
 interessi  sui  finanziamenti della durata massima di dieci
 anni   deliberati  da  soggetti  autorizzati  all'attivita'
 bancaria.
 2.  Al  Fondo  affluiscono  le  risorse  finanziarie
 stanziate   a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il
 contributo  dell'1  per  cento trattenuto sull'ammontare di
 ciascun   beneficio   concesso,   le   somme  comunque  non
 corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
 esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
 1981,  n.  416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
 al  citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
 corresponsione  dei  contributi  in  conto interessi per le
 concessioni gia' effettuate.
 3.  I  contributi  sono  concessi,  nei limiti delle
 disponibilita'  finanziarie, mediante procedura automatica,
 ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
 4.  Sono  ammessi  al  finanziamento  i  progetti di
 ristrutturazione   tecnico-produttiva;   di  realizzazione,
 ampliamento  e  modifica  degli  impianti,  con particolare
 riferimento  all'installazione  e  potenziamento della rete
 informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
 telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
 della   distribuzione;   di   formazione  professionale.  I
 progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti al
 ciclo  di  produzione,  distribuzione e commercializzazione
 del prodotto editoriale.
 5.  In  caso di realizzazione dei progetti di cui al
 comma  4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria, i
 contributi  in  conto  canone sono concessi con le medesime
 procedure  di  cui  agli  articoli 6  e  7  e  non possono,
 comunque,   superare  l'importo  dei  contributi  in  conto
 interessi  di  cui  godrebbero  i progetti se effettuati ai
 sensi  e  nei  limiti  previsti  per  i contributi in conto
 interessi.
 6.  Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata
 alle   imprese   che,  nell'anno  precedente  a  quello  di
 presentazione    della    domanda    per   l'accesso   alle
 agevolazioni,  presentano  un  fatturato  non superiore a 5
 miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
 quelle  impegnate  in progetti di particolare rilevanza per
 la  diffusione  della lettura in Italia o per la diffusione
 di  prodotti  editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
 tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
 riaffluisce  al Fondo per essere destinata ad interventi in
 favore delle altre imprese.
 7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata
 ai  progetti  volti  a  sostenere  spese  di  gestione o di
 esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative
 di giornalisti o di poligrafici.
 8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
 presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
 progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
 di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
 indicate  nel  primo  comma  dell'art.  16  del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  9 novembre  1976,  n.  902,
 nonche'  le  spese previste per il fabbisogno annuale delle
 scorte  in  misura  non  superiore  al  40  per cento degli
 investimenti  fissi  ammessi  al finanziamento. La predetta
 percentuale  del  90  per cento e' elevata al 100 per cento
 per  le  cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
 1981, n. 416, e successive modificazioni.
 9.  I  contributi  in conto interessi possono essere
 concessi  anche alle imprese editrici dei giornali italiani
 all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
 416,  e  successive  modificazioni, per progetti realizzati
 con  il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
 dell'attivita'   bancaria   aventi   sede   in   uno  Stato
 appartenente all'Unione europea.
 10.  L'ammontare  del  contributo  e' pari al 50 per
 cento  degli  interessi  sull'importo ammesso al contributo
 medesimo,  calcolati  al  tasso  di riferimento fissato con
 decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
 programmazione  economica. Il tasso di interesse e le altre
 condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
 finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
 11.  In  aggiunta  alle risorse di cui al comma 2, a
 decorrere   dall'anno   2001   e  fino  all'anno  2003,  e'
 autorizzata  la  spesa  di  lire  7,9 miliardi per il primo
 anno,  di  lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
 18,7 miliardi per il terzo anno.
 12.  Ai  contributi  di  cui  al  presente articolo,
 erogati  secondo  le  procedure  di cui agli articoli 6 e 7
 della  presente  legge, si applicano le disposizioni di cui
 agli   articoli 8  e  9,  commi  da  1  a  5,  del  decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 13.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
 comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
 modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
 culturali,   sono   dettate  disposizioni  attuative  della
 presente   legge.   Sono  in  particolare  disciplinati  le
 modalita'  ed i termini di presentazione o di rigetto delle
 domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
 condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
 delle  spese  inerenti  ai  progetti,  gli adempimenti ed i
 termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
 funzionamento  del  Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
 il  procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
 verifica  finale  della  corrispondenza  degli investimenti
 effettuati  al  progetto,  della loro congruita' economica,
 nonche'   dell'inerenza   degli  investimenti  stessi  alle
 finalita' del progetto.
 14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione
 dei  contributi  di  cui agli articoli 6 e 7 della presente
 legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
 decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri.
 15.  Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7,
 a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del
 bilancio  dello  Stato per essere successivamente assegnate
 al  Fondo.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
 propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della legge
 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia
 di finanza):
 "Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo
 della  guardia  di  finanza  sono  stabiliti in conformita'
 della tabella allegata alla presente legge.
 Il  numero  degli  ufficiali  di  complemento che e'
 consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato
 annualmente con la legge di approvazione del bilancio.".
 - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della
 legge   1 dicembre   1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
 realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
 l'adeguamento  alle esigenze operative delle infrastrutture
 del Corpo della Guardia di finanza):
 "4.  Nello  stato  di previsione del Ministero delle
 finanze,  rubrica 6,  Corpo  della  Guardia  di finanza, e'
 istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a disposizione per
 sopperire  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli dello
 stato  di  previsione medesimo indicati in apposita tabella
 da approvarsi con legge di bilancio.".
 - Si  riporta  il  titolo  del  regio  decreto-legge
 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre
 1928,  n.  3474:  "Amministrazione autonoma dei monopoli di
 Stato".  (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 14 dicembre
 1927, n. 288).
 - Il   del   Capo   II  del  Titolo  V  del  decreto
 legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge  15 marzo  1997, n. 59); reca: "Riforma del Ministero
 delle finanze e dell'amministrazione fiscale".
 - Si  riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo
 3 luglio  2003,  n.  173:  "Riorganizzazione  del Ministero
 dell'economia  e  delle finanze e delle agenzie fiscali", a
 norma  dell'art.  1  della  legge  6 luglio  2002,  n. 137.
 (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14 luglio 2003, n.
 161).
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  86  del decreto
 legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   e   successive
 modificazioni   (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
 amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
 locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
 n. 59):
 "Art.  86  (Gestione  del demanio idrico). - 1. Alla
 gestione  dei beni del demanio idrico provvedono le regioni
 e gli enti locali competenti per territorio.
 2.    I   proventi   dei   canoni   ricavati   dalla
 utilizzazione  del  demanio  idrico  sono  introitati dalla
 regione.
 3.
 - Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 39 del
 decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
 dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
 revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
 detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
 regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
 dei tributi locali):
 "Art.   39   (Ripartizione   del   Fondo   sanitario
 nazionale).  -  1.  Il  CIPE su proposta del Ministro della
 sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delibera
 annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
 titolo   di   acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
 nazionale  di  parte  corrente,  tenuto  conto dell'importo
 complessivo    presunto    del   gettito   dell'addizionale
 all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
 all'art.   50   e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
 regionale  sulle  attivita' produttive, di cui all'art. 38,
 comma  1,  stimati  per  ciascuna  regione.  Il CIPE con le
 predette  modalita'  provvede  entro  il  mese  di febbraio
 dell'anno  successivo all'assegnazione definitiva in favore
 delle  regioni  delle  quote del Fondo sanitario nazionale,
 parte   corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.  Il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
 compensazioni  a  valere  sulle  quote  del Fondo sanitario
 nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.".
 - Si  riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo
 5 giugno  1998, n. 204: "Disposizioni per il coordinamento,
 la programmazione e la valutazione della politica nazionale
 relativa  alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma
 dell'art.  11,  comma  1,  lettera d), della legge 15 marzo
 1997, n. 59" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio
 1998, n. 151.).
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del gia' citato
 decreto-legge n. 269 del 2003:
 "Art.  5  (Trasformazione  della  Cassa  depositi  e
 prestiti  in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e
 prestiti  e'  trasformata  in  societa'  per  azioni con la
 denominazione  di  "Cassa  depositi e prestiti societa' per
 azioni"   (CDP   S.p.a.),  con  effetto  dalla  data  della
 pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del  decreto
 ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.a., salvo quanto
 previsto  dal  comma  3,  subentra  nei  rapporti  attivi e
 passivi  e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
 trasformazione.
 2.  Le  azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo
 Stato,  che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai sensi
 dell'art.  24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
 30 luglio  1999,  n.  300; non si applicano le disposizioni
 dell'art.  2362  del  codice  civile.  Le fondazioni di cui
 all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e
 altri  soggetti  pubblici  o privati possono detenere quote
 complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
 3.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
 finanze  di  natura non regolamentare, da emanare entro due
 mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
 sono determinati:
 a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
 Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
 sono  trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
 e  quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a.
 di cui al comma 8;
 b) i  beni  e  le  partecipazioni societarie dello
 Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a.
 e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
 in  deroga  alla  normativa  vigente.  I relativi valori di
 trasferimento  e di iscrizione in bilancio sono determinati
 sulla  scorta  della relazione giurata di stima prodotta da
 uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
 professionale  nominati dal Ministero, anche in deroga agli
 articoli da  2342  a  2345del  codice civile ed all'art. 24
 della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
 decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
 trasferimenti e conferimenti;
 c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
 d) il  capitale sociale della CDP S.p.a., comunque
 in  misura  non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
 depositi  e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio di
 esercizio approvato.
 4.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri,  di  natura  non  regolamentare,  su proposta del
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' approvato lo
 statuto  della  CDP S.p.a. e sono nominati i componenti del
 consiglio  di  amministrazione e del collegio sindacale per
 il  primo  periodo  di  durata  in  carica.  Per tale primo
 periodo  restano  in  carica  i componenti del collegio dei
 revisori  indicati  ai sensi e per gli effetti dell'art. 10
 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
 allo  statuto  della  CDP S.p.a. e le nomine dei componenti
 degli   organi   sociali  per  i  successivi  periodi  sono
 deliberate a norma del codice civile.
 5.  Il  primo  esercizio sociale della CDP S.p.a. si
 chiude al 31 dicembre 2004.
 6.  Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del
 Titolo  V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
 creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,
 n.  385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco
 speciale   di   cui   all'art.  107  del  medesimo  decreto
 legislativo,   tenendo   presenti  le  caratteristiche  del
 soggetto  vigilato  e la speciale disciplina della gestione
 separata di cui al comma 8.
 7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
 a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
 pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
 fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
 postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
 garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
 italiane  S.p.a.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
 provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
 finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
 possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
 b) le  opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
 destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
 bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
 titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
 operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
 preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
 fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
 istituzionali.
 8.  La  CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le
 attivita',   strumentali,   connesse   e   accessorie;  per
 l'attuazione  di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
 CDP  S.p.a.  istituisce  un  sistema  separato ai soli fini
 contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
 criteri  di  trasparenza  e di salvaguardia dell'equilibrio
 economico.   Sono   assegnate  alla  gestione  separata  le
 partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
 e  accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
 in  favore  dei  soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
 decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
 di  razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
 detenute  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  alla data di
 trasformazione in societa' per azioni.
 9.  Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta
 il  potere  di  indirizzo della gestione separata di cui al
 comma  8.  E'  confermata,  per  la  gestione  separata, la
 Commissione  di  vigilanza  prevista  dall'art. 3 del regio
 decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
 10. Per l'amministrazione della gestione separata di
 cui  al  comma 8  il consiglio di amministrazione della CDP
 S.p.a.   e'   integrato   dai   membri,   con  funzioni  di
 amministratore,  indicati  alle  lettere  c),  d) ed f) del
 primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
 11.  Per  l'attivita' della gestione separata di cui
 al  comma  8  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
 determina con propri decreti di natura non regolamentare:
 a) i  criteri  per la definizione delle condizioni
 generali  ed  economiche dei libretti di risparmio postale,
 dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
 e   delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti  dalla
 garanzia dello Stato;
 b) i  criteri  per la definizione delle condizioni
 generali  ed  economiche  degli  impieghi, nel rispetto dei
 principi  di  accessibilita',  uniformita'  di trattamento,
 predeterminazione e non discriminazione;
 c) le    norme    in   materia   di   trasparenza,
 pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche;
 d) i  criteri  di  gestione  delle  partecipazioni
 assegnate ai sensi del comma 3.
 12.  Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma
 11  la  CDP  S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto
 della  gestione  separata  di  cui  al  comma  8 secondo le
 disposizioni  vigenti  alla  data  di  trasformazione della
 Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa'  per  azioni.  I
 rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
 alla  data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma
 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati
 e  dalle  norme legislative e regolamentari vigenti in data
 anteriore.  Per  quanto non disciplinato dai decreti di cui
 al  comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in
 quanto   compatibile.  Le  attribuzioni  del  consiglio  di
 amministrazione   e  del  direttore  generale  della  Cassa
 depositi  e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione sono
 esercitate,     rispettivamente,     dal    consiglio    di
 amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
 delegato della CDP S.p.a.
 13. All'attivita' di impiego della gestione separata
 di  cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
 piu'  favorevoli  previste per la Cassa depositi e prestiti
 anteriori  alla  trasformazione, inclusa la disposizione di
 cui   all'art.   204,  comma  2,  del  decreto  legislativo
 18 agosto 2000, n. 267.
 14.  La gestione separata di cui al comma 8 subentra
 nei  rapporti  attivi  e passivi e conserva i diritti e gli
 obblighi  sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione dei
 crediti  effettuata  ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 15 giugno 2002, n. 112.
 15.  La  gestione  separata  di  cui al comma 8 puo'
 avvalersi  dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi dell'art.
 43  del  testo  unico  delle leggi e delle norme giuridiche
 sulla  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato e
 sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
 regio   decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611  e  successive
 modificazioni.
 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
 base  di  apposita  relazione  presentata dalla CDP S.p.a.,
 riferisce  annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
 e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a.
 17.  Il  controllo  della  Corte dei conti si svolge
 sulla  CDP  S.p.a.  con  le modalita' previste dall'art. 12
 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
 18.  La  CDP  S.p.a.  puo'  destinare  propri beni e
 rapporti  giuridici  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
 portatori  di  titoli  da  essa  emessi e di altri soggetti
 finanziatori.  A  tal  fine  la  CDP S.p.a. adotta apposita
 deliberazione  contenente  l'esatta  descrizione dei beni e
 dei  rapporti  giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui
 vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata, dei diritti ad
 essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
 disporre,  integrare  e  sostituire elementi del patrimonio
 destinato.  La  deliberazione  e'  depositata  e iscritta a
 norma  dell'art.  2436  del  codice  civile.  Dalla data di
 deposito  della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
 individuati     sono     destinati     esclusivamente    al
 soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
 destinazione   e'  effettuata  e  costituiscono  patrimonio
 separato  a  tutti gli effetti da quello della CDP S.p.a. e
 dagli   altri   patrimoni   destinati.   Fino  al  completo
 soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
 destinazione  e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui
 frutti  e  proventi  da  esso derivanti sono ammesse azioni
 soltanto  a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
 deliberazione  di  destinazione  del patrimonio non dispone
 diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
 a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.a.
 risponde  esclusivamente  nei limiti del patrimonio ad essi
 destinato  e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in
 ogni  caso  la  responsabilita' illimitata della CDP S.p.a.
 per  le  obbligazioni  derivanti  da  fatto  illecito.  Con
 riferimento  a  ciascun  patrimonio  separato la CDP S.p.a.
 tiene  separatamente  i  libri  e  le  scritture  contabili
 prescritti   dagli  articoli 2214  e  seguenti  del  codice
 civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
 procedure  di  cui al Titolo IV del testo unico delle leggi
 in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
 legislativo  1 settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura
 concorsuale  applicabile,  i  contratti  relativi a ciascun
 patrimonio  destinato  continuano  ad  avere  esecuzione  e
 continuano   ad  applicarsi  le  previsioni  contenute  nel
 presente  comma.  Gli  organi della procedura provvedono al
 tempestivo  pagamento  delle  passivita' al cui servizio il
 patrimonio  e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo
 le  scadenze  e  gli  altri  termini  previsti nei relativi
 contratti  preesistenti. Gli organi della procedura possono
 trasferire  o  affidare  in  gestione  a  banche i beni e i
 rapporti   giuridici   ricompresi   in  ciascun  patrimonio
 destinato e le relative passivita'.
 19.  Alla  scadenza,  anche anticipata per qualsiasi
 motivo,  del  contratto di servizio ovvero del rapporto con
 il  quale  e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
 gestione  delle  opere,  degli impianti, delle reti e delle
 dotazioni  destinati  alla fornitura di servizi pubblici in
 relazione  ai  quali  e' intervenuto il finanziamento della
 CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
 di  credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
 destinati  prioritariamente  al soddisfacimento dei crediti
 della  CDP  S.p.a.  e  degli  altri  finanziatori di cui al
 presente  comma,  sono  indisponibili da parte del soggetto
 uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
 crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
 creditori   diversi   dalla   CDP   S.p.a.  e  dagli  altri
 finanziatori  di  cui  al presente comma. Il nuovo soggetto
 gestore  assume, senza liberazione del debitore originario,
 l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e
 degli  altri  finanziatori di cui al presente comma. L'ente
 affidante  e,  se  prevista, la societa' proprietaria delle
 opere,   degli  impianti,  delle  reti  e  delle  dotazioni
 garantiscono    in    solido   il   debito   residuo   fino
 all'individuazione  del  nuovo  soggetto  gestore. Anche ai
 finanziamenti  concessi  dalla  CDP  S.p.a. si applicano le
 disposizioni  di  cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
 unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
 al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
 20.   Salvo   le  deleghe  previste  dallo  statuto,
 l'organo   amministrativo  della  CDP  S.p.a.  delibera  le
 operazioni  di  raccolta  di  fondi con obbligo di rimborso
 sotto  qualsiasi  forma.  Ad  esse  non si applicano, fermo
 restando  quanto  previsto dalla lettera b) del comma 7 del
 presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra
 il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico
 delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
 quantitativi   alla   raccolta   previsti  dalla  normativa
 vigente;  non trovano altresi' applicazione gli articoli da
 2410  a  2420  del codice civile. Per ciascuna emissione di
 titoli  puo'  essere  nominato un rappresentante comune dei
 portatori  dei  titoli, il quale ne cura gli interessi e in
 loro  rappresentanza  esclusiva esercita i poteri stabiliti
 in   sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni  delle
 condizioni dell'operazione.
 21.  Ai  decreti  ministeriali  emanati in base alle
 norme  contenute  nel  presente  articolo  si  applicano le
 disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  13, della legge
 14 gennaio 1994, n. 20.
 22.  La  pubblicazione del decreto di cui al comma 3
 nella  Gazzetta  Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
 materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
 normativa vigente.
 23.  Tutti  gli atti e le operazioni posti in essere
 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
 l'effettuazione  dei  trasferimenti e conferimenti previsti
 dal  presente  articolo sono esenti da imposizione fiscale,
 diretta e indiretta.
 24.   Tutti   gli  atti,  contratti,  trasferimenti,
 prestazioni   e  formalita'  relativi  alle  operazioni  di
 raccolta  e  di  impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
 dalla  gestione  separata  di  cui  al  comma  8, alla loro
 esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
 anche  reali  di  qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
 momento  prestate,  sono  esenti  dall'imposta di registro,
 dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
 e  da  ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche' ogni altro
 tributo  o  diritto.  Non  si applica la ritenuta di cui ai
 commi  2  e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
 altri  proventi  dei  conti correnti dedicati alla gestione
 separata di cui al comma 8.
 25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di
 qualsiasi  natura  e  di  qualsiasi durata emessi dalla CDP
 S.p.a.  sono  soggetti  al  regime dell'imposta sostitutiva
 delle  imposte  sui redditi nella misura del 12,50%, di cui
 al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
 26.   Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  alle
 dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della
 trasformazione   prosegue   con   la   CDP   S.p.a.  ed  e'
 disciplinato  dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
 che  regolano  il  rapporto  di  lavoro privato. Sono fatti
 salvi  i  diritti  quesiti  e gli effetti, per i dipendenti
 della  Cassa,  rivenienti  dalla originaria natura pubblica
 dell'ente  di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
 concorsi  pubblici  per i quali sia richiesta una specifica
 anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
 continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
 Cassa  depositi  e  prestiti  fino  alla stipulazione di un
 nuovo  contratto.  In  sede di prima applicazione, non puo'
 essere  attribuito  al  predetto  personale  un trattamento
 economico  meno favorevole di quello spettante alla data di
 entrata  in  vigore  del presente decreto. Per il personale
 gia'  dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
 richiesta,  entro  sessanta  giorni dalla trasformazione si
 attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
 di  mobilita',  con  collocamento  prioritario al Ministero
 dell'economia  e  delle finanze. Il personale trasferito e'
 inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
 secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
 della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 agosto 1986 e
 successive   modificazioni,  nella  corrispondente  area  e
 posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
 precedenti   servizi   prestati   presso   altre  pubbliche
 amministrazioni,  se  superiore.  Al personale trasferito o
 reinquadrato  nelle  pubbliche amministrazioni ai sensi del
 presente   comma   e'  riconosciuto  un  assegno  personale
 pensionabile,   riassorbibile   con   qualsiasi  successivo
 miglioramento,  pari  alla  differenza  tra la retribuzione
 globale  percepibile  al momento della trasformazione, come
 definita  dal  vigente  CCNL, e quella spettante in base al
 nuovo   inquadramento;   le   indennita'  spettanti  presso
 l'amministrazione  di  destinazione  sono corrisposte nella
 misura   eventualmente  eccedente  l'importo  del  predetto
 assegno  personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
 il   personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi  e
 prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
 con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
 delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le modalita' e i
 termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
 dirigente   della   Cassa   depositi   e  prestiti  per  il
 quadriennio  normativo  1998-2001. I dipendenti in servizio
 all'atto   della   trasformazione   mantengono   il  regime
 pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
 buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
 pubbliche  amministrazioni.  Entro  sei  mesi dalla data di
 trasformazione,  i  predetti dipendenti possono esercitare,
 con  applicazione  dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
 n.  29,  opzione per il regime pensionistico applicabile ai
 dipendenti  assunti in data successiva alla trasformazione,
 i   quali   sono  iscritti  all'assicurazione  obbligatoria
 gestita  dall'I.N.P.S.  e  hanno  diritto al trattamento di
 fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.".
 -  Si riporta il testo dell'art. 127 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309, e
 successive   modificazioni  (testo  unico  delle  leggi  in
 materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
 psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
 stati di tossicodipendenza):
 "Art.  127  (Legge  26 giugno 1990, n. 162, art. 32,
 commi  1 e 2). - Fondo nazionale di intervento per la lotta
 alla   droga).   -  1.  Il  decreto  del  Ministro  per  la
 solidarieta'  sociale  di  cui all'art. 59, comma 46, della
 legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
 Fondo  per  le  politiche  sociali,  individua, nell'ambito
 della  quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
 la  lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
 dei  progetti  triennali  finalizzati alla prevenzione e al
 recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza
 correlata,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal presente
 articolo.  Le  dotazioni  del Fondo nazionale di intervento
 per  la  lotta alla droga individuate ai sensi del presente
 comma  non  possono  essere  inferiori  a  quelle dell'anno
 precedente,   salvo   in   presenza   di   dati  statistici
 inequivocabili     che     documentino    la    diminuzione
 dell'incidenza della tossicodipendenza.
 2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
 lotta  alla  droga  di  cui  al comma 1 e' ripartita tra le
 regioni   in   misura  pari  al  75  per  cento  delle  sue
 disponibilita'.  Alla  ripartizione si provvede annualmente
 con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
 conto,  per  ciascuna  regione, del numero degli abitanti e
 della  diffusione  delle  tossicodipendenze, sulla base dei
 dati   raccolti   dall'Osservatorio  permanente,  ai  sensi
 dell'art. 1, comma 7.
 3.  Le  province,  i  comuni  e  i loro consorzi, le
 comunita'  montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
 enti  di  cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
 volontariato  di  cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
 cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
 della  legge  8 novembre  1991,  n.  381,  e loro consorzi,
 possono  presentare  alle regioni progetti finalizzati alla
 prevenzione   e   al  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
 dall'alcoldipendenza    correlata    e   al   reinserimento
 lavorativo  dei  tossicodipendenti,  da finanziare a valere
 sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
 nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
 4.  Le  regioni,  sentiti  gli enti locali, ai sensi
 dell'art.  3,  comma  6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
 nonche'   le   organizzazioni  rappresentative  degli  enti
 ausiliari,  delle  organizzazioni  del volontariato e delle
 cooperative   sociali  che  operano  sul  territorio,  come
 previsto  dall'atto  di indirizzo e coordinamento di cui al
 comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
 criteri  e  i  termini  per la presentazione delle domande,
 nonche'  la  procedura per la erogazione dei finanziamenti,
 dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
 assegnati  e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
 degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
 progetti  volti  alla  riduzione  del danno nei quali siano
 utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le regioni provvedono
 altresi'  ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per la
 solidarieta'  sociale  sugli interventi realizzati ai sensi
 del  presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
 131.
 5.  Il  25  per cento delle disponibilita' del Fondo
 nazionale  di  cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
 dei  progetti  finalizzati  alla  prevenzione e al recupero
 dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza correlata
 promossi  e  coordinati  dalla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, d'intesa
 con  i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
 difesa,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita' e del
 lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
 sensi del presente comma sono finalizzati:
 a) alla  promozione  di  programmi sperimentali di
 prevenzione sul territorio nazionale;
 b) alla    realizzazione    di    iniziative    di
 razionalizzazione   dei   sistemi   di   rilevazione  e  di
 valutazione dei dati;
 c) alla  elaborazione di efficaci collegamenti con
 le iniziative assunte dall'Unione europea;
 d) allo  sviluppo  di iniziative di informazione e
 di sensibilizzazione;
 e) alla  formazione  del  personale nei settori di
 specifica competenza;
 f) alla  realizzazione  di programmi di educazione
 alla salute;
 g) al  trasferimento  dei dati tra amministrazioni
 centrali e locali.
 6.  Per  la  valutazione  e  la verifica delle spese
 connesse  ai  progetti  di  cui  al  comma 5 possono essere
 disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
 e  6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
 successive modificazioni.
 7.  Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato
 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
 solidarieta'   sociale,  previo  parere  delle  commissioni
 parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
 cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281,  e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
 di  cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
 la  valutazione  e  il finanziamento dei progetti di cui al
 comma   3.  Tali  criteri  devono  rispettare  le  seguenti
 finalita':
 a) realizzazione   di   progetti   integrati   sul
 territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
 compresi  quelli  volti  alla  riduzione  del danno purche'
 finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
 b) promozione  di progetti personalizzati adeguati
 al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
 c) diffusione  sul territorio di servizi sociali e
 sanitari  di  primo intervento, come le unita' di strada, i
 servizi  a  bassa  soglia  ed  i servizi di consulenza e di
 orientamento telefonico;
 d) individuazione  di  indicatori  per la verifica
 della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
 recupero dei tossicodipendenti;
 e) in  particolare,  trasferimento  dei  dati  tra
 assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
 di   ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici  e
 amministrazioni centrali;
 f) trasferimento  e  trasmissione  dei  dati tra i
 soggetti  che operano nel settore della tossicodipendenza a
 livello regionale;
 g) realizzazione  coordinata  di  programmi  e  di
 progetti  sulle  tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza
 correlata,   orientati   alla   strutturazione  di  sistemi
 territoriali di intervento a rete;
 h) educazione alla salute.
 8.  I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma
 7  non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
 stupefacenti  incluse  nelle tabelle I e II di cui all'art.
 14   e   delle   sostanze  non  inserite  nella  farmacopea
 ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
 progetti  e  ai  servizi  interamente gestiti dalle aziende
 unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
 la  durata  del  trattamento abbiano la esclusiva finalita'
 clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti  a successivi
 programmi riabilitativi.
 9.  Il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  il
 Ministro  per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
 competenti   commissioni  parlamentari,  l'elaborazione  di
 linee  guida  per la verifica dei progetti di riduzione del
 danno di cui al comma 7, lettera a).
 10.  Qualora  le  regioni  non  provvedano  entro la
 chiusura   di   ciascun  anno  finanziario  ad  adottare  i
 provvedimenti  di  cui  al  comma 4 e all'impegno contabile
 delle  quote  del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse
 assegnate,  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 5
 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 11.  Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
 dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
 di  supporto  tecnico-scientifico  al Comitato nazionale di
 coordinamento  per  l'azione  antidroga,  e' istituita, con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, una
 commissione  presieduta  da  un  esperto  o da un dirigente
 generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
 e  composta  da  nove esperti nei campi della prevenzione e
 del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
 sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
 psicologico,     sociale,    sociologico,    riabilitativo,
 pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
 segreteria  della  commissione  e'  preposto un funzionario
 della  carriera  direttiva  dei  ruoli della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri.
 Gli  oneri  per  il  funzionamento della commissione
 sono valutati in lire 200 milioni annue.
 12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
 nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga sono
 disciplinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri.  L'attuazione  amministrativa delle decisioni del
 Comitato  e'  coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  -  Dipartimento per gli affari sociali attraverso
 un'apposita   conferenza   dei   dirigenti  generali  delle
 amministrazioni  interessate,  disciplinata con il medesimo
 decreto.".
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6-bis del decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  (Ordinamento della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
 della  legge  15 marzo 1997, n. 59) introdotto dall'art. 3,
 comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
 "6-bis  (Dipartimento  nazionale  per  le  politiche
 antidroga).  -  1.  Il  coordinamento  delle  politiche per
 prevenire,  monitorare  e  contrastare il diffondersi delle
 tossicodipendenze,  e  delle alcooldipendenze correlate, di
 cui  al  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina
 degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
 e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza,
 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
 1990,  n.  309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al
 quale  sono  trasferite le risorse finanziarie, strumentali
 ed  umane  connesse  allo svolgimento delle competenze gia'
 attribuite  al  Dipartimento  per  le  politiche  sociali e
 previdenziali  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
 sociali  di  cui  all'art.  10,  comma  4,  comprese quelle
 previste  dall'art.  127  del  citato testo unico di cui al
 decreto  del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
 successive modificazioni.
 2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le
 cooperative  sociali  di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
 381,  le  comunita'  terapeutiche e i centri di accoglienza
 operanti   nel   campo   della   prevenzione,   recupero  e
 reinserimento   sociale  dei  tossicodipendenti;  raccoglie
 informazioni   e  documentazione  sulle  tossicodipendenze,
 definendo  e aggiornando le metodologie per la rilevazione,
 l'elaborazione,   la   valutazione   e   il   trasferimento
 all'esterno  delle  informazioni  sulle  tossicodipendenze.
 Esso  opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di
 coordinamento  per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del
 citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  309  del  1990, e successive modificazioni,
 ferme   restando   le   competenze   attribuite   ad  altre
 amministrazioni  pubbliche  in  materia  di  prevenzione  e
 contrasto  alla  droga  e  recupero  delle  persone  dedite
 all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
 3.   Entro   il   30 aprile   di   ciascun  anno  il
 Dipartimento   trasmette   al   Parlamento   una  relazione
 dettagliata  sugli  interventi effettuati in attuazione del
 presente  articolo, con particolare riferimento alle azioni
 di  contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura
 e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza,
 contenente  altresi' l'elenco delle associazioni, comunita'
 terapeutiche  e centri di accoglienza, ritenuti validamente
 idonei  alle  loro  funzioni  statutarie  da  una  apposita
 Commissione  istituita,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a
 carico  del  bilancio  dello  Stato,  dal Dipartimento, che
 collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso.".
 - Si riporta il titolo della legge 31 dicembre 1998,
 n.  476:  "Ratifica  ed esecuzione della Convenzione per la
 tutela  dei minori e la cooperazione in materia di adozione
 internazionale,  fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
 alla  legge  4 maggio  1983,  n.  184."  (Pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1999, n. 8).
 - Si  riporta  il testo dell'art. 29 del gia' citato
 decreto-legge n. 269 del 2003:
 "Art.  29  (Cessione  di  immobili adibiti ad uffici
 pubblici).  -  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi
 di  finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la
 dismissione  di  beni immobili dello Stato, in funzione del
 patto   di   stabilita'   e   crescita,  si  provvede  alla
 alienazione  di tali immobili con prioritario riferimento a
 quelli  per i quali sia stato gia' determinato il valore di
 mercato.  L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
 dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di
 concerto   con   i   Ministeri  interessati,  a  vendere  a
 trattativa  privata, anche in blocco, beni immobili adibiti
 o  comunque  destinati  ad uffici pubblici non assoggettati
 alle  disposizioni  in  materia  di  tutela  del patrimonio
 culturale  dettato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
 n.  490,  ovvero  per  i  quali sia stato accertato, con le
 modalita'  indicate  nell'art.  27  del  presente  decreto,
 l'inesistenza   dell'interesse  culturale.  La  vendita  fa
 venire  meno  l'uso  governativo,  ovvero  l'uso pubblico e
 l'eventuale   diritto   di  prelazione  spettante  ad  enti
 pubblici  anche  in  caso  di  rivendita.  Si  applicano le
 disposizioni  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  17
 dell'art.  3  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
 2001,  n.  410,  nonche' al primo ed al secondo periodo del
 comma  18  del  medesimo art. 3. Per l'anno 2004, una quota
 delle  entrate  rivenienti  dalla vendita degli immobili di
 cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro,
 e'   iscritta  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze  in  apposito  fondo,  per
 provvedere  alla  spesa  per  i  canoni  di locazione degli
 immobili  stessi.  Una  quota,  stabilita  con  decreto del
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze, delle risorse di
 cui  agli  articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge
 18 febbraio   1999,   n.   28,  non  impegnate  al  termine
 dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata del
 bilancio  dello  Stato  per essere riassegnata, con decreto
 del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui
 al  precedente  periodo, ai sensi del regolamento di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
 n.  469.  Resta  fermo  che  le risorse di cui all'art. 29,
 comma  4,  della  legge  n. 28 del 1999, affidate al citato
 fondo  sono  destinate alla spesa per i canoni di locazione
 di  immobili  per  il  Corpo  della  Guardia di finanza; la
 rimanente  parte  delle risorse stanziate per l'anno 2000 e
 non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 e'
 destinata   all'incremento   delle   dotazioni  finanziarie
 finalizzate  alla realizzazione del programma di interventi
 infrastrutturali  del  Corpo.  Il  fondo e' attribuito alle
 pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
 previsione    interessati    con   decreti   del   Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro
 competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
 tramite   l'Ufficio  centrale  di  bilancio  alle  relative
 Commissioni   parlamentari   e  alla  Corte  dei  conti.  A
 decorrere   dall'anno   2005,   l'importo   del   fondo  e'
 determinato  con la legge di bilancio. Agli immobili ceduti
 ai  sensi  del presente comma si applicano l'ultimo periodo
 dell'art.  2,  comma  6,  e  l'art.  4,  comma  2-ter,  del
 decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
 1-bis.    Alle   procedure   di   valorizzazione   e
 dismissione  previste  dai  commi  15  e 17 dell'art. 3 del
 decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  23 novembre  2001,  n.  410,
 nonche'  dai  commi  dal  3  al  5 dell'art. 80 della legge
 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  dall'art.  30 del presente
 decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui
 al  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
 n.  383,  e  dell'art.  81,  quarto  comma, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e
 successive  modificazioni.  Per  le  opere rientranti nelle
 procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  indicate nel
 primo   periodo   del   presente   comma,   ai   soli  fini
 dell'accertamento  di conformita' previsto dagli articoli 2
 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
 della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici
 pubblici  e'  equiparata alla destinazione, contenuta negli
 strumenti   urbanistici   e  nei  regolamenti  edilizi,  ad
 attivita'  direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta
 ferma,  per quanto attiene al contributo di costruzione, la
 disciplina  contenuta  nella  sezione  II  del  capo II del
 titolo  II della parte I del testo unico delle disposizioni
 legislative  e regolamentari in materia edilizia, di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
 380 .".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. (Stato di previsione del   Ministero  delle  attivita'  produttive  e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
 2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati con imputazione alle unita'   previsionali  di  base  "Restituzione  di  finanziamenti"  e "Rimborso  di  anticipazioni  e riscossione di crediti" di pertinenza del  centro  di  responsabilita'  "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata  sono correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello  specifico  fondo  nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fonda  investimenti  -  incentivi  alle  imprese"  (investimenti) di pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, in connessione al  rimborso  dei  mutuiconcessi  a  carico  del  Fondo  rotativo per l'innovazione tecnologica.
 3.  Per  l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2005.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno finanziario  2005  delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  nello stato di previsione del Ministero  delle  attivita'  produttive  per l'anno finanziario 2005, delle   somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in relazione  all'articolo  2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421,  nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
 6.  Le  somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9 ottobre 1993, n. 410, convertito  dalla legge 1.0 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti  a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, allo stato di previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno finanziario  2005,  in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente  riordino  del  settore  energetico,  nonche'  delega  al Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di energia.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge
 5 marzo   1990,   n.  46  (Norme  per  la  sicurezza  degli
 impianti):
 "Art.  8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
 tecnica).  -  1. Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
 annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
 contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
 ricerca  di  cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge
 30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con modificazioni,
 dalla   legge   12 agosto   1982,   n.  597,  e'  destinato
 all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui all'art. 7
 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
 2.   La   somma   di   cui  al  comma  1,  calcolata
 sull'ammontare  del contributo versato dall'INAIL nel corso
 dell'anno  precedente,  e'  iscritta  a carico del capitolo
 3030,  dello  stato di previsione della spesa del Ministero
 dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
 1990   e  a  carico  delle  proiezioni  del  corrispondente
 capitolo per gli anni seguenti.".
 - Si riporta il titolo della legge 17 febbraio 1992,
 n.  166:  "Istituzione  e funzionamento del ruolo nazionale
 dei  periti  assicurativi per l'accertamento e la stima dei
 danni  ai  veicoli  a  motore  ed  ai natanti soggetti alla
 disciplina   della   legge   24 dicembre  1969,  n.  990.".
 (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n.
 48).
 - Si  riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
 legge   28 dicembre   1991,   n.  421  (Rifinanziamento  di
 interventi in campo economico):
 "3.  Le  somme  impegnate  per  la  concessione  dei
 contributi  alle societa' consortili che realizzano mercati
 agroalimentari  all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio
 1986,  n.  41, e successive modificazioni, e non liquidate,
 sono  riassegnate  per  le  stesse  finalita' allo stato di
 previsione  della  spesa  del Ministero dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato.".
 - Si  riporta il testo del comma 5 dell'art. 9 della
 legge  9 gennaio  1991,  n.  10 (Norme per l'attuazione del
 Piano  energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale
 dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle
 fonti rinnovabili di energia):
 "5.  I  fondi  assegnati alle singole regioni e alle
 province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   sono
 improrogabilmente   impegnati  mediante  appositi  atti  di
 concessione  dei  contributi  entro centoventi giorni dalla
 ripartizione  dei  fondi.  I  fondi residui, per i quali le
 regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano non
 hanno  fornito  la  documentazione  relativa  agli  atti di
 impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
 dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
 dell'artigianato  con  proprio  provvedimento ad iniziative
 inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
 di  Bolzano  sulla  base  delle percentuali di ripartizione
 gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.".
 - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
 9 ottobre  1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
 1993,    n.    513    (Interventi    urgenti   a   sostegno
 dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
 "Art.1.  -  1. La Societa' di promozione industriale
 (SPI),  previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
 del  commercio  e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
 destinati  alle  iniziative rientranti nei programmi di cui
 all'art.  5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989,
 n.   120,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 15 maggio  1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
 i  fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal
 decreto-legge  28 dicembre  1989,  n.  415, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 38, ed
 assegnati  alla  SPI  ai  sensi  della  delibera  CIPI  del
 3 agosto   1993,  per  erogare  direttamente  contributi  e
 finanziamenti  anche  per  iniziative  nelle  aree  del Sud
 indicate  dal  citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
 nonche'  per  assumere  partecipazioni  di  minoranza nelle
 iniziative  di  promozione  industriale in tutte le aree di
 intervento,  ferma  restando  la destinazione dei fondi per
 area  gia'  definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
 operativi  della  SPI,  da sottoporre per l'approvazione al
 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
 devono   essere   indicati,  per  ciascuna  iniziativa,  la
 tipologia  ed il livello degli interventi proposti, in ogni
 caso  entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
 6  del  richiamato  decreto-legge  1° aprile  1989, n. 120,
 nonche'  l'entita'  degli  oneri di istruttoria e controllo
 complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le  medesime
 finalita',  la  SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
 che  si  renderanno  disponibili per lo scopo, ivi comprese
 quelle     eventualmente    derivanti    da    revoche    o
 riprogrammazione  di  interventi di cui alla legge 1° marzo
 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.".
 - Si  riporta  il titolo della legge 23 agosto 2004,
 n. 239: "Riordino del settore energetico, nonche' delega al
 Governo  per  il  riassetto  delle  disposizioni vigenti in
 materia  di  energia.  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 13 settembre 2004, n. 215).
 Note all'art. 4.
 -  Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514,
 reca:  "Norme  di  attuazione dello statuto speciale per la
 regione  Friuli-Venezia  Giulia  recanti delega di funzioni
 amministrative  alla  regione  in materia di collocamento e
 avviamento  al lavoro" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 4 ottobre 1996, n. 233).
 Note all'art. 6.
 -  Si  riporta il titolo della direttiva 77/486/CEE:
 "Direttiva  77/486/CEE  del  Consiglio, del 25 luglio 1977,
 relativa   alla   formazione   scolastica   dei  figli  dei
 lavoratori  migranti"  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. L 199 del 6 agosto 1977, pag. 0032 - 0033).
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della legge
 6 febbraio   1985,   n.   15  (Disciplina  delle  spese  da
 effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):
 "Art.  5. - Presso  sedi all'estero, da individuarsi
 con  decreto  del  Ministro degli affari esteri di concerto
 con  il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti
 valuta Tesoro.
 A  detti  conti affluiscono le entrate consolari, le
 eccedenze  sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
 indicazione  del  Ministero del tesoro, altre entrate dello
 Stato realizzate all'estero.
 Per  la gestione di detti fondi vengono aperti conti
 correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
 Le  ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
 Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
 della  riscossione  che  hanno effettuato detti versamenti,
 quietanze   liberatorie  da  allegarsi  a  discarico  delle
 rispettive contabilita'.
 I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
 vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
 dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
 corredate  dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
 al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
 ragioneria centrale.
 A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
 all'estero    ed    in   attesa   dell'accreditamento   dei
 finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente
 Direzione  generale  del Ministero degli affari esteri puo'
 autorizzare,    previa    comunicazione    al    competente
 Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
 finanze  e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso il
 Ministero    degli   affari   esteri,   le   rappresentanze
 diplomatiche  e  gli uffici consolari a prelevare somme dai
 rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
 esigenze delle sedi stesse.
 Ad   operazione   effettuata   viene   disposto   il
 versamento    all'entrata    del   controvalore   in   euro
 dell'importo   prelevato  seguendo  le  procedure  previste
 dall'art. 6 della presente leggi e dai decreti ministeriali
 6 agosto  2003  del Ministro dell'economia e delle finanze,
 pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 197 del 26 agosto
 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento
 di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 15 dicembre  2001,  n.  482. Dell'avvenuto versamento viene
 data  comunicazione,  a  cura  della  competente  Direzione
 generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
 del  tesoro  del  Ministero dell'economia e delle finanze e
 all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
 affari esteri.
 La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
 Stato,   compatibilmente   con  le  disposizioni  valutarie
 locali,   autorizza   il   trasferimento  in  Italia  delle
 disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
 valuta   Tesoro  per  il  successivo  versamento  del  loro
 controvalore in lire all'entrata dello Stato.".
 Note all'art. 7.
 Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del decreto-legge
 17 giugno  1996,  n. 321, recante "Disposizioni urgenti per
 le  attivita'  produttive",  convertito  con  modificazioni
 dalla legge 8 agosto 1996, n. 421:
 "Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). - 1. (omissis).
 2.  Allo  scopo  di  integrare  le  finalita'  e gli
 obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva
 aeronautica  e  spaziale  compatibile con la pianificazione
 strategica   pluriennale  dell'ASI,  il  Governo  assumera'
 provvedimenti  idonei  a  realizzare  una  migliore  e piu'
 efficiente   utilizzazione   delle   strutture  di  ricerca
 pubbliche  del  settore  aerospaziale.  Il  termine  di cui
 all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e'
 prorogato  fino  alla costituzione degli organi dell'ASI, e
 comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
 3.  La  parte  annuale  di risorse eventualmente non
 utilizzata  per gli anni 1994 e successivi per le finalita'
 di  cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al
 perseguimento  degli  obiettivi di cui alla legge 16 maggio
 1989,  n.  184,  ed  e'  corrisposta  con  i  criteri  e le
 modalita'  di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
 e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
 occorrenti variazioni di bilancio".
 Note all'art. 8.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della legge
 12 dicembre  1969, n. 1001 recante "Istituzione nello stato
 di  previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
 capitolo  con  un  fondo  a disposizione per sopperire alle
 eventuali    deficienze   di   alcuni   capitoli   relativi
 all'Amministrazione della pubblica sicurezza":
 "Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del
 Ministero  dell'interno  e'  istituito  un  capitolo con un
 fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
 deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
 indicati  in apposita tabella da approvarsi con la legge di
 bilancio.
 I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,  con la
 conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
 con  decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
 Corte dei conti.
 Per  l'anno  finanziario 1969 la dotazione del fondo
 e'  fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
 seguenti  riduzioni  degli  stanziamenti  dei sottoindicati
 capitoli   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
 Ministero dell'interno per l'anno stesso:
 Capitolo 1446.... L. 400.000.000
 "   1452.... " 300.000.000
 "   1459.... " 500.000.000
 "   1469.... " 300.000.000
 I   capitoli   a  favore  dei  quali  possono  farsi
 prelevamenti  dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
 sono indicati nell'annessa tabella".
 Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto
 1978,   n.   468,  recante  "Riforma  di  alcune  norme  di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio":
 "Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
 e  di  ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il pagamento dei residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
 degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
 provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
 caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
 soppresso];
 2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
 del  tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei capitoli di cui al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio".
 -  Si riportano i testi degli articoli 55 e 69 della
 legge  20 maggio  1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli
 enti  e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
 del clero cattolico in servizio nelle diocesi":
 "Art.  55. - Il  patrimonio  degli  ex economati dei
 benefici  vacanti  e dei fondi di religione di cui all'art.
 18  della  legge  27 maggio  1929, n. 848, del Fondo per il
 culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di
 Roma  e  delle  Aziende speciali di culto, denominate Fondo
 clero  veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
 gestione  grande  cartella, Azienda speciale di culto della
 Toscana,  Patrimonio  ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
 dal   1°   gennaio   1987   in   patrimonio  unico  con  la
 denominazione di Fondo edifici di culto.
 Il  Fondo  edifici  di  culto  succede  in  tutti  i
 rapporti  attivi  e passivi degli enti, aziende e patrimoni
 predetti".
 "Art.   69. - I  patrimoni  della  Basilica  di  San
 Francesco  di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro
 nel  palazzo  ex  reale  di  Palermo  e della chiesa di San
 Gottardo  annessa  al  palazzo  ex  reale  di  Milano  sono
 trasferiti,  con  i  relativi  oneri,  al  Fondo edifici di
 culto".
 Note all'art. 10.
 -  La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca "Istituzione
 dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
 conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
 istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
 trasporti  di  merci  su strada" (Pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200).
 -  Si  riporta il testo dell'art. 10 del regolamento
 di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 settembre 1994, n. 634:
 "Art.  10. - 1.  L'utenza  del  servizio e' concessa
 dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:
 a) cauzione  a  garanzia  degli obblighi derivanti
 dalla  convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui
 alla legge 10 giugno 1982, n. 348;
 b) canone  di  abbonamento  per ciascun anno della
 durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
 convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
 dodicesimi  quanti  sono i mesi intercorrenti fra quello di
 stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
 la convenzione e' computato nei dodicesimi;
 c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per
 le  informazioni  ricevute nel trimestre precedente in base
 alle  tariffe  unitarie  in  vigore  o  in  base  al  costo
 stabilito  per la fornitura di informazioni con particolari
 stati di aggregazione.
 2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
 a) quanto  alla  cauzione  in  un  importo  pari a
 quello  del  canone annuo di abbonamento in vigore all'atto
 della stipula della convenzione;
 b) quanto al canone annuo di abbonamento:
 b.1)  in  lire  1.500.000  per gli utenti di cui
 alla categoria A dell'art. 3;
 b.2)  in  lire  2.500.000  per gli utenti di cui
 alla categoria B dell'art. 3;
 c) quanto  al  costo  delle  singole  informazioni
 ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
 centro  elaborazione  dati,  in  lire  cinquecento per ogni
 informazione  ricevuta  utilizzando le apparecchiature ed i
 collegamenti  di  cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
 per    ogni    informazione    ricevuta    utilizzando   le
 apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
 dell'art.  6.  Il costo delle informazioni ricevute secondo
 stati  di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
 restando  il  contenuto  dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
 valutato  di  volta  in  volta dal direttore generale della
 M.C.T.C.
 3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma
 2   vengono   revisionati   in  relazione  alla  variazione
 accertata  dall'Istituto centrale di statistica dell'indice
 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
 verificatasi  nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
 dalle  revisioni  conservano  la medesima destinazione, dei
 canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
 presente articolo.
 4.  L'importo  dei canoni di cui al comma 2, lettera
 Ðb),  e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
 postale  intestato alla sezione della tesoreria provinciale
 dello  Stato  competente  per  territorio,  con imputazione
 all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
 entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
 corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
 con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
 dello  stato di previsione delle entrate del bilancio dello
 Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
 tesoro,  ai  pertinenti  capitoli dello stato di previsione
 della   spesa   del   Ministero   dei   trasporti  e  della
 navigazione.  Gli  attestati  dei  versamenti devono essere
 trasmessi  al centro elaborazione dati della motorizzazione
 civile.
 5.  Il versamento degli oneri di cui alle lettere a)
 e b) del comma 2 deve essere effettuato:
 a) la   prima   volta,   dopo   la  stipula  della
 convenzione  e  prima  dell'attivazione  del  collegamento.
 Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del
 centro  elaborazione  dati  della  M.C.T.C.,  dei  relativi
 attestati di versamento;
 b) per  ogni  anno  di  rinnovo della convenzione,
 entro  il  31 gennaio  dell'anno in corso, limitatamente al
 corrispettivo di cui alla lettera b).
 6.  Il  versamento  dei  corrispettivi  di  cui alla
 lettera  c)  del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
 trimestrale  e per intero entro trenta giorni dalla data di
 emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
 considerata   insoluta   a   tutti  gli  effetti.  Ciascuna
 comunicazione    riguarda    l'ammontare    relativo   alle
 informazioni ricevute nel trimestre precedente.
 7.  In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
 solo  pagamento,  il servizio viene sospeso con diritto del
 Ministero  dei  trasporti  e della navigazione di rivalersi
 sulla  cauzione.  In  caso  di  ripristino  del servizio la
 cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
 in  vigore.  Il  collegamento  e'  riattivato soltanto dopo
 l'effettuazione  dei  pagamenti di cui alle lettere b) e c)
 del comma 1.
 8.  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione,
 con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
 tesoro,  puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti
 di cui all'art. 3".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 del decreto
 legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante "Disposizioni
 per   disciplinare   la  trasformazione  progressiva  dello
 strumento  militare  in professionale, a norma dell'art. 3,
 comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331":
 "Art.  21 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
 ausiliari   di   ciascuna   Forza   armata,  dell'Arma  dei
 carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  i
 cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
 a) ufficiali  di  complemento in servizio di prima
 nomina  e  in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
 della normativa vigente, o del congedo;
 b) ufficiali  piloti  di  complemento reclutati ai
 sensi  dei  titoli  II e III della legge 19 maggio 1986, n.
 224;
 c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
 d) ufficiali delle forze di completamento.
 2.  Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
 alle  lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine di
 soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
 armate  connesse  alla carenza di professionalita' tecniche
 nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
 particolari esigenze operative.
 3.  Il  numero  massimo  delle  singole categorie di
 ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
 fissato  con  la  legge  di  bilancio,  in  coerenza con il
 processo  di  trasformazione  dello  strumento  militare in
 professionale".
 -  Si  riportano  i testi degli articoli 20 e 44 del
 testo  unico  di  cui  al regio decreto 2 febbraio 1928, n.
 263,   recante   "Approvazione   del   testo   unico  delle
 disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
 contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari":
 "Art.   20   (art.  15,  legge  17 luglio  1910,  n.
 511). - Per   provvedere   alle  eventuali  deficienze  dei
 capitoli  riguardanti  le  spese  di  cui all'art. 11 ed ai
 bisogni  di  cui  all'art.  39  e' istituito nello stato di
 previsione  della spesa del Ministero della guerra un fondo
 a disposizione.
 La   prelevazione  di  somme  da  tale  fondo  e  la
 iscrizione  nei  capitoli suddetti e' fatta per decreto del
 Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.
 I   capitoli   a  favore  dei  quali  possono  farsi
 prelevamenti  dal detto fondo sono indicati in un elenco da
 annettersi   allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
 Ministero della guerra".
 "Art.   44   (art.  50,  legge  17 luglio  1910,  n.
 511). - Le  disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26,
 28,  29,  36,  37,  38,  39  e  41  sono  estese, in quanto
 applicabili, all'amministrazione della marina militare".
 - Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di
 cui  al  regio  decreto  6 febbraio  1933,  n. 391, recante
 "Approvazione  del  regolamento  per  servizi  di  cassa  e
 contabilita' delle Capitanerie di porto":
 "Art.  2. - In  cassa non devono essere tenuti fondi
 per   un   importo  eccedente  le  normali  necessita'  dei
 pagamenti diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i
 fondi possono essere parzialmente investiti in vaglia della
 Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.
 Dei vaglia il comandante tiene apposita nota.
 Tutti  gli  altri fondi, compresi quelli provenienti
 da  depositi  di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono
 versati  in  conto corrente postale o, qualora cio' non sia
 conveniente  nei riguardi della speditezza del servizio, in
 conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
 Il  conto  corrente  e' intestato alla Capitaneria o
 all'Ufficio  di porto e i prelevamenti a favore della cassa
 della  Capitaneria  o dell'Ufficio di porto hanno luogo con
 quietanza   congiunta   del   comandante  e  dell'ufficiale
 corresponsabile, ove esista.
 Gli  interessi  realizzati  sulle  somme  versate in
 conto  corrente,  dedotte  le  eventuali  spese inerenti al
 servizio   di  esso  conto,  sono  versati  annualmente  in
 Tesoreria a favore del bilancio dello Stato.
 Le   somme   in   valuta   estera,   provenienti  da
 successioni  o  depositi,  non possono essere convertite in
 valuta  nazionale,  salvo  espressa richiesta scritta degli
 aventi diritto o disposizioni ministeriali.
 Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza
 presumibilmente  non  breve, le predette somme sono versate
 in  conto  corrente,  in  valuta  estera,  presso uno degli
 istituti bancari di cui al comma primo".
 -   La   legge   6 agosto   1991,   n.   255,   reca
 "Potenziamento  degli organici del personale militare delle
 capitanerie  di porto" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 14 agosto 1991, n. 190).
 -  Si  riportano  i  testi  dell'art. 36 e dell'art.
 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
 "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
 sulla contabilita' generale dello Stato":
 "Art.  36. - I  residui  delle  spese  correnti  non
 pagati  entro  il  secondo esercizio successivo a quello in
 cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
 perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
 spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
 mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
 quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
 Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
 riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
 successivi.
 Le  somme  stanziate per spese in conto capitale non
 impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
 mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
 successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
 di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
 legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
 dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
 conservazione e' protratto di un anno.
 I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti
 da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
 contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
 forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
 successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
 stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
 amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
 bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
 esercizi successivi.
 Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
 esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
 risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
 economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
 dell'esercizio 1982.
 I  conti  dei  residui,  distinti  per Ministeri, al
 31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
 con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
 comma  del  presente  articolo,  sono allegati oltre che al
 rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
 Il  conto  dei  residui e' tenuto distinto da quello
 della  competenza,  in  modo che nessuna spesa afferente ai
 residui  possa essere imputata sui fondi della competenza e
 viceversa".
 "Art.   61-bis. - Gli   ordini   di   accreditamento
 riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto
 competenze  che  in  conto  residui,  rimasti in tutto o in
 parte   inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio,  possono
 essere  trasportati  interamente  o  per la parte inestinta
 all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del  funzionario
 delegato.
 La  disposizione  di  cui al precedente comma non si
 applica  agli  ordini  di accreditamento emessi sui residui
 che,  ai  sensi  dell'art.  36, secondo comma, del presente
 decreto,    devono    essere    eliminati   alla   chiusura
 dell'esercizio".
 -   La   legge   15 dicembre   1990,  n.  396,  reca
 "Interventi    per   Roma,   capitale   della   Repubblica"
 (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n.
 300).
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto
 legislativo  25 luglio  1997,  n. 250, recante "Istituzione
 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)":
 "Art.  7  (Fonti  di finanziamento). - 1. Le entrate
 dell'E.N.A.C. sono costituite da:
 a) i  trasferimenti  da parte dello Stato connessi
 all'espletamento  dei compiti previsti dal presente decreto
 ed  all'attuazione  del  contratto di programma, nel limite
 delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione
 del  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione per il
 triennio  1997-1999,  individuati  con decreto del Ministro
 dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
 Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede
 mediante  inserimento  delle  apposite voci nella tabella C
 della legge finanziaria annuale;
 b) le   tariffe  per  le  prestazioni  di  servizi
 stabilite   con   apposito   regolamento,   deliberato  dal
 consiglio  di  amministrazione ed approvato con decreto del
 Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
 il Ministro del tesoro;
 c) i  proventi  previsti  dall'art.  7 della legge
 22 agosto  1985,  n.  449, come successivamente integrata e
 modificata;
 d) proventi derivanti da entrate diverse".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  36 della legge
 17 maggio  1999,  n.  144,  recante  "Misure  in materia di
 investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
 incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
 l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
 previdenziali":
 "Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e
 le   isole   minori   della   Sicilia   dotate   di   scali
 aeroportuali). - 1.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della
 navigazione,   al  fine  di  conseguire  l'obiettivo  della
 continuita'  territoriale per la Sardegna e le isole minori
 della  Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita'
 alle  disposizioni  di  cui al regolamento (CEE) n. 2408/92
 del  Consiglio,  del  23 luglio  1992,  dispone con proprio
 decreto:
 a) gli  oneri di servizio pubblico, in conformita'
 alle  conclusioni  della  conferenza  di  servizi di cui al
 comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
 tra  gli  scali  aeroportuali  della Sardegna e delle isole
 minori  della  Sicilia  e  i principali aeroporti nazionali
 individuati dalla stessa conferenza;
 b) d'intesa   con   i   presidenti  delle  regioni
 autonome  della  Sardegna  e  della  Sicilia,  una  gara di
 appalto  europea  per  l'assegnazione  delle  rotte tra gli
 scali  aeroportuali  della  Sardegna  e  delle isole minori
 della  Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti
 nazionali,  qualora  nessun vettore abbia istituito servizi
 di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.
 2. I presidenti delle regioni interessate, su delega
 del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
 presente  legge,  indicono  e  presiedono una conferenza di
 servizi  con  la  partecipazione,  oltre che delle regioni,
 delle pubbliche amministrazioni competenti.
 3.  La  conferenza  di  servizi  ha  il  compito  di
 precisare  i  contenuti  dell'onere  di  servizio pubblico,
 senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
 a) le tipologie e i livelli tariffari;
 b) i   soggetti   che   usufruiscono   di   sconti
 particolari;
 c) il numero dei voli;
 d) gli orari dei voli;
 e) i tipi di aeromobili;
 f) la capacita' di offerta.
 4.  Qualora  nessun  vettore  accetti  l'imposizione
 degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera
 a),  il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa
 con  i  presidenti delle regioni interessate indice la gara
 di  appalto europea secondo le procedure previste dall'art.
 4,  comma  1,  lettere d), e), f), g) e h), del regolamento
 (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  del 23 luglio 1992. Il
 rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo'
 comunque  superare  l'importo  di  50  miliardi di lire per
 l'anno  2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere
 dall'anno  2001.  L'1 per cento della spesa autorizzata dal
 presente comma e' destinato alle isole minori della Sicilia
 dotate di scali aeroportuali.
 4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che
 gravano  sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
 dalla  regione da aziende artigianali, agricole e di pesca,
 estrattive  e di trasformazione con sede di stabilimento in
 Sardegna,  la  conferenza  di  servizi  di  cui  al comma 3
 definisce  uno  schema  di  contratto  di  servizio  di cui
 all'art.  4  del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio
 del  7 dicembre  1992 da sottoporre ai vettori interessati.
 In  tale  schema  sono  precisati  le  tariffe  e i noli in
 relazione  alle  tipologie  merceologiche  da  trasportare.
 Qualora   nessun   vettore   accetti  di  sottoscrivere  il
 contratto  di  servizio  conforme  allo  schema proposto si
 applica  la  procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai
 vettori  selezionati  e le agevolazioni previste al comma 5
 non  possono  superare  a  carico  del bilancio dello Stato
 l'importo  di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30
 miliardi   a   decorrere   dall'anno   2000.   L'onere   di
 compartecipazione  a  carico  della regione non puo' essere
 inferiore al 50 per cento del contributo statale.
 5.   E'   concesso  alle  piccole  e  medie  imprese
 estrattive  e  di trasformazione, come definite dal decreto
 ministeriale 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  n.  229  del  1° ottobre 1997, con sede legale e
 stabilimento  operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle
 di  distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
 trasporto  ferroviario,  marittimo  e  aereo nei limiti del
 massimale  previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato
 per  la  piccola  e  media  impresa  nelle  regioni  di cui
 all'obiettivo  1  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del
 Consiglio,  del  21 giugno  1999,  per  i semilavorati ed i
 prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
 e  destinati al restante territorio comunitario, secondo le
 procedure  di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
 al comma 7.
 6.  Il  Ministro delle finanze, con proprio decreto,
 emana  le  norme di attuazione delle disposizioni di cui al
 comma  5  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
 vigore  della  presente  disposizione.  L'attuazione  delle
 disposizioni  di  cui  al comma 5 e' affidata alla Societa'
 finanziaria  industriale  rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
 fine  con  apposita convenzione, da definire entro sessanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
 disposizione,   sono   stabilite   le   modalita'   per  il
 trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
 7.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
 articolo,  valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
 in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
 lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
 speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
 tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
 l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
 relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
 8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
 programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
 propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 -  Si  riporta  il  testo  del comma 207 dell'art. 4
 (Finanziamento  agli  investimenti) della legge 24 dicembre
 2003,  n.  350, recante "Disposizioni per la formazione del
 bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
 finanziaria 2004)":
 "207.  Per  le finalita' di cui al comma 4 dell'art.
 36  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  il  limite di
 rimborso  al  vettore  o  ai  vettori  aerei selezionati e'
 incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005
 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006".
 Note all'art. 12.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della legge
 8 gennaio  1952,  n.  15, recante "Revisione e unificazione
 della    indennita'    di    specializzazione   dovuta   ai
 sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito,
 della    Marina   e   dell'Aeronautica,   specializzati   o
 specialisti":
 "Art.   4. - Il   numero   degli   specializzati   o
 specialisti  (personale  a  ferma  speciale)  e degli aiuti
 specializzati  o  aiuto  specialisti (personale di leva) e'
 determinato   annualmente   per  l'Esercito,  la  Marina  e
 l'Aeronautica,  come  forza media con la legge di bilancio.
 Con  la  stessa  legge sara' determinato per ciascuna delle
 tre  Forze  armate  il  numero massimo di sottufficiali che
 potranno    fruire    dell'aumento    dell'indennita'    di
 specializzazione di cui al successivo art. 8".
 -  Per il testo dell'art. 21 del gia' citato decreto
 legislativo n. 215/2001, vedasi in nota all'art. 10.
 -  Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 6
 (Ruolo  normale) del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
 298,   recante  "Riordino  del  reclutamento,  dello  stato
 giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
 carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000,
 n. 78":
 "1-bis. - La   consistenza  organica  degli  allievi
 ufficiali  dell'Accademia e' determinata annualmente con la
 legge di bilancio".
 -  Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 9
 della  legge  10 giugno  1964, n. 447, recante "Norme per i
 volontari  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
 nuovi  organici  dei  sottufficiali  in servizio permanente
 delle stesse forze armate":
 "La  forza  organica  dei  sergenti e dei graduati e
 militari  di  truppa  in  ferma volontaria e in rafferma e'
 determinata annualmente con la legge di bilancio".
 -  Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 2
 del  regio  decreto-legge  1° luglio 1938, n. 1368, recante
 "Modifiche  all'ordinamento  del  C.R.E.M.  ed  allo  stato
 giuridico  dei  sottufficiali  della  regia  marina",  come
 sostituito  dall'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447
 (Norme  per  i  volontari  dell'Esercito,  della  Marina  e
 dell'Aeronautica  e  nuovi  organici  dei  sottufficiali in
 servizio permanente delle stesse forze armate):
 "La  forza  organica  dei  sergenti, dei sottocapi e
 comuni  del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi in ferma
 volontaria  o in rafferma e' determinata annualmente con la
 legge di bilancio".
 - Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 27
 della citata legge n. 447/1964 e successive modificazioni:
 "La   forza  organica  dei  sergenti  e  quella  dei
 graduati  e  militari  di  truppa  in  ferma  volontaria  e
 rafferma e' determinata con la legge di bilancio".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto
 legislativo  12 maggio  1995,  n.  198, recante "Attuazione
 dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
 riordino  dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
 stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non
 dirigente dell'Arma dei carabinieri":
 "Art.  4  (Reclutamento  dei carabinieri). - 1. Sono
 consentiti:
 a) arruolamenti    volontari    come   carabinieri
 effettivi,  con  la  ferma di quattro anni, dei giovani che
 abbiano  compiuto  il  diciassettesimo  e  non  superato il
 ventiseiesimo  anno  di eta', anche se arruolati per leva o
 incorporati  in  altre  armi  o  Forze Armate nonche' nelle
 Forze  di  Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro
 che hanno gia' prestato servizio militare il limite di eta'
 e' elevato a 28 anni;
 b) arruolamenti    volontari    come   carabinieri
 ausiliari,   per   la  sola  ferma  di  leva,  dei  giovani
 appartenenti  alla classe che viene chiamata alle armi, nei
 limiti  delle  vacanze  esistenti nei quadri organici e dei
 posti  disponibili  nel contingente determinato annualmente
 con legge di bilancio.
 2.  Al  termine  della  ferma  di leva i carabinieri
 ausiliari  possono  permanere  in  servizio  a  domanda  in
 qualita'  di  carabinieri  effettivi  previa  verifica  dei
 requisiti  previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso
 quello  di  cui  alla  lettera  b), commutando i periodi di
 ferma  in  ferma  quadriennale,  nel  limite  delle vacanze
 organiche  e  fermo  restando  quanto disposto dall'art. 3,
 comma  65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art.
 10,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica
 2 settembre 1997, n. 332.
 Ai  fini  dell'immissione  in  ferma quadriennale si
 provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento
 del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
 scorta  della  documentazione caratteristica e matricolare,
 alla  formazione  della graduatoria, ammettendo ad apposito
 corso   integrativo   di  formazione  i  militari  in  essa
 utilmente  collocati.  Il  mancato  superamento  del  corso
 integrativo  comporta  l'automatica rescissione della ferma
 volontaria ed il collocamento in congedo".
 -  Per  il testo degli articoli 36 e 61-bis del gia'
 citato  regio  decreto n. 2440/1923 vedasi in nota all'art.
 10.
 -   La   legge   13 settembre  1982,  n.  646,  reca
 "Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
 carattere   patrimoniale   ed   integrazione   alle   leggi
 27 dicembre  1956,  n.  1423"  (Pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253).
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto
 legislativo    28 dicembre    1998,    n.    496,   recante
 "Razionalizzazione     delle     procedure     contrattuali
 dell'Amministrazione  della  difesa,  a norma dell'art. 54,
 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449":
 "Art.   2  (Disposizioni  in  materia  di  organismi
 consultivi). - 1.  E'  istituito, presso il Ministero della
 difesa,  un  comitato  consultivo presieduto dal segretario
 generale della Difesa.
 2.  Il  comitato  e' composto dal sottocapo di stato
 maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato,
 da  un dirigente generale del Ministero della difesa, da un
 magistrato  del  Consiglio di Stato, da un magistrato della
 Corte  dei  conti e da due esperti con specifica competenza
 in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.
 3.  Alle  riunioni  del  comitato  sono  chiamati  a
 partecipare,  senza  diritto  di  voto,  in  relazione alla
 specificita'    degli    argomenti    in   discussione,   i
 rappresentanti  degli  stati  maggiori  di  forza armata di
 volta  in  volta  interessati e, in qualita' di relatori, i
 direttori generali competenti.
 4.  I  componenti  sono  nominati  con  decreto  del
 Ministro  della  difesa.  Con lo stesso decreto il Ministro
 della  difesa  individua  il  vice  segretario generale che
 presiede  il  comitato  in  caso  di assenza, impedimento o
 vacanza  della  carica di segretario generale della Difesa.
 Le  funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del
 segretario generale della Difesa.
 5.  Il parere del comitato e' richiesto sui progetti
 di   contratto   derivanti   da   accordi  di  cooperazione
 internazionale   in   materia  di  armamenti  e  su  quelli
 attuativi  di  programmi  approvati con legge o con decreto
 del  Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge
 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato
 all'art.  1  del  decreto  legislativo 19 dicembre 1991, n.
 406, per gli appalti di lavori pubblici.
 6.  I  pareri  del  comitato  riguardano  i  profili
 tecnici,   amministrativi  ed  economici  dei  progetti  di
 contratto  sottoposti  al  suo  esame  e  la  congruita'  e
 convenienza  dei prezzi stimati da porre a base delle gare,
 o concordati con le imprese appaltatrici.
 7.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 8 del decreto
 legislativo   12 febbraio   1993,   n.   39,   non  trovano
 applicazione   relativamente   ai   progetti  di  contratto
 relativi   a   sistemi  informativi  militari  a  carattere
 operativo   connessi   con   lo   svolgimento   di  compiti
 concernenti la difesa nazionale".
 -  Per  il  testo  degli  articoli 20  e 44 del gia'
 citato  regio  decreto n. 263/1928, vedasi in nota all'art.
 10.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della legge
 22 dicembre    1932,    n.   1958,   recante   "Norme   per
 l'amministrazione    e    la    contabilita'   degli   enti
 aeronautici":
 "Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del
 Ministero  dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un
 fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
 deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
 indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
 bilancio.
 I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,  con la
 conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
 con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla
 Corte dei conti".
 Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 15 novembre  2000,  n. 424, reca "Regolamento recante norme
 sull'organizzazione   ed   il   funzionamento  dell'Agenzia
 industrie   difesa,   a  norma  dell'art.  22  del  decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n.  300"  (Pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2001, n. 17).
 Note all'art. 13.
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 della legge
 6 dicembre  1991,  n. 394, recante "Legge quadro sulle aree
 protette", e successive modificazioni:
 "Art. 31 (Beni di proprieta' dello Stato destinati a
 riserva  naturale). - 1.  Fino  alla  riorganizzazione,  ai
 sensi  dell'art.  9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del
 Corpo  forestale  dello  Stato, le riserve naturali statali
 sono  amministrate  dagli  attuali  organismi  di  gestione
 dell'ex  Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
 fronte  alle  esigenze  di  gestione delle riserve naturali
 statali  indicate  nel programma, entro sei mesi dalla data
 di  entrata  in  vigore  della presente legge, ed in attesa
 della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge
 n.  183  del  1989,  la  composizione e le funzioni dell'ex
 Azienda  di  Stato  possono essere disciplinate con decreto
 del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri da emanarsi su
 proposta  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il
 Ministro  dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
 delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
 continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
 5 aprile 1985, n. 124.
 2.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
 della  presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
 foreste,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,
 trasmette  al  Comitato  l'elenco delle aree individuate ai
 sensi  del  decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
 del   29 luglio   1987,   e  delle  altre  aree  nella  sua
 disponibilita'  con  la proposta della loro destinazione ad
 aree  naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
 di  un completamento, con particolare riguardo alla regione
 Veneto   e   alla   regione  Lombardia,  dei  trasferimenti
 effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
 della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 3.  La gestione delle riserve naturali, di qualunque
 tipologia,  istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
 o  vengano  a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
 affidata all'Ente parco.
 4.  Le  direttive  necessarie  per la gestione delle
 riserve  naturali  statali  e  per  il raggiungimento degli
 obiettivi    scientifici,   educativi   e   di   protezione
 naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
 sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77 del decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
 funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
 ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
 15 marzo 1997, n. 59":
 "Art.  77  (Compiti  di  rilievo nazionale). - 1. Ai
 sensi  dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c),  della  legge
 15 marzo  1997,  n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e
 le  funzioni  in  materia  di  parchi  naturali  e  riserve
 statali,  marine  e  terrestri, attribuiti allo Stato dalla
 legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 2.  L'individuazione,  l'istituzione e la disciplina
 generale  dei  parchi  e  delle riserve nazionali, comprese
 quelle   marine  e  l'adozione  delle  relative  misure  di
 salvaguardia  sulla  base  delle  linee  fondamentali della
 Carta  della  natura,  sono  operati, sentita la Conferenza
 unificata".
 - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca
 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
 materia   di   agricoltura   e   pesca  e  riorganizzazione
 dell'Amministrazione  centrale"  (Pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129).
 - La legge 10 febbraio 1992, n. 165, reca "Modifiche
 ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante
 il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
 marittima" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio
 1992, n. 48).
 - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: "Piano per
 la  razionalizzazione  e lo sviluppo della pesca marittima"
 (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1982, n.
 53).
 -   La   legge   23 dicembre  1999,  n.  499,  reca:
 "Razionalizzazione  degli  interventi nei settori agricolo,
 agroalimentare,  agroindustriale  e  forestale" (Pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305).
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 24
 (Fondo   presso   il  Ministero  del  tesoro)  della  legge
 11 febbraio  1992, n. 157, recante "Norme per la protezione
 della   fauna   selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo
 venatorio":
 "2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
 il  31 marzo  di  ciascun anno con decreto del Ministro del
 tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
 dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
 a) 4    per   cento   per   il   funzionamento   e
 l'espletamento   dei  compiti  istituzionali  del  Comitato
 tecnico faunistico-venatorio nazionale;
 b) 1  per  cento  per  il pagamento della quota di
 adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
 della caccia e della conservazione della selvaggina;
 c) 95  per  cento  fra  le  associazioni venatorie
 nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
 documentata consistenza associativa".
 -  Il  decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 227,
 reca "Orientamento e modernizzazione del settore forestale,
 a  norma  dell'art.  7  della  legge  5 marzo  2001, n. 57"
 (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 giugno 2001, n.
 137, S.O.).
 -  Il  decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228,
 reca  "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
 a  norma  dell'art.  7  della  legge  5 marzo  2001, n. 57"
 (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 giugno 2001, n.
 137, S.O.).
 -  Il  regolamento  (CE)  n. 1663/95 reca "Modalita'
 d'applicazione  del  regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto
 riguarda  la procedura di liquidazione dei conti del Feaog,
 sezione  garanzia"  (Pubblicato GUCE 8 luglio 1995, n. L158
 entrato in vigore il 15 luglio 1995).
 Note all'art. 15.
 -  Per  il  testo del secondo comma dell'art. 36 del
 regio decreto n. 2440/1923 vedasi in nota all'art. 10.
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 12
 (Fondo   sanitario   nazionale)   del  decreto  legislativo
 30 dicembre   1992,   n.   502,   recante  "Riordino  della
 disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421":
 "2.  Una  quota  pari  all'1%  del  Fondo  sanitario
 nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
 dalla  quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
 e  del  Ministero  del  bilancio per le parti di rispettiva
 competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
 stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
 utilizzata per il finanziamento di:
 a) attivita'  di  ricerca  corrente  e finalizzata
 svolta da:
 1)   Istituto   superiore   di  sanita'  per  le
 tematiche di sua competenza;
 2)  Istituto  superiore  per la prevenzione e la
 sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
 3)  istituti  di  ricovero  e  cura  di  diritto
 pubblico   e  privato  il  cui  carattere  scientifico  sia
 riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
 4)  istituti zooprofilattici sperimentali per le
 problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
 veterinaria;
 b) iniziative  previste  da  leggi nazionali o dal
 Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
 interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
 o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
 valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
 dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
 sanitarie  e  le  attivita' del Registro nazionale italiano
 dei donatori di midollo osseo;
 c) rimborsi  alle  unita' sanitarie locali ed alle
 aziende  ospedaliere,  tramite  le regioni, delle spese per
 prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
 trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
 Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
 affari esteri.
 A  decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
 presente  comma  e'  rideterminata  ai  sensi dell'art. 11,
 comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
 successive modificazioni".
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 12 dell'art. 5
 (Norme   relative   al   settore   sanitario)  della  legge
 29 dicembre  1990, n. 407 recante "Disposizioni diverse per
 l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993":
 "12.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', da
 emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
 diritti  spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
 superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
 prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
 a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
 conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
 economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
 entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
 programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
 del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
 predetti".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della legge
 14 ottobre  1999,  n. 362, recante "Disposizioni urgenti in
 materia sanitaria":
 "Art.  7  (Incentivazione sperimentale del personale
 non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale
 del    Ministero    della    sanita). - 1.   In   relazione
 all'accresciuta   complessita'  dei  compiti  assegnati  al
 Ministero  della sanita' in materia di vigilanza, ispezione
 e  controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi,
 e  allo  scopo anche di armonizzare i trattamenti economici
 di  tutti  i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario
 di    livello    dirigenziale,    sono    destinate    alle
 sperimentazioni   e   relative   contrattazioni  collettive
 previste  dall'art.  8  del  decreto legislativo 4 novembre
 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle
 economie  di  gestione,  anche  quote  delle entrate di cui
 all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
 con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".
 -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  4-bis  del
 decreto-legge  29 dicembre  2000,  n. 393, recante "Proroga
 della   partecipazione   militare   italiana   a   missioni
 internazionali  di  pace, nonche' dei programmi delle Forze
 di   polizia   italiane   in   Albania",   convertito   con
 modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27:
 "Art.   4-bis   (Monitoraggio   sanitario). - 1.  E'
 disposta  la  realizzazione di una campagna di monitoraggio
 sulle  condizioni  sanitarie  dei  cittadini italiani che a
 qualunque  titolo  hanno  operato  od operano nei territori
 della  Bosnia-Herzegovina  e  del  Kosovo,  in  relazione a
 missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria,
 nonche'    di    tutto    il   personale   della   pubblica
 amministrazione,   incluso   quello  a  contratto,  che  ha
 prestato  o presta servizio, nei predetti territori, presso
 le  rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati,
 e  dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto.
 I  relativi  accertamenti  sanitari  sono  svolti  a titolo
 gratuito  presso  qualsiasi  struttura sanitaria militare o
 civile.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
 concerto  con  il  Ministro  della difesa e con il Ministro
 dell'interno,   sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  le  modalita', le
 condizioni  e  i  criteri  per  l'attuazione  del  presente
 articolo  e  per  gli  eventuali  controlli  sulle sostanze
 alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
 3.   Il   Governo  trasmette  quadrimestralmente  al
 Parlamento  una  relazione  del Ministro della difesa e del
 Ministro  della sanita' sullo stato di salute del personale
 militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
 Jugoslavia".
 - Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto-legge
 30 settembre  2003,  n.  269, recante "Disposizioni urgenti
 per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
 dei  conti  pubblici",  convertito, con modificazioni dalla
 legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni:
 "Art.   48   (Tetto   di   spesa   per  l'assistenza
 farmaceutica). - 1.   A  decorrere  dall'anno  2004,  fermo
 restando  quanto  gia'  previsto  dall'art. 5, comma 1, del
 decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, in
 materia  di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
 carico  del  SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
 compresa  quella  relativa  al  trattamento dei pazienti in
 regime  di  ricovero  ospedaliero,  e'  fissata, in sede di
 prima   applicazione,  al  16  per  cento  come  valore  di
 riferimento,   a  livello  nazionale  ed  in  ogni  singola
 regione.  Tale  percentuale  puo'  essere rideterminata con
 decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
 specifico  flusso  informativo sull'assistenza farmaceutica
 relativa  ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a quelli
 impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
 residenziale  nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso di
 ricoveri  ospedalieri,  attivato a decorrere dal 1° gennaio
 2004  sulla  base di Accordo definito in sede di Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province   autonome.  Il  decreto,  da  emanarsi  entro  il
 30 giugno  2004,  tiene  conto  dei risultati derivanti dal
 flusso informativo dei dati.
 2.  Fermo  restando  che  il farmaco rappresenta uno
 strumento  di  tutela  della salute e che i medicinali sono
 erogati  dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
 nei  livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
 l'unitarieta'  delle attivita' in materia di farmaceutica e
 di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
 sviluppo,  e'  istituita,  con effetto dal 1° gennaio 2004,
 l'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  di  seguito  denominata
 Agenzia,   sottoposta   alle   funzioni  di  indirizzo  del
 Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
 salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
 3.  L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di
 diritto    pubblico    e    di   autonomia   organizzativa,
 patrimoniale,   finanziaria   e   gestionale.  Alla  stessa
 spettano,  oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
 funzioni  di  alta  consulenza  tecnica  al Governo ed alla
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni e le province autonome, in materia di politiche per
 il  farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
 delle  aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
 distribuzione,    alla   informazione   scientifica,   alla
 regolazione   della   promozione,   alla  prescrizione,  al
 monitoraggio  del  consumo, alla sorveglianza sugli effetti
 avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
 4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto
 del Ministro della salute:
 a) il  direttore  generale,  nominato  sentita  la
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni e le province autonome;
 b) il  consiglio  di amministrazione costituito da
 un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa
 con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
 le  regioni e le province autonome, e da quattro componenti
 di  cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
 predetta Conferenza permanente;
 c) il  collegio  dei revisori dei conti costituito
 da  tre  componenti,  di  cui  uno  designato  dal Ministro
 dell'economia  e delle finanze, con funzioni di presidente,
 uno  dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome.
 5.  L'Agenzia  svolge  i compiti e le funzioni della
 attuale  Direzione  generale  dei farmaci e dei dispositivi
 medici,  con  esclusione delle funzioni di cui alle lettere
 b),  c),  d),  e)  ed  f)  del  comma  3,  dell'art.  3 del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   28 marzo   2003,   n.   129.   In  particolare
 all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni
 relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
 relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
 compito di:
 a) promuovere la definizione di liste omogenee per
 l'erogazione  e di linee guida per la terapia farmacologica
 anche  per  i  farmaci  a distribuzione diretta, per quelli
 impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
 residenziale  nonche'  per  quelli  utilizzati nel corso di
 ricoveri ospedalieri;
 b) monitorare,    avvalendosi    dell'Osservatorio
 sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
 congiuntamente  dal  Direttore  generale dell'Agenzia o suo
 delegato  e  da un rappresentate designato dalla Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le
 province  autonome,  il  consumo  e  la  spesa farmaceutica
 territoriale  ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
 la  spesa  farmaceutica  a carico del cittadino. I dati del
 monitoraggio   sono  comunicati  mensilmente  al  Ministero
 dell'economia e delle finanze;
 c) provvedere  entro il 30 settembre di ogni anno,
 o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa
 di  cui  al  comma  1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
 rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale, sulla base
 dei  criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
 su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
 nei   vigenti  documenti  contabili  di  finanza  pubblica,
 nonche',  in  particolare, il rispetto dei livelli di spesa
 definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  data  8 agosto  2001,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
 2001;
 d) prevedere,  nel  caso  di  immissione  di nuovi
 farmaci  comportanti,  a  parere  della  struttura  tecnico
 scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
 vantaggio  terapeutico  aggiuntivo,  in  sede  di revisione
 ordinaria  del  prontuario,  una  specifica  valutazione di
 costo-efficacia,  assumendo  come  termini  di confronto il
 prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica
 omogenea  e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di
 farmaci  con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo
 un  premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la
 normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
 e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non
 comportanti,  a  parere  della  predetta  struttura tecnico
 scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
 vantaggio  terapeutico,  in sede di revisione ordinaria del
 prontuario,  solo  se  il prezzo del medesimo medicinale e'
 inferiore  o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
 la relativa categoria terapeutica omogenea;
 f) procedere  in  caso di superamento del tetto di
 spesa  di  cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
 alle   lettere  b),  c),  d),  e)  del  presente  comma,  a
 ridefinire,  anche temporaneamente, nella misura del 60 per
 cento  del superamento, la quota di spettanza al produttore
 prevista  dall'art.  1,  comma  40, della legge 23 dicembre
 1996,  n.  662.  La quota di spettanza dovuta al farmacista
 per  i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
 viene  rideterminata includendo la riduzione della quota di
 spettanza  al  produttore,  che  il  farmacista  riversa al
 Servizio  come  maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
 per  cento  del  superamento  viene ripianato dalle regioni
 attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
 farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
 18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge  16 novembre  2001,  n.  405,  e  costituisce
 adempimento   ai   fini  dell'accesso  all'adeguamento  del
 finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi
 dell'art.  4  del  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
 n. 112, e successive modificazioni;
 g) proporre    nuove   modalita',   iniziative   e
 interventi,  anche di cofinanziamento pubblico-privato, per
 promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui
 settori   strategici   del   farmaco  e  per  favorire  gli
 investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
 h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno,
 il   programma  annuale  di  attivita'  ed  interventi,  da
 inviare,  per  il  tramite  del Ministro della salute, alla
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni e le province autonome, che esprime parere entro il
 31 gennaio successivo;
 i) predisporre  periodici  rapporti informativi da
 inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
 l) provvedere, su proposta della struttura tecnico
 scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
 entro  il  30 giugno  2004  alla  definitiva individuazione
 delle  confezioni  ottimali  per l'inizio e il mantenimento
 delle  terapie  contro  le patologie croniche con farmaci a
 carico  del  SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
 relativi  criteri  del prezzo. A decorrere dal settimo mese
 successivo  alla  data  di  assunzione del provvedimento da
 parte  dell'Agenzia,  il prezzo dei medicinali presenti nel
 Prontuario  farmaceutico  nazionale,  per  cui  non  si sia
 proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
 deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
 6.  Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e),
 f)    sono    adottate    con    delibere   del   consiglio
 d'amministrazione,  su  proposta del direttore generale. Ai
 fini  della  verifica  del rispetto dei livelli di spesa di
 cui  al comma 1, alla proposta e' allegata una nota tecnica
 avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
 7.  Dal  1° gennaio  2004,  con decreto del Ministro
 della  salute  sono  trasferite  all'Agenzia  le  unita' di
 personale   gia'  assegnate  agli  uffici  della  Direzione
 generale  dei  farmaci  e  dispositivi medici del Ministero
 della  salute,  le  cui competenze transitano alla medesima
 Agenzia.  Il personale trasferito non potra' superare il 60
 per   cento   del  personale  in  servizio  alla  data  del
 30 settembre  2003  presso  la  stessa  Direzione generale.
 Detto   personale  conserva  il  trattamento  giuridico  ed
 economico  in  godimento.  A  seguito del trasferimento del
 personale   sono   ridotte  in  maniera  corrispondente  le
 dotazioni   organiche  del  Ministero  della  salute  e  le
 relative  risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso
 le   suddette   dotazioni   organiche  non  possono  essere
 reintegrate.  Resta confermata la collocazione nel comparto
 di  contrattazione  collettiva  attualmente previsto per il
 personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia
 puo'  assumere,  in  relazione  a  particolari  e  motivate
 esigenze,   cui  non  puo'  far  fronte  con  personale  in
 servizio,   e   nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'
 finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con
 contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia
 puo'   altresi'   avvalersi,   nei   medesimi   limiti   di
 disponibilita'  finanziaria,  e  comunque per un numero non
 superiore  a  40  unita',  ai sensi dell'art. 17, comma 14,
 della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in
 posizione   di   comando   dal   Ministero   della  salute,
 dall'Istituto   superiore  di  sanita',  nonche'  da  altre
 Amministrazioni  dello  Stato, dalle regioni, dalle aziende
 sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca.
 8.  Agli  oneri relativi al personale, alle spese di
 funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
 dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
 2,    nonche'    per    l'attuazione   del   programma   di
 farmacovigilanza  attiva di cui al comma 19, lettera b), si
 fa fronte:
 a) mediante  le risorse finanziarie trasferite dai
 capitoli  3001,  3002,  3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
 3430  e  3431  dello  stato  di  previsione della spesa del
 Ministero della salute;
 b) mediante    le    entrate    derivanti    dalla
 maggiorazione  del  20  per  cento  delle  tariffe  di  cui
 all'art.  5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
 e successive modificazioni;
 c) mediante   eventuali   introiti   derivanti  da
 contratti   stipulati   con   l'Agenzia   europea   per  la
 valutazione  dei  medicinali  (EMEA)  e con altri organismi
 nazionali  ed internazionali per prestazioni di consulenza,
 collaborazione, assistenza e ricerca.
 9.  Le  risorse  di  cui  al  comma  8,  lettera a),
 confluiscono   nel   fondo  stanziato  in  apposita  unita'
 previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero   della  salute  e  suddiviso  in  tre  capitoli,
 distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
 tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
 investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
 raggiungimento degli obiettivi gestionali.
 10.  Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c),
 sono  versate  nello  stato  di previsione dell'entrata del
 bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
 al comma 9.
 11.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9
 e'   autorizzata   l'apertura   di   apposita  contabilita'
 speciale.
 12.  A  decorrere  dall'anno  2005, al finanziamento
 dell'Agenzia  si  provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
 lettera  d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni.
 13.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro della
 salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica
 e  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
 con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
 le  regioni  e  le  province  autonome,  da  adottare entro
 novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
 di  conversione  del  presente  decreto,  sono  adottate le
 necessarie  norme  regolamentari  per l'organizzazione e il
 funzionamento  dell'Agenzia,  prevedendo  che l'Agenzia per
 l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
 strutture  amministrative  e tecnico scientifiche, compresa
 quella  che  assume  le  funzioni tecnico scientifiche gia'
 svolte  dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
 i  casi  di  decadenza  degli  organi anche in relazione al
 mantenimento   dell'equilibrio  economico  finanziario  del
 settore dell'assistenza farmaceutica.
 14.  La  Commissione  unica  del  farmaco  cessa  di
 operare  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
 decreto  di  cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento
 di tutte le funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione
 da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
 15.   Per   quanto  non  diversamente  disposto  dal
 presente  articolo si applicano le disposizioni di cui agli
 articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300.
 16.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
 autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
 variazioni di bilancio.
 17.  Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di
 ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
 dell'ammontare  complessivo della spesa sostenuta nell'anno
 precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
 medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
 ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
 schema approvato con decreto del Ministro della salute.
 18. Entro  la  medesima  data di cui al comma 17, le
 aziende  farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
 presso  l'Agenzia,  un contributo pari al 5 per cento delle
 spese autocertificate al netto delle spese per il personale
 addetto.
 19. Le  risorse  confluite nel fondo di cui al comma
 18 sono destinate dall'Agenzia:
 a) per  il  50  per cento, alla costituzione di un
 fondo  nazionale  per  l'impiego,  a  carico  del  Servizio
 sanitario  nazionale, di farmaci orfani per malattie rare e
 di  farmaci  che  rappresentano  una  speranza  di cura, in
 attesa  della  commercializzazione, per particolari e gravi
 patologie;
 b) per il rimanente 50 per cento:
 1)  all'istituzione,  nell'ambito  delle proprie
 strutture,  di  un  Centro di informazione indipendente sul
 farmaco;
 2)   alla  realizzazione,  di  concerto  con  le
 Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite
 strutture  individuate  dalle  Regioni,  con  finalita'  di
 consulenza  e  formazione  continua  dei medici di medicina
 generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione
 con   le   organizzazioni   di   categorie  e  le  societa'
 scientifiche pertinenti e le universita';
 3)  alla  realizzazione di ricerche sull'uso dei
 farmaci  ed  in  particolare  di  sperimentazioni  cliniche
 comparative  tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore
 terapeutico   aggiunto,   nonche'   sui  farmaci  orfani  e
 salvavita,  anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
 universita' ed alle regioni;
 4)   ad  altre  attivita'  di  informazione  sui
 farmaci,  di  farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e
 di aggiornamento del personale.
 20.  Al  fine di garantire una migliore informazione
 al  paziente,  a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni
 dei  medicinali  devono contenere un foglietto illustrativo
 ben  leggibile  e  comprensibile,  con  forma  e  contenuto
 autorizzati dall'Agenzia.
 21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1,
 2,  3,  4,  5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo
 30 dicembre  1992,  n.  541,  le  regioni  provvedono,  con
 provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
 a) pubblicita'  presso  i  medici,  gli  operatori
 sanitari e i farmacisti;
 b) consegna di campioni gratuiti;
 c) concessione  di prodotti promozionali di valore
 trascurabile;
 d) definizione   delle   modalita'   con  cui  gli
 operatori  del Servizio sanitario nazionale comunicano alle
 regioni   la   partecipazione   a   iniziative  promosse  o
 finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici
 di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale.
 22.  Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 del
 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
 E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
 di  libera  scelta la partecipazione a convegni e congressi
 con   accreditamento  ECM  di  tipo  educazionale  su  temi
 pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
 competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
 con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
 in  questione  e  tali  dati devono essere accessibili alle
 regioni e all'Agenzia dei farmaci di cui al comma 2.
 23.  Nel  comma  6  dell'art.  12 del citato decreto
 legislativo  n.  541  del 1992, le parole: "non comunica la
 propria   motivata   opposizione"   sono  sostituite  dalle
 seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la
 regione  dove  ha  sede  l'evento". Nel medesimo comma sono
 altresi' soppresse le parole: "o, nell'ipotesi disciplinata
 dal  comma  2,  non  oltre  5 giorni prima dalla data della
 riunione".
 24.  Nel comma 3 dell'art. 6, lettera b), del citato
 decreto  legislativo  n.  541 del 1992, le parole da: "otto
 membri  a"  fino  a:  "di  sanita"  sono  sostituite  dalle
 seguenti:   "un  membro  appartenente  al  Ministero  della
 salute,  un  membro  appartenente all'Istituto superiore di
 sanita',  due  membri designati dalla Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome".
 25.  La  procedura  di  attribuzione dei crediti ECM
 deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di
 interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
 eventi formativi.
 26.  Il  rapporto di dipendenza o di convenzione con
 le  strutture  pubbliche del Servizio sanitario nazionale e
 con  le strutture private accreditate e' incompatibile, con
 attivita' professionali presso le organizzazioni private di
 cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
 2003, n. 211.
 27.  All'art.  11,  comma 1, del decreto legislativo
 24 giugno   2003,   n.  211,  sono  apportate  le  seguenti
 modifiche:
 a) nel  primo  capoverso le parole: "all'autorita'
 competente"  sono  sostituite  dalle seguenti: "all'Agenzia
 italiana    del    farmaco,   alla   regione   sede   della
 sperimentazione";
 b).
 28.  Con  accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome,  sono  definiti  gli ambiti nazionale e
 regionali  dell'accordo  collettivo  per  la disciplina dei
 rapporti  con  le farmacie, in coerenza con quanto previsto
 dal presente articolo.
 29.  Salvo  diversa  disciplina regionale, a partire
 dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
 del   presente   decreto,   il   conferimento   delle  sedi
 farmaceutiche  vacanti  o  di  nuova  istituzione  ha luogo
 mediante  l'utilizzazione  di una graduatoria regionale dei
 farmacisti  risultati  idonei,  risultante  da  un concorso
 unico  regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato
 dalla regione ogni quattro anni.
 30.  A  decorrere  dalla  data di insediamento degli
 organi  dell'Agenzia,  di  cui al comma 4, sono abrogate le
 disposizioni   di   cui   all'art.   3,  comma  9-ter,  del
 decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002,  n.  112.  A
 decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme
 previste  dall'art.  9,  commi  2  e  3,  del decreto-legge
 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 8 agosto 2002, n. 178.
 31.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente
 decreto, all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre
 2001,  n.  347,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 16 novembre  2001,  n. 405, sono soppresse le parole: "tale
 disposizione  non  si  applica  ai  medicinali  coperti  da
 brevetto sul principio attivo".
 32.  Dal  1° gennaio  2005,  lo  sconto  dovuto  dai
 farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art.
 1,  comma  40,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
 modificato  dall'art.  52, comma 6, della legge 27 dicembre
 2002,  n.  289,  si  applica  a  tutti i farmaci erogati in
 regime di Servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per
 l'ossigeno   terapeutico   e  per  i  farmaci,  siano  essi
 specialita'    o    generici,   che   abbiano   un   prezzo
 corrispondente  a  quello  di  rimborso cosi' come definito
 dall'art.  7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
 n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 16 novembre 2001, n. 405.
 33.  Dal  1° gennaio  2004  i  prezzi  dei  prodotti
 rimborsati    dal   Servizio   sanitario   nazionale   sono
 determinati   mediante   contrattazione   tra   agenzia   e
 produttori  secondo le modalita' e i criteri indicati nella
 Del.CIPE  1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
 34. Fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia,
 le  funzioni  e i compiti ad essa affidati, sono assicurati
 dal  Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono
 assunti con decreto del Ministro della salute.
 35.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto
 di  cui  al  comma  13,  la  Commissione  unica del farmaco
 continua ad operare nella sua attuale composizione e con le
 sue attuali funzioni".
 Note all'art. 18.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  della legge
 5 agosto  1978,  n. 468 recante "Riforma di alcune norme di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio":
 "Art.  20  (Impegni).  - Il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle
 attribuzioni  ad  essi  demandate  per  legge, impegnano ed
 ordinano  le  spese  nei  limiti  dei  fondi  assegnati  in
 bilancio.
 Restano   ferme   le   disposizioni   speciali   che
 attribuiscono  la competenza a disporre impegni e ordini di
 spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
 Formano  impegni sugli stanziamenti di competenza le
 sole  somme  dovute  dallo  Stato a seguito di obbligazioni
 giuridicamente perfezionate.
 Gli   impegni  assunti  possono  riferirsi  soltanto
 all'esercizio in corso.
 Per le spese correnti possono essere assunti impegni
 estesi  a  carico  dell'esercizio  successivo  ove cio' sia
 indispensabile  per  assicurare la continuita' dei servizi.
 Quando   si   tratti  di  spese  per  affitti  o  di  altre
 continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
 piu'   esercizi,   a   norma   della   consuetudine,  o  se
 l'amministrazione   ne   riconosca   la   necessita'  o  la
 convenienza.
 Le   spese  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
 equivalenti,  pensioni  ed  assegni congeneri sono imputate
 alla  competenza  del bilancio dell'anno finanziario in cui
 vengono disposti i relativi pagamenti.
 Non  possono  essere  assunti, se non previo assenso
 del  Ministro  del  tesoro,  impegni  per  spese correnti a
 carico  degli esercizi successivi a quello in corso finche'
 il  bilancio  di previsione dell'esercizio in corso non sia
 stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
 spese  continuative  di  carattere  analogo.  L'assenso del
 Ministro  del tesoro puo' anche essere dato preventivamente
 per  somme  determinate e per singoli capitoli ed esercizi,
 mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
 Per  gli  impegni  di  spesa  in  conto capitale che
 prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi si
 applicano le disposizioni dell'art. 11-quater, comma 2.
 Le   spese   di  annualita'  e  quelle  a  pagamento
 differito  comportano  la  iscrizione  di uno o piu' limiti
 d'impegno.
 Ciascun  limite costituisce il livello massimo delle
 somme   impegnabili   per   l'attuazione  degli  interventi
 previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
 Gli  impegni  assunti  a carico di ciascun limite si
 estendono,  per  importo  pari  all'ammontare degli impegni
 medesimi,   a   partire  dall'esercizio  di  iscrizione  in
 bilancio  di  ogni  limite  d'impegno  e per tanti esercizi
 quante sono le annualita' da pagare.
 Per  i  pagamenti  derivanti dagli impegni assunti a
 carico  di  ciascun  limite,  saranno  iscritti in bilancio
 stanziamenti  di  importo  pari  al  limite stesso e per la
 durata della spesa autorizzata.
 Decorsi  i  termini  di  impegnabilita',  di  cui al
 secondo  comma  dell'art.  36 del regio decreto 18 novembre
 1923,  n.  2440,  come risulta modificato dal secondo comma
 dell'art.   4   della  legge  20 luglio  1977,  n.  407,  e
 dall'ottavo  comma  dell'art.  33 della presente legge, gli
 stanziamenti  da  iscriversi  a  carico  del bilancio degli
 esercizi  successivi  saranno determinati in relazione alle
 effettive annualita' da pagare.
 Chiuso   col  31 dicembre  l'esercizio  finanziario,
 nessuno impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio
 scaduto.  Gli  uffici centrali del bilancio e le Ragionerie
 provinciali   dello   Stato  per  le  spese  decentrate  si
 astengono  dal  ricevere  atti  di  impegno  che  dovessero
 pervenire  dopo  tale data, fatti salvi quelli direttamente
 conseguenti  all'applicazione  di provvedimenti legislativi
 pubblicati nel mese di dicembre".
 Si  riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 126
 (Soppressione  e  riduzione  di capitoli del bilancio dello
 Stato)   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 24 luglio  1977, n. 616 recante "Attuazione della delega di
 cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382":
 "Tra  i  capitoli  soppressi ai sensi del precedente
 primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati
 ad  essere  ripartiti  fra  le  regioni  per  le  finalita'
 previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione
 delle  quote  di  tali  fondi  da attribuire alle regioni a
 statuto speciale".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della legge
 5 agosto  1981,  n.  416  recante "Disciplina delle imprese
 editrici e provvidenze per l'editoria":
 "Art. 13 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche).
 -  Le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  pubblici non
 territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
 sono  tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  su  giornali
 quotidiani  e periodici una quota non inferiore al settanta
 per  cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste in
 bilancio.  Tali  spese  devono  essere iscritte in apposito
 capitolo di bilancio.
 Per  la  pubblicita' delle amministrazioni di cui al
 comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
 concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
 con la testata quotidiana o periodica.
 La Presidenza del Consiglio dei Ministri impartisce,
 dandone  comunicazione al Garante, le direttive generali di
 massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
 destinazione  della pubblicita', delle informazioni e delle
 campagne  promozionali  avvenga senza discriminazioni e con
 criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
 La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri indica
 criteri  per  la  pubblicita'  finalizzata all'informazione
 sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi,
 le  strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di
 detta  pubblicita'  tenga  conto delle testate che per loro
 natura  raggiungono  le utenze specificamente interessate a
 dette  leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo
 del lavoro.
 Le  amministrazioni  statali,  le regioni e gli enti
 locali,  e  gli  enti  pubblici, economici e non economici,
 sono  tenuti  a  dare  comunicazione, anche se negativa, al
 Garante,  delle  erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel
 corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
 analitico.  Sono  esenti  dall'obbligo  della comunicazione
 negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti".
 - Le  amministrazioni  e gli enti pubblici di cui al
 primo   comma   non   possono   destinare  finanziamenti  o
 contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o
 periodici  al  di  fuori  di  quelli deliberati a norma del
 presente articolo".
 - La   legge   26 febbraio   1992,   n.   212   reca
 "Collaborazione   con   i  Paesi  dell'Europa  centrale  ed
 orientale"  (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 marzo
 1992, n. 55).
 - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca
 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59" (Pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203, supplemento
 ordinario).
 - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 reca
 "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
 norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59"
 (Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
 205, supplemento ordinario).
 Si   riporta  il  testo  dell'art.  18  della  legge
 11 febbraio  1994,  n. 109 recante "Legge quadro in materia
 di lavori pubblici":
 "Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). -
 1.  Una  somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo
 posto  a  base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
 direttamente  sugli  stanziamenti di cui all'art. 16, comma
 7,  e'  ripartita,  per ogni singola opera o lavoro, con le
 modalita'  ed  i criteri previsti in sede di contrattazione
 decentrata   ed   assunti   in   un   regolamento  adottato
 dall'amministrazione,   tra   il   responsabile  unico  del
 procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
 del  piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
 collaudo  nonche'  tra i loro collaboratori. La percentuale
 effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento,  e'
 stabilita  dal  regolamento  in rapporto all'entita' e alla
 complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La  ripartizione
 tiene  conto  delle  responsabilita' professionali connesse
 alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere. Le quote parti
 della  predetta  somma corrispondenti a prestazioni che non
 sono  svolte  dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
 personale    esterno    all'organico   dell'amministrazione
 medesima,  costituiscono  economie. I commi quarto e quinto
 dell'art.  62  del  regolamento approvato con regio decreto
 23 ottobre  1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
 all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  possono adottare con
 proprio provvedimento analoghi criteri.
 2.  Il  30  per  cento  della  tariffa professionale
 relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
 comunque  denominato  e'  ripartito,  con le modalita' ed i
 criteri  previsti  nel regolamento di cui al comma 1, tra i
 dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
 abbiano redatto.
 2-bis.  A  valere  sugli  stanziamenti  iscritti nei
 capitoli  delle  categorie X e XI del bilancio dello Stato,
 le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
 complessiva  non superiore al 10 per cento del totale degli
 stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
 progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
 esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
 studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
 stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
 piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
 decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e agli studi
 per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
 all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
 sopravvenuta  dei  progetti  gia' esistenti d'intervento di
 cui  sia  riscontrato  il perdurare dell'interesse pubblico
 alla  realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano
 per  i  propri  bilanci  le regioni e le province autonome,
 qualora  non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
 le  province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
 comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
 il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
 finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
 presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
 mutuatario.
 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
 di   lavoro   a   tempo  parziale  non  possono  espletare,
 nell'ambito   territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza,
 incarichi    professionali    per    conto   di   pubbliche
 amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
 2-quater.  E'  vietato l'affidamento di attivita' di
 progettazione,   direzione  lavori,  collaudo,  indagine  e
 attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
 determinato  od  altre procedure diverse da quelle previste
 dalla presente legge".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  del decreto
 legislativo  30 marzo  2001, n. 165 recante "Norme generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche":
 "Art.   40   (Contratti   collettivi   nazionali   e
 integrativi).  -  1. La contrattazione collettiva si svolge
 su  tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
 relazioni sindacali.
 2.   Mediante  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le
 confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
 4,   sono   stabiliti   i   comparti  della  contrattazione
 collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
 I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
 relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
 enti   pubblici,   gia'   appartenenti   alla  X  qualifica
 funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi  degli enti di
 ricerca,  compresi  quelli  dell'ENEA, costituiscono, senza
 alcun   onere   aggiuntivo   di   spesa   a   carico  delle
 amministrazioni  interessate, unitamente alla dirigenza, in
 separata   sezione,   un'area  contrattuale  autonoma,  nel
 rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
 per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
 quanto   previsto  dall'art.  15  del  decreto  legislativo
 30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed
 integrazioni.  Agli accordi che definiscono i comparti o le
 aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
 41,  comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
 di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
 che  comportano  iscrizione  ad albi e per gli archeologi e
 gli  storici  dell'arte aventi il requisito di cui all'art.
 1,  comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per
 gli  archivisti  di  Stato, i bibliotecari e gli esperti di
 cui  all'art.  2,  comma  1,  della medesima legge, che, in
 posizione  di  elevata  responsabilita',  svolgono  compiti
 tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
 distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
 3.   La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in
 coerenza  con  il  settore privato, la durata dei contratti
 collettivi    nazionali   e   integrativi,   la   struttura
 contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
 amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
 collettiva   integrativa,   nel  rispetto  dei  vincoli  di
 bilancio   risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
 annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
 contrattazione   collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
 materie  e  nei  limiti  stabiliti dai contratti collettivi
 nazionali,  tra i soggetti e con le procedure negoziali che
 questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
 territoriale   e   riguardare   piu'   amministrazioni.  Le
 pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
 decentrata  contratti  collettivi  integrativi in contrasto
 con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
 che  comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
 programmazione    annuale   e   pluriennale   di   ciascuna
 amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
 possono essere applicate.
 4.   Le  pubbliche  amministrazioni  adempiono  agli
 obblighi  assunti  con  i  contratti collettivi nazionali o
 integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
 assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
 ordinamenti.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo  12 maggio  1995,  n.  195  recante "Attuazione
 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
 procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del rapporto di
 impiego  del personale delle Forze di polizia e delle Forze
 armate":
 "Art.   2  (Provvedimenti).  -  1.  Il  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  di  cui all'art. 1, comma 2,
 concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
 A)  per  quanto  attiene  alle Forze di polizia ad
 ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
 penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
 accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
 pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
 che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
 del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
 difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
 agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
 rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
 composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
 rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
 Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
 del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
 del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
 disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
 accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
 tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
 le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
 forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
 definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
 sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
 di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
 della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
 predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
 tiene conto del solo dato associativo;
 B)  per  quanto  attiene  alle Forze di polizia ad
 ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
 guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
 Ministri  indicati  nella  lettera a) o i Sottosegretari di
 Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
 nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
 delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
 carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
 rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
 (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
 all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
 armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
 per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
 Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
 quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
 Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
 difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
 centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
 Marina ed Aeronautica).
 3.  Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di
 cui  al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti
 di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
 Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
 lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
 partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
 Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
 consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
 interessate".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge
 16 aprile   1987,   n.  183  recante  "Coordinamento  delle
 politiche   riguardanti   l'appartenenza  dell'Italia  alle
 Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
 agli atti normativi comunitari:
 "Art.  5  (Fondo  di  rotazione). - 1. E' istituito,
 nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
 dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
 autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
 di  un  apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
 la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
 tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
 politiche comunitarie", nel quale sono versate:
 a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
 legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
 decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
 di cui al comma 1;
 b) le   somme   erogate  dalle  istituzioni  delle
 Comunita'  europee  per  contributi  e sovvenzioni a favore
 dell'Italia;
 c) le  somme da individuare annualmente in sede di
 legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
 Comitato  interministeriale per la programmazione economica
 (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
 nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
 disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
 previste dalle norme comunitarie da attuare;
 d) le  somme  annualmente determinate con la legge
 di  approvazione  del  bilancio dello Stato, sulla base dei
 dati di cui all'art. 7.
 3.  Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
 intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
 e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
 Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
 legge 26 novembre 1975, n. 748".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge
 15 marzo  1997,  n.  59,  recante "Delega al Governo per il
 conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
 locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
 la semplificazione amministrativa":
 "Art.  7.  - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
 legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
 temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
 individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
 strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
 ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
 ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
 interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
 beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
 alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
 parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
 dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
 eventuali compiti residui.
 2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
 della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
 ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
 inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
 enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
 delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
 rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
 trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
 termine i decreti possono comunque essere emanati.
 3.  Al  riordino  delle strutture di cui all'art. 3,
 comma  1,  lettera  d),  si  provvede, con le modalita' e i
 criteri  di  cui  al  comma  4-bis dell'art. 17 della legge
 23 agosto  1988,  n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
 della  presente  legge, entro novanta giorni dalla adozione
 di  ciascun  decreto  di  attuazione  di cui al comma 1 del
 presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
 del  Consiglio  di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
 giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
 ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
 giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
 emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
 Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
 di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
 all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
 trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
 essere comunque emanati.
 3-bis.  Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
 parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
 30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
 un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
 e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
 - Il   capo   I  della  suddetta  legge  n.  59/1997
 comprende gli articoli da 1 a 10.
 - Il  decreto  legislativo  18 febbraio  2000, n. 56
 reca  "Disposizioni  in  materia  di federalismo fiscale, a
 norma  dell'art.  10  della  legge  13 maggio 1999, n. 133"
 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62).
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della legge
 13 maggio  1999, n. 133 recante "Disposizioni in materia di
 perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale":
 "Art.  10  (Disposizioni  in  materia di federalismo
 fiscale).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro
 nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
 legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
 finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e
 l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in
 base ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a
 favore  delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
 quelli  destinati a finanziare interventi nel settore delle
 calamita'   naturali,   nonche'   di   quelli  a  specifica
 destinazione  per  i  quali sussista un rilevante interesse
 nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
 soppressi  quelli  destinati al finanziamento del trasporto
 pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
 422,  e  della  spesa  sanitaria  corrente; quest'ultima e'
 computata   al  netto  delle  somme  vincolate  da  accordi
 internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
 attivita'   degli   istituti   di   ricerca  scientifica  e
 sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
 o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
 speciali  di interesse e rilievo nazionale e internazionale
 per  ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
 servizi  e  alle  tecnologie  e biotecnologie sanitarie, in
 misura  non  inferiore  alla  relativa spesa storica. Fermo
 restando  quanto  previsto  dal  comma  2 dell'art. 121 del
 decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   sono
 determinati,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento   e   di   Bolzano,   i   criteri  per  il  raccordo
 dell'attivita'   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a
 carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,
 nonche'  le  modalita' per il finanziamento delle attivita'
 assistenziali;
 b) sostituzione  dei  trasferimenti  di  cui  alla
 lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni
 alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
 59,  mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
 dell'addizionale  regionale  all'IRPEF, con riduzione delle
 aliquote  erariali  in  modo  tale  da mantenere il gettito
 complessivo  dell'IRPEF  inalterato;  aumento dell'aliquota
 della  compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
 non  potra'  comunque essere superiore a 450 lire al litro;
 istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
 inferiore  al  20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
 assegnazioni     alle    regioni    del    gettito    delle
 compartecipazioni,  al  netto  di quanto destinato al fondo
 perequativo   di   cui   alla  lettera  e),  avvengono  con
 riferimento   a   dati  indicativi  delle  rispettive  basi
 imponibili regionali;
 c) determinazione   delle   esatte   misure  delle
 aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare,
 tenuto  conto  della regolazione delle quote riversate allo
 Stato   ai   sensi  dell'art.  26,  comma  2,  del  decreto
 legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  la  copertura
 complessiva dei trasferimenti aboliti;
 d) previsione   di   meccanismi   perequativi   in
 funzione  della  capacita'  fiscale  relativa ai principali
 tributi  e  compartecipazioni  a  tributi erariali, nonche'
 della  capacita'  di  recupero  dell'evasione fiscale e dei
 fabbisogni  sanitari;  previsione, inoltre, di un eventuale
 periodo  transitorio,  non  superiore  ad  un triennio, nel
 quale  la  perequazione  possa  essere  effettuata anche in
 funzione  della spesa storica; cio' al fine di consentire a
 tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
 funzioni  e  di  erogare  i  servizi  di  loro competenza a
 livelli  essenziali  ed  uniformi  su  tutto  il territorio
 nazionale,    tenendo   conto   delle   capacita'   fiscali
 insufficienti  a  far  conseguire  tali  condizioni e della
 esigenza   di   superare   gli   squilibri  socio-economici
 territoriali;
 e) previsione  di  istituire  un fondo perequativo
 nazionale   finanziato  attingendo  alla  compartecipazione
 all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
 a  questa  finalizzazione  anche  quota parte dell'aliquota
 della  compartecipazione  all'accisa  sulla  benzina di cui
 alla medesima lettera b);
 f) revisione   del   sistema   dei   trasferimenti
 erariali  agli  enti  locali  in funzione delle esigenze di
 perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva
 e   alla   capacita'   fiscale   relativa  all'ICI  e  alla
 compartecipazione    all'IRPEF    non    facoltativa.    La
 perequazione  deve  basarsi  su quote capitarie definite in
 relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e
 infrastrutturali,  nonche'  alle  situazioni  economiche  e
 sociali   e   puo'   essere   effettuata,  per  un  periodo
 transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
 g) [previsione   di  un  periodo  transitorio  non
 superiore   al  triennio  nel  quale  ciascuna  regione  e'
 vincolata  ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni
 del  Servizio  sanitario  nazionale,  una spesa definita in
 funzione   della   quota   capitaria  stabilita  dal  piano
 sanitario  nazionale;  la rimozione del vincolo e' comunque
 coordinata  con  l'attivazione  del sistema di controllo di
 cui  alla  lettera  i);  gli  eventuali  risparmi  di spesa
 sanitaria  rimangono  attribuiti  in ogni caso alla regione
 che li ha ottenuti];
 h) estensione  dei  meccanismi di finanziamento di
 cui  alla  lettera  b)  alla  copertura  degli oneri per lo
 svolgimento  delle  funzioni  e dei compiti trasferiti alle
 regioni,  ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
 59,  ad  esito  del  procedimento  di identificazione delle
 risorse  di  cui  all'art. 7 della predetta legge n. 59 del
 1997,  tenuto  conto  dei  criteri  definiti  nelle lettere
 precedenti,  nonche'  dei  criteri  previsti  dall'art. 48,
 comma  11,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
 applicabile;
 i) previsione  di  procedure  di monitoraggio e di
 verifica  dell'assistenza  sanitaria  erogata,  in  base ad
 appropriati  parametri  qualitativi e quantitativi, nonche'
 di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
 condizionando  al loro rispetto la misura dei trasferimenti
 perequativi  e  delle  compartecipazioni; razionalizzazione
 della  normativa  e  delle  procedure  vigenti in ordine ai
 fattori  generatori  della spesa sanitaria, con particolare
 riguardo  alla  spesa  del  personale,  al  fine di rendere
 trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
 ciascun livello di governo;
 l) previsione   di   una  revisione  organica  del
 trattamento  e del regime fiscale attualmente vigente per i
 contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
 versati ad enti o casse, al fine di:
 1)   riconoscere   un   trattamento  fiscale  di
 prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del
 Servizio   sanitario  nazionale,  come  disciplinati  dalle
 disposizioni  attuative  della  legge  30 novembre 1998, n.
 419;
 2)  assicurare la parita' di trattamento fiscale
 tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
 3)   garantire   l'invarianza   complessiva  del
 gettito  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone
 fisiche;
 m) coordinamento  della  disciplina da emanare con
 quella  attualmente  vigente  in  materia  per le regioni a
 statuto  speciale,  salvo  i  profili attribuiti alle fonti
 previste dagli statuti di autonomia;
 n) estensione    anche    alle    regioni    della
 possibilita'  di partecipare alle attivita' di accertamento
 dei  tributi  erariali,  in analogia a quanto gia' previsto
 per  i comuni dall'art. 44 del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 o) abolizione della compartecipazione dei comuni e
 delle  province  al  gettito  dell'IRAP di cui all'art. 27,
 commi  1,  2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
 n.  446,  e  conseguente rideterminazione dei trasferimenti
 erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
 garantire  la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
 la   copertura  degli  oneri  di  cui  all'art.  1-bis  del
 decreto-legge  25 novembre  1996,  n.  599, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
 della  suddetta  rideterminazione  si  fa  riferimento alla
 compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
 p) previa  verifica  della  compatibilita'  con la
 normativa  comunitaria,  facolta'  per le regioni a statuto
 ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
 benzine,  nei  limiti  della  quota  assegnata  alle stesse
 regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
 in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
 di  misure  di  compartecipazione  regionale  all'eventuale
 aumento  del  gettito della quota statale dell'accisa sulle
 benzine  accertato nelle regioni per effetto della prevista
 riduzione della quota regionale;
 q) definizione delle modalita' attraverso le quali
 le   regioni  e  gli  enti  locali  siano  coinvolti  nella
 predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
 cui al presente comma;
 r) previsione,  anche  in  attuazione  delle norme
 vigenti,  di  misure  idonee  al conseguimento dei seguenti
 principi e obiettivi:
 1)    le    misure   organiche   e   strutturali
 corrispondano  alle  accresciute  esigenze  conseguenti  ai
 conferimenti  operati  con  i decreti legislativi attuativi
 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 2)  le  regioni  siano coinvolte nel processo di
 individuazione  di  conseguenti  trasferimenti  erariali da
 sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
 di  tributi  erariali  e  di predisposizione della relativa
 disciplina.
 2.  L'attuazione  del  comma  1  non deve comportare
 oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  e per i
 bilanci  del  complesso  delle regioni a statuto ordinario,
 deve   essere  coordinata  con  gli  obiettivi  di  finanza
 pubblica  relativi  al  patto  di stabilita' interno di cui
 alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente
 con  i  principi  e  i  criteri direttivi di cui alla legge
 30 novembre  1998,  n. 419. Anche al fine del coordinamento
 con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
 dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi
 attuativi  della  citata  legge  n.  419  del  1998,  e nel
 rispetto  delle procedure, dei principi e criteri direttivi
 stabiliti  dalla  medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
 piu'    decreti    legislativi   possono   essere   emanate
 disposizioni correttive e integrative.
 3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi di cui al
 comma  1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
 parere  da  parte  delle competenti Commissioni permanenti,
 successivamente   all'acquisizione   degli   altri   pareri
 previsti,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
 prevista  per  l'esercizio  della delega. Le Commissioni si
 esprimono  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione.
 Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
 decreti  legislativi,  nel  rispetto dei principi e criteri
 direttivi  previsti  dal  presente articolo e previo parere
 delle  Commissioni  parlamentari competenti, possono essere
 emanate,  con  uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
 integrative o correttive.
 4.   All'art.   17,   comma   6,   lettera  b),  del
 decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  22 marzo  1995,  n.  85, come
 modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
 decreto-legge  2 ottobre  1995,  n.  415,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  29 novembre  1995, n. 507, le
 parole:  "ad  eccezione  dei  consumi  di energia elettrica
 relativi   ad  imprese  industriali  ed  alberghiere"  sono
 soppresse.
 5.  All'art.  4 del decreto-legge 30 settembre 1989,
 n.   332,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 27 novembre  1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
 apportate le seguenti modifiche:
 a) (omissis);
 b) il comma 2 e' abrogato.
 6.  Al  fine  di  agevolare  il raggiungimento degli
 obiettivi  di  cui al Protocollo sui cambiamenti climatici,
 adottato  a  Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
 prodotta  da  fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
 autoproduzione  e  per  qualsiasi  uso  in  locali e luoghi
 diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
 addizionali   erariali  di  cui  al  comma  5.  Agli  oneri
 derivanti  dall'attuazione  del presente comma, pari a lire
 26  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2000  e  2001, si
 provvede,  quanto  a  lire  6 miliardi mediante le maggiori
 entrate  derivanti  dal  comma  5,  e per la parte restante
 mediante  utilizzazione  delle  risorse  di cui all'art. 8,
 comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 7.  L'esercizio  di impianti da fonti rinnovabili di
 potenza  elettrica  non  superiore a 20 kw, anche collegati
 alla  rete,  non  e' soggetto agli obblighi di cui all'art.
 53,   comma  1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
 legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
 sia  autoprodotta  che  ricevuta  in  conto scambio, non e'
 sottoposta    all'imposta   erariale   ed   alle   relative
 addizionali   sull'energia   elettrica.   L'Autorita'   per
 l'energia  elettrica  e il gas stabilisce le condizioni per
 lo  scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
 all'esercente dell'impianto.
 8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo
 26 ottobre  l995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a),
 le  parole:  "e  sempreche'  non cedano l'energia elettrica
 prodotta alla rete pubblica" sono soppresse.
 9 (omissis).
 10.  Nel  comma  7  dell'art.  17  del decreto-legge
 23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, le parole: "affluiscono
 ad  appositi  capitoli  dell'entrata del bilancio statale e
 restano   acquisite   all'erario"   sono  sostituite  dalle
 seguenti: "sono versate direttamente ai comuni".
 11.  I trasferimenti alle province sono decurtati in
 misura  pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
 dell'aliquota   di   18   lire   per  kWh  dell'addizionale
 provinciale  sul  consumo di energia elettrica. Nel caso in
 cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse insufficiente al
 recupero   dell'intero   ammontare  dell'anzidetto  maggior
 gettito,  si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
 di   devoluzione   dovuta  dell'imposta  sull'assicurazione
 obbligatoria  per la responsabilita' civile derivante dalla
 circolazione  dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti ai
 comuni  sono  variati in diminuzione o in aumento in misura
 pari    alla    somma   del   maggior   gettito   derivante
 dall'applicazione  delle  aliquote di cui alle lettere a) e
 b)  del  comma  2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
 1988,  n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 27 gennaio  1989,  n.  20,  come sostituito dal comma 9 del
 presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
 disposizione  di  cui  al  comma  10 del presente articolo,
 diminuita  del  mancato  gettito  derivante dall'abolizione
 dell'addizionale  comunale sul consumo di energia elettrica
 nei luoghi diversi dalle abitazioni.
 12.  L'ente  liquidatore  e' tenuto a garantire agli
 enti  locali interessati il diritto di verificare, mediante
 l'accesso  alle  relative  informazioni,  la  procedura  di
 accertamento  e  liquidazione  delle  addizionali  di  loro
 competenza sui consumi di energia elettrica.
 13.  Le  operazioni  di  conferimento d'azienda o di
 rami   d'azienda   poste  in  essere  in  esecuzione  della
 normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE
 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 19 dicembre
 1996,  concernente  norme  comuni  per  il  mercato interno
 dell'energia  elettrica,  e  ogni  altra  operazione  della
 medesima   natura  concernente  il  riassetto  del  settore
 elettrico  nazionale  prevista  da  tale  normativa, non si
 considerano   atti  di  alienazione  ai  fini  dell'imposta
 sull'incremento  di valore degli immobili e si applicano ad
 esse  le  disposizioni  dell'art. 3, secondo comma, secondo
 periodo,  e  dell'art.  6,  settimo  comma, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 643, e
 successive modificazioni.
 14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della legge
 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
 15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si
 applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
 16.  Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica
 consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
 ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
 a) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
 dalle  abitazioni,  con  potenza  impegnata fino a 30 kW: 7
 lire;
 b) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
 dalle  abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino
 a 3000 kW: 10,5 lire;
 c) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
 dalle  abitazioni,  con  potenza impegnata oltre 3000 kW: 4
 lire.
 17.  L'art. 60 del testo unico approvato con decreto
 legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  si interpreta nel
 senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52,
 comma  2,  dello stesso testo unico, previste per l'imposta
 di  consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non
 applicabilita'  alle  addizionali  comunali, provinciali ed
 erariali  all'imposta  di  consumo  sull'energia elettrica,
 come  stabilito  dall'art.  6,  comma  4, del decreto-legge
 28 novembre  1988,  n.  511, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali
 comunali  e provinciali all'imposta di consumo sull'energia
 elettrica,  e  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge
 30 settembre  1989,  n. 332, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   27 novembre   1989,  n.  384,  in  tema  di
 addizionali  erariali  all'imposta  di consumo sull'energia
 elettrica.
 18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  5  dell'art.  3  sono  soppresse  le
 parole:  "e,  qualora  non  modificate  entro  il  suddetto
 termine, si intendano prorogate di anno in anno";
 b) al  comma  1  dell'art.  37  sono  soppresse le
 parole da: ", nel limite della variazione percentuale" fino
 alla fine del comma".
 - Si  riporta  il  testo  del  comma  8 dell'art. 24
 (Trattamento economico) del gia' citato decreto legislativo
 n. 165/2001:
 "8.  Ai  fini  della  determinazione del trattamento
 economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
 ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
 istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
 altri compensi previsti dal presente articolo".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 (Mobilita) del
 contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
 lavoro del personale del comparto Ministeri del 1° febbraio
 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001):
 "Art.   4   (Assegnazione  temporanea  presso  altra
 amministrazione).  -  1.  Il  dipendente,  a  domanda, puo'
 essere  assegnato  temporaneamente ad altra amministrazione
 anche  di  diverso  comparto  che  ne  faccia richiesta per
 utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando").
 2.  Le  assegnazioni  temporanee  di  cui al comma 1
 vengono disposte, con il consenso dell'interessato e con le
 procedure  previste attualmente dai rispettivi ordinamenti,
 previa  informazione  alle  organizzazioni sindacali di cui
 all'art.   8,   comma  1  del  CCNL  sottoscritto  in  data
 16 febbraio 1999.
 3.   Il   personale   assegnato  temporaneamente  in
 posizione di comando presso altra amministrazione, continua
 a    coprire    un    posto   nelle   dotazioni   organiche
 dell'amministrazione  di  appartenenza, che non puo' essere
 coperto  per  concorso  o  per  qualsiasi  altra  forma  di
 mobilita'.
 4. La posizione di comando cessa al termine previsto
 e  non  puo'  superare la durata di 12 mesi rinnovabili una
 sola volta.
 5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma
 4,   il   dipendente   puo'  chiedere,  in  relazione  alla
 disponibilita'  di  posti in organico, il passaggio diretto
 all'amministrazione  di  destinazione, secondo le procedure
 di   cui   all'art.   27  del  CCNL  sottoscritto  in  data
 16 febbraio   1999   e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
 dall'art.  20, comma 1, lettera c), penultimo periodo della
 legge  n.  488/1999,  che rende prioritarie le procedure di
 mobilita'.   In   caso   contrario  il  dipendente  rientra
 all'amministrazione di appartenenza.
 6.  Il  comando  puo'  cessare,  prima  del  termine
 previsto  dal  comma  4,  qualora  non prorogato ovvero per
 effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o
 per  il  venir meno dell'interesse dell'amministrazione che
 lo ha richiesto.
 7.  La  posizione  di  comando puo' essere disposta,
 senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
 1)   qualora  norme  di  legge  e  di  regolamento
 prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione
 temporanea,     comunque     denominata,    presso    altra
 amministrazione;
 2)  per  gli  uffici di diretta collaborazione del
 Ministro e dei Sottosegretari;
 3)   per   gli  enti  di  nuova  istituzione  sino
 all'istituzione  delle  relative  dotazioni organiche ed ai
 provvedimenti di inquadramento.
 8.  Il  dipendente  in  assegnazione temporanea puo'
 partecipare    alle    procedure    selettive   predisposte
 dall'amministrazione   di   appartenenza   ai   fini  delle
 progressioni   interne   di   cui   all'art.  15  del  CCNL
 sottoscritto  in  data 16 febbraio 1999 e, qualora consegua
 la  posizione  economica  superiore  cessa  contestualmente
 dall'assegnazione  temporanea. Le iniziative di formazione,
 aggiornamento   e   qualificazione   restano   disciplinate
 dall'art. 26 del citato CCNL.
 9.  L'assegnazione  temporanea  di  cui  al presente
 articolo  non  pregiudica  la posizione del dipendente agli
 effetti  della  maturazione dell'anzianita' lavorativa, dei
 trattamenti  di  fine lavoro e di pensione e dello sviluppo
 professionale.
 10.  La  disciplina del presente istituto, anche con
 riferimento  alla  durata di cui al comma 4, decorre per le
 assegnazioni temporanee disposte dal 1° gennaio 2001.
 11.  I limiti temporali del comma 4 non si applicano
 nei confronti di coloro che gia' si trovano in assegnazione
 temporanea   alla  data  del  31 dicembre  2000.  Per  tale
 personale  le  amministrazioni assumono tutte le iniziative
 per  favorire,  entro  il  31 dicembre  2001  il  passaggio
 diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilita' sara'
 confermata  la  posizione di comando sino alla revoca dello
 stesso.
 12.  La  spesa  per  il  personale  di  cui ai commi
 precedenti    e'    a    carico   dell'amministrazione   di
 destinazione.
 13.  Nulla  e'  innovato  per  la  disciplina  delle
 assegnazioni  temporanee disposte in relazione a specifiche
 esigenze  dell'amministrazione  di  appartenenza  nei  casi
 previsti  da disposizioni di legge o di regolamento qualora
 sia  necessario  assicurare  particolari  e  non  fungibili
 competenze  attinenti  agli  interessi dell'amministrazione
 che  dispone  la  temporanea diversa assegnazione e che non
 rientrano   nei   compiti   istituzionali   della  medesima
 (posizione  di "fuori ruolo"). Dell'assegnazione temporanea
 di  cui  al  presente  comma  viene  data  informazione  ai
 soggetti  sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del
 16 febbraio 1999".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  46  della legge
 28 dicembre  2001,  n.  448  recante  "Disposizioni  per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2002)":
 "Art.  46  (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
 previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
 fondo  per  gli  investimenti per ogni comparto omogeneo di
 spesa   al   quale   confluiscono   i   nuovi  investimenti
 autorizzati,   con  autonoma  evidenziazione  contabile  in
 allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
 2.  Con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
 finanze,  su  proposta  del Ministro competente, da emanare
 entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
 della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
 bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
 3.  A  decorrere  dall'anno  2003  il  fondo per gli
 investimenti  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
 rifinanziato  con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
 lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni.
 4.   In   apposito  allegato  al  disegno  di  legge
 finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
 di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
 dei fondi di cui al presente articolo.
 5.  I  Ministri competenti presentano annualmente al
 Parlamento,  per  l'acquisizione  del parere da parte delle
 commissioni  competenti,  una  relazione  nella quale viene
 individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
 fondo".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  72  della legge
 27 dicembre  2002,  n.  289  recante  "Disposizioni  per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2003)":
 "Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese). - 1. Fatte
 salve  le risorse destinate all'attuazione degli interventi
 e  dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
 iscritte  nei  capitoli  del  bilancio  dello  Stato aventi
 natura  di  trasferimenti  alle imprese per contributi alla
 produzione  e  agli  investimenti  affluiscono  ad appositi
 fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
 2.  I  contributi a carico dei fondi di cui al comma
 1,   concessi   a   decorrere  dal  1° gennaio  2003,  sono
 attribuiti   secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  dal
 Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con il
 Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
 a) l'ammontare  della quota di contributo soggetta
 a  rimborso  non  puo'  essere  inferiore  al  50 per cento
 dell'importo contributivo;
 b) la  decorrenza  del  rimborso  inizia dal primo
 quinquennio  dalla  concessione  contributiva,  secondo  un
 piano  pluriennale  di  rientro  da  ultimare  comunque nel
 secondo quinquennio;
 c) il  tasso  d'interesse  da applicare alle somme
 rimborsate  viene  determinato in misura non inferiore allo
 0,50 per cento annuo.
 3.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
 concessioni,  i  decreti  interministeriali  di  natura non
 regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In
 caso  di  inadempienza  provvede  con  proprio  decreto  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
 4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali
 al  rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione
 degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
 al  presente articolo costituiscono norme di principio e di
 coordinamento.   Conseguentemente   gli   enti  interessati
 provvedono   ad   adeguare   i   propri   interventi   alle
 disposizioni di cui al presente articolo.
 5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non
 si  applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla
 concessione  di incentivi per attivita' produttive disposti
 con  le  procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
 n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 19 dicembre  1992,  n. 488, inclusi i patti territoriali, i
 contratti  d'area  e  i  contratti  di  programma,  e  alla
 concessione  di incentivi per la ricerca industriale di cui
 al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
 agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
 disposte  in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
 l'invarianza  degli  effetti finanziari, di cui al presente
 articolo,   con   decreto   del  Ministro  delle  attivita'
 produttive,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
 finanze,  per  quanto  riguarda  gli aspetti finanziari, e'
 definita  la  programmazione  temporale,  per  il  triennio
 2003-2005,  degli  adempimenti  amministrativi  di cui alla
 citata legge n. 488 del 1992".
 - Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 70
 (Disposizioni  in  materia di asili nido) della gia' citata
 legge n. 448/2001:
 "5.  Le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti
 pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione
 tra   esigenze   professionali  e  familiari  dei  genitori
 lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti
 di  bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri uffici i
 micronidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla
 cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una
 particolare   flessibilita'   organizzativa  adeguata  alle
 esigenze  dei  lavoratori  stessi,  i  cui  standard minimi
 organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n. 281".
 - Si riporta il testo dell'art. 2 (Istituzione delle
 Autorita'  per  i  servizi di pubblica utilita) testo della
 legge  14 novembre  1995,  n.  481  recante  "Norme  per la
 concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
 utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
 servizi   di   pubblica  utilita",  come  modificato  dalla
 presente legge:
 "Art.  2  (Istituzione delle Autorita' per i servizi
 di pubblica utilita). - 1. 39. (omissis).
 40.  Le  somme  di  cui  al  comma  38,  lettera b),
 afferenti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
 e  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas sono
 versate direttamente ai bilanci dei predetti enti.
 41. (omissis)".
 Note all'art. 19.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge
 5 agosto  1978,  n. 468 recante "Riforma di alcune norme di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio":
 "Art.  4  (Bilancio  pluriennale).  - 1. Il bilancio
 pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
 competenza  dal  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
 Ministro  del bilancio e della programmazione economica, in
 coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
 documento  di programmazione economico-finanziaria, e copre
 un   periodo   non   inferiore  a  tre  anni.  Il  bilancio
 pluriennale espone separatamente:
 a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
 alla   legislazione   vigente   (bilancio   pluriennale   a
 legislazione vigente);
 b) le  previsioni  sull'andamento  delle entrate e
 delle  spese  tenendo  conto degli effetti degli interventi
 programmati     nel     documento     di     programmazione
 economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
 2.  Il  bilancio  pluriennale  e' redatto per unita'
 previsionali   di   entrata  e  di  spesa;  nell'ambito  di
 quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
 di  conto  capitale  verso  i  principali  settori di spesa
 decentrata.    Il   bilancio   pluriennale   non   comporta
 autorizzazione  a  riscuotere  le  entrate e ad eseguire le
 spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
 3.   Nelle   note   preliminari  che  illustrano  le
 previsioni  complessive  del  bilancio  pluriennale, devono
 essere  motivate  le  eventuali  variazioni  rispetto  alle
 previsioni  contenute  nel precedente bilancio pluriennale,
 indicando   le   variazioni   derivanti   dagli   andamenti
 tendenziali   dell'economia   e   quelle   derivanti  dagli
 interventi programmatici.
 4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito
 articolo del disegno di legge di bilancio.
 La  versione prevista alla lettera a) del comma 1 e'
 integrata  con  gli  effetti  della legge finanziaria e dei
 provvedimenti  collegati  alla  manovra di finanza pubblica
 eventualmente gia' approvati".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. (Stato di previsione del Ministero
 del lavoro e delle politiche sociali
 e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  per  l'anno finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
 2.  Ai  fini  dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996,  n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 5. (Stato di previsione del Ministero
 della giustizia e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   della   giustizia,   per   l'anno  finanziario  2005,  in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
 2.  Le  entrate  e  le  spese  degli  Archivi notarili, per l'anno finanziario  2005,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati di previsione  annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
 3.  Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,  e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dellostato di previsione della  spesa  degli  Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita' previsionale  di  base,  nonche' le iscrizioni alle competenti unita' previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della  giustizia.  Tali  decreti  vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle somme versate  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dalle regioni,  dalle  province,  dai  comuni  e  da  altri enti pubblici e privati   all'entrata   del  bilancio  dello  Stato,  in  termini  di competenza  e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per  l'assistenza  e  per  la  rieducazione dei detenuti e internati, nonche'  per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria  e  dei  detenuti  e internati nell'ambito delle unita' previsionali   di  base  "Mantenimento,  assistenza,  rieducazione  e trasporto  detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro   di   responsabilita'   "Amministrazione   penitenziaria"   e "Funzionamento"   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita' "Giustizia  minorile"  dello  stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2005.
 |  |  |  | Art. 6. (Stato di previsione del Ministero degli affari
 esteri e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
 2.  E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario 2005,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva  77/486/CEE  del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  alle pertinenti unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
 4.  In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata del bilancio dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.
 5.  Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti  nei  conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti presso le rappresentanze   diplomatiche   e  gli  uffici  consolari,  ai  sensi delIarticolo  5  della  legge  6  febbraio  1985, n. 15, e successive modificazioni,  e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni  locali.  Il  relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata  del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla  base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero  medesimo  per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione di  spese  relative  a  fitto  di  locali  e  acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili,  suppellettili  e  macchine  d'ufficioe  funzionamento  degli uffici  all'estero,  nonche' alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 -  Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri,  relativamente  agli  stanziamenti per l'aiuto pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella  Tabella C allegata alla legge finanziaria.
 |  |  |  | Art. 7. (Stato di previsione del Ministero
 dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, per l'anno   finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di previsione (Tabella n. 7).
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  i  fondi  iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri   di   personale",   "Fondi  da  ripartire  per  l'operativita' scolastica"  e  "Scuole  non  statali",  di  pertinenza del centro di responsabilita'  "Programmazione  ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 3.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore del Consiglio nazionale delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 2005, e' comprensiva delle somme  per  il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei  programmi  finalizzati  gia'  approvati  dal CIPE, nonche' della somma  determinata  nella  misura  massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto  di  biologia  cellulare  per  attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,  all'unita' previsionale  di  base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di  responsabilita' "Universita', alta formazione artistica, musicale e  coreutica  e  ricerca  scientifica  e  tecnologica" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione  all'articolo  9  del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni,  in  termini  di  competenza  e di cassa, tra lo stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri interessati in relazione  al  trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
 6.   In   relazione   all'andamento  gestionale  delle  spese  per competenze  fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni  compensative  di bilancio tra i centri di responsabilita' degli   uffici  scolastici  regionali,  per  i  capitoli  interessati all'erogazione delle suddette competenze.
 |  |  |  | Art. 8. (Stato di previsione del Ministero    dell'interno   e   disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
 2.  Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di  base  "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate extratributarie)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili del  fuoco,  soccorso  pubblico  e  difesa  civile"  dello  stato  di previsione dell'entrata per l'anno 2005 sono riassegnate, con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per le spese relative all'educazione  fisica,  all'attivita'  sportiva  e alla costruzione, completamento  ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio"  (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili  del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
 3.  Nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato  di  previsione  del Ministero  dell'interno,  sono  indicate  le  spese di pertinenza del centro  di  responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione  di  cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,  iscritto  nell'unita'  previsionale di base "Spese generali di funzionamento".
 4.  Sono  autorizzati  l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2005,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
 5.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese obbligatorie  e  d'ordine  del  bilancio  del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri decreti,  le  occorrenti  variazioni,  in  termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici  di culto per l'anno finanziario 2005, conseguenti alle somme prelevate  dal  conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto    Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze   derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 |  |  |  | Art. 9. (Stato di previsione del Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio
 e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, per l'anno finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 |  |  |  | Art. 10. (Stato di previsione del Ministero
 delle infrastrutture e dei trasporti
 e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  l'anno finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  variazioni di competenza e di cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in  quello del Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti per gli adempimenti previsti  dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1994,  n.  634,  concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
 3.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie  di  porto  da  mantenere  in  servizio  come forza media nell'anno  2005,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma 3, del decreto legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito  come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e  c)  del  comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
 4.  Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e  le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, e' fissato in 150 unita'.
 5.  Nell'elenco  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  riguardante il Corpo delle capitanerie  di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,  per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio   decreto   2  febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita' previsionale    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento" (funzionamento)   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
 6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e  contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio  1933,  n.  391,  i  fondi  di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
 7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle  spese  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei mezzi nautici, terrestri   ed  aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei porti  e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita'  "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, si applicano, per l'anno  finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita' generale dello Stato.
 8.  Ai  fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il  Ministro  dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con propri   decreti,   su   altre  unita'  previsionali  di  base  delle amministrazioni  interessate,  le  disponibilita'  del  fondo per gli interventi   per   Roma  capitale  iscritto  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base  "Fondo  per  Roma capitale" (investimenti) di pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 9.  Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  nell'ambitodelle  dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n. 250, le risorse di cui al comma  4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come da ultimo  determinate  dal  comma  207  dell'articolo  4 della legge 24 dicembre   2003,   n.   350,  assumono  una  autonoma  evidenziazione contabile.
 |  |  |  | Art. 11. (Stato di previsione del Ministero
 delle comunicazioni e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  delle  comunicazioni,  per  l'anno  finanziario  2005,  in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
 |  |  |  | Art. 12. (Stato di previsione del Ministero   della   difesa   e  disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
 2.  Il  numero  massimo  dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' fissato, in termini di forza media, nell'anno 2005, come segue:
 a) Esercito n. 10.787;
 b) Marina n. 1.600;
 c) Aeronautica n. 1.215.
 3.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio  come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma  3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue:
 a)  ufficiali  ausiliari  di  cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 1) Esercito n. 397;
 2) Marina n. 725;
 3) Aeronautica n. 302;
 4) Carabinieri n. 578;
 b)  ufficiali  ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 1) Esercito n. 5;
 2) Marina n. 200;
 3) Aeronautica n. 92;
 c)  ufficiali  ausiliari  delle forze di completamento di cui alla lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
 1) Esercito n. 74;
 2) Marina n. 7;
 3) Aeronautica n. 20.
 4.  La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno 2005, in n. 102 unita'.
 5.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2005, in n. 1.330 unita'.
 6.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni del Corpo degli equipaggi  militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge P luglio 1938, n. 1368, come  sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno 2005, in n. 965 unita'.
 7.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma,della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno 2005, in n. 593 unita'.
 8.  Il  contingente  di  carabinieri  ausiliari  da  mantenere  in servizio  di  leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo 4,  comma  1,  lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' fissato, in termini di forza media, in 4.589 unita'.
 9.  Alle  spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e organismi  internazionali"  (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si  applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
 10.   Alle   spese  per  le  infrastrutture  multinazionali  NATO, sostenute  a  carico  delle  unita'  previsionali  di base "Accordi e organismi  internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero  della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle  gare  internazionali  emanate  dal  Consiglio  atlantico. Deve essere  in  ogni  caso  garantita  la  trasparenza delle procedure di appalto,  di  assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le  disposizioni  dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
 11.  Negli  elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal "Fondo a disposizione"  di  cui  agli  articoli  20 e 44 del testo unico delle disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22  dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese
 generali   di  funzionamento  di  bilancio  e  affari  finanziari" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e  affari  finanziari"  e  nell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali  di  funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".
 12.  Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione   ed   il  funzionamento  dell'Agenzia  industrie difesa,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  della  difesa,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri decreti,  le  variazioni  di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.
 |  |  |  | Art. 13. (Stato di previsione del Ministero
 delle politiche agricole e forestali
 e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali,  per  l'anno finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra  gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali  e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza  e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  dell'articolo  77 del decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
 3.  Per  l'attuazione  della  legge  10  febbraio  1992,  n.  165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41,recante  il  piano  per  la  razionalizzazione e lo sviluppo della pesca  marittima,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  per l'anno finanziario  2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini di   competenza   e  di  cassa,  occorrenti  per  la  modifica  della ripartizione  dei  fondi  tra  i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
 4.  Per  l'anno finanziario 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di  previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno   medesimo   delle   somme  iscritte  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  -  capitolo  2827 - di pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  secondo  la  ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  iscritte,  per residui, competenza  e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore   agricolo   e   forestale"   di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'    "Dipartimento    della   qualita'   dei   prodotti agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
 6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n.  227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la  modernizzazione  dei  settori  forestale  e agricolo, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  delle politiche  agricole  e  forestali,  e'  autorizzato  a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' autorizzato a ripartire   con   propri   decreti   le  somme  iscritte  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base "Economia montana e forestale" di pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Corpo  forestale dello Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali.
 8.  Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle  pertinenti  unita'  previsionali di base afferenti il centro di responsabilita'   "Corpo   forestale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione  del  Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme   versate   in   entrata  dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura  (AGEA)  a  titolo  di  rimborso al Corpo forestale dello Stato  per  i  controlli  effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Cominissione, del 7 luglio 1995.
 |  |  |  | Art. 14. (Stato di previsione  del  Ministero  per  i'  beni  e  le  attivita' culturali e disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2005,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n. 14).
 |  |  |  | Art. 15. (Stato di' previsione del Ministero   della   salute  e  disposizioni relative)
 
 1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del Ministero  della  salute,per  l'anno finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
 2.  Alle  spese  di cui all'unita' previsionale di base "Programmi anti  AIDS"  (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione   e   comunicazione"  dello  stato  di'  previsione  del Ministero  della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni  contenute  nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero della  salute  per  l'anno  finanziario  2005, delle somme versate in entrata  dalle  Federazioni  nazionali  degli  ordini  e  dei collegi sanitari  per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i fondi   per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  ricerca  e sperimentazione   delle   unita'   previsionali   di   base  "Ricerca scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della  salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a riassegnare  per  l'anno  finanziario  2005,  con  propri decreti, le entrate  di  cui  all'articolo  5,  comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  per  le  attivita'  di controllo,  di  programmazione,  di'  informazione  e  di  educazione sanitaria  del  Ministero  stesso,  nonche'  per  le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
 6.  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29  dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, e'  autorizzato  a  ripartire,  con propri decreti, tra le pertinenti unita'  previsionali  di base degli stati di previsione dei Ministeri della  salute, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per la  realizzazione  di  una  campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie     dei     cittadini    italiani    impegnati    nell'area Bosnia-Erzegovina  e  Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di base  "Missioni  internazionali  di pace" di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti,  alle  variazioni  di  bilancio  tra  le  pertinenti  unita' previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 16. (Totale generale della spesa)
 
 1.  E' approvato, in euro 645.360.868.034 in termini di competenza ed  in  euro  663.952.068.372  in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.
 |  |  |  | Art. 17. (Quadro generale riassuntivo)
 
 1.  E'  approvato,  in termini di competenza e di cassa, il quadro generale  riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2005, con le tabelle allegate.
 |  |  |  | Art. 18. (Disposizioni diverse)
 
 1.  Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unita' previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con    propri    decreti,    variazioni    tra   loro   compensative, rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
 2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo  20  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
 3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli  nell'ambito  delle unita' previsionali di base, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli occorrenti  capitoli  nelle  pertinenti  unita' previsionali di base, anche  di  nuova  istituzione,  con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a trasferire,  con  propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  per  i programmi regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di pertinenza del centro di responsabilita'  "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario  2005  alle  pertinenti  unita' previsionali di' base dei Ministeri  interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale,  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive   modificazioni,   concernente  disciplina  delle  imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
 6.  Ai  fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e orientale,  il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio occorrenti  per  la ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
 7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a  trasferire, in termini di competenza  e  di'  cassa,  con  propri  decreti,  le  disponibilita' esistenti  su  altre  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di previsione  delle  amministrazioni  competenti  a  favore di apposite unita'  previsionali  di  base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati  dalla  Unione  europea, nonche' di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
 8.  Per  l'attuazione  dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai  decreti  legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri   decreti,   comunicati   alle  Commissioni parlamentari  competenti,  le  variazioni  di' bilancio in termini di residui,  competenza e cassa, ivi comprese l'individuzione dei centri di  responsabilita'  amministrativa,  l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.
 9.  Su  proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia   e  delle  finanze,  da  comunicare  alle  Commissioni parlamentari  competenti,  negli  stati di previsione della spesa che nell'esercizio  200 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi  di  ristrutturazione di cui al comma 8, nonche' previsti da altre   normative   vigenti,  possono  essere  effettuate  variazioni compensative,  in  termini  di'  competenza  e di cassa, tra capitoli delle   unita'   previsionali   di   base   del  medesimo  centro  di responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di  spesa  di  natura  obbligatoria,  per  le spese in annualita' e a pagamento  differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge, nonche'  tra  capitoli  di  unita'  previsionali di base dello stesso stato  di  previsione  limitatamente  alle spese di funzionamento per oneri  relativi  a  movimenti  di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle amministrazioni.
 10.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni  di  bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della  legge  Il  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, anche  mediante  riassegnazione  delle  somme  allo  scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.
 11.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti, le variazioni di' bilancio connesse con  l'attuazione  dei  contratti  collettivi nazionali di lavoro del personale  dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto   legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive modificazioni,   per   quanto   concerne   il  trattamento  economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
 12.  Gli  stanziamenti  iscritti in bilancio per l'esercizio 2005, relativamente  ai  fondi  destinati  all'incentivazione del personale civile  dello  Stato,  delle  Forze  armate,  del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di  polizia, nonche' quelli per la corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio del personale dirigenziale,   non  utilizzati  alla  chiusura  dell'esercizio  sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
 13.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione  delle  amministrazioni  statali  interessate  delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle amministrazioni   medesime   a   carico   delle   pertinenti   unita' previsionali  di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  e  successivamente  versate  all'entrata del bilancio dello Stato.
 14.  Al  fine  della  razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni compensative dalle unita'  previsionali  "funzionamento", per le spese relative al fitto di   locali   dei   pertinenti   centri   di   responsabilita'  delle amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'acquisto   di   immobili,   anche   attraverso  la  locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero   degli   affari  esteri,  anche  attraverso  la  locazione finanziaria,  le variazioni compensative sono operate con le predette modalita'  tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
 15.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione   delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti  per l'attuazione  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
 16.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di  base,  anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 56, concernente  disposizioni  in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
 17.  Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per accertarne  la  congruenza  con  il  trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
 18.  In  relazione  alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12,  del  contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro  del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio  1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  21  giugno  2001, concernente l'assegnazione temporanea  di  personale  ad  altra  amministrazione in posizione di comando,  il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio tra le pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni interessate,  occorrenti  per provvedere al pagamento del trattamento economico  al  personale  comandato  a carico dell'amministrazione di destinazione.
 19.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  46  della  legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni  parlamentari  competenti  e  alla  Corte  dei  conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilita'  e  le  unita'  previsionali  di  base degli stati di previsione  interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
 20.   Per  l'anno  finanziario  2005,  al  fine  di  agevolare  il raggiungimento  degli  obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro  competente  da comunicare, anche con evidenze informatiche, al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il tramite del rispettivo  Ufficio  centrale  del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari  competenti  e  alla  Corte  dei  conti,  possono essere effettuate   variazioni   compensative   tra  capitoli  delle  unita' previsionali  del  medesimo  stato  di  previsione della spesa, fatta eccezione  per 1e autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le  spese  in  annualita'  e  a  pagamento  differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge.
 21.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  72  della  legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni, concernente i fondi  rotativi  per  le  imprese,  il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti  variazioni  di  bilancio  negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
 22.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione  delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2005,  delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese   di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso  le amministrazioni  statali  ai  sensi  dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 23.  Per l'anno finanziario 2005, le unita' previsionali di base e le   funzioni  obiettivo  sono  individuate,  rispettivamente,  negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
 24.  Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 1.4 novembre 1995, n. 481, e' sostituito dal seguente:
 "40.   Le  somme  di  cui  al  comma  38,  lettera  b),  afferenti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti".
 |  |  |  | Art. 19. (Bilancio pluriennale)
 
 1.  E'  approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale  dello  Stato  e  delle  aziende autonome per il triennio 2005-2007,  nelle  risultanze  di  cui  alle  tabelle  allegate  alla presente legge.
 |  |  |  | TABELLA A 
 Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  2005  per  le  quali  il  Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato   ad   effettuare   variazioni   tra  loro compensative.
 
 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
 Tesoro:  3.1.7.3  "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e BEI" (cap.  2230  e  2231); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap. 2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su mutui" (cap. 2256 e 2263).
 Ragioneria   generale   dello   Stato:  4.1.2.1  "Fondo  sanitario nazionale"  (cap.  2700);  4.1.2.7  "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap.  2746);  4.1.2.8  "Risorse  proprie Unione europea" (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 "Interessi conti di tesoreria" (cap. 3100).
 Politiche  fiscali:  6.1.2.2  "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015).
 Politiche  fiscali:  6.1.2.2  "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016).
 Stato di previsione del Ministero della giustizia:
 Organizzazione  giudiziaria,  del personale e dei servizi: 3.2.3.1 "Edilizia  di  servizio"  (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212);
 Amministrazione  penitenziaria:  4.2.3.1  "Edilizia  di  servizio" (cap.  7300  e  7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422).
 Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
 Gabinetto   e  uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  del Ministro:  1.1.1.0  "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato generale del  Ministero  e  degli  uffici  all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1241); Affari amministrativi,  bilancio  e  patrimonio:  6.1.1.1  "Uffici centrali" (cap.  1301);  Stampa  e  informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1632);  Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.  1703);  Cooperazione  allo  sviluppo:  9.1.1.0 "Funzionamento" (cap.  2001);  Promozione  e cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici centrali"  (cap.  2401);  Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti  umani:  12.1.1.0  "Funzionamento"  (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3601);  Istituto  diplomatico:  14.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3901); Paesi  dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4003); Paesi delle Americhe:   16.1.1.0   "Funzionamento"   (cap.   4101);   Paesi   del Mediterraneo  e  del  Medio  Oriente:  17.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4201);  Paesi  dell'Africa  Sub  Sahariana:  18.1.1.0 "Funzionamento" (cap.   4301);   Paesi   dell'Asia,   dell'Oceania,  del  Pacifico  e l'Antartide:   19.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  4401);  Integrazione europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501).
 Affari  amministrativi,  bilancio  e  patrimonio:  6.1.1.2 "Uffici all'estero"  (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2  "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503).
 |  |  |  | TABELLA B 
 Unita'   previsionali  di  base  per  le  quali  si  applicano  le disposizioni  contenute  nel  quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge S agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
 Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo" (cap. 7415).
 Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
 Difesa  del  suolo:  6.2.3.4  "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 8582).
 Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti:
 Trasporti  terrestri:  5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e 8055).
 Navigazione   e  trasporto  marittimo  ed  aereo:  4.2.3.3  "Opere marittime e portuali" (cap.7841);
 Infrastrutture   stradali,   edilizia  e  regolazione  dei  lavori pubblici: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7341);
 Infrastrutture   stradali,   edilizia  e  regolazione  dei  lavori pubblici: 3.2.3.10 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 7527).
 Stato di previsione del Ministero della difesa:
 Segretariato generale: 3.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7101);
 Gabinetto   e  uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  del Ministro:   1.2.3.1   "Fondo   unico   da  ripartire  -  investimenti universita' e ricerca" (cap. 7000).
 
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 ---->    Vedere tabelle da pag. 124 a pag. 222   <----
 ---->    Vedere tabelle da pag. 223 a pag. 321   <----
 ---->    Vedere tabelle da pag. 322 a pag. 373   <----
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