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| Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 29 dicembre 2004 |  | Graduatoria concernente il bando tematico territoriale, relativo alle aree  depresse  del  centro-nord,  ad  esclusione di quelle ricadenti nella  regione  Lombardia,  ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 16 gennaio  2001,  recante  le  direttive  per  la  concessione delle agevolazioni   del   Fondo   speciale   rotativo   per  l'innovazione tecnologica. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese
 
 Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  del  16 gennaio  2001,  recante  direttive  per  la concessione  delle  agevolazioni  del  FIT,  di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Visto  in  particolare  l'art.  11  delle  precitate  direttive del 16 gennaio  2001  che destina una quota non superiore al 30 per cento delle  risorse  del  FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse  per  lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti   a   sistemi  produttivi  locali  omogenei  o  a  distretti industriali;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  dell'11 maggio  2001, n. 1034240, esplicativa delle modalita'  di  concessione ed erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
 Vista  la  circolare  del  Ministero delle attivita' produttive del 26 ottobre  2001,  n.  1035030,  che individua i soggetti gestori per l'istruttoria   connessa   alle   agevolazioni   di  cui  alla  legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 28 aprile 2004,  riguardante  termini, criteri e modalita' di effettuazione del bando  tematico-territoriale  finalizzato  ad  agevolare programmi di sviluppo  precompetitivo nei settori di alta e medio/alta tecnologia, sviluppati  da  piccole  e  medie imprese presso unita' ubicate nelle «aree  depresse»  del  centro-nord, ad esclusione di quelle ricadenti nella regione Lombardia;
 Visto   il   parere   assunto  dal  comitato  tecnico  della  legge 17 febbraio  1982,  n.  46, nella riunione del 27 ottobre 2004, sulla istituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti di massima,  presentati  ai  sensi  dell'art.  6  del  precitato decreto 28 aprile 2004;
 Visti gli esiti delle riunioni del gruppo di lavoro sopra citato;
 Visto   il   parere  espresso  dal  comitato  tecnico  della  legge 17 febbraio  1982,  n. 46, nella riunione del 20 dicembre 2004, sulla procedura  adottata  dal competente ufficio, congiuntamente al gruppo di   lavoro,   per   la   valutazione   degli  aspetti  connessi  con l'ammissibilita'  dei programmi al FIT, con la coerenza dei programmi con  il bando e per l'assegnazione del punteggio ed il parere finale, espresso nella medesima seduta, sui programmi di massima presentati;
 Considerata  la  disponibilita'  delle risorse finanziarie previste dall'art. 7 del decreto 28 aprile 2004;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1. Le  iniziative  inserite  nella  graduatoria relativa al decreto 28 aprile   2004,   riguardante   termini,  criteri  e  modalita'  di effettuazione   del   bando   tematico-territoriale   finalizzato  ad agevolare  programmi di sviluppo precompetitivo nei settori di alta e medio/alta  tecnologia,  sviluppati da piccole e medie imprese presso unita'  ubicate  nelle «aree depresse» del centro-nord, ad esclusione di   quelle   ricadenti   nella  regione  Lombardia,  sono  riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
 2. Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati contenuti nella graduatoria  e  l'individuazione  delle iniziative selezionate con la medesima graduatoria, si forniscono nell'allegato 2 le opportune note esplicative.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. Ai  sensi  dell'art.  6,  comma 9 del decreto 28 aprile 2004, le imprese   selezionate,   che   risultano   quelle  con  posizione  in graduatoria  dal  n.  1  al n. 40, in considerazione del limite delle risorse indicate dal comma 4 del medesimo articolo, devono presentare ai   gestori   concessionari  scelti,  entro  sessanta  giorni  dalla pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana,   pena  la  decadenza,  i  relativi  programmi definitivi.
 2. La   presentazione  dei  programmi  definitivi  al  gestore,  la successiva istruttoria e la valutazione dei programmi stessi, nonche' la  concessione  e  l'erogazione  dei  benefici  avvengono secondo le modalita'  ed i termini individuati dalle direttive 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.   I   soggetti  richiedenti  decadono  dalla  graduatoria  e  le agevolazioni   eventualmente   concesse  sono  revocate  qualora,  in qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei requisiti  di accesso previsti dall'art. 2 del decreto 28 aprile 2004 o  la  inesistenza,  anche  di uno solo, degli elementi richiesti dal medesimo decreto.
 Roma, 29 dicembre 2004
 Il direttore generale: Pasca di Magliano
 |  |  |  | Allegato 1 
 GRADUATORIA BANDO DI CUI AL D.M. 28 APRILE 2004
 
 ---->   Vedere allegato da pag. 5 a pag. 27  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 NOTE ESPLICATIVE
 
 La graduatoria contiene le domande, presentate ai sensi dell'art. 6  del  decreto 28 aprile 2004, dei soggetti e dei programmi ritenuti ammissibili.
 La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria e' determinata sulla base del punteggio attribuito nella colonna O, risultante dalla somma dei punti conseguiti (colonna I) con gli indicatori di cui alle colonne  E, F, G ed H incrementata della migliore delle maggiorazioni percentuali  di  cui  alle  colonne L, M ed N. Nei casi di parita' di punteggio  prevale  l'impresa  con  il  minor  numero  di  dipendenti (espresso in unita' lavorative annue), di cui alla colonna P.
 L'agevolazione  prevista  (colonna Q) e' riferita ai costi totali esposti   dall'impresa   (colonna  D)  e  consente  di  calcolare  le agevolazioni  cumulative  (colonna  R),  sulla base delle quali viene fissato   il   limite  entro  cui  vengono  selezionate  le  domande. L'ammontare   dell'agevolazione   effettivamente   concedibile  sara' valutato successivamente sulla base delle procedure di cui all'art. 2 del presente decreto.
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