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| Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2004 |  | Nuovo  Statuto  degli Aero Club locali e dei principi informativi dello Statuto tipo delle Federazioni Sportive Aeronautiche. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la  legge  29 maggio  1954,  n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n.  1715,  concernente  l'approvazione  dello  statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Club locali, come modificato dal  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 723 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988, n. 569;
 Visto  il  decreto  legislativo  23 luglio 1999, n. 242, recante il «riordino  del  Comitato  olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare, l'art. 18, comma 6;
 Visto  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il  riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  in  particolare  l'art.  13,  comma  3,  del  citato decreto legislativo  n.  419 del 1999, nella parte in cui prevede la facolta' dell'autorita'  di vigilanza di nominare un commissario straordinario con i poteri degli organi sciolti e nella parte in cui dispone che le competenze  del  collegio  dei  revisori  siano esercitate, sino alla nomina   del   nuovo   collegio,  dai  rappresentanti  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze e dai rappresentanti delle Autorita' vigilanti;
 Visto l'art. 17 della legge 23 agosto del 1988, n. 400;
 Visto  il decreto 22 ottobre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e per i beni e  le  attivita'  culturali,  con  il  quale  e'  stato  disposto  il commissariamento  dell'Aero Club d'Italia e la nomina del dott. arch. Giuseppe  Leoni,  quale  commissario  straordinario  dell'Ente per la durata  di  sei mesi, decorrenti dal 1° novembre 2002, con l'incarico di  provvedere,  in  particolare,  agli  adempimenti  necessari  alla ridefinizione statutaria, ai sensi dei decreti legislativi n. 242 del 1999 e n. 419 del 1999, sopra citati;
 Visti i decreti 9 maggio 2003, 4 novembre 2003 e 30 aprile 2004 del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i Ministri  della  difesa  e per i beni e le attivita' culturali, con i quali il dott. arch. Giuseppe Leoni e' stato confermato nell'incarico di  commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia, sino alla data del 31 ottobre 2004;
 Considerato  che,  al  termine  di  una complessa istruttoria con i Ministeri   competenti   (delle   infrastrutture   e  dei  trasporti, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, per i beni e   le   attivita'   culturali),  il  Commissario  straordinario,  ha provveduto  alla  stesura  dello  schema definitivo del nuovo Statuto dell'Aero  Club  d'Italia,  del  nuovo  Statuto  tipo degli Aero Club locali   e   dei   Principi  informatori  dello  Statuto  tipo  delle Federazioni Sportive Aeronautiche;
 Considerato,  altresi', che il Commissario medesimo, con nota prot. n. AGP/5896 in data 8 aprile 2004, ha trasmesso ai Ministeri predetti copia   del   suindicato   schema   statutario  definitivo,  ai  fini dell'acquisizione  del  prescritto concerto ex art. 47, ultimo comma, del  citato decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n.  1715,  modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 luglio  1982, n. 723 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988, n. 569;
 Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  al  riguardo  dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. CG/MRTRASP/74416 del 29 aprile  2004,  dal  Ministero  della  difesa,  con  nota  prot. n. 8/264411/D.XI.68  del  10 maggio  2004, dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  con  nota prot. n. 10334 del 31 maggio 2004, e dal  Ministero dell'interno, con nota prot. n. 5145 Uff. III - Affari interni del 4 giugno 2004;
 Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la «determinazione degli  atti  amministrativi  da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;
 Ritenuto  di  dover  procedere  all'approvazione  del nuovo Statuto dell'Aero  Club  d'italia,  del  nuovo  Statuto  tipo degli Aero Club locali   e   dei   Principi  informatori  dello  Statuto  tipo  delle Federazioni Sportive Aeronautiche;
 Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio  di  Stato  n. 9643/04 espresso nell'adunanza del 30 agosto 2004;
 Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 1.  Sono  approvati  il  nuovo  Statuto dell'Aero Club d'Italia, il nuovo  Statuto  tipo  degli  Aero  Club  locali,  nonche'  i Principi informatori   dello   Statuto   tipo   delle   Federazioni   Sportive Aeronautiche,    che    formano   parte   integrante   del   presente provvedimento.
 2.  Sono  abrogati  lo Statuto dell'Aero Club d'Italia e lo Statuto tipo  degli  Aero  Club  locali, approvati con decreto del Presidente della  Repubblica  29 novembre  1965, n. 1715, modificato dal decreto del  Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 723 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988, n. 569.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 20 ottobre 2004
 p. Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Letta
 
 Il Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Lunardi
 |  |  |  | edizione definitiva 
 STATUTO DELL'AERO CLUB D'ITALIA
 
 STATUTO TIPO DEGLI AERO CLUB LOCALI
 
 PRINCIPI INFORMATORI DELLO STATUTO TIPO
 DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE AERONAUTICHE
 
 STATUTO DELL'AERO CLUB D'ITALIA
 
 TITOLO I
 GENERALITA'
 
 Art. 1
 
 L'Aero  Club  d'Italia  (AeCl), Ente di diritto pubblico, con sede legale  in  Roma,  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  Trasporti,  del  Ministero  della Difesa, del Ministero  dell'Economia  e delle Finanze, del Ministero per i Beni e le  Attivita'  Culturali  e  del  Ministero dell'interno, riunisce in organismo  federativo  nazionale Associazioni ed Enti italiani che si interessano  allo sviluppo dell'Aviazione nei suoi aspetti didattici, sportivi,  turistico-promozionali,  culturali,  di utilita' sociale e civile e attivita' collegate.
 L'Aero  Club d'Italia puo' istituire, altresi', Sedi Operative nel territorio  nazionale  e  Delegazioni  e  Rappresentanze  all'estero. Qualora   l'istituzione   di   tali  Sedi  Operative,  Delegazioni  e Rappresentanze  comporti  aumento di spesa o incremento di personale, l'istituzione   deve   essere   autorizzata   dal   Ministero   delle infrastrutture   e  dei  Trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 
 Art. 2
 
 L'Aero  Club  d'Italia,  in quanto esercita attivita' sportiva, e' una  federazione  del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi dell'art. 27 del DPR 28 marzo 1986, n. 157, nonche' del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
 L'Aero  Club  d'Italia  e'  l'unico Ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e, di conseguenza,  e'  l'unico  rappresentante  di  tale  Federazione  nel territorio dello Stato.
 La  denominazione  di  Aero  Club,  sola  o  accompagnata da altri attributi    o   qualifiche,   e   l'emblema   sociale   appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia.
 Il  loro  uso  e'  concesso  unicamente  a quelle Associazioni che ottengono  la qualifica di Ente Federato, ai sensi degli artt. 7 e 13 del presente Statuto.
 
 TITOLO II
 SCOPI E FUNZIONI
 
 Art. 3
 
 L'Aero  Club  d'Italia  persegue gli scopi previsti dalla legge 29 maggio 1954, n. 340.
 In particolare:
 1)  promuove  la formazione aeronautica della gioventu', favorisce la  diffusione  della  cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi;
 2)  favorisce  lo  sviluppo  del  turismo  e  dello sport aereo, e organizza  manifestazioni  aeronautiche  sportive,  turistiche  e  di propaganda  internazionali,  incoraggia  e  puo' organizzare quelle a carattere nazionale;
 3)  sovraintende  ad  ogni pubblica manifestazione aeronautica, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340;
 4)  svolge  direttamente,  su  delibera  del  Consiglio  Federale, attivita' didattica nei vari settori aeronautici e cura, in generale, che  tale  attivita' sia svolta secondo un indirizzo uniforme e che i mezzi  all'uopo  disponibili  siano  impiegati col maggior rendimento tecnico-economico;
 5)  patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attivita' sportiva, turistica e di propaganda;
 6)  esercita  il  potere  sportivo aeronautico previsto dal Codice sportivo  della  Federazione  Aeronautica  Internazionale (FAI) e dal Regolamento sportivo nazionale;
 7)   su  richiesta  del  Ministero  della  Difesa,  del  Ministero dell'interno  e  degli  altri Ministeri e/o Enti che utilizzano mezzi aerei,  cura  l'istruzione  e  l'allenamento  dei  piloti  militari e civili,  secondo  le  specifiche  che  potranno essere determinate in apposite   convenzioni,   da   stipulare  con  i  Ministeri  ed  Enti interessati;
 8)     fornisce     alla     Presidenza    del    Consiglio    dei Ministri-Dipartimento   per   la   Protezione  Civile,  al  Ministero dell'interno  -  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, alle Prefetture - Uffici Territoriali del  Governo,  alle  Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane ed alle  altre  pubbliche  Amministrazioni, per quanto di competenza, il proprio  apporto,  da  determinare  in  apposita  convenzione,  nelle attivita' di protezione civile e/o di tutela ambientale;
 9) svolge ogni altra attivita', nel settore dell'aviazione Civile, ritenuta   necessaria  ai  fini  dello  sviluppo  economico,  civile, sociale, culturale e democratico del Paese.
 
 Art. 4
 
 Per  il  conseguimento  degli scopi di cui all'art. 3, l'Aero Club d'Italia:
 1)  partecipa, presso le amministrazioni e gli enti competenti, ai lavori relativi alla creazione di nuove norme, anche regolamentari, o alla   modifica   di   quelle  esistenti,  in  materia  di  attivita' aeronautica;
 2)  promuove  e  favorisce  la  costruzione,  l'apprestamento e la gestione   di  aeroporti  civili  e  privati  e  la  costituzione  di aerocentri da turismo e sport;
 3)  istituisce  ed  organizza  scuole  civili  di  pilotaggio e di addestramento  al volo di ogni tipo e livello ed ogni altra attivita' aeronautica;
 4)  promuove  e favorisce l'istituzione di scuole civili regionali di  pilotaggio  e  di  addestramento  al  volo  e  agli  altri  sport aeronautici;
 5) esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione  aeronautica  e  ne  controlla  riorganizzazione  e lo svolgimento;  provvede  agli  altri  adempimenti di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 340;
 6)   sovraintende   allo   sport   aeronautico,   organizzando   e controllando   le   relative   gare   e  manifestazioni  nazionali  e internazionali;
 7) controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti   e   le   licenze  sportive  proprie  e  della  Federazione Aeronautica  internazionale  (FAI);  presenta alla FAI le proposte di omologazione dei primati internazionali;
 8)  raccoglie  materiale  bibliografico  e statistico di carattere aeronautico  civile;  compie,  anche  mediante consulenza di esperti, studi  e  progetti  nel  settore  aeronautico  turistico,  sportivo e storico;
 9)  a richiesta delle parti, ed in ogni caso di contrasto fra Enti federati,  funziona  da  arbitro  per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva;
 10)  gestisce  servizi  di  esazione  di  diritti  e  svolge altri incarichi  che  siano  ad  esso  affidati,  nel  campo dell'aviazione civile, dallo Stato o da altri Enti;
 11)  realizza,  compatibilmente  con  i  fini  istituzionali, ogni iniziativa  di  comunicazione  e  promozione  relativa  all'attivita' aeronautica e del traffico aeroturistico;
 12)  assicura  il  regolare  espletamento  di  tutte  le attivita' previste  dall'art. 1 della legge 29 maggio 1954, n. 340 e cio' anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni  e  gli  Enti di cui ai commi d) ed e) del successivo art. 48;
 13)  su  richiesta  delle  Amministrazioni  ed  Enti  interessati, provvede  ad  assicurare  la  disponibilita' dei mezzi occorrenti per soddisfare  le  esigenze  relative  all'istruzione e agli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con i  quali  siano  state  stipulate  apposite  convenzioni al riguardo, salvo,  anche  in  assenza  di apposite convenzioni, la previsione di specifici obblighi di legge;
 14)  provvede  ad assicurare le attivita' di protezione civile e/o di  tutela ambientale previste dalla convenzione di cui al precedente art. 3, comma 2, n. 8.
 Per   il  conseguimento  degli  scopi  istituzionali  l'Aero  Club d'Italia   puo'   avvalersi  degli  Enti  federati  e  aggregati.  In particolare, l'Aero Club d'Italia puo' delegare agli Enti federati le attribuzioni  di  cui al comma 1, n. 5, del presente articolo, e puo' affidare o delegare: a) le  attribuzioni  di  cui al comma 1, nn. 2, 3, 4, 8 e 11, nonche'
 l'organizzazione  di  gare  e  manifestazioni  nazionali di cui al
 comma 1, n. 6, e l'attivita' attuativa delle convenzioni di cui al
 comma 1, nn. 12, 13 e 14, agli Enti federati o aggregati; b) l'istruttoria  relativa  al  controllo  e  alla  omologazione  dei
 primati  nazionali  aeronautici  di  cui  al  comma  1, n. 7, alle
 Federazioni  Sportive  Aeronautiche,  che  possono in tali materie
 formulare proposte.
 
 Art. 5
 
 Presso l'Aero Club d'Italia, e a sua cura, sono tenuti: a) il  registro  per  l'iscrizione  degli  aeromobili  civili ai fini
 dell'art. 4 della legge 29 maggio 1954, n. 340; b) il  registro  matricolare  per  l'iscrizione degli alianti a norma
 dell'art. 753 del Codice della Navigazione; c) il registro delle certificazioni e delle targhe di identificazione
 degli  apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS), a norma
 del  DPR  5  agosto  1988,  n.  404  e  successive modificazioni e
 integrazioni.
 
 Sui  registri  di cui alle lettere a) e b) possono essere iscritti gli  aeromobili  di  proprieta'  o  eserciti dall'Aero Club d'Italia, dagli  Enti Federati, dagli Enti aggregati o soci di essi, purche' il loro  uso non avvenga a scopo di lucro o commerciale. Sul registro di cui  alla  lettera  c)  possono essere iscritti gli apparecchi VDS di proprieta' di chiunque svolga con essi attivita' di volo.
 
 TITOLO III
 ENTI FEDERATI E AGGREGATI ED ASSOCIAZIONI BENEMERITE
 
 Capo I
 GENERALITA'
 
 Art. 6
 
 Gli  Enti  che  possono  fare  parte  dell'Aero  Club  d'Italia si dividono in:
 1)   Aero   Club   Federati,  che  espletano  attivita'  sportiva, didattica, turistica e promozionale nei settori:
 a) del volo a motore non acrobatico;
 b) del volo a vela non acrobatico;
 c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela;
 d) del volo da diporto o sportivo a motore;
 e) del volo da diporto o sportivo senza motore;
 f) del pallone libero o dirigibile;
 g)  della  costruzione  aeronautica  amatoriale e del restauro dei
 velivoli storici;
 h) del paracadutismo;
 i) dell'aeromodellismo.
 
 L'Assemblea    dell'Aero    Club    d'Italia,    avuto    riguardo all'organizzazione  della FAI, puo' deliberare l'istituzione di nuove specialita' sportive aeronautiche.
 2)  Federazioni Sportive Aeronautiche federate (FSA), comprendenti le  Associazioni  che,  senza  fini  di lucro, svolgono attivita' nel campo degli sport aeronautici di cui al precedente punto 1.
 3) Enti Aggregati, che comprendono: a) associazioni,  non  aventi  fini  di  lucro,  fra  persone  che si
 interessano di questioni aeronautiche; b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c) imprese  industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo
 aeronautico; d) enti turistici ed imprese alberghiere; e) qualsiasi   altro   ente  che  intenda  incoraggiare  lo  sviluppo
 dell'aviazione civile.
 
 4)  Associazioni  Benemerite  che  svolgano,  senza fini di lucro, attivita'   di   studio,   promozione  e  divulgazione  dei  problemi aeronautici o abbiano per finalita' la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.
 L'Assemblea  dell'AeCl  concede  e  revoca  la  qualita'  di  Ente Federato  alle Federazioni Sportive Aeronautiche e revoca la qualita' di  Ente  Federato  agli  Aero  Club. Il Consiglio Federale dell'AeCl concede  la  qualita'  di  Ente  Federato  agli Aero Club e concede o revoca la qualita' di Ente Aggregato o di Associazione Benemerita.
 
 Capo II
 AERO CLUB LOCALI
 
 Art. 7
 
 Per  ottenere  la qualifica di Aero Club e la federazione all'Aero Club d'Italia le Associazioni debbono: 1) avere  un ordinamento che non contrasti in alcuna sua parte con lo
 Statuto tipo di cui all'art. 54 del presente Statuto; 2) avere almeno 20 soci; 3) svolgere  continuativamente e direttamente una o piu' attivita' di
 cui al precedente art. 6, comma 1, n. 1; 4) possedere  i  mezzi  e  disporre  di  attrezzature  mobili e fisse
 sufficienti  allo  svolgimento  della loro attivita' aeronautica e
 disporre,  anche in via non esclusiva, di un idoneo aeroscalo o di
 un luogo idoneo allo svolgimento dell'attivita'.
 
 La  federazione all'Aero Club d'Italia di un Aero Club puo' essere preceduta  da  un  periodo  sperimentale,  non  superiore a tre mesi, disposto dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.
 La  domanda di federazione e' depositata presso la sede dell'AeCl. Copia  di  tale  domanda,  indicante  la  data  di' presentazione, e' rilasciata al richiedente.
 La  domanda  di  federazione  si intende accettata se il Consiglio Federale  non  delibera  sulla domanda medesima entro 90 giorni dalla sua presentazione.
 Nel  caso  sia  disposto il periodo di prova, il termine di cui al comma precedente decorre dallo spirare del periodo di prova medesimo.
 La  deliberazione  del  Consiglio Federale di mancato accoglimento della   domanda   di   federazione   e'  notificata  all'Associazione richiedente.
 Contro  tale  deliberazione  e'  ammesso  ricorso  al Collegio dei Probiviri  nel  termine  di  60  giorni  dalla data di notifica della deliberazione stessa.
 
 Art. 8
 
 Gli Aero Club sono tenuti a:
 1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione nella misura annualmente proposta dal Consiglio Federale dell'AeCl.
 Il  Consiglio  Federale fissa quote ridotte di federazione per gli Aero   Club  per  i  primi  tre  anni  di  federazione  e  stabilisce annualmente   l'ammontare   delle   detrazioni  da  computarsi  sulla successiva  quota annuale di federazione a favore degli Aero Club che organizzino gare e manifestazioni o i cui atleti conseguano titoli di campioni italiani o internazionali di specialita';
 2)  inviare  al  Consiglio Federale dell'AeCl, per l'approvazione, entro  il  mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente  e,  entro  il  mese  di  novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo;
 3)  comunicare  all'AeCl,  entro  il  mese  di  marzo di ogni anno l'elenco  nominativo  dei  soci  e  successivamente,  ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco;
 4)  osservare  le  norme  emanate  dall'Aero  Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
 5)  assicurare,  ove  richiesti dall'AeCl, ciascuno nel rispettivo ambito,  previa  convenzione  tra  l'AeCl  e  il  singolo  Aero  Club interessato,  le  attivita'  previste dalle eventuali convenzioni tra l'AeCl e le Amministrazioni dello Stato e delle autonomie locali;
 6)  sottoporre  alla  Commissione  Centrale  Sportiva  Aeronautica (CCSA),  entro  il 15 settembre di ogni anno, le proposte concernenti la   loro   attivita'   sportiva   per  l'anno  successivo,  ai  fini dell'acquisizione  del  parere  di  competenza  e  per  il necessario coordinamento in sede nazionale.
 
 Art. 9
 
 Gli  Aero Club sono soggetti di diritto privato e possono assumere la  forma  di una Societa' a Responsabilita' limitata, fermo restando il  principio  dell'assenza dei fini di lucro, inteso come divieto di distribuzione di utili.
 Gli  Aero  Club  hanno  patrimonio  proprio,  distinto  da  quello dell'AeCl, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia, nei limiti del presente Statuto.
 Tuttavia,  essi,  nel sottoporre alla CCSA le proposte concernenti la  loro attivita' sportiva, ai sensi del n. 6 del precedente art. 8, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attivita'.
 
 Art. 10
 
 L'Aero  Club  d'Italia  rappresenta  gli  Aero  Club,  le FSA e le Associazioni  ad esse affiliate, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite  nei  rapporti  con le Amministrazioni dello Stato. Vigila sull'attivita' degli Aero Club e delle FSA, al fine di accertarsi che essa  si  svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che  gli  eventuali  contributi  da esso concessi abbiano la prevista destinazione.
 
 Art. 11
 
 La qualifica di Aero Club si perde per recesso dalla federazione o per  revoca  della  stessa, per scioglimento dell'Associazione ovvero per scioglimento o fallimento della Societa'.
 La  revoca  puo'  essere  deliberata, previa contestazione, per il venir  meno  di  uno  dei requisiti di cui al precedente art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui al precedente art. 8.
 La deliberazione di revoca e' di competenza dell'Assemblea; contro di  essa e' ammesso ricorso al collegio dei Probiviri, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
 
 Capo III
 FEDERAZIONI SPORTIVE AERONAUTICHE (FSA)
 
 Art. 12
 
 Per  ogni  specialita' sportiva aeronautica, prevista dal presente Statuto, puo' essere federata all'AeCl una sola FSA, avente per scopo l'esercizio  dell'attivita'  sportiva  ed  agonistica del particolare settore  di  competenza,  secondo  le  regole e i programmi approvati dall'Aero  Club  d'Italia  e  nei  limiti  delle  deleghe  da  questo conferite.
 
 Art. 13
 
 Per  ottenere la federazione all'Aero Club d'Italia le Federazioni Sportive Aeronautiche dovranno: 1) non avere fini di lucro; 2) avere  un ordinamento che non contrasti con lo Statuto tipo di cui
 all'art. 54 del presente Statuto; 3) possedere idonei mezzi economici e tecnici per operare; 4) svolgere  attivita'  che  non contrastino con i fini istituzionali
 dell'AeCl e con il presente Statuto.
 
 Qualora  siano  presentate  piu'  domande  da  diverse  FSA  della medesima   specialita'   e'   accolta   la  domanda  della  FSA  piu' rappresentativa.
 La  deliberazione  dell'Assemblea  di  mancato  accoglimento della domanda di federazione e' notificata alla FSA richiedente.
 Contro  tale  deliberazione  e'  ammesso  ricorso  al Collegio dei Probiviri  nel  termine  di  60  giorni  dalla data di notifica della deliberazione stessa.
 
 Art. 14
 
 Le Federazioni Sportive Aeronautiche sono tenute a:
 1)   versare   all'Aero   Club   d'Italia  una  quota  annuale  di federazione, nella misura proposta annualmente dal Consiglio Federale dell'AeCl, che puo' stabilire quote diverse in funzione del numero di Associazioni  iscritte,  del  numero complessivo dei praticanti e dei risultati sportivi ottenuti da ciascuna FSA in campo internazionale;
 2)  inviare  al  Consiglio Federale dell'AeCl, per l'approvazione, entro  il  mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente  e,  entro  il  mese  di  novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo;
 3)  comunicare  all'Aero  Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni  anno,  l'elenco  nominativo  degli  Aero  Club  e  delle  altre Associazioni affiliate;
 4)  osservare  le  norme  emanate  dall'Aero  Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
 5)  sottoporre  alla  CCSA, entro il 15 settembre di ogni anno, le proposte   concernenti   la   loro   attivita'  sportiva  per  l'anno successivo,  ai fini dell'acquisizione del parere di competenza e per il necessario coordinamento in sede nazionale.
 
 Art. 15
 
 Alle Federazioni Sportive Aeronautiche possono affiliarsi gli Aero Club  e  le  altre  Associazioni  che  esercitino una delle attivita' aviatorie  previste  dai  precedente  art.  6, primo comma, n. 1 ,con esclusione  dell'attivita'  aerodidattica  finalizzata al rilascio di titoli aeronautici professionali, e che abbiano seguenti requisiti: - un ordinamento che non contrasti con lo Statuto tipo delle FSA; - almeno  dieci soci che, in possesso dei relativi titoli, pratichino
 le attivita' della specialita'; - il   possesso  di  idonei  mezzi  e  attrezzature  mobili  e  fisse
 necessarie allo svolgimento dell'attivita'.
 
 Il  possesso  dei  requisiti predetti, da parte delle Associazioni affiliate alle singole FSA, dovra' essere documentato all'AeCl sia al momento iniziale sia ogni volta che l'AeCl stesso lo richieda.
 
 Art. 16
 
 La  qualifica  di FSA federata all'Aero Club d'Italia si perde per scioglimento della stessa, recesso o revoca.
 La  revoca  puo'  essere  deliberata, previa contestazione, per il venir  meno dei requisiti previsti dai precedenti artt. 13 e 15 o per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 14.
 La   deliberazione  di  revoca  e'  di  competenza  dell'Assemblea dell'AeCl  e  contro  di  essa  e'  ammesso  ricorso  al Collegio dei Probiviri,  nel  termine  di  sessanta  giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
 
 Art. 17
 
 Alle  Federazioni  Sportive  Aeronautiche,  federate all'Aero Club d'Italia,  si  applicano  le  norme  previste per gli Aero Club dagli articoli 9 - 2^ e 3^ comma - e 10 del presente Statuto.
 Per  la gestione finanziaria e contabile dovranno essere applicati i  Regolamenti  approvati  dall'Assemblea  della  FSA su proposta del Consiglio Federale della stessa FSA.
 
 Capo IV
 ENTI AGGREGATI
 
 Art. 18
 
 L'ammissione  degli  Enti  Aggregati  e'  deliberata dal Consiglio Federale dell'AeCl.
 Gli   Statuti   degli   Enti   Aggregati   non  possono  contenere disposizioni che contrastino con i principi del presente Statuto.
 
 Art. 19
 
 Gli Enti Aggregati sono tenuti a versare all'Aero Club d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio Federale dell'AeCl.
 
 Art. 20
 
 La   qualifica  di  Ente  Aggregato  si  perde  per  scioglimento, liquidazione o fallimento dell'Ente, per recesso, per revoca.
 La  revoca  e'  deliberata  dal  Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia  e  avverso  ad  essa  e'  ammesso  ricorso  al Collegio dei Probiviri,  nel  termine  di  sessanta  giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
 
 Capo V
 ASSOCIAZIONI BENEMERITE
 
 Art. 21
 
 Alle  Associazioni  Benemerite  si  applicano  le  norme di cui ai precedenti artt. 18 e 20, concernenti gli Enti Aggregati.
 
 TITOLO IV
 PRESIDENTE E SOCI D'ONORE
 
 Art. 22
 
 L'Assemblea  dell'AeCl  puo' nominare Presidenti onorari dell'Aero Club  d'Italia  persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso   l'aviazione  in  genere  e  verso  l'Aero  Club  d'Italia  in particolare.
 Il  Consiglio  Federale dell'AeCl approva, inoltre, la proposta di nomina  dei  Presidenti  Onorari e dei soci onorari degli Aero Club e delle FSA federati.
 I  Presidenti  e i soci onorari degli Aero Club e delle FSA godono delle  facilitazioni  concesse ai soci degli Enti Federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
 
 TITOLO V
 ORGANI DELL'AERO CLUB D'ITALIA
 
 Capo I
 GENERALITA'
 
 Art. 23
 
 Gli organi dell'Aero Club d'Italia sono:
 1) l'Assemblea;
 2) il Consiglio Federale;
 3) il Presidente;
 4) la Commissione Centrale Sportiva Aeronautica;
 5) il Collegio dei Probiviri;
 6) il Collegio dei Revisori dei Conti.
 
 Art. 24
 
 Alle  cariche federali elettive possono accedere solo i soci degli Enti federati.
 Non possono ricoprire cariche elettive:
 1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni;
 2)  coloro  che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi; a tal fine,   l'applicazione  della  pena  su  richiesta  dell'imputato  e' equiparata alla condanna;
 3)  coloro  che  siano stati assoggettati, da parte dell'Aero Club d'Italia,  oppure  da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di  una  sua  Federazione  o di una FSA, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi;
 4)   coloro  che  ricavino  dall'attivita'  sportiva  un  profitto personale,   esclusi   i  proventi  di  sponsorizzazioni  finalizzate esclusivamente all'effettuazione dell'attivita' sportiva;
 5)  coloro  che  comunque  siano interessati in attivita' privata, industriale  o commerciale effettuata per o in concorrenza con l'Aero Club  d'Italia  e/o  gli  Enti  Federati  o  Aggregati o Associazioni affiliate.
 
 Ai   componenti   del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  spetta un'indennita'  determinata  dal  Consiglio Federale, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonche' il trattamento di missione.
 Al Presidente, ai membri del Consiglio Federale, della Commissione Centrale  Sportiva  Aeronautica  e  del Collegio dei Probiviri spetta esclusivamente  il  rimborso  delle  spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.
 Il  trattamento di missione, per ogni giornata di partecipazione a riunioni  collegiali,  verra'  determinato  dal  Consiglio  Federale, secondo  le  disposizioni  vigenti. Analogo trattamento potra' essere deliberato  dal  Consiglio  Federale  a  favore  dei componenti delle Commissioni Temporanee Consultive e del Comitato previsti all'art. 43 del presente statuto.
 
 Capo II
 ASSEMBLEA
 
 Art. 25
 
 L'Assemblea   e'  l'organo  di  indirizzo  politico  -  strategico generale e di controllo dell'Aero Club d'Italia ed e' costituita da: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede; 2) un   Rappresentante  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 Trasporti; 3) un Rappresentante del Ministero della Difesa; 4) un Rappresentante del Ministero dell'interno; 5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 6) un  Rappresentante  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attivita'
 Culturali; 7) un Rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),
 designato dal Presidente del CONI medesimo; 8) i Membri del Consiglio Federale; 9) i Presidenti degli Aero Club Federati; 10) i   Presidenti   di  ciascuna  Federazione  Sportiva  Aeronautica
 federata all'AeCl; 11) un  rappresentante  per  ciascuna  delle  specialita' degli sport
 aeronautici  previste  all'art.  6,  comma  1,  n.  1 del presente
 Statuto,   eletti,   ai   sensi   del   successivo  art.  45,  dai
 rappresentanti  di  ciascuna specialita' degli Aero Club Federati,
 ove  la  specialita'  sia effettivamente praticata. E' considerata
 praticata  la  specialita' sportiva quando, nell'anno precedente o
 nell'anno  in  corso, un socio dell'Aero Club abbia partecipato ad
 almeno una gara iscritta a calendario per quella specialita'; tale
 requisito non e' richiesto per la sola specialita' di cui all'art.
 6, comma 1, n. 1, lett. g), del presente Statuto; 12) un  rappresentante degli atleti in attivita' ed un rappresentante
 dei  giudici  in  attivita'  per  ciascuno degli sport aeronautici
 previsti all'art. 6, comma 1, n. 1, del presente Statuto; 13) un rappresentante degli Enti Aggregati; 14) un rappresentante delle Associazioni Benemerite.
 
 I  rappresentanti di cui al precedenti numeri 11, 12, 13 e 14 sono eletti secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea.
 I  rappresentanti  di  cui  ai  precedenti  numeri  2, 3, 4, 5 e 6 vengono  nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano e durano  in  carica  per  il quadriennio corrispondente al mandato del Presidente.
 Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto.
 Il  Consiglio  Federale  predispone  i  Regolamenti  relativi alle elezioni  dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 11, 12, 13 e 14.
 Alle riunioni dell'Assemblea assiste il Direttore Generale.
 Alle stesse riunioni assistono i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia  e i Presidenti Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio  dei  Probiviri  e  del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.
 
 Art. 26
 
 L'Assemblea:
 1)   designa   il  Presidente  dell'Aero  Club  d'Italia,  per  la successiva nomina con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti,  di  concedo con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,  con  il  Ministro  per i Beni e le Attivita' Culturali e con il Ministro dell'Interno;
 2)  designa,  con separata votazione, per la successiva nomina con decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.  13,  comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419: a) tre   membri   del  Consiglio  Federale,  con  voto  riservato  ai
 Presidenti degli Aero Club federati; b) tre  membri  del Consiglio Federale, scelti tra i presidenti delle
 FSA  federate, con voto riservato ai Presidenti delle FSA medesime
 ed  ai rappresentanti di specialita' di cui al precedente art. 25,
 comma 1, n. 11; c) tre   membri   del  Consiglio  Federale,  con  voto  riservato  ai
 rappresentanti  degli  atleti  e  dei giudici di cui al precedente
 art. 25, comma 1, n. 12; d) il  Presidente  della  Commissione  Centrale  Sportiva Aeronautica
 (CCSA); 3) elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
 
 4)  su  proposta  del  Consiglio  Federale,  esamina  e approva il bilancio  preventivo  nonche' gli eventuali assestamenti e variazioni di bilancio;
 5)  su  proposta  del  Consiglio  Federale,  esamina  e approva il bilancio consuntivo dell'Aero Club d'Italia;
 6)  su  proposta della CCSA, esamina e approva il calendario delle manifestazioni e gare da svolgere nell'anno successivo;
 7)  su  proposta  del Presidente dell'Aero Club d'Italia, nomina i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia;
 8)  su  proposta del Presidente, adotta le modifiche dello Statuto dell'Aero  Club  d'Italia, nonche' degli Statuti tipo degli Aero Club federati   e   delle   Federazioni  Sportive  Aeronautiche  federate, modifiche   da   approvarsi   nella   medesima   forma  adottata  per l'approvazione del presente Statuto; consente, altresi', deroghe agli Statuti  tipo  degli  Aero Club federati e delle Federazioni Sportive Aeronautiche in casi particolari e per esigenze motivate;
 9)  approva  il  Regolamento  Generale di organizzazione dell'Aero Club  d'Italia,  in  conformita' alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e al decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  loro successive modificazioni e integrazioni;
 10)  elegge due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
 11)   riconosce  e  revoca  la  qualita'  di  Ente  Federato  alle Federazioni  Sportive  Aeronautiche  e  revoca  la  qualita'  di Ente Federato  agli  Aero  Club  anche  su  istanza  di  nuove Federazioni Sportive Aeronautiche;
 12)   approva   il  piano  strategico  generale  ed  il  piano  di programmazione finanziaria;
 13) approva i regolamenti di cui al successivo art. 32, n. 23.
 
 L'Assemblea  puo'  autorizzare  la  CCSA a delegare, in tutto o in parte, alle FSA, debitamente costituite e riconosciute, deliberazioni su  materie  sportive Ogni delega rilasciata su tali materie suddette puo' essere revocata in qualsiasi momento dall'Assemblea, su proposta della CCSA.
 Le  votazioni per la elezione o designazione delle cariche sociali avvengono  a  scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni avvengono a scrutinio palese.
 
 Art. 27
 
 L'Assemblea  e'  convocata dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, in  seduta ordinaria, almeno due volte l'anno e cioe' entro i mesi di aprile  e di novembre, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 26.
 L'Assemblea  si  riunisce  in  seduta straordinaria allorquando il Presidente  dell'AeCl  lo  reputi necessario, o allorquando almeno un terzo  dei  suoi  membri ne richiedano la convocazione, indicando gli argomenti da discutere.
 La  convocazione  dell'Assemblea e' fatta dal Presidente dell'Aero Club  d'Italia  con  lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
 L'avviso  di  convocazione  indica  gli  argomenti  all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione.
 
 Art. 28
 
 L'Assemblea   ordinaria   e'  regolarmente  costituita,  in  prima convocazione,  quando  gli  intervenuti  rappresentino  un  terzo dei componenti  con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
 L'Assemblea  straordinaria  e  quella  convocata per deliberare in ordine  al  precedente  articolo  26,  comma 1, n. 8, e' regolarmente costituita   quando   gli  intervenuti  rappresentino  un  terzo  dei componenti con diritto di voto.
 Salvo  per  quanto  concerne  le modifiche allo Statuto, di cui al successivo  art. 53, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti spettanti a tutti i presenti.
 Il  Presidente  dell'AeCl  nomina  una Commissione di verifica dei poteri  composta di tre membri, tra i quali il piu' anziano assume la funzione di Presidente, scelti fra i membri dell'Assemblea stessa non candidati alle cariche federali elettive.
 
 Capo III
 PRESIDENTE
 
 Art. 29
 
 Il Presidente dell'Aero Club d'Italia e' nominato, su designazione dell'Assemblea    dell'AeCl,   con   decreto   del   Ministro   delle Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  di concerto con il Ministro della Difesa,  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  con il Ministro  per  i  Beni  e  le  Attivita'  Culturali e con il Ministro dell'Interno.
 Il  Presidente  dura  in  carica  4  anni e puo' essere rinominato consecutivamente  una  sola  volta, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
 Ai   fini   dell'espletamento  della  sua  carica,  il  Presidente dell'Aero  Club  d'Italia  si  considera  domiciliato  presso la sede dell'AeCl.
 Il  Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle  spese  documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.
 In  caso  di  vacanza  della  carica  prima  della scadenza, viene nominato,  con le modalita' di cui al precedente art. 26, comma 1, n. 1, un nuovo Presidente che, al termine del quadriennio in corso, puo' essere rinominato una sola volta.
 Il  Presidente  nominato per due volte consecutive non puo' essere nominato  per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.
 In   caso   di   impedimento,  il  Presidente  e'  sostituito  dal Consigliere  Federale  da  lui  designato,  e,  in  caso  di  mancata designazione, dal Consigliere Federale piu' anziano di eta'.
 
 Art. 30
 
 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, sovrintende  alla  sua  attivita',  convoca  le riunioni degli organi collegiali  e  ne  fissa  l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali.
 Il  Presidente  costituisce  la  propria  segreteria  tecnica, con funzioni   di   assistenza   agli   organi   collegiali   e  relative verbalizzazioni.
 Il  responsabile  della  segreteria  tecnica cura la redazione dei verbali  delle  riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale e li controfirma.
 In  presenza  di  motivati  casi di indifferibilita' e urgenza, il Presidente  ha  la  facolta'  di  disporre, con propria ordinanza, su materie  rimesse  alla  competenza  degli Organi Collegiali dell'Aero Club  d'Italia,  con  l'obbligo  di  sottoporre, nella prima riunione utile, l'ordinanza emessa all'Organo competente, per la ratifica.
 Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio Federale dell'AeCl atti  e comportamenti di soggetti che ricoprono cariche federali, per le   valutazioni   di   competenza   di   tale   Organo,  finalizzate all'eventuale deferimento dei medesimi al Collegio dei Probiviri.
 Il  Presidente  puo' disporre ispezioni presso gli Enti federati e le Federazioni Sportive Aeronautiche.
 Il Presidente ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi collegiali dell'Aereo Club d'Italia.
 
 Capo IV
 CONSIGLIO FEDERALE
 
 Art. 31
 
 Il Consiglio Federale e' composto: 1) dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, che lo presiede; 2) dai  tre  membri,  nominati  con  le modalita' di cui all'art. 26,
 comma 1, n. 2, lettera a), del presente Statuto; 3) dai tre membri nominati con le modalita' di cui all'art. 26, comma
 1, n. 2, lettera b), del presente Statuto; 4) dai tre membri nominati con le modalita' di cui all'art. 26, comma
 1, n. 2, lettera c), del presente Statuto; 5) dal  Presidente  della  Commissione  Centrale Sportiva Aeronautica
 (CCSA),  nominato con le modalita' di cui all'art. 26, comma 1, n.
 2, lettera d), del presente Statuto.
 
 I membri del Consiglio Federale sono designati fra gli atleti ed i tecnici  sportivi  in attivita' o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla FAI per almeno due anni.
 Alle  riunioni  del  Consiglio  Federale  assistono  il  Direttore Generale e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
 Per  la validita' delle riunioni del Consiglio Federale occorre la presenza  della  maggioranza  dei  componenti.  Le deliberazioni sono adottate  a  maggioranza  dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
 Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni.
 I  membri  del  Consiglio  Federale  non  hanno  diritto  ad alcun compenso,  salvo  il  rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.
 
 Art. 32
 
 Il  Consiglio  Federale  e'  l'organo  esecutivo  delle  decisioni dell'Assemblea e delibera, inoltre, sulle materie ad esso riservate: 1) fissa  le  tariffe  per  l'iscrizione nei registri che, per legge,
 sono istituiti e tenuti presso l'AeCl; 2) fissa  la  misura delle quote di ammissione e annuali federative e
 associative da versarsi all'AeCl dagli Aero Club locali, dalle FSA
 e dagli Enti Aggregati; 3) propone  all'Assemblea  l'approvazione  dei  bilanci  preventivo e
 consuntivo e le eventuali variazioni del bilancio preventivo; 4) nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea, definisce
 gli  obiettivi,  i  programmi, i piani e le direttive generali per
 l'azione  amministrativa  e  per  la  gestione  e  attribuisce  al
 Direttore  Generale  le  risorse  umane, strumentali e finanziarie
 occorrenti per la loro realizzazione; 5) verifica    la    rispondenza    dei    risultati   dell'attivita'
 amministrativa  e  della  gestione agli obiettivi assegnati e alle
 direttive impartite; 6) determina,  con delibera da sottoporre alla ratifica del Ministero
 delle  infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  concerto  con quello
 dell'Economia  e  delle  Finanze,  i  compensi da corrispondere al
 Presidente  del  Collegio dei Revisori dei Conti e ai Revisori dei
 Conti, sulla base delle vigenti disposizioni in materia; 7) approva  i  regolamenti  di  carattere generale emanati dagli Aero
 Club locali e dalle FSA federate; 8) su  proposta  del  Presidente dell'Aero Club d'Italia, costituisce
 Commissioni  Temporanee  Consultive  per  lo studio di particolari
 materie  o  problemi  di  interesse  dell'Aero  Club  d'Italia. Su
 proposta  del Presidente, ne designa i componenti e ne determina i
 compensi.  Sceglie, altresi', i due membri del Comitato Consultivo
 Permanente di cui al successivo art. 43, comma 2; 9) approva  le  proposte  di  nomina  di Presidenti onorari e di soci
 onorari degli Aero Club e delle FSA; 10) designa  i  delegati  che dovranno partecipare, in rappresentanza
 dell'AeCl,  alle  riunioni  dell'Europe Airsports e ai Congressi e
 alle  manifestazioni nelle quali l'Ente medesimo ritiene di essere
 rappresentato; 11) su  indicazione della CCSA, propone all'Assemblea ristituzione di
 nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti; 12) dirime,  quale  amichevole compositore e su concorde richiesta di
 tutte  le  parti  coinvolte, eventuali conflitti tra gli Aero Club
 e/o le Federazioni Sportive Aeronautiche; 13) concede  e  revoca  il  disciplinare  di  propria competenza alle
 scuole di ogni specialita'; 14) per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'AeCl o, almeno,
 della  meta' piu' uno dei soci degli Aero Club locali interessati,
 o  dei  Presidenti delle Associazioni affiliate alle FSA, delibera
 in  merito allo scioglimento degli Organi Direttivi di tali Enti e
 alla  nomina  di  Commissari straordinari per la durata di 6 mesi,
 con possibilita' di proroga fino ad un anno; 15) delibera  annualmente  il conferimento di una somma alla CCSA per
 lo svolgimento della sua attivita'; 16) delibera, su richiesta di almeno la meta' piu' uno dei soci di un
 Aero  Club  federato  o  della meta' piu' uno dei Presidenti delle
 Associazioni  affiliate ad una FSA, la messa in liquidazione degli
 Enti interessati, nominando un Commissario liquidatore; 17) su  proposta  del Presidente dell'AeCl, esamina, per un eventuale
 inoltro  al  Collegio  dei  Probiviri,  gli  atti che riguardano i
 soggetti  ricoprenti  cariche federali e che possano integrare gli
 estremi  di violazioni di norme statutarie, ai fini dell'eventuale
 irrogazione   delle   sanzioni  del  rimprovero  scritto  o  della
 sospensione fino ad un anno o della radiazione; 18) impartisce  al Direttore Generale gli indirizzi, sulla base delle
 linee   generali  strategiche  approvate  dall'Assemblea,  per  la
 corresponsione di contributi agli Enti federati; 19) su proposta del Presidente dell'AeCl, con voto palese, sceglie il
 Direttore  Generale,  fissa  le  condizioni  contrattuali  che  ne
 disciplinano il rapporto e revoca il Direttore Generale medesimo; 20) su  proposta del Direttore Generale, approva i bilanci preventivi
 e consuntivi degli Enti Federati; 21) federa  gli  Aero Club secondo le modalita' di cui all'art. 7 del
 presente Statuto; 22) delibera  in  ordine  all'aggregazione degli Enti che ne facciano
 richiesta e alle eventuali revoche della stessa; 23) predispone i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti di cui
 al  precedente  art.  25, comma 1, nn. 11, 12, 13 e 14, nonche' il
 regolamento  disciplinante  le  funzioni  della  CCSA  di  cui  al
 successivo  art.  35,  comma  4, per la successiva approvazione da
 parte dell'Assemblea; 24) definisce  il  fabbisogno  triennale  di  personale  e i posti di
 organico da coprire nel relativo periodo; 25) approva  i  regolamenti  di  carattere  generale;  adotta  quelli
 preveduti dall'art. 33 del presente Statuto, nonche' i regolamenti
 di contabilita' di cui al successivo art. 51; 26) determina le misure e i modi di corresponsione dei rimborsi delle
 spese  documentate  ed effettivamente sostenute per l'espletamento
 dei  compiti  istituzionali  dai componenti degli Organi Direttivi
 degli Aero Club locali e delle Federazioni Sportive Aeronautiche; 27) esamina  le  proposte  di  modifica  dello Statuto dell'Aero Club
 d'Italia, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; 28) delibera  il  conferimento,  per  motivate  esigenze  ed entro il
 limite   numerico   annuale   di   quindici,   di   incarichi   di
 collaborazione    ad   esperti   nelle   materie   di   competenza
 istituzionale; 29) decide   su   tutte   le   materie  non  espressamente  riservate
 all'Assemblea  o  alla  CCSA,  ai  sensi dell'art. 7, comma 6, del
 Decreto   Legislativo   n.   165/2001  ed  entro  i  limiti  della
 disponibilita' di bilancio.
 
 Capo V
 ORGANIZZAZIONE E DIRETTORE GENERALE
 
 Art. 33
 
 L'organizzazione  dell'Aero  Club d'Italia e' improntata a criteri
 di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
 Il numero massimo degli uffici dirigenziali e' di una sola unita'.
 La  disciplina  dei  profili  organizzativi e' rimessa ad apposito
 regolamento  organico  del personale e ad apposito ordinamento dei
 servizi    adottato    dai    Consiglio    Federale   e   soggetto
 all'approvazione  dei  Ministeri  Vigilanti,  nonche'  delle altre
 Autorita' competenti.
 L'istituzione e la disciplina dell'Ufficio per le relazioni con il
 pubblico  e  del  Servizio  di  controllo  interno sono rimesse ad
 apposito  regolamento  adottato  dal Consiglio Federale e soggetto
 all'approvazione  dei  Ministeri  Vigilanti,  nonche'  delle altre
 Autorita' competenti.
 
 Art. 34
 
 Il  Direttore  Generale  e'  a  capo  degli  uffici dell'Aero Club
 d'Italia  ed  e'  scelto,  su  proposta  del  Presidente dell'Ente
 medesimo, dal Consiglio Federale, secondo le modalita' di cui alla
 legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni.
 Il  Direttore  Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea e del
 Consiglio Federale.
 Il Direttore Generale coordina il lavoro di tutte le Commissioni.
 Il  rapporto  lavorativo ed il trattamento economico del Direttore
 Generale  sono  stabiliti in conformita' alla legge 20 marzo 1975,
 n. 70, al D.P.C.M. 25 ottobre 1979, nonche' al decreto legislativo
 3 Febbraio 1993, n. 29 e loro successive modificazioni.
 Il Direttore Generale: a) formula  proposte  ed  esprime  pareri al Presidente e agli Organi
 Collegiali; b) coordina   l'attivita'  degli  uffici  e  adotta  i  provvedimenti
 relativi al personale; c) cura  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e  direttive  generali
 definite dall'Assemblea e dal Consiglio Federale; d) adotta  gli  atti  e  i  provvedimenti relativi all'organizzazione
 dell'Aero Club d'Italia; e) adotta  gli  atti  e  i provvedimenti amministrativi ed esercita i
 poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate; f) dirige,  controlla  e  coordina  l'attivita'  dei responsabili dei
 procedimenti  amministrativi,  anche con potere di sostituzione in
 caso di inerzia; g) richiede  direttamente pareri agli Organi Consultivi e risponde ai
 rilievi degli Organi di controllo; h) svolge  attivita' di organizzazione e gestione del personale, e di
 gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
 
 Il  Direttore  Generale  riferisce  al  Consiglio  Federale  sulle attivita' svolte.
 Gli  atti  e  i  provvedimenti adottati dal Direttore Generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
 
 Capo VI
 COMMISSIONE CENTRALE SPORTIVA AERONAUTICA
 
 Art. 35
 
 La  Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) e' la massima autorita' sportiva aeronautica ed e' composta: - dal  Presidente, nominato ai sensi dell'art. 26, comma 1, numero 2,
 lettera d), del presente Statuto; - da   un  rappresentante  di  ciascuna  delle  specialita'  sportive
 indicate  dall'art.  6, comma 1, n. 1, del presente Statuto, eletti
 ai sensi dell'art. 45 del presente Statuto.
 
 La Commissione dura in carica quattro anni.
 La  CCSA  esercita  il  potere  sportivo, definito dalle norme del Codice  Sportivo  della Federazione Aeronautica Internazionale (FAI), che   e'   rappresentata   in  Italia  dall'Aero  Club  d'Italia.  In particolare:
 1) approva i Regolamenti concernenti lo sport;
 2)  designa i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'AeCl, alle riunioni della FAI;
 3)  determina  la  composizione  delle squadre e/o rappresentative dell'AeCl  che  partecipano ai campionati e/o manifestazioni sportive internazionali;
 4) propone all'Assemblea l'approvazione del calendario sportivo;
 5) adotta ogni decisione concernente lo svolgimento dell'attivita' sportiva;
 6)   dispone   della  somma  destinatale  dal  Consiglio  Federale esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita' sportiva.
 7)  su  proposta  dei  Presidenti  delle  FSA, nomina i commissari sportivi,  i  quali  durano  in  carica  un  anno  e  possono  essere riconfermati.
 
 Le  funzioni della CCSA sono disciplinate da apposito regolamento, predisposto    dal   Consiglio   Federale   dell'AeCl   e   approvato dall'Assemblea dell'Ente medesimo.
 Le  attivita'  sportive  e  i  criteri  informatori  per  il  loro svolgimento   dovranno   trovare  copertura  nelle  previsioni  della programmazione  finanziaria  approvata  dall'Assemblea,  ai sensi del precedente art. 26, comma 1, n. 12.
 Il  Presidente  della  Commissione  Sportiva  Centrale Aeronautica fara'   parte,  in  rappresentanza  dell'Aero  Club  d'Italia,  della Commissione Nazionale Atleti del CONI.
 
 Capo VII
 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
 
 Art. 36
 
 La  competenza  a  decidere  le controversie di carattere sociale fra l'Aero  Club  d'Italia e gli Enti Federati e Aggregati e' devoluta ad un  apposito Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e  due  supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Soci degli Aero Club o fra  persone che, per alta competenza o particolari doti, l'Assemblea
 ritenga di eleggere.
 Il Collegio dei Probiviri e' chiamato ad esaminare e decidere: a)  sui procedimenti proposti dal Consiglio Federale nei confronti di soggetti  che ricoprano cariche federali, a sensi del precedente art.
 32, n. 17; b)  sui  ricorsi  presentati  da  soci  degli Enti Federati avverso i provvedimenti  disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi delle norme
 previste nello Statuto tipo degli Aero Club locali; c)  sui  ricorsi  presentati  dalle  Associazioni  affiliate alle FSA contro le decisioni del Consiglio Federale della FSA, di cui all'art.
 13 dello Statuto tipo delle FSA; d)  sui ricorsi presentati dalle Associazioni contro la deliberazione del  Consiglio  Federale  di  mancato  accoglimento  della domanda di federazione  come  Aero Club, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del
 presente Statuto; e)  sui ricorsi presentati dalle Associazioni contro la deliberazione del  Consiglio  Federale  di  mancato  accoglimento  della domanda di federazione  come  FSA,  ai  sensi  dell'art.  13,  ultimo comma, del
 presente Statuto.
 
 Nei  procedimenti  relativi  a  sanzioni  il  Collegio  dei Probiviri procede   all'audizione   del   ricorrente  e  del  Presidente  della Commissione  permanente  di  disciplina  o  dell'Aero  Club  o  della Federazione  Sportiva  Aeronautica  che  ha inflitto la sanzione, sia singolarmente   sia  in  contraddittorio.  Le  parti  possono  essere assistite  da  avvocati  o  da  soci  di  Aero Club o di Associazioni
 federati all'Aero Club d'Italia. Il  giudizio  del  Collegio dei Probiviri e' definitivo e deve essere reso  entro  120 giorni dalla proposizione dell'atto introduttivo del
 giudizio.
 Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni.
 
 Capo VIII
 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
 Art. 37
 
 Il   controllo   della  gestione  amministrativo  -  contabile  e' esercitato  da  un  Collegio  dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e uno supplente, che durano in carica quattro anni.
 I Revisori dei Conti sono: a) uno  effettivo,  con  funzioni  di Presidente del Collegio, ed uno
 supplente, nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; b) due  effettivi,  eletti  dall'Assemblea  dell'AeCl, scelti tra gli
 iscritti nel registro dei revisori contabili.
 
 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue attribuzioni in ottemperanza  al  disposto  degli  artt.  2403  e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
 Ai  componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dei Conti compete il trattamento  di  missione,  oltre  all'indennita' di carica di cui al precedente art. 24.
 
 Capo IX
 SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
 DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE
 DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELL'AeCl
 
 Art. 38
 
 In  caso  di  dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione, di alcuni  membri,  fino  alla  meta'  meno  uno,  di  qualunque  Organo Collegiale,  si  fa luogo alla loro sostituzione, mediante nomina del primo  dei  non  eletti  fino alla scadenza dell'Organo Collegiale di appartenenza.
 In  caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della meta'  dei componenti dell'Organo Collegiale si verifica la decadenza dello stesso.
 
 Art. 39
 
 Le  dimissioni  del Presidente dell'Aero Club d'Italia, comportano l'automatica   e   contemporanea   decadenza   dell'intero  Consiglio Federale.
 Il Presidente dimissionario resta in carica, per il disbrigo degli affari  correnti,  per sessanta giorni dalla data delle dimissioni ed entro  trenta giorni dalla stessa data deve convocare l'Assemblea per la  designazione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Federale. La  data  della  seduta  dell'Assemblea  deve  essere fissata entro i sessanta giorni dalle dimissioni.
 
 Capo X
 CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA'
 
 Art. 40
 
 Per  l'elezione  o  la  designazione  dei  componenti degli Organi Collegiali  e  per  la  designazione  del  Presidente  dell'Aero Club d'Italia   dovranno   essere   presentate,  prima  dell'inizio  delle votazioni,  le  candidature  formali,  sottoscritte  da almeno cinque elettori  interessati  alle  singole  votazioni.  Ogni  elettore puo' sottoscrivere una sola candidatura per ogni tipo di votazione.
 Le  schede  di  candidatura  dovranno essere depositate a mani del Direttore Generale.
 
 Art. 41
 
 Per  esercitare  il diritto di elettorato attivo e/o passivo e per la   sottoscrizione   delle  candidature,  occorre  un'anzianita'  di tesseramento di almeno due anni, fatta eccezione per i membri esterni degli Organi Collegiali.
 Tuttavia,  non  e' richiesta alcuna anzianita' di tesseramento per il  primo  quadriennio  di  applicazione  del presente Statuto, salvo quanto  previsto  dal  precedente  art.  31,  secondo  comma,  per la designazione dei membri del Consiglio Federale.
 
 Art. 42
 
 Le  cariche di Presidente dell'Aero Club d'Italia, di Presidente e membro,  anche supplente, del Collegio dei Probiviri, di Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con ogni  altra  carica  sia a livello centrale sia a livello periferico, salvo quanto previsto per il Presidente della CCSA all'art. 31, primo comma, numero 5.
 L'appartenenza   a  un  Organo  Collegiale  e'  incompatibile  con qualunque  altra.  carica elettiva in ambito AeCl, a meno che non sia espressamente  previsto  relativamente  a  una  specifica  carica  od Organo.
 Qualunque  carica  presso un Aero Club locale e' incompatibile con cariche  o  incarichi  presso  altro  Aero  Club  o altra Federazione Sportiva Aeronautica o Associazione ad essa affiliata.
 
 TITOLO VI
 COMMISSIONI
 
 Art. 43
 
 Presso   l'Aero  Club  d'Italia  possono  essere  costituite,  con deliberazione   del   Consiglio   Federale,   Commissioni  Temporanee Consultive,  per  l'esame  e  lo  studio  di  particolari  materie di interesse  dell'Aero  Club d'Italia di carattere tecnico e ad elevata specializzazione,  indispensabili  per  la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
 E',  inoltre,  costituito  un  Comitato consultivo permanente di 5 membri,  preposto  allo  studio  ed  alla  soluzione  delle tematiche d'interesse  comune  del  Ministero  della  Difesa  e  dell'Aero Club d'Italia,   presieduto  dal  Presidente  dell'Aero  Club  d'Italia  e composto da 4 esperti, di cui 2 nominati dal Ministero della Difesa e 2 scelti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.
 Gli  incarichi dei componenti delle Commissioni e del Comitato, di cui  al  presente articolo, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso di  eventuali  spese  di  missione determinate dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia nel rispetto delle normative vigenti.
 
 Art. 44
 
 Tutte  le  predette  Commissioni,  come  sopra  individuate, ed il Comitato  di  cui  al  precedente articolo 43, comma 2, si riuniscono ogni  qualvolta  ritenuto  necessario, su convocazione dei rispettivi Presidenti,   previa   comunicazione  al  Presidente  dell'Aero  Club d'Italia.
 
 TITOLO VII
 RAPPRESENTANTI DI SPECIALITA', DEGLI ATLETI E DEI GIUDICI,
 DEGLI ENTI AGGREGATI E DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE
 
 Art. 45
 
 Almeno  venti  giorni  prima  della  riunione  dell'Assemblea,  da indirsi  ai  sensi dell'art. 26 per il rinnovo delle cariche sociali, il  Presidente  dell'AeCl  convoca  le riunioni dei rappresentanti di specialita' degli Aero Club federati per le elezioni: a) dei  membri dell'Assemblea di cui all'art. 25, comma 1, n. 11, del
 presente Statuto; b) dei  membri dell'Assemblea di cui all'art. 25, comma 1, n. 12, del
 presente Statuto; c) dei membri della CCSA rappresentanti degli sport aeronautici.
 
 Hanno  diritto di voto, per ciascuna delle specialita' sportive di cui  all'art 6, comma 1, n. 1, del presente Statuto, i rappresentanti di  specialita'  degli  Aero  Club,  limitatamente  alle  specialita' effettivamente  praticate,  tali  intendendosi quelle di cui all'art. 25, comma 1, n. 11, ultima parte del presente Statuto.
 La  convocazione  e  le  riunioni  si svolgeranno come da apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Federale dell'AeCl.
 Almeno  venti  giorni  prima  della  riunione  dell' Assemblea, da indirsi  ai  sensi dell'art. 26 per il rinnovo delle cariche sociali, il  Presidente  dell'AeCl convoca i rappresentanti delle Associazioni Benemerite  e degli Enti Aggregati per le elezioni dei rappresentanti previsti all'art. 25, comma 1, nn. 13 e 14.
 
 TITOLO VIII
 ATTIVITA' SPORTIVA
 
 Art. 46
 
 L'anno sportivo coincide con l'anno solare.
 Per  partecipare  alle  gare  i  soci  sportivi  devono  essere in possesso di licenza sportiva, che puo' essere rilasciata solo tramite l'Aero  Club  o  l'Associazione  di appartenenza per i quali il socio concorre.
 Nel  corso  dell'anno  sportivo  il  socio non puo' concorrere per altri  Aero  Club  o Associazioni senza autorizzazione deliberata dal Consiglio Federale.
 
 TITOLO IX
 AMMINISTRAZIONE
 
 Art. 47
 
 Il  patrimonio  dell'Aero  Club d'Italia comprende i beni mobili e immobili  e tutti gli altri valori di cui l'Ente sia proprietario per acquisti, lasciti e donazioni.
 I  fondi  disponibili  del  patrimonio  sono  investiti  in  mezzi strumentali  aeronautici, ovvero in beni immobili che abbiano stretta e  sostanziale  attinenza  con  i  compiti  d'istituto dell'Aero Club d'Italia.
 
 Art. 48
 
 Le entrate dell'Aero Club d'Italia comprendono: a) le  quote  di  ammissione  degli  Aero  Club  e  delle Federazioni
 Sportive  Aeronautiche  e  quelle  annuali  degli Aero Club, delle
 Federazioni Sportive Aeronautiche e degli Enti aggregati; b) gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'Ente; c) i proventi per prestazioni istituzionali; d) i  proventi  per  servizi  e prestazioni rese a terzi, con tariffe
 approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; e) i  contributi  concessi  dal  Ministero delle Infrastrutture e dei
 Trasporti,  dal  Ministero  della  Difesa  e dal Comitato Olimpico
 Nazionale Italiano; f) eventuali  contributi  di  altre Amministrazioni o Enti diversi da
 quelli  di  cui  al  precedente  punto  e)  che  siano,  comunque,
 interessati all'attivita' dell'AeCl; g) ogni altro eventuale provento.
 
 I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso la  Banca  d'Italia  o  presso  un  Istituto  di credito di interesse nazionale,  prescelto  a  seguito di gara economica, secondo le leggi vigenti per gli Enti Pubblici in materia di Tesoreria Unica.
 Tutte  le operazioni di cassa debbono essere effettuate attraverso il suddetto Istituto.
 
 Art. 49
 
 L'esercizio  finanziario  va  dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 Il  conto  consuntivo  dell'esercizio  chiuso  al  31  dicembre di ciascun  anno,  unitamente  alla relazione del Consiglio Federale e a quella  dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'Aero  Club d'Italia almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea, che dovra' esaminare il conto stesso.
 
 Art. 50
 
 Il  bilancio preventivo e relativo programma annuale di attivita', nonche' il conto consuntivo, dell'Aero Club d'Italia sono soggetti ad approvazione dei Ministeri Vigilanti.
 A  tal  fine  i  bilanci  devono  essere  trasmessi  ai  Ministeri Vigilanti entro 15 giorni dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea.
 
 Art. 51
 
 Per   l'amministrazione   e   la   contabilita'  si  applicano  le disposizioni  della  legge 20 marzo 1975, n. 70 e del DPR 27 febbraio 2003, n. 97.
 
 TITOLO X
 DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE
 
 Art. 52
 
 Qualora   si   verifichino   situazioni  particolari  che  possano compromettere  l'attivita' dell'Aero Club d'Italia, il Ministro delle infrastrutture  e  dei  Trasporti puo' disporre lo scioglimento degli organi   dell'Ente   medesimo   e   la   nomina   di  un  Commissario Straordinario.
 Il  Commissario  Straordinario  deve  provvedere  al riordinamento dell'Aero  Club  d'Italia e procedere, entro il termine massimo di un anno,   alle  nuove  elezioni  delle  cariche  sociali,  al  fine  di ripristinare la gestione ordinaria.
 Per  quanto  non  espressamente  previsto nel presente Statuto, si applicano  le norme vigenti in materia e, in particolare, la legge 29 maggio 1954, n. 340.
 
 TITOLO XI
 MODIFICHE DELLO STATUTO
 
 Art. 53
 
 Le  proposte  di  modifica  del  presente  Statuto  debbono essere formulate  dal Consiglio Federale dell'AeCl e/o dai rappresentanti di almeno la meta' piu' uno degli Aero Club federati e delle Federazioni Sportive Aeronautiche.
 Le  proposte  di  modifica sono inviate al Presidente dell'AeCl il quale,  entro  trenta giorni dal ricevimento, convoca l'Assemblea per le relative deliberazioni.
 L'Assemblea  adotta  le  modifiche  dello  Statuto su proposta del Presidente.   Per   la   valida   costituzione  dell'Assemblea  sulle deliberazioni  relative  a  tali  modifiche,  occorre l'intervento di almeno  un  terzo dei membri. Le deliberazioni stesse sono adottate a maggioranza di due terzi dei votanti.
 Le  modifiche  allo  Statuto  sono  approvate nella medesima forma adottata per l'approvazione del presente statuto.
 
 TITOLO XII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 
 Art. 54 Entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto  di  approvazione  del  presente  Statuto, dello Statuto tipo degli  Aero Club locali e dei principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni Sportive Aeronautiche, le Associazioni, che abbiano ottenuto la qualifica di Aero Club federato all'Aero Club d'Italia in base  alle norme precedentemente in vigore, dovranno adeguare, a pena
 di decadenza, il loro Statuto al nuovo Statuto tipo. Entro  trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del suddetto   decreto  di  approvazione,  il  Commissario  Straordinario provvede   alla   redazione   del   regolamento  per  l'elezione  del rappresentante  degli  atleti  in attivita' per la costituzione degli
 organi sociali.
 
 Art. 55
 
 I  Presidenti  e  i  Soci d'onore, di cui all'art. 22 del presente Statuto, mantengono le qualifiche.
 
 Art. 56
 
 La  realizzazione  delle  Scuole  regionali  di  pilotaggio  e  di addestramento  al  volo, di cui al precedente articolo 4, comma 1, n. 3,  ha  luogo  gradualmente  sulla  base  di  accordi che l'Aero Club d'Italia prendera' con gli Aero Club compresi nella Regione.
 
 Art. 57
 
 L'istituzione  di  nuove  specialita',  oltre  a  quelle  previste all'art.  6,  comma  1,  n.  1,  del  presente  Statuto,  comporta la variazione  della  composizione  della  Commissione Centrale Sportiva Aeronautica,  che sara' aumentata dei membri relativi alle discipline di  nuova  istituzione,  senza  che cio' determini una fattispecie di modifica del presente Statuto.
 
 Art. 58
 
 Entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente Statuto,   il  Commissario  Straordinario  approvera'  i  Regolamenti concernenti  l'elezione  dei  membri di cui all'art. 25, primo comma, nn. 11, 12, 13 e 14,del presente Statuto.
 Entro   i   trenta  giorni  successivi  all'approvazione  di  tali Regolamenti   di   cui   al  precedente  comma  sara'  completata  la composizione  dell'Assemblea con l'elezione dei Rappresentanti di cui al comma precedente.
 Alla   sola   riunione   convocata   per   la   prima  volta  dopo l'approvazione  del presente Statuto per l'elezione dei membri di cui al  precedente art. 25, primo comma, nn. 11, 12, 13 e 14, per la sola specialita' dell'aeromodellismo, partecipa anche un rappresentante di ciascuna   associazione   diversa   dagli  Aero  Club,  purche'  tale associazione   risulti   federata   alla   Federazione   Sportiva  di Specialita' dell'aeromodellismo.
 Entro  i  trenta giorni successivi sara' convocata l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.
 
 Art. 59
 
 Ai  fini  della partecipazione dei Presidenti delle FSA alla prima Assemblea  successiva  all'entrata in vigore del presente Statuto, le domande  per  il  riconoscimento della FSA dovranno essere presentate entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
 Potranno  essere  riconosciute  soltanto le FSA il cui Statuto non contrasti con lo Statuto tipo delle FSA allegato al presente Statuto.
 Il  riconoscimento di ciascuna FSA comporta il rinnovo di tutte le sue  cariche  federali,  secondo  le modalita' previste dallo Statuto della FSA, entro sessanta giorni dal riconoscimento.
 
 Art. 60
 
 In  caso  di  trasformazione di un Aero Club plurispecialistico in piu'  Aero  Club  il  Consiglio  Federale dell'Aero Club d'Italia, se richiesto  da  una  o piu' parti, nomina un Commissario che dirime le controversie   relative  all'assegnazione  dei  beni  costituenti  il patrimonio sociale.
 Il  Commissario  assegna  i beni costituenti il patrimonio tenendo conto  della  destinazione  d'uso  dei  beni,  del  numero  dei  soci praticanti  le  singole  specialita'  e  dell'ammontare  delle  quote sociali  pagate  dai  vari  tipi  di  soci nel decennio precedente la trasformazione.
 
 STATUTO TIPO DEGLI AERO CLUB LOCALI
 
 TITOLO I
 COSTITUZIONE E SCOPI
 ART. 1
 
 L'Aero  Club  (AeC)  esercita,  senza  fini  di  lucro,  attivita' sportiva, didattica, turistica, e promozionale nei settori del volo a motore o a vela e dell'acrobazia con velivoli o con alianti, del volo da  diporto  o  sportivo  con apparecchi provvisti o non provvisti di motore,  del  volo  in pallone libero o dirigibile, della costruzione aeronautica  amatoriale  o  del  restauro  di  velivoli  storici, del paracadutismo  sportivo e dell'aeromodellismo. Tali attivita' vengono definite  in  seguito  con  la  parola  "Specialita'"  seguita  dalla relativa specificazione.
 In  particolare  l'Aero  Club  deve  perseguire,  nel quadro delle attivita'  di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventu'.
 Inoltre  l'Aero  Club  promuove  e  incoraggia ogni altra forma di attivita'   nel   campo   aeronautico   sportivo  e  di  volontariato nell'ambito  della Protezione Civile ed in ogni altro settore. Svolge propaganda  aeronautica;  diffonde la cultura aeronautica e collabora con la pubblica Autorita' locale nello studio o nella risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque al fine di' sviluppare le attivita' aeronautiche in ogni loro aspetto.
 L'Aero  Club puo' svolgere attivita' a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi della lettera b del comma 2 bis dell'art. 108 del  D.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
 L'Aero Club puo' svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione,  ogni  attivita' connessa agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata.
 L'Aero  Club e' Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale,  non  puo'  prevedere ne effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di  capitale.  Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attivita' commerciali  legalmente  consentite  e  gestite  obbligatoriamente in contabilita'  separata,  devono  essere reinvestiti nel potenziamento dell'attivita' statutaria.
 L'Aero  Club  e' soggetto di diritto privato e puo' anche assumere la  forma  della Societa' a responsabilita' limitata, con Statuto che escluda  espressamente  il  fine  di  lucro,  inteso  come divieto di distribuzione di utili, anche in modo indiretto.
 Per  ciascuna  specialita',  che  abbia  almeno dieci soci attivi, muniti  dei  titoli  aeronautici  sportivi  prescritti  in  corso  di validita',  puo'  essere  costituita  negli Aero Club locali apposita sezione sportiva, I componenti di dette Sezioni eleggono, in riunioni separate  da  tenere  prima  delle  Assemblee  di  cui  al successivo articolo  9,  un rappresentante di specialita', che entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale.
 Si  applica all'Aero Club locale il disposto dell'art. 4, comma 1, n. 9, dello Statuto dell'AeCl.
 
 TITOLO II
 SOCI
 
 ART. 2
 
 Possono diventare soci dell'Aero Club: a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici
 di seguito indicati, anche se scaduti di validita'
 - licenza di pilota di velivolo;
 - licenza di pilota di elicottero;
 - licenza di pilota di aliante;
 - licenza di pilota di autogiro;
 - licenza di pilota di dirigibile;
 - licenza di pilota di pallone libero;
 - licenza di paracadutista sportivo;
 -  attestato per l'effettuazione dell'attivita' di volo da diporto
 o sportivo (VDS);
 - attestati A e B di volo a vela;
 - attestato di aeromodellista;
 - licenza di navigatore;
 - licenza di tecnico di volo;
 - licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;
 -  altri  che  l'Assemblea  dell'AeCl,  su  proposta del Consiglio
 Federale, deliberi di aggiungere; b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente
 lettera a); c) altre  persone  interessate alle attivita' istituzionali, compresi
 gli operatori di autocostruzione aeronautica.
 
 I  soci  delle  categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all'Aero Club locale.
 Per  l'elezione  alle  cariche  degli  Aero Club locali, vigono le ineleggibilita' e le incompatibilita' di cui agli artt. 24 e 42 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.
 E'  in  facolta'  degli  Aero  Club  locali  di conferire speciali distinzioni,  diplomi  e  medaglie,  nonche' di proporre al Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'AeCl, la nomina a Presidente Onorario e Socio onorario dell'Aero Club locale.
 Tutti  i  soci  dell'Associazione  Italiana  dei Pionieri e i Soci d'onore  nominati  dall'Aero  Club  d'Italia sono soci dell'Aero Club nelle  cui  circoscrizioni risiedono, con esonero dal pagamento delle quote sociali.
 Chi  aspira  ad  ottenere  la  qualifica  di socio deve presentare apposita  domanda  sottoscritta da due soci presentatori dello stesso Aero Club.
 Sull'accoglimento  della  domanda  si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Aero Club.
 L'accoglimento  della  domanda  deve essere seguito dal versamento degli  importi stabiliti per la quota di ammissione e per la quota di associazione.  L'iscrizione  nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.
 
 ART. 3
 
 Le  misure  delle  quote  di ammissione e di associazione dei soci sono  fissate  annualmente  dal  Consiglio  Direttivo dell'Aero Club. Speciali  facilitazioni possono essere previste per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del 26^ anno di eta', per i soci che abbiano compiuto il 60^ anno, per i soci con anzianita' di iscrizione   superiore   ai  venticinque  anni,  per  i  campioni  di specialita' nazionali od internazionali e per i disabili.
 Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.
 Il  mancato  pagamento  della quota associativa annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualita' di socio.
 E'  facolta' del Consiglio Direttivo dell'Aero Club di riammettere i  soci  decaduti  a  norma  del  comma  precedente,  esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.
 
 ART. 4
 
 I soci hanno diritto di partecipare alle attivita' dell'Aero Club, di  usufruire  dei  vantaggi  derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.
 Alle attivita' dell'Aero Club possono partecipare, con particolari facilitazioni  deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di  altre  Associazioni  federate  o di altri Enti aggregati all'Aero Club d'Italia.
 L'Aero   Club   locale,   attraverso  apposite  convenzioni,  puo' intrattenere   rapporti   di   collaborazione  e  scambio  con  altre Associazioni  federate  o altri Enti aggregati, anche indirettamente, all'Aero Club d'Italia.
 
 ART. 5
 
 La  qualita' di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente   art.   3,   comma  3,  per  volontarie  dimissioni,  per radiazione.
 La  radiazione  e'  pronunciata  dalla  Commissione  di Disciplina dell'Aero  Club  e  comporta  il  divieto  di associazione successiva presso altra Associazione federata o altro Ente aggregato all'AeCl.
 Contro  i provvedimenti della Commissione di Disciplina e' ammesso ricorso  al  Collegio  dei  Probiviri  dell'Aero  Club d'Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
 Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.
 
 ART. 6
 
 Hanno  voto  deliberativo  nelle  Assemblee  e  possono  rivestire cariche  sociali,  salve  le limitazioni previste dagli artt. 24 e 42 dello  Statuto  AeCl,  i  soli  soci  maggiorenni  in  regola  con il pagamento  della  quota  sociale  e con anzianita' di appartenenza al Sodalizio di almeno tre mesi.
 I  soci  dell'Associazione  Italiana  Pionieri  e  i  soci onorari nominati dall'Aero Club d'Italia possono partecipare alle Assemblee e rivestire  cariche  sociali,  ma non possono esercitare il diritto di voto.
 Tutte  le  cariche  sociali  sono gratuite. Puo', tuttavia, essere previsto,   a  carico  dell'Aero  Club,  un  rimborso  per  le  spese effettivamente  sostenute  per l'esercizio del mandato dai componenti degli Organi dell'Aero Club e dal Presidente, nella misura e nei modi di cui all'art. 32, n. 26, dello Statuto dell'AeCl.
 I  soci  che  abbiano  rapporto  di  dipendenza  dall'Aero  Club o comunque  siano  da  esso  a  qualunque titolo rimunerati non possono rivestire  alcuna  carica  sociale.  Essi  possono  partecipare  alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.
 
 TITOLO III
 ORGANI DELL'AERO CLUB
 
 Capo I
 GENERALITA'
 
 ART. 7
 
 Gli Organi dell'Aero Club locale sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - la Commissione Permanente di Disciplina;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
 
 Capo II
 ASSEMBLEA
 
 ART. 8
 
 L'Assemblea e' costituita da:
 - il Presidente dell'Aero Club, che la presiede;
 - i membri del Consiglio Direttivo;
 -  tutti  i  soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 6. Ogni Socio puo' esprimere un solo voto.
 
 L'Assemblea  e' sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e puo' essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.
 
 ART. 9
 
 L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Aero Club: a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla
 relazione delle attivita' svolte nell'anno precedente; b) entro  il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e
 sul programma di massima per l'anno successivo; c) per  deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte
 dal Consiglio Direttivo; d) per  eleggere,  mediante voto segreto, il Presidente, i membri del
 Consiglio  Direttivo  e  i  membri  del  Collegio dei Revisori dei
 Conti; e) per  deliberare  lo  scioglimento  dell'Aero  Club  ai  sensi  del
 successivo art. 28.
 
 ART. 10
 
 L'Assemblea  e' convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga  necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto.
 
 ART. 11
 
 La  convocazione  dell'Assemblea  e' effettuata con avviso esposto nella  sede  sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la  riunione  dell'Assemblea  e  con  invito spedito mediante lettera raccomandata  a  ogni  socio,  almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
 L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del  giorno,  la  data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda  convocazione.  La  riunione in seconda convocazione non puo' avere luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
 Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.
 
 ART. 12
 
 L'Assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la  presenza di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto e,  in  seconda  convocazione,  qualunque  sia  il  numero  dei  soci presenti.
 Salvo  il  disposto  dell'art.  15,  le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
 Nelle  votazioni palesi, a parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.
 
 Capo III
 CONSIGLIO DIRETTIVO
 
 ART. 13
 
 Il Consiglio Direttivo dell'Aero Club e' composto:
 1.  dal Presidente dell'Aero Club che lo presiede e lo convoca per iscritto,  e  comunque con avviso esposto, con il relativo ordine del giorno,  nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;
 2.  da  cinque  Consiglieri  eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vice Presidente;
 3.  da  un  Consigliere  per  ognuna delle sezioni di specialita', previste all'art. 6, comma 1, numero 1, dello Statuto dell' Aero Club d'Italia, costituite in seno all'Aero Club locale.
 
 I  Consiglieri di cui al precedente punto 3 vengono eletti secondo le norme emanate dall'Aero Club d'Italia.
 Su   proposta  dello  stesso  Consiglio  Direttivo,  il  Consiglio Federale  dell'AeCl puo' autorizzare l'aumento, fino ad un massimo di nove,  del numero dei Consiglieri di cui al precedente comma 1, n. 2, per gli Aero Club che abbiano un numero di soci non inferiore a 500.
 I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
 
 Art. 14
 
 Il  Consiglio  Direttivo e' l'Organo di esecuzione delle decisioni assembleari   e  delibera  su  tutte  le  materie  non  espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.
 Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
 Per la validita' delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
 Il  Consiglio  delibera  a  maggioranza  dei  presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
 
 Capo IV
 PRESIDENTE
 
 ART. 15
 
 Il  Presidente  dell'Aero Club e' eletto dall'Assemblea fra i soci che  siano  atleti  o tecnici sportivi in attivita' o che siano stati titolari  di  tessera  sportiva  rilasciata  dalla FAI per almeno due anni,  con votazione a scheda segreta a maggioranza dei due terzi dei presenti,  in primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, in secondo o successivo scrutinio.
 Dura   in   carica   quattro   anni   e   puo'   essere   rieletto consecutivamente una sola volta.
 Il  Presidente  eletto  per  due volte consecutive non puo' essere rieletto  per  un  terzo  mandato, prima che siano decorsi almeno due anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.
 
 ART. 16
 
 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club.
 Il   Presidente   e'   competente   a   deliberare,   in  caso  di indifferibilita'  ed  urgenza,  i  provvedimenti  che  si  rendessero necessari,  da  presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
 In  caso  di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito dal Vicepresidente.
 Il  Presidente  puo' delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.
 Il  Presidente  puo'  delegare  il  Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.
 
 Capo V
 COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA
 
 ART. 17
 
 La Commissione Permanente di Disciplina e' composta dal Presidente dell'Aero Club, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere piu' anziano di eta'.
 La Commissione infligge le seguenti sanzioni:
 1. Il rimprovero scritto.
 2. La sospensione fino ad un anno.
 3. La radiazione.
 
 Il  Presidente  dell'Aero  Club contesta gli addebiti al socio con lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, assegnandogli un termine  non  inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale  termine,  anche  in  assenza  di  controdeduzioni del socio, la Commissione cammina le sanzioni nei confronti del socio che abbia:
 a) compiuto atti disonorevoli;
 b) mancato ai doveri sociali;
 c) compiuto atti di indisciplina di volo;
 d) compiuto violazioni sportive;
 e)   danneggiato,  in  qualunque  modo,  l'interesse  materiale  o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'AeC o dell'AeCl;
 f)  compiuto  atti  diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attivita' sociali.
 
 Le  decisioni  della  Commissione  sono  comunicate  al  socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
 Art. 18
 
 Contro  i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e'  ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione della decisione.
 Il   ricorso   non   sospende   l'applicazione  del  provvedimento disciplinare.
 Il  Collegio  dei Probiviri procede all'audizione del ricorrente e del   Presidente   dell'Aero   Club   sia   singolarmente,   sia   in contraddittorio.  Le  parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club o di Associazioni federati all'Aero Club d'Italia.
 La decisione del Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia e' provvedimento  definitivo  e  prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.
 La  radiazione  pronunciata  dalla  Commissione  comporta anche il divieto  di associarsi ad altra Associazione federata o ad altro Ente aggregato all'AeCl.
 La  radiazione  puo'  essere  revocata  con  delibera motivata del Consiglio  Federale dell'AeCl, sentito il Collegio dei Probiviri, non prima  che  sia  trascorso  un  biennio  dalla data del provvedimento definitivo.
 
 Capo VI
 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
 ART. 19
 
 Il controllo dell'amministrazione dell'Aero Club e' affidato ad un Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea,  i  quali  eleggono,  tra  di loro, il Presidente del Collegio.  Essi  durano  in  carica  quattro  anni  e  possono essere rieletti.
 I  Revisori  esaminano  i  bilanci, i conti consuntivi, i registri delle   deliberazioni,   gli  atti  giustificativi  delle  spese,  la contabilita'  e  presentano le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
 I  verbali  delle riunioni del Collegio dei Revisori devono essere raccolti  in  apposito  registro  custodito  presso la sede dell'Aero Club.
 I  Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
 
 Capo VII
 SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI
 DECADENZE E DIMISSIONI
 
 ART. 20
 
 In  caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3,  comma  3,  del  presente  Statuto,  di  morte,  inabilitazione  o interdizione di alcuni membri, fino alla meta' meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti.
 Il membro surrogato resta in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.
 In  caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3,  comma  3,  del  presente  Statuto,  di  morte,  inabilitazione  o interdizione  della  meta'  dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.
 La  decadenza,  per  qualsiasi  causa, di un Organo dell'Aero Club locale, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza  degli  altri  organi. In tal caso, si fa luogo al rinnovo, fino alla scadenza dell'Organo decaduto.
 
 Art. 21
 
 Le   dimissioni   del   Presidente   dell'Aero   Club   comportano l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.
 Il  Consiglio  Direttivo  resta  in  carica  per il disbrigo degli affari  correnti,  per  sessanta  giorni dalla data delle dimissioni. Entro  sette  giorni  dalla  stessa data, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio  Direttivo.  La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni  caso,  entro  trenta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.
 
 TITOLO IV
 AMMINISTRAZIONE
 
 ART. 22
 
 Il Patrimonio dell'Aero Club e' costituito: a) da  tutti  i  beni  mobili  e  immobili  e  dagli  altri valori di
 proprieta' dell'Aero Club; b) dai  beni  mobili  e  immobili  dei quali l'Aero Club divenisse, a
 qualsiasi titolo, proprietario.
 
 Art. 23
 
 Le entrate dell'Aero Club sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dalle  quote  di  ammissione  e dalle quote annuali, di contributo
 ordinario e straordinario dei soci; c) dai  contributi  volontari  e  dalle  donazioni  di persone o Enti
 pubblici e privati; d) da  proventi  derivanti  dall'attivita'  istituzionale  e da altre
 attivita' consentite; e) dai   fondi   introitati   a   seguito   di   raccolte   pubbliche
 occasionalmente  svolte  dall'AeC  in  presenza  di  ricorrenze  o
 campagne  di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e
 conservato  il  rendiconto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre
 1997, n. 460; f) da  eventuali  contributi  dell'AeCl  e  di  altre Amministrazioni
 pubbliche   per  lo  svolgimento  convenzionato  o  in  regime  di
 accreditamento  di  cui  all'art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.
 517.
 
 Art. 24
 
 I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno  o  piu'  Istituti di credito, motivatamente scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.
 I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente, o di un suo delegato, ai sensi del precedente art. 16.
 
 Art. 25
 
 L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
 Il  Consiglio  Direttivo  predispone  il  bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea.
 Ai  bilanci  e  conti  di cui al comma precedente va data adeguata pubblicita'.  Essi  sono  inviati  all'Aero Club d'Italia entro venti giorni  dalla  data di approvazione, a norma dell'art. 8, n. 2, dello Statuto dell'AeCl.
 
 Art. 26
 
 Presso  l'Aero  Club  devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed in ogni caso: a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea; b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo; c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti; d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina; e) il  Libro  dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente. I
 suddetti  libri devono essere tenuti in conformita' alla normativa
 vigente.
 
 TITOLO V
 ATTIVITA' SPORTIVA
 
 ART. 27
 
 Ogni  anno,  entro  i  termini  indicati  dall'Aero Club d'Italia,
 l'Aero Club sottopone all'AeCl le proposte concernenti l'attivita'
 sportiva,  per  il  suo  coordinamento  nel  quadro dell'attivita'
 sportiva nazionale.
 Il  Presidente  dell'Aero Club propone all'Aero Club d'Italia, per
 la nomina, i Commissari Sportivi, i quali durano in carica un anno
 e possono essere riconfermati.
 
 TITOLO VI
 SCIOGLIMENTO DELL'AERO CLUB O DEGLI ORGANI SOCIALI
 
 ART. 28
 
 Lo   scioglimento   dell'Aero  Club  puo'  essere  deliberato  dal
 Consiglio  Federale  dell'AeCl,  ai sensi dell'art. 32 n. 16 dello
 Statuto  dell'AeCl,  o  dai  quattro  quinti  dei  soci riuniti in
 Assemblea.  In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede
 alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Associazione,
 dalle  analoghe  finalita',  cui  devolvere  il patrimonio, ovvero
 prescrive   la  destinazione  dello  stesso  a  fini  di  pubblica
 utilita', dedotto il capitale sociale per i Sodalizi costituiti in
 forma societaria.
 I  Revisori  dei  Conti,  in  carica  al  momento  della  messa in
 liquidazione,  continuano a esercitare le proprie funzioni fino al
 termine delle operazioni relative.
 
 Art. 29
 
 Per  gravi  motivi,  su  proposta  del  Presidente  dell'AeCl, o a
 richiesta della meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto, il
 Consiglio  Federale dell'AeCl puo' sciogliere gli Organi dell'Aero
 Club  e  nominare  un Commissario straordinario, il quale assume i
 poteri  degli Organi disciolti. Il Commissario resta in carica per
 sei  mesi per provvedere alla ricostituzione della amministrazione
 ordinaria.   Tale  termine  puo'  essere  prorogato,  in  caso  di
 necessita', dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia fino ad
 un anno.
 
 TITOLO VII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
 
 ART. 30
 
 Tutti  gli  Organi  dell'Aero  Club locale, in carica alla data di
 entrata in vigore del presente Statuto tipo, decadono.
 Restano  in  carica  il  Presidente e il Collegio dei Revisori dei
 Conti per il disbrigo degli affari correnti. Entro sessanta giorni
 dall'entrata   in   vigore   del  presente  Statuto  tipo,  previa
 convocazione  da parte del Presidente, dovra' tenersi una riunione
 assembleare   dei  soci  aventi  diritto  al  voto  per  procedere
 all'adeguamento dello Statuto dell'Aero Club locale alle norme del
 presente  Statuto  tipo,  nonche'  all'elezione  dei  nuovi organi
 previsti dal medesimo Statuto tipo.
 Il  Presidente  uscente che abbia compiuto due o piu' mandati puo'
 essere  rieletto,  ma  non puo' esercitare un ulteriore successivo
 mandato  prima  che  siano  decorsi  due  anni  dal compimento del
 mandato  successivo  all'entrata  in  vigore  del presente Statuto
 tipo.
 
 Art. 31
 
 In  caso  di  trasformazione di un Aero Club plurispecialistico in
 piu'  Aero  Club il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, se
 richiesto da una o piu' parti, nomina un Commissario che dirime le
 controversie  relative  all'assegnazione  dei  beni costituenti il
 patrimonio sociale.
 Il  Commissario  assegna  i beni costituenti il patrimonio tenendo
 conto  della  destinazione  d'uso  dei  beni,  del numero dei soci
 praticanti  le  singole  specialita'  e dell'ammontare delle quote
 sociali  pagate  dai  vari tipi di soci nel decennio precedente la
 trasformazione.
 
 PRINCIPI  INFORMATORI  DELLO  STATUTO TIPO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
 AERONAUTICHE
 
 TITOLO I
 COSTITUZIONE E SCOPI
 
 ART. 1
 
 La  Federazione  Sportiva  Aeronautica (FSA) raggruppa in rapporto
 federativo  gli  Aero  Club  e le altre associazioni affiliate che
 esercitano  attivita'  sportiva  in  una  delle specialita' di cui
 all'art.  6,  comma 1, n. 1, dello Statuto dell'Aero Club d'Italia
 (AeCl),  in  conformita'  al  disposto  dell'art.  15 del medesimo
 Statuto dell'AeCl.
 Puo' essere riconosciuta dall'AeCl una sola FSA per ciascuna delle
 specialita'  di  cui  allo  stesso  art.  6,  comma 1, n. 1, dello
 Statuto dell'AeCl.
 
 ART.2
 
 La FSA e' Ente di diritto privato e ha lo scopo di svolgere, senza
 fini di lucro, le attivita' sportive aeronautiche.
 Nello  svolgimento  ditali  attivita', la FSA e le Associazioni ad
 essa  affiliate  non  potranno  prevedere ne' effettuare, anche in
 modo  indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di
 fondi, di riserve e di capitale.
 Alla FSA si applicano gli artt. da 12 a 17 dello Statuto dell'Aero
 Club d'Italia.
 
 TITOLO II
 FEDERAZIONE ALL'AERO CLUB D'ITALIA
 
 ART. 3
 
 La FSA, al fine di ottenere la federazione all'Aero Club d'Italia,
 deve  avere  i  requisiti  richiesti  dagli articoli 12 e 13 dello
 Statuto dell'AeCl.
 
 ART. 4
 
 La  federazione  all'Aero  Club  d'Italia  e' concessa, su domanda
 della  singola  FSA, dall'Assemblea dell'AeCl, secondo il disposto
 dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto dell'AeCl.
 La  qualita' di Federazione Sportiva Aeronautica federata all'Aero
 Club  d'Italia  si  perde nei casi previsti dall'articolo 16 dello
 Statuto dell'AeCl.
 
 TITOLO III
 ORGANI DELLA FSA
 
 Capo I
 GENERALITA'
 
 ART. 5
 
 Gli Organi della Federazione Sportiva Aeronautica sono:
 a) l'Assemblea;
 b)) il Consiglio Federale;
 c) il Presidente;
 d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 
 Capo II
 ASSEMBLEA
 
 ART. 6
 
 L'Assemblea e' costituita dal Presidente della FSA, dai membri del
 Consiglio  Federale,  dai Presidenti degli Aero Club e delle altre
 Associazioni  affiliate,  che  devono essere eletti fra i soci che
 siano  sportivi in attivita' o che siano stati titolari di tessera
 sportiva  rilasciata  dalla Federazione Aeronautica internazionale
 (FAI)  per  almeno  due anni, e dal Rappresentante degli Atleti in
 attivita', eletto secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio
 Federale dell'AeCl e approvato dall'Assemblea dell'AeCl.
 Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.
 Possono  partecipare  all'Assemblea  della  FSA,  senza diritto di
 voto;  i  Rappresentanti  delle  Sezioni  della stessa specialita'
 oggetto  della  FSA,  che siano stati eletti ai sensi dell'art. 1,
 comma 8, dello Statuto tipo degli Aero Club locali.
 L'Assemblea,  nel  rispetto  delle  norme  contenute nello Statuto
 dell'Aero  Club  d'Italia,  ha  tutti  i poteri per conseguire gli
 scopi sociali. Essa e' ordinaria o straordinaria.
 
 ART. 7
 
 L'Assemblea  e' l'organo deliberante della FSA ed e' convocata dal
 Presidente della FSA almeno due volte l'anno: - entro  il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla
 relazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente; - entro  il  mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e
 sul programma di massima dell'anno successivo.
 
 Essa  elegge,  a  scrutinio  segreto,  il  Presidente della FSA, i componenti  del  Consiglio Federale e un Revisore dei Conti della FSA medesima.
 
 Art. 8
 
 L'Assemblea  e'  convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga  necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo delle Associazioni affiliate.
 
 ART. 9
 
 La  convocazione  dell'Assemblea  e' effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera raccomandata, ad ogni componente  dell'Assemblea  stessa  almeno  quindici  giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
 L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del  giorno,  la  data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda  convocazione.  La  riunione in seconda convocazione non puo' aver   luogo  prima  di  24  ore  da  quella  fissata  per  la  prima convocazione.
 Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.
 E'  ammesso  l'esercizio  del  voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell'art. 2532 del Codice Civile.
 
 ART. 10
 
 L'Assemblea e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la  presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti della stessa. La riunione in seconda convocazione e' valida qualunque sia il numero dei presenti.
 Salvo   che   per   l'elezione   del   Presidente  della  FSA,  le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
 Nelle  votazioni palesi, a parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.
 
 Capo III
 CONSIGLIO FEDERALE
 
 ART. 11
 
 Il Consiglio Federale e' composto: A. dal  Presidente  della  FSA,  che  lo  presiede  e  lo convoca per
 iscritto  e  comunque con avviso esposto nella sede sociale almeno
 tre giorni prima di quello fissato per la riunione; B. dai Consiglieri eletti dall'Assemblea della FSA in numero da tre a
 nove, tra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente.
 
 Il Consiglio dura in carica quattro anni.
 
 ART. 12
 
 Il   Consiglio   Federale   e'   l'organo   di   esecuzione  delle deliberazioni dell'Assemblea.
 Per  la validita' delle adunanze del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
 Il  Consiglio  delibera  a maggioranza di voti. In caso di parita' decide il voto di chi presiede.
 
 ART. 13
 
 Le  controversie  fra  le  Associazioni affiliate sono risolte dal Consiglio Federale della FSA.
 Contro  il  provvedimento di quest'ultimo e' ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'AeCl.
 
 Capo IV
 PRESIDENTE
 
 ART. 14
 
 Il  Presidente  della  FSA  e'  eletto dall'Assemblea con votazione a scheda  segreta,  a  maggioranza  di due terzi dei presenti, al primo
 scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi. Dura  in  carica quattro anni e puo' essere rieletto consecutivamente
 una sola volta. Il Presidente eletto per due volte consecutive non puo' essere eletto per  un  terzo  mandato  prima  che siano decorsi almeno quattro anni
 dalla scadenza dell'ultimo mandato.
 
 ART. 15
 
 Il Presidente ha la legale rappresentanza della FSA. In  casi di indifferibilita' e urgenza, il Presidente e' competente a deliberare  i  provvedimenti  ritenuti  necessari, da presentare alla
 ratifica dell'Assemblea della FSA nella prima riunione utile. In  caso  di  assenza  o impedimento, il Presidente e' sostituito dal
 Vicepresidente. Il  Presidente  puo'  delegare  la  firma  degli  atti  di  ordinaria
 amministrazione al Vicepresidente.
 
 CAPO V
 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
 ART. 16
 
 Il  controllo  della  amministrazione  della FSA e' affidato ad un Collegio  composto  da  tre  Revisori  dei  conti eletti fra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, dei quali: a) uno eletto dall'Assemblea della FSA, b) due  eletti  dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, tra i
 quali il Consiglio medesimo elegge il Presidente.
 
 Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
 I  Revisori  esaminano  i  bilanci, i conti consuntivi, i registri delle   deliberazioni,   gli  atti  giustificativi  delle  spese,  la contabilita'  e  presentano  le  loro  relazioni  con  conclusioni  e proposte al Consiglio Federale o all'Assemblea della FSA.
 I  verbali  delle  riunioni del Collegio devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della FSA
 I  Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale della FSA senza diritto di voto.
 
 Capo VI
 SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
 DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
 
 ART. 17
 
 In  caso  di  dimissioni,  morte, inabilitazione o interdizione di alcuni  membri,  fino  alla  meta'  meno  uno,  di  qualunque  Organo Collegiale,  si  fa  luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti.  I  membri  surrogati  restano  in  carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.
 In  caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della meta' dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.
 
 ART. 18
 
 La  decadenza,  per  qualsiasi  causa, di un Organo della FSA, non comporta la decadenza degli altri Organi. In tal caso, si fara' luogo al  rinnovo,  fino  alla  scadenza  di  tutti gli Organi, dell'Organo decaduto.
 
 TITOLO IV
 CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA'
 
 ART. 19
 
 Per   quanto   concerne   le   norme  relative  alle  candidature, all'elettorato attivo e passivo e alle incompatibilita', si applicano le  norme  di  cui  al  Titolo  V, Capo X, articoli 40, 41 e 42 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.
 
 TITOLO V
 AMMINISTRAZIONE
 
 ART. 20
 
 Per  la  gestione amministrativo-contabile della FSA, si applicano le norme previste all'art. 17 dello Statuto dell'AeCl.
 
 ART. 21
 
 Il patrimonio della FSA e' costituito: a) da tutti i beni mobili e immobili di proprieta' della FSA; b) dai beni mobili e immobili dei quali la FSA divenisse, a qualsiasi
 titolo, proprietaria.
 
 ART. 22
 
 Le entrate della FSA sono costituite 1) dalle rendite patrimoniali; 2) dalle  quote  di  ammissione  e  dalle  quote associative annuali,
 nonche'  dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni
 affiliate; 3) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti; 4) dai proventi derivanti dall'attivita' istituzionale della FSA; 5) dai contributi da parte dell'Aero Club d'Italia; 6) da ogni altra eventuale entrata.
 
 ART. 23
 
 I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno  o  piu' Istituti di credito, scelti dal Consiglio Federale della FSA, con un criterio di massima trasparenza.
 I   prelevamenti   sono   effettuati   dal  Presidente  della  FSA interessata o da un suo delegato.
 
 ART. 24
 
 L'anno finanziario della FSA coincide con l'anno solare.
 Il  Consiglio Federale della FSA predispone il bilancio preventivo e  il  conto  consuntivo  e  li sottopone all'Assemblea della FSA, in tempo  utile  per  le  deliberazioni  di  cui all'art. 7 del presente Statuto tipo.
 Entro   10  giorni  dalle  delibere  di  cui  sopra,  il  bilancio preventivo  e il conto consuntivo sono inviati all'Aero Club d'Italia per  l'approvazione  ai  sensi  dell'art.  32,  n.  20, dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.
 
 TITOLO VI
 ATTIVITA' SPORTIVA
 
 ART. 25
 
 Ogni  anno,  entro  i termini fissati dall'Aero Club d'Italia, le FSA sottopongono   al   medesimo  il  programma  concernente  la  propria attivita'  sportiva  per l'anno successivo, ai fini del coordinamento
 nel quadro sportivo nazionale e per la relativa l'approvazione. I   Presidenti  delle  FSA  sottopongono  alla  Commissione  Centrale Sportiva  Aeronautica  dell'Aero  Club  d'Italia  i nominativi per la nomina  a  Commissari  sportivi,  i  quali durano in carica un anno e
 possono essere confermati.
 
 TITOLO VII
 SCIOGLIMENTO DELLE FSA O DEGLI ORGANI SOCIALI
 
 ART. 26
 
 Lo  scioglimento  della  Federazione  puo'  essere richiesto dalla meta'  piu'  uno  dei  Presidenti  delle Associazioni affiliate ed e' deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.
 In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di  un  Commissario  liquidatore  e  indica  l'Ente  dalle  finalita' analoghe  cui  devolvere  il  patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilita'.
 I  Revisori  dei  Conti,  in  carica  al  momento  della  messa in liquidazione,  continuano  a  esercitare  le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
 
 ART. 27
 
 Per  gravi  motivi,  su  proposta  del  Presidente  dell'AeCl, o a richiesta  della  meta'  piu'  uno  dei Presidenti delle Associazioni affiliate, il Consiglio Federale dell'AeCl puo' sciogliere gli Organi Direttivi  della FSA, ai sensi dell'art. 32, numero 14, dello Statuto AeCl,  e  nominare un Commissario Straordinario, il quale assume, per un  periodo di 180 giorni, tutti i poteri degli Organi disciolti, per provvedere   alla  loro  ricostituzione,  Tale  periodo  puo'  essere prorogato fino ad un anno.
 
 TITOLO VIII
 DISPOSIZIONI FINALI
 
 ART. 28
 
 Le  Associazioni  che  intendono  affiliarsi alla FSA sono Enti di diritto  privato,  debbono  possedere  i requisiti di cui all'art. 15 dello  Statuto  dell'AeCl  e  debbono  dotarsi di ordinamenti che non contrasti  con  il  medesimo  Statuto  dell'AeCl, con lo Statuto tipo degli Aero Club locali e con lo Statuto tipo delle FSA.
 
 ART. 29
 
 Il   Presidente   dell'Aero  Club  d'Italia  puo'  disporre  anche ispezioni  atte  ad  accertare  il  possesso  e/o il mantenimento dei requisiti  necessari  per  la  federazione  della  FSA  all'Aero Club d'Italia e per l'affiliazione delle Associazioni alla FSA
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